9.2018.160
Principio dell’effetto devolutivo del reclamo; limiti ed eccezioni, con particolare riferimento all’adozione di provvedimenti cautelari; competenza per l’esecuzione delle decisioni dell’autorità di pr
13 novembre 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2018.160
Lugano
13 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell’Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la riconsegna dei minori PI 1, PI 2 e PI 3
giudicando
sul reclamo del 30 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emanata
il 24 ottobre 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2007), PI 2
(2009) e PI 3 (2011) sono figli di CO 2, cittadina __________, e di RE 1,
cittadino __________. I genitori non sono coniugati. La coppia ha convissuto a __________
a partire dal 1999, ha soggiornato brevemente in __________ (ove è nato il
primo figlio) e dal 2008 si è trasferita in Svizzera: dapprima a __________, e
dal 2014 ad __________.
B. Il 27 giugno 2011,
dopo la nascita del terzo figlio, CO 2 e RE 1 hanno sottoscritto una
convenzione disciplinante l’attribuzione dell’autorità parentale, la cura, il
mantenimento e le relazioni personali, valida per i tre figli sia per la durata
della comunione domestica che nel caso di scioglimento della medesima. Tale convenzione
è stata approvata con decisione 9 agosto 2011 (__________ n. 292) dall’autorità
tutoria di __________, ove tutti erano domiciliati all’epoca, ed ha sostituito
le precedenti convenzioni del 29 dicembre 2009, omologate il 9 febbraio 2010 (__________
n. 008 e n. 009).
C. La famiglia vive
separata dal luglio 2017 a seguito di un presunto episodio di violenza
domestica compiuto da RE 1. Tale episodio, e la relativa querela, hanno
comportato la messa in protezione di CO 2 e dei tre figli in una struttura
protetta anonima, reperita attraverso l’intervento degli operatori LAV (Legge
federale concernente l'aiuto alle vittime di reati; RS 312.5).
D. Dopo essere state di
fatto interrotte a seguito di tale episodio, le relazioni personali tra il
padre e PI 1, PI 2 e PI 3 sono state ripristinate dall’Autorità di protezione
dapprima in forma sorvegliata (decisione 4 ottobre 2017) e poi in forma libera
(decisione 20 dicembre 2017). Il 3 gennaio 2018 l’Autorità di protezione ha ordinato
nuovamente l’esecuzione dei diritti di visita in forma sorvegliata, successivamente
ancora in forma libera ma con passaggio dal Punto d’Incontro (decisione del 31
gennaio 2018) e infine senza più tale passaggio (decisione del 29 marzo 2018).
E. Con istanza 9 agosto
2017 CO 2 ha adito l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito,
Considerandi
Autorità di protezione) postulando – già in via supercautelare e cautelare –
l’autorizzazione a trasferirsi in __________ con i tre figli PI 1, PI 2 e PI 3,
spostando a __________ o nei dintorni il loro domicilio. Con istanza separata, CO
2.
ha postulato di essere ammessa all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
F. Con osservazioni 5
settembre 2017, RE 1 si è opposto alla richiesta della ex compagna, chiedendo
invece di essere autorizzato a mantenere il domicilio dei tre figli ad __________
presso di lui. Anch’egli ha postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria e
al gratuito patrocinio.
G. Nel corso
dell’istruttoria, l’Autorità di protezione ha convocato più volte le parti per
delle udienze di discussione, ha sentito i tre minori attraverso il membro permanente
e ha ordinato una valutazione socio-ambientale all’Ufficio dell’aiuto e della
protezione (di seguito, UAP), oltre che dei rapporti dal Punto d’Incontro incaricato
della sorveglianza dei diritti di visita paterni. Di tali approfondimenti
istruttori si dirà, per quanto utile, nei considerandi in diritto.
H. Il procedimento
penale a carico di RE 1, scaturito dalla querela di CO 2, è stato chiuso il 20
settembre 2017 con un decreto di abbandono per i reati di lesioni semplici, vie
di fatto, minaccia, coazione, coazione sessuale e molestie sessuali. Per il
reato di ingiuria il Procuratore pubblico ha invece emanato un decreto
d’accusa. Con accordo intervenuto dinnanzi alla Pretura penale il 18 ottobre
2018.
CO 2 ha tuttavia ritirato le sue accuse nei confronti di RE 1, che dal canto
suo si è scusato per gli epiteti pronunciati e ogni atteggiamento giudicato sconveniente
nei confronti della ex compagna. Il procedimento penale è stato dunque
stralciato dai ruoli.
I. Con decisione 27
giugno 2018 l’Autorità di protezione __________ ha accolto l’istanza di CO 2,
autorizzandola a trasferirsi in __________ unitamente ai tre figli. Nella
medesima pronuncia l’autorità di prime cure ha regolamentato l’assetto minimo
delle relazioni personali tra padre e figli all’estero, ha indicato che nel futuro
luogo di residenza dei minori dovrà essere conferito mandato ad un idoneo
servizio e/o specialista per un sostegno psicoterapeutico e/o regolari
controlli evolutivi a favore dei minori, che dovranno essere resi possibili
dalla madre e sulla cui evoluzione il padre dovrà essere regolarmente
informato. All’eventuale ricorso contro la decisione non è stato levato
l’effetto sospensivo.
L. Con reclamo del 27
luglio 2018 (inc. CDP 9.2018.107) CO 2 ha postulato di decidere già in via
cautelare, rispettivamente supercautelare come pure nel merito, la modifica del
Dispositivo
dispositivo n. 1 della decisione in caso di reclamo di RE 1, ordinandone
l’immediata esecutività. Tale reclamo è stato in seguito ritirato da CO 2 e il
relativo procedimento è di conseguenza stato stralciato da questo giudice con
pronuncia 19 ottobre 2018.
M. Con reclamo 6 agosto
2018 (inc. CDP 9.2018.112) anche RE 1 è insorto contro la decisione
dell’Autorità di protezione, chiedendo l’annullamento dell’autorizzazione al
trasferimento dei minori in __________ e postulando che la loro custodia gli
venga affidata. In subordine, egli chiede l’annullamento della decisione e il
rinvio degli atti all’autorità di prime cure per un ulteriore approfondimento
della situazione sociale, familiare, abitativa e professionale di CO 2 in __________
e per un nuovo ascolto dei tre minori.
N. Con osservazioni 19
settembre 2018 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame e
la conferma della decisione impugnata, fatta eccezione per il dispositivo su
tasse e spese, che ha riformato. Con osservazioni 21 settembre 2018 anche CO 2
ha postulato la reiezione del gravame.
O. Con memoriale del 21
settembre 2018 CO 2 ha presentato un’istanza di misure supercautelari,
lamentando il fatto che, dopo il diritto di visita esercitato da RE 1 a partire
dal 15 luglio 2018, quest’ultimo non le abbia più riconsegnato i figli, contrariamente
alla regolamentazione prevista e nonostante un ordine supercautelare in tal
senso impartito dall’Autorità di protezione il 22 agosto 2018. Ha quindi
postulato di far ordine, nuovamente, all’ex compagno “di ricondurre i figli PI
2, PI 1 e PI 3 dalla mamma” con la comminatoria dell’azione penale ex art.
292 CP.
L’istanza,
avversata da RE 1, è stata respinta da questo giudice con decisione cautelare 22
ottobre 2018 in quanto CO 2 avrebbe invece dovuto porre in esecuzione forzata
l’analoga decisione, a lei favorevole, emanata dall’Autorità di protezione il
22 agosto precedente.
P. Nelle sue repliche
datate 17 ottobre 2018 RE 1 si è riconfermato nelle sue tesi ricorsuali e
richieste di giudizio, contestate da CO 2 e dall’Autorità di protezione nelle
loro rispettive dupliche datate 23 e 24 ottobre 2018.
Q. Con decisione 24
ottobre 2018 (“Ratifica decisione supercautelare – decisione di esecuzione
di ordine di riconsegna dei minori”), immediatamente esecutiva, l’Autorità
di protezione ha confermato la decisione supercautelare del 22 agosto
precedente e ha fatto ordine a RE 1 di consegnare immediatamente (e comunque
entro sabato 27 ottobre 2018) i tre figli alla madre. L’ordine è stato
assortito della comminatoria dell’azione penale. A CO 2 è stato fatto ordine di
mantenere il domicilio sul territorio cantonale fino alla crescita in giudicato
della decisione di merito sull’autorizzazione al trasferimento.
R. Con reclamo 30
ottobre 2018, oggetto del presente procedimento, RE 1 ha impugnato anche
tale decisione, postulando la restituzione dell’effetto sospensivo al gravame.
Con istanza supercautelare di pari data il reclamante ha chiesto a questo
giudice la custodia esclusiva dei tre figli nelle more del procedimento concernente
l’autorizzazione al trasferimento. I due memoriali non sono stati oggetto di
intimazione.
S. Con decisione 8
novembre 2018, questo giudice ha respinto, nella misura della sua ricevibilità,
il reclamo di RE 1 contro l’autorizzazione al trasferimento in __________ dei
tre minori e ha stralciato dai ruoli in quanto priva di oggetto l’istanza
supercautelare 30 ottobre 2018 che ne postulava l’affidamento pendente causa.
T. Con rapporto 8
novembre 2018, inviato in copia a questo giudice, l’UAP ha riferito
all’Autorità di protezione dell’avvenuta riconsegna dei tre minori alla madre in
data 7 novembre 2018.
Considerato
1. Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
I. Oggetto del litigio
2. Come evocato, in
data 7 novembre 2018 i tre minori sono stati riconsegnati alla madre. Il
reclamo, chiedente l’annullamento della decisione dell’Autorità di prime cure
che ordinava la riconsegna dei medesimi, appare superato dagli eventi e non può
quindi che essere stralciato dai ruoli, così come la contestuale richiesta di restituzione
dell’effetto sospensivo. Tuttavia, come si vedrà, l’impugnativa non era in ogni
caso destinata ad esito favorevole.
II. Competenza
dell’Autorità regionale di protezione
2. Nel suo reclamo, RE
1 censura in via principale la nullità delle decisioni adottate dall’Autorità
di protezione successivamente all’inoltro dei reclami in considerazione
dell’effetto devolutivo dei medesimi, in particolare la nullità della decisione
supercautelare 22 agosto 2018 e della relativa ratifica 24 ottobre 2018.
2.1. Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha fondato la sua competenza richiamando quanto
stabilito da questo giudice nella sentenza 22 ottobre 2018, evocata sopra (cfr.
consid. O). L’autorità di prime cure ha considerato che la propria competenza è
mantenuta, anche in caso di reclamo, per emanare i provvedimenti cautelari
necessari e anche per ratificare e rendere esecutive le decisioni emanate ai
sensi dell’art. 56 LPAmm (decisione impugnata, pag. 4).
2.2. Nel suo reclamo, RE 1 confuta
il principio secondo cui l’autorità di prime cure mantiene una competenza
decisionale anche in pendenza di reclamo. Ciò è possibile, a suo avviso, solo
nell’ambito della possibilità di riesame concessa all’art. 450d cpv. 2 CC, unica
deroga al principio dell’effetto devolutivo (pag. 3). Tale possibilità di
riesame è peraltro data in sostituzione del diritto di presentare le osservazioni
al reclamo e prima che le altre parti presentino le loro osservazioni, ciò che
in concreto non si è verificato (reclamo, pag. 3). Degli interventi da parte
dell’Autorità di protezione nell’ambito di procedure di reclamo pendenti “presuppongono
che ai provvedimenti già decisi su cui essa è chiamata a statuire sia stato
tolto l’effetto sospensivo”, ciò che non è stato il caso per l’autorizzazione
al trasferimento all’estero (reclamo, pag. 4). RE 1 chiede dunque che venga riconosciuta
la nullità ex tunc delle decisioni 22 agosto e 24 ottobre 2018, vista
l’incompetenza dell’autorità che ha statuito (reclamo, pag. 5).
2.3. Ai sensi dell’art. 445
CC, l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che
partecipa al procedimento oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari
necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo
cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di particolare
urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti
cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo
dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova
decisione (cpv. 2).
La norma è
applicabile anche in seconda istanza, nel caso in cui l’emanazione di una
decisione cautelare appaia necessaria nel corso del procedimento di reclamo (Auer/Marti, in: BSK Erwachsenenschutz,
2012, ad art. 445 CC n. 2 e n. 25; Steck,
in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 445 CC n. 4; Steck, in: CommFam, Protection de
l’adulte, 2013, ad art. 445 CC n. 6). Tuttavia l’Autorità di protezione,
nell’interesse delle persone coinvolte, rimane abilitata – anche durante il
procedimento di reclamo – a modificare, su richiesta o d’ufficio e in ragione
di un cambiamento delle circostanze, un provvedimento già deciso cui è stato
tolto l’effetto sospensivo, oppure a decidere di una nuova istanza su quel
tema, da parte di una persona legittimata (Reusser,
in: BSK Erwachsenenschutz, ad art. 450d CC n. 20).
Sulla base dei suddetti
principi (già evocati nella decisione cautelare del 22 ottobre 2018, inc.
9.2018.112) occorre concludere che l’autorità di seconda istanza può emanare
dei provvedimenti provvisionali ai sensi dell’art. 445 CC in pendenza di una
procedura di reclamo, in considerazione dell’effetto devolutivo del medesimo (nel
senso che la procedura e tutti i documenti ad essa connessi passano all'istanza
di reclamo, che decide nuovamente sul tema; cfr. Steck, in: BSK Erwachsenenschutz, ad art. 450d CC n. 11 e ad
art. 450d n. 20), ma nei limiti dello stesso (“tantum devolutum quantum
appellatum/iudicatum”). Anche l’Autorità di protezione mantiene quindi la
sua competenza ad agire, nonostante la presentazione del reclamo, nel caso in
cui un cambiamento delle circostanze esigesse l’emanazione di una decisione
urgente e, in ogni caso, quando la tematica sottoposta esula dal reclamo pendente
in seconda istanza.
2.4. Nella fattispecie, le
argomentazioni giuridiche del reclamante non sono pertinenti. Sia la decisione
impugnata che la supercautelare che l’ha preceduta non hanno nulla a che vedere
con la facoltà di riesame che l’art. 450d cpv. 2 CC concede, a determinate
condizioni, all’autorità di prime cure. La norma disciplina infatti il diritto
di decidere nuovamente, a determinate condizioni, sulla decisione impugnata
medesima (cfr. Steck, in:
CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 450d CC n. 5 e 8; Steck, in: BSK Erwachsenenschutz, ad
art. 450d n. 21). Ciò che nel caso concreto si è peraltro verificato in quanto
l’Autorità di protezione, nell’ambito delle sue osservazioni 19 settembre 2018 al
reclamo, ha riformato il dispositivo della decisione appellata (concernente il
trasferimento in __________) per quel che concernente tasse e spese di giudizio
(vedi sopra, consid. N).
Le due decisioni
qui contestate, per contro, sono manifestamente provvedimenti di tipo
provvisionale ex art. 445 CC, emanate a seguito di circostanze nuove (ovvero,
la mancata riconsegna dei tre minori da parte del padre dopo l’esercizio di un
diritto di visita) e non hanno nulla a che vedere con la tematica oggetto del
procedimento di seconda istanza di cui all’inc. 9.2018.112, che riguarda invece
la fondatezza o meno dell’autorizzazione conferita a CO 2 di partire per l’__________
unitamente ai tre figli. L’effetto devolutivo di cui è dotato tale reclamo non
ha come conseguenza l’automatica perdita della competenza decisionale
dell’autorità di prime cure a decidere di altre tematiche connesse alla protezione
dei tre minori. La pendenza di un reclamo riguardante una specifica tematica
non deve infatti comportare il trasferimento all’autorità di seconda istanza di
ogni competenza decisionale in merito alle persone coinvolte, che altrimenti
verrebbero private di un secondo grado di giudizio.
Ancora diverso è comunque
il caso di cui alla decisione cautelare del 22 ottobre 2018 (inc. 9.2018.112),
nella quale questo giudice aveva ritenuto di non dover emanare una decisione
provvisionale che ordinasse la riconsegna dei minori, in quanto un identico provvedimento
(valido, immediatamente esecutivo e non impugnato) era già stato adottato
dall’Autorità di prime cure. La richiesta materna a questo giudice era semmai
da considerarsi quale richiesta di porre in esecuzione il suddetto ordine,
competenza che ai sensi dell’art. 56 LPAmm appartiene all’autorità che ha
emanato il provvedimento medesimo, e non all’autorità superiore.
Per tutte queste
considerazioni, le censure concernenti la nullità della decisione cautelare
impugnata (e della precedente ordinanza supercautelare) si rivelano dunque
infondate e devono essere respinte.
III. Nel merito
3. Il reclamante
censura il provvedimento dell’autorità di prime cure anche nel merito.
3.1. Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha constatato che il 15 luglio 2018 “il
padre ha preso con sé i figli, giunti in Ticino accompagnati dalla madre, per
le vacanze estive, come stabilito dalla decisione 27/28 giugno 2018 […] e
avrebbe dovuto riportarli alla mamma in Ticino (a __________) il 15 agosto
2018, come da accordi stabiliti fra i genitori medesimi” (pag. 2). Secondo
gli accertamenti di prime cure, RE 1 non li ha invece riconsegnati né a quella
data, né in seguito, sostenendo che la madre “non fosse ancora in possesso
di un’idonea abitazione in Ticino dove alloggiare con i figli” (decisione
impugnata, pag. 2-3). L’Autorità di protezione ha invece considerato
ottemperato l’ordine fatto a CO 2 di trovare un alloggio confacente per i figli
e per sé stessa nelle immediate vicinanze di __________: “una prima
sistemazione ad __________, nella frazione di __________ fino al 15
settembre 2018, presso l’abitazione di proprietà della signora __________; a
far tempo dal 15 settembre 2018, la stessa si è trasferita «fino alla
fine della procedura ricorsuale in corso» presso l’abitazione di comproprietà
del signor __________, composta da 3 camere da letto, bagno, cucina, sala da
pranzo, salotto e lavanderia” (decisione impugnata, pag. 3). Tale
abitazione è stata ritenuta “idonea, sia per struttura che per vicinanza
alle scuole di __________, ad ospitare da subito la signora CO 2 con i tre
figli” (decisione impugnata, pag. 3-4).
Nella sua
decisione, l’autorità di prime cure ha comunque ricordato alla madre l’obbligo
di “mantenere il proprio domicilio sul territorio ticinese fino alla conclusione
del procedimento ricorsuale” concernente l’autorizzazione al trasferimento
in __________ (pag. 4).
Ha dunque confermato
integralmente la supercautelare del 22 agosto 2018 e ha ordinato a RE 1 di
riconsegnare i figli alla ex compagna immediatamente e comunque entro il 27
ottobre 2018, sotto comminatoria dell’azione penale.
3.2. RE 1 contesta la
tempistica del provvedimento, “notificato il 25.10.2018 per il 28.10.2018”,
a danno dei minori coinvolti che “non avrebbero avuto il tempo materiale per
comprendere e prepararsi all’imminente nuovo sradicamento dalle loro abitudini”
(reclamo, pag. 5).
Egli rimprovera
all’Autorità di protezione una mancata verifica delle asserzioni di CO 2, che
non avrebbe comprovato né l’idoneità dell’appartamento trovato, né il fatto che
esso rappresenti “una soluzione idonea per i bambini” in considerazione
della loro frequenza scolastica (reclamo, pag. 6-7).
Producendo copia del
permesso di soggiorno dell’ex compagna, scadente il 31 ottobre 2018, RE 1
contesta inoltre il fatto che la medesima sia ancora autorizzata a risiedere in
Ticino: nulla, agli atti, permette di “rassicurare il padre ma soprattutto i
bambini sul fatto che non appena ritorneranno dalla madre questa non decida di
prenderli e portarli in __________” (reclamo, pag. 7).
3.3. Nella fattispecie, le
censure quanto alla tempistica dettata dall’autorità di prime cure per la
riconsegna dei figli a CO 2 e quanto all’idoneità degli alloggi reperiti da
quest’ultima sono pretestuose e non possono trovare accoglimento.
L’asserito
“sradicamento” dei figli dalle loro abitudini non deve essere attribuito all’Autorità
di protezione, intervenuta per porre fine ad una situazione di illegalità che
si protrae da oltre due mesi (nulla muta, a riguardo, il fatto che le
pattuizioni tra le parti prevedessero la riconsegna dei figli il 15 agosto o,
come preteso dal reclamante, qualche giorno dopo). Esso è semmai ascrivibile a RE
1 medesimo, che dopo un diritto di visita ha unilateralmente deciso di non riconsegnare
i tre figli alla legittima titolare della custodia.
Le critiche del
reclamante secondo cui le abitazioni reperite da CO 2 (ad __________ sino al 15
settembre e in seguito a __________) non siano confacenti ai tre minori –
basate sul rifiuto di quest’ultima di mostrare le camerette dei bambini in
occasione delle loro videochiamate o sul fatto che gli orari del bus non
consentano ai minori di rientrare a pranzo nella pausa di mezzogiorno – lasciano
il tempo che trovano e non giustificano in nessun modo la mancata riconsegna
dei minori. Anche la circostanza secondo cui il permesso di soggiorno di CO 2
sia scaduto il 31 ottobre 2018 non è di rilievo, nella misura in cui al reclamante
è stato reso nota la presentazione della richiesta di rinnovo (cfr. scritto
Autorità di protezione alle parti del 5 novembre 2018, inviato in copia anche a
questo giudice). A prescindere dal fatto che il reclamo sia ormai superato
dagli eventi, esso sarebbe stato in ogni caso votato all’insuccesso.
IV. Oneri processuali e
restituzione dell’effetto sospensivo
4. Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della
particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo.
Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.
2. L’istanza
supercautelare di restituzione dell’effetto sospensivo al gravame è stralciata
dai ruoli in quanto priva di oggetto.
3. Non
si riscuotono tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.