9.2017.99
Rifiuto dell'assistenza giudiziaria alla madre di un minore beneficiario di una misura di protezione. Legittimazione al reclamo negata al compagno della madre
3 ottobre 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.99
Lugano
3 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la mancata ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria di PI 2 nell’ambito del procedimento di protezione riguardante il
minore PI 1
giudicando
sul reclamo presentato il 10 maggio 2017 da RE 1 contro la decisione emessa
il 13 aprile 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dal matrimonio
contratto il 2005 da __________ e PI 2 è nato PI 1 (2009).
B. Nell’ambito della
causa di protezione dell’unione coniugale, con ordinanza del 1° dicembre 2014
il Pretore di __________ ha invitato l’allora competente Autorità regionale di
protezione __________, a provvedere alla nomina di un curatore educativo per PI
1 ai sensi dell’art. 308 CC, ciò che è stato fatto con risoluzione del 23 dicembre
2014 (ris. n. 421).
C. Nel febbraio 2015 PI
1 è stato portato dal padre in __________, suo paese di provenienza, senza
l’accordo della madre.
D. Con sentenza 16
settembre 2015 il matrimonio è stato sciolto per divorzio dal Pretore della
giurisdizione di __________. Alla madre è stata affidata la custodia di PI 1;
quest’ultima detiene inoltre in via esclusiva l’autorità parentale su di lui.
Al padre non sono stati concessi diritti di visita.
E. A seguito del
trasferimento del domicilio della madre, il caso è stato assunto dall’Autorità
di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione), a far tempo dal
1° gennaio 2016.
F. La permanenza all’estero
del minore si è protratta sino all’11 gennaio 2016, data in cui il padre l’ha
riconsegnato alla madre.
G. In occasione
dell’udienza del 4 febbraio 2016 dinnanzi all’Autorità di protezione, PI 2 ha
formulato istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio. Le sue richieste sono state oggetto di successive integrazioni.
H. Con risoluzione n.
235 del 13 aprile 2017 l’Autorità di protezione ha evaso la domanda di
ammissione all’assistenza giudiziaria, respingendola. Visti i redditi percepiti
dall’istante e dal suo convivente – compresi gli assegni familiari e la somma
versata dall’Ufficio anticipo alimenti – e considerate le spese mensili,
l’Autorità di protezione ha ritenuto che le condizioni per accogliere la
domanda non fossero date in concreto.
I. Contro tale
decisione si è aggravato RE 1, convivente di PI 2, i cui introiti sono stati
considerati dall’Autorità di protezione nel computo del reddito determinante
della compagna che, di conseguenza, non è stata ritenuta indigente ai sensi della
LAG. Egli postula dunque la riforma della decisione impugnata, nel senso di accogliere
l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio formulata dalla compagna.
L. Il gravame non è
stato oggetto di intimazione.
Considerato
Considerandi
1.
Ai sensi dell’art.
12.
cpv. 1 della Legge sull’assistenza e sul
gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG), le decisioni in materia di assistenza
giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti all’autorità
competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità
concedente. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione
concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla
Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di
un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3
CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG].
La
competenza di questo giudice è pertanto data.
In merito alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, ai sensi
dell’art. 450f CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, al diritto cantonale –
in particolare, in questo ambito, alla già citata LAG e al suo regolamento di
applicazione – e in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. in particolare gli art. 117 e segg. CPC in materia
di assistenza giudiziaria e patrocinatore d’ufficio, cui peraltro anche l’art.
13.
LAG rinvia; v. anche STF 5A_543/2016 del 19 dicembre 2016, consid. 1.2).
2.
Occorre esaminare,
in primo luogo, la legittimazione ricorsuale di RE 1.
2.1
Nel suo reclamo RE 1
sostiene di essere legittimato a ricorrere contro la risoluzione dell’Autorità
di protezione in quanto, in qualità di convivente del minore PI 1 e di sua
madre PI 2, egli può essere considerato persona a loro vicina (pag. 2). Ritiene
inoltre di essere abilitato a impugnare la decisione in quanto personalmente e
direttamente toccato dalla medesima, siccome nel computo delle entrate mensili
disponibili, l’Autorità di protezione ha preso in considerazione anche il
reddito da lui conseguito. A suo parere, negare l’assistenza giudiziaria a PI 2
implicherebbe da parte del reclamante la presa a carico di spese di PI 1 che
invece dovrebbero essere unicamente a carico dei suoi genitori (reclamo, pag.
2). Afferma dunque che il suo gravame intende tutelare sia i suoi interessi
personali, sia quelli della convivente e di suo figlio, persone a lui vicine
(reclamo, pag. 2).
2.2
Nel diritto di
protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all’art. 450 cpv. 2 CC
ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle persone
vicine all’interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3).
Vanno considerate
parti alla procedura in primo luogo la persona interessata, nel caso di una
persona minorenne i genitori, e a dipendenza della materia anche il curatore.
In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di
fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima istanza presso
l’Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una sua
decisione (Schmid, Erwachsenenschutz
Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21; Steck, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad 450 n. 29-30;
Steck, CommFam Protection de
l’adulte, Berna 2013, ad art. 450 n. 22).
Con "persone vicine
all'interessato" ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC possono essere
considerati, secondo la giurisprudenza, non solo i parenti stretti e le persone
conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio
hominis), ma addirittura istituzioni quale una banca, a condizione
che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27
ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii).
Ai sensi dell’art. 450
cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono presentare reclamo, purché abbiano un
interesse giuridico che deve essere tutelato dal diritto di protezione degli
adulti; un semplice interesse di fatto non basta (Messaggio concernente la
modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della
filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471). Essi sono quindi legittimati a
presentare reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti;
non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in
causa non essendo in realtà a lei vicini (Messaggio, pag. 6471).
2.3
Nel caso concreto è
pacifico che RE 1 non sia parte al procedimento ai sensi dell’art. 450 cpv. 2
n. 1 CC.
Egli non è parte né
a quello di protezione – che riguarda unicamente il minore PI 1 e i suoi
genitori PI 2 e __________ – né a quello, incidentale, riguardante la
concessione dell’assistenza giudiziaria a PI 2, unica titolare della pretesa di
tutela giurisdizionale fatta valere in quell’ambito (cfr. Trezzini,
Commentario al CPC, 2011, ad art. 121 CPC, pag. 490).
Da questo profilo,
la sua legittimazione attiva a impugnare la decisione in questione non è dunque
data.
2.4
Va quindi esaminato se
RE 1 disponga di una legittimazione al reclamo in qualità di persona vicina
all’interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC).
Nel caso concreto, la
pretesa oggetto della decisione impugnata – ovvero la richiesta di assistenza
giudiziaria – non appartiene al diritto di protezione, ma può essere fatta
valere in ogni ambito giuridico, in quanto concretizzazione del principio
fondamentale dell’accesso alla giustizia (art. 29 cpv. 3 Cost.). Come visto, PI
2.
è l’unica persona titolare di tale pretesa (“altamente personale”,
cfr. Trezzini,
Commentario al CPC, ad art. 117 CPC, pag. 458), e può dunque disporne e
deciderne le sorti in piena autonomia – accettando peraltro anche un responso negativo
dell’Autorità di protezione, come avvenuto nella fattispecie – senza che terze
persone (seppure conviventi) siano legittimate ad intervenire in suo ausilio ed
al suo posto, non trattandosi di una persona bisognosa di protezione ai sensi
del disposto citato. La legittimazione attiva di RE 1 non può dunque essere considerata
data nemmeno sulla base dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC.
2.5
Va infine esaminato se
RE 1 rientri fra le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 450 cpv. 1 n.
3.
CC). Egli sostiene che la decisione lo tocchi personalmente nei suoi
interessi pecuniari in quanto l’assenza di assistenza giudiziaria per la
compagna implica che, di fatto, sia lui a farsi carico di spese che non gli
competono. In realtà, il dovere di mantenimento del figlio incombe ai suoi
genitori (cfr. art. 276 CC). Secondo un principio giurisprudenziale consolidato
e citato anche nel reclamo, quando il procedimento di protezione si conclude
con l’emanazione di provvedimenti in favore del minore, le spese vanno
addebitate a quest’ultimo e, di conseguenza, assunte dai genitori in virtù dei
loro doveri generali di assistenza (cfr. fra le altre, sentenza CDP del 1°
dicembre 2015, inc. n. 9.2014.214, consid. 2). Il concubinato, anche
nell’eventualità in cui venga considerato stabile, non dà peraltro diritto ad
alcuna reciproca pretesa alimentare (cfr. DTF 129 I 1 consid. 3.2.4).
La decisione
dell’Autorità di protezione, negando l’assistenza giudiziaria alla sua compagna
e convivente, non ha alcuna implicazione giuridica per RE 1. Seppure i suoi
redditi siano stati considerati nel computo globale per dirimere il presupposto
dell’indigenza della sua convivente (situazione che è già stata oggetto di
sentenze dell’Alta Corte, cfr. STF 2P.242/2003 del 12 gennaio 2004, consid. 2.3
e, più recentemente, DTF 142 III 36, consid. 2.3; v. anche Trezzini, Commentario
al CPC, ad art. 117 CPC, pag. 460 e rif.), la decisione impugnata si limita a respingere
una pretesa della compagna, senza porre alcunché a suo carico: né i costi del
procedimento di protezione in favore di PI 1 (ad es., la mercede del curatore),
né le spese processuali, né gli onorari del patrocinatore della compagna, dei
cui debiti non è tenuto a rispondere.
Che RE 1 disponga o meno
di un interesse degno di protezione all’impugnazione di tale decisione è
questione che può in ogni caso rimanere aperta, nella misura in cui ai sensi
dell’art. 450 cpv. 1 n. 3 CC la legittimazione al reclamo è data solo in
presenza di un interesse qualificato, ovvero giuridicamente protetto, che nelle
circostanze del caso concreto non può essere riconosciuto.
2.6
In assenza di
legittimazione ricorsuale, il gravame di RE 1 deve essere respinto (cfr. Trezzini,
Commentario al CPC, ad art. 66 CPC, pag. 230 e rif.), senza che occorra
chinarsi, nel merito, sulla correttezza o meno della decisione dell’Autorità di
protezione.
3.
Gli oneri
processuali, anticipati da RE 1, seguono la soccombenza e vanno dunque posti
integralmente a carico di quest’ultimo. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono posti a carico del
reclamante, RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.