9.2017.167
Richiesta di modifica della custodia; incompetenza territoriale a seguito del trasferimento all'estero della minore, autorizzato dall'Autorità di protezione; richiesta priva di oggetto
7 settembre 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.167
Lugano
7 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la richiesta di affidamento immediato della minore PI 1 al
padre, l’autorizzazione all’iscrizione della medesima al domicilio paterno e
la regolamentazione delle relazioni personali con la madre
giudicando
sul reclamo del 28 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 26
luglio 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dall’unione fra RE 1
e CO 2 è nata il 2010 PI 1.
B. Con istanza 18
novembre 2015 CO 2 ha adito l’Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito: Autorità di protezione) postulando, già in via supercautelare,
l’autorizzazione a trasferirsi con la figlia PI 1 in __________, e meglio a __________.
RE 1 si è integralmente opposto a tale istanza e, con risposta 30 novembre
2015, ha postulato oltre all’attribuzione congiunta dell’autorità parentale,
già in essere, anche della custodia su PI 1, con una conseguente revisione del
contributo di mantenimento in favore di quest’ultima.
C. La coppia si è
separata di fatto nel mese di febbraio 2016. La comunione domestica si è quindi
sciolta col trasferimento di CO 2 da __________ a __________, unitamente alla
figlia PI 1. RE 1 si è opposto a tale trasferimento con un’istanza
supercautelare datata 17 febbraio 2016, cui l’Autorità di protezione non ha
dato seguito inaudita parte, citando per contro le parti per un’udienza. Detta
istanza è stata quindi ritirata dal reclamante in quanto considerata superata
dagli eventi.
D. A seguito
dell’interruzione della comunione domestica, con istanza 11 marzo 2016 RE 1 ha
presentato una richiesta di misure supercautelari e cautelari tendenti
all’ampliamento delle relazioni personali disciplinate nella Convenzione in
merito alla cura, al mantenimento e alle relazioni personali con la figlia PI 1,
sottoscritta dai genitori il 22 novembre 2010.
E. Con istanza del 29
luglio 2016, a complemento della propria istanza del 30 novembre 2015, RE 1 ha
modificato la propria richiesta quanto alla custodia congiunta di PI 1,
postulando invece l’affidamento esclusivo della figlia.
F. Il 9 gennaio 2017
l’Autorità di protezione ha regolamentato l’assetto minimo delle relazioni
personali fra padre e figlia, accogliendo parzialmente le richieste di
estensione formulate da questi. Il regime instaurato, cui è stata data
immediata esecutività, è stato previsto sino a nuova decisione in merito alla custodia
su PI 1.
G. Con decisione 15
febbraio 2017 l’Autorità di protezione si è espressa nel merito del
procedimento.
Quanto al
trasferimento all’estero della minore, ha accolto la domanda materna e ha
autorizzato il trasferimento in __________ (e meglio, a __________) di PI 1 a
partire dalla crescita in giudicato della decisione ma non prima della fine
dell’anno scolastico in corso.
L’Autorità di
protezione ha per contro respinto le richieste paterne quanto alla custodia
della minore, mantenendo dunque l’affidamento della medesima alla madre. Ha di
conseguenza previsto l’assetto dei diritti di visita paterni minimi. Per quanto
riguarda gli spostamenti della minore è stato deciso che la medesima non dovrà
essere sottoposta a più di un viaggio al mese per permettere l’esercizio del diritto
di visita paterno.
CO 2 è stata
invitata a permettere e favorire tali relazioni personali, e RE 1 ad
esercitarle secondo le esigenze e il prioritario bene della figlia. Entrambi i
genitori sono stati inoltre invitati ad informarsi reciprocamente in modo
tempestivo prima di viaggi di una certa importanza e durata con la figlia.
Ricordando che entrambi i genitori sono tenuti ad un passaggio costante e
completo delle informazioni relative agli aspetti importanti relativi alla
figlia, l’Autorità di protezione ha stabilito che CO 2 dovrà permettere a RE 1
l’accesso diretto alle informazioni da parte di terzi che partecipano alle cure
della figlia.
Nella decisione è stato
infine stabilito che occorrerà conferire mandato ad un idoneo servizio e/o
specialista del futuro luogo di residenza di PI 1 per regolari – di principio
semestrali – controlli evolutivi su di essa, che dovranno essere resi possibili
da CO 2 e sulla cui evoluzione RE 1 dovrà essere regolarmente informato. I
costi della decisione sono stati posti a carico delle parti in ragione di un
mezzo ciascuno.
H. Con reclamo del 17
marzo 2017 (inc. CDP n. 9.2017.66), RE 1 è insorto contro tale decisione. Nel
suo memoriale, egli ha chiesto in primo luogo l’annullamento della decisione e
il rinvio degli atti in prima istanza affinché si proceda ad un nuovo ascolto
di PI 1. Subordinatamente, egli ha postulato la reiezione della richiesta di
trasferimento della minore formulata da controparte, chiedendo invece
l’accoglimento della sua domanda tendente all’affidamento esclusivo di PI 1 e alla
conseguente regolamentazione delle relazioni personali della figlia con la
madre. Egli ha protestato tasse, spese e congrue ripetibili e ha chiesto infine
l’annullamento degli altri punti della decisione impugnata. Il gravame ha
sospeso ex lege l’esecutività della decisione dell’Autorità di protezione
(art. 450c CC).
I. In pendenza di
reclamo, con istanza 5 luglio 2017 RE 1 ha presentato all’Autorità di
protezione un’ulteriore istanza supercautelare chiedente la conferma – con la
comminatoria dell’art. 292 CP – della decisione cautelare del 9 gennaio 2017 in
merito alle relazioni personali, in particolare riguardo al pernottamento infrasettimanale
presso il padre ogni 15 giorni. Nell’ambito di tale istanza è emerso che CO 2
si trovava già in __________ con la figlia. Dopo aver chiesto una presa di
posizione alla controparte, il 12 luglio 2017 l’Autorità di protezione ha
emanato una decisione supercautelare con la quale ha parzialmente accolto
l’istanza di RE 1, confermando e definendo più esplicitamente l’assetto delle
relazioni personali padre-figlia per il periodo estivo e invitando CO 2 a
reiscrivere immediatamente la figlia al precedente domicilio svizzero di __________,
dandone conferma all’Autorità, con la comminatoria dell’azione penale.
L. A seguito di tale
decisione, RE 1 ha nuovamente adito l’Autorità di protezione. Segnalando
l’impossibilità di iscrivere nuovamente PI 1 al precedente domicilio (essendo
la madre partita all’estero e avendo di conseguenza perso il permesso di
risiedere in Svizzera) con istanza 17 luglio 2017 egli ha postulato – già in
via supercautelare – l’affidamento della figlia alla cura e alla custodia del
padre, autorizzandolo ad iscrivere la figlia al proprio domicilio a __________
e chiedendo una regolamentazione delle relazioni personali con la madre.
M. Con decisione 26
luglio 2017 l’Autorità di protezione ha ratificato in via cautelare la propria decisione
del 12 luglio 2017, confermandola integralmente. Quanto alla richiesta di
affidamento immediato di PI 1, l’autorità di prime cure ha ritenuto di “non
poter stravolgere il suo precedente giudizio”, vista “in particolare la
pendenza della vertenza di merito”. Contro la medesima, criticando in
particolare la mancata pronuncia in merito all’affidamento immediato di PI 1 al
padre, quest’ultimo è insorto con reclamo datato 28 luglio 2017 (inc. CDP n.
9.2017.167 qui in oggetto).
N. Con sentenza dell’11
agosto 2017 questa Camera si è pronunciata sul merito della vertenza,
respingendo integralmente il reclamo di RE 1 del 17 marzo 2017. Questi ha
dunque impugnato tale pronuncia al Tribunale federale mediante un ricorso in
materia civile con richiesta urgente di concessione dell’effetto sospensivo
datato 24 agosto 2017. Con decreto del giorno successivo (inc.5A_634/2017),
l’Alta Corte ha respinto in via supercautelare la concessione dell’effetto
sospensivo (“in considerazione della situazione di fatto risultante dalla
sentenza impugnata e dei motivi addotti nel ricorso”) e ha chiesto alle
parti di presentare le proprie osservazioni in merito all’istanza.
O. Nel frattempo, il 14
agosto 2017 RE 1 ha presentato alla Camera di protezione una richiesta di intervento
urgente, riproponendo le medesime richieste di cui al reclamo 28 luglio 2017
ovvero l’affidamento immediato di PI 1, l’autorizzazione ad iscriverla al proprio
domicilio di __________ e la regolamentazione delle relazioni personali con la
madre. Le medesime richieste sono state formulate in contemporanea all’Autorità
di protezione, con istanza supercautelare 14 agosto 2017.
P. Né il reclamo 28
luglio 2017, né la richiesta di intervento urgente 14 agosto 2017 sono stati
oggetto di intimazione.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Occorre anzitutto
rilevare che le richieste formulate da RE 1 nella sua istanza del 17 luglio
2017, evase dall’Autorità di protezione mediante la decisione cautelare del 26
luglio seguente – qui oggetto di impugnazione – risultano ormai prive di
oggetto in considerazione dell’emanazione da parte di questo Giudice della sentenza
11.
agosto 2017 (inc. CDP n. 9.2017.66).
In effetti, la richiesta
di affidamento immediato di PI 1 al padre, contenuta nella suddetta istanza, è
scaturita dalla decisione supercautelare del 12 luglio 2017. Constatata la
partenza della minore dal suo domicilio svizzero, in tale pronuncia l’Autorità
di protezione (cui era stato chiesto di confermare l’assetto predefinito dei
diritti di visita) ha voluto ristabilire lo status quo ante, ordinando a
CO 2 di reiscrivere PI 1 a __________ fino all’evasione del reclamo. Come
visto, l’istanza di RE 1 tendente all’affidamento immediato di PI 1 si fonda
dunque sulle asserite difficoltà di CO 2 – a seguito della perdita del suo
permesso di domicilio – di ottemperare a tale ordine.
L’Autorità di protezione,
nella decisione del 26 luglio 2017, non ha ritenuto giustificato ordinare un
cambiamento di custodia in pendenza di ricorso, laddove, nel merito, si era già
pronunciata per un affidamento materno.
Anche in questa sede, il
ragionamento non muta. Come visto, questo Giudice si è pronunciato nel merito
della lite, respingendo il reclamo e confermando dunque la decisione dell’Autorità
di protezione che autorizzava il trasferimento di PI 1 a __________, unitamente
alla madre. Le richieste paterne di vedersi affidare PI 1 immediatamente e di
poterla iscrivere presso il suo domicilio di __________ (contenute anche nello
scritto del 14 agosto 2017) devono pertanto essere considerate superate dagli
eventi e il reclamo privo di oggetto.
3.
Giova peraltro
segnalare che, in ogni caso, allo stadio attuale, la competenza territoriale di
questo Giudice – questione che deve essere esaminata d’ufficio ad ogni stadio
del procedimento – non risulta essere più data.
3.1
Ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei
tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento
e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione
dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla
competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione
in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori
(Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011).
Ai sensi dell’art. 5 della
Convenzione le autorità (sia giudiziarie che amministrative) dello Stato
contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure
tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1). Fatto salvo
l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un
altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale
residenza (par. 2).
Giusta l’art. 7 par. 1
della Convenzione, in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del
minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua
residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato
ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia
acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: qualsiasi persona, istituzione
o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento
o al mancato ritorno (a); oppure il minore abbia risieduto nell'altro Stato per
un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o
qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe
dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda in vista
del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia
integrato nel suo nuovo ambiente (b).
L’art. 7 par. 2 della
Convenzione definisce illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore
se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona,
un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in
base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza
abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno (a); e
tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente,
al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se
non si fossero verificate tali circostanze (b). Il diritto di affidamento di
cui alla lettera (a) può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una
decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla
legislazione di tale Stato. Finché le autorità citate all’art. 7 par. 1
conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il
minore è stato trasferito o trattenuto possono adottare soltanto le misure
urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore di cui
all'art. 11 (art. 7 par. 3).
3.2
Come già accertato da
questo Giudice con sentenza dell’11 agosto 2017, il 16 giugno 2017 CO 2 ha
presentato una richiesta di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente
nel comune di __________, per sé e per PI 1 (cfr. allegato 2 all’istanza
supercautelare presentata da RE 1 il 5 luglio 2017 all’Autorità di protezione).
Dalla banca dati
movimento della popolazione (MovPop) risulta effettivamente che CO 2 e PI 1
hanno notificato la loro partenza da __________ il 15 giugno 2017 per
trasferirsi in __________, e la circostanza è stata confermata dall’Ufficio
controllo abitanti del Comune in questione (lettera del 17 luglio 2017, con
allegate le notifiche di partenza presentate l’8 giugno 2017 agli Uffici
comunali e il 14 giugno 2017 all’Ufficio regionale degli stranieri).
CO 2 ha ammesso di
aver trasferito il suo domicilio in __________ assieme alla figlia, in un
appartamento locato già dal 2015 e utilizzato durante le vacanze o nei
week-end, che diverrà il luogo di residenza fisso una volta ottenuta
l’autorizzazione al trasferimento nell’ambito del procedimento di protezione (osservazioni
10.
luglio 2017, pag. 2 e 6). CO 2 ha pure riferito di aver iniziato il 3 luglio
2017.
un’attività professionale in __________ (osservazioni 10 luglio 2017, pag.
4). Il 2 agosto PI 1 è stata presa in consegna dal padre per le loro vacanze
estive (cfr. allegati a richiesta di intervento urgente 14 agosto 2017),
previste fino al 27 agosto (cfr. decisione impugnata). Non risulta che CO 2
abbia reiscritto PI 1, né lei medesima, al precedente domicilio di __________.
Come già evocato, l’11 agosto 2017 questo Giudice ha deciso il merito della
lite, respingendo il reclamo di RE 1.
3.3
La liceità dell’attuale
soggiorno di PI 1 in __________ non è in discussione. L’autorizzazione al trasferimento
– conferita dall’Autorità di protezione con decisione del 15 febbraio 2017 – è
divenuta esecutiva per effetto della pronuncia 11 agosto 2017 di questo Giudice.
Il ricorso, tuttora pendente, interposto da RE 1 al Tribunale federale non è
munito ex lege dell’effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF), e con
decreto del 25 agosto 2017 l’Alta Corte ha respinto in via supercautelare la
richiesta di concessione del medesimo.
Ricordata la costante
giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui una residenza
può diventare “abituale” anche subito dopo il cambiamento del luogo di
soggiorno, se è destinata a essere durevole e a sostituire il precedente centro
d'interessi (STF 5A_807/2013 del 28 novembre 2013, consid. 2.3.1; STF
5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 6.2.1.1;5A_440/2011 del 25 ottobre
2011, consid. 2.2;5A_665/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 4.1;5A_650/2009
dell'11 novembre 2009, consid. 5.2 con rinvii), occorre considerare che PI 1
risiede ormai abitualmente in __________.
Ritenuto che
la nuova dimora abituale di PI 1 si trova in uno Stato contraente e che l’art.
5.
par. 2 della Convenzione non prevede la perpetuatio
fori – principio secondo cui il tribunale territorialmente
competente al momento della litispendenza rimane tale seppure i fatti su cui si
fonda la sua competenza mutino in seguito (RtiD I-2010 pag. 833 consid. 3d;
sentenza I CCA 10.2010.6 del 25 novembre 2010, consid. 6; sentenza I CCA
11.2010.83
del 6 ottobre 2011, consid. 6; STF 5A_220/2009 del 30 giugno 2009,
consid. 4.1.1; vedi anche, in una fattispecie analoga, STF 5A_619/2016
del 23 marzo 2017 consid. 1, 2 e 4, destinata alla pubblicazione)
– occorre concludere che le questioni attinenti la protezione di PI 1 debbano
ormai essere deferite alle Autorità __________. Un’eventuale
decisione in tal senso non verrebbe in ogni caso riconosciuta in __________ ai sensi dell’art. 23 par. 2 lett. a della Convenzione, stante la
mutata competenza giurisdizionale.
4.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a
carico di RE 1. Il reclamo non essendo stato oggetto di intimazione, non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo, nella misura in cui non è privo di oggetto, è irricevibile.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono posti a carico di RE
1.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.