9.2017.200
Conflitto negativo di competenza tra due autorità di protezione; assunzione della tutela di un minorenne
12 febbraio 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.200
Lugano
12 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di protezione del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Lardelli,
presidente,
Bozzini
e Grisanti
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella procedura ex art. 444 cpv. 4 CC promossa con istanza 21 settembre
2017 da
Autorità
regionale di protezione __________,
contro
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la determinazione dell’autorità territorialmente competente per
assumere la tutela di PI 1 (2013) e per adottare le misure di protezione in suo
favore
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Il 2013 __________,
ha dato alla luce PI 1. In data 16 gennaio 2013 il minore è stato rinvenuto
dagli agenti della Polizia Comunale di __________ tra il sedile anteriore e
posteriore della vettura della madre, privo di indumenti, in grave stato di
ipotermia, oltre che malnutrito e lievemente disidratato. PI 1 è stato immediatamente
ricoverato all’Ospedale __________.
B. Con decisione supercautelare
17 gennaio 2013, l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito,
Autorità di protezione __________) ha provvisoriamente privato __________ della
custodia parentale su PI 1, collocato presso l’Ospedale __________; anche le
relazioni personali madre-figlio sono state provvisoriamente sospese. Sempre
con decisione supercautelare, il 23 gennaio 2013 l’Autorità di protezione __________
ha disposto il collocamento provvisorio del minore, dopo le dimissioni
dall’ospedale, presso una famiglia SOS __________. Entrambe le decisioni
supercautelari sono successivamente state ratificate dall’Autorità di
protezione __________ (decisione 31 luglio 2013).
C. Con decisione 1°
febbraio 2013, l’Autorità di protezione __________ ha istituito una tutela in
favore del minore, che non risultava ancora iscritto nel registro delle nascite
e che necessitava dunque di una figura che potesse curare i suoi interessi
immediati.
D. Con decisione 8
aprile 2013, notificata il 18 settembre 2013, l’Autorità di protezione __________
ha privato __________ dell’autorità parentale su PI 1, in favore del quale è
stata istituita una tutela ai sensi dell’art. 327a CC. All’Ufficio dell’aiuto e
della protezione (UAP) è stato conferito il mandato di reperire una famiglia
affidataria idonea in vista di un collocamento del minore a medio-lungo
termine. Con decisione 20 gennaio 2014 l’Autorità di protezione __________ ha
ratificato la convenzione per l’affidamento familiare del minore in oggetto
presso la famiglia SOS che lo aveva accolto dopo le dimissioni dall’ospedale.
E. Con scritto del 7
aprile 2017 l’Autorità di protezione __________ si è rivolta all’Autorità
regionale di protezione __________ (di seguito, Autorità di protezione __________)
chiedendo di assumere la tutela del minore, in quanto residente presso una famiglia
affidataria del comprensorio ed avendo nel frattempo la madre lasciato il
proprio domicilio di __________, a destinazione __________.
F. Con lettera del 18
aprile 2017 l’Autorità di protezione __________ ha rifiutato l’assunzione
dell’incarto, considerato che il minore, ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 CC,
risulta domiciliato a __________ e soltanto residente nel proprio comprensorio.
Ritiene inoltre di non dover assumere l’incarto in quanto il tutore attuale e
tutti gli operatori di rete coinvolti sono attivi nel __________, considerando
inoltre che l’Autorità di protezione __________ si è occupata del caso (“piuttosto
complicato”) sin dalla nascita del minore.
G. L’Autorità di
protezione __________ ha replicato con scritto del 26 aprile seguente,
esponendo in maniera più estesa le proprie argomentazioni. L’Autorità di protezione
__________ non ha ulteriormente preso posizione, contattando invece
l’Ispettorato di questa Camera, che ha rinviato le due Autorità ad agire secondo
i dettami dell’art. 444 cpv. 4 CC.
H. Il 21 settembre 2017
l’Autorità di protezione __________ ha dunque adito questa Camera,
sottoponendole la questione della competenza territoriale così come previsto
dalla normativa summenzionata. Secondo l’Autorità di protezione __________, il
caso non presenterebbe più alcun legame con __________ sia per il trasferimento
di __________ a __________, fuori dal comprensorio di sua competenza, sia per
il fatto che il collocamento del minore presso la famiglia affidataria è da
considerarsi a lungo termine, non essendovi un pronostico favorevole quanto al
ripristino dell’autorità parentale materna (istanza 21 settembre 2017, pag. 1).
A mente dell’Autorità di protezione __________, non vi sarebbe dunque alcuna
ragione per mantenere il domicilio di PI 1 a __________, il criterio determinante
dovendo essere la sua residenza (istanza 21 settembre 2017, pag. 2).
I. Nelle sue
osservazioni datate 5 ottobre 2017, l’Autorità di protezione __________ si è
riconfermata in quanto già espresso in precedenza, ritenendo di non essere
competente – o, tutt’al più, di avere una competenza sussidiaria in caso di urgenza
giusta l’art. 315 cpv. 2 CC – e ritenendo che l’assunzione dell’incarto in
questione presupporrebbe il suo accordo, che non è dato in concreto. Non è stato
ordinato un secondo scambio di allegati.
Considerato
Considerandi
1.
Ai sensi
dell’art. 444 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti esamina
d’ufficio la propria competenza. Se non si ritiene competente, essa rimette
senza indugio il caso all’autorità che considera competente (cpv. 2); se dubita
di essere competente, procede a uno scambio di opinioni con l’autorità che
potrebbe esserlo (cpv. 3). Se lo scambio di opinioni non consente di addivenire
a un’intesa, l’autorità preventivamente adita sottopone la questione della
propria competenza all’autorità giudiziaria di reclamo (cpv. 4). Per il rinvio
operato dall’art. 314 cpv. 1 CC, la norma è applicabile per analogia anche alle
procedure concernenti i minori.
Giusta l’art. 2 cpv. 2
in initio LPMA, l’autorità giudiziaria di reclamo è la Camera di
protezione del Tribunale di appello, che decide nella sua composizione plenaria
(sentenza CDP del 7 giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 4; sentenza CDP del 26
gennaio 2018, inc. 9.2017.254, consid. 4).
2.
Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dalle norme del diritto
civile materiale (art. 444 e art. 450 e segg. CC) occorre riferirsi, in via
sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle
norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza
dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio n. 6611, pag. 8) e,
in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile
(CPC; v. art. 450f CC).
3.
L’Autorità di
protezione __________ ha adito questa Camera, conforme-mente all’art. 444 cpv.
4.
CC, dopo uno scambio di opinioni infruttuoso con l’Autorità di protezione __________.
3.1
Ai sensi dell’art. 315
cpv. 1 CC le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità di
protezione dei minori del domicilio del figlio.
Giusta l’art. 25 cpv. 1 CC
il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei genitori o, se
i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la
custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.
Se un solo dei genitori è
titolare dell’autorità parentale, è il domicilio di quest’ultimo che è
determinante per il minore, a prescindere dalla questione di sapere se
quest’ultimo abbia la custodia oppure no (DTF 133 III 305 consid. 3.3; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
2014, n. 852 pag. 565-566; Eigenmann,
CR CC I, ad art. 25 CC n. 7; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique, 2012, n. 6.8 pag. 191; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 367a
pag. 126; Affolter-Fringeli,
Übertragung der Kindesschutzmassnahme an den Aufenthaltsort des Kindes, in ZKE
6/2017, pag. 536 e segg.; v. anche Messaggio dell’11 luglio 1979 sulla revisione
del Codice civile svizzero, Effetti del matrimonio in generale, regime dei beni
e diritto successorio, FF 1979 II 1119, pag. 1266; sentenza CDP del 26 gennaio
2018, inc. 9.2017.254, consid. 4).
3.2
Nella fattispecie, prima
della decisione datata 8 aprile 2013 __________ è stata la sola a detenere
l’autorità parentale su PI 1. Il domicilio del medesimo, sulla scorta dell’art.
25.
cpv. 1 prima frase CC, corrispondeva dunque a quello della madre detentrice
dell’autorità parentale, ovvero __________. Poco importa, a tale riguardo, il
fatto che la madre già da qualche mese fosse stata privata della custodia su di
lui. La competenza per decidere delle misure di protezione in suo favore apparteneva
dunque dell’Autorità di protezione __________. Tale criterio di collegamento è
tuttavia venuto a cadere al momento in cui l’Autorità di protezione __________
ha ritirato l’autorità parentale alla madre.
3.3
In base all’art. 25
cpv. 2 CC, il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell’autorità
di protezione dei minori. Tale norma si prefigge di facilitare la constatazione
del domicilio e di conferirgli stabilità e semplifica il compito dell’autorità
incaricata di provvedere al benessere della persona bisognosa di protezione nelle
procedure amministrative e giudiziarie (Messaggio del 28 giugno 2006 concernente
la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle
persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6483). La messa sotto
tutela del minore comporta dunque il perpetuarsi del domicilio accertato nell’ambito
di tale procedimento (Staehelin, BaKomm
ZGB I, ad art. 25 CC n. 13).
3.4
In concreto, contestualmente
al ritiro dell’autorità parentale e conformemente all’art. 327a CC, con
decisione datata 8 aprile 2013 l’Autorità di protezione __________ ha messo
sotto tutela PI 1 e nominato una tutrice in suo favore. Ciò ha comportato, ai
sensi dei principi giuridici suesposti, la fissazione del domicilio di PI 1 presso
la sede dell’Autorità di protezione __________.
3.5
Ai sensi dell’art. 442
cpv. 5 CC, se una persona sottoposta a una misura cambia domicilio, l’autorità
del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio della misura, salvo che
motivi gravi vi si oppongano. La dottrina rinvia al previgente art. 377 cpv. 1 vCC,
secondo cui il cambiamento di domicilio può aver luogo soltanto col consenso
dell’autorità tutoria (cfr. Staehelin,
op. cit., ad art. 25 CC n. 14; Vogel,
BaKomm Erwachsenenschutz, ad art. 442 n. 23). Il cambiamento di domicilio del
minore sotto tutela può avere luogo, in applicazione di questa norma (Meier/De Luze, Droit des personnes, n.
415.
pag. 200-201; Meier/Stettler,
op. cit., n. 861 pag. 570), a condizione che quest’ultimo abbia effettivamente spostato
il centro della propria vita, che l’autorità di protezione precedentemente competente
abbia rilasciato il suo accordo al cambiamento e che la tutela sia formalmente
ripresa dall’autorità di protezione del nuovo domicilio (Staehelin, op. cit., ad art. 25 CC n.
14; Vogel, op. cit., ad art. 442
n. 23). Il cambiamento di domicilio deve corrispondere all’interesse del minore
e deve permettere di perseguire gli scopi della misura di protezione (DTF 131 I
266.
consid. 4.1). Se il cambiamento di domicilio non è in contrasto con
l’interesse del minore, la nuova autorità di protezione ha l’obbligo di
assumere la tutela (DTF 131 I 266 consid. 4.1; Vogel,
op. cit., ad art. 442 n. 23). In ogni caso, l’autorità di protezione del
precedente domicilio non deve acconsentire al cambiamento soltanto per
sbarazzarsi di un onere finanziario o di un compito ingrato (DTF 131 I 266
consid. 4.1).
3.6
Nel caso concreto, la
famiglia affidataria di PI 1 si occupa di lui sin dalle dimissioni
dall’ospedale, quando ancora era in fasce. Nei suoi cinque anni di vita, egli
ha sempre vissuto nel __________, presso di loro. Se è vero che, come sostiene
l’Autorità di protezione __________, una famiglia affidataria non rappresenta
per forza “un elemento di equilibrio perpetuo” (osservazioni del 5
ottobre 2017, pag. 2), non può essere contestato che nel caso concreto il
centro effettivo degli interessi del minore sia situato nel __________, presso
i genitori cui è stato affidato sin dai primi mesi di vita. Non vi sono indizi
che l’autorità parentale possa essere restituita un giorno ai genitori (con i
quali PI 1 intrattiene dei rapporti limitati) e nemmeno la madre vive più nel
comprensorio dell’Autorità di protezione __________. L’assunzione della tutela
da parte dell’Autorità di protezione __________ non ostacola sicuramente
l’adempimento degli scopi della misura di protezione e si impone pertanto
nell’interesse del minore. L’asserita complessità del caso – che peraltro
questa Camera non ravvede – non è un argomento valido per opporsi al trasferimento.
3.7
Per questi motivi,
l’istanza promossa dall’Autorità di protezione __________ merita accoglimento: la
tutela di PI 1 va assunta dall’Autorità di protezione __________, presso la
quale deve essere considerato domiciliato PI 1.
4.
In considerazione
della particolarità del procedimento, che coinvolge quali parti in causa solo
le due autorità di protezione in conflitto (sentenza CDP del 7 giugno 2017,
inc. 9.2017.80, consid. 11; Auer/Marti,
BaKomm Erwachsenenschutz, ad art. 444 CC n. 29), si prescinde dal prelievo di
tasse e spese di giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.L’istanza
è evasa ai sensi dei considerandi.
§. La
tutela di PI 1 è assunta dall’Autorità regionale di protezione __________.
2. Non
si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.