9.2017.2
Approvazione rendiconto finanziario
11 aprile 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.2
Lugano
11 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario 2015 relativo alla
curatela a favore di PI 1;
giudicando
sul reclamo del 30 dicembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 13 dicembre 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. In data 23 maggio
2012 il signor PI 1 – affetto da importanti problemi psichiatrici – ha chiesto
all’allora Commissione tutoria regionale __________ (di seguito Commissione
tutoria) l’istituzione a suo favore di una curatela volontaria per il disbrigo
delle sue pratiche amministrative, siccome l’aiuto da parte di suo padre,
nonché degli operatori del Servizio psico-sociale, __________, non risultavano
più sufficienti.
B. Sulla base della
predetta istanza, con decisione 3 luglio 2012 la Commissione tutoria ha
istituito a favore di PI 1 una curatela volontaria ai sensi dell’art. 394 vCC;
quale curatore è stato nominato il signor RE 1.
C. Con decisione 5
ottobre 2015, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito
Autorità di protezione) – subentrata nelle competenze alla Commissione tutoria –
ha adeguato la vigente curatela volontaria a favore del signor PI 1 al nuovo
diritto di protezione dell’adulto, entrato in vigore il 1°gennaio 2013, convertendo
la misura in una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni ai sensi
degli artt. 394 e 395 CC; il signor RE 1 è stato confermato quale curatore.
D. Con scritto del 15
dicembre 2015 il curatore ha lamentato che i costi della curatela per i periodi
di gestione 2012, 2013 e 2014 (rendiconti approvati dall’Autorità di protezione
con decisione 7 settembre 2015) sono stati messi a carico del curatelato,
critiche che l’Autorità di protezione ha respinto in data 23 dicembre 2015,
poiché ritenute ampiamente tardive.
E. Con decisione 13
dicembre 2016 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario
2015 e riconosciuto al curatore una mercede di fr. 1'382.00 con un rimborso
spese di fr. 168.00, ponendo i costi “a carico del curatelato e per esso
anticipate dal Comune di __________”.
F. Contro quest’ultima
decisione è insorto il signor RE 1 con reclamo del 30 dicembre 2016,
contestando l’accollo al curatelato dei predetti costi, postulando la loro
assunzione da parte delle “istituzioni comunali preposte” e chiedendo di
modificare la misura di protezione in una curatela “obbligatoria” qualora
l’addebito delle spese fosse avvenuto a causa della natura “volontaria” della
curatela.
G. Con osservazioni del
18 gennaio 2017 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione
impugnata, rilevando che la sostanza attiva del curatelato sarebbe sufficiente
per giustificare un relativo addebito dei costi della misura.
H. Con replica
1°febbraio 2017 il curatore ha precisato di non contestare le spese fissate,
bensì di richiedere che i costi della curatela siano assunti dal Comune di
domicilio del curatelato in quanto la sostanza di quest’ultimo si sarebbe drasticamente
ridotta alla fine dell’anno 2016 a causa di spese straordinarie.
I. Con duplica 9
febbraio 2017 l’Autorità di protezione ha ribadito la propria posizione, osservando
che il consumo della sostanza per le prestazioni indicate non giustificherebbe
di non procedere al recupero dei costi della misura presso l’interessato.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG].
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,
in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile
(CPC; v. art. 450f CC).
2.
Giusta l’art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al
lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo; al Consiglio di Stato
è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.
In base
all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni a un
compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv.
1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il
curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per
l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio
delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il
rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o
un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).
3.
Quanto
all’accollo delle spese, l’articolo 404 cpv. 1 CC prevede che il compenso adeguato
– nel nostro Cantone, fissato in applicazione degli art. 16 e 17 ROMPA – deve
essere pagato con i beni dell’interessato.
Giusta
l'art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (mercede,
spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo
sostentamento.
Nei
costi di gestione della misura rientra segnatamente il compenso dovuto al
curatore.
4.
In
concreto, il reclamante non contesta l’ammontare delle spese approvate con la
decisione impugnata, bensì il fatto che queste ultime siano state messe a
carico del curatelato.
4.1
Occorre
innanzitutto chiarire che la misura di protezione in vigore a favore di PI 1 – ovvero
la curatela di rappresentanza con amministrazione di beni – è stata istituita
nell’ambito della conversione della curatela volontaria e il suo adeguamento al
nuovo diritto di protezione (decisione 5 ottobre 2015 dell’Autorità di protezione),
assumendo la misura pertanto il carattere di una misura di protezione ufficiale
ai sensi dell’art. 388 e segg. CC. Infatti, nella medesima decisione è stato
ritenuto che il signor PI 1 versava ancora in una situazione di debolezza tale
da richiedere un sostegno nella forma di una curatela e che mancava un appoggio
da parte della propria famiglia e dei servizi privati e pubblici, rendendo
pertanto necessaria l’istituzione di una misura di protezione a suo favore.
Di conseguenza,
trattandosi di una misura ufficiale, i relativi costi della curatela, rispettivamente
il compenso del curatore, vanno pagati con i beni dell’interessato come
prescritto dagli artt. 404 cpv. 1 CC e 19 cpv. 1 LPMA. Pertanto il fatto che
l’Autorità di protezione abbia posto l’indennità del curatore a carico del
curatelato è, di principio, corretto.
4.2
Ciononostante, se
l'interessato o chi è tenuto al suo sostentamento non dispone dei mezzi
sufficienti per la retribuzione del curatore, l'obbligo retributivo passa a
carico dell'ente pubblico, ossia del Comune di domicilio di quest'ultimo, con
diritto di regresso (art. 3 cpv. 3 ROPMA e 19 cpv. 2 e 3 LPMA; sentenza TF del
9.
aprile 2015, inc.5A_422/2014 consid. 8.1).
Giusta
l’art. 19 cpv. 3 LPMA gli anticipi effettuati dall’autorità regionale di protezione
nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati: presso l’interessato
tenuto conto del suo fabbisogno (a); presso chi è tenuto al sostentamento della
persona in questione (b); trattenendo la somma corrispondente sulla massa
ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell’interessato (c).
In concreto, in sede di
osservazioni, l’Autorità di protezione ha ritenuto che in presenza di una
sostanza netta di fr. 12'094.26 (così come risulta dal rendiconto 2015), il
curatelato sarebbe in grado di far fronte ai costi della misura.
Sebbene risulti poco
chiaro come il conto spillatico abbia potuto incrementarsi dal 2014 a 2015 fino
ad una somma di fr. 10'325.51, ritenuto che, quanto specificato dal curatore,
lo spillatico mensile del signor PI 1 ammonta a soli fr. 300.— (questione
comunque rientrante nell’approvazione del rendiconto 2015, non oggetto di
contestazione), la scrivente Camera è invece di altro avviso, ovvero che i costi
della misura in questo caso particolare alla sostanza non devono essere
addebitati alla sostanza dell’interessato, bensì messi a carico del Comune di domicilio
dell’interessato ai sensi dell’art. 19 LPMA (sempre con il diritto di regresso).
Infatti, le censure sollevate dal reclamante risultano pertinenti nella misura
in cui la sostanza globale netta dell’interessato, ammontante a fr. 12'094.26,
risulta comunque contenuta ed è costituita quasi interamente da risparmi
personali fatti dal curatelato sul proprio spillatico, un risparmio che, come
rilevato dal reclamante, trasmette all’interessato un importante senso di sicurezza
e stabilità.
Per questo motivo – essendo
la sostanza dell’interessato costituita dal risparmio acquisito mediante l’uso
parsimonioso del proprio spillatico – un accollo dei costi della curatela
all’interessato non appare in casu giustificato. Anzi, come sottolineato
dal reclamante, rischierebbe di compromettere il vero e proprio scopo della
misura di protezione, ossia il sostegno amministrativo del curatelato, trovandosi
il curatelato, proprio a causa dell’addebito dei costi della misura stessa, in
una situazione economica sempre peggiore, non rimanendogli nemmeno i suoi
modici risparmi, riservati soprattutto per il pagamento di costi imprevisti.
Le critiche del reclamante
risultano ancora più pertinenti alla luce del fatto che la sostanza
dell’interessato – che ha affrontato delle spese straordinarie durante il
periodo di gestione 2016 – si è nel frattempo ridotta in maniera importante, ammontando
la sostanza complessiva a soli fr. 4'353.60 (cfr. attestati bancari di chiusura
31.12.2016
prodotti dal reclamante in sede di replica, le cui cifre sono state
ripotate nel rendiconto 2016). A maggior ragione dunque – vista la sostanza
ancora più contenuta dell’interessato – l’accollo dell’indennità del curatore
non risulta in questo caso giustificato, motivo per cui il reclamo del curatore
merita accoglimento.
5.
A titolo
abbondanziale, non si può prescindere dal rilevare che a differenza di altre
legislazioni cantonali che fissano un limite minimo di sostanza “intangibile” a
partire dal quale la persona beneficiaria della curatela è da considerare indigente
(Canton Ginevra: art. 5-10 Règlement fixant la rémunération des curateurs:
fr. 15'000.– in presenza di un curatore ufficiale e fr. 50'000.– in presenza di
un curatore privato; Canton Giura: art. 13 Ordonnance sur la rémuneration et
le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de
l’enfant e de l’adulte: fr. 10'000.–; Canton Neuchâtel: Directive
interne des autorités de protection: fr. 20'000.–; Canton Vaud: art. 4 e 48
Règlement sur la rémunération des curateurs: fr. 5'000.–; Canton Vallese:
Ciculaire sur la rémunération du curateur che rinvia alla LEF, alla Loi
fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives e alle norme sull’assistenza giuridica previsti nel CPC: la
persona è considerata indigente quando non dispone delle risorse sufficienti ai
sensi dell’assistenza giudiziaria ex art. 117 CPC), il nostro legislatore cantonale
non ha previsto alcuna regolamentazione sulla rimunerazione dei curatori di
persone indigenti (e la definizione dell’indigenza stessa), lasciando tali
questioni al libero apprezzamento delle Autorità di protezione, rispettivamente
degli enti comunali, che valutano e qualificano l’indigenza singolarmente, caso
per caso, appoggiandosi sui criteri generali applicati nell’ambito della Legge
sull’esecuzione e sul fallimento e della Legge sull’assistenza giudiziaria.
Per altro, la dottrina ha
anche ammesso che – pur seguendo il principio per cui chi postula il gratuito
patrocinio deve avere anche preventivamente consumato il suo patrimonio – va
riconosciuta una cosiddetta “riserva di soccorso”, la quale rappresenta un
limite inferiore al di sotto del quale la sostanza del richiedente non può più
essere messa a contributo. In linea di massima tale riserva può variare da fr.
15'000.– a circa fr. 20'000.– a dipendenza dalle circostanze concrete, per una
persona sola (CPC Comm, Trezzini, ad art. 117, pag. 465).
A motivo di quanto sopra
esposto, ci si può chiedere se il diritto cantonale di applicazione del diritto
di protezione non debba prevedere una regolamentazione chiara e concreta della
remunerazione dei curatori di persone indigenti.
6.
Visto quanto
precede, il reclamo va accolto con conseguente riforma del dispositivo n. 2
della decisione impugnata.
7.
Gli
oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze,
si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per
altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il
reclamo è accolto.
Di conseguenza, il
dispositivo n. 2 della decisione 13 dicembre 2016 (ris. n. 3124/2016) dell’Autorità
regionale di protezione __________ è riformato come segue:
1. È riconosciuta
al curatore la mercede di CHF 1'382.00 e le spese di CHF 168.00, poste a carico
del Comune di __________, che dispone di un diritto di regresso nei confronti
del curatelato a norma dell’art. 19 cpv. 3 LPMA.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.