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Decisione

9.2018.26

Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio; collocamento in via cautelare di un neonato, esame dei presupposti

19 giugno 2018Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 2018, presso la

Clinica __________, RE 1 ha dato alla luce il figlio __________. Solo

successivamente, il 22 maggio 2018, il padre __________ ha provveduto al

riconoscimento del minore (doc. 82 ARP).

B. Il 16 febbraio 2018

il dr. med. __________, ginecologo attivo presso la Clinica __________, ha contattato

– dapprima telefonicamente e poi a mezzo fax – l’Autorità regionale di

protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) per segnalare “una

situazione sicuramente a rischio per il benessere del neonato e dei genitori”

(Rapporto di decorso 16 febbraio 2018, pag. 2, doc. 1 ARP). Egli riferiva

di aver riscontrato, a seguito di un esame tossicologico, la presenza di importanti

quantità di cannabinoidi ed anfetamine nelle urine di RE 1, il cui consumo

costante e importante di anfetamine, cannabis, alcool e tabacco sarebbe stato

riferito dal compagno __________. Il medico segnalava inoltre che RE 1

presentava un calo dell’umore (baby blues) e aveva lasciato la Clinica

senza alcun avviso. Una volta rintracciata telefonicamente, quest’ultima aveva

reagito con una crisi di pianto, accusando tutto il personale curante di non

riporre fiducia in lei e negando un abuso di sostanze stupefacenti. Il medico

postulava dunque l’intervento dell’Autorità di protezione.

C. Con decisione supercautelare

di pari data, la Presidente dell’Autorità di protezione ha privato RE 1 del

diritto di determinare il luogo di dimora del figlio __________, collocando

quest’ultimo presso il reparto di pediatria della Clinica. Nella medesima

decisione è stato conferito un mandato urgente all’Ufficio dell’aiuto e della

protezione, settore famiglie e minorenni, di __________ (di seguito: UAP), per

una verifica della situazione famigliare alfine di determinare le eventuali

misure di protezione a favore del minore, vista la situazione instabile dei

genitori, ed è stata convocata l’udienza di discussione.

D. All’udienza di

discussione del 20 febbraio 2018 RE 1 non ha contestato il provvedimento, ma ha

auspicato che i necessari accertamenti fossero svolti in tempi brevi e che il

figlio PI 1 le venisse affidato, istituendo se del caso delle misure di

sostegno.

E. Il 23 febbraio 2018

l’UAP ha reso il suo rapporto, fondato su un “colloquio con il personale

della Clinica __________, un colloquio con i due genitori e un consulto con il

responsabile del Servizio medico psicologico” (doc. 8 ARP, pag. 1).

In esso si conclude che “non sembrano esservi garanzie sufficienti per

assicurare una risposta adeguata ai bisogni di PI 1 da parte dei due genitori”

e vengono suggeriti ulteriori approfondimenti, sia mediante un esame del capello

della madre che attraverso una valutazione dello stato psichico dei due

genitori (pag. 2). Nell’attesa dello svolgimento di tali approfondimenti, l’UAP

suggeriva il collocamento di PI 1 presso una famiglia SOS, con un diritto di

visita settimanale accompagnato in favore dei genitori (pag. 2).

F. Su richiesta della

Considerandi

Clinica del 23 febbraio 2018, con decisione supercautelare di pari data, la

Presidente dell’Autorità di protezione ha regolamentato i diritti di visita di PI

1.

per il fine settimana seguente, convocando le parti all’udienza di discussione.

G. All’udienza di

discussione del 26 febbraio 2018 l’Autorità di protezione ha intimato il

rapporto dell’UAP a RE 1. Quest’ultima lo ha integralmente contestato, opponendosi

in particolare al collocamento di PI 1 presso una famiglia SOS (verbale, pag.

2-3). RE 1 ha proposto di assumere un’infermiera pediatrica a tempo pieno, che

possa sostenerla nella cura e nell’accudimento del figlio, o eventualmente di

essere presa a carico assieme al figlio in una struttura “per il breve tempo

necessario del reperimento di un’infermiera idonea” (verbale, pag. 3).

H. Con giudizio

cautelare del 26 febbraio 2018 l’Autorità di protezione ha confermato la

decisione urgente di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora

di PI 1 (dispositivo n. 1), ordinando il suo collocamento presso una famiglia

SOS indicata dall’UAP (dispositivo n. 2), ufficio designato quale coordinatore

del progetto, ed invitato a presentare il Progetto educativo di affidamento in

famiglia SOS e la Convenzione per l’affidamento famigliare (dispositivo n. 3). L’Autorità

di protezione ha regolato in via cautelare le relazioni personali del minore

con la madre, prevedendo un diritto di visita settimanale di due ore, in

modalità sorvegliata, presso un Punto d’Incontro individuato dall’UAP

(dispositivo n. 4). Ha inoltre conferito mandato al Servizio psico-sociale (di

seguito, SPS) di __________ per una valutazione dello stato psichico di RE 1

(dispositivo n. 5), ha disposto l’esame del capello di quest’ultima

(dispositivo n. 9) ed ha incaricato l’UAP di effettuare un’indagine

socio-famigliare del nucleo famigliare materno (dispositivo n. 10). La

decisione, nel suo complesso, è stata dichiarata immediatamente esecutiva e a

un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo (dispositivo n. 13).

I. In data 8 marzo

2018.

RE 1 ha interposto reclamo contro i provvedimenti cautelari adottati

dall’Autorità di protezione (dispositivi n. 1. 2. 3 e 4), postulando la concessione

dell’effetto sospensivo limitatamente alla decisione concernente i diritti di

visita, nel senso di concederne un’estensione da concordarsi con l’UAP; in via

principale, postula la restituzione alla madre della facoltà di determinare la

residenza del figlio e la riconsegna del minore da parte della famiglia SOS; in

subordine, domanda l’annullamento della decisione con rinvio dell’incarto

all’autorità inferiore per un nuovo giudizio.

L. In data 26 marzo 2018

RE 1 ha integrato il suo gravame con una richiesta di misure supercautelari e

cautelari, producendo due perizie specialistiche da lei commissionate (Consulenza

medico-specialistica del 13 marzo 2018 del dott. __________, e Relazione di

accertamento medico-legale e tossicologico-forense del 19 marzo 2018 del dott. __________,

doc. 5 e doc. 6 reclamante) il referto del SPS datato 8 marzo

2018.

(Mandato per verifica dello stato di salute psichica, doc. 7

reclamante) e rinnovando in via principale la richiesta di vedersi restituire

il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio oltre che di estendere,

in via supercautelare urgente, le relazioni personali col medesimo.

M. Con decisione 30

marzo 2018 questo giudice ha designato l’avv. CURA 1 quale curatore di

rappresentanza del minore, con il compito di tutelarne gli interessi nella

procedura di reclamo e negli eventuali futuri procedimenti di reclamo relativi

al suo collocamento e alle sue relazioni personali con la madre. L’Autorità di

protezione aveva già provveduto a nominare il suddetto legale per il procedimento

di prime cure.

N. Con pronuncia 12

aprile 2018 questo giudice ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, la

richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo limitatamente al punto 4 del

Dispositivo

dispositivo. Ha tuttavia invitato l’autorità di prime cure a riesaminare

l’assetto provvisionale delle relazioni personali fra madre e figlio, ciò che è

stato successivamente attuato con decisione del 16 maggio 2018 (estensione dei

diritti di visita ad almeno due incontri alla settimana, sempre da svolgersi in

modalità sorvegliata presso il Punto d’incontro prescelto).

O. Con osservazioni del 13

aprile 2018 il curatore di rappresentanza ha postulato, nel merito, la

reiezione del gravame. Egli ritiene che l’attuale situazione di incertezza

quanto alle capacità genitoriali materne, creata anche dall’atteggiamento di RE

1 (in particolare, dalla mancata collaborazione con il padre in relazione al riconoscimento

del minore e dal rifiuto allo svincolo dal segreto professionale dei medici che

l’hanno seguita) conduca a confermare, nell’attesa di compiere tutte le

valutazioni del caso, la privazione del diritto di determinare il luogo di

dimora del figlio PI 1.

L’Autorità di protezione

non ha invece presentato osservazioni entro il termine impartito.

P. In sede di replica (memoriale

7 maggio 2018) e duplica (memoriale 11 maggio 2018), RE 1 e il curatore di

rappresentanza di PI 1 si sono riconfermati nelle considerazioni e conclusioni

già espresse nei precedenti reciproci memoriali.

Di quanto avvenuto

dopo il termine dello scambio di allegati si dirà, per quanto utile all’evasione

del procedimento, nei considerandi in diritto.

Considerato

1. Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2. La reclamante

contesta unicamente i provvedimenti cautelari adottati dall’autorità di prime

cure nella decisione emessa il 26 febbraio 2018 (dispositivi n. 1, 2, 3 e

4). Non sono per contro stati oggetto di impugnazione gli altri provvedimenti

ordinati dall’Autorità di protezione, fra cui il conferimento di un mandato al

Servizio Psico-Sociale di __________ per una valutazione dello stato di salute

psichico di RE 1, l’obbligo per la medesima di sottoporsi all’esame del

capello, il mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ per

un’indagine socio-familiare del nucleo familiare di RE 1 (dispositivi n. 5-12).

3. Nella decisione

impugnata, dopo aver ripercorso e riassunto i vari passi processuali svolti dal

momento della nascita di PI 1, l’Autorità di protezione ha indicato le

motivazioni che l’hanno condotta a privare RE 1 del diritto di determinare il

luogo di dimora del figlio e a regolamentare le relazioni personali in forma

sorvegliata presso un Punto d’Incontro.

L’Autorità di protezione ha

considerato “inadeguato” il comportamento materno durante la degenza in

Clinica, per aver “abbandonato il figlio senza dare motivazioni ragionevoli

e sensate” né al personale curante né all’autorità medesima (decisione impugnata,

pag. 6). Nella decisione impugnata viene inoltre citato “lo stato confusionale

e disorientato della madre”, che “non ha riconosciuto un medico curante

con cui ha parlato per ore della situazione del figlio” (pag. 6). L’Autorità

di prime cure ha rilevato che dal rapporto dell’UAP emergono seri dubbi sullo

stato attuale di RE 1 e non sembrano dunque essere date “garanzie

sufficienti” quanto alla “capacità di percepire, comprendere e

rispondere ai bisogni del figlio PI 1” (decisione impugnata, pag. 7).

In seguito, l’Autorità di

protezione ha riportato che “dall’osservatorio medico emergono seri dubbi

sull’uso di sostanze stupefacenti da parte della madre” (decisione

impugnata, pag. 7). L’Autorità di prime cure ha riferito che “durante la

preparazione al parto non è stato possibile posizionare il Venflon sulle

braccia di RE 1 a causa dello stato compromesso delle vene” (decisione impugnata,

pag. 7-8). Gli esami delle urine esperiti prima del parto hanno dato esito

positivo a cannabinoidi e anfetamine, mentre l’esito negativo delle successive analisi

non è stato ritenuto rilevante in quanto si trattava di “urine molto diluite

in cui non c’è più traccia di sostanze stupefacenti” (decisione impugnata,

pag. 8). Un ulteriore elemento di preoccupazione è legato al fatto che nei

giorni successivi alla decisione supercautelare, RE 1 si è recata al Pronto

soccorso dell’Ospedale __________ “in seguito ad uno svenimento in casa”,

sottoponendosi anche ad esami più approfonditi, ma senza svincolare il

personale medico dal relativo segreto (decisione impugnata, pag. 8).

In considerazione di tutti

questi elementi, l’Autorità di protezione ha definito “incerto e instabile”

lo stato psicofisico di RE 1 e ha

ritenuto che “non sembrano essere date”, da parte della madre, “le

condizioni sufficienti per garantire una risposta ai bisogni di PI 1”

(decisione impugnata, pag. 8).

4. Nel suo reclamo,

l’insorgente rimprovera all’Autorità di protezione di non aver “valutato né

approfondito i fatti” e di aver “preso delle gravi misure in violazione

del principio della proporzionalità, senza tenere conto dell’interesse e del

bene di PI 1” (reclamo, pag. 4). I provvedimenti adottati dall’Autorità di

protezione sono definiti arbitrari, eccessivamente gravi e incisivi (pag. 4).

Le considerazioni dell’Autorità di prime cure – secondo cui la madre avrebbe

avuto un comportamento inadeguato presso la Clinica e avrebbe abbandonato il

minore – e i sospetti quanto all’uso di sostanze stupefacenti “non trovano

una corrispondenza oggettiva con le tavole processuali” (reclamo, pag. 4).

L’insorgente considera che i provvedimenti ordinati “penalizzano eccessivamente

il piccolo PI 1, poiché violano il suo diritto di avere contatti giornalieri e

stare con la mamma” (reclamo, pag. 4).

4.1. L’insorgente critica anzitutto

le affermazioni proferite dal dr. med. __________ nella sua segnalazione del 16

febbraio 2018 in relazione al presunto abuso di sostanze da parte

dell’interessata. Tale abuso non risulta essere mai emerso durante i controlli

in gravidanza, e le affermazioni del medico sarebbero fuorvianti in quanto “non

ha la prova certa di un presunto passato di tossicodipendenza della reclamante”

(reclamo, pag. 5). RE 1 critica il fatto che il medico – pur conoscendo il

vissuto della coppia e i loro difficili rapporti – non si sia confrontato con

la diretta interessata in merito alle accuse del compagno, invece di “limitarsi

a riportare nella segnalazione all’ARP __________ quanto riferitogli da __________,

come fosse verità assoluta” (reclamo, pag. 6).

La reclamante

censura inoltre il fatto che il dr. med. __________ abbia effettuato delle

analisi tossicologiche senza il suo consenso (reclamo, pag. 6).

Nel suo gravame, RE 1

solleva diversi interrogativi su quanto accaduto durante la sua permanenza

presso la Clinica __________. La reclamante si chiede per quale motivo i medici

le abbiano permesso di allattare al seno PI 1 fino al giorno seguente l’esito

delle analisi tossicologiche (benché queste riferissero della presenza di

cannabinoidi e anfetamine), e come mai il figlio non abbia mai presentato

tracce di stupefacenti in corpo né avuto crisi di astinenza (reclamo, pag. 7).

Con riferimento all’allontanamento dalla Clinica, l’insorgente solleva il

dubbio che tale gesto sia stato provocato dal calo dell’umore che le era stato

riscontrato (baby blues) e per il quale era stato chiesto l’intervento

di una psicologa (reclamo, pag. 7). Si chiede peraltro come mai il personale

della Clinica non sia stato in grado di sorvegliarla (reclamo, pag. 7). A suo

modo di vedere non è corretto definirlo un abbandono, nella misura in cui dagli

atti emerge che nella sua permanenza in clinica la madre si è occupata in

maniera appropriata del bebè (reclamo, pag. 8).

4.2. La reclamante mette anche

in discussione il contenuto del secondo rapporto del dr. med. __________,

consegnatole in occasione dell’udienza del 20 febbraio 2018, che riporterebbe i

fatti in modo “drammatico e sommario”, in contraddizione con la documentazione

della Clinica (reclamo, pag. 8).

Da tali atti

emergerebbe infatti che il mattino del 16 febbraio 2018, a seguito degli sbalzi

d’umore di RE 1, le era stato riscontrato un baby blues. Nonostante

fosse stato convenuto un sostegno specialistico, non è stato possibile

contattare la psicologa della Clinica. Il personale non si è nemmeno accorto

che la paziente se ne era andata e, al suo ritorno, non ha collegato il suo

comportamento con il diagnosticato baby blues (reclamo, pag. 10;

replica, pag. 2). La reclamante ha peraltro sempre affermato di aver lasciato

la Clinica il 16 febbraio 2018 per andare a recuperare l’ovetto per il rientro

a casa con il piccolo PI 1, telefonando regolarmente per interessarsi sul suo stato

(reclamo, pag. 11).

L’allontanamento dalla

Clinica del 17 febbraio è invece ininfluente in quanto il personale medesimo

aveva insistito per le sue dimissioni proprio per quel giorno; anche in quell’occasione,

la madre ha comunque sempre telefonato in Clinica per assicurarsi delle

condizioni di PI 1 (reclamo, pag. 11).

Infine, la reclamante

sostiene come dalle cartelle mediche risulti che essa “è sempre stata molto

presente vicino al figlio accudendolo in modo amorevole” (reclamo, pag. 11;

replica, pag. 2). Ciò emerge anche dal rapporto della __________che, in qualità

di Punto d’Incontro, ha seguito i diritti di visita materni (replica, pag. 3).

4.3. La reclamante censura

infine anche il rapporto dell’UAP del 23 febbraio 2018, cui l’Autorità di protezione

ha aderito integralmente, nonostante la verifica fosse “tutt’altro che

completa ed esaustiva” (reclamo, pag. 12). L’operatrice dell’UAP ha infatti

effettuato un solo incontro con i genitori del minore, rifiutando l’espletamento

di un sopralluogo a casa di RE 1. Essa si è limitata ad indicare che la versione

dei fatti dei genitori divergeva da quella del personale della Clinica, “senza

indicare quando e con chi avrebbe parlato” (reclamo, pag. 12-13).

L’insorgente lamenta inoltre che vi siano stati dei colloqui con il personale

della Clinica senza il suo preventivo svincolo dal segreto medico (replica,

pag. 5). Secondo RE 1 sono infine ininfluenti le considerazioni riguardanti il

riconoscimento formale di paternità, le difficoltà di coppia non essendo mai

state sottaciute (reclamo, pag. 12; replica, pag. 3-4).

4.4. In conclusione, la

reclamante sostiene che le considerazioni dell’Autorità di protezione siano

arbitrarie. Ritiene in particolare di non aver mai abbandonato il figlio e di

non aver mai avuto un comportamento inadeguato durante la degenza in Clinica

(reclamo, pag. 13). Il fatto che “in un’unica occasione (!) sarebbe parsa un

po’ confusa, non fa sì che essa debba essere condannata”, poiché l’episodio

è da ricondurre al baby blues di cui soffriva e che il personale della

Clinica __________ – invece di etichettarla come una tossicodipendente –

avrebbe dovuto curare (reclamo, pag. 13).

L’insorgente mette in

discussione l’accertamento del suo consumo di cannabinoidi e anfetamine, fondato

su un test delle urine cui non aveva consentito, e solleva dubbi quanto alla

gravità di tali riscontri (reclamo, pag. 13-14).

La reclamante rimprovera infine

all’Autorità di protezione di non aver cercato una soluzione di compromesso,

piuttosto che affidare il minore ad una famiglia SOS. L’autorità di prime cure

ha ignorato la proposta di assumere “un’infermiera pediatrica a tempo pieno

che seguisse lei e il bambino 24 ore su 24 e che abitasse presso il suo

domicilio” oppure la proposta di sottoporsi a verifiche regolari a domicilio,

da effettuarsi dall’UAP (reclamo, pag. 14-15; replica, pag. 2). RE 1 aveva

peraltro dato la sua disponibilità a soggiornare, sino al momento

dell’assunzione dell’infermiera, presso una struttura protetta con il figlio PI

1 (reclamo, pag. 14; replica, pag. 1). Le misure adottate, invece, “configurano

un ingiustificato accanimento” nei suoi confronti (reclamo, pag. 15).

L’insorgente postula

dunque l’annullamento dei dispositivi da 1 a 4 della decisione impugnata e la

restituzione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio PI 1, con

la sua riconsegna immediata da parte della famiglia SOS; in subordine,

l’annullamento dei suddetti punti del dispositivo, con rinvio degli atti

all’Autorità di protezione per un nuovo giudizio (reclamo, pag. 17-18).

5. Giusta

l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano

o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le misure

opportune per la protezione del figlio.

5.1. L'art.

310 cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio)

prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo,

l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi

presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

La

privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è dunque una misura

che consiste nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di

residenza e le modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il

minorenne presso terzi o in un istituto (Meier/

Stettler, Droit de la filiation, 5a ed. 2014, n. 1291-1292 pag. 847).

Nel

caso in cui i genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa

all’Autorità di protezione che, decidendone il collocamento, determina il luogo

di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; STF 5A_993/2016 del 19 giugno

2017 consid. 4.2.2; STF 5A_548/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 4.3; STF

5A_335/2012 del 21 giugno 2012 consid. 3.1; Breitschmid,

in: BSK ZGB I, 5a ed. 2014, ad art. 310 CC n. 6; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 7).

Nell'accezione

di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo

fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori

(STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10

aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310

CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des

Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler,

Droit de filiation, n. 1298 pag. 850). Le cause della messa in pericolo

sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage

familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue

quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno

2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid.

4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 consid. 4.1. e rif.;

Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, Droit de filiation, n.

1296 pag. 850).

L'autorità

di protezione revoca la custodia “quando il figlio non possa essere altrimenti

sottratto al pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC): le decisioni di privazione devono

infatti rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n.

2). La revoca della custodia è infatti una misura nettamente più incisiva di

quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e può essere ammessa unicamente

quando gli altri provvedimenti sono falliti o appaiono di primo acchito insufficienti

(STF del 10 novembre 2016, inc.5A_404/2016, consid. 3; STF 5A_993/2016 del 19

giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_404/2016 del 10 novembre 2016 consid. 3; STF

5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 88).

Le

misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté

familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n.

14). Considerata la gravità della misura, ma anche il rischio che una revoca

inappropriata farebbe correre al minore, la privazione del diritto di determinare

il luogo di dimora del figlio deve in principio essere preceduta da un rapporto

o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in

prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare

specializzato in protezione dei minori; Meier,

in: CR CC I , ad art. 310 n. 16).

Qualora

il collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai

bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione

in applicazione dell’art. 313 cpv. 1 CC, secondo cui la modifica delle

circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione alla nuova

situazione (Breitschmid, in: BSK

ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Meier,

in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 22).

5.2. Ai sensi dell’art. 445

cpv. 1 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv.

1 CC – l’Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona che

partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari

necessari per la durata del procedimento. In caso di particolare urgenza,

giusta l’art. 445 cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti può

immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano

al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni

e, in seguito, prende una nuova decisione.

Presupposti per

l’emanazione di una decisione cautelare sono l’esistenza di una prognosi

favorevole quanto all’esito del procedimento principale (il cosiddetto fumus

boni iuris), l’urgenza del provvedimento e la sua proporzionalità (cfr.

art. 389 cpv. 2 CC, secondo cui ogni misura ufficiale deve essere necessaria e

idonea; Auer/Marti, in: BSK

Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 445 CC n. 6 e segg.; sentenza CDP del 9

febbraio 2017, inc. 9.2016.183 consid. 3.1; sentenza CDP del 21 maggio 2014,

inc. 9.2013.218 consid. 5.2; v. anche STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017

consid. 4.2.1).

Secondo

la giurisprudenza resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione

all’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), il

collocamento di un neonato costituisce un provvedimento estremamente severo e

occorrono delle ragioni straordinariamente pressanti (“extraordinairement

impérieuses”) perché un bebè possa essere sottratto a sua madre, contro la

volontà di quest’ultima, immediatamente dopo la nascita, a seguito di una procedura

inaudita parte: tali casi meritano un’attenzione ancor più accresciuta

da parte delle Autorità (v. decisione della CorteEDU nella causa Hanzelkovi

contro Repubblica Ceca dell’11 dicembre 2014, §72; causa Haase contro Germania,

decisione dell’8 aprile 2004, § 91; causa K. e T. contro Finlandia, decisione

del 12 luglio 2001, §168; consultabili su: www.hudoc.echr.coe.int; v. anche Meier, L’enfant en droit suisse:

quelques apports de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits

de l’homme, in: FamPra 2012 pag. 302).

6. Nel

caso concreto, occorre dunque chinarsi sulla privazione del diritto di RE 1 di

determinare il luogo di dimora del figlio PI 1, decretata in via cautelare

dall’Autorità di protezione il 26 febbraio 2018, dopo averla già sancita in via

superprovvisionale il 16 febbraio precedente, quando il minore aveva 3 giorni

di vita.

6.1. Non

è contestato da parte di RE 1 l’assunto secondo cui il consumo di stupefacenti

o di sostanze psicotrope da parte della madre possa mettere in pericolo il bene

del figlio: l’insorgente ritiene tuttavia che nel caso specifico non vi siano

prove di un tale consumo da parte sua (“la signora RE 1 comprende le preoccupazioni

di ARP e UAP, dichiarandosi d’accordo con il modo di procedere in presenza di

un genitore in cui vi è sospetto di dipendenza; sostenendo tuttavia che non si

tratta assolutamente del suo caso”; Rapporto UAP del 24 aprile 2018, pag.

1, doc. 58 ARP).

Contrariamente

a quanto affermato dall’insorgente, dagli atti emergono invece svariati

elementi che attestano l’esistenza di un consumo di sostanze psicotrope da

parte sua.

In

primo luogo, il test tossicologico eseguito su ordine del dr. med. __________

il giorno prima del parto, il 12 febbraio 2018, dà atto di un consumo definito

“importante” di cannabinoidi e anfetamine (Rapporto di decorso, pag. 1 doc.

1 ARP; doc. 3 reclamante). Ad analogo esito è giunto l’esame

tossicologico effettuato al Pronto soccorso dell’Ospedale __________ il 19

febbraio successivo, che riferisce di una positività a cannabis e a

metamfetamine (Lettera di dimissione __________, pag. 2, allegato a doc. 58

ARP). Il consumo di canapa è stato ammesso, nella misura di uno spinello al

giorno e di sigarette alla canapa legali (“canapa light CBD e 1 spinello/die

alla sera”; “a partire dai 18-20 anni consumo di THC a scopo ricreativo

e ansiolitico”, Rapporto SPS, pag. 3, doc. 31 ARP), ma non durante

la gravidanza (“durante la gravidanza non ho mai fumato”, verbale 20

febbraio 2018, pag. 2). RE 1 ha ammesso di aver fatto uso di anfetamine diversi

anni or sono, ma ne ha negato un consumo attuale e in gravidanza (“dieci

anni fa”, verbale 20 febbraio 2018, pag. 2).

La

tesi dell’insorgente, secondo cui il rilevamento di tali sostanze nelle urine potrebbe

essere ricondotta alla somministrazione di medicinali dopo il parto (si tratterebbe

a suo avviso di un “falso positivo dato da interazione con farmaci analgesici

assunti dopo il parto”, Rapporto SPS, pag. 3, doc. 31 ARP) è in

contraddizione con gli atti, nella misura in cui il campione analizzato era stato

prelevato prima del parto. L’esito negativo a tutte le sostanze del test

effettuato spontaneamente il 20 febbraio 2018 è per contro privo di portata in

quanto, come anche rilevato dall’Autorità di protezione, dalle analisi è stato

riscontrato che il campione d’esame conteneva urina diluita (doc. 4

reclamante).

Quanto

affermato nel documento specialistico prodotto dall’insorgente (Relazione di

accertamento medico-legale e tossicologico-forense in tema di positività

urinaria per sostanze stupefacenti e psicotrope, doc. 6 reclamante) non

appare idoneo a confutare le risultanze di cui sopra, nella misura in cui si

limita ad osservare che la metodica utilizzata per le analisi “fornisce

risultati presuntivi” ed è “idonea a stabilire il sospetto della

presenza di una sostanza stupefacente nel campione di urina”, ma non la

certezza di tale presenza (pag. 7-8). Un risultato positivo per “amfetamine-metamfetamine”

potrebbe infatti anche essere dovuto “dall’assunzione di farmaci quali

fentermina, clorentermina, selegina, ecc.” (pag. 8). Seguendo questa

logica, l’insorgente avrebbe tuttavia dovuto rendere verosimile o almeno spiegare

quali farmaci avrebbe assunto, in gravidanza e poco dopo il parto, tali da

poter dare a due riprese una simile positività, ciò che invece non ha fatto,

affermando peraltro di non assumere alcun medicamento (“nega assunzione di

terapia farmacologica”; “nega (…) assunzione di psicofarmaci dichiarandosi

apertamente contraria a rimedi chimici”; Rapporto SPS, pag. 2-3, doc. 31

ARP).

A

queste risultanze, già di per sé concludenti quanto ad un consumo di sostante

psicotrope ancora quando suo figlio PI 1 era in grembo, si aggiungono gli altri

elementi che, sebbene di forza probatoria minore, corroborano tale tesi. RE 1

ha infatti riconosciuto un “passato di tossicodipendenze” (pur negando di

aver “più abusato di sostanze stupefacenti nel corso della gravidanza”; Rapporto

di decorso, pag. 1, doc. 1 ARP), un pregresso “periodo di depressione

con abuso di alcol” (“nelle fasi depressive ha usato fiori di Bach e

automedicazione con alcol (vino)”; Rapporto SPS, pag. 3, doc. 31 ARP)

e un saltuario consumo di ecstasy all’età di vent’anni (Rapporto SPS, pag. 3, doc.

31 ARP). Pur negando di aver mai assunto sostanze per via endovenosa

(Rapporto SPS, pag. 3, doc. 31 ARP), al momento del parto il personale

sanitario della Clinica __________ ha riferito all’UAP di non aver potuto

posizionare un catetere venoso (Venflon) sulle braccia della paziente a causa

dello stato compromesso delle sue vene (Rapporto UAP del 23 febbraio 2018, pag.

2, doc. 8 ARP), che tuttavia la reclamante attribuisce a imprecisati avvenimenti

riguardanti “il passato, a quando aveva vent’anni” (verbale 26 febbraio

2018, pag. 2).

Non

appare invece significativo il fatto che PI 1 non abbia sofferto, alla nascita,

di astinenza, non essendo provato che le sostanze in parola siano atte a provocare

una dipendenza fisica nel neonato e una successiva crisi astinenziale. Peraltro,

nemmeno l’insorgente lo sostiene, limitandosi a sollevare dubbi in proposito.

Sono

dunque prive di fondamento le tesi ricorsuali, secondo cui i sospetti quanto all’uso

di sostanze stupefacenti sarebbero privi di riscontri oggettivi. Da questo

profilo, la decisione dell’Autorità di protezione resiste alle critiche.

6.2. Il

consumo/abuso di derivati dalla canapa o di anfetamine da parte di RE 1 non

costituisce ad ogni modo l’unico elemento che ha fondato il provvedimento impugnato.

L’Autorità di protezione ha infatti dedotto che non fossero date le condizioni

sufficienti per garantire una risposta ai bisogni del minore anche dal comportamento

tenuto dalla madre durante la sua permanenza presso la Clinica __________ (abbandono

del figlio, stato confusionale, disorientato ed instabile).

La

reclamante contesta anche tali accertamenti, giustificando i comportamenti che

le sono rimproverati dall’Autorità di protezione con il calo dell’umore che le

era stato riscontrato dopo il parto (baby blues). A suffragio di tale

tesi produce un parere specialistico, che attribuisce “tutto ciò che accadrà

dopo il giorno 16.2 (abbandono della clinica, pianti e richieste pressanti di

notizie sul figlio)” ad una depressione post partum, “scatenata da un

indebito atto vessatorio nei confronti di una gravida in evidente fragile stato

emotivo” (Consulenza medico specialistica, pag. 10-11, doc. 5 reclamante).

Tali

conclusioni si scontrano tuttavia con quanto emerge dagli atti.

L’allontanamento di RE 1 dalla Clinica del 16 febbraio e la crisi di pianto

avuta nel corso della telefonata con il personale sanitario che cercava di

contattarla non possono essere addebitati ai provvedimenti ordinati

dall’Autorità di protezione, già solo per il fatto che essi sono avvenuti prima

di un qualsivoglia intervento della medesima. Tali avvenimenti sono infatti già

riferiti dal dr. med. __________ nella sua segnalazione del 16 febbraio 2018 (doc.

1 ARP), che ha dato avvio al procedimento e, solo successivamente, alla

decisione supercautelare dell’autorità di prime cure. Già per questo motivo, il

documento prodotto dall’insorgente non è atto a comprovare le tesi ricorsuali.

Vi

è inoltre da rilevare che il tentativo dell’insorgente di ricondurre ad una depressione

post partum il suo stato psicofisico alterato non modifica, nella sostanza, la

valutazione dell’Autorità quanto all’incapacità (almeno temporanea) di accudire

un neonato e quanto alle misure da intraprendere. E’ infatti ininfluente, come

visto, la causa della messa in pericolo del minore: poco importa che essa risulti

da una colpa materna o da una sua condizione di salute incolpevole, in quanto

non si tratta di punire l’insorgente, bensì di tutelare il bene di suo figlio PI

1. A prescindere dalle cause e dalle colpe – notasi che un baby blues

era stato riscontrato anche dai medici della Clinica __________ ed è stato menzionato

sin dalla segnalazione iniziale all’autorità (Rapporto di decorso 16 febbraio

2018, pag. 1, doc. 1 ARP) – dalle tavole processuali emerge che lo stato

di RE 1 era alterato e molto instabile, a tal punto da mettere in discussione

una sua presa a carico adeguata del bebè.

Nel

corso della procedura, la reclamante ha manifestato un comportamento che contraddice

le risultanze oggettive degli atti. RE 1 ha ad esempio sostenuto che le analisi

delle urine sono state effettuate contro la sua volontà, mentre dalle cartelle

cliniche emerge il contrario (cfr. Decorso/Focus Ostetricia, foglio 1A/1B, doc.

3 reclamante: “su ordine medico la paz. raccoglie un campione di urine

in mia presenza”; “la p.te era stata informata dell’esame tossicologico

e il campione era stato consegnato spontaneamente dalla p.te, ed era anche

stato eseguito in presenza di una infermiera del reparto”). Ha altresì

sostenuto di aver interrotto l’allattamento di PI 1 in modo autonomo (“perché

fuma e beve un po’ di vino ogni tanto”, Rapporto UAP del 23 febbraio 2018,

pag. 1, doc. 8 ARP), quando le cartelle riferiscono altro (cfr.

Decorso/Focus Ostetricia, foglio 1A, doc. 3 reclamante: “andiamo

insieme dalla pz. e discutiamo sulla possibilità di sopprimere l’allattamento

(visto lo screening tossicologico +). La pz. accetta senza discutere (…)

colloquio anche con il pediatra dr. __________ che espone alla pz. i rischi per

il neonato riguardo al passaggio di sostanze tossiche nel latte materno”).

Più recentemente, dopo aver sempre affermato che il figlio è nato dalla sua

relazione con __________, a riconoscimento avvenuto la reclamante ha sostenuto

che di sicuro egli non è “il più probabile padre” di PI 1 (cfr. e-mail

23 maggio 2018, allegato a doc. 84 ARP). Tale atteggiamento processuale

incoerente e contradditorio non fa che suffragare le preoccupazioni espresse

dai medici della Clinica e dall’UAP, riprese nella decisione dell’Autorità di

protezione, quanto al suo stato psicofisico instabile.

6.3. Questo

giudice può convenire sul fatto che definire i suoi due allontanamenti dalla

Clinica come degli abbandoni del minore sia eccessivo, nella misura in cui tale

comportamento non è mai stato suscettibile di mettere in pericolo il piccolo PI

1. RE 1 sapeva infatti che il minore era in buone mani (del personale curante

ma anche del padre, che durante uno dei due allontanamenti era presente in Clinica)

e la sua presenza fisica costante non era imprescindibile al benessere del

minore, avendo ella già cessato l’allattamento al seno del bebè.

Tuttavia,

la gravità dei due gesti non deve essere minimizzata. RE 1 si è infatti

volontariamente allontanata dalla Clinica per due giorni di fila (la tesi

secondo cui la madre dovesse essere già dimessa il 17 febbraio 2018 è rimasta

priva di riscontri), senza dare alcun avviso al personale, rendendosi

irreperibile telefonicamente per diverse ore e, successivamente, non dando

seguito alla promessa di rientrare (cfr. cronologia degli eventi di cui al Decorso/Focus

Ostetricia, doc. 3 reclamante). Tale allontanamento è stato giustificato

a posteriori con una serie di spiegazioni confuse (recupero dell’ovetto,

perdita delle chiavi, pulizie dell’appartamento sporcato dai cani) e poco

verosimili (risulta invece dagli atti che il primo allontanamento ha fatto

seguito ad una accesa lite col compagno; cfr. Rapporto di decorso 16 febbraio

2018, pag. 2, doc. 1 ARP).

Alla

luce di tali comportamenti, e dello stato di grande agitazione e confusione di

cui si dà atto nelle cartelle cliniche (da cui si evince che dopo il secondo

rientro in Clinica è stata ventilata anche l’ipotesi di un ricovero a scopo di

cura o di assistenza; cfr. Decorso/Focus Ostetricia, foglio 2A, doc. 3

reclamante: “se si dovesse procedere ad un ricovero coatto contattare Avv. __________

per informarla sul luogo di destinazione della paziente”), è corretto

dubitare che RE 1 fosse in grado di comprendere il bisogni del minore.

6.4. Nei

suoi memoriali, la reclamante contesta anche la proporzionalità della misura

adottata.

Alla

luce di tutti gli elementi di preoccupazione che emergono dagli atti, la privazione

provvisoria del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1, decisa in

via cautelare dall’Autorità di protezione, risulta essere la soluzione più

adeguata per tutelare il minore nelle more istruttorie, in attesa degli esiti

delle ulteriori verifiche che potranno chiarire l’effettiva sussistenza di una

situazione di pericolo per lo sviluppo del minore o meno. La reclamante stessa,

peraltro, dopo l’emanazione della decisione supercautelare del 16 febbraio 2018

non si era dichiarata in disaccordo con la misura adottata (“Tutto sommato è

contenta che PI 1 sia al sicuro in Clinica e che lei abbia il tempo di valutare

come si comporta il padre”, verbale di udienza 20 febbraio 2018, pag. 2).

Nella

fattispecie, non si intravvedono altre misure ufficiali meno incisive che

avrebbero potuto raggiungere il medesimo risultato, ovvero tutelare efficacemente

il neonato a fronte dello stato psicofisico di RE 1 e del sospetto abuso di sostanze

da parte di quest’ultima. La reclamante ritiene che l’Autorità di protezione

abbia indebitamente scartato la possibilità di collocare il minore presso Casa __________,

unitamente a lei, ma dimentica di sottolineare che sin da subito la sua

disponibilità ad un tale progetto non è stata incondizionata: RE 1 aveva infatti

proposto di soggiornare a Casa __________ soltanto per il tempo necessario alla

ricerca di una infermiera pediatrica (da lei assunta e remunerata) che la assistesse,

al domicilio, nella cura del figlio. Si trattava dunque di una disponibilità

condizionata e temporanea, non vincolata all’espletamento degli accertamenti ritenuti

necessari dall’Autorità di protezione, che hanno fondato il provvisorio ritiro

del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Anche questa censura

non merita pertanto accoglimento.

6.5. Occorre

invece rilevare che la decisione impugnata ha violato il principio della

proporzionalità nel fissare i diritti di visita tra madre e figlio. Come

sottolineato a più riprese nel reclamo, dagli atti emerge che durante il

soggiorno in Clinica RE 1 si sia sempre comportata correttamente in presenza di

PI 1, accudendolo in maniera adeguata.

La

circostanza è stata confermata anche in seguito dal Punto d’Incontro che ha

monitorato i diritti di visita (cfr. rapporto 9 aprile 2018 della __________,

allegato a doc. 13 CDP). Vista la tenerissima età di PI 1, la

concessione di relazioni personali sorvegliate della durata di due ore a

cadenza settimanale appare eccessivamente restrittiva. Le censure in tal senso

sono ad ogni modo ormai superate, l’Autorità di protezione avendo nel frattempo

già esteso i diritti di visita con decisione del 16 maggio 2018.

7. Gli oneri

processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a

carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.–

b) spese fr.

200.–

fr.

1'000.–

sono posti a carico di RE

1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.