9.2018.112
Autorizzazione al trasferimento di minori con la madre all'estero
8 novembre 2018Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2018.112
Lugano
8 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 1
per
quanto riguarda l’autorizzazione al trasferimento all’estero dei minori, la
determinazione del luogo di dimora e della custodia parentale, la
regolamentazione delle relazioni personali e il mandato per un sostegno
psicoterapeutico e/o controlli evolutivi
giudicando
sul reclamo del 6 agosto 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 27
giugno 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2007), PI 2
(2009) e PI 3 (2011) sono figli di CO 2, cittadina __________, e di RE 1,
cittadino __________. I genitori non sono coniugati. La coppia ha convissuto a __________
a partire dal 1999, ha soggiornato brevemente in __________ (ove è nato il
primo figlio) e dal 2008 si è trasferita in Svizzera: dapprima a __________, e
dal 2014 ad __________.
B. Il 27 giugno 2011,
dopo la nascita del terzo figlio, CO 2 e RE 1 hanno sottoscritto una
convenzione disciplinante l’attribuzione dell’autorità parentale, la cura, il
mantenimento e le relazioni personali, valida per i tre figli sia per la durata
della comunione domestica che nel caso di scioglimento della medesima. Tale convenzione
è stata approvata con decisione 9 agosto 2011 (__________n. 292) dall’autorità
tutoria di __________, ove tutti erano domiciliati all’epoca, ed ha sostituito
le precedenti convenzioni del 29 dicembre 2009, omologate il 9 febbraio 2010 (__________
n. 008 e n. 009).
C. La famiglia vive
separata dal luglio 2017 a seguito di un presunto episodio di violenza
domestica compiuto da RE 1. Tale episodio, e la relativa querela, hanno comportato
la messa in protezione di CO 2 e dei tre figli in una struttura protetta
anonima, reperita attraverso l’intervento degli operatori LAV (Legge federale
concernente l'aiuto alle vittime di reati; RS 312.5).
D. Dopo essere state di
fatto interrotte a seguito di tale episodio, le relazioni personali tra il
padre e PI 1, PI 2 e PI 3 sono state ripristinate dall’Autorità di protezione dapprima
in forma sorvegliata (decisione 4 ottobre 2017) e poi in forma libera
(decisione 20 dicembre 2017). Il 3 gennaio 2018 l’Autorità di protezione ha ordinato
nuovamente l’esecuzione dei diritti di visita in forma sorvegliata, successivamente
ancora in forma libera ma con passaggio dal Punto d’Incontro (decisione del 31
gennaio 2018) e infine senza più tale passaggio (decisione del 29 marzo 2018).
E. Con istanza 9 agosto
2017 CO 2 ha adito l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito,
Considerandi
Autorità di protezione) postulando – già in via supercautelare e cautelare – l’autorizzazione
a trasferirsi in __________ con i tre figli PI 1, PI 2 e PI 3, spostando a __________
o nei dintorni il loro domicilio. Con istanza separata, CO 2 ha postulato di
essere ammessa all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
F. Con osservazioni 5
settembre 2017, RE 1 si è opposto alla richiesta della ex compagna, chiedendo
invece di essere autorizzato a mantenere il domicilio dei tre figli ad __________
presso di lui. Anch’egli ha postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria e
al gratuito patrocinio.
G. Nel corso
dell’istruttoria, l’Autorità di protezione ha convocato più volte le parti per
delle udienze di discussione, ha sentito i tre minori attraverso il membro permanente
e ha ordinato una valutazione socio-ambientale all’Ufficio dell’aiuto e della
protezione (di seguito, UAP), oltre che dei rapporti dal Punto d’Incontro incaricato
della sorveglianza dei diritti di visita paterni. Di tali approfondimenti
istruttori si dirà, per quanto utile, nei considerandi in diritto.
H. Il procedimento
penale a carico di RE 1, scaturito dalla querela di CO 2, è stato chiuso il 20
settembre 2017 con un decreto di abbandono per i reati di lesioni semplici, vie
di fatto, minaccia, coazione, coazione sessuale e molestie sessuali. Per il
reato di ingiuria il Procuratore pubblico ha invece emanato un decreto
d’accusa. Con accordo intervenuto dinnanzi alla Pretura penale il 18 ottobre
2018.
CO 2 ha tuttavia ritirato le sue accuse nei confronti di RE 1, che dal canto
suo si è scusato per gli epiteti pronunciati e ogni atteggiamento giudicato sconveniente
nei confronti della ex compagna. Il procedimento penale è stato dunque
stralciato dai ruoli.
I. Con decisione 27
giugno 2018 l’Autorità di protezione __________ ha accolto l’istanza di CO 2,
autorizzandola a trasferirsi in __________ unitamente ai tre figli. Nella
medesima pronuncia l’autorità di prime cure ha regolamentato l’assetto minimo
delle relazioni personali tra padre e figli all’estero, ha indicato che nel futuro
luogo di residenza dei minori dovrà essere conferito mandato ad un idoneo servizio
e/o specialista per un sostegno psicoterapeutico e/o regolari controlli
evolutivi a favore dei minori, che dovranno essere resi possibili dalla madre e
sulla cui evoluzione il padre dovrà essere regolarmente informato. All’eventuale
ricorso contro la decisione non è stato levato l’effetto sospensivo.
L. Con reclamo del 27
luglio 2018 (inc. CDP 9.2018.107) CO 2 ha postulato di decidere già in via
cautelare, rispettivamente supercautelare come pure nel merito, la modifica del
Dispositivo
dispositivo n. 1 della decisione in caso di reclamo di RE 1, ordinandone
l’immediata esecutività. Tale reclamo è stato in seguito ritirato da CO 2 ed il
relativo procedimento è di conseguenza stato stralciato da questo giudice con pronuncia
19 ottobre 2018.
M. Con reclamo 6 agosto
2018, oggetto del presente procedimento, anche RE 1 è insorto contro la
decisione dell’Autorità di protezione, chiedendo l’annullamento
dell’autorizzazione al trasferimento dei minori in __________ e postulando che
la loro custodia gli venga affidata. In subordine, egli chiede l’annullamento
della decisione e il rinvio degli atti all’autorità di prime cure per un
ulteriore approfondimento della situazione sociale, familiare, abitativa e
professionale di CO 2 in __________ e per un nuovo ascolto dei tre minori.
N. Con osservazioni 19
settembre 2018 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame e
la conferma della decisione impugnata, fatta eccezione per il dispositivo su
tasse e spese, che ha riformato. Con osservazioni 21 settembre 2018 anche CO 2
ha postulato la reiezione del gravame.
O. Con memoriale del 21
settembre 2018 CO 2 ha presentato un’istanza di misure supercautelari,
lamentando il fatto che, dopo il diritto di visita esercitato da RE 1 a partire
dal 15 luglio 2018, quest’ultimo non le abbia più riconsegnato i figli, contrariamente
alla regolamentazione prevista e nonostante un ordine supercautelare in tal
senso impartito dall’Autorità di protezione il 22 agosto 2018. Ha quindi
postulato di far ordine, nuovamente, all’ex compagno “di ricondurre i figli PI
2, PI 1 e PI 3 dalla mamma” con la comminatoria dell’azione penale ex art.
292 CP.
L’istanza,
avversata da RE 1, è stata respinta da questo giudice con decisione cautelare
22 ottobre 2018 in quanto l’istante avrebbe invece dovuto porre in esecuzione
forzata l’analoga decisione, a lei favorevole, emanata dall’Autorità di protezione
il 22 agosto precedente.
P. Nelle sue repliche
datate 17 ottobre 2018 RE 1 si è riconfermato nelle sue tesi ricorsuali e
richieste di giudizio, contestate da CO 2 e dall’Autorità di protezione nelle
loro rispettive dupliche datate 23 e 24 ottobre 2018.
Q. Con decisione 24 ottobre
2018 (“Ratifica decisione supercautelare – decisione di esecuzione di ordine
di riconsegna dei minori”), immediatamente esecutiva, l’Autorità di
protezione ha confermato la decisione supercautelare del 22 agosto precedente e
ha fatto ordine a RE 1 di consegnare immediatamente (e comunque entro sabato 27
ottobre 2018) i tre figli alla madre. L’ordine è stato assortito della comminatoria
dell’azione penale. A CO 2 è stato fatto ordine di mantenere il domicilio sul
territorio cantonale fino alla crescita in giudicato della decisione di merito
sull’autorizzazione al trasferimento.
Con reclamo 30
ottobre 2018 RE 1 ha impugnato anche tale decisione, postulando la restituzione
dell’effetto sospensivo al gravame (inc. CDP 9.2018.160). Con istanza
supercautelare di pari data, che non è stata oggetto di intimazione, egli ha
chiesto a questo giudice la custodia esclusiva dei tre figli nelle more del
procedimento.
Considerato
1. Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
I. Relazioni personali
2. Nel suo reclamo, RE
1 critica aspramente le decisioni adottate dall’Autorità di protezione in
relazione ai suoi diritti di visita con i figli durante il periodo di soggiorno
di quest’ultimi nella struttura protetta. Sia il reclamante che i minori
sarebbero stati “ripetutamente privati, in modo del tutto ingiustificato e
invero immotivato, del diritto di avere normali relazioni personali per oltre
un anno dall’avvio della procedura” (reclamo, pag. 3). Ciò, a seguito della
querela sporta dalla ex compagna per violenza domestica, rivelatasi da subito
inconsistente ma che ha permesso di fondare per mesi le limitazioni del diritto
di visita paterno e il soggiorno di madre e figli presso la casa protetta
(reclamo, pag. 4). A suo modo di vedere, l’allontanamento di CO 2 da __________
aveva invece come motivazione le sue “relazioni sessuali con un giovane del
paese (…) con modalità che rendevano insopportabile continuare a viverci”
(reclamo, pag. 5). L’Autorità di protezione – nonostante le legittime
preoccupazioni di RE 1 quanto alla condotta della ex compagna e gli
accertamenti del Punto d’Incontro che attestavano l’adeguatezza del padre durante
le visite ai figli – non ha dato ascolto alle sue numerose richieste di poter
beneficiare di diritti di visita liberi, lasciandolo “alla mercè delle
egoistiche bizze della signora CO 2” (reclamo, pag. 8). Secondo il
reclamante, “l’impressione è quella di un’Autorità di protezione incapace a
gestire correttamente il caso oppure già determinata a giudicare in favore
dell’istante – come in effetti avvenuto” (reclamo, pag. 9-10).
3. Le critiche del
reclamante dirette alle diverse regolamentazioni dei diritti di visita – in
particolar modo, al fatto che per un certo periodo siano state imposte delle relazioni
personali in forma sorvegliata – cadono nel vuoto. Tali censure non riguardano
infatti la decisione qui impugnata, che disciplina le relazioni personali con
il padre (peraltro, in forma libera) soltanto a trasferimento in __________ avvenuto
(cfr. dispositivo n. 2, pag. 13).
Ad eccezione del
provvedimento supercautelare del 3 gennaio 2018, le decisioni adottate
dall’Autorità di protezione disciplinanti le relazioni personali con i tre
figli (riassunte sopra, vedi consid. D) sfavorevoli al padre erano
esplicitamente munite dell’indicazione dei rimedi giuridici. Il reclamante
avrebbe dunque potuto formulare una puntuale impugnativa in questa sede
criticando il modo di agire dell’Autorità di protezione. Non avendo il
reclamante mai avuto nulla da obiettare all’epoca, le odierne critiche sono
destinate ad un giudizio di inammissibilità e non meritano ulteriore disamina.
II. Nuovo ascolto dei
minori
4. Il reclamante
censura in seguito il mancato riascolto dei tre minori da parte dell’Autorità
di protezione.
4.1. Dopo aver riferito
quanto emerso in sede di audizione dei minori il 23 ottobre 2017, nella
decisione impugnata l’Autorità di protezione ha motivato il mancato riascolto
dei tre minori, insistentemente richiesto dal padre (decisione impugnata, pag.
6-7).
L’autorità di prime cure
ha sottolineato la “facoltà di stabilire in quale ordine e frequenza sentire
gli interessati, i minori, i genitori, eventuali persone vicine e i terzi,
permettendo di evitare influenze dei genitori sui minori in merito al contenuto
dell’audizione e di indire udienze multiple lesive del carattere delicato che
caratterizza l’ascolto dei minori” (decisione impugnata, pag. 7). Inoltre,
l’Autorità di protezione ha ricordato i principi giurisprudenziali secondo cui
“dell’ascolto deve essere fatto un uso ponderato e assolutamente nel
prioritario interesse del minore” (decisione impugnata, pag. 8). Nella
fattispecie ha considerato che, in applicazione di detti principi, un nuovo
ascolto di PI 1, PI 2 e PI 3 non fosse opportuno né indispensabile “a tutela
del benessere degli stessi”, essendo già stati sentiti sia dall’Autorità
medesima che dall’UAP e soprattutto in considerazione del “forte
coinvolgimento dei figli nel conflitto genitoriale” e del “rapporto di
lealtà che i bambini dimostrano verso entrambi i genitori”(decisione
impugnata, pag. 8).
4.2. RE 1 lamenta che
l’unico ascolto dei tre bambini sia avvenuto “all’inizio della procedura
(audizione 23.10.2017) quando i bambini erano ancora molto scossi dal recente e
repentino cambiamento, si trovavano sotto l’influenza della madre che li
assillava sul loro trasferimento in __________”, e che di tale audizione
non sia stato dato alcun riscontro alle parti (reclamo, pag. 21).
Secondo il
reclamante, la richiesta di procedere ad un nuovo ascolto dei tre figli era
motivata dal fatto che quest’ultimi – perdurando il loro soggiorno nella casa
protetta – avessero più volte manifestato la loro volontà di rimanere in Ticino
e la loro insofferenza nei confronti del progetto di partenza all’estero e
finanche della madre stessa (reclamo, pag. 22). A fronte di tali richieste,
tuttavia, l’Autorità di protezione “more solito (…) si è chiusa in un
assordante quanto fastidioso silenzio” (reclamo, pag. 22).
Di conseguenza, nel corso
di un diritto di visita RE 1 si è attivato “affinchè un esperto del settore
potesse incontrare i bambini, ascoltarli ed analizzare con professionalità
quanto da loro riportato”, facendoli visitare il 29 luglio 2018 dal dr.
med. __________, psicologo-psicoterapeuta ASP, che ha concluso il suo rapporto
ritenendo la permanenza in Ticino più consona al benessere psicologico dei minori
(reclamo, pag. 22 e doc. B allegato al reclamo).
4.3. Ai sensi dell’art.
314a cpv. 1 CC, il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata
dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la
sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se il minore è stato già sentito,
secondo il Tribunale federale occorre prescindere da nuove audizioni in caso di
conflitto di lealtà particolarmente grave, nei casi in cui si può presumere che
non emergeranno nuovi elementi utili, e nei casi in cui l’auspicata utilità di
tale ascolto non sia proporzionata con la sofferenza provocata al minore
dall’ulteriore audizione (DTF 133 III 553, consid. 4).
4.4. Occorre anzitutto smentire
l’affermazione secondo cui i contenuti dell’ascolto non siano stati comunicati
al padre. L’esito dell’ascolto da parte del membro permanente è stato riferito
dall’Autorità di protezione ai legali di entrambi i genitori con scritto 23
ottobre 2017.
A prescindere dalla
facoltà dell’Autorità di protezione di decidere in quale momento processuale
sia più opportuno sentire i minori, non corrisponde comunque al vero che essi
siano stati sentiti unicamente all’inizio del procedimento: la loro audizione
presso l’UAP ha infatti avuto luogo il 21 febbraio e il 2 maggio 2018. Quanto
riferito dai figli in tale sede emerge dal relativo rapporto, da cui peraltro
si evince il loro desiderio di ritornare ad __________ “perché la casa protetta
è noiosa” (rapporto UAP 22 maggio 2018, pag. 6-7), ed è stato esposto personalmente
al padre il 18 maggio 2018 (rapporto UAP 22 maggio 2018, pag. 11).
Per il resto, il
reclamante si limita a ribadire le sue richieste, senza confrontarsi
minimamente con la motivazione che ha spinto l’Autorità di protezione a non
procedere con un’ulteriore ascolto, dopo l’incontro con il membro permanente e i
due colloqui con gli operatori dell’UAP. In particolare, RE 1 non confuta
l’accertamento secondo cui i tre minori manifestano una significativa
sofferenza per il forte coinvolgimento nel conflitto genitoriale. Irricevibile,
la censura si rivela comunque anche infondata. Dal reclamo e dal rapporto fatto
stilare privatamente da quest’ultimo (doc. B allegato) emerge infatti
che RE 1 non ha compreso il senso dell’ascolto dei medesimi, volto a permettere
al giudice competente di farsi un’idea personale e di disporre di una fonte
d’informazioni supplementare per stabilire la fattispecie e prendere una
decisione, senza ricercare presso il bambino una determinazione precisa quanto
all’esito del procedimento (STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1; STF
5A_754/2013 del 4 febbraio 2014, consid. 3). Su questo tema il reclamo non può dunque
che essere respinto.
III. Trasferimento
all’estero dei minori e custodia dei medesimi
5. Nel merito, il
reclamante contesta l’autorizzazione conferita alla ex compagna a partire per
l’__________ insieme ai tre figli minorenni, ritenendo che ciò non corrisponda
al bene di quest’ultimi.
5.1. Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha dapprima richiamato le norme e i
principi giurisprudenziali applicabili al trasferimento di minori all’estero
(pag. 8-10) e ha riassunto le circostanze di fatto pertinenti emerse nel corso
del procedimento (pag. 10-11). L’autorità di prime cure ha ritenuto che “entrambi
gli interessi dei genitori siano, di principio, difendibili”, sia quello
della madre di tornare al paese d’origine, sia quello del padre di proseguire
il suo progetto di vita ad __________, e che in concreto le posizioni dei genitori
non permettono soluzioni intermedie o concordate (decisione impugnata, pag.
11). Ricordando che l’obiettivo prioritario è quello di “ridare stabilità ai
minori (…) ed evitare il rischio evolutivo paventato da chi ha osservato
il loro stato”, l’autorità ha rilevato che “i bisogni economici e di
cura dei figli non sono stati soddisfatti da entrambi i genitori, di fatto solo
la madre si è dimostrata in grado di provvedere ai bisogni finanziari e sociali
dei minori, occupandosi da sola del loro mantenimento” (decisione impugnata,
pag. 11).
Nella decisione di
prime cure si riferisce che il trasferimento in __________ “non
costituirebbe uno sradicamento per i minori dal loro ambiente”, vista la
loro lingua materna e i legami familiari e di amicizia già esistenti in loco
(pag. 12). L’Autorità di protezione ha considerato che deve essere garantita “una
sana e continua relazione” con il padre, “anche con tempi e modalità
adatti alle circostanze”, oltre ad un “monitoraggio e sostegno
psicoterapeutico a favore di tutti e tre i figli” (decisione impugnata,
pag. 12). L’istanza di CO 2 è stata dunque accolta e la madre è stata autorizzata
a trasferirsi in __________, unitamente ai tre figli, a partire dalla crescita
in giudicato della decisione (dispositivo 1, pag. 13).
5.2. Nel suo reclamo, RE 1
sostiene che il modello di presa a carico dei minori corrisponda a quello della
custodia alternata, se non quello dell’affidamento esclusivo (a lui; pag. 16).
Egli ritiene di essersi trovato nell’impossibilità di occuparsi dei figli
unicamente a seguito delle procedure avviate dall’ex compagna. Entrambi i genitori,
fotografi free-lance, “hanno sempre cercato di far collimare gli
impegni lavorativi con le esigenze famigliari”, e il padre “ha sempre
avuto un ruolo particolarmente attivo nel percorso di crescita e sviluppo dei
tre bambini”, in particolare nei contatti con la scuola e coi medici curanti
(reclamo, pag. 16-17).
Secondo il reclamante, la
decisione impugnata non spende una parola sulle ripercussioni derivanti dalla
separazione dei minori dal padre e non esamina dunque compiutamente il loro
bene (reclamo, pag. 17). Il padre si dice disponibile ad assumerne la custodia,
occupandosene personalmente fuori dall’orario di lavoro e con l’ausilio della
nonna paterna, “pronta a trasferirsi in Svizzera” (reclamo, pag. 17).
RE 1 critica anche gli
accertamenti di prime cure quanto ai contorni del trasferimento, ritenendo che
per PI 1, PI 2 e PI 3 (rispettivamente 11, 9 e 7 anni) debbano avere maggior
peso il luogo di vita e di scolarizzazione, la cerchia di amicizie, le attività
extrascolastiche e di socializzazione, piuttosto che il legame con il genitore
affidatario. Il paese di __________, dove i minori sono cresciuti, è “famigliare,
sereno e sicuro”, “fulcro di tutti i loro affetti e legami sociali e
personali”, che i tre minori “riconoscono quale la loro casa”
(reclamo, pag. 18). Per contro, la partenza per l’__________ rappresenterebbe
per i minori un evento traumatico: “nuova lingua, nuovi posti, nuovo ambiente
scolastico, nessun amico, e soprattutto l’assenza del loro papà”, dopo lo
sradicamento già vissuto a seguito del trasferimento in una casa protetta
(reclamo, pag. 18). Le asserzioni della madre quanto al nuovo posto di lavoro e
alla nuova abitazione in __________ non forniscono alcuna valida prospettiva
per i figli, e quest’ultima non ha mai dimostrato di non avere alternative
professionali e abitative in Ticino (reclamo, pag. 19). L’__________ appare
infatti soltanto una fuga della ex compagna “dettata dalla relazione avuta
con un giovane di __________” e non rappresenta il bene dei minori
(reclamo, pag. 19). Il desiderio di quest’ultimi è peraltro chiaramente quello
di rimanere ad __________, con il padre (reclamo, pag. 20).
A suo avviso, la richiesta
della ex compagna di autorizzare il trasferimento dei minori in __________ meritava
dunque di essere respinta. RE 1 postula pertanto l’accoglimento del reclamo e
l’affidamento della custodia dei figli a sé.
5.3. Ai sensi dell’art.
301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo
di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il
diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto
di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative
dell’autorità parentale.
Se i genitori
esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il
luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure
per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il
nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di
dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da
parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a
e b CC). Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del
figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle
relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un
accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).
Contrariamente ai casi di
trasferimento all’interno della Svizzera, ove il consenso dell’altro genitore o
l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione è necessario solo se
il cambiamento di dimora del figlio ha ripercussioni rilevanti sull’autorità
parentale o sulle relazioni personali (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. b e DTF 142
III 502, consid. 2.4.2), il trasferimento del minore all’estero è sempre subordinato
al consenso dell’altro genitore. In assenza di tale consenso, è pertanto
d’obbligo richiedere l’autorizzazione da parte del giudice o dell’autorità di
protezione (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. a).
5.4. Secondo la
giurisprudenza dell’Alta Corte, nel rispetto delle libertà costituzionali dei
genitori (in particolare, della loro libertà di domicilio e di movimento), non
sono rilevanti i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire
se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si
trasferisse. Il quesito determinante è quello di sapere se il bene del figlio
viene meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure
rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che
eventualmente può implicare una modifica della custodia (DTF 142 III 502,
consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.5; DTF 142 III 498 consid. 4.3 non
pubblicato). La risposta deve essere data considerando in primo luogo il bene
del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 142
III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6). Il giudice deve partire
dal modello attuale di presa a carico del figlio: se un genitore ha l’affidamento
esclusivo, tendenzialmente si partirà dal presupposto che un trasferimento dei
figli con il medesimo tutela meglio il loro interesse. Se, al contrario,
entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno paritaria dei figli e
sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è neutra
e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare il bene del figlio,
che corrispondono a quelli utilizzati dalla giurisprudenza per decidere
dell’affidamento in caso di separazione o divorzio (DTF 142 III 502, consid.
2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498 consid. 4.4; STF 5A_375/2008
dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre determinare quali sono le relazioni
personali tra genitori e figli, le capacità educative di ogni genitore, la loro
attitudine e disponibilità ad occuparsene e curarli personalmente; va
privilegiata la situazione che, nelle circostanze concrete, appare la più
adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle relazioni personali che è
necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico,
morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori vanno considerati in
secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF 5A_375/2008 dell’11
agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF 141 III 328 consid.
5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5). Secondo la
giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento: l’ambiente
familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del genitore che se
ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione scolastica, l’esistenza
di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro età e il loro parere (DTF
142 III 481 consid. 2.7).
Come visto, le circostanze
del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più
legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un
cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per
contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo
di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive
lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e
all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v.
anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).
Il Tribunale federale ha
osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che
esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il
trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva economica,
oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di provenienza o
nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il nuovo partner o
un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi plausibili che
giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento sia
motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può
invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un
cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3).
5.5. Nella fattispecie,
come già evocato, occorre stabilire se il bene dei tre minori viene
meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure rimanendo
con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che in concreto
implicherebbe una modifica dell’attribuzione della custodia dei figli alla
madre, pattuita dai genitori nella convenzione 27 giugno 2011.
Nella misura in cui il
trasferimento non sia motivato dall’intenzione di separare RE 1 dai suoi figli
– ciò che nemmeno il reclamante si spinge ad affermare – secondo la
giurisprudenza sono prive di rilevanza le ragioni che spingono CO 2 a voler
rientrare in __________. Poco importa, dunque, che quest’ultima intenda
rientrare nel suo paese natio per ricostruire un nuovo avvenire professionale
con il sostegno della famiglia di origine (come da lei sostenuto), oppure (come
invece affermato dal reclamante) per sfuggire alle conseguenze di una sua
relazione intima con un altro uomo della zona. In base ai principi
giurisprudenziali evocati sopra e nel rispetto delle libertà di domicilio e di
movimento garantite costituzionalmente, non occorre nemmeno accertare –
contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo – se per il bene di PI 1, PI 2 e PI
3 sarebbe preferibile che CO 2 decidesse di non trasferirsi, cercando in Ticino
altre soluzioni (abitative e professionali).
Quanto al modello di presa
a carico dei minori, va anzitutto considerato che dal luglio del 2017 – ovvero,
dalla fine della convivenza dei genitori – essi sono affidati esclusivamente alla
madre.
Tale situazione giuridica
deriva dalla convenzione 27 giugno 2011 disciplinante l’attribuzione
dell’autorità parentale, la cura, il mantenimento e le relazioni personali,
approvata con decisione 9 agosto 2011 (__________n. 292) dall’autorità tutoria
di __________, ove tutti erano domiciliati all’epoca. In base a quanto pattuito
e alla decisione dell’allora autorità competente, CO 2 e RE 1 detengono congiuntamente
l’autorità parentale sui tre figli; in caso di scioglimento della comunione
domestica e in caso di disaccordo fra i genitori la madre, che si occupa in
maniera preponderante dei figli, ne detiene la custodia.
Il reclamante non spende
una parola in merito a tale assetto – in essere da più di un anno e fondato su
una pattuizione da lui sottoscritta – che in base alla giurisprudenza dovrebbe
tendenzialmente condurre il giudice a partire dal presupposto che un
trasferimento dei figli con la madre, genitore affidatario, tuteli meglio il loro
interesse. Egli sostiene invece che il modello di presa a carico dei figli da
prendere in considerazione sia quello che era in essere prima dell’interruzione
della comunione domestica, ove asseritamente lui si occupava dei figli almeno
quanto la ex compagna. Non confrontandosi con questi aspetti della decisione
impugnata, vi è dunque da chiedersi se le censure del reclamante non debbano
essere considerate d’acchito irricevibili. Tuttavia, anche volendo considerare
una situazione di partenza sostanzialmente neutra – ovvero partire dal
presupposto che, come sostiene il reclamante, entrambi i genitori si occupano
in maniera più o meno paritaria dei figli e sono pronti ad occuparsene in
futuro – anche l’esame degli altri criteri applicabili non permette di rimettere
in discussione le conclusioni tratte dall’Autorità di protezione quanto alla
richiesta materna di partire per l’__________ con i tre figli.
5.6. Occorre anzitutto
ridimensionare il quadro dipinto dal padre quanto al paese di __________ quale “fulcro
di tutti i loro affetti e legami sociali e personali” (reclamo, pag. 18).
Senza voler minimizzare l’integrazione della famiglia nel tessuto sociale
locale, già solo per la scolarizzazione dei figli, non bisogna nemmeno dimenticare
che i figli hanno vissuto ad __________ per poco più di 3 anni, considerato il
loro arrivo dal Canton __________ nel marzo del 2014 e l’anno trascorso nella
struttura protetta del __________ (dal luglio 2017 al giugno 2018). Il paese è
stato scelto, a detta di entrambi i genitori, per la sua posizione geografica a
metà strada tra il lavoro di CO 2 (__________) e quello di RE 1 (__________).
Come affermato dall’Autorità di protezione, in Ticino non vi sono particolari
radici o legami famigliari: il parente più prossimo risulta essere la nonna paterna,
a __________ ma “pronta a trasferirsi in Svizzera” per aiutarlo
nell’accudimento dei figli (reclamo, pag. 17). Sebbene il reclamante critichi
la scarsa concretezza del progetto di vita in __________ della ex compagna,
nulla si sa dell’aiuto che sarebbe disposta a offrire la nonna paterna e di
come ella intenda giustificare un suo trasferimento in Svizzera dal profilo
della polizia degli stranieri. Neppure è seria la critica secondo cui il
cambiamento di lingua costituirebbe un evento traumatico per i bambini,
ritenuto che essi parlano da sempre __________ con la madre e con i parenti __________
(che conoscono e hanno frequentato nelle loro passate visite in __________), e
che prima di trasferirsi ad __________ essi vivevano già in un contesto __________,
nel Canton __________.
Va inoltre
segnalato che CO 2, cittadina straniera così come l’ex compagno, non può
attualmente beneficiare dell’aiuto sociale in Ticino, e che dal momento della
separazione RE 1 non ha mai contribuito finanziariamente al mantenimento dei
tre figli.
Diversamente da quanto
sostenuto dal reclamante, il progetto di vita materno non è fumoso né poco
circostanziato: in sede di osservazioni la madre ha aggiunto ulteriori
precisazioni e recapiti quanto ai servizi sociali contattati, le scuole che
verranno frequentate, l’appartamento locato e un’offerta di collaborazione professionale
ricevuta (osservazioni 21 settembre 2018, pag. 5-6). Occorre peraltro ricordare
che, nonostante i tentativi di sminuire la portata delle dichiarazioni di cui
all’e-mail 13 agosto 2017 di RE 1 (cfr. replica 17 ottobre 2018 alle osservazioni
dell’Autorità di protezione, pag. 3), il trasferimento in __________
dell’intera famiglia era stato inizialmente un progetto di vita apparentemente condiviso
anche dal padre.
Le argomentazioni
contenute nel reclamo non aggiungono nulla alla valutazione complessiva delle
circostanze operata dall’Autorità di protezione, che deve dunque essere qui
confermata.
5.7. In via abbondanziale,
si rileva che quanto accaduto successivamente all’inoltro del reclamo depone in
sfavore di un possibile affidamento dei figli a RE 1. Nonostante egli stesso,
postulando di ottenere la custodia dei tre minori, riconosca implicitamente che
dal profilo giuridico l’affidamento dei medesimi spetti alla ex compagna, è dal
mese di agosto che egli rifiuta di riconsegnarli a lei, senza alcuna giustificazione
valida e senza dare alcun seguito alle decisioni emanate dall’Autorità di
protezione.
In questo contesto
di separazione forzata dalla madre, dopo il periodo critico già trascorso dai
bambini in una struttura protetta e tenuto conto del rischio evolutivo
paventato dall’UAP a causa della seria e grave conflittualità genitoriale cui
sono stati esposti da entrambi i genitori, postulare l’affidamento di PI 1, PI
1 e PI 3, sostenendo che il rientro ad __________ con il padre li abbia resi “felici
e spensierati” (replica 17 ottobre 2018 alle osservazioni dell’Autorità di
protezione, pag. 4) lascia presagire una grande difficoltà del padre a comprendere
il profondo disagio dei minori e rasenta financo la temerarietà.
VI. Oneri processuali
6. Gli oneri del
reclamo seguono la soccombenza. In considerazione dell’accoglimento
dell’istanza 28 agosto 2018 di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, tali oneri sono messi a carico del
Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG).
RE 1 dovrà invece
rifondere fr. 2'000.- a CO 2, a titolo di indennità per ripetibili (art. 118
cpv. 3 e art. 122 cpv. 1 lett. d CPC, applicabili su rinvio dell’art. 13 LAG).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo 6 agosto 2018, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.
2. L’istanza
supercautelare 30 ottobre 2018 è stralciata dai ruoli in quanto priva di
oggetto.
3. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico dello
Stato del Cantone Ticino.
RE 1 rifonderà a CO 2 fr.
2'000.- a titolo di indennità per ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.