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Decisione

9.2018.87

Rappresentanza professionale in giudizio nell’ambito del diritto di protezione – monopolio degli avvocati

17 luglio 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

e in

diritto

che con decisione 12 giugno

2018 (ris. n. 385), l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito:

Autorità di protezione) ha confermato la curatela di rappresentanza con

amministrazione del reddito istituita in favore del signor RE 1 ai sensi degli

art. 394 e 395 CC, esonerando la curatrice in carica e nominando al suo posto

il signor __________;

che con reclamo datato 27

giugno 2018 l’Associazione __________ si è aggravata avverso la suddetta

decisione, in nome e per conto di RE 1, chiedendone l’annullamento, con

protesta di tasse e spese di ogni natura, la sospensione della curatela “per

un periodo variabile dai 6 ai 12 mesi, al termine del quale l’ARP __________

valuterà la situazione e prenderà una decisione definitiva”, e la consegna

di “copia dei testi clinici somministratigli dal dottor Dr. __________,

affinché venga valutata da uno specialista della rete __________” (reclamo,

pag. 5);

che il potere di rappresentanza

della suddetta associazione si fonda su una procura rilasciata il 16 maggio

2018 dall’interessato (reclamo, allegato 1);

che la validità della

rappresentanza e la legittimazione dei rappresentanti delle parti costituiscono

un presupposto processuale, da verificarsi d’ufficio dal giudice;

che ai sensi dell’art. 450f CC,

per quanto non disciplinato dal Codice civile medesimo trovano applicazione per

analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo che il diritto

cantonale disponga altrimenti;

ai sensi dell’art. 21 della

Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA), per quanto non disciplinato dagli art. 443 e seguenti CC,

ai procedimenti definibili mediante una decisione dell’Autorità regionale di

protezione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm), “riservate le norme che seguono”;

che fra le predette “norme che

seguono” figura l’art. 25 cpv. 1 LPMA (che corrisponde all’art. 25 cpv. 1 della

previgente Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele, LTut) secondo il quale “le parti compaiono personalmente o si fanno

rappresentare da un patrocinatore”;

che tale disposto – inserito

nel capitolo delle “norme comuni” della “procedura davanti all’Autorità

amministrativa”, quindi applicabile certamente anche alle Autorità di prima

sede – costituisce una lex specialis rispetto all’art. 21 cpv. 1 prima

frase LPAmm, in base al quale le parti compaiono di persona o per mezzo di un procuratore

munito di sufficiente mandato, senza che quest’ultimo debba ottemperare a

particolari requisiti (cfr. Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 15 LPamm

n. 3);

che il tenore dell’art. 25 cpv.

1 LTut (oggi l’art. 25 cpv. 1 LPMA) è identico all’art. 40 del previgente

Codice di procedura civile ticinese (CPC TI), cha recitava: “le parti compaiono

personalmente o per mezzo di un patrocinatore” (cpv. 1);

che tale codice consacrava il

precetto del monopolio di patrocinio degli avvocati (art. 64 CPC TI), ripreso

oggigiorno all’art. 68 cpv. 2 lett. a del Codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC);

che occorre pertanto ammettere

che il legislatore cantonale ha voluto disciplinare la rappresentanza processuale

nell’ambito del diritto di protezione facendo riferimento alle disposizioni di

procedura civile, in particolare prevedendo che la rappresentanza professionale

in giudizio sia limitata agli avvocati legittimati ai sensi della Legge

federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA);

che l’art. 68 cpv. 2 lett. b-d

CPC lascia certo ai Cantoni la facoltà di estendere la rappresentanza

processuale in alcune materie specifiche a commissari e agenti pubblici,

rispettivamente a rappresentanti professionalmente qualificati; trattasi

tuttavia di procedure e materie estranee a quella di cui trattasi nella

fattispecie qui in esame, sicché non occorre soffermarsi sulle stesse;

che va anche ricordato che la

rappresentanza professionale in materia civile, laddove il concetto di

rappresentanza professionale deve essere interpretato in senso ampio e si

estende anche alle attività di tipo non contenzioso svolto dinanzi a

un’autorità giudiziaria (Valticos/Reiser/Chappuis,

Commentaire romand de la Loi sur les avocats, 2010, n. 26 ad art. 2 LLCA) è

riservata agli avvocati iscritti nel registro cantonale (art. 4 LLCA), a quelli

iscritti nell’Albo degli avvocati degli Stati membri dell’UE (art. 27 LLCA) e a

quelli autorizzati quali prestatori di servizi (art. 21 LLCA);

che una procedura ricorsuale

davanti alla Camera di protezione – ossia una Camera appartenente alla Sezione

di diritto civile del Tribunale d’appello, chiamata tra l’altro ad applicare,

nelle materie di sua competenza, norme del Codice civile (da art. 388 a art.

449c CC, 450 segg. CC), come pure a verificarne l’applicazione – può essere

introdotta solo da patrocinatori professionali legittimati ai sensi della Legge

federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA);

che restano riservati i compiti

di rappresentanza che incombono ai curatori già operativi, conformemente al

diritto materiale applicabile (art. 390, 394 CC), che secondo le circostanze

potranno essere affiancati o sostituiti da un curatore di rappresentanza nella

procedura, ai sensi dell’art. 449a CC – che nel nostro Cantone deve disporre

dei requisiti sopramenzionati del patrocinatore professionale – se la

rappresentanza esistente si avvera insufficiente (CommFam Protection de

l’adulte, Steck, N. 20 ad art.

449a CC);

che in considerazione

dell’esistenza di tariffe (cfr. www.__________, consultato il 17 luglio 2018) e

visto lo scopo dichiarato di attivarsi in un numero indeterminato di casi,

senza che esista un nesso di prossimità particolare con la persona

rappresentata (cfr. reclamo, pag. 2: “rappresentare i propri associati

davanti alle ARP, agli organi di revisione delle stesse, davanti ai gradi di

giudizio interni alla Svizzera e davanti a quelli sovranazionali”), la rappresentanza

dell’interessato da parte dell’associazione __________ non può che essere

qualificata “di tipo professionale” (Trezzini,

Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 68 CPC n. 8);

che l’associazione __________

non adempie palesemente i requisiti – né in relazione alla LLCA né per

procedura e materia – che la abilitano alla rappresentanza professionale nel

settore della protezione del minore e dell’adulto in prima e in seconda

istanza;

che sulla scorta di tali

principi occorre dunque concludere che l’associazione __________ non può essere

ammessa a rappresentare in giudizio RE 1;

che di transenna si rileva

peraltro che da un sommario esame delle argomentazioni addotte nel reclamo e

del relativo petitum sorgono serie perplessità sull’effettiva capacità

di tale associazione di difendere in maniera appropriata gli interessi di RE 1,

con costi (tasse e spese) che, in caso di soccombenza, andrebbero a carico

dell’interessato;

che in particolar modo desta

non poca preoccupazione la liberatoria fatta sottoscrivere dall’associazione __________

a RE 1, unitamente alla procura (reclamo, allegato 2), mediante la quale

l’associazione si è fatta autorizzare a pubblicare in internet la documentazione

– per sua natura, altamente sensibile – consegnata dall’interessato, con il

preventivo diniego da parte dell’associazione dell’assunzione ogni di

responsabilità per l’ulteriore diffusione di tali contenuti da parte di terzi;

che giusta l’art. 449a CC l’autorità di protezione

degli adulti ordina, se necessario, che l’interessato sia rappresentato da un

curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche;

che, in considerazione di

quanto sopra – visto anche il tenore della liberatoria sottoscritta da RE 1 –

appare necessario nominare d’ufficio all’interessato un curatore di rappresentanza

che lo assista nelle procedure davanti all’Autorità di protezione e alla Camera

di protezione e proceda, se del caso, alle azioni necessarie a tutelare la

personalità del curatelato;

che, con la nomina del curatore

di rappresentanza, è senz’altro garantita la correttezza della procedura (CommFam

Protection de l’adulte, Steck, N.

3 ad art. 449a CC) e quindi la trasparenza dell’operato dell’Autorità, nel rispetto

dell’obbligo di discrezione che il legislatore federale ha codificato all’art.

451 CC a tutela delle persone bisognose di una misura di protezione, che sono,

per loro natura, vulnerabili, ed esposte all’agire di terzi che possono

approfittare della loro vulnerabilità per finalità non consone alla loro

protezione;

che al curatore di

rappresentanza va impartito un termine suppletorio di 30 giorni per completare

la motivazione dell’allegato ricorsuale e per riformulare le richieste di

causa;

che l'avv. __________, si è

dichiarato disponibile ad assumere la curatela di rappresentanza

dell’interessato;

che la regolamentazione

relativa all’assunzione dei costi del curatore di rappresentanza è di

competenza del diritto cantonale (Steck,

CommFam Protection de l’adulte, ad art. 449a CC n. 26 e segg.);

che a norma dell'art. 19 LPMA i

costi di gestione della misura di protezione sono a carico della persona

interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata

o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi

sono anticipati dall'autorità di protezione (cpv. 2);

che in considerazione del

compito conferitogli, al curatore viene riconosciuto un onorario orario di fr.

180.– (art. 18 cpv. 1 ROPMA);

che resta riservata la facoltà

di RE 1 di designare in ogni tempo un rappresentante professionale che adempia

i requisiti sopramenzionati, nella misura in cui dimostrerà di poter provvedere

personalmente al pagamento dei costi di patrocinio;

decreta

1. L’associazione

__________, non è ammessa a rappresentare in giudizio RE 1.

Considerandi

2.

A

RE 1 è designato un curatore di rappresentanza nella persona dell’

avv.__________

con il compito di tutelare i suoi interessi nelle

procedure davanti all’Autorità regionale di protezione __________ e alla Camera

di protezione del Tribunale d’appello e procedere, se del caso, alle azioni

necessarie a tutelare la personalità del curatelato.

3.

All’avv.__________ è impartito un termine suppletorio

di 30 giorni per completare la motivazione dell’allegato ricorsuale e per

riformulare le richieste di causa contenute nel reclamo.

4.

Per

le prestazioni fornite, l’avv. __________ avrà diritto ad un onorario orario di

fr. 180.– nonché al rimborso delle spese.

5.

I

costi della curatela sono a carico di RE 1; se questi non vi potrà far fronte,

essi saranno anticipati dall’Autorità regionale di protezione __________.

6.

Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

7.

Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

giudice

Franco Lardelli

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.