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Decisione

9.2018.161

Condizioni per l’accollo all’ente pubblico invece che all'interessato della remunerazione e delle spese dovute al curatore; lacuna legale; indigenza ai sensi del diritto di protezione; patrimonio mini

4 dicembre 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 27

marzo 2015 (ris. n. 27/2015) l’Autorità regionale di protezione __________ (di

seguito: Autorità di protezione) ha istituito in favore di RE 1 una curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC. Con

decisione 3 settembre 2015 (ris. n. 164/315) è stato nominato quale curatore RA

1.

B. Il 6 marzo 2018 il

curatore ha presentato all’Autorità di protezione il rapporto e il conto

finanziario relativo alla gestione 2017 della curatela. Facendo riferimento

alla giurisprudenza di questa Camera, ha postulato “l’anticipo da parte

dell’Autorità regionale di protezione dell’importo di CHF 1'054.00 a valere

quale indennità e CHF 3.00 quale rimborso spese” (pag. 3).

C. Con decisione 4

ottobre 2018 (ris. n. 188/410) l’Autorità di protezione ha approvato il

suddetto documento, apportando alcune correzioni agli importi esposti. Ha

inoltre riconosciuto al curatore la retribuzione di fr. 1'057.– richiesta a

titolo di mercede e di spese, ponendola tuttavia a carico dell’interessata,

così come spese e tasse di giudizio per l’importo di fr. 150.–.

D. Con reclamo 30

ottobre 2018 RE 1, per il tramite del suo curatore, ha impugnato la decisione

di mettere a suo carico i costi della misura di protezione, chiedendo la

riforma del dispositivo in questione nel senso di accollare al

suo Comune di domicilio la mercede e le spese dovute al curatore.

E. Con osservazioni 22

novembre 2018 l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questo

giudice. Non è stato ordinato un secondo scambio di allegati.

Considerato

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni

sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli

art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.

48.

lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa

(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel suo reclamo, RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione

di accollargli la mercede e le spese dovute al curatore.

2.1

Nella

decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha accertato

che dal rendiconto finanziario presentato dal curatore per il periodo di

gestione 2017 emergono entrate per fr. 34'125.– e uscite per fr. 33'261.43, per

un utile d’esercizio di fr. 863.57. Al 31 dicembre 2017, il patrimonio (attivo)

ammontava a fr. 5'630.06.

Dopo aver approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale, l’Autorità di protezione ha riconosciuto al curatore la mercede e le

spese esposte, per l’importo complessivo di fr. 1'057.–, ponendole a carico

dell’interessato. Nelle sue osservazioni l’Autorità di prime cure ha ribadito

la correttezza degli importi indicati e si è rimessa al giudizio di questo

giudice per quanto concerne l’accollo della mercede e delle spese della

curatrice.

2.2

Nel suo

reclamo, RE 1 si oppone all’addebito di tali costi. Richiamandosi a precedenti

decisioni di questa Camera, il reclamante ritiene che in presenza di una

sostanza contenuta e di un uso parsimonioso del reddito sia corretto mettere i

costi a carico del Comune di domicilio anziché del pupillo, che deve poter beneficiare

di una riserva di soccorso (reclamo, pag. 2-3). Scopo della misura non deve

essere infatti quello di peggiorare una situazione finanziaria già precaria (reclamo,

pag. 3). Nel caso di specie, la messa a carico della mercede del curatore

comporterebbe, per l’interessato, “un intaccamento totale dei pochi risparmi

da lui effettuati nel giro di pochi anni”: la misura di protezione non

costituirebbe altro che una punizione e un disincentivo al risparmio (reclamo,

pag. 3).

2.3

Ai sensi

dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso

delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore

professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1).

L’Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso; a tal

fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei

compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di

emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il

rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con

i beni dell’interessato (cpv. 3).

In linea di

principio, e come già nel diritto previgente, tutti i costi delle misure

ufficiali di protezione – adottate nell'interesse e a beneficio delle persone

bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) – devono essere

posti a carico delle medesime (Messaggio concernente

la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto

della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440). Tuttavia,

se i costi della misura di protezione non possono essere prelevati sui beni

dell’interessato in ragione della sua indigenza, la collettività pubblica deve

farsene carico (Reusser, in: BSK

Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 404 CC n. 31; Fountoulakis, in: Handkommentar zum

Schweizer Privatrecht, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 6; Fassbind, in: OFK – ZGB

Kommentar, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 3). Per la disciplina di tali casi, l’art. 404 cpv. 3 CC prevede una delega

legislativa nei confronti dei Cantoni. A prescindere dall’assenza di definizione

di un minimo intangibile del patrimonio del curatelato nella legislazione

cantonale, è pacifico che l’onere delle spese della curatela non può privare il

curatelato dei pochi mezzi che ha (Reusser,

BSK Erwachsenenschutz, ad art. 404 CC n. 45).

2.4

L’art.

19.

LPMA prevede che i costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura

di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo

sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è

tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati

dall’Autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati

dall’Autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono

essere recuperati, presso l’interessato, tenuto conto del suo fabbisogno (cpv.

3.

lett. a).

Anche la legge cantonale (come l’art. 404 cpv. 1 CC) prevede dunque che i costi delle misure ufficiali di protezione siano di principio a carico dell’interessato. Se

l'interessato non dispone dei mezzi sufficienti, ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 e

3.

LPMA l'obbligo retributivo passerà a carico dell'ente pubblico, con diritto

di regresso (v. anche STF 5A_422/2014 del 9 aprile 2015 consid. 8.1).

2.5

Secondo

l’art. 49 LPMA, i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro

svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo; il compito di concretizzare

quanto previsto all’art. 404 CC è demandato al Consiglio di Stato.

Mediante questa norma, il

Parlamento cantonale ha quindi a sua volta delegato all’Esecutivo il compito di

regolamentare i casi in cui gli importi dovuti al curatore a

titolo di remunerazione e di rimborso spese non possano essere pagati con i

beni dell’interessato.

Il

Consiglio di Stato, nell’emanare il Regolamento della legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto, ha precisato che le spese della misura di protezione, quando anticipate

dall’Autorità regionale di protezione e non recuperate dall’interessato o da

chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della

persona interessata (art. 3 cpv. 3 ROPMA). Agli art. 16, 17 e 18 ROPMA ha

inoltre disciplinato il principio e le modalità di calcolo della remunerazione

del curatore.

Al di là di

tali disposti, il regolamento in questione non indica alcun parametro per

definire in quali casi, ai sensi degli art. 404 cpv. 3 CC e 49 LPMA,

l’interessato non possa fare fronte alle spese della curatela in quanto

indigente. Nonostante la menzionata delega legislativa, la normativa cantonale

è silente in merito alle condizioni che devono essere adempiute affinché l’ente

pubblico anticipi e sopporti i costi della misura di protezione ai sensi

dell’art. 19 cpv. 2 LPMA.

2.6

Come

rammenta la giurisprudenza federale, spetta pertanto al giudice

colmare la lacuna riscontrata (DTF 130 V 472 consid. 7, DTF130 III 241

consid. 3.3, DTF 127 V 442 consid. 2b; v. anche sentenza CDP del 7

giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 3).

Con pronuncia del 13

settembre 2018 (sentenza CDP inc. 9.2016.223 consid. 5; nel frattempo

confermata con sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.152 consid. 4;

sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.133 consid. 4; sentenza CDP del

20.

novembre 2018, inc. 9.2018.166 consid. 4; sentenza CDP del 4 dicembre 2018,

inc. 9.2018.161 consid. 2.6), questo giudice ha precisato

la sua pregressa giurisprudenza (citata nel reclamo) e ha ritenuto

adeguato fissare dei valori soglia al di sotto dei quali

la remunerazione del curatore dovrà essere presa a carico dell’ente pubblico,

prevedendo un minimo intangibile (“riserva di soccorso”) dell’importo di fr.

5'000.– per persona sola, fr. 10'000.– per coppia (sposata o in unione

domestica registrata, non in regime di separazione dei beni) e fr. 2'500.– per

ogni figlio minorenne al cui mantenimento provvede, limitata ad un massimo di

fr. 12'500.– per nucleo familiare. Qualora la situazione patrimoniale

dell’interessato, attestata dal rendiconto presentato dal curatore all’Autorità

regionale di protezione (cfr. art. 16 cpv. 3 ROPMA) dia atto di una sostanza

netta inferiore a tali importi, la sua remunerazione dovrà essere presa a

carico dall’ente pubblico (ovvero, in Ticino, dal Comune di domicilio). I costi

della curatela potranno dunque essere sopportati dall’interessato solo nella

misura in cui non intaccano le soglie definite sopra.

Tale soluzione consente di tenere conto degli scopi perseguiti dal

diritto di protezione, permette al curatelato di conservare degli averi

necessari per far fronte a una spesa imprevista e agevola il compito delle

Autorità regionali di protezione, che applicano dei limiti chiari e si vedono

offrire nel rendiconto finanziario i dati per il calcolo della sostanza netta.

Inoltre, tale metodo permette di adottare un sistema unitario, applicabile a tutto il Ticino nonostante l’assenza di una normativa

cantonale ad hoc, e pone fine alle disparità sinora riscontrate.

3.

Tornando

alla fattispecie in esame, dal rendiconto stilato dal curatore e verificato

dall’Autorità di protezione emerge che gli attivi (fr. 6'121.46) superano i passivi

(fr. 1'091.40) e che a fronte di un utile d’esercizio di fr. 863.57, la

sostanza netta di RE 1 al 31 dicembre 2017 ammontava a fr. 5'630.06.

Tale cifra si situa

al di sopra della soglia stabilita nella giurisprudenza

citata e permette dunque un accollo della mercede e delle spese della curatela

all’interessato, ancorché parziale, di modo da non intaccare la sua riserva di

soccorso.

Il reclamo

merita dunque parziale accoglimento, nella misura in cui la mercede e le spese

del curatore rimangono a carico di RE 1 per l’importo di fr. 630.05, mentre tali

costi devono essere messi a carico dell’ente pubblico per i restanti fr. 426.95.

4.

Gli

oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della

particolarità del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro

prelievo. Non si assegnano ripetibili, RE 1 avendo interposto reclamo

senza l’ausilio di un legale, bensì attraverso il suo curatore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione del 4

ottobre 2018 (ris. no. 188/410) dell’Autorità regionale di

protezione __________ deve essere riformato come segue:

“E’

riconosciuto al curatore l’importo di fr. 1'054.– a titolo di indennità e l’importo

di fr. 3.– a titolo di spese; i suddetti importi sono posti a carico

dell’interessato per un totale di fr. 630.05 e a carico del Comune di domicilio

dell’interessato per i restanti fr. 426.95.”

2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili

3. Notificazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.