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Decisione

9.2017.38

Accollo spese e tasse di giustizia

28 aprile 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è stato

sottoposto a curatela volontaria nel 2002 dall’allora Commissione tutoria

regionale __________, sostituita dal 1° gennaio 2013 (in ragione del cambiamento

dell’ordinamento giuridico), dall’Autorità regionale di protezione __________.

Suo curatore è stato nominato il signor __________. PI 1 ha un percorso di

grave politossicomania fin dalla più giovane età, per il quale si è anche sottoposto

a periodi di disintossicazione. Attualmente è curato in regime di mantenimento

controllato con terapia sostitutiva metadonica ed è seguito dal Centro __________.

B. Tramite decisione 1°

luglio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ ha sostituito il curatore,

nominando la signora __________, dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________.

Con decisione 22

dicembre 2014/ 13 marzo 2015, la suddetta Autorità ha quindi revocato la

curatela istituita ai sensi del precedente diritto in vigore, sostituendola con

una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni in applicazione degli

artt. 394 e 395 CC e confermando il mandato alla curatrice precedentemente nominata.

C. Il 23 dicembre 2015

l’Autorità regionale di protezione __________ ha trasmesso la misura per

competenza all’Autorità regionale di protezione __________, in considerazione

del trasferimento dell’interessato dapprima a __________ e in seguito a __________.

Quest’ultima Autorità con

decisione 18 gennaio 2016 ha assunto la misura di protezione con effetto dal 1°

giugno 2015. Con la medesima decisione la curatrice è stata sostituita con la

signora RE 1, dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________.

D. Con due decisioni

datate 8 febbraio 2017 l’Autorità regionale di protezione __________ (in

seguito Autorità di protezione) ha approvato i rendiconti finanziari e i

rapporti morali per gli anni 2013 e 2014. Nella decisione relativa al 2013 ha

riconosciuto alla curatrice signora __________ una mercede di fr. 832.00 e spese

diverse di fr. 56.80 di cui fr. 13.00 già addebitate alla sostanza

amministrata, poste “a carico del patrimonio di PI 1 e per esso anticipata

dal Comune di __________”, avvertendo PI 1 del suo obbligo a rifondere al Comune

gli importi quando un miglioramento della sua situazione economica dovesse

permetterlo. Al terzo dispositivo della decisione, l’Autorità di protezione ha

stabilito che “le spese e la tassa della presente decisione per complessivi

CHF 150.00 sono a carico di PI 1”.

Nella decisione

riguardante il 2014 l’Autorità di protezione ha approvato la mercede della

curatrice __________ di fr. 2'802.00 e spese diverse per fr. 257.90 ponendole a

carico “del patrimonio di PI 1 e per esso anticipata dal Comune di __________

per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 3 ottobre 2014 (CHF 2'024.00) e dal

Comune di __________ per il periodo dal 4 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 (CHF

1'035.90)”, avvertendo l’interessato del suo obbligo a rifondere al

Comune gli importi quando un miglioramento della sua situazione economica

dovesse permetterlo. Al terzo dispositivo della decisione, l’Autorità di

protezione ha stabilito che “le spese e la tassa della presente decisione

per complessivi CHF 150.00 sono a carico di PI 1”.

E. Contro entrambe le

decisioni è insorta la curatrice RE 1 con reclami del 24 febbraio 2017 (cfr.

inc. 9.2017.38 per il rendiconto 2013 e inc. 9.2017.39 per il rendiconto 2014),

contestando l’accollo al curatelato delle tasse e spese di fr. 150.–,

sostenendo che egli non è in grado di far fronte a tale importo, beneficiando

di prestazioni assistenziali che gli garantiscono il minimo vitale e non

possedendo, per sua conoscenza, alcuna sostanza.

F. Con osservazioni del

20 marzo 2017 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione

impugnata, rilevando che una tassa di fr. 150.– appare adeguata alle

circostanze. L’Autorità di protezione ha pure rimarcato che la curatrice o

l’interessato avrebbero potuto attestare la situazione economica attuale e

l’impossibilità di far fronte al suddetto onere, così che l’Autorità avrebbe

potuto esprimersi sull’eventuale rinuncia all’incasso o procedere a un riesame

della decisione.

G. La reclamante non ha

replicato.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG].

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

I reclami, avendo il

medesimo fondamento di fatto ed essendo praticamente identici, come pure le

osservazioni formulate dall’Autorità di protezione, sono stati oggetto di

un’istruttoria congiunta e vengono quindi evasi con una sola decisione (art. 76

LPAmm).

2.

In

virtù dell’art. 29 cpv. 1 lett. a) LPMA le Autorità regionali di protezione

possono applicare alle proprie decisioni tasse per l’approvazione di rendiconti

morali da fr. 20.– a fr. 200.–. Ai sensi della lett. b del medesimo disposto,

le Autorità regionali di protezione possono inoltre condannare la parte

soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; è

applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile svizzero del

19.

dicembre 2008 (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre

2010.

3.

Giusta l'art. 19

cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (mercede, spese,

tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo

sostentamento.

Se l'interessato o chi è

tenuto al suo sostentamento non dispone dei mezzi sufficienti per far fronte

alle spese della misura di protezione, ai sensi degli artt. 3 cpv. 3 ROPMA e 19

cpv. 2 e 3 LPMA tali costi sono anticipati dall’autorità regionale di

protezione e posti a carico del Comune di domicilio della persona interessata.

Giusta

l’art. 19 cpv. 3 LPMA gli anticipi effettuati dall’autorità regionale di protezione

nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati: presso l’interessato

tenuto conto del suo fabbisogno (a); presso chi è tenuto al sostentamento della

persona in questione (b); trattenendo la somma corrispondente sulla massa

ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell’interessato (c).

4.

A favore di PI 1 è

attiva una curatela di rappresentanza con amministrazione di beni istituita

nell’ambito della conversione della curatela volontaria e dell’adeguamento al

nuovo diritto di protezione (13 marzo 2015 dell’Autorità di protezione). Si

tratta pertanto di una misura di protezione ufficiale ai sensi dell’art. 388 e

segg. CC. I costi della curatela, rispettivamente il compenso del curatore,

vanno quindi pagati con i beni dell’interessato come prescritto dagli artt. 404

cpv. 1 CC e 19 cpv. 1 LPMA. Non è quindi censurabile, e nemmeno è contestato

dalla reclamante, la soluzione dell’Autorità di protezione di porre l’indennità

della curatrice e le spese connesse a carico del curatelato, prevedendo che

tali costi siano anticipati dai Comuni di domicilio in ragione della situazione

economica dell’interessato.

L’Autorità di

protezione ha posto a carico di PI 1 esclusivamente “le spese e la tassa

della decisione” di fr. 150.–, oggetto della critica da parte di RE 1, che

non ne contesta l’importo, che per altro risulta proporzionato e adeguato al

lavoro svolto dall’Autorità di protezione e conforme ai principi della

copertura dei costi e dell’equivalenza sviluppati dalla giurisprudenza in

materia di prelievo delle tasse di giustizia (sentenze CDP del 26 marzo 2014,

inc. 9.2013.195; del 13 agosto 2013, inc. CDP 9.2013.25-114). RE 1 lamenta tuttavia

l’accollo di detti costi al curatelato malgrado le sue condizioni finanziarie.

Dagli atti emerge che PI 1

non ha sostanza ed è a carico della pubblica assistenza. Diversamente da quanto

sostenuto dall’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni, la situazione

economica dell’interessato doveva essere nota alla medesima autorità, ritenuto

che emerge anche dai rendiconti approvati dalle decisioni impugnate. In

siffatte condizioni, questo Giudice non può che condividere la lagnanza della

curatrice, alla luce della particolare situazione dell’interessato: nelle sue

condizioni economiche, infatti, un accollo di costi, anche esigui come nel caso

specifico, non appare ammissibile. Di conseguenza, si giustifica di porre a

carico dei Comuni di competenza non solo la mercede e il rimborso spese della

curatrice, bensì tutti i costi della misura, comprensivi di spese e tassa per

la decisione, così come previsto dall’art. 19 LPMA. Per tali motivi, il reclamo

della curatrice merita accoglimento.

5.

L’Autorità di

protezione, nelle proprie osservazioni, ha evidenziato che l’interessato

o la curatrice avrebbero potuto rivolgersi direttamente alla sua attenzione

dimostrando la situazione economica “così che l’autorità avrebbe potuto esprimersi

sull’eventuale rinuncia all’incasso o a un riesame della decisione”. Una

tale affermazione non risulta comprensibile, ritenuto che ai sensi dell’art.

450.

d cpv. 2 CC “invece di presentare le proprie osservazioni, l’autorità di

protezione degli adulti può riesaminare la decisione impugnata”, ciò che

invece non ha ritenuto di fare, chiedendo invece la conferma della propria

decisione.

6.

Visto quanto

precede, i reclami vanno accolti con conseguente riforma dei dispositivo n. 3

delle decisioni impugnate.

7.

Gli

oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze,

si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per

altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo contro la decisione 8 febbraio 2017 (ris. 504/2017) è accolto.

Di

conseguenza, il dispositivo n. 3 della decisione 8 febbraio 2017 (ris.

504/2017) relativa all’approvazione del rendiconto 2013 dell’Autorità regionale

di protezione __________ è riformato come segue:

3.

Le spese e la tassa della presente decisione per complessivi CHF 150.00 sono a

carico di PI 1 e per esso anticipate dal Comune di __________.

2. Il

reclamo contro la decisione 8 febbraio 2017 (ris. 506/2017) è accolto.

Di

conseguenza, il dispositivo n. 3 della decisione 8 febbraio 2017 (ris.

506/2017) relativa all’approvazione del rendiconto 2014 dell’Autorità regionale

di protezione __________ è riformato come segue:

3.

Le spese e la tassa della presente decisione per complessivi CHF 150.00 sono a

carico di PI 1 e per esso anticipate dal Comune di __________ per i ¾ (dal 1

gennaio al 3 ottobre 2014) e dal comune di __________ per il ¼ (dal 3 ottobre

al 31 dicembre 2014).

3. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

4. Notificazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.