9.2018.166
Condizioni per l’accollo all’ente pubblico invece che all'interessato della remunerazione e delle spese dovute al curatore; lacuna legale; indigenza ai sensi del diritto di protezione; patrimonio mini
20 novembre 2018Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2018.166
Lugano
20 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell’Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
rappr.
da: CURA 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’accollo della
mercede e delle spese dovute alla curatrice per il 2017
giudicando
sul reclamo del 7 novembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 15
ottobre 2018 (ris. n. 752/2018) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione di
conversione del 29 gennaio 2015 (ris. n. 79/2015) l’Autorità di protezione __________
ha istituito in favore di RE 1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC,
nominando quale curatrice CURA 1.
B. Il 21 febbraio 2018
la curatrice ha presentato all’Autorità di protezione __________ (di seguito:
Autorità di protezione) il rapporto e il conto finanziario relativo alla
gestione 2017 della curatela. Facendo riferimento alla giurisprudenza di questa
Camera, ha postulato “l’anticipo da parte dell’Autorità regionale di
protezione dell’importo di CHF 2'010.– a valere quale indennità e CHF 3.–
quale rimborso spese” (pag. 3).
C. Con decisione 15
ottobre 2018 (ris. n. 752/2018) l’Autorità di protezione ha approvato il
rendiconto finanziario e il rapporto morale 2017. Per il lavoro svolto dalla
curatrice le è stata riconosciuta una indennità totale di fr. 2'013.– (fr.
2010.– quale mercede e fr. 3.– quale rimborso spese), posta tuttavia a carico
dell’interessato, così come spese e tasse di giudizio per l’importo di fr.
150.–.
D. Con reclamo 7
novembre 2018 RE 1, per il tramite della sua curatrice, ha impugnato la
decisione di mettere a suo carico i costi della misura di protezione. Egli
chiede dunque riforma del dispositivo in questione, nel senso di accollare
al suo Comune di domicilio la mercede e le spese dovute alla curatrice.
E. Il reclamo non è
stato intimato per osservazioni.
Considerato
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni
sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.
48.
lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa
(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel suo reclamo, RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione
di accollargli la mercede e le spese dovute alla curatrice, nonché l’accollo della tassa di giustizia.
2.1
Nella
decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha accertato
che dal rendiconto finanziario presentato dalla curatrice per la gestione 2017
emergono entrate per fr. 35'902.90 e uscite per 40'211.15, per una perdita
d’esercizio di fr. 4'308.25. Visto il patrimonio di fr. 13'549.64 al 31
dicembre 2016, la sostanza netta del curatelato al 31 dicembre 2017 ammontava a
fr. 9'241.39.
Dopo aver
approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale,
l’Autorità di protezione ha riconosciuto alla curatrice la mercede e le spese
esposte, per l’importo complessivo di fr. 2'013.–,
ponendole a carico dell’interessato (dispositivo n. 2).
Ha infine
messo a carico di quest’ultimo anche spese e tasse della decisione impugnata,
per un importo di fr. 150.– (dispositivo n. 4).
2.2
Nel suo
reclamo, RE 1 si oppone all’accollo di tali costi. Richiamandosi a precedenti
decisioni di questa Camera, il reclamante ritiene che in presenza di una
sostanza contenuta e di un uso parsimonioso del reddito sia corretto mettere i
costi a carico del Comune di domicilio anziché del pupillo, che deve poter beneficiare
di una riserva di soccorso (reclamo, pag. 2-3). Scopo della misura non deve
essere infatti quello di peggiorare una situazione finanziaria già precaria (reclamo,
pag. 2-3). Nel caso di specie, la messa a carico della mercede della curatrice comporterebbe,
per l’interessato, “un intaccamento totale dei pochi risparmi da egli
effettuati nel giro di pochi anni”: la misura di protezione non
costituirebbe altro che una punizione e un disincentivo al risparmio (reclamo,
pag. 3).
Per le medesime ragioni, il reclamante contesta anche l’accollo della
tassa di giustizia di fr. 150.– (reclamo, pag. 3).
2.3
Ai sensi
dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso
delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore
professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1).
L’Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso; a tal
fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei
compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di
emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il
rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con
i beni dell’interessato (cpv. 3).
In linea di
principio, e come già nel diritto previgente, tutti i costi delle misure
ufficiali di protezione – adottate nell'interesse e a beneficio delle persone
bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) – devono essere
posti a carico delle medesime (Messaggio concernente
la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto
della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440). Tuttavia,
se i costi della misura di protezione non possono essere prelevati sui beni
dell’interessato in ragione della sua indigenza, la collettività pubblica deve
farsene carico (Reusser, in: BSK
Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 404 CC n. 31; Fountoulakis, in: Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 6; Fassbind, in: OFK – ZGB
Kommentar, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 3). Per la disciplina di tali casi, l’art. 404 cpv. 3 CC prevede una delega
legislativa nei confronti dei Cantoni. A prescindere dall’assenza di definizione
di un minimo intangibile del patrimonio del curatelato nella legislazione
cantonale, è pacifico che l’onere delle spese della curatela non può privare il
curatelato dei pochi mezzi che ha (Reusser,
BSK Erwachsenenschutz, ad art. 404 CC n. 45).
2.4
L’art.
19.
LPMA prevede che i costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura
di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo
sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è
tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati
dall’Autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati
dall’Autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono
essere recuperati, presso l’interessato, tenuto conto del suo fabbisogno (cpv.
3.
lett. a).
La legge cantonale prevede
dunque che i costi delle misure ufficiali di protezione – come ancorato
all’art. 404 cpv. 1 CC – siano di principio a carico
dell’interessato. Se l'interessato non dispone dei mezzi sufficienti, ai sensi
dell’art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA l'obbligo retributivo passerà a carico dell'ente
pubblico, con diritto di regresso (v. anche STF 5A_422/2014 del 9 aprile 2015
consid. 8.1).
Secondo l’art. 49 LPMA, i
curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla
situazione patrimoniale del pupillo; il compito di concretizzare quanto
previsto all’art. 404 CC è demandato al Consiglio di Stato.
Mediante questa norma il
Parlamento cantonale ha dunque a sua volta delegato all’Esecutivo il compito di
regolamentare i casi in cui gli importi dovuti al curatore a
titolo di remunerazione e di rimborso spese non possano essere pagati con i
beni dell’interessato.
2.5
Il
Consiglio di Stato, nell’emanare il Regolamento della legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto, ha precisato che le spese della misura di protezione, quando anticipate
dall’Autorità regionale di protezione e non recuperate dall’interessato o da
chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della
persona interessata (art. 3 cpv. 3 ROPMA). All’art. 16 cpv. 1 ROPMA ha ribadito
che i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato
dall’Autorità di nomina nonché al rimborso delle spese. All’assunzione del mandato,
l’Autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il
tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda
di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione
all’Autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può
chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso
dell’anno (cpv. 4). Agli art. 17 e 18 ROPMA ha infine disciplinato le modalità
di calcolo della remunerazione del curatore.
Al di là di
tali disposti, il regolamento in questione non indica alcun parametro per
definire in quali casi, ai sensi degli art. 404 cpv. 3 CC e 49 LPMA,
l’interessato non possa fare fronte alle spese della curatela in quanto
indigente.
2.6
Come
rammenta la giurisprudenza federale (DTF 130 V 472 consid. 7, DTF130 III 241
consid. 3.3, DTF 127 V 442 consid. 2b; v. anche sentenza CDP del 7
giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 3), si è in presenza di una lacuna propria – che dev'essere colmata dal giudice secondo la regole poste dall'art. 1 cpv. 2 e 3 CC – quando il
legislatore ha omesso di disciplinare una questione che avrebbe dovuto regolamentare
e quando nessuna soluzione può essere dedotta dal testo legale o dall'interpretazione della legge. Per converso, il giudice
non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna
è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde ad una
norma negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola
desiderabile (lacuna impropria), perché in tal
caso si sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso
di diritto o addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato
determinante della normativa. Un silenzio qualificato è anche dato quando
volutamente una certa soluzione non è estesa ad altre fattispecie.
2.7
Come
evidenziato sopra, nonostante la menzionata delega legislativa, la normativa
cantonale è silente in merito alle condizioni che devono essere adempiute
affinché l’ente pubblico anticipi e sopporti i costi della misura di protezione
ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LPMA. Viste le prassi diversificate attualmente poste
in essere dalle Autorità di protezione del Cantone – che possono dar luogo a
situazioni poco eque tra i curatelati a dipendenza dell’Autorità o del Comune
coinvolti – spetta dunque a questo giudice supplire a tale lacuna e porre fine
alle disparità osservate.
Con sentenza dell’11 aprile 2017 (inc. CDP n. 9.2017.2), citata nel
reclamo, questo giudice aveva già accolto un reclamo interposto da un curatore
contro la decisione che accollava la sua mercede e le spese al curatelato,
rilevando – e lamentando – l’assenza di una regolamentazione ticinese in
materia. Date le particolarità del caso allora in esame (ove i costi della
curatela erano stati messi a carico dell’ente pubblico nonostante la sostanza
netta del curatelato ammontasse a ca. fr. 12'000.–), con sentenza 13 settembre
2018.
questo giudice ha precisato i criteri evocati in tale precedente pronuncia
(inc. CDP 9.2016.223; poi confermata con sentenze CDP 15 novembre 2018, inc.
9.2018.133
e inc. 9.2018.152) e determinato quali siano i casi in cui – ai
sensi dell’art. 404 cpv. 3 CC – il compenso e il rimborso delle spese del
curatore non possano essere pagati con i beni dell’interessato e in cui il
beneficiario della misura di protezione debba essere considerato indigente.
3.
Nell’ambito
di tale pronuncia, questo giudice ha ritenuto utile esaminare gli altri
ambiti del diritto in cui è stato sviluppato il criterio d’indigenza, ovvero le
norme di esecuzione e fallimento, quelle relative all’assistenza giudiziaria e
quelle sviluppate in materia di aiuto sociale (cfr. De Luigi, La rémunération du curateur:
quelles solutions en cas d’indigence de la personne concernée? Etude de droit
suisse et de droit cantonal comparé in: Urscheler/Topaz, Les difficultés économiques
en droit, Ginevra 2015, pag. 160 e seg.; sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223 consid. 4 e seg.; sentenze CDP 15 novembre 2018,
inc. 9.2018.133 consid. 3 e seg. e inc. 9.2018.152 consid. 3 e seg.).
Inoltre, ha preso in considerazione le soluzioni adottate nelle altre legislazioni
cantonali che hanno disciplinato la questione (vedi, oltre alle puntuali
normative, la presa di posizione del gruppo di lavoro della COPMA, Transfert
des montants de la rémunération et du remboursement des frais par la
collectivité publique en cas de changement de domicile (Art. 404 al. 3 CC), in
RMA 2017 IV pag. 327 e seg.; sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223, consid. 4 e
seg.; sentenze CDP 15 novembre 2018, inc. 9.2018.133
consid. 3 e seg. e inc. 9.2018.152 consid. 3 e seg.).
3.1
Il
metodo del minimo esistenziale previsto dalla LEF
Giusta l’art. 93 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione
e sul fallimento (LEF), ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto
a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
Autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto
dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali
e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili
al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di
massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF
allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale
cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Seguendo la logica di tale
approccio, il curatelato dovrebbe essere considerato indigente qualora i costi
della curatela intaccassero il reddito minimo assolutamente necessario al
sostentamento suo e della sua famiglia; i costi della curatela potrebbero
invece essergli addebitati anche se tale modo di procedere intaccasse in
maniera significativa o completamente la sua sostanza, mobile o immobile (art.
95.
LEF).
3.2
Il
metodo applicato nell’assistenza giudiziaria
Ai sensi
dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla
gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di
successo; ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un
legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Secondo l’art. 117 CPC
(applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13 LAG), ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di successo
(lett. b). Le due condizioni sono cumulative. Il beneficiario avrà diritto al
gratuito patrocinio se nell’esporre la sua situazione di reddito e di sostanza
ai sensi dell'art. 119 cpv. 2 CPC rende verosimile la sua impossibilità a sostenere
il procedimento giudiziario (spese legali e di procedura) senza intaccare il
suo fabbisogno minimo e quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I
225.
consid. 2.5.1; DTF 5A_565/2011
del 14 febbraio 2012, consid. 3.3; Trezzini,
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, 2017, 2a ed., Vol. I, ad art. 117 CPC n. 14; Rüegg, in: BSK ZPO, 2010, ad art. 117 n.
7). Tale situazione deve essere valutata non solo in
considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto
di tutte le circostanze personali del richiedente, considerando che nel suo
fabbisogno minimo rientra quanto necessario per condurre una vita modesta ma
dignitosa (DTF 135 I 221 consid. 5.1, 124 I 1 consid. 2a). Al riguardo la
dottrina propone di fissare un supplemento dell’ordine del 20% in aggiunta al
minimo esistenziale di base (Rüegg,
in: BSK ZPO, ad art. 117 n. 12). Può essere dato il
requisito dell’indigenza anche laddove il reddito sia di poco superiore a quanto
necessario per garantire il minimo esistenziale (DTF 124 I 1 consid. 2a; Rüegg, in: BSK ZPO, ad art.
117.
n. 12). A colui che richiede l’assistenza giudiziaria deve essere garantita
una riserva di soccorso, nella misura in cui l’ente pubblico non può esigere
che egli utilizzi tutti i suoi risparmi per sostenere il procedimento giudiziario
(v. STF 5A_886/2017 del 20 marzo 2018, consid. 5.2, pubblicata in RSPC 4/2018
pag. 281).
Tale metodo,
trasposto in ambito di protezione del minore e dell’adulto, comporterebbe
l’accollo delle spese della misura di protezione all’ente pubblico qualora il
pagamento di esse da parte dell’interessato dovesse intaccare il minimo esistenziale
allargato appena definito.
3.3
Il
metodo sviluppato in materia di aiuto sociale
Chi è nel
bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto, ai sensi
dell’art. 12 Cost., d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi
indispensabili per un'esistenza dignitosa.
Le direttive
della Conferenza svizzera dell’azione sociale (COSAS; “Concetti e indicazioni
per il calcolo dell’aiuto sociale”, ultima versione approvata il 20 maggio 2016) sono raccomandazioni destinate alle
Autorità preposte all’intervento sociale dei Cantoni, dei Comuni, della
Confederazione e delle istituzioni sociali private. Esse si prefiggono di
attuare il precetto costituzionale summenzionato, assicurando a chi è nel
bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso il diritto di essere aiutato
e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa.
Tali norme acquistano un carattere vincolante solo con la legislazione e la
giurisprudenza (per il Ticino, v. Direttive riguardanti
gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, del 16 marzo 2018, RL
871.
). Riesaminate e indicizzate ogni anno, esse definiscono un minimo
esistenziale sociale che non tiene conto solo dell’esistenza e della
sopravvivenza di chi ha bisogno, ma anche della sua partecipazione alla vita
sociale e professionale, promuovendo la responsabilità personale e
l’autodeterminazione dell’interessato.
Alfine di
stabilire il minimo esistenziale sociale, ai sensi di tali direttive è necessario
un computo dettagliato delle spese dell’interessato, che devono essere messe in
relazione con il suo reddito e la sua sostanza. Le spese, definite “bisogni
primari”, comprendono un forfait stabilito per il mantenimento, le spese
dell’alloggio e le spese di base per la salute. Per quanto attiene agli attivi,
occorre tener conto di tutti i redditi disponibili, così come della sostanza
(costituita da averi bancari e postali, azioni, obbligazioni, crediti e beni
immobiliari). Sui redditi provenienti da un’attività lavorativa è accordata una
franchigia (“quota non computata”) compresa fra i 400 ed i 700 franchi,
mentre per la sostanza la franchigia (“quota patrimoniale esente”) ammonta a
fr. 4'000.– per una persona sola, fr. 8'000.– per coppia e fr.
2'000.– per ogni figlio minorenne (tetto massimo di fr. 10'000.– per famiglia).
Questa franchigia, chiamata anche “riserva” è stabilita per permettere
all’interessato di fare fronte ad emergenze quali uno sfratto, un ritardo degli
introiti o un evento straordinario (ad es. malattia, intervento dentario o necessità
di fare fronte ad altre prestazioni non assicurate, perdita d’impiego).
In
applicazione di questo metodo, una persona sarà considerata indigente se il
minimo esistenziale sociale, dopo averlo messo in relazione con i suoi averi e
tenendo conto delle franchigie menzionate, non è garantito. La trasposizione di
questo approccio in ambito di diritto della protezione comporterebbe la
copertura dei costi della curatela da parte dell’ente pubblico nel caso il
pagamento dei medesimi intaccasse il minimo esistenziale sociale del curatelato.
3.4
Altre
legislazioni cantonali
Nelle loro
leggi di applicazione al Codice civile o in regolamentazioni d’esecuzione
specifiche al diritto di protezione, la maggior parte delle legislazioni cantonali
(16) ha previsto dei valori soglia per definire il limite dell’indigenza: da un
patrimonio minimo di fr. 5'000.– (VD) /8'000.– (BE), ad un massimo di 25'000.–
(BL, NW, OW, SH, ZH). Nella misura in cui gli averi della persona interessata
siano inferiori a tali cifre, la remunerazione del curatore viene presa a
carico dell’ente pubblico (che si tratti del Cantone, del Comune di domicilio
ai sensi del diritto civile oppure del domicilio d’assistenza).
Nella gran
parte dei Cantoni i valori soglia sono determinati sulla base del patrimonio,
mentre il reddito conseguito è preso in considerazione soltanto in un caso (GE:
reddito determinante per l’ottenimento di prestazioni sociali inferiore a fr.
45'000.– e sostanza netta inferiore a fr. 15'000.–). La determinazione del patrimonio
avviene solitamente senza prendere in considerazione il valore dei beni immobiliari
(JU: beni mobili direttamente disponibili, dedotti i debiti a corto termine;
GE: i beni immobiliari sono tuttavia presi in considerazione nel calcolo del
reddito determinante, con rinvio alle norme riguardanti l’assistenza sociale).
Alcuni
Cantoni differenziano i valori soglia a dipendenza del fatto che la persona
interessata sia coniugata o meno (LU: indigenza sotto i fr. 12'000.– di
sostanza se persona sola/ 18'000.– se coniugato; SZ: fr. 15'000.–,
rispettivamente 25'000.–; ZH: 25'000.–, rispettivamente fr. 40'000.–) oppure se
si tratti di una misura riguardante un adulto o un minore (ZG: fr. 20'000.–
maggiorenni/fr. 30'000.– minorenni; ZH: per i minorenni, solo se il patrimonio
rilevante; LU: il valore soglia di fr. 12'000.– valido per gli adulti è stato
raddoppiato per via giurisprudenziale per quel che concerne i minori, cfr.
sentenza 14 maggio 2014 del Kantonsgericht, 2. Abteilung, in: FamPra 2015, pag.
257).
Altri
Cantoni (5) hanno disciplinato la questione rinviando integralmente, per la
determinazione dell’indigenza, alle norme applicabili all’assistenza
giudiziaria (SO; VS), a quelle riguardanti l’aiuto sociale (GR), oppure
instaurando un sistema misto (BS: situazione patrimoniale determinante per
l’assistenza sociale moltiplicata per un coefficiente di 1.5; NE: indigenza ai
sensi dell’assistenza giudiziaria e applicazione di un soglia di fr. 10'000.–
per la sostanza netta).
Nei restanti
cantoni (4: AI, AR, FR, TG), oltre al Ticino, la questione non è stata oggetto
di regolamentazione.
4.
La
curatela rappresenta, come visto, una misura sociale che si prefigge di salvaguardare
il benessere della persona bisognosa di aiuto e di assicurarne la protezione
(art. 388 CC), pur limitando il suo diritto all’autodeterminazione, espressione
fondamentale della sua dignità: occorre dunque cercare costantemente
l’equilibrio tra bisogno di assistenza e salvaguardia della libertà (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi
in particolare pag. 6431).
Alla luce di tali premesse, nell’ambito della già menzionata giurisprudenza
(sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223, consid. 5; sentenze CDP 15 novembre 2018, inc. 9.2018.133 consid. 4 e inc. 9.2018.152
consid. 4 e seg.) questo giudice è arrivato alla
conclusione che l’applicazione del criterio d’indigenza sviluppato nel diritto
dell’esecuzione e del fallimento nell’ambito del diritto di protezione
condurrebbe a dei risultati troppo restrittivi. Invero, mettere a carico
dell’interessato i costi di una misura che limita il suo diritto
all’autodeterminazione per lasciarlo in una situazione economica limitata a quella
del minimo esistenziale LEF (che fa riferimento unicamente ai beni necessari a
coprire i bisogno essenziali della persona) appare in contraddizione con gli
scopi stessi della misura di protezione. Diversamente, sia la definizione del
criterio dell’indigenza sviluppata in relazione alle norme sull’assistenza giudiziaria
che quella in uso nella legislazione sull’assistenza sociale, più ampie,
appaiono maggiormente indicate al contesto del diritto della protezione. Come
visto, le legislazioni di cinque Cantoni vi fanno esplicito rinvio per
determinare l’incapacità di sopportare i costi della curatela.
A mente di
questo giudice e come attuato dalla maggior parte degli altri Cantoni, si
giustifica di fissare dei valori soglia al di sotto dei quali la remunerazione
del curatore dovrà essere presa a carico dell’ente pubblico (sentenza CDP del 13 settembre
2018, inc. 9.2016.223, consid. 5; sentenze
CDP 15 novembre 2018, inc. 9.2018.133 consid. 4 e inc. 9.2018.152 consid. 4). Tali importi dovranno essere ispirati, da un lato, alle cifre
stabilite nelle altre legislazioni cantonali e, dall’altro lato, alle
franchigie di patrimonio previste dalle direttive della COSAS nell’ambito
dell’intervento sociale. Appare pertanto adeguato prevedere, per il Ticino, un
minimo intangibile (“riserva di soccorso”) dell’importo di fr. 5'000.– per
persona sola, fr. 10'000.– per coppia (sposata o in unione domestica registrata,
non in regime di separazione dei beni; v. COPMA, Droit de la protection
de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 7.13 pag. 200; Affolter, in: BSK Erwachsenenschutz,
2012, ad 405 CC n. 21-23) e fr. 2'500.–
per ogni figlio minorenne al cui mantenimento provvede, limitata ad un massimo
di fr. 12'500.– per nucleo familiare. Qualora la situazione patrimoniale
dell’interessato, attestata dal rendiconto presentato dal curatore all’Autorità
regionale di protezione (cfr. art. 16 cpv. 3 ROPMA) dia atto di una sostanza
netta inferiore a tali importi, la sua remunerazione dovrà essere presa a
carico dall’ente pubblico (ovvero, in Ticino, dal Comune di domicilio). I costi
della curatela potranno dunque essere sopportati dall’interessato solo nella
misura in cui non intaccano le soglie definite sopra (sentenza
CDP del 13 settembre 2018, inc.
9.2016
, consid. 5).
Tale
soluzione consente di tenere conto degli scopi perseguiti dal diritto di protezione,
permette al curatelato di conservare degli averi che gli permettono di far
fronte a una spesa imprevista e agevola il compito delle Autorità regionali di
protezione che applicano dei limiti chiari e si vedono offrire nel rendiconto
finanziario i dati per il calcolo della sostanza netta. Inoltre, tale metodo
permette di adottare un sistema unitario, applicabile a
tutto il Ticino nonostante l’assenza di una normativa cantonale ad hoc,
e pone fine alle disparità sinora riscontrate.
5.
Tornando
alla fattispecie in esame, dalla decisione impugnata emerge che al 31 dicembre 2017
la sostanza netta di RE 1 era ancora nelle cifre nere, nonostante la perdita di
esercizio di ca. fr. 4'300.–, e ammontava a fr. 9'241.39. Tale importo si situa
al di sopra della soglia di fr. 5'000.– stabilita quale minimo intangibile
nella giurisprudenza citata, e non viene intaccato dal pagamento di tali costi.
Di conseguenza, la decisione dell’Autorità di protezione di mettere a carico
dell’interessato – e non del Comune di domicilio – mercede e spese della curatrice
appare corretta e deve essere confermata in questa sede. Analogamente a tali
costi, anche la tassa di giudizio esposta dall’Autorità di protezione può
dunque essere messa a carico di RE 1.
6.
Vista
la particolarità della fattispecie si prescinde, in via eccezionale, dal
prelievo di oneri processuali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.