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Decisione

9.2018.160

Principio dell’effetto devolutivo del reclamo; limiti ed eccezioni, con particolare riferimento all’adozione di provvedimenti cautelari; competenza per l’esecuzione delle decisioni dell’autorità di pr

13 novembre 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2007), PI 2

(2009) e PI 3 (2011) sono figli di CO 2, cittadina __________, e di RE 1,

cittadino __________. I genitori non sono coniugati. La coppia ha convissuto a __________

a partire dal 1999, ha soggiornato brevemente in __________ (ove è nato il

primo figlio) e dal 2008 si è trasferita in Svizzera: dapprima a __________, e

dal 2014 ad __________.

B. Il 27 giugno 2011,

dopo la nascita del terzo figlio, CO 2 e RE 1 hanno sottoscritto una

convenzione disciplinante l’attribuzione dell’autorità parentale, la cura, il

mantenimento e le relazioni personali, valida per i tre figli sia per la durata

della comunione domestica che nel caso di scioglimento della medesima. Tale convenzione

è stata approvata con decisione 9 agosto 2011 (__________ n. 292) dall’autorità

tutoria di __________, ove tutti erano domiciliati all’epoca, ed ha sostituito

le precedenti convenzioni del 29 dicembre 2009, omologate il 9 febbraio 2010 (__________

n. 008 e n. 009).

C. La famiglia vive

separata dal luglio 2017 a seguito di un presunto episodio di violenza

domestica compiuto da RE 1. Tale episodio, e la relativa querela, hanno

comportato la messa in protezione di CO 2 e dei tre figli in una struttura

protetta anonima, reperita attraverso l’intervento degli operatori LAV (Legge

federale concernente l'aiuto alle vittime di reati; RS 312.5).

D. Dopo essere state di

fatto interrotte a seguito di tale episodio, le relazioni personali tra il

padre e PI 1, PI 2 e PI 3 sono state ripristinate dall’Autorità di protezione

dapprima in forma sorvegliata (decisione 4 ottobre 2017) e poi in forma libera

(decisione 20 dicembre 2017). Il 3 gennaio 2018 l’Autorità di protezione ha ordinato

nuovamente l’esecuzione dei diritti di visita in forma sorvegliata, successivamente

ancora in forma libera ma con passaggio dal Punto d’Incontro (decisione del 31

gennaio 2018) e infine senza più tale passaggio (decisione del 29 marzo 2018).

E. Con istanza 9 agosto

2017 CO 2 ha adito l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito,

Considerandi

Autorità di protezione) postulando – già in via supercautelare e cautelare –

l’autorizzazione a trasferirsi in __________ con i tre figli PI 1, PI 2 e PI 3,

spostando a __________ o nei dintorni il loro domicilio. Con istanza separata, CO

2.

ha postulato di essere ammessa all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

F. Con osservazioni 5

settembre 2017, RE 1 si è opposto alla richiesta della ex compagna, chiedendo

invece di essere autorizzato a mantenere il domicilio dei tre figli ad __________

presso di lui. Anch’egli ha postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria e

al gratuito patrocinio.

G. Nel corso

dell’istruttoria, l’Autorità di protezione ha convocato più volte le parti per

delle udienze di discussione, ha sentito i tre minori attraverso il membro permanente

e ha ordinato una valutazione socio-ambientale all’Ufficio dell’aiuto e della

protezione (di seguito, UAP), oltre che dei rapporti dal Punto d’Incontro incaricato

della sorveglianza dei diritti di visita paterni. Di tali approfondimenti

istruttori si dirà, per quanto utile, nei considerandi in diritto.

H. Il procedimento

penale a carico di RE 1, scaturito dalla querela di CO 2, è stato chiuso il 20

settembre 2017 con un decreto di abbandono per i reati di lesioni semplici, vie

di fatto, minaccia, coazione, coazione sessuale e molestie sessuali. Per il

reato di ingiuria il Procuratore pubblico ha invece emanato un decreto

d’accusa. Con accordo intervenuto dinnanzi alla Pretura penale il 18 ottobre

2018.

CO 2 ha tuttavia ritirato le sue accuse nei confronti di RE 1, che dal canto

suo si è scusato per gli epiteti pronunciati e ogni atteggiamento giudicato sconveniente

nei confronti della ex compagna. Il procedimento penale è stato dunque

stralciato dai ruoli.

I. Con decisione 27

giugno 2018 l’Autorità di protezione __________ ha accolto l’istanza di CO 2,

autorizzandola a trasferirsi in __________ unitamente ai tre figli. Nella

medesima pronuncia l’autorità di prime cure ha regolamentato l’assetto minimo

delle relazioni personali tra padre e figli all’estero, ha indicato che nel futuro

luogo di residenza dei minori dovrà essere conferito mandato ad un idoneo

servizio e/o specialista per un sostegno psicoterapeutico e/o regolari

controlli evolutivi a favore dei minori, che dovranno essere resi possibili

dalla madre e sulla cui evoluzione il padre dovrà essere regolarmente

informato. All’eventuale ricorso contro la decisione non è stato levato

l’effetto sospensivo.

L. Con reclamo del 27

luglio 2018 (inc. CDP 9.2018.107) CO 2 ha postulato di decidere già in via

cautelare, rispettivamente supercautelare come pure nel merito, la modifica del

Dispositivo

dispositivo n. 1 della decisione in caso di reclamo di RE 1, ordinandone

l’immediata esecutività. Tale reclamo è stato in seguito ritirato da CO 2 e il

relativo procedimento è di conseguenza stato stralciato da questo giudice con

pronuncia 19 ottobre 2018.

M. Con reclamo 6 agosto

2018 (inc. CDP 9.2018.112) anche RE 1 è insorto contro la decisione

dell’Autorità di protezione, chiedendo l’annullamento dell’autorizzazione al

trasferimento dei minori in __________ e postulando che la loro custodia gli

venga affidata. In subordine, egli chiede l’annullamento della decisione e il

rinvio degli atti all’autorità di prime cure per un ulteriore approfondimento

della situazione sociale, familiare, abitativa e professionale di CO 2 in __________

e per un nuovo ascolto dei tre minori.

N. Con osservazioni 19

settembre 2018 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame e

la conferma della decisione impugnata, fatta eccezione per il dispositivo su

tasse e spese, che ha riformato. Con osservazioni 21 settembre 2018 anche CO 2

ha postulato la reiezione del gravame.

O. Con memoriale del 21

settembre 2018 CO 2 ha presentato un’istanza di misure supercautelari,

lamentando il fatto che, dopo il diritto di visita esercitato da RE 1 a partire

dal 15 luglio 2018, quest’ultimo non le abbia più riconsegnato i figli, contrariamente

alla regolamentazione prevista e nonostante un ordine supercautelare in tal

senso impartito dall’Autorità di protezione il 22 agosto 2018. Ha quindi

postulato di far ordine, nuovamente, all’ex compagno “di ricondurre i figli PI

2, PI 1 e PI 3 dalla mamma” con la comminatoria dell’azione penale ex art.

292 CP.

L’istanza,

avversata da RE 1, è stata respinta da questo giudice con decisione cautelare 22

ottobre 2018 in quanto CO 2 avrebbe invece dovuto porre in esecuzione forzata

l’analoga decisione, a lei favorevole, emanata dall’Autorità di protezione il

22 agosto precedente.

P. Nelle sue repliche

datate 17 ottobre 2018 RE 1 si è riconfermato nelle sue tesi ricorsuali e

richieste di giudizio, contestate da CO 2 e dall’Autorità di protezione nelle

loro rispettive dupliche datate 23 e 24 ottobre 2018.

Q. Con decisione 24

ottobre 2018 (“Ratifica decisione supercautelare – decisione di esecuzione

di ordine di riconsegna dei minori”), immediatamente esecutiva, l’Autorità

di protezione ha confermato la decisione supercautelare del 22 agosto

precedente e ha fatto ordine a RE 1 di consegnare immediatamente (e comunque

entro sabato 27 ottobre 2018) i tre figli alla madre. L’ordine è stato

assortito della comminatoria dell’azione penale. A CO 2 è stato fatto ordine di

mantenere il domicilio sul territorio cantonale fino alla crescita in giudicato

della decisione di merito sull’autorizzazione al trasferimento.

R. Con reclamo 30

ottobre 2018, oggetto del presente procedimento, RE 1 ha impugnato anche

tale decisione, postulando la restituzione dell’effetto sospensivo al gravame.

Con istanza supercautelare di pari data il reclamante ha chiesto a questo

giudice la custodia esclusiva dei tre figli nelle more del procedimento concernente

l’autorizzazione al trasferimento. I due memoriali non sono stati oggetto di

intimazione.

S. Con decisione 8

novembre 2018, questo giudice ha respinto, nella misura della sua ricevibilità,

il reclamo di RE 1 contro l’autorizzazione al trasferimento in __________ dei

tre minori e ha stralciato dai ruoli in quanto priva di oggetto l’istanza

supercautelare 30 ottobre 2018 che ne postulava l’affidamento pendente causa.

T. Con rapporto 8

novembre 2018, inviato in copia a questo giudice, l’UAP ha riferito

all’Autorità di protezione dell’avvenuta riconsegna dei tre minori alla madre in

data 7 novembre 2018.

Considerato

1. Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

I. Oggetto del litigio

2. Come evocato, in

data 7 novembre 2018 i tre minori sono stati riconsegnati alla madre. Il

reclamo, chiedente l’annullamento della decisione dell’Autorità di prime cure

che ordinava la riconsegna dei medesimi, appare superato dagli eventi e non può

quindi che essere stralciato dai ruoli, così come la contestuale richiesta di restituzione

dell’effetto sospensivo. Tuttavia, come si vedrà, l’impugnativa non era in ogni

caso destinata ad esito favorevole.

II. Competenza

dell’Autorità regionale di protezione

2. Nel suo reclamo, RE

1 censura in via principale la nullità delle decisioni adottate dall’Autorità

di protezione successivamente all’inoltro dei reclami in considerazione

dell’effetto devolutivo dei medesimi, in particolare la nullità della decisione

supercautelare 22 agosto 2018 e della relativa ratifica 24 ottobre 2018.

2.1. Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha fondato la sua competenza richiamando quanto

stabilito da questo giudice nella sentenza 22 ottobre 2018, evocata sopra (cfr.

consid. O). L’autorità di prime cure ha considerato che la propria competenza è

mantenuta, anche in caso di reclamo, per emanare i provvedimenti cautelari

necessari e anche per ratificare e rendere esecutive le decisioni emanate ai

sensi dell’art. 56 LPAmm (decisione impugnata, pag. 4).

2.2. Nel suo reclamo, RE 1 confuta

il principio secondo cui l’autorità di prime cure mantiene una competenza

decisionale anche in pendenza di reclamo. Ciò è possibile, a suo avviso, solo

nell’ambito della possibilità di riesame concessa all’art. 450d cpv. 2 CC, unica

deroga al principio dell’effetto devolutivo (pag. 3). Tale possibilità di

riesame è peraltro data in sostituzione del diritto di presentare le osservazioni

al reclamo e prima che le altre parti presentino le loro osservazioni, ciò che

in concreto non si è verificato (reclamo, pag. 3). Degli interventi da parte

dell’Autorità di protezione nell’ambito di procedure di reclamo pendenti “presuppongono

che ai provvedimenti già decisi su cui essa è chiamata a statuire sia stato

tolto l’effetto sospensivo”, ciò che non è stato il caso per l’autorizzazione

al trasferimento all’estero (reclamo, pag. 4). RE 1 chiede dunque che venga riconosciuta

la nullità ex tunc delle decisioni 22 agosto e 24 ottobre 2018, vista

l’incompetenza dell’autorità che ha statuito (reclamo, pag. 5).

2.3. Ai sensi dell’art. 445

CC, l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che

partecipa al procedimento oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari

necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo

cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di particolare

urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti

cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo

dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova

decisione (cpv. 2).

La norma è

applicabile anche in seconda istanza, nel caso in cui l’emanazione di una

decisione cautelare appaia necessaria nel corso del procedimento di reclamo (Auer/Marti, in: BSK Erwachsenenschutz,

2012, ad art. 445 CC n. 2 e n. 25; Steck,

in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 445 CC n. 4; Steck, in: CommFam, Protection de

l’adulte, 2013, ad art. 445 CC n. 6). Tuttavia l’Autorità di protezione,

nell’interesse delle persone coinvolte, rimane abilitata – anche durante il

procedimento di reclamo – a modificare, su richiesta o d’ufficio e in ragione

di un cambiamento delle circostanze, un provvedimento già deciso cui è stato

tolto l’effetto sospensivo, oppure a decidere di una nuova istanza su quel

tema, da parte di una persona legittimata (Reusser,

in: BSK Erwachsenenschutz, ad art. 450d CC n. 20).

Sulla base dei suddetti

principi (già evocati nella decisione cautelare del 22 ottobre 2018, inc.

9.2018.112) occorre concludere che l’autorità di seconda istanza può emanare

dei provvedimenti provvisionali ai sensi dell’art. 445 CC in pendenza di una

procedura di reclamo, in considerazione dell’effetto devolutivo del medesimo (nel

senso che la procedura e tutti i documenti ad essa connessi passano all'istanza

di reclamo, che decide nuovamente sul tema; cfr. Steck, in: BSK Erwachsenenschutz, ad art. 450d CC n. 11 e ad

art. 450d n. 20), ma nei limiti dello stesso (“tantum devolutum quantum

appellatum/iudicatum”). Anche l’Autorità di protezione mantiene quindi la

sua competenza ad agire, nonostante la presentazione del reclamo, nel caso in

cui un cambiamento delle circostanze esigesse l’emanazione di una decisione

urgente e, in ogni caso, quando la tematica sottoposta esula dal reclamo pendente

in seconda istanza.

2.4. Nella fattispecie, le

argomentazioni giuridiche del reclamante non sono pertinenti. Sia la decisione

impugnata che la supercautelare che l’ha preceduta non hanno nulla a che vedere

con la facoltà di riesame che l’art. 450d cpv. 2 CC concede, a determinate

condizioni, all’autorità di prime cure. La norma disciplina infatti il diritto

di decidere nuovamente, a determinate condizioni, sulla decisione impugnata

medesima (cfr. Steck, in:

CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 450d CC n. 5 e 8; Steck, in: BSK Erwachsenenschutz, ad

art. 450d n. 21). Ciò che nel caso concreto si è peraltro verificato in quanto

l’Autorità di protezione, nell’ambito delle sue osservazioni 19 settembre 2018 al

reclamo, ha riformato il dispositivo della decisione appellata (concernente il

trasferimento in __________) per quel che concernente tasse e spese di giudizio

(vedi sopra, consid. N).

Le due decisioni

qui contestate, per contro, sono manifestamente provvedimenti di tipo

provvisionale ex art. 445 CC, emanate a seguito di circostanze nuove (ovvero,

la mancata riconsegna dei tre minori da parte del padre dopo l’esercizio di un

diritto di visita) e non hanno nulla a che vedere con la tematica oggetto del

procedimento di seconda istanza di cui all’inc. 9.2018.112, che riguarda invece

la fondatezza o meno dell’autorizzazione conferita a CO 2 di partire per l’__________

unitamente ai tre figli. L’effetto devolutivo di cui è dotato tale reclamo non

ha come conseguenza l’automatica perdita della competenza decisionale

dell’autorità di prime cure a decidere di altre tematiche connesse alla protezione

dei tre minori. La pendenza di un reclamo riguardante una specifica tematica

non deve infatti comportare il trasferimento all’autorità di seconda istanza di

ogni competenza decisionale in merito alle persone coinvolte, che altrimenti

verrebbero private di un secondo grado di giudizio.

Ancora diverso è comunque

il caso di cui alla decisione cautelare del 22 ottobre 2018 (inc. 9.2018.112),

nella quale questo giudice aveva ritenuto di non dover emanare una decisione

provvisionale che ordinasse la riconsegna dei minori, in quanto un identico provvedimento

(valido, immediatamente esecutivo e non impugnato) era già stato adottato

dall’Autorità di prime cure. La richiesta materna a questo giudice era semmai

da considerarsi quale richiesta di porre in esecuzione il suddetto ordine,

competenza che ai sensi dell’art. 56 LPAmm appartiene all’autorità che ha

emanato il provvedimento medesimo, e non all’autorità superiore.

Per tutte queste

considerazioni, le censure concernenti la nullità della decisione cautelare

impugnata (e della precedente ordinanza supercautelare) si rivelano dunque

infondate e devono essere respinte.

III. Nel merito

3. Il reclamante

censura il provvedimento dell’autorità di prime cure anche nel merito.

3.1. Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha constatato che il 15 luglio 2018 “il

padre ha preso con sé i figli, giunti in Ticino accompagnati dalla madre, per

le vacanze estive, come stabilito dalla decisione 27/28 giugno 2018 […] e

avrebbe dovuto riportarli alla mamma in Ticino (a __________) il 15 agosto

2018, come da accordi stabiliti fra i genitori medesimi” (pag. 2). Secondo

gli accertamenti di prime cure, RE 1 non li ha invece riconsegnati né a quella

data, né in seguito, sostenendo che la madre “non fosse ancora in possesso

di un’idonea abitazione in Ticino dove alloggiare con i figli” (decisione

impugnata, pag. 2-3). L’Autorità di protezione ha invece considerato

ottemperato l’ordine fatto a CO 2 di trovare un alloggio confacente per i figli

e per sé stessa nelle immediate vicinanze di __________: “una prima

sistemazione ad __________, nella frazione di __________ fino al 15

settembre 2018, presso l’abitazione di proprietà della signora __________; a

far tempo dal 15 settembre 2018, la stessa si è trasferita «fino alla

fine della procedura ricorsuale in corso» presso l’abitazione di comproprietà

del signor __________, composta da 3 camere da letto, bagno, cucina, sala da

pranzo, salotto e lavanderia” (decisione impugnata, pag. 3). Tale

abitazione è stata ritenuta “idonea, sia per struttura che per vicinanza

alle scuole di __________, ad ospitare da subito la signora CO 2 con i tre

figli” (decisione impugnata, pag. 3-4).

Nella sua

decisione, l’autorità di prime cure ha comunque ricordato alla madre l’obbligo

di “mantenere il proprio domicilio sul territorio ticinese fino alla conclusione

del procedimento ricorsuale” concernente l’autorizzazione al trasferimento

in __________ (pag. 4).

Ha dunque confermato

integralmente la supercautelare del 22 agosto 2018 e ha ordinato a RE 1 di

riconsegnare i figli alla ex compagna immediatamente e comunque entro il 27

ottobre 2018, sotto comminatoria dell’azione penale.

3.2. RE 1 contesta la

tempistica del provvedimento, “notificato il 25.10.2018 per il 28.10.2018”,

a danno dei minori coinvolti che “non avrebbero avuto il tempo materiale per

comprendere e prepararsi all’imminente nuovo sradicamento dalle loro abitudini”

(reclamo, pag. 5).

Egli rimprovera

all’Autorità di protezione una mancata verifica delle asserzioni di CO 2, che

non avrebbe comprovato né l’idoneità dell’appartamento trovato, né il fatto che

esso rappresenti “una soluzione idonea per i bambini” in considerazione

della loro frequenza scolastica (reclamo, pag. 6-7).

Producendo copia del

permesso di soggiorno dell’ex compagna, scadente il 31 ottobre 2018, RE 1

contesta inoltre il fatto che la medesima sia ancora autorizzata a risiedere in

Ticino: nulla, agli atti, permette di “rassicurare il padre ma soprattutto i

bambini sul fatto che non appena ritorneranno dalla madre questa non decida di

prenderli e portarli in __________” (reclamo, pag. 7).

3.3. Nella fattispecie, le

censure quanto alla tempistica dettata dall’autorità di prime cure per la

riconsegna dei figli a CO 2 e quanto all’idoneità degli alloggi reperiti da

quest’ultima sono pretestuose e non possono trovare accoglimento.

L’asserito

“sradicamento” dei figli dalle loro abitudini non deve essere attribuito all’Autorità

di protezione, intervenuta per porre fine ad una situazione di illegalità che

si protrae da oltre due mesi (nulla muta, a riguardo, il fatto che le

pattuizioni tra le parti prevedessero la riconsegna dei figli il 15 agosto o,

come preteso dal reclamante, qualche giorno dopo). Esso è semmai ascrivibile a RE

1 medesimo, che dopo un diritto di visita ha unilateralmente deciso di non riconsegnare

i tre figli alla legittima titolare della custodia.

Le critiche del

reclamante secondo cui le abitazioni reperite da CO 2 (ad __________ sino al 15

settembre e in seguito a __________) non siano confacenti ai tre minori –

basate sul rifiuto di quest’ultima di mostrare le camerette dei bambini in

occasione delle loro videochiamate o sul fatto che gli orari del bus non

consentano ai minori di rientrare a pranzo nella pausa di mezzogiorno – lasciano

il tempo che trovano e non giustificano in nessun modo la mancata riconsegna

dei minori. Anche la circostanza secondo cui il permesso di soggiorno di CO 2

sia scaduto il 31 ottobre 2018 non è di rilievo, nella misura in cui al reclamante

è stato reso nota la presentazione della richiesta di rinnovo (cfr. scritto

Autorità di protezione alle parti del 5 novembre 2018, inviato in copia anche a

questo giudice). A prescindere dal fatto che il reclamo sia ormai superato

dagli eventi, esso sarebbe stato in ogni caso votato all’insuccesso.

IV. Oneri processuali e

restituzione dell’effetto sospensivo

4. Gli oneri

processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della

particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo.

Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.

2. L’istanza

supercautelare di restituzione dell’effetto sospensivo al gravame è stralciata

dai ruoli in quanto priva di oggetto.

3. Non

si riscuotono tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.