9.2018.30
Istituzione di una curatela in caso di adozione prima dell'entrata in Svizzera ai sensi degli art. 17 e segg. LF-CAA
4 ottobre 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2018.30
Lugano
4 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela a favore della minore PI 1
giudicando
sul reclamo del 20 marzo 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
19 febbraio 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2015) è stata
adottata dalla signora RE 1 con decisioni emanate dalle competenti Autorità del
__________ nel luglio-ottobre 2017.
Mediante decisione 9
gennaio 2018 (ris. 30/2018), l’Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito Autorità di protezione), richiamando l’art. 264 CC e partendo dal
presupposto che PI 1 era stata collocata in vista di adozione ha: istituito a
favore della minore una tutela ai sensi dell’art. 327a CC (dispositivo n. 1);
nominato quale tutrice la signora CURA 1 dell’Ufficio dell’aiuto e della
protezione (UAP), Settore curatele, __________, definendone i compiti (dispositivo
n. 2); affidato la vigilanza del collocamento alla signora __________
dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), Settore adozioni, __________
(dispositivo n. 3).
B. Il 31 gennaio 2018 RE
1 si è aggravata contro la suddetta decisione, chiedendo la revoca della tutela,
rilevando che l’adozione era stata pronunciata in __________ con
sentenza/adozione già registrata in Svizzera dal Servizio centrale dello stato
civile e quindi non era possibile la nomina di un tutore ex art. 327a CC, non
essendo peraltro in presenza di un collocamento in vista di adozione.
C. In corso di procedura
l’Autorità di protezione ha riesaminato la decisione impugnata disponendo, con ulteriore
decisione 19 febbraio 2018, a favore della minore, una curatela di rappresentanza
ai sensi degli art. 306 CC e 17 ss. LF-CAA (dispositivo n. 2), nominando quale
curatrice la signora CURA 1 dell’UAP, settore curatele, __________, definendone
i compiti (dispositivo n. 3) ed affidando la sorveglianza del collocamento alla
signora __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), Settore
adozioni, __________ (dispositivo n. 4).
Di conseguenza questa Camera con decisione
26 febbraio 2018 ha dichiarato privo d’oggetto il reclamo del 31 gennaio
2018, stralciando la procedura dai ruoli e ricordando alla reclamante la
facoltà di aggravarsi, se del caso, contro la nuova decisione dell’Autorità di
protezione.
D. In data 20 marzo 2018
RE 1 ha quindi presentato reclamo pure contro la seconda decisione
dell’Autorità di protezione, contestando l’istituzione della curatela di
rappresentanza ai sensi dell’art. 306 CC, rilevando che nella fattispecie non
si tratterebbe di un collocamento in vista di adozione (da ciò anche la
contestazione dell’applicazione degli art. 264 e segg. CC, invocati
dall’Autorità di protezione), essendo la medesima già stata pronunciata in __________
e riconosciuta dall’Autorità competente svizzera.
E. Con osservazioni del 10
aprile 2018 l’Autorità di protezione ha chiesto di respingere il reclamo, precisando
di aver istituito la curatela in virtù del citato art. 17 LF-CAA.
F. Con replica del 22
aprile 2018 la reclamante ha precisato che l’art. 17 FF-CAA invocato
dall’Autorità di protezione si applicherebbe alle adozioni in attesa del loro
riconoscimento, quindi non alla fattispecie in esame, essendo il riconoscimento
già avvenuto. RE 1 precisa poi che nel dispositivo della risoluzione impugnata
i compiti assegnati alla curatrice non sono adatti alla situazione, essendo la
rappresentanza della minore e il preavviso da parte della curatrice relativi alla
“futura adozione”, mentre in concreto l’adozione è già in essere con
tutti gli effetti di legge.
G. L’Autorità di
protezione non ha duplicato. Questa Camera ha eseguito altri accertamenti
presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), __________, al fine di
avere ulteriori ragguagli sulla completezza o meno, in concreto della procedura
di adozione. Lo scambio di corrispondenza – dal quale si evince che secondo
l’UAP siamo in presenza di un’adozione già accertata e riconosciuta come completa
dall’Ufficio dello Stato civile di __________ – è stato trasmesso alla reclamante
per eventuali osservazioni.
H. RE 1 in data 22
settembre ha rilevato che il mandato assegnato alla curatrice farebbe
riferimento a un “preavviso per una futura adozione”, in modo non conforme
all’art. 17 cpv. 2 LF-CAA. Ha inoltre osservato che dalle precisazioni fornite
dall’UAP risulterebbe che “i compiti assegnati dal legislatore al curatore”
sono già stati assegnati dall’Autorità di protezione (nella decisione impugnata)
all’assistente sociale PI 2 e di conseguenza ne risulterebbe una “pluralità
di figure incaricate del medesimo compito”. Non sono state richieste altre
determinazioni.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni
e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale
di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione
agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Dagli atti, risulta
che PI 1 è nata il 2015 a __________.
L’adozione di PI 1 è stata
pronunciata in __________ a favore della signora RE 1 dal __________ il 7
luglio 2017, con decisione confermata in data 16 ottobre 2017 dal __________
(Autorità centrale del __________ in materia d’adozione).
La minore è giunta in
Svizzera il 4 dicembre 2017 e l’adozione è stata poi registrata in quanto
completa, con decisione cresciuta in giudicato il 10 marzo 2018 dell’Ufficio
dello stato civile, __________, come risulta dall’attestazione in tal senso di
quest’ultimo Ufficio alla capufficio dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione,
datata 13 marzo 2018.
Nel frattempo, in data 15
dicembre 2017 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), Settore adozioni, __________,
ha istato presso l’Autorità di protezione postulando l’istituzione di una
curatela conformemente all’art. 17 LF-CAA a favore della minore adottata dalla
signora RE 1, proponendo quale curatrice la signora __________ dell’UAP Settore
curatele e tutele e informando che per il periodo di validità della curatela la
sorveglianza sulla famiglia è assunta dall’assistente sociale PI 2.
Con la medesima istanza
l’UAP ha chiesto all’Autorità di protezione di procedere con sollecitudine
essendo la minore già in Svizzera dal 4 dicembre 2017.
Con decisione del 19
febbraio 2018 – dopo una precedente decisione errata – l’Autorità di protezione
ha per finire: istituito a favore della minore PI 1 una curatela di rappresentanza
ai sensi degli art. 306 CC e 17 ss. LF-CAA (dispositivo n. 2), nominato quale
curatrice la signora __________ dell’UAP, Settore tutele e curatele, __________
(dispositivo n. 3); affidato la sorveglianza del collocamento all’assistente
sociale signora PI 2 dell’UAP, Servizio adozioni, __________ (dispositivo n.
4).
3.
La reclamante
contesta in primo luogo l’istituzione di una curatela di rappresentanza ai
sensi dell’art. 306 CC, rilevando che nella fattispecie non si tratterebbe di
un collocamento in vista di adozione (da ciò anche la contestazione
dell’applicazione degli art. 264 e segg. CC, invocati dall’Autorità di protezione),
essendo la medesima già stata pronunciata in __________ e riconosciuta dall’Autorità
competente svizzera.
3.1
Secondo l’art. 306
cpv. 2 CC, se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare
sono in collisione con quelli del figlio, l’Autorità di protezione dei minori
nomina un curatore o provvede essa stessa all’affare.
La curatela di
rappresentanza ai sensi dell’articolo citato deve intervenire in tutti i casi
in cui gli interessi del minore sono in opposizione con quelli del rappresentante
legale; ciò è il caso segnatamente quando si è in presenza di azioni di accertamento
o di contestazione del rapporto di filiazione (accertamento e contestazione di
paternità o contestazione del riconoscimento) (Meier/Stettler,
Droit de filiation, 5ª ed., Losanna 2014, n. 939-944 pag. 624-627).
3.2
Come rettamente
evidenziato dalla reclamante, nel caso in esame non sussistono le condizioni
per la nomina di un curatore di rappresentanza secondo la norma di legge menzionata,
non essendo in presenza di azioni in giustizia – attuali o preventivabili – né
di conflitti di interesse tra la madre e la figlia adottata ai sensi dell’art.
306.
cpv. 2 CC.
Tantomeno una tale nomina
si giustifica con riferimento agli articoli 264 e segg. – menzionati dalla
decisione impugnata – perché traspare senza dubbio dagli atti che siamo in
presenza di un’adozione completa cresciuta in giudicato e quindi di un rapporto
di filiazione, già acquisito, tra la signora RE 1 e la minore PI 1.
La qualifica della
curatela istituita dall’Autorita di protezione con il dispositivo n. 2 della
decisione impugnata deve pertanto essere modificata anche a motivo di quanto si
dirà nel seguito.
4.
La reclamante
contesta pure l’istituzione di una curatela ex art. 17 LF-CAA. Sostiene in
particolare che detto disposto non si applicherebbe all’adozione ora in esame
in quanto essa “è già stata riconosciuta dalla Svizzera prima dell’entrata in
Svizzera di sua figlia PI 1”, e “non si deve pertanto più attendere che la
stessa sia riconosciuta”, come, a suo dire, reciterebbe l’art. 17 cpv. 1
LF-CAA.
4.1
L’art. 23 della
Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di
adozione internazionale (CAA) stabilisce che l'adozione certificata conforme
alla Convenzione, dall'autorità competente dello Stato contraente in cui ha
avuto luogo, è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti.
In virtù dell’art. 17 Legge
federale relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per
la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA): se il minore è
stato adottato prima dell'entrata in Svizzera e ci si deve attendere che l'adozione
vi sia riconosciuta, l'Autorità di protezione dei minori istituisce una curatela
e nomina senza indugio un curatore (cpv. 1); il curatore consiglia e aiuta i
genitori adottivi nella cura del minore; se l’adozione non ha estinto i legami
giuridici del minore con i genitori del sangue, il curatore aiuta i genitori
adottivi che lo desiderano a chiedere un’adozione secondo il diritto svizzero
(art. 27 CAA) (cpv. 2); il curatore riferisce all’Autorità di protezione dei
minori sull’evoluzione del vincolo di adozione, al più tardi un anno dopo la
sua nomina (cpv. 3); la curatela decade per legge al più tardi 18 mesi dopo la
comunicazione dell’entrata in Svizzera del minore o, se non vi è stata alcuna
comunicazione, dopo la sua istituzione; è fatta salva la decisione di misure di
protezione del figlio secondo gli art. 307 e seguenti CC (cpv. 4).
Gli atti preparatori della
LF-CAA e la dottrina forniscono chiare indicazioni sui presupposti per la
nomina del curatore in caso di adozione prima dell’entrata in Svizzera del
minore e l’operatività di tale curatore.
Il messaggio del Consiglio
federale n. 98.075 del 19 maggio 1999 – concernente la Convenzione dell’Aia del
29.
maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di
adozione internazionale, nonché la legge federale relativa a tale Convenzione e
a provvedimenti per la protezione del minore, nelle adozioni internazionali – indica
che le modalità e la tempistica del riconoscimento dell’adozione straniera in
Svizzera non sono un criterio determinante per la messa in atto della curatela
giusta l’art. 17 LF-CCA. In tutti i casi di adozione dovrà infatti esserci una
figura d’appoggio e di consulenza dei genitori, con più o meno competenze, a
dipendenza del tipo di procedura adottiva (curatore o tutore) (FF 1999, pag.4835-4837).
In particolare, la
normativa citata consente di fornire un accompagnamento ai genitori, anche nei
casi in cui il riconoscimento di adozioni pronunciate all’estero senza il
periodo di affiliazione rende gli interessati sin dall’inizio giuridicamente
genitori del minore e titolari dell’autorità parentale, in particolare senza
che la loro idoneità educativa sia stata effettivamente messa alla prova (FF
1999, pag. 4837).
Uno degli scopi della
misura appare quindi essere quello di porre su un piano paritario tutte le
adozioni pronunciate o riconosciute in Svizzera: il termine massimo di durata
della curatela, 18 mesi, garantisce che il minore sarà accompagnato da una
persona estranea per un periodo pressoché uguale a quello prescritto se
l’adozione fosse stata pronunciata in Svizzera. In tal modo si evita anche una
disparità di trattamento flagrante a seconda che lo Stato d’origine del minore
rivendichi o meno la competenza per la decisione di adozione (FF 1999, pag.
4837).
Pure la dottrina chiarisce
che il curatore dev’essere “imperativamente nominato” anche nei casi in
cui l’adozione è già stata pronunciata all’estero e riconosciuta in Svizzera
senza dover rispettare alcun periodo “di prova” (cfr. Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed., Losanna 2014, n.
372.
pag. 234 e n. 1266 pag. 832 con riferimenti).
L’Ufficio federale di
giustizia, nel suo opuscolo “l’adozione in Svizzera”, precisa che “nei
casi in cui l’adozione possa essere automaticamente riconosciuta in Svizzera,
all’arrivo del minore in Svizzera sarà nominato un curatore – il cui mandato
terminerà al più tardi 18 mesi dopo al sua nomina – per assistere i genitori
adottivi” (cfr. opuscolo “l’adozione in Svizzera”, edito
dall’Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale federale preposta
all’adozione, Berna, 6.3.2).
I compiti assegnati al
curatore nominato in base all’art. 17 LF-CAA sono analoghi a quelli del
curatore nominato ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC; egli dovrà in particolare
presentare un rapporto all’Autorità di protezione nel caso sopraggiungessero
delle serie difficoltà o al più tardi dopo un anno (cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 372, pag.
234).
La curatela dell’art. 17
LF-CAA è di conseguenza di una curatela sui generis prevista dal diritto
federale per le adozioni perfezionate prima dell’entrata in Svizzera del minore.
Viene istituita dall’Autorita di protezione allo scopo di consigliare e aiutare
i genitori adottivi nella cura del minore (art. 17 cpv. 2 prima frase LF-CAA),
riferire all’Autorità di protezione sull’evoluzione del vincolo di adozione, al
più tardi un anno dopo la sua nomina (art. 17 cpv. 3 LF-CAA) e permettere, se necessario,
l’adozione di misure di protezione del figlio secondo gli art. 307 e segg. CC
(art. 17 cpv. 4 seconda frase LF-CAA).
4.2
Come detto sopra, gli
atti preparatori della legge e la dottrina confermano che il curatore
dev’essere “imperativamente nominato” anche nei casi in cui l’adozione è
già stata pronunciata all’estero e riconosciuta in Svizzera senza dover rispettare
alcun periodo “di prova” (cfr. sopra consid. 4.1). Pretendere – come parrebbe
volere la reclamante – che la norma si applichi solo alle adozioni semplici destinate
ad essere trasformate in complete in Svizzera e non, come è il caso per il __________,
alle adozioni che raggiungono la completezza già nel paese d’origine, condurrebbe
a contraddire lo spirito stesso della norma. Non sarebbe in tal caso garantito
il bene di minori con pregressi vissuti difficili. Per altro, a ben guardare,
anche per le adozioni che raggiungono la loro completezza all’estero, non può
mancare il formale atto di riconoscimento da parte delle Autorità svizzere, che
avviene mediante iscrizione dell’adottato nei registri svizzeri, previa verifica
della correttezza della documentazione estera. In questo senso va interpretato
il volere del legislatore là dove impone la nomina di un curatore per il minore
adottato prima dell’entrata in Svizzera e ci si deve attendere che l’adozione
vi sia riconosciuta.
Detta nomina è, del resto,
conforme alla prassi messa in atto dall’Ufficio federale di giustizia, nella
sua veste di Autorità centrale in materia di adozioni e attuata da tutti i
Cantoni svizzeri in conformità ai disposti svizzeri in materia di adozione per
garantire la protezione dell’interesse dei minori adottati ed evitare le
possibili disparità di trattamento di cui si è detto più sopra.
La nomina della curatrice ex
art. 17 LF-CAA appare pertanto necessaria e adeguata, quale misura di accompagnamento
della genitrice adottiva, mediante consiglio e aiuto nella cura dell’adottata
(cpv. 2 prima frase) e garanzia per l’Autorità di protezione, cui compete la
responsabilità di vigilare sul bene del minore (cpv. 3 e 4 ultima frase).
L’istituzione di una curatela va dunque confermata, con la riforma del
Dispositivo
dispositivo 2 della decisione impugnata nel senso che si tratta di una curatela
in caso di adozione prima dell’entrata in Svizzera ai sensi della specifica
legge federale.
4.3. Con riferimento al
dispositivo n. 3 lett. b) della decisione impugnata, la reclamante contesta
pure che i compiti attribuiti alla curatrice dall’Autorità di prima sede non
siano consoni alla situazione, ritenuto che contemplano un suo “preavviso
alla futura adozione”.
Detto compito attribuito
alla curatrice dall’Autorità di protezione non risulta effettivamente conforme
ai disposti di legge: il dispositivo n. 3 della decisione impugnata va quindi
modificato di conseguenza.
La curatrice avrà pertanto
il compito di assistere RE 1 in caso di necessità, fornendo aiuto e consiglio
per un periodo massimo di 18 mesi e di presentare, entro un anno dalla sua
nomina, un rapporto sull'evoluzione del vincolo di adozione. Non
trattandosi di una curatela di gestione dei beni ai sensi degli articoli 394 e
segg. CC, il riferimento di cui al dispositivo n. 3 b seconda frase della
decisione impugnata, all’obbligo di presentare l’inventario e il rendiconto
finanziario e all’esonero da tale obbligo è superfluo. Va di conseguenza
stralciato.
4.4. La
reclamante contesta per finire che “i compiti assegnati dal legislatore al
curatore” sono già stati assegnati dall’Autorità di protezione
all’assistente sociale PI 2 e di conseguenza ne risulterebbe una “pluralità
di figure incaricate del medesimo compito”. Dopo avere istituito la
curatela e designato quale curatrice la signora __________ dell’Ufficio dell’aiuto
e della protezione, Settore tutele e curatele, l’Autorità di protezione al
dispositivo n. 4 della decisione impugnata ha stabilito infatti che “la
sorveglianza del collocamento è affidata alla signora PI 2 dell’Ufficio
dell’aiuto e della protezione (UAP), settore adozioni, __________”. Questa
dispositivo va annullato d’ufficio in quanto non siamo in presenza di un
collocamento in vista di adozione. Una simile misura sfugge per altro alle
competenze dell’Autorità di protezione. Restano riservate le eventuali
competenze dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione in materia di
sorveglianza delle adozioni. Il dispositivo n. 4 della decisione impugnata va
pertanto modificato di conseguenza.
5. Dato l’esito del procedimento
si giustifica di annullare il dispositivo n. 5 della decisione impugnata, ossia
l’addebito alla signora RE 1 della tassa per la decisione di prima sede.
6. All’Autorità di
protezione, benché parzialmente soccombente, non vengono addebitate tasse e
spese procedurali (art. 47 cpv. 2 LPamm) e nemmeno si giustifica la sua
condanna al pagamento di ripetibili, non richieste dalla reclamante, che non si
è peraltro avvalsa del patrocinio di un legale.
Si prescinde quindi
dal prelievo di tasse e spese di giustizia per la decisione di seconda istanza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la decisione 19 febbraio 2018 dell’Autorità regionale di protezione
__________, è così riformata:
1. Invariato.
2. A
favore della minore PI 1, nata il 2015 a __________, figlia adottiva della
signora RE 1, nata il 1978, è istituita una curatela in caso di adozione prima
dell’entrata in Svizzera ai sensi degli art. 17 e segg. LF-CAA.
3. Quale
curatrice è nominata, per il periodo di 18 mesi a fare tempo dal 4 dicembre
2017 (data di entrata in Svizzera dell’adottata), la signora __________,
Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore tutele e curatele, __________
con il compito di:
a. consigliare
e aiutare RE 1 nella cura della mi-
nore PI 1;
b. presentare
alla scrivente Autorità, trascorso un anno dalla
sua nomina, un rapporto sull’evoluzione del
vincolo di ado-
zione;
c. segnalare
in ogni tempo alla scrivente Autorità eventuali
necessità di misure di protezione della figlia adottiva.
4. Restano
riservate eventuali competenze dell’Ufficio dell’Aiuto e della protezione,
Settore adozioni, in materia di vigilanza sulle adozioni.
5. Annullato.
6. Invariato.
7. Invariato.
4. Si
prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.
5. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.