9.2017.199
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21 novembre 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.199
9.2017.201
9.2017.202
Lugano
21 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1,
PI
1
patr.
da: PR 1
e
PI
4
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
2
PI
3
entrambi
patr. da: RA 1
per
quanto riguarda l’istituzione di una misura di protezione in favore di PI 1
(1929)
giudicando
sui reclami formulati contro la decisione emanata il 25 agosto 2017
dall’Autorità regionale di protezione __________ (ris. n. 168) e meglio:
-
reclamo del 21 settembre 2017 presentato
da RE 1 [inc. CDP 9.2017.199];
-
reclamo del 22 settembre 2017
presentato da PI 1 [inc. CDP 9.2017.201];
-
reclamo del 20 settembre 2017
presentato da PI 4 [inc. CDP 9.2017.202];
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1, nata il 1929, è
vedova di __________ (1927 – †2013), dal quale ha avuto quattro figli: RE 1
(1949), PI 3 (1952), PI 4 (1954) e PI 4 (1955).
B. Con “istanza di
nomina di un curatore (art. 390 cpv. 3 CC)” datata 16 giugno 2016, PI 3 e PI
2 hanno chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito:
Autorità di protezione) l’istituzione di una curatela in favore della madre. Nella
loro istanza, i due fratelli hanno riferito del deterioramento delle condizioni
di salute di PI 1 a seguito della scomparsa del marito, accludendo una valutazione
di natura geriatrica e neuropsicologica della medesima. Gli istanti ritengono
che la madre dovrebbe essere ricoverata in una struttura medicalmente protetta
e definiscono insostenibile la situazione attuale, ove gli altri due fratelli –
coi quali non vi è collaborazione, vista la complessa vertenza in essere fra di
loro relativa alla successione del padre __________ – avrebbero imposto alla
madre una badante al domicilio. Essi postulano quindi che in favore di PI 1
venga istituita una “curatela di rappresentanza generica con amministrazione
del reddito e del patrimonio ai sensi dell’art. 394 CC, rispettivamente 395 CC”,
chiedendo che la persona del curatore sia terza ed esterna alla famiglia, in
considerazione dei dissidi di cui sopra.
C. In data 7 luglio 2016
PI 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha presentato le sue osservazioni
all’istanza. Ella ritiene di essere ancora nel pieno possesso delle sue
facoltà, al di là di una normale fragilità dovuta all’età, di poter continuare
a vivere al proprio domicilio – assieme alla badante e con l’assistenza della
figlia PI 4 – e di non avere bisogno di alcun curatore, le questioni
amministrative essendo già gestite dall’altro figlio RE 1. Contesta dunque
l’accertamento specialistico versato agli atti e postula la reiezione
dell’istanza presentata dagli altri suoi due figli.
D. La procedura è
continuata con un ulteriore scambio di scritti da parte dei fratelli PI 3 e PI
2 (2016), da un lato, e PI 1 (2016), dall’altro lato, nei quali le parti si
sono riconfermate nelle reciproche posizioni.
E. Il 28 settembre 2016,
dopo alcuni rinvii, l’Autorità di protezione ha potuto sentire personalmente l’interessata,
accompagnata dal suo patrocinatore. A tale udienza si sono presentati anche PI
2 e la sua legale, che sono state ascoltate separatamente e che hanno ribadito
le richieste formulate nell’istanza.
F. Nel corso dei successivi
mesi si sono susseguite numerose prese di posizioni delle parti. Dal mese di febbraio
2017 anche RE 1 è intervenuto dinnanzi all’autorità di prime cure, contestando
a sua volta la richiesta di istituire una curatela. L’Autorità di protezione ha
quindi convocato i quattro fratelli per discutere della situazione; il
contenuto della relativa udienza, tenutasi il 22 febbraio 2017, non è ad ogni
modo stato verbalizzato. Le parti hanno in seguito sollecitato l’Autorità di
protezione a determinarsi sulla vertenza.
G. Con decisione del 25
agosto 2017 (ris. n. 168) l’Autorità di protezione si è pronunciata sull’istanza
del 16 giugno 2016, accogliendola. Nei considerandi, l’autorità di prime cure
ha ritenuto che lo stato di debolezza in cui versa PI 1 non le permette di
occuparsi personalmente delle proprie pratiche amministrative. Quanto alla
persona del curatore, ritenendo inopportuno designare il fratello RE 1 visti i
conflitti esistenti, l’Autorità di protezione ha assegnato alle parti un termine
di 10 giorni per indicare un nominativo di persona esterna alla famiglia che
possa assumere tale mandato. L’Autorità di protezione ha inoltre indicato che
trascorso tale termine procederà convocando le parti per l’incontro di
conoscenza con il curatore e la determinazione dei suoi compiti.
H. Contro la predetta
decisione si sono aggravati, con tre reclami separati, PI 1 e i figli RE 1 e PI
4. Gli insorgenti contestano l’istituzione di una curatela in favore della
madre, postulando l’annullamento della decisione impugnata e la reiezione
dell’istanza del 16 giugno 2016. Delle argomentazioni rispettive si dirà più
precisamente, per quanto necessario all’evasione del procedimento, nei
considerandi in diritto.
I. Con ordinanza
datata 5 ottobre 2017, questo giudice ha chiesto alle altre parti una presa di
posizione quanto alla questione della portata della res iudicata del dispositivo
della decisione impugnata, e meglio alla questione di sapere quali richieste fossero
state formalmente evase a seguito dell’accoglimento dell’istanza del 16 giugno
2016.
L. Con osservazioni 16
ottobre 2017 l’Autorità di protezione si è riconfermata in quanto esposto nella
decisione impugnata, ritenendo di avere accolto la richiesta degli istanti di
procedere con l’istituzione di una curatela di rappresentanza con
amministrazione del reddito e del patrimonio, designando quale curatore una
persona esterna alla famiglia, ma di aver rimandato nel tempo l’effettiva
istituzione della misura, la nomina del curatore, l’attribuzione dei compiti e
la fissazione della mercede. Chiede pertanto la reiezione dei tre reclami
presentati.
PI 3 e PI 2 non
hanno invece presentato osservazioni a riguardo.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel caso concreto,
vista l’espressione utilizzata nel dispositivo “l’istanza 16 giugno 2016
presentata da parte dell’avv. __________ è accolta” (punto 1), senza ulteriori
precisazioni, e il fatto che la procedura non sia giunta al termine – essendo
stato assegnato un ulteriore termine di 10 giorni alle parti per indicare una
persona da nominare quale curatore dell’interessata (punto 2) – occorre
anzitutto comprendere la portata della pronuncia del 25 agosto 2017 qui impugnata.
2.1
All’inizio della risoluzione
impugnata, intitolata semplicemente “Decisione”, l’Autorità di
protezione ha citato gli art. 390 cpv. 1 e 3 CC, riferiti alle condizioni per
istituire una curatela e alla facoltà di farlo su domanda dell’interessato, di
una persona a lui vicina o d’ufficio, e gli art. 394 e 395 CC, riguardanti la
curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (pag. 1).
Dopo aver riassunto
lo svolgimento della procedura – in particolare, l’opposizione di PI 1 e degli
altri suoi due figli all’istituzione di una misura di protezione, le udienze
effettuate e i referti medici agli atti (pag. 1-3) – e indicato le condizioni
giuridiche per l’istituzione di una curatela (pag. 3-4), l’autorità di prime
cure ha ritenuto che nel caso di PI 1 fossero dati sia il presupposto dello
stato di debolezza che quello del bisogno di protezione (pag. 4).
L’Autorità di protezione
ha quindi esposto il contenuto degli art. 401 cpv. 1 e 2 e 400 cpv. 1 e 2 CC
riguardanti la nomina del curatore (pag. 4), considerando che la situazione in
essere non rispondesse agli interessi di PI 1 e che la gestione delle questioni
amministrative e finanziarie non potesse più essere affidata a RE 1, non per
una sua inidoneità personale ma per le tensioni familiari esistenti (pag. 5).
In conclusione, l’autorità
di prime cure ha spiegato che prima di pronunciarsi sulla designazione del
curatore intende assegnare un termine alle parti per proporre un nominativo in
tal senso (pag. 5). In seguito, “procederà con la valutazione delle
candidature o procederà lei stessa alla nomina”, affidando al curatore il
compito di rappresentare l’interessata “nel disbrigo degli affari
amministrativi, occupandosi con diligenza del suo reddito e del suo patrimonio”;
al curatore “verranno inoltre conferiti ulteriori compiti che risulteranno necessari
soprattutto per assicurare all’interessata delle condizioni quadro che le
consentano di vivere il più a lungo possibile in serenità” (pag. 5).
Nel dispositivo della
sentenza impugnata l’Autorità di protezione ha quindi deciso che “l’istanza
16.
giugno 2016 presentata da parte dell’avv. __________ è accolta”
(dispositivo n. 1, pag. 5), e ha assegnato alle parti un termine per indicare
un nominativo esterno alla famiglia; “trascorso questo termine l’Autorità
procederà con la convocazione delle parti per l’incontro di conoscenza del
curatore e la determinazione dei suoi compiti” (dispositivo n. 2, pag. 5).
La decisione è stata munita dell’indicazione dei rimedi giuridici, ovvero della
facoltà di reclamo alla Camera di protezione entro il termine di 30 giorni
(decisione impugnata, dispositivo n. 3, pag. 5).
2.2
Nelle sue osservazioni
del 16 ottobre 2016, l’Autorità di protezione ha spiegato che, “come si
evince dai considerandi”, accogliendo l’istanza del 16 giugno 2016 ella ha
inteso istituire una misura di protezione in favore di PI 1, e meglio una curatela
di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio, designando
quale curatore una persona esterna alla famiglia. In sostanza, afferma di aver
accolto le richieste di cui ai punti 1, 1.1 e 2.1 dell’istanza. L’autorità di
prime cure ha, tuttavia, “deciso di rimandare l’effettiva istituzione della
misura”, oltre a “la nomina del curatore, la relativa attribuzione dei
compiti e la fissazione della mercede”. Tale rinvio, allo scopo di
garantire “una protezione adeguata alla situazione dell’interessata e
tutelare il suo diritto di essere sentita rispetto alla scelta del curatore”,
impartendo dunque alle parti un termine per sottoporre delle candidature.
2.3
Nel caso concreto, la
decisione impugnata appalesa una serie di lacune formali che non possono che
condurre al suo annullamento.
Dall’interpretazione
combinata dei considerandi e delle osservazioni del 16 ottobre 2016 si può
desumere che l’Autorità di protezione, mediante la dicitura “l’istanza 16
giugno 2016 presentata da parte dell’avv. __________ è accolta” (dispositivo
n. 1, pag. 5), ha inteso emanare una decisione parziale, dando seguito alle
richieste contenute ai punti 1.1 e 2.1. dell’istanza in questione, istituendo
dunque una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del
patrimonio in favore di PI 1 e affidando il mandato in questione ad un curatore
non appartenente alla cerchia famigliare dell’interessata, da nominare in un secondo
tempo.
Tralasciando il
fatto che il petitum dell’istanza prevedeva anche un punto 1.2, nel
quale venivano elencati i compiti che si chiedeva fossero assegnati al
curatore, e che al punto 2.1 si postulava l’effettiva nomina di un curatore –
richieste cui non è stato dato seguito nella decisione impugnata e che dunque,
a rigor di logica, avrebbe dovuto prevedere un accoglimento non integrale ma
solo parziale dell’istanza, limitato al punto 1.1 – occorre sottolineare che un
tale modo di procedere non è formalmente ammissibile.
Secondo un
principio giuridico consolidato, l’effetto di res iudicata si produce limitatamente
al dispositivo della decisione e non alle sue motivazioni, ivi compresi gli
accertamenti di fatto e le considerazioni di diritto (DTF 134 III 467 consid.
3.
; 121 III 474 consid. 4a; Trezzini,
Commentario al CPC, Lugano 2011, pag. 193 ad art. 59 CPC e note 486 e 487). Una
decisione in cui viene accolta un’istanza deve anche esplicitare quali
conseguenze comporti tale accoglimento (cfr. in questo senso Olgiati, Le norme generali per il
procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, §22 pag. 357), ciò che
solitamente avviene aggiungendo l’usuale dicitura “Di conseguenza, … ”.
In caso contrario, non sarebbe possibile determinare con certezza cosa è stato
insindacabilmente regolato dalla pronuncia in questione, una volta la medesima
cresciuta in giudicato, disattendendo dunque in modo palese il principio della
sicurezza del diritto. La chiarezza del dispositivo assume inoltre una valenza
fondamentale in casi come quello in oggetto, ove la decisione può esplicare
degli effetti anche verso terze persone non parti al procedimento, quali
banche, uffici pubblici ed altri enti.
L’inammissibilità di un
tale modo di procedere emerge in maniera sensibile nel caso concreto, laddove
il tipo di curatela scelta non soltanto non risulta dal dispositivo della
decisione, ma nemmeno dai suoi considerandi, gli art. 394 e 395 CC essendo
genericamente menzionati solo nel sottotitolo della medesima. Non è dunque dato
di sapere cosa sia stato precisamente sancito al punto 1 di tale risoluzione,
se non interpretando la medesima alla luce delle successive spiegazioni
dell’Autorità di protezione e facendo riferimento ai memoriali di causa.
Il motivo per cui
l’Autorità di protezione non abbia in concreto proceduto come usualmente
avviene nei casi di istituzione di una misura risulta incomprensibile, tanto
più se si considera che il testo del dispositivo poteva essere ripreso dal petitum
presentato dagli istanti (istanza, pag. 6) e che lo scrivente giudice,
nell’assegnare un termine per le osservazioni sulla res iudicata, aveva
espressamente riservato la facoltà di riesame ex art. 450d cpv. 2 CC, ciò che
avrebbe consentito una facile correzione della suddetta lacuna formale.
La decisione impugnata
deve dunque essere annullata e ritornata all’Autorità di protezione, affinché
espliciti con chiarezza nel dispositivo i provvedimenti da lei istituiti.
2.4
In via abbondanziale,
non ci si può esimere dal rimarcare che la decisione impugnata presenta delle
ulteriori manchevolezze.
Nella sua risoluzione
l’Autorità di protezione ha, come visto, inteso decidere il principio della
curatela; nelle sue osservazioni, ha tuttavia precisato di aver voluto, nel
contempo, “rimandare l’effettiva istituzione della misura”.
Al di là del fatto che la
distinzione pratica fra «istituzione di una misura» ed «effettiva istituzione
di una misura» appare quantomeno di difficile comprensione allo scrivente
giudice, va sottolineato che la scelta di rinviare ad un secondo tempo il
giudizio sui compiti da affidare al curatore appare, oltre che poco sensata a
livello pratico, concettualmente errata.
Ai sensi dell’art. 391
cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti definisce le sfere di compiti
della curatela secondo i bisogni dell’interessato. La verifica delle condizioni
per l’istituzione della curatela – in particolare, l’esame dello stato di bisogno
dell’interessato – è quindi indissolubilmente legata alla questione di sapere
quali compiti debbano essere affidati al curatore (cfr. Rosch, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2011, ad 319
CC n. 2). Determinare le sfere di compiti delegate al curatore significa
vagliare in quali ambiti l’interessato non riesce più a tutelare i suoi
interessi in maniera adeguata, ovvero identificare il suo stato di bisogno,
presupposto “sociale” della curatela stessa e condizione per istituirla. La
definizione delle sfere di compiti demandati al curatore rappresenta peraltro
un esame essenziale per definire l’incisività della misura di protezione da
istituire, nel rispetto del principio della proporzionalità (cfr. art. 389 CC).
Rinviare ad un secondo
tempo la definizione delle mansioni affidate al curatore – diversamente da
quanto chiesto al petitum 1.2. dell’istanza – significa dunque non
essersi chinati sull’effettivo stato di bisogno dell’interessato, ciò che è invece
indispensabile per poter istituire la “misura su misura”, caratteristica del
nuovo diritto di protezione (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice
civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della
filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, in particolare pag. 6406 e 6433).
Anche da questo profilo, la decisione impugnata è dunque da censurare in quanto
incompleta, le due questioni non potendo essere scisse in due separate risoluzioni.
2.5
In via ancora più
abbondanziale, occorre infine censurare anche il fatto di non essersi ancora
pronunciati sulla persona del curatore (petitum 2.1, che invece l’Autorità
di protezione afferma di aver evaso positivamente). In assenza di particolari
provvedimenti istruttori – le valutazioni mediche da cui è stato dedotto lo
stato di debolezza dell’interessata essendo state prodotte dalle parti
unitamente all’istanza e ad uno scritto del 7 settembre 2016 – e sentita
l’interessata già nel mese di settembre 2016 – udienza nella quale, a tutela
del suo diritto di essere sentita, avrebbe potuto già esserle chiesto di
indicare una persona di fiducia, nell’ipotesi in cui la misura fosse stata
istituita – appare ingiustificata l’attesa di oltre un anno per l’evasione (del
tutto parziale) di una simile istanza.
2.6
A tali lacune si
aggiunge, infine, il fatto che l’immediata segnalazione degli istanti quanto al
possibile conflitto di interessi del patrocinatore dell’interessata (cfr.
scritto 22 luglio 2016 e ulteriore presa di posizione del 13 ottobre 2016), che
a dire degli istanti rappresenterebbe i due altri fratelli nell’ambito della
vertenza successoria, è rimasta lettera morta senza un minimo approfondimento
quanto all’opportunità di nominare all’interessata un curatore di rappresentanza
ai sensi dell’art. 449a CC.
Inoltre, non è
ammissibile che di quanto discusso all’udienza tenutasi il 2 febbraio 2017 non
vi sia traccia agli atti: l’Autorità di protezione avrebbe dovuto porre rimedio
al non precisato “problema tecnico” (decisione impugnata, pag. 3), se
del caso verbalizzando a mano oppure riassumendo in un secondo tempo i contenuti
della discussione, nel rispetto dei dettami legali formali quanto alla tenuta
dei verbali.
Occorre dunque richiamare
l’Autorità di protezione ad un maggior rigore nella conduzione dei
procedimenti. Rigore che permetterebbe di focalizzarsi sulle questioni
rilevanti del diritto di protezione, ad esclusione degli aspetti litigiosi riguardanti
altri contenziosi, che appesantiscono inutilmente il procedimento e ne
ritardano l’evasione. E’ in tal modo, e non con l’emanazione di giudizi
parziali, che viene effettivamente garantita “una protezione adeguata alla
situazione dell’interessata” (cfr. osservazioni 16 ottobre 2017).
3.
Gli oneri
processuali seguono di regola la soccombenza. Nella presente fattispecie solo
l’Autorità di protezione può essere ritenuta soccombente, non avendo PI 3 e PI
2.
preso posizione sui reclami presentati. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm
non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e
agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui in
concreto occorre prescinde dal prelievo di tali oneri.
Quanto alle
ripetibili, soltanto PI 1 ha presentato il suo gravame assistita da un
patrocinatore. Considerato tuttavia che l’annullamento della decisione avvenuto
sulla base di motivazioni del tutto diverse da quelle contenute nei reclami, si
giustifica di rinunciare alla loro assegnazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
I. Sul
reclamo del 21 settembre 2017 di RE 1 [inc. CDP
9.2017.199]:
1. Il
reclamo è accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione del 25 agosto 2017 dell’Autorità regionale di protezione
__________ (ris. n. 168) è annullata e l’incarto le è ritornato affinché statuisca
nuovamente ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
II. Sul
reclamo del 22 settembre 2017 di PI 1 [inc. CDP
9.2017.201]:
3. Il reclamo è accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione del 25 agosto 2017 dell’Autorità regionale di protezione
__________ (ris. n. 168) è annullata e l’incarto le è ritornato affinché statuisca
nuovamente ai sensi dei considerandi.
4. Non
si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
III. Sul
reclamo del 20 settembre 2017 di PI 4 [inc. CDP
9.2017.202]:
5. Il reclamo è accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione del 25 agosto 2017 dell’Autorità regionale di protezione
__________ (ris. n. 168) è annullata e l’incarto le è ritornato affinché statuisca
nuovamente ai sensi dei considerandi.
6. Non
si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
7. Notificazione:
-
-
-
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.