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Decisione

9.2017.199

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 novembre 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1, nata il 1929, è

vedova di __________ (1927 – †2013), dal quale ha avuto quattro figli: RE 1

(1949), PI 3 (1952), PI 4 (1954) e PI 4 (1955).

B. Con “istanza di

nomina di un curatore (art. 390 cpv. 3 CC)” datata 16 giugno 2016, PI 3 e PI

2 hanno chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito:

Autorità di protezione) l’istituzione di una curatela in favore della madre. Nella

loro istanza, i due fratelli hanno riferito del deterioramento delle condizioni

di salute di PI 1 a seguito della scomparsa del marito, accludendo una valutazione

di natura geriatrica e neuropsicologica della medesima. Gli istanti ritengono

che la madre dovrebbe essere ricoverata in una struttura medicalmente protetta

e definiscono insostenibile la situazione attuale, ove gli altri due fratelli –

coi quali non vi è collaborazione, vista la complessa vertenza in essere fra di

loro relativa alla successione del padre __________ – avrebbero imposto alla

madre una badante al domicilio. Essi postulano quindi che in favore di PI 1

venga istituita una “curatela di rappresentanza generica con amministrazione

del reddito e del patrimonio ai sensi dell’art. 394 CC, rispettivamente 395 CC”,

chiedendo che la persona del curatore sia terza ed esterna alla famiglia, in

considerazione dei dissidi di cui sopra.

C. In data 7 luglio 2016

PI 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha presentato le sue osservazioni

all’istanza. Ella ritiene di essere ancora nel pieno possesso delle sue

facoltà, al di là di una normale fragilità dovuta all’età, di poter continuare

a vivere al proprio domicilio – assieme alla badante e con l’assistenza della

figlia PI 4 – e di non avere bisogno di alcun curatore, le questioni

amministrative essendo già gestite dall’altro figlio RE 1. Contesta dunque

l’accertamento specialistico versato agli atti e postula la reiezione

dell’istanza presentata dagli altri suoi due figli.

D. La procedura è

continuata con un ulteriore scambio di scritti da parte dei fratelli PI 3 e PI

2 (2016), da un lato, e PI 1 (2016), dall’altro lato, nei quali le parti si

sono riconfermate nelle reciproche posizioni.

E. Il 28 settembre 2016,

dopo alcuni rinvii, l’Autorità di protezione ha potuto sentire personalmente l’interessata,

accompagnata dal suo patrocinatore. A tale udienza si sono presentati anche PI

2 e la sua legale, che sono state ascoltate separatamente e che hanno ribadito

le richieste formulate nell’istanza.

F. Nel corso dei successivi

mesi si sono susseguite numerose prese di posizioni delle parti. Dal mese di febbraio

2017 anche RE 1 è intervenuto dinnanzi all’autorità di prime cure, contestando

a sua volta la richiesta di istituire una curatela. L’Autorità di protezione ha

quindi convocato i quattro fratelli per discutere della situazione; il

contenuto della relativa udienza, tenutasi il 22 febbraio 2017, non è ad ogni

modo stato verbalizzato. Le parti hanno in seguito sollecitato l’Autorità di

protezione a determinarsi sulla vertenza.

G. Con decisione del 25

agosto 2017 (ris. n. 168) l’Autorità di protezione si è pronunciata sull’istanza

del 16 giugno 2016, accogliendola. Nei considerandi, l’autorità di prime cure

ha ritenuto che lo stato di debolezza in cui versa PI 1 non le permette di

occuparsi personalmente delle proprie pratiche amministrative. Quanto alla

persona del curatore, ritenendo inopportuno designare il fratello RE 1 visti i

conflitti esistenti, l’Autorità di protezione ha assegnato alle parti un termine

di 10 giorni per indicare un nominativo di persona esterna alla famiglia che

possa assumere tale mandato. L’Autorità di protezione ha inoltre indicato che

trascorso tale termine procederà convocando le parti per l’incontro di

conoscenza con il curatore e la determinazione dei suoi compiti.

H. Contro la predetta

decisione si sono aggravati, con tre reclami separati, PI 1 e i figli RE 1 e PI

4. Gli insorgenti contestano l’istituzione di una curatela in favore della

madre, postulando l’annullamento della decisione impugnata e la reiezione

dell’istanza del 16 giugno 2016. Delle argomentazioni rispettive si dirà più

precisamente, per quanto necessario all’evasione del procedimento, nei

considerandi in diritto.

I. Con ordinanza

datata 5 ottobre 2017, questo giudice ha chiesto alle altre parti una presa di

posizione quanto alla questione della portata della res iudicata del dispositivo

della decisione impugnata, e meglio alla questione di sapere quali richieste fossero

state formalmente evase a seguito dell’accoglimento dell’istanza del 16 giugno

2016.

L. Con osservazioni 16

ottobre 2017 l’Autorità di protezione si è riconfermata in quanto esposto nella

decisione impugnata, ritenendo di avere accolto la richiesta degli istanti di

procedere con l’istituzione di una curatela di rappresentanza con

amministrazione del reddito e del patrimonio, designando quale curatore una

persona esterna alla famiglia, ma di aver rimandato nel tempo l’effettiva

istituzione della misura, la nomina del curatore, l’attribuzione dei compiti e

la fissazione della mercede. Chiede pertanto la reiezione dei tre reclami

presentati.

PI 3 e PI 2 non

hanno invece presentato osservazioni a riguardo.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel caso concreto,

vista l’espressione utilizzata nel dispositivo “l’istanza 16 giugno 2016

presentata da parte dell’avv. __________ è accolta” (punto 1), senza ulteriori

precisazioni, e il fatto che la procedura non sia giunta al termine – essendo

stato assegnato un ulteriore termine di 10 giorni alle parti per indicare una

persona da nominare quale curatore dell’interessata (punto 2) – occorre

anzitutto comprendere la portata della pronuncia del 25 agosto 2017 qui impugnata.

2.1

All’inizio della risoluzione

impugnata, intitolata semplicemente “Decisione”, l’Autorità di

protezione ha citato gli art. 390 cpv. 1 e 3 CC, riferiti alle condizioni per

istituire una curatela e alla facoltà di farlo su domanda dell’interessato, di

una persona a lui vicina o d’ufficio, e gli art. 394 e 395 CC, riguardanti la

curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (pag. 1).

Dopo aver riassunto

lo svolgimento della procedura – in particolare, l’opposizione di PI 1 e degli

altri suoi due figli all’istituzione di una misura di protezione, le udienze

effettuate e i referti medici agli atti (pag. 1-3) – e indicato le condizioni

giuridiche per l’istituzione di una curatela (pag. 3-4), l’autorità di prime

cure ha ritenuto che nel caso di PI 1 fossero dati sia il presupposto dello

stato di debolezza che quello del bisogno di protezione (pag. 4).

L’Autorità di protezione

ha quindi esposto il contenuto degli art. 401 cpv. 1 e 2 e 400 cpv. 1 e 2 CC

riguardanti la nomina del curatore (pag. 4), considerando che la situazione in

essere non rispondesse agli interessi di PI 1 e che la gestione delle questioni

amministrative e finanziarie non potesse più essere affidata a RE 1, non per

una sua inidoneità personale ma per le tensioni familiari esistenti (pag. 5).

In conclusione, l’autorità

di prime cure ha spiegato che prima di pronunciarsi sulla designazione del

curatore intende assegnare un termine alle parti per proporre un nominativo in

tal senso (pag. 5). In seguito, “procederà con la valutazione delle

candidature o procederà lei stessa alla nomina”, affidando al curatore il

compito di rappresentare l’interessata “nel disbrigo degli affari

amministrativi, occupandosi con diligenza del suo reddito e del suo patrimonio”;

al curatore “verranno inoltre conferiti ulteriori compiti che risulteranno necessari

soprattutto per assicurare all’interessata delle condizioni quadro che le

consentano di vivere il più a lungo possibile in serenità” (pag. 5).

Nel dispositivo della

sentenza impugnata l’Autorità di protezione ha quindi deciso che “l’istanza

16.

giugno 2016 presentata da parte dell’avv. __________ è accolta”

(dispositivo n. 1, pag. 5), e ha assegnato alle parti un termine per indicare

un nominativo esterno alla famiglia; “trascorso questo termine l’Autorità

procederà con la convocazione delle parti per l’incontro di conoscenza del

curatore e la determinazione dei suoi compiti” (dispositivo n. 2, pag. 5).

La decisione è stata munita dell’indicazione dei rimedi giuridici, ovvero della

facoltà di reclamo alla Camera di protezione entro il termine di 30 giorni

(decisione impugnata, dispositivo n. 3, pag. 5).

2.2

Nelle sue osservazioni

del 16 ottobre 2016, l’Autorità di protezione ha spiegato che, “come si

evince dai considerandi”, accogliendo l’istanza del 16 giugno 2016 ella ha

inteso istituire una misura di protezione in favore di PI 1, e meglio una curatela

di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio, designando

quale curatore una persona esterna alla famiglia. In sostanza, afferma di aver

accolto le richieste di cui ai punti 1, 1.1 e 2.1 dell’istanza. L’autorità di

prime cure ha, tuttavia, “deciso di rimandare l’effettiva istituzione della

misura”, oltre a “la nomina del curatore, la relativa attribuzione dei

compiti e la fissazione della mercede”. Tale rinvio, allo scopo di

garantire “una protezione adeguata alla situazione dell’interessata e

tutelare il suo diritto di essere sentita rispetto alla scelta del curatore”,

impartendo dunque alle parti un termine per sottoporre delle candidature.

2.3

Nel caso concreto, la

decisione impugnata appalesa una serie di lacune formali che non possono che

condurre al suo annullamento.

Dall’interpretazione

combinata dei considerandi e delle osservazioni del 16 ottobre 2016 si può

desumere che l’Autorità di protezione, mediante la dicitura “l’istanza 16

giugno 2016 presentata da parte dell’avv. __________ è accolta” (dispositivo

n. 1, pag. 5), ha inteso emanare una decisione parziale, dando seguito alle

richieste contenute ai punti 1.1 e 2.1. dell’istanza in questione, istituendo

dunque una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del

patrimonio in favore di PI 1 e affidando il mandato in questione ad un curatore

non appartenente alla cerchia famigliare dell’interessata, da nominare in un secondo

tempo.

Tralasciando il

fatto che il petitum dell’istanza prevedeva anche un punto 1.2, nel

quale venivano elencati i compiti che si chiedeva fossero assegnati al

curatore, e che al punto 2.1 si postulava l’effettiva nomina di un curatore –

richieste cui non è stato dato seguito nella decisione impugnata e che dunque,

a rigor di logica, avrebbe dovuto prevedere un accoglimento non integrale ma

solo parziale dell’istanza, limitato al punto 1.1 – occorre sottolineare che un

tale modo di procedere non è formalmente ammissibile.

Secondo un

principio giuridico consolidato, l’effetto di res iudicata si produce limitatamente

al dispositivo della decisione e non alle sue motivazioni, ivi compresi gli

accertamenti di fatto e le considerazioni di diritto (DTF 134 III 467 consid.

3.

; 121 III 474 consid. 4a; Trezzini,

Commentario al CPC, Lugano 2011, pag. 193 ad art. 59 CPC e note 486 e 487). Una

decisione in cui viene accolta un’istanza deve anche esplicitare quali

conseguenze comporti tale accoglimento (cfr. in questo senso Olgiati, Le norme generali per il

procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, §22 pag. 357), ciò che

solitamente avviene aggiungendo l’usuale dicitura “Di conseguenza, … ”.

In caso contrario, non sarebbe possibile determinare con certezza cosa è stato

insindacabilmente regolato dalla pronuncia in questione, una volta la medesima

cresciuta in giudicato, disattendendo dunque in modo palese il principio della

sicurezza del diritto. La chiarezza del dispositivo assume inoltre una valenza

fondamentale in casi come quello in oggetto, ove la decisione può esplicare

degli effetti anche verso terze persone non parti al procedimento, quali

banche, uffici pubblici ed altri enti.

L’inammissibilità di un

tale modo di procedere emerge in maniera sensibile nel caso concreto, laddove

il tipo di curatela scelta non soltanto non risulta dal dispositivo della

decisione, ma nemmeno dai suoi considerandi, gli art. 394 e 395 CC essendo

genericamente menzionati solo nel sottotitolo della medesima. Non è dunque dato

di sapere cosa sia stato precisamente sancito al punto 1 di tale risoluzione,

se non interpretando la medesima alla luce delle successive spiegazioni

dell’Autorità di protezione e facendo riferimento ai memoriali di causa.

Il motivo per cui

l’Autorità di protezione non abbia in concreto proceduto come usualmente

avviene nei casi di istituzione di una misura risulta incomprensibile, tanto

più se si considera che il testo del dispositivo poteva essere ripreso dal petitum

presentato dagli istanti (istanza, pag. 6) e che lo scrivente giudice,

nell’assegnare un termine per le osservazioni sulla res iudicata, aveva

espressamente riservato la facoltà di riesame ex art. 450d cpv. 2 CC, ciò che

avrebbe consentito una facile correzione della suddetta lacuna formale.

La decisione impugnata

deve dunque essere annullata e ritornata all’Autorità di protezione, affinché

espliciti con chiarezza nel dispositivo i provvedimenti da lei istituiti.

2.4

In via abbondanziale,

non ci si può esimere dal rimarcare che la decisione impugnata presenta delle

ulteriori manchevolezze.

Nella sua risoluzione

l’Autorità di protezione ha, come visto, inteso decidere il principio della

curatela; nelle sue osservazioni, ha tuttavia precisato di aver voluto, nel

contempo, “rimandare l’effettiva istituzione della misura”.

Al di là del fatto che la

distinzione pratica fra «istituzione di una misura» ed «effettiva istituzione

di una misura» appare quantomeno di difficile comprensione allo scrivente

giudice, va sottolineato che la scelta di rinviare ad un secondo tempo il

giudizio sui compiti da affidare al curatore appare, oltre che poco sensata a

livello pratico, concettualmente errata.

Ai sensi dell’art. 391

cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti definisce le sfere di compiti

della curatela secondo i bisogni dell’interessato. La verifica delle condizioni

per l’istituzione della curatela – in particolare, l’esame dello stato di bisogno

dell’interessato – è quindi indissolubilmente legata alla questione di sapere

quali compiti debbano essere affidati al curatore (cfr. Rosch, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2011, ad 319

CC n. 2). Determinare le sfere di compiti delegate al curatore significa

vagliare in quali ambiti l’interessato non riesce più a tutelare i suoi

interessi in maniera adeguata, ovvero identificare il suo stato di bisogno,

presupposto “sociale” della curatela stessa e condizione per istituirla. La

definizione delle sfere di compiti demandati al curatore rappresenta peraltro

un esame essenziale per definire l’incisività della misura di protezione da

istituire, nel rispetto del principio della proporzionalità (cfr. art. 389 CC).

Rinviare ad un secondo

tempo la definizione delle mansioni affidate al curatore – diversamente da

quanto chiesto al petitum 1.2. dell’istanza – significa dunque non

essersi chinati sull’effettivo stato di bisogno dell’interessato, ciò che è invece

indispensabile per poter istituire la “misura su misura”, caratteristica del

nuovo diritto di protezione (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice

civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della

filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, in particolare pag. 6406 e 6433).

Anche da questo profilo, la decisione impugnata è dunque da censurare in quanto

incompleta, le due questioni non potendo essere scisse in due separate risoluzioni.

2.5

In via ancora più

abbondanziale, occorre infine censurare anche il fatto di non essersi ancora

pronunciati sulla persona del curatore (petitum 2.1, che invece l’Autorità

di protezione afferma di aver evaso positivamente). In assenza di particolari

provvedimenti istruttori – le valutazioni mediche da cui è stato dedotto lo

stato di debolezza dell’interessata essendo state prodotte dalle parti

unitamente all’istanza e ad uno scritto del 7 settembre 2016 – e sentita

l’interessata già nel mese di settembre 2016 – udienza nella quale, a tutela

del suo diritto di essere sentita, avrebbe potuto già esserle chiesto di

indicare una persona di fiducia, nell’ipotesi in cui la misura fosse stata

istituita – appare ingiustificata l’attesa di oltre un anno per l’evasione (del

tutto parziale) di una simile istanza.

2.6

A tali lacune si

aggiunge, infine, il fatto che l’immediata segnalazione degli istanti quanto al

possibile conflitto di interessi del patrocinatore dell’interessata (cfr.

scritto 22 luglio 2016 e ulteriore presa di posizione del 13 ottobre 2016), che

a dire degli istanti rappresenterebbe i due altri fratelli nell’ambito della

vertenza successoria, è rimasta lettera morta senza un minimo approfondimento

quanto all’opportunità di nominare all’interessata un curatore di rappresentanza

ai sensi dell’art. 449a CC.

Inoltre, non è

ammissibile che di quanto discusso all’udienza tenutasi il 2 febbraio 2017 non

vi sia traccia agli atti: l’Autorità di protezione avrebbe dovuto porre rimedio

al non precisato “problema tecnico” (decisione impugnata, pag. 3), se

del caso verbalizzando a mano oppure riassumendo in un secondo tempo i contenuti

della discussione, nel rispetto dei dettami legali formali quanto alla tenuta

dei verbali.

Occorre dunque richiamare

l’Autorità di protezione ad un maggior rigore nella conduzione dei

procedimenti. Rigore che permetterebbe di focalizzarsi sulle questioni

rilevanti del diritto di protezione, ad esclusione degli aspetti litigiosi riguardanti

altri contenziosi, che appesantiscono inutilmente il procedimento e ne

ritardano l’evasione. E’ in tal modo, e non con l’emanazione di giudizi

parziali, che viene effettivamente garantita “una protezione adeguata alla

situazione dell’interessata” (cfr. osservazioni 16 ottobre 2017).

3.

Gli oneri

processuali seguono di regola la soccombenza. Nella presente fattispecie solo

l’Autorità di protezione può essere ritenuta soccombente, non avendo PI 3 e PI

2.

preso posizione sui reclami presentati. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm

non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e

agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui in

concreto occorre prescinde dal prelievo di tali oneri.

Quanto alle

ripetibili, soltanto PI 1 ha presentato il suo gravame assistita da un

patrocinatore. Considerato tuttavia che l’annullamento della decisione avvenuto

sulla base di motivazioni del tutto diverse da quelle contenute nei reclami, si

giustifica di rinunciare alla loro assegnazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

I. Sul

reclamo del 21 settembre 2017 di RE 1 [inc. CDP

9.2017.199]:

1. Il

reclamo è accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione del 25 agosto 2017 dell’Autorità regionale di protezione

__________ (ris. n. 168) è annullata e l’incarto le è ritornato affinché statuisca

nuovamente ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

II. Sul

reclamo del 22 settembre 2017 di PI 1 [inc. CDP

9.2017.201]:

3. Il reclamo è accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione del 25 agosto 2017 dell’Autorità regionale di protezione

__________ (ris. n. 168) è annullata e l’incarto le è ritornato affinché statuisca

nuovamente ai sensi dei considerandi.

4. Non

si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

III. Sul

reclamo del 20 settembre 2017 di PI 4 [inc. CDP

9.2017.202]:

5. Il reclamo è accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione del 25 agosto 2017 dell’Autorità regionale di protezione

__________ (ris. n. 168) è annullata e l’incarto le è ritornato affinché statuisca

nuovamente ai sensi dei considerandi.

6. Non

si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

7. Notificazione:

-

-

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.