9.2017.33
Autorizzazione al trasferimento di minori con la madre in un altro Cantone
10 maggio 2017Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.33
Lugano
10 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
CO
1
e
a
CO
2
patr.
da: PR 1
per
quanto riguarda l’autorizzazione al trasferimento dei minori PI 2 e PI 1 con
la madre nel Canton __________ e la relativa regolamentazione delle relazioni
personali con il padre
giudicando
sul reclamo del 22 febbraio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emanata
il 21 febbraio 2017 (ris. n. 142/2017) dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dall’unione fra RE 1
e CO 2 sono nati PI 2 (2012) e PI 1 (2014). RE 1 è pure padre di __________
(2002), nata da un matrimonio precedente.
B. In data 3 settembre
2015 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di
protezione) ha omologato il contratto di mantenimento sottoscritto dalla coppia
in favore di entrambi i figli. In tale accordo i genitori hanno stabilito di
esercitare congiuntamente l’autorità parentale e hanno previsto, in caso di
cessazione della convivenza, un contributo di mantenimento del padre in favore
dei figli, l’attribuzione della loro custodia alla madre e le più ampie possibilità
di diritti di visita per il padre.
C. Il 26 luglio 2016 la
coppia, domiciliata ad __________, ha deciso di separarsi. Il 29 settembre 2016
CO 2 si è trasferita con i figli in un altro appartamento, sempre ad __________.
Anche RE 1 si è trasferito in un altro appartamento nel medesimo Comune.
D. Con scritto del 15
ottobre 2016, a seguito di un violento litigio con l’ex compagno alla presenza
dei figli (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 26 ottobre 2016), CO
2 ha richiesto l’intervento dell’Autorità di protezione postulando che in
futuro gli incontri con RE 1 avvenissero solo alla presenza di un terzo
mediatore. Dopo aver sentito le parti all’udienza del 27 ottobre 2016, con
risoluzione n. 681/16 del 3 novembre 2016 l’Autorità di protezione ha regolamentato
i diritti di visita, prevedendo che il padre avrà con sé i due figli una volta
ogni due settimane al week-end, da sabato mattina a domenica sera, con
passaggio presso il Punto d’Incontro di Casa __________ a __________ (cui hanno
successivamente e concordemente rinunciato). A complemento della suddetta
decisione, con risoluzione n. 694/16 del 17 novembre 2016 sono state definite
le relazioni telefoniche fra RE 1 e i figli.
E. In data 2 dicembre
2016 CO 2 si è rivolta all’Autorità di protezione per chiedere un’estensione
dei diritti di visita paterni, con inizio già il venerdì sera dalle 17.30 e
sempre con passaggio presso il Punto d’Incontro. Sostenendo di avere maggior
riscontro in Svizzera interna che in Ticino in qualità di insegnante di Reiki e
coach olistico, CO 2 ha postulato che il padre si occupasse dei figli già al
venerdì sera, permettendole così di spostarsi oltre __________ ed incontrare i
clienti già al sabato mattina. Il 6 dicembre 2016 l’Autorità di protezione ha
pertanto chiesto a RE 1 una presa di posizione sulla richiesta e al Punto
d’Incontro un rapporto sull’evoluzione delle relazioni personali padre-figli e
la disponibilità per il nuovo assetto proposto.
F. Con scritto del 16
dicembre 2016, la responsabile del Punto d’Incontro ha riferito in merito
all’unico diritto di visita svoltosi presso la struttura, segnalando di non
aver motivi per avversare la proposta materna di estensione delle relazioni personali
e confermando la disponibilità nell’orario proposto. Il padre – cui non era
stato impartito alcun termine – ha preso posizione il 2 gennaio 2017,
avversando la proposta materna in quanto, da un lato, incompatibile con i suoi
impegni e orari lavorativi e, dall’altro lato, in quanto i bambini (soprattutto
PI 2) hanno difficoltà a stare due notti fuori casa.
G. Nel frattempo, con
scritto del 28 dicembre all’Autorità di protezione, CO 2 ha lamentato la
mancata presa di posizione dell’ex compagno sulla proposta di estensione dei
diritti di visita al venerdì sera, la mancata collaborazione nella gestione dei
figli e il suo rifiuto di contribuire ad alcune loro spese straordinarie. CO 2
ha dunque comunicato di essere costretta a trasferirsi nel Canton __________,
ove dispone di maggiori possibilità professionali e dove la sua rete familiare
(madre, sorella e madrina) è disposta ad aiutarla nella gestione dei figli. Ha
dunque postulato una riorganizzazione dei diritti di visita paterni.
H. All’udienza di
discussione convocata dall’Autorità di protezione il 13 febbraio 2017, RE 1 ha
rimproverato l’ex compagna di non averlo consultato prima di decidere del suo
trasferimento a __________ assieme ai figli e ha dichiarato di non essere
d’accordo con tale cambiamento, in quanto non conforme al benessere di PI 2 e PI
1. CO 2 ha sostenuto di aver cercato di comunicare con l’ex compagno ma senza
successo, e ha confermato di voler partire per __________ con i figli il 25
febbraio 2017.
I. Con risoluzione n.
142/17 del 21 febbraio 2017, l’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 e i
figli PI 2 e PI 1 a trasferirsi nel Canton __________, più precisamente nel
comune di __________. Ha inoltre regolato l’assetto minimo delle relazioni
personali con il padre, revocando la risoluzione precedente e prevedendo un
diritto di visita ogni due settimane, da esercitarsi da sabato mattina a domenica
sera, una volta recandosi il padre presso il domicilio dei bambini, la volta successiva
con accompagnamento materno fino al domicilio di RE 1. L’Autorità di protezione
ha preventivamente tolto l’effetto sospensivo a un eventuale reclamo contro la
risoluzione.
L. RE 1 è insorto contro
la predetta decisione con reclamo del 22 febbraio 2017. Egli lamenta la
rapidità con cui una decisione di tale valenza è stata presa ed esprime il suo
disaccordo per la partenza dei figli. Rimprovera all’Autorità di protezione di
non aver considerato che l’assetto delle relazioni personali previste non
rispetta le sue esigenze, in quanto egli deve esercitare contemporaneamente i
diritti di visita con la prima figlia __________, avendo necessità di lavorare
un week-end su due. Ha inoltre chiesto l’immediata restituzione dell’effetto
sospensivo.
M. Con ordinanza del 23
febbraio 2017, questo giudice ha restituito in via supercautelare l’effetto
sospensivo al gravame e lo ha intimato per osservazioni. Sia in relazione alla
questione dell’effetto sospensivo che in relazione al merito del gravame è
stato ordinato un doppio scambio di allegati, di cui si dirà – per quanto
necessario – nei considerandi seguenti.
N. Con istanza del 4
aprile 2017 CO 2 ha presentato una richiesta di assistenza giudiziaria e
gratuito patrocinio, asserendo di non disporre delle risorse economiche per
sostenere i costi della procedura.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Giova
preliminarmente chinarsi sulla censura, sollevata dal reclamante, riguardante
l’assenza della presidente dell’Autorità di protezione all’udienza di discussione
tenutasi il 13 febbraio 2017.
Tale critica non è
di rilievo, in quanto l’interessato non ha il diritto di essere sentito
dall’Autorità di protezione al completo (cfr. art. 447 cpv. 2 CC a contrario;
sentenza CDP del 25 giugno 2014, inc. n. 9.2013.242, consid. 3.2; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, 2012,
ad art. 447 CC n. 16; Schmid,
Erwachsenenschutz, Kommentar, 2010, ad art. 447 CC n. 7). Il verbale, dal canto
suo, dà precisamente atto di questa assenza, nel senso che nello spazio destinato
alla firma della presidente è apposta la dicitura “assente giustificata”
(cfr. art. 235 CPC; sentenza CDP del 25 giugno 2014, inc. n. 9.2013.242,
consid. 3.2; v. anche Schmid, Erwachsenenschutz,
Kommentar, ad art. 447 CC n. 6).
Tale modo di procedere non
denota pertanto alcun vizio processuale.
3.
Nel merito, RE 1
contesta la decisione dell’Autorità di protezione che ha autorizzato la ex
compagna a trasferirsi con i figli a __________, definendola illegale.
3.1
Nella decisione
impugnata, dopo aver menzionato le diverse tappe del procedimento, l’Autorità
di protezione ha ricordato i principi giuridici applicabili ai casi di
cambiamento del luogo di residenza del minore, in particolare l’art. 301a CC e
la recente giurisprudenza del Tribunale federale (pag. 3). L’autorità di prime
cure ha quindi riassunto le posizioni di entrambe le parti, sia riguardo al
principio del trasferimento che relativamente alle relazioni personali (pag.
3-4). L’Autorità di protezione ha sottolineato “l’estrema delicatezza del
caso, su cui si statuisce sulla base degli accertamenti esperiti nel breve
tempo intercorso dalla sua segnalazione all’Autorità”, e ha invitato i
genitori ad una maggior collaborazione nella gestione e futura pianificazione
delle relazioni personali (decisione impugnata, pag. 4). Di conseguenza, “ritenute
le circostanze della fattispecie e segnatamente il fatto che tutta la
problematica è stata sottoposta solo di recente a quest’Autorità”, essa ha
autorizzato il trasferimento di CO 2, unitamente ai figli PI 2 e PI 1 nel
Comune di __________ (decisione impugnata, pag. 4), e ha definito l’assetto
minimo delle relazioni personali (previste ogni due settimane, da esercitarsi
da sabato mattina a domenica sera, una volta recandosi il padre al nuovo
domicilio di __________, la volta seguente presso il domicilio paterno, con
accompagnamento da parte della madre) e telefoniche (decisione impugnata, pag.
5).
3.2
Nei suoi memoriali RE
1.
contesta la decisione dell’Autorità di protezione, che a suo parere si limita
ad avallare la decisione di trasferimento già presa unilateralmente dalla ex
compagna, in contrasto con i principi dell’autorità parentale congiunta e a
discapito del bene dei bambini, della famiglia e della sua altra figlia __________,
e ne chiede l’annullamento. La distanza dal Canton __________ (circa tre ore in
automobile) costituirebbe un pesante ostacolo al diritto dei bambini di
mantenere un rapporto di qualità con il proprio padre, con la sorella __________
e con tutti gli altri numerosi famigliari in Ticino. Egli rileva che sinora i
fine settimana in cui esercitava i suoi diritti di visita coi figli
combaciavano con quelli in cui si occupava della figlia di primo letto, assetto
che ora – dovendosi recare a __________ – non potrà più essere mantenuto. Egli
contesta il fatto che oltre __________ la ex compagna avrebbe migliori
prospettive professionali, potendo quest’ultima trovare lavoro e conseguire un
reddito anche in Ticino, ove in caso contrario potrebbe beneficiare degli
assegni di famiglia (AFI e API). Lamenta anche il fatto che la decisione di togliere
PI 2 dalla Scuola dell’infanzia è stata presa senza che lui fosse consultato.
RE 1 evidenzia le
difficoltà pratiche che lo spostamento di domicilio implica sull’esercizio
concreto dei diritti di visita (minor durata dei diritti di visita, stress, rischi
dovuti al viaggio in auto, eccetera), in aggiunta alle difficoltà di comunicazione
che potranno insorgere nei futuri contatti con l’Autorità di protezione __________.
Il reclamante afferma di opporsi al trasferimento in quanto esso danneggia in modo
importante il bene dei figli, limitati nel loro diritto di stare col padre, e
contesta la decisione dell’Autorità di protezione perché non apporta alcuna
soluzione pratica a tale problema.
3.3
Ai sensi dell’art.
301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo
di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il
diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto
di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative
dell’autorità parentale.
Se i genitori
esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il
luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure
per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il
nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di
dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da
parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a
e b CC). Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del
figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle
relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un
accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).
Fornendo
un’interpretazione teleologica dell’art. 301a cpv. 2 let. b CC, con l’intento
di proteggere le situazioni in cui un genitore ha l’affidamento esclusivo e
l’altro beneficia di un diritto di visita, il Tribunale federale ha
recentemente sancito che in caso di trasferimento all’interno della Svizzera il
consenso dell’altro genitore (o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di
protezione) è necessario laddove il cambiamento di dimora del figlio abbia
ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale oppure sulle relazioni
personali (a dispetto della congiunzione “e” nel testo legale; DTF 142
III 502, consid. 2.4.2). Le due condizioni della norma non sono cumulative,
bensì alternative: il trasferimento è dunque soggetto a consenso (rispettivamente,
ad autorizzazione) laddove abbia un impatto di una certa rilevanza anche solo
sulle relazioni personali, e non necessariamente sull’esercizio dell’autorità
parentale.
Secondo la giurisprudenza,
per giudicare se le ripercussioni del trasferimento sono rilevanti o meno
occorre fondarsi sul tipo di organizzazione genitoriale messa in atto sino a
quel momento (DTF 142 III 502, consid. 2.3). Nel caso in cui vi è una custodia
alternata ed entrambi i genitori si occupano quotidianamente dei figli (ad esempio
andando a prenderli tutti i giorni all’asilo o a scuola), anche un
trasferimento di pochi chilometri può avere ripercussioni rilevanti. Invece,
nel caso in cui vi è una ripartizione che prevede l’affidamento esclusivo a un
genitore, mentre l’altro beneficia di un “classico” diritto di visita un fine
settimana su due, in assenza di circostanze particolari (itinerari
difficoltosi, genitore non automunito, condizioni finanziarie estremamente precarie,
etc.), anche un trasferimento nell’ordine di un centinaio di chilometri non
causa generalmente ripercussioni rilevanti (DTF 142 III 502, consid. 2.3, ove
in concreto il trasferimento era da Interlaken a Soletta).
3.4
Nella fattispecie, e CO
2.
detengono l’autorità parentale congiunta sui loro due figli. Dal momento
della separazione della coppia, RE 1 ha esercitato i suoi diritti di visita ad __________,
un week-end su due. E’ innegabile che un trasferimento dei figli a __________,
a più di 200 km da __________, che comporta la percorrenza di un tragitto molto
spesso trafficato in concomitanza con i fine settimana, incide in maniera
importante sull’esercizio del diritto di visita con due figli in tenera età
(quattro e due anni) e non può essere presa unilateralmente dalla madre. Senza
il benestare di RE 1, la partenza per __________ necessita dunque dell’avallo
dell’Autorità di protezione.
4.
Appurato che il
cambiamento di domicilio dei minori è soggetto all’autorizzazione dell’Autorità
di protezione, occorre ora verificare a quali condizioni essa può essere
rilasciata.
4.1
Secondo la
giurisprudenza dell’Alta Corte, i principi per autorizzare il trasferimento del
luogo di dimora del minore devono essere esaminati secondo i criteri sviluppati
nei casi di trasferimento all’estero (DTF 142 III 502, consid. 2.5).
In particolare, nel
rispetto delle libertà costituzionali dei genitori (in particolare, della loro
libertà di domicilio e di movimento), non sono rilevanti i motivi che spingono
uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire se per il bene del figlio sarebbe
preferibile che il genitore non si trasferisse. Il quesito determinante è quello
di sapere se il bene del figlio viene meglio garantito seguendo il genitore che
intende trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a risiedere nel
luogo originario, ciò che eventualmente può implicare una modifica della custodia
(DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.5; DTF 142 III 498
consid. 4.3 non pubblicato). La risposta deve essere data considerando in primo
luogo il bene del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso
concreto (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6). Il
giudice deve partire dal modello attuale di presa a carico del figlio: se un
genitore ha l’affidamento esclusivo, tendenzialmente si partirà dal presupposto
che un trasferimento dei figli con il medesimo tutela meglio il loro interesse.
Se, al contrario, entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno
paritaria dei figli e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione
di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per
determinare il bene del figlio, che corrispondono a quelli utilizzati dalla
giurisprudenza per decidere dell’affidamento in caso di separazione o divorzio
(DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498
consid. 4.4; STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre determinare
quali sono le relazioni personali tra genitori e figli, le capacità educative
di ogni genitore, la loro attitudine e disponibilità ad occuparsene e curarli
personalmente; va privilegiata la situazione che, nelle circostanze concrete,
appare la più adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle relazioni
personali che è necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista
affettivo, psichico, morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori vanno
considerati in secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF
5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF
141.
III 328 consid. 5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5).
Secondo la giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento:
l’ambiente familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del
genitore che se ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione
scolastica, l’esistenza di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro
età e il loro parere (DTF 142 III 481 consid. 2.7).
Come visto, le circostanze
del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più
legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un
cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per
contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo
di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive
lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e
all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v.
anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).
Il Tribunale federale ha
osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che esso
è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il
trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva
economica, oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di
provenienza o nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il
nuovo partner o un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi
plausibili che giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento
sia motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può
invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un
cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3).
4.2
Nel caso concreto l’autorità
è dunque chiamata a determinarsi sulla questione di sapere se il bene di PI 2 e
PI 1 è meglio tutelato seguendo la madre al nuovo domicilio oppure continuando
a risiedere ad __________, ma affidati al padre.
A tale riguardo, visto che
dal momento della separazione della coppia il modello di presa a carico dei due
figli è stato quello del loro affidamento esclusivo a CO 2 (con diritti di
visita per il padre previsti un fine settimana su due, oltre a regolari
contatti telefonici) occorre partire dal principio che il loro benessere sia
maggiormente tutelato con un trasferimento insieme alla madre, piuttosto che
nel rimanere in Ticino con il padre. Quest’ultimo ha peraltro esplicitamente
affermato che PI 2 fa fatica a stare più di una notte senza la mamma (cfr.
scritto 2 gennaio 2017).
Anche l’esame degli altri
criteri sviluppati dalla giurisprudenza conduce a privilegiare la continuità
dell’affidamento alle cure materne. Vista la loro tenera età, i bambini sono
più legati alle persone di riferimento che al luogo di vita: né PI 2 né PI 1 hanno
ancora iniziato il loro percorso scolastico obbligatorio (la bimba ha solo frequentato
il primo anno facoltativo di Scuola dell’Infanzia) e non hanno una cerchia di
amicizie o degli interessi particolarmente legati al territorio. PI 2 e PI 1
conoscono già il tedesco e non risulta che abbiano particolari problematiche che
siano di impedimento al trasferimento a __________. I contatti con la
sorellastra __________ sono già limitati ai fine settimana durante i quali
avvengono i diritti di visita e non è dimostrato che tali modalità non possano
essere mantenute anche con l’assetto previsto dall’Autorità di protezione.
Il trasferimento nel
Canton __________ avviene peraltro in un luogo famigliare a CO 2, dove ha
vissuto prima della convivenza con RE 1. La sua famiglia di origine (madre, sorella
con figli in tenera età, madrina), cui faceva visita circa una volta al mese in
compagnia dei figli, vive nei dintorni di __________ e si è dichiarata disposta
ad aiutarla nell’accudimento di quest’ultimi in caso di ripresa dell’attività lavorativa,
che sembra più favorevole avendo ella già dei clienti in zona. La partenza
appare di conseguenza fondata su motivi plausibili e non ci sono ragioni di
credere sia motivata dall’intenzione di allontanare i figli dall’ex compagno – tesi
che a ben vedere nemmeno il reclamante si spinge a sostenere.
Da ultimo, ma non per
importanza, va considerato che da parte di RE 1 non è mai stata ventilata
l’ipotesi che i due figli gli fossero affidati. La proposta della ex compagna
di ampliare i suoi diritti di visita (a partire dal venerdì sera invece che dal
sabato mattina) era stata da lui avversata, oltre che per le già menzionate difficoltà
di PI 2 a stare senza la mamma, a causa dei suoi impegni professionali (cfr.
scritto 2 gennaio 2017). La sua professione lo costringe peraltro a lavorare anche
durante il week-end in cui non esercita i diritti di visita. Egli, pur
criticando l’agire unilaterale dell’ex compagna e il mancato rispetto
dell’autorità parentale congiunta, si limita ad evidenziare le difficoltà
oggettive che vengono create dalla distanza dai suoi figli, senza tuttavia
sostenere che il loro benessere sarebbe meglio tutelato se gli fossero affidati
e rimanessero ad __________ con lui. Anche per quanto attiene i diritti di
visita, nonostante venga criticato l’assetto previsto dall’autorità di prime
cure e se ne chieda un ampliamento, il reclamante non avanza alcuna proposta
concreta che gli sia più confacente di quella decisa dall’Autorità di
protezione né suggerisce modalità pratiche diverse.
Di fatto il reclamante,
nel postulare che il trasferimento non venga autorizzato, chiede all’autorità
di proibire alla ex compagna di trasferirsi in quanto il bene dei figli impone
che i due genitori continuino a risiedere vicini e in quanto lei potrebbe
adoperarsi per trovare un impiego anche in Ticino o perlomeno usufruire
dell’assistenza pubblica. Le sue censure sono dunque destinate all’insuccesso,
nella misura in cui l’autorità non è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità
del trasferimento di CO 2 a __________ (scelta che – come visto – rientra nelle
sue libertà garantite costituzionalmente), bensì a determinare quale delle due
sistemazioni garantisca meglio il benessere di PI 2 e PI 1.
Al di là quindi delle
oggettive difficoltà pratiche cui RE 1 andrà incontro nell’esercitare il suo
ruolo di padre a una rilevante distanza geografica piuttosto che abitando nel
medesimo Comune dei loro figli (ben evidenziate nei suoi scritti e cui questo
giudice non è insensibile), assodato che il reclamante non appare intenzionato
ad assumersi l’affidamento dei bambini al di là del normale diritto di visita e
non può pretendere che CO 2 resti ad __________ o in Ticino, la decisione
emanata dall’Autorità di protezione non può dunque che essere qui confermata
integralmente.
5.
L’evasione del
gravame rende priva di oggetto l’istanza di restituzione dell’effetto sospensivo
formulata da RE 1 in sede di reclamo e concessa da questo giudice in via
supercautelare.
Nel caso concreto non ci
si può tuttavia esimere dal rilevare che la tempistica molto ristretta del
trasferimento è stata dettata unilateralmente da CO 2, non risultando dagli
atti alcuna circostanza giustificante un’effettiva urgenza di traslocare entro
fine febbraio (ad esempio l’inizio di un nuovo contratto di lavoro, l’inizio di
un anno scolastico, etc.). Occorre pertanto richiamare l’Autorità di protezione
a un maggior rigore nel concedere (e motivare) la levata dell’effetto
sospensivo in casi simili, considerato che la revoca dell’effetto sospensivo ha
carattere eccezionale ed entra in questione sempre e solo in casi di pericolo
di ritardo o di urgenza (Geiser,
BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c CC, no. 7) e che in tale esame devono
sempre essere ponderati due contrapposti interessi, da un lato l’interesse
all’esecutività immediata della decisione e, dall’altro lato, l’interesse al
mantenimento della situazione esistente sino a che la decisione di merito sia
resa (STF 5A_509/2010 del 17 settembre 2010, cons. 4.1).
Giova peraltro osservare
che, qualora la decisione di prime cure riguardi una richiesta di trasferimento
in un paese estero membro della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei
minori (RS 0.211.231.011), la levata dell’effetto sospensivo al reclamo e la conseguente
partenza immediata del genitore con i figli dalla Svizzera avrebbe la pesante
conseguenza di rendere inammissibile un eventuale ricorso dell’altro genitore,
per effetto della mancanza della perpetuatio fori (cfr. STF 5A_619/2016
del 23 marzo 2017 consid. 4, destinata alla pubblicazione). Si invita pertanto
l’Autorità di protezione a tenere presente tali importanti implicazioni nell’ambito
dell’applicazione futura dell’art. 301a CC.
6.
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della
particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Visto
l’esito della procedura si giustifica di porre a carico di RE 1 fr. 600.– quale
indennità per ripetibili alla reclamante, ciò che rende priva d’oggetto la
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e al gratuito
patrocinio di quest’ultima (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid.
6.
; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; consid. 6; sentenze CDP del
18.
agosto 2014, inc. 9.2014.103, consid. 11, del 13 maggio 2015, inc. n.
9.2014
), peraltro scarsamente motivata e documentata nonostante
l’assistenza di un legale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano né tassa né spese di giustizia. RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 600.– a
titolo di ripetibili.
3. L'istanza di
assistenza giudiziaria di CO 2 è priva d'oggetto.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.