9.2017.222
Domanda di restituzione in intero del termine per interporre reclamo
12 gennaio 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.222
Lugano
12 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell’Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale ex art. 398 CC in favore
di RE 1
giudicando
ora sulla domanda di restituzione in intero presentata il 14 novembre
2017 da RE 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione 18
maggio 2017 (ris. n. 176bis) l’Autorità regionale di protezione __________ (di
seguito: Autorità di protezione) ha confermato il ricovero a scopo di
assistenza di RE 1 – ordinato l’8 maggio precedente dal corpo medico presso la
Clinica Psichiatrica Cantonale (di seguito: CPC) di __________ – prevedendo che
le dimissioni dell’interessato potranno intervenire solo con l’espresso consenso
dell’Autorità medesima o del corpo medico della CPC.
B. Con decisione 24
maggio 2017 (ris. n. 247), l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE
1 una curatela generale, nominando quale curatrice __________, dell’Ufficio del
Curatore comunale di __________. La decisione è stata intimata all’interessato
presso la CPC, ove era ancora degente in forza del ricovero a scopo di assistenza.
C. Con scritto 10 giugno
2017 all’Autorità di protezione, __________ – madre dell’interessato – ha preso
posizione sulla decisione di istituzione della curatela generale in favore del
figlio, sostenendo in particolare di voler continuare ad occuparsene, “eventualmente
anche come tutrice”. Lo scritto, trasmesso a questo giudice, è stato giudicato
irricevibile come reclamo con sentenza del 6 luglio 2017; l’Autorità di prima
sede è stata nondimeno invitata a compiere le valutazioni che le competono in
relazione alla richiesta della madre di subentrare a __________ quale curatrice
del figlio.
D. Con decisione 28
settembre 2017 (ris. n. 439) l’Autorità di protezione ha dato seguito a quanto
sopra, ritenendo preferibile che il mandato fosse conferito ad una persona
esterna alla famiglia e confermando dunque la nomina dell’attuale curatrice.
Tale decisione è stata oggetto di reclamo (inc. CDP n. 9.2017.221, pendente
dinnanzi a questo giudice) da parte di __________.
E. Con domanda di
restituzione in intero datata 14 novembre 2017, RE 1 ha postulato la
restituzione del termine per impugnare la decisione 24 maggio 2017 (ris. n.
247) mediante la quale è stata istituita in suo favore una curatela generale.
Il richiedente postula anche l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al
gratuito patrocinio; la sua istanza è stata integrata il 30 novembre seguente
con ulteriore documentazione.
F. La procedura non
prevedendo contradditorio, la domanda di restituzione in intero non è stata
oggetto di intimazione.
Considerato
Considerandi
1.
Ai sensi dell’art.
15.
cpv. 1 LPAmm, i termini che non sono stati rispettati possono essere
restituiti soltanto se la parte (o il suo rappresentante) può dimostrare di non
averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa.
Per costante
giurisprudenza, trattandosi di un rimedio di natura eccezionale, che incide
profondamente sulla sicurezza del diritto, occorre valutare l'adempimento di
tali requisiti con rigore e applicare criteri restrittivi: la parte che intende
prevalersene, rispettivamente il suo patrocinatore, deve pertanto dimostrare di
essere esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire
tempestivamente, nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso (STF
1C_175/2016 del 31 gennaio 2017, consid. 3.2; v. anche STF 2C_747/2011 del 26
settembre 2011, consid. 2.2 ; STF 1C_393/2016 del 5 dicembre 2016, consid.
2.
).
Giusta l’art. 15 cpv. 2 e
3.
LPAmm, la domanda di restituzione contro il lasso dei termini dev’essere
presentata all’autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione
dell’impedimento; l’autorità decide senza contraddittorio.
Secondo un principio
consolidato, l’autorità competente ai sensi della norma è quella che avrebbe
deciso sull’azione omessa (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 12 vLPAmm,
n. 2) ovvero, nella fattispecie, l’autorità che avrebbe giudicato il reclamo
contro la decisione di istituire una curatela generale in favore di RE 1. La
competenza della Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione
di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3
CC; art. 2 cpv. 2 LPMA; art. 48 lett. f n. 7 LOG), è pertanto data in concreto.
2.
Nella sua domanda, RE
1.
postula la restituzione del termine di 30 giorni per impugnare con reclamo la
decisione emanata il 24 maggio 2017 dall’Autorità di protezione, mediante la
quale è stata istituita in suo favore una curatela generale.
La decisione è stata
emanata dall’Autorità di protezione mentre egli era oggetto di ricovero a scopo
di assistenza a seguito di uno scompenso psicotico acuto; di conseguenza, a suo
dire, egli era impossibilitato, senza sua colpa, “non solo a cogliere la
portata della gravosa decisione emanata nei suoi confronti, ma pure ad agire di
conseguenza, segnatamente facendo uso dei rimedi di diritto nei termini
stabiliti” (domanda di restituzione in intero, pag. 2).
Vista la sua incapacità di
determinarsi sulla procedura in corso, RE 1 ritiene che l’Autorità di
protezione avrebbe dovuto ordinare in suo favore una rappresentanza da parte di
un curatore ex art. 449a CC, esperto in questioni assistenziali e giuridiche (domanda,
pag. 3).
Nella domanda di
restituzione in intero si afferma che RE 1 “ha potuto cogliere la portata
della decisione a suo tempo emanata nei suoi confronti e venire a conoscenza
del diritto di opporsi” alla nomina della curatrice soltanto durante il
colloquio avvenuto con la sua attuale patrocinatrice, svoltosi il 13 novembre
2017.
presso la CPC di __________ a seguito della risoluzione n. 439 del 28
settembre 2017, nella quale è stata confermata la nomina della curatrice in carica
(pag. 3).
A mente del richiedente,
essendo trascorsi meno di 10 giorni da tale colloquio, ed essendo il termine
originario decorso a causa di un suo impedimento incolpevole, la domanda deve
essere accolta e il termine per interporre reclamo restituito (pag. 3).
3.
Dai riscontri
specialistici agli atti emerge in maniera chiara che RE 1 soffre di una grave
patologia di tipo psichiatrico.
Occorre tuttavia
considerare che la fattispecie in esame non può essere accomunata ai casi di
malattia o infortunio di una certa gravità che possono avvenire nel corso di un
normale procedimento giudiziario o amministrativo e costituire un impedimento
all’osservanza di un certo termine. Nel caso di RE 1, la sua patologia e il suo
stato psichico erano ben noti all’Autorità di protezione e sono proprio la
ragion d’essere del procedimento, oltre che uno dei presupposti per
l’istituzione della curatela medesima. Non si può dunque sostenere, in un caso
simile, che la malattia costituisca un evento la cui sopravvenienza – per cause
avverse, di cui l’interessato non ha colpa – ha impedito il compimento di un
atto processuale che altrimenti sarebbe stato eseguito.
Se si ammettesse infatti
l’esistenza di un caso di restituzione in intero ogni qualvolta che l’autorità
emana un provvedimento di protezione nei confronti di una persona con una
malattia di tipo psichiatrico che non è rappresentata, tutte queste decisioni
potrebbero essere rimesse in discussione – ed eventualmente annullate ex
nunc – anche dopo un lungo lasso di tempo, in contrasto con la sicurezza
del diritto. La presenza di un quadro psichiatrico compromesso non va
considerata come un impedimento a rispettare il termine di reclamo, ma può
semmai costituire un’incapacità a sostenere il procedimento stesso, ciò che comporta
la verifica della necessità di una rappresentanza processuale ai sensi
dell’art. 449a CC (ab initio, e non soltanto per la presentazione del
reclamo). Come traspare dalle critiche rivolte all’operato dell’Autorità di
protezione, la domanda in oggetto tende in realtà a rimettere in discussione la
procedura di prima istanza proprio da questo profilo.
4.
Le critiche in tal
senso sono tuttavia destinate all’insuccesso. Ai sensi dell’art. 449a CC
infatti, l’autorità di protezione degli adulti ordina, se necessario, che
l’interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni
assistenziali e giuridiche. L’enunciato “se necessario” conferisce alle
autorità un certo margine di apprezzamento (cfr. Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,
ad art. 449a CC n. 2) e la legge non prevede casi in cui tale rappresentanza vada
obbligatoriamente ordinata. Di conseguenza, il fatto che l’Autorità di
protezione non abbia ritenuto necessario nominare un curatore di rappresentanza
per RE 1 non può essere oggetto di riesame da parte di questo giudice in questa
sede, al di fuori di un reclamo ordinario.
5.
Abbondanzialmente si
rileva che, in base agli atti, già nel corso dell’udienza svoltasi il 27 aprile
2017.
presso la CPC RE 1 era stato informato “del senso, della portata e
delle conseguenze della curatela generale” da parte del membro permanente
dell’Autorità di protezione (cfr. relativo verbale e decisione 24 maggio 2017).
L’accettazione (contestata dalla madre dell’interessato) del provvedimento di
curatela, risulta anche dall’udienza del 19 maggio 2017 (alla presenza del plenum
dell’Autorità di protezione e del dr. med. __________) e dalle dichiarazioni
della curatrice __________. Non appare dunque provato né reso verosimile che
l’interessato, nonostante i colloqui con persone di formazione specialistica, non abbia potuto comprendere le
implicazioni di una curatela generale se non a seguito dell’incontro con
l’attuale patrocinatrice.
Va inoltre sottolineato
che il mandato di patrocinio è stato conferito da RE 1 all’attuale avvocatessa
il 13 novembre 2017, mentre si trovava ancora ricoverato a scopo di assistenza
presso la CPC di __________ (cfr. procura doc. 1 e domanda di restituzione in
intero, pag. 1 e 3). L’esistenza di una turba psichica o il fatto di essere ricoverato
in via coatta non gli hanno dunque precluso la facoltà di incaricare
autonomamente un rappresentante di fiducia: non vi sono pertanto elementi che
indichino che ciò non era possibile in precedenza, nel rispetto dei termini per
un’impugnativa ordinaria.
Si rileva infine come la
questione della restituzione del termine per interporre reclamo abbia, in
questi casi, una portata pratica limitata, ritenuto come la decisione di
istituzione di una curatela generale non cresca materialmente in giudicato ed
essendo possibile chiedere in ogni tempo una riconsiderazione della fattispecie
e la revoca del provvedimento.
Per tutti questi motivi,
la domanda tendente alla restituzione del termine per interporre reclamo non
può dunque che essere respinta.
6.
RE 1 postula infine
di essere messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG.
Considerato come la
sua indigenza risulti dal certificato municipale trasmesso il 30 novembre 2017
e ritenuta la particolarità della domanda, che d’acchito non appariva priva di
probabilità di successo, la richiesta può essere accolta.
7.
Gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della particolarità del caso
concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. La
domanda di restituzione in intero presentata il 14 novembre 2017 è respinta.
2. La
richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata
il 14 novembre 2017 è accolta.
3. Non
si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.