9.2017.221
Richiesta di sostituzione del curatore generale in carica, candidatura della madre dell'interessato; diritto di essere sentito
18 maggio 2018Italiano29 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.221
Lugano
18 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell’Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________, ,
a
PI
1
patr.
da: PR 2
e
a
CUR
1
per
quanto riguarda la decisione di conferma della nomina della curatrice generale
in carica
giudicando
sul reclamo del 14 novembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emanata
il 28 settembre 2017 (ris. n. 439) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con segnalazione del
21 febbraio 2017 del medico curante, dr. med. __________, l’Autorità regionale
di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) veniva informata
della complessa situazione di PI 1, classe 1982, vittima di una grave patologia
psichiatrica e di disturbi comportamentali, che implicavano un’alterata capacità
di intendere e di volere. Il medico, scrivendo anche al collega psichiatra dr.
med. __________, caldeggiava l’avvio di una procedura di protezione, con la
nomina di un curatore “che possa intervenire in maniera decisa quando la
situazione si complica e ci sentiamo anche impotenti dinnanzi a tale complessa
problematica” (scritto 21 febbraio 2017).
B. Sulla base della
suddetta valutazione, l’Autorità di protezione ha convocato PI 1 a comparire.
L’udienza non ha tuttavia avuto luogo, l’interessato essendo stato nel
frattempo ricoverato a scopo di assistenza presso
la Clinica Psichiatrica Cantonale __________.
C. L’Autorità di
protezione ha pertanto assunto informazioni sulla situazione di PI 1 presso il
suo psichiatra curante. Con scritto dell’11 aprile 2017, il dr. med. __________
ha riferito di seguire il paziente sin dal settembre 2007; questi, negli anni,
è andato incontro a diversi ricoveri in cliniche psichiatriche, l’ultimo (prima
di quello in atto) tra il 16 gennaio e il 10 febbraio 2017. La psicosi paranoidea
grave di cui PI 1 è affetto – “in grave peggioramento negli ultimi mesi”
– comporta, secondo il medico, una profonda alterazione delle capacità esecutive,
pianificatorie e gestionali dell’interessato, che è dunque “incapace di
provvedere ai propri interessi personali ed amministrativi” (scritto 11
aprile 2017). Lo psichiatra curante ritiene che l’interessato necessiti “indubbiamente”
di una curatela generale: “considerato il peggioramento importante degli ultimi
mesi”, la madre “non ha più le risorse per occuparsene” (scritto 11
aprile 2017). Il dr. med. __________ ha infine considerato che alla luce della
patologia esistente, l’audizione di PI 1 da parte dell’Autorità di protezione
non fosse indicata (scritto 11 aprile 2017).
D. Il 28 aprile 2017 il
membro permanente dell’Autorità di protezione si è ad ogni modo recato presso
la CPC per sentire PI 1. Dal verbale di udienza emerge che all’interessato è
stato spiegato il motivo dell’incontro, le segnalazioni che hanno dato avvio al
procedimento nonché il ruolo del curatore generale. Il verbale dà atto
dell’accordo di PI 1 all’istituzione della misura.
E. Con scritto dell’8
maggio 2017, i medici della CPC hanno presentato all’Autorità di protezione un
rapporto nel quale viene postulata la conferma del ricovero a scopo di cura e
di assistenza, che era stato ordinato dal corpo medico il 27 marzo precedente “a
causa di uno scompenso acuto con aggressività eterodiretta, della nota schizofrenia
paranoide di cui è affetto” (pag. 1). In tale scritto, i medici affermavano
che PI 1 presentava ancora “sintomi dello scompenso psicotico acuto che
mettono in pericolo la propria ed altrui incolumità”; la “prosecuzione
della degenza in modalità coatta” appariva dunque necessaria (scritto 8
maggio 2017, pag. 2). A detta dei medici, le sue condizioni cliniche “non
permettono di poter attuare un progetto successivo alla sua dimissione”; la
presa a carico futura, nella cui progettazione sarà coinvolto l’interessato,
dovrà essere di carattere multidisciplinare, “visto il decorso cronico della
sua condizione psicopatologica e l’elevato rischio di ricadute” (scritto 8
maggio 2017, pag. 1).
F. Il 18 maggio 2017
l’Autorità di protezione al completo ha sentito PI 1 presso la CPC. Dal verbale
d’udienza emerge che l’interessato ha ribadito il proprio accordo alla nomina
di un curatore generale ed ha pure accettato la prosecuzione del ricovero fino
al raggiungimento di “un adeguato equilibrio e compenso psichico” e fino
alla pianificazione delle dimissioni “con un progetto di post-cura adeguato
ai suoi bisogni”. Con decisione di pari data (ris. n. 176bis)
l’Autorità di protezione ha quindi confermato il ricovero a scopo di cura e di
assistenza di PI 1 presso la CPC.
G. Con decisione 24
maggio 2017 (ris. n. 247), l’Autorità regionale di protezione __________ (di
seguito: Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela
generale – comprendente tutto quanto concerne la cura della persona, degli interessi
patrimoniali e delle relazioni giuridiche, con privazione dell’esercizio dei
diritti civili – nominando quale curatrice CUR 1, dell’Ufficio del Curatore comunale
di __________. La decisione è stata intimata all’interessato presso la CPC.
H. Con scritto 10 giugno
2017 all’Autorità di protezione, RE 1 – madre dell’interessato – ha preso
posizione sulla decisione di istituzione della curatela generale in favore del
figlio, sostenendo in particolare di voler continuare ad occuparsene, “eventualmente
anche come tutrice”. Lo scritto, trasmesso a questo giudice, è stato
giudicato irricevibile come reclamo con sentenza del 6 luglio 2017 (inc. CDP
9.2017.137); l’Autorità di prima sede è stata nondimeno invitata a valutare la
richiesta materna di subentrare a CUR 1 quale curatrice.
I. L’Autorità di
protezione ha dato seguito a quanto sopra, convocando RE 1 per un’udienza. Dal
verbale del 3 agosto 2017 emerge che la madre dell’interessato, che si è sempre
occupata di lui, “ritiene di essere l’unica persona capace di capirlo e di
rispondere alle sue problematiche”. RE 1 “chiede pertanto di essere nominata
curatrice generale”; l’autorità di prime cure ha trasmesso tale richiesta
al dr. med. __________ e ai medici della CPC, chiedendo loro di esprimere un
parere “circa la figura più indicata a svolgere il ruolo di curatrice
generale” (verbale 3 agosto 2017).
L. Pur riconoscendo il
ruolo di riferimento fondamentale materno, sia lo psichiatra curante che
i medici della CPC hanno comunicato di ritenere più adeguato che il mandato di
curatore venisse svolto da una figura esterna alla famiglia (scritti del 18
agosto, rispettivamente dell’11 settembre 2017).
M. Nel corso
dell’udienza del 21 settembre 2017 RE 1 è stata messa al corrente di tali risultanze.
L’affermazione di quest’ultima, secondo cui il figlio non avrebbe accettato la
nomina di CUR 1 quale curatrice, è stata contestata dalla medesima, che ha
invece riferito di aver incontrato senza problemi l’interessato, con sua
completa accettazione del provvedimento (verbale 21 settembre 2017).
N. Con decisione 28
settembre 2017 (ris. n. 439), l’Autorità di protezione ha condiviso le
indicazioni dei medici, ritenendo preferibile non affidare alla madre di PI 1
l’incarico di curatrice. Ha pertanto confermato la precedente decisione di
nomina di CUR 1 quale curatrice dell’interessato.
O. Con reclamo datato 14
novembre 2017 RE 1 è insorta contro tale decisione.
Nel suo gravame, la
madre dell’interessato censura la violazione dell’art. 401 CC e del diritto di
essere sentito del figlio, cui non sarebbe stato chiesto (né in occasione
dell’istituzione della curatela, né successivamente) se avesse una persona di
fiducia da proporre quale suo curatore (reclamo, pag. 4). La condizione di fragilità
dell’interessato avrebbe dovuto indurre l’Autorità di protezione a nominargli
un curatore di rappresentanza, la cui mancanza implica l’annullamento ex
tunc della decisione di istituzione della misura (reclamo, pag. 4). L’istituzione
del gravoso provvedimento essendo avvenuta soltanto sulla base di sintetici rapporti
dei medici curanti e non avendo l’autorità di prime cure né approfondito il
bisogno di protezione dell’interessato, né stilato un piano di intervento ai
sensi dell’art. 19 ROPMA, l’insorgente lamenta anche un accertamento incompleto
dei fatti (reclamo, pag. 4-5). Secondo la reclamante dagli atti emerge soltanto
il bisogno di assistenza medica dell’interessato, mentre non è stato indagato
in che misura la malattia gli impedisca di occuparsi dei propri interessi
personali, la necessaria assistenza essendo in ogni caso già fornita dalla
madre (reclamo, pag. 5). RE 1 critica inoltre che l’autorità di prime cure non
abbia nemmeno valutato la sua idoneità e lamenta la latitanza dell’attuale
curatrice (reclamo, pag. 5). Ella postula pertanto l’annullamento della
decisione impugnata, oltre all’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
e al gratuito patrocinio.
P. PI 1, dal canto suo,
non ha impugnato la decisione di conferma della nomina della curatrice. Con il
patrocinio del medesimo avvocato della madre, con domanda del 14 novembre 2017 ha
invece postulato la restituzione in intero del termine per impugnare la
decisione precedente, concernente l’istituzione della curatela generale. La
richiesta è stata respinta da questo giudice con pronuncia del 12 gennaio 2018
(inc. CDP n. 9.2017.222).
Q. Con decisione del 12
gennaio 2018, questo giudice ha nominato a PI 1 un curatore di rappresentanza ex
art. 449a CC, ritenendo che egli – in considerazione della sua patologia
psichiatrica – non potesse difendersi convenientemente da solo nella procedura
di reclamo intentata dalla madre, e che in tale sede non potesse nemmeno essere
rappresentato dall’attuale curatrice (la cui sostituzione è oggetto del contendere)
né dal medesimo legale della madre (da considerarsi controparte a livello
processuale).
R. Con osservazioni
datate 24 gennaio 2018, la curatrice generale ha contestato i rimproveri mossi
dalla reclamante, sottolineando “che nei mesi passati c’è stata da parte mia
una regolare interazione con le figure professionali curanti”, ovvero i
medici e gli infermieri della CPC, “che si occupano quotidianamente”
dell’interessato, e che “il progetto terapeutico di dimissione” – di cui
è stata costantemente messa al corrente – “è sempre stato univoco” (pag.
1). La sua presenza è attestata dalla cronistoria dei suoi interventi e dai “frequenti
contatti e la stretta collaborazione con i medici e gli infermieri” della
CPC (osservazioni, pag. 1-3). In conclusione, la curatrice si rimette alla
decisione di questo giudice quanto al reclamo, rinnovando la sua disponibilità
a continuare il mandato conferitole (osservazioni, pag. 3).
S. Con scritto del 26
gennaio 2017 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni al
reclamo, domandandone il respingimento integrale. Premettendo che la
risoluzione mediante la quale è stata istituita la curatela generale è cresciuta
in giudicato – e che le censure riferite a quella decisione cadono dunque nel
vuoto – l’Autorità di protezione ritiene che “la decisione di non dare
seguito alla richiesta della reclamante è stata adottata alla luce dei pareri
medici”, dai quali risulta che “non è nell’interesse di PI 1 la nomina
della di lui madre quale sua curatrice generale” (osservazioni, pag. 2).
L’autorità di prime cure riferisce infine che la curatrice generale si era
immediatamente attivata, prima ancora della decisione qui impugnata, conoscendo
l’interessato e instaurando con lui e i suoi curanti la relazione di presa a carico
(osservazioni, pag. 2).
T. Con scritto del 26
febbraio 2018, PI 1 ha presentato le sue osservazioni tramite il curatore di
rappresentanza nominato in questa sede. Quest’ultimo riferisce di aver appurato
che l’interessato ha un legame affettivo importante con la madre, ma che al
contempo riconosce la figura della curatrice e non ha nulla da obiettare quanto
al suo operato. Secondo il curatore di rappresentanza, risulta più difficoltosa
“una consapevole ed oggettiva differenziazione dei ruoli rivestiti dai due
soggetti citati”, in considerazione “della complessità della questione e
dei limiti dettati dalla patologia da cui è affetto” (osservazioni, pag.
2). Per questo motivo, l’interessato si rimette al giudizio di questo giudice
alfine di individuare la migliore soluzione a tutela dei suoi interessi, senza
aderire né opporsi al reclamo (osservazioni, pag. 2).
Nelle osservazioni si
rileva che la necessità di istituire una curatela generale era ad ogni modo stata
inizialmente condivisa dalla stessa reclamante; inoltre, l’idoneità della madre
dell’interessato – contrariamente a quella dell’attuale curatrice – non risulta
essere stata accertata (osservazioni, pag. 3).
U. In sede di replica, RE
1 ha ribadito le proprie motivazioni e richieste ricorsuali, precisando che
l’Autorità di protezione, a fronte della sua richiesta di assumere il ruolo di
curatrice del figlio, avrebbe dovuto esperire ulteriori accertamenti invece di
scartarla a priori, considerato come si fosse sempre occupata del figlio in maniera
ineccepibile (pag. 2).
Quanto alle
osservazioni della curatrice generale, la reclamante rileva che la cronologia
degli interventi presentata dalla medesima conferma le critiche riguardanti la
sua assenza dalla vita del curatelato (replica, pag. 3). Quanto alla presa di
posizione dell’interessato tramite il curatore di rappresentanza, l’insorgente
ritiene che non sia mai stato discusso dinnanzi all’Autorità di protezione
quale fosse la misura più adeguata e proporzionata alla situazione del figlio
(replica, pag. 4). Ella ritiene che per istituire una curatela generale sia
imprescindibile lo svolgimento di una perizia psichiatrica (replica, pag. 4). RE
1 ritiene che l’intervento del curatore di rappresentanza non configura una
possibile sanatoria della violazione del diritto di essere sentito, siccome
questi non può sostituirsi all’autorità e non avere una posizione equidistante da
tutte le parti coinvolte (replica, pag. 5-6). Riferisce infine che PI 1 gli
avrebbe detto il contrario di quanto ora riferito dal curatore di rappresentanza
(replica, pag. 6).
V. L’Autorità di
protezione e la curatrice non hanno presentato ulteriori prese di posizione. Il
curatore di rappresentanza, con duplica 4 aprile 2018, si è riconfermato nelle
precedenti osservazioni, respingendo le accuse di parzialità formulate in sede
replica.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide
nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa
(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Occorre in primo
luogo osservare che l’insorgente, nel suo petitum, non postula la
riforma della pronuncia impugnata (con la sua nomina quale curatrice generale
del figlio) né il rinvio degli atti in prima sede per ulteriori approfondimenti
istruttori alfine di emanare una diversa decisione. La reclamante si limita
invece a chiedere l’annullamento tout court della decisione impugnata,
richiesta che tuttavia – anche se accolta – non sortirebbe alcun effetto
concreto, la decisione annullata vertendo unicamente sulla conferma di una
nomina già in essere in forza della precedente decisione del 24 maggio 2017
(ris. n. 247). Già da questo profilo l’ammissibilità del gravame solleva
qualche perplessità.
3.
Va inoltre
sottolineato che le critiche riferite allo svolgimento della procedura che ha
condotto all’adozione della curatela generale sono irricevibili e non possono
essere esaminate in questa sede. La decisione mediante la quale la misura è stata
istituita è infatti formalmente cresciuta in giudicato, il reclamo interposto
contro la medesima essendo stato considerato irricevibile da questo giudice con
pronuncia del 6 luglio 2017 (inc. CDP 9.2017.137); la successiva domanda di restituzione
in intero del termine per ricorrere è peraltro stata respinta con decisione del
12.
gennaio 2018 (inc. CDP 9.2017.222).
Contrariamente a
quanto sembra postulare l’insorgente nei suoi memoriali, non vi è dunque modo,
attraverso questa pronuncia, di rimettere in discussione il provvedimento ordinato,
annullando con effetto ex tunc l’istituzione della curatela. L’invocato
principio inquisitorio illimitato, vigente nel diritto di protezione e
consacrato all’art. 446 CC, risulta applicabile all’accertamento dei fatti e
alla valutazione delle prove (cfr. ad es., sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc.
9.2016
, consid. 4.5), ma non implica la facoltà, per l’autorità di reclamo,
di sovvertire il principio di res iudicata (formale) analizzando
decisioni ormai divenute definitive, che sfuggono invece al suo potere d’esame.
In tal senso, a
prescindere dalla loro eventuale fondatezza, le censure concernenti la
violazione del diritto di essere sentito di PI 1 nell’ambito dell’istituzione
della curatela, il rimprovero di non avergli chiesto se avesse una persona di
fiducia (art. 401 cpv. 1 CC), l’assenza di una perizia psichiatrica, la mancata
designazione di un rappresentante (art. 449a CC), la violazione del principio
di proporzionalità (asserita sproporzione fra misura adottata e l’effettivo – e
non indagato – bisogno di protezione dell’interessato; art. 390 CC), la
mancanza di un piano d’intervento (art. 19 ROPMA) e il non avere indetto
un’udienza di presentazione del curatore (art. 12 cpv. 2 ROPMA) non possono
essere vagliate in questa sede e sono tutte destinate ad un giudizio di
inammissibilità.
Come già segnalato
nell’ambito del rifiuto della restituzione in intero del termine di reclamo
(sentenza CDP del 12 gennaio 2018, inc. 9.2017.222 consid. 5), si rileva
nondimeno che, per loro natura, le misure di protezione non godono di forza di
cosa giudicata materiale (cfr. COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
Pratique, 2012, n. 5.95 pag. 175; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 525 pag.
239-240). Sebbene l’istituzione della curatela generale non possa oggi essere
rimessa in discussione ex tunc, in futuro l’Autorità di protezione dovrà
periodicamente riesaminare – d’ufficio (v. art. 415 cpv. 3 CC) o su segnalazione
di terzi, fra cui la curatrice (art. 414 CC) – se essa rappresenta sempre la
misura più adeguata ai bisogni di PI 1; quest’ultimo potrà anche chiedere in
ogni tempo una riconsiderazione della fattispecie e la revoca del provvedimento.
Le decisioni formali che scaturiranno da tale processo daranno poi luogo alle
ordinarie vie d’impugnazione.
4.
In questa sede
occorre dunque entrare nel merito unicamente delle censure riferite alla
decisione dell’Autorità di protezione del 28 settembre 2017 (ris. n. 439). A
tale riguardo, la reclamante sostiene che l’Autorità di protezione ha violato
il diritto di essere sentito del figlio, non coinvolgendolo nella procedura in
cui ha valutato la sua candidatura quale curatrice.
4.1
Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la
cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione
impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137
I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc.5A_699/2013 consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto
dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi
prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili
di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito
(DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; STF del 3 dicembre
2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1) ma non garantisce di per sé stesso il
diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre
2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1). Tali diritti sono ora ancorati nel titolo
II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).
Eccezionalmente,
una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore
può, in determinate situazioni, essere sanata dall'autorità di ricorso o
reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni
davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in
diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid.
2.
; Steinauer/Fountoulakis, Droit
des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117 pag.
498; Auer/Marti, BSK
Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37). Una riparazione
entra in considerazione solo se la persona interessata non subisce un
pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito,
rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La sanatoria
rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182
consid. 3c con rinvii). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria
anche nei casi in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio
costituirebbe una formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della
procedura (DTF 132 V 837 consid. 5.1; STF 5A_805/2009 del 26 febbraio 2010,
consid. 3.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 1.198 pag. 78).
4.2
In
materia di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito
va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta.
L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona interessata (non al
curatore, né agli altri interessati) il diritto di essere sentito personalmente
e oralmente dall'autorità di protezione che decide la misura (STF del 12
febbraio 2018, inc.5A_706/2017 consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc.
5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 13). Tale garanzia è ribadita dall’art. 23 LPMA.
Eccezioni a questo principio sono ammissibili se l'audizione appare
sproporzionata a motivo delle circostanze, a protezione di prevalenti interessi
pubblici o privati o di un’istruttoria in corso o se ciò risulta inopportuno
dal profilo medico (art. 23 cpv. 3 e 4 LPMA; Messaggio concernente la modifica
del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della
filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6466; STF del 3 dicembre
2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz,
ad art. 447 CC n. 26 e seg.; sentenza CDP del 28 gennaio 2014,
inc. 9.2013.286, consid. 4).
Il
diritto all'audizione orale esiste solo davanti all'autorità di protezione: la
persona interessata da una misura di curatela non ha il diritto di essere
sentita di nuovo oralmente davanti all'autorità di ricorso (STF
del 12 febbraio 2018, inc.5A_706/2017 consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre
2013, inc.5A_540/2013, consid. 3.1.1 non pubblicato in DTF 140
III 1; STF del 14 maggio 2014, inc.5A_290/2014, consid. 3.2.2; sentenza
CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).
Nell’ambito
della sua audizione, l’interessato deve potersi esprimere su tutti i fatti
essenziali che potrebbero condurre all’istituzione di una misura di protezione
(STF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013, consid. 3.1.1
non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_290/2014 del 14 maggio 2014
consid. 3.2.2). Per il resto, in particolare in merito alla
persona del curatore, la portata dell’art. 447 cpv. 1 CC dipende dalle
circostanze della fattispecie (STF del 3 dicembre 2013, inc.
5A_540/2013, consid. 3.1.1 non pubblicato in DTF 140 III 1;
STF 5A_290/2014 del 14 maggio 2014 consid. 3.2.2).
4.3
Ai
sensi dell’art. 401 CC, quando l’interessato propone quale curatore una persona
di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona
proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Per quanto
possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone
vicine all’interessato (cpv. 2). Se l’interessato non gradisce quale curatore
una data persona, per quanto possibile l’autorità gli dà soddisfazione (cpv.
3).
Come già evocato al
considerando precedente, la questione di sapere se su questo tema occorre
sentire l’interessato oralmente o se una presa di posizione scritta può essere
sufficiente deve essere esaminata alla base delle circostanze del caso
concreto. La giurisprudenza ammette che una violazione dell’art. 401 CC possa
essere sanata in seconda istanza, dinnanzi ad un’autorità che dispone di un
pieno potere di cognizione, che si estende anche al controllo dell’opportunità
(art. 450a cpv. 1 cifra 3 CC; STF del 3 dicembre 2013, inc.
5A_540/2013 consid. 3.1.1, non
pubblicato in DTF 140 III 1; in relazione al previgente art. 381 vCC, v.
STF del 17 gennaio 2003, inc.5P.394/2002 consid. 3.1.2).
4.4
Nella fattispecie, la
procedura che è sfociata nella decisione impugnata riguarda la richiesta,
formulata da RE 1, di essere nominata quale curatrice del figlio e configura
dunque un caso di applicazione dell’art. 401 cpv. 2 CC. Dagli
atti non risulta che PI 1 sia stato sentito in relazione alla candidatura
materna quale curatrice, né per scritto, né oralmente. Alle due udienze che si
sono tenute dinnanzi all’Autorità di protezione su questo tema, il 3 agosto e
il 21 settembre 2017, erano presenti soltanto RE 1 e la curatrice generale in carica
(cfr. relativi verbali di udienza). La decisione impugnata e le osservazioni al
reclamo non forniscono alcuna giustificazione – ad esempio, fondata sull’art.
23.
cpv. 3 e 4 LPMA – a tale modo di procedere.
Ci si potrebbe eventualmente chiedere se l’Autorità di
protezione sia sempre tenuta a sottoporre all’interessato eventuali candidature
ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC, anche nel caso in cui esse appaiano d’acchito
inidonee sulla base degli atti del procedimento. A mente di questo giudice,
vista la natura formale del diritto di essere sentito e considerata
l’importanza accordata dal legislatore al principio dell’autodeterminazione
(cfr. art. 401 cpv. 1 CC), a meno di candidature manifestamente improponibili
(ciò che non è il caso in concreto), la risposta dovrebbe essere affermativa.
Occorre
dunque concludere che, nella fattispecie, il diritto di essere
sentito di PI 1 sia stato violato.
4.5
Come
visto, la giurisprudenza ha indicato che in sede di reclamo può essere posto
rimedio ad una violazione dell’art. 401 CC.
Benché questo giudice faccia uso con grande riserbo della possibilità
di sanare in seconda istanza eventuali violazioni del diritto di essere
sentito, nel caso concreto si giustifica di considerare superate le lagnanze
quanto alla mancata presa di posizione di PI 1 in merito alla candidatura
materna quale sua curatrice.
In questa
sede l’interessato ha infatti potuto esprimere la sua opinione in merito alla
suddetta proposta, pronunciandosi sia nell’ambito delle osservazioni al reclamo
che nell’ambito della replica. Una presa di posizione scritta può in concreto
essere considerata sufficiente, essendo stata predisposta con l’ausilio di un curatore
di rappresentanza ex art. 449a CC, che la reclamante medesima
giudicava necessario a tutela dei diritti processuali
dell’interessato (vista “la turba psichica a tal punto severa da
inficiarne la capacità di discernimento”; v. reclamo, pag. 4).
Il curatore di
rappresentanza ha riferito che la patologia da cui è affetto PI 1 limita la sua
comprensione della problematica, impedendogli di formulare un’opinione precisa
quanto alla richiesta della madre di essere nominata quale sua curatrice. Nonostante
l’assistenza del rappresentante – della cui neutralità rispetto a tutte le
parti in causa, nonostante le critiche della reclamante, non sono stati forniti
seri motivi di dubitare – l’interessato non è stato in grado di pronunciarsi
sulla questione, “rimettendosi al prudente giudizio di questo lodevole
Tribunale, affinchè abbia ad individuare la migliore soluzione a tutela dei di
lui interessi” (osservazioni avv. PR 2, pag. 2).
Alla luce della limitata
comprensione della problematica da parte dell’interessato stesso e del fatto
che nemmeno in questa sede, opportunamente patrocinato, egli ha saputo esprimere
una preferenza per la candidatura materna, l’annullamento della decisione
impugnata e il rinvio degli atti in prima istanza per sentire nuovamente PI 1 su
questo tema puntuale appaiano del tutto sproporzionati e costituirebbero
soltanto una formalità inutile. Per questi motivi, pur richiamando
l’autorità di prime cure ad un maggior rigore nell’applicazione dell’art. 401
CC, occorre eccezionalmente concludere che il vizio formale ha potuto essere
sanato in questa sede, senza pregiudizio per l’interessato.
5.
Nel
suo gravame, RE 1 critica inoltre il fatto che l’Autorità di protezione l’abbia
“scartata a priori”, preferendole la curatrice comunale senza operare ulteriori
approfondimenti istruttori quanto alla sua reale idoneità.
5.1
Diversamente
dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi
dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla
persona del curatore devono essere presi in considerazione unicamente “per
quanto possibile”: l’autorità di protezione dispone dunque di un potere di
apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica
più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine
all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552).
L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto
meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore,
disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (Häfeli, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 401
CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai
sensi dell’art. 380 vCC (Reusser,
BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; Häfeli,
CommFam, Protection de l’adulte, ad art. 401 CC n. 2).
5.2
Nella fattispecie, l’Autorità
di protezione ha sottoposto ai medici curanti del figlio la richiesta di RE 1
di assumere il compito di curatrice generale di quest’ultimo.
Secondo lo
psichiatra curante sarebbe preferibile, “dal punto di vista psichiatrico”,
“che il ruolo di curatrice generale non gravasse sulla madre (…) ma
venisse assunto da una figura esperta ed estranea al sistema familiare”:
nonostante il suo ruolo di “punto di riferimento irrinunciabile e
insostituibile”, proprio “il rapporto intenso” esistente fra RE 1 e
il figlio “inficia la possibilità di poter essere curatrice”, ruolo che
“presuppone la capacità di riuscire a tenere una distanza emozionale e
affettiva nei confronti del proprio pupillo (…), agendo nel bene e
nell’interesse dello stesso, senza lasciarsi condizionare da altri componenti”
(scritto dr. med. __________ 18 agosto 2017). Secondo i medici della CPC “sarebbe
auspicabile una figura esterna al nucleo familiare con capacità di interagire
con le importanti figure di sostegno già esistenti”: ciò anche alfine di “salvaguardare
la qualità e libertà del rapporto madre e figlio ed evitare possibili
conflittualità”, ritenuto comunque che la madre costituisce “una figura
di riferimento fondamentale per il figlio” (scritto CPC 11 settembre 2017).
Entrambi i pareri
depongono dunque in sfavore della nomina della madre quale curatrice. Risulta
inoltre dagli atti che il dr. med. __________ aveva riferito all’Autorità di
protezione che una curatela in favore di PI 1 appariva necessaria poiché, con
il peggiorarsi della condizione dell’interessato, “la madre non ha più le
risorse necessarie per occuparsene” (scritto 11 aprile 2017).
Alla luce delle
circostanze appena evocate, e visto il margine di apprezzamento che la legge
conferisce all’autorità di prime cure in questo ambito, occorre concludere che la
scelta di nominare un curatore esterno alla famiglia (senza operare ulteriori
approfondimenti istruttori quanto alla persona della reclamante) resiste dunque
alle critiche.
6.
Nel suo
reclamo, RE 1 rimprovera infine alla curatrice in carica di essere completamente
assente dalla vita del figlio.
Ai sensi dell’art.
419.
CC, gli atti o le omissioni del curatore o di un terzo o servizio al quale
l’autorità di protezione degli adulti ha conferito un incarico possono essere
contestati davanti all’autorità di protezione degli adulti dall’interessato o
da una persona a lui vicina, nonché da qualsivoglia persona che vi abbia un interesse
giuridicamente protetto.
La norma non
prevede una procedura d’impugnazione in senso tecnico, non essendovi alcun
termine ricorsuale ed essendo applicabili le disposizioni procedurali di prima
istanza (art. 443 segg. CC; Messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006
pag. 6391, pag. 6447 e 6470; Schmid,
BSK Erwachsenenschutz, ad art. 419 CC n. 14-16; Langenegger,
Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 419 CC n. 3). La decisione
dell’autorità di prime cure può successivamente essere impugnata attraverso le
usuali vie di reclamo (art. 450 CC e seg.; Messaggio del 28
giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6447 e 6470; Schmid, BSK Erwachsenenschutz, ad art.
419.
CC n. 17; Langenegger,
Erwachsenenschutzrecht, ad art. 419 CC n. 4; Häfeli,
CommFam, Protection de l’adulte, ad art. 419 CC n. 7).
Le critiche riguardanti il
presunto scarso operato della curatrice in carica sono state esposte per la
prima volta nell’ambito del reclamo qui in esame. Alla luce dei principi
esposti, esse devono pertanto essere considerate irricevibili.
7.
Contestualmente al
reclamo, RE 1 ha postulato “a titolo cautelativo” l’ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, affermando che
“la situazione finanziaria della reclamante è ancora da approfondire”: “in
corso di procedura verrà presentata l’usuale documentazione atta a stabilire il
diritto o meno della reclamante a beneficiare del sostegno finanziario da parte
dello Stato” (reclamo, pag. 6). La reclamante non ha tuttavia dato seguito
a quanto sopra, né il sede di replica, né con scritto separato. Non essendo
stati comprovati i presupposti di cui all’art. 117 CPC (applicabile su rinvio
dell’art. 13 LAG), in particolare il requisito dell’indigenza, la richiesta non
può trovare accoglimento.
8.
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della
particolarità del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro
prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
2. La
richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
3. Non
si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.