9.2018.26
Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio; collocamento in via cautelare di un neonato, esame dei presupposti
19 giugno 2018Italiano34 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2018.26
Lugano
19 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell’Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
in
materia di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del
figlio PI 1
(rappr.
da: avv. CURA 1)
giudicando
ora sul reclamo presentato l’8 marzo 2018 da RE 1 contro la decisione emessa
il 26 febbraio 2018 (ris. n. 492/2018) dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Il 2018, presso la
Clinica __________, RE 1 ha dato alla luce il figlio __________. Solo
successivamente, il 22 maggio 2018, il padre __________ ha provveduto al
riconoscimento del minore (doc. 82 ARP).
B. Il 16 febbraio 2018
il dr. med. __________, ginecologo attivo presso la Clinica __________, ha contattato
– dapprima telefonicamente e poi a mezzo fax – l’Autorità regionale di
protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) per segnalare “una
situazione sicuramente a rischio per il benessere del neonato e dei genitori”
(Rapporto di decorso 16 febbraio 2018, pag. 2, doc. 1 ARP). Egli riferiva
di aver riscontrato, a seguito di un esame tossicologico, la presenza di importanti
quantità di cannabinoidi ed anfetamine nelle urine di RE 1, il cui consumo
costante e importante di anfetamine, cannabis, alcool e tabacco sarebbe stato
riferito dal compagno __________. Il medico segnalava inoltre che RE 1
presentava un calo dell’umore (baby blues) e aveva lasciato la Clinica
senza alcun avviso. Una volta rintracciata telefonicamente, quest’ultima aveva
reagito con una crisi di pianto, accusando tutto il personale curante di non
riporre fiducia in lei e negando un abuso di sostanze stupefacenti. Il medico
postulava dunque l’intervento dell’Autorità di protezione.
C. Con decisione supercautelare
di pari data, la Presidente dell’Autorità di protezione ha privato RE 1 del
diritto di determinare il luogo di dimora del figlio __________, collocando
quest’ultimo presso il reparto di pediatria della Clinica. Nella medesima
decisione è stato conferito un mandato urgente all’Ufficio dell’aiuto e della
protezione, settore famiglie e minorenni, di __________ (di seguito: UAP), per
una verifica della situazione famigliare alfine di determinare le eventuali
misure di protezione a favore del minore, vista la situazione instabile dei
genitori, ed è stata convocata l’udienza di discussione.
D. All’udienza di
discussione del 20 febbraio 2018 RE 1 non ha contestato il provvedimento, ma ha
auspicato che i necessari accertamenti fossero svolti in tempi brevi e che il
figlio PI 1 le venisse affidato, istituendo se del caso delle misure di
sostegno.
E. Il 23 febbraio 2018
l’UAP ha reso il suo rapporto, fondato su un “colloquio con il personale
della Clinica __________, un colloquio con i due genitori e un consulto con il
responsabile del Servizio medico psicologico” (doc. 8 ARP, pag. 1).
In esso si conclude che “non sembrano esservi garanzie sufficienti per
assicurare una risposta adeguata ai bisogni di PI 1 da parte dei due genitori”
e vengono suggeriti ulteriori approfondimenti, sia mediante un esame del capello
della madre che attraverso una valutazione dello stato psichico dei due
genitori (pag. 2). Nell’attesa dello svolgimento di tali approfondimenti, l’UAP
suggeriva il collocamento di PI 1 presso una famiglia SOS, con un diritto di
visita settimanale accompagnato in favore dei genitori (pag. 2).
F. Su richiesta della
Considerandi
Clinica del 23 febbraio 2018, con decisione supercautelare di pari data, la
Presidente dell’Autorità di protezione ha regolamentato i diritti di visita di PI
1.
per il fine settimana seguente, convocando le parti all’udienza di discussione.
G. All’udienza di
discussione del 26 febbraio 2018 l’Autorità di protezione ha intimato il
rapporto dell’UAP a RE 1. Quest’ultima lo ha integralmente contestato, opponendosi
in particolare al collocamento di PI 1 presso una famiglia SOS (verbale, pag.
2-3). RE 1 ha proposto di assumere un’infermiera pediatrica a tempo pieno, che
possa sostenerla nella cura e nell’accudimento del figlio, o eventualmente di
essere presa a carico assieme al figlio in una struttura “per il breve tempo
necessario del reperimento di un’infermiera idonea” (verbale, pag. 3).
H. Con giudizio
cautelare del 26 febbraio 2018 l’Autorità di protezione ha confermato la
decisione urgente di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora
di PI 1 (dispositivo n. 1), ordinando il suo collocamento presso una famiglia
SOS indicata dall’UAP (dispositivo n. 2), ufficio designato quale coordinatore
del progetto, ed invitato a presentare il Progetto educativo di affidamento in
famiglia SOS e la Convenzione per l’affidamento famigliare (dispositivo n. 3). L’Autorità
di protezione ha regolato in via cautelare le relazioni personali del minore
con la madre, prevedendo un diritto di visita settimanale di due ore, in
modalità sorvegliata, presso un Punto d’Incontro individuato dall’UAP
(dispositivo n. 4). Ha inoltre conferito mandato al Servizio psico-sociale (di
seguito, SPS) di __________ per una valutazione dello stato psichico di RE 1
(dispositivo n. 5), ha disposto l’esame del capello di quest’ultima
(dispositivo n. 9) ed ha incaricato l’UAP di effettuare un’indagine
socio-famigliare del nucleo famigliare materno (dispositivo n. 10). La
decisione, nel suo complesso, è stata dichiarata immediatamente esecutiva e a
un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo (dispositivo n. 13).
I. In data 8 marzo
2018.
RE 1 ha interposto reclamo contro i provvedimenti cautelari adottati
dall’Autorità di protezione (dispositivi n. 1. 2. 3 e 4), postulando la concessione
dell’effetto sospensivo limitatamente alla decisione concernente i diritti di
visita, nel senso di concederne un’estensione da concordarsi con l’UAP; in via
principale, postula la restituzione alla madre della facoltà di determinare la
residenza del figlio e la riconsegna del minore da parte della famiglia SOS; in
subordine, domanda l’annullamento della decisione con rinvio dell’incarto
all’autorità inferiore per un nuovo giudizio.
L. In data 26 marzo 2018
RE 1 ha integrato il suo gravame con una richiesta di misure supercautelari e
cautelari, producendo due perizie specialistiche da lei commissionate (Consulenza
medico-specialistica del 13 marzo 2018 del dott. __________, e Relazione di
accertamento medico-legale e tossicologico-forense del 19 marzo 2018 del dott. __________,
doc. 5 e doc. 6 reclamante) il referto del SPS datato 8 marzo
2018.
(Mandato per verifica dello stato di salute psichica, doc. 7
reclamante) e rinnovando in via principale la richiesta di vedersi restituire
il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio oltre che di estendere,
in via supercautelare urgente, le relazioni personali col medesimo.
M. Con decisione 30
marzo 2018 questo giudice ha designato l’avv. CURA 1 quale curatore di
rappresentanza del minore, con il compito di tutelarne gli interessi nella
procedura di reclamo e negli eventuali futuri procedimenti di reclamo relativi
al suo collocamento e alle sue relazioni personali con la madre. L’Autorità di
protezione aveva già provveduto a nominare il suddetto legale per il procedimento
di prime cure.
N. Con pronuncia 12
aprile 2018 questo giudice ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, la
richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo limitatamente al punto 4 del
Dispositivo
dispositivo. Ha tuttavia invitato l’autorità di prime cure a riesaminare
l’assetto provvisionale delle relazioni personali fra madre e figlio, ciò che è
stato successivamente attuato con decisione del 16 maggio 2018 (estensione dei
diritti di visita ad almeno due incontri alla settimana, sempre da svolgersi in
modalità sorvegliata presso il Punto d’incontro prescelto).
O. Con osservazioni del 13
aprile 2018 il curatore di rappresentanza ha postulato, nel merito, la
reiezione del gravame. Egli ritiene che l’attuale situazione di incertezza
quanto alle capacità genitoriali materne, creata anche dall’atteggiamento di RE
1 (in particolare, dalla mancata collaborazione con il padre in relazione al riconoscimento
del minore e dal rifiuto allo svincolo dal segreto professionale dei medici che
l’hanno seguita) conduca a confermare, nell’attesa di compiere tutte le
valutazioni del caso, la privazione del diritto di determinare il luogo di
dimora del figlio PI 1.
L’Autorità di protezione
non ha invece presentato osservazioni entro il termine impartito.
P. In sede di replica (memoriale
7 maggio 2018) e duplica (memoriale 11 maggio 2018), RE 1 e il curatore di
rappresentanza di PI 1 si sono riconfermati nelle considerazioni e conclusioni
già espresse nei precedenti reciproci memoriali.
Di quanto avvenuto
dopo il termine dello scambio di allegati si dirà, per quanto utile all’evasione
del procedimento, nei considerandi in diritto.
Considerato
1. Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. La reclamante
contesta unicamente i provvedimenti cautelari adottati dall’autorità di prime
cure nella decisione emessa il 26 febbraio 2018 (dispositivi n. 1, 2, 3 e
4). Non sono per contro stati oggetto di impugnazione gli altri provvedimenti
ordinati dall’Autorità di protezione, fra cui il conferimento di un mandato al
Servizio Psico-Sociale di __________ per una valutazione dello stato di salute
psichico di RE 1, l’obbligo per la medesima di sottoporsi all’esame del
capello, il mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ per
un’indagine socio-familiare del nucleo familiare di RE 1 (dispositivi n. 5-12).
3. Nella decisione
impugnata, dopo aver ripercorso e riassunto i vari passi processuali svolti dal
momento della nascita di PI 1, l’Autorità di protezione ha indicato le
motivazioni che l’hanno condotta a privare RE 1 del diritto di determinare il
luogo di dimora del figlio e a regolamentare le relazioni personali in forma
sorvegliata presso un Punto d’Incontro.
L’Autorità di protezione ha
considerato “inadeguato” il comportamento materno durante la degenza in
Clinica, per aver “abbandonato il figlio senza dare motivazioni ragionevoli
e sensate” né al personale curante né all’autorità medesima (decisione impugnata,
pag. 6). Nella decisione impugnata viene inoltre citato “lo stato confusionale
e disorientato della madre”, che “non ha riconosciuto un medico curante
con cui ha parlato per ore della situazione del figlio” (pag. 6). L’Autorità
di prime cure ha rilevato che dal rapporto dell’UAP emergono seri dubbi sullo
stato attuale di RE 1 e non sembrano dunque essere date “garanzie
sufficienti” quanto alla “capacità di percepire, comprendere e
rispondere ai bisogni del figlio PI 1” (decisione impugnata, pag. 7).
In seguito, l’Autorità di
protezione ha riportato che “dall’osservatorio medico emergono seri dubbi
sull’uso di sostanze stupefacenti da parte della madre” (decisione
impugnata, pag. 7). L’Autorità di prime cure ha riferito che “durante la
preparazione al parto non è stato possibile posizionare il Venflon sulle
braccia di RE 1 a causa dello stato compromesso delle vene” (decisione impugnata,
pag. 7-8). Gli esami delle urine esperiti prima del parto hanno dato esito
positivo a cannabinoidi e anfetamine, mentre l’esito negativo delle successive analisi
non è stato ritenuto rilevante in quanto si trattava di “urine molto diluite
in cui non c’è più traccia di sostanze stupefacenti” (decisione impugnata,
pag. 8). Un ulteriore elemento di preoccupazione è legato al fatto che nei
giorni successivi alla decisione supercautelare, RE 1 si è recata al Pronto
soccorso dell’Ospedale __________ “in seguito ad uno svenimento in casa”,
sottoponendosi anche ad esami più approfonditi, ma senza svincolare il
personale medico dal relativo segreto (decisione impugnata, pag. 8).
In considerazione di tutti
questi elementi, l’Autorità di protezione ha definito “incerto e instabile”
lo stato psicofisico di RE 1 e ha
ritenuto che “non sembrano essere date”, da parte della madre, “le
condizioni sufficienti per garantire una risposta ai bisogni di PI 1”
(decisione impugnata, pag. 8).
4. Nel suo reclamo,
l’insorgente rimprovera all’Autorità di protezione di non aver “valutato né
approfondito i fatti” e di aver “preso delle gravi misure in violazione
del principio della proporzionalità, senza tenere conto dell’interesse e del
bene di PI 1” (reclamo, pag. 4). I provvedimenti adottati dall’Autorità di
protezione sono definiti arbitrari, eccessivamente gravi e incisivi (pag. 4).
Le considerazioni dell’Autorità di prime cure – secondo cui la madre avrebbe
avuto un comportamento inadeguato presso la Clinica e avrebbe abbandonato il
minore – e i sospetti quanto all’uso di sostanze stupefacenti “non trovano
una corrispondenza oggettiva con le tavole processuali” (reclamo, pag. 4).
L’insorgente considera che i provvedimenti ordinati “penalizzano eccessivamente
il piccolo PI 1, poiché violano il suo diritto di avere contatti giornalieri e
stare con la mamma” (reclamo, pag. 4).
4.1. L’insorgente critica anzitutto
le affermazioni proferite dal dr. med. __________ nella sua segnalazione del 16
febbraio 2018 in relazione al presunto abuso di sostanze da parte
dell’interessata. Tale abuso non risulta essere mai emerso durante i controlli
in gravidanza, e le affermazioni del medico sarebbero fuorvianti in quanto “non
ha la prova certa di un presunto passato di tossicodipendenza della reclamante”
(reclamo, pag. 5). RE 1 critica il fatto che il medico – pur conoscendo il
vissuto della coppia e i loro difficili rapporti – non si sia confrontato con
la diretta interessata in merito alle accuse del compagno, invece di “limitarsi
a riportare nella segnalazione all’ARP __________ quanto riferitogli da __________,
come fosse verità assoluta” (reclamo, pag. 6).
La reclamante
censura inoltre il fatto che il dr. med. __________ abbia effettuato delle
analisi tossicologiche senza il suo consenso (reclamo, pag. 6).
Nel suo gravame, RE 1
solleva diversi interrogativi su quanto accaduto durante la sua permanenza
presso la Clinica __________. La reclamante si chiede per quale motivo i medici
le abbiano permesso di allattare al seno PI 1 fino al giorno seguente l’esito
delle analisi tossicologiche (benché queste riferissero della presenza di
cannabinoidi e anfetamine), e come mai il figlio non abbia mai presentato
tracce di stupefacenti in corpo né avuto crisi di astinenza (reclamo, pag. 7).
Con riferimento all’allontanamento dalla Clinica, l’insorgente solleva il
dubbio che tale gesto sia stato provocato dal calo dell’umore che le era stato
riscontrato (baby blues) e per il quale era stato chiesto l’intervento
di una psicologa (reclamo, pag. 7). Si chiede peraltro come mai il personale
della Clinica non sia stato in grado di sorvegliarla (reclamo, pag. 7). A suo
modo di vedere non è corretto definirlo un abbandono, nella misura in cui dagli
atti emerge che nella sua permanenza in clinica la madre si è occupata in
maniera appropriata del bebè (reclamo, pag. 8).
4.2. La reclamante mette anche
in discussione il contenuto del secondo rapporto del dr. med. __________,
consegnatole in occasione dell’udienza del 20 febbraio 2018, che riporterebbe i
fatti in modo “drammatico e sommario”, in contraddizione con la documentazione
della Clinica (reclamo, pag. 8).
Da tali atti
emergerebbe infatti che il mattino del 16 febbraio 2018, a seguito degli sbalzi
d’umore di RE 1, le era stato riscontrato un baby blues. Nonostante
fosse stato convenuto un sostegno specialistico, non è stato possibile
contattare la psicologa della Clinica. Il personale non si è nemmeno accorto
che la paziente se ne era andata e, al suo ritorno, non ha collegato il suo
comportamento con il diagnosticato baby blues (reclamo, pag. 10;
replica, pag. 2). La reclamante ha peraltro sempre affermato di aver lasciato
la Clinica il 16 febbraio 2018 per andare a recuperare l’ovetto per il rientro
a casa con il piccolo PI 1, telefonando regolarmente per interessarsi sul suo stato
(reclamo, pag. 11).
L’allontanamento dalla
Clinica del 17 febbraio è invece ininfluente in quanto il personale medesimo
aveva insistito per le sue dimissioni proprio per quel giorno; anche in quell’occasione,
la madre ha comunque sempre telefonato in Clinica per assicurarsi delle
condizioni di PI 1 (reclamo, pag. 11).
Infine, la reclamante
sostiene come dalle cartelle mediche risulti che essa “è sempre stata molto
presente vicino al figlio accudendolo in modo amorevole” (reclamo, pag. 11;
replica, pag. 2). Ciò emerge anche dal rapporto della __________che, in qualità
di Punto d’Incontro, ha seguito i diritti di visita materni (replica, pag. 3).
4.3. La reclamante censura
infine anche il rapporto dell’UAP del 23 febbraio 2018, cui l’Autorità di protezione
ha aderito integralmente, nonostante la verifica fosse “tutt’altro che
completa ed esaustiva” (reclamo, pag. 12). L’operatrice dell’UAP ha infatti
effettuato un solo incontro con i genitori del minore, rifiutando l’espletamento
di un sopralluogo a casa di RE 1. Essa si è limitata ad indicare che la versione
dei fatti dei genitori divergeva da quella del personale della Clinica, “senza
indicare quando e con chi avrebbe parlato” (reclamo, pag. 12-13).
L’insorgente lamenta inoltre che vi siano stati dei colloqui con il personale
della Clinica senza il suo preventivo svincolo dal segreto medico (replica,
pag. 5). Secondo RE 1 sono infine ininfluenti le considerazioni riguardanti il
riconoscimento formale di paternità, le difficoltà di coppia non essendo mai
state sottaciute (reclamo, pag. 12; replica, pag. 3-4).
4.4. In conclusione, la
reclamante sostiene che le considerazioni dell’Autorità di protezione siano
arbitrarie. Ritiene in particolare di non aver mai abbandonato il figlio e di
non aver mai avuto un comportamento inadeguato durante la degenza in Clinica
(reclamo, pag. 13). Il fatto che “in un’unica occasione (!) sarebbe parsa un
po’ confusa, non fa sì che essa debba essere condannata”, poiché l’episodio
è da ricondurre al baby blues di cui soffriva e che il personale della
Clinica __________ – invece di etichettarla come una tossicodipendente –
avrebbe dovuto curare (reclamo, pag. 13).
L’insorgente mette in
discussione l’accertamento del suo consumo di cannabinoidi e anfetamine, fondato
su un test delle urine cui non aveva consentito, e solleva dubbi quanto alla
gravità di tali riscontri (reclamo, pag. 13-14).
La reclamante rimprovera infine
all’Autorità di protezione di non aver cercato una soluzione di compromesso,
piuttosto che affidare il minore ad una famiglia SOS. L’autorità di prime cure
ha ignorato la proposta di assumere “un’infermiera pediatrica a tempo pieno
che seguisse lei e il bambino 24 ore su 24 e che abitasse presso il suo
domicilio” oppure la proposta di sottoporsi a verifiche regolari a domicilio,
da effettuarsi dall’UAP (reclamo, pag. 14-15; replica, pag. 2). RE 1 aveva
peraltro dato la sua disponibilità a soggiornare, sino al momento
dell’assunzione dell’infermiera, presso una struttura protetta con il figlio PI
1 (reclamo, pag. 14; replica, pag. 1). Le misure adottate, invece, “configurano
un ingiustificato accanimento” nei suoi confronti (reclamo, pag. 15).
L’insorgente postula
dunque l’annullamento dei dispositivi da 1 a 4 della decisione impugnata e la
restituzione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio PI 1, con
la sua riconsegna immediata da parte della famiglia SOS; in subordine,
l’annullamento dei suddetti punti del dispositivo, con rinvio degli atti
all’Autorità di protezione per un nuovo giudizio (reclamo, pag. 17-18).
5. Giusta
l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano
o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le misure
opportune per la protezione del figlio.
5.1. L'art.
310 cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio)
prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo,
l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi
presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
La
privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è dunque una misura
che consiste nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di
residenza e le modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il
minorenne presso terzi o in un istituto (Meier/
Stettler, Droit de la filiation, 5a ed. 2014, n. 1291-1292 pag. 847).
Nel
caso in cui i genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa
all’Autorità di protezione che, decidendone il collocamento, determina il luogo
di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; STF 5A_993/2016 del 19 giugno
2017 consid. 4.2.2; STF 5A_548/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 4.3; STF
5A_335/2012 del 21 giugno 2012 consid. 3.1; Breitschmid,
in: BSK ZGB I, 5a ed. 2014, ad art. 310 CC n. 6; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 7).
Nell'accezione
di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo
fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori
(STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10
aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310
CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des
Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler,
Droit de filiation, n. 1298 pag. 850). Le cause della messa in pericolo
sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage
familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue
quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno
2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid.
4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 consid. 4.1. e rif.;
Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, Droit de filiation, n.
1296 pag. 850).
L'autorità
di protezione revoca la custodia “quando il figlio non possa essere altrimenti
sottratto al pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC): le decisioni di privazione devono
infatti rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n.
2). La revoca della custodia è infatti una misura nettamente più incisiva di
quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e può essere ammessa unicamente
quando gli altri provvedimenti sono falliti o appaiono di primo acchito insufficienti
(STF del 10 novembre 2016, inc.5A_404/2016, consid. 3; STF 5A_993/2016 del 19
giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_404/2016 del 10 novembre 2016 consid. 3; STF
5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 88).
Le
misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté
familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n.
14). Considerata la gravità della misura, ma anche il rischio che una revoca
inappropriata farebbe correre al minore, la privazione del diritto di determinare
il luogo di dimora del figlio deve in principio essere preceduta da un rapporto
o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in
prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare
specializzato in protezione dei minori; Meier,
in: CR CC I , ad art. 310 n. 16).
Qualora
il collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai
bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione
in applicazione dell’art. 313 cpv. 1 CC, secondo cui la modifica delle
circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione alla nuova
situazione (Breitschmid, in: BSK
ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Meier,
in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 22).
5.2. Ai sensi dell’art. 445
cpv. 1 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv.
1 CC – l’Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona che
partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari
necessari per la durata del procedimento. In caso di particolare urgenza,
giusta l’art. 445 cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti può
immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano
al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni
e, in seguito, prende una nuova decisione.
Presupposti per
l’emanazione di una decisione cautelare sono l’esistenza di una prognosi
favorevole quanto all’esito del procedimento principale (il cosiddetto fumus
boni iuris), l’urgenza del provvedimento e la sua proporzionalità (cfr.
art. 389 cpv. 2 CC, secondo cui ogni misura ufficiale deve essere necessaria e
idonea; Auer/Marti, in: BSK
Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 445 CC n. 6 e segg.; sentenza CDP del 9
febbraio 2017, inc. 9.2016.183 consid. 3.1; sentenza CDP del 21 maggio 2014,
inc. 9.2013.218 consid. 5.2; v. anche STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017
consid. 4.2.1).
Secondo
la giurisprudenza resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione
all’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), il
collocamento di un neonato costituisce un provvedimento estremamente severo e
occorrono delle ragioni straordinariamente pressanti (“extraordinairement
impérieuses”) perché un bebè possa essere sottratto a sua madre, contro la
volontà di quest’ultima, immediatamente dopo la nascita, a seguito di una procedura
inaudita parte: tali casi meritano un’attenzione ancor più accresciuta
da parte delle Autorità (v. decisione della CorteEDU nella causa Hanzelkovi
contro Repubblica Ceca dell’11 dicembre 2014, §72; causa Haase contro Germania,
decisione dell’8 aprile 2004, § 91; causa K. e T. contro Finlandia, decisione
del 12 luglio 2001, §168; consultabili su: www.hudoc.echr.coe.int; v. anche Meier, L’enfant en droit suisse:
quelques apports de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits
de l’homme, in: FamPra 2012 pag. 302).
6. Nel
caso concreto, occorre dunque chinarsi sulla privazione del diritto di RE 1 di
determinare il luogo di dimora del figlio PI 1, decretata in via cautelare
dall’Autorità di protezione il 26 febbraio 2018, dopo averla già sancita in via
superprovvisionale il 16 febbraio precedente, quando il minore aveva 3 giorni
di vita.
6.1. Non
è contestato da parte di RE 1 l’assunto secondo cui il consumo di stupefacenti
o di sostanze psicotrope da parte della madre possa mettere in pericolo il bene
del figlio: l’insorgente ritiene tuttavia che nel caso specifico non vi siano
prove di un tale consumo da parte sua (“la signora RE 1 comprende le preoccupazioni
di ARP e UAP, dichiarandosi d’accordo con il modo di procedere in presenza di
un genitore in cui vi è sospetto di dipendenza; sostenendo tuttavia che non si
tratta assolutamente del suo caso”; Rapporto UAP del 24 aprile 2018, pag.
1, doc. 58 ARP).
Contrariamente
a quanto affermato dall’insorgente, dagli atti emergono invece svariati
elementi che attestano l’esistenza di un consumo di sostanze psicotrope da
parte sua.
In
primo luogo, il test tossicologico eseguito su ordine del dr. med. __________
il giorno prima del parto, il 12 febbraio 2018, dà atto di un consumo definito
“importante” di cannabinoidi e anfetamine (Rapporto di decorso, pag. 1 doc.
1 ARP; doc. 3 reclamante). Ad analogo esito è giunto l’esame
tossicologico effettuato al Pronto soccorso dell’Ospedale __________ il 19
febbraio successivo, che riferisce di una positività a cannabis e a
metamfetamine (Lettera di dimissione __________, pag. 2, allegato a doc. 58
ARP). Il consumo di canapa è stato ammesso, nella misura di uno spinello al
giorno e di sigarette alla canapa legali (“canapa light CBD e 1 spinello/die
alla sera”; “a partire dai 18-20 anni consumo di THC a scopo ricreativo
e ansiolitico”, Rapporto SPS, pag. 3, doc. 31 ARP), ma non durante
la gravidanza (“durante la gravidanza non ho mai fumato”, verbale 20
febbraio 2018, pag. 2). RE 1 ha ammesso di aver fatto uso di anfetamine diversi
anni or sono, ma ne ha negato un consumo attuale e in gravidanza (“dieci
anni fa”, verbale 20 febbraio 2018, pag. 2).
La
tesi dell’insorgente, secondo cui il rilevamento di tali sostanze nelle urine potrebbe
essere ricondotta alla somministrazione di medicinali dopo il parto (si tratterebbe
a suo avviso di un “falso positivo dato da interazione con farmaci analgesici
assunti dopo il parto”, Rapporto SPS, pag. 3, doc. 31 ARP) è in
contraddizione con gli atti, nella misura in cui il campione analizzato era stato
prelevato prima del parto. L’esito negativo a tutte le sostanze del test
effettuato spontaneamente il 20 febbraio 2018 è per contro privo di portata in
quanto, come anche rilevato dall’Autorità di protezione, dalle analisi è stato
riscontrato che il campione d’esame conteneva urina diluita (doc. 4
reclamante).
Quanto
affermato nel documento specialistico prodotto dall’insorgente (Relazione di
accertamento medico-legale e tossicologico-forense in tema di positività
urinaria per sostanze stupefacenti e psicotrope, doc. 6 reclamante) non
appare idoneo a confutare le risultanze di cui sopra, nella misura in cui si
limita ad osservare che la metodica utilizzata per le analisi “fornisce
risultati presuntivi” ed è “idonea a stabilire il sospetto della
presenza di una sostanza stupefacente nel campione di urina”, ma non la
certezza di tale presenza (pag. 7-8). Un risultato positivo per “amfetamine-metamfetamine”
potrebbe infatti anche essere dovuto “dall’assunzione di farmaci quali
fentermina, clorentermina, selegina, ecc.” (pag. 8). Seguendo questa
logica, l’insorgente avrebbe tuttavia dovuto rendere verosimile o almeno spiegare
quali farmaci avrebbe assunto, in gravidanza e poco dopo il parto, tali da
poter dare a due riprese una simile positività, ciò che invece non ha fatto,
affermando peraltro di non assumere alcun medicamento (“nega assunzione di
terapia farmacologica”; “nega (…) assunzione di psicofarmaci dichiarandosi
apertamente contraria a rimedi chimici”; Rapporto SPS, pag. 2-3, doc. 31
ARP).
A
queste risultanze, già di per sé concludenti quanto ad un consumo di sostante
psicotrope ancora quando suo figlio PI 1 era in grembo, si aggiungono gli altri
elementi che, sebbene di forza probatoria minore, corroborano tale tesi. RE 1
ha infatti riconosciuto un “passato di tossicodipendenze” (pur negando di
aver “più abusato di sostanze stupefacenti nel corso della gravidanza”; Rapporto
di decorso, pag. 1, doc. 1 ARP), un pregresso “periodo di depressione
con abuso di alcol” (“nelle fasi depressive ha usato fiori di Bach e
automedicazione con alcol (vino)”; Rapporto SPS, pag. 3, doc. 31 ARP)
e un saltuario consumo di ecstasy all’età di vent’anni (Rapporto SPS, pag. 3, doc.
31 ARP). Pur negando di aver mai assunto sostanze per via endovenosa
(Rapporto SPS, pag. 3, doc. 31 ARP), al momento del parto il personale
sanitario della Clinica __________ ha riferito all’UAP di non aver potuto
posizionare un catetere venoso (Venflon) sulle braccia della paziente a causa
dello stato compromesso delle sue vene (Rapporto UAP del 23 febbraio 2018, pag.
2, doc. 8 ARP), che tuttavia la reclamante attribuisce a imprecisati avvenimenti
riguardanti “il passato, a quando aveva vent’anni” (verbale 26 febbraio
2018, pag. 2).
Non
appare invece significativo il fatto che PI 1 non abbia sofferto, alla nascita,
di astinenza, non essendo provato che le sostanze in parola siano atte a provocare
una dipendenza fisica nel neonato e una successiva crisi astinenziale. Peraltro,
nemmeno l’insorgente lo sostiene, limitandosi a sollevare dubbi in proposito.
Sono
dunque prive di fondamento le tesi ricorsuali, secondo cui i sospetti quanto all’uso
di sostanze stupefacenti sarebbero privi di riscontri oggettivi. Da questo
profilo, la decisione dell’Autorità di protezione resiste alle critiche.
6.2. Il
consumo/abuso di derivati dalla canapa o di anfetamine da parte di RE 1 non
costituisce ad ogni modo l’unico elemento che ha fondato il provvedimento impugnato.
L’Autorità di protezione ha infatti dedotto che non fossero date le condizioni
sufficienti per garantire una risposta ai bisogni del minore anche dal comportamento
tenuto dalla madre durante la sua permanenza presso la Clinica __________ (abbandono
del figlio, stato confusionale, disorientato ed instabile).
La
reclamante contesta anche tali accertamenti, giustificando i comportamenti che
le sono rimproverati dall’Autorità di protezione con il calo dell’umore che le
era stato riscontrato dopo il parto (baby blues). A suffragio di tale
tesi produce un parere specialistico, che attribuisce “tutto ciò che accadrà
dopo il giorno 16.2 (abbandono della clinica, pianti e richieste pressanti di
notizie sul figlio)” ad una depressione post partum, “scatenata da un
indebito atto vessatorio nei confronti di una gravida in evidente fragile stato
emotivo” (Consulenza medico specialistica, pag. 10-11, doc. 5 reclamante).
Tali
conclusioni si scontrano tuttavia con quanto emerge dagli atti.
L’allontanamento di RE 1 dalla Clinica del 16 febbraio e la crisi di pianto
avuta nel corso della telefonata con il personale sanitario che cercava di
contattarla non possono essere addebitati ai provvedimenti ordinati
dall’Autorità di protezione, già solo per il fatto che essi sono avvenuti prima
di un qualsivoglia intervento della medesima. Tali avvenimenti sono infatti già
riferiti dal dr. med. __________ nella sua segnalazione del 16 febbraio 2018 (doc.
1 ARP), che ha dato avvio al procedimento e, solo successivamente, alla
decisione supercautelare dell’autorità di prime cure. Già per questo motivo, il
documento prodotto dall’insorgente non è atto a comprovare le tesi ricorsuali.
Vi
è inoltre da rilevare che il tentativo dell’insorgente di ricondurre ad una depressione
post partum il suo stato psicofisico alterato non modifica, nella sostanza, la
valutazione dell’Autorità quanto all’incapacità (almeno temporanea) di accudire
un neonato e quanto alle misure da intraprendere. E’ infatti ininfluente, come
visto, la causa della messa in pericolo del minore: poco importa che essa risulti
da una colpa materna o da una sua condizione di salute incolpevole, in quanto
non si tratta di punire l’insorgente, bensì di tutelare il bene di suo figlio PI
1. A prescindere dalle cause e dalle colpe – notasi che un baby blues
era stato riscontrato anche dai medici della Clinica __________ ed è stato menzionato
sin dalla segnalazione iniziale all’autorità (Rapporto di decorso 16 febbraio
2018, pag. 1, doc. 1 ARP) – dalle tavole processuali emerge che lo stato
di RE 1 era alterato e molto instabile, a tal punto da mettere in discussione
una sua presa a carico adeguata del bebè.
Nel
corso della procedura, la reclamante ha manifestato un comportamento che contraddice
le risultanze oggettive degli atti. RE 1 ha ad esempio sostenuto che le analisi
delle urine sono state effettuate contro la sua volontà, mentre dalle cartelle
cliniche emerge il contrario (cfr. Decorso/Focus Ostetricia, foglio 1A/1B, doc.
3 reclamante: “su ordine medico la paz. raccoglie un campione di urine
in mia presenza”; “la p.te era stata informata dell’esame tossicologico
e il campione era stato consegnato spontaneamente dalla p.te, ed era anche
stato eseguito in presenza di una infermiera del reparto”). Ha altresì
sostenuto di aver interrotto l’allattamento di PI 1 in modo autonomo (“perché
fuma e beve un po’ di vino ogni tanto”, Rapporto UAP del 23 febbraio 2018,
pag. 1, doc. 8 ARP), quando le cartelle riferiscono altro (cfr.
Decorso/Focus Ostetricia, foglio 1A, doc. 3 reclamante: “andiamo
insieme dalla pz. e discutiamo sulla possibilità di sopprimere l’allattamento
(visto lo screening tossicologico +). La pz. accetta senza discutere (…)
colloquio anche con il pediatra dr. __________ che espone alla pz. i rischi per
il neonato riguardo al passaggio di sostanze tossiche nel latte materno”).
Più recentemente, dopo aver sempre affermato che il figlio è nato dalla sua
relazione con __________, a riconoscimento avvenuto la reclamante ha sostenuto
che di sicuro egli non è “il più probabile padre” di PI 1 (cfr. e-mail
23 maggio 2018, allegato a doc. 84 ARP). Tale atteggiamento processuale
incoerente e contradditorio non fa che suffragare le preoccupazioni espresse
dai medici della Clinica e dall’UAP, riprese nella decisione dell’Autorità di
protezione, quanto al suo stato psicofisico instabile.
6.3. Questo
giudice può convenire sul fatto che definire i suoi due allontanamenti dalla
Clinica come degli abbandoni del minore sia eccessivo, nella misura in cui tale
comportamento non è mai stato suscettibile di mettere in pericolo il piccolo PI
1. RE 1 sapeva infatti che il minore era in buone mani (del personale curante
ma anche del padre, che durante uno dei due allontanamenti era presente in Clinica)
e la sua presenza fisica costante non era imprescindibile al benessere del
minore, avendo ella già cessato l’allattamento al seno del bebè.
Tuttavia,
la gravità dei due gesti non deve essere minimizzata. RE 1 si è infatti
volontariamente allontanata dalla Clinica per due giorni di fila (la tesi
secondo cui la madre dovesse essere già dimessa il 17 febbraio 2018 è rimasta
priva di riscontri), senza dare alcun avviso al personale, rendendosi
irreperibile telefonicamente per diverse ore e, successivamente, non dando
seguito alla promessa di rientrare (cfr. cronologia degli eventi di cui al Decorso/Focus
Ostetricia, doc. 3 reclamante). Tale allontanamento è stato giustificato
a posteriori con una serie di spiegazioni confuse (recupero dell’ovetto,
perdita delle chiavi, pulizie dell’appartamento sporcato dai cani) e poco
verosimili (risulta invece dagli atti che il primo allontanamento ha fatto
seguito ad una accesa lite col compagno; cfr. Rapporto di decorso 16 febbraio
2018, pag. 2, doc. 1 ARP).
Alla
luce di tali comportamenti, e dello stato di grande agitazione e confusione di
cui si dà atto nelle cartelle cliniche (da cui si evince che dopo il secondo
rientro in Clinica è stata ventilata anche l’ipotesi di un ricovero a scopo di
cura o di assistenza; cfr. Decorso/Focus Ostetricia, foglio 2A, doc. 3
reclamante: “se si dovesse procedere ad un ricovero coatto contattare Avv. __________
per informarla sul luogo di destinazione della paziente”), è corretto
dubitare che RE 1 fosse in grado di comprendere il bisogni del minore.
6.4. Nei
suoi memoriali, la reclamante contesta anche la proporzionalità della misura
adottata.
Alla
luce di tutti gli elementi di preoccupazione che emergono dagli atti, la privazione
provvisoria del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1, decisa in
via cautelare dall’Autorità di protezione, risulta essere la soluzione più
adeguata per tutelare il minore nelle more istruttorie, in attesa degli esiti
delle ulteriori verifiche che potranno chiarire l’effettiva sussistenza di una
situazione di pericolo per lo sviluppo del minore o meno. La reclamante stessa,
peraltro, dopo l’emanazione della decisione supercautelare del 16 febbraio 2018
non si era dichiarata in disaccordo con la misura adottata (“Tutto sommato è
contenta che PI 1 sia al sicuro in Clinica e che lei abbia il tempo di valutare
come si comporta il padre”, verbale di udienza 20 febbraio 2018, pag. 2).
Nella
fattispecie, non si intravvedono altre misure ufficiali meno incisive che
avrebbero potuto raggiungere il medesimo risultato, ovvero tutelare efficacemente
il neonato a fronte dello stato psicofisico di RE 1 e del sospetto abuso di sostanze
da parte di quest’ultima. La reclamante ritiene che l’Autorità di protezione
abbia indebitamente scartato la possibilità di collocare il minore presso Casa __________,
unitamente a lei, ma dimentica di sottolineare che sin da subito la sua
disponibilità ad un tale progetto non è stata incondizionata: RE 1 aveva infatti
proposto di soggiornare a Casa __________ soltanto per il tempo necessario alla
ricerca di una infermiera pediatrica (da lei assunta e remunerata) che la assistesse,
al domicilio, nella cura del figlio. Si trattava dunque di una disponibilità
condizionata e temporanea, non vincolata all’espletamento degli accertamenti ritenuti
necessari dall’Autorità di protezione, che hanno fondato il provvisorio ritiro
del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Anche questa censura
non merita pertanto accoglimento.
6.5. Occorre
invece rilevare che la decisione impugnata ha violato il principio della
proporzionalità nel fissare i diritti di visita tra madre e figlio. Come
sottolineato a più riprese nel reclamo, dagli atti emerge che durante il
soggiorno in Clinica RE 1 si sia sempre comportata correttamente in presenza di
PI 1, accudendolo in maniera adeguata.
La
circostanza è stata confermata anche in seguito dal Punto d’Incontro che ha
monitorato i diritti di visita (cfr. rapporto 9 aprile 2018 della __________,
allegato a doc. 13 CDP). Vista la tenerissima età di PI 1, la
concessione di relazioni personali sorvegliate della durata di due ore a
cadenza settimanale appare eccessivamente restrittiva. Le censure in tal senso
sono ad ogni modo ormai superate, l’Autorità di protezione avendo nel frattempo
già esteso i diritti di visita con decisione del 16 maggio 2018.
7. Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a
carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.–
b) spese fr.
200.–
fr.
1'000.–
sono posti a carico di RE
1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.