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Decisione

9.2017.222

Domanda di restituzione in intero del termine per interporre reclamo

12 gennaio 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 18

maggio 2017 (ris. n. 176bis) l’Autorità regionale di protezione __________ (di

seguito: Autorità di protezione) ha confermato il ricovero a scopo di

assistenza di RE 1 – ordinato l’8 maggio precedente dal corpo medico presso la

Clinica Psichiatrica Cantonale (di seguito: CPC) di __________ – prevedendo che

le dimissioni dell’interessato potranno intervenire solo con l’espresso consenso

dell’Autorità medesima o del corpo medico della CPC.

B. Con decisione 24

maggio 2017 (ris. n. 247), l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE

1 una curatela generale, nominando quale curatrice __________, dell’Ufficio del

Curatore comunale di __________. La decisione è stata intimata all’interessato

presso la CPC, ove era ancora degente in forza del ricovero a scopo di assistenza.

C. Con scritto 10 giugno

2017 all’Autorità di protezione, __________ – madre dell’interessato – ha preso

posizione sulla decisione di istituzione della curatela generale in favore del

figlio, sostenendo in particolare di voler continuare ad occuparsene, “eventualmente

anche come tutrice”. Lo scritto, trasmesso a questo giudice, è stato giudicato

irricevibile come reclamo con sentenza del 6 luglio 2017; l’Autorità di prima

sede è stata nondimeno invitata a compiere le valutazioni che le competono in

relazione alla richiesta della madre di subentrare a __________ quale curatrice

del figlio.

D. Con decisione 28

settembre 2017 (ris. n. 439) l’Autorità di protezione ha dato seguito a quanto

sopra, ritenendo preferibile che il mandato fosse conferito ad una persona

esterna alla famiglia e confermando dunque la nomina dell’attuale curatrice.

Tale decisione è stata oggetto di reclamo (inc. CDP n. 9.2017.221, pendente

dinnanzi a questo giudice) da parte di __________.

E. Con domanda di

restituzione in intero datata 14 novembre 2017, RE 1 ha postulato la

restituzione del termine per impugnare la decisione 24 maggio 2017 (ris. n.

247) mediante la quale è stata istituita in suo favore una curatela generale.

Il richiedente postula anche l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al

gratuito patrocinio; la sua istanza è stata integrata il 30 novembre seguente

con ulteriore documentazione.

F. La procedura non

prevedendo contradditorio, la domanda di restituzione in intero non è stata

oggetto di intimazione.

Considerato

Considerandi

1.

Ai sensi dell’art.

15.

cpv. 1 LPAmm, i termini che non sono stati rispettati possono essere

restituiti soltanto se la parte (o il suo rappresentante) può dimostrare di non

averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa.

Per costante

giurisprudenza, trattandosi di un rimedio di natura eccezionale, che incide

profondamente sulla sicurezza del diritto, occorre valutare l'adempimento di

tali requisiti con rigore e applicare criteri restrittivi: la parte che intende

prevalersene, rispettivamente il suo patrocinatore, deve pertanto dimostrare di

essere esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire

tempestivamente, nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso (STF

1C_175/2016 del 31 gennaio 2017, consid. 3.2; v. anche STF 2C_747/2011 del 26

settembre 2011, consid. 2.2 ; STF 1C_393/2016 del 5 dicembre 2016, consid.

2.

).

Giusta l’art. 15 cpv. 2 e

3.

LPAmm, la domanda di restituzione contro il lasso dei termini dev’essere

presentata all’autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione

dell’impedimento; l’autorità decide senza contraddittorio.

Secondo un principio

consolidato, l’autorità competente ai sensi della norma è quella che avrebbe

deciso sull’azione omessa (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 12 vLPAmm,

n. 2) ovvero, nella fattispecie, l’autorità che avrebbe giudicato il reclamo

contro la decisione di istituire una curatela generale in favore di RE 1. La

competenza della Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione

di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3

CC; art. 2 cpv. 2 LPMA; art. 48 lett. f n. 7 LOG), è pertanto data in concreto.

2.

Nella sua domanda, RE

1.

postula la restituzione del termine di 30 giorni per impugnare con reclamo la

decisione emanata il 24 maggio 2017 dall’Autorità di protezione, mediante la

quale è stata istituita in suo favore una curatela generale.

La decisione è stata

emanata dall’Autorità di protezione mentre egli era oggetto di ricovero a scopo

di assistenza a seguito di uno scompenso psicotico acuto; di conseguenza, a suo

dire, egli era impossibilitato, senza sua colpa, “non solo a cogliere la

portata della gravosa decisione emanata nei suoi confronti, ma pure ad agire di

conseguenza, segnatamente facendo uso dei rimedi di diritto nei termini

stabiliti” (domanda di restituzione in intero, pag. 2).

Vista la sua incapacità di

determinarsi sulla procedura in corso, RE 1 ritiene che l’Autorità di

protezione avrebbe dovuto ordinare in suo favore una rappresentanza da parte di

un curatore ex art. 449a CC, esperto in questioni assistenziali e giuridiche (domanda,

pag. 3).

Nella domanda di

restituzione in intero si afferma che RE 1 “ha potuto cogliere la portata

della decisione a suo tempo emanata nei suoi confronti e venire a conoscenza

del diritto di opporsi” alla nomina della curatrice soltanto durante il

colloquio avvenuto con la sua attuale patrocinatrice, svoltosi il 13 novembre

2017.

presso la CPC di __________ a seguito della risoluzione n. 439 del 28

settembre 2017, nella quale è stata confermata la nomina della curatrice in carica

(pag. 3).

A mente del richiedente,

essendo trascorsi meno di 10 giorni da tale colloquio, ed essendo il termine

originario decorso a causa di un suo impedimento incolpevole, la domanda deve

essere accolta e il termine per interporre reclamo restituito (pag. 3).

3.

Dai riscontri

specialistici agli atti emerge in maniera chiara che RE 1 soffre di una grave

patologia di tipo psichiatrico.

Occorre tuttavia

considerare che la fattispecie in esame non può essere accomunata ai casi di

malattia o infortunio di una certa gravità che possono avvenire nel corso di un

normale procedimento giudiziario o amministrativo e costituire un impedimento

all’osservanza di un certo termine. Nel caso di RE 1, la sua patologia e il suo

stato psichico erano ben noti all’Autorità di protezione e sono proprio la

ragion d’essere del procedimento, oltre che uno dei presupposti per

l’istituzione della curatela medesima. Non si può dunque sostenere, in un caso

simile, che la malattia costituisca un evento la cui sopravvenienza – per cause

avverse, di cui l’interessato non ha colpa – ha impedito il compimento di un

atto processuale che altrimenti sarebbe stato eseguito.

Se si ammettesse infatti

l’esistenza di un caso di restituzione in intero ogni qualvolta che l’autorità

emana un provvedimento di protezione nei confronti di una persona con una

malattia di tipo psichiatrico che non è rappresentata, tutte queste decisioni

potrebbero essere rimesse in discussione – ed eventualmente annullate ex

nunc – anche dopo un lungo lasso di tempo, in contrasto con la sicurezza

del diritto. La presenza di un quadro psichiatrico compromesso non va

considerata come un impedimento a rispettare il termine di reclamo, ma può

semmai costituire un’incapacità a sostenere il procedimento stesso, ciò che comporta

la verifica della necessità di una rappresentanza processuale ai sensi

dell’art. 449a CC (ab initio, e non soltanto per la presentazione del

reclamo). Come traspare dalle critiche rivolte all’operato dell’Autorità di

protezione, la domanda in oggetto tende in realtà a rimettere in discussione la

procedura di prima istanza proprio da questo profilo.

4.

Le critiche in tal

senso sono tuttavia destinate all’insuccesso. Ai sensi dell’art. 449a CC

infatti, l’autorità di protezione degli adulti ordina, se necessario, che

l’interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni

assistenziali e giuridiche. L’enunciato “se necessario” conferisce alle

autorità un certo margine di apprezzamento (cfr. Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,

ad art. 449a CC n. 2) e la legge non prevede casi in cui tale rappresentanza vada

obbligatoriamente ordinata. Di conseguenza, il fatto che l’Autorità di

protezione non abbia ritenuto necessario nominare un curatore di rappresentanza

per RE 1 non può essere oggetto di riesame da parte di questo giudice in questa

sede, al di fuori di un reclamo ordinario.

5.

Abbondanzialmente si

rileva che, in base agli atti, già nel corso dell’udienza svoltasi il 27 aprile

2017.

presso la CPC RE 1 era stato informato “del senso, della portata e

delle conseguenze della curatela generale” da parte del membro permanente

dell’Autorità di protezione (cfr. relativo verbale e decisione 24 maggio 2017).

L’accettazione (contestata dalla madre dell’interessato) del provvedimento di

curatela, risulta anche dall’udienza del 19 maggio 2017 (alla presenza del plenum

dell’Autorità di protezione e del dr. med. __________) e dalle dichiarazioni

della curatrice __________. Non appare dunque provato né reso verosimile che

l’interessato, nonostante i colloqui con persone di formazione specialistica, non abbia potuto comprendere le

implicazioni di una curatela generale se non a seguito dell’incontro con

l’attuale patrocinatrice.

Va inoltre sottolineato

che il mandato di patrocinio è stato conferito da RE 1 all’attuale avvocatessa

il 13 novembre 2017, mentre si trovava ancora ricoverato a scopo di assistenza

presso la CPC di __________ (cfr. procura doc. 1 e domanda di restituzione in

intero, pag. 1 e 3). L’esistenza di una turba psichica o il fatto di essere ricoverato

in via coatta non gli hanno dunque precluso la facoltà di incaricare

autonomamente un rappresentante di fiducia: non vi sono pertanto elementi che

indichino che ciò non era possibile in precedenza, nel rispetto dei termini per

un’impugnativa ordinaria.

Si rileva infine come la

questione della restituzione del termine per interporre reclamo abbia, in

questi casi, una portata pratica limitata, ritenuto come la decisione di

istituzione di una curatela generale non cresca materialmente in giudicato ed

essendo possibile chiedere in ogni tempo una riconsiderazione della fattispecie

e la revoca del provvedimento.

Per tutti questi motivi,

la domanda tendente alla restituzione del termine per interporre reclamo non

può dunque che essere respinta.

6.

RE 1 postula infine

di essere messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG.

Considerato come la

sua indigenza risulti dal certificato municipale trasmesso il 30 novembre 2017

e ritenuta la particolarità della domanda, che d’acchito non appariva priva di

probabilità di successo, la richiesta può essere accolta.

7.

Gli oneri processuali

seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della particolarità del caso

concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. La

domanda di restituzione in intero presentata il 14 novembre 2017 è respinta.

2. La

richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata

il 14 novembre 2017 è accolta.

3. Non

si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.