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Decisione

9.2017.187

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 ottobre 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1, nata il 2013, è

figlia di CO 2 e RE 1. Al momento della nascita della bambina, riconosciuta dal

padre il 2013, la relazione tra i genitori era già terminata.

B. Il 2 ottobre/3

novembre 2014 i genitori hanno sottoscritto la dichiarazione concernente

l’autorità parentale congiunta ex art. 298a CC, affermando di essersi accordati

in merito alla custodia, alle relazioni personali, alla partecipazione alla

cura del figlio e al suo contributo di mantenimento. Il contenuto di tale

accordo non è mai stato rivelato.

C. Il 16 aprile 2015

entrambi i genitori, con istanze separate, hanno chiesto l’intervento

dell’Autorità di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) per

la regolamentazione delle relazioni personali tra PI 1 e il padre. RE 1 ha pure

chiesto che alla figlia venisse dato il suo cognome.

D. Il 28 maggio seguente

CO 2 ha contratto matrimonio con __________, domiciliato a __________. Dalla

loro unione è nata, l’ 2017, __________.

E. Con decisione

cautelare 3 agosto 2015 (ris. 457/2015) l’Autorità di protezione ha attribuito

la custodia di PI 1 alla madre e ha regolamentato le sue relazioni personali

con il padre. RE 1 ha interposto reclamo contro tale decisione provvisionale;

dopo riattivazione del procedimento, che era stato sospeso, il gravame è stato

respinto da questo giudice con sentenza 5 ottobre 2016 (inc. 9.2015.136).

F. Nel frattempo, con

memoriale del 24 marzo 2016 CO 2 ha formalmente postulato l’autorizzazione a

trasferirsi assieme alla figlia PI 1 all’estero, nel __________, a partire dal

mese di settembre 2016. A tale domanda si è opposto RE 1 con scritto del 6

aprile 2016, chiedendo invece la custodia congiunta (rispettivamente, alternata)

della figlia, con domiciliazione delle medesima presso di lui.

G. Con decisione

cautelare 2 giugno 2016 (ris. n. 339/16) l’Autorità di protezione ha

regolamentato le relazioni personali fra PI 1 e il padre per l’estate 2016.

Tale decisione è stata impugnata da CO 2, il cui reclamo è ad ogni modo stato

stralciato in quanto privo di oggetto con pronuncia di questo giudice del 5

ottobre 2016 (inc. 9.2016.108).

H. Con decisione 20

luglio 2016 (ris. 442/16), l’Autorità di protezione ha dato incarico al Servizio

medico psicologico (SMP) di __________ di procedere ad una valutazione delle

capacità genitoriali di CO 2 e di RE 1, che prendesse in considerazione anche

l’impatto su PI 1 di un eventuale trasferimento all’estero. Il rapporto di

valutazione dell’SMP, datato 3 febbraio 2017, è stato successivamente notificato

alle parti.

I. Dopo alcune

decisioni puntuali concernenti l’assetto di determinati diritti di visita, con

decisione 24 agosto 2017 (ris. 596/17) l’Autorità di protezione ha evaso nel

merito le richieste pendenti, assegnando la custodia di PI 1 alla madre e

autorizzandone il trasferimento con quest’ultima a __________ (dispositivi n. 1

e 2). Ha quindi disciplinato le relazioni personali con il padre, prevedendo

delle relazioni minime in caso di conflitto fra i genitori (dispositivo n. 3) e

statuito su tasse, spese e ripetibili (dispositivo n. 4). La decisione è stata

dichiarata immediatamente esecutiva e a un eventuale reclamo è stato tolto

l’effetto sospensivo (dispositivo n. 5).

L. RE 1 si è aggravato

contro la predetta decisione. Il 29 agosto 2017 ha anticipato via fax il

proprio reclamo, pervenuto per scritto a questa Camera il giorno successivo.

Preliminarmente egli postula, già in via supercautelare urgente, la concessione

dell’effetto sospensivo. Nel merito chiede la riforma della decisione di prime

cure, nel senso di prevedere una custodia congiunta/alternata di PI 1 da parte

di entrambi i genitori, con domiciliazione presso il padre a __________, o in

via subordinata l’affidamento della custodia di PI 1 al padre, con

regolamentazione delle relazioni personali con la madre. Domanda inoltre di

respingere la richiesta di autorizzazione al trasferimento della minore, il

cambiamento di cognome della medesima da CO 2 a RE 1, oltre a tasse, spese e

ripetibili di prima e seconda sede.

M. Questo giudice non ha

concesso la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo in via

supercautelare, intimandolo invece alla controparte per osservazioni.

N. Con osservazioni del

19 settembre 2017 CO 2 si è opposta al conferimento dell’effetto sospensivo al

reclamo, postulando che in ogni caso esso venga dichiarato inammissibile,

essendosi nel frattempo già trasferita a __________ assieme alla figlia.

L’Autorità di protezione, con scritto 20 settembre 2017, si è riconfermata

nella decisione impugnata, avversando la richiesta di restituzione dell’effetto

sospensivo e postulando la reiezione del gravame, nella misura della sua

ricevibilità.

O. Con scritti del 10

ottobre 2017 e del 20 ottobre 2017 RE 1 ha sollecitato l’emanazione di una

decisione in merito all’effetto sospensivo.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Giova preliminarmente

chinarsi sulla questione della competenza territoriale di questo giudice,

questione che deve essere oggetto d’esame d’ufficio ad ogni stadio del

procedimento.

2.1

Ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei

tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento

e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione

dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla

competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione

in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori

(Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011).

Ai sensi dell’art. 5 della

Convenzione le autorità (sia giudiziarie che amministrative) dello Stato

contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure

tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1). Fatto salvo

l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un

altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale

residenza (par. 2).

Giusta l’art. 7 par. 1

della Convenzione, in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del

minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua

residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato

ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia

acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: qualsiasi persona, istituzione

o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento

o al mancato ritorno (a); oppure il minore abbia risieduto nell'altro Stato per

un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o

qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe

dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda in vista

del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia

integrato nel suo nuovo ambiente (b).

L’art. 7 par. 2 della

Convenzione definisce illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore

se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona,

un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in

base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza

abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno (a); e

tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente,

al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se

non si fossero verificate tali circostanze (b). Il diritto di affidamento di

cui alla lettera (a) può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una

decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla

legislazione di tale Stato.

Finché le autorità citate

all’art. 7 par. 1 conservano la loro competenza, le autorità dello Stato

contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto possono adottare

soltanto le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni

del minore di cui all'art. 11 (art. 7 par. 3).

2.2

Nel suo gravame –

pervenuto a questo giudice con trasmissione fax il 29 agosto 2017 (ore 17.14),

il giorno successivo per invio scritto – RE 1 afferma che CO 2 è ancora

domiciliata in Ticino (reclamo, pag. 6).

Tale affermazione,

oltre a non essere suffragata da alcun riscontro probatorio, è smentita dagli

accertamenti operati da questo giudice.

Dalla banca dati

movimento della popolazione (MovPop) – sistema informativo generalizzato dei

dati anagrafici, che mette a disposizione dell’Amministrazione pubblica una

banca dati che riunisce in un'unica struttura le informazioni personali

registrate presso gli Uffici del controllo abitanti dei Comuni ticinesi e ne gestisce

gli spostamenti all'interno, in entrata e in uscita dal Cantone (cfr. www4.ti.ch/di/spop/chi-siamo/ufficio-dello-stato-civile/movimento-della-popolazione,

consultato il 24 ottobre 2017) – risulta che CO 2 e le figlie PI 1 e __________

hanno lasciato la Svizzera, a destinazione __________, in data 25 agosto 2017. Alla

data del reclamo, contrariamente a quanto affermato dall’insorgente, esse non

erano dunque già più domiciliate in Svizzera.

Per scrupolo, la

circostanza è stata abbondanzialmente verificata da questo giudice presso l’Ufficio

controllo abitanti di __________. Tale ufficio, oltre a confermare la

correttezza di quanto già risultava dalla banca dati consultata, ha indicato che

la cancellazione di PI 1 dal registro degli abitanti del Comune – pubblico

registro ai sensi dell’art. 9 CC – non è stata oggetto di alcuna contestazione

da parte degli interessati, informati della circostanza, nel lasso di tempo

sino ad oggi intercorso.

2.3

Nella fattispecie, il

trasferimento di PI 1 nel __________ in data 25 agosto 2017 non può essere

ritenuto illecito ai sensi dell’art. 7 della Convenzione. Esso è avvenuto in

forza di una decisione dell’Autorità di protezione del 23 agosto 2017,

immediatamente esecutiva, che lo autorizzava espressamente. Ricordata la costante

giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui una residenza

può diventare “abituale” anche subito dopo il cambiamento del luogo di

soggiorno, se è destinata a essere durevole e a sostituire il precedente centro

d'interessi (STF 5A_807/2013 del 28 novembre 2013, consid. 2.3.1; STF

5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 6.2.1.1; STF 5A_440/2011 del 25 ottobre

2011, consid. 2.2; STF 5A_665/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 4.1; STF 5A_650/2009

dell'11 novembre 2009, consid. 5.2 con rinvii; sentenza

CDP del 7 settembre 2017, inc. 9.2017.167, consid. 3.3),

occorre considerare che la residenza abituale di PI 1

sia ormai il __________.

Ritenuto che

la nuova dimora abituale di PI 1 si trova in uno Stato contraente e che l’art.

5.

par. 2 della Convenzione non prevede la perpetuatio

fori – principio secondo cui il tribunale

territorialmente competente al momento della litispendenza rimane tale seppure

i fatti su cui si fonda la sua competenza mutino in seguito (DTF 143 III 183

consid. 1, 2 e 4, in una fattispecie analoga; sentenza CDP del 7

settembre 2017, inc. 9.2017.167, consid. 3.3; RtiD I-2010

pag. 833 consid. 3d; sentenza I CCA 10.2010.6 del 25 novembre 2010, consid. 6;

sentenza I CCA 11.2010.83 del 6 ottobre 2011, consid. 6; STF 5A_220/2009 del 30

giugno 2009, consid. 4.1.1) – occorre concludere che la competenza decisionale non

appartiene più a questo giudice, bensì alle Autorità del __________.

Un’eventuale decisione in tale ambito, emanata da questo giudice, non verrebbe

in ogni caso riconosciuta ai sensi dell’art. 23 par. 2 lett. a della

Convenzione. Il reclamo e la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo,

pur presentati pochi giorni dopo l’emanazione della decisione di prime cure,

sono comunque intervenuti successivamente all’effettivo trasferimento, ad un

momento in cui questo giudice non era dunque già più competente, nemmeno per concedere

in via supercautelare o cautelare la restituzione dell’effetto sospensivo. Questo

giudice, a trasferimento avvenuto, si trova dunque a dover constatare la

propria incompetenza a decidere del reclamo, situazione che può apparire insoddisfacente

ma che risponde alla logica della Convenzione ed in casi analoghi ha già resistito

all’esame dell’Alta Corte (vedi in particolare DTF 143 III 183 e Meier, nota alla sentenza in questione,

in: ZKE 3/2017, pag. 203).

In

considerazione di tali conseguenze, occorre tuttalpiù sensibilizzare le

Autorità di protezione a operare sempre una scrupolosa ponderazione degli

interessi prima di decretare l’immediata esecutività alla loro pronuncia o

prima di levare l’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo contro di essa

(cfr. sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33, consid. 5).

3.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a

carico di RE 1, che li ha già anticipati. Essendo state presentate osservazioni

unicamente in merito alla restituzione dell’effetto sospensivo, si giustifica

nel caso concreto di assegnare ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Gli

oneri del reclamo, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

500.–

b) spese fr.

150.–

fr.

650.–

sono posti a carico di RE

1, che rifonderà a CO 2 fr. 800.– a titolo di ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.