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Decisione

9.2017.200

Conflitto negativo di competenza tra due autorità di protezione; assunzione della tutela di un minorenne

12 febbraio 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 2013 __________,

ha dato alla luce PI 1. In data 16 gennaio 2013 il minore è stato rinvenuto

dagli agenti della Polizia Comunale di __________ tra il sedile anteriore e

posteriore della vettura della madre, privo di indumenti, in grave stato di

ipotermia, oltre che malnutrito e lievemente disidratato. PI 1 è stato immediatamente

ricoverato all’Ospedale __________.

B. Con decisione supercautelare

17 gennaio 2013, l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito,

Autorità di protezione __________) ha provvisoriamente privato __________ della

custodia parentale su PI 1, collocato presso l’Ospedale __________; anche le

relazioni personali madre-figlio sono state provvisoriamente sospese. Sempre

con decisione supercautelare, il 23 gennaio 2013 l’Autorità di protezione __________

ha disposto il collocamento provvisorio del minore, dopo le dimissioni

dall’ospedale, presso una famiglia SOS __________. Entrambe le decisioni

supercautelari sono successivamente state ratificate dall’Autorità di

protezione __________ (decisione 31 luglio 2013).

C. Con decisione 1°

febbraio 2013, l’Autorità di protezione __________ ha istituito una tutela in

favore del minore, che non risultava ancora iscritto nel registro delle nascite

e che necessitava dunque di una figura che potesse curare i suoi interessi

immediati.

D. Con decisione 8

aprile 2013, notificata il 18 settembre 2013, l’Autorità di protezione __________

ha privato __________ dell’autorità parentale su PI 1, in favore del quale è

stata istituita una tutela ai sensi dell’art. 327a CC. All’Ufficio dell’aiuto e

della protezione (UAP) è stato conferito il mandato di reperire una famiglia

affidataria idonea in vista di un collocamento del minore a medio-lungo

termine. Con decisione 20 gennaio 2014 l’Autorità di protezione __________ ha

ratificato la convenzione per l’affidamento familiare del minore in oggetto

presso la famiglia SOS che lo aveva accolto dopo le dimissioni dall’ospedale.

E. Con scritto del 7

aprile 2017 l’Autorità di protezione __________ si è rivolta all’Autorità

regionale di protezione __________ (di seguito, Autorità di protezione __________)

chiedendo di assumere la tutela del minore, in quanto residente presso una famiglia

affidataria del comprensorio ed avendo nel frattempo la madre lasciato il

proprio domicilio di __________, a destinazione __________.

F. Con lettera del 18

aprile 2017 l’Autorità di protezione __________ ha rifiutato l’assunzione

dell’incarto, considerato che il minore, ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 CC,

risulta domiciliato a __________ e soltanto residente nel proprio comprensorio.

Ritiene inoltre di non dover assumere l’incarto in quanto il tutore attuale e

tutti gli operatori di rete coinvolti sono attivi nel __________, considerando

inoltre che l’Autorità di protezione __________ si è occupata del caso (“piuttosto

complicato”) sin dalla nascita del minore.

G. L’Autorità di

protezione __________ ha replicato con scritto del 26 aprile seguente,

esponendo in maniera più estesa le proprie argomentazioni. L’Autorità di protezione

__________ non ha ulteriormente preso posizione, contattando invece

l’Ispettorato di questa Camera, che ha rinviato le due Autorità ad agire secondo

i dettami dell’art. 444 cpv. 4 CC.

H. Il 21 settembre 2017

l’Autorità di protezione __________ ha dunque adito questa Camera,

sottoponendole la questione della competenza territoriale così come previsto

dalla normativa summenzionata. Secondo l’Autorità di protezione __________, il

caso non presenterebbe più alcun legame con __________ sia per il trasferimento

di __________ a __________, fuori dal comprensorio di sua competenza, sia per

il fatto che il collocamento del minore presso la famiglia affidataria è da

considerarsi a lungo termine, non essendovi un pronostico favorevole quanto al

ripristino dell’autorità parentale materna (istanza 21 settembre 2017, pag. 1).

A mente dell’Autorità di protezione __________, non vi sarebbe dunque alcuna

ragione per mantenere il domicilio di PI 1 a __________, il criterio determinante

dovendo essere la sua residenza (istanza 21 settembre 2017, pag. 2).

I. Nelle sue

osservazioni datate 5 ottobre 2017, l’Autorità di protezione __________ si è

riconfermata in quanto già espresso in precedenza, ritenendo di non essere

competente – o, tutt’al più, di avere una competenza sussidiaria in caso di urgenza

giusta l’art. 315 cpv. 2 CC – e ritenendo che l’assunzione dell’incarto in

questione presupporrebbe il suo accordo, che non è dato in concreto. Non è stato

ordinato un secondo scambio di allegati.

Considerato

Considerandi

1.

Ai sensi

dell’art. 444 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti esamina

d’ufficio la propria competenza. Se non si ritiene competente, essa rimette

senza indugio il caso all’autorità che considera competente (cpv. 2); se dubita

di essere competente, procede a uno scambio di opinioni con l’autorità che

potrebbe esserlo (cpv. 3). Se lo scambio di opinioni non consente di addivenire

a un’intesa, l’autorità preventivamente adita sottopone la questione della

propria competenza all’autorità giudiziaria di reclamo (cpv. 4). Per il rinvio

operato dall’art. 314 cpv. 1 CC, la norma è applicabile per analogia anche alle

procedure concernenti i minori.

Giusta l’art. 2 cpv. 2

in initio LPMA, l’autorità giudiziaria di reclamo è la Camera di

protezione del Tribunale di appello, che decide nella sua composizione plenaria

(sentenza CDP del 7 giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 4; sentenza CDP del 26

gennaio 2018, inc. 9.2017.254, consid. 4).

2.

Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dalle norme del diritto

civile materiale (art. 444 e art. 450 e segg. CC) occorre riferirsi, in via

sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle

norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio n. 6611, pag. 8) e,

in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

3.

L’Autorità di

protezione __________ ha adito questa Camera, conforme-mente all’art. 444 cpv.

4.

CC, dopo uno scambio di opinioni infruttuoso con l’Autorità di protezione __________.

3.1

Ai sensi dell’art. 315

cpv. 1 CC le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità di

protezione dei minori del domicilio del figlio.

Giusta l’art. 25 cpv. 1 CC

il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei genitori o, se

i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la

custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.

Se un solo dei genitori è

titolare dell’autorità parentale, è il domicilio di quest’ultimo che è

determinante per il minore, a prescindere dalla questione di sapere se

quest’ultimo abbia la custodia oppure no (DTF 133 III 305 consid. 3.3; Meier/Stettler, Droit de la filiation,

2014, n. 852 pag. 565-566; Eigenmann,

CR CC I, ad art. 25 CC n. 7; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, 2012, n. 6.8 pag. 191; Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 367a

pag. 126; Affolter-Fringeli,

Übertragung der Kindesschutzmassnahme an den Aufenthaltsort des Kindes, in ZKE

6/2017, pag. 536 e segg.; v. anche Messaggio dell’11 luglio 1979 sulla revisione

del Codice civile svizzero, Effetti del matrimonio in generale, regime dei beni

e diritto successorio, FF 1979 II 1119, pag. 1266; sentenza CDP del 26 gennaio

2018, inc. 9.2017.254, consid. 4).

3.2

Nella fattispecie, prima

della decisione datata 8 aprile 2013 __________ è stata la sola a detenere

l’autorità parentale su PI 1. Il domicilio del medesimo, sulla scorta dell’art.

25.

cpv. 1 prima frase CC, corrispondeva dunque a quello della madre detentrice

dell’autorità parentale, ovvero __________. Poco importa, a tale riguardo, il

fatto che la madre già da qualche mese fosse stata privata della custodia su di

lui. La competenza per decidere delle misure di protezione in suo favore apparteneva

dunque dell’Autorità di protezione __________. Tale criterio di collegamento è

tuttavia venuto a cadere al momento in cui l’Autorità di protezione __________

ha ritirato l’autorità parentale alla madre.

3.3

In base all’art. 25

cpv. 2 CC, il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell’autorità

di protezione dei minori. Tale norma si prefigge di facilitare la constatazione

del domicilio e di conferirgli stabilità e semplifica il compito dell’autorità

incaricata di provvedere al benessere della persona bisognosa di protezione nelle

procedure amministrative e giudiziarie (Messaggio del 28 giugno 2006 concernente

la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle

persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6483). La messa sotto

tutela del minore comporta dunque il perpetuarsi del domicilio accertato nell’ambito

di tale procedimento (Staehelin, BaKomm

ZGB I, ad art. 25 CC n. 13).

3.4

In concreto, contestualmente

al ritiro dell’autorità parentale e conformemente all’art. 327a CC, con

decisione datata 8 aprile 2013 l’Autorità di protezione __________ ha messo

sotto tutela PI 1 e nominato una tutrice in suo favore. Ciò ha comportato, ai

sensi dei principi giuridici suesposti, la fissazione del domicilio di PI 1 presso

la sede dell’Autorità di protezione __________.

3.5

Ai sensi dell’art. 442

cpv. 5 CC, se una persona sottoposta a una misura cambia domicilio, l’autorità

del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio della misura, salvo che

motivi gravi vi si oppongano. La dottrina rinvia al previgente art. 377 cpv. 1 vCC,

secondo cui il cambiamento di domicilio può aver luogo soltanto col consenso

dell’autorità tutoria (cfr. Staehelin,

op. cit., ad art. 25 CC n. 14; Vogel,

BaKomm Erwachsenenschutz, ad art. 442 n. 23). Il cambiamento di domicilio del

minore sotto tutela può avere luogo, in applicazione di questa norma (Meier/De Luze, Droit des personnes, n.

415.

pag. 200-201; Meier/Stettler,

op. cit., n. 861 pag. 570), a condizione che quest’ultimo abbia effettivamente spostato

il centro della propria vita, che l’autorità di protezione precedentemente competente

abbia rilasciato il suo accordo al cambiamento e che la tutela sia formalmente

ripresa dall’autorità di protezione del nuovo domicilio (Staehelin, op. cit., ad art. 25 CC n.

14; Vogel, op. cit., ad art. 442

n. 23). Il cambiamento di domicilio deve corrispondere all’interesse del minore

e deve permettere di perseguire gli scopi della misura di protezione (DTF 131 I

266.

consid. 4.1). Se il cambiamento di domicilio non è in contrasto con

l’interesse del minore, la nuova autorità di protezione ha l’obbligo di

assumere la tutela (DTF 131 I 266 consid. 4.1; Vogel,

op. cit., ad art. 442 n. 23). In ogni caso, l’autorità di protezione del

precedente domicilio non deve acconsentire al cambiamento soltanto per

sbarazzarsi di un onere finanziario o di un compito ingrato (DTF 131 I 266

consid. 4.1).

3.6

Nel caso concreto, la

famiglia affidataria di PI 1 si occupa di lui sin dalle dimissioni

dall’ospedale, quando ancora era in fasce. Nei suoi cinque anni di vita, egli

ha sempre vissuto nel __________, presso di loro. Se è vero che, come sostiene

l’Autorità di protezione __________, una famiglia affidataria non rappresenta

per forza “un elemento di equilibrio perpetuo” (osservazioni del 5

ottobre 2017, pag. 2), non può essere contestato che nel caso concreto il

centro effettivo degli interessi del minore sia situato nel __________, presso

i genitori cui è stato affidato sin dai primi mesi di vita. Non vi sono indizi

che l’autorità parentale possa essere restituita un giorno ai genitori (con i

quali PI 1 intrattiene dei rapporti limitati) e nemmeno la madre vive più nel

comprensorio dell’Autorità di protezione __________. L’assunzione della tutela

da parte dell’Autorità di protezione __________ non ostacola sicuramente

l’adempimento degli scopi della misura di protezione e si impone pertanto

nell’interesse del minore. L’asserita complessità del caso – che peraltro

questa Camera non ravvede – non è un argomento valido per opporsi al trasferimento.

3.7

Per questi motivi,

l’istanza promossa dall’Autorità di protezione __________ merita accoglimento: la

tutela di PI 1 va assunta dall’Autorità di protezione __________, presso la

quale deve essere considerato domiciliato PI 1.

4.

In considerazione

della particolarità del procedimento, che coinvolge quali parti in causa solo

le due autorità di protezione in conflitto (sentenza CDP del 7 giugno 2017,

inc. 9.2017.80, consid. 11; Auer/Marti,

BaKomm Erwachsenenschutz, ad art. 444 CC n. 29), si prescinde dal prelievo di

tasse e spese di giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.L’istanza

è evasa ai sensi dei considerandi.

§. La

tutela di PI 1 è assunta dall’Autorità regionale di protezione __________.

2. Non

si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.