9.2017.187
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
24 ottobre 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.187
Lugano
24 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 1
per
quanto riguarda l’autorizzazione al trasferimento della minore PI 1 con la
madre a __________, la custodia della minore e la relativa regolamentazione
delle relazioni personali
giudicando
ora sul reclamo presentato il 29/30 agosto 2017 da RE 1 contro la decisione
emessa il 23 agosto 2017 (ris. 596/17) dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1, nata il 2013, è
figlia di CO 2 e RE 1. Al momento della nascita della bambina, riconosciuta dal
padre il 2013, la relazione tra i genitori era già terminata.
B. Il 2 ottobre/3
novembre 2014 i genitori hanno sottoscritto la dichiarazione concernente
l’autorità parentale congiunta ex art. 298a CC, affermando di essersi accordati
in merito alla custodia, alle relazioni personali, alla partecipazione alla
cura del figlio e al suo contributo di mantenimento. Il contenuto di tale
accordo non è mai stato rivelato.
C. Il 16 aprile 2015
entrambi i genitori, con istanze separate, hanno chiesto l’intervento
dell’Autorità di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) per
la regolamentazione delle relazioni personali tra PI 1 e il padre. RE 1 ha pure
chiesto che alla figlia venisse dato il suo cognome.
D. Il 28 maggio seguente
CO 2 ha contratto matrimonio con __________, domiciliato a __________. Dalla
loro unione è nata, l’ 2017, __________.
E. Con decisione
cautelare 3 agosto 2015 (ris. 457/2015) l’Autorità di protezione ha attribuito
la custodia di PI 1 alla madre e ha regolamentato le sue relazioni personali
con il padre. RE 1 ha interposto reclamo contro tale decisione provvisionale;
dopo riattivazione del procedimento, che era stato sospeso, il gravame è stato
respinto da questo giudice con sentenza 5 ottobre 2016 (inc. 9.2015.136).
F. Nel frattempo, con
memoriale del 24 marzo 2016 CO 2 ha formalmente postulato l’autorizzazione a
trasferirsi assieme alla figlia PI 1 all’estero, nel __________, a partire dal
mese di settembre 2016. A tale domanda si è opposto RE 1 con scritto del 6
aprile 2016, chiedendo invece la custodia congiunta (rispettivamente, alternata)
della figlia, con domiciliazione delle medesima presso di lui.
G. Con decisione
cautelare 2 giugno 2016 (ris. n. 339/16) l’Autorità di protezione ha
regolamentato le relazioni personali fra PI 1 e il padre per l’estate 2016.
Tale decisione è stata impugnata da CO 2, il cui reclamo è ad ogni modo stato
stralciato in quanto privo di oggetto con pronuncia di questo giudice del 5
ottobre 2016 (inc. 9.2016.108).
H. Con decisione 20
luglio 2016 (ris. 442/16), l’Autorità di protezione ha dato incarico al Servizio
medico psicologico (SMP) di __________ di procedere ad una valutazione delle
capacità genitoriali di CO 2 e di RE 1, che prendesse in considerazione anche
l’impatto su PI 1 di un eventuale trasferimento all’estero. Il rapporto di
valutazione dell’SMP, datato 3 febbraio 2017, è stato successivamente notificato
alle parti.
I. Dopo alcune
decisioni puntuali concernenti l’assetto di determinati diritti di visita, con
decisione 24 agosto 2017 (ris. 596/17) l’Autorità di protezione ha evaso nel
merito le richieste pendenti, assegnando la custodia di PI 1 alla madre e
autorizzandone il trasferimento con quest’ultima a __________ (dispositivi n. 1
e 2). Ha quindi disciplinato le relazioni personali con il padre, prevedendo
delle relazioni minime in caso di conflitto fra i genitori (dispositivo n. 3) e
statuito su tasse, spese e ripetibili (dispositivo n. 4). La decisione è stata
dichiarata immediatamente esecutiva e a un eventuale reclamo è stato tolto
l’effetto sospensivo (dispositivo n. 5).
L. RE 1 si è aggravato
contro la predetta decisione. Il 29 agosto 2017 ha anticipato via fax il
proprio reclamo, pervenuto per scritto a questa Camera il giorno successivo.
Preliminarmente egli postula, già in via supercautelare urgente, la concessione
dell’effetto sospensivo. Nel merito chiede la riforma della decisione di prime
cure, nel senso di prevedere una custodia congiunta/alternata di PI 1 da parte
di entrambi i genitori, con domiciliazione presso il padre a __________, o in
via subordinata l’affidamento della custodia di PI 1 al padre, con
regolamentazione delle relazioni personali con la madre. Domanda inoltre di
respingere la richiesta di autorizzazione al trasferimento della minore, il
cambiamento di cognome della medesima da CO 2 a RE 1, oltre a tasse, spese e
ripetibili di prima e seconda sede.
M. Questo giudice non ha
concesso la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo in via
supercautelare, intimandolo invece alla controparte per osservazioni.
N. Con osservazioni del
19 settembre 2017 CO 2 si è opposta al conferimento dell’effetto sospensivo al
reclamo, postulando che in ogni caso esso venga dichiarato inammissibile,
essendosi nel frattempo già trasferita a __________ assieme alla figlia.
L’Autorità di protezione, con scritto 20 settembre 2017, si è riconfermata
nella decisione impugnata, avversando la richiesta di restituzione dell’effetto
sospensivo e postulando la reiezione del gravame, nella misura della sua
ricevibilità.
O. Con scritti del 10
ottobre 2017 e del 20 ottobre 2017 RE 1 ha sollecitato l’emanazione di una
decisione in merito all’effetto sospensivo.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Giova preliminarmente
chinarsi sulla questione della competenza territoriale di questo giudice,
questione che deve essere oggetto d’esame d’ufficio ad ogni stadio del
procedimento.
2.1
Ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei
tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento
e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione
dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla
competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione
in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori
(Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011).
Ai sensi dell’art. 5 della
Convenzione le autorità (sia giudiziarie che amministrative) dello Stato
contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure
tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1). Fatto salvo
l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un
altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale
residenza (par. 2).
Giusta l’art. 7 par. 1
della Convenzione, in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del
minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua
residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato
ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia
acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: qualsiasi persona, istituzione
o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento
o al mancato ritorno (a); oppure il minore abbia risieduto nell'altro Stato per
un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o
qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe
dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda in vista
del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia
integrato nel suo nuovo ambiente (b).
L’art. 7 par. 2 della
Convenzione definisce illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore
se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona,
un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in
base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza
abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno (a); e
tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente,
al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se
non si fossero verificate tali circostanze (b). Il diritto di affidamento di
cui alla lettera (a) può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una
decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla
legislazione di tale Stato.
Finché le autorità citate
all’art. 7 par. 1 conservano la loro competenza, le autorità dello Stato
contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto possono adottare
soltanto le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni
del minore di cui all'art. 11 (art. 7 par. 3).
2.2
Nel suo gravame –
pervenuto a questo giudice con trasmissione fax il 29 agosto 2017 (ore 17.14),
il giorno successivo per invio scritto – RE 1 afferma che CO 2 è ancora
domiciliata in Ticino (reclamo, pag. 6).
Tale affermazione,
oltre a non essere suffragata da alcun riscontro probatorio, è smentita dagli
accertamenti operati da questo giudice.
Dalla banca dati
movimento della popolazione (MovPop) – sistema informativo generalizzato dei
dati anagrafici, che mette a disposizione dell’Amministrazione pubblica una
banca dati che riunisce in un'unica struttura le informazioni personali
registrate presso gli Uffici del controllo abitanti dei Comuni ticinesi e ne gestisce
gli spostamenti all'interno, in entrata e in uscita dal Cantone (cfr. www4.ti.ch/di/spop/chi-siamo/ufficio-dello-stato-civile/movimento-della-popolazione,
consultato il 24 ottobre 2017) – risulta che CO 2 e le figlie PI 1 e __________
hanno lasciato la Svizzera, a destinazione __________, in data 25 agosto 2017. Alla
data del reclamo, contrariamente a quanto affermato dall’insorgente, esse non
erano dunque già più domiciliate in Svizzera.
Per scrupolo, la
circostanza è stata abbondanzialmente verificata da questo giudice presso l’Ufficio
controllo abitanti di __________. Tale ufficio, oltre a confermare la
correttezza di quanto già risultava dalla banca dati consultata, ha indicato che
la cancellazione di PI 1 dal registro degli abitanti del Comune – pubblico
registro ai sensi dell’art. 9 CC – non è stata oggetto di alcuna contestazione
da parte degli interessati, informati della circostanza, nel lasso di tempo
sino ad oggi intercorso.
2.3
Nella fattispecie, il
trasferimento di PI 1 nel __________ in data 25 agosto 2017 non può essere
ritenuto illecito ai sensi dell’art. 7 della Convenzione. Esso è avvenuto in
forza di una decisione dell’Autorità di protezione del 23 agosto 2017,
immediatamente esecutiva, che lo autorizzava espressamente. Ricordata la costante
giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui una residenza
può diventare “abituale” anche subito dopo il cambiamento del luogo di
soggiorno, se è destinata a essere durevole e a sostituire il precedente centro
d'interessi (STF 5A_807/2013 del 28 novembre 2013, consid. 2.3.1; STF
5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 6.2.1.1; STF 5A_440/2011 del 25 ottobre
2011, consid. 2.2; STF 5A_665/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 4.1; STF 5A_650/2009
dell'11 novembre 2009, consid. 5.2 con rinvii; sentenza
CDP del 7 settembre 2017, inc. 9.2017.167, consid. 3.3),
occorre considerare che la residenza abituale di PI 1
sia ormai il __________.
Ritenuto che
la nuova dimora abituale di PI 1 si trova in uno Stato contraente e che l’art.
5.
par. 2 della Convenzione non prevede la perpetuatio
fori – principio secondo cui il tribunale
territorialmente competente al momento della litispendenza rimane tale seppure
i fatti su cui si fonda la sua competenza mutino in seguito (DTF 143 III 183
consid. 1, 2 e 4, in una fattispecie analoga; sentenza CDP del 7
settembre 2017, inc. 9.2017.167, consid. 3.3; RtiD I-2010
pag. 833 consid. 3d; sentenza I CCA 10.2010.6 del 25 novembre 2010, consid. 6;
sentenza I CCA 11.2010.83 del 6 ottobre 2011, consid. 6; STF 5A_220/2009 del 30
giugno 2009, consid. 4.1.1) – occorre concludere che la competenza decisionale non
appartiene più a questo giudice, bensì alle Autorità del __________.
Un’eventuale decisione in tale ambito, emanata da questo giudice, non verrebbe
in ogni caso riconosciuta ai sensi dell’art. 23 par. 2 lett. a della
Convenzione. Il reclamo e la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo,
pur presentati pochi giorni dopo l’emanazione della decisione di prime cure,
sono comunque intervenuti successivamente all’effettivo trasferimento, ad un
momento in cui questo giudice non era dunque già più competente, nemmeno per concedere
in via supercautelare o cautelare la restituzione dell’effetto sospensivo. Questo
giudice, a trasferimento avvenuto, si trova dunque a dover constatare la
propria incompetenza a decidere del reclamo, situazione che può apparire insoddisfacente
ma che risponde alla logica della Convenzione ed in casi analoghi ha già resistito
all’esame dell’Alta Corte (vedi in particolare DTF 143 III 183 e Meier, nota alla sentenza in questione,
in: ZKE 3/2017, pag. 203).
In
considerazione di tali conseguenze, occorre tuttalpiù sensibilizzare le
Autorità di protezione a operare sempre una scrupolosa ponderazione degli
interessi prima di decretare l’immediata esecutività alla loro pronuncia o
prima di levare l’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo contro di essa
(cfr. sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33, consid. 5).
3.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a
carico di RE 1, che li ha già anticipati. Essendo state presentate osservazioni
unicamente in merito alla restituzione dell’effetto sospensivo, si giustifica
nel caso concreto di assegnare ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Gli
oneri del reclamo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
500.–
b) spese fr.
150.–
fr.
650.–
sono posti a carico di RE
1, che rifonderà a CO 2 fr. 800.– a titolo di ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.