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Decisione

9.2017.99

Rifiuto dell'assistenza giudiziaria alla madre di un minore beneficiario di una misura di protezione. Legittimazione al reclamo negata al compagno della madre

3 ottobre 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dal matrimonio

contratto il 2005 da __________ e PI 2 è nato PI 1 (2009).

B. Nell’ambito della

causa di protezione dell’unione coniugale, con ordinanza del 1° dicembre 2014

il Pretore di __________ ha invitato l’allora competente Autorità regionale di

protezione __________, a provvedere alla nomina di un curatore educativo per PI

1 ai sensi dell’art. 308 CC, ciò che è stato fatto con risoluzione del 23 dicembre

2014 (ris. n. 421).

C. Nel febbraio 2015 PI

1 è stato portato dal padre in __________, suo paese di provenienza, senza

l’accordo della madre.

D. Con sentenza 16

settembre 2015 il matrimonio è stato sciolto per divorzio dal Pretore della

giurisdizione di __________. Alla madre è stata affidata la custodia di PI 1;

quest’ultima detiene inoltre in via esclusiva l’autorità parentale su di lui.

Al padre non sono stati concessi diritti di visita.

E. A seguito del

trasferimento del domicilio della madre, il caso è stato assunto dall’Autorità

di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione), a far tempo dal

1° gennaio 2016.

F. La permanenza all’estero

del minore si è protratta sino all’11 gennaio 2016, data in cui il padre l’ha

riconsegnato alla madre.

G. In occasione

dell’udienza del 4 febbraio 2016 dinnanzi all’Autorità di protezione, PI 2 ha

formulato istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio. Le sue richieste sono state oggetto di successive integrazioni.

H. Con risoluzione n.

235 del 13 aprile 2017 l’Autorità di protezione ha evaso la domanda di

ammissione all’assistenza giudiziaria, respingendola. Visti i redditi percepiti

dall’istante e dal suo convivente – compresi gli assegni familiari e la somma

versata dall’Ufficio anticipo alimenti – e considerate le spese mensili,

l’Autorità di protezione ha ritenuto che le condizioni per accogliere la

domanda non fossero date in concreto.

I. Contro tale

decisione si è aggravato RE 1, convivente di PI 2, i cui introiti sono stati

considerati dall’Autorità di protezione nel computo del reddito determinante

della compagna che, di conseguenza, non è stata ritenuta indigente ai sensi della

LAG. Egli postula dunque la riforma della decisione impugnata, nel senso di accogliere

l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio formulata dalla compagna.

L. Il gravame non è

stato oggetto di intimazione.

Considerato

Considerandi

1.

Ai sensi dell’art.

12.

cpv. 1 della Legge sull’assistenza e sul

gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG), le decisioni in materia di assistenza

giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti all’autorità

competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità

concedente. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione

concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla

Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di

un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3

CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG].

La

competenza di questo giudice è pertanto data.

In merito alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, ai sensi

dell’art. 450f CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, al diritto cantonale –

in particolare, in questo ambito, alla già citata LAG e al suo regolamento di

applicazione – e in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. in particolare gli art. 117 e segg. CPC in materia

di assistenza giudiziaria e patrocinatore d’ufficio, cui peraltro anche l’art.

13.

LAG rinvia; v. anche STF 5A_543/2016 del 19 dicembre 2016, consid. 1.2).

2.

Occorre esaminare,

in primo luogo, la legittimazione ricorsuale di RE 1.

2.1

Nel suo reclamo RE 1

sostiene di essere legittimato a ricorrere contro la risoluzione dell’Autorità

di protezione in quanto, in qualità di convivente del minore PI 1 e di sua

madre PI 2, egli può essere considerato persona a loro vicina (pag. 2). Ritiene

inoltre di essere abilitato a impugnare la decisione in quanto personalmente e

direttamente toccato dalla medesima, siccome nel computo delle entrate mensili

disponibili, l’Autorità di protezione ha preso in considerazione anche il

reddito da lui conseguito. A suo parere, negare l’assistenza giudiziaria a PI 2

implicherebbe da parte del reclamante la presa a carico di spese di PI 1 che

invece dovrebbero essere unicamente a carico dei suoi genitori (reclamo, pag.

2). Afferma dunque che il suo gravame intende tutelare sia i suoi interessi

personali, sia quelli della convivente e di suo figlio, persone a lui vicine

(reclamo, pag. 2).

2.2

Nel diritto di

protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all’art. 450 cpv. 2 CC

ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle persone

vicine all’interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3).

Vanno considerate

parti alla procedura in primo luogo la persona interessata, nel caso di una

persona minorenne i genitori, e a dipendenza della materia anche il curatore.

In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di

fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima istanza presso

l’Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una sua

decisione (Schmid, Erwachsenenschutz

Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21; Steck, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad 450 n. 29-30;

Steck, CommFam Protection de

l’adulte, Berna 2013, ad art. 450 n. 22).

Con "persone vicine

all'interessato" ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC possono essere

considerati, secondo la giurisprudenza, non solo i parenti stretti e le persone

conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio

hominis), ma addirittura istituzioni quale una banca, a condizione

che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27

ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii).

Ai sensi dell’art. 450

cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono presentare reclamo, purché abbiano un

interesse giuridico che deve essere tutelato dal diritto di protezione degli

adulti; un semplice interesse di fatto non basta (Messaggio concernente la

modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della

filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471). Essi sono quindi legittimati a

presentare reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti;

non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in

causa non essendo in realtà a lei vicini (Messaggio, pag. 6471).

2.3

Nel caso concreto è

pacifico che RE 1 non sia parte al procedimento ai sensi dell’art. 450 cpv. 2

n. 1 CC.

Egli non è parte né

a quello di protezione – che riguarda unicamente il minore PI 1 e i suoi

genitori PI 2 e __________ – né a quello, incidentale, riguardante la

concessione dell’assistenza giudiziaria a PI 2, unica titolare della pretesa di

tutela giurisdizionale fatta valere in quell’ambito (cfr. Trezzini,

Commentario al CPC, 2011, ad art. 121 CPC, pag. 490).

Da questo profilo,

la sua legittimazione attiva a impugnare la decisione in questione non è dunque

data.

2.4

Va quindi esaminato se

RE 1 disponga di una legittimazione al reclamo in qualità di persona vicina

all’interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC).

Nel caso concreto, la

pretesa oggetto della decisione impugnata – ovvero la richiesta di assistenza

giudiziaria – non appartiene al diritto di protezione, ma può essere fatta

valere in ogni ambito giuridico, in quanto concretizzazione del principio

fondamentale dell’accesso alla giustizia (art. 29 cpv. 3 Cost.). Come visto, PI

2.

è l’unica persona titolare di tale pretesa (“altamente personale”,

cfr. Trezzini,

Commentario al CPC, ad art. 117 CPC, pag. 458), e può dunque disporne e

deciderne le sorti in piena autonomia – accettando peraltro anche un responso negativo

dell’Autorità di protezione, come avvenuto nella fattispecie – senza che terze

persone (seppure conviventi) siano legittimate ad intervenire in suo ausilio ed

al suo posto, non trattandosi di una persona bisognosa di protezione ai sensi

del disposto citato. La legittimazione attiva di RE 1 non può dunque essere considerata

data nemmeno sulla base dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC.

2.5

Va infine esaminato se

RE 1 rientri fra le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 450 cpv. 1 n.

3.

CC). Egli sostiene che la decisione lo tocchi personalmente nei suoi

interessi pecuniari in quanto l’assenza di assistenza giudiziaria per la

compagna implica che, di fatto, sia lui a farsi carico di spese che non gli

competono. In realtà, il dovere di mantenimento del figlio incombe ai suoi

genitori (cfr. art. 276 CC). Secondo un principio giurisprudenziale consolidato

e citato anche nel reclamo, quando il procedimento di protezione si conclude

con l’emanazione di provvedimenti in favore del minore, le spese vanno

addebitate a quest’ultimo e, di conseguenza, assunte dai genitori in virtù dei

loro doveri generali di assistenza (cfr. fra le altre, sentenza CDP del 1°

dicembre 2015, inc. n. 9.2014.214, consid. 2). Il concubinato, anche

nell’eventualità in cui venga considerato stabile, non dà peraltro diritto ad

alcuna reciproca pretesa alimentare (cfr. DTF 129 I 1 consid. 3.2.4).

La decisione

dell’Autorità di protezione, negando l’assistenza giudiziaria alla sua compagna

e convivente, non ha alcuna implicazione giuridica per RE 1. Seppure i suoi

redditi siano stati considerati nel computo globale per dirimere il presupposto

dell’indigenza della sua convivente (situazione che è già stata oggetto di

sentenze dell’Alta Corte, cfr. STF 2P.242/2003 del 12 gennaio 2004, consid. 2.3

e, più recentemente, DTF 142 III 36, consid. 2.3; v. anche Trezzini, Commentario

al CPC, ad art. 117 CPC, pag. 460 e rif.), la decisione impugnata si limita a respingere

una pretesa della compagna, senza porre alcunché a suo carico: né i costi del

procedimento di protezione in favore di PI 1 (ad es., la mercede del curatore),

né le spese processuali, né gli onorari del patrocinatore della compagna, dei

cui debiti non è tenuto a rispondere.

Che RE 1 disponga o meno

di un interesse degno di protezione all’impugnazione di tale decisione è

questione che può in ogni caso rimanere aperta, nella misura in cui ai sensi

dell’art. 450 cpv. 1 n. 3 CC la legittimazione al reclamo è data solo in

presenza di un interesse qualificato, ovvero giuridicamente protetto, che nelle

circostanze del caso concreto non può essere riconosciuto.

2.6

In assenza di

legittimazione ricorsuale, il gravame di RE 1 deve essere respinto (cfr. Trezzini,

Commentario al CPC, ad art. 66 CPC, pag. 230 e rif.), senza che occorra

chinarsi, nel merito, sulla correttezza o meno della decisione dell’Autorità di

protezione.

3.

Gli oneri

processuali, anticipati da RE 1, seguono la soccombenza e vanno dunque posti

integralmente a carico di quest’ultimo. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono posti a carico del

reclamante, RE 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.