9.2017.66
Autorizzazione al trasferimento di minore all'estero insieme alla madre
11 agosto 2017Italiano56 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.66
Lugano
11 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
CO
1
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda l’autorizzazione al trasferimento della minore PI 1 con la
madre in __________, l’attribuzione della custodia parentale e la
regolamentazione delle relazioni personali
giudicando
sul reclamo del 17 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emanata
il 15 febbraio 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dall’unione fra RE 1
e CO 2 è nata il 2010 PI 1.
B. In data 22 novembre
2010 RE 1 e CO 2 hanno sottoscritto una Convenzione in merito alla cura, al
mantenimento e alle relazioni personali con la figlia PI 1, sia per la durata
della comunione domestica che nel caso di scioglimento della medesima. La
Convenzione è stata approvata il 17 marzo 2011 dall’Autorità regionale di
protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione).
C. Con istanza 18
novembre 2015 CO 2 ha adito l’Autorità di protezione postulando, già in via
supercautelare, l’autorizzazione a trasferirsi con la figlia PI 1 in __________,
e meglio a __________. RE 1 si è integralmente opposto a tale istanza e, con
risposta 30 novembre 2015, ha postulato oltre all’attribuzione congiunta
dell’autorità parentale, già in essere, anche della custodia su PI 1, con una
conseguente revisione del contributo di mantenimento in favore di quest’ultima.
Le parti, dopo aver esposto le proprie argomentazioni, all’udienza del 20
gennaio 2016 hanno concordato una sospensione del procedimento alfine di
esperire un tentativo di mediazione. Con lettera del 25 gennaio 2016 CO 2 ha
tuttavia ribadito la sua richiesta di essere autorizzata a trasferirsi in __________
con la figlia, riattivando dunque la procedura presso l’Autorità di protezione.
D. La coppia si è
separata di fatto nel mese di febbraio 2016. La comunione domestica si è quindi
sciolta col trasferimento di CO 2 da __________ a __________, unitamente alla
figlia PI 1. RE 1 si è opposto a tale trasferimento con un’istanza
supercautelare datata 17 febbraio 2016, cui l’Autorità di protezione non ha
dato seguito inaudita parte, citando per contro le parti per un’udienza. Detta
istanza è stata quindi ritirata dal reclamante in quanto considerata superata
dagli eventi.
E. A seguito
dell’interruzione della comunione domestica, con istanza 11 marzo 2016 RE 1 ha
presentato una richiesta di misure supercautelari e cautelari tendenti
all’ampliamento delle relazioni personali disciplinate nella Convenzione del 22
novembre 2010. Con ordinanza del 14 marzo 2016 l’Autorità di protezione ha
conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di __________
di effettuare una valutazione del contesto famigliare dei genitori e di
formulare eventuali proposte di misure di protezione a favore della minore.
Con scritto del 31
marzo 2016 CO 2 si è opposta ad un ampliamento delle relazioni personali prima
di conoscere l’esito della suddetta valutazione. Con scritto del 13 aprile 2016,
l’Autorità ha comunicato alle parti che si sarebbe pronunciata sulle varie
istanze pendenti una volta ricevute le considerazioni dell’UAP, perlomeno nella
forma di un rapporto intermedio.
F. Con scritto 13 maggio
2016 RE 1 ha presentato un’istanza di adozione di misure supercautelari e
cautelari tendente alla definizione delle vacanze estive (poi risolta con
l’adesione della madre alle richieste paterne) e chiedente l’iscrizione in
prima elementare della figlia presso la scuola ad indirizzo __________, sita a __________.
Il 1° giugno 2016 l’Autorità di protezione ha invitato entrambe le parti ad
evitare di adottare decisioni unilaterali relative alla figlia prima del
termine della procedura e ad evitare ogni forma di pressione psicologica su PI
1, richiamandoli alle loro responsabilità genitoriali.
G. Il 10 giugno 2016
l’UAP ha reso il suo rapporto, che ha evidenziato le forti tensioni presenti
nella coppia genitoriale, caldeggiando un ascolto professionale di PI 1. Alla
luce delle risultanze del medesimo, e in concomitanza con il compimento di 6
anni della minore, con decisione del 28 giugno 2016 l’Autorità di protezione ha
ordinato l’audizione della minore da parte del Servizio medico psicologico
(SMP) di __________ e ha invitato CO 2 ad accompagnarvi la figlia.
H. Con decisione del 27
luglio 2016, in assenza di circostanze particolari che imponessero la scelta di
un istituto privato e vista l’opposizione di CO 2, l’Autorità di protezione ha
ordinato l’iscrizione di PI 1 all’Istituto scolastico di __________ per
l’inizio della prima elementare.
I. Con istanza del 29
luglio 2016, a complemento della propria istanza del 30 novembre 2015, RE 1 ha
modificato la propria richiesta quanto alla custodia congiunta di PI 1,
postulando invece l’affidamento esclusivo della figlia.
L. In data 7 settembre
2016 l’SMP ha reso il suo rapporto di audizione della minore, nel quale ha
riferito dei colloqui con PI 1 ed ha formulato alcune valutazioni specialistiche
su di lei. In conclusione, l’SMP ha indicato come dal profilo psicologico non
vi siano controindicazioni alla partenza di PI 1 all’estero con la madre,
sempre che la minore possa mantenere un contatto regolare col padre, e ha suggerito
l’opportunità di sottoporre la minore – a prescindere dal suo luogo di residenza
futuro – a dei controlli evolutivi semestrali per monitorare l’evoluzione del
suo stato psichico.
M. All’udienza del 17
ottobre 2016, convocata dall’Autorità di protezione per fare il punto della
situazione dopo l’ascolto specialistico di PI 1, ha presenziato unicamente RE 1.
Egli ha presentato delle contestazioni scritte riguardanti le modalità di
ascolto della minore, che sono state in seguito sottoposte alla controparte per
osservazioni. L’Autorità di protezione ha dunque convocato un’ulteriore udienza
in data 12 dicembre 2016, alla quale entrambe le parti hanno presenziato e durante
la quale è stato possibile trovare un accordo sullo svolgimento delle vacanze
natalizie. RE 1 ha ribadito la richiesta di ripetere l’ascolto di PI 1
(avversata dalla controparte), mentre per il resto, le parti si sono
riconfermate nelle proprie posizioni, sollecitando una decisione di merito da
parte dell’Autorità di protezione.
N. Il 9 gennaio 2017
l’Autorità di protezione ha regolamentato l’assetto minimo delle relazioni
personali fra padre e figlia, accogliendo parzialmente le richieste di
estensione formulate da questi. Il regime instaurato, cui è stata data
immediata esecutività, è stato previsto sino a nuova decisione in merito alla
custodia su PI 1.
O. Con istanza 10
febbraio 2017 RE 1 ha adito l’Autorità di protezione postulando una
regolamentazione delle relazioni personali con la figlia per i periodi di vacanze
pasquali e estive 2017, sottoposta per osservazioni a CO 2 ed evasa
dall’Autorità con decisione del 23 febbraio seguente.
P. Nel frattempo, con
decisione del 15 febbraio 2017 l’Autorità di protezione si è espressa nel
merito del procedimento.
Quanto al
trasferimento all’estero della minore, ha accolto la domanda materna e ha
autorizzato il trasferimento in __________ (e meglio, a __________) di PI 1 a
partire dalla crescita in giudicato della decisione ma non prima della fine
dell’anno scolastico in corso.
L’Autorità di
protezione ha per contro respinto le richieste paterne quanto alla custodia
della minore, mantenendo dunque l’affidamento della medesima alla madre. Ha di
conseguenza previsto l’assetto dei diritti di visita paterni minimi, ovvero un
fine settimana ogni 15 giorni (da venerdì al termine della scuola fino a
domenica sera, con riaccompagnamento della minore al domicilio materno in __________),
tre settimane di vacanza – anche non consecutive – durante il periodo estivo,
una settimana in concomitanza con le altre vacanze scolastiche, Natale o Pasqua
alternativamente e contatti telefonici regolari (di principio, ogni due
giorni). Per quanto riguarda gli spostamenti della minore è stato deciso che la
medesima non dovrà essere sottoposta a più di un viaggio al mese per permettere
l’esercizio del diritto di visita paterno.
CO 2 è stata invitata
a permettere e favorire tali relazioni personali, e RE 1 ad esercitarle secondo
le esigenze e il prioritario bene della figlia. Entrambi i genitori sono stati
inoltre invitati ad informarsi reciprocamente in modo tempestivo prima di
viaggi di una certa importanza e durata con la figlia. Ricordando che entrambi
i genitori sono tenuti ad un passaggio costante e completo delle informazioni
relative agli aspetti importanti relativi alla figlia, l’Autorità di protezione
ha stabilito che CO 2 dovrà permettere a RE 1 l’accesso diretto alle informazioni
da parte di terzi che partecipano alle cure della figlia.
Nella decisione è stato
infine stabilito che occorrerà conferire mandato ad un idoneo servizio e/o
specialista del futuro luogo di residenza di PI 1 per regolari – di principio
semestrali – controlli evolutivi su di essa, che dovranno essere resi possibili
da CO 2 e sulla cui evoluzione RE 1 dovrà essere regolarmente informato. I
costi della decisione sono stati posti a carico delle parti in ragione di un
mezzo ciascuno.
Q. Con reclamo del 17
marzo 2017, RE 1 è insorto contro tale decisione. Nel suo memoriale, egli
chiede in primo luogo l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti in
prima istanza affinchè si proceda ad un nuovo ascolto di PI 1. Subordinatamente,
egli postula la reiezione della richiesta di trasferimento della minore
formulata da controparte, chiedendo invece l’accoglimento della sua domanda
tendente all’affidamento esclusivo di PI 1 e alla conseguente regolamentazione
delle relazioni personali della figlia con la madre. Egli protesta tasse, spese
e congrue ripetibili e chiede infine l’annullamento degli altri punti della
decisione impugnata.
R. Con osservazioni del
24 aprile 2017 l’Autorità di protezione si è riconfermata nelle argomentazioni
addotte nella sentenza impugnata, postulandone la conferma e chiedendo la
reiezione integrale del gravame. CO 2 non ha invece presentato osservazioni
entro il termine impartito.
S. In sede di replica e
duplica, RE 1 e l’Autorità di protezione si sono riconfermati nelle
considerazioni e conclusioni già espresse nei precedenti reciproci memoriali.
T. Successivamente
all’inoltro del reclamo, con istanza 5 luglio 2017 RE 1 ha presentato
all’Autorità di protezione un’ulteriore istanza supercautelare chiedente la
conferma – con la comminatoria dell’art. 292 CP – della decisione cautelare del
9 gennaio 2017 in merito alle relazioni personali, in particolare riguardo al
pernottamento infrasettimanale presso il padre ogni 15 giorni. Nell’ambito di
tale istanza è emerso che CO 2 si trova già in __________ con la figlia. Dopo
aver chiesto una presa di posizione alla controparte, il 12 luglio 2017
l’Autorità di protezione ha emanato una decisione supercautelare con la quale
ha parzialmente accolto l’istanza di RE 1, confermando e definendo più
esplicitamente l’assetto delle relazioni personali padre-figlia per il periodo
estivo e invitando CO 2 a reiscrivere immediatamente la figlia al precedente
domicilio svizzero di __________, dandone conferma all’Autorità, con la
comminatoria dell’azione penale.
U. A seguito di tale
decisione, RE 1 ha nuovamente adito l’Autorità di protezione. Segnalando
l’impossibilità di iscrivere nuovamente PI 1 al precedente domicilio (essendo
la madre partita all’estero e avendo di conseguenza perso il permesso di
risiedere in Svizzera) con istanza 17 luglio 2017 egli postula – già in via supercautelare
– l’affidamento della figlia alla cura e alla custodia del padre, autorizzandolo
ad iscrivere la figlia al proprio domicilio a __________ e chiedendo una
regolamentazione delle relazioni personali con la madre.
V. Con decisione 26
luglio 2017 l’Autorità di protezione ha ratificato in via cautelare la propria
decisione 12 luglio 2017. Contro la medesima, criticando in particolare la
mancata pronuncia in merito all’affidamento immediato di PI 1 al padre,
quest’ultimo è insorto presso questa Camera con reclamo datato 28 luglio 2017
(inc. n. 9.2017.167), che verrà evaso con decisione separata.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
I. Competenza
delle autorità di protezione svizzere
2.
Vista la notifica di
partenza dalla Svizzera presentata alle autorità di __________ da CO 2 per sé e
per la figlia, occorre preliminarmente chinarsi sulla questione della
competenza territoriale di questo Giudice, che deve essere esaminata d’ufficio
ad ogni stadio del procedimento.
2.1
Dai documenti acclusi
all’istanza supercautelare presentata da RE 1 il 5 luglio 2017 all’Autorità di
protezione, avente per oggetto i diritti di visita estivi con la figlia, si
evince che CO 2 il 16 giugno 2017 ha presentato una richiesta di iscrizione
all’anagrafe della popolazione residente nel comune di __________, per sé e per
PI 1 (cfr. allegato 2). I Servizi demografici del comune in questione hanno
dunque avvisato il padre del fatto che avrebbero provveduto ad accertare i presupposti
per l’iscrizione.
Dalla banca dati movimento
della popolazione (MovPop) risulta effettivamente che CO 2 e PI 1 hanno
notificato la loro partenza da __________ il 15 giugno 2017 per trasferirsi in __________.
La circostanza è stata confermata dall’Ufficio controllo abitanti del Comune in
questione con lettera del 17 luglio 2017 (cui sono state allegate le notifiche
di partenza presentate l’8 giugno 2017 agli Uffici comunali e il 14 giugno 2017
all’Ufficio regionale degli stranieri).
Nelle osservazioni a tale
istanza, CO 2 ha ammesso di aver trasferito il suo domicilio in __________
assieme alla figlia, in un appartamento locato già dal 2015 e utilizzato
durante le vacanze o nei week-end, che diverrà il luogo di residenza fisso una
volta ottenuta l’autorizzazione al trasferimento nell’ambito del procedimento
di protezione (osservazioni 10 luglio 2017, pag. 2 e 6). CO 2 ha pure riferito
di aver iniziato il 3 luglio 2017 un’attività professionale in __________ (osservazioni
10.
luglio 2017, pag. 4).
2.2
Ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei
tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento
e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione
dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla
competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione
in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori
(Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011).
Ai sensi dell’art.
5.
della Convenzione le autorità (sia giudiziarie che amministrative) dello
Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare
misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1).
Fatto salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del
minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di
nuova abituale residenza (par. 2).
Giusta l’art. 7 par. 1
della Convenzione, in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del
minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua
residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato
ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia
acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: qualsiasi persona, istituzione
o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento
o al mancato ritorno (a); oppure il minore abbia risieduto nell'altro Stato per
un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o
qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe
dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda in vista
del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia
integrato nel suo nuovo ambiente (b).
L’art. 7 par. 2 della
Convenzione definisce illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore
se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona,
un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in
base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza
abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno (a); e
tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente,
al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se
non si fossero verificate tali circostanze (b). Il diritto di affidamento di
cui alla lettera (a) può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una
decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla
legislazione di tale Stato. Finché le autorità citate all’art. 7 par. 1
conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il
minore è stato trasferito o trattenuto possono adottare soltanto le misure
urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore di cui
all'art. 11 (art. 7 par. 3).
2.3
Nella fattispecie, il
trasferimento di PI 1 in __________ è stato eseguito nonostante
l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di protezione non fosse esecutiva, in
quanto impugnata mediante reclamo e munita dunque ex lege dell’effetto sospensivo
(cfr. art. 450c CC). In assenza di una valida autorizzazione in tal senso e
stante l’opposizione del padre, pure titolare dell’autorità parentale, tale trasferimento
è dunque da considerarsi illecito ai sensi della Convenzione. A prescindere dunque
da un eventuale reiscrizione di PI 1 al precedente domicilio materno di __________
per effetto della decisione supercautelare del 12 luglio 2017 – che appare
problematica dal profilo del diritto degli stranieri, visto lo status della
madre – la competenza delle autorità di protezione dei minori svizzere e, per
quanto qui interessa, di questa Camera, è ad ogni modo ancora data in applicazione
dell’art. 7 della Convenzione (v. anche STF 5A_306/2016 del 7 luglio 2016,
consid. 2.1; STF 5A_619/2016 del 23 marzo 2017 consid. 4, destinata alla pubblicazione).
II. Ascolto
della minore
3.
Nel suo reclamo RE 1
contesta la decisione dell’Autorità di protezione che ha autorizzato la ex
compagna a trasferirsi con la figlia a __________, in __________, da più punti
di vista.
Preliminarmente,
egli critica il rapporto di ascolto presentato dall’SMP, ritenendolo privo di
valore giuridico, e chiede pertanto che la decisione di prime cure venga
annullata, con rinvio dell’incarto all’Autorità di protezione affinché ordini
una nuova audizione di PI 1.
3.1
In relazione
all’ascolto della minore, nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha
osservato che il mandato di procedere ad un ascolto professionale di PI 1,
conferito all’SMP, non era stato contestato dalle parti (pag. 4). Nonostante le
successive contestazioni del padre quanto alla modalità del medesimo,
l’Autorità di protezione ha rilevato che non vi sono gravi motivi per cui lo
stesso non possa essere ritenuto valido, “soprattutto nell’ottica di proteggere
comunque il prioritario benessere della bambina” (decisione impugnata, pag.
4). Un ulteriore ascolto della medesima non è stato dunque ritenuto “né
opportuno, né indispensabile”, essendo la medesima stata sentita anche
dall’UAP e – in particolar modo – essendo la medesima fortemente coinvolta nel
conflitto genitoriale, come rilevato dai due rapporti agli atti (decisione
impugnata, pag. 4-5).
3.2
RE 1 formula diverse
censure in merito alla decisione dell’Autorità di protezione di non effettuare
un nuovo ascolto di PI 1.
Egli lamenta il
fatto che nella decisione impugnata non siano stati minimamente menzionati “i
motivi per i quali l’ascolto della minore dovesse essere demandato ad una terza
persona”; l’incombenza di effettuare l’audizione spetta infatti prioritariamente
all’Autorità di protezione – di regola, ad opera del membro permanente – e solo
eccezionalmente può essere delegata a terzi (reclamo, pag. 12-14).
La motivazione della
decisione impugnata è inoltre lacunosa, a suo modo di vedere, perché l’Autorità
di protezione non ha preso posizione su tutte le critiche da lui formulate nei
confronti del rapporto dell’SMP e non spiega per quale motivo non intende
procedere ad un nuovo ascolto di PI 1 (reclamo, pag. 13 e 17).
Il reclamante critica
inoltre l’espletamento del mandato da parte dell’SMP, che avrebbe travalicato i
suoi compiti, “proponendo delle valutazioni non richieste e mal eseguite”
(reclamo, pag. 14). Il rapporto redatto non si limita infatti a riportare le
dichiarazioni di PI 1, ma contiene una serie di valutazioni cliniche/psicologiche
prive di portata giuridica e comunque contestate (reclamo, pag. 16). A suo modo
di vedere, il mandato era di puro ascolto e non presupponeva la concessione
all’SMP dell’accesso agli atti dell’incarto, ciò che configura una violazione
del segreto d’ufficio da parte dell’Autorità di protezione (reclamo, pag. 14).
Inoltre, l’ascolto del minore doveva essere effettuato senza la presenza dei
genitori – ciò che in concreto non è avvenuto – pena la sua inutilizzabilità,
come confermato anche nel parere richiesto dal reclamante alla psicologa __________
(reclamo, pag. 15 e 17). RE 1 censura infine le conclusioni del rapporto,
secondo cui una bambina di 6 anni non può essere separata dalla madre,
affermazione valida unicamente per bambini in fase di allattamento (reclamo,
pag. 17).
L’insorgente postula
dunque che la decisione impugnata venga annullata e rinviata all’Autorità di
protezione, affinché incarichi un terzo dell’ascolto di PI 1 (in quanto, visto
il modo di procedere, “è evidente che l’ARP non è più in grado di ascoltare
direttamente la minore”), nel rispetto dei dettami della giurisprudenza e
nel rispetto dei limiti del mandato (reclamo, pag. 17-18).
In replica, il reclamante
ha ribadito le sue contestazioni, sottolineando come, in caso di accoglimento
della richiesta di rinvio, in considerazione di “tutti i vizi procedurali e
i giudizi sommari espressi” l’Autorità di protezione non sarebbe più idonea
ad ascoltare PI 1 (pag. 5).
3.3
Ai sensi dell’art.
314a cpv. 1 CC, il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata
dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la
sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Tale disposto traspone
nell’ambito del diritto della protezione quanto previsto dall’art. 298 cpv. 1
CPC nelle procedure del diritto di famiglia (v. anche art. 144 cpv. 2 vCC).
La norma prevede
che, di principio, l’audizione del minore sia effettuata dall’autorità stessa.
Tuttavia, in particolare in caso di alta conflittualità famigliare o di
dissensi concernenti i figli, l’audizione può essere delegata ad uno specialista
(DTF 133 III 553 consid. 4¸ STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1. e
rif.).
Se i figli vengono sentiti
da una terza persona incaricata, questa dev'essere indipendente e qualificata
(DTF 133 III 553 consid. 4; v. anche STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid.
3.
). L’audizione non può essere svolta da parte del rappresentante legale del
figlio o dell’eventuale curatore (DTF133 III 553 consid. 5; STF 5P.276/2005 del
28.
settembre 2005, consid. 3.2; Bernasconi
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero,
Lugano 2011, ad art. 298 CPC, pag. 1315). Non è invece escluso che i genitori o
il rappresentante legale del figlio possano presenziare all’audizione
(Messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero
[stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili
di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale], FF 1996 I pag. 1; pag. 145),
benché taluni autori lo escludano, lo ritengano inopportuno o lo giudichino
possibile solo in casi particolari (ad es. l’esistenza di forti paure nel
minore, o in presenza di un forte conflitto di lealtà, o nel caso in cui il
minore sia molto piccolo; cfr. BSK CPC, Steck,
ad. art. 298 n. 21; Vaerini, Guide
pratique du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, Berne 2015, pag.
180; Pradervand-Kernen, La
position juridique de l’enfant dans la procédure civile, à l’aune de quelques
questions particulières, FamPra 2016, pag. 351 e rif.). I genitori non possono
in ogni caso pretendere di assistere all’audizione, a meno che ciò risulti eccezionalmente
nell’interesse del minore (STF 5A_647/2008 del 14 novembre 2008, consid.
4.3
; Bernasconi in:
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad
art. 298 CPC, pag. 1315-1316).
L’audizione non presuppone
che il minore abbia la capacità di discernimento ai sensi dell’art. 16 CC (DTF
131.
III 553 consid. 1.2.3; STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015, consid. 3.1; v.
anche sentenza CDP 31 maggio 2017, inc. 9.2016.146, consid. 4.2).
Secondo le linee guida
stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale federale i bambini sono sentiti
dopo il sesto anno di età (DTF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid.
1.2
; STF 5A_354/2015 consid. 3.1). Tuttavia, tale limite non è assoluto: un
minore più giovane può essere sentito, per esempio nell’ipotesi in cui è il più
piccolo della fratria e si avvicina al suo sesto compleanno; certi autori propongono
di sentire i bambini dal quarto anno di età (DTF 131 III 553 consid. 1.2.3; v.
anche Pradervand-Kernen, op. cit.,
pag. 349 e rif.).
Questa età minima di 6
anni è stata fissata indipendentemente dal fatto che in psicologia infantile si
ritiene che le attività mentali di logica formale siano possibili a partire
dall’età di circa 11/13 anni e che la capacità di differenziazione e
d’astrazione orale si sviluppi all’incirca a partire da questa età (STF
5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1; STF 5A_119/2010 del 12 marzo 2010
consid. 2.3.1 e rif.).
Tra il sesto e
l’undicesimo anno di età, il minore non è ancora in grado di esprimersi facendo
astrazione di fattori d’influenza immediati ed esterni né di formulare una
volontà stabile. Egli non è capace di cogliere realmente le sfide giuridiche
della procedura in corso. In quella fascia di età, l’audizione del bambino è
volta innanzitutto a permettere al giudice competente di farsi un’idea
personale e di disporre di una fonte d’informazioni supplementare per stabilire
la fattispecie e prendere una decisione, senza ricercare presso il bambino una
determinazione precisa quanto all’esito del procedimento (STF 5A_354/2015 del 3
agosto 2015 consid. 3.1; STF 5A_754/2013 del 4 febbraio 2014, consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi non si
devono interrogare i minori in merito ai loro desideri riguardo all’affidamento
all’uno o all’altro genitore, dato che non sono ancora in grado di esprimersi
in proposito senza essere influenzati direttamente e da fattori esterni, non
potendo dunque esprimere una volontà stabile (DTF
133 III 146, consid. 2.6; DTF 131 III 553 consid. 1.2.2; STF 5A_354/2015 del 3
agosto 2015 consid. 3.1). In merito alla questione dell’attribuzione
dell’autorità parentale, di principio un minore può essere considerato capace
di discernimento a partire dai 12 anni (STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015
consid. 3.1; STF 5C.293/2005 del 6 aprile 2006, consid. 4.2).
L’audizione permette
inoltre al minore di essere informato della procedura in atto e di avere la
possibilità di esprimere il suo punto di vista sulla situazione famigliare,
descrivendo le sue propensioni, i suoi desideri i suoi timori e le sue aspettative:
in breve, essa gli permette di sentirsi soggetto e non oggetto della procedura
in corso (STF 5A_402/2011 del 5 dicembre 2011 consid. 5.1; Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, Schweighauser
ad. art. 298 CPC n. 11 ss; BSK CPC, Steck,
ad. art. 298 n. 5; Bernasconi in:
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad
art. 298 CPC, pag. 1314).
3.4. Come visto, l’art.
314a cpv. 1 CC permette all’autorità di protezione dei minori di rinunciare
all’audizione qualora l’età del minore o un grave motivo vi si opponga. Per
quanto attiene all’età, come sviluppato al considerando precedente, in base
alla giurisprudenza del Tribunale federale possono essere sentiti personalmente
i bambini di più di sei anni, o eventualmente anche prima, se le circostanze lo
giustificano.
Appartiene invece
al potere di apprezzamento dell’autorità giudicante valutare quali altri gravi
motivi giustifichino di rinunciare all’audizione del minore; la giurisprudenza
menziona il rifiuto del figlio di essere sentito (benché occorra accertarsi che
tale comportamento non sia indotto da uno dei genitore), il timore che il
minore sia poi vittima di rappresaglie da parte dell’uno o dell’altro genitore
oppure il fatto che egli sia stato già sentito da un perito pochi mesi prima
(sicché una nuova audizione sarebbe da lui avvertita come vessatoria),
l’esistenza di un ritardo psichico del minore, una sua assenza durevole
all’estero o la particolare urgenza del provvedimento (DTF 131 III 553, consid.
1.3.1 e rif.). Non è invece considerato un grave motivo, il fatto di voler
evitare una sofferenza al minore, ad esempio in presenza di un conflitto di
lealtà: per rinunciare all’audizione occorre invece che il conflitto di lealtà
sia particolarmente grave o che l’audizione rischi di compromettere la salute
psichica o fisica del minore (DTF 131 III 553, consid. 1.3.3).
Se il minore è stato già
sentito, secondo l’Alta Corte occorre prescindere da nuove audizioni in caso di
conflitto di lealtà particolarmente grave, nei casi in cui si può presumere che
non emergeranno nuovi elementi utili, e nei casi in cui l’auspicata utilità di
tale ascolto non sia proporzionata con la sofferenza provocata al minore
dall’ulteriore audizione (DTF 133 III 553, consid. 4).
3.5. Nella fattispecie, le
censure del reclamante non possono trovare accoglimento.
Anzitutto, le critiche
riguardo al conferimento del mandato di ascolto di PI 1 all’SMP sono tardive,
nella misura in cui non risulta che durante il procedimento RE 1 si sia opposto
a questo modo di procedere, né che abbia chiesto esplicitamente all’Autorità di
protezione di eseguire in prima persona all’audizione di PI 1. Ciò, nonostante
egli ne abbia avuto l’opportunità ad almeno due riprese, ovvero prendendo
posizione sullo scritto del 17 giugno 2016 dell’Autorità di protezione alle
parti, che preannunciava tale passo processuale (“v’informiamo che la scrivente
Autorità sta valutando l’esperimento di un ascolto specialistico della minore
[…]”), rispettivamente interponendo reclamo contro la relativa decisione del 28
giugno 2016, il cui dispositivo indicava chiaramente tale facoltà (punto 5). La
critica secondo cui la decisione impugnata sarebbe lacunosa in punto ai motivi
di tale delega a terzi andava semmai rivolta verso tale decisione. Al
contrario, tale risoluzione è stata esplicitamente condivisa dal reclamante con
scritto del 5 luglio 2017 (“ho preso atto della vostra decisione […] con
la quale avete deciso, come d’altra parte richiesto dal sottoscritto,
l’audizione della minore a margine”). Le contestazioni del reclamante
nascono solo successivamente alla ricezione del rapporto dell’SMP, le cui
conclusioni appaiono a lui sfavorevoli.
Ad ogni modo, RE 1 si
limita a ricordare il principio generale – secondo cui l’Autorità di protezione
procede in prima persona all’ascolto, delegando a terzi il medesimo solo in
casi particolari – senza tuttavia confrontarsi in concreto con la motivazione
che ha spinto l’Autorità di protezione ad agire in tal senso (“visto che
dalla valutazione dell’UAP è emersa la necessità di un ascolto specialistico
della minore”, cfr. decisione 28 giugno 2016, pag. 2; l’ascolto professionale
è stato deciso, come espressamente suggerito dall’UAP, “considerate la
piuttosto alta conflittualità genitoriale e la delicatezza del caso nonché il
manifesto coinvolgimento della bambina nel conflitto” cfr. decisione
impugnata, pag. 4).
Infine, la critica appare
fine a sé stessa, nella misura in cui nel suo reclamo RE 1 postula che il nuovo
mandato di ascolto di PI 1 venga conferito “ad una terza persona”, e non
all’Autorità di protezione medesima. Su questo punto il reclamo deve dunque
essere disatteso.
Anche le critiche al fatto
che i genitori fossero presenti all’audizione di PI 1 sono destinate
all’insuccesso. Anzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante e
come ricordato al considerando precedente, la presenza dei genitori durante
l’audizione di un minore non è esclusa a priori e non inficia la validità
dell’audizione. Anche in questo caso, la lamentela viene proposta solo dopo
aver preso atto delle conclusioni del rapporto, mentre il reclamante era
pienamente consapevole di tale modus operandi e aveva esplicitamente
chiesto di poter accompagnare la figlia all’ascolto (cfr. lettera 5 luglio
2017, “il mio cliente desidera partecipare attivamente all’accompagnamento
della figlia al Servizio medico psicologico, per cui prenderà contatto
direttamente con questo servizio e la signora CO 2 per concordare la data.
L’accompagnamento della figlia è un atto importante e non puramente formale”),
richiesta cui è stato dato seguito, il secondo colloquio con la minore
essendosi svolto alla presenza del padre (cfr. rapporto SMP, pag. 4; v. anche
lettera 13 luglio 2017 dell’Autorità di protezione). A ciò va aggiunto che
l’SMP aveva previsto anche un terzo incontro, nel quale sentire la minore in
assenza dei genitori, ciò che non è stato possibile vista l’opposizione della medesima
(“Un terzo colloquio, nel quale era previsto un esame individuale della
bambina, ha dovuto essere svolto in presenza della madre per il rifiuto di PI 1
di separarsi da lei e in quanto aveva già detto tutto quello che voleva dire”,
rapporto SMP, pag. 4).
Pure è da respingere la
censura secondo cui il rapporto dell’SMP sarebbe inutilizzabile in quanto i
periti avrebbero superato i limiti del mandato conferito. Va segnalato che
l’Autorità di protezione, nel suo scritto del 17 giugno 2016, aveva prospettato
alle parti la possibilità di far effettuare su PI 1 un “esame professionale
del suo stato psico-affettivo, alla luce dell’evidente difficile situazione e
di conflitto di lealtà in cui essa sta vivendo”, anche se in seguito, il
mandato conferito all’SMP non contiene più tale indicazione ma si limita ad ordinare
l’ascolto di PI 1.
Se è vero che il rapporto
stilato dall’SMP contiene delle valutazioni supplementari rispetto alla mera
trascrizione dei colloqui con la minore, ciò non implica per forza che esso sia
nullo e inutilizzabile dall’Autorità di protezione per formare il proprio
giudizio. Ciò che conta, in base alla giurisprudenza evocata sopra (cfr. in
particolare il già citato STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1) è che
la minore abbia potuto esprimersi in merito al suo luogo di vita futuro, sul
suo eventuale trasferimento in __________ con la mamma o sulla possibilità di
restare in Ticino con il padre. Ciò che effettivamente è stato il caso in
concreto, come emerge dal rapporto: PI 1 afferma “di sapere il motivo della
consultazione che sta nel «parlare della __________ » dove non vuole andare ad
abitare”, volendo per contro restare in Ticino ma insieme ad entrambi i
genitori (pag. 3). Posizione analoga era stata manifestata dalla bambina in
occasione del colloquio con l’assistente sociale __________ nell’ambito della
valutazione socio-ambientale demandata all’UAP (v. rapporto UAP, pag. 7). Sia
nel secondo che nel terzo colloquio PI 1 ha invece rifiutato di esprimersi,
sostenendo che “aveva già detto tutto quello che voleva dire” (pag. 4).
Non si vede dunque per
quale motivo l’ascolto dovrebbe essere ripetuto, nella misura in cui il
rapporto permette di evincere la posizione di PI 1 sulle questioni essenziali sub
iudice, come prescritto dalla giurisprudenza. Se a ciò si aggiunge che la
minore ha espresso la volontà di non pronunciarsi più sul tema, avendo già
esternato quanto le interessava dire, e che il reclamante stesso asserisce che
l’ascolto di PI 1 sia già stato eseguito dall’assistente sociale dell’UAP in
maniera conforme alle “esigenze pose dalla giurisprudenza del Tribunale
federale” (reclamo, pag. 37), il rinvio degli atti in prima sede per
un’ulteriore audizione appare, oltre che ingiustificato, verosimilmente privo
di utilità pratica e finanche lesivo dell’interesse della minore. La decisione
dell’Autorità di protezione di rinunciare ad un ulteriore ascolto di PI 1 è
dunque del tutto condivisibile.
Difficilmente comprensibile
appare infine la censura riguardante l’asserita violazione del segreto
d’ufficio da parte dell’Autorità di protezione, commessa nell’aver permesso
l’accesso agli atti dell’incarto ai periti dell’SMP; la lagnanza – contestata
dall’Autorità di protezione (cfr. osservazioni, pag. 3-4) – viene ad ogni modo
trasmessa per competenza all’Ispettorato di questa Camera.
III. Trasferimento
all’estero della minore e custodia della medesima
4. Il reclamante
censura la decisione dell’Autorità di protezione anche nel merito, nella misura
in cui ha autorizzato CO 2 a partire per l’__________ con PI 1 e ha respinto le
sue richieste di affidamento della minore.
4.1. Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha dapprima ricordato le norme giuridiche
applicabili e la giurisprudenza in tema di autorizzazione alla modifica del
luogo di dimora del figlio, di attribuzione della custodia parentale e di regolamentazione
delle relazioni personali (pag. 5-6). Dopo aver brevemente riassunto il
progetto di vita di CO 2 in __________, l'Autorità di protezione ha esposto le
ragioni di RE 1, contrario al trasferimento in quanto preoccupato del radicale
distacco che la lontananza potrebbe creare tra lui e la figlia (decisione
impugnata, pag. 6-7). Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione ha
rilevato come da entrambi i rapporti agli atti sia chiaramente emerso il forte
legame affettivo di PI 1 nei confronti di entrambi i genitori (pag. 7).
L'Autorità di protezione ha rilevato che, seppur dal contestato ascolto ad
opera dell'SMP “emerga l'indicazione finale a favore del trasferimento
all'estero di madre e figlia”, dal rapporto dell'UAP si deduce sia “il
rifiuto della figlia verso il progetto materno” che “una palese contraddizione
nell'atteggiamento filiale rispetto all'indagine esperita, che mette in dubbio
eventuali precedenti asserzioni” (decisione impugnata, pag. 7).
L'Autorità di protezione ne deduce l'esistente conflitto di lealtà verso i
genitori e lo considera un possibile rischio evolutivo, paventato anche dallo
psicoterapeuta dell'SPM (decisione impugnata, pag. 7). L'Autorità di
protezione ha valutato che “entrambi gli interessi dei genitori sono
difendibili”: sia quello di CO 2 “teso alla realizzazione di un nuovo
progetto di vita laddove possiede radici e legami”, sia quello del padre
volto “alla vicinanza della figlia e alla continuazione per la stessa
dell'attuale percorso di vita e sociale” (decisione impugnata,
pag. 7-8). Quanto al percorso scolastico di PI 1, l'Autorità di protezione
ha considerato opportuno – vista la tenera età ed avendo appena intrapreso
la prima elementare – non autorizzare alcun trasferimento prima della fine
dell'anno scolastico in corso (decisione impugnata, pag. 8). Secondo l’Autorità
di protezione, a parità di capacità educative e di cura, per l'età della
bambina, per il legame esistente con la madre (rilevato anche dalla psicologa __________,
interpellata dal reclamante), e considerato che un trasferimento nella realtà __________
non costituirebbe uno sradicamento di PI 1 dal suo ambiente (la realtà __________
non essendole “estranea nè per lingua, nè per legami familiari e di amicizia
già esistenti”), un allontanamento di PI 1 dalla madre “non appare ora
opportuno” (decisione impugnata, pag. 8). L’autorità di prime cure ha
valutato che l'indispensabile “continuazione di regolari e proficue
relazioni personali con il genitore non affidatario” potrebbe essere
assicurata dal padre, vista la sua flessibilità dal punto di vista lavorativo e
la sua propensione a “viaggiare piuttosto di frequente e su lunghe distanze”
(decisione impugnata, pag. 8). L'Autorità di protezione ha dunque concluso che
“una modifica della custodia parentale sulla minore non appare ora conforme
al suo interesse”, non vedendo ostacoli al trasferimento di PI 1 unitamente
alla madre a __________, “purchè vi sia una sana e continua relazione con il
genitore non affidatario e un monitoraggio dello stato della minore”
attraverso dei controlli evolutivi (decisione impugnata, pag. 8).
4.2. Nel suo reclamo RE 1
si sofferma in primo luogo sulla convenzione sottoscritta con la ex compagna il
22 novembre 2010 in merito alla cura, al mantenimento e alle relazioni
personali con la figlia PI 1, criticando il fatto che l’Autorità di protezione
l’abbia presa come punto di partenza nell’ambito dell’assegnazione della
custodia parentale e per la regolamentazione dei diritti di visita (reclamo,
pag. 11). A suo modo di vedere tale convenzione altro non è che l’espressione
di un obbligo legale ormai superato, il “classico ciclostilato” che
veniva sottoposto alle parti dalle Autorità di protezione “secondo parametri
standardizzati, senza alcuna discussione concreta e soprattutto senza prendere
in considerazione che l’affidamento dei figli (custodia) non doveva
necessariamente prevedere – come per contro avveniva sistematicamente – di
privilegiare la madre” (reclamo, pag. 11). Ciò è avvenuto, secondo il
ricorrente, anche nel caso concreto, essendo dunque “palese” che quel
contratto non può fungere da base per la decisione riguardante l’affidamento di
PI 1 (reclamo, pag. 12).
Il reclamante censura in
seguito la decisione di prime cure per aver considerato equivalenti le capacità
educative di entrambi i genitori, valutando in maniera errata gli atti (da cui
risultano tutta una serie di manchevolezze di CO 2, evocate nel dettaglio dal
reclamante nel suo memoriale, pag. 18-28) e per aver evitato di approfondire la
questione procedendo ad una perizia sulle capacità genitoriali, che avrebbe
dovuto essere ordinata d’ufficio viste le perplessità sollevate da RE 1
(reclamo, pag. 28).
Sebbene di importanza
subordinata, il reclamante si china anche sugli altri criteri fissati dalla
giurisprudenza (reclamo, pag. 29), quali la situazione geografica e la distanza
che separa le abitazioni dei genitori (pag. 30-31), la capacità e la volontà di
ciascun genitore di favorire i contatti fra PI 1 e l’altro genitore (pag.
31-32), la stabilità derivante dal mantenimento della situazione anteriore
(pag. 32), le possibilità dei genitori di occuparsi personalmente della figlia
(pag. 32-35), l’età di PI 1 (pag. 35), l’appartenenza ad un contesto sociale
(pag. 35-36) e i desideri di PI 1 riguardanti la propria presa a carico (pag.
36-37). Anche l’esame dei suddetti criteri condurrebbe all’affidamento di PI 1
a RE 1 piuttosto che alla controparte.
Il reclamante contesta in
seguito l’esistenza di un conflitto di lealtà: a suo modo di vedere, il
medesimo è semmai stato creato dallo psicologo dell’SMP, che ha proceduto
all’ascolto della minore in presenza dei genitori (reclamo, pag. 37). Critica
la considerazione secondo cui una bambina di sei anni possa essere considerata
ancora in “tenera età” (reclamo, pag. 37). A suo parere, è sbagliato considerare
che PI 1 debba rimanere in Ticino solo fino al termine della prima elementare:
occorre invece permetterle di avere una maggiore continuità, già interrotta dal
passaggio tra asilo __________ e scuola pubblica (reclamo, pag. 38). Anche il
criterio della conoscenza della lingua __________ è poco rilevante, considerato
come PI 1 non ha legami familiari o di amicizia in __________ (reclamo, pag.
38). RE 1 giudica stupefacente che l’Autorità di protezione non abbia minimamente
considerato “l’importante e forte legame con il padre”, tenendo conto
solo del desiderio materno di partire, nonostante in Ticino avrebbe tutte le
possibilità di guadagnarsi da vivere e nonostante un allontanamento
madre/figlia non sarebbe per nulla traumatico per PI 1 (reclamo, pag. 38).
Il reclamante conclude
dunque alla reiezione alle richieste di trasferimento in __________ di PI 1 e
postula che la minore sia affidata alle sue cure (reclamo, pag. 39).
4.3. Ai sensi dell’art.
301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo
di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il
diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto
di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative
dell’autorità parentale.
Se i genitori
esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il
luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure
per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il
nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di
dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da
parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a
e b CC). Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del
figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle
relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un
accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).
Contrariamente ai casi di
trasferimento all’interno della Svizzera, ove il consenso dell’altro genitore o
l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione è necessario solo se
il cambiamento di dimora del figlio ha ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale
o sulle relazioni personali (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. b e DTF 142 III 502,
consid. 2.4.2), il trasferimento del minore all’estero è sempre subordinato al
consenso dell’altro genitore. In assenza di tale consenso, è pertanto d’obbligo
richiedere l’autorizzazione da parte del giudice o dell’autorità di protezione
(cfr. art. 301a cpv. 2 lett. a).
4.4. Visto il disaccordo
paterno alla partenza di PI 1 per la __________, occorre verificare a quali
condizioni CO 2 può pretendere che l’Autorità di protezione rilasci tale
autorizzazione.
Secondo la giurisprudenza
dell’Alta Corte, nel rispetto delle libertà costituzionali dei genitori (in
particolare, della loro libertà di domicilio e di movimento), non sono
rilevanti i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire
se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si
trasferisse. Il quesito determinante è quello di sapere se il bene del figlio
viene meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure
rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che
eventualmente può implicare una modifica della custodia (DTF 142 III 502,
consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.5; DTF 142 III 498 consid. 4.3 non
pubblicato). La risposta deve essere data considerando in primo luogo il bene
del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 142
III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6). Il giudice deve partire
dal modello attuale di presa a carico del figlio: se un genitore ha
l’affidamento esclusivo, tendenzialmente si partirà dal presupposto che un
trasferimento dei figli con il medesimo tutela meglio il loro interesse. Se, al
contrario, entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno paritaria dei
figli e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è
neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare il bene del
figlio, che corrispondono a quelli utilizzati dalla giurisprudenza per decidere
dell’affidamento in caso di separazione o divorzio (DTF 142 III 502, consid.
2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498 consid. 4.4; STF 5A_375/2008
dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre determinare quali sono le relazioni
personali tra genitori e figli, le capacità educative di ogni genitore, la loro
attitudine e disponibilità ad occuparsene e curarli personalmente; va
privilegiata la situazione che, nelle circostanze concrete, appare la più
adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle relazioni personali che è
necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico,
morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori vanno considerati in
secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF 5A_375/2008 dell’11
agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF 141 III 328 consid.
5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5). Secondo la
giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento: l’ambiente
familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del genitore che se
ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione scolastica, l’esistenza
di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro età e il loro parere (DTF
142 III 481 consid. 2.7).
Come visto, le circostanze
del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più
legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un
cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per
contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo
di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive
lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e
all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v.
anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).
Il Tribunale federale ha
osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che
esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il
trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva
economica, oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di
provenienza o nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il
nuovo partner o un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi plausibili
che giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento
sia motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può
invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un
cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3).
4.5. Nella fattispecie,
viste le innumerevoli argomentazioni sollevate dal reclamante, occorre mettere
a fuoco la questione giuridica che secondo il Tribunale federale è determinante
nei casi di trasferimento di un minore all’estero, ovvero quella di sapere se
il bene di quest’ultimo viene meglio garantito seguendo il genitore che intende
trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo
originario, prendendo in considerazione una eventuale modifica della custodia
sino a quel momento in essere.
Procedendo dunque per
gradi, come indicato dalla giurisprudenza dell’Alta Corte, va preso anzitutto
in considerazione il modello attuale di presa a carico di PI 1. Al riguardo, il
reclamante non spende molte parole, criticando invece aspramente il fatto che
l’Autorità di protezione abbia fatto riferimento alla Convenzione sottoscritta
dalle parti il 22 novembre 2010 e sia dunque partita dal presupposto
dell’affidamento materno di PI 1.
Le censure del ricorrente
contro tale Convenzione non convincono. Se è vero che dall’entrata in vigore
del nuovo diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, l’obbligo di
sottoscrivere un siffatto accordo non esiste più, e che in passato le autorità
regionali di protezione sottoponevano ai genitori dei modelli standard di
convenzioni per quanto riguarda la disciplina dello scioglimento della comunione
domestica, ciò non toglie che l’accordo sia stato sottoscritto da RE 1 e CO 2
in pieno discernimento e consapevolezza, non essendo sostenibile che essi non
abbiano compreso la portata dell’accordo pattuito in caso di separazione.
Ma al di là di questo
aspetto, da tale convenzione emergono degli aspetti della loro comunione
domestica che non sono riconducibili ad uno “standard”, ma che descrivono – nel
loro caso specifico – l’assetto di cura messo in atto dalla coppia durante la
convivenza.
La convenzione in
questione riferisce infatti come PI 1 sia “accudita prevalentemente dalla
madre, senza attività lucrativa e quindi in casa, mentre il padre è dirigente
d’azienda” (punto 1) e “partecipa nella misura del possibile
all’accudimento della figlia”, provvedendo a lei “in particolare nel
fine settimana durante quindi i suoi momenti di libero” (punto 2); nelle
spese di mantenimento è specificato che occorre tener conto “della loro
partecipazione alle sue cure ed educazione e al fatto che è solo il padre ad
esercitare un’attività lucrativa” (punto 4). Ciò è stato il caso durante la
comunione domestica, ad eccezione di brevi impieghi assunti da CO 2 a tempo
parziale, come si evince dal suo curriculum vitae (cfr. doc. D allegato
all’istanza 18 novembre 2015; reclamo, pag. 37).
Non è dunque la
convenzione a prevedere un regime “standard” dopo la separazione: è per contro
la ripartizione dei compiti decisa dalla coppia già durante la loro convivenza
a riflettere un’impostazione tradizionale dei ruoli, con un padre
professionalmente attivo a tempo pieno e una madre senza attività, dedita alla
cura della prole. Il principio dell’affidamento di PI 1 alla madre,
correttamente riconosciuto dall’Autorità di protezione, non deriva – come
pretenderebbe il reclamante – né dal fatto che il padre sia “un genitore di
serie B”, né dalla sottoscrizione di un contratto “ciclostilato”
con “parametri standardizzati” (reclamo, pag. 13 e 29): è invece il mero
riconoscimento dell’assetto di presa a carico messo in atto dalla coppia sin
dalla nascita di PI 1.
Assetto che risulta anche
dalle dichiarazioni di CO 2 nel corso dell’udienza del 20 gennaio 2016 (“per
quanto concerne l’accudimento di PI 1, la signora precisa che è personalmente a
suo carico”; “la madre si è sempre occupata in modo preponderante della
figlia”, cfr. verbale, pag. 2), che non sono state contestate dal reclamante,
sebbene questi abbia sottolineato di essere comunque un padre molto presente e
di essersi occupato costantemente della figlia.
Tale ripartizione dei
ruoli è stata contestata dal reclamante solo successivamente, nel novembre
2016, con l’esacerbarsi del conflitto di coppia e dopo la modifica delle sue
richieste di causa (in particolare, dopo aver chiesto l’affidamento esclusivo
della minore). Quando CO 2, nell’ambito delle prese di posizioni riguardanti il
rapporto stilato dall’SMP, ha affermato che “il contesto famigliare era
organizzato in modo classico”, “modello che ha condiviso fino alla
separazione dalla madre”, in essere sin dalla nascita di PI 1 (cfr.
osservazioni 3 novembre 2016, pag. 5, 6 e 7), il reclamante ha negato tale
ripartizione dei ruoli (cfr. scritto del 12 dicembre 2016, pag. 8: “anche il
padre si è sempre occupato di PI 1 sin dalla nascita e non è vero che il modello
di organizzazione famigliare sia stato di tipo classico: il padre è sempre
stato molto presente nella vita della figlia”), senza fornire tuttavia
ulteriori indicazioni concrete riguardanti la conciliazione fra la sua attività
professionale a tempo pieno (seppure nella privilegiata situazione di
proprietario della ditta) e l’asserita presa a carico della figlia. Soltanto
nel reclamo, infine, RE 1 ha affermato che la sua attività lavorativa non ha “nessun
impatto” sulla cura di PI 1 (reclamo, pag. 33).
Non vi sono dunque
elementi concreti che permettano di confutare che la presa a carico di PI 1 sia
stata preponderatemene un’incombenza materna, sin dalla sua nascita. E’ dunque
corretto, in base alla giurisprudenza, partire dal presupposto che il benessere
di PI 1 sia meglio tutelato permettendole di vivere ancora con la madre,
seguendola al suo nuovo domicilio estero.
4.6. Contrariamente a
quanto sostenuto dal reclamante, anche l’esame degli ulteriori criteri
derivanti dalla giurisprudenza del Tribunale federale non permette di ribaltare
l’ago della bilancia in favore del padre. Entrambi i genitori intrattengono buone
relazioni personali con la figlia (checché ne dica il reclamante, l’autorità di
prime cure ha tenuto conto del forte legame che li unisce) ed entrambi hanno dichiarato
di essere disposti ad occuparsene. Per quanto attiene alle capacità genitoriali
di RE 1 e di CO 2, dagli atti non risultano circostanze che inducano questo
Giudice a credere che i medesimi non abbiano le risorse e le competenze per occuparsi
della loro figlia.
La questione non è
mai stata in discussione nemmeno per le parti, almeno prima dell’inasprirsi del
loro personale conflitto. Nel dicembre 2016, RE 1 affermava che entrambi i
genitori “hanno pari capacità educative”, e che nonostante i loro
problemi di coppia, “entrambi sono bravi genitori”, valutazione
condivisa dalla controparte (cfr. verbale di udienza 20 gennaio 2016, pag. 2).
Con il protrarsi della procedura in prima sede, CO 2 ha iniziato a mettere in
discussione le capacità genitoriali dell’ex compagno; tuttavia, ancora nel
marzo del 2016 RE 1 affermava che “se la controparte vuol far esperire una
perizia, ben venga: dalla stessa emergerà chiaramente come entrambi siano dei
bravi ed adeguati genitori” (cfr. scritto 21 marzo 2016, pag. 5). L’istanza
del 29 luglio 2016, nella quale RE 1 ha modificato la propria richiesta quanto
alla custodia congiunta di PI 1, postulandone invece l’affidamento esclusivo, è
stata motivata dalle risultanze del rapporto dell’UAP, in particolare dalle
dichiarazioni di PI 1 (che ha affermato di stare benissimo col padre) e di CO 2
(che ha sostenuto di voler ad ogni modo partire per __________, con o senza la
figlia). Anche a questo stadio, al di là dei rimproveri di egoismo formulati
nei confronti dell’ex compagna – di cui si dirà in seguito – le capacità
educative materne non sono mai state seriamente messe in discussione dal
reclamante.
Nell’ambito dell’udienza
conclusiva, le dichiarazioni delle parti a tale soggetto, così come
verbalizzate, risultano contraddittorie e poco comprensibili (secondo il
verbale, le parti hanno dapprima dichiarato che “l’idoneità genitoriale non
è messa in discussione, riservate le rispettive contestazioni”, mentre in
seguito RE 1 ha affermato che “sono messe in discussione le capacità
educative in merito all’accudimento della figlia” e CO 2 “conferma da
parte sua la medesima osservazione”; cfr. verbale di udienza del 12
dicembre 2016, pag. 1). In sede di replica, il reclamante ha spiegato che “non
è vero che le parti si siano opposte a far esperire una valutazione sulle capacità
genitoriali, ma semplicemente hanno rilevato che non fosse necessario”,
giudizio che comunque, a suo parere, non doveva vincolare l’Autorità di
protezione vista la massima inquisitoria applicabile alla procedura (pag. 6).
Il reclamante dimentica tuttavia che il principio della massima inquisitoria
non esenta le parti da una collaborazione attiva alla procedura: esse hanno
dunque il dovere di esporre le proprie tesi, di informare i giudici dei fatti
pertinenti della causa e di indicargli i mezzi di prova disponibili (fra i
tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015,
consid. 3.2.2; STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3; sentenza CDP
del 13 febbraio 2015, inc. 9.2014.126, consid. 3). Non è dunque conforme alla
buona fede processuale lamentare, in sede di reclamo, il mancato esperimento di
una prova ritenuta fondamentale, quando la medesima non solo non è stata
richiesta all’Autorità di prime cure, ma addirittura è stata indicata come –
giustamente – superflua.
Gli episodi sui quali si
dilunga il reclamante non sono espressione di un’incapacità materna di allevare
in maniera adeguata la figlia, bensì di un conflitto di coppia al cui centro vi
è PI 1 (litigi quanto all’estensione dei diritti di visita e all’organizzazione
delle vacanze, mancata consegna al padre dei documenti d’identità, e così via).
Non è serio, ad esempio, ritenere che il mancato accordo di CO 2 all’iscrizione
della figlia alla scuola __________ riveli l’intenzione di quest’ultima di non
scolarizzare la figlia, in violazione degli obblighi legali in tal senso. O che
l’opposizione ad una richiesta di estensione delle relazioni personali
(peraltro nemmeno accolta integralmente dall’Autorità di protezione) sia la
dimostrazione di un’incapacità genitoriale. Anche a questo riguardo, il reclamo
è dunque votato all’insuccesso.
Va rilevato che buona
parte delle argomentazioni di RE 1 concernenti l’incapacità educativa di CO 2
sono fondate sull’accusa di essere egoista, ovvero su un giudizio di valore
riguardante il voler privilegiare la propria realizzazione professionale e
personale piuttosto che l’interesse della figlia alla preservazione di intense
relazioni col padre. In realtà, il Tribunale federale nella sua giurisprudenza
ha sottolineato la preminenza delle libertà costituzionali dei genitori, che
permettono loro di decidere liberamente il proprio luogo di vita (che sia per
ragioni sentimentali, professionali o altro). In questo ambito, le motivazioni
del trasferimento sono irrilevanti, come pure irrilevante è determinare se per
il bene di PI 1 sarebbe preferibile che la madre non si trasferisse. Ciò che
conta, è che il trasferimento non sia motivato dall’intenzione di allontanare
il figlio dall’altro genitore: solo un tale comportamento rimetterebbe infatti
in discussione la capacità genitoriale di chi parte.
Nel caso concreto,
svariati motivi rendono plausibile la scelta di CO 2 di trasferirsi in la __________.
Si tratta di un luogo ove le è stata offerta una prospettiva economica più che
concreta (tant’è che quest’ultima ha già intrapreso l’attività lavorativa
offerta da conoscenti), di suo gradimento e che considera adatta al suo curriculum,
in un paese in cui la medesima ha conoscenze e amicizie e in cui ha passato
buona parte della propria vita prima di trasferirsi in Ticino, per un progetto
di coppia ormai naufragato. Il fatto di preferire tale strada al mantenimento
da parte del reclamante o ad una sua offerta di lavoro non è sindacabile in
questa sede.
Anche riguardo a tale
aspetto, le lagnanze del reclamante cadono dunque nel vuoto.
4.7. Visti i principi
giurisprudenziali applicabili, e data l'età di PI 1 (a prescindere dal fatto
che possa essere definita “tenera” o meno), è corretto accordare più importanza
ai legami personali, in primis con il genitore che l’ha avuta in
custodia sin dalla nascita. Appena iniziata la scuola elementare (peraltro con
una cerchia di amicizie diverse rispetto all’asilo, frequentato in un istituto
privato in un altro distretto), senza legami di parentela stretti nelle
vicinanze di __________ al di là dei genitori, il criterio del luogo di vita
non riveste un’importanza significativa e dunque una modifica della custodia e
all’affidamento del figlio all’altro genitore non può essere considerata
nell’interesse della minore.
Questo, anche se i
desideri di PI 1 – emersi dai colloqui con lo psicoterapeuta dell'SMP e con
l'assistente sociale dell'UAP – non sembrano coincidere con il progetto materno
e nonostante la bambina non abbia escluso la possibilità di vivere solo col
papà (vedendo la mamma unicamente nei week-end e nelle vacanze). Sebbene il suo
parere sia un elemento utile al giudice per formare il proprio convincimento,
come visto sopra, i desideri esternati devono comunque essere presi in
considerazione con una certa cautela. Ciò è vero in generale – in quanto a 6
anni non si può essere in grado di esprimere una volontà stabile, scevra da
fattori d’influenza esterni – ma a maggior ragione nel caso concreto, ove un conflitto
di lealtà e un certo condizionamento della minore appaiono non solo dalle valutazioni
del contestato rapporto dell’SMP, ma anche dal rapporto dell’UAP, che riferisce
che “PI 1 parla attraverso le parole dei genitori” (pag. 8, circostanza
osservata anche dalle maestre d’asilo dell’epoca).
Pertanto, ritenuto che il
progetto di vita di CO 2 in __________ appare solido, avendovi vissuto per più
di un decennio e compiuto i propri studi universitari, avendo nei dintorni di __________
diverse conoscenze e frequentazioni (di cui beneficerebbe anche la figlia), fra
cui i gerenti dell'hotel presso il quale ha già intrapreso un’attività
professionale; considerato che la lingua parlata non ostacola l’inserimento di PI
1 in un nuovo percorso scolastico, appena intrapreso e analogo a quello offerto
in Ticino, che la minore non ha particolari bisogni di salute che necessitano
di una presa a carico speciale, che il padre è nelle condizioni di poter
esercitare i suoi diritti di visita nonostante la distanza, tutto ben ponderato
il trasferimento in __________ con la madre appare la soluzione più adatta ad assicurare
ad PI 1 la stabilità delle relazioni personali necessaria per garantirle uno sviluppo
armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale ed intellettuale. Il
trasferimento di PI 1 in __________ con la madre appare effettivamente la soluzione
che prende meglio in considerazione il benessere della minore. La decisione
dell'Autorità di protezione deve dunque essere confermata.
IV. Relazioni
personali tra padre e figlia
5. Anche la
regolamentazione dei diritti di visita è oggetto di critica da parte di RE 1.
5.1. Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha previsto una regolamentazione minima
delle relazioni personali padre-figlia consistente in un fine settimana ogni 15
giorni (da venerdì al termine della scuola fino a domenica sera, con
riaccompagnamento della minore al domicilio materno in __________), tre
settimane di vacanza – anche non consecutive – durante il periodo estivo, una
settimana in concomitanza con le altre vacanze scolastiche, Natale o Pasqua alternativamente
e contatti telefonici regolari (di principio, ogni due giorni; decisione
impugnata, pag. 9-10). Per quanto riguarda gli spostamenti della minore è stato
deciso che la medesima non dovrà essere sottoposta a più di un viaggio al mese
per permettere l’esercizio del diritto di visita paterno (decisione impugnata,
pag. 10).
5.2. Il reclamante contesta
i diritti di visita decisi dall’Autorità di protezione, considerati “miseri”,
inferiori alla prassi cantonale e non adeguati a garantire delle relazioni
personali “regolari e proficue” (reclamo, pag. 38-39). Secondo
l’insorgente, i diritti di visita previsti “non considerano minimamente la
distanza tra __________ e __________” e il fatto che “egli è dipendente
della propria ditta e può fare quello che vuole, anche non lavorare”, ciò
che dovrebbe permettere l’esercizio di relazioni personali in forma più ampia
(reclamo, pag. 39). Conclude tuttavia affermando di non essere “interessato
ad esercitare dei diritti di visita”, in quanto chiede l’affidamento e la
custodia della figlia, dei diritti di visita dovendo semmai essere disciplinati
in favore della madre (reclamo, pag. 39-40).
5.3. Il reclamo, per quanto
ricevibile, deve essere disatteso anche su questo punto. Oltre ad affermare di
non essere interessato all’esercizio dei diritti di visita, l’insorgente
nemmeno formula delle richieste di estensione rispetto alla regolamentazione
prevista dall’Autorità di protezione. Non si giustifica dunque di modificare la
decisione di prime cure, ritenuto che ad ogni modo una disciplina delle
relazioni personali ai sensi della prassi cantonale in essere non sembra possibile
visto il calendario scolastico vigente in __________, che non sembra prevedere
settimane di vacanza oltre a quelle estive, di Natale e di Pasqua (cfr. http://www. __________/-/calendario-scolastico-2017-2018-vi-presentiamo-le-novita,
consultato l’11 agosto 2017).
V. Controlli evolutivi su PI
1
6. Nel reclamo vengono
sollevate delle perplessità anche riguardo ai controlli evolutivi che
l’Autorità di protezione ha decisione in favore della minore.
6.1. Nella decisione
impugnata, riprendendo quanto suggerito nel rapporto dell’SMP, è stato
considerato che la conflittualità fra i genitori, cui PI 1 è esposta, rende opportuno
sottoporla a dei controlli evolutivi per monitorare il suo stato psichico e la
sua evoluzione (decisione impugnata, pag. 8). L’Autorità di protezione ha dunque
stabilito che occorrerà conferire mandato ad un idoneo servizio e/o specialista
del futuro luogo di residenza di PI 1 per regolari – di principio semestrali –
controlli evolutivi su di essa, che dovranno essere resi possibili da CO 2 e
sulla cui evoluzione RE 1 dovrà essere regolarmente informato.
6.2. In reclamante si
dichiara “perplesso” in merito ai controlli evolutivi ordinati; egli mette in
dubbio la competenza decisionale dell’Autorità di protezione e ritiene che non
sia dato di sapere in cosa consistano tali controlli (reclamo, pag. 40).
6.3. Anche a tale riguardo
il reclamo appare irricevibile, non risultando nemmeno comprensibile se
l’insorgente contesti tale provvedimento o meno. In via abbondanziale si rileva
che, come visto inizialmente, la competenza delle Autorità svizzere per
decidere delle misure di protezione in favore di PI 1 è ancora data, e il
provvedimento ordinato dall’Autorità di protezione rientra nel novero delle
misure opportune ai sensi dell’art. 307 CC. Il trasferimento della minore in __________
comporterà tuttavia inevitabilmente una modifica della competenza decisionale,
ma ciò non soltanto per quanto riguarda le misure opportune, bensì per ogni
provvedimento riguardante la minore.
VI. Oneri processuali
7. Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a
carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili a CO 2, la sua patrocinatrice non
avendo presentato memoriali di causa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’700.–
b) spese fr.
300.–
fr.
2’000.–
sono posti a carico di RE
1.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.