9.2018.48
Conflitto negativo di competenza tra due autorità di protezione; determinazione del domicilio del minore presso il suo luogo di dimora
11 luglio 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2018.48
Lugano
11 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di protezione del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Lardelli,
presidente,
Bozzini
e Grisanti
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella procedura ex art. 444 cpv. 4 CC promossa con istanza del 16
aprile 2018 da
Autorità
regionale di protezione __________,
contro
Autorità
regionale di protezione __________,
e
contro
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la determinazione dell’autorità territorialmente competente
per adottare le misure di protezione in favore di PI 1 ( 2015)
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nata il 2015 a
__________ dalla relazione fra __________ e __________, che l’ha riconosciuta
il 2015.
B. Con decisione
supercautelare del 23 dicembre 2015 (n. 267/2015) dell’Autorità regionale di
protezione __________ (di seguito, Autorità di protezione __________) i
genitori sono stati privati della custodia sulla figlia, che è stata collocata
presso una famiglia affidataria. La privazione della custodia e il collocamento
della minore sono stati successivamente confermati con decisione del 25 gennaio
2016 (n. 13/2016; doc. 1 istanza).
C. In data 3 marzo 2016
(ris. n. 46/97) l’Autorità di protezione __________ ha approvato la convenzione
stipulata da __________ e da __________ che, oltre a disciplinare il mantenimento
e il diritto alle relazioni personali, prevedeva l’esercizio congiunto da parte
dei genitori dell’autorità parentale sulla figlia (doc. 2 istanza).
D. Con scritto del 13 luglio
2017 (doc. 3 istanza) l’Autorità di protezione __________ ha trasmesso
l’incarto riguardante PI 1 all’Autorità regionale di protezione __________ (di
seguito, Autorità di protezione __________), chiedendo a quest’ultima di assumere
il dossier in considerazione del trasferimento a __________ della madre della minore.
E. L’Autorità di
protezione __________ ha in seguito contattato l’Autorità di protezione __________
per informare che la competenza territoriale apparteneva, a suo avviso,
all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito, Autorità di
protezione __________), nel cui comprensorio è domiciliata la famiglia affidataria
ove è collocata PI 1. L’Autorità di protezione __________ ha quindi provveduto
a trasmettere sia l’incarto, sia la richiesta iniziale a tale autorità (doc.
4 istanza).
F. Con scritto del 2
ottobre 2017 l’Autorità di protezione __________ ha informato l’Autorità di
protezione __________ di non ritenere data la propria competenza, ritornando
l’insieme della documentazione all’Autorità di protezione __________ (doc. 7
istanza).
G. Il 3 novembre 2017 l’Autorità
di protezione __________ ha dunque scritto ad entrambe le altre autorità
coinvolte, ribadendo la propria posizione. L’Autorità di protezione __________,
nel caso persistesse nel suo rifiuto di assumere la misura, è stata invitata a
rivolgersi direttamente all’Autorità di protezione __________, competente in
precedenza, e non a lei. In tale ipotesi è stato suggerito all’Autorità di
protezione __________ di intraprendere una procedura ex art. 444 cpv. 4 CC
dinnanzi alla Camera di protezione (doc. 8 istanza).
H. Con scritto del 5
marzo 2018, l’Autorità di protezione __________ ha ribadito all’Autorità di
protezione __________ di ritenerla competente, in considerazione del domicilio
a __________ della madre di PI 1, detentrice dell’autorità parentale, con riferimento
alla giurisprudenza di questa Camera (doc. 10 istanza).
I. Il 16 aprile 2018 l’Autorità
di protezione __________ ha dunque adito questa Camera, sottoponendole la
questione della competenza territoriale così come previsto dall’art. 444 CC. Riassumendo
la fattispecie e in considerazione della giurisprudenza prolata sinora, l’Autorità
di protezione __________ ritiene che la competenza territoriale spetti
all’autorità del luogo di residenza della minore, vista la privazione del
diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora della minore, l’assenza
di un loro domicilio comune e l’esercizio congiunto dell’autorità parentale.
L. Nelle sue
osservazioni datate 30 aprile 2018, l’Autorità di protezione __________ si è
rimessa al giudizio della Camera, affermando comunque di considerarsi
competente sulla scorta dei principi giurisprudenziali applicabili al caso. Ha
altresì sottolineato di non condividere la posizione dell’Autorità di
protezione __________, secondo cui l’istituzione di una curatela educativa in
favore della minore – caldeggiata dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione in
un recente rapporto (di seguito, UAP) – sia di sua competenza o di competenza dell’Autorità
di protezione __________.
M. Nelle sue
osservazioni datate 7 maggio 2018, sollecitate da questa Camera, l’Autorità di
protezione __________ ha considerato di non essere territorialmente competente,
in quanto né __________ (domicilio della madre di PI 1) né __________ (luogo di
residenza della minore) rientrano nel proprio comprensorio.
N. Non è stato ordinato
un secondo scambio di allegati.
Considerato
Considerandi
1.
Occorre
anzitutto osservare che la competenza delle autorità di protezione dei minori
svizzere non è in discussione. Criterio determinante per stabilire la competenza
internazionale è infatti lo Stato di residenza abituale del minore (cfr. art.
85.
cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato, LDIP; art. 5 par. 1
della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge
applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di
responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, Convenzione
dell'Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011). Nella fattispecie, si
tratta chiaramente della Svizzera, ove PI 1 risiede dalla nascita. L’eventuale
residenza del padre in __________ (di cui si dirà al consid. 4.2), e la nazionalità
__________di tutte le parti coinvolte sono dunque circostanze prive di
rilevanza nel caso concreto.
2.
Ai sensi
dell’art. 444 cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio
la propria competenza. Se non si ritiene competente, essa rimette senza indugio
il caso all’autorità che considera competente (cpv. 2); se dubita di essere
competente, procede a uno scambio di opinioni con l’autorità che potrebbe esserlo
(cpv. 3). Se lo scambio di opinioni non consente di addivenire a un’intesa,
l’autorità preventivamente adita sottopone la questione della propria
competenza all’autorità giudiziaria di reclamo (cpv. 4). Per il rinvio operato dall’art.
314.
cpv. 1 CC, la norma è applicabile per analogia anche alle procedure concernenti
i minori.
Giusta l’art. 2 cpv. 2 in
initio LPMA, l’autorità giudiziaria di reclamo è la Camera di protezione
del Tribunale di appello, che decide nella sua composizione plenaria (sentenza
CDP del 7 giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 4; sentenza CDP del 26 gennaio
2018, inc. 9.2017.254, consid. 4; sentenza CDP del 12 febbraio 2018, inc.
9.2017
, consid. 1).
3.
Riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dalle norme del diritto
civile materiale (art. 444 e art. 450 e segg. CC) occorre riferirsi, in via
sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle
norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza
dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio n. 6611 del 7 marzo
2012, Modifica della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
tutele e curatele dell’8 marzo 1999, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
4.
L’Autorità di protezione
__________ ha adito questa Camera, conformemente all’art. 444 cpv. 4 CC, dopo
uno scambio di opinioni infruttuoso con le Autorità di protezione __________ e __________.
4.1
Ai sensi dell’art. 315
cpv. 1 CC le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità di
protezione dei minori del domicilio del figlio. L’autorità di protezione
territorialmente competente per PI 1 è dunque quella del suo domicilio.
4.2
Giusta l’art. 25 cpv.
1.
CC il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei genitori
o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha
la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.
Per stabilire dove
sia domiciliata PI 1, visto l’esercizio dell’autorità parentale congiunta da
parte dei genitori, occorre dunque determinare in primis se questi ultimi
hanno un domicilio comune.
4.3
Come affermato nei
memoriali prodotti in corso di procedura, dalla banca dati movimento della
popolazione (MovPop) risulta effettivamente che __________ ha lasciato il
comune di __________, trasferendosi dapprima a __________ e successivamente,
con effetto al 1° maggio 2016, a __________.
La situazione abitativa di
__________, padre della minore, è per contro meno chiara. Dagli atti emerge che
quest’ultimo – seppur in possesso soltanto di un permesso per frontalieri (poi
ritiratogli; cfr. rapporto Servizi sociali comunali __________ 9 ottobre 2015,
pag. 1) – ha convissuto a __________ con __________ dal 1° giugno 2015
(Rapporto di segnalazione 3 settembre 2015, pag. 1). Il 30 novembre 2015 ha
dovuto lasciare l’appartamento in cui conviveva con la madre di PI 1, in quanto
entrambi diffidati dal locatore ex art. 257f CO a seguito di ripetuti
episodi di violenza domestica, sfociati in sette interventi della Polizia
cantonale (Rapporto di segnalazione 3 settembre 2015, pag. 1). A seguito di
tali atti, il 26 settembre precedente __________ era stato anche oggetto di una
decisione di allontanamento della Polizia cantonale, poi confermata con decreto
28.
settembre 2015 del Pretore del Distretto di __________ (inc. SE.2015.345),
che gli faceva divieto di tornare nell’appartamento di __________ fino al 5 ottobre
2015.
Dal mese di dicembre 2015 __________
ha trovato una sistemazione a __________ (“ho trovato un posto dove stare a __________
in una casetta da campeggio”, verbale ARP __________ n. 94 del 10 dicembre
2015), Comune ove risiede anche parte della sua famiglia d’origine. Non risulta
che la coppia abbia più convissuto stabilmente (cfr. rapporto Servizio medico
psicologico 18 aprile 2016, pag. 9; rapporto UAP 25 luglio 2016, pag. 4).
Da un recente rapporto
dell’UAP emerge che egli convive ora con una nuova compagna e il di lei figlio
a __________ (rapporto UAP 5 aprile 2018, pag. 2). Nella banca dati MovPop non
risulta tuttavia alcuna iscrizione a suo nome, né a __________ né altrove in
Ticino, né attuale né per il passato (data di consultazione: 11 luglio 2018).
Pur non essendo possibile
accertare con esattezza l’attuale domicilio civile del padre __________,
l’esame degli atti e la consultazione della banca dati MovPop permettono
comunque di escludere che egli sia domiciliato nel medesimo luogo di __________,
ovvero a __________ (ciò che peraltro nemmeno le Autorità di protezione __________
e __________ sostengono). Il criterio del domicilio comune dei genitori non può
dunque trovare applicazione nella fattispecie.
4.4
Se i genitori non
hanno un domicilio comune, come in concreto, l’art. 25 cpv. 1 CC prevede che il
domicilio del figlio derivi da quello del genitore che ne ha la custodia.
Anche questo
criterio di collegamento risulta tuttavia inapplicabile al caso di PI 1, nella
misura in cui entrambi i genitori sono stati privati della custodia su di lei
già nel dicembre 2015 (decisioni 23 dicembre 2015, n. 267/2015 e 25 gennaio
2016, n. 13/2016).
4.5
L’art. 25 cpv. 1 CC
prevede infine che, in tutti gli altri casi, faccia stato il luogo di dimora
del minore. Tale principio giuridico non è oggetto di alcun dibattito dottrinale
(cfr. DTF 135 III 49, consid. 5.3.3: “Rechtlich besteht übereinstimmung”).
PI 1 risiede
stabilmente presso una famiglia affidataria di __________ dal momento del suo
collocamento, nel dicembre 2015. Il suo domicilio non può dunque che situarsi in
quel comune, nel comprensorio dell’Autorità di protezione __________ (art. 1
ROPMA). L’incarto relativo a PI 1 deve pertanto essere assunto da tale
autorità, come indicato nell’istanza promossa dall’Autorità di protezione __________,
che merita accoglimento.
4.6
Non meritano
particolare esame le (scarne) argomentazioni giuridiche dell’Autorità di
protezione __________, secondo cui la competenza decisionale spetterebbe all’autorità
del domicilio della madre. Tale conclusione si fonda su una pronuncia resa da
questa Camera in applicazione dell’art. 25 cpv. 1 CC, riferita tuttavia ad una
fattispecie non paragonabile a quella oggetto della presente procedura, già
solo perché in quel caso la madre del minore era l’unica titolare dell’autorità
parentale su di lui (cfr. decisione del 26 gennaio 2018, inc. CDP 9.2017.254,
consid. 4-5; cfr. anche DTF 133 III 305 consid. 3.3).
5.
In considerazione
della particolarità del procedimento, che coinvolge quali parti in causa solo
le due autorità di protezione in conflitto (Auer/Marti,
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, ad art. 444 CC n. 29), si prescinde dal prelievo
di tasse e spese di giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.L’istanza
è evasa ai sensi dei considerandi.
§. L’Autorità
regionale di protezione __________, è territorialmente competente per
pronunciare delle misure di protezione in favore di PI 1.
2. Non
si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.