9.2017.5
Dovere del curatore di coinvolgere l’interessato nell’elaborazione dei rap-porti
6 aprile 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
9.2017.5
Lugano
6 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di
protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda il rendiconto finanziario 2015
giudicando sul reclamo del 2 gennaio 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 28 dicembre 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
Considerandi
1.
Il
6.
settembre 2011 l’allora competente Commissione tutoria regionale __________
ha istituito, in favore di RE 1, nato il 1985, una curatela volontaria ex art.
394.
vCC; in veste di curatore è stato nominato il signor __________.
2.
Con
decisione 11 febbraio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________, nel
frattempo divenuta competente in seguito al cambiamento di domicilio del
curatelato, ha adattato la curatela al nuovo diritto trasformandola in una
curatela con amministrazione dei beni ex art. 395 CC e ha sostituito il
precedente curatore nominando il signor __________ quale nuovo curatore.
Mediante
due diverse decisioni del 13 ottobre 2016 e con decisione 20 ottobre 2016 la
predetta Autorità di protezione ha approvato i rendiconti finanziari e rapporti
morali per gli anni 2012, 2013 e 2014. Avverso le stesse è insorto il signor RE
1.
con reclamo datato 24 ottobre 2016 e inviato a questa Camera il 2 gennaio
2017.
Siccome
il termine per introdurre reclamo
era manifestamente scaduto, il reclamo, intempestivo, è stato dichiarato
irricevibile dalla scrivente Camera con decisione del 19 gennaio 2017.
3.
Nel
frattempo, a seguito di un ulteriore cambio di domicilio del curatelato, la
competenza per la gestione della misura è stata assunta dall’Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione). La stessa, preso
atto della richiesta di revoca della misura formulata da RE 1 e ritenuta la
stabilità della sua convivenza e del sostegno fornito dalla compagna, con
risoluzione 171/342 del 25.08.2016, ha revocato la curatela con effetto al 31
agosto 2016.
Con
decisione 233/470, spedita il 28 dicembre 2016, l’Autorità di protezione ha poi
approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale per l’anno 2015
presentato dal curatore __________.
4.
Avverso la predetta decisione è insorto, con
reclamo 2 gennaio 2016, RE 1. Egli rinvia alle precisazioni fatte nello scritto
del 24 ottobre 2016 allegato al gravame e obbietta che la firma apposta sul
rendiconto e sul rapporto non è la sua. Il reclamante ritiene poi vergognoso il
rapporto morale nel quale si parla della sua compagna che “non corrisponde al
profilo menzionato”.
5.
Mediante
osservazioni del 20 gennaio 2017 il curatore sottolinea il buon rapporto
intrattenuto con il signor RE 1, perlomeno fino a quando ha iniziato la
relazione con la signora __________ che ha complicato la situazione. Egli
precisa che la firma è quella del curatelato e che è sua abitudine spiegare i
rendiconti.
L’Autorità
di protezione, con scritto del 2 febbraio 2017, ricorda che la sua competenza è
limitata all’approvazione del rendiconto per l’anno 2015 mentre per quel che è
della firma la stessa risulta del tutto simile a quella solitamente utilizzata
da RE 1.
6.
Con
replica del 9 febbraio 2017 il reclamante ribadisce che la firma sul
rendiconto, di colore violetto, non è la sua e che non è stato coinvolto nella
visione dei documenti da parte del curatore il quale, con duplica del 16
febbraio 2017, si riconferma nello scritto del 20 gennaio 2017. Con scritto del
27.
febbraio 2017 l’Autorità di protezione precisa che la firma risulta violetta
siccome è una fotocopia a colori e i toni sono quindi leggermente alterati.
7.
Le
decisioni delle Autorità
regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide
nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv.
1.
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in
materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7
LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
8.
Il
reclamante nel suo gravame rinvia alle motivazioni espresse nello scritto
allegato del 24 ottobre 2016. Ora, quest’ultimo scritto fa esplicito
riferimento ai rendiconti per gli anni 2012, 2013 e 2014 approvati da un’altra
Autorità di protezione ovvero la __________. La decisione qui impugnata
riguarda, invece, il rendiconto e rapporto morale per l’anno 2015 che è stato
controllato e approvato dall’Autorità di protezione __________. Un generico
rinvio alle precisazioni contenute in uno scritto relativo ad altri oggetti è
inammissibile ragione per la quale non si ritiene di dover spendere parola
sulle stesse; tali contestazioni sono, infatti, irricevibili.
9.
Il
reclamante ritiene che la firma sul rendiconto e sul rapporto non sia la sua;
tesi, invece, contestata dal curatore che sottolinea di spiegare i rapporti
agli interessati e che, in caso di mancata firma, indica i motivi sul
rendiconto. In concreto, egli ribadisce che la firma del signor RE 1 è la sua medesima
e non di terze persone.
Trattandosi
di versioni opposte e non verificabili dallo scrivente giudice, ci si limita a
sottolineare come, effettivamente, le firme apposte corrispondono visivamente a
quelle che il reclamante ha utilizzato su tutti gli scritti inviati a questa
Camera. Plausibili, inoltre, le spiegazioni fornite dall’Autorità di protezione
circa il colore violetto delle stesse ovvero che, trattandosi di fotocopie, i
toni di colore sono modificati.
10.
Ciò
detto giova ricordare che, ai sensi degli art. 410 cpv. 2 e 411 cpv. 2 CC, per
quanto possibile, il curatore coinvolge l’interessato nell’allestimento di
rendiconto e rapporto e, su richiesta, gliene fornisce copia. Il dovere di
associare l’interessato all’elaborazione dei rapporti è il riflesso di un
rispetto della personalità e permette di assicurare la trasparenza (CommFam
Protection de l’adulte, Häfeli, n.
15.
ad art. 411 CC).
L’eventuale
mancato coinvolgimento dell’interessato non comporterebbe, ad ogni modo,
l’annullamento della decisione di approvazione del rendiconto e del rapporto
morale. L'approvazione dei citati rapporti non ha, difatti, effetti giuridici
verso terzi e nemmeno costituisce uno scarico di responsabilità del curatore,
ma è piuttosto volta a verificare l'operato del curatore in relazione alla
formale tenuta dei conti e all'adeguatezza della misura (COPMA – Guide pratique
Protection de l’adulte, N 7.28 e 7.29); per questo, nella misura in cui il
reclamante non fosse stato coinvolto nella fase di approvazione, non
sussisterebbe comunque un motivo per annullare la decisione.
11.
Va
infine precisato che, in generale, la firma del curatelato sul rapporto morale
sta a significare che ha preso atto del suo contenuto e non già che lo
condivide.
In concreto,
la firma del signor RE 1 sul rapporto non sta a significare che quest’ultimo
approva quanto espresso dal curatore in merito alla sua compagna; tuttavia, il
fatto di non condividere l’opinione del curatore non è motivo, per l’Autorità
di protezione, per non approvare il rapporto. Il curatore deve fornire le sue
di valutazioni, l’Autorità di protezione prenderne atto.
12.
In
definitiva, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto. Gli oneri
processuali seguono la
soccombenza e sono pertanto posti a carico del reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo, nella misura in cui ricevibile, è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
50.–
fr.
100.–
sono posti a
carico di RE 1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro
le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.