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Decisione

9.2017.68

Autorità parentale congiunta e custodia alternata; autorizzazione al trasferimento del minore all'interno della Svizzera; disciplinamento degli effetti accessori

21 novembre 2017Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1, nato il __________2008,

è figlio di RE 1 e CO 2.

B. I genitori non sono

coniugati. ll padre ha riconosciuto il figlio prima della nascita. I genitori,

allora conviventi, hanno firmato in data 20 agosto 2009 un contratto per l’obbligo

del mantenimento del figlio, approvato dall’allora Commissione tutoria

regionale __________ (di seguito Commissione tutoria).

C. In data 5 agosto 2014

i genitori hanno sottoscritto una dichiarazione concernente l’autorità

parentale congiunta (ex art. 298a CC), approvata dall’Autorità regionale

di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), subentrata nella

competenza alla Commissione tutoria.

D. I genitori si sono

separati nel mese di aprile 2015 (data controversa definita in sede di udienza il

1° luglio 2015 davanti al Pretore del Distretto di __________).

E. I genitori sono stati

sentiti dall’Autorità di protezione in data 16 giugno 2015 al fine di definire

i diritti di visita tra padre e figlio durante i mesi estivi. Vista la situazione

conflittuale tra i genitori, l’Autorità di protezione ha indirizzato i genitori

a un consultorio famigliare.

F. Durante l’udienza tenutasi

il 1° luglio 2015 dinnanzi al Pretore del Distretto di __________, i genitori

si sono accordati sulla ripartizione dei costi correnti e straordinari del

figlio e sul contributo alimentare a suo favore, pattuendo l’esercizio della

custodia parentale congiunta (con l’attribuzione delle cure: al padre da lunedì

sera a martedì sera e da mercoledì sera fino a venerdì sera; alla madre da

domenica sera a lunedì sera e da martedì sera a mercoledì sera; i week-end alternati).

L’applicazione di quest’ultima transazione è stata prevista sino al 31.12.2015.

G. Con istanza supercautelare

5 novembre 2015 la madre ha chiesto all’Autorità di protezione, in via

principale, di autorizzare il trasferimento immediato del domicilio del figlio,

assieme alla madre, da __________ a __________ (presso l’abitazione del nuovo

compagno della madre) e, in via subordinata, l’attribuzione esclusiva

dell’autorità parentale nonché della custodia su PI 1, riservate le relazioni

personali tra padre e figlio.

L’istanza è stata respinta

dall’Autorità di protezione con decisione supercautelare dell’11 novembre 2015.

H. I genitori sono stati

sentiti dall’Autorità di protezione in data 15 dicembre 2015. Il padre ha

chiesto la conferma dell’autorità parentale congiunta nonché della custodia

congiunta sul figlio, dichiarando di essere contrario al trasferimento del

domicilio del figlio a __________.

I. PI 1 è stato

ascoltato dal membro permanente dell’Autorità di protezione in data 8 febbraio

2016.

L. Con decisione 21

marzo 2016 l’Autorità di protezione ha respinto, in via cautelare, l’istanza 5

novembre 2015 della madre, ritenendo necessario l’espletamento di ulteriori

atti istruttori.

M. In data 8 aprile 2016

la madre ha ripresentato una domanda cautelare tendente all’attribuzione dell’autorità

parentale esclusiva.

N. In sede di udienza 12

aprile 2016, l’Autorità di protezione ha ritenuto che non erano dati i

presupposti per accogliere la predetta domanda della madre, preferendo effettuare

prima degli accertamenti nella forma di un conferimento di mandato a uno

specialista.

O. Con decisione

cautelare 14 maggio 2016 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al

signor __________, di ascoltare PI 1 e di accertare quale situazione abitativa

corrisponda maggiormente al bene del minore, rispettivamente a quale dei genitori

debba essere attribuita la custodia parentale. Mediante la medesima decisione

ha respinto la domanda 8 aprile 2016 di attribuire l’autorità parentale esclusiva

alla madre in quanto ritenuta prematura (poiché ancora pendente la questione

inerente l’attribuzione della custodia parentale).

P. I genitori sono stati

nuovamente sentiti dall’Autorità di protezione in data 31 gennaio 2017 in

merito alla custodia parentale e alle relazioni personali durante il periodo

delle vacanze. La madre ha informato l’Autorità di protezione che durante i

giorni in cui accudisce il figlio in settimana, lei e il figlio pernottano dai suoi

genitori, ma che questa soluzione abitativa non sarà più possibile in futuro a

causa del divieto pronunciato dal locatore (essendo l’abitazione troppo piccola

per ospitare 4 persone). La madre ha evidenziato di non disporre della capacità

finanziaria per permettersi un’abitazione indipendente nei pressi di __________.

Q. In data 8 febbraio

2017 l’Autorità di protezione ha sentito il signor __________, perito di Comunità

familiare__________, il quale ha concluso che rimanere nel contesto relazionale

e scolastico attuale costituisce per PI 1 “una fonte di sicurezza” e che

attualmente un’attribuzione della custodia parentale al padre appare il “miglior

assetto” per il figlio.

R. Con decisione 17

febbraio 2017 l’Autorità di protezione ha respinto – in via definitiva –

l’istanza 5 novembre 2017 della madre. È stato confermato l’esercizio congiunto

dell’autorità parentale. La custodia parentale è invece stata attribuita al

padre con la regolamentazione delle relazioni personali tra madre e figlio

(nella misura di ogni mercoledì pomeriggio e un week-end ogni due dal venerdì

dopo la scuola al lunedì mattina, oltre alla regolamentazione durante i periodi

delle vacanze).

S. Contro quest’ultima

decisione è insorta la madre con reclamo del 22 marzo 2017, chiedendo

l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione della custodia

parentale esclusiva alla madre con l’autorizzazione di trasferire il domicilio

del figlio a __________. La reclamante

ha fatto valere che, formalmente in virtù della convenzione 2 agosto 2014, la

custodia del figlio spetterebbe già a lei, essendo l’esercizio congiunto della

custodia stato solo una soluzione provvisoria al fine di valutare la

funzionalità di un tale assetto. Disponendo della custodia parentale, ella sarebbe

pertanto legittimata a trasferirsi a __________ senza dover esigere l’accordo

del padre, rispettivamente necessitare dell’autorizzazione dell’Autorità di

protezione. L’insorgente ha criticato il fatto che l’Autorità di protezione ha fondato

la sua decisione sull’opinione del figlio emersa durante i suoi ascolti. Infine

la reclamante ha fatto valere un diniego di giustizia da parte dell’Autorità di

protezione per quanto concerne la sua domanda di assistenza giudiziaria.

T. In data 29 marzo 2017

la reclamante ha presentato una memoria difensiva da non notificare alla

controparte ai sensi dell’art. 270 cpv. 2 CPC per tutelarsi di fronte ad

un’eventuale domanda supercautelare del padre avente per oggetto la revoca dell’effetto

sospensivo al reclamo.

U. Con osservazioni 7

aprile 2017 l’Autorità di protezione ha evidenziato come si tratti di una

situazione molto delicata e particolare con una conduzione del procedimento

gravosa. L’Autorità di protezione ha sostenuto che il tema della custodia,

contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, sarebbe stato trattato sufficientemente

nella decisione impugnata. Per quanto attiene alla domanda di assistenza

giudiziaria presentata dalla madre con il reclamo, la medesima non sarebbe stata

evasa in quanto la reclamante l’avrebbe ritirata già in corso di procedura.

V. Con osservazioni 13

aprile 2017 il padre ha contestato le censure dell’insorgente e ha postulato la

reiezione del reclamo della madre e la conferma della decisione impugnata. Il

padre ha inoltre richiesto la revoca dell’effetto sospensivo del reclamo,

nonché la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria della madre.

Z. La madre non ha

presentato un allegato di replica.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG].

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

2.

La domanda di revoca

dell’effetto sospensivo presentata dal padre in data 13 aprile 2017 in sede di

osservazioni al reclamo è divenuta priva d’oggetto in quanto superata dalla

presente sentenza di merito.

In ogni caso, la revoca

dell’effetto sospensivo ha carattere eccezionale ed entra in questione sempre e

solo in casi di pericolo di ritardo o di urgenza (Geiser, op. cit., ad art. 450c CC, no. 7), presupposti che

nella presente fattispecie non erano comunque dati (e nemmeno il padre si è

confrontato con quest’ultime condizioni, ciò che avrebbe reso la sua domanda comunque

immotivata e quindi infondata).

3.

Con la decisione

impugnata è stata respinta in via definitiva l’istanza 5 novembre 2015 della

madre, con la quale essa ha chiesto (in via principale) l’autorizzazione di

spostare immediatamente il domicilio del figlio da __________ a __________ e (in

via subordinata) l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale e l’attribuzione

esclusiva della custodia. Con la reiezione dell’istanza, l’Autorità di

protezione ha confermato l’esercizio congiunto dell’autorità parentale, affidando

per contro la custodia al padre.

La madre, qui

reclamante, fa valere che ella sarebbe detentrice unica della custodia

parentale sulla base della convenzione 2 agosto 2014 (essendo a suo dire la

transazione giudiziaria 1°luglio 2015, che prevedeva l’esercizio congiunto della

custodia parentale, oltre che scaduta anche nulla, poiché non emanata

dall’autorità competente). Giova pertanto, preliminarmente, fare chiarezza in merito

all’attuale assetto dell’autorità parentale e della custodia, sia dal profilo formale

che da quello dell’esercizio effettivo. Infatti, occorre accertare quale sia

l’attuale modello di presa a carico del figlio, prima di poter esaminare se un

trasferimento di domicilio corrisponda o meno al bene del minore.

3.1

Giusta l’art. 296 cpv.

1.

CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio. Il cpv. 2

sancisce come regola l’autorità parentale congiunta, indipendentemente dallo

stato civile dei genitori [Messaggio concernente una modifica del CC (Autorità

parentale) del 16 novembre 2011, FF pag. 8040]. Per i genitori non uniti in

matrimonio, la madre è in linea di principio la titolare esclusiva

dell’autorità parentale a meno che non intervengano le condizioni dell’art. 296

cpv. 3 e 311 cpv. 3 CC (cfr. 298a cpv. 5 CC). Un rapporto di filiazione

giuridico con il padre istituito con una dichiarazione di riconoscimento non

modifica in alcun modo l’attribuzione dell’autorità parentale. L’autorità

parentale congiunta può essere istituita con una dichiarazione comune dei

genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’Autorità di protezione o del

giudice (COPMA, raccomandazioni del 13 giugno 2014, n. 3 segg.).

Nel caso concreto, i

genitori di PI 1 – non coniugati – detengono ed esercitano congiuntamente l’autorità

parentale sulla base della dichiarazione sottoscritta in data 5 agosto 2014 in

virtù dell’art. 298a CC, approvata con risoluzione n. 382G/2014 dell’Autorità regionale

di protezione __________. Questa regolamentazione non ha subito alcuna modifica

in corso della presente procedura, non è contestata dalle parti ed è pertanto pacificamente

valida.

3.2

L’assetto della

custodia parentale risulta invece contradditorio in quanto le parti sostengono la

validità di convenzioni diverse. La madre ritiene di essere detentrice unica

della custodia, mentre il padre fa valere una custodia congiunta nella forma alternata.

Dal profilo formale le

parti hanno stipulato diversi atti, accordi e dichiarazioni concernenti la cura

e la presa a carico del figlio PI 1, segnatamente:

-

il contratto per l’obbligo del mantenimento in data 20 agosto 2009,

sottoscritto durante la convivenza dei genitori, dal quale risulta l’autorità

parentale esclusiva a favore della madre;

-

la dichiarazione 5 agosto 2014, con la quale i genitori hanno pattuito

l’esercizio dell’autorità parentale congiunta sul figlio, regolando gli

accessori per il caso di separazione, tra l’altro un’attribuzione della

custodia esclusiva alla madre;

-

in sede di udienza 16 giugno 2015 davanti all’Autorità di protezione i

genitori hanno concordato le relazioni personali dei genitori con il figlio

durante le vacanze estive 2015, accordo che prevedeva tra l’altro una custodia

alternata infrasettimanale (da lunedì a mercoledì le cure del bambino erano assegnate

alla madre e da mercoledì pomeriggio a venerdì al padre);

-

in sede di udienza 1°luglio 2015 davanti alla Pretura di __________ i

genitori hanno concluso una transazione giudiziaria che prevedeva una custodia

congiunta nella forma di una custodia alternata infrasettimanale (da lunedì sera

a martedì sera e da mercoledì sera a venerdì sera le cure del bambino era

assegnate al padre, mentre da domenica sera a lunedì sera e da martedì sera a

mercoledì sera alla madre, con i week-end alternati); l’applicazione della

predetta transazione era prevista fino al 31 dicembre 2015;

-

in sede di udienza 12 aprile 2016 davanti all’Autorità di protezione la

madre ha affermato che dal mese di gennaio 2016 è stato mantenuto l’assetto

della custodia alternata definita dinnanzi al Pretore di __________, ragione

per la quale i genitori sono stati invitati a continuare con tale

regolamentazione in pendenza della relativa procedura;

-

in sede di udienza 31 gennaio 2017 le parti si sono accordate sulle

vacanze per l’anno 2017, prevedendo per le vacanze estive una custodia nella misura

di una settimana ciascuno in modo alternato (riservate le due settimane

consecutive di ciascun genitore).

Alla luce di quanto

precede, da quando i genitori si sono separati nella primavera del 2015, la

custodia parentale su PI 1 è sempre stata esercitata congiuntamente, ovvero in

modo alternato. Persino dopo e oltre la scadenza (31 dicembre 2015) della

transazione giudiziaria conclusa davanti alla Pretore di __________, i genitori

hanno continuato ad esercitare la custodia in modo alternato nella misura in

cui PI 1 ha sempre soggiornato per metà della settimana con il padre e per l’altra

metà con la madre. Di conseguenza, nella presente sede di esame, la domanda

relativa a quale assetto della custodia fosse giuridicamente valido può rimanere

irrisolta, in quanto i genitori hanno, per atti concludenti, sempre concordato

(sia davanti al giudice civile sia davanti all’Autorità di protezione) – e mantenuto

poi di fatto – una custodia congiunta nella forma alternata. L’assetto della

custodia parentale di base, ovvero di partenza per il presente esame della

fattispecie, è dunque quello della custodia congiunta/alternata. I considerandi

che seguono partiranno pertanto da questo assetto basilare.

4.

Il diritto di

custodia (droit de garde, rechtliche Obhut) comprende il diritto

di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e

appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore), essendo una componente

dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 1; CR CC

I, Meier, ad art. 310 CC n. 1). Dall’entrata

in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio

2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di

determinare il luogo di dimora del figlio” (droit de déterminer le lieu de

résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts; cfr. titolo marginale

dell’art. 310 CC; Meier/Stettler,

Droit de filiation, n. 1291 pag. 847).

L’art. 301a CC, sancisce,

al cpv. 1, il principio secondo il quale l’autorità parentale include il

diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Il cpv. 2 prevede che se

i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare

il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore

oppure per decisione del giudice e dell’Autorità di protezione dei minori

qualora: a. il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero; o b. la

modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio

dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni

personali. Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio,

in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle

relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un

accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).

Di conseguenza, un

trasferimento di domicilio all’interno della Svizzera è soggetto a consenso

solo qualora il trasferimento si ripercuota sull’esercizio effettivo della cura

del figlio da parte dei genitori. Secondo la giurisprudenza, per giudicare se

le ripercussioni del trasferimento siano rilevanti o meno occorre fondarsi sul

tipo di organizzazione genitoriale messa in atto sino a quel momento (DTF 142

III 502, consid. 2.3). Nel caso in cui viene esercitata una custodia alternata ed

entrambi i genitori si occupano in pari misura dei figli, anche un

trasferimento di pochi chilometri può avere ripercussioni rilevanti. In

effetti, proprio quando ci si trova in presenza di una custodia alternata – che

(a dipendenza dell’impostazione concreta della presa a carico e dell’età del

figlio) diventerebbe illusoria già a partire da una minore distanza – il

trasferimento può avere delle ripercussioni rilevanti sull’affidamento fino a

quel momento esercitato da parte dell’altro genitore; ciò che rende necessario il

consenso di quest’ultimo genitore, rispettivamente – in mancanza di accordo – da

parte dell’autorità di protezione o del giudice civile (AJP 2017 S. 823). Invece,

nel caso in cui vi è una ripartizione che prevede l’affidamento esclusivo a un

genitore, mentre l’altro beneficia di un “classico” diritto di visita di un

fine settimana su due, in assenza di circostanze particolari (itinerari

difficoltosi, genitore non automunito, condizioni finanziarie estremamente

precarie, etc.), anche un trasferimento nell’ordine di un centinaio di

chilometri non causa generalmente ripercussioni rilevanti (DTF 142 III 502,

consid. 2.3, ove in concreto il trasferimento era da Interlaken a Soletta). La

domanda in merito all’esistenza di ripercussioni rilevanti sull’esercizio

dell’autorità parentale è pertanto da esaminare sotto l’ottica del modello di

presa a carico in atto al momento del giudizio, con il quesito a sapere se

quest’ultimo può essere mantenuto con degli adeguatamenti esigui oppure se la

continuazione dello stesso verrebbe invece compromesso a causa del

trasferimento del figlio (DTF 5A_581/2015 del 11.08.2016, consid. 2.4.1.).

5.

Nel caso concreto (cfr.

sopra consid. 3.2), i genitori di PI 1 hanno fino ad oggi esercitato, di fatto,

una custodia congiunta, avendo il figlio dimorato di regola metà settimana con

uno e metà settimana con l’altro genitore. La partecipazione dei genitori alla

cura del figlio è stata pertanto suddivisa nella forma di una vera e propria

custodia alternata. Giusta la menzionata dottrina e giurisprudenza, in presenza

di una custodia alternata si deve presumere che un cambiamento di domicilio del

figlio assieme al genitore intenzionato a trasferirsi avrà delle ripercussioni

rilevanti sull’esercizio della custodia stessa e sulle relazioni personali tra

il figlio e l’altro genitore, ossia quello che permane all’attuale domicilio. A

maggiore ragione considerato che il richiesto trasferimento del figlio sarebbe

previsto dal Comune di __________ a quello __________, una distanza che non

permetterebbe ai genitori di mantenere il modello di custodia alternata infrasettimanale

sino ad ora attuato ed implicherebbe automaticamente la necessità di adeguare

l’assetto di cura di PI 1. È quindi appurato che un trasferimento di PI 1 a __________

inciderebbe in modo importante sull’esercizio della custodia (proprio perché

alternata) del padre, ragione per la quale la decisione non può essere presa

unilateralmente dalla madre. Secondo l’art. 301a cpv. 2 lett. b CC e ritenuta

la contrarietà del padre al trasferimento di PI 1, la partenza per __________

necessita dunque dell’avallo dell’Autorità di protezione. È quindi a giusto

titolo che l’Autorità di protezione sia intervenuta a dirimere la vertenza –

indipendentemente dal fatto che l’Autorità di primo grado non abbia basato i

suoi considerandi su quest’ultima norma di legge. Le relative critiche

dell’insorgente vanno pertanto respinte.

Alla luce di quanto

precede, necessitando il richiesto trasferimento di domicilio l’avallo

dell’Autorità di protezione in virtù dell’art. 301a cpv. 2 CC, la questione a

sapere se il trasferimento di domicilio del figlio costituisca un affare

quotidiano ai sensi dell’art. 301 cpv. 1bis CC diventa quindi irrilevante ai

fini del presente giudizio. Le relative censure della reclamante possono

pertanto rimanere senza seguito nel presente giudizio.

6.

Appurato che il

cambiamento di domicilio del minore nella concreta fattispecie è soggetto

all’autorizzazione dell’Autorità di protezione, occorre ora verificare a quali

condizioni essa possa, se del caso, essere rilasciata.

6.1

Secondo la

giurisprudenza dell’Alta Corte, i principi per autorizzare il trasferimento del

luogo di dimora del minore devono essere esaminati secondo i criteri sviluppati

nei casi di trasferimento all’estero (DTF 142 III 502, consid. 2.5).

In particolare, nel

rispetto delle libertà costituzionali dei genitori (segnatamente della loro

libertà di domicilio e di movimento), non sono rilevanti i motivi che spingono

uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire se per il bene del figlio sarebbe

preferibile che il genitore non si trasferisse. Il quesito determinante è quello

di sapere se il bene del figlio viene meglio garantito seguendo il genitore che

intende trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a risiedere nel

luogo originario, ciò che eventualmente può implicare una modifica della custodia

(DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.5; DTF 142 III 498

consid. 4.3 non pubblicato). La risposta deve essere data considerando in primo

luogo il bene del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso

concreto (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6). Il

giudice deve partire dal modello attuale di presa a carico del figlio: se un

genitore ha l’affidamento esclusivo, tendenzialmente si partirà dal presupposto

che un trasferimento dei figli con il medesimo tutela meglio il loro interesse.

Se, al contrario, entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno

paritaria dei figli e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione

di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per

determinare il bene del figlio, che corrispondono a quelli utilizzati dalla

giurisprudenza per decidere dell’affidamento in caso di separazione o divorzio

(DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498

consid. 4.4; STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre determinare

quali sono le relazioni personali tra genitori e figli, le capacità educative

di ogni genitore, la loro attitudine e disponibilità ad occuparsene e curarli

personalmente; va privilegiata la situazione che, nelle circostanze concrete,

appare la più adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle relazioni

personali che è necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista

affettivo, psichico, morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori vanno

considerati in secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF

5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF

141.

III 328 consid. 5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5).

Secondo la giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento:

l’ambiente familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del

genitore che se ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione

scolastica, l’esistenza di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro

età e il loro parere. Infine i desideri e l’opinione espresse da un figlio più

grande saranno determinanti nella misura in cui esse si lasciano conciliare con

le circostanze concrete (effettiva volontà e disponibilità del relativo

genitore) (DTF 142 III 481 Consid. 2.5 e 2.7).

Come visto, le circostanze

del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più

legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un

cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per

contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo

di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive

lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e

all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v.

anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).

Il Tribunale federale ha

osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che

esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il trasferimento

avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva economica, oppure è

motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di provenienza o nella

propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il nuovo partner o

un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi plausibili che

giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento sia

motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può

invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un

cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3).

6.2

Nel suo

apprezzamento l’autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle

parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3b, 120 II 231 consid.

1c, 119 II 203 consid. 1). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti

e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere

importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità

può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando

finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria

iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di

procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck,

art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

6.3

Di principio il figlio

deve essere sentito personalmente e in modo adeguato dall’Autorità di

protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri

gravi motivi vi si oppongano (art. 314a CC).

L’opinione del figlio sulle relazioni personali deve

essere tenuta in considerazione nella misura del possibile. Tuttavia il parere

del minorenne non è di per sé decisivo e occorre valutare in ogni singolo caso

i motivi per i quali il figlio presenta un atteggiamento di difesa verso un

genitore e se l’esercizio del diritto di visita rischia di incidere

negativamente sul suo bene (FamPra.ch 2003, pag. 603; DTF 127 III 298). Il

punto di vista del ragazzo risulta vieppiù importante nella misura in cui – a

motivo dell’età e del suo sviluppo – il suo desiderio appaia come una decisione

consolidata e sia l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore

(DTF 127 III 298, cons. 4a). Il bene del minore non si determina unicamente in

funzione del suo punto di vista soggettivo secondo il suo benessere momentaneo,

bensì anche dal profilo oggettivo in considerazione del suo sviluppo futuro

(FamPra.ch 2009 p. 513; DTF 5A 341/2008 del 23 dicembre 2008; SJ 2016 I p. 133,

136). Quale peso occorra prestare al parere del minore dipende dalla sua età e

dalla sua capacità di prendere una decisione autonoma, così come la costanza

del suo parere. L’Autorità di protezione deve apprezzare equamente l’insieme

delle circostanze e adottare le misure che appaiono più opportune perché meglio

salvaguardano il bene del minore. (DTF

130.

III 585 c. 2.2.2; 127 III 2952 c. 4).

7.

Nel caso concreto

l’Autorità è pertanto chiamata a determinarsi sulla questione di sapere se il

bene di PI 2 è meglio tutelato seguendo la madre al nuovo domicilio di __________

oppure continuando a risiedere con il padre a __________.

7.1

A tale riguardo, visto

che il modello di presa a carico di PI 1 era quello del suo affidamento

alternato infrasettimanale alla madre e al padre, non si può concludere a

priori che il suo benessere sia maggiormente tutelato con uno o con l’altro

genitore, essendo egli abituato ad essere accudito regolarmente da entrambi i

genitori (assetto che il minore, secondo le risultanze dei suoi ascolti, ha

dichiarato di prediligere).

Serve

pertanto esaminare gli altri criteri sviluppati dalla giurisprudenza per stabilire

quale sia la soluzione di accudimento che meglio tuteli il bene di PI 1: a nove

anni d’età, essendo ben integrato nel suo attuale percorso scolastico, nonché extrascolastico,

ed avendo una cerchia di amicizie, così come abitando nell’abitazione famigliare

e vicino ai nonni materni, PI 1 risulta avere degli importanti interessi legati

al territorio di __________. Diversamente a __________, PI 1 non dispone di nessun

legame, se non che la prevista abitazione appartiene al nuovo compagno della

madre. A questo proposito bisogna menzionare che al momento della presentazione

dell’istanza di trasferimento della madre in data 5 novembre 2015, la relazione

tra la madre e il signor __________ era fresca di appena 8 mesi (cfr. istanza 5

novembre 2015 della madre, pag. 4), ragione per la quale, almeno in tale momento,

l’abitazione a __________ non avrebbe costituito ancora un luogo di stabilità

sufficiente dal punto di vista del bene del minore. Pur essendo nel frattempo

la nuova relazione tra la madre e il signor __________ maturata per un

ulteriore anno e mezzo (fino al momento dell’emanazione della decisione impugnata)

o per altri due anni (se si considera l’intimazione della presente decisione), la

proposta situazione abitativa a __________ non riesce tutt’ora a garantire a PI

1.

una maggiore (e nemmeno la stessa) stabilità e continuità famigliare, rispetto

a quella di cui il minore già dispone presso la casa del padre a __________.

Difatti, il nucleo famigliare che la madre è intenzionata a creare per il

figlio include una terza persona (il signor __________), la quale è comunque entrata

solo recentemente nella vita di PI 1 e con la quale il minore andrebbe persino a

coabitare, e ciò in un contesto sia famigliare che territoriale sconosciuto. Difatti,

nelle conclusioni del rapporto 7 luglio 2016 del signor __________ è stata

evidenziata “una fatica del minore nel descrivere e fare propria una realtà resa

complessa sia dalla presenza di altre figure a fianco dei propri genitori e sia

da una non ancora definitiva scelta abitativa della madre”. Un cambiamento

del modello di presa a carico di PI 1 (da una custodia alternata tra madre e

padre ad una custodia esclusiva della madre con una conseguente limitazione del

tempo assieme al padre, ossia ad un solo pomeriggio infrasettimanale)

contemporaneamente ad una modifica importante della composizione del nucleo

famigliare stesso, sarebbe tutt’ora troppo incisivo, risultando una permanenza

con il padre a __________ la soluzione migliore per tutelare gli interessi di PI

1.

7.2

Come

esposto sopra (consid. 6.2. e 6.3.), l’autorità chiarisce i fatti e prende in

considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per

rendere una decisione conforme al bene del minore, istruendo la fattispecie

secondo il proprio apprezzamento e di propria iniziativa. Nel caso concreto,

non vi sono dubbi sull’ossequio del diritto di essere sentito del figlio,

rispettivamente sulle modalità di esecuzione dei suoi ascolti, effettuati sia

dal membro permanente dell’Autorità di protezione sia da uno specialista, il

signor __________. Le risultanze di questi ascolti sono stati determinanti per

indirizzare l’Autorità di protezione a negare il trasferimento del domicilio di

PI 1 a __________, nonché a trasferire la custodia (esclusiva) al padre.

Infatti, in occasione di tutte le audizioni del minore, svolte con esplicito

riferimento all’istanza di trasferimento della madre, egli ha espressamente manifestato

di voler rimanere a __________ (chiedendo persino che la madre, nei suoi giorni

di affidamento venisse a stare con lui a __________, cfr. rapporto 7 luglio

2016.

del signor __________). È emerso chiaramente che per PI 1 il centro della

sua vita e dei suoi interessi è situato a __________. Oltre al fatto che

l’abitazione famigliare a __________ (indipendentemente dai rapporti di

proprietà della medesima, questione che peraltro esula da ogni competenza della

scrivente Camera) costituisce un punto centrale e di stabilità per PI 1, sia il

contesto famigliare allargato e di amicizie, sia il suo inserimento scolastico

in tale luogo, hanno rappresentato elementi fondamentali nella scelta di PI 1

di voler restare ad abitare a __________. All’età di nove anni e di fronte alla

continuità e linearità delle sue dichiarazioni, si deve dunque concludere che

il suo parere è frutto di una cosciente decisione autonoma. Ponderando le due

soluzioni, alla luce di tutti gli elementi esaminati, si evince che una permanenza

a __________ con il padre, quale modello di presa a carico prevalente,

rispecchia maggiormente il bene del minore.

Le

censure della reclamante sono dunque destinate all’insuccesso, nella misura in

cui l’autorità non è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del

trasferimento di CO 2 a __________ (scelta che – come visto – rientra nelle sue

libertà garantite costituzionalmente), bensì a determinare quale delle due

sistemazioni garantisce meglio il benessere di PI 1.

8.

Giusta l’art. 301a

cpv. 5 CC, a seconda della distanza e delle cir-costanze concrete, può essere

necessario un nuovo disciplinamento degli effetti accessori, ad esempio dell’attribuzione

della custodia o delle relazioni personali (COPMA, Raccomandazioni del 13

giugno 2014, n. 6 segg.).

Il Tribunale federale

ammette esplicitamente “un’unità” tra la decisione inerente il trasferimento di

domicilio del figlio e l’esame dell’adeguamento degli effetti accessori ai

sensi dell’art. 301a cpv. 5 CC, siccome dal profilo del bene del figlio, vi è

una interdipendenza importante tra queste ultime questioni. Entrambi gli aspetti

– da un lato il trasferimento di domicilio e dall’altro lato gli effetti

accessori concernenti il figlio – sono da stabilire in una decisione omnicomprensiva.

(FamPra.ch 3/2017, p. 667 e seg; DTF 5A_581/2015 del 11.08.2016, consid. 2.6;

DTF 5A_450/2015 del 11.03. 2016, consid. 2.8).

8.1

Nel caso concreto, avendo

accertato che la permanenza di PI 1 con il padre a __________ corrisponde

meglio al bene del minore, è a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha contemporaneamente

proceduto a definire l’attribuzione della custodia (in via esclusiva) al padre

e a regolamentare le relazioni personali (diritti di visita) del figlio con la

madre, il tutto secondo l’art. 301a cpv. 5 CC.

La nuova regolamentazione

degli effetti accessori non è avvenuta in applicazione dell’art. 310 CC, come

erroneamente censurato dalla reclamante. Non siamo infatti in presenza di una

privazione del diritto di determinare il luogo di dimora della madre quale misura

di protezione secondo gli estremi di quest’ultima normativa legale, bensì di un

adeguamento di tale diritto al bene del figlio, che deriva dalla decisione del

trasferimento del domicilio postulato dalla madre. La decisione inerente il

trasferimento di domicilio di PI 1 (reiezione dell’istanza) così come

l’adeguamento degli effetti accessori alle circostanze derivanti dalla predetta

decisione (attribuzione del diritto di determinare il luogo di dimora del

figlio) – come detto – hanno giustamente formato una decisione omnicomprensiva.

Infatti, non occorre tanto disquisire sugli estremi della messa in pericolo del

bene del minore, quanto piuttosto considerare come possa essere realizzato al

meglio il bene del figlio (AJP 2017 S. 823, 825; DTF 142 III 481 consid. 2.7;

142.

III 502 E. 2.5.). Di conseguenza, nella fattispecie qui in esame, l’adeguamento

della “custodia”, ovvero del diritto di determinare il luogo di dimora, non

esigeva l’ossequio delle condizioni previste dall’art. 310 CC e dunque non vi

era nessuna necessità di “un rapporto o una perizia di un professionista”

come preteso dalla reclamante. Del resto, non sono mai state messe in discussione

le capacità di accudimento della madre, rispettivamente che il bene del figlio

potesse essere in pericolo ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC in caso di una

custodia affidata alla sola madre. È proprio nell’ottica del bene del minore ex

art. 301a cpv. 5 CC (e non sotto il profilo della sottrazione del figlio al

pericolo ai sensi dell’art. 310 CC) che l’Autorità di protezione è stata

chiamata a regolamentare gli effetti accessori quale in concreto il diritto di

determinare il luogo di dimora del figlio. Le censure sollevate dalla

reclamante a tale proposito risultano pertanto infondate.

8.2

A titolo abbondanziale

va aggiunto che l’adeguamento del diritto di determinare il luogo di dimora del

figlio si è comunque reso necessario indipendentemente dall’esito della

procedura inerente il trasferimento di domicilio del figlio. Una custodia

alternata non risulta più esercitabile tra i genitori, ciò sia in caso di un

eventuale trasferimento di domicilio della sola madre a __________, sia in caso

di una sua eventuale permanenza nel Comune di __________. Infatti, l’attuale

conflittualità tra i genitori ha creato difficoltà di collaborazione e di

comunicazione che possono pregiudicare il bene del figlio, il quale appare

sempre più spesso esposto alla loro litigiosità in caso di una continuazione di

una presa di carico alternata. In questo senso, essendosi presentata una

modifica delle circostanze ai sensi dell’art. 298d CC, l’Autorità di protezione

era in ogni caso legittimata a disciplinare – d’ufficio – la custodia, le

relazioni personali e la partecipazione di ciascun genitore alla cura del

figlio.

8.3

Occorre evidenziare

che qualora la madre definisse meglio la sua situazione abitativa

nell’interesse del figlio (con una soluzione abitativa indipendente ed idonea

ad accudire adeguatamente il figlio nei pressi di __________), l’Autorità di

protezione potrà essere chiamata, anche su istanza della madre stessa, a riesaminare

le circostanze e a statuire nuovamente sull’assetto della custodia parentale, ovvero

sull’attribuzione del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1.

9.

Il rimprovero della

reclamante secondo il quale l’Autorità di protezione sia caduta in un diniego

di giustizia nella misura in cui non avrebbe statuito sulla domanda di

assistenza giudiziaria presentata dalla signora RE 1 risulta infondato.

Quest’ultima ha infatti esplicitamente ritirato l’istanza in occasione

dell’incontro presso l’Autorità di protezione in data 12 aprile 2016 (cfr.

verbale udienza del 12.04.2016). Trattandosi, su questo punto, di gravame

manifestamente inammissibile, lo stesso può essere respinto con decisione a

giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. a) n. 2 LOG.

10.

Gli

oneri giudiziari seguono il principio della soccombenza. Vanno di conseguenza posti

a carico della reclamante, la quale rifonderà al signor CO 2 un'equa

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura delle sua ammissibilità, il reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 600.–

b) spese fr.

150.–

fr.

750.–

sono

posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 1’000.– a

titolo di ripetibili.

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.