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Decisione

9.2017.221

Richiesta di sostituzione del curatore generale in carica, candidatura della madre dell'interessato; diritto di essere sentito

18 maggio 2018Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con segnalazione del

21 febbraio 2017 del medico curante, dr. med. __________, l’Autorità regionale

di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) veniva informata

della complessa situazione di PI 1, classe 1982, vittima di una grave patologia

psichiatrica e di disturbi comportamentali, che implicavano un’alterata capacità

di intendere e di volere. Il medico, scrivendo anche al collega psichiatra dr.

med. __________, caldeggiava l’avvio di una procedura di protezione, con la

nomina di un curatore “che possa intervenire in maniera decisa quando la

situazione si complica e ci sentiamo anche impotenti dinnanzi a tale complessa

problematica” (scritto 21 febbraio 2017).

B. Sulla base della

suddetta valutazione, l’Autorità di protezione ha convocato PI 1 a comparire.

L’udienza non ha tuttavia avuto luogo, l’interessato essendo stato nel

frattempo ricoverato a scopo di assistenza presso

la Clinica Psichiatrica Cantonale __________.

C. L’Autorità di

protezione ha pertanto assunto informazioni sulla situazione di PI 1 presso il

suo psichiatra curante. Con scritto dell’11 aprile 2017, il dr. med. __________

ha riferito di seguire il paziente sin dal settembre 2007; questi, negli anni,

è andato incontro a diversi ricoveri in cliniche psichiatriche, l’ultimo (prima

di quello in atto) tra il 16 gennaio e il 10 febbraio 2017. La psicosi paranoidea

grave di cui PI 1 è affetto – “in grave peggioramento negli ultimi mesi”

– comporta, secondo il medico, una profonda alterazione delle capacità esecutive,

pianificatorie e gestionali dell’interessato, che è dunque “incapace di

provvedere ai propri interessi personali ed amministrativi” (scritto 11

aprile 2017). Lo psichiatra curante ritiene che l’interessato necessiti “indubbiamente”

di una curatela generale: “considerato il peggioramento importante degli ultimi

mesi”, la madre “non ha più le risorse per occuparsene” (scritto 11

aprile 2017). Il dr. med. __________ ha infine considerato che alla luce della

patologia esistente, l’audizione di PI 1 da parte dell’Autorità di protezione

non fosse indicata (scritto 11 aprile 2017).

D. Il 28 aprile 2017 il

membro permanente dell’Autorità di protezione si è ad ogni modo recato presso

la CPC per sentire PI 1. Dal verbale di udienza emerge che all’interessato è

stato spiegato il motivo dell’incontro, le segnalazioni che hanno dato avvio al

procedimento nonché il ruolo del curatore generale. Il verbale dà atto

dell’accordo di PI 1 all’istituzione della misura.

E. Con scritto dell’8

maggio 2017, i medici della CPC hanno presentato all’Autorità di protezione un

rapporto nel quale viene postulata la conferma del ricovero a scopo di cura e

di assistenza, che era stato ordinato dal corpo medico il 27 marzo precedente “a

causa di uno scompenso acuto con aggressività eterodiretta, della nota schizofrenia

paranoide di cui è affetto” (pag. 1). In tale scritto, i medici affermavano

che PI 1 presentava ancora “sintomi dello scompenso psicotico acuto che

mettono in pericolo la propria ed altrui incolumità”; la “prosecuzione

della degenza in modalità coatta” appariva dunque necessaria (scritto 8

maggio 2017, pag. 2). A detta dei medici, le sue condizioni cliniche “non

permettono di poter attuare un progetto successivo alla sua dimissione”; la

presa a carico futura, nella cui progettazione sarà coinvolto l’interessato,

dovrà essere di carattere multidisciplinare, “visto il decorso cronico della

sua condizione psicopatologica e l’elevato rischio di ricadute” (scritto 8

maggio 2017, pag. 1).

F. Il 18 maggio 2017

l’Autorità di protezione al completo ha sentito PI 1 presso la CPC. Dal verbale

d’udienza emerge che l’interessato ha ribadito il proprio accordo alla nomina

di un curatore generale ed ha pure accettato la prosecuzione del ricovero fino

al raggiungimento di “un adeguato equilibrio e compenso psichico” e fino

alla pianificazione delle dimissioni “con un progetto di post-cura adeguato

ai suoi bisogni”. Con decisione di pari data (ris. n. 176bis)

l’Autorità di protezione ha quindi confermato il ricovero a scopo di cura e di

assistenza di PI 1 presso la CPC.

G. Con decisione 24

maggio 2017 (ris. n. 247), l’Autorità regionale di protezione __________ (di

seguito: Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela

generale – comprendente tutto quanto concerne la cura della persona, degli interessi

patrimoniali e delle relazioni giuridiche, con privazione dell’esercizio dei

diritti civili – nominando quale curatrice CUR 1, dell’Ufficio del Curatore comunale

di __________. La decisione è stata intimata all’interessato presso la CPC.

H. Con scritto 10 giugno

2017 all’Autorità di protezione, RE 1 – madre dell’interessato – ha preso

posizione sulla decisione di istituzione della curatela generale in favore del

figlio, sostenendo in particolare di voler continuare ad occuparsene, “eventualmente

anche come tutrice”. Lo scritto, trasmesso a questo giudice, è stato

giudicato irricevibile come reclamo con sentenza del 6 luglio 2017 (inc. CDP

9.2017.137); l’Autorità di prima sede è stata nondimeno invitata a valutare la

richiesta materna di subentrare a CUR 1 quale curatrice.

I. L’Autorità di

protezione ha dato seguito a quanto sopra, convocando RE 1 per un’udienza. Dal

verbale del 3 agosto 2017 emerge che la madre dell’interessato, che si è sempre

occupata di lui, “ritiene di essere l’unica persona capace di capirlo e di

rispondere alle sue problematiche”. RE 1 “chiede pertanto di essere nominata

curatrice generale”; l’autorità di prime cure ha trasmesso tale richiesta

al dr. med. __________ e ai medici della CPC, chiedendo loro di esprimere un

parere “circa la figura più indicata a svolgere il ruolo di curatrice

generale” (verbale 3 agosto 2017).

L. Pur riconoscendo il

ruolo di riferimento fondamentale materno, sia lo psichiatra curante che

i medici della CPC hanno comunicato di ritenere più adeguato che il mandato di

curatore venisse svolto da una figura esterna alla famiglia (scritti del 18

agosto, rispettivamente dell’11 settembre 2017).

M. Nel corso

dell’udienza del 21 settembre 2017 RE 1 è stata messa al corrente di tali risultanze.

L’affermazione di quest’ultima, secondo cui il figlio non avrebbe accettato la

nomina di CUR 1 quale curatrice, è stata contestata dalla medesima, che ha

invece riferito di aver incontrato senza problemi l’interessato, con sua

completa accettazione del provvedimento (verbale 21 settembre 2017).

N. Con decisione 28

settembre 2017 (ris. n. 439), l’Autorità di protezione ha condiviso le

indicazioni dei medici, ritenendo preferibile non affidare alla madre di PI 1

l’incarico di curatrice. Ha pertanto confermato la precedente decisione di

nomina di CUR 1 quale curatrice dell’interessato.

O. Con reclamo datato 14

novembre 2017 RE 1 è insorta contro tale decisione.

Nel suo gravame, la

madre dell’interessato censura la violazione dell’art. 401 CC e del diritto di

essere sentito del figlio, cui non sarebbe stato chiesto (né in occasione

dell’istituzione della curatela, né successivamente) se avesse una persona di

fiducia da proporre quale suo curatore (reclamo, pag. 4). La condizione di fragilità

dell’interessato avrebbe dovuto indurre l’Autorità di protezione a nominargli

un curatore di rappresentanza, la cui mancanza implica l’annullamento ex

tunc della decisione di istituzione della misura (reclamo, pag. 4). L’istituzione

del gravoso provvedimento essendo avvenuta soltanto sulla base di sintetici rapporti

dei medici curanti e non avendo l’autorità di prime cure né approfondito il

bisogno di protezione dell’interessato, né stilato un piano di intervento ai

sensi dell’art. 19 ROPMA, l’insorgente lamenta anche un accertamento incompleto

dei fatti (reclamo, pag. 4-5). Secondo la reclamante dagli atti emerge soltanto

il bisogno di assistenza medica dell’interessato, mentre non è stato indagato

in che misura la malattia gli impedisca di occuparsi dei propri interessi

personali, la necessaria assistenza essendo in ogni caso già fornita dalla

madre (reclamo, pag. 5). RE 1 critica inoltre che l’autorità di prime cure non

abbia nemmeno valutato la sua idoneità e lamenta la latitanza dell’attuale

curatrice (reclamo, pag. 5). Ella postula pertanto l’annullamento della

decisione impugnata, oltre all’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria

e al gratuito patrocinio.

P. PI 1, dal canto suo,

non ha impugnato la decisione di conferma della nomina della curatrice. Con il

patrocinio del medesimo avvocato della madre, con domanda del 14 novembre 2017 ha

invece postulato la restituzione in intero del termine per impugnare la

decisione precedente, concernente l’istituzione della curatela generale. La

richiesta è stata respinta da questo giudice con pronuncia del 12 gennaio 2018

(inc. CDP n. 9.2017.222).

Q. Con decisione del 12

gennaio 2018, questo giudice ha nominato a PI 1 un curatore di rappresentanza ex

art. 449a CC, ritenendo che egli – in considerazione della sua patologia

psichiatrica – non potesse difendersi convenientemente da solo nella procedura

di reclamo intentata dalla madre, e che in tale sede non potesse nemmeno essere

rappresentato dall’attuale curatrice (la cui sostituzione è oggetto del contendere)

né dal medesimo legale della madre (da considerarsi controparte a livello

processuale).

R. Con osservazioni

datate 24 gennaio 2018, la curatrice generale ha contestato i rimproveri mossi

dalla reclamante, sottolineando “che nei mesi passati c’è stata da parte mia

una regolare interazione con le figure professionali curanti”, ovvero i

medici e gli infermieri della CPC, “che si occupano quotidianamente”

dell’interessato, e che “il progetto terapeutico di dimissione” – di cui

è stata costantemente messa al corrente – “è sempre stato univoco” (pag.

1). La sua presenza è attestata dalla cronistoria dei suoi interventi e dai “frequenti

contatti e la stretta collaborazione con i medici e gli infermieri” della

CPC (osservazioni, pag. 1-3). In conclusione, la curatrice si rimette alla

decisione di questo giudice quanto al reclamo, rinnovando la sua disponibilità

a continuare il mandato conferitole (osservazioni, pag. 3).

S. Con scritto del 26

gennaio 2017 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni al

reclamo, domandandone il respingimento integrale. Premettendo che la

risoluzione mediante la quale è stata istituita la curatela generale è cresciuta

in giudicato – e che le censure riferite a quella decisione cadono dunque nel

vuoto – l’Autorità di protezione ritiene che “la decisione di non dare

seguito alla richiesta della reclamante è stata adottata alla luce dei pareri

medici”, dai quali risulta che “non è nell’interesse di PI 1 la nomina

della di lui madre quale sua curatrice generale” (osservazioni, pag. 2).

L’autorità di prime cure riferisce infine che la curatrice generale si era

immediatamente attivata, prima ancora della decisione qui impugnata, conoscendo

l’interessato e instaurando con lui e i suoi curanti la relazione di presa a carico

(osservazioni, pag. 2).

T. Con scritto del 26

febbraio 2018, PI 1 ha presentato le sue osservazioni tramite il curatore di

rappresentanza nominato in questa sede. Quest’ultimo riferisce di aver appurato

che l’interessato ha un legame affettivo importante con la madre, ma che al

contempo riconosce la figura della curatrice e non ha nulla da obiettare quanto

al suo operato. Secondo il curatore di rappresentanza, risulta più difficoltosa

“una consapevole ed oggettiva differenziazione dei ruoli rivestiti dai due

soggetti citati”, in considerazione “della complessità della questione e

dei limiti dettati dalla patologia da cui è affetto” (osservazioni, pag.

2). Per questo motivo, l’interessato si rimette al giudizio di questo giudice

alfine di individuare la migliore soluzione a tutela dei suoi interessi, senza

aderire né opporsi al reclamo (osservazioni, pag. 2).

Nelle osservazioni si

rileva che la necessità di istituire una curatela generale era ad ogni modo stata

inizialmente condivisa dalla stessa reclamante; inoltre, l’idoneità della madre

dell’interessato – contrariamente a quella dell’attuale curatrice – non risulta

essere stata accertata (osservazioni, pag. 3).

U. In sede di replica, RE

1 ha ribadito le proprie motivazioni e richieste ricorsuali, precisando che

l’Autorità di protezione, a fronte della sua richiesta di assumere il ruolo di

curatrice del figlio, avrebbe dovuto esperire ulteriori accertamenti invece di

scartarla a priori, considerato come si fosse sempre occupata del figlio in maniera

ineccepibile (pag. 2).

Quanto alle

osservazioni della curatrice generale, la reclamante rileva che la cronologia

degli interventi presentata dalla medesima conferma le critiche riguardanti la

sua assenza dalla vita del curatelato (replica, pag. 3). Quanto alla presa di

posizione dell’interessato tramite il curatore di rappresentanza, l’insorgente

ritiene che non sia mai stato discusso dinnanzi all’Autorità di protezione

quale fosse la misura più adeguata e proporzionata alla situazione del figlio

(replica, pag. 4). Ella ritiene che per istituire una curatela generale sia

imprescindibile lo svolgimento di una perizia psichiatrica (replica, pag. 4). RE

1 ritiene che l’intervento del curatore di rappresentanza non configura una

possibile sanatoria della violazione del diritto di essere sentito, siccome

questi non può sostituirsi all’autorità e non avere una posizione equidistante da

tutte le parti coinvolte (replica, pag. 5-6). Riferisce infine che PI 1 gli

avrebbe detto il contrario di quanto ora riferito dal curatore di rappresentanza

(replica, pag. 6).

V. L’Autorità di

protezione e la curatrice non hanno presentato ulteriori prese di posizione. Il

curatore di rappresentanza, con duplica 4 aprile 2018, si è riconfermato nelle

precedenti osservazioni, respingendo le accuse di parzialità formulate in sede

replica.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide

nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48

lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa

(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Occorre in primo

luogo osservare che l’insorgente, nel suo petitum, non postula la

riforma della pronuncia impugnata (con la sua nomina quale curatrice generale

del figlio) né il rinvio degli atti in prima sede per ulteriori approfondimenti

istruttori alfine di emanare una diversa decisione. La reclamante si limita

invece a chiedere l’annullamento tout court della decisione impugnata,

richiesta che tuttavia – anche se accolta – non sortirebbe alcun effetto

concreto, la decisione annullata vertendo unicamente sulla conferma di una

nomina già in essere in forza della precedente decisione del 24 maggio 2017

(ris. n. 247). Già da questo profilo l’ammissibilità del gravame solleva

qualche perplessità.

3.

Va inoltre

sottolineato che le critiche riferite allo svolgimento della procedura che ha

condotto all’adozione della curatela generale sono irricevibili e non possono

essere esaminate in questa sede. La decisione mediante la quale la misura è stata

istituita è infatti formalmente cresciuta in giudicato, il reclamo interposto

contro la medesima essendo stato considerato irricevibile da questo giudice con

pronuncia del 6 luglio 2017 (inc. CDP 9.2017.137); la successiva domanda di restituzione

in intero del termine per ricorrere è peraltro stata respinta con decisione del

12.

gennaio 2018 (inc. CDP 9.2017.222).

Contrariamente a

quanto sembra postulare l’insorgente nei suoi memoriali, non vi è dunque modo,

attraverso questa pronuncia, di rimettere in discussione il provvedimento ordinato,

annullando con effetto ex tunc l’istituzione della curatela. L’invocato

principio inquisitorio illimitato, vigente nel diritto di protezione e

consacrato all’art. 446 CC, risulta applicabile all’accertamento dei fatti e

alla valutazione delle prove (cfr. ad es., sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc.

9.2016

, consid. 4.5), ma non implica la facoltà, per l’autorità di reclamo,

di sovvertire il principio di res iudicata (formale) analizzando

decisioni ormai divenute definitive, che sfuggono invece al suo potere d’esame.

In tal senso, a

prescindere dalla loro eventuale fondatezza, le censure concernenti la

violazione del diritto di essere sentito di PI 1 nell’ambito dell’istituzione

della curatela, il rimprovero di non avergli chiesto se avesse una persona di

fiducia (art. 401 cpv. 1 CC), l’assenza di una perizia psichiatrica, la mancata

designazione di un rappresentante (art. 449a CC), la violazione del principio

di proporzionalità (asserita sproporzione fra misura adottata e l’effettivo – e

non indagato – bisogno di protezione dell’interessato; art. 390 CC), la

mancanza di un piano d’intervento (art. 19 ROPMA) e il non avere indetto

un’udienza di presentazione del curatore (art. 12 cpv. 2 ROPMA) non possono

essere vagliate in questa sede e sono tutte destinate ad un giudizio di

inammissibilità.

Come già segnalato

nell’ambito del rifiuto della restituzione in intero del termine di reclamo

(sentenza CDP del 12 gennaio 2018, inc. 9.2017.222 consid. 5), si rileva

nondimeno che, per loro natura, le misure di protezione non godono di forza di

cosa giudicata materiale (cfr. COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

Pratique, 2012, n. 5.95 pag. 175; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 525 pag.

239-240). Sebbene l’istituzione della curatela generale non possa oggi essere

rimessa in discussione ex tunc, in futuro l’Autorità di protezione dovrà

periodicamente riesaminare – d’ufficio (v. art. 415 cpv. 3 CC) o su segnalazione

di terzi, fra cui la curatrice (art. 414 CC) – se essa rappresenta sempre la

misura più adeguata ai bisogni di PI 1; quest’ultimo potrà anche chiedere in

ogni tempo una riconsiderazione della fattispecie e la revoca del provvedimento.

Le decisioni formali che scaturiranno da tale processo daranno poi luogo alle

ordinarie vie d’impugnazione.

4.

In questa sede

occorre dunque entrare nel merito unicamente delle censure riferite alla

decisione dell’Autorità di protezione del 28 settembre 2017 (ris. n. 439). A

tale riguardo, la reclamante sostiene che l’Autorità di protezione ha violato

il diritto di essere sentito del figlio, non coinvolgendolo nella procedura in

cui ha valutato la sua candidatura quale curatrice.

4.1

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la

cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione

impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137

I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc.5A_699/2013 consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto

dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi

prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili

di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito

(DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; STF del 3 dicembre

2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1) ma non garantisce di per sé stesso il

diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre

2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1). Tali diritti sono ora ancorati nel titolo

II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).

Eccezionalmente,

una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore

può, in determinate situazioni, essere sanata dall'autorità di ricorso o

reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni

davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in

diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid.

2.

; Steinauer/Fountoulakis, Droit

des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117 pag.

498; Auer/Marti, BSK

Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37). Una riparazione

entra in considerazione solo se la persona interessata non subisce un

pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito,

rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La sanatoria

rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182

consid. 3c con rinvii). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria

anche nei casi in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio

costituirebbe una formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della

procedura (DTF 132 V 837 consid. 5.1; STF 5A_805/2009 del 26 febbraio 2010,

consid. 3.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 1.198 pag. 78).

4.2

In

materia di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito

va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta.

L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona interessata (non al

curatore, né agli altri interessati) il diritto di essere sentito personalmente

e oralmente dall'autorità di protezione che decide la misura (STF del 12

febbraio 2018, inc.5A_706/2017 consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc.

5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 13). Tale garanzia è ribadita dall’art. 23 LPMA.

Eccezioni a questo principio sono ammissibili se l'audizione appare

sproporzionata a motivo delle circostanze, a protezione di prevalenti interessi

pubblici o privati o di un’istruttoria in corso o se ciò risulta inopportuno

dal profilo medico (art. 23 cpv. 3 e 4 LPMA; Messaggio concernente la modifica

del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della

filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6466; STF del 3 dicembre

2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz,

ad art. 447 CC n. 26 e seg.; sentenza CDP del 28 gennaio 2014,

inc. 9.2013.286, consid. 4).

Il

diritto all'audizione orale esiste solo davanti all'autorità di protezione: la

persona interessata da una misura di curatela non ha il diritto di essere

sentita di nuovo oralmente davanti all'autorità di ricorso (STF

del 12 febbraio 2018, inc.5A_706/2017 consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre

2013, inc.5A_540/2013, consid. 3.1.1 non pubblicato in DTF 140

III 1; STF del 14 maggio 2014, inc.5A_290/2014, consid. 3.2.2; sentenza

CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).

Nell’ambito

della sua audizione, l’interessato deve potersi esprimere su tutti i fatti

essenziali che potrebbero condurre all’istituzione di una misura di protezione

(STF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013, consid. 3.1.1

non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_290/2014 del 14 maggio 2014

consid. 3.2.2). Per il resto, in particolare in merito alla

persona del curatore, la portata dell’art. 447 cpv. 1 CC dipende dalle

circostanze della fattispecie (STF del 3 dicembre 2013, inc.

5A_540/2013, consid. 3.1.1 non pubblicato in DTF 140 III 1;

STF 5A_290/2014 del 14 maggio 2014 consid. 3.2.2).

4.3

Ai

sensi dell’art. 401 CC, quando l’interessato propone quale curatore una persona

di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona

proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Per quanto

possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone

vicine all’interessato (cpv. 2). Se l’interessato non gradisce quale curatore

una data persona, per quanto possibile l’autorità gli dà soddisfazione (cpv.

3).

Come già evocato al

considerando precedente, la questione di sapere se su questo tema occorre

sentire l’interessato oralmente o se una presa di posizione scritta può essere

sufficiente deve essere esaminata alla base delle circostanze del caso

concreto. La giurisprudenza ammette che una violazione dell’art. 401 CC possa

essere sanata in seconda istanza, dinnanzi ad un’autorità che dispone di un

pieno potere di cognizione, che si estende anche al controllo dell’opportunità

(art. 450a cpv. 1 cifra 3 CC; STF del 3 dicembre 2013, inc.

5A_540/2013 consid. 3.1.1, non

pubblicato in DTF 140 III 1; in relazione al previgente art. 381 vCC, v.

STF del 17 gennaio 2003, inc.5P.394/2002 consid. 3.1.2).

4.4

Nella fattispecie, la

procedura che è sfociata nella decisione impugnata riguarda la richiesta,

formulata da RE 1, di essere nominata quale curatrice del figlio e configura

dunque un caso di applicazione dell’art. 401 cpv. 2 CC. Dagli

atti non risulta che PI 1 sia stato sentito in relazione alla candidatura

materna quale curatrice, né per scritto, né oralmente. Alle due udienze che si

sono tenute dinnanzi all’Autorità di protezione su questo tema, il 3 agosto e

il 21 settembre 2017, erano presenti soltanto RE 1 e la curatrice generale in carica

(cfr. relativi verbali di udienza). La decisione impugnata e le osservazioni al

reclamo non forniscono alcuna giustificazione – ad esempio, fondata sull’art.

23.

cpv. 3 e 4 LPMA – a tale modo di procedere.

Ci si potrebbe eventualmente chiedere se l’Autorità di

protezione sia sempre tenuta a sottoporre all’interessato eventuali candidature

ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC, anche nel caso in cui esse appaiano d’acchito

inidonee sulla base degli atti del procedimento. A mente di questo giudice,

vista la natura formale del diritto di essere sentito e considerata

l’importanza accordata dal legislatore al principio dell’autodeterminazione

(cfr. art. 401 cpv. 1 CC), a meno di candidature manifestamente improponibili

(ciò che non è il caso in concreto), la risposta dovrebbe essere affermativa.

Occorre

dunque concludere che, nella fattispecie, il diritto di essere

sentito di PI 1 sia stato violato.

4.5

Come

visto, la giurisprudenza ha indicato che in sede di reclamo può essere posto

rimedio ad una violazione dell’art. 401 CC.

Benché questo giudice faccia uso con grande riserbo della possibilità

di sanare in seconda istanza eventuali violazioni del diritto di essere

sentito, nel caso concreto si giustifica di considerare superate le lagnanze

quanto alla mancata presa di posizione di PI 1 in merito alla candidatura

materna quale sua curatrice.

In questa

sede l’interessato ha infatti potuto esprimere la sua opinione in merito alla

suddetta proposta, pronunciandosi sia nell’ambito delle osservazioni al reclamo

che nell’ambito della replica. Una presa di posizione scritta può in concreto

essere considerata sufficiente, essendo stata predisposta con l’ausilio di un curatore

di rappresentanza ex art. 449a CC, che la reclamante medesima

giudicava necessario a tutela dei diritti processuali

dell’interessato (vista “la turba psichica a tal punto severa da

inficiarne la capacità di discernimento”; v. reclamo, pag. 4).

Il curatore di

rappresentanza ha riferito che la patologia da cui è affetto PI 1 limita la sua

comprensione della problematica, impedendogli di formulare un’opinione precisa

quanto alla richiesta della madre di essere nominata quale sua curatrice. Nonostante

l’assistenza del rappresentante – della cui neutralità rispetto a tutte le

parti in causa, nonostante le critiche della reclamante, non sono stati forniti

seri motivi di dubitare – l’interessato non è stato in grado di pronunciarsi

sulla questione, “rimettendosi al prudente giudizio di questo lodevole

Tribunale, affinchè abbia ad individuare la migliore soluzione a tutela dei di

lui interessi” (osservazioni avv. PR 2, pag. 2).

Alla luce della limitata

comprensione della problematica da parte dell’interessato stesso e del fatto

che nemmeno in questa sede, opportunamente patrocinato, egli ha saputo esprimere

una preferenza per la candidatura materna, l’annullamento della decisione

impugnata e il rinvio degli atti in prima istanza per sentire nuovamente PI 1 su

questo tema puntuale appaiano del tutto sproporzionati e costituirebbero

soltanto una formalità inutile. Per questi motivi, pur richiamando

l’autorità di prime cure ad un maggior rigore nell’applicazione dell’art. 401

CC, occorre eccezionalmente concludere che il vizio formale ha potuto essere

sanato in questa sede, senza pregiudizio per l’interessato.

5.

Nel

suo gravame, RE 1 critica inoltre il fatto che l’Autorità di protezione l’abbia

“scartata a priori”, preferendole la curatrice comunale senza operare ulteriori

approfondimenti istruttori quanto alla sua reale idoneità.

5.1

Diversamente

dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi

dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla

persona del curatore devono essere presi in considerazione unicamente “per

quanto possibile”: l’autorità di protezione dispone dunque di un potere di

apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica

più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine

all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552).

L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto

meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore,

disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (Häfeli, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 401

CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai

sensi dell’art. 380 vCC (Reusser,

BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; Häfeli,

CommFam, Protection de l’adulte, ad art. 401 CC n. 2).

5.2

Nella fattispecie, l’Autorità

di protezione ha sottoposto ai medici curanti del figlio la richiesta di RE 1

di assumere il compito di curatrice generale di quest’ultimo.

Secondo lo

psichiatra curante sarebbe preferibile, “dal punto di vista psichiatrico”,

“che il ruolo di curatrice generale non gravasse sulla madre (…) ma

venisse assunto da una figura esperta ed estranea al sistema familiare”:

nonostante il suo ruolo di “punto di riferimento irrinunciabile e

insostituibile”, proprio “il rapporto intenso” esistente fra RE 1 e

il figlio “inficia la possibilità di poter essere curatrice”, ruolo che

“presuppone la capacità di riuscire a tenere una distanza emozionale e

affettiva nei confronti del proprio pupillo (…), agendo nel bene e

nell’interesse dello stesso, senza lasciarsi condizionare da altri componenti”

(scritto dr. med. __________ 18 agosto 2017). Secondo i medici della CPC “sarebbe

auspicabile una figura esterna al nucleo familiare con capacità di interagire

con le importanti figure di sostegno già esistenti”: ciò anche alfine di “salvaguardare

la qualità e libertà del rapporto madre e figlio ed evitare possibili

conflittualità”, ritenuto comunque che la madre costituisce “una figura

di riferimento fondamentale per il figlio” (scritto CPC 11 settembre 2017).

Entrambi i pareri

depongono dunque in sfavore della nomina della madre quale curatrice. Risulta

inoltre dagli atti che il dr. med. __________ aveva riferito all’Autorità di

protezione che una curatela in favore di PI 1 appariva necessaria poiché, con

il peggiorarsi della condizione dell’interessato, “la madre non ha più le

risorse necessarie per occuparsene” (scritto 11 aprile 2017).

Alla luce delle

circostanze appena evocate, e visto il margine di apprezzamento che la legge

conferisce all’autorità di prime cure in questo ambito, occorre concludere che la

scelta di nominare un curatore esterno alla famiglia (senza operare ulteriori

approfondimenti istruttori quanto alla persona della reclamante) resiste dunque

alle critiche.

6.

Nel suo

reclamo, RE 1 rimprovera infine alla curatrice in carica di essere completamente

assente dalla vita del figlio.

Ai sensi dell’art.

419.

CC, gli atti o le omissioni del curatore o di un terzo o servizio al quale

l’autorità di protezione degli adulti ha conferito un incarico possono essere

contestati davanti all’autorità di protezione degli adulti dall’interessato o

da una persona a lui vicina, nonché da qualsivoglia persona che vi abbia un interesse

giuridicamente protetto.

La norma non

prevede una procedura d’impugnazione in senso tecnico, non essendovi alcun

termine ricorsuale ed essendo applicabili le disposizioni procedurali di prima

istanza (art. 443 segg. CC; Messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006

pag. 6391, pag. 6447 e 6470; Schmid,

BSK Erwachsenenschutz, ad art. 419 CC n. 14-16; Langenegger,

Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 419 CC n. 3). La decisione

dell’autorità di prime cure può successivamente essere impugnata attraverso le

usuali vie di reclamo (art. 450 CC e seg.; Messaggio del 28

giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6447 e 6470; Schmid, BSK Erwachsenenschutz, ad art.

419.

CC n. 17; Langenegger,

Erwachsenenschutzrecht, ad art. 419 CC n. 4; Häfeli,

CommFam, Protection de l’adulte, ad art. 419 CC n. 7).

Le critiche riguardanti il

presunto scarso operato della curatrice in carica sono state esposte per la

prima volta nell’ambito del reclamo qui in esame. Alla luce dei principi

esposti, esse devono pertanto essere considerate irricevibili.

7.

Contestualmente al

reclamo, RE 1 ha postulato “a titolo cautelativo” l’ammissione al

beneficio dell’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, affermando che

“la situazione finanziaria della reclamante è ancora da approfondire”: “in

corso di procedura verrà presentata l’usuale documentazione atta a stabilire il

diritto o meno della reclamante a beneficiare del sostegno finanziario da parte

dello Stato” (reclamo, pag. 6). La reclamante non ha tuttavia dato seguito

a quanto sopra, né il sede di replica, né con scritto separato. Non essendo

stati comprovati i presupposti di cui all’art. 117 CPC (applicabile su rinvio

dell’art. 13 LAG), in particolare il requisito dell’indigenza, la richiesta non

può trovare accoglimento.

8.

Gli oneri

processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della

particolarità del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro

prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

2. La

richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.

3. Non

si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.