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Decisione

9.2018.30

Istituzione di una curatela in caso di adozione prima dell'entrata in Svizzera ai sensi degli art. 17 e segg. LF-CAA

4 ottobre 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2015) è stata

adottata dalla signora RE 1 con decisioni emanate dalle competenti Autorità del

__________ nel luglio-ottobre 2017.

Mediante decisione 9

gennaio 2018 (ris. 30/2018), l’Autorità regionale di protezione __________ (in

seguito Autorità di protezione), richiamando l’art. 264 CC e partendo dal

presupposto che PI 1 era stata collocata in vista di adozione ha: istituito a

favore della minore una tutela ai sensi dell’art. 327a CC (dispositivo n. 1);

nominato quale tutrice la signora CURA 1 dell’Ufficio dell’aiuto e della

protezione (UAP), Settore curatele, __________, definendone i compiti (dispositivo

n. 2); affidato la vigilanza del collocamento alla signora __________

dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), Settore adozioni, __________

(dispositivo n. 3).

B. Il 31 gennaio 2018 RE

1 si è aggravata contro la suddetta decisione, chiedendo la revoca della tutela,

rilevando che l’adozione era stata pronunciata in __________ con

sentenza/adozione già registrata in Svizzera dal Servizio centrale dello stato

civile e quindi non era possibile la nomina di un tutore ex art. 327a CC, non

essendo peraltro in presenza di un collocamento in vista di adozione.

C. In corso di procedura

l’Autorità di protezione ha riesaminato la decisione impugnata disponendo, con ulteriore

decisione 19 febbraio 2018, a favore della minore, una curatela di rappresentanza

ai sensi degli art. 306 CC e 17 ss. LF-CAA (dispositivo n. 2), nominando quale

curatrice la signora CURA 1 dell’UAP, settore curatele, __________, definendone

i compiti (dispositivo n. 3) ed affidando la sorveglianza del collocamento alla

signora __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), Settore

adozioni, __________ (dispositivo n. 4).

Di conseguenza questa Camera con decisione

26 febbraio 2018 ha dichiarato privo d’oggetto il reclamo del 31 gennaio

2018, stralciando la procedura dai ruoli e ricordando alla reclamante la

facoltà di aggravarsi, se del caso, contro la nuova decisione dell’Autorità di

protezione.

D. In data 20 marzo 2018

RE 1 ha quindi presentato reclamo pure contro la seconda decisione

dell’Autorità di protezione, contestando l’istituzione della curatela di

rappresentanza ai sensi dell’art. 306 CC, rilevando che nella fattispecie non

si tratterebbe di un collocamento in vista di adozione (da ciò anche la

contestazione dell’applicazione degli art. 264 e segg. CC, invocati

dall’Autorità di protezione), essendo la medesima già stata pronunciata in __________

e riconosciuta dall’Autorità competente svizzera.

E. Con osservazioni del 10

aprile 2018 l’Autorità di protezione ha chiesto di respingere il reclamo, precisando

di aver istituito la curatela in virtù del citato art. 17 LF-CAA.

F. Con replica del 22

aprile 2018 la reclamante ha precisato che l’art. 17 FF-CAA invocato

dall’Autorità di protezione si applicherebbe alle adozioni in attesa del loro

riconoscimento, quindi non alla fattispecie in esame, essendo il riconoscimento

già avvenuto. RE 1 precisa poi che nel dispositivo della risoluzione impugnata

i compiti assegnati alla curatrice non sono adatti alla situazione, essendo la

rappresentanza della minore e il preavviso da parte della curatrice relativi alla

“futura adozione”, mentre in concreto l’adozione è già in essere con

tutti gli effetti di legge.

G. L’Autorità di

protezione non ha duplicato. Questa Camera ha eseguito altri accertamenti

presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), __________, al fine di

avere ulteriori ragguagli sulla completezza o meno, in concreto della procedura

di adozione. Lo scambio di corrispondenza – dal quale si evince che secondo

l’UAP siamo in presenza di un’adozione già accertata e riconosciuta come completa

dall’Ufficio dello Stato civile di __________ – è stato trasmesso alla reclamante

per eventuali osservazioni.

H. RE 1 in data 22

settembre ha rilevato che il mandato assegnato alla curatrice farebbe

riferimento a un “preavviso per una futura adozione”, in modo non conforme

all’art. 17 cpv. 2 LF-CAA. Ha inoltre osservato che dalle precisazioni fornite

dall’UAP risulterebbe che “i compiti assegnati dal legislatore al curatore”

sono già stati assegnati dall’Autorità di protezione (nella decisione impugnata)

all’assistente sociale PI 2 e di conseguenza ne risulterebbe una “pluralità

di figure incaricate del medesimo compito”. Non sono state richieste altre

determinazioni.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni

e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale

di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione

agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Dagli atti, risulta

che PI 1 è nata il 2015 a __________.

L’adozione di PI 1 è stata

pronunciata in __________ a favore della signora RE 1 dal __________ il 7

luglio 2017, con decisione confermata in data 16 ottobre 2017 dal __________

(Autorità centrale del __________ in materia d’adozione).

La minore è giunta in

Svizzera il 4 dicembre 2017 e l’adozione è stata poi registrata in quanto

completa, con decisione cresciuta in giudicato il 10 marzo 2018 dell’Ufficio

dello stato civile, __________, come risulta dall’attestazione in tal senso di

quest’ultimo Ufficio alla capufficio dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione,

datata 13 marzo 2018.

Nel frattempo, in data 15

dicembre 2017 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), Settore adozioni, __________,

ha istato presso l’Autorità di protezione postulando l’istituzione di una

curatela conformemente all’art. 17 LF-CAA a favore della minore adottata dalla

signora RE 1, proponendo quale curatrice la signora __________ dell’UAP Settore

curatele e tutele e informando che per il periodo di validità della curatela la

sorveglianza sulla famiglia è assunta dall’assistente sociale PI 2.

Con la medesima istanza

l’UAP ha chiesto all’Autorità di protezione di procedere con sollecitudine

essendo la minore già in Svizzera dal 4 dicembre 2017.

Con decisione del 19

febbraio 2018 – dopo una precedente decisione errata – l’Autorità di protezione

ha per finire: istituito a favore della minore PI 1 una curatela di rappresentanza

ai sensi degli art. 306 CC e 17 ss. LF-CAA (dispositivo n. 2), nominato quale

curatrice la signora __________ dell’UAP, Settore tutele e curatele, __________

(dispositivo n. 3); affidato la sorveglianza del collocamento all’assistente

sociale signora PI 2 dell’UAP, Servizio adozioni, __________ (dispositivo n.

4).

3.

La reclamante

contesta in primo luogo l’istituzione di una curatela di rappresentanza ai

sensi dell’art. 306 CC, rilevando che nella fattispecie non si tratterebbe di

un collocamento in vista di adozione (da ciò anche la contestazione

dell’applicazione degli art. 264 e segg. CC, invocati dall’Autorità di protezione),

essendo la medesima già stata pronunciata in __________ e riconosciuta dall’Autorità

competente svizzera.

3.1

Secondo l’art. 306

cpv. 2 CC, se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare

sono in collisione con quelli del figlio, l’Autorità di protezione dei minori

nomina un curatore o provvede essa stessa all’affare.

La curatela di

rappresentanza ai sensi dell’articolo citato deve intervenire in tutti i casi

in cui gli interessi del minore sono in opposizione con quelli del rappresentante

legale; ciò è il caso segnatamente quando si è in presenza di azioni di accertamento

o di contestazione del rapporto di filiazione (accertamento e contestazione di

paternità o contestazione del riconoscimento) (Meier/Stettler,

Droit de filiation, 5ª ed., Losanna 2014, n. 939-944 pag. 624-627).

3.2

Come rettamente

evidenziato dalla reclamante, nel caso in esame non sussistono le condizioni

per la nomina di un curatore di rappresentanza secondo la norma di legge menzionata,

non essendo in presenza di azioni in giustizia – attuali o preventivabili – né

di conflitti di interesse tra la madre e la figlia adottata ai sensi dell’art.

306.

cpv. 2 CC.

Tantomeno una tale nomina

si giustifica con riferimento agli articoli 264 e segg. – menzionati dalla

decisione impugnata – perché traspare senza dubbio dagli atti che siamo in

presenza di un’adozione completa cresciuta in giudicato e quindi di un rapporto

di filiazione, già acquisito, tra la signora RE 1 e la minore PI 1.

La qualifica della

curatela istituita dall’Autorita di protezione con il dispositivo n. 2 della

decisione impugnata deve pertanto essere modificata anche a motivo di quanto si

dirà nel seguito.

4.

La reclamante

contesta pure l’istituzione di una curatela ex art. 17 LF-CAA. Sostiene in

particolare che detto disposto non si applicherebbe all’adozione ora in esame

in quanto essa “è già stata riconosciuta dalla Svizzera prima dell’entrata in

Svizzera di sua figlia PI 1”, e “non si deve pertanto più attendere che la

stessa sia riconosciuta”, come, a suo dire, reciterebbe l’art. 17 cpv. 1

LF-CAA.

4.1

L’art. 23 della

Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di

adozione internazionale (CAA) stabilisce che l'adozione certificata conforme

alla Convenzione, dall'autorità competente dello Stato contraente in cui ha

avuto luogo, è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti.

In virtù dell’art. 17 Legge

federale relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per

la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA): se il minore è

stato adottato prima dell'entrata in Svizzera e ci si deve attendere che l'adozione

vi sia riconosciuta, l'Autorità di protezione dei minori istituisce una curatela

e nomina senza indugio un curatore (cpv. 1); il curatore consiglia e aiuta i

genitori adottivi nella cura del minore; se l’adozione non ha estinto i legami

giuridici del minore con i genitori del sangue, il curatore aiuta i genitori

adottivi che lo desiderano a chiedere un’adozione secondo il diritto svizzero

(art. 27 CAA) (cpv. 2); il curatore riferisce all’Autorità di protezione dei

minori sull’evoluzione del vincolo di adozione, al più tardi un anno dopo la

sua nomina (cpv. 3); la curatela decade per legge al più tardi 18 mesi dopo la

comunicazione dell’entrata in Svizzera del minore o, se non vi è stata alcuna

comunicazione, dopo la sua istituzione; è fatta salva la decisione di misure di

protezione del figlio secondo gli art. 307 e seguenti CC (cpv. 4).

Gli atti preparatori della

LF-CAA e la dottrina forniscono chiare indicazioni sui presupposti per la

nomina del curatore in caso di adozione prima dell’entrata in Svizzera del

minore e l’operatività di tale curatore.

Il messaggio del Consiglio

federale n. 98.075 del 19 maggio 1999 – concernente la Convenzione dell’Aia del

29.

maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di

adozione internazionale, nonché la legge federale relativa a tale Convenzione e

a provvedimenti per la protezione del minore, nelle adozioni internazionali – indica

che le modalità e la tempistica del riconoscimento dell’adozione straniera in

Svizzera non sono un criterio determinante per la messa in atto della curatela

giusta l’art. 17 LF-CCA. In tutti i casi di adozione dovrà infatti esserci una

figura d’appoggio e di consulenza dei genitori, con più o meno competenze, a

dipendenza del tipo di procedura adottiva (curatore o tutore) (FF 1999, pag.4835-4837).

In particolare, la

normativa citata consente di fornire un accompagnamento ai genitori, anche nei

casi in cui il riconoscimento di adozioni pronunciate all’estero senza il

periodo di affiliazione rende gli interessati sin dall’inizio giuridicamente

genitori del minore e titolari dell’autorità parentale, in particolare senza

che la loro idoneità educativa sia stata effettivamente messa alla prova (FF

1999, pag. 4837).

Uno degli scopi della

misura appare quindi essere quello di porre su un piano paritario tutte le

adozioni pronunciate o riconosciute in Svizzera: il termine massimo di durata

della curatela, 18 mesi, garantisce che il minore sarà accompagnato da una

persona estranea per un periodo pressoché uguale a quello prescritto se

l’adozione fosse stata pronunciata in Svizzera. In tal modo si evita anche una

disparità di trattamento flagrante a seconda che lo Stato d’origine del minore

rivendichi o meno la competenza per la decisione di adozione (FF 1999, pag.

4837).

Pure la dottrina chiarisce

che il curatore dev’essere “imperativamente nominato” anche nei casi in

cui l’adozione è già stata pronunciata all’estero e riconosciuta in Svizzera

senza dover rispettare alcun periodo “di prova” (cfr. Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed., Losanna 2014, n.

372.

pag. 234 e n. 1266 pag. 832 con riferimenti).

L’Ufficio federale di

giustizia, nel suo opuscolo “l’adozione in Svizzera”, precisa che “nei

casi in cui l’adozione possa essere automaticamente riconosciuta in Svizzera,

all’arrivo del minore in Svizzera sarà nominato un curatore – il cui mandato

terminerà al più tardi 18 mesi dopo al sua nomina – per assistere i genitori

adottivi” (cfr. opuscolo “l’adozione in Svizzera”, edito

dall’Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale federale preposta

all’adozione, Berna, 6.3.2).

I compiti assegnati al

curatore nominato in base all’art. 17 LF-CAA sono analoghi a quelli del

curatore nominato ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC; egli dovrà in particolare

presentare un rapporto all’Autorità di protezione nel caso sopraggiungessero

delle serie difficoltà o al più tardi dopo un anno (cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 372, pag.

234).

La curatela dell’art. 17

LF-CAA è di conseguenza di una curatela sui generis prevista dal diritto

federale per le adozioni perfezionate prima dell’entrata in Svizzera del minore.

Viene istituita dall’Autorita di protezione allo scopo di consigliare e aiutare

i genitori adottivi nella cura del minore (art. 17 cpv. 2 prima frase LF-CAA),

riferire all’Autorità di protezione sull’evoluzione del vincolo di adozione, al

più tardi un anno dopo la sua nomina (art. 17 cpv. 3 LF-CAA) e permettere, se necessario,

l’adozione di misure di protezione del figlio secondo gli art. 307 e segg. CC

(art. 17 cpv. 4 seconda frase LF-CAA).

4.2

Come detto sopra, gli

atti preparatori della legge e la dottrina confermano che il curatore

dev’essere “imperativamente nominato” anche nei casi in cui l’adozione è

già stata pronunciata all’estero e riconosciuta in Svizzera senza dover rispettare

alcun periodo “di prova” (cfr. sopra consid. 4.1). Pretendere – come parrebbe

volere la reclamante – che la norma si applichi solo alle adozioni semplici destinate

ad essere trasformate in complete in Svizzera e non, come è il caso per il __________,

alle adozioni che raggiungono la completezza già nel paese d’origine, condurrebbe

a contraddire lo spirito stesso della norma. Non sarebbe in tal caso garantito

il bene di minori con pregressi vissuti difficili. Per altro, a ben guardare,

anche per le adozioni che raggiungono la loro completezza all’estero, non può

mancare il formale atto di riconoscimento da parte delle Autorità svizzere, che

avviene mediante iscrizione dell’adottato nei registri svizzeri, previa verifica

della correttezza della documentazione estera. In questo senso va interpretato

il volere del legislatore là dove impone la nomina di un curatore per il minore

adottato prima dell’entrata in Svizzera e ci si deve attendere che l’adozione

vi sia riconosciuta.

Detta nomina è, del resto,

conforme alla prassi messa in atto dall’Ufficio federale di giustizia, nella

sua veste di Autorità centrale in materia di adozioni e attuata da tutti i

Cantoni svizzeri in conformità ai disposti svizzeri in materia di adozione per

garantire la protezione dell’interesse dei minori adottati ed evitare le

possibili disparità di trattamento di cui si è detto più sopra.

La nomina della curatrice ex

art. 17 LF-CAA appare pertanto necessaria e adeguata, quale misura di accompagnamento

della genitrice adottiva, mediante consiglio e aiuto nella cura dell’adottata

(cpv. 2 prima frase) e garanzia per l’Autorità di protezione, cui compete la

responsabilità di vigilare sul bene del minore (cpv. 3 e 4 ultima frase).

L’istituzione di una curatela va dunque confermata, con la riforma del

Dispositivo

dispositivo 2 della decisione impugnata nel senso che si tratta di una curatela

in caso di adozione prima dell’entrata in Svizzera ai sensi della specifica

legge federale.

4.3. Con riferimento al

dispositivo n. 3 lett. b) della decisione impugnata, la reclamante contesta

pure che i compiti attribuiti alla curatrice dall’Autorità di prima sede non

siano consoni alla situazione, ritenuto che contemplano un suo “preavviso

alla futura adozione”.

Detto compito attribuito

alla curatrice dall’Autorità di protezione non risulta effettivamente conforme

ai disposti di legge: il dispositivo n. 3 della decisione impugnata va quindi

modificato di conseguenza.

La curatrice avrà pertanto

il compito di assistere RE 1 in caso di necessità, fornendo aiuto e consiglio

per un periodo massimo di 18 mesi e di presentare, entro un anno dalla sua

nomina, un rapporto sull'evoluzione del vincolo di adozione. Non

trattandosi di una curatela di gestione dei beni ai sensi degli articoli 394 e

segg. CC, il riferimento di cui al dispositivo n. 3 b seconda frase della

decisione impugnata, all’obbligo di presentare l’inventario e il rendiconto

finanziario e all’esonero da tale obbligo è superfluo. Va di conseguenza

stralciato.

4.4. La

reclamante contesta per finire che “i compiti assegnati dal legislatore al

curatore” sono già stati assegnati dall’Autorità di protezione

all’assistente sociale PI 2 e di conseguenza ne risulterebbe una “pluralità

di figure incaricate del medesimo compito”. Dopo avere istituito la

curatela e designato quale curatrice la signora __________ dell’Ufficio dell’aiuto

e della protezione, Settore tutele e curatele, l’Autorità di protezione al

dispositivo n. 4 della decisione impugnata ha stabilito infatti che “la

sorveglianza del collocamento è affidata alla signora PI 2 dell’Ufficio

dell’aiuto e della protezione (UAP), settore adozioni, __________”. Questa

dispositivo va annullato d’ufficio in quanto non siamo in presenza di un

collocamento in vista di adozione. Una simile misura sfugge per altro alle

competenze dell’Autorità di protezione. Restano riservate le eventuali

competenze dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione in materia di

sorveglianza delle adozioni. Il dispositivo n. 4 della decisione impugnata va

pertanto modificato di conseguenza.

5. Dato l’esito del procedimento

si giustifica di annullare il dispositivo n. 5 della decisione impugnata, ossia

l’addebito alla signora RE 1 della tassa per la decisione di prima sede.

6. All’Autorità di

protezione, benché parzialmente soccombente, non vengono addebitate tasse e

spese procedurali (art. 47 cpv. 2 LPamm) e nemmeno si giustifica la sua

condanna al pagamento di ripetibili, non richieste dalla reclamante, che non si

è peraltro avvalsa del patrocinio di un legale.

Si prescinde quindi

dal prelievo di tasse e spese di giustizia per la decisione di seconda istanza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza, la decisione 19 febbraio 2018 dell’Autorità regionale di protezione

__________, è così riformata:

1. Invariato.

2. A

favore della minore PI 1, nata il 2015 a __________, figlia adottiva della

signora RE 1, nata il 1978, è istituita una curatela in caso di adozione prima

dell’entrata in Svizzera ai sensi degli art. 17 e segg. LF-CAA.

3. Quale

curatrice è nominata, per il periodo di 18 mesi a fare tempo dal 4 dicembre

2017 (data di entrata in Svizzera dell’adottata), la signora __________,

Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore tutele e curatele, __________

con il compito di:

a. consigliare

e aiutare RE 1 nella cura della mi-

nore PI 1;

b. presentare

alla scrivente Autorità, trascorso un anno dalla

sua nomina, un rapporto sull’evoluzione del

vincolo di ado-

zione;

c. segnalare

in ogni tempo alla scrivente Autorità eventuali

necessità di misure di protezione della figlia adottiva.

4. Restano

riservate eventuali competenze dell’Ufficio dell’Aiuto e della protezione,

Settore adozioni, in materia di vigilanza sulle adozioni.

5. Annullato.

6. Invariato.

7. Invariato.

4. Si

prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

5. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.