9.2017.89
Privazione dell'accesso a dati beni senza l'istituzione di una curatela; ammontare dell'importo a libera disposizione
26 settembre 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.89
Lugano
26 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dal
vicecancelliere
Piazza
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e a
PI 1,
patr. da: PR 1,
per
quanto riguarda il blocco dei conti correnti bancari intestati a PI 1
giudicando
sul reclamo del 19 aprile 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11
aprile 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione 14
novembre 2016 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito:
Autorità di protezione) ha bloccato, a titolo cautelare e con riferimento agli
artt. 392 e 395 cpv. 3 CC, i conti correnti, investimenti, cassette di
sicurezza e depositi bancari intestati a PI 1, autorizzandolo a prelevare un
massimo di CHF 10'000.– fino all’udienza del 5 dicembre seguente. Alla base
della decisione vi è il fatto che egli, in seguito al decesso della moglie, ha
denotato problemi di abuso di alcol e in questi frangenti ha speso grandi somme
di denaro.
B. All’udienza del 5
dicembre 2016 PI 1 ha accettato il limite massimo di prelevamento mensile di
CHF 5’000.–, propostogli dall’Autorità di protezione. Quest’ultima il giorno
seguente ha quindi modificato in tal senso la sua precedente decisione e l’ha
limitata temporalmente a quattro mesi. Il limite massimo di prelevamento era da
intendersi oltre alla pigione e alle altre spese fisse.
C. Con decisione 11
aprile 2017 l’Autorità di protezione ha confermato a titolo cautelare la
propria decisione 6 dicembre 2016. Il 18 seguente l’ha modificata per esigenze
della banca esecutrice, eliminando il limite massimo di prelevamento mensile ma
disponendo un ordine permanente settimanale di CHF 1’250.– su un nuovo conto a
disposizione di PI 1.
D. Contro la predetta
decisione è insorto RE 1, figlio di PI 1, con reclamo del 19 aprile 2017,
postulando che l’ammontare dell’ordine permanente venga ridotto “secondo una
speranza di vita di 10 anni e calcolando una riserva da attingere in caso di
necessità”. Egli chiede inoltre che si trovi a PI 1 un appartamento meno costoso
di quello attuale e non in prossimità di bar e ristoranti e che gli si nomini
un curatore.
Il reclamante
lamenta il fatto che l’ammontare dell’ordine permanente è eccessivo,
considerato che le spese fisse non vi sono comprese e che PI 1 ha quale unica
entrata la rendita AVS. Dovendo attingere alla propria sostanza, tra 5 anni PI
1 l’avrà dilapidata. Per quanto riguarda l’appartamento, cinque locali sono
troppi per una persona di 85 anni e la prossimità a bar e ristoranti induce a
consumare alcol.
E. Con osservazioni del
15 maggio 2017 PI 1 ha chiesto la reiezione del reclamo, non giustificandosi
una misura di protezione più incisiva. Egli ha infatti superato il disagio provocatogli
dal decesso della moglie e ha smesso di consumare alcol.
Con osservazioni del 16
maggio 2017 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo,
contestando la legittimazione attiva del reclamante e la ricevibilità delle
richieste di cambio di appartamento e di nomina di un curatore e considerando
adeguata la misura di protezione da essa decisa.
Non partecipando al
procedimento, il reclamante potrebbe infatti essere legittimato unicamente in
qualità di persona vicina all’interessato o da un interesse giuridicamente
protetto alla modifica della decisione impugnata. L’irricevibilità delle
richieste deriva invece dal fatto di non averle previamente sottoposte
all’Autorità di protezione. L’ammontare dell’ordine permanente sarebbe infine
adeguato alla capacità di discernimento di PI 1.
Le altre figlie di PI 1, PI
2 e PI 3, non hanno invece comunicato alcunché.
F. Con scritto del 30
maggio 2017 il reclamante ha replicato che la propria legittimazione attiva è
data e ha ribadito l’inadeguatezza della misura di protezione decisa.
Egli partecipa infatti al
procedimento, avendo segnalato la situazione di suo padre all’Autorità di
protezione ed essendo stato presente a due udienze. L’ammontare dell’ordine
permanente è invece sproporzionato perché, non avendo PI 1 particolari passatempi,
il denaro non può che venir sperperato come finora.
G. Con duplica del 20
giugno 2017 l’Autorità di protezione ha confermato la propria posizione.
Con scritto del 21 giugno
2017 PI 1 ha duplicato che l’ammontare dell’ordine permanente è stato stabilito
considerando anche la possibilità che in futuro egli ricorra a una badante del
costo mensile di circa CHF 4’500.–, come già avvenuto in passato.
H. Con scritto del 7
agosto 2017, PI 2 ha comunicato all’Autorità di protezione che PI 1 si è reso
protagonista di nuovi episodi di abuso di alcol.
I. L’11 agosto 2017
l’Autorità di protezione ha trasmesso lo scritto di cui al punto precedente a
questo giudice e ha osservato che questi fatti nuovi, se confermati, potrebbero
condurre a una differente valutazione della misura di protezione.
Con osservazioni del 5
settembre 2017, il reclamante si è associato al contenuto dello scritto della
sorella.
Con scritto dell’8
settembre 2017 PI 1 ha prodotto le proprie osservazioni, irricevibili in quanto
tardive.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d’appello, che decide
nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in combinato disposto con
gli artt. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 LPMA; art. 48 lett. f n. 7
LOG).
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dall’art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla LPAmm, in particolare alle norme
concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza
dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in
via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile
(CPC; v. art. 450f CC).
2.
L’Autorità di
protezione contesta la legittimazione attiva del reclamante e la ricevibilità
delle richieste di cambio di appartamento e di nomina di un curatore.
2.1
Secondo l’art. 450
cpv. 2 CC, “sono legittimate al reclamo:
1.
le
persone che partecipano al procedimento;
2.
le persone vicine
all'interessato;
3.
le
persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla
modifica della decisione impugnata”.
Come sostiene
l’Autorità di protezione, il reclamante non partecipa al procedimento. Inoltre
non ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica
della decisione impugnata, ma nemmeno lo fa valere. Egli è però indubitabilmente
una persona vicina all’interessato.
Al punto 3 del suo reclamo
RE 1 esplicita quale sia il motivo per il quale ha interposto ricorso: proteggere
il patrimonio di PI 1. Certamente questa preoccupazione è strettamente connessa
col timore di doverlo mantenere, una volta che questi abbia esaurito la propria
sostanza (cfr. punto 4 del reclamo). Ma è sufficiente per fondarne la legittimazione
attiva.
2.2
Questa Camera è
un’autorità di giudizio di secondo grado, competente perciò per decidere dei
reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione o, se sono
dati i presupposti, contro l’inazione o il ritardo ingiustificati.
Il reclamante avrebbe
dovuto previamente sottoporre all’Autorità di prima sede le questioni del
cambio di appartamento e della nomina di un curatore. Ciò a garanzia, tra
l’altro, del doppio grado di giudizio.
2.3
La legittimazione
attiva del reclamante è in ogni caso data. Si deve di conseguenza entrare nel
merito del reclamo, fatta eccezione per le richieste di cui al punto
precedente.
3.1
Secondo l’art. 445
cpv. 1 CC, l'Autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una
persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti
cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare
a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.
A norma dell’art.
392.
CC, se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata
rispetto all'estensione dei compiti, l'autorità di protezione degli adulti può
provvedere di moto proprio a quanto necessario.
In virtù dell’art.
395.
cpv. 3 CC, l'Autorità di protezione degli adulti può privare l'interessato
dell'accesso a dati beni senza limitarne l'esercizio dei diritti civili.
Il blocco dei conti (art.
395.
cpv. 3 CC) – ordinato direttamente dall’Autorità di protezione (art. 392
CC) quale misura cautelare (art. 445 cpv. 1, 2a fr. CC) – si giustifica
in assenza di curatela, quando il patrimonio deve essere protetto ma non ha bisogno
di essere gestito. Nelle situazioni in cui la persona rischia di agire contrariamente
ai propri interessi, il blocco dei conti presenta infatti degli evidenti
vantaggi pratici (Meier, Commentaire
du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, art. 395 n. 25).
3.2
Il fatto che
l’Autorità di protezione sia intervenuta con una misura di protezione a titolo
cautelare a norma degli artt. 392 e 395 cpv. 3 CC non è contestato. Lo è invece
la questione dell’ammontare dell’ordine permanente settimanale con il quale
l’Autorità di protezione ha limitato a CHF 1’250.– settimanali l’importo a
libera disposizione di PI 1.
3.3
Secondo l’Autorità di
protezione e PI 1 l’ammontare, di CHF 1’250.–, sarebbe proporzionato. Considerata
la sua capacità di discernimento in quanto ad amministrare CHF 1’250.–
settimanali, che può parere indebolita ma non è compromessa, non si giustifica
una misura cautelare più incisiva. Misura cautelare che, una volta conclusa
l’istruttoria, se del caso l’Autorità di protezione modificherà.
Secondo il reclamante,
invece, CHF 1’250.– settimanali sono troppi per un ottantacinquenne, ritenuto
che le spese fisse non sono incluse e che quindi quella cifra è interamente a
disposizione per i suoi passatempi.
3.4
Dall’incarto non
emerge che l’Autorità di protezione, il reclamante o PI 1 stesso si siano
concretamente chinati sulla questione di sapere se – e perché – CHF 1’250.–
sarebbero o meno sufficienti per soddisfarne i bisogni. Non è stata, in
pratica, stilata una lista delle spese che tale cifra andrebbe a coprire.
Ciò posto, considerato che
PI 1 ha 85 anni e non ha allegato uscita alcuna al di fuori delle spese per i
pasti, visti i recenti comportamenti da lui tenuti che ne mettono a repentaglio
il patrimonio (e ai quali egli non sembrerebbe aver posto termine, stando allo
scritto della figlia del 7 agosto 2017) e ricordato che la misura è cautelare e
pertanto verrà rivalutata una volta conclusa l’istruttoria, questo giudice
ritiene più che sufficiente una somma settimanale a disposizione di CHF 625.–.
Per altro, qualora dovesse in futuro rendersi necessario far capo a una
badante, l’Autorità di protezione potrà modificare verso l’alto l’importo in
questione.
4.
Visto quanto
precede, il reclamo va accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 4 della
decisione impugnata va riformato nel senso di portare l’ordine permanente
settimanale a CHF 625.–. Gli atti vengono retrocessi all’Autorità inferiore per
le valutazioni e le decisioni di sua competenza in relazione alla segnalazione del
7.
agosto 2017 di PI 2.
5.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e vanno dunque messi a carico di PI 1. Non
si assegnano ripetibili, per altro non richieste.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 4 della decisione dell’11 aprile 2017
dell’Autorità regionale di protezione __________, così come modificato dalla
decisione del 18 aprile 2017, è riformato come segue:
4. A
__________, __________, è fatto ordine di disporre il seguente ordine permanente
settimanale:
Conto
di addebito: __________
Conto di
accredito: nuovo conto aperto presso __________, __________ ai sensi
del punto 3 che precede
Importo: CHF
625.00.
2. Gli
atti sono restituiti all’Autorità regionale di protezione __________ perché
proceda ai sensi del considerando n. 4.
3. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50../span>
fr. 200.–
sono
posti a carico di PI 1.
Non
si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
-
Comunicazione,
limitatamente ad un estratto del dispositivo n. 1:
-
-
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.