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Decisione

9.2018.166

Condizioni per l’accollo all’ente pubblico invece che all'interessato della remunerazione e delle spese dovute al curatore; lacuna legale; indigenza ai sensi del diritto di protezione; patrimonio mini

20 novembre 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione di

conversione del 29 gennaio 2015 (ris. n. 79/2015) l’Autorità di protezione __________

ha istituito in favore di RE 1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC,

nominando quale curatrice CURA 1.

B. Il 21 febbraio 2018

la curatrice ha presentato all’Autorità di protezione __________ (di seguito:

Autorità di protezione) il rapporto e il conto finanziario relativo alla

gestione 2017 della curatela. Facendo riferimento alla giurisprudenza di questa

Camera, ha postulato “l’anticipo da parte dell’Autorità regionale di

protezione dell’importo di CHF 2'010.– a valere quale indennità e CHF 3.–

quale rimborso spese” (pag. 3).

C. Con decisione 15

ottobre 2018 (ris. n. 752/2018) l’Autorità di protezione ha approvato il

rendiconto finanziario e il rapporto morale 2017. Per il lavoro svolto dalla

curatrice le è stata riconosciuta una indennità totale di fr. 2'013.– (fr.

2010.– quale mercede e fr. 3.– quale rimborso spese), posta tuttavia a carico

dell’interessato, così come spese e tasse di giudizio per l’importo di fr.

150.–.

D. Con reclamo 7

novembre 2018 RE 1, per il tramite della sua curatrice, ha impugnato la

decisione di mettere a suo carico i costi della misura di protezione. Egli

chiede dunque riforma del dispositivo in questione, nel senso di accollare

al suo Comune di domicilio la mercede e le spese dovute alla curatrice.

E. Il reclamo non è

stato intimato per osservazioni.

Considerato

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni

sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli

art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.

48.

lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa

(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel suo reclamo, RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione

di accollargli la mercede e le spese dovute alla curatrice, nonché l’accollo della tassa di giustizia.

2.1

Nella

decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha accertato

che dal rendiconto finanziario presentato dalla curatrice per la gestione 2017

emergono entrate per fr. 35'902.90 e uscite per 40'211.15, per una perdita

d’esercizio di fr. 4'308.25. Visto il patrimonio di fr. 13'549.64 al 31

dicembre 2016, la sostanza netta del curatelato al 31 dicembre 2017 ammontava a

fr. 9'241.39.

Dopo aver

approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale,

l’Autorità di protezione ha riconosciuto alla curatrice la mercede e le spese

esposte, per l’importo complessivo di fr. 2'013.–,

ponendole a carico dell’interessato (dispositivo n. 2).

Ha infine

messo a carico di quest’ultimo anche spese e tasse della decisione impugnata,

per un importo di fr. 150.– (dispositivo n. 4).

2.2

Nel suo

reclamo, RE 1 si oppone all’accollo di tali costi. Richiamandosi a precedenti

decisioni di questa Camera, il reclamante ritiene che in presenza di una

sostanza contenuta e di un uso parsimonioso del reddito sia corretto mettere i

costi a carico del Comune di domicilio anziché del pupillo, che deve poter beneficiare

di una riserva di soccorso (reclamo, pag. 2-3). Scopo della misura non deve

essere infatti quello di peggiorare una situazione finanziaria già precaria (reclamo,

pag. 2-3). Nel caso di specie, la messa a carico della mercede della curatrice comporterebbe,

per l’interessato, “un intaccamento totale dei pochi risparmi da egli

effettuati nel giro di pochi anni”: la misura di protezione non

costituirebbe altro che una punizione e un disincentivo al risparmio (reclamo,

pag. 3).

Per le medesime ragioni, il reclamante contesta anche l’accollo della

tassa di giustizia di fr. 150.– (reclamo, pag. 3).

2.3

Ai sensi

dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso

delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore

professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1).

L’Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso; a tal

fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei

compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di

emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il

rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con

i beni dell’interessato (cpv. 3).

In linea di

principio, e come già nel diritto previgente, tutti i costi delle misure

ufficiali di protezione – adottate nell'interesse e a beneficio delle persone

bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) – devono essere

posti a carico delle medesime (Messaggio concernente

la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto

della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440). Tuttavia,

se i costi della misura di protezione non possono essere prelevati sui beni

dell’interessato in ragione della sua indigenza, la collettività pubblica deve

farsene carico (Reusser, in: BSK

Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 404 CC n. 31; Fountoulakis, in: Handkommentar zum

Schweizer Privatrecht, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 6; Fassbind, in: OFK – ZGB

Kommentar, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 3). Per la disciplina di tali casi, l’art. 404 cpv. 3 CC prevede una delega

legislativa nei confronti dei Cantoni. A prescindere dall’assenza di definizione

di un minimo intangibile del patrimonio del curatelato nella legislazione

cantonale, è pacifico che l’onere delle spese della curatela non può privare il

curatelato dei pochi mezzi che ha (Reusser,

BSK Erwachsenenschutz, ad art. 404 CC n. 45).

2.4

L’art.

19.

LPMA prevede che i costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura

di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo

sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è

tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati

dall’Autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati

dall’Autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono

essere recuperati, presso l’interessato, tenuto conto del suo fabbisogno (cpv.

3.

lett. a).

La legge cantonale prevede

dunque che i costi delle misure ufficiali di protezione – come ancorato

all’art. 404 cpv. 1 CC – siano di principio a carico

dell’interessato. Se l'interessato non dispone dei mezzi sufficienti, ai sensi

dell’art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA l'obbligo retributivo passerà a carico dell'ente

pubblico, con diritto di regresso (v. anche STF 5A_422/2014 del 9 aprile 2015

consid. 8.1).

Secondo l’art. 49 LPMA, i

curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla

situazione patrimoniale del pupillo; il compito di concretizzare quanto

previsto all’art. 404 CC è demandato al Consiglio di Stato.

Mediante questa norma il

Parlamento cantonale ha dunque a sua volta delegato all’Esecutivo il compito di

regolamentare i casi in cui gli importi dovuti al curatore a

titolo di remunerazione e di rimborso spese non possano essere pagati con i

beni dell’interessato.

2.5

Il

Consiglio di Stato, nell’emanare il Regolamento della legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto, ha precisato che le spese della misura di protezione, quando anticipate

dall’Autorità regionale di protezione e non recuperate dall’interessato o da

chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della

persona interessata (art. 3 cpv. 3 ROPMA). All’art. 16 cpv. 1 ROPMA ha ribadito

che i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato

dall’Autorità di nomina nonché al rimborso delle spese. All’assunzione del mandato,

l’Autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il

tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda

di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione

all’Autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può

chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso

dell’anno (cpv. 4). Agli art. 17 e 18 ROPMA ha infine disciplinato le modalità

di calcolo della remunerazione del curatore.

Al di là di

tali disposti, il regolamento in questione non indica alcun parametro per

definire in quali casi, ai sensi degli art. 404 cpv. 3 CC e 49 LPMA,

l’interessato non possa fare fronte alle spese della curatela in quanto

indigente.

2.6

Come

rammenta la giurisprudenza federale (DTF 130 V 472 consid. 7, DTF130 III 241

consid. 3.3, DTF 127 V 442 consid. 2b; v. anche sentenza CDP del 7

giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 3), si è in presenza di una lacuna propria – che dev'essere colmata dal giudice secondo la regole poste dall'art. 1 cpv. 2 e 3 CC – quando il

legislatore ha omesso di disciplinare una questione che avrebbe dovuto regolamentare

e quando nessuna soluzione può essere dedotta dal testo legale o dall'interpretazione della legge. Per converso, il giudice

non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna

è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde ad una

norma negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola

desiderabile (lacuna impropria), perché in tal

caso si sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso

di diritto o addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato

determinante della normativa. Un silenzio qualificato è anche dato quando

volutamente una certa soluzione non è estesa ad altre fattispecie.

2.7

Come

evidenziato sopra, nonostante la menzionata delega legislativa, la normativa

cantonale è silente in merito alle condizioni che devono essere adempiute

affinché l’ente pubblico anticipi e sopporti i costi della misura di protezione

ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LPMA. Viste le prassi diversificate attualmente poste

in essere dalle Autorità di protezione del Cantone – che possono dar luogo a

situazioni poco eque tra i curatelati a dipendenza dell’Autorità o del Comune

coinvolti – spetta dunque a questo giudice supplire a tale lacuna e porre fine

alle disparità osservate.

Con sentenza dell’11 aprile 2017 (inc. CDP n. 9.2017.2), citata nel

reclamo, questo giudice aveva già accolto un reclamo interposto da un curatore

contro la decisione che accollava la sua mercede e le spese al curatelato,

rilevando – e lamentando – l’assenza di una regolamentazione ticinese in

materia. Date le particolarità del caso allora in esame (ove i costi della

curatela erano stati messi a carico dell’ente pubblico nonostante la sostanza

netta del curatelato ammontasse a ca. fr. 12'000.–), con sentenza 13 settembre

2018.

questo giudice ha precisato i criteri evocati in tale precedente pronuncia

(inc. CDP 9.2016.223; poi confermata con sentenze CDP 15 novembre 2018, inc.

9.2018.133

e inc. 9.2018.152) e determinato quali siano i casi in cui – ai

sensi dell’art. 404 cpv. 3 CC – il compenso e il rimborso delle spese del

curatore non possano essere pagati con i beni dell’interessato e in cui il

beneficiario della misura di protezione debba essere considerato indigente.

3.

Nell’ambito

di tale pronuncia, questo giudice ha ritenuto utile esaminare gli altri

ambiti del diritto in cui è stato sviluppato il criterio d’indigenza, ovvero le

norme di esecuzione e fallimento, quelle relative all’assistenza giudiziaria e

quelle sviluppate in materia di aiuto sociale (cfr. De Luigi, La rémunération du curateur:

quelles solutions en cas d’indigence de la personne concernée? Etude de droit

suisse et de droit cantonal comparé in: Urscheler/Topaz, Les difficultés économiques

en droit, Ginevra 2015, pag. 160 e seg.; sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223 consid. 4 e seg.; sentenze CDP 15 novembre 2018,

inc. 9.2018.133 consid. 3 e seg. e inc. 9.2018.152 consid. 3 e seg.).

Inoltre, ha preso in considerazione le soluzioni adottate nelle altre legislazioni

cantonali che hanno disciplinato la questione (vedi, oltre alle puntuali

normative, la presa di posizione del gruppo di lavoro della COPMA, Transfert

des montants de la rémunération et du remboursement des frais par la

collectivité publique en cas de changement de domicile (Art. 404 al. 3 CC), in

RMA 2017 IV pag. 327 e seg.; sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223, consid. 4 e

seg.; sentenze CDP 15 novembre 2018, inc. 9.2018.133

consid. 3 e seg. e inc. 9.2018.152 consid. 3 e seg.).

3.1

Il

metodo del minimo esistenziale previsto dalla LEF

Giusta l’art. 93 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione

e sul fallimento (LEF), ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto

a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

Autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto

dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali

e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili

al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di

massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF

allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale

cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Seguendo la logica di tale

approccio, il curatelato dovrebbe essere considerato indigente qualora i costi

della curatela intaccassero il reddito minimo assolutamente necessario al

sostentamento suo e della sua famiglia; i costi della curatela potrebbero

invece essergli addebitati anche se tale modo di procedere intaccasse in

maniera significativa o completamente la sua sostanza, mobile o immobile (art.

95.

LEF).

3.2

Il

metodo applicato nell’assistenza giudiziaria

Ai sensi

dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla

gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di

successo; ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un

legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Secondo l’art. 117 CPC

(applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13 LAG), ha

diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di successo

(lett. b). Le due condizioni sono cumulative. Il beneficiario avrà diritto al

gratuito patrocinio se nell’esporre la sua situazione di reddito e di sostanza

ai sensi dell'art. 119 cpv. 2 CPC rende verosimile la sua impossibilità a sostenere

il procedimento giudiziario (spese legali e di procedura) senza intaccare il

suo fabbisogno minimo e quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I

225.

consid. 2.5.1; DTF 5A_565/2011

del 14 febbraio 2012, consid. 3.3; Trezzini,

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, 2017, 2a ed., Vol. I, ad art. 117 CPC n. 14; Rüegg, in: BSK ZPO, 2010, ad art. 117 n.

7). Tale situazione deve essere valutata non solo in

considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto

di tutte le circostanze personali del richiedente, considerando che nel suo

fabbisogno minimo rientra quanto necessario per condurre una vita modesta ma

dignitosa (DTF 135 I 221 consid. 5.1, 124 I 1 consid. 2a). Al riguardo la

dottrina propone di fissare un supplemento dell’ordine del 20% in aggiunta al

minimo esistenziale di base (Rüegg,

in: BSK ZPO, ad art. 117 n. 12). Può essere dato il

requisito dell’indigenza anche laddove il reddito sia di poco superiore a quanto

necessario per garantire il minimo esistenziale (DTF 124 I 1 consid. 2a; Rüegg, in: BSK ZPO, ad art.

117.

n. 12). A colui che richiede l’assistenza giudiziaria deve essere garantita

una riserva di soccorso, nella misura in cui l’ente pubblico non può esigere

che egli utilizzi tutti i suoi risparmi per sostenere il procedimento giudiziario

(v. STF 5A_886/2017 del 20 marzo 2018, consid. 5.2, pubblicata in RSPC 4/2018

pag. 281).

Tale metodo,

trasposto in ambito di protezione del minore e dell’adulto, comporterebbe

l’accollo delle spese della misura di protezione all’ente pubblico qualora il

pagamento di esse da parte dell’interessato dovesse intaccare il minimo esistenziale

allargato appena definito.

3.3

Il

metodo sviluppato in materia di aiuto sociale

Chi è nel

bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto, ai sensi

dell’art. 12 Cost., d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi

indispensabili per un'esistenza dignitosa.

Le direttive

della Conferenza svizzera dell’azione sociale (COSAS; “Concetti e indicazioni

per il calcolo dell’aiuto sociale”, ultima versione approvata il 20 maggio 2016) sono raccomandazioni destinate alle

Autorità preposte all’intervento sociale dei Cantoni, dei Comuni, della

Confederazione e delle istituzioni sociali private. Esse si prefiggono di

attuare il precetto costituzionale summenzionato, assicurando a chi è nel

bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso il diritto di essere aiutato

e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa.

Tali norme acquistano un carattere vincolante solo con la legislazione e la

giurisprudenza (per il Ticino, v. Direttive riguardanti

gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, del 16 marzo 2018, RL

871.

). Riesaminate e indicizzate ogni anno, esse definiscono un minimo

esistenziale sociale che non tiene conto solo dell’esistenza e della

sopravvivenza di chi ha bisogno, ma anche della sua partecipazione alla vita

sociale e professionale, promuovendo la responsabilità personale e

l’autodeterminazione dell’interessato.

Alfine di

stabilire il minimo esistenziale sociale, ai sensi di tali direttive è necessario

un computo dettagliato delle spese dell’interessato, che devono essere messe in

relazione con il suo reddito e la sua sostanza. Le spese, definite “bisogni

primari”, comprendono un forfait stabilito per il mantenimento, le spese

dell’alloggio e le spese di base per la salute. Per quanto attiene agli attivi,

occorre tener conto di tutti i redditi disponibili, così come della sostanza

(costituita da averi bancari e postali, azioni, obbligazioni, crediti e beni

immobiliari). Sui redditi provenienti da un’attività lavorativa è accordata una

franchigia (“quota non computata”) compresa fra i 400 ed i 700 franchi,

mentre per la sostanza la franchigia (“quota patrimoniale esente”) ammonta a

fr. 4'000.– per una persona sola, fr. 8'000.– per coppia e fr.

2'000.– per ogni figlio minorenne (tetto massimo di fr. 10'000.– per famiglia).

Questa franchigia, chiamata anche “riserva” è stabilita per permettere

all’interessato di fare fronte ad emergenze quali uno sfratto, un ritardo degli

introiti o un evento straordinario (ad es. malattia, intervento dentario o necessità

di fare fronte ad altre prestazioni non assicurate, perdita d’impiego).

In

applicazione di questo metodo, una persona sarà considerata indigente se il

minimo esistenziale sociale, dopo averlo messo in relazione con i suoi averi e

tenendo conto delle franchigie menzionate, non è garantito. La trasposizione di

questo approccio in ambito di diritto della protezione comporterebbe la

copertura dei costi della curatela da parte dell’ente pubblico nel caso il

pagamento dei medesimi intaccasse il minimo esistenziale sociale del curatelato.

3.4

Altre

legislazioni cantonali

Nelle loro

leggi di applicazione al Codice civile o in regolamentazioni d’esecuzione

specifiche al diritto di protezione, la maggior parte delle legislazioni cantonali

(16) ha previsto dei valori soglia per definire il limite dell’indigenza: da un

patrimonio minimo di fr. 5'000.– (VD) /8'000.– (BE), ad un massimo di 25'000.–

(BL, NW, OW, SH, ZH). Nella misura in cui gli averi della persona interessata

siano inferiori a tali cifre, la remunerazione del curatore viene presa a

carico dell’ente pubblico (che si tratti del Cantone, del Comune di domicilio

ai sensi del diritto civile oppure del domicilio d’assistenza).

Nella gran

parte dei Cantoni i valori soglia sono determinati sulla base del patrimonio,

mentre il reddito conseguito è preso in considerazione soltanto in un caso (GE:

reddito determinante per l’ottenimento di prestazioni sociali inferiore a fr.

45'000.– e sostanza netta inferiore a fr. 15'000.–). La determinazione del patrimonio

avviene solitamente senza prendere in considerazione il valore dei beni immobiliari

(JU: beni mobili direttamente disponibili, dedotti i debiti a corto termine;

GE: i beni immobiliari sono tuttavia presi in considerazione nel calcolo del

reddito determinante, con rinvio alle norme riguardanti l’assistenza sociale).

Alcuni

Cantoni differenziano i valori soglia a dipendenza del fatto che la persona

interessata sia coniugata o meno (LU: indigenza sotto i fr. 12'000.– di

sostanza se persona sola/ 18'000.– se coniugato; SZ: fr. 15'000.–,

rispettivamente 25'000.–; ZH: 25'000.–, rispettivamente fr. 40'000.–) oppure se

si tratti di una misura riguardante un adulto o un minore (ZG: fr. 20'000.–

maggiorenni/fr. 30'000.– minorenni; ZH: per i minorenni, solo se il patrimonio

rilevante; LU: il valore soglia di fr. 12'000.– valido per gli adulti è stato

raddoppiato per via giurisprudenziale per quel che concerne i minori, cfr.

sentenza 14 maggio 2014 del Kantonsgericht, 2. Abteilung, in: FamPra 2015, pag.

257).

Altri

Cantoni (5) hanno disciplinato la questione rinviando integralmente, per la

determinazione dell’indigenza, alle norme applicabili all’assistenza

giudiziaria (SO; VS), a quelle riguardanti l’aiuto sociale (GR), oppure

instaurando un sistema misto (BS: situazione patrimoniale determinante per

l’assistenza sociale moltiplicata per un coefficiente di 1.5; NE: indigenza ai

sensi dell’assistenza giudiziaria e applicazione di un soglia di fr. 10'000.–

per la sostanza netta).

Nei restanti

cantoni (4: AI, AR, FR, TG), oltre al Ticino, la questione non è stata oggetto

di regolamentazione.

4.

La

curatela rappresenta, come visto, una misura sociale che si prefigge di salvaguardare

il benessere della persona bisognosa di aiuto e di assicurarne la protezione

(art. 388 CC), pur limitando il suo diritto all’autodeterminazione, espressione

fondamentale della sua dignità: occorre dunque cercare costantemente

l’equilibrio tra bisogno di assistenza e salvaguardia della libertà (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6431).

Alla luce di tali premesse, nell’ambito della già menzionata giurisprudenza

(sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223, consid. 5; sentenze CDP 15 novembre 2018, inc. 9.2018.133 consid. 4 e inc. 9.2018.152

consid. 4 e seg.) questo giudice è arrivato alla

conclusione che l’applicazione del criterio d’indigenza sviluppato nel diritto

dell’esecuzione e del fallimento nell’ambito del diritto di protezione

condurrebbe a dei risultati troppo restrittivi. Invero, mettere a carico

dell’interessato i costi di una misura che limita il suo diritto

all’autodeterminazione per lasciarlo in una situazione economica limitata a quella

del minimo esistenziale LEF (che fa riferimento unicamente ai beni necessari a

coprire i bisogno essenziali della persona) appare in contraddizione con gli

scopi stessi della misura di protezione. Diversamente, sia la definizione del

criterio dell’indigenza sviluppata in relazione alle norme sull’assistenza giudiziaria

che quella in uso nella legislazione sull’assistenza sociale, più ampie,

appaiono maggiormente indicate al contesto del diritto della protezione. Come

visto, le legislazioni di cinque Cantoni vi fanno esplicito rinvio per

determinare l’incapacità di sopportare i costi della curatela.

A mente di

questo giudice e come attuato dalla maggior parte degli altri Cantoni, si

giustifica di fissare dei valori soglia al di sotto dei quali la remunerazione

del curatore dovrà essere presa a carico dell’ente pubblico (sentenza CDP del 13 settembre

2018, inc. 9.2016.223, consid. 5; sentenze

CDP 15 novembre 2018, inc. 9.2018.133 consid. 4 e inc. 9.2018.152 consid. 4). Tali importi dovranno essere ispirati, da un lato, alle cifre

stabilite nelle altre legislazioni cantonali e, dall’altro lato, alle

franchigie di patrimonio previste dalle direttive della COSAS nell’ambito

dell’intervento sociale. Appare pertanto adeguato prevedere, per il Ticino, un

minimo intangibile (“riserva di soccorso”) dell’importo di fr. 5'000.– per

persona sola, fr. 10'000.– per coppia (sposata o in unione domestica registrata,

non in regime di separazione dei beni; v. COPMA, Droit de la protection

de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 7.13 pag. 200; Affolter, in: BSK Erwachsenenschutz,

2012, ad 405 CC n. 21-23) e fr. 2'500.–

per ogni figlio minorenne al cui mantenimento provvede, limitata ad un massimo

di fr. 12'500.– per nucleo familiare. Qualora la situazione patrimoniale

dell’interessato, attestata dal rendiconto presentato dal curatore all’Autorità

regionale di protezione (cfr. art. 16 cpv. 3 ROPMA) dia atto di una sostanza

netta inferiore a tali importi, la sua remunerazione dovrà essere presa a

carico dall’ente pubblico (ovvero, in Ticino, dal Comune di domicilio). I costi

della curatela potranno dunque essere sopportati dall’interessato solo nella

misura in cui non intaccano le soglie definite sopra (sentenza

CDP del 13 settembre 2018, inc.

9.2016

, consid. 5).

Tale

soluzione consente di tenere conto degli scopi perseguiti dal diritto di protezione,

permette al curatelato di conservare degli averi che gli permettono di far

fronte a una spesa imprevista e agevola il compito delle Autorità regionali di

protezione che applicano dei limiti chiari e si vedono offrire nel rendiconto

finanziario i dati per il calcolo della sostanza netta. Inoltre, tale metodo

permette di adottare un sistema unitario, applicabile a

tutto il Ticino nonostante l’assenza di una normativa cantonale ad hoc,

e pone fine alle disparità sinora riscontrate.

5.

Tornando

alla fattispecie in esame, dalla decisione impugnata emerge che al 31 dicembre 2017

la sostanza netta di RE 1 era ancora nelle cifre nere, nonostante la perdita di

esercizio di ca. fr. 4'300.–, e ammontava a fr. 9'241.39. Tale importo si situa

al di sopra della soglia di fr. 5'000.– stabilita quale minimo intangibile

nella giurisprudenza citata, e non viene intaccato dal pagamento di tali costi.

Di conseguenza, la decisione dell’Autorità di protezione di mettere a carico

dell’interessato – e non del Comune di domicilio – mercede e spese della curatrice

appare corretta e deve essere confermata in questa sede. Analogamente a tali

costi, anche la tassa di giudizio esposta dall’Autorità di protezione può

dunque essere messa a carico di RE 1.

6.

Vista

la particolarità della fattispecie si prescinde, in via eccezionale, dal

prelievo di oneri processuali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.