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Decisione

9.2018.152

Condizioni per l’accollo all’ente pubblico invece che all'interessato della remunerazione e delle spese dovute al curatore; lacuna legale; indigenza ai sensi del diritto di protezione; patrimonio mini

15 novembre 2018Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione di

conversione del 3 dicembre 2015 (ris. n. 242/513) l’Autorità di protezione __________

(di seguito: Autorità di protezione) ha istituito in favore di RE 1 una

curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394

e 395 CC. Quale curatrice è stata nominata RA 1.

B. Il 19 febbraio 2018

la curatrice ha presentato il rapporto e il conto finanziario relativo alla

gestione 2017 della curatela. Facendo riferimento alla giurisprudenza di questa

Camera, ha postulato “l’anticipo da parte dell’Autorità regionale di protezione

Considerandi

dell’importo di CHF 2'010.00 a valere quale indennità e CHF 26.40 quale

rimborso spese” (pag. 3).

C. Con decisione 11

ottobre 2018 (ris. n. 196/424) l’Autorità di protezione ha approvato il

suddetto documento, apportando alcune correzioni agli importi esposti. Ha

inoltre riconosciuto alla curatrice la retribuzione di fr. 2'036.40 richiesta a

titolo di mercede e di spese, ponendola tuttavia a carico dell’interessata,

così come spese e tasse di giudizio per l’importo di fr. 100.–.

D. Con reclamo 23

ottobre RE 1, per il tramite della sua curatrice, ha impugnato la decisione di mettere

a suo carico i costi della misura di protezione, chiedendo la riforma del

Dispositivo

dispositivo in questione nel senso di accollare al suo Comune di

domicilio la mercede e le spese dovute alla curatrice.

E. Con osservazioni 8

novembre 2018 l’Autorità di protezione ha postulato la reiezione del gravame.

Non è stato ordinato un secondo scambio di allegati.

Considerato

1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni

e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale

di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione

agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2. Nel suo reclamo, RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione

di accollarle la mercede e le spese dovute alla curatrice.

2.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di

protezione ha accertato che dal rendiconto finanziario presentato dalla curatrice

per la gestione 2017 emergono entrate per fr. 14'335.05 e uscite per 93'174.05,

per una perdita d’esercizio di fr. 78'839.–. Al 31 dicembre 2017, il patrimonio

passivo ammontava a fr. 117'260.40.

Dopo aver

approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale,

l’Autorità di protezione ha riconosciuto alla curatrice la mercede e le spese

esposte, per l’importo complessivo di fr. 2'036.40, ponendole a carico

dell’interessata.

Nelle sue

osservazioni l’Autorità di prime cure ha affermato che l’accollo della mercede

e delle spese al Comune di domicilio non si giustifica in quanto “va contro

i principi del diritto esecutivo cui tutti siamo sottoposti e viola il

principio di parità di trattamento”, considerato come l’interessata

disponga di sufficiente liquidità bancaria per far fronte a tali costi. Una

simile richiesta, secondo l’Autorità di protezione, sarebbe priva di base legale

e deve essere respinta.

2.2. Nel suo

reclamo, RE 1 si oppone all’accollo di tali costi. Richiamandosi a precedenti

decisioni di questa Camera, la reclamante ritiene che in presenza di una

sostanza contenuta e di un uso parsimonioso del reddito sia corretto mettere i

costi a carico del Comune di domicilio anziché del pupillo, che deve poter beneficiare

di una riserva di soccorso (reclamo, pag. 3). Scopo della misura non deve

essere infatti quello di peggiorare una situazione finanziaria già precaria

(reclamo, pag. 3). Nel caso di specie, la messa a carico della mercede della

curatrice comporterebbe, per l’interessata, “un intaccamento totale dei

pochi risparmi da lei effettuati nel giro di pochi anni”: la misura di

protezione non costituirebbe altro che una punizione e un disincentivo al

risparmio (reclamo, pag. 3).

2.3. Ai sensi

dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso

delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore

professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1).

L’Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso; a tal

fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei

compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di

emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il

rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con

i beni dell’interessato (cpv. 3).

In linea di

principio, e come già nel diritto previgente, tutti i costi delle misure

ufficiali di protezione – adottate nell'interesse e a beneficio delle persone

bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) – devono essere

posti a carico delle medesime (Messaggio concernente

la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto

della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440). Tuttavia,

se i costi della misura di protezione non possono essere prelevati sui beni

dell’interessato in ragione della sua indigenza, la collettività pubblica deve

farsene carico (Reusser, in: BSK

Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 404 CC n. 31; Fountoulakis, in: Handkommentar zum

Schweizer Privatrecht, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 6; Fassbind, in: OFK – ZGB

Kommentar, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 3). Per la disciplina di tali casi, l’art. 404 cpv. 3 CC prevede una delega

legislativa nei confronti dei Cantoni. A prescindere dall’assenza di definizione

di un minimo intangibile del patrimonio del curatelato nella legislazione

cantonale, è pacifico che l’onere delle spese della curatela non può privare il

curatelato dei pochi mezzi che ha (Reusser,

BSK Erwachsenenschutz, ad art. 404 CC n. 45).

2.4. L’art.

19 LPMA prevede che i costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura

di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo

sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è

tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’Autorità

regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’Autorità

regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere

recuperati, presso l’interessato, tenuto conto del suo fabbisogno (cpv. 3 lett.

a).

La legge cantonale prevede

dunque che i costi delle misure ufficiali di protezione – come ancorato

all’art. 404 cpv. 1 CC – siano di principio a carico

dell’interessato. Se l'interessato non dispone dei mezzi sufficienti, ai sensi

dell’art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA l'obbligo retributivo passerà a carico dell'ente

pubblico, con diritto di regresso (v. anche STF 5A_422/2014 del 9 aprile 2015

consid. 8.1).

Secondo l’art. 49 LPMA, i

curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla

situazione patrimoniale del pupillo; il compito di concretizzare quanto

previsto all’art. 404 CC è demandato al Consiglio di Stato.

Mediante questa norma il

Parlamento cantonale ha dunque a sua volta delegato all’Esecutivo il compito di

regolamentare i casi in cui gli importi dovuti al curatore a

titolo di remunerazione e di rimborso spese non possano essere pagati con i

beni dell’interessato.

2.5. Il

Consiglio di Stato, nell’emanare il Regolamento della legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto, ha precisato che le spese della misura di protezione, quando anticipate

dall’Autorità regionale di protezione e non recuperate dall’interessato o da

chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della

persona interessata (art. 3 cpv. 3 ROPMA). All’art. 16 cpv. 1 ROPMA ha ribadito

che i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato

dall’Autorità di nomina nonché al rimborso delle spese. All’assunzione del mandato,

l’Autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il

tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda

di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione

all’Autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può

chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso

dell’anno (cpv. 4). Agli art. 17 e 18 ROPMA ha infine disciplinato le modalità

di calcolo della remunerazione del curatore.

Al di là di

tali disposti, il regolamento in questione non indica alcun parametro per

definire in quali casi, ai sensi degli art. 404 cpv. 3 CC e 49 LPMA,

l’interessato non possa fare fronte alle spese della curatela in quanto

indigente.

2.6. Come

rammenta la giurisprudenza federale (DTF 130 V 472 consid. 7, DTF130 III 241

consid. 3.3, DTF 127 V 442 consid. 2b; v. anche sentenza CDP del 7

giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 3), si è in presenza di una lacuna propria – che dev'essere colmata dal giudice secondo la regole poste dall'art. 1 cpv. 2 e 3 CC – quando il

legislatore ha omesso di disciplinare una questione che avrebbe dovuto regolamentare

e quando nessuna soluzione può essere dedotta dal testo legale o dall'interpretazione della legge. Per converso, il giudice

non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna

è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde ad una

norma negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola

desiderabile (lacuna impropria), perché in tal

caso si sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso

di diritto o addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato

determinante della normativa. Un silenzio qualificato è anche dato quando

volutamente una certa soluzione non è estesa ad altre fattispecie.

2.7. Come

evidenziato sopra, nonostante la menzionata delega legislativa, la normativa

cantonale è silente in merito alle condizioni che devono essere adempiute

affinché l’ente pubblico anticipi e sopporti i costi della misura di protezione

ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LPMA. Viste le prassi diversificate attualmente in

essere dalle Autorità di protezione del Cantone – che possono dar luogo a

situazioni poco eque tra i curatelati a dipendenza dell’Autorità di protezione

o del Comune coinvolti – spetta dunque a questo giudice supplire a tale lacuna

e porre fine alle disparità osservate.

Con sentenza dell’11 aprile 2017 (inc. CDP n. 9.2017.2), citata

nel reclamo, questo giudice aveva già accolto un reclamo interposto da un

curatore contro la decisione che accollava la sua mercede e le spese al

curatelato, rilevando – e lamentando – l’assenza di una regolamentazione

ticinese in materia. Date le particolarità del caso allora in esame (ove i

costi della curatela erano stati messi a carico dell’ente pubblico nonostante

la sostanza netta del curatelato ammontasse a ca. fr. 12'000.–), con sentenza

13 settembre 2018 (inc. CDP 9.2016.223) questo giudice ha precisato i criteri

evocati in tale precedente pronuncia, determinando quali siano i casi in cui –

ai sensi dell’art. 404 cpv. 3 CC – il compenso e il rimborso delle spese del

curatore non possano essere pagati con i beni dell’interessato e in cui il

beneficiario della misura di protezione debba essere considerato indigente.

3. Nell’ambito

di tale pronuncia, questo giudice ha ritenuto utile esaminare gli altri

ambiti del diritto in cui è stato sviluppato il criterio d’indigenza, ovvero le

norme di esecuzione e fallimento, quelle relative all’assistenza giudiziaria e

quelle sviluppate in materia di aiuto sociale (cfr. De Luigi, La rémunération du curateur:

quelles solutions en cas d’indigence de la personne concernée? Etude de droit

suisse et de droit cantonal comparé in: Urscheler/Topaz, Les difficultés économiques

en droit, Ginevra 2015, pag. 160 e seg.; sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223, consid. 4 e seg.).

Inoltre, ha preso in considerazione le soluzioni adottate nelle altre legislazioni

cantonali che hanno disciplinato la questione (vedi, oltre alle puntuali

normative, la presa di posizione del gruppo di lavoro della COPMA, Transfert

des montants de la rémunération et du remboursement des frais par la

collectivité publique en cas de changement de domicile (Art. 404 al. 3 CC), in

RMA 2017 IV pag. 327 e seg.; sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223, consid. 4 e

seg.).

3.1. Il

metodo del minimo esistenziale previsto dalla LEF

Giusta l’art. 93 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione

e sul fallimento (LEF), ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto

a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

Autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF allegata

alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale

n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Seguendo la logica di tale approccio, il

curatelato dovrebbe essere considerato indigente qualora i costi della curatela

intaccassero il reddito minimo assolutamente necessario al sostentamento suo e

della sua famiglia; i costi della curatela potrebbero invece essergli

addebitati anche se tale modo di procedere intaccasse in maniera significativa

o completamente la sua sostanza, mobile o immobile (art. 95 LEF).

3.2. Il

metodo applicato nell’assistenza giudiziaria

Ai sensi

dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla

gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di

successo; ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un

legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Secondo l’art. 117 CPC

(applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13 LAG), ha

diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di successo

(lett. b). Le due condizioni sono cumulative. Il beneficiario avrà diritto al

gratuito patrocinio se nell’esporre la sua situazione di reddito e di sostanza

ai sensi dell'art. 119 cpv. 2 CPC rende verosimile la sua impossibilità a sostenere

il procedimento giudiziario (spese legali e di procedura) senza intaccare il

suo fabbisogno minimo e quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I

225 consid. 2.5.1; DTF 5A_565/2011

del 14 febbraio 2012, consid. 3.3; Trezzini,

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, 2017, 2a ed., Vol. I, ad art. 117 CPC n. 14; Rüegg, in: BSK ZPO, 2010, ad art. 117 n.

7). Tale situazione deve essere valutata non solo in

considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto

di tutte le circostanze personali del richiedente, considerando che nel suo

fabbisogno minimo rientra quanto necessario per condurre una vita modesta ma

dignitosa (DTF 135 I 221 consid. 5.1, 124 I 1 consid. 2a). Al riguardo la

dottrina propone di fissare un supplemento dell’ordine del 20% in aggiunta al

minimo esistenziale di base (Rüegg,

in: BSK ZPO, ad art. 117 n. 12). Può essere dato il

requisito dell’indigenza anche laddove il reddito sia di poco superiore a quanto

necessario per garantire il minimo esistenziale (DTF 124 I 1 consid. 2a; Rüegg, in: BSK ZPO, ad art.

117 n. 12). A colui che richiede l’assistenza giudiziaria deve essere garantita

una riserva di soccorso, nella misura in cui l’ente pubblico non può esigere

che egli utilizzi tutti i suoi risparmi per sostenere il procedimento giudiziario

(v. STF 5A_886/2017 del 20 marzo 2018, consid. 5.2, pubblicata in RSPC 4/2018

pag. 281).

Tale metodo,

trasposto in ambito di protezione del minore e dell’adulto, comporterebbe

l’accollo delle spese della misura di protezione all’ente pubblico qualora il

pagamento di esse da parte dell’interessato dovesse intaccare il minimo esistenziale

allargato appena definito.

3.3. Il

metodo sviluppato in materia di aiuto sociale

Chi è nel

bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto, ai sensi

dell’art. 12 Cost., d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi

indispensabili per un'esistenza dignitosa.

Le direttive

della Conferenza svizzera dell’azione sociale (COSAS; “Concetti e indicazioni

per il calcolo dell’aiuto sociale”, ultima versione approvata il 20 maggio 2016) sono raccomandazioni destinate alle

Autorità preposte all’intervento sociale dei Cantoni, dei Comuni, della

Confederazione e delle istituzioni sociali private. Esse si prefiggono di

attuare il precetto costituzionale summenzionato, assicurando a chi è nel

bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso il diritto di essere aiutato

e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa.

Tali norme acquistano un carattere vincolante solo con la legislazione e la

giurisprudenza (per il Ticino, v. Direttive riguardanti

gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, del 16 marzo 2018, RL

871.115). Riesaminate e indicizzate ogni anno, esse definiscono un minimo

esistenziale sociale che non tiene conto solo dell’esistenza e della

sopravvivenza di chi ha bisogno, ma anche della sua partecipazione alla vita

sociale e professionale, promuovendo la responsabilità personale e

l’autodeterminazione dell’interessato.

Alfine di

stabilire il minimo esistenziale sociale, ai sensi di tali direttive è necessario

un computo dettagliato delle spese dell’interessato, che devono essere messe in

relazione con il suo reddito e la sua sostanza. Le spese, definite “bisogni

primari”, comprendono un forfait stabilito per il mantenimento, le spese

dell’alloggio e le spese di base per la salute. Per quanto attiene agli attivi,

occorre tener conto di tutti i redditi disponibili, così come della sostanza

(costituita da averi bancari e postali, azioni, obbligazioni, crediti e beni

immobiliari). Sui redditi provenienti da un’attività lavorativa è accordata una

franchigia (“quota non computata”) compresa fra i 400 ed i 700 franchi,

mentre per la sostanza la franchigia (“quota patrimoniale esente”) ammonta a

fr. 4'000.– per una persona sola, fr. 8'000.– per coppia e fr.

2'000.– per ogni figlio minorenne (tetto massimo di fr. 10'000.– per famiglia).

Questa franchigia, chiamata anche “riserva” è stabilita per permettere

all’interessato di fare fronte ad emergenze quali uno sfratto, un ritardo degli

introiti o un evento straordinario (ad es. malattia, intervento dentario o necessità

di fare fronte ad altre prestazioni non assicurate, perdita d’impiego).

In

applicazione di questo metodo, una persona sarà considerata indigente se il

minimo esistenziale sociale, dopo averlo messo in relazione con i suoi averi e

tenendo conto delle franchigie menzionate, non è garantito. La trasposizione di

questo approccio in ambito di diritto della protezione comporterebbe la

copertura dei costi della curatela da parte dell’ente pubblico nel caso il pagamento

dei medesimi intaccasse il minimo esistenziale sociale del curatelato.

3.4. Altre

legislazioni cantonali

Nelle loro

leggi di applicazione al Codice civile o in regolamentazioni d’esecuzione

specifiche al diritto di protezione, la maggior parte delle legislazioni cantonali

(16) ha previsto dei valori soglia per definire il limite dell’indigenza: da un

patrimonio minimo di fr. 5'000.– (VD) /8'000.– (BE), ad un massimo di 25'000.–

(BL, NW, OW, SH, ZH). Nella misura in cui gli averi della persona interessata

siano inferiori a tali cifre, la remunerazione del curatore viene presa a

carico dell’ente pubblico (che si tratti del Cantone, del Comune di domicilio

ai sensi del diritto civile oppure del domicilio d’assistenza).

Nella gran

parte dei Cantoni i valori soglia sono determinati sulla base del patrimonio,

mentre il reddito conseguito è preso in considerazione soltanto in un caso (GE:

reddito determinante per l’ottenimento di prestazioni sociali inferiore a fr.

45'000.– e sostanza netta inferiore a fr. 15'000.–). La determinazione del patrimonio

avviene solitamente senza prendere in considerazione il valore dei beni immobiliari

(JU: beni mobili direttamente disponibili, dedotti i debiti a corto termine;

GE: i beni immobiliari sono tuttavia presi in considerazione nel calcolo del

reddito determinante, con rinvio alle norme riguardanti l’assistenza sociale).

Alcuni

Cantoni differenziano i valori soglia a dipendenza del fatto che la persona

interessata sia coniugata o meno (LU: indigenza sotto i fr. 12'000.– di

sostanza se persona sola/ 18'000.– se coniugato; SZ: fr. 15'000.–,

rispettivamente 25'000.–; ZH: 25'000.–, rispettivamente fr. 40'000.–) oppure se

si tratti di una misura riguardante un adulto o un minore (ZG: fr. 20'000.–

maggiorenni/fr. 30'000.– minorenni; ZH: per i minorenni, solo se il patrimonio

rilevante; LU: il valore soglia di fr. 12'000.– valido per gli adulti è stato

raddoppiato per via giurisprudenziale per quel che concerne i minori, cfr.

sentenza 14 maggio 2014 del Kantonsgericht, 2. Abteilung, in: FamPra 2015, pag.

257).

Altri

Cantoni (5) hanno disciplinato la questione rinviando integralmente, per la

determinazione dell’indigenza, alle norme applicabili all’assistenza

giudiziaria (SO; VS), a quelle riguardanti l’aiuto sociale (GR), oppure

instaurando un sistema misto (BS: situazione patrimoniale determinante per

l’assistenza sociale moltiplicata per un coefficiente di 1.5; NE: indigenza ai

sensi dell’assistenza giudiziaria e applicazione di un soglia di fr. 10'000.–

per la sostanza netta).

Nei restanti

cantoni (4: AI, AR, FR, TG), oltre al Ticino, la questione non è stata oggetto

di regolamentazione.

4. La

curatela rappresenta, come visto, una misura sociale che si prefigge di salvaguardare

il benessere della persona bisognosa di aiuto e di assicurarne la protezione

(art. 388 CC), pur limitando il suo diritto all’autodeterminazione, espressione

fondamentale della sua dignità: occorre dunque cercare costantemente

l’equilibrio tra bisogno di assistenza e salvaguardia della libertà (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6431).

Alla luce di tali premesse, nell’ambito della già menzionata pronuncia

(sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223, consid. 5) questo

giudice è arrivato alla conclusione che l’applicazione del criterio d’indigenza

sviluppato nel diritto dell’esecuzione e del fallimento nell’ambito del diritto

di protezione condurrebbe a dei risultati troppo restrittivi. Invero, mettere a

carico dell’interessato i costi di una misura che limita il suo diritto

all’autodeterminazione per lasciarlo in una situazione economica limitata a

quella del minimo esistenziale LEF (che fa riferimento unicamente ai beni

necessari a coprire i bisogno essenziali della persona) appare in

contraddizione con gli scopi stessi della misura di protezione. Diversamente,

sia la definizione del criterio dell’indigenza sviluppata in relazione alle

norme sull’assistenza giudiziaria che quella in uso nella legislazione

sull’assistenza sociale, più ampie, appaiono maggiormente indicate al contesto

del diritto della protezione. Come visto, le legislazioni di cinque Cantoni vi

fanno esplicito rinvio per determinare l’incapacità di sopportare i costi della

curatela.

A mente di

questo giudice e come attuato dalla maggior parte degli altri Cantoni, si

giustifica di fissare dei valori soglia al di sotto dei quali la remunerazione

del curatore dovrà essere presa a carico dell’ente pubblico (sentenza CDP del 13 settembre

2018, inc. 9.2016.223, consid. 5). Tali importi dovranno

essere ispirati, da un lato, alle cifre stabilite nelle altre legislazioni

cantonali e, dall’altro lato, alle franchigie di patrimonio previste dalle

direttive della COSAS nell’ambito dell’intervento sociale. Appare pertanto

adeguato prevedere, per il Ticino, un minimo intangibile (“riserva di

soccorso”) dell’importo di fr. 5'000.– per persona sola, fr. 10'000.– per

coppia (sposata o in unione domestica registrata, non in regime di separazione

dei beni; v. COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique,

2012, n. 7.13 pag. 200; Affolter,

in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad 405 CC n. 21-23) e fr. 2'500.– per ogni figlio minorenne al cui mantenimento provvede,

limitata ad un massimo di fr. 12'500.– per nucleo familiare. Qualora la

situazione patrimoniale dell’interessato, attestata dal rendiconto presentato

dal curatore all’Autorità regionale di protezione (cfr. art. 16 cpv. 3 ROPMA)

dia atto di una sostanza netta inferiore a tali importi, la sua remunerazione

dovrà essere presa a carico dall’ente pubblico (ovvero, in Ticino, dal Comune

di domicilio). I costi della curatela potranno dunque essere sopportati

dall’interessato solo nella misura in cui non intaccano le soglie definite

sopra (sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223, consid. 5).

Tale

soluzione consente di tenere conto degli scopi perseguiti dal diritto di protezione,

permette al curatelato di conservare degli averi che gli permettono di far

fronte a una spesa imprevista e agevola il compito delle Autorità regionali di

protezione che applicano dei limiti chiari e si vedono offrire nel rendiconto

finanziario i dati per il calcolo della sostanza netta. Inoltre, tale metodo

permette di adottare un sistema unitario, applicabile a

tutto il Ticino nonostante l’assenza di una normativa cantonale ad hoc,

e pone fine alle disparità sinora riscontrate.

5. Tornando

alla fattispecie in esame, dal rendiconto stilato dalla curatrice e verificato

dall’Autorità di protezione emerge che la sostanza netta di RE 1, al

31.12.2017, è negativa e ammonta a fr. -117'260.40. I passivi (fr. -121'979.35)

superano infatti ampiamente gli attivi (fr. 4'718.95), così come le uscite (fr.

-93'174.05) sono maggiori delle entrate (fr. 14'335.05). Tali cifre si situano

ben al di sotto della soglia di fr. 5'000.– stabilita quale minimo intangibile

nella giurisprudenza citata.

Il fatto che l’interessata disponga di liquidità sufficienti per pagare

l’importo esposto dalla curatrice (fr. 4'718.95, importo comunque inferiore

alla soglia fissata per via giurisprudenziale) è irrilevante. Il saldo attivo

di un conto corrente bancario non dice infatti nulla sulla situazione

finanziaria complessiva dell’interessata, in particolare sull’entità della sua

sostanza netta, che nel caso concreto risulta ampiamente deficitaria. E’ dunque

corretto, nella fattispecie, pretendere che sia il Comune di domicilio ad

assumersi tali costi.

L’Autorità

di protezione critica l’approccio giurisprudenziale esposto, considerandolo

privo di basi legali, contrario ai principi di diritto esecutivo e suscettibile

dunque di creare delle disparità di trattamento. Tali censure, tuttavia, non

meritano accoglimento. Il principio secondo cui l’ente

pubblico deve farsi carico dei costi della misura di protezione in caso di

indigenza è infatti ancorato all’art. 404 cpv. 3 CC (norma di rango pari alla

LEF); che la collettività in questione sia il Comune di domicilio risulta poi dall’art.

3 cpv. 3 ROPMA.

L’onere di concretizzare i criteri pertinenti e definire delle

soglie, in presenza di una lacuna propria nella normativa d’applicazione cantonale

– che sarebbe invero auspicata anche da questo giudice – spetta dunque alla

giurisprudenza.

Visti

gli obiettivi perseguiti dal diritto di protezione, è pure errato ritenere che

tale concretizzazione debba per forza coincidere con la regolamentazione del

diritto esecutivo. In primis, poiché il legislatore vi avrebbe fatto

esplicito riferimento, invece di prevedere una delega legislativa in favore dei

cantoni. Ma anche perché – come visto in ambito di aiuto sociale e di

assistenza giudiziaria – altre regolamentazioni si scostano dai concetti di

minimo vitale e di indigenza previsti dalla LEF, senza che ciò comporti delle

disuguaglianze. La giurisprudenza prolata promuove invece la parità di

trattamento, nella misura in cui le diverse Autorità di protezione applicano

oggigiorno delle prassi estremamente diversificate, atte a generare iniquità

tra i curatelati.

6. In conclusione, le argomentazioni ricorsuali appaiono fondate e la

decisione impugnata deve dunque essere riformata, nel senso di mettere la

mercede della curatrice di fr. 2'010.– e le spese di fr. 26.40 a carico del

Comune di __________, domicilio di RE 1.

7. Gli oneri processuali seguono di regola il principio della soccombenza.

In concreto, solo l’Autorità di protezione – la cui decisione è stata

oggetto di riforma – può essere ritenuta soccombente. Tuttavia, non

potendo essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi

incaricati di compiti di diritto pubblico (art. 46 cpv. 6 LPAmm), in

concreto occorre prescindere dal prelievo di tali oneri. Non si assegnano

ripetibili, RE 1 avendo interposto reclamo senza l’ausilio di un legale, bensì

attraverso la sua curatrice.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione dell’11

ottobre 2018 (ris. no. 196/424) dell’Autorità regionale di

protezione __________ deve essere riformato come segue:

“E’

riconosciuto alla curatrice l’importo di fr. 2'010.– a titolo di indennità e

l’importo di fr. 26.40 a titolo di spese; suddetti importi sono posti a carico del

Comune di domicilio dell’interessata.”

2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.