9.2017.68
Autorità parentale congiunta e custodia alternata; autorizzazione al trasferimento del minore all'interno della Svizzera; disciplinamento degli effetti accessori
21 novembre 2017Italiano33 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.68
Lugano
21 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda l’autorità parentale congiunta, l’attribuzione della custodia
al padre e la regolamentazione delle relazioni personali
giudicando
sul reclamo del 22 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 17 febbraio 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1, nato il __________2008,
è figlio di RE 1 e CO 2.
B. I genitori non sono
coniugati. ll padre ha riconosciuto il figlio prima della nascita. I genitori,
allora conviventi, hanno firmato in data 20 agosto 2009 un contratto per l’obbligo
del mantenimento del figlio, approvato dall’allora Commissione tutoria
regionale __________ (di seguito Commissione tutoria).
C. In data 5 agosto 2014
i genitori hanno sottoscritto una dichiarazione concernente l’autorità
parentale congiunta (ex art. 298a CC), approvata dall’Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), subentrata nella
competenza alla Commissione tutoria.
D. I genitori si sono
separati nel mese di aprile 2015 (data controversa definita in sede di udienza il
1° luglio 2015 davanti al Pretore del Distretto di __________).
E. I genitori sono stati
sentiti dall’Autorità di protezione in data 16 giugno 2015 al fine di definire
i diritti di visita tra padre e figlio durante i mesi estivi. Vista la situazione
conflittuale tra i genitori, l’Autorità di protezione ha indirizzato i genitori
a un consultorio famigliare.
F. Durante l’udienza tenutasi
il 1° luglio 2015 dinnanzi al Pretore del Distretto di __________, i genitori
si sono accordati sulla ripartizione dei costi correnti e straordinari del
figlio e sul contributo alimentare a suo favore, pattuendo l’esercizio della
custodia parentale congiunta (con l’attribuzione delle cure: al padre da lunedì
sera a martedì sera e da mercoledì sera fino a venerdì sera; alla madre da
domenica sera a lunedì sera e da martedì sera a mercoledì sera; i week-end alternati).
L’applicazione di quest’ultima transazione è stata prevista sino al 31.12.2015.
G. Con istanza supercautelare
5 novembre 2015 la madre ha chiesto all’Autorità di protezione, in via
principale, di autorizzare il trasferimento immediato del domicilio del figlio,
assieme alla madre, da __________ a __________ (presso l’abitazione del nuovo
compagno della madre) e, in via subordinata, l’attribuzione esclusiva
dell’autorità parentale nonché della custodia su PI 1, riservate le relazioni
personali tra padre e figlio.
L’istanza è stata respinta
dall’Autorità di protezione con decisione supercautelare dell’11 novembre 2015.
H. I genitori sono stati
sentiti dall’Autorità di protezione in data 15 dicembre 2015. Il padre ha
chiesto la conferma dell’autorità parentale congiunta nonché della custodia
congiunta sul figlio, dichiarando di essere contrario al trasferimento del
domicilio del figlio a __________.
I. PI 1 è stato
ascoltato dal membro permanente dell’Autorità di protezione in data 8 febbraio
2016.
L. Con decisione 21
marzo 2016 l’Autorità di protezione ha respinto, in via cautelare, l’istanza 5
novembre 2015 della madre, ritenendo necessario l’espletamento di ulteriori
atti istruttori.
M. In data 8 aprile 2016
la madre ha ripresentato una domanda cautelare tendente all’attribuzione dell’autorità
parentale esclusiva.
N. In sede di udienza 12
aprile 2016, l’Autorità di protezione ha ritenuto che non erano dati i
presupposti per accogliere la predetta domanda della madre, preferendo effettuare
prima degli accertamenti nella forma di un conferimento di mandato a uno
specialista.
O. Con decisione
cautelare 14 maggio 2016 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al
signor __________, di ascoltare PI 1 e di accertare quale situazione abitativa
corrisponda maggiormente al bene del minore, rispettivamente a quale dei genitori
debba essere attribuita la custodia parentale. Mediante la medesima decisione
ha respinto la domanda 8 aprile 2016 di attribuire l’autorità parentale esclusiva
alla madre in quanto ritenuta prematura (poiché ancora pendente la questione
inerente l’attribuzione della custodia parentale).
P. I genitori sono stati
nuovamente sentiti dall’Autorità di protezione in data 31 gennaio 2017 in
merito alla custodia parentale e alle relazioni personali durante il periodo
delle vacanze. La madre ha informato l’Autorità di protezione che durante i
giorni in cui accudisce il figlio in settimana, lei e il figlio pernottano dai suoi
genitori, ma che questa soluzione abitativa non sarà più possibile in futuro a
causa del divieto pronunciato dal locatore (essendo l’abitazione troppo piccola
per ospitare 4 persone). La madre ha evidenziato di non disporre della capacità
finanziaria per permettersi un’abitazione indipendente nei pressi di __________.
Q. In data 8 febbraio
2017 l’Autorità di protezione ha sentito il signor __________, perito di Comunità
familiare__________, il quale ha concluso che rimanere nel contesto relazionale
e scolastico attuale costituisce per PI 1 “una fonte di sicurezza” e che
attualmente un’attribuzione della custodia parentale al padre appare il “miglior
assetto” per il figlio.
R. Con decisione 17
febbraio 2017 l’Autorità di protezione ha respinto – in via definitiva –
l’istanza 5 novembre 2017 della madre. È stato confermato l’esercizio congiunto
dell’autorità parentale. La custodia parentale è invece stata attribuita al
padre con la regolamentazione delle relazioni personali tra madre e figlio
(nella misura di ogni mercoledì pomeriggio e un week-end ogni due dal venerdì
dopo la scuola al lunedì mattina, oltre alla regolamentazione durante i periodi
delle vacanze).
S. Contro quest’ultima
decisione è insorta la madre con reclamo del 22 marzo 2017, chiedendo
l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione della custodia
parentale esclusiva alla madre con l’autorizzazione di trasferire il domicilio
del figlio a __________. La reclamante
ha fatto valere che, formalmente in virtù della convenzione 2 agosto 2014, la
custodia del figlio spetterebbe già a lei, essendo l’esercizio congiunto della
custodia stato solo una soluzione provvisoria al fine di valutare la
funzionalità di un tale assetto. Disponendo della custodia parentale, ella sarebbe
pertanto legittimata a trasferirsi a __________ senza dover esigere l’accordo
del padre, rispettivamente necessitare dell’autorizzazione dell’Autorità di
protezione. L’insorgente ha criticato il fatto che l’Autorità di protezione ha fondato
la sua decisione sull’opinione del figlio emersa durante i suoi ascolti. Infine
la reclamante ha fatto valere un diniego di giustizia da parte dell’Autorità di
protezione per quanto concerne la sua domanda di assistenza giudiziaria.
T. In data 29 marzo 2017
la reclamante ha presentato una memoria difensiva da non notificare alla
controparte ai sensi dell’art. 270 cpv. 2 CPC per tutelarsi di fronte ad
un’eventuale domanda supercautelare del padre avente per oggetto la revoca dell’effetto
sospensivo al reclamo.
U. Con osservazioni 7
aprile 2017 l’Autorità di protezione ha evidenziato come si tratti di una
situazione molto delicata e particolare con una conduzione del procedimento
gravosa. L’Autorità di protezione ha sostenuto che il tema della custodia,
contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, sarebbe stato trattato sufficientemente
nella decisione impugnata. Per quanto attiene alla domanda di assistenza
giudiziaria presentata dalla madre con il reclamo, la medesima non sarebbe stata
evasa in quanto la reclamante l’avrebbe ritirata già in corso di procedura.
V. Con osservazioni 13
aprile 2017 il padre ha contestato le censure dell’insorgente e ha postulato la
reiezione del reclamo della madre e la conferma della decisione impugnata. Il
padre ha inoltre richiesto la revoca dell’effetto sospensivo del reclamo,
nonché la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria della madre.
Z. La madre non ha
presentato un allegato di replica.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG].
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile
(CPC; v. art. 450f CC).
2.
La domanda di revoca
dell’effetto sospensivo presentata dal padre in data 13 aprile 2017 in sede di
osservazioni al reclamo è divenuta priva d’oggetto in quanto superata dalla
presente sentenza di merito.
In ogni caso, la revoca
dell’effetto sospensivo ha carattere eccezionale ed entra in questione sempre e
solo in casi di pericolo di ritardo o di urgenza (Geiser, op. cit., ad art. 450c CC, no. 7), presupposti che
nella presente fattispecie non erano comunque dati (e nemmeno il padre si è
confrontato con quest’ultime condizioni, ciò che avrebbe reso la sua domanda comunque
immotivata e quindi infondata).
3.
Con la decisione
impugnata è stata respinta in via definitiva l’istanza 5 novembre 2015 della
madre, con la quale essa ha chiesto (in via principale) l’autorizzazione di
spostare immediatamente il domicilio del figlio da __________ a __________ e (in
via subordinata) l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale e l’attribuzione
esclusiva della custodia. Con la reiezione dell’istanza, l’Autorità di
protezione ha confermato l’esercizio congiunto dell’autorità parentale, affidando
per contro la custodia al padre.
La madre, qui
reclamante, fa valere che ella sarebbe detentrice unica della custodia
parentale sulla base della convenzione 2 agosto 2014 (essendo a suo dire la
transazione giudiziaria 1°luglio 2015, che prevedeva l’esercizio congiunto della
custodia parentale, oltre che scaduta anche nulla, poiché non emanata
dall’autorità competente). Giova pertanto, preliminarmente, fare chiarezza in merito
all’attuale assetto dell’autorità parentale e della custodia, sia dal profilo formale
che da quello dell’esercizio effettivo. Infatti, occorre accertare quale sia
l’attuale modello di presa a carico del figlio, prima di poter esaminare se un
trasferimento di domicilio corrisponda o meno al bene del minore.
3.1
Giusta l’art. 296 cpv.
1.
CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio. Il cpv. 2
sancisce come regola l’autorità parentale congiunta, indipendentemente dallo
stato civile dei genitori [Messaggio concernente una modifica del CC (Autorità
parentale) del 16 novembre 2011, FF pag. 8040]. Per i genitori non uniti in
matrimonio, la madre è in linea di principio la titolare esclusiva
dell’autorità parentale a meno che non intervengano le condizioni dell’art. 296
cpv. 3 e 311 cpv. 3 CC (cfr. 298a cpv. 5 CC). Un rapporto di filiazione
giuridico con il padre istituito con una dichiarazione di riconoscimento non
modifica in alcun modo l’attribuzione dell’autorità parentale. L’autorità
parentale congiunta può essere istituita con una dichiarazione comune dei
genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’Autorità di protezione o del
giudice (COPMA, raccomandazioni del 13 giugno 2014, n. 3 segg.).
Nel caso concreto, i
genitori di PI 1 – non coniugati – detengono ed esercitano congiuntamente l’autorità
parentale sulla base della dichiarazione sottoscritta in data 5 agosto 2014 in
virtù dell’art. 298a CC, approvata con risoluzione n. 382G/2014 dell’Autorità regionale
di protezione __________. Questa regolamentazione non ha subito alcuna modifica
in corso della presente procedura, non è contestata dalle parti ed è pertanto pacificamente
valida.
3.2
L’assetto della
custodia parentale risulta invece contradditorio in quanto le parti sostengono la
validità di convenzioni diverse. La madre ritiene di essere detentrice unica
della custodia, mentre il padre fa valere una custodia congiunta nella forma alternata.
Dal profilo formale le
parti hanno stipulato diversi atti, accordi e dichiarazioni concernenti la cura
e la presa a carico del figlio PI 1, segnatamente:
-
il contratto per l’obbligo del mantenimento in data 20 agosto 2009,
sottoscritto durante la convivenza dei genitori, dal quale risulta l’autorità
parentale esclusiva a favore della madre;
-
la dichiarazione 5 agosto 2014, con la quale i genitori hanno pattuito
l’esercizio dell’autorità parentale congiunta sul figlio, regolando gli
accessori per il caso di separazione, tra l’altro un’attribuzione della
custodia esclusiva alla madre;
-
in sede di udienza 16 giugno 2015 davanti all’Autorità di protezione i
genitori hanno concordato le relazioni personali dei genitori con il figlio
durante le vacanze estive 2015, accordo che prevedeva tra l’altro una custodia
alternata infrasettimanale (da lunedì a mercoledì le cure del bambino erano assegnate
alla madre e da mercoledì pomeriggio a venerdì al padre);
-
in sede di udienza 1°luglio 2015 davanti alla Pretura di __________ i
genitori hanno concluso una transazione giudiziaria che prevedeva una custodia
congiunta nella forma di una custodia alternata infrasettimanale (da lunedì sera
a martedì sera e da mercoledì sera a venerdì sera le cure del bambino era
assegnate al padre, mentre da domenica sera a lunedì sera e da martedì sera a
mercoledì sera alla madre, con i week-end alternati); l’applicazione della
predetta transazione era prevista fino al 31 dicembre 2015;
-
in sede di udienza 12 aprile 2016 davanti all’Autorità di protezione la
madre ha affermato che dal mese di gennaio 2016 è stato mantenuto l’assetto
della custodia alternata definita dinnanzi al Pretore di __________, ragione
per la quale i genitori sono stati invitati a continuare con tale
regolamentazione in pendenza della relativa procedura;
-
in sede di udienza 31 gennaio 2017 le parti si sono accordate sulle
vacanze per l’anno 2017, prevedendo per le vacanze estive una custodia nella misura
di una settimana ciascuno in modo alternato (riservate le due settimane
consecutive di ciascun genitore).
Alla luce di quanto
precede, da quando i genitori si sono separati nella primavera del 2015, la
custodia parentale su PI 1 è sempre stata esercitata congiuntamente, ovvero in
modo alternato. Persino dopo e oltre la scadenza (31 dicembre 2015) della
transazione giudiziaria conclusa davanti alla Pretore di __________, i genitori
hanno continuato ad esercitare la custodia in modo alternato nella misura in
cui PI 1 ha sempre soggiornato per metà della settimana con il padre e per l’altra
metà con la madre. Di conseguenza, nella presente sede di esame, la domanda
relativa a quale assetto della custodia fosse giuridicamente valido può rimanere
irrisolta, in quanto i genitori hanno, per atti concludenti, sempre concordato
(sia davanti al giudice civile sia davanti all’Autorità di protezione) – e mantenuto
poi di fatto – una custodia congiunta nella forma alternata. L’assetto della
custodia parentale di base, ovvero di partenza per il presente esame della
fattispecie, è dunque quello della custodia congiunta/alternata. I considerandi
che seguono partiranno pertanto da questo assetto basilare.
4.
Il diritto di
custodia (droit de garde, rechtliche Obhut) comprende il diritto
di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e
appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore), essendo una componente
dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 1; CR CC
I, Meier, ad art. 310 CC n. 1). Dall’entrata
in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio
2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di
determinare il luogo di dimora del figlio” (droit de déterminer le lieu de
résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts; cfr. titolo marginale
dell’art. 310 CC; Meier/Stettler,
Droit de filiation, n. 1291 pag. 847).
L’art. 301a CC, sancisce,
al cpv. 1, il principio secondo il quale l’autorità parentale include il
diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Il cpv. 2 prevede che se
i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare
il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore
oppure per decisione del giudice e dell’Autorità di protezione dei minori
qualora: a. il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero; o b. la
modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio
dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni
personali. Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio,
in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle
relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un
accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).
Di conseguenza, un
trasferimento di domicilio all’interno della Svizzera è soggetto a consenso
solo qualora il trasferimento si ripercuota sull’esercizio effettivo della cura
del figlio da parte dei genitori. Secondo la giurisprudenza, per giudicare se
le ripercussioni del trasferimento siano rilevanti o meno occorre fondarsi sul
tipo di organizzazione genitoriale messa in atto sino a quel momento (DTF 142
III 502, consid. 2.3). Nel caso in cui viene esercitata una custodia alternata ed
entrambi i genitori si occupano in pari misura dei figli, anche un
trasferimento di pochi chilometri può avere ripercussioni rilevanti. In
effetti, proprio quando ci si trova in presenza di una custodia alternata – che
(a dipendenza dell’impostazione concreta della presa a carico e dell’età del
figlio) diventerebbe illusoria già a partire da una minore distanza – il
trasferimento può avere delle ripercussioni rilevanti sull’affidamento fino a
quel momento esercitato da parte dell’altro genitore; ciò che rende necessario il
consenso di quest’ultimo genitore, rispettivamente – in mancanza di accordo – da
parte dell’autorità di protezione o del giudice civile (AJP 2017 S. 823). Invece,
nel caso in cui vi è una ripartizione che prevede l’affidamento esclusivo a un
genitore, mentre l’altro beneficia di un “classico” diritto di visita di un
fine settimana su due, in assenza di circostanze particolari (itinerari
difficoltosi, genitore non automunito, condizioni finanziarie estremamente
precarie, etc.), anche un trasferimento nell’ordine di un centinaio di
chilometri non causa generalmente ripercussioni rilevanti (DTF 142 III 502,
consid. 2.3, ove in concreto il trasferimento era da Interlaken a Soletta). La
domanda in merito all’esistenza di ripercussioni rilevanti sull’esercizio
dell’autorità parentale è pertanto da esaminare sotto l’ottica del modello di
presa a carico in atto al momento del giudizio, con il quesito a sapere se
quest’ultimo può essere mantenuto con degli adeguatamenti esigui oppure se la
continuazione dello stesso verrebbe invece compromesso a causa del
trasferimento del figlio (DTF 5A_581/2015 del 11.08.2016, consid. 2.4.1.).
5.
Nel caso concreto (cfr.
sopra consid. 3.2), i genitori di PI 1 hanno fino ad oggi esercitato, di fatto,
una custodia congiunta, avendo il figlio dimorato di regola metà settimana con
uno e metà settimana con l’altro genitore. La partecipazione dei genitori alla
cura del figlio è stata pertanto suddivisa nella forma di una vera e propria
custodia alternata. Giusta la menzionata dottrina e giurisprudenza, in presenza
di una custodia alternata si deve presumere che un cambiamento di domicilio del
figlio assieme al genitore intenzionato a trasferirsi avrà delle ripercussioni
rilevanti sull’esercizio della custodia stessa e sulle relazioni personali tra
il figlio e l’altro genitore, ossia quello che permane all’attuale domicilio. A
maggiore ragione considerato che il richiesto trasferimento del figlio sarebbe
previsto dal Comune di __________ a quello __________, una distanza che non
permetterebbe ai genitori di mantenere il modello di custodia alternata infrasettimanale
sino ad ora attuato ed implicherebbe automaticamente la necessità di adeguare
l’assetto di cura di PI 1. È quindi appurato che un trasferimento di PI 1 a __________
inciderebbe in modo importante sull’esercizio della custodia (proprio perché
alternata) del padre, ragione per la quale la decisione non può essere presa
unilateralmente dalla madre. Secondo l’art. 301a cpv. 2 lett. b CC e ritenuta
la contrarietà del padre al trasferimento di PI 1, la partenza per __________
necessita dunque dell’avallo dell’Autorità di protezione. È quindi a giusto
titolo che l’Autorità di protezione sia intervenuta a dirimere la vertenza –
indipendentemente dal fatto che l’Autorità di primo grado non abbia basato i
suoi considerandi su quest’ultima norma di legge. Le relative critiche
dell’insorgente vanno pertanto respinte.
Alla luce di quanto
precede, necessitando il richiesto trasferimento di domicilio l’avallo
dell’Autorità di protezione in virtù dell’art. 301a cpv. 2 CC, la questione a
sapere se il trasferimento di domicilio del figlio costituisca un affare
quotidiano ai sensi dell’art. 301 cpv. 1bis CC diventa quindi irrilevante ai
fini del presente giudizio. Le relative censure della reclamante possono
pertanto rimanere senza seguito nel presente giudizio.
6.
Appurato che il
cambiamento di domicilio del minore nella concreta fattispecie è soggetto
all’autorizzazione dell’Autorità di protezione, occorre ora verificare a quali
condizioni essa possa, se del caso, essere rilasciata.
6.1
Secondo la
giurisprudenza dell’Alta Corte, i principi per autorizzare il trasferimento del
luogo di dimora del minore devono essere esaminati secondo i criteri sviluppati
nei casi di trasferimento all’estero (DTF 142 III 502, consid. 2.5).
In particolare, nel
rispetto delle libertà costituzionali dei genitori (segnatamente della loro
libertà di domicilio e di movimento), non sono rilevanti i motivi che spingono
uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire se per il bene del figlio sarebbe
preferibile che il genitore non si trasferisse. Il quesito determinante è quello
di sapere se il bene del figlio viene meglio garantito seguendo il genitore che
intende trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a risiedere nel
luogo originario, ciò che eventualmente può implicare una modifica della custodia
(DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.5; DTF 142 III 498
consid. 4.3 non pubblicato). La risposta deve essere data considerando in primo
luogo il bene del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso
concreto (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6). Il
giudice deve partire dal modello attuale di presa a carico del figlio: se un
genitore ha l’affidamento esclusivo, tendenzialmente si partirà dal presupposto
che un trasferimento dei figli con il medesimo tutela meglio il loro interesse.
Se, al contrario, entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno
paritaria dei figli e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione
di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per
determinare il bene del figlio, che corrispondono a quelli utilizzati dalla
giurisprudenza per decidere dell’affidamento in caso di separazione o divorzio
(DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498
consid. 4.4; STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre determinare
quali sono le relazioni personali tra genitori e figli, le capacità educative
di ogni genitore, la loro attitudine e disponibilità ad occuparsene e curarli
personalmente; va privilegiata la situazione che, nelle circostanze concrete,
appare la più adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle relazioni
personali che è necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista
affettivo, psichico, morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori vanno
considerati in secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF
5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF
141.
III 328 consid. 5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5).
Secondo la giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento:
l’ambiente familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del
genitore che se ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione
scolastica, l’esistenza di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro
età e il loro parere. Infine i desideri e l’opinione espresse da un figlio più
grande saranno determinanti nella misura in cui esse si lasciano conciliare con
le circostanze concrete (effettiva volontà e disponibilità del relativo
genitore) (DTF 142 III 481 Consid. 2.5 e 2.7).
Come visto, le circostanze
del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più
legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un
cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per
contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo
di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive
lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e
all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v.
anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).
Il Tribunale federale ha
osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che
esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il trasferimento
avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva economica, oppure è
motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di provenienza o nella
propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il nuovo partner o
un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi plausibili che
giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento sia
motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può
invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un
cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3).
6.2
Nel suo
apprezzamento l’autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle
parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3b, 120 II 231 consid.
1c, 119 II 203 consid. 1). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti
e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere
importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità
può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando
finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria
iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di
procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck,
art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
6.3
Di principio il figlio
deve essere sentito personalmente e in modo adeguato dall’Autorità di
protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri
gravi motivi vi si oppongano (art. 314a CC).
L’opinione del figlio sulle relazioni personali deve
essere tenuta in considerazione nella misura del possibile. Tuttavia il parere
del minorenne non è di per sé decisivo e occorre valutare in ogni singolo caso
i motivi per i quali il figlio presenta un atteggiamento di difesa verso un
genitore e se l’esercizio del diritto di visita rischia di incidere
negativamente sul suo bene (FamPra.ch 2003, pag. 603; DTF 127 III 298). Il
punto di vista del ragazzo risulta vieppiù importante nella misura in cui – a
motivo dell’età e del suo sviluppo – il suo desiderio appaia come una decisione
consolidata e sia l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore
(DTF 127 III 298, cons. 4a). Il bene del minore non si determina unicamente in
funzione del suo punto di vista soggettivo secondo il suo benessere momentaneo,
bensì anche dal profilo oggettivo in considerazione del suo sviluppo futuro
(FamPra.ch 2009 p. 513; DTF 5A 341/2008 del 23 dicembre 2008; SJ 2016 I p. 133,
136). Quale peso occorra prestare al parere del minore dipende dalla sua età e
dalla sua capacità di prendere una decisione autonoma, così come la costanza
del suo parere. L’Autorità di protezione deve apprezzare equamente l’insieme
delle circostanze e adottare le misure che appaiono più opportune perché meglio
salvaguardano il bene del minore. (DTF
130.
III 585 c. 2.2.2; 127 III 2952 c. 4).
7.
Nel caso concreto
l’Autorità è pertanto chiamata a determinarsi sulla questione di sapere se il
bene di PI 2 è meglio tutelato seguendo la madre al nuovo domicilio di __________
oppure continuando a risiedere con il padre a __________.
7.1
A tale riguardo, visto
che il modello di presa a carico di PI 1 era quello del suo affidamento
alternato infrasettimanale alla madre e al padre, non si può concludere a
priori che il suo benessere sia maggiormente tutelato con uno o con l’altro
genitore, essendo egli abituato ad essere accudito regolarmente da entrambi i
genitori (assetto che il minore, secondo le risultanze dei suoi ascolti, ha
dichiarato di prediligere).
Serve
pertanto esaminare gli altri criteri sviluppati dalla giurisprudenza per stabilire
quale sia la soluzione di accudimento che meglio tuteli il bene di PI 1: a nove
anni d’età, essendo ben integrato nel suo attuale percorso scolastico, nonché extrascolastico,
ed avendo una cerchia di amicizie, così come abitando nell’abitazione famigliare
e vicino ai nonni materni, PI 1 risulta avere degli importanti interessi legati
al territorio di __________. Diversamente a __________, PI 1 non dispone di nessun
legame, se non che la prevista abitazione appartiene al nuovo compagno della
madre. A questo proposito bisogna menzionare che al momento della presentazione
dell’istanza di trasferimento della madre in data 5 novembre 2015, la relazione
tra la madre e il signor __________ era fresca di appena 8 mesi (cfr. istanza 5
novembre 2015 della madre, pag. 4), ragione per la quale, almeno in tale momento,
l’abitazione a __________ non avrebbe costituito ancora un luogo di stabilità
sufficiente dal punto di vista del bene del minore. Pur essendo nel frattempo
la nuova relazione tra la madre e il signor __________ maturata per un
ulteriore anno e mezzo (fino al momento dell’emanazione della decisione impugnata)
o per altri due anni (se si considera l’intimazione della presente decisione), la
proposta situazione abitativa a __________ non riesce tutt’ora a garantire a PI
1.
una maggiore (e nemmeno la stessa) stabilità e continuità famigliare, rispetto
a quella di cui il minore già dispone presso la casa del padre a __________.
Difatti, il nucleo famigliare che la madre è intenzionata a creare per il
figlio include una terza persona (il signor __________), la quale è comunque entrata
solo recentemente nella vita di PI 1 e con la quale il minore andrebbe persino a
coabitare, e ciò in un contesto sia famigliare che territoriale sconosciuto. Difatti,
nelle conclusioni del rapporto 7 luglio 2016 del signor __________ è stata
evidenziata “una fatica del minore nel descrivere e fare propria una realtà resa
complessa sia dalla presenza di altre figure a fianco dei propri genitori e sia
da una non ancora definitiva scelta abitativa della madre”. Un cambiamento
del modello di presa a carico di PI 1 (da una custodia alternata tra madre e
padre ad una custodia esclusiva della madre con una conseguente limitazione del
tempo assieme al padre, ossia ad un solo pomeriggio infrasettimanale)
contemporaneamente ad una modifica importante della composizione del nucleo
famigliare stesso, sarebbe tutt’ora troppo incisivo, risultando una permanenza
con il padre a __________ la soluzione migliore per tutelare gli interessi di PI
1.
7.2
Come
esposto sopra (consid. 6.2. e 6.3.), l’autorità chiarisce i fatti e prende in
considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per
rendere una decisione conforme al bene del minore, istruendo la fattispecie
secondo il proprio apprezzamento e di propria iniziativa. Nel caso concreto,
non vi sono dubbi sull’ossequio del diritto di essere sentito del figlio,
rispettivamente sulle modalità di esecuzione dei suoi ascolti, effettuati sia
dal membro permanente dell’Autorità di protezione sia da uno specialista, il
signor __________. Le risultanze di questi ascolti sono stati determinanti per
indirizzare l’Autorità di protezione a negare il trasferimento del domicilio di
PI 1 a __________, nonché a trasferire la custodia (esclusiva) al padre.
Infatti, in occasione di tutte le audizioni del minore, svolte con esplicito
riferimento all’istanza di trasferimento della madre, egli ha espressamente manifestato
di voler rimanere a __________ (chiedendo persino che la madre, nei suoi giorni
di affidamento venisse a stare con lui a __________, cfr. rapporto 7 luglio
2016.
del signor __________). È emerso chiaramente che per PI 1 il centro della
sua vita e dei suoi interessi è situato a __________. Oltre al fatto che
l’abitazione famigliare a __________ (indipendentemente dai rapporti di
proprietà della medesima, questione che peraltro esula da ogni competenza della
scrivente Camera) costituisce un punto centrale e di stabilità per PI 1, sia il
contesto famigliare allargato e di amicizie, sia il suo inserimento scolastico
in tale luogo, hanno rappresentato elementi fondamentali nella scelta di PI 1
di voler restare ad abitare a __________. All’età di nove anni e di fronte alla
continuità e linearità delle sue dichiarazioni, si deve dunque concludere che
il suo parere è frutto di una cosciente decisione autonoma. Ponderando le due
soluzioni, alla luce di tutti gli elementi esaminati, si evince che una permanenza
a __________ con il padre, quale modello di presa a carico prevalente,
rispecchia maggiormente il bene del minore.
Le
censure della reclamante sono dunque destinate all’insuccesso, nella misura in
cui l’autorità non è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del
trasferimento di CO 2 a __________ (scelta che – come visto – rientra nelle sue
libertà garantite costituzionalmente), bensì a determinare quale delle due
sistemazioni garantisce meglio il benessere di PI 1.
8.
Giusta l’art. 301a
cpv. 5 CC, a seconda della distanza e delle cir-costanze concrete, può essere
necessario un nuovo disciplinamento degli effetti accessori, ad esempio dell’attribuzione
della custodia o delle relazioni personali (COPMA, Raccomandazioni del 13
giugno 2014, n. 6 segg.).
Il Tribunale federale
ammette esplicitamente “un’unità” tra la decisione inerente il trasferimento di
domicilio del figlio e l’esame dell’adeguamento degli effetti accessori ai
sensi dell’art. 301a cpv. 5 CC, siccome dal profilo del bene del figlio, vi è
una interdipendenza importante tra queste ultime questioni. Entrambi gli aspetti
– da un lato il trasferimento di domicilio e dall’altro lato gli effetti
accessori concernenti il figlio – sono da stabilire in una decisione omnicomprensiva.
(FamPra.ch 3/2017, p. 667 e seg; DTF 5A_581/2015 del 11.08.2016, consid. 2.6;
DTF 5A_450/2015 del 11.03. 2016, consid. 2.8).
8.1
Nel caso concreto, avendo
accertato che la permanenza di PI 1 con il padre a __________ corrisponde
meglio al bene del minore, è a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha contemporaneamente
proceduto a definire l’attribuzione della custodia (in via esclusiva) al padre
e a regolamentare le relazioni personali (diritti di visita) del figlio con la
madre, il tutto secondo l’art. 301a cpv. 5 CC.
La nuova regolamentazione
degli effetti accessori non è avvenuta in applicazione dell’art. 310 CC, come
erroneamente censurato dalla reclamante. Non siamo infatti in presenza di una
privazione del diritto di determinare il luogo di dimora della madre quale misura
di protezione secondo gli estremi di quest’ultima normativa legale, bensì di un
adeguamento di tale diritto al bene del figlio, che deriva dalla decisione del
trasferimento del domicilio postulato dalla madre. La decisione inerente il
trasferimento di domicilio di PI 1 (reiezione dell’istanza) così come
l’adeguamento degli effetti accessori alle circostanze derivanti dalla predetta
decisione (attribuzione del diritto di determinare il luogo di dimora del
figlio) – come detto – hanno giustamente formato una decisione omnicomprensiva.
Infatti, non occorre tanto disquisire sugli estremi della messa in pericolo del
bene del minore, quanto piuttosto considerare come possa essere realizzato al
meglio il bene del figlio (AJP 2017 S. 823, 825; DTF 142 III 481 consid. 2.7;
142.
III 502 E. 2.5.). Di conseguenza, nella fattispecie qui in esame, l’adeguamento
della “custodia”, ovvero del diritto di determinare il luogo di dimora, non
esigeva l’ossequio delle condizioni previste dall’art. 310 CC e dunque non vi
era nessuna necessità di “un rapporto o una perizia di un professionista”
come preteso dalla reclamante. Del resto, non sono mai state messe in discussione
le capacità di accudimento della madre, rispettivamente che il bene del figlio
potesse essere in pericolo ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC in caso di una
custodia affidata alla sola madre. È proprio nell’ottica del bene del minore ex
art. 301a cpv. 5 CC (e non sotto il profilo della sottrazione del figlio al
pericolo ai sensi dell’art. 310 CC) che l’Autorità di protezione è stata
chiamata a regolamentare gli effetti accessori quale in concreto il diritto di
determinare il luogo di dimora del figlio. Le censure sollevate dalla
reclamante a tale proposito risultano pertanto infondate.
8.2
A titolo abbondanziale
va aggiunto che l’adeguamento del diritto di determinare il luogo di dimora del
figlio si è comunque reso necessario indipendentemente dall’esito della
procedura inerente il trasferimento di domicilio del figlio. Una custodia
alternata non risulta più esercitabile tra i genitori, ciò sia in caso di un
eventuale trasferimento di domicilio della sola madre a __________, sia in caso
di una sua eventuale permanenza nel Comune di __________. Infatti, l’attuale
conflittualità tra i genitori ha creato difficoltà di collaborazione e di
comunicazione che possono pregiudicare il bene del figlio, il quale appare
sempre più spesso esposto alla loro litigiosità in caso di una continuazione di
una presa di carico alternata. In questo senso, essendosi presentata una
modifica delle circostanze ai sensi dell’art. 298d CC, l’Autorità di protezione
era in ogni caso legittimata a disciplinare – d’ufficio – la custodia, le
relazioni personali e la partecipazione di ciascun genitore alla cura del
figlio.
8.3
Occorre evidenziare
che qualora la madre definisse meglio la sua situazione abitativa
nell’interesse del figlio (con una soluzione abitativa indipendente ed idonea
ad accudire adeguatamente il figlio nei pressi di __________), l’Autorità di
protezione potrà essere chiamata, anche su istanza della madre stessa, a riesaminare
le circostanze e a statuire nuovamente sull’assetto della custodia parentale, ovvero
sull’attribuzione del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1.
9.
Il rimprovero della
reclamante secondo il quale l’Autorità di protezione sia caduta in un diniego
di giustizia nella misura in cui non avrebbe statuito sulla domanda di
assistenza giudiziaria presentata dalla signora RE 1 risulta infondato.
Quest’ultima ha infatti esplicitamente ritirato l’istanza in occasione
dell’incontro presso l’Autorità di protezione in data 12 aprile 2016 (cfr.
verbale udienza del 12.04.2016). Trattandosi, su questo punto, di gravame
manifestamente inammissibile, lo stesso può essere respinto con decisione a
giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. a) n. 2 LOG.
10.
Gli
oneri giudiziari seguono il principio della soccombenza. Vanno di conseguenza posti
a carico della reclamante, la quale rifonderà al signor CO 2 un'equa
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura delle sua ammissibilità, il reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
150.–
fr.
750.–
sono
posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 1’000.– a
titolo di ripetibili.
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.