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Decisione

9.2018.112

Autorizzazione al trasferimento di minori con la madre all'estero

8 novembre 2018Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2007), PI 2

(2009) e PI 3 (2011) sono figli di CO 2, cittadina __________, e di RE 1,

cittadino __________. I genitori non sono coniugati. La coppia ha convissuto a __________

a partire dal 1999, ha soggiornato brevemente in __________ (ove è nato il

primo figlio) e dal 2008 si è trasferita in Svizzera: dapprima a __________, e

dal 2014 ad __________.

B. Il 27 giugno 2011,

dopo la nascita del terzo figlio, CO 2 e RE 1 hanno sottoscritto una

convenzione disciplinante l’attribuzione dell’autorità parentale, la cura, il

mantenimento e le relazioni personali, valida per i tre figli sia per la durata

della comunione domestica che nel caso di scioglimento della medesima. Tale convenzione

è stata approvata con decisione 9 agosto 2011 (__________n. 292) dall’autorità

tutoria di __________, ove tutti erano domiciliati all’epoca, ed ha sostituito

le precedenti convenzioni del 29 dicembre 2009, omologate il 9 febbraio 2010 (__________

n. 008 e n. 009).

C. La famiglia vive

separata dal luglio 2017 a seguito di un presunto episodio di violenza

domestica compiuto da RE 1. Tale episodio, e la relativa querela, hanno comportato

la messa in protezione di CO 2 e dei tre figli in una struttura protetta

anonima, reperita attraverso l’intervento degli operatori LAV (Legge federale

concernente l'aiuto alle vittime di reati; RS 312.5).

D. Dopo essere state di

fatto interrotte a seguito di tale episodio, le relazioni personali tra il

padre e PI 1, PI 2 e PI 3 sono state ripristinate dall’Autorità di protezione dapprima

in forma sorvegliata (decisione 4 ottobre 2017) e poi in forma libera

(decisione 20 dicembre 2017). Il 3 gennaio 2018 l’Autorità di protezione ha ordinato

nuovamente l’esecuzione dei diritti di visita in forma sorvegliata, successivamente

ancora in forma libera ma con passaggio dal Punto d’Incontro (decisione del 31

gennaio 2018) e infine senza più tale passaggio (decisione del 29 marzo 2018).

E. Con istanza 9 agosto

2017 CO 2 ha adito l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito,

Considerandi

Autorità di protezione) postulando – già in via supercautelare e cautelare – l’autorizzazione

a trasferirsi in __________ con i tre figli PI 1, PI 2 e PI 3, spostando a __________

o nei dintorni il loro domicilio. Con istanza separata, CO 2 ha postulato di

essere ammessa all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

F. Con osservazioni 5

settembre 2017, RE 1 si è opposto alla richiesta della ex compagna, chiedendo

invece di essere autorizzato a mantenere il domicilio dei tre figli ad __________

presso di lui. Anch’egli ha postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria e

al gratuito patrocinio.

G. Nel corso

dell’istruttoria, l’Autorità di protezione ha convocato più volte le parti per

delle udienze di discussione, ha sentito i tre minori attraverso il membro permanente

e ha ordinato una valutazione socio-ambientale all’Ufficio dell’aiuto e della

protezione (di seguito, UAP), oltre che dei rapporti dal Punto d’Incontro incaricato

della sorveglianza dei diritti di visita paterni. Di tali approfondimenti

istruttori si dirà, per quanto utile, nei considerandi in diritto.

H. Il procedimento

penale a carico di RE 1, scaturito dalla querela di CO 2, è stato chiuso il 20

settembre 2017 con un decreto di abbandono per i reati di lesioni semplici, vie

di fatto, minaccia, coazione, coazione sessuale e molestie sessuali. Per il

reato di ingiuria il Procuratore pubblico ha invece emanato un decreto

d’accusa. Con accordo intervenuto dinnanzi alla Pretura penale il 18 ottobre

2018.

CO 2 ha tuttavia ritirato le sue accuse nei confronti di RE 1, che dal canto

suo si è scusato per gli epiteti pronunciati e ogni atteggiamento giudicato sconveniente

nei confronti della ex compagna. Il procedimento penale è stato dunque

stralciato dai ruoli.

I. Con decisione 27

giugno 2018 l’Autorità di protezione __________ ha accolto l’istanza di CO 2,

autorizzandola a trasferirsi in __________ unitamente ai tre figli. Nella

medesima pronuncia l’autorità di prime cure ha regolamentato l’assetto minimo

delle relazioni personali tra padre e figli all’estero, ha indicato che nel futuro

luogo di residenza dei minori dovrà essere conferito mandato ad un idoneo servizio

e/o specialista per un sostegno psicoterapeutico e/o regolari controlli

evolutivi a favore dei minori, che dovranno essere resi possibili dalla madre e

sulla cui evoluzione il padre dovrà essere regolarmente informato. All’eventuale

ricorso contro la decisione non è stato levato l’effetto sospensivo.

L. Con reclamo del 27

luglio 2018 (inc. CDP 9.2018.107) CO 2 ha postulato di decidere già in via

cautelare, rispettivamente supercautelare come pure nel merito, la modifica del

Dispositivo

dispositivo n. 1 della decisione in caso di reclamo di RE 1, ordinandone

l’immediata esecutività. Tale reclamo è stato in seguito ritirato da CO 2 ed il

relativo procedimento è di conseguenza stato stralciato da questo giudice con pronuncia

19 ottobre 2018.

M. Con reclamo 6 agosto

2018, oggetto del presente procedimento, anche RE 1 è insorto contro la

decisione dell’Autorità di protezione, chiedendo l’annullamento

dell’autorizzazione al trasferimento dei minori in __________ e postulando che

la loro custodia gli venga affidata. In subordine, egli chiede l’annullamento

della decisione e il rinvio degli atti all’autorità di prime cure per un

ulteriore approfondimento della situazione sociale, familiare, abitativa e

professionale di CO 2 in __________ e per un nuovo ascolto dei tre minori.

N. Con osservazioni 19

settembre 2018 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame e

la conferma della decisione impugnata, fatta eccezione per il dispositivo su

tasse e spese, che ha riformato. Con osservazioni 21 settembre 2018 anche CO 2

ha postulato la reiezione del gravame.

O. Con memoriale del 21

settembre 2018 CO 2 ha presentato un’istanza di misure supercautelari,

lamentando il fatto che, dopo il diritto di visita esercitato da RE 1 a partire

dal 15 luglio 2018, quest’ultimo non le abbia più riconsegnato i figli, contrariamente

alla regolamentazione prevista e nonostante un ordine supercautelare in tal

senso impartito dall’Autorità di protezione il 22 agosto 2018. Ha quindi

postulato di far ordine, nuovamente, all’ex compagno “di ricondurre i figli PI

2, PI 1 e PI 3 dalla mamma” con la comminatoria dell’azione penale ex art.

292 CP.

L’istanza,

avversata da RE 1, è stata respinta da questo giudice con decisione cautelare

22 ottobre 2018 in quanto l’istante avrebbe invece dovuto porre in esecuzione

forzata l’analoga decisione, a lei favorevole, emanata dall’Autorità di protezione

il 22 agosto precedente.

P. Nelle sue repliche

datate 17 ottobre 2018 RE 1 si è riconfermato nelle sue tesi ricorsuali e

richieste di giudizio, contestate da CO 2 e dall’Autorità di protezione nelle

loro rispettive dupliche datate 23 e 24 ottobre 2018.

Q. Con decisione 24 ottobre

2018 (“Ratifica decisione supercautelare – decisione di esecuzione di ordine

di riconsegna dei minori”), immediatamente esecutiva, l’Autorità di

protezione ha confermato la decisione supercautelare del 22 agosto precedente e

ha fatto ordine a RE 1 di consegnare immediatamente (e comunque entro sabato 27

ottobre 2018) i tre figli alla madre. L’ordine è stato assortito della comminatoria

dell’azione penale. A CO 2 è stato fatto ordine di mantenere il domicilio sul

territorio cantonale fino alla crescita in giudicato della decisione di merito

sull’autorizzazione al trasferimento.

Con reclamo 30

ottobre 2018 RE 1 ha impugnato anche tale decisione, postulando la restituzione

dell’effetto sospensivo al gravame (inc. CDP 9.2018.160). Con istanza

supercautelare di pari data, che non è stata oggetto di intimazione, egli ha

chiesto a questo giudice la custodia esclusiva dei tre figli nelle more del

procedimento.

Considerato

1. Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

I. Relazioni personali

2. Nel suo reclamo, RE

1 critica aspramente le decisioni adottate dall’Autorità di protezione in

relazione ai suoi diritti di visita con i figli durante il periodo di soggiorno

di quest’ultimi nella struttura protetta. Sia il reclamante che i minori

sarebbero stati “ripetutamente privati, in modo del tutto ingiustificato e

invero immotivato, del diritto di avere normali relazioni personali per oltre

un anno dall’avvio della procedura” (reclamo, pag. 3). Ciò, a seguito della

querela sporta dalla ex compagna per violenza domestica, rivelatasi da subito

inconsistente ma che ha permesso di fondare per mesi le limitazioni del diritto

di visita paterno e il soggiorno di madre e figli presso la casa protetta

(reclamo, pag. 4). A suo modo di vedere, l’allontanamento di CO 2 da __________

aveva invece come motivazione le sue “relazioni sessuali con un giovane del

paese (…) con modalità che rendevano insopportabile continuare a viverci”

(reclamo, pag. 5). L’Autorità di protezione – nonostante le legittime

preoccupazioni di RE 1 quanto alla condotta della ex compagna e gli

accertamenti del Punto d’Incontro che attestavano l’adeguatezza del padre durante

le visite ai figli – non ha dato ascolto alle sue numerose richieste di poter

beneficiare di diritti di visita liberi, lasciandolo “alla mercè delle

egoistiche bizze della signora CO 2” (reclamo, pag. 8). Secondo il

reclamante, “l’impressione è quella di un’Autorità di protezione incapace a

gestire correttamente il caso oppure già determinata a giudicare in favore

dell’istante – come in effetti avvenuto” (reclamo, pag. 9-10).

3. Le critiche del

reclamante dirette alle diverse regolamentazioni dei diritti di visita – in

particolar modo, al fatto che per un certo periodo siano state imposte delle relazioni

personali in forma sorvegliata – cadono nel vuoto. Tali censure non riguardano

infatti la decisione qui impugnata, che disciplina le relazioni personali con

il padre (peraltro, in forma libera) soltanto a trasferimento in __________ avvenuto

(cfr. dispositivo n. 2, pag. 13).

Ad eccezione del

provvedimento supercautelare del 3 gennaio 2018, le decisioni adottate

dall’Autorità di protezione disciplinanti le relazioni personali con i tre

figli (riassunte sopra, vedi consid. D) sfavorevoli al padre erano

esplicitamente munite dell’indicazione dei rimedi giuridici. Il reclamante

avrebbe dunque potuto formulare una puntuale impugnativa in questa sede

criticando il modo di agire dell’Autorità di protezione. Non avendo il

reclamante mai avuto nulla da obiettare all’epoca, le odierne critiche sono

destinate ad un giudizio di inammissibilità e non meritano ulteriore disamina.

II. Nuovo ascolto dei

minori

4. Il reclamante

censura in seguito il mancato riascolto dei tre minori da parte dell’Autorità

di protezione.

4.1. Dopo aver riferito

quanto emerso in sede di audizione dei minori il 23 ottobre 2017, nella

decisione impugnata l’Autorità di protezione ha motivato il mancato riascolto

dei tre minori, insistentemente richiesto dal padre (decisione impugnata, pag.

6-7).

L’autorità di prime cure

ha sottolineato la “facoltà di stabilire in quale ordine e frequenza sentire

gli interessati, i minori, i genitori, eventuali persone vicine e i terzi,

permettendo di evitare influenze dei genitori sui minori in merito al contenuto

dell’audizione e di indire udienze multiple lesive del carattere delicato che

caratterizza l’ascolto dei minori” (decisione impugnata, pag. 7). Inoltre,

l’Autorità di protezione ha ricordato i principi giurisprudenziali secondo cui

“dell’ascolto deve essere fatto un uso ponderato e assolutamente nel

prioritario interesse del minore” (decisione impugnata, pag. 8). Nella

fattispecie ha considerato che, in applicazione di detti principi, un nuovo

ascolto di PI 1, PI 2 e PI 3 non fosse opportuno né indispensabile “a tutela

del benessere degli stessi”, essendo già stati sentiti sia dall’Autorità

medesima che dall’UAP e soprattutto in considerazione del “forte

coinvolgimento dei figli nel conflitto genitoriale” e del “rapporto di

lealtà che i bambini dimostrano verso entrambi i genitori”(decisione

impugnata, pag. 8).

4.2. RE 1 lamenta che

l’unico ascolto dei tre bambini sia avvenuto “all’inizio della procedura

(audizione 23.10.2017) quando i bambini erano ancora molto scossi dal recente e

repentino cambiamento, si trovavano sotto l’influenza della madre che li

assillava sul loro trasferimento in __________”, e che di tale audizione

non sia stato dato alcun riscontro alle parti (reclamo, pag. 21).

Secondo il

reclamante, la richiesta di procedere ad un nuovo ascolto dei tre figli era

motivata dal fatto che quest’ultimi – perdurando il loro soggiorno nella casa

protetta – avessero più volte manifestato la loro volontà di rimanere in Ticino

e la loro insofferenza nei confronti del progetto di partenza all’estero e

finanche della madre stessa (reclamo, pag. 22). A fronte di tali richieste,

tuttavia, l’Autorità di protezione “more solito (…) si è chiusa in un

assordante quanto fastidioso silenzio” (reclamo, pag. 22).

Di conseguenza, nel corso

di un diritto di visita RE 1 si è attivato “affinchè un esperto del settore

potesse incontrare i bambini, ascoltarli ed analizzare con professionalità

quanto da loro riportato”, facendoli visitare il 29 luglio 2018 dal dr.

med. __________, psicologo-psicoterapeuta ASP, che ha concluso il suo rapporto

ritenendo la permanenza in Ticino più consona al benessere psicologico dei minori

(reclamo, pag. 22 e doc. B allegato al reclamo).

4.3. Ai sensi dell’art.

314a cpv. 1 CC, il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata

dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la

sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se il minore è stato già sentito,

secondo il Tribunale federale occorre prescindere da nuove audizioni in caso di

conflitto di lealtà particolarmente grave, nei casi in cui si può presumere che

non emergeranno nuovi elementi utili, e nei casi in cui l’auspicata utilità di

tale ascolto non sia proporzionata con la sofferenza provocata al minore

dall’ulteriore audizione (DTF 133 III 553, consid. 4).

4.4. Occorre anzitutto smentire

l’affermazione secondo cui i contenuti dell’ascolto non siano stati comunicati

al padre. L’esito dell’ascolto da parte del membro permanente è stato riferito

dall’Autorità di protezione ai legali di entrambi i genitori con scritto 23

ottobre 2017.

A prescindere dalla

facoltà dell’Autorità di protezione di decidere in quale momento processuale

sia più opportuno sentire i minori, non corrisponde comunque al vero che essi

siano stati sentiti unicamente all’inizio del procedimento: la loro audizione

presso l’UAP ha infatti avuto luogo il 21 febbraio e il 2 maggio 2018. Quanto

riferito dai figli in tale sede emerge dal relativo rapporto, da cui peraltro

si evince il loro desiderio di ritornare ad __________ “perché la casa protetta

è noiosa” (rapporto UAP 22 maggio 2018, pag. 6-7), ed è stato esposto personalmente

al padre il 18 maggio 2018 (rapporto UAP 22 maggio 2018, pag. 11).

Per il resto, il

reclamante si limita a ribadire le sue richieste, senza confrontarsi

minimamente con la motivazione che ha spinto l’Autorità di protezione a non

procedere con un’ulteriore ascolto, dopo l’incontro con il membro permanente e i

due colloqui con gli operatori dell’UAP. In particolare, RE 1 non confuta

l’accertamento secondo cui i tre minori manifestano una significativa

sofferenza per il forte coinvolgimento nel conflitto genitoriale. Irricevibile,

la censura si rivela comunque anche infondata. Dal reclamo e dal rapporto fatto

stilare privatamente da quest’ultimo (doc. B allegato) emerge infatti

che RE 1 non ha compreso il senso dell’ascolto dei medesimi, volto a permettere

al giudice competente di farsi un’idea personale e di disporre di una fonte

d’informazioni supplementare per stabilire la fattispecie e prendere una

decisione, senza ricercare presso il bambino una determinazione precisa quanto

all’esito del procedimento (STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1; STF

5A_754/2013 del 4 febbraio 2014, consid. 3). Su questo tema il reclamo non può dunque

che essere respinto.

III. Trasferimento

all’estero dei minori e custodia dei medesimi

5. Nel merito, il

reclamante contesta l’autorizzazione conferita alla ex compagna a partire per

l’__________ insieme ai tre figli minorenni, ritenendo che ciò non corrisponda

al bene di quest’ultimi.

5.1. Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha dapprima richiamato le norme e i

principi giurisprudenziali applicabili al trasferimento di minori all’estero

(pag. 8-10) e ha riassunto le circostanze di fatto pertinenti emerse nel corso

del procedimento (pag. 10-11). L’autorità di prime cure ha ritenuto che “entrambi

gli interessi dei genitori siano, di principio, difendibili”, sia quello

della madre di tornare al paese d’origine, sia quello del padre di proseguire

il suo progetto di vita ad __________, e che in concreto le posizioni dei genitori

non permettono soluzioni intermedie o concordate (decisione impugnata, pag.

11). Ricordando che l’obiettivo prioritario è quello di “ridare stabilità ai

minori (…) ed evitare il rischio evolutivo paventato da chi ha osservato

il loro stato”, l’autorità ha rilevato che “i bisogni economici e di

cura dei figli non sono stati soddisfatti da entrambi i genitori, di fatto solo

la madre si è dimostrata in grado di provvedere ai bisogni finanziari e sociali

dei minori, occupandosi da sola del loro mantenimento” (decisione impugnata,

pag. 11).

Nella decisione di

prime cure si riferisce che il trasferimento in __________ “non

costituirebbe uno sradicamento per i minori dal loro ambiente”, vista la

loro lingua materna e i legami familiari e di amicizia già esistenti in loco

(pag. 12). L’Autorità di protezione ha considerato che deve essere garantita “una

sana e continua relazione” con il padre, “anche con tempi e modalità

adatti alle circostanze”, oltre ad un “monitoraggio e sostegno

psicoterapeutico a favore di tutti e tre i figli” (decisione impugnata,

pag. 12). L’istanza di CO 2 è stata dunque accolta e la madre è stata autorizzata

a trasferirsi in __________, unitamente ai tre figli, a partire dalla crescita

in giudicato della decisione (dispositivo 1, pag. 13).

5.2. Nel suo reclamo, RE 1

sostiene che il modello di presa a carico dei minori corrisponda a quello della

custodia alternata, se non quello dell’affidamento esclusivo (a lui; pag. 16).

Egli ritiene di essersi trovato nell’impossibilità di occuparsi dei figli

unicamente a seguito delle procedure avviate dall’ex compagna. Entrambi i genitori,

fotografi free-lance, “hanno sempre cercato di far collimare gli

impegni lavorativi con le esigenze famigliari”, e il padre “ha sempre

avuto un ruolo particolarmente attivo nel percorso di crescita e sviluppo dei

tre bambini”, in particolare nei contatti con la scuola e coi medici curanti

(reclamo, pag. 16-17).

Secondo il reclamante, la

decisione impugnata non spende una parola sulle ripercussioni derivanti dalla

separazione dei minori dal padre e non esamina dunque compiutamente il loro

bene (reclamo, pag. 17). Il padre si dice disponibile ad assumerne la custodia,

occupandosene personalmente fuori dall’orario di lavoro e con l’ausilio della

nonna paterna, “pronta a trasferirsi in Svizzera” (reclamo, pag. 17).

RE 1 critica anche gli

accertamenti di prime cure quanto ai contorni del trasferimento, ritenendo che

per PI 1, PI 2 e PI 3 (rispettivamente 11, 9 e 7 anni) debbano avere maggior

peso il luogo di vita e di scolarizzazione, la cerchia di amicizie, le attività

extrascolastiche e di socializzazione, piuttosto che il legame con il genitore

affidatario. Il paese di __________, dove i minori sono cresciuti, è “famigliare,

sereno e sicuro”, “fulcro di tutti i loro affetti e legami sociali e

personali”, che i tre minori “riconoscono quale la loro casa”

(reclamo, pag. 18). Per contro, la partenza per l’__________ rappresenterebbe

per i minori un evento traumatico: “nuova lingua, nuovi posti, nuovo ambiente

scolastico, nessun amico, e soprattutto l’assenza del loro papà”, dopo lo

sradicamento già vissuto a seguito del trasferimento in una casa protetta

(reclamo, pag. 18). Le asserzioni della madre quanto al nuovo posto di lavoro e

alla nuova abitazione in __________ non forniscono alcuna valida prospettiva

per i figli, e quest’ultima non ha mai dimostrato di non avere alternative

professionali e abitative in Ticino (reclamo, pag. 19). L’__________ appare

infatti soltanto una fuga della ex compagna “dettata dalla relazione avuta

con un giovane di __________” e non rappresenta il bene dei minori

(reclamo, pag. 19). Il desiderio di quest’ultimi è peraltro chiaramente quello

di rimanere ad __________, con il padre (reclamo, pag. 20).

A suo avviso, la richiesta

della ex compagna di autorizzare il trasferimento dei minori in __________ meritava

dunque di essere respinta. RE 1 postula pertanto l’accoglimento del reclamo e

l’affidamento della custodia dei figli a sé.

5.3. Ai sensi dell’art.

301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo

di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il

diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto

di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative

dell’autorità parentale.

Se i genitori

esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il

luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure

per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il

nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di

dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da

parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a

e b CC). Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del

figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle

relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un

accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).

Contrariamente ai casi di

trasferimento all’interno della Svizzera, ove il consenso dell’altro genitore o

l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione è necessario solo se

il cambiamento di dimora del figlio ha ripercussioni rilevanti sull’autorità

parentale o sulle relazioni personali (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. b e DTF 142

III 502, consid. 2.4.2), il trasferimento del minore all’estero è sempre subordinato

al consenso dell’altro genitore. In assenza di tale consenso, è pertanto

d’obbligo richiedere l’autorizzazione da parte del giudice o dell’autorità di

protezione (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. a).

5.4. Secondo la

giurisprudenza dell’Alta Corte, nel rispetto delle libertà costituzionali dei

genitori (in particolare, della loro libertà di domicilio e di movimento), non

sono rilevanti i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire

se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si

trasferisse. Il quesito determinante è quello di sapere se il bene del figlio

viene meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure

rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che

eventualmente può implicare una modifica della custodia (DTF 142 III 502,

consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.5; DTF 142 III 498 consid. 4.3 non

pubblicato). La risposta deve essere data considerando in primo luogo il bene

del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 142

III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6). Il giudice deve partire

dal modello attuale di presa a carico del figlio: se un genitore ha l’affidamento

esclusivo, tendenzialmente si partirà dal presupposto che un trasferimento dei

figli con il medesimo tutela meglio il loro interesse. Se, al contrario,

entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno paritaria dei figli e

sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è neutra

e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare il bene del figlio,

che corrispondono a quelli utilizzati dalla giurisprudenza per decidere

dell’affidamento in caso di separazione o divorzio (DTF 142 III 502, consid.

2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498 consid. 4.4; STF 5A_375/2008

dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre determinare quali sono le relazioni

personali tra genitori e figli, le capacità educative di ogni genitore, la loro

attitudine e disponibilità ad occuparsene e curarli personalmente; va

privilegiata la situazione che, nelle circostanze concrete, appare la più

adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle relazioni personali che è

necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico,

morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori vanno considerati in

secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF 5A_375/2008 dell’11

agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF 141 III 328 consid.

5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5). Secondo la

giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento: l’ambiente

familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del genitore che se

ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione scolastica, l’esistenza

di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro età e il loro parere (DTF

142 III 481 consid. 2.7).

Come visto, le circostanze

del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più

legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un

cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per

contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo

di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive

lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e

all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v.

anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).

Il Tribunale federale ha

osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che

esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il

trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva economica,

oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di provenienza o

nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il nuovo partner o

un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi plausibili che

giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento sia

motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può

invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un

cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3).

5.5. Nella fattispecie,

come già evocato, occorre stabilire se il bene dei tre minori viene

meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure rimanendo

con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che in concreto

implicherebbe una modifica dell’attribuzione della custodia dei figli alla

madre, pattuita dai genitori nella convenzione 27 giugno 2011.

Nella misura in cui il

trasferimento non sia motivato dall’intenzione di separare RE 1 dai suoi figli

– ciò che nemmeno il reclamante si spinge ad affermare – secondo la

giurisprudenza sono prive di rilevanza le ragioni che spingono CO 2 a voler

rientrare in __________. Poco importa, dunque, che quest’ultima intenda

rientrare nel suo paese natio per ricostruire un nuovo avvenire professionale

con il sostegno della famiglia di origine (come da lei sostenuto), oppure (come

invece affermato dal reclamante) per sfuggire alle conseguenze di una sua

relazione intima con un altro uomo della zona. In base ai principi

giurisprudenziali evocati sopra e nel rispetto delle libertà di domicilio e di

movimento garantite costituzionalmente, non occorre nemmeno accertare –

contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo – se per il bene di PI 1, PI 2 e PI

3 sarebbe preferibile che CO 2 decidesse di non trasferirsi, cercando in Ticino

altre soluzioni (abitative e professionali).

Quanto al modello di presa

a carico dei minori, va anzitutto considerato che dal luglio del 2017 – ovvero,

dalla fine della convivenza dei genitori – essi sono affidati esclusivamente alla

madre.

Tale situazione giuridica

deriva dalla convenzione 27 giugno 2011 disciplinante l’attribuzione

dell’autorità parentale, la cura, il mantenimento e le relazioni personali,

approvata con decisione 9 agosto 2011 (__________n. 292) dall’autorità tutoria

di __________, ove tutti erano domiciliati all’epoca. In base a quanto pattuito

e alla decisione dell’allora autorità competente, CO 2 e RE 1 detengono congiuntamente

l’autorità parentale sui tre figli; in caso di scioglimento della comunione

domestica e in caso di disaccordo fra i genitori la madre, che si occupa in

maniera preponderante dei figli, ne detiene la custodia.

Il reclamante non spende

una parola in merito a tale assetto – in essere da più di un anno e fondato su

una pattuizione da lui sottoscritta – che in base alla giurisprudenza dovrebbe

tendenzialmente condurre il giudice a partire dal presupposto che un

trasferimento dei figli con la madre, genitore affidatario, tuteli meglio il loro

interesse. Egli sostiene invece che il modello di presa a carico dei figli da

prendere in considerazione sia quello che era in essere prima dell’interruzione

della comunione domestica, ove asseritamente lui si occupava dei figli almeno

quanto la ex compagna. Non confrontandosi con questi aspetti della decisione

impugnata, vi è dunque da chiedersi se le censure del reclamante non debbano

essere considerate d’acchito irricevibili. Tuttavia, anche volendo considerare

una situazione di partenza sostanzialmente neutra – ovvero partire dal

presupposto che, come sostiene il reclamante, entrambi i genitori si occupano

in maniera più o meno paritaria dei figli e sono pronti ad occuparsene in

futuro – anche l’esame degli altri criteri applicabili non permette di rimettere

in discussione le conclusioni tratte dall’Autorità di protezione quanto alla

richiesta materna di partire per l’__________ con i tre figli.

5.6. Occorre anzitutto

ridimensionare il quadro dipinto dal padre quanto al paese di __________ quale “fulcro

di tutti i loro affetti e legami sociali e personali” (reclamo, pag. 18).

Senza voler minimizzare l’integrazione della famiglia nel tessuto sociale

locale, già solo per la scolarizzazione dei figli, non bisogna nemmeno dimenticare

che i figli hanno vissuto ad __________ per poco più di 3 anni, considerato il

loro arrivo dal Canton __________ nel marzo del 2014 e l’anno trascorso nella

struttura protetta del __________ (dal luglio 2017 al giugno 2018). Il paese è

stato scelto, a detta di entrambi i genitori, per la sua posizione geografica a

metà strada tra il lavoro di CO 2 (__________) e quello di RE 1 (__________).

Come affermato dall’Autorità di protezione, in Ticino non vi sono particolari

radici o legami famigliari: il parente più prossimo risulta essere la nonna paterna,

a __________ ma “pronta a trasferirsi in Svizzera” per aiutarlo

nell’accudimento dei figli (reclamo, pag. 17). Sebbene il reclamante critichi

la scarsa concretezza del progetto di vita in __________ della ex compagna,

nulla si sa dell’aiuto che sarebbe disposta a offrire la nonna paterna e di

come ella intenda giustificare un suo trasferimento in Svizzera dal profilo

della polizia degli stranieri. Neppure è seria la critica secondo cui il

cambiamento di lingua costituirebbe un evento traumatico per i bambini,

ritenuto che essi parlano da sempre __________ con la madre e con i parenti __________

(che conoscono e hanno frequentato nelle loro passate visite in __________), e

che prima di trasferirsi ad __________ essi vivevano già in un contesto __________,

nel Canton __________.

Va inoltre

segnalato che CO 2, cittadina straniera così come l’ex compagno, non può

attualmente beneficiare dell’aiuto sociale in Ticino, e che dal momento della

separazione RE 1 non ha mai contribuito finanziariamente al mantenimento dei

tre figli.

Diversamente da quanto

sostenuto dal reclamante, il progetto di vita materno non è fumoso né poco

circostanziato: in sede di osservazioni la madre ha aggiunto ulteriori

precisazioni e recapiti quanto ai servizi sociali contattati, le scuole che

verranno frequentate, l’appartamento locato e un’offerta di collaborazione professionale

ricevuta (osservazioni 21 settembre 2018, pag. 5-6). Occorre peraltro ricordare

che, nonostante i tentativi di sminuire la portata delle dichiarazioni di cui

all’e-mail 13 agosto 2017 di RE 1 (cfr. replica 17 ottobre 2018 alle osservazioni

dell’Autorità di protezione, pag. 3), il trasferimento in __________

dell’intera famiglia era stato inizialmente un progetto di vita apparentemente condiviso

anche dal padre.

Le argomentazioni

contenute nel reclamo non aggiungono nulla alla valutazione complessiva delle

circostanze operata dall’Autorità di protezione, che deve dunque essere qui

confermata.

5.7. In via abbondanziale,

si rileva che quanto accaduto successivamente all’inoltro del reclamo depone in

sfavore di un possibile affidamento dei figli a RE 1. Nonostante egli stesso,

postulando di ottenere la custodia dei tre minori, riconosca implicitamente che

dal profilo giuridico l’affidamento dei medesimi spetti alla ex compagna, è dal

mese di agosto che egli rifiuta di riconsegnarli a lei, senza alcuna giustificazione

valida e senza dare alcun seguito alle decisioni emanate dall’Autorità di

protezione.

In questo contesto

di separazione forzata dalla madre, dopo il periodo critico già trascorso dai

bambini in una struttura protetta e tenuto conto del rischio evolutivo

paventato dall’UAP a causa della seria e grave conflittualità genitoriale cui

sono stati esposti da entrambi i genitori, postulare l’affidamento di PI 1, PI

1 e PI 3, sostenendo che il rientro ad __________ con il padre li abbia resi “felici

e spensierati” (replica 17 ottobre 2018 alle osservazioni dell’Autorità di

protezione, pag. 4) lascia presagire una grande difficoltà del padre a comprendere

il profondo disagio dei minori e rasenta financo la temerarietà.

VI. Oneri processuali

6. Gli oneri del

reclamo seguono la soccombenza. In considerazione dell’accoglimento

dell’istanza 28 agosto 2018 di ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, tali oneri sono messi a carico del

Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG).

RE 1 dovrà invece

rifondere fr. 2'000.- a CO 2, a titolo di indennità per ripetibili (art. 118

cpv. 3 e art. 122 cpv. 1 lett. d CPC, applicabili su rinvio dell’art. 13 LAG).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo 6 agosto 2018, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.

2. L’istanza

supercautelare 30 ottobre 2018 è stralciata dai ruoli in quanto priva di

oggetto.

3. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono posti a carico dello

Stato del Cantone Ticino.

RE 1 rifonderà a CO 2 fr.

2'000.- a titolo di indennità per ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.