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Decisione

9.2017.26

Privazione della libertà a scopo di assistenza

17 febbraio 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. RE 1 (1989) presenta

disturbi psichici da lungo tempo e risulta fare uso di sostanze stupefacenti fin

da quando era ragazzino (solventi chimici e benzina assunti per inalazione, abuso

di svariate sostanze). Dal 2011 ha seguito un percorso di disintossicazione

presso __________ durato circa due anni. È stato poi preso a carico da __________

e dal servizio psico-sociale di __________ fino al settembre del 2015.

B. Nel 2016 RE 1 ha

subìto il riacutizzarsi della sintomatologia e con decisione 30 novembre 2016

l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) ha conferito un mandato a scopo di perizia al Servizio

psico-sociale di __________ (che aveva già ricevuto diverse segnalazioni da

parte della polizia antidroga, dell’Autorità di protezione, del medico di

famiglia). In tale ambito è stato deciso un ricovero a scopo di assistenza

presso la Clinica __________, che si è concluso il 28 dicembre 2016. La perizia

del Servizio psico-sociale di __________ è stata redatta il 10 gennaio 2017.

C. Il 24 gennaio 2017 il

Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ ha disposto nei confronti di RE 1 un

ricovero a scopo di assistenza per “scompenso psicotico acuto, pericolosità

per terzi”. Tale ordine è stato confermato da un ordine del medesimo giorno

della dr. med. __________ della Clinica __________.

D. RE 1 ha presentato il

proprio ricorso contro la suddetta decisione presso la Commissione giuridica

LASP il 25 gennaio 2017, sostenendo di non essere d’accordo con il ricovero.

E. In occasione dell'udienza

conciliativa preliminare svoltasi il 30 gennaio 2017, RE 1 ha confermato la

contestazione del ricovero. L'interessato è stato pertanto sottoposto all'esame

peritale della Dr.ssa med. __________ dello __________, che ha reso il suo

referto il 2 febbraio 2017, evidenziando un “importante disagio psichico in

atto” e auspicando l’esperimento di un esame strumentale, tipo Risonanza

Magnetica Nucleare, per indagare su un’eventuale compromissione cerebrale.

Il 2 febbraio 2017,

approfittando di un’uscita di mezz’ora dal reparto protetto, RE 1 si è

allontanato dalla Clinica __________ senza permesso, restando irreperibile fino

al 7 febbraio 2017, data alla quale si è presentato alla Polizia cantonale di __________

accompagnato dal padre ed è stato riaccompagnato in Clinica.

Tramite decisione del 7

febbraio 2017 la Commissione giuridica LASP ha respinto il ricorso, confermando

la decisione di ricovero a scopo di assistenza e precisando, nei considerandi

della decisione, l’adeguatezza della durata indicata dalla Clinica __________,

di tre settimane. Tuttavia, ritenuto che al momento della decisione il paziente

era irreperibile già dal 2 febbraio 2017, il successivo ricovero, secondo la

Commissione giuridica LASP, sarebbe dovuto durare almeno due settimane “dal giorno

del suo ricollocamento” in Clinica.

F. Contro la suddetta

decisione RE 1 è insorto presso questa Camera con reclamo del 7 febbraio 2017,

sostenendo di non essere pericoloso né per sé stesso né per terzi. Con un

ulteriore scritto a questa Camera datato 9 febbraio 2017 il reclamante ha

chiesto di poter essere seguìto dal dr. __________ e ha indicato di desiderare

essere rappresentato dall’avv. __________. Egli ha precisato di non aver mai

fatto male a nessuno né di aver mai messo in pericolo la sua vita, evidenziando

di soffrire molto presso la Clinica __________.

G. Citato per un’udienza

il 14 febbraio 2017, l’avv. __________ ha precisato che “in merito

all’eventuale assunzione di detto mandato”, avrebbe avuto modo di parlarne

con l’interessato solo dopo il 20 febbraio 2017, essendo assente. Tramite decreto

13 febbraio 2017 questa Camera ha quindi nominato un difensore d’ufficio nella

persona dell’avv. __________.

H. Sentito da questo giudice

in occasione dell’udienza tenutasi il 14 febbraio 2017 presso la Clinica, il

reclamante ha ribadito di opporsi al ricovero a scopo di assistenza e di non

aver mai proferito minacce alle autorità.

I. Con

scritto del 14 febbraio 2017 il Presidente supplente della Commissione giuridica

LASP, a nome della Commissione, ha annunciato di non avere osservazioni da

formulare. I medici della Clinica __________ (dr. med. __________ e dr. ssa

med. __________), il medesimo giorno, hanno fornito un aggiornamento sullo

stato del reclamante e sulle ulteriori necessità di ricovero.

L. RE 1 ha replicato in data 16 febbraio 2017 postulando, in accoglimento

del reclamo, che la decisione 7 febbraio 2017 della Commissione giuridica LASP

sia annullata, che il regime di ricovero coatto sia sciolto e sia dimesso con

prescrizione di un adeguato trattamento ambulatoriale presso il medico curante

Dr. __________. In via subordinata ha chiesto che in caso di un eventuale mantenimento

del regime di ricovero coatto venga predisposto da subito il reparto aperto

della __________.

M. La Commissione giuridica LASP e i medici della Clinica __________

hanno rinunciato ad esprimersi in duplica.

Considerato

Considerandi

1.

Ai sensi dell’art.

48.

lett. f n. 8 LOG la Camera di protezione decide, nella composizione di un

giudice unico, i reclami contro le decisioni della Commissione giuridica

istituita dalla Legge sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio

1999.

secondo l’art. 439 cpv. 1 CC. In virtù del principio della lex

posterior, la competenza ricorsuale contro le decisioni della Commissione

giuridica LASP va dunque determinata sulla base di tale norma, introdotta dal

Parlamento cantonale con effetto dal 1° gennaio 2013, nonostante la mancata abrogazione

dell’art. 50 cpv. 3 LASP che prevede ancora la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo.

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dalle norme federali (in particolare,

dall’art. 450e CC) occorre riferirsi alle disposizioni della LASP,

benché allo stadio attuale esse non siano ancora state adattate all’assetto giuridico

e istituzionale attuale e, in via sussidiaria, alla legge sulla promozione

della salute e il coordinamento sanitario, come pure alla legge di procedura

per le cause amministrative (LPAmm).

2.

La Commissione

giuridica LASP, con decisione 7 febbraio 2017 ha respinto il reclamo di RE 1,

evidenziando quanto osservato dalla Clinica, e in particolare che il paziente

soffre di “disturbi psichici e comportamenteli dovuti all’uso di cannabinoidi,

abuso nocivo (ICD-10GM:F12.1). Disturbo psicotico acuto e transitorio non

specificato (ICD-10GM:F61.0)”. La Commissione giuridica LASP ha poi riportato

la diagnosi della perita incaricata, dr.ssa __________, che ha indicato “altre

sindromi psicotiche acute prevalentemente delirante (ICD-10:F23.3). Sindrome

psicotica prevalentemente delirante, dovuta all’uso di sostanze psicoattive

multiple (ICD-10:F19.51). Sindrome psicotica residua o ad esordio tardivo,

dovuta all’uso di sostanze psicoattive multiple (soprattutto solventi volatili)

(ICD-10:F19.75)”. La suddetta Commissione ha quindi tenuto conto della

conferma da parte della perita della pericolosità per terzi di RE 1 e

l’indicazione del “proseguimento del ricovero per poter titolare la terapia

famacologica per permettere la risoluzione del quadro psicotico in atto e

soprattutto della pericolosità che allo stato attuale appare chiara” (cfr.

decisione impugnata, pag. 7). L’Autorità di prima istanza ha infine ritenuto di

“far proprie le conclusioni rese dal perito incaricato così come delle

osservazioni rese dalla __________, quanto alla

necessità del provvedimento restrittivo adottato nei confronti di RE 1”,

evidenziando la pericolosità dell’interessato (“i medici curanti, il perito,

la stessa ARP __________ sono stati destinatari di minacce ad opera di RE 1.

Anche il personale di cancelleria della Pretura di __________ ha dovuto subire

minacce telefoniche”). Quanto alla durata del ricovero, la Commissione

giuridica LASP ha precisato, nei considerandi della decisione, che “nel caso

di specie, deve valere la precisazione dell’art. 429 CC, secondo cui la

validità del ricovero coatto ordinato dal medico è limitata alle 6 settimane,

sempre che non sussista una decisione di ricovero esecutiva dell’Autorità di

protezione degli adulti. Detta durata massima, per il caso di specie, si

traduce nella validità della decisione di ricovero coatto fino al 6 marzo 2017”,

concludendo che “fatto salvo quanto sopra, alla luce del referto reso dal

perito dr.ssa __________ e delle osservazioni della

__________, può essere stimato il mantenimento del ricovero coatto in reparto

protetto di RE 1 per un minimo di ulteriori 2 settimane a contare dal giorno

del suo ricollocamento in __________” (al momento della decisione, infatti,

l’interessato aveva lasciato senza permesso la clinica e non vi aveva ancora

fatto rientro).

3.

Nel proprio reclamo,

RE 1 ha sostenuto che sarebbe stato vittima di diffamazione (“dal etta di 8

anni per solventi organici volatili eta esatta 13 anni”). Egli ha aggiunto

che “mai avuto brevi episodi psicotici acuti con diparazioni visive e

uditive ma solo sonnolenza effetto pari della dormia”. Ha chiesto “prove

verbali di polizia cha statano uno scompenso psicotico acuto con sviluppo

paranoico (discriminazione)”. In merito alla pericolosità per terzi ha

sostenuto “non ho nemmeno un verbale legale che stabilisce i fatti”. RE

1.

ha concluso di non ritenere giusto il ricovero in quanto “verbalmente e legalmente”

non ha “mai messo in pericolo nessuno” e aiuta “con il cuore le persone

bisognose”. Egli ha chiesto infine di “essere sentito urgentemente”,

non meritando le discriminazioni e di essere “classificato per il passato”.

In sede di udienza,

la mattina del 14 febbraio 2017 RE 1 ha circostanziato il suo ricovero a scopo

di assistenza, la sua fuga temporanea dalla Clinica __________, come pure le

sue richieste, ossia l’opposizione al ricovero a scopo di assistenza.

4.

La Commissione

giuridica LASP ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare al reclamo

di RE 1. Il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________ della Clinica __________,

nelle loro osservazioni del 14 febbraio 2017, hanno indicato che “lo

stato psicopatologico del paziente è caratterizzato dalla presenza di deliri persecutori

con completa assenza critica. Per questi motivi necessita di continui controlli

farmacologici e colloqui medici al fine di favorire l’insight”. I suddetti

medici hanno precisato che “il ricovero coatto redatto in data 24.01.2017 è

ancora vigente; la sua scadenza avverrebbe in data 06.03.2017”. Essi hanno

infine concluso che per permettere “di attuare tutti gli interventi

terapeutici prescritti, il paziente dovrebbe fermarsi in clinica fino al 15.03

in regime di ricovero coatto”, dicendosi tuttavia “disponibili a

valutare un graduale trasferimento in reparto aperto se le uscite concordate

hanno esito positivo e se rispetta le regole vigenti in clinica”.

5.

In replica RE 1 ha

ammesso che il suo allontanamento non autorizzato dalla Clinica non ha giovato

al rapporto di fiducia ed ha inevitabilmente comportato un’interruzione della

presa a carico. Egli ha tuttavia sottolineato che il suo rientro spontaneo alla

__________, dopo pochi giorni, dimostra la dovuta consapevolezza circa la sua situazione

e la necessità di essere aiutato. Con riferimento ad alcune affermazioni del

rapporto della dr.ssa __________, il reclamante ne ha evidenziato alcuni

aspetti positivi che – unitamente alla presa di coscienza rafforzata dal

presente procedimento, dimostrata anche dalla pacatezza e dalla lucidità con

cui ha affrontato l’audizione – lascerebbero, a suo dire, ben sperare circa un

migliore e regolare seguito da parte sua delle terapie che gli verranno in

futuro prescritte in forma ambulatoriale. Ritiene per finire che la misura del

ricovero a scopo di assistenza debba essere limitata a un massimo di tre settimane

calcolate a decorrere dal 24 gennaio 2017, data della sua istituzione. Da ciò

la sua richiesta di annullare la decisione della Commissione giuridica LASP,

sciogliere il ricovero a scopo di assistenza e pronunciare la sua dimissione con

la prescrizione di un trattamento ambulatoriale presso il suo medico curante

dr. med. __________. In via subordinata chiede che le tre settimane vengano calcolate

a far tempo dal suo rientro in Clinica il 7 febbraio 2017, ma che in tal caso

il mantenimento del ricovero venga predisposto da subito nel reparto aperto.

6.

Ai sensi dell’art.

426.

CC, una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità

mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un

istituto idoneo se le cure o l’assistenza necessarie non possono esserle

prestate altrimenti (cpv. 1). L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la

loro protezione devono essere considerati (cpv. 2). L’interessato è dimesso non

appena le condizioni per il ricovero non siano più adempiute (cpv. 3).

L’interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni

tempo; la decisione su questa richiesta è presa senza indugio (cpv. 4).

7.

Dai referti medici

agli atti si evidenzia una situazione grave di disagio psichico e la necessità

di ricoverare il reclamante per assisterlo nel modo più adeguato.

7.1

Il Servizio

psico-sociale di __________, con referto 10 gennaio 2017 ha evidenziato la

necessità di “un ricovero a scompo di assistenza e cura presso una struttura

psichiatrica (…) essenziale per poter effettuare un assessment psicodiagnostico

di livello ed applicare una terapia farmacologica adatta al suo disturbo psichico”.

Il ricovero è poi stato ordinato il 24 gennaio 2017 dalla dr. med. __________

del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________ e confermato, il

medesimo giorno, dalla dr. med. __________ della Clinica __________ di __________

per “scompenso psicotico acuto, eteroaggressività”. Oltre a quanto

constatato dagli specialisti che hanno ordinato il ricovero, i medici della

Clinica __________ che lo hanno preso in cura, hanno a loro volta evidenziato

che all’ammissio RE 1 si presentava “agitato sul piano psicomotorio (…) aggressivo

verbalmente e a tratti fisicamente verso il personale medico-infermieristico.”

Essi lo hanno descritto come “minaccioso, provocatorio, manipolatorio”,

evidenziando “ideazione delirante a carattere megalomanico (riferisce di

essere in contatto con l’Isis che ci sterminerà tutti a un suo cenno)” e

sostenendo che la critica di malattia è assente. Non sarebbe infine “presente

una reale capacità di rilettura dei propri stati emotivi interni” (cfr.

rapporto 2 febbraio 2017).

7.2

Alle medesime

conclusioni è giunta anche la dr.ssa __________, incaricata dalla Commissione

giuridica LASP per un esame peritale nell’ambito del ricorso contro il ricovero

a scopo di assistenza. La specialista ha sottolineato che “dagli elementi

raccolti emerge chiara la presenza di un importante disagio psichico in atto,

che allo stadio attuale sembrerebbe in fase di miglioramento”. Essa ha

comunque concluso che reputa vi siano “i presupposti di legge per giustificare

il ricovero coatto”. La dr.ssa __________ ha confermato quanto già evidenziato

dai medici della Clinica, ovvero che “appare necessario il proseguimento del

ricovero per poter titolare la terapia farmacologica per permettere la

risoluzione del quadro psicotico in atto e soprattutto della pericolosità che

allo stato attuale appare chiara”.

Essa ha peraltro auspicato

la definizione di un’eventuale degenerazione cerebrale, tramite Risonanza

Magnetica Nucleare, al fine di verificare se egli sia affetto da una patologia

che “possa progredire” e porlo quindi “nelle condizioni di non

capacità di autodeterminarsi. In tal caso, la perita esprime preoccupazione

perché “l’agressività potrebbe mutare da verbale a fisica senza che il

signor RE 1 possa averne il controllo”.

7.3

Infine, anche

dall’ultimo aggiornamento riguardante la situazione di RE 1 stilato dai medici

curanti presso la Clinica contestualmente alle osservazioni al reclamo, appare

evidente la necessità di mantenere il ricovero ospedaliero stazionario. I

medici hanno infatti ribadito che RE 1 manifesta “deliri persecutori con

completa assenza di critica della malattia” e hanno confermato quanto già

osservato in precedenza, ovvero che la degenza si rende necessaria per

impostare il trattamento “per il mantenimento di una buona condizione psicopatologica

ed eventualmente una maggiore critica della malattia” (cfr. osservazioni 14

febbraio 2017).

7.4

Il reclamante, in

occasione della sua audizione da parte di questo giudice, ha

dimostrato invero di non avere consapevolezza delle problematiche che motivano

il suo ricovero (“non so cosa ho fatto e quali siano le necessità di restare

ancora qui alla Clinica __________. Non ho mai fatto male a nessuno, neanche a

me stesso e la perizia è finita”). Egli ha negato i problemi psichiatrici e

di aver minacciato l’Autorità di protezione e la Commissione giuridica, in

particolare con riferimento all’Isis, minimizzando la portata dei suoi

comportamenti e interpretandoli come non gravi né minacciosi.

7.5

Alla luce di quanto

sopra, occorre dunque riconoscere che i presupposti per un ricovero di RE 1 a

scopo di cura o di assistenza ai sensi dell’art. 426 CC sono dati. Va peraltro

rilevato che egli si è reso irreperibile dal 2 al 7 febbraio 2017, quando è

fuggito dalla Clinica in un momento di libertà. Pur dovendo essere dato atto

che è positivo che egli sia poi rientrato volontariamente, la mancata presa di

coscienza delle problematiche che rendono necessario il suo ricovero, palesata

ancora in sede di udienza il 14 febbraio 2017, rende assai concreto il rischio

di un nuovo allontanamento e di una nuova interruzione delle terapie. Si giustifica

quindi, a maggior ragione, l’esigenza di confermare il ricovero a scopo di assistenza

– nel reparto che i medici della Clinica __________ riterranno necessario a

dipendenza dell’evolvere della situazione clinica del reclamante e delle valutazioni

fatte con il medesimo – per permettere a RE 1 di portare a buon fine il trattamento

farmacologico necessario. Il reclamo non può dunque trovare

accoglimento.

7.6

In conclusione si

rammenta che, ai sensi dell’art. 429 cpv. 2 CC, il ricovero ordinato dal medico

termina al più tardi alla scadenza della durata stabilita – che non può

eccedere le sei settimane (art. 429 cpv. 1 seconda frase CC) – sempre che non

sussista una decisione di ricovero esecutiva dell’Autorità di protezione degli

adulti. Nel caso in esame la decisione di ricovero ordinata dalla dr.ssa __________

della Clinica __________ è datata 24 gennaio 2017: la durata massima di sei

settimane ne presuppone quindi la conclusione il 6 marzo 2017. È dunque

auspicabile che la Clinica non tardi nel coinvolgere l’Autorità regionale di

protezione __________, al fine di ottenere, se sarà necessaria, una decisione

di mantenimento del ricovero a scopo di assistenza oltre tale data, soprattutto

in considerazione di quanto indicato nelle osservazioni del 14 febbraio 2017, ovvero

l’esigenza di prolungare tale durata sino al 15 marzo 2017. Tale decisione non

è infatti di competenza di questa Camera, che non può intervenire su questioni

che esulano dalla decisione impugnata.

Neppure compete

alla Commissione giuridica LASP e a questa Camera pronunciarsi ora sulle misure

ambulatoriali post ricovero e su chi dovrà metterle in atto. Le stesse

dovranno infatti essere semmai oggetto – al momento della dimissione di RE 1 – di

un’ulteriore decisione della prima istanza competente a norma dell’art. 20 cpv.

2.

LASP (cfr. sentenze CDP del 20 giugno 2016, inc. 9.2016.94 consid. 4.4 e del

14.

dicembre 2016, inc. 9.2016.200 consid. 4).

8.

Viste le

circostanze, nella fattispecie si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri

processuali. L’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata

da RE 1 contestualmente alla replica – sarà oggetto di una decisione separata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tasse né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.