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Decisione

9.2017.66

Autorizzazione al trasferimento di minore all'estero insieme alla madre

11 agosto 2017Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dall’unione fra RE 1

e CO 2 è nata il 2010 PI 1.

B. In data 22 novembre

2010 RE 1 e CO 2 hanno sottoscritto una Convenzione in merito alla cura, al

mantenimento e alle relazioni personali con la figlia PI 1, sia per la durata

della comunione domestica che nel caso di scioglimento della medesima. La

Convenzione è stata approvata il 17 marzo 2011 dall’Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione).

C. Con istanza 18

novembre 2015 CO 2 ha adito l’Autorità di protezione postulando, già in via

supercautelare, l’autorizzazione a trasferirsi con la figlia PI 1 in __________,

e meglio a __________. RE 1 si è integralmente opposto a tale istanza e, con

risposta 30 novembre 2015, ha postulato oltre all’attribuzione congiunta

dell’autorità parentale, già in essere, anche della custodia su PI 1, con una

conseguente revisione del contributo di mantenimento in favore di quest’ultima.

Le parti, dopo aver esposto le proprie argomentazioni, all’udienza del 20

gennaio 2016 hanno concordato una sospensione del procedimento alfine di

esperire un tentativo di mediazione. Con lettera del 25 gennaio 2016 CO 2 ha

tuttavia ribadito la sua richiesta di essere autorizzata a trasferirsi in __________

con la figlia, riattivando dunque la procedura presso l’Autorità di protezione.

D. La coppia si è

separata di fatto nel mese di febbraio 2016. La comunione domestica si è quindi

sciolta col trasferimento di CO 2 da __________ a __________, unitamente alla

figlia PI 1. RE 1 si è opposto a tale trasferimento con un’istanza

supercautelare datata 17 febbraio 2016, cui l’Autorità di protezione non ha

dato seguito inaudita parte, citando per contro le parti per un’udienza. Detta

istanza è stata quindi ritirata dal reclamante in quanto considerata superata

dagli eventi.

E. A seguito

dell’interruzione della comunione domestica, con istanza 11 marzo 2016 RE 1 ha

presentato una richiesta di misure supercautelari e cautelari tendenti

all’ampliamento delle relazioni personali disciplinate nella Convenzione del 22

novembre 2010. Con ordinanza del 14 marzo 2016 l’Autorità di protezione ha

conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di __________

di effettuare una valutazione del contesto famigliare dei genitori e di

formulare eventuali proposte di misure di protezione a favore della minore.

Con scritto del 31

marzo 2016 CO 2 si è opposta ad un ampliamento delle relazioni personali prima

di conoscere l’esito della suddetta valutazione. Con scritto del 13 aprile 2016,

l’Autorità ha comunicato alle parti che si sarebbe pronunciata sulle varie

istanze pendenti una volta ricevute le considerazioni dell’UAP, perlomeno nella

forma di un rapporto intermedio.

F. Con scritto 13 maggio

2016 RE 1 ha presentato un’istanza di adozione di misure supercautelari e

cautelari tendente alla definizione delle vacanze estive (poi risolta con

l’adesione della madre alle richieste paterne) e chiedente l’iscrizione in

prima elementare della figlia presso la scuola ad indirizzo __________, sita a __________.

Il 1° giugno 2016 l’Autorità di protezione ha invitato entrambe le parti ad

evitare di adottare decisioni unilaterali relative alla figlia prima del

termine della procedura e ad evitare ogni forma di pressione psicologica su PI

1, richiamandoli alle loro responsabilità genitoriali.

G. Il 10 giugno 2016

l’UAP ha reso il suo rapporto, che ha evidenziato le forti tensioni presenti

nella coppia genitoriale, caldeggiando un ascolto professionale di PI 1. Alla

luce delle risultanze del medesimo, e in concomitanza con il compimento di 6

anni della minore, con decisione del 28 giugno 2016 l’Autorità di protezione ha

ordinato l’audizione della minore da parte del Servizio medico psicologico

(SMP) di __________ e ha invitato CO 2 ad accompagnarvi la figlia.

H. Con decisione del 27

luglio 2016, in assenza di circostanze particolari che imponessero la scelta di

un istituto privato e vista l’opposizione di CO 2, l’Autorità di protezione ha

ordinato l’iscrizione di PI 1 all’Istituto scolastico di __________ per

l’inizio della prima elementare.

I. Con istanza del 29

luglio 2016, a complemento della propria istanza del 30 novembre 2015, RE 1 ha

modificato la propria richiesta quanto alla custodia congiunta di PI 1,

postulando invece l’affidamento esclusivo della figlia.

L. In data 7 settembre

2016 l’SMP ha reso il suo rapporto di audizione della minore, nel quale ha

riferito dei colloqui con PI 1 ed ha formulato alcune valutazioni specialistiche

su di lei. In conclusione, l’SMP ha indicato come dal profilo psicologico non

vi siano controindicazioni alla partenza di PI 1 all’estero con la madre,

sempre che la minore possa mantenere un contatto regolare col padre, e ha suggerito

l’opportunità di sottoporre la minore – a prescindere dal suo luogo di residenza

futuro – a dei controlli evolutivi semestrali per monitorare l’evoluzione del

suo stato psichico.

M. All’udienza del 17

ottobre 2016, convocata dall’Autorità di protezione per fare il punto della

situazione dopo l’ascolto specialistico di PI 1, ha presenziato unicamente RE 1.

Egli ha presentato delle contestazioni scritte riguardanti le modalità di

ascolto della minore, che sono state in seguito sottoposte alla controparte per

osservazioni. L’Autorità di protezione ha dunque convocato un’ulteriore udienza

in data 12 dicembre 2016, alla quale entrambe le parti hanno presenziato e durante

la quale è stato possibile trovare un accordo sullo svolgimento delle vacanze

natalizie. RE 1 ha ribadito la richiesta di ripetere l’ascolto di PI 1

(avversata dalla controparte), mentre per il resto, le parti si sono

riconfermate nelle proprie posizioni, sollecitando una decisione di merito da

parte dell’Autorità di protezione.

N. Il 9 gennaio 2017

l’Autorità di protezione ha regolamentato l’assetto minimo delle relazioni

personali fra padre e figlia, accogliendo parzialmente le richieste di

estensione formulate da questi. Il regime instaurato, cui è stata data

immediata esecutività, è stato previsto sino a nuova decisione in merito alla

custodia su PI 1.

O. Con istanza 10

febbraio 2017 RE 1 ha adito l’Autorità di protezione postulando una

regolamentazione delle relazioni personali con la figlia per i periodi di vacanze

pasquali e estive 2017, sottoposta per osservazioni a CO 2 ed evasa

dall’Autorità con decisione del 23 febbraio seguente.

P. Nel frattempo, con

decisione del 15 febbraio 2017 l’Autorità di protezione si è espressa nel

merito del procedimento.

Quanto al

trasferimento all’estero della minore, ha accolto la domanda materna e ha

autorizzato il trasferimento in __________ (e meglio, a __________) di PI 1 a

partire dalla crescita in giudicato della decisione ma non prima della fine

dell’anno scolastico in corso.

L’Autorità di

protezione ha per contro respinto le richieste paterne quanto alla custodia

della minore, mantenendo dunque l’affidamento della medesima alla madre. Ha di

conseguenza previsto l’assetto dei diritti di visita paterni minimi, ovvero un

fine settimana ogni 15 giorni (da venerdì al termine della scuola fino a

domenica sera, con riaccompagnamento della minore al domicilio materno in __________),

tre settimane di vacanza – anche non consecutive – durante il periodo estivo,

una settimana in concomitanza con le altre vacanze scolastiche, Natale o Pasqua

alternativamente e contatti telefonici regolari (di principio, ogni due

giorni). Per quanto riguarda gli spostamenti della minore è stato deciso che la

medesima non dovrà essere sottoposta a più di un viaggio al mese per permettere

l’esercizio del diritto di visita paterno.

CO 2 è stata invitata

a permettere e favorire tali relazioni personali, e RE 1 ad esercitarle secondo

le esigenze e il prioritario bene della figlia. Entrambi i genitori sono stati

inoltre invitati ad informarsi reciprocamente in modo tempestivo prima di

viaggi di una certa importanza e durata con la figlia. Ricordando che entrambi

i genitori sono tenuti ad un passaggio costante e completo delle informazioni

relative agli aspetti importanti relativi alla figlia, l’Autorità di protezione

ha stabilito che CO 2 dovrà permettere a RE 1 l’accesso diretto alle informazioni

da parte di terzi che partecipano alle cure della figlia.

Nella decisione è stato

infine stabilito che occorrerà conferire mandato ad un idoneo servizio e/o

specialista del futuro luogo di residenza di PI 1 per regolari – di principio

semestrali – controlli evolutivi su di essa, che dovranno essere resi possibili

da CO 2 e sulla cui evoluzione RE 1 dovrà essere regolarmente informato. I

costi della decisione sono stati posti a carico delle parti in ragione di un

mezzo ciascuno.

Q. Con reclamo del 17

marzo 2017, RE 1 è insorto contro tale decisione. Nel suo memoriale, egli

chiede in primo luogo l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti in

prima istanza affinchè si proceda ad un nuovo ascolto di PI 1. Subordinatamente,

egli postula la reiezione della richiesta di trasferimento della minore

formulata da controparte, chiedendo invece l’accoglimento della sua domanda

tendente all’affidamento esclusivo di PI 1 e alla conseguente regolamentazione

delle relazioni personali della figlia con la madre. Egli protesta tasse, spese

e congrue ripetibili e chiede infine l’annullamento degli altri punti della

decisione impugnata.

R. Con osservazioni del

24 aprile 2017 l’Autorità di protezione si è riconfermata nelle argomentazioni

addotte nella sentenza impugnata, postulandone la conferma e chiedendo la

reiezione integrale del gravame. CO 2 non ha invece presentato osservazioni

entro il termine impartito.

S. In sede di replica e

duplica, RE 1 e l’Autorità di protezione si sono riconfermati nelle

considerazioni e conclusioni già espresse nei precedenti reciproci memoriali.

T. Successivamente

all’inoltro del reclamo, con istanza 5 luglio 2017 RE 1 ha presentato

all’Autorità di protezione un’ulteriore istanza supercautelare chiedente la

conferma – con la comminatoria dell’art. 292 CP – della decisione cautelare del

9 gennaio 2017 in merito alle relazioni personali, in particolare riguardo al

pernottamento infrasettimanale presso il padre ogni 15 giorni. Nell’ambito di

tale istanza è emerso che CO 2 si trova già in __________ con la figlia. Dopo

aver chiesto una presa di posizione alla controparte, il 12 luglio 2017

l’Autorità di protezione ha emanato una decisione supercautelare con la quale

ha parzialmente accolto l’istanza di RE 1, confermando e definendo più

esplicitamente l’assetto delle relazioni personali padre-figlia per il periodo

estivo e invitando CO 2 a reiscrivere immediatamente la figlia al precedente

domicilio svizzero di __________, dandone conferma all’Autorità, con la

comminatoria dell’azione penale.

U. A seguito di tale

decisione, RE 1 ha nuovamente adito l’Autorità di protezione. Segnalando

l’impossibilità di iscrivere nuovamente PI 1 al precedente domicilio (essendo

la madre partita all’estero e avendo di conseguenza perso il permesso di

risiedere in Svizzera) con istanza 17 luglio 2017 egli postula – già in via supercautelare

– l’affidamento della figlia alla cura e alla custodia del padre, autorizzandolo

ad iscrivere la figlia al proprio domicilio a __________ e chiedendo una

regolamentazione delle relazioni personali con la madre.

V. Con decisione 26

luglio 2017 l’Autorità di protezione ha ratificato in via cautelare la propria

decisione 12 luglio 2017. Contro la medesima, criticando in particolare la

mancata pronuncia in merito all’affidamento immediato di PI 1 al padre,

quest’ultimo è insorto presso questa Camera con reclamo datato 28 luglio 2017

(inc. n. 9.2017.167), che verrà evaso con decisione separata.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

I. Competenza

delle autorità di protezione svizzere

2.

Vista la notifica di

partenza dalla Svizzera presentata alle autorità di __________ da CO 2 per sé e

per la figlia, occorre preliminarmente chinarsi sulla questione della

competenza territoriale di questo Giudice, che deve essere esaminata d’ufficio

ad ogni stadio del procedimento.

2.1

Dai documenti acclusi

all’istanza supercautelare presentata da RE 1 il 5 luglio 2017 all’Autorità di

protezione, avente per oggetto i diritti di visita estivi con la figlia, si

evince che CO 2 il 16 giugno 2017 ha presentato una richiesta di iscrizione

all’anagrafe della popolazione residente nel comune di __________, per sé e per

PI 1 (cfr. allegato 2). I Servizi demografici del comune in questione hanno

dunque avvisato il padre del fatto che avrebbero provveduto ad accertare i presupposti

per l’iscrizione.

Dalla banca dati movimento

della popolazione (MovPop) risulta effettivamente che CO 2 e PI 1 hanno

notificato la loro partenza da __________ il 15 giugno 2017 per trasferirsi in __________.

La circostanza è stata confermata dall’Ufficio controllo abitanti del Comune in

questione con lettera del 17 luglio 2017 (cui sono state allegate le notifiche

di partenza presentate l’8 giugno 2017 agli Uffici comunali e il 14 giugno 2017

all’Ufficio regionale degli stranieri).

Nelle osservazioni a tale

istanza, CO 2 ha ammesso di aver trasferito il suo domicilio in __________

assieme alla figlia, in un appartamento locato già dal 2015 e utilizzato

durante le vacanze o nei week-end, che diverrà il luogo di residenza fisso una

volta ottenuta l’autorizzazione al trasferimento nell’ambito del procedimento

di protezione (osservazioni 10 luglio 2017, pag. 2 e 6). CO 2 ha pure riferito

di aver iniziato il 3 luglio 2017 un’attività professionale in __________ (osservazioni

10.

luglio 2017, pag. 4).

2.2

Ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei

tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento

e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione

dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla

competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione

in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori

(Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011).

Ai sensi dell’art.

5.

della Convenzione le autorità (sia giudiziarie che amministrative) dello

Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare

misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1).

Fatto salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del

minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di

nuova abituale residenza (par. 2).

Giusta l’art. 7 par. 1

della Convenzione, in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del

minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua

residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato

ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia

acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: qualsiasi persona, istituzione

o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento

o al mancato ritorno (a); oppure il minore abbia risieduto nell'altro Stato per

un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o

qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe

dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda in vista

del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia

integrato nel suo nuovo ambiente (b).

L’art. 7 par. 2 della

Convenzione definisce illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore

se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona,

un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in

base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza

abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno (a); e

tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente,

al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se

non si fossero verificate tali circostanze (b). Il diritto di affidamento di

cui alla lettera (a) può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una

decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla

legislazione di tale Stato. Finché le autorità citate all’art. 7 par. 1

conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il

minore è stato trasferito o trattenuto possono adottare soltanto le misure

urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore di cui

all'art. 11 (art. 7 par. 3).

2.3

Nella fattispecie, il

trasferimento di PI 1 in __________ è stato eseguito nonostante

l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di protezione non fosse esecutiva, in

quanto impugnata mediante reclamo e munita dunque ex lege dell’effetto sospensivo

(cfr. art. 450c CC). In assenza di una valida autorizzazione in tal senso e

stante l’opposizione del padre, pure titolare dell’autorità parentale, tale trasferimento

è dunque da considerarsi illecito ai sensi della Convenzione. A prescindere dunque

da un eventuale reiscrizione di PI 1 al precedente domicilio materno di __________

per effetto della decisione supercautelare del 12 luglio 2017 – che appare

problematica dal profilo del diritto degli stranieri, visto lo status della

madre – la competenza delle autorità di protezione dei minori svizzere e, per

quanto qui interessa, di questa Camera, è ad ogni modo ancora data in applicazione

dell’art. 7 della Convenzione (v. anche STF 5A_306/2016 del 7 luglio 2016,

consid. 2.1; STF 5A_619/2016 del 23 marzo 2017 consid. 4, destinata alla pubblicazione).

II. Ascolto

della minore

3.

Nel suo reclamo RE 1

contesta la decisione dell’Autorità di protezione che ha autorizzato la ex

compagna a trasferirsi con la figlia a __________, in __________, da più punti

di vista.

Preliminarmente,

egli critica il rapporto di ascolto presentato dall’SMP, ritenendolo privo di

valore giuridico, e chiede pertanto che la decisione di prime cure venga

annullata, con rinvio dell’incarto all’Autorità di protezione affinché ordini

una nuova audizione di PI 1.

3.1

In relazione

all’ascolto della minore, nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha

osservato che il mandato di procedere ad un ascolto professionale di PI 1,

conferito all’SMP, non era stato contestato dalle parti (pag. 4). Nonostante le

successive contestazioni del padre quanto alla modalità del medesimo,

l’Autorità di protezione ha rilevato che non vi sono gravi motivi per cui lo

stesso non possa essere ritenuto valido, “soprattutto nell’ottica di proteggere

comunque il prioritario benessere della bambina” (decisione impugnata, pag.

4). Un ulteriore ascolto della medesima non è stato dunque ritenuto “né

opportuno, né indispensabile”, essendo la medesima stata sentita anche

dall’UAP e – in particolar modo – essendo la medesima fortemente coinvolta nel

conflitto genitoriale, come rilevato dai due rapporti agli atti (decisione

impugnata, pag. 4-5).

3.2

RE 1 formula diverse

censure in merito alla decisione dell’Autorità di protezione di non effettuare

un nuovo ascolto di PI 1.

Egli lamenta il

fatto che nella decisione impugnata non siano stati minimamente menzionati “i

motivi per i quali l’ascolto della minore dovesse essere demandato ad una terza

persona”; l’incombenza di effettuare l’audizione spetta infatti prioritariamente

all’Autorità di protezione – di regola, ad opera del membro permanente – e solo

eccezionalmente può essere delegata a terzi (reclamo, pag. 12-14).

La motivazione della

decisione impugnata è inoltre lacunosa, a suo modo di vedere, perché l’Autorità

di protezione non ha preso posizione su tutte le critiche da lui formulate nei

confronti del rapporto dell’SMP e non spiega per quale motivo non intende

procedere ad un nuovo ascolto di PI 1 (reclamo, pag. 13 e 17).

Il reclamante critica

inoltre l’espletamento del mandato da parte dell’SMP, che avrebbe travalicato i

suoi compiti, “proponendo delle valutazioni non richieste e mal eseguite”

(reclamo, pag. 14). Il rapporto redatto non si limita infatti a riportare le

dichiarazioni di PI 1, ma contiene una serie di valutazioni cliniche/psicologiche

prive di portata giuridica e comunque contestate (reclamo, pag. 16). A suo modo

di vedere, il mandato era di puro ascolto e non presupponeva la concessione

all’SMP dell’accesso agli atti dell’incarto, ciò che configura una violazione

del segreto d’ufficio da parte dell’Autorità di protezione (reclamo, pag. 14).

Inoltre, l’ascolto del minore doveva essere effettuato senza la presenza dei

genitori – ciò che in concreto non è avvenuto – pena la sua inutilizzabilità,

come confermato anche nel parere richiesto dal reclamante alla psicologa __________

(reclamo, pag. 15 e 17). RE 1 censura infine le conclusioni del rapporto,

secondo cui una bambina di 6 anni non può essere separata dalla madre,

affermazione valida unicamente per bambini in fase di allattamento (reclamo,

pag. 17).

L’insorgente postula

dunque che la decisione impugnata venga annullata e rinviata all’Autorità di

protezione, affinché incarichi un terzo dell’ascolto di PI 1 (in quanto, visto

il modo di procedere, “è evidente che l’ARP non è più in grado di ascoltare

direttamente la minore”), nel rispetto dei dettami della giurisprudenza e

nel rispetto dei limiti del mandato (reclamo, pag. 17-18).

In replica, il reclamante

ha ribadito le sue contestazioni, sottolineando come, in caso di accoglimento

della richiesta di rinvio, in considerazione di “tutti i vizi procedurali e

i giudizi sommari espressi” l’Autorità di protezione non sarebbe più idonea

ad ascoltare PI 1 (pag. 5).

3.3

Ai sensi dell’art.

314a cpv. 1 CC, il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata

dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la

sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Tale disposto traspone

nell’ambito del diritto della protezione quanto previsto dall’art. 298 cpv. 1

CPC nelle procedure del diritto di famiglia (v. anche art. 144 cpv. 2 vCC).

La norma prevede

che, di principio, l’audizione del minore sia effettuata dall’autorità stessa.

Tuttavia, in particolare in caso di alta conflittualità famigliare o di

dissensi concernenti i figli, l’audizione può essere delegata ad uno specialista

(DTF 133 III 553 consid. 4¸ STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1. e

rif.).

Se i figli vengono sentiti

da una terza persona incaricata, questa dev'essere indipendente e qualificata

(DTF 133 III 553 consid. 4; v. anche STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid.

3.

). L’audizione non può essere svolta da parte del rappresentante legale del

figlio o dell’eventuale curatore (DTF133 III 553 consid. 5; STF 5P.276/2005 del

28.

settembre 2005, consid. 3.2; Bernasconi

in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero,

Lugano 2011, ad art. 298 CPC, pag. 1315). Non è invece escluso che i genitori o

il rappresentante legale del figlio possano presenziare all’audizione

(Messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero

[stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili

di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale], FF 1996 I pag. 1; pag. 145),

benché taluni autori lo escludano, lo ritengano inopportuno o lo giudichino

possibile solo in casi particolari (ad es. l’esistenza di forti paure nel

minore, o in presenza di un forte conflitto di lealtà, o nel caso in cui il

minore sia molto piccolo; cfr. BSK CPC, Steck,

ad. art. 298 n. 21; Vaerini, Guide

pratique du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, Berne 2015, pag.

180; Pradervand-Kernen, La

position juridique de l’enfant dans la procédure civile, à l’aune de quelques

questions particulières, FamPra 2016, pag. 351 e rif.). I genitori non possono

in ogni caso pretendere di assistere all’audizione, a meno che ciò risulti eccezionalmente

nell’interesse del minore (STF 5A_647/2008 del 14 novembre 2008, consid.

4.3

; Bernasconi in:

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad

art. 298 CPC, pag. 1315-1316).

L’audizione non presuppone

che il minore abbia la capacità di discernimento ai sensi dell’art. 16 CC (DTF

131.

III 553 consid. 1.2.3; STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015, consid. 3.1; v.

anche sentenza CDP 31 maggio 2017, inc. 9.2016.146, consid. 4.2).

Secondo le linee guida

stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale federale i bambini sono sentiti

dopo il sesto anno di età (DTF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid.

1.2

; STF 5A_354/2015 consid. 3.1). Tuttavia, tale limite non è assoluto: un

minore più giovane può essere sentito, per esempio nell’ipotesi in cui è il più

piccolo della fratria e si avvicina al suo sesto compleanno; certi autori propongono

di sentire i bambini dal quarto anno di età (DTF 131 III 553 consid. 1.2.3; v.

anche Pradervand-Kernen, op. cit.,

pag. 349 e rif.).

Questa età minima di 6

anni è stata fissata indipendentemente dal fatto che in psicologia infantile si

ritiene che le attività mentali di logica formale siano possibili a partire

dall’età di circa 11/13 anni e che la capacità di differenziazione e

d’astrazione orale si sviluppi all’incirca a partire da questa età (STF

5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1; STF 5A_119/2010 del 12 marzo 2010

consid. 2.3.1 e rif.).

Tra il sesto e

l’undicesimo anno di età, il minore non è ancora in grado di esprimersi facendo

astrazione di fattori d’influenza immediati ed esterni né di formulare una

volontà stabile. Egli non è capace di cogliere realmente le sfide giuridiche

della procedura in corso. In quella fascia di età, l’audizione del bambino è

volta innanzitutto a permettere al giudice competente di farsi un’idea

personale e di disporre di una fonte d’informazioni supplementare per stabilire

la fattispecie e prendere una decisione, senza ricercare presso il bambino una

determinazione precisa quanto all’esito del procedimento (STF 5A_354/2015 del 3

agosto 2015 consid. 3.1; STF 5A_754/2013 del 4 febbraio 2014, consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi non si

devono interrogare i minori in merito ai loro desideri riguardo all’affidamento

all’uno o all’altro genitore, dato che non sono ancora in grado di esprimersi

in proposito senza essere influenzati direttamente e da fattori esterni, non

potendo dunque esprimere una volontà stabile (DTF

133 III 146, consid. 2.6; DTF 131 III 553 consid. 1.2.2; STF 5A_354/2015 del 3

agosto 2015 consid. 3.1). In merito alla questione dell’attribuzione

dell’autorità parentale, di principio un minore può essere considerato capace

di discernimento a partire dai 12 anni (STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015

consid. 3.1; STF 5C.293/2005 del 6 aprile 2006, consid. 4.2).

L’audizione permette

inoltre al minore di essere informato della procedura in atto e di avere la

possibilità di esprimere il suo punto di vista sulla situazione famigliare,

descrivendo le sue propensioni, i suoi desideri i suoi timori e le sue aspettative:

in breve, essa gli permette di sentirsi soggetto e non oggetto della procedura

in corso (STF 5A_402/2011 del 5 dicembre 2011 consid. 5.1; Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, Schweighauser

ad. art. 298 CPC n. 11 ss; BSK CPC, Steck,

ad. art. 298 n. 5; Bernasconi in:

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad

art. 298 CPC, pag. 1314).

3.4. Come visto, l’art.

314a cpv. 1 CC permette all’autorità di protezione dei minori di rinunciare

all’audizione qualora l’età del minore o un grave motivo vi si opponga. Per

quanto attiene all’età, come sviluppato al considerando precedente, in base

alla giurisprudenza del Tribunale federale possono essere sentiti personalmente

i bambini di più di sei anni, o eventualmente anche prima, se le circostanze lo

giustificano.

Appartiene invece

al potere di apprezzamento dell’autorità giudicante valutare quali altri gravi

motivi giustifichino di rinunciare all’audizione del minore; la giurisprudenza

menziona il rifiuto del figlio di essere sentito (benché occorra accertarsi che

tale comportamento non sia indotto da uno dei genitore), il timore che il

minore sia poi vittima di rappresaglie da parte dell’uno o dell’altro genitore

oppure il fatto che egli sia stato già sentito da un perito pochi mesi prima

(sicché una nuova audizione sarebbe da lui avvertita come vessatoria),

l’esistenza di un ritardo psichico del minore, una sua assenza durevole

all’estero o la particolare urgenza del provvedimento (DTF 131 III 553, consid.

1.3.1 e rif.). Non è invece considerato un grave motivo, il fatto di voler

evitare una sofferenza al minore, ad esempio in presenza di un conflitto di

lealtà: per rinunciare all’audizione occorre invece che il conflitto di lealtà

sia particolarmente grave o che l’audizione rischi di compromettere la salute

psichica o fisica del minore (DTF 131 III 553, consid. 1.3.3).

Se il minore è stato già

sentito, secondo l’Alta Corte occorre prescindere da nuove audizioni in caso di

conflitto di lealtà particolarmente grave, nei casi in cui si può presumere che

non emergeranno nuovi elementi utili, e nei casi in cui l’auspicata utilità di

tale ascolto non sia proporzionata con la sofferenza provocata al minore

dall’ulteriore audizione (DTF 133 III 553, consid. 4).

3.5. Nella fattispecie, le

censure del reclamante non possono trovare accoglimento.

Anzitutto, le critiche

riguardo al conferimento del mandato di ascolto di PI 1 all’SMP sono tardive,

nella misura in cui non risulta che durante il procedimento RE 1 si sia opposto

a questo modo di procedere, né che abbia chiesto esplicitamente all’Autorità di

protezione di eseguire in prima persona all’audizione di PI 1. Ciò, nonostante

egli ne abbia avuto l’opportunità ad almeno due riprese, ovvero prendendo

posizione sullo scritto del 17 giugno 2016 dell’Autorità di protezione alle

parti, che preannunciava tale passo processuale (“v’informiamo che la scrivente

Autorità sta valutando l’esperimento di un ascolto specialistico della minore

[…]”), rispettivamente interponendo reclamo contro la relativa decisione del 28

giugno 2016, il cui dispositivo indicava chiaramente tale facoltà (punto 5). La

critica secondo cui la decisione impugnata sarebbe lacunosa in punto ai motivi

di tale delega a terzi andava semmai rivolta verso tale decisione. Al

contrario, tale risoluzione è stata esplicitamente condivisa dal reclamante con

scritto del 5 luglio 2017 (“ho preso atto della vostra decisione […] con

la quale avete deciso, come d’altra parte richiesto dal sottoscritto,

l’audizione della minore a margine”). Le contestazioni del reclamante

nascono solo successivamente alla ricezione del rapporto dell’SMP, le cui

conclusioni appaiono a lui sfavorevoli.

Ad ogni modo, RE 1 si

limita a ricordare il principio generale – secondo cui l’Autorità di protezione

procede in prima persona all’ascolto, delegando a terzi il medesimo solo in

casi particolari – senza tuttavia confrontarsi in concreto con la motivazione

che ha spinto l’Autorità di protezione ad agire in tal senso (“visto che

dalla valutazione dell’UAP è emersa la necessità di un ascolto specialistico

della minore”, cfr. decisione 28 giugno 2016, pag. 2; l’ascolto professionale

è stato deciso, come espressamente suggerito dall’UAP, “considerate la

piuttosto alta conflittualità genitoriale e la delicatezza del caso nonché il

manifesto coinvolgimento della bambina nel conflitto” cfr. decisione

impugnata, pag. 4).

Infine, la critica appare

fine a sé stessa, nella misura in cui nel suo reclamo RE 1 postula che il nuovo

mandato di ascolto di PI 1 venga conferito “ad una terza persona”, e non

all’Autorità di protezione medesima. Su questo punto il reclamo deve dunque

essere disatteso.

Anche le critiche al fatto

che i genitori fossero presenti all’audizione di PI 1 sono destinate

all’insuccesso. Anzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante e

come ricordato al considerando precedente, la presenza dei genitori durante

l’audizione di un minore non è esclusa a priori e non inficia la validità

dell’audizione. Anche in questo caso, la lamentela viene proposta solo dopo

aver preso atto delle conclusioni del rapporto, mentre il reclamante era

pienamente consapevole di tale modus operandi e aveva esplicitamente

chiesto di poter accompagnare la figlia all’ascolto (cfr. lettera 5 luglio

2017, “il mio cliente desidera partecipare attivamente all’accompagnamento

della figlia al Servizio medico psicologico, per cui prenderà contatto

direttamente con questo servizio e la signora CO 2 per concordare la data.

L’accompagnamento della figlia è un atto importante e non puramente formale”),

richiesta cui è stato dato seguito, il secondo colloquio con la minore

essendosi svolto alla presenza del padre (cfr. rapporto SMP, pag. 4; v. anche

lettera 13 luglio 2017 dell’Autorità di protezione). A ciò va aggiunto che

l’SMP aveva previsto anche un terzo incontro, nel quale sentire la minore in

assenza dei genitori, ciò che non è stato possibile vista l’opposizione della medesima

(“Un terzo colloquio, nel quale era previsto un esame individuale della

bambina, ha dovuto essere svolto in presenza della madre per il rifiuto di PI 1

di separarsi da lei e in quanto aveva già detto tutto quello che voleva dire”,

rapporto SMP, pag. 4).

Pure è da respingere la

censura secondo cui il rapporto dell’SMP sarebbe inutilizzabile in quanto i

periti avrebbero superato i limiti del mandato conferito. Va segnalato che

l’Autorità di protezione, nel suo scritto del 17 giugno 2016, aveva prospettato

alle parti la possibilità di far effettuare su PI 1 un “esame professionale

del suo stato psico-affettivo, alla luce dell’evidente difficile situazione e

di conflitto di lealtà in cui essa sta vivendo”, anche se in seguito, il

mandato conferito all’SMP non contiene più tale indicazione ma si limita ad ordinare

l’ascolto di PI 1.

Se è vero che il rapporto

stilato dall’SMP contiene delle valutazioni supplementari rispetto alla mera

trascrizione dei colloqui con la minore, ciò non implica per forza che esso sia

nullo e inutilizzabile dall’Autorità di protezione per formare il proprio

giudizio. Ciò che conta, in base alla giurisprudenza evocata sopra (cfr. in

particolare il già citato STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1) è che

la minore abbia potuto esprimersi in merito al suo luogo di vita futuro, sul

suo eventuale trasferimento in __________ con la mamma o sulla possibilità di

restare in Ticino con il padre. Ciò che effettivamente è stato il caso in

concreto, come emerge dal rapporto: PI 1 afferma “di sapere il motivo della

consultazione che sta nel «parlare della __________ » dove non vuole andare ad

abitare”, volendo per contro restare in Ticino ma insieme ad entrambi i

genitori (pag. 3). Posizione analoga era stata manifestata dalla bambina in

occasione del colloquio con l’assistente sociale __________ nell’ambito della

valutazione socio-ambientale demandata all’UAP (v. rapporto UAP, pag. 7). Sia

nel secondo che nel terzo colloquio PI 1 ha invece rifiutato di esprimersi,

sostenendo che “aveva già detto tutto quello che voleva dire” (pag. 4).

Non si vede dunque per

quale motivo l’ascolto dovrebbe essere ripetuto, nella misura in cui il

rapporto permette di evincere la posizione di PI 1 sulle questioni essenziali sub

iudice, come prescritto dalla giurisprudenza. Se a ciò si aggiunge che la

minore ha espresso la volontà di non pronunciarsi più sul tema, avendo già

esternato quanto le interessava dire, e che il reclamante stesso asserisce che

l’ascolto di PI 1 sia già stato eseguito dall’assistente sociale dell’UAP in

maniera conforme alle “esigenze pose dalla giurisprudenza del Tribunale

federale” (reclamo, pag. 37), il rinvio degli atti in prima sede per

un’ulteriore audizione appare, oltre che ingiustificato, verosimilmente privo

di utilità pratica e finanche lesivo dell’interesse della minore. La decisione

dell’Autorità di protezione di rinunciare ad un ulteriore ascolto di PI 1 è

dunque del tutto condivisibile.

Difficilmente comprensibile

appare infine la censura riguardante l’asserita violazione del segreto

d’ufficio da parte dell’Autorità di protezione, commessa nell’aver permesso

l’accesso agli atti dell’incarto ai periti dell’SMP; la lagnanza – contestata

dall’Autorità di protezione (cfr. osservazioni, pag. 3-4) – viene ad ogni modo

trasmessa per competenza all’Ispettorato di questa Camera.

III. Trasferimento

all’estero della minore e custodia della medesima

4. Il reclamante

censura la decisione dell’Autorità di protezione anche nel merito, nella misura

in cui ha autorizzato CO 2 a partire per l’__________ con PI 1 e ha respinto le

sue richieste di affidamento della minore.

4.1. Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha dapprima ricordato le norme giuridiche

applicabili e la giurisprudenza in tema di autorizzazione alla modifica del

luogo di dimora del figlio, di attribuzione della custodia parentale e di regolamentazione

delle relazioni personali (pag. 5-6). Dopo aver brevemente riassunto il

progetto di vita di CO 2 in __________, l'Autorità di protezione ha esposto le

ragioni di RE 1, contrario al trasferimento in quanto preoccupato del radicale

distacco che la lontananza potrebbe creare tra lui e la figlia (decisione

impugnata, pag. 6-7). Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione ha

rilevato come da entrambi i rapporti agli atti sia chiaramente emerso il forte

legame affettivo di PI 1 nei confronti di entrambi i genitori (pag. 7).

L'Autorità di protezione ha rilevato che, seppur dal contestato ascolto ad

opera dell'SMP “emerga l'indicazione finale a favore del trasferimento

all'estero di madre e figlia”, dal rapporto dell'UAP si deduce sia “il

rifiuto della figlia verso il progetto materno” che “una palese contraddizione

nell'atteggiamento filiale rispetto all'indagine esperita, che mette in dubbio

eventuali precedenti asserzioni” (decisione impugnata, pag. 7).

L'Autorità di protezione ne deduce l'esistente conflitto di lealtà verso i

genitori e lo considera un possibile rischio evolutivo, paventato anche dallo

psicoterapeuta dell'SPM (decisione impugnata, pag. 7). L'Autorità di

protezione ha valutato che “entrambi gli interessi dei genitori sono

difendibili”: sia quello di CO 2 “teso alla realizzazione di un nuovo

progetto di vita laddove possiede radici e legami”, sia quello del padre

volto “alla vicinanza della figlia e alla continuazione per la stessa

dell'attuale percorso di vita e sociale” (decisione impugnata,

pag. 7-8). Quanto al percorso scolastico di PI 1, l'Autorità di protezione

ha considerato opportuno – vista la tenera età ed avendo appena intrapreso

la prima elementare – non autorizzare alcun trasferimento prima della fine

dell'anno scolastico in corso (decisione impugnata, pag. 8). Secondo l’Autorità

di protezione, a parità di capacità educative e di cura, per l'età della

bambina, per il legame esistente con la madre (rilevato anche dalla psicologa __________,

interpellata dal reclamante), e considerato che un trasferimento nella realtà __________

non costituirebbe uno sradicamento di PI 1 dal suo ambiente (la realtà __________

non essendole “estranea nè per lingua, nè per legami familiari e di amicizia

già esistenti”), un allontanamento di PI 1 dalla madre “non appare ora

opportuno” (decisione impugnata, pag. 8). L’autorità di prime cure ha

valutato che l'indispensabile “continuazione di regolari e proficue

relazioni personali con il genitore non affidatario” potrebbe essere

assicurata dal padre, vista la sua flessibilità dal punto di vista lavorativo e

la sua propensione a “viaggiare piuttosto di frequente e su lunghe distanze”

(decisione impugnata, pag. 8). L'Autorità di protezione ha dunque concluso che

“una modifica della custodia parentale sulla minore non appare ora conforme

al suo interesse”, non vedendo ostacoli al trasferimento di PI 1 unitamente

alla madre a __________, “purchè vi sia una sana e continua relazione con il

genitore non affidatario e un monitoraggio dello stato della minore”

attraverso dei controlli evolutivi (decisione impugnata, pag. 8).

4.2. Nel suo reclamo RE 1

si sofferma in primo luogo sulla convenzione sottoscritta con la ex compagna il

22 novembre 2010 in merito alla cura, al mantenimento e alle relazioni

personali con la figlia PI 1, criticando il fatto che l’Autorità di protezione

l’abbia presa come punto di partenza nell’ambito dell’assegnazione della

custodia parentale e per la regolamentazione dei diritti di visita (reclamo,

pag. 11). A suo modo di vedere tale convenzione altro non è che l’espressione

di un obbligo legale ormai superato, il “classico ciclostilato” che

veniva sottoposto alle parti dalle Autorità di protezione “secondo parametri

standardizzati, senza alcuna discussione concreta e soprattutto senza prendere

in considerazione che l’affidamento dei figli (custodia) non doveva

necessariamente prevedere – come per contro avveniva sistematicamente – di

privilegiare la madre” (reclamo, pag. 11). Ciò è avvenuto, secondo il

ricorrente, anche nel caso concreto, essendo dunque “palese” che quel

contratto non può fungere da base per la decisione riguardante l’affidamento di

PI 1 (reclamo, pag. 12).

Il reclamante censura in

seguito la decisione di prime cure per aver considerato equivalenti le capacità

educative di entrambi i genitori, valutando in maniera errata gli atti (da cui

risultano tutta una serie di manchevolezze di CO 2, evocate nel dettaglio dal

reclamante nel suo memoriale, pag. 18-28) e per aver evitato di approfondire la

questione procedendo ad una perizia sulle capacità genitoriali, che avrebbe

dovuto essere ordinata d’ufficio viste le perplessità sollevate da RE 1

(reclamo, pag. 28).

Sebbene di importanza

subordinata, il reclamante si china anche sugli altri criteri fissati dalla

giurisprudenza (reclamo, pag. 29), quali la situazione geografica e la distanza

che separa le abitazioni dei genitori (pag. 30-31), la capacità e la volontà di

ciascun genitore di favorire i contatti fra PI 1 e l’altro genitore (pag.

31-32), la stabilità derivante dal mantenimento della situazione anteriore

(pag. 32), le possibilità dei genitori di occuparsi personalmente della figlia

(pag. 32-35), l’età di PI 1 (pag. 35), l’appartenenza ad un contesto sociale

(pag. 35-36) e i desideri di PI 1 riguardanti la propria presa a carico (pag.

36-37). Anche l’esame dei suddetti criteri condurrebbe all’affidamento di PI 1

a RE 1 piuttosto che alla controparte.

Il reclamante contesta in

seguito l’esistenza di un conflitto di lealtà: a suo modo di vedere, il

medesimo è semmai stato creato dallo psicologo dell’SMP, che ha proceduto

all’ascolto della minore in presenza dei genitori (reclamo, pag. 37). Critica

la considerazione secondo cui una bambina di sei anni possa essere considerata

ancora in “tenera età” (reclamo, pag. 37). A suo parere, è sbagliato considerare

che PI 1 debba rimanere in Ticino solo fino al termine della prima elementare:

occorre invece permetterle di avere una maggiore continuità, già interrotta dal

passaggio tra asilo __________ e scuola pubblica (reclamo, pag. 38). Anche il

criterio della conoscenza della lingua __________ è poco rilevante, considerato

come PI 1 non ha legami familiari o di amicizia in __________ (reclamo, pag.

38). RE 1 giudica stupefacente che l’Autorità di protezione non abbia minimamente

considerato “l’importante e forte legame con il padre”, tenendo conto

solo del desiderio materno di partire, nonostante in Ticino avrebbe tutte le

possibilità di guadagnarsi da vivere e nonostante un allontanamento

madre/figlia non sarebbe per nulla traumatico per PI 1 (reclamo, pag. 38).

Il reclamante conclude

dunque alla reiezione alle richieste di trasferimento in __________ di PI 1 e

postula che la minore sia affidata alle sue cure (reclamo, pag. 39).

4.3. Ai sensi dell’art.

301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo

di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il

diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto

di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative

dell’autorità parentale.

Se i genitori

esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il

luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure

per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il

nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di

dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da

parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a

e b CC). Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del

figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle

relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un

accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).

Contrariamente ai casi di

trasferimento all’interno della Svizzera, ove il consenso dell’altro genitore o

l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione è necessario solo se

il cambiamento di dimora del figlio ha ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale

o sulle relazioni personali (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. b e DTF 142 III 502,

consid. 2.4.2), il trasferimento del minore all’estero è sempre subordinato al

consenso dell’altro genitore. In assenza di tale consenso, è pertanto d’obbligo

richiedere l’autorizzazione da parte del giudice o dell’autorità di protezione

(cfr. art. 301a cpv. 2 lett. a).

4.4. Visto il disaccordo

paterno alla partenza di PI 1 per la __________, occorre verificare a quali

condizioni CO 2 può pretendere che l’Autorità di protezione rilasci tale

autorizzazione.

Secondo la giurisprudenza

dell’Alta Corte, nel rispetto delle libertà costituzionali dei genitori (in

particolare, della loro libertà di domicilio e di movimento), non sono

rilevanti i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire

se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si

trasferisse. Il quesito determinante è quello di sapere se il bene del figlio

viene meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure

rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che

eventualmente può implicare una modifica della custodia (DTF 142 III 502,

consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.5; DTF 142 III 498 consid. 4.3 non

pubblicato). La risposta deve essere data considerando in primo luogo il bene

del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 142

III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6). Il giudice deve partire

dal modello attuale di presa a carico del figlio: se un genitore ha

l’affidamento esclusivo, tendenzialmente si partirà dal presupposto che un

trasferimento dei figli con il medesimo tutela meglio il loro interesse. Se, al

contrario, entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno paritaria dei

figli e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è

neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare il bene del

figlio, che corrispondono a quelli utilizzati dalla giurisprudenza per decidere

dell’affidamento in caso di separazione o divorzio (DTF 142 III 502, consid.

2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498 consid. 4.4; STF 5A_375/2008

dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre determinare quali sono le relazioni

personali tra genitori e figli, le capacità educative di ogni genitore, la loro

attitudine e disponibilità ad occuparsene e curarli personalmente; va

privilegiata la situazione che, nelle circostanze concrete, appare la più

adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle relazioni personali che è

necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico,

morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori vanno considerati in

secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF 5A_375/2008 dell’11

agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF 141 III 328 consid.

5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5). Secondo la

giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento: l’ambiente

familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del genitore che se

ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione scolastica, l’esistenza

di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro età e il loro parere (DTF

142 III 481 consid. 2.7).

Come visto, le circostanze

del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più

legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un

cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per

contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo

di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive

lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e

all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v.

anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).

Il Tribunale federale ha

osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che

esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il

trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva

economica, oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di

provenienza o nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il

nuovo partner o un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi plausibili

che giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento

sia motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può

invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un

cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3).

4.5. Nella fattispecie,

viste le innumerevoli argomentazioni sollevate dal reclamante, occorre mettere

a fuoco la questione giuridica che secondo il Tribunale federale è determinante

nei casi di trasferimento di un minore all’estero, ovvero quella di sapere se

il bene di quest’ultimo viene meglio garantito seguendo il genitore che intende

trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo

originario, prendendo in considerazione una eventuale modifica della custodia

sino a quel momento in essere.

Procedendo dunque per

gradi, come indicato dalla giurisprudenza dell’Alta Corte, va preso anzitutto

in considerazione il modello attuale di presa a carico di PI 1. Al riguardo, il

reclamante non spende molte parole, criticando invece aspramente il fatto che

l’Autorità di protezione abbia fatto riferimento alla Convenzione sottoscritta

dalle parti il 22 novembre 2010 e sia dunque partita dal presupposto

dell’affidamento materno di PI 1.

Le censure del ricorrente

contro tale Convenzione non convincono. Se è vero che dall’entrata in vigore

del nuovo diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, l’obbligo di

sottoscrivere un siffatto accordo non esiste più, e che in passato le autorità

regionali di protezione sottoponevano ai genitori dei modelli standard di

convenzioni per quanto riguarda la disciplina dello scioglimento della comunione

domestica, ciò non toglie che l’accordo sia stato sottoscritto da RE 1 e CO 2

in pieno discernimento e consapevolezza, non essendo sostenibile che essi non

abbiano compreso la portata dell’accordo pattuito in caso di separazione.

Ma al di là di questo

aspetto, da tale convenzione emergono degli aspetti della loro comunione

domestica che non sono riconducibili ad uno “standard”, ma che descrivono – nel

loro caso specifico – l’assetto di cura messo in atto dalla coppia durante la

convivenza.

La convenzione in

questione riferisce infatti come PI 1 sia “accudita prevalentemente dalla

madre, senza attività lucrativa e quindi in casa, mentre il padre è dirigente

d’azienda” (punto 1) e “partecipa nella misura del possibile

all’accudimento della figlia”, provvedendo a lei “in particolare nel

fine settimana durante quindi i suoi momenti di libero” (punto 2); nelle

spese di mantenimento è specificato che occorre tener conto “della loro

partecipazione alle sue cure ed educazione e al fatto che è solo il padre ad

esercitare un’attività lucrativa” (punto 4). Ciò è stato il caso durante la

comunione domestica, ad eccezione di brevi impieghi assunti da CO 2 a tempo

parziale, come si evince dal suo curriculum vitae (cfr. doc. D allegato

all’istanza 18 novembre 2015; reclamo, pag. 37).

Non è dunque la

convenzione a prevedere un regime “standard” dopo la separazione: è per contro

la ripartizione dei compiti decisa dalla coppia già durante la loro convivenza

a riflettere un’impostazione tradizionale dei ruoli, con un padre

professionalmente attivo a tempo pieno e una madre senza attività, dedita alla

cura della prole. Il principio dell’affidamento di PI 1 alla madre,

correttamente riconosciuto dall’Autorità di protezione, non deriva – come

pretenderebbe il reclamante – né dal fatto che il padre sia “un genitore di

serie B”, né dalla sottoscrizione di un contratto “ciclostilato”

con “parametri standardizzati” (reclamo, pag. 13 e 29): è invece il mero

riconoscimento dell’assetto di presa a carico messo in atto dalla coppia sin

dalla nascita di PI 1.

Assetto che risulta anche

dalle dichiarazioni di CO 2 nel corso dell’udienza del 20 gennaio 2016 (“per

quanto concerne l’accudimento di PI 1, la signora precisa che è personalmente a

suo carico”; “la madre si è sempre occupata in modo preponderante della

figlia”, cfr. verbale, pag. 2), che non sono state contestate dal reclamante,

sebbene questi abbia sottolineato di essere comunque un padre molto presente e

di essersi occupato costantemente della figlia.

Tale ripartizione dei

ruoli è stata contestata dal reclamante solo successivamente, nel novembre

2016, con l’esacerbarsi del conflitto di coppia e dopo la modifica delle sue

richieste di causa (in particolare, dopo aver chiesto l’affidamento esclusivo

della minore). Quando CO 2, nell’ambito delle prese di posizioni riguardanti il

rapporto stilato dall’SMP, ha affermato che “il contesto famigliare era

organizzato in modo classico”, “modello che ha condiviso fino alla

separazione dalla madre”, in essere sin dalla nascita di PI 1 (cfr.

osservazioni 3 novembre 2016, pag. 5, 6 e 7), il reclamante ha negato tale

ripartizione dei ruoli (cfr. scritto del 12 dicembre 2016, pag. 8: “anche il

padre si è sempre occupato di PI 1 sin dalla nascita e non è vero che il modello

di organizzazione famigliare sia stato di tipo classico: il padre è sempre

stato molto presente nella vita della figlia”), senza fornire tuttavia

ulteriori indicazioni concrete riguardanti la conciliazione fra la sua attività

professionale a tempo pieno (seppure nella privilegiata situazione di

proprietario della ditta) e l’asserita presa a carico della figlia. Soltanto

nel reclamo, infine, RE 1 ha affermato che la sua attività lavorativa non ha “nessun

impatto” sulla cura di PI 1 (reclamo, pag. 33).

Non vi sono dunque

elementi concreti che permettano di confutare che la presa a carico di PI 1 sia

stata preponderatemene un’incombenza materna, sin dalla sua nascita. E’ dunque

corretto, in base alla giurisprudenza, partire dal presupposto che il benessere

di PI 1 sia meglio tutelato permettendole di vivere ancora con la madre,

seguendola al suo nuovo domicilio estero.

4.6. Contrariamente a

quanto sostenuto dal reclamante, anche l’esame degli ulteriori criteri

derivanti dalla giurisprudenza del Tribunale federale non permette di ribaltare

l’ago della bilancia in favore del padre. Entrambi i genitori intrattengono buone

relazioni personali con la figlia (checché ne dica il reclamante, l’autorità di

prime cure ha tenuto conto del forte legame che li unisce) ed entrambi hanno dichiarato

di essere disposti ad occuparsene. Per quanto attiene alle capacità genitoriali

di RE 1 e di CO 2, dagli atti non risultano circostanze che inducano questo

Giudice a credere che i medesimi non abbiano le risorse e le competenze per occuparsi

della loro figlia.

La questione non è

mai stata in discussione nemmeno per le parti, almeno prima dell’inasprirsi del

loro personale conflitto. Nel dicembre 2016, RE 1 affermava che entrambi i

genitori “hanno pari capacità educative”, e che nonostante i loro

problemi di coppia, “entrambi sono bravi genitori”, valutazione

condivisa dalla controparte (cfr. verbale di udienza 20 gennaio 2016, pag. 2).

Con il protrarsi della procedura in prima sede, CO 2 ha iniziato a mettere in

discussione le capacità genitoriali dell’ex compagno; tuttavia, ancora nel

marzo del 2016 RE 1 affermava che “se la controparte vuol far esperire una

perizia, ben venga: dalla stessa emergerà chiaramente come entrambi siano dei

bravi ed adeguati genitori” (cfr. scritto 21 marzo 2016, pag. 5). L’istanza

del 29 luglio 2016, nella quale RE 1 ha modificato la propria richiesta quanto

alla custodia congiunta di PI 1, postulandone invece l’affidamento esclusivo, è

stata motivata dalle risultanze del rapporto dell’UAP, in particolare dalle

dichiarazioni di PI 1 (che ha affermato di stare benissimo col padre) e di CO 2

(che ha sostenuto di voler ad ogni modo partire per __________, con o senza la

figlia). Anche a questo stadio, al di là dei rimproveri di egoismo formulati

nei confronti dell’ex compagna – di cui si dirà in seguito – le capacità

educative materne non sono mai state seriamente messe in discussione dal

reclamante.

Nell’ambito dell’udienza

conclusiva, le dichiarazioni delle parti a tale soggetto, così come

verbalizzate, risultano contraddittorie e poco comprensibili (secondo il

verbale, le parti hanno dapprima dichiarato che “l’idoneità genitoriale non

è messa in discussione, riservate le rispettive contestazioni”, mentre in

seguito RE 1 ha affermato che “sono messe in discussione le capacità

educative in merito all’accudimento della figlia” e CO 2 “conferma da

parte sua la medesima osservazione”; cfr. verbale di udienza del 12

dicembre 2016, pag. 1). In sede di replica, il reclamante ha spiegato che “non

è vero che le parti si siano opposte a far esperire una valutazione sulle capacità

genitoriali, ma semplicemente hanno rilevato che non fosse necessario”,

giudizio che comunque, a suo parere, non doveva vincolare l’Autorità di

protezione vista la massima inquisitoria applicabile alla procedura (pag. 6).

Il reclamante dimentica tuttavia che il principio della massima inquisitoria

non esenta le parti da una collaborazione attiva alla procedura: esse hanno

dunque il dovere di esporre le proprie tesi, di informare i giudici dei fatti

pertinenti della causa e di indicargli i mezzi di prova disponibili (fra i

tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015,

consid. 3.2.2; STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3; sentenza CDP

del 13 febbraio 2015, inc. 9.2014.126, consid. 3). Non è dunque conforme alla

buona fede processuale lamentare, in sede di reclamo, il mancato esperimento di

una prova ritenuta fondamentale, quando la medesima non solo non è stata

richiesta all’Autorità di prime cure, ma addirittura è stata indicata come –

giustamente – superflua.

Gli episodi sui quali si

dilunga il reclamante non sono espressione di un’incapacità materna di allevare

in maniera adeguata la figlia, bensì di un conflitto di coppia al cui centro vi

è PI 1 (litigi quanto all’estensione dei diritti di visita e all’organizzazione

delle vacanze, mancata consegna al padre dei documenti d’identità, e così via).

Non è serio, ad esempio, ritenere che il mancato accordo di CO 2 all’iscrizione

della figlia alla scuola __________ riveli l’intenzione di quest’ultima di non

scolarizzare la figlia, in violazione degli obblighi legali in tal senso. O che

l’opposizione ad una richiesta di estensione delle relazioni personali

(peraltro nemmeno accolta integralmente dall’Autorità di protezione) sia la

dimostrazione di un’incapacità genitoriale. Anche a questo riguardo, il reclamo

è dunque votato all’insuccesso.

Va rilevato che buona

parte delle argomentazioni di RE 1 concernenti l’incapacità educativa di CO 2

sono fondate sull’accusa di essere egoista, ovvero su un giudizio di valore

riguardante il voler privilegiare la propria realizzazione professionale e

personale piuttosto che l’interesse della figlia alla preservazione di intense

relazioni col padre. In realtà, il Tribunale federale nella sua giurisprudenza

ha sottolineato la preminenza delle libertà costituzionali dei genitori, che

permettono loro di decidere liberamente il proprio luogo di vita (che sia per

ragioni sentimentali, professionali o altro). In questo ambito, le motivazioni

del trasferimento sono irrilevanti, come pure irrilevante è determinare se per

il bene di PI 1 sarebbe preferibile che la madre non si trasferisse. Ciò che

conta, è che il trasferimento non sia motivato dall’intenzione di allontanare

il figlio dall’altro genitore: solo un tale comportamento rimetterebbe infatti

in discussione la capacità genitoriale di chi parte.

Nel caso concreto,

svariati motivi rendono plausibile la scelta di CO 2 di trasferirsi in la __________.

Si tratta di un luogo ove le è stata offerta una prospettiva economica più che

concreta (tant’è che quest’ultima ha già intrapreso l’attività lavorativa

offerta da conoscenti), di suo gradimento e che considera adatta al suo curriculum,

in un paese in cui la medesima ha conoscenze e amicizie e in cui ha passato

buona parte della propria vita prima di trasferirsi in Ticino, per un progetto

di coppia ormai naufragato. Il fatto di preferire tale strada al mantenimento

da parte del reclamante o ad una sua offerta di lavoro non è sindacabile in

questa sede.

Anche riguardo a tale

aspetto, le lagnanze del reclamante cadono dunque nel vuoto.

4.7. Visti i principi

giurisprudenziali applicabili, e data l'età di PI 1 (a prescindere dal fatto

che possa essere definita “tenera” o meno), è corretto accordare più importanza

ai legami personali, in primis con il genitore che l’ha avuta in

custodia sin dalla nascita. Appena iniziata la scuola elementare (peraltro con

una cerchia di amicizie diverse rispetto all’asilo, frequentato in un istituto

privato in un altro distretto), senza legami di parentela stretti nelle

vicinanze di __________ al di là dei genitori, il criterio del luogo di vita

non riveste un’importanza significativa e dunque una modifica della custodia e

all’affidamento del figlio all’altro genitore non può essere considerata

nell’interesse della minore.

Questo, anche se i

desideri di PI 1 – emersi dai colloqui con lo psicoterapeuta dell'SMP e con

l'assistente sociale dell'UAP – non sembrano coincidere con il progetto materno

e nonostante la bambina non abbia escluso la possibilità di vivere solo col

papà (vedendo la mamma unicamente nei week-end e nelle vacanze). Sebbene il suo

parere sia un elemento utile al giudice per formare il proprio convincimento,

come visto sopra, i desideri esternati devono comunque essere presi in

considerazione con una certa cautela. Ciò è vero in generale – in quanto a 6

anni non si può essere in grado di esprimere una volontà stabile, scevra da

fattori d’influenza esterni – ma a maggior ragione nel caso concreto, ove un conflitto

di lealtà e un certo condizionamento della minore appaiono non solo dalle valutazioni

del contestato rapporto dell’SMP, ma anche dal rapporto dell’UAP, che riferisce

che “PI 1 parla attraverso le parole dei genitori” (pag. 8, circostanza

osservata anche dalle maestre d’asilo dell’epoca).

Pertanto, ritenuto che il

progetto di vita di CO 2 in __________ appare solido, avendovi vissuto per più

di un decennio e compiuto i propri studi universitari, avendo nei dintorni di __________

diverse conoscenze e frequentazioni (di cui beneficerebbe anche la figlia), fra

cui i gerenti dell'hotel presso il quale ha già intrapreso un’attività

professionale; considerato che la lingua parlata non ostacola l’inserimento di PI

1 in un nuovo percorso scolastico, appena intrapreso e analogo a quello offerto

in Ticino, che la minore non ha particolari bisogni di salute che necessitano

di una presa a carico speciale, che il padre è nelle condizioni di poter

esercitare i suoi diritti di visita nonostante la distanza, tutto ben ponderato

il trasferimento in __________ con la madre appare la soluzione più adatta ad assicurare

ad PI 1 la stabilità delle relazioni personali necessaria per garantirle uno sviluppo

armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale ed intellettuale. Il

trasferimento di PI 1 in __________ con la madre appare effettivamente la soluzione

che prende meglio in considerazione il benessere della minore. La decisione

dell'Autorità di protezione deve dunque essere confermata.

IV. Relazioni

personali tra padre e figlia

5. Anche la

regolamentazione dei diritti di visita è oggetto di critica da parte di RE 1.

5.1. Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha previsto una regolamentazione minima

delle relazioni personali padre-figlia consistente in un fine settimana ogni 15

giorni (da venerdì al termine della scuola fino a domenica sera, con

riaccompagnamento della minore al domicilio materno in __________), tre

settimane di vacanza – anche non consecutive – durante il periodo estivo, una

settimana in concomitanza con le altre vacanze scolastiche, Natale o Pasqua alternativamente

e contatti telefonici regolari (di principio, ogni due giorni; decisione

impugnata, pag. 9-10). Per quanto riguarda gli spostamenti della minore è stato

deciso che la medesima non dovrà essere sottoposta a più di un viaggio al mese

per permettere l’esercizio del diritto di visita paterno (decisione impugnata,

pag. 10).

5.2. Il reclamante contesta

i diritti di visita decisi dall’Autorità di protezione, considerati “miseri”,

inferiori alla prassi cantonale e non adeguati a garantire delle relazioni

personali “regolari e proficue” (reclamo, pag. 38-39). Secondo

l’insorgente, i diritti di visita previsti “non considerano minimamente la

distanza tra __________ e __________” e il fatto che “egli è dipendente

della propria ditta e può fare quello che vuole, anche non lavorare”, ciò

che dovrebbe permettere l’esercizio di relazioni personali in forma più ampia

(reclamo, pag. 39). Conclude tuttavia affermando di non essere “interessato

ad esercitare dei diritti di visita”, in quanto chiede l’affidamento e la

custodia della figlia, dei diritti di visita dovendo semmai essere disciplinati

in favore della madre (reclamo, pag. 39-40).

5.3. Il reclamo, per quanto

ricevibile, deve essere disatteso anche su questo punto. Oltre ad affermare di

non essere interessato all’esercizio dei diritti di visita, l’insorgente

nemmeno formula delle richieste di estensione rispetto alla regolamentazione

prevista dall’Autorità di protezione. Non si giustifica dunque di modificare la

decisione di prime cure, ritenuto che ad ogni modo una disciplina delle

relazioni personali ai sensi della prassi cantonale in essere non sembra possibile

visto il calendario scolastico vigente in __________, che non sembra prevedere

settimane di vacanza oltre a quelle estive, di Natale e di Pasqua (cfr. http://www. __________/-/calendario-scolastico-2017-2018-vi-presentiamo-le-novita,

consultato l’11 agosto 2017).

V. Controlli evolutivi su PI

1

6. Nel reclamo vengono

sollevate delle perplessità anche riguardo ai controlli evolutivi che

l’Autorità di protezione ha decisione in favore della minore.

6.1. Nella decisione

impugnata, riprendendo quanto suggerito nel rapporto dell’SMP, è stato

considerato che la conflittualità fra i genitori, cui PI 1 è esposta, rende opportuno

sottoporla a dei controlli evolutivi per monitorare il suo stato psichico e la

sua evoluzione (decisione impugnata, pag. 8). L’Autorità di protezione ha dunque

stabilito che occorrerà conferire mandato ad un idoneo servizio e/o specialista

del futuro luogo di residenza di PI 1 per regolari – di principio semestrali –

controlli evolutivi su di essa, che dovranno essere resi possibili da CO 2 e

sulla cui evoluzione RE 1 dovrà essere regolarmente informato.

6.2. In reclamante si

dichiara “perplesso” in merito ai controlli evolutivi ordinati; egli mette in

dubbio la competenza decisionale dell’Autorità di protezione e ritiene che non

sia dato di sapere in cosa consistano tali controlli (reclamo, pag. 40).

6.3. Anche a tale riguardo

il reclamo appare irricevibile, non risultando nemmeno comprensibile se

l’insorgente contesti tale provvedimento o meno. In via abbondanziale si rileva

che, come visto inizialmente, la competenza delle Autorità svizzere per

decidere delle misure di protezione in favore di PI 1 è ancora data, e il

provvedimento ordinato dall’Autorità di protezione rientra nel novero delle

misure opportune ai sensi dell’art. 307 CC. Il trasferimento della minore in __________

comporterà tuttavia inevitabilmente una modifica della competenza decisionale,

ma ciò non soltanto per quanto riguarda le misure opportune, bensì per ogni

provvedimento riguardante la minore.

VI. Oneri processuali

7. Gli oneri

processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a

carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili a CO 2, la sua patrocinatrice non

avendo presentato memoriali di causa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1’700.–

b) spese fr.

300.–

fr.

2’000.–

sono posti a carico di RE

1.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.