9.2017.166
Autorizzazione al trasferimento di minore con la madre all'estero. Mancata regolamentazione delle future relazioni personali con il padre: violazione del principio dell'unità del giudizio
30 novembre 2017Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.166
Lugano
30 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell’Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
per
quanto riguarda l’autorizzazione al trasferimento del minore PI 2 con la
madre in __________, l’attribuzione della custodia parentale e la regolamentazione
delle relazioni personali
giudicando
sul reclamo del 2 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 30 giugno 2017 (ris. n. 302) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dal matrimonio tra CO
2 e RE 1 sono nati i figli PI 1 (2001) e PI 2 (2006).
B. Con sentenza 15
aprile 2016 del Pretore della Giurisdizione di __________ il matrimonio tra CO
2 e RE 1 è stato sciolto per divorzio. Nella convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio del 24 febbraio 2016 essi hanno concordato l’esercizio congiunto
dell’autorità parentale, l’affidamento dei figli alla madre e regolamentato l’esercizio
dei diritti di visita da parte del padre.
C. Dall’unione tra CO 2 e
il suo nuovo compagno __________, domiciliato in __________, il 2016 è nata la
figlia __________.
D. Nel mese di febbraio
2017, a seguito di una segnalazione da parte dell’Ufficio dell’aiuto e della
protezione di __________ (in seguito, UAP) che riferiva di alcuni episodi di maltrattamento
di PI 1 e PI 2 da parte di CO 2, quest’ultima è stata sentita dall’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione).
In tale occasione CO
2 ha manifestato il desiderio di trasferirsi con i figli in __________, presso
il suo compagno.
E. Con decisione 23
marzo 2017 l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’UAP di verificare
il contesto di accudimento dei figli e di proporre le misure eventualmente
necessarie alla loro protezione, tenuto conto delle difficoltà lamentate dalla
madre e del trasferimento all’estero da lei prospettato.
F. Il 15 maggio 2017
l’UAP ha reso un rapporto intermedio di verifica famigliare. Nelle sue conclusioni,
l’UAP ha raccomandato che la valutazione socio famigliare venisse completata
con una valutazione dello stato psichico dei genitori e delle loro competenze
genitoriali, da effettuare con urgenza dal Servizio Medico Psicologico (di seguito,
SMP) in ragione della prospettata partenza all’estero di CO 2 in vista del
matrimonio col compagno.
G. I minori PI 1 e PI 2
sono stati ascoltati dal membro permanente dell’Autorità di protezione in data
6 giugno 2017, esprimendo la loro posizione sul possibile trasferimento in __________.
H. In occasione
dell’udienza dell’8 giugno 2017, RE 1 si è opposto al trasferimento dei figli all’estero.
I genitori sono stati messi al corrente del contenuto dell’audizione con il
membro permanente, in particolare del desiderio di PI 1 di rimanere in Ticino –
se del caso presso i nonni o in un Centro educativo minorile (in seguito, CEM)
– e dell’incertezza espressa da PI 2 quanto al suo futuro luogo di vita.
I. In data 13 giugno
2017 CO 2 si è presentata presso l’Autorità di protezione riferendo di un
pesante litigio avvenuto fra lei e PI 1, presa poi in consegna dalla polizia e
affidata al padre. In tale occasione, CO 2 ha riferito di aver preso coscienza
di non essere in grado di gestire la figlia e di rinunciare a portarla con sé
in __________, chiedendo assistenza all’UAP per poterla collocare in Ticino.
L. Il 26 giugno 2017 l’__________
ha presentato la sua valutazione finale, riconfermandosi in quanto già espresso
nel rapporto intermedio e affermando di non avere sufficienti elementi per
esprimersi in merito al luogo di vita più confacente ai due minori. Viste le
difficoltà esistenti, in caso di autorizzazione al trasferimento l’UAP
suggerisce che i servizi presenti in loco vengano allertati di modo da garantire
ai minori e alla madre il sostegno necessario. Inoltre l’UAP ritiene che i diritti
di visita tra PI 2 e il padre debbano essere garantiti anche in caso di
partenza all’estero del minore, oltre che maggiormente disciplinati viste le
difficoltà di comunicazione in essere fra i genitori.
Per quanto riguarda PI 1, in
caso di accoglimento del progetto educativo e della richiesta di collocamento
presso terzi, in considerazione della partenza della madre per la __________ è
stata proposta la nomina di un curatore.
M. Con decisione 30
giugno 2017 (ris. n. 302) l’Autorità di protezione ha autorizzato il
trasferimento di PI 2 in __________, unitamente alla madre. Ha invece stralciato
dai ruoli la procedura riguardante PI 1, in considerazione del suo collocamento
in Ticino. Le spese del procedimento sono state poste a carico dei genitori in
ragione di metà ciascuno.
N. Con reclamo 2 agosto
2017 RE 1 è insorto contro la predetta decisione, postulandone l’annullamento e
il rinvio degli atti all’Autorità di protezione, affinché statuisca nuovamente.
Riconoscendo di non
essere in grado di occuparsi personalmente del figlio PI 2, il reclamante si
rimette alla decisione dell’Autorità di protezione per quanto attiene al
principio della partenza all’estero del minore. Egli postula tuttavia che venga
disciplinato un assetto minimo quanto alle relazioni personali tra padre e
figlio e che nel paese di destinazione vengano allertate le autorità
competenti, di modo da tutelare PI 2 dai comportamenti aggressivi della madre. Il
reclamante postula infine di essere messo al beneficio dell’assistenza
giudiziaria; tale richiesta è stata oggetto di integrazione il 16 agosto
seguente, con la presentazione del relativo certificato.
O. CO 2 non ha
presentato osservazioni al reclamo. Le osservazioni formulate dall’Autorità di
protezione il 30 agosto 2017, tardive, non sono state oggetto di intimazione.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Va innanzitutto
evidenziato che l’impugnativa verte unicamente sulla situazione di PI 2 (punto
1.
del dispositivo), la richiesta di trasferimento all’estero per PI 1 essendo
stata ritirata dalla madre in considerazione del suo collocamento presso un CEM
in Ticino, concordato dai genitori. Ciò ha condotto allo stralcio del procedimento
nei suoi confronti (punto 2 del dispositivo), che non è oggetto di critica nel
reclamo.
I. Competenza delle
autorità di protezione svizzere
3.
Ritenuto che dalla
banca dati movimento della popolazione (MovPop) emerge che CO 2 il 31 luglio
2017.
ha notificato la sua partenza da __________, unitamente ai figli PI 2 e __________
per trasferirsi a __________, in __________, occorre preliminarmente chinarsi
sulla questione della competenza territoriale di questo giudice, che deve
essere esaminata d’ufficio ad ogni stadio del procedimento.
3.1
Ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei
tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento
e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione
dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla
competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione
in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori
(Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011).
Ai sensi dell’art.
5.
della Convenzione le autorità (sia giudiziarie che amministrative) dello
Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare
misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1). Fatto
salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in
un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale
residenza (par. 2).
Giusta l’art. 7 par. 1
della Convenzione, in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del
minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua
residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato
ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia
acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: qualsiasi persona, istituzione
o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento
o al mancato ritorno (a); oppure il minore abbia risieduto nell'altro Stato per
un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o
qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe
dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda in vista
del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia
integrato nel suo nuovo ambiente (b).
L’art. 7 par. 2 della
Convenzione definisce illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore
se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona,
un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in
base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza
abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno (a); e
tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente,
al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se
non si fossero verificate tali circostanze (b). Il diritto di affidamento di
cui alla lettera (a) può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una
decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla
legislazione di tale Stato. Finché le autorità citate all’art. 7 par. 1
conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il
minore è stato trasferito o trattenuto possono adottare soltanto le misure
urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore di cui
all'art. 11 (art. 7 par. 3).
3.2
Nel caso in esame, il
trasferimento di PI 2 in __________ è stato eseguito nonostante
l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di protezione non fosse esecutiva,
non essendo decorsi i termini per impugnare la decisione mediante reclamo, munito
ex lege dell’effetto sospensivo (cfr. art. 450c CC). In assenza di una
valida autorizzazione in tal senso e stante l’opposizione del padre, pure
titolare dell’autorità parentale, tale trasferimento è dunque da considerarsi
illecito ai sensi della Convenzione. La competenza delle autorità di protezione
dei minori svizzere e, per quanto qui interessa, di questa Camera, è quindi
ancora data in applicazione dell’art. 7 della Convenzione (DTF 143 III 193,
consid. 4; v. anche STF 5A_306/2016 del 7 luglio 2016, consid. 2.1 e sentenza
CDP dell’11 agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 2.3, confermata in STF del 17
ottobre 2017, inc.5A_634/2017, consid. 1.1).
II. Trasferimento
all’estero, regolamentazione delle relazioni personali col padre e protezione
del minore
4.
Il reclamante
censura l’autorizzazione al trasferimento del figlio PI 2 in __________, nella
misura in cui l’Autorità di protezione non si è premurata di definire l’assetto
delle relazioni personali minime con il padre e non ha dato seguito alle
indicazioni dell’UAP di allertare le autorità di protezione __________.
4.1
Ai sensi dell’art.
301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo
di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il
diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto
di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative
dell’autorità parentale.
Se i genitori
esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il
luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure
per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il
nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di
dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da
parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a
e b CC). Contrariamente ai casi di trasferimento all’interno della Svizzera,
ove il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità
di protezione è necessario solo se il cambiamento di dimora del figlio ha
ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale o sulle relazioni personali
(cfr. art. 301a cpv. 2 lett. b e DTF 142 III 502, consid. 2.4.2; v. anche
sentenza CDP dell’11 agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 4.3 e relativa STF
del 17 ottobre 2017, inc.5A_634/2017, consid. 2; sentenza CDP del 10 maggio
2017, inc. 9.2017.33, consid. 3.3, pubblicata in RTiD II-2017 n. 9c pag. 784),
il trasferimento del minore all’estero è sempre subordinato al consenso
dell’altro genitore. In assenza di tale consenso, è pertanto d’obbligo
richiedere l’autorizzazione da parte del giudice o dell’autorità di protezione
(cfr. art. 301a cpv. 2 lett. a).
4.2
La giurisprudenza ha
fissato alcuni criteri applicabili alla questione del trasferimento del luogo
di dimora del figlio. Nel rispetto delle libertà di domicilio e di movimento
dei genitori, i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi non sono rilevanti.
Non occorre pertanto chiedersi se per il bene del figlio sarebbe preferibile
che il genitore non si trasferisse, ma se il bene del figlio è meglio tutelato
seguendo il genitore che vuole trasferirsi oppure rimanendo con l'altro
genitore, tenendo già conto di eventuali modifiche concernenti la custodia, le
relazioni personali ed il contributo di mantenimento fondate sull'art. 301a
cpv. 5 CC. La risposta va data in funzione del bene del figlio e tenendo conto
delle circostanze del caso concreto. Il modello di partecipazione alla cura del
figlio finora applicato rappresenta il punto di partenza dell'esame. Se
entrambi i genitori si occupano in modo paritario del figlio e sono pronti ad
occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è neutra e occorre
allora ricorrere ad altri criteri per determinare la soluzione che protegga
meglio l'interesse del minore, quali la capacità educativa dei genitori, la
loro capacità di favorire i contatti tra il figlio e l'altro genitore,
l'effettiva possibilità dei genitori di prendersi cura del figlio, la stabilità
delle relazioni, la lingua, la scolarizzazione, le necessità mediche, nonché il
parere dei figli più grandi. Se invece le cure del figlio sono affidate
interamente o in modo preponderante alla persona che si trasferisce, si partirà
tendenzialmente dal presupposto che far rimanere il figlio con tale genitore
tuteli meglio il suo intesse; un'attribuzione della custodia all'altro genitore
(ammesso che egli sia atto e disposto ad accogliere il figlio) comporta un
esame accurato, sulla base delle circostanze del caso concreto, della
compatibilità con il bene del minore (DTF 142 III 481 consid. 2.3-2.8; 142 III
498.
consid. 4.4; 142 III 502 consid. 2.5; sentenza CDP dell’11 agosto 2017,
inc. 9.2017.66, consid. 4.4 e relativa STF del 17 ottobre 2017, inc.
5A_634/2017, consid. 2; RTiD II-2017 n. 9c pag. 784 consid.
4.
).
4.3
Nella
fattispecie, non vi sono motivi per rimettere in discussione l’autorizzazione
al trasferimento all’estero di PI 2.
L’inidoneità di RE 1 ad
accudire personalmente i figli, in particolare in ragione della sua
tossicodipendenza e dell’importante e regolare consumo di alcool, emerge
chiaramente dalle risultanze istruttorie, in particolare dal Rapporto intermedio
di verifica dell’UAP del 15 maggio 2017 (doc. 8) e dal certificato medico del
dr. med. __________ (doc. 20a), oltre che dalle svariate dichiarazioni della ex
moglie in tal senso e da quanto affermato dai minori stessi durante la loro audizione
del 6 giugno 2017 (doc. 16).
RE 1 medesimo, nel suo
atto ricorsuale, afferma di essere pienamente consapevole di non potersi
occupare in prima persona della cura dei figli (reclamo, pag. 4).
Di conseguenza, non
essendo proponibile una modifica della custodia parentale, la partenza di PI 2
unitamente alla madre – cui è attualmente affidato – non può che essere
autorizzata e corrisponde alla soluzione che meglio tutela il suo benessere.
4.4
Ai sensi dell’art. 301a
cpv. 5 CC, se necessario, i genitori si accordano in merito a una modifica
dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del
contributo di mantenimento, conformemente al bene del figlio; se non raggiungono
un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori.
Secondo la giurisprudenza
dell’Alta Corte, l'esame di una modifica della partecipazione alla cura del
figlio, delle relazioni personali e del mantenimento non deve essere dissociato
dalla questione del trasferimento, data la loro stretta interdipendenza (142
III 502, consid. 2.6). La determinazione di tali aspetti costituisce una parte
necessaria della decisione che autorizza la partenza, in quanto la disciplina
concreta dei medesimi influisce sulla questione di stabilire quale luogo di
vita corrisponda meglio al benessere del minore (DTF 142 III 481, consid. 2.8).
Il giudizio sulla regolamentazione di tali aspetti e sull’autorizzazione al
trasferimento deve dunque essere considerato come un’unità (“Grundsatz der
Entscheideneinheit”, v. DTF 142 III 502 consid. 2.6; v. anche DTF 142 III
481, consid. 2.8).
La scissione delle due
questioni è ad ogni modo difficilmente proponibile già a livello processuale, ritenuto
che nel caso di partenze per l’estero la competenza decisionale delle autorità
svizzere sulla base della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori
viene a cadere (cfr. 3.1-3.2 di cui sopra; v. anche, in materia di obbligazioni
alimentari, l’art. 5 cifra 2 lett. a e c della Convenzione concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale [Convenzione di Lugano; RS 0.275.12]; DTF 142 III
481, consid. 2.8). Considerato come la perdita di giurisdizione delle autorità
svizzere a seguito del trasferimento del minore all’estero è stato uno dei
motivi che ha spinto il legislatore a prevedere l’obbligo di ottenere un’autorizzazione
in tal senso, ben si comprende che il conferimento di tale autorizzazione
slegato da un esame delle conseguenze del medesimo (ad esempio, come in
concreto, delle relazioni personali) svuoterebbe di senso tale norma. Il
genitore che rimane in Svizzera si vedrebbe infatti costretto ad adire le
autorità estere divenute competenti per ottenere una nuova regolamentazione dei
suoi diritti di visita con il figlio (DTF 142 III 481, consid. 2.8).
In queste situazioni le
autorità giudicanti sono dunque tenute a chinarsi sulle conseguenze del
trasferimento; il nuovo assetto – che può anche scaturire da un accordo fra i
genitori – deve essere vincolante, attuabile e adeguato alla nuova situazione
del minore e alle distanze in gioco, nonché rispettoso dei dettami dell’art. 9
cpv. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS
0.
) quanto al diritto di quest’ultimo di intrattenere regolarmente rapporti
personali e contatti diretti anche con il genitore da cui è separato (DTF 142 III
481, consid. 2.8).
4.5
Nel fattispecie, i
diritti di visita sinora vigenti (disciplinati dalla convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dagli ex coniugi il 24
febbraio 2016 ed omologata dal Pretore competente con sentenza del 15 aprile
2016, doc. 7) non sono manifestamente più attuabili vista la distanza
geografica che separa il domicilio del reclamante dalla nuova abitazione del
figlio. La risoluzione impugnata si limita tuttavia ad autorizzare il
trasferimento di PI 2 in __________, confermando dunque l’affidamento di
quest’ultimo alla cura e la custodia della madre, ma rimanendo del tutto
silente in merito alle future relazioni personali tra il minore e il padre.
Tale modo di procedere non può essere condiviso e viola il principio dell’unità
del giudizio che, come visto, la recente giurisprudenza del Tribunale federale
ha dedotto dall’art. 301a cpv. 5 CC.
Le censure del
reclamante meritano pertanto accoglimento: il dispositivo n. 1 della decisione
impugnata deve essere annullato integralmente e – nel rispetto del principio
del doppio grado di giurisdizione – l’incarto va rinviato all’autorità di prime
cure affinché definisca ex novo, contestualmente all’autorizzazione al
trasferimento, l’assetto delle relazioni personali fra PI 2 e il padre.
Tale regolamentazione dovrà
essere adeguata alle nuove circostanze ed attuabile rispetto alla situazione
personale delle parti in causa; viste le difficoltà di comunicazione fra gli ex
coniugi riscontrate dall’UAP nella sua valutazione del 26 giugno 2017 (doc. 20,
pag. 3), il nuovo assetto dovrà prevedere anche le modalità concrete di accompagnamento
del minore e gli eventuali contatti telefonici con il padre.
L’Autorità di protezione
dovrà inoltre pronunciarsi – ciò che non ha fatto nella decisione impugnata –
sull’opportunità o meno di procedere ad una segnalazione dell’arrivo del minore
ai servizi competenti, come caldeggiato dall’UAP nella predetta valutazione
(doc. 20, pag. 3) e come richiesto da RE 1 nel suo gravame (pag. 7).
III. Oneri processuali e
assistenza giudiziaria
5.
Gli oneri
processuali seguono di regola la soccombenza.
Non avendo CO 2
preso posizione sul reclamo presentato, solo l’Autorità di protezione – la cui
decisione è stata annullata – può essere ritenuta soccombente. Ai sensi
dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese
processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di
diritto pubblico, ragion per cui in concreto occorre prescindere dal prelievo
di tali oneri.
L’Autorità di protezione,
quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c
pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid.
7; sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve per
contro essere condannata al versamento di ripetibili.
Di conseguenza, visto
l'esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di assistenza
giudiziaria di RE 1 deve essere considerata priva d'oggetto (cfr.
STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto
2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
§. Di
conseguenza, il punto 1 del dispositivo della decisione del 30 giugno 2017
(ris. n. 302) dell'Autorità regionale di protezione __________, è annullato e
l’incarto le è ritornato affinché statuisca nuovamente ai sensi dei
considerandi.
2. Non
si prelevano tasse né spese di giustizia.
L’Autorità regionale di protezione __________, rifonderà
ad RE 1 fr. 800.– a titolo di ripetibili.
3. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio, divenuta priva d’oggetto, è stralciata dai ruoli.
4. Notificazione:
-
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.