9.2018.87
Rappresentanza professionale in giudizio nell’ambito del diritto di protezione – monopolio degli avvocati
17 luglio 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2018.87
Lugano
17 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
giudice Franco Lardelli
visto il reclamo 27 giugno 2018 proposto da
RE 1
contro
Autorità regionale di protezione __________,
ritenuto
Fatti
e in
diritto
che con decisione 12 giugno
2018 (ris. n. 385), l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito:
Autorità di protezione) ha confermato la curatela di rappresentanza con
amministrazione del reddito istituita in favore del signor RE 1 ai sensi degli
art. 394 e 395 CC, esonerando la curatrice in carica e nominando al suo posto
il signor __________;
che con reclamo datato 27
giugno 2018 l’Associazione __________ si è aggravata avverso la suddetta
decisione, in nome e per conto di RE 1, chiedendone l’annullamento, con
protesta di tasse e spese di ogni natura, la sospensione della curatela “per
un periodo variabile dai 6 ai 12 mesi, al termine del quale l’ARP __________
valuterà la situazione e prenderà una decisione definitiva”, e la consegna
di “copia dei testi clinici somministratigli dal dottor Dr. __________,
affinché venga valutata da uno specialista della rete __________” (reclamo,
pag. 5);
che il potere di rappresentanza
della suddetta associazione si fonda su una procura rilasciata il 16 maggio
2018 dall’interessato (reclamo, allegato 1);
che la validità della
rappresentanza e la legittimazione dei rappresentanti delle parti costituiscono
un presupposto processuale, da verificarsi d’ufficio dal giudice;
che ai sensi dell’art. 450f CC,
per quanto non disciplinato dal Codice civile medesimo trovano applicazione per
analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo che il diritto
cantonale disponga altrimenti;
ai sensi dell’art. 21 della
Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA), per quanto non disciplinato dagli art. 443 e seguenti CC,
ai procedimenti definibili mediante una decisione dell’Autorità regionale di
protezione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm), “riservate le norme che seguono”;
che fra le predette “norme che
seguono” figura l’art. 25 cpv. 1 LPMA (che corrisponde all’art. 25 cpv. 1 della
previgente Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele, LTut) secondo il quale “le parti compaiono personalmente o si fanno
rappresentare da un patrocinatore”;
che tale disposto – inserito
nel capitolo delle “norme comuni” della “procedura davanti all’Autorità
amministrativa”, quindi applicabile certamente anche alle Autorità di prima
sede – costituisce una lex specialis rispetto all’art. 21 cpv. 1 prima
frase LPAmm, in base al quale le parti compaiono di persona o per mezzo di un procuratore
munito di sufficiente mandato, senza che quest’ultimo debba ottemperare a
particolari requisiti (cfr. Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 15 LPamm
n. 3);
che il tenore dell’art. 25 cpv.
1 LTut (oggi l’art. 25 cpv. 1 LPMA) è identico all’art. 40 del previgente
Codice di procedura civile ticinese (CPC TI), cha recitava: “le parti compaiono
personalmente o per mezzo di un patrocinatore” (cpv. 1);
che tale codice consacrava il
precetto del monopolio di patrocinio degli avvocati (art. 64 CPC TI), ripreso
oggigiorno all’art. 68 cpv. 2 lett. a del Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC);
che occorre pertanto ammettere
che il legislatore cantonale ha voluto disciplinare la rappresentanza processuale
nell’ambito del diritto di protezione facendo riferimento alle disposizioni di
procedura civile, in particolare prevedendo che la rappresentanza professionale
in giudizio sia limitata agli avvocati legittimati ai sensi della Legge
federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA);
che l’art. 68 cpv. 2 lett. b-d
CPC lascia certo ai Cantoni la facoltà di estendere la rappresentanza
processuale in alcune materie specifiche a commissari e agenti pubblici,
rispettivamente a rappresentanti professionalmente qualificati; trattasi
tuttavia di procedure e materie estranee a quella di cui trattasi nella
fattispecie qui in esame, sicché non occorre soffermarsi sulle stesse;
che va anche ricordato che la
rappresentanza professionale in materia civile, laddove il concetto di
rappresentanza professionale deve essere interpretato in senso ampio e si
estende anche alle attività di tipo non contenzioso svolto dinanzi a
un’autorità giudiziaria (Valticos/Reiser/Chappuis,
Commentaire romand de la Loi sur les avocats, 2010, n. 26 ad art. 2 LLCA) è
riservata agli avvocati iscritti nel registro cantonale (art. 4 LLCA), a quelli
iscritti nell’Albo degli avvocati degli Stati membri dell’UE (art. 27 LLCA) e a
quelli autorizzati quali prestatori di servizi (art. 21 LLCA);
che una procedura ricorsuale
davanti alla Camera di protezione – ossia una Camera appartenente alla Sezione
di diritto civile del Tribunale d’appello, chiamata tra l’altro ad applicare,
nelle materie di sua competenza, norme del Codice civile (da art. 388 a art.
449c CC, 450 segg. CC), come pure a verificarne l’applicazione – può essere
introdotta solo da patrocinatori professionali legittimati ai sensi della Legge
federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA);
che restano riservati i compiti
di rappresentanza che incombono ai curatori già operativi, conformemente al
diritto materiale applicabile (art. 390, 394 CC), che secondo le circostanze
potranno essere affiancati o sostituiti da un curatore di rappresentanza nella
procedura, ai sensi dell’art. 449a CC – che nel nostro Cantone deve disporre
dei requisiti sopramenzionati del patrocinatore professionale – se la
rappresentanza esistente si avvera insufficiente (CommFam Protection de
l’adulte, Steck, N. 20 ad art.
449a CC);
che in considerazione
dell’esistenza di tariffe (cfr. www.__________, consultato il 17 luglio 2018) e
visto lo scopo dichiarato di attivarsi in un numero indeterminato di casi,
senza che esista un nesso di prossimità particolare con la persona
rappresentata (cfr. reclamo, pag. 2: “rappresentare i propri associati
davanti alle ARP, agli organi di revisione delle stesse, davanti ai gradi di
giudizio interni alla Svizzera e davanti a quelli sovranazionali”), la rappresentanza
dell’interessato da parte dell’associazione __________ non può che essere
qualificata “di tipo professionale” (Trezzini,
Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 68 CPC n. 8);
che l’associazione __________
non adempie palesemente i requisiti – né in relazione alla LLCA né per
procedura e materia – che la abilitano alla rappresentanza professionale nel
settore della protezione del minore e dell’adulto in prima e in seconda
istanza;
che sulla scorta di tali
principi occorre dunque concludere che l’associazione __________ non può essere
ammessa a rappresentare in giudizio RE 1;
che di transenna si rileva
peraltro che da un sommario esame delle argomentazioni addotte nel reclamo e
del relativo petitum sorgono serie perplessità sull’effettiva capacità
di tale associazione di difendere in maniera appropriata gli interessi di RE 1,
con costi (tasse e spese) che, in caso di soccombenza, andrebbero a carico
dell’interessato;
che in particolar modo desta
non poca preoccupazione la liberatoria fatta sottoscrivere dall’associazione __________
a RE 1, unitamente alla procura (reclamo, allegato 2), mediante la quale
l’associazione si è fatta autorizzare a pubblicare in internet la documentazione
– per sua natura, altamente sensibile – consegnata dall’interessato, con il
preventivo diniego da parte dell’associazione dell’assunzione ogni di
responsabilità per l’ulteriore diffusione di tali contenuti da parte di terzi;
che giusta l’art. 449a CC l’autorità di protezione
degli adulti ordina, se necessario, che l’interessato sia rappresentato da un
curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche;
che, in considerazione di
quanto sopra – visto anche il tenore della liberatoria sottoscritta da RE 1 –
appare necessario nominare d’ufficio all’interessato un curatore di rappresentanza
che lo assista nelle procedure davanti all’Autorità di protezione e alla Camera
di protezione e proceda, se del caso, alle azioni necessarie a tutelare la
personalità del curatelato;
che, con la nomina del curatore
di rappresentanza, è senz’altro garantita la correttezza della procedura (CommFam
Protection de l’adulte, Steck, N.
3 ad art. 449a CC) e quindi la trasparenza dell’operato dell’Autorità, nel rispetto
dell’obbligo di discrezione che il legislatore federale ha codificato all’art.
451 CC a tutela delle persone bisognose di una misura di protezione, che sono,
per loro natura, vulnerabili, ed esposte all’agire di terzi che possono
approfittare della loro vulnerabilità per finalità non consone alla loro
protezione;
che al curatore di
rappresentanza va impartito un termine suppletorio di 30 giorni per completare
la motivazione dell’allegato ricorsuale e per riformulare le richieste di
causa;
che l'avv. __________, si è
dichiarato disponibile ad assumere la curatela di rappresentanza
dell’interessato;
che la regolamentazione
relativa all’assunzione dei costi del curatore di rappresentanza è di
competenza del diritto cantonale (Steck,
CommFam Protection de l’adulte, ad art. 449a CC n. 26 e segg.);
che a norma dell'art. 19 LPMA i
costi di gestione della misura di protezione sono a carico della persona
interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata
o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi
sono anticipati dall'autorità di protezione (cpv. 2);
che in considerazione del
compito conferitogli, al curatore viene riconosciuto un onorario orario di fr.
180.– (art. 18 cpv. 1 ROPMA);
che resta riservata la facoltà
di RE 1 di designare in ogni tempo un rappresentante professionale che adempia
i requisiti sopramenzionati, nella misura in cui dimostrerà di poter provvedere
personalmente al pagamento dei costi di patrocinio;
decreta
1. L’associazione
__________, non è ammessa a rappresentare in giudizio RE 1.
Considerandi
2.
A
RE 1 è designato un curatore di rappresentanza nella persona dell’
avv.__________
con il compito di tutelare i suoi interessi nelle
procedure davanti all’Autorità regionale di protezione __________ e alla Camera
di protezione del Tribunale d’appello e procedere, se del caso, alle azioni
necessarie a tutelare la personalità del curatelato.
3.
All’avv.__________ è impartito un termine suppletorio
di 30 giorni per completare la motivazione dell’allegato ricorsuale e per
riformulare le richieste di causa contenute nel reclamo.
4.
Per
le prestazioni fornite, l’avv. __________ avrà diritto ad un onorario orario di
fr. 180.– nonché al rimborso delle spese.
5.
I
costi della curatela sono a carico di RE 1; se questi non vi potrà far fronte,
essi saranno anticipati dall’Autorità regionale di protezione __________.
6.
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
7.
Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
giudice
Franco Lardelli
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.