9.2017.253
Durata e conclusione di un ricovero a scopo di assistenza ordinato da un medico, attribuzione di ripetibili a carico della Clinica
29 maggio 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.253
Lugano
29 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 8 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone la
RE
1
patr.
da: PR 1
alla
CO
1
per
quanto riguarda l’attribuzione di ripetibili a suo carico in una procedura
riguardante un ricovero a scopo di assistenza a favore di PI 1
giudicando
sul reclamo del 18 dicembre 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione
emessa il 6 dicembre 2017 dalla Commissione giuridica LASP;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è stata
ricoverata d’urgenza il 23 ottobre 2017 presso l’Ospedale __________ per
un’intossicazione da benzodiazepine. Considerato anche il rapporto del giorno
successivo del dr. med. __________, capoclinica, e della dr.ssa med. __________,
medico assistente, è stato disposto da parte della dr. med. __________ il trasferimento
coercitivo e il ricovero dell’interessata ai sensi dell’art. 426 CC presso la RE
1.
B. In data 30 ottobre
2017 PI 1 ha inoltrato un ricorso ai sensi dell’art. 50 LASP alla Commissione
giuridica in materia sociopsichiatrica presso la Pretura di __________, che poi
lo ha trasmesso per competenza alla Commissione giuridica in materia
sociopsichiatrica presso la Pretura di __________ (in seguito Commissione
giuridica LASP), postulando l’accertamento dell’illiceità dell’ordine medico
del 24 ottobre 2017 e l’immediata dimissione dalla Clinica, protestando tasse
spese e ripetibili.
C. Con osservazioni 3
novembre 2017, la Clinica ha informato la Commissione giuridica LASP che il 31
ottobre 2017 il ricovero è stato revocato e PI 1 è stata dimessa il 2 novembre
2017.
Con decisione del 3
novembre 2017, constatato che la ricorrente ha chiesto una decisione formale
sulla misura adottata nei suoi confronti, la Commissione giuridica LASP ha
conferito mandato peritale al dr. med. __________ per “a) stabilire
la sussistenza o meno dei requisiti medici per l’adozione della misura del
ricovero a scopo di cura o di assistenza ex art. 426 e segg. CC disposta in
data 24 ottobre 2017 dalla dr.ssa med. __________, Ospedale __________” e “b)
in caso di risposta affermativa della domanda di cui al punto a), precisarne la
durata.”
D. Il dr. med. __________
ha presentato la propria perizia il 10 novembre 2017, descrivendo la situazione
e le circostanze del ricovero, ritenendolo “appropriato con lo scopo in
primis di proteggere e tutelare la signora PI 1da possibili impulsi autolesivi,
che in quel momento di potente frustrazione e ferita narcisistica sarebbero
potuti emergere”.
La Commissione
giuridica LASP ha quindi invitato lo specialista a rispondere anche al quesito
b). Con complemento del 13 novembre 2017 alla perizia, il dr. med. __________ ha
evidenziato che in caso di reazione acuta da stress “il quadro può durare da
24 a 48 ore e defluisce poi nell’arco di due giorni”, precisando quindi di
ritenere che “tenuto conto della storia anamnestica della signora, esente da
patologie psichiatriche maggiori, del ricovero avvenuto in reparto aperto
subito dopo l’ammissione e della libertà della quale la paziente ha goduto in
clinica, per questa patologia (…) il ricovero a scopo di cura si sia protratto
oltre il dovuto, questo avrebbe potuto avere una durata fra le 24 e le 48 ore”.
E. Tramite decisione 6
dicembre 2017 la Commissione giuridica LASP ha stralciato dai ruoli il reclamo
di PI 1 poiché la procedura è divenuta priva d’oggetto, decidendo sulle
ripetibili e condannando la RE 1, in considerazione della durata del ricovero e
della “condotta assunta dal personale curante dell’__________”, a versare
a PI 1 fr. 700.– per ripetibili, senza prelevare tasse e spese.
F. Contro il dispositivo
3 della decisione summenzionata (trattante esclusivamente la condanna al
versamento di ripetibili) si è aggravata presso questa Camera la RE 1,
chiedendone l’annullamento. La reclamante reputa che la decisione sarebbe
arbitraria e fondata su una perizia che il perito avrebbe redatto senza aver
preso visione della cartella clinica della paziente e malgrado la volontà di quest’ultima.
Essa avrebbe infatti fornito un esplicito consenso a rimanere in Clinica, tanto
da trattenersi ancora volontariamente durante 3 giorni dopo lo scioglimento del
regime coattivo.
G. Tramite osservazioni del
9 gennaio 2018 PI 1 ha precisato che il ricovero sarebbe avvenuto in forma
coatta senza che sia nemmeno stata valutata la possibilità di un ricovero
volontario, soprattutto in considerazione dell’assenza di una turba psichica
che giustificasse la contestata durata del ricovero. L’interessata ha evidenziato
di aver atteso a interporre un reclamo contro il suo ricovero, consapevole della
durata della procedura (di almeno qualche giorno) e sperando in una dimissione in
termini più brevi. Non essendo avvenuta, ha quindi presentato reclamo il 30
ottobre 2017. PI 1 contesta di essere stata informata dello scioglimento del
ricovero coatto avvenuto il 31 ottobre 2017 e chiarisce di non essere rimasta volontariamente
in clinica fino al 2 novembre 2017 ma soltanto perché non era a conoscenza della
decisione di scioglimento del ricovero coatto. Relativamente alla perizia del
dr. med. __________, contestata dalla reclamante, l’interessata ritiene che
giunga invece a conclusioni “benché non gradite alla RE 1, (…) lineari,
scevre da contraddizioni e fondate su fatti documentati”.
H. La RE 1 ha replicato
in data 12 febbraio 2018, sostenendo che il ricovero in forma coatta si
giustificava per la situazione della paziente, che avrebbe implicitamente
accettato la sua degenza, vista la sua rinuncia ad interporre ricorso al
momento del ricovero e ritenuto che essa avrebbe “cooperato nella cura”.
Secondo la reclamante il mantenimento dell’ordine coatto durante 6 giorni non
può essergli rimproverato, mentre la cartella clinica “dal profilo
probatorio” sarebbe un documento attestante i fatti contenuti, finché non
sia sollevata l’eccezione di falsità, ciò che la paziente non fa. Di
conseguenza quest’ultima avrebbe, a dire della reclamante, accettato di
rimanere ricoverata anche dopo lo scioglimento del regime coatto. La Clinica
ribadisce che la perizia del dr. med. __________ non terrebbe conto delle
cartelle cliniche, ciò che la renderebbe “frutto di un vizio di fondo”.
I. In duplica, il 16
marzo 2018, PI 1 ha ripetuto “quanto già evidenziato e sostenuto nel suo
allegato di risposta/ osservazioni al ricorso”, chiedendo di respingerlo e
di riconoscerle congrue ripetibili, “cifrabili in almeno CHF 1'500.00,
corrispondenti a sei ore di prestazioni (lettura degli atti e preparazione
degli allegati) a CHF 250.00 orari”.
Considerato
Considerandi
1.
Ai sensi dell’art.
48.
lett. f n. 8 LOG la Camera di protezione decide, nella composizione di un
giudice unico, i reclami contro le decisioni della Commissione giuridica
istituita dalla Legge sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio
1999.
secondo l’art. 439 cpv. 1 CC. In virtù del principio della lex posterior,
la competenza ricorsuale contro le decisioni della Commissione giuridica LASP
va dunque determinata sulla base di tale norma, introdotta dal Parlamento cantonale
con effetto dal 1° gennaio 2013, nonostante la mancata abrogazione dell’art. 50
cpv. 3 LASP che prevede ancora la competenza del Tribunale cantonale amministrativo.
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dalle norme federali (in particolare,
dall’art. 450e CC) occorre riferirsi alle disposizioni della LASP,
benché allo stadio attuale esse non siano ancora state adattate all’assetto giuridico
e istituzionale attuale e, in via sussidiaria, alla legge sulla promozione
della salute e il coordinamento sanitario, come pure alla legge di procedura
per le cause amministrative (LPAmm).
2.
La Commissione
giuridica LASP, con decisione 6 dicembre 2017, ha stralciato dai ruoli il
reclamo di PI 1 (dispositivo 1.) poiché la procedura è divenuta priva d’oggetto
“al più tardi al momento in cui la paziente è stata dimessa dalla RE 1,
ovvero in data 2 novembre 2018”. L’Autorità di prime cure ha quindi osservato
che non le “competerebbe (…) ulteriormente statuire sulla richiesta di
accertamento d’illiceità del ricovero coatto come, invero preteso dalla
ricorrente”, precisando che “se del caso una simile domanda potrà
essere inoltrata al giudice civile”. L’Autorità di prima istanza si è
tuttavia pronunciata sulle ripetibili, e, tenuto conto delle conclusioni
peritali, ”per rapporto, da un lato, alla condotta assunta dal personale
curante dell’__________ (...) e dall’altro, alla condotta assunta dalla
paziente”, ha condannato la RE 1 a versare a PI 1ca fr. 700.– per
ripetibili (dispositivo 3.), senza prelevare tasse e spese “data la
particolarità dell’iter procedurale adottato” (dispositivo 2.).
3.
Ai sensi dell’art.
426.
CC, una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità
mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un
istituto idoneo se le cure o l’assistenza necessarie non possono esserle prestate
altrimenti (cpv. 1). L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro
protezione devono essere considerati (cpv. 2). L’interessato è dimesso non appena
le condizioni per il ricovero non siano più adempiute (cpv. 3). L’interessato o
una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni tempo; la decisione
su questa richiesta è presa senza indugio (cpv. 4).
4.
Quando il ricovero
di una persona a scopo di assistenza è stato ordinato da un medico in virtù
dell’art. 429 cpv. 1 CC, la competenza per decidere la dimissione della persona
appartiene all’istituto (art. 429 cpv. 3 CC). L’istituto deve liberare
d’ufficio la persona non appena le condizioni per il ricovero non siano più
adempiute (art. 426 cvp. 3 CC). La persona ricoverata o una persona a lui
vicina può chiedere la dimissione in ogni tempo (art. 426 cpv. 4 CC). Se
l’istituzione rifiuta la dimissione deve informare l’interessato dei suoi
diritti in applicazione analogica dell’art. 427 cpv. 3 CC, segnatamente del suo
diritto di appellarsi al giudice nel termine di dieci giorni (art. 439 cpv. 1
ch. 3 e cpv. 2 CC) (CommFam, Protection
de l’adulte, Guillod, art. 429 N.
33.
e 34). L’art. 427 cpv. 3 CC prescrive la forma scritta. Nel caso in cui non
venisse rispettato il termine di ricorso, nulla impedisce all’interessato di
formulare in ogni tempo una domanda nuova di dimissione, riservato il caso
dell’abuso di diritto (Meier,
Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1260, pag. 607).
Ai sensi dell’art. 436 CC, prima di dimettere il
paziente il medico tiene un colloquio d’uscita, segnatamente in caso di
pericolo di recidiva, per il quale è prevista la forma scritta (Meier, Droit de la protection de
l’adulte, 2016, n. 1311, pag. 631).
5.
Nel proprio reclamo
la RE 1 contesta esclusivamente il dispositivo n. 3 della decisione (relativo
all’attribuzione di fr. 700.– per ripetibili) ritenendolo arbitrario e fondato,
a suo avviso, su una perizia redatta senza che il perito abbia visionato la
cartella clinica della paziente e malgrado quest’ultima avesse espresso il
proprio consenso a rimanere in Clinica, addirittura durante tre giorni dopo lo
scioglimento del ricovero coatto. La reclamante contesta quanto concluso dal
perito, ovvero che il ricovero si sarebbe “protratto oltre il dovuto”,
poiché “avrebbe potuto avere una durata fra le 24 e 48 ore”. La RE 1 sostiene
poi che la scelta della paziente di non ricorrere subito ma di aspettare alcuni
giorni dimostrerebbe la sua volontà di accettare il ricovero. Così pure il
fatto che sia rimasta in Clinica anche “una volta sciolto il regime coattivo”.
A dimostrazione dell’asserita
volontà della paziente, la clinica ha prodotto una “scheda di decorso
clinico integrato” (doc. H) (nel reclamo denominata anche cartella medica),
che reputa “dal profilo probatorio un documento”. Secondo la reclamante,
“sin tanto che non vi siano altre prove atte ad inficiarne il contenuto o
sin tanto che non venga sollevata l’eccezione di falsità, attesta i fatti in
essa contenuti”. Di conseguenza, essa sostiene che “nella fattispecie la
convenuta non solleva eccezioni al riguardo di detta cartella, per cui essa
attesta quanto vi figura”(replica, pag. 4).
5.1
Nel contestare la
perizia, la reclamante afferma che essa sarebbe “stata redatta senza la
visione della cartella clinica da parte del perito, il quale si è fondato essenzialmente
sul colloquio con la paziente, oltretutto incontrata il 7 novembre 2017, 7
giorni dopo lo scioglimento del ricovero coatto”. A suo avviso quindi il
rapporto peritale sarebbe frutto di un “vizio di fondo”, poiché le sue
conclusioni non si baserebbero “sulla diagnosi effettuata dalla dr. med. __________
che aveva determinato l’ordine coatto (per altro giudicato adeguato), ossia una
sindrome di disadattamento reazione mista ansioso depressiva” e “stato
maniacale vs stato misto su verosimile sovraccarico emotivo con insonnia
importante”, bensì sulla diagnosi posta dalla Clinica alla dimissione,
ossia una reazione acuta da stress (F43.0 secondo la classificazione dei
disturbi mentali). Secondo la Clinica, ciò sarebbe “determinante poiché la
prima richiede un periodo di osservazione maggiore rispetto alla seconda, in
ogni caso superiore alle 24-48 ore indicate dal perito”.
Tale argomento risulta
tuttavia contraddittorio e non trova conferma nella perizia, dalla quale emerge
innanzitutto che, oltre che sul colloquio con la paziente, il dr. med. __________
ha fondato le sue conclusioni sulla documentazione a sua disposizione, tra cui
anche la suddetta diagnosi della dr. med. __________, che cita alle pagine 3 e
5.
Quest’ultima specialista, al doc. C citato dalla reclamante, concludeva
peraltro in un primo tempo, il 23 ottobre 2017, che “in considerazione della
buona rete famigliare (…) e dell’assenza di intenzionalità suicidaria si ritiene
possibile un rientro a domicilio. (…). Si rendono attenti i figli che in caso
di necessità possono ancora rivolgersi al PS o che se lo desiderano possono
rivolgersi per il lato psichiatrico al nostro servizio (__________), di
cui lascio i recapiti”. Dopo essere rimasta in osservazione una notte, la
paziente è invece stata ricoverata, il 24 ottobre 2017, presso la RE 1, non
potendo essere escluso un pericolo per sé e tenuto conto di “momenti di agitazione
psicomotoria alternati a momenti di calma. Discontrollo degli impulsi con
assenza critica di malattia e incapacità di valutare lucidamente le possibili
conseguenze delle azioni impulsive”. Dalla perizia contestata risulta,
contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, che il perito ha tenuto
conto anche di tali aspetti, evidenziati dalla dr. med. __________.
Si evidenzia inoltre che
anche dagli atti (doc. H, “scheda di decorso clinico”) emerge che la
paziente è rimasta presso la RE 1 senza mostrare particolari disagi (da subito
è stata integrata nel reparto aperto e già nelle prime 48 ore appariva “tranquilla”,
“adeguata nei comportamenti”, “collaborante”, “comunicativa ed
incline al dialogo”, “sorridente”, che “non riferisce disturbi
particolari”, con “umore stabile”, “di buon umore” e con “buon
riposo notturno”).
Si rileva che l’Autorità
di prima istanza ha precisato nella decisione impugnata che l’attribuzione di
fr. 700.– si fonda sulle conclusioni peritali che hanno tenuto conto della “condotta
assunta dal personale curante dell’__________ (autorità competente per
lo scioglimento del ricovero ex art. 429 cpv. 3 CC) e dall’altro della condotta
assunta dalla paziente (che, a ben guardare, ha atteso ben 8 giorni prima di
inoltrare il “ricorso”, ancorché la legge per il suo inoltro non prescrive necessità
di alcuna motivazione, cfr. art. 450 e cpv. 1 CC” (cfr. decisione
impugnata, pag, 4).
Secondo questo giudice,
gli argomenti sostenuti dalla RE 1 non appaiono sufficienti per scostarsi dalla
perizia, nella quale è stata valutata eccessiva la durata del ricovero in relazione
alla patologia della paziente ed alla situazione. Di conseguenza, è a giusta
ragione che la CO 1 ha tenuto conto delle conclusioni peritali per emanare la
propria decisione.
5.2
La reclamante pretende
che la paziente avrebbe rinunciato a interporre reclamo alla Commissione
giuridica LASP e di conseguenza “come risulta dalla cartella doc. H, avrebbe
dato il suo esplicito consenso a rimanere per alcuni giorni in osservazione”.
A proposito della cartella clinica, la RE 1 ritiene che sia “dal profilo probatorio
un documento”, quindi “sin tanto che non vi siano altre prove atte ad inficiarne
il contenuto o sin tanto che non venga sollevata l’eccezione di falsità, attesta
i fatti in essa contenuti”. Di conseguenza, essa sostiene che “nella
fattispecie la convenuta non solleva eccezioni al riguardo di detta cartella,
per cui essa attesta quanto vi figura”(replica, pag. 4).
Secondo quanto affermato
dalla RE 1 la dimissione avrebbe potuto essere disposta già il 31 ottobre 2017,
quando il ricovero sarebbe stato trasformato da imposto in volontario. La
dimissione è invece avvenuta soltanto il 2 novembre 2017, data in cui è stato
redatto il documento di dimissione, doc. I. Da uno scritto trasmesso
dall’avvocato di PI 1 alla Commissione giuridica LASP il 2 novembre 2017 via
fax, risulta infine che la signora “è stata dimessa in data odierna dalla RE
1, dopo decisione da parte del servizio medico. Non sono in possesso di
un documento giustificativo, perché nulla è stato consegnato alla mia assistita
(…)”. Il documento si trova agli atti, denominato “rapporto breve di
dimissione” (doc. I, datato 2 novembre 2017).
Dal canto suo la paziente afferma
di non essere stata posta a conoscenza dell’asserita trasformazione del regime
del ricovero, da coatto in volontario, osservando che “l’assenza di
comunicazioni alla paziente e la mancata consegna, alla paziente, delle
disposizioni della RE 1, lascia alquanto perplessi e dimostra la totale
incapacità della RE 1 a gestire le procedure di ricovero ex art. 426 CC”.
Essa peraltro ha interposto reclamo chiedendo la
dimissione immediata il 30 ottobre 2018. Inoltre risulta dagli appunti dei
medici nella cartella clinica doc. H che essa aveva già chiesto di essere
dimessa in precedenza (il 26.10.2017 e il 30.10.2017).
Secondo questo giudice, non è possibile accertare che
la paziente fosse stata informata il 31 ottobre 2017 delle intenzioni della
Clinica di dimetterla. La cartella clinica di cui al doc. H (per quanto leggibile),
riporta gli appunti dei vari medici che si sono succeduti nei turni.
Peraltro, nessuna risposta scritta alle sue richieste
di dimissione è stata presentata alla paziente, se non il 2 novembre 2017,
quando è stata effettivamente dimessa. Formalmente, quindi, tale documento è
l’unico che possa fare stato per stabilire la presa di posizione della Clinica
sulle richieste della reclamante.
Questa Camera non può pertanto
condividere, anche per ragioni di sicurezza giuridica, l’opinione della Clinica
secondo cui gli appunti scritti a mano dai medici debbano essere considerati
documenti probatori, atti a dimostrare che la paziente sia stata informata del
contenuto, rispettivamente delle decisioni non ancora formalizzate dei medici. Ammettere
che la decisione di dimissione possa essere comunicata verbalmente a un paziente
(che, va evidenziato, è ricoverato a scopo di assistenza per cure
psichiatriche) non garantirebbe sufficiente protezione né al paziente, né all’Istituto
ricoverante, che, come è il caso nella fattispecie, possono in un secondo tempo
trovarsi a dover fornire la prova di eventuali accordi o soluzioni adottate. L’accettazione
della trasformazione del ricovero coatto in ricovero volontario avrebbe
pertanto dovuto essere notificato alla paziente per scritto e firmato da
quest’ultima in modo confermativo.
Infine, è utile ricordare
che dal momento in cui non siano più adempiute le condizioni per il ricovero,
l’interessato deve venire dimesso: in assenza di disturbi tali da giustificare
un ricovero non è infatti sufficiente – anche per evidenti motivi di costi a
carico dell’assicurazione malattia – la volontà del paziente di rimanere in
Clinica a motivare il mantenimento della degenza nell’istituto.
5.3
Secondo PI 1, lo
scioglimento del regime coatto sarebbe avvenuto soltanto grazie all’inoltro del
ricorso alla Commissione giuridica LASP. La reclamante sostiene invece che si
tratterebbe di un “mero processo alle intenzioni”, poiché il ricorso
della paziente sarebbe posteriore alla “risoluzione del regime coatto”,
che sarebbe stata comunicata alle ore 11.00 del 31 ottobre 2017 mentre il
ricorso sarebbe stato “anticipato per e-mail il 31 ottobre 2017 alle ore
13.
”. Dagli atti (doc. 1 dell’incarto della Commissione giuridica LASP) risulta
che il ricorso è stato inviato per raccomandata il 30 ottobre 2017, mentre dal
timbro della Pretura di __________ emerge che esso è stato ricevuto, in forma
cartacea, il 31 ottobre 2017, ossia alla medesima data dell’intimazione
eseguita dalla Commissione giuridica LASP di __________ alla reclamante. Ciò
smentisce pertanto la tesi di quest’ultima, che peraltro neppure allega il citato
e-mail del 31 ottobre 2017 delle ore 13.43, non presente agli atti. Al
contrario, proprio dalla documentazione prodotta dalla Clinica risulta che alla
data 30 novembre 2017, un medico abbia indicato “la paziente è lucida,
orientata, sufficientemente adeguata. Ripete che vorrebbe essere dimessa”.
In definitiva, quindi, se
è dimostrata la volontà della paziente di lasciare la Clinica, non è invece comprovata
la disponibilità di quest’ultima a dimetterla prima del 2 novembre 2017, ciò
che ulteriormente conferma la corretta ponderazione da parte dell’Autorità di
prima istanza degli elementi su cui fondare il calcolo delle ripetibili.
6.
Visto quanto sopra
il reclamo va respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e devono
dunque essere posti integralmente a carico della RE 1, che verserà a PI 1 fr.
1'500.– a titolo di ripetibili, così come richiesto da quest’ultima in sede di duplica.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
150–
fr.
500.–
sono posti a carico della RE
1, che verserà a PI 1 fr. 1'500.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.