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Decisione

9.2017.5

Dovere del curatore di coinvolgere l’interessato nell’elaborazione dei rap-porti

6 aprile 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

9.2017.5

Lugano

6 aprile 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice supplente della Camera di

protezione del Tribunale d’appello

Alessia Paglia

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla

segretaria

Scheurich

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda il rendiconto finanziario 2015

giudicando sul reclamo del 2 gennaio 2017 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 28 dicembre 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e

Considerandi

1.

Il

6.

settembre 2011 l’allora competente Commissione tutoria regionale __________

ha istituito, in favore di RE 1, nato il 1985, una curatela volontaria ex art.

394.

vCC; in veste di curatore è stato nominato il signor __________.

2.

Con

decisione 11 febbraio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________, nel

frattempo divenuta competente in seguito al cambiamento di domicilio del

curatelato, ha adattato la curatela al nuovo diritto trasformandola in una

curatela con amministrazione dei beni ex art. 395 CC e ha sostituito il

precedente curatore nominando il signor __________ quale nuovo curatore.

Mediante

due diverse decisioni del 13 ottobre 2016 e con decisione 20 ottobre 2016 la

predetta Autorità di protezione ha approvato i rendiconti finanziari e rapporti

morali per gli anni 2012, 2013 e 2014. Avverso le stesse è insorto il signor RE

1.

con reclamo datato 24 ottobre 2016 e inviato a questa Camera il 2 gennaio

2017.

Siccome

il termine per introdurre reclamo

era manifestamente scaduto, il reclamo, intempestivo, è stato dichiarato

irricevibile dalla scrivente Camera con decisione del 19 gennaio 2017.

3.

Nel

frattempo, a seguito di un ulteriore cambio di domicilio del curatelato, la

competenza per la gestione della misura è stata assunta dall’Autorità regionale

di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione). La stessa, preso

atto della richiesta di revoca della misura formulata da RE 1 e ritenuta la

stabilità della sua convivenza e del sostegno fornito dalla compagna, con

risoluzione 171/342 del 25.08.2016, ha revocato la curatela con effetto al 31

agosto 2016.

Con

decisione 233/470, spedita il 28 dicembre 2016, l’Autorità di protezione ha poi

approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale per l’anno 2015

presentato dal curatore __________.

4.

Avverso la predetta decisione è insorto, con

reclamo 2 gennaio 2016, RE 1. Egli rinvia alle precisazioni fatte nello scritto

del 24 ottobre 2016 allegato al gravame e obbietta che la firma apposta sul

rendiconto e sul rapporto non è la sua. Il reclamante ritiene poi vergognoso il

rapporto morale nel quale si parla della sua compagna che “non corrisponde al

profilo menzionato”.

5.

Mediante

osservazioni del 20 gennaio 2017 il curatore sottolinea il buon rapporto

intrattenuto con il signor RE 1, perlomeno fino a quando ha iniziato la

relazione con la signora __________ che ha complicato la situazione. Egli

precisa che la firma è quella del curatelato e che è sua abitudine spiegare i

rendiconti.

L’Autorità

di protezione, con scritto del 2 febbraio 2017, ricorda che la sua competenza è

limitata all’approvazione del rendiconto per l’anno 2015 mentre per quel che è

della firma la stessa risulta del tutto simile a quella solitamente utilizzata

da RE 1.

6.

Con

replica del 9 febbraio 2017 il reclamante ribadisce che la firma sul

rendiconto, di colore violetto, non è la sua e che non è stato coinvolto nella

visione dei documenti da parte del curatore il quale, con duplica del 16

febbraio 2017, si riconferma nello scritto del 20 gennaio 2017. Con scritto del

27.

febbraio 2017 l’Autorità di protezione precisa che la firma risulta violetta

siccome è una fotocopia a colori e i toni sono quindi leggermente alterati.

7.

Le

decisioni delle Autorità

regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide

nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv.

1.

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in

materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7

LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

8.

Il

reclamante nel suo gravame rinvia alle motivazioni espresse nello scritto

allegato del 24 ottobre 2016. Ora, quest’ultimo scritto fa esplicito

riferimento ai rendiconti per gli anni 2012, 2013 e 2014 approvati da un’altra

Autorità di protezione ovvero la __________. La decisione qui impugnata

riguarda, invece, il rendiconto e rapporto morale per l’anno 2015 che è stato

controllato e approvato dall’Autorità di protezione __________. Un generico

rinvio alle precisazioni contenute in uno scritto relativo ad altri oggetti è

inammissibile ragione per la quale non si ritiene di dover spendere parola

sulle stesse; tali contestazioni sono, infatti, irricevibili.

9.

Il

reclamante ritiene che la firma sul rendiconto e sul rapporto non sia la sua;

tesi, invece, contestata dal curatore che sottolinea di spiegare i rapporti

agli interessati e che, in caso di mancata firma, indica i motivi sul

rendiconto. In concreto, egli ribadisce che la firma del signor RE 1 è la sua medesima

e non di terze persone.

Trattandosi

di versioni opposte e non verificabili dallo scrivente giudice, ci si limita a

sottolineare come, effettivamente, le firme apposte corrispondono visivamente a

quelle che il reclamante ha utilizzato su tutti gli scritti inviati a questa

Camera. Plausibili, inoltre, le spiegazioni fornite dall’Autorità di protezione

circa il colore violetto delle stesse ovvero che, trattandosi di fotocopie, i

toni di colore sono modificati.

10.

Ciò

detto giova ricordare che, ai sensi degli art. 410 cpv. 2 e 411 cpv. 2 CC, per

quanto possibile, il curatore coinvolge l’interessato nell’allestimento di

rendiconto e rapporto e, su richiesta, gliene fornisce copia. Il dovere di

associare l’interessato all’elaborazione dei rapporti è il riflesso di un

rispetto della personalità e permette di assicurare la trasparenza (CommFam

Protection de l’adulte, Häfeli, n.

15.

ad art. 411 CC).

L’eventuale

mancato coinvolgimento dell’interessato non comporterebbe, ad ogni modo,

l’annullamento della decisione di approvazione del rendiconto e del rapporto

morale. L'approvazione dei citati rapporti non ha, difatti, effetti giuridici

verso terzi e nemmeno costituisce uno scarico di responsabilità del curatore,

ma è piuttosto volta a verificare l'operato del curatore in relazione alla

formale tenuta dei conti e all'adeguatezza della misura (COPMA – Guide pratique

Protection de l’adulte, N 7.28 e 7.29); per questo, nella misura in cui il

reclamante non fosse stato coinvolto nella fase di approvazione, non

sussisterebbe comunque un motivo per annullare la decisione.

11.

Va

infine precisato che, in generale, la firma del curatelato sul rapporto morale

sta a significare che ha preso atto del suo contenuto e non già che lo

condivide.

In concreto,

la firma del signor RE 1 sul rapporto non sta a significare che quest’ultimo

approva quanto espresso dal curatore in merito alla sua compagna; tuttavia, il

fatto di non condividere l’opinione del curatore non è motivo, per l’Autorità

di protezione, per non approvare il rapporto. Il curatore deve fornire le sue

di valutazioni, l’Autorità di protezione prenderne atto.

12.

In

definitiva, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto. Gli oneri

processuali seguono la

soccombenza e sono pertanto posti a carico del reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo, nella misura in cui ricevibile, è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 50.–

b) spese fr.

50.–

fr.

100.–

sono posti a

carico di RE 1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.