9.2017.26
Privazione della libertà a scopo di assistenza
17 febbraio 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.26
Lugano
17 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 8 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 7 febbraio
2017 presentato da
RE
1
patr.
da avv. __________
contro
la
decisione emessa il 7 febbraio 2017 (N. PS. 2017.2) della Commissione
giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica mediante la quale è
stato respinto il ricorso del 25 gennaio 2017 contro il ricovero coatto alla
Clinica __________.
Sentito il reclamante nel corso dell’udienza tenutasi il 14
febbraio 2017;
viste
le osservazioni 14 febbraio 2017 della Commissione giuridica in materia di
assistenza sociopsichiatrica (in seguito Commissione giuridica LASP), 14
febbraio 2017 della Clinica __________ e la replica 16 febbraio 2017 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. RE 1 (1989) presenta
disturbi psichici da lungo tempo e risulta fare uso di sostanze stupefacenti fin
da quando era ragazzino (solventi chimici e benzina assunti per inalazione, abuso
di svariate sostanze). Dal 2011 ha seguito un percorso di disintossicazione
presso __________ durato circa due anni. È stato poi preso a carico da __________
e dal servizio psico-sociale di __________ fino al settembre del 2015.
B. Nel 2016 RE 1 ha
subìto il riacutizzarsi della sintomatologia e con decisione 30 novembre 2016
l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione) ha conferito un mandato a scopo di perizia al Servizio
psico-sociale di __________ (che aveva già ricevuto diverse segnalazioni da
parte della polizia antidroga, dell’Autorità di protezione, del medico di
famiglia). In tale ambito è stato deciso un ricovero a scopo di assistenza
presso la Clinica __________, che si è concluso il 28 dicembre 2016. La perizia
del Servizio psico-sociale di __________ è stata redatta il 10 gennaio 2017.
C. Il 24 gennaio 2017 il
Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ ha disposto nei confronti di RE 1 un
ricovero a scopo di assistenza per “scompenso psicotico acuto, pericolosità
per terzi”. Tale ordine è stato confermato da un ordine del medesimo giorno
della dr. med. __________ della Clinica __________.
D. RE 1 ha presentato il
proprio ricorso contro la suddetta decisione presso la Commissione giuridica
LASP il 25 gennaio 2017, sostenendo di non essere d’accordo con il ricovero.
E. In occasione dell'udienza
conciliativa preliminare svoltasi il 30 gennaio 2017, RE 1 ha confermato la
contestazione del ricovero. L'interessato è stato pertanto sottoposto all'esame
peritale della Dr.ssa med. __________ dello __________, che ha reso il suo
referto il 2 febbraio 2017, evidenziando un “importante disagio psichico in
atto” e auspicando l’esperimento di un esame strumentale, tipo Risonanza
Magnetica Nucleare, per indagare su un’eventuale compromissione cerebrale.
Il 2 febbraio 2017,
approfittando di un’uscita di mezz’ora dal reparto protetto, RE 1 si è
allontanato dalla Clinica __________ senza permesso, restando irreperibile fino
al 7 febbraio 2017, data alla quale si è presentato alla Polizia cantonale di __________
accompagnato dal padre ed è stato riaccompagnato in Clinica.
Tramite decisione del 7
febbraio 2017 la Commissione giuridica LASP ha respinto il ricorso, confermando
la decisione di ricovero a scopo di assistenza e precisando, nei considerandi
della decisione, l’adeguatezza della durata indicata dalla Clinica __________,
di tre settimane. Tuttavia, ritenuto che al momento della decisione il paziente
era irreperibile già dal 2 febbraio 2017, il successivo ricovero, secondo la
Commissione giuridica LASP, sarebbe dovuto durare almeno due settimane “dal giorno
del suo ricollocamento” in Clinica.
F. Contro la suddetta
decisione RE 1 è insorto presso questa Camera con reclamo del 7 febbraio 2017,
sostenendo di non essere pericoloso né per sé stesso né per terzi. Con un
ulteriore scritto a questa Camera datato 9 febbraio 2017 il reclamante ha
chiesto di poter essere seguìto dal dr. __________ e ha indicato di desiderare
essere rappresentato dall’avv. __________. Egli ha precisato di non aver mai
fatto male a nessuno né di aver mai messo in pericolo la sua vita, evidenziando
di soffrire molto presso la Clinica __________.
G. Citato per un’udienza
il 14 febbraio 2017, l’avv. __________ ha precisato che “in merito
all’eventuale assunzione di detto mandato”, avrebbe avuto modo di parlarne
con l’interessato solo dopo il 20 febbraio 2017, essendo assente. Tramite decreto
13 febbraio 2017 questa Camera ha quindi nominato un difensore d’ufficio nella
persona dell’avv. __________.
H. Sentito da questo giudice
in occasione dell’udienza tenutasi il 14 febbraio 2017 presso la Clinica, il
reclamante ha ribadito di opporsi al ricovero a scopo di assistenza e di non
aver mai proferito minacce alle autorità.
I. Con
scritto del 14 febbraio 2017 il Presidente supplente della Commissione giuridica
LASP, a nome della Commissione, ha annunciato di non avere osservazioni da
formulare. I medici della Clinica __________ (dr. med. __________ e dr. ssa
med. __________), il medesimo giorno, hanno fornito un aggiornamento sullo
stato del reclamante e sulle ulteriori necessità di ricovero.
L. RE 1 ha replicato in data 16 febbraio 2017 postulando, in accoglimento
del reclamo, che la decisione 7 febbraio 2017 della Commissione giuridica LASP
sia annullata, che il regime di ricovero coatto sia sciolto e sia dimesso con
prescrizione di un adeguato trattamento ambulatoriale presso il medico curante
Dr. __________. In via subordinata ha chiesto che in caso di un eventuale mantenimento
del regime di ricovero coatto venga predisposto da subito il reparto aperto
della __________.
M. La Commissione giuridica LASP e i medici della Clinica __________
hanno rinunciato ad esprimersi in duplica.
Considerato
Considerandi
1.
Ai sensi dell’art.
48.
lett. f n. 8 LOG la Camera di protezione decide, nella composizione di un
giudice unico, i reclami contro le decisioni della Commissione giuridica
istituita dalla Legge sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio
1999.
secondo l’art. 439 cpv. 1 CC. In virtù del principio della lex
posterior, la competenza ricorsuale contro le decisioni della Commissione
giuridica LASP va dunque determinata sulla base di tale norma, introdotta dal
Parlamento cantonale con effetto dal 1° gennaio 2013, nonostante la mancata abrogazione
dell’art. 50 cpv. 3 LASP che prevede ancora la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo.
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dalle norme federali (in particolare,
dall’art. 450e CC) occorre riferirsi alle disposizioni della LASP,
benché allo stadio attuale esse non siano ancora state adattate all’assetto giuridico
e istituzionale attuale e, in via sussidiaria, alla legge sulla promozione
della salute e il coordinamento sanitario, come pure alla legge di procedura
per le cause amministrative (LPAmm).
2.
La Commissione
giuridica LASP, con decisione 7 febbraio 2017 ha respinto il reclamo di RE 1,
evidenziando quanto osservato dalla Clinica, e in particolare che il paziente
soffre di “disturbi psichici e comportamenteli dovuti all’uso di cannabinoidi,
abuso nocivo (ICD-10GM:F12.1). Disturbo psicotico acuto e transitorio non
specificato (ICD-10GM:F61.0)”. La Commissione giuridica LASP ha poi riportato
la diagnosi della perita incaricata, dr.ssa __________, che ha indicato “altre
sindromi psicotiche acute prevalentemente delirante (ICD-10:F23.3). Sindrome
psicotica prevalentemente delirante, dovuta all’uso di sostanze psicoattive
multiple (ICD-10:F19.51). Sindrome psicotica residua o ad esordio tardivo,
dovuta all’uso di sostanze psicoattive multiple (soprattutto solventi volatili)
(ICD-10:F19.75)”. La suddetta Commissione ha quindi tenuto conto della
conferma da parte della perita della pericolosità per terzi di RE 1 e
l’indicazione del “proseguimento del ricovero per poter titolare la terapia
famacologica per permettere la risoluzione del quadro psicotico in atto e
soprattutto della pericolosità che allo stato attuale appare chiara” (cfr.
decisione impugnata, pag. 7). L’Autorità di prima istanza ha infine ritenuto di
“far proprie le conclusioni rese dal perito incaricato così come delle
osservazioni rese dalla __________, quanto alla
necessità del provvedimento restrittivo adottato nei confronti di RE 1”,
evidenziando la pericolosità dell’interessato (“i medici curanti, il perito,
la stessa ARP __________ sono stati destinatari di minacce ad opera di RE 1.
Anche il personale di cancelleria della Pretura di __________ ha dovuto subire
minacce telefoniche”). Quanto alla durata del ricovero, la Commissione
giuridica LASP ha precisato, nei considerandi della decisione, che “nel caso
di specie, deve valere la precisazione dell’art. 429 CC, secondo cui la
validità del ricovero coatto ordinato dal medico è limitata alle 6 settimane,
sempre che non sussista una decisione di ricovero esecutiva dell’Autorità di
protezione degli adulti. Detta durata massima, per il caso di specie, si
traduce nella validità della decisione di ricovero coatto fino al 6 marzo 2017”,
concludendo che “fatto salvo quanto sopra, alla luce del referto reso dal
perito dr.ssa __________ e delle osservazioni della
__________, può essere stimato il mantenimento del ricovero coatto in reparto
protetto di RE 1 per un minimo di ulteriori 2 settimane a contare dal giorno
del suo ricollocamento in __________” (al momento della decisione, infatti,
l’interessato aveva lasciato senza permesso la clinica e non vi aveva ancora
fatto rientro).
3.
Nel proprio reclamo,
RE 1 ha sostenuto che sarebbe stato vittima di diffamazione (“dal etta di 8
anni per solventi organici volatili eta esatta 13 anni”). Egli ha aggiunto
che “mai avuto brevi episodi psicotici acuti con diparazioni visive e
uditive ma solo sonnolenza effetto pari della dormia”. Ha chiesto “prove
verbali di polizia cha statano uno scompenso psicotico acuto con sviluppo
paranoico (discriminazione)”. In merito alla pericolosità per terzi ha
sostenuto “non ho nemmeno un verbale legale che stabilisce i fatti”. RE
1.
ha concluso di non ritenere giusto il ricovero in quanto “verbalmente e legalmente”
non ha “mai messo in pericolo nessuno” e aiuta “con il cuore le persone
bisognose”. Egli ha chiesto infine di “essere sentito urgentemente”,
non meritando le discriminazioni e di essere “classificato per il passato”.
In sede di udienza,
la mattina del 14 febbraio 2017 RE 1 ha circostanziato il suo ricovero a scopo
di assistenza, la sua fuga temporanea dalla Clinica __________, come pure le
sue richieste, ossia l’opposizione al ricovero a scopo di assistenza.
4.
La Commissione
giuridica LASP ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare al reclamo
di RE 1. Il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________ della Clinica __________,
nelle loro osservazioni del 14 febbraio 2017, hanno indicato che “lo
stato psicopatologico del paziente è caratterizzato dalla presenza di deliri persecutori
con completa assenza critica. Per questi motivi necessita di continui controlli
farmacologici e colloqui medici al fine di favorire l’insight”. I suddetti
medici hanno precisato che “il ricovero coatto redatto in data 24.01.2017 è
ancora vigente; la sua scadenza avverrebbe in data 06.03.2017”. Essi hanno
infine concluso che per permettere “di attuare tutti gli interventi
terapeutici prescritti, il paziente dovrebbe fermarsi in clinica fino al 15.03
in regime di ricovero coatto”, dicendosi tuttavia “disponibili a
valutare un graduale trasferimento in reparto aperto se le uscite concordate
hanno esito positivo e se rispetta le regole vigenti in clinica”.
5.
In replica RE 1 ha
ammesso che il suo allontanamento non autorizzato dalla Clinica non ha giovato
al rapporto di fiducia ed ha inevitabilmente comportato un’interruzione della
presa a carico. Egli ha tuttavia sottolineato che il suo rientro spontaneo alla
__________, dopo pochi giorni, dimostra la dovuta consapevolezza circa la sua situazione
e la necessità di essere aiutato. Con riferimento ad alcune affermazioni del
rapporto della dr.ssa __________, il reclamante ne ha evidenziato alcuni
aspetti positivi che – unitamente alla presa di coscienza rafforzata dal
presente procedimento, dimostrata anche dalla pacatezza e dalla lucidità con
cui ha affrontato l’audizione – lascerebbero, a suo dire, ben sperare circa un
migliore e regolare seguito da parte sua delle terapie che gli verranno in
futuro prescritte in forma ambulatoriale. Ritiene per finire che la misura del
ricovero a scopo di assistenza debba essere limitata a un massimo di tre settimane
calcolate a decorrere dal 24 gennaio 2017, data della sua istituzione. Da ciò
la sua richiesta di annullare la decisione della Commissione giuridica LASP,
sciogliere il ricovero a scopo di assistenza e pronunciare la sua dimissione con
la prescrizione di un trattamento ambulatoriale presso il suo medico curante
dr. med. __________. In via subordinata chiede che le tre settimane vengano calcolate
a far tempo dal suo rientro in Clinica il 7 febbraio 2017, ma che in tal caso
il mantenimento del ricovero venga predisposto da subito nel reparto aperto.
6.
Ai sensi dell’art.
426.
CC, una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità
mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un
istituto idoneo se le cure o l’assistenza necessarie non possono esserle
prestate altrimenti (cpv. 1). L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la
loro protezione devono essere considerati (cpv. 2). L’interessato è dimesso non
appena le condizioni per il ricovero non siano più adempiute (cpv. 3).
L’interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni
tempo; la decisione su questa richiesta è presa senza indugio (cpv. 4).
7.
Dai referti medici
agli atti si evidenzia una situazione grave di disagio psichico e la necessità
di ricoverare il reclamante per assisterlo nel modo più adeguato.
7.1
Il Servizio
psico-sociale di __________, con referto 10 gennaio 2017 ha evidenziato la
necessità di “un ricovero a scompo di assistenza e cura presso una struttura
psichiatrica (…) essenziale per poter effettuare un assessment psicodiagnostico
di livello ed applicare una terapia farmacologica adatta al suo disturbo psichico”.
Il ricovero è poi stato ordinato il 24 gennaio 2017 dalla dr. med. __________
del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________ e confermato, il
medesimo giorno, dalla dr. med. __________ della Clinica __________ di __________
per “scompenso psicotico acuto, eteroaggressività”. Oltre a quanto
constatato dagli specialisti che hanno ordinato il ricovero, i medici della
Clinica __________ che lo hanno preso in cura, hanno a loro volta evidenziato
che all’ammissio RE 1 si presentava “agitato sul piano psicomotorio (…) aggressivo
verbalmente e a tratti fisicamente verso il personale medico-infermieristico.”
Essi lo hanno descritto come “minaccioso, provocatorio, manipolatorio”,
evidenziando “ideazione delirante a carattere megalomanico (riferisce di
essere in contatto con l’Isis che ci sterminerà tutti a un suo cenno)” e
sostenendo che la critica di malattia è assente. Non sarebbe infine “presente
una reale capacità di rilettura dei propri stati emotivi interni” (cfr.
rapporto 2 febbraio 2017).
7.2
Alle medesime
conclusioni è giunta anche la dr.ssa __________, incaricata dalla Commissione
giuridica LASP per un esame peritale nell’ambito del ricorso contro il ricovero
a scopo di assistenza. La specialista ha sottolineato che “dagli elementi
raccolti emerge chiara la presenza di un importante disagio psichico in atto,
che allo stadio attuale sembrerebbe in fase di miglioramento”. Essa ha
comunque concluso che reputa vi siano “i presupposti di legge per giustificare
il ricovero coatto”. La dr.ssa __________ ha confermato quanto già evidenziato
dai medici della Clinica, ovvero che “appare necessario il proseguimento del
ricovero per poter titolare la terapia farmacologica per permettere la
risoluzione del quadro psicotico in atto e soprattutto della pericolosità che
allo stato attuale appare chiara”.
Essa ha peraltro auspicato
la definizione di un’eventuale degenerazione cerebrale, tramite Risonanza
Magnetica Nucleare, al fine di verificare se egli sia affetto da una patologia
che “possa progredire” e porlo quindi “nelle condizioni di non
capacità di autodeterminarsi. In tal caso, la perita esprime preoccupazione
perché “l’agressività potrebbe mutare da verbale a fisica senza che il
signor RE 1 possa averne il controllo”.
7.3
Infine, anche
dall’ultimo aggiornamento riguardante la situazione di RE 1 stilato dai medici
curanti presso la Clinica contestualmente alle osservazioni al reclamo, appare
evidente la necessità di mantenere il ricovero ospedaliero stazionario. I
medici hanno infatti ribadito che RE 1 manifesta “deliri persecutori con
completa assenza di critica della malattia” e hanno confermato quanto già
osservato in precedenza, ovvero che la degenza si rende necessaria per
impostare il trattamento “per il mantenimento di una buona condizione psicopatologica
ed eventualmente una maggiore critica della malattia” (cfr. osservazioni 14
febbraio 2017).
7.4
Il reclamante, in
occasione della sua audizione da parte di questo giudice, ha
dimostrato invero di non avere consapevolezza delle problematiche che motivano
il suo ricovero (“non so cosa ho fatto e quali siano le necessità di restare
ancora qui alla Clinica __________. Non ho mai fatto male a nessuno, neanche a
me stesso e la perizia è finita”). Egli ha negato i problemi psichiatrici e
di aver minacciato l’Autorità di protezione e la Commissione giuridica, in
particolare con riferimento all’Isis, minimizzando la portata dei suoi
comportamenti e interpretandoli come non gravi né minacciosi.
7.5
Alla luce di quanto
sopra, occorre dunque riconoscere che i presupposti per un ricovero di RE 1 a
scopo di cura o di assistenza ai sensi dell’art. 426 CC sono dati. Va peraltro
rilevato che egli si è reso irreperibile dal 2 al 7 febbraio 2017, quando è
fuggito dalla Clinica in un momento di libertà. Pur dovendo essere dato atto
che è positivo che egli sia poi rientrato volontariamente, la mancata presa di
coscienza delle problematiche che rendono necessario il suo ricovero, palesata
ancora in sede di udienza il 14 febbraio 2017, rende assai concreto il rischio
di un nuovo allontanamento e di una nuova interruzione delle terapie. Si giustifica
quindi, a maggior ragione, l’esigenza di confermare il ricovero a scopo di assistenza
– nel reparto che i medici della Clinica __________ riterranno necessario a
dipendenza dell’evolvere della situazione clinica del reclamante e delle valutazioni
fatte con il medesimo – per permettere a RE 1 di portare a buon fine il trattamento
farmacologico necessario. Il reclamo non può dunque trovare
accoglimento.
7.6
In conclusione si
rammenta che, ai sensi dell’art. 429 cpv. 2 CC, il ricovero ordinato dal medico
termina al più tardi alla scadenza della durata stabilita – che non può
eccedere le sei settimane (art. 429 cpv. 1 seconda frase CC) – sempre che non
sussista una decisione di ricovero esecutiva dell’Autorità di protezione degli
adulti. Nel caso in esame la decisione di ricovero ordinata dalla dr.ssa __________
della Clinica __________ è datata 24 gennaio 2017: la durata massima di sei
settimane ne presuppone quindi la conclusione il 6 marzo 2017. È dunque
auspicabile che la Clinica non tardi nel coinvolgere l’Autorità regionale di
protezione __________, al fine di ottenere, se sarà necessaria, una decisione
di mantenimento del ricovero a scopo di assistenza oltre tale data, soprattutto
in considerazione di quanto indicato nelle osservazioni del 14 febbraio 2017, ovvero
l’esigenza di prolungare tale durata sino al 15 marzo 2017. Tale decisione non
è infatti di competenza di questa Camera, che non può intervenire su questioni
che esulano dalla decisione impugnata.
Neppure compete
alla Commissione giuridica LASP e a questa Camera pronunciarsi ora sulle misure
ambulatoriali post ricovero e su chi dovrà metterle in atto. Le stesse
dovranno infatti essere semmai oggetto – al momento della dimissione di RE 1 – di
un’ulteriore decisione della prima istanza competente a norma dell’art. 20 cpv.
2.
LASP (cfr. sentenze CDP del 20 giugno 2016, inc. 9.2016.94 consid. 4.4 e del
14.
dicembre 2016, inc. 9.2016.200 consid. 4).
8.
Viste le
circostanze, nella fattispecie si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri
processuali. L’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata
da RE 1 contestualmente alla replica – sarà oggetto di una decisione separata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tasse né spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.