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Decisione

9.2019.106

Convalida mandato precauzionale

28 aprile 2020Italiano30 min

sorella “PI 3”, rispettivamente a sua nipote “PI 2”, autorizzando entrambe quest’ultime

Source ti.ch

Incarto n.

9.2019.106

Lugano

28 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

tutti

patr. da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda il diniego di convalida del mandato precauzionale

giudicando

sul reclamo del 25 giugno 2019 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa l’11 giugno 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Il signor PI 1 è nato

il 1947. Divorziato dal 1984, viveva da solo a __________.

B. In data 23 dicembre

2016 PI 1, mediante il brevetto notarile n. 2708 dell’avv. PR 1, aveva

rilasciato una procura a favore delle signore RE 1 e RE 2 “affinché le

stesse, agendo congiuntamente, possano compiere, in suo nome e per suo conto e

nel suo interesse, i seguenti atti di gestione, amministrazione e disposizione:

a) rappresentare il mandante avanti le strutture sanitarie e ricevere

informazioni circa lo stato di salute e i trattamenti sanitari cui il mandante

si sottopone; in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e volere del

mandante, discutere i trattamenti medici con i medici curanti, esprimere il

consenso o dissenso ai trattamenti sanitari proposti dai medici, dare direttive

e prendere decisioni sulla base della volontà presunta e/o tenendo conto del

benessere e del miglior interesse del mandante; b) rappresentare il mandante

avanti istituti bancari, depositare e ritirare somme, titoli e valori, aprire e

chiudere conti e relazioni bancarie, accedere a cassette di sicurezza; c)

rappresentare il mandante avanti compagnie d’assicurazioni ed in particolare

sottoscrivere, modificare e disdire polizze di ogni genere; d) rappresentare il

mandante avanti a tutte le amministrazioni pubbliche, in particolare avanti le

autorità fiscali; e) rappresentare il mandante avanti gli uffici postali,

ritirare la corrispondenza, depositare e prelevare somme, titoli e valori da

conti correnti postali, aprire e estinguere conti postali, accedere a caselle

postali.”

C. In data 1°settembre

2017 PI 1 aveva conferito due procure – entrambe dichiarate rette “dalle

norme del contratto di mandato, ai sensi degli art. 394 e segg. CO” – a sua

sorella “PI 3”, rispettivamente a sua nipote “PI 2”, autorizzando entrambe quest’ultime

a: “richiedere e ricevere informazioni riguardanti la mia salute presso il

mio medico dr. __________ o presso qualsiasi altro ente ospedaliero o medico in

generale, questo per potermi aiutare ad avere un maggior controllo della

situazione e facilitare lo scambio di esami non eseguiti in stessa sede” e

“a rappresentarmi in qualsiasi cosa riguardi la mia persona in generale se

dovessi trovarmi in difficoltà”.

Nella procura rilasciata alla

PI 2, il signor PI 1 aveva inoltre disposto: “autorizzo come persona unica

mia nipote PI 2 ad aiutarmi e a trattare le mie problematiche personali,

burocratiche e finanziarie nel quale dovessi averne bisogno”.

D. Con rapporto 29 marzo

2018 l’Ufficio Sociale del Comune di __________ ha informato l’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) delle

segnalazioni pervenute in relazione allo stato psicofisico problematico del

signor PI 1 (in data 27 marzo 2018 dalla sorella e dalla nipote

dell’interessato e in data 28 marzo 2018 dalla signora RE 1).

E. In sede di incontro 8

maggio 2018 dinnanzi all’Autorità di protezione sono stati sentiti PI 1, PI 2 e

PI 3, RE 1 e RE 2.

F. Con decisione (ris. n.

924/18) 20 dicembre 2018 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 1

una curatela di rappresentanza ed amministrazione dei beni, senza limitazione

dell’esercizio dei diritti civili, ai sensi dell’art. 394 in relazione con

l’art. 395 CC, nominando quale curatrice la signora CURA 1.

Alla curatrice sono stati

assegnati, con effetto dal 1° gennaio 2019, in particolare i compiti e le

attribuzioni seguenti: “1.1. rappresentare l’interessato nel quadro dei

propri affari amministrativi, in particolare nel rapporto con le autorità, i

servizi amministrativi, gli istituti bancari e di credito, la posta, le

assicurazioni private e sociali e ogni altra istituzione di diritto privato o

pubbilco e persona privata; 1.2. gestire con la diligenza richiesta il

patrimonio e i redditi dell’interessato; 1.3. vegliare sullo stato di salute

dell’interessato e se necessario definire e mettere in atto l’eventuale seguito

terapeutico necessario. Rappresentare l’interessato in tutti gli atti necessari

a tal fine, in particolare, in caso di incapacità di discernimento, per

consentire o per opporsi a misure mediche, ambulatoriali o no; sono riservate

eventuali direttive anticipate del paziente (art. 370 ss. CC) e poteri di

rappresentanza per legge (art. 374 ss. CC); 1.4. vegliare al benessere sociale

e rappresentare l’interessato in tutti gli atti necessari a tal fine; 1.5.

chiedere per gli atti necessari i consensi previsti dall’art. 416 CC; 1.8.

chiedere gli adattamenti della presente misura, qualora subentrino cambiamenti

delle circostanze (art. 414 CC)”.

Con la medesima decisione l’Autorità

di protezione ha: precluso ad PI 1, a norma degli art. 395 cpv. 3 CC, l’accesso

al conto corrente aperto dalla curatrice per la gestione delle sue entrate e

delle sue uscite come pure dei suoi redditi e della sua sostanza (disp. n. 2.1);

fatto divieto ad PI 1 di disporre della particella __________, con conseguente

menzione del blocco a Registro fondiario, a norma dell’art. 395 cpv. 4 CC

(disp. n. 2.4. - 2.4.1.).

G. In data 12 marzo 2019

la Dr.ssa. __________, medico generico FMH, __________, ha ordinato il ricovero

a scopo di cura e assistenza di PI 1. L’interessato è stato ricoverato il

giorno successivo presso la Clinica psichiatrica cantonale (CPC), __________.

Dal rapporto stilato l’8 aprile 2019 dalla Clinica psichiatrica cantonale (CPC)

risulta che “il signor PI 1, non noto per precedenti ricoveri in Clinica, è

stato ammesso … su ordine e dopo valutazione della curante generalista Dr. ssa __________.

Il paziente sarebbe noto alla curante per una sindrome di dipendenza da etile,

nel contesto di un concomitante quadro di declino cognitivo”.

H. Il 21 maggio 2019 il

notaio avv. PR 1 ha trasmesso all’Autorità di protezione copia autentica della

procura 23 dicembre 2016 redatta in forma di brevetto notarile, istando in

rappresentanza delle signore RE 1 e RE 2 per la convalida ai sensi dell’art.

363 CC dell’intero punto a) della procura quale mandato precauzionale ai sensi

dell’art. 360 e segg. CC.

I. Mediante scritto 7

giugno 2019 l’avv. PR 1, con riferimento all’istanza 21 maggio 2019 per la

convalida del mandato precauzionale, ha comunicato all’Autorità di protezione

che le signore RE 1 e RE 2, da lui rappresentate, hanno stabilito che il signor

PI 1 torni ad essere seguito dal medico curante Dr. med. __________ e che sarà

premura delle sue clienti, di concerto con il Dr. med. __________, occuparsi

della ricerca di una struttura adeguata e confacente presso la quale il signor PI

1 possa essere trasferito al più presto dalla Clinica psichiatrica cantonale.

L. Con rapporto 7 giugno

2019 la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) ha aggiornato l’Autorità di

protezione sulle condizioni di salute di PI 1, rilevando nel complesso

un’assenza di miglioramento, segnatamente che i loro “interventi

terapeutici, farmacologici e relazionali” fino a quel momento non avevano

“portato ad una stabilizzazione del quadro clinico” e che lo stato clinico

non permetteva “una dimissione per una casa anziani, reparto protetto, o un

rientro al domicilio con impiego di badanti”. Il rapporto dà inoltre

notizia del fatto che il 24 maggio 2019 la curatrice CURA 1 aveva comunicato la

“possibilità di un posto presso la Casa Anziani di __________” –

trasferimento ritenuto a quel momento non proponibile dal medico che ha redatto

il rapporto – “mentre

lo stesso giorno la signora RE 1” menzionata

quale “rappresentante terapeutica del paziente” aveva loro chiesto

“di trasferire il signor PI 1 presso il reparto chiuso della Clinica __________”.,

Il rapporto aggiunge che secondo loro (CPC) “qualsiasi clinica psichiatrica

con un reparto protetto potrebbe essere in grado di gestire disturbi di

comportamento del paziente e riteniamo di diritto del paziante e della sua

rappresentante chiedere un eventuale trasferimento”. La Clinica

psichiatrica cantonale conclude il suo rapporto indicando “abbiamo inoltrato

la domanda e siamo in attesa di una risposta da parte dei colleghi”. Non è

noto se la risposta sia poi arrivata e quale sia stato, se del caso, il suo

contenuto.

M. Con decisione (ris. n.

511/19) 11 giugno 2019 l’Autorità di protezione – rilevato che, in base al

rapporto 7 giugno 2019 della Clinica psichiatrica cantonale, il signor PI 1

sarebbe “incapace di discernimento” e che “i due scritti del 1°

settembre 2017, redatti e firmati dal signor PI 1” con le autorizzazioni

ivi menzionate a favore di sua sorella e di sua nipote costituiscono “direttiva

anticipata del paziente” successiva al brevetto notarile del 23 dicembre

2017 e quindi revocano “di fatto il brevetto in discussione” – ha respinto

l’istanza 21 maggio 2019 tendente ad ottenere la convalida del punto a) del

menzionato brevetto quale mandato precauzionale (disp. n. 1, prima parte). Ha

invece dichiarato “valida la successiva direttiva anticipata del paziente

rilasciata in data 1° settembre 2017 dal signor PI 1” alla propria nipote “signora

PI 2” e alla sorella “signora PI 3” (disp. n. 1, seconda parte).

Mediante la medesima decisione l’Autorità di protezione ha confermato la

curatela di rappresentanza ed amministrazione dei beni istituita in data 20

dicembre 2018 e il mandato affidato alla curatrice signora CURA 1 (disp. n. 2).

Le tasse e spese della decisione di fr. 800.– sono state poste a carico del

curatelato (disp. 3) e la decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva,

con revoca dell’effetto sospensivo all’eventuale reclamo (disp. n. 4) e

menzione dei mezzi di ricorso (disp. n. 5).

N. Contro questa

decisione sono insorte le signore RE 1 e RE 2 con reclamo 25 giugno 2019,

chiedendo, nel merito, l’annullamento e la riforma della decisione impugnata

nel senso di accogliere l’istanza di convalida del mandato precauzionale del 21

maggio 2019, e, in via cautelare, l’adozione di diverse misure cautelari,

ossia: 1.1. la restituzione al reclamo dell’effetto sospensivo al reclamo; 1.2.

la nomina del Dr. med. __________ quale nuovo medico curante del signor PI 1; 1.

3. la trasmissione della cartella medica del signor PI 1 dalla Dr.ssa med. __________

al Dr. med. __________; 1.4. la concessione alle reclamanti del diritto di

ricevere informazioni circa lo stato di salute e i trattamenti sanitari cui il

signor PI 1 è sottoposto; 1. 5. la garanzia alle reclamanti di poter visitare

il signor PI 1. Le reclamanti hanno fatto valere che le procure del 1°settembre

2017 non costituirebbero (per il loro contenuto) né delle direttive anticipate

del paziente ex art. 370 CC, né (per la loro forma) un mandato precauzionale,

bensì delle ordinarie procure ai sensi dell’art. 394 segg. CO, ragione per la

quale quest’ultime non potrebbero revocare quanto precedentemente stabilito

mediante il brevetto notarile del 23 dicembre 2016, il quale meriterebbe la

convalida ai sensi dell’art. 363 cpv. 2 CC. RE 1 e RE 2 hanno inoltre messo in

dubbio l’autenticità delle firme apposte sulle procure del 1°settembre 2017. Le

reclamanti hanno pure sostenuto che l’intervento dell’Autorità di protezione

nei confronti dei medici curanti del signor PI 1 – tendente a non rilasciare

loro alcuna informazione, così come a negare loro di far visita all’interessato

– costituirebbe un abuso di potere. La volontà del signor PI 1 sarebbe violata,

in quanto le decisioni concernenti la sua salute verrebbero prese indebitamente

dalle signore PI 2 e PI 3. Secondo le reclamanti, il pregiudizio derivante dal

perdurare della violazione dei diritti all’autodeterminazione del signor PI 1

non potrà essere riparato, così che si giustificherebbe l’adozione di

provvedimenti cautelari.

O. In

accoglimento della prima richiesta cautelare delle reclamanti, con decreto 14

agosto 2019, lo scrivente giudice ha restituito al reclamo l’effetto

sospensivo.

P. Nel frattempo con

osservazioni 11 luglio 2019 la curatrice, signora CURA 1, ha dichiarato di non

avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi alla decisione di

questo giudice.

Q. Con osservazioni 25

luglio 2019 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione

impugnata. L’Autorità di prima sede ha contestato le tesi delle reclamanti, sottolineando

che con il rilascio delle procure del 1°settembre 2017 l’interessato avrebbe

manifestato esplicitamente la sua volontà di superare e sostituire le

disposizioni formulate nel brevetto notarile del 23 dicembre 2016. L’Autorità

di protezione ha fatto valere che il signor PI 1 necessiterebbe di una

sorveglianza costante per la tutela della sua persona, rendendo pertanto impensabile

un rientro al domicilio mediante delle cure prestate da una badante, così come

proposto dalle signore RE 1 e RE 2. Circa la censura avverso l’autenticità

delle firme sulle procure del 1°settembre 2017, l’Autorità di protezione si

oppone fermamente.

R. Con replica 22 agosto

2019 le reclamanti hanno rammentato che le procure del 1°settembre 2017 non

costituirebbero né delle direttive anticipate del paziente, né un mandato

precauzionale, motivo per cui il brevetto notarile del 23 dicembre 2016 sarebbe

valido ed efficace. Le reclamanti hanno ritenuto che le osservazioni

dell’Autorità di protezione inerenti lo stato di salute dell’interessato sarebbero

irrilevanti, essendo la validità/nullità/revoca delle procure 23 dicembre 2016

e 1°settembre 2017 l’unica domanda determinante ai fini del giudizio. Le

reclamanti hanno ribadito le loro domande cautelari formulate nel reclamo. Mediante

il complemento di replica del 23 agosto 2019, le reclamanti hanno inoltre

sostenuto che la volontà del signor PI 1 ad essere rappresentato dalla signora RE

1 sarebbe stata espressa dall’interessato e così ripresa nei considerandi della

decisione di istituzione della misura di curatela del 20 dicembre 2018.

S. Con scritto 29 agosto

2019 le signore PI 3 e PI 2 hanno osservato che il signor PI 1 avrebbe

rilasciato le procure del 1°settembre 2017 nella piena capacità di intendere e

di volere e che sarebbe stata intenzione dell’interessato che quest’ultime disposizioni

fossero sostitutive della procura del 23 dicembre 2016. Le resistenti hanno

fatto valere che tutti i provvedimenti in relazione alla salute

dell’interessato sono stati presi secondo le sue precise esigenze e desideri,

contestando per contro le intenzioni delle reclamanti rispetto al bene del

signor PI 1.

T. Con duplica 10

settembre 2019 l’Autorità di protezione ha ritenuto che, proprio al cospetto

dello stato di salute dell’interessato, si giustificava la necessità di

immediate ed urgenti decisioni circa il suo collocamento in una struttura

idonea protetta. L’Autorità di prime cure ha fatto riferimento alle norme

testamentarie a sostegno del fatto che delle disposizioni di volontà posteriori

dovrebbero sostituire quelle antecedenti, così come nel caso delle procure del

1°settembre 2017 per rapporto al brevetto notarile del 23 dicembre 2016. Ha

richiamato anche l’art. 365 cpv. 3 CC, in base al quale in caso di collisione di

interessi i poteri del mandatario decadono per legge. Ciò con riferimento alla

circostanza che la signora RE 1 sarebbe debitrice nei confronti del signor PI 1

di un importo di fr. 20'000.–, debito che la medesima si rifiuterebbe di

restituire nonostante i solleciti da parte della curatrice dell’interessato. Relativamente

alle misure cautelari, l’Autorità di protezione ha precisato che il mandato al

Dr. med. __________ non sarebbe stato revocato dalla signora PI 3, bensì dalla

curatrice del signor PI 1.

U. Dal mese di settembre

2019 il signor PI 1 si trova ricoverato presso la casa per anziani della __________.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG].

Riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC,

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura

amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il

diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la

modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni

del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Le misure

precauzionali personali previste dagli artt. 360 e segg. CC, segnatamente il

mandato precauzionale (art. 360 e segg. CC) e le direttive anticipate (art. 370

e segg. CC), così come la rappresentanza legale in caso di provvedimenti medici

(art. 377 e segg. CC), esplicano i loro effetti unicamente al momento in cui

l’interessato diventa incapace di discernimento, mentre fino a tale momento è

unicamente valida la volontà attuale ed effettiva della persona interessata. Il

presupposto dell’applicabilità delle misure precauzionali personali è quindi il

sopraggiungere dell’incapacità di discernimento della persona interessata.

Nella fattispecie concreta

occorre subito rilevare che non vi è agli atti nessun certificato medico

attestante l’incapacità di discernimento del signor PI 1. Nonostante

nell’incarto trasmesso a questo giudice dall’Autorità di protezione si trovino

alcuni rapporti, certificati e attestati medici, i quali circoscrivono lo stato

cognitivo e di salute fisica dell’interessato con menzione di varie diagnosi,

nessuno dei vari documenti si esprime in merito all’incapacità di discernimento.

Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha citato il rapporto medico

del 7 giugno 2019 della Clinica psichiatrica cantonale (CPC) di __________,

ritenendo che in base ad esso il signor PI 1 sarebbe incapace di discernimento.

Benché tale rapporto medico circoscriva i disturbi di cui soffre l’interessato,

non vi è nessuna indicazione esplicita (e nemmeno indiretta) relativa alla sua

capacità di discernimento. Anzi, il rapporto conclude che sarebbe “diritto

del paziente e della sua rappresentante chiedere un eventuale trasferimento”

(v. penultima frase del predetto rapporto medico), da cui sembra trasparire il

contrario di quanto ritenuto dall’Autorità di protezione. Anche un successivo

rapporto 10 luglio 2019 della CPC non si esprime sulla capacità di

discernimento di PI 1, limitandosi a un generico riferimento ad uno stato

clinico “compatibile verosimilmente con una sindrome demenziale di tipo Alzheimer”,

della quale non è menzionato né il grado né l’incidenza sulla citata capacità.

La carenza di accertamento

in relazione alla capacità di discernimento del signor PI 1 traspare del resto

anche dal fatto che in data 11 aprile 2019 l’Autorità di protezione aveva

informato la curatrice CURA 1 di avere chiesto informazioni alla Clinica

psichiatrica cantonale e ai medici curanti al fine di “anche pronunciarsi

sull’istituzione di una misura più incisiva, nel senso di istituire una

curatela generale con privazione dei diritti civili”.

Non risulta che la misura

paventata dall’Autorità di prime cure sia stata nel frattempo messa in atto su

richiesta della curatrice (passo che sarebbe per altro prescritto dal

dispositivo 1.8. della decisione di nomina: v. decisione ARP 20.12.2018) o

d’ufficio dall’Autorità di protezione. A tutt’oggi il signor PI 1 beneficia

infatti di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, senza

limitazione dell’esercizio dei diritti civili, pur se con una preclusione di

accesso ad un conto corrente e un divieto di disporre di un fondo di sua

proprietà. Ciò che può lasciare presumere, fino a prova del contrario, che PI 1

disponga tutt’ora di una sufficiente capacità di discernimento.

Di conseguenza, già per il

sol fatto che manca un chiaro accertamento dell’intervenuta incapacità di

discernimento di PI 1 – elemento indispensabile per la messa in esecuzione dei provvedimenti

precauzionali personali – la decisione va riformata, confermando il

respingimento dell’istanza 21 maggio 2019 nella misura in cui chiede la

convalida di un mandato precauzionale (disp. n. 1 prima parte, della decisione impugnata),

ma annullando anche quanto deciso dall’Autorità di prima sede in relazione alla

validità delle direttive anticipate (disp. n. 1 seconda parte, della decisione

impugnata).

Si rende pertanto

necessario retrocedere l’incarto all’Autorità di prima sede perché –

completando l’istruttoria – proceda ad accertare preliminarmente se

l’interessato sia o meno capace di discernimento e a decretare, se del caso,

ogni provvedimento e/o adeguamento di misura che risultasse opportuno, anche in

relazione a quanto si dirà nel seguito.

3.

Anche qualora

fossimo in presenza di un’accertata incapacità di discernimento di PI 1, la

conclusione di respingimento dell’istanza 21 maggio 2019 delle reclamanti non

avrebbe esito differente. RE 1 e RE 2 fanno valere i loro diritti in virtù

della procura 23 dicembre 2016 a loro rilasciata dal signor PI 1, in forma di

brevetto notarile, qualificando l’intero punto a) di tale documento, quale mandato

precauzionale e hanno istato l’Autorità di protezione per la convalida di

questo atto ai sensi dell’art. 363 CC. L’istanza è stata respinta dall’Autorità

di protezione con la decisione 11 giugno 2019, qui impugnata.

3.1

Giusta l’art. 360 CC,

chi ha l’esercizio dei diritti civili, tramite un mandato precauzionale può

incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria

persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni

giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento (cpv. 1). Egli

definisce i compiti attribuiti al mandatario e può impartire istruzioni

sull’adempimento degli stessi (cpv. 2).

Il mandato precauzionale è

costituito per atto olografo o per atto pubblico (art. 361 cpv. 1). Se il

mandante sceglie la forma autentica, il mandato deve essere redatto da un

notaio, secondo le esigenze del diritto cantonale applicabile nel luogo in cui

è costituito (Meier, Droit de

protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 403, pag. 206). Dal profilo tecnico

l’atto è confezionato in forma di brevetto (Moser,

Le mandat pour cause d’inaptitude, aspects pratiques, not@lex 2014, n. 71; Moser, La responsabilité du notaire en

relation avec le nouveau droit de la protection de l’adulte, RNRF 2013, pag.

172).

3.2

L’art. 363 cpv. 2 CC

stabilisce che qualora sussista un mandato precauzionale, l’Autorità di

protezione verifica se: è stato validamente costituito (cifra 1); ne sono

adempiute le condizioni per l’efficacia (cifra 2); il mandatario è idoneo ai

suoi compiti (cifra 3); sono necessarie ulteriori misure di protezione degli

adulti (cifra 4).

Per essere validamente

costituito il mandato precauzionale deve ossequiare dei requisiti minimali.

Relativamente al suo contenuto, deve emergere chiaramente che il mandato

esplica i suoi effetti nel caso in cui sopraggiunga un’incapacità di

discernimento della persona interessata. Inoltre, l’ambito dei compiti del

mandatario deve essere descritto in modo almeno generale. Deve pertanto emergere

almeno se il mandante desidera una rappresentanza personale o patrimoniale. Le

mansioni del mandatario possono essere descritte in modo preciso, mentre

determinati ambiti di compiti possono essere esclusi, in modo tale da limitare

la sua capacità di agire. Qualora il mandato precauzionale non comprenda tutte

le sfere di azione (cura della persona, gestione patrimoniale e rappresentanza

giuridica), per i compiti rimanenti resta spazio per una rappresentanza ex art.

374.

ss. CC o per una curatela istituita quale misura ufficiale (BSK Erw.Schutz,

Rumo-Jungo, art. 360 CC, n. 32 e

seg.). Il mandante può inoltre aggiungere al mandato precauzionale elementi di

una direttiva anticipata del paziente ex art. 370 ss. CC. Tuttavia, qualora in

un mandato precauzionale siano formalmente integrate delle disposizioni

relative a provvedimenti medici, si tratta materialmente di direttive

anticipate del paziente, le quali non sottostanno alle più severe condizioni

formali applicabili al mandato precauzionale, bensì a quelle inerenti le

direttive del paziente (BSK Erw.Schutz, Rumo-Jungo,

art. 371, n. 5; Meier, Droit de la

protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 371 pag. 190; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de

la protection de l’adulte, Berna 2014, n. 859).

Nel caso in cui, in un

mandato precauzionale e in una direttiva anticipata separata, il mandante non

incarichi la medesima persona della rappresentanza in ambito medico, si rende

necessario l’intervento dell’Autorità di protezione per chiarire se le

disposizioni si contraddicano o se una delle due sostituisca o sia

complementare all’altra. In presenza di una contraddizione irrisolvibile

subentra la rappresentanza legale (art. 374 segg. CC) o occorre istituire una

curatela (BSK Erw.Schutz, Rumo-Jungo,

art. 360, n. 38).

3.3

Nel caso concreto, con

istanza 21 maggio 2019, le signore RE 1 e RE 2, sottoponendo all’Autorità di

protezione l’atto allestito in forma di brevetto notarile dal 23 dicembre 2016

dal notaio avv. PR 1, non hanno chiesto all’Autorità di protezione alcuna

convalida in relazione ai punti b), c), d) ed e) della procura ivi attestata. A

giusta ragione. In questi punti della procura sono infatti elencati semplici

poteri di rappresentanza conferiti – non a titolo precauzionale per il caso in

cui intervenga un’incapacità di discernimento – da un procuratore a due

mandanti. I poteri elencati in questi punti della procura sono per altro

superati dall’istituzione, da parte dell’Autorità di protezione, il 20 dicembre

2018, di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e la

nomina della curatrice CURA 1. Questa decisione è cresciuta in giudicato

incontestata ed è stata confermata dalla risoluzione qui impugnata, nuovamente

senza alcuna contestazione da parte delle reclamanti in relazione a questa

misura di protezione. RE 1 e RE 2 hanno per contro qualificato l’intero punto

a) della procura quale mandato precauzionale, postulandone la convalida da

parte dell’Autorità di protezione ai sensi dell’art. 363 CC.

Diversamente da quanto

chiesto dalle reclamanti il punto a), prima frase, della procura 23 dicembre

2016.

non contempla palesemente elementi che permettano di qualificare i poteri

di rappresentanza quale mandato precauzionale ai sensi dell’art. 360 CC. La

facoltà di “rappresentare il mandante avanti le strutture sanitarie” e

di “ricevere informazioni circa lo stato di salute e i trattamenti sanitari

cui il mandante si sottopone” – di cui è menzione nella prima frase del

punto a) – è infatti riferita alla fase precedente alla perdita della capacità

di discernimento. A prescindere dal titolo stesso che qualifica l’intero atto quale

“procura”, l’unico passaggio in cui il mandante ha previsto delle disposizioni

per il caso di una sua incapacità di discernimento è contemplato dalla seconda

frase del menzionato punto a), che recita che alle procuratrici sono conferiti poteri:

“…. in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e volere del mandante,

discutere i trattamenti medici con i medici curanti, esprimere il consenso o

dissenso ai trattamenti sanitari proposti dai medici, dare direttive e prendere

decisioni sulla base della volontà presunta e/o tenendo conto del benessere e

del miglior interesse del mandante.” Nessun riferimento è comunque fatto agli

articoli 360 e segg. CC e ad incarichi conferiti da PI 1 a RE 1 e RE 2 di

provvedere alla cura della sua persona o dei suoi interessi patrimoniali o di

rappresentarlo nelle relazioni giuridiche nel caso in cui divenga incapace di

discernimento. Per altro la procura è stata confezionata nella forma di

brevetto da un notaio, pubblico ufficiale, cognito di diritto e degli istituti

giuridici che è chiamato a perfezionare nella forma autentica. La mancata

esplicita menzione (in un atto pubblico confezionato nel dicembre 2016) della

volontà di costituire un mandato precauzionale ai sensi degli art. 360 e segg.

CC (istituto giuridico in vigore dal 1° gennaio 2013), cosi come la mancata

menzione delle sfere di azione previste dall’art. 360 CC, sono un’ulteriore

conferma che le parti all’atto non volevano costituire questo tipo di misura

precauzionale personale. Quindi nella menzionata “procura” – per altro neppure

assimilabile, per i suoi aspetti connessi con le direttive in materia di

trattamenti medici, alla controversa tipologia di procura trans-incapacità

o trans-inattitudine (Meier,

op. cit., ni. 381-385, pag. 195-198), neppure invocata dalle reclamanti – non

vi sono mandati precauzionali soggetti a convalida da parte dell’Autorità di

protezione a norma dell’art. 363 CC. Di conseguenza, seppure per motivi diversi

da quelli ritenuti dall’Autorità di protezione, il diniego di convalida del

punto a) della procura del 23 dicembre 2016 quale mandato precauzionale

andrebbe comunque confermato.

4.

Tuttavia, la mancata

qualifica della procura menzionata quale mandato precauzionale, non sta ancora

a significare che le disposizioni ivi contenute, al punto a), siano di per sé

invalide. Occorrerà quindi – dandosi il caso di incapacità di discernimento –

che l’Autorità di protezione abbia ad esaminare la loro validità dal profilo

dell’eventuale qualifica quali direttive anticipate del paziente ai sensi

dell’art. 370 CC, mettendole a confronto con le disposizioni contrastanti del

signor PI 1 contemplate nelle successive procure 1°settembre 2017. Ma anche,

con i compiti attribuiti alla curatrice CURA 1, con decisione 20 dicembre 2018,

segnatamente il compito 1.8. di rappresentanza terapeutica (cresciuto in

giudicato), stante anche l’accettazione che sembrerebbe avere manifestato il

signor PI 1 il 19 novembre 2018 (v. decisione menzionata pag. 2 in alto).

È opportuno ricordare che,

diversamente da quanto è previsto per il mandato precauzionale, quando una

persona diventa incapace di discernimento l’Autorità di protezione non deve

verificare la validità formale delle direttive anticipate.

A norma dell’art. 372 CC,

verificandosi l’incapacità di discernimento, il medico ottempera alle direttive

del paziente, salvo che violino le prescrizioni legali o sussistano dubbi

fondati che esse esprimano la volontà libera o presumibile del paziente (cpv.

1). Il medico iscrive nel fascicolo del paziente le ragioni per le quali non ha

ottemperato alle direttive di costui (cpv. 2). Essendo le direttive destinate

ad essere applicate dai medici curanti al presentarsi di concrete problematiche

mediche, il compito di verifica incombe solo a questi ultimi (Meier, op. cit., n. 506, pag. 253; Hirsig-Vouilloz, La responsabilité du

médecin, Berna 2017, n. 2.3.1.3. pag. 28-29). A norma dell’art. 373 cpv. 1

cifra 1 CC, l’Autorità di protezione è chiamata a pronunciarsi qualora una

persona vicina al paziente faccia valere che non è stato ottemperato alle

direttive del paziente (Hirsig-Vouilloz,

op. cit., loc. cit.)

Dagli atti non risulta che

le richieste formulate dalle reclamanti all’Autorità di protezione con scritto

7.

giugno 2019 e ribadite in sede di reclamo alla Camera di protezione con il

sollecito di “provvedimenti (super)cautelari” (v. reclamo, pag. 11, richieste

A.1.2-1.5) siano conseguenti a specifici – e neppur menzionati in sede di

reclamo – dinieghi dei medici curanti. Anche qualora fossimo stati in presenza

di un’accertata incapacità di discernimento di PI 1, non spettava dunque all’Autorità

di protezione e non spetta alla Camera di protezione intervenire direttamente

impartendo ordini ai medici curanti. Le richieste (super)cautelari a.1.2-1.5

erano di conseguenza comunque palesemente irricevibili.

A motivo della mancanza di

chiarezza che traspare dalle varie procure rilasciate nel tempo da PI 1 a più

persone in materia di direttive e di rappresentanza terapeutica, a cui si sono

aggiunte le competenze attribuite alla curatrice di rappresentanza, l’Autorità

di protezione – nell’ambito degli adeguamenti delle misure di cui si è detto al

considerando 2 – è invitata a chiarire e, se del caso, ridefinire, mediante

interpretazione della volontà presumibile del paziente (BSK ZGB I, Eichenberger/Kohler, art. 373 n. 3; Meier, op. cit., n. 533 e segg, in

particolare n. 535 e 540, con riferimento alla nota 858) la rappresentanza

terapeutica del signor PI 1, con riguardo anche alla tutela del benessere e del

migliore interesse di quest’ultimo.

5.

Alla

luce di quanto precede, il reclamo va accolto parzialmente e il

dispositivo n. 1 della decisione impugnata va riformato, confermando il

respingimento dell’istanza 21 maggio 2019 nella misura in cui chiede la

convalida di un mandato precauzionale (disp. n. 1 prima parte, della decisione impugnata),

ma annullando quanto deciso dall’Autorità di prima sede in relazione alla validità

delle direttive anticipate (disp. n. 1 seconda parte, della decisione

impugnata). Il dispositivo n. 2, non contestato, resta per contro invariato.

L’esito

della procedura – avviata in prima sede con un’istanza fondata su principi

errati – comporta la necessità di porre tasse e spese della decisione di prime

cure a carico delle reclamanti, con vincolo di solidarietà, con una riduzione

dell’importo, a motivo dei concomitanti errori dell’Autorità di prime cure e

conseguente modifica del dispositivo n. 3 della decisione impugnata.

Si rende inoltre necessario

il rinvio dell’incarto all’Autorità di prima sede perché proceda come indicato

ai considerandi 2 e 4.

6.

Gli oneri giudiziari della sede di reclamo seguono il principio della

soccombenza, ritenuto che essi non possono comunque essere caricati

all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Nonostante un parziale

accoglimento del gravame, le reclamanti si sono viste respingere la richiesta (principale)

di accoglimento dell’istanza formulata in prima sede il 21 maggio 2019 e la

quasi totalità delle richieste (super)cautelari: sono quindi soccombenti in

modo chiaramente preponderante rispetto PI 2 e PI 3, che per altro si sono

espresse solo in sede di duplica. Da ciò la necessità di caricare tassa e spese

di giustizia a carico delle prime in ragione di 5/6 e delle seconde in ragione

di 1/6.

Quanto

alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità

di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di

ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali

uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano

partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte

insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati

che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag.

692). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Ritenuto

il grado di soccombenza sopra indicato e che PI 2 e PI 3 non si

sono avvalse dell’ausilio di un patrocinatore, le ripetibili vengono dichiarate

compensate.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente

accolto.

Di conseguenza, la

decisione 11 giugno 2019 (ris. n. 511/19) dell'Autorità regionale di protezione

__________ è così riformata:

1. L’istanza

21 maggio 2019 del notaio avv. PR 1, Studio legale e notarile __________,

tendente ad ottenere la convalida del paragrafo a) del brevetto quale mandato

precauzionale conferito dal signor PI 1, nato il 1947, domiciliato a __________,

con il brevetto notarile n. __________ del 23 dicembre 2016 alle signor RE 1,

nata il 1962, domiciliata a __________, e RE 2, nata __________, nata il 1946,

domiciliata a __________, comunicato in data 12 aprile 2019 e come allo scritto

di tale data indirizzato all’avv. PR 1, redattore del brevetto, unicamente alla

signora RE 1 a mandato precauzionale per quanto attiene al punto a) del

brevetto stesso è respinta.

2.

Invariato.

3. Tasse

e spese della presente decisione di fr. 400.– sono poste a carico di RE 1 e RE

2 con vincolo di solidarietà.

4. Invariato.

5. Invariato.

2. L’incarto viene immediatamente

retrocesso all’Autorità regionale di protezione __________, affinché proceda ai

sensi dei considerandi.

3. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 700.–

b) spese fr.

100.–

fr.

800.–

sono posti, in solido, a carico

delle reclamanti RE 1 e RE 2 in ragione di 5/6 e, pure in solido, a carico di PI

2 e PI 3, in ragione di 1/6, compensate le ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.