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Decisione

9.2018.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 maggio 2018Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1, nata l’ 2008, è

figlia di RE 1 e di CO 1.

B. Con decisione 3

settembre 2009 dell’allora competente __________, a favore di PI 1 è stata

istituita una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC.

C. La madre esercita

l’autorità parentale sulla figlia con eccezione del diritto di determinare il

luogo di dimora, che è stato attribuito congiuntamente a entrambi i genitori

(decisione 10 luglio 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________). La

custodia sulla figlia è stata affidata alla madre e al padre è stato riservato

il diritto alle relazioni personali con la figlia.

D. Nel 2014 la madre ha

chiesto la sospensione delle relazioni personali tra padre e figlia

rimproverando al padre degli abusi sessuali ai danni della figlia. Con decisione

11 aprile 2017 il __________ ha respinto la richiesta della madre, autorizzando

e regolamentando le relazioni personali tra padre e figlia.

E. Con decisione 31

luglio 2017 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità

di protezione) ha assunto la curatela educativa a favore di PI 1, nominando

quale curatrice educativa la signora CURA 1.

F. Mediante decisione 14

agosto 2017 l’Autorità di protezione ha conferito al Servizio medico

psicologico di __________ il mandato di svolgere una perizia sulle capacità

genitoriali della signora RE 1. Con decisione di medesima data è stato

conferito mandato alla Dr.ssa __________, di svolgere una perizia anche sulle

capacità genitoriali del signor CPO 1.

G. Con decisione 12

settembre 2017 l’Autorità di protezione ha statuito sulle relazioni personali

tra padre e figlia nella misura di diritti di visita in forma sorvegliata per

la durata di due ore ogni quindici giorni presso il Punto d’Incontro di __________.

Un reclamo interposto dalla madre il 25 settembre 2017 avverso detta decisione è

stato respinto dalla scrivente Camera con sentenza 28 marzo 2018 (inc. CDP n. 9.2017.203).

H. Tramite decisione

supercautelare 7 dicembre 2017 l’Autorità di protezione aveva nel frattempo

privato immediatamente la signora RE 1 della custodia parentale sulla figlia PI

1, decretando il collocamento della minore in internato presso il Centro di

pronta accoglienza __________ per un primo periodo di tre mesi. Le relazioni

personali tra madre e figlia sono state provvisoriamente sospese, mentre quelle

con il padre sono state confermate nella misura stabilita nella decisione 12

settembre 2017. Con decisione di medesima data l’Autorità di protezione ha

altresì rilasciato un divieto di espatrio della madre.

I. In considerazione della

gravità della situazione – in particolare le ripetute assenze non giustificate della

minorenne da scuola attestate dalla direzione dell’istituto scolastico (cfr. e-mail

1° dicembre 2017 del Direttore __________) – l’Autorità di protezione ha

chiesto all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di __________ un intervento

urgente presso l’abitazione di RE 1 e della figlia PI 1. L’ispezione, eseguita

dal predetto Ufficio unitamente alla Polizia comunale dalla __________, il

medesimo giorno della decisione supercautelare (7 dicembre 2017), permetteva di

constatare che l’appartamento “sembrava non abitato da tempo” (cfr. rapporto UAP

15 dicembre 2017). D’altro canto PI 1 non solo “dall’inizio scolastico” era

stata “spesso assente da scuola in modo non giustificato”, ma anche da lunedì

11 dicembre 2017 la scuola non aveva più avuto notizie di madre e figlia (cfr.

lettera 15 dicembre 2017 dell’Ispettorato scolastico del __________). L’assenza

della madre dall’audizione 18 dicembre 2017 presso l’Autorità di protezione è

rimasta pure ingiustificata.

J. L’Autorità di

protezione, con decisione cautelare 9 gennaio 2018, ha quindi confermato la

privazione della custodia parentale della madre e il collocamento di PI 1

presso il __________, con la provvisoria sospensione delle relazioni personali

tra madre e figlia, ciò con riferimento segnatamente al serio pericolo a cui è

esposta la minore, considerato “il profondo stato di malessere e di sofferenza

psichica della stessa, stato che la madre non fa nulla per sanare” e la compromissione

delle capacità genitoriali della signora RE 1 indicate dal perito e che “necessitano

di essere intensamente supportate”.

K. Contro la predetta

decisione è insorta la signora RE 1 con reclamo del 22 gennaio 2018 mediante il

quale contesta innanzitutto la competenza territoriale dell’Autorità regionale

di protezione __________, in quanto ella, unitamente alla figlia, avrebbero

portato il domicilio a __________ già in data 27 novembre 2017. La reclamante

sostiene che la decisione impugnata lederebbe sia il principio di proporzionalità

che di sussidiarietà in quanto non sarebbe stato considerato un collocamento

della minore presso i nonni materni. Inoltre, facendo valere delle difficoltà

linguistiche, la reclamante chiede di potersi sottoporre a nuovi accertamenti

peritali nel __________, in lingua tedesca. La reclamante postula di potere

beneficiare dell’assistenza giudiziaria.

L. In data 22 gennaio

2018 la signora RE 1 ha inoltre presentato un’istanza di concessione di effetto

sospensivo, facendo valere che l’esecutività immediata della decisione

impugnata arrecherebbe alla minore un danno irreparabile in quanto sarebbe

costretta a partire dal nuovo domicilio per essere collocata in internato

presso il __________. L’istanza è stata respinta con decreto 20 febbraio 2018

di questo giudice.

M. Con osservazioni del 13

febbraio 2018 il padre ha chiesto la reiezione del reclamo. Egli ritiene che la

competenza dell’Autorità di protezione __________ sia data. Nel merito, il

padre sostiene che la madre non saprebbe garantire sufficientemente il bene

della figlia e che la minore necessiterebbe di essere collocata presso un

centro educativo per mancanza di valide alternative abitative.

N. Con osservazioni del 12

febbraio 2018 l’Autorità di protezione ha confermato la propria competenza, sia

in quanto il domicilio della figlia non risultava ancora trasferito

formalmente, sia in considerazione del carattere urgente della decisione presa.

L’Autorità di protezione ha posto in dubbio l’attuale stato di benessere della

figlia – addotto dalla madre – in quanto non suffragato da alcun valido documento.

L’Autorità di protezione considera che il trasferimento della madre con la

figlia nel __________ sia un evidente tentativo di sottrarsi alle decisioni delle

Autorità. Un collocamento della minore presso i nonni materni sarebbe da escludere

trattandosi di un’alternativa che non è mai stata proposta, rispettivamente

considerata, in corso di procedura.

O. Con replica del 21

marzo 2018 la signora RE 1 ha esposto alcune ragioni che avrebbero determinato

il suo trasferimento con la figlia nel __________: mobbing subìto dalla

minore presso la scuola a __________; difficoltà linguistica della figlia;

mancanza di legami famigliari nel Canton Ticino. Secondo la madre, il trasferimento

avrebbe giovato alla minore. La reclamante contesta la privazione della

custodia parentale, giudicando la perizia sulle capacità genitoriali – sulla quale

si basa la decisione impugnata – incompleta così come insufficiente al fine

della misura adottata e chiede di essere sottoposta ad una nuova perizia nel __________.

La privazione della custodia non sarebbe né indicata né proporzionale.

P. Con duplica del 3

aprile 2018 l’Autorità di protezione ha ribadito la sua competenza per l’emanazione

della decisione impugnata. Ha contestato la censura della reclamante secondo la

quale ella non avrebbe potuto esprimersi sufficientemente per motivi

linguistici, rilevando che in ogni caso non si era mai resa necessaria la

presenza un interprete alle udienze. L’Autorità di protezione ha confermato

l’esistenza dei presupposti per la privazione della custodia parentale della madre.

Q. Con duplica del 3

aprile 2018 la curatrice educativa, signora CURA 1, ha preso posizione su

alcune censure della reclamante, sottolineando che non vi erano difficoltà di

comprensione da parte della signora RE 1 in quanto si è spesso potuta esprimere

persino nella sua lingua madre. La curatrice ha negato di non essere intervenuta

secondo il suo dovere, avendo agito sempre secondo quanto richiesto dalle sue

specifiche mansioni, soffermandosi per contro sul comportamento non

collaborativo della madre che ha ostacolato i suoi incontri con la minore. La

curatrice ha contestato che la minore sia stata vittima di mobbing a scuola,

trattandosi semmai di un episodio occasionale nell’ambito di un gioco tra gli

allievi. Inoltre, la signora CURA 1 ha sottolineato la ritrosia della signora nel

lasciare informare il padre sulle attività scolastiche della figlia.

R. Con duplica del 5 aprile

2018 il padre ha chiesto che le tesi di replica della madre non vengano

considerate. Il padre ha in particolare evidenziato come l’imprevisto

trasferimento di madre e figlia nel __________ sarebbe dettato da motivi legati

alla sola persona della madre e non alla necessità di proteggere la figlia da

circostanze esterne, essendo il trasferimento avvenuto comunque in violazione

dell’assetto congiunto del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia.

S. Dopo la conclusione

dello scambio degli allegati, il 13 aprile 2018, la madre ha prodotto uno

scritto esponendo dei fatti nuovi volti a dimostrare che la figlia oggi

starebbe bene presso di lei e che non ci sarebbe più bisogno di misure di protezione

a favore della minore. Quest’ultimo memoriale non è stato intimato alle parti.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale

d’appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto (LPAM)], che giudica, nella composizione a

giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

La decisione

impugnata è di natura cautelare, essendo le misure di protezione a favore di PI

1.

(la privazione della custodia parentale della signora RE 1 e il collocamento

della figlia) state decretate provvisoriamente.

Giusta

l’art. 445 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314

cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere d’ufficio tutti i provvedimenti

necessari per la durata del procedimento.

L’Autorità

di protezione esamina d’ufficio i fatti, così come applica d’ufficio il diritto

(art. 446 CC).

In virtù del

principio inquisitorio illimitato, nel suo apprezzamento l’Autorità non è

vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro offerte (DTF

122.

III 408 consid. 3b, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).

Questo principio impone all’Autorità di chiarire i fatti e prendere in

considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possano essere importanti per

rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la

fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove

in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria iniziativa (FamKomm Erwachsenenschutz,

Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128

III 411, consid. 3.2.1).

Nel suo

esame (sempre e unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi

di una procedura sfociante in una misura provvisionale, l’Autorità può

limitarsi ad un esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze

non è possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’Autorità è chiamata

ad intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento cautelare

è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che

quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 27 e segg).

I presupposti per

l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del

procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza

della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve

essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti,

ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218,

consid. 5.2).

La reclamante può pertanto

invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa

sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de

d’adulte, N1.187 pag. 75).

3.

La reclamante ha

eccepito nel suo gravame l’incompetenza territoriale dell’Autorità di

protezione __________. Ad ogni modo, quand’anche non l’avesse eccepita,

a norma degli art. 450 ss CC il reclamo ha effetto

devolutivo, nel senso che quando una decisione è impugnata, la procedura e

tutti i documenti ad essa connessi passano all'istanza di ricorso (Rhinow/Koller/Kiss et al., Prozessrecht,

n. 684 e segg.), che esamina la decisione di prima istanza in fatto e in

diritto, segnatamente la competenza sia materiale sia territoriale dell'Autorità

di primo grado a decidere (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 444 CC n. 2 e 4).

3.1

Giusta

l’art. 315 cpv. 1 CC le misure per la protezione del figlio sono ordinate

dall’Autorità di protezione del domicilio del figlio. In caso di

cambiamento di domicilio quando una procedura è in corso, la competenza permane

fino alla sua conclusione (perpetuatio fori; art. 442 cpv. 1 seconda

frase CC, applicabile in virtù dell’art. 314 cpv. 1 CC). La procedura è

considerata pendente al momento in cui è manifesto esternamente che l’Autorità

di protezione competente sta valutando una misura di protezione a favore di una

persona. La competenza rimane presso tale Autorità fino alla conclusione della

procedura in esame, nonostante sia avvenuta una modifica delle circostanze come

il cambiamento di domicilio dell’interessato (BSK Erw.Schutz, Vogel, ad art. 442 CC n. 17 e segg).

Qualora venga

cambiato il domicilio di un minore che beneficia di una curatela, quando per

esempio i genitori si trasferiscono in un nuovo Comune, l’Autorità di

protezione del nuovo luogo di domicilio assume la misura senza indugio, salvo

che gravi motivi non vi si oppongono (art. 442 cpv. 5 CC). Il trasferimento

della misura non avviene di solito contemporaneamente al cambiamento di

domicilio, anche perché si deve prima accertare che il cambiamento sia effettivamente

avvenuto a livello del diritto civile (intenzione di una permanenza durevole

con la costituzione di un nuovo centro degli interessi), e anche perché, per

motivi procedurali e organizzativi, occorre un certo lasso di tempo. Di

conseguenza, un cambiamento di domicilio non ha un effetto immediato sulla

conduzione e gestione di una misura di protezione. Il trasferimento della

competenza non interviene quindi per solo effetto della legge. Sono necessarie le

decisioni delle due Autorità in questione: la decisione di trasferimento della

misura dell’Autorità del domicilio precedente e la decisione di assunzione

della misura dell’Autorità del luogo del nuovo domicilio (RDT 2002, pag. 228,

punto 1.2.1.). L’Autorità che ha gestito la misura fino a quel momento può

invece – senza attendere la ripresa della misura da parte dell’altra – emanare

decisioni che riguardano l’esecuzione della misura iniziale (COPMA

– Praxisanleitung Kindesschutzrecht, N. 6.19). Qualora sussista una

competenza cumulativa, è l’Autorità di protezione meglio connessa con le circostanze

del caso che ha la precedenza (BSK Zivilgesetzbuch I, 4. edizione, Breitschmid, ad art. 315 CC n. 20).

3.2

Nel caso concreto, è

indubbio che l’Autorità regionale di protezione __________ (già l’Autorità

competente per la conduzione della vigente curatela educativa ex art. 308 CC a

favore di PI 1) era competente ad adottare le misure cautelari impugnate con il

reclamo qui in esame, ovvero la privazione della custodia parentale della

signora RE 1 e il collocamento della figlia.

PI 1 risulta domiciliata

nel Comune di __________ dal 1° luglio 2014. Lo era ancora in data 28 marzo

2018.

(cfr. scritto dell’Ufficio controllo abitanti di __________ prodotto in

sede di duplica dall’Autorità di protezione). E lo è perfino ancora oggi secondo

i dati dello stato civile pubblicati nel sistema informativo Il movimento della

popolazione (MovPop). L’Autorità di protezione __________ è diventata

formalmente competente per la protezione della minore in data 31 luglio 2017, e

meglio in seguito alla decisione d’assunzione della curatela educativa (risoluzione

n. 449 del 31 luglio 2017). In occasione della precedente udienza tenutasi il 22

giugno 2017 i genitori sono stati informati sull’espletamento di valutazioni circa

le loro capacità genitoriali in vista dell’accertamento sull’opportunità di

adottare ulteriori misure di protezione a favore della figlia (cfr. verbale di

udienza). Con risoluzione n. 506 del 14 agosto 2017 l’Autorità di protezione ha

poi conferito mandato al Servizio medico psicologico di __________ di svolgere

la perizia sulle capacità genitoriali della signora RE 1. Il relativo gravame

contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile con sentenza 20 settembre

2017.

della scrivente Camera (Inc. CDP n. 9.2017.190/195/196). In data 3

novembre, 10 novembre e 17 novembre 2017 la signora RE 1 si è presentata presso

il Servizio medico-psicologico di __________ a scopo della perizia delle sue

capacità genitoriali. La signora RE 1, partecipando agli atti istruttori, era

perfettamente a conoscenza della relativa procedura di protezione in corso.

È solo in data 27 novembre

2017.

(al più presto) che la signora RE 1 si è trasferita insieme alla figlia PI

1.

nel Comune di __________ (doc. D) e quindi successivamente all’apertura della

procedura qui in questione, la quale era già in corso e pertanto pendente ai

sensi dell’art. 442 cpv. 1 CC. Già solo per questo fatto, la competenza

dell’Autorità di protezione risultava palesemente data per l’adozione delle

misure impugnate, così come lo è tutt’ora e fino alla chiusura del procedimento.

Ma vi è di più. La madre

ha agito in modo palesemente illegale; non ha infatti informato nessuno del

trasferimento suo e della figlia – in un Comune della __________ che non voleva

rivelare – né il padre (che esercitando congiuntamente l’autorità parentale in

relazione alla determinazione del luogo di dimora di PI 1 avrebbe dovuto prestare

il suo consenso, cfr. art. 301a cpv. 2 CC), ne l’Autorità di protezione (che

viste le ripercussioni rilevanti sull’esercizio delle relazioni personali del

padre, vista la volontà della madre di non rendere nota la località di

destinazione avrebbe dovuto pronunciarsi, cfr. 301a lett. b cpv. 2 CC), né la

curatrice. In simili circostanze non era di conseguenza neppure possibile che

l’Autorità di protezione, all’oscuro della partenza di PI 1, potesse trasferire

le misure all’Autorità di protezione al nuovo luogo di dimora, rispettivamente

che quest’ultima potesse formalmente assumere la gestione delle misure di

protezione a favore di PI 1.

Infine, è anche alla luce

della natura comunque urgente delle misure in questione, che l'Autorità di

protezione __________ (che si ripete non era nemmeno a conoscenza della

partenza della madre) era indubbiamente legittimata ad adottare le misure

cautelari per l’urgente salvaguardia del bene della minore, che si trovava in

pericolo.

Peraltro, l’Autorità di

protezione del nuovo luogo di dimora della minore non ha a tutt’oggi rivendicato

la competenza per la procedura qui in oggetto, anzi, la __________ ha espressamente

informato l’Autorità di protezione __________ di attendere le decisioni giudiziarie

necessarie dell’Autorità di protezione ticinese, rispettivamente della

scrivente Camera, e di assumere le misure di protezione soltanto dopo la

conclusione delle procedure già aperte, quando sarà chiaro quali misure saranno

da assumere (cfr. scritto 11 aprile 2018 della __________ all’Autorità di

protezione). È quindi palese che perfino l’Autorità di protezione del nuovo

luogo di dimora della minore conferma la competenza ancora in essere dell’Autorità

di protezione __________.

L’eccezione fatta valere

dalla reclamante circa la mancanza di competenza territoriale dell’Autorità di

protezione cade pertanto nel vuoto.

4.

Non possono trovare

accoglimento neppure le censure della reclamante circa le sue asserite

difficoltà linguistiche. Dagli atti si evince che la signora RE 1 è senz’altro in

grado di esprimersi in lingua italiana, sia oralmente che nella forma scritta: non

ha mai chiesto di beneficiare di un interprete durante le udienze davanti alle

Autorità di protezione che si sono occupate del caso di PI 1 già dall’anno 2014

e tutti gli scritti presentati in nome e per conto proprio sono redatti in

maniera tale da non lasciare dubbi sulla sua capacità di comprensione della

lingua italiana, rispettivamente sulla sua capacità di esprimersi in tale

idioma.

5.

Secondo

l’art. 275a CC, i genitori senza autorità parentale devono essere informati

sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere

sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio (cpv. 1).

Essi, alla stregua del detentore dell’autorità parentale, possono chiedere ai

terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai

medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui (cpv. 2).

La richiesta della

reclamante di non divulgare al padre il luogo di residenza e l’indirizzo della

scuola della figlia, contrasta in modo palese con il diritto d’informazione

spettante al padre e deve naturalmente essere respinta. La questione risulta comunque

nel frattempo superata, in quanto il padre è venuto a conoscenza del nuovo

luogo di dimora di PI 1 per il tramite degli inquirenti penali, che sono stati

chiamati ad intervenire nell’ambito della procedura penale aperta nei confronti

della madre per il reato di sequestro di persona e sottrazione di minore dopo

la sua partenza inaspettata da __________.

6.

L'art. 310 cpv. 1 CC

prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo,

l'Autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi

presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

Il diritto

di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità

relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore

del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid.

4a; BSK ZGB I, Breitschmid,

ad art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier,

ad art. 310 CC n. 1). Come già detto, dall’entrata in

vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine,

più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del

figlio” (cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC e Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª

ed., Losanna 2014, n. 1291 pag. 847).

Nell'accezione di “pericolo”

rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico,

intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (BSK ZGB I, Breitschmid, ad

art. 310 CC n. 3; Hegnauer,

Grundriss des Kindesrechts, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, op. cit., n. 1298 pag.

850; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1): le

cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa

del minore, dei genitori o dell’entourage familiare) (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, op. cit., n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc.

5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002,

consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc.5A_701/2011, consid.

4.2

).

La

misura di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora consiste dunque

nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le

modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne

presso terzi o in un istituto (Meier/Stettler,

op. cit., n. 1291-1292 pag. 847).

6.1

La situazione

famigliare problematica di PI 1 è nota e seguita da alcuni anni da diverse Autorità

di protezione, nonché da operatori sociali e medici. Dal 2009 PI 1 è a beneficio

di una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC. Tra i genitori perdura una

forte litigiosità, che ha creato dei gravi disagi alla figlia. Questa conflittualità

ha causato anche una rottura importante delle relazioni personali tra la figlia

e il padre, alle quali la madre si oppone categoricamente (per le ragioni già

note legate agli asseriti abusi sessuali subiti dalla figlia da parte del padre).

Difatti è dal mese di aprile 2017 che il padre non vede più sua figlia. PI 1 è

accudita da diverso tempo quasi esclusivamente dalla madre, la quale, secondo

quanto emerge dagli atti, risulta trovarsi in forte difficoltà nel gestire il

suo ruolo genitoriale relativamente alla tutela del bene della figlia. Avendo

costatato queste circostanze famigliari di PI 1, l’Autorità di protezione ha proceduto

ad ulteriori atti istruttori per valutare la stabilità e l’adeguatezza della sua

situazione abitativa ed educativa. In particolare ha conferito mandati per l’espletazione

di perizie sulle capacità genitoriali sia della madre che del padre. A questi

passi procedurali entrambi i genitori hanno dato il loro consenso (cfr. verbale

di udienza 22 giugno 2017). Considerate per finire le risultanze di dette

perizie, l’Autorità di protezione ha provveduto a privare la madre della custodia

parentale e a disporre il collocamento della minore in un ambiente protetto.

A fondamento della

decisione impugnata vi è la perizia sulle capacità genitoriali esperita nei confronti

della signora RE 1. Già in data 7 dicembre 2017 il Servizio medico-psicologico,

__________, ha anticipato le risultanze della perizia all’Autorità di

protezione, da cui emerge che le capacità genitoriali della signora RE 1 sono

parzialmente compromesse. Alla luce di queste informazioni, oltre alle segnalazioni

preoccupanti pervenute all’Autorità di protezione da parte della curatrice

educativa e in particolare dalla Direzione delle scuole comunali di __________

(cfr. e-mail 1° dicembre 2017 del Direttore __________) – informanti

l’Autorità di protezione delle numerose assenze scolastiche ingiustificate di PI

1.

– l’Autorità di protezione ha provveduto ad emanare la decisione

supercautelare 7 dicembre 2017, poi seguita dalla decisione cautelare qui in

esame.

Nel referto peritale

dettagliato del 13 dicembre 2017 si legge che dall’ascolto di PI 1 del 17

novembre 2017 è emersa una sofferenza psichica e un malessere molto profondi

della minore, mentre “ci si interroga su un probabile disturbo

dell’attaccamento, sulla presenza di un falso Sé che si sta strutturando

solidamente, su un contesto di vita probabilmente traumatizzante”. La

perizia ha concluso che” le capacità genitoriali della madre sono in questo

momento compromesse. PI 1 manifesta un profondo malessere psichico che, al momento,

non sembra poter essere attenuato, contenuto o arginato dalla signora RE 1.

Essa stessa, infatti, si trova in un momento di grande fragilità che le

impedisce di proteggere e di potersi occupare ottimamente della figlia. Il

pensiero persecutorio della signora RE 1 le rende difficile riconoscere e

rispondere ai reali bisogni della bambina, e sta incidendo negativamente sullo

sviluppo della figlia che sembra essere, attualmente, compromesso. Le lunghe

assenze da scuola, il disinvestimento negli apprendimenti e nelle relazioni

sociali, il tenere la bambina lontana dal mondo esterno, inoltre, possono avere

gravi conseguenze anche sulla futura evoluzione di PI 1”. Di conseguenza, i

periti hanno ritenuto che fosse necessario “che la bambina” potesse “beneficiare

al più presto di un ambiente protetto e di un contesto stabile (che al momento

la madre non sembra in grado offrire), che le permettano uno sviluppo positivo.

Ricorrere a un collocamento in una struttura che offra queste caratteristiche potrebbe,

quindi, essere auspicabile. Anche la signora RE 1 potrebbe valersi di una presa

a carico terapeutica: la difficile storia di vita, le ambivalenze, il pensiero

persecutorio, infatti, non le permettono di essere serena e, quindi, in grado

di occuparsi a trecentosessanta gradi della figlia PI 1. Rimane, inoltre, di fondamentale

importanza la figura della curatrice come importante sostegno alla genitorialità”.

Questi forti disagi

psicologici vissuti dalla minore sono stati anche certificati dalla Dott. __________,

Psicoterapeuta, __________, nel suo rapporto del 6 novembre 2017, nel quale ha

rilevato che PI 1 “presenta uno stato di forte disagio psicologico con

sintomi da stress acuto quali frequenti pianti, disturbi del sonno e

dell’umore, ritiro sociale”.

Diversi membri della rete

che si occupano della protezione di PI 1 hanno constatato un’importante mancanza

di collaborazione da parte della signora RE 1. La curatrice ha segnalato

all’Autorità di protezione la forte resistenza con la quale la signora RE 1 si

oppone agli interventi delle Autorità e dei periti incaricati, nonché

all’esercizio delle relazioni personali da parte del padre (cfr. scritto 26

ottobre 2017; e-mail 23 ottobre 2017; e-mail 16 novembre 2017;

memoriali di duplica). Mediante scritto 15 dicembre 2017 l’Ispettorato scolastico

__________, ha riassunto delle problematiche riscontrate di fronte alla signora

RE 1 per quanto concerne la frequenza scolastica della figlia e per quanto

concerne l’atteggiamento difficile della madre. Il Servizio medico-psicologico,

__________, ha rilevato la difficoltà nel collaborare con la signora RE 1 (cfr.

scritto 7 dicembre 2017).

Inoltre, vi è l’impossibilità

del padre di vedere la figlia, in quanto la madre rimane contraria ad una sua

relazione con la figlia, non permettendo al padre di poter esercitare i diritti

di visita come stabilito dalle decisioni (esecutive) precedentemente emanate

sia dal __________ del 11 aprile 2017 che dell’Autorità di protezione del 12

settembre 2017. Vista l’inosservanza della madre a quest’ultime decisioni, è

persino stata avviata una procedura penale nei suoi confronti per il mancato

rispetto di un ordine d’Autorità impartito ai sensi dell’art. 292 CP, reato per

la quale la signora RE 1 è poi stata condannata con decreto d’accusa del 4

dicembre 2017. Si denota pertanto, anche da questo comportamento, una mancata

capacità della reclamante nel rispettare l’interesse della figlia a mantenere

una relazione con suo padre e quindi di saper riconoscere le reali esigenze connesse

con il bene della figlia.

Infine, non ci si può

esimere dal criticare le modalità con cui la signora RE 1 ha trasferito la

residenza della figlia da __________ a __________. Negli ultimi mesi di

permanenza in Ticino la minore è stata estraniata da una regolare vita sociale

e scolastica per poi essere sottratta del tutto dalla realtà abitativa nella

quale ha vissuto durante ben 3 anni (un lasso di tempo comunque importante per

una bambina della sua giovane età). Per di più la madre ha trasferito la figlia

senza preavviso: né al padre [che, si ripete, detiene congiuntamente con la

madre il diritto di determinare il luogo di dimora della figlia e ha per legge

il diritto di esprimersi (cfr. art. 301a cpv. 2 CC), considerate le

ripercussioni rilevanti sull’esercizio delle relazioni personali con la figlia

a motivo della volontà della madre di sottacere il luogo della nuova residenza

(cfr. art. 301a lett. b cpv. 2 CC)], né all’Autorità di protezione

responsabile della protezione di PI 1 [(alla quale competeva autorizzare o meno

il trasferimento in tali circostanze (cfr. art. 301a lett. b cpv. 2 CC)],

né ad alcun ente sociale o di stato civile (ad esempio, all’Istituto scolastico

di PI 1, alla curatrice educativa, al Servizio medico-psicologico di __________,

all’Ufficio abitanti comunale). Tale atteggiamento sottolinea la forte

difficoltà della signora RE 1 nell’anteporre gli interessi di sua figlia e quindi

nel non saper tutelare sufficientemente il suo bene.

Viste le circostanze sopra

descritte è palese che RE 1si è trovata in una situazione del tutto inadeguata

e decisamente pregiudicante per il suo bene e il suo corretto sviluppo.

L’Autorità di protezione non poteva pertanto prescindere dall’intervenire e privare

la madre della custodia parentale. È pertanto giustificato che l’Autorità di

protezione abbia privato la signora RE 1 della custodia parentale. Nella misura

in cui la reclamante si oppone alla privazione della custodia il gravame si

avvera di conseguenza palesemente infondato e va respinto.

7.

Sempre ai sensi

dell’art. 310 CC, qualora l’Autorità di protezione toglie un minore dalla custodia

dei genitori, deve collocare il medesimo “convenientemente”, ossia in un luogo

corrispondente all’età, alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss

des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza

CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5).

Qualora

il collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai

bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione

in applicazione dell’art. 313 CC, secondo il quale la modifica delle

circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione alla nuova

situazione (BSK ZGB I, Breitschmid,

ad art. 310 CC n. 9; CR CC I, Meier,

ad art. 310 n. 22).

Conformemente al principio

di sussidiarietà sancito nell’art. 21 della Legge per le famiglie, il minorenne

può essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a

garantire il suo sviluppo e benessere.

7.1

In concreto vi è stato

un cambiamento fondamentale delle circostanze: il luogo di residenza della

minore è stato spostato da __________ a __________. Difatti, la signora RE 1 si

è trasferita assieme alla figlia a __________, dove risiedono tutt’ora, senza

che abbiano più fatto rientro nel Canton Ticino.

Al momento dell’emanazione

della decisione (cautelare) qui impugnata il nuovo luogo di dimora della minore

non era noto all’Autorità di protezione, essendo il nuovo indirizzo di PI 1

stato comunicato soltanto in data 29 gennaio 2018 dalla Polizia Cantonale

Giudiziaria (cfr. e-mail dall’Ispettore __________). La scelta

dell’Autorità di protezione di collocare PI 1 presso un istituto locale, e

meglio al __________, corrispondeva – allora – senz’altro a un collocamento

adeguato e soprattutto conveniente ai sensi dell’art. 310 CC. Il collocamento

della minore presso i nonni materni, postulato dalla reclamante solo in questa

sede, non è stato ovviamente considerato, non spettando all’Autorità procedere

a ricerche di possibilità di collocamento presso persone residenti in altri

Cantoni neppure indicate dalla madre. Tuttavia, oggi, alla luce del fatto che PI

1.

vivrebbe da sei mesi a __________, luogo di residenza della madre (dove, secondo

il dire della reclamante, avrebbe iniziato a frequentare una nuova scuola) e

tenuto conto che il padre di PI 1 vive a __________, un collocamento al __________

non appare più indicato, non disponendo PI 1 oggi di alcun legame famigliare

nel Canton Ticino. Qualora l’effettiva residenza di PI 1 fosse (tuttora) a __________,

le misure di protezione a favore della minore (appena concluse tutte le

relative procedure, inclusa la presente) dovranno in ogni modo essere trasferite

e assunte dalle Autorità di protezione del nuovo luogo di domicilio della

minore. Appare dunque opportuno che l’Autorità di protezione __________ – prima

di procedere al formale trasferimento della competenza – si pronunci sul collocamento

di PI 1 presso un’adeguata struttura nei dintorni della sua attuale residenza e

con la quale l’Autorità di protezione che assumerà le misure di protezione possa

collaborare in modo efficace.

In conclusione, la

necessità di privare la madre di determinare il luogo di dimora della figlia

merita conferma, ma il luogo prescelto dall’Autorità di protezione per il collocamento

– il __________ – a seguito dell’agire illecito della madre (che, come detto

sopra consid. 3.2, ha spostato il luogo di residenza della figlia senza ottenere

preventivamente le debite autorizzazioni da parte dell’Autorità di protezione),

non risulta più conveniente ai sensi dell’art. 310 CC e il dispositivo n. 2

della decisione impugnata deve essere annullato d’ufficio da questo giudice e l’incarto

retrocesso all’Autorità di prime cure, affinché si pronunci nuovamente sul

luogo di collocamento della minore.

8.

Occorre concludere analogamente

a quanto indicato sopra (consid. 7.1) in merito all’esercizio delle relazioni

personali tra i genitori e la figlia. Ritenuto che l’Autorità di protezione, alla

luce delle predette mutate circostanze, dovrà statuire nuovamente sul luogo di

collocamento di PI 1, si pone infatti anche la necessità di determinare e fissare

nuovamente il luogo e le modalità di esercizio di esercizio delle relazioni

personali. Infatti, trovandosi PI 1 __________ e abitando il padre nel __________,

risulterebbe del tutto irragionevole che i diritti di visita fossero esercitati

presso il Punto d’Incontro di __________ così come stabilito dalla decisione 12

settembre 2017 dell’Autorità di protezione. Di conseguenza, pure il dispositivo

n. 3 della decisione impugnata va annullato d’ufficio, così che l’Autorità di

protezione possa nuovamente pronunciarsi su tali oggetti. Va sottolineato che

la decisione 12 settembre 2017, cresciuta in giudicato, è tutt’ora vigente per

quanto attiene al diritto del padre ad esercitare le relazioni personali con la

figlia, mentre l’Autorità di protezione, alla luce delle circostanza

modificate, dovrà statuire unicamente sul luogo e le modalità del loro

esercizio. Analogamente vanno pure annullati d’ufficio i dispositivi 4 e 5

della decisione impugnata – relativi al Servizio che verrà designato quale

coordinatore del collocamento e i suoi compiti – che andranno aggiornati

tenendo conto del nuovo istituto che verrà scelto per il collocamento.

9.

Di principio il

figlio deve essere sentito personalmente e in modo adeguato dall’Autorità di

protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri

gravi motivi vi si oppongano (art. 314a CC).

PI 1 è seguita e viene

ascoltata da diversi operatori e specialisti della sua rete di protezione, e

meglio, dalla curatrice educativa, dal Servizio medico-psicologico per quanto

attiene alla sua relazione con la madre, dalla Dott. __________ quale sua

psicoterapeuta, i quali hanno tutti informato (in forma di rapporti e perizia)

l’Autorità di protezione sugli esiti di audizioni e incontri con la minore. Per

quanto attiene alla precisa procedura qui in esame, PI 1 è stata sentita in

diretta connessione con quest’ultima (e al fine di accertare l’estensione del

suo disagio all’interno della sua situazione famigliare) in data 17 novembre

2017.

dalla psicologa del Servizio medico-psicologico, __________. Il fatto che PI

1.

sia stata sentita da parte di quest’ultima invece che dall’Autorità di

protezione stessa non è lesivo del suo diritto di essere sentito, essendo stata

sentita adeguatamente come prescritto dall’art. 314a CC. Le relative censure

della reclamante vanno pertanto respinte.

10.

A motivo di quanto

precede, il reclamo della signora RE 1 va respinto nel senso che va confermata

la privazione della custodia parentale della signora RE 1 sulla figlia

(dispositivo n. 1 della decisione impugnata). Il trasferimento – messo in atto

in modo abusivo dalla reclamante – di se stessa e della figlia PI 1 nella Svizzera

di lingua __________ rende necessario annullare d’ufficio i dispositivi n. 2,

3, 4 e 5 della decisione impugnata e retrocedere l’incarto all’Autorità di

prime cure perché si pronunci nuovamente su tali oggetti.

11.

Nel suo reclamo

l’insorgente ha postulato di essere messa a beneficio dell’assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su

rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia

sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità

di successo (lett. b).

Per quanto sopra esposto

il reclamo appariva fin dall’inizio privo di possibilità di successo. A titolo

abbondanziale si rileva per altro che l’indigenza della reclamante non è stata

dimostrata, risultando la documentazione annessa all’istanza insufficiente alla

comprova della sua indigenza non essendo per altro stato presentato nessun

certificato ufficiale attestante la sua situazione finanziaria. Di conseguenza,

la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio va respinta.

12.

Tasse e spese seguono

la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della reclamante, tenuta a

rifondere congrue ripetibili al signor CO 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

Di

conseguenza:

1.1. Il

dispositivo n. 1 della decisione 9 gennaio 2018 dell’Autorità regionale di

protezione __________ è confermato.

1.2. I

dispositivi n. 2, 3, 4 e 5 della decisione 9 gennaio 2018 dell’Autorità regionale

di protezione __________ sono annullati d’ufficio. L’incarto è retrocesso all’Autorità

di prime cure, affinché statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi.

1.3. I

restanti dispositivi della decisione impugnata sono confermati.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 700.–

b) spese fr.

50.–

fr.

750.–

sono posti a carico di RE

1, che rifonderà a CO 1 fr. 900.– a titolo di ripetibili.

3. L’istanza di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

di RE 1 è respinta.

4. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.