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Decisione

9.2017.89

Privazione dell'accesso a dati beni senza l'istituzione di una curatela; ammontare dell'importo a libera disposizione

26 settembre 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 14

novembre 2016 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito:

Autorità di protezione) ha bloccato, a titolo cautelare e con riferimento agli

artt. 392 e 395 cpv. 3 CC, i conti correnti, investimenti, cassette di

sicurezza e depositi bancari intestati a PI 1, autorizzandolo a prelevare un

massimo di CHF 10'000.– fino all’udienza del 5 dicembre seguente. Alla base

della decisione vi è il fatto che egli, in seguito al decesso della moglie, ha

denotato problemi di abuso di alcol e in questi frangenti ha speso grandi somme

di denaro.

B. All’udienza del 5

dicembre 2016 PI 1 ha accettato il limite massimo di prelevamento mensile di

CHF 5’000.–, propostogli dall’Autorità di protezione. Quest’ultima il giorno

seguente ha quindi modificato in tal senso la sua precedente decisione e l’ha

limitata temporalmente a quattro mesi. Il limite massimo di prelevamento era da

intendersi oltre alla pigione e alle altre spese fisse.

C. Con decisione 11

aprile 2017 l’Autorità di protezione ha confermato a titolo cautelare la

propria decisione 6 dicembre 2016. Il 18 seguente l’ha modificata per esigenze

della banca esecutrice, eliminando il limite massimo di prelevamento mensile ma

disponendo un ordine permanente settimanale di CHF 1’250.– su un nuovo conto a

disposizione di PI 1.

D. Contro la predetta

decisione è insorto RE 1, figlio di PI 1, con reclamo del 19 aprile 2017,

postulando che l’ammontare dell’ordine permanente venga ridotto “secondo una

speranza di vita di 10 anni e calcolando una riserva da attingere in caso di

necessità”. Egli chiede inoltre che si trovi a PI 1 un appartamento meno costoso

di quello attuale e non in prossimità di bar e ristoranti e che gli si nomini

un curatore.

Il reclamante

lamenta il fatto che l’ammontare dell’ordine permanente è eccessivo,

considerato che le spese fisse non vi sono comprese e che PI 1 ha quale unica

entrata la rendita AVS. Dovendo attingere alla propria sostanza, tra 5 anni PI

1 l’avrà dilapidata. Per quanto riguarda l’appartamento, cinque locali sono

troppi per una persona di 85 anni e la prossimità a bar e ristoranti induce a

consumare alcol.

E. Con osservazioni del

15 maggio 2017 PI 1 ha chiesto la reiezione del reclamo, non giustificandosi

una misura di protezione più incisiva. Egli ha infatti superato il disagio provocatogli

dal decesso della moglie e ha smesso di consumare alcol.

Con osservazioni del 16

maggio 2017 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo,

contestando la legittimazione attiva del reclamante e la ricevibilità delle

richieste di cambio di appartamento e di nomina di un curatore e considerando

adeguata la misura di protezione da essa decisa.

Non partecipando al

procedimento, il reclamante potrebbe infatti essere legittimato unicamente in

qualità di persona vicina all’interessato o da un interesse giuridicamente

protetto alla modifica della decisione impugnata. L’irricevibilità delle

richieste deriva invece dal fatto di non averle previamente sottoposte

all’Autorità di protezione. L’ammontare dell’ordine permanente sarebbe infine

adeguato alla capacità di discernimento di PI 1.

Le altre figlie di PI 1, PI

2 e PI 3, non hanno invece comunicato alcunché.

F. Con scritto del 30

maggio 2017 il reclamante ha replicato che la propria legittimazione attiva è

data e ha ribadito l’inadeguatezza della misura di protezione decisa.

Egli partecipa infatti al

procedimento, avendo segnalato la situazione di suo padre all’Autorità di

protezione ed essendo stato presente a due udienze. L’ammontare dell’ordine

permanente è invece sproporzionato perché, non avendo PI 1 particolari passatempi,

il denaro non può che venir sperperato come finora.

G. Con duplica del 20

giugno 2017 l’Autorità di protezione ha confermato la propria posizione.

Con scritto del 21 giugno

2017 PI 1 ha duplicato che l’ammontare dell’ordine permanente è stato stabilito

considerando anche la possibilità che in futuro egli ricorra a una badante del

costo mensile di circa CHF 4’500.–, come già avvenuto in passato.

H. Con scritto del 7

agosto 2017, PI 2 ha comunicato all’Autorità di protezione che PI 1 si è reso

protagonista di nuovi episodi di abuso di alcol.

I. L’11 agosto 2017

l’Autorità di protezione ha trasmesso lo scritto di cui al punto precedente a

questo giudice e ha osservato che questi fatti nuovi, se confermati, potrebbero

condurre a una differente valutazione della misura di protezione.

Con osservazioni del 5

settembre 2017, il reclamante si è associato al contenuto dello scritto della

sorella.

Con scritto dell’8

settembre 2017 PI 1 ha prodotto le proprie osservazioni, irricevibili in quanto

tardive.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d’appello, che decide

nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in combinato disposto con

gli artt. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 LPMA; art. 48 lett. f n. 7

LOG).

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dall’art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla LPAmm, in particolare alle norme

concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in

via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

2.

L’Autorità di

protezione contesta la legittimazione attiva del reclamante e la ricevibilità

delle richieste di cambio di appartamento e di nomina di un curatore.

2.1

Secondo l’art. 450

cpv. 2 CC, “sono legittimate al reclamo:

1.

le

persone che partecipano al procedimento;

2.

le persone vicine

all'interessato;

3.

le

persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla

modifica della decisione impugnata”.

Come sostiene

l’Autorità di protezione, il reclamante non partecipa al procedimento. Inoltre

non ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica

della decisione impugnata, ma nemmeno lo fa valere. Egli è però indubitabilmente

una persona vicina all’interessato.

Al punto 3 del suo reclamo

RE 1 esplicita quale sia il motivo per il quale ha interposto ricorso: proteggere

il patrimonio di PI 1. Certamente questa preoccupazione è strettamente connessa

col timore di doverlo mantenere, una volta che questi abbia esaurito la propria

sostanza (cfr. punto 4 del reclamo). Ma è sufficiente per fondarne la legittimazione

attiva.

2.2

Questa Camera è

un’autorità di giudizio di secondo grado, competente perciò per decidere dei

reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione o, se sono

dati i presupposti, contro l’inazione o il ritardo ingiustificati.

Il reclamante avrebbe

dovuto previamente sottoporre all’Autorità di prima sede le questioni del

cambio di appartamento e della nomina di un curatore. Ciò a garanzia, tra

l’altro, del doppio grado di giudizio.

2.3

La legittimazione

attiva del reclamante è in ogni caso data. Si deve di conseguenza entrare nel

merito del reclamo, fatta eccezione per le richieste di cui al punto

precedente.

3.1

Secondo l’art. 445

cpv. 1 CC, l'Autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una

persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti

cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare

a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.

A norma dell’art.

392.

CC, se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata

rispetto all'estensione dei compiti, l'autorità di protezione degli adulti può

provvedere di moto proprio a quanto necessario.

In virtù dell’art.

395.

cpv. 3 CC, l'Autorità di protezione degli adulti può privare l'interessato

dell'accesso a dati beni senza limitarne l'esercizio dei diritti civili.

Il blocco dei conti (art.

395.

cpv. 3 CC) – ordinato direttamente dall’Autorità di protezione (art. 392

CC) quale misura cautelare (art. 445 cpv. 1, 2a fr. CC) – si giustifica

in assenza di curatela, quando il patrimonio deve essere protetto ma non ha bisogno

di essere gestito. Nelle situazioni in cui la persona rischia di agire contrariamente

ai propri interessi, il blocco dei conti presenta infatti degli evidenti

vantaggi pratici (Meier, Commentaire

du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, art. 395 n. 25).

3.2

Il fatto che

l’Autorità di protezione sia intervenuta con una misura di protezione a titolo

cautelare a norma degli artt. 392 e 395 cpv. 3 CC non è contestato. Lo è invece

la questione dell’ammontare dell’ordine permanente settimanale con il quale

l’Autorità di protezione ha limitato a CHF 1’250.– settimanali l’importo a

libera disposizione di PI 1.

3.3

Secondo l’Autorità di

protezione e PI 1 l’ammontare, di CHF 1’250.–, sarebbe proporzionato. Considerata

la sua capacità di discernimento in quanto ad amministrare CHF 1’250.–

settimanali, che può parere indebolita ma non è compromessa, non si giustifica

una misura cautelare più incisiva. Misura cautelare che, una volta conclusa

l’istruttoria, se del caso l’Autorità di protezione modificherà.

Secondo il reclamante,

invece, CHF 1’250.– settimanali sono troppi per un ottantacinquenne, ritenuto

che le spese fisse non sono incluse e che quindi quella cifra è interamente a

disposizione per i suoi passatempi.

3.4

Dall’incarto non

emerge che l’Autorità di protezione, il reclamante o PI 1 stesso si siano

concretamente chinati sulla questione di sapere se – e perché – CHF 1’250.–

sarebbero o meno sufficienti per soddisfarne i bisogni. Non è stata, in

pratica, stilata una lista delle spese che tale cifra andrebbe a coprire.

Ciò posto, considerato che

PI 1 ha 85 anni e non ha allegato uscita alcuna al di fuori delle spese per i

pasti, visti i recenti comportamenti da lui tenuti che ne mettono a repentaglio

il patrimonio (e ai quali egli non sembrerebbe aver posto termine, stando allo

scritto della figlia del 7 agosto 2017) e ricordato che la misura è cautelare e

pertanto verrà rivalutata una volta conclusa l’istruttoria, questo giudice

ritiene più che sufficiente una somma settimanale a disposizione di CHF 625.–.

Per altro, qualora dovesse in futuro rendersi necessario far capo a una

badante, l’Autorità di protezione potrà modificare verso l’alto l’importo in

questione.

4.

Visto quanto

precede, il reclamo va accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 4 della

decisione impugnata va riformato nel senso di portare l’ordine permanente

settimanale a CHF 625.–. Gli atti vengono retrocessi all’Autorità inferiore per

le valutazioni e le decisioni di sua competenza in relazione alla segnalazione del

7.

agosto 2017 di PI 2.

5.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza e vanno dunque messi a carico di PI 1. Non

si assegnano ripetibili, per altro non richieste.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

Di

conseguenza il dispositivo n. 4 della decisione dell’11 aprile 2017

dell’Autorità regionale di protezione __________, così come modificato dalla

decisione del 18 aprile 2017, è riformato come segue:

4. A

__________, __________, è fatto ordine di disporre il seguente ordine permanente

settimanale:

Conto

di addebito: __________

Conto di

accredito: nuovo conto aperto presso __________, __________ ai sensi

del punto 3 che precede

Importo: CHF

625.00.

2. Gli

atti sono restituiti all’Autorità regionale di protezione __________ perché

proceda ai sensi del considerando n. 4.

3. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50../span>

fr. 200.–

sono

posti a carico di PI 1.

Non

si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

-

Comunicazione,

limitatamente ad un estratto del dispositivo n. 1:

-

-

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.