9.2019.107
Ripristino delle relazioni personali, rinvio dell’incarto in prima istanza per ulteriori necessari approfondimenti
20 aprile 2020Italiano21 min
novembre 2018 (ris. n. 804/2018) l’Autorità di protezione ha conferito allo psicologo
Source ti.ch
Incarto n.
9.2019.107
Lugano
20 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
in
materia di disciplinamento delle relazioni personali tra quest’ultimo e i
figli
PI
1
PI
2
tutti
rappr. da: RA 1
giudicando
sul reclamo del 25 giugno 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emanata
il 23 maggio 2019 (ris. n. 532/2019) dall'Autorità regionale di protezione
__________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 2 (2007) e PI 1
(2012) sono figli di RE 1 e di CO 2. I genitori non sono coniugati e non
convivono. La madre esercita l’autorità parentale in via esclusiva e detiene la
custodia di entrambi i figli (cfr. convenzioni sull’obbligo di mantenimento di
minori e sul diritto alle relazioni personali del 6 giugno 2007 per PI 2,
rispettivamente del 18 settembre 2013 per PI 1).
B. Per varie ragioni che
non occorre in questa sede rievocare, entrambi i minori hanno da sempre
intrattenuto relazioni personali estremamente irregolari con il padre. L’ultimo
contatto di CO 2 con i figli risale al mese di giugno 2016. In seguito, con
diversi scritti all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito:
Autorità di protezione), questi ha postulato la ripresa delle relazioni
personali con PI 2 e PI 1.
C. Dal 17 marzo 2017 CO
2 si trova in stato di carcerazione. Egli si è opposto alla richiesta
dell’Autorità di protezione di produrre la perizia psichiatrica effettuata nel
corso del procedimento penale. Anche il Procuratore pubblico incaricato
dell’inchiesta, con scritto del 24 settembre 2018, ha rifiutato la trasmissione
di tale atto, in considerazione “della diversa finalità della perizia in
oggetto rispetto a quella in ambito di protezione”. CO 2 non ha mai voluto
rivelare i capi d’imputazione alla base della sua detenzione.
D. Dall’ascolto di PI 2,
effettuato il 18 aprile 2017 dal membro permanente, è emerso che il minore
desidererebbe vedere il padre.
E. Con decisione del 6
novembre 2018 (ris. n. 804/2018) l’Autorità di protezione ha conferito allo psicologo
__________ un “mandato di valutazione (sommaria) della personalità del
signor CO 2 e della sua idoneità genitoriale, rispettivamente dell’opportunità
del riavvicinamento padre-figli e dell’impostazione delle relative relazioni
personali, tenendo conto anche delle “condizioni ambientali” attuali del padre”.
Il perito dovrà preliminarmente approfondire la reale volontà del padre di
voler intrattenere delle relazioni stabili e soprattutto durature e regolari
nel tempo con i propri figli (dispositivo n. 1). Per il suo esame, il perito è
autorizzato a raccogliere informazioni presso terzi (dispositivo n. 2).
In caso di risposta
positiva alle valutazioni di cui al dispositivo n. 1, “sono conseguentemente
ripristinati i diritti di visita tra il signor CO 2 e i figli PI 2 e PI 1 in
forma sorvegliata per la durata di un’ora/un’ora e mezza ogni 15 giorni per il
tramite dello psicologo” nominato quale perito. L’Autorità di protezione, “una
volta a conoscenza delle risultanze peritali, autorizzerà mediante scritto
semplice, l’avvio della ripresa dei contatti tra padre e figli”; il perito
sarà tenuto a presentare rapporto alla scrivente dopo almeno quattro incontri
(dispositivo n. 3).
F. Con reclamo datato 6
dicembre 2018 RE 1 è insorta contro tale decisione. Con sentenza 28 febbraio
2019 (inc. CDP 9.2018.186) questo giudice ha annullato il dispositivo n. 3
della risoluzione impugnata rinviando la causa all’autorità di prima sede,
affinché la decisione formale sull’eventuale ripresa delle relazioni personali
venisse adottata al termine dell’istruttoria, sulla scorta di tutte le
risultanze della medesima e dopo aver dato alle parti la facoltà di esprimersi
a riguardo.
G. Con decisione
immediatamente esecutiva, adottata a verbale in occasione dell’udienza del 23 maggio
2019, l’Autorità di protezione ha ripristinato i diritti di visita tra il padre
ed i figli PI 2 PI 1 in forma sorvegliata per la durata di un’ora/un’ora e
mezza ogni 15 giorni per il tramite dello psicologo __________, che dovrà
presentare un rapporto di valutazione sulle relazioni padre-figli,
rispettivamente su eventuali bisogni dei minori dopo almeno quattro incontri. I
costi sono stati messi a carico dello Stato, vista la richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dai genitori.
H. Con reclamo 25 giugno
2019 RE 1 è insorta anche contro tale decisione, postulandone l’annullamento
nonché l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
I. Con decreto 5
luglio 2019 questo giudice ha designato un curatore di rappresentanza in favore
dei due minori, con il compito di tutelare i loro interessi nella procedura di
reclamo concernente il ripristino delle relazioni personali con il padre. Il
giorno stesso, questi ha postulato la restituzione dell’effetto sospensivo al
gravame interposto dalla madre dei minori contro la decisione 23 maggio 2019,
richiesta cui il legale della madre ha aderito e che è stata per contro
avversata dal patrocinatore di CO 2.
L. Con decisione 19
luglio 2019, questo giudice ha restituito l’effetto sospensivo al reclamo di RE
1.
M. Con osservazioni 11
luglio 2019, rispettivamente 23 luglio 2019, sia CO 2 che l’Autorità di
protezione si sono opposti al reclamo. Con osservazioni 25 luglio 2019 il
curatore di rappresentanza si è invece pronunciato in favore dell’accoglimento
del medesimo, con rinvio degli atti all’autorità di prime cure per ulteriori
approfondimenti.
N. In sede di replica e
di duplica, le parti si sono riconfermate nelle proprie richieste di giudizio.
Dopo la conclusione dello scambio di allegati, avvenuta nell’agosto 2019,
questa Camera ha ricevuto in copia per conoscenza la corrispondenza intercorsa
tra il legale della madre, rispettivamente la madre medesima, e il curatore di
rappresentanza in relazione all’organizzazione di un incontro tra quest’ultimo
e il figlio maggiore PI 2. Sin dal luglio 2019 il rappresentante del minore
aveva chiesto l’organizzazione di un simile incontro, che in ragione delle
molteplici condizioni poste dalla madre del minore ha potuto essere fissato
solo per il 26 marzo 2020. Questo giudice non ha più ricevuto alcun riscontro
in merito a tale incontro, che si presume non abbia avuto luogo a seguito dello
stato di necessità dichiarato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1262
dell'11 marzo 2020.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
RE 1 contesta la
decisione dell’Autorità di protezione di riavviare le relazioni personali tra i
figli e il padre e chiede l’annullamento della decisione impugnata.
2.1
La decisione impugnata
è stata adottata a verbale, al termine dell’udienza convocata il 23 maggio 2019
dall’Autorità di protezione, alla presenza del patrocinatore di CO 2 e del
perito __________. RE 1 è indicata quale “assente ingiustificata”
(verbale, pag. 1).
Nel verbale viene dapprima
riferito quanto spiegato in udienza dallo psicologo __________, il quale – dopo
aver ripercorso il suo rapporto del dicembre 2018 – giudica “imprescindibile
l’ascolto dei bambini prima di procedere ad organizzare eventuali incontri
padre-figli” (verbale, pag. 1). Il legale di CO 2 ha affermato che il
percorso carcerario di quest’ultimo “è molto buono, mantiene un buon
comportamento e lavora con impegno” e che egli “per forza di cose,
all’interno del carcere, non fa più uso di sostanze” (verbale, pag. 1).
Secondo il patrocinatore del padre, “il
suo cliente non rinuncerà ai
figli”, ragion per cui sarebbe preferibile “anche a tutela di tutti,
principalmente dei minori, che il ripristino delle relazioni personali avvenga
ora, in forma protetta” (verbale, pag. 1).
L’Autorità di protezione
anticipa che chiederà alle scuole frequentate dai minori “un rapporto in relazione
all’andamento e al comportamento dei bambini chiedendo di segnalare eventuali
problemi riscontrati” (verbale, pag. 1).
In conclusione, “preso
atto dei contenuti della perizia, della discussione odierna, rispettivamente il
fatto che la signora non si è presentata, rinunciando di fatto ad esprimersi a
riguardo”, l’Autorità di prime cure ha deciso seduta stante “di
riattivare i contatti padre-figli, con le modalità indicate nella precedente
decisione” (decisione impugnata, pag. 1). Ha inoltre rilevato che, se la
madre dovesse rifiutarsi di collaborare, potrà essere fatto capo alla comminatoria
dell’art. 292 CP.
Di conseguenza, l’Autorità
di protezione ha ripristinato i diritti di visita padre-figli “in forma
sorvegliata per la durata di un’ora/un’ora e mezza ogni 15 giorni per il
tramite dello psicologo __________ di __________. Il perito sarà tenuto a
presentare un rapporto di valutazione sulle relazioni padre-figli,
rispettivamente su eventuali bisogni dei minori, alla scrivente autorità dopo
almeno 4 incontri” (decisione impugnata, pag. 2). La decisione è stata resa
immediatamente esecutiva “visto il lungo tempo trascorso senza contatti tra
padre e figli, rispettivamente la necessità di capire come vivono i minori
l’assenza della figura paterna” (decisione impugnata, pag. 2).
2.2
Nel suo reclamo, RE 1
definisce ingiustificata e arbitraria la decisione impugnata, in quanto fondata
unicamente sul rapporto dello psicologo __________ e sull’audizione del
medesimo, “senza che sia avvenuto alcun contraddittorio” (pag. 3). La
decisione è stata adottata “senza che la signora RE 1 abbia avuto la
possibilità di fornire prove e di poter esprimere dei fatti importanti e
(…) di partecipare all’assunzione delle prove” (reclamo, pag. 4). In
sede di replica, la reclamante afferma di non aver mai ricevuto la convocazione
all’udienza in questione (pag. 2).
2.3
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione
comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195
consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La
giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto
dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia
presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di
consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270 consid. 3.1;
DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013
consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1) ma non garantisce di per sé
stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3
dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III
1). Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in
vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).
2.4
Nella fattispecie, va
respinta la critica secondo cui l’Autorità di protezione non avrebbe permesso a
RE 1 “di determinarsi sul rapporto peritale, allestito in modo superficiale”,
violando così il principio del contraddittorio e il suo diritto di essere
sentita (reclamo, pag. 5). Dagli atti risulta infatti che il rapporto dello
psicologo è stato intimato alla reclamante già il 7 gennaio 2019, con un
termine di 15 giorni per osservazioni, al quale RE 1 non ha reagito. Con l’invio
del referto e l’assegnazione di tale termine, l’Autorità di protezione ha dato
alla reclamante la possibilità di determinarsi sull’esito dell’approfondimento
peritale ordinato, di contestarne le risultanze o di chiedere eventuali
delucidazioni o complementi, ciò che ha rinunciato a fare. Da questo punto di
vista non può dunque essere mosso alcun rimprovero all’Autorità di protezione.
La reclamante ha tuttavia
affermato di non aver neppure ricevuto la convocazione all’udienza di
discussione inviata dall’Autorità di protezione il 3 maggio 2019, dopo
l’annullamento della pronuncia del 6 dicembre 2018 da parte di questo giudice e
il rinvio degli atti per un nuovo giudizio in prima sede. Come visto, al
termine di tale udienza, tenutasi il 23 maggio 2019 e cui RE 1 non ha
presenziato, l’Autorità di protezione ha emanato a verbale la decisione qui
impugnata. L’emanazione di una decisione in sede di udienza non è costitutiva,
in sé, di una violazione del diritto di essere sentito o del diritto al
contraddittorio della parte che non vi partecipa, a condizione che ella abbia
avuto la possibilità di presenziare. Ciò presuppone una regolare citazione
dell’interessata, circostanza il cui onere della prova incombe all’autorità
giudicante. In concreto, l’Autorità di protezione non risulta in grado di
comprovare la ricezione di tale convocazione, non avendola inviata per posta
raccomandata, ma per posta A.
Ci si potrebbe in concreto
interrogare sulla buona fede processuale di RE 1 e su un eventuale
rovesciamento del suddetto onere della prova, in considerazione
dell’atteggiamento processuale della parte reclamante, che ha dimostrato un
reiterato disinteresse al procedimento (cfr. le quattro convocazioni ad un
incontro con il perito, tutte disattese, il già evocato termine per
pronunciarsi sulla perizia, anch’esso trascorso infruttuoso, le difficoltà
sperimentate dal curatore di rappresentanza per ottenere un breve incontro con
il figlio maggiore e anche il fatto che l’invio raccomandato della decisione
stessa non sia stato ritirato dalla madre) e ritenuto che la medesima non ha
lamentato subito la mancata citazione ma unicamente in sede di replica, dopo
che l’Autorità di protezione nelle sue osservazioni ha affermato di aver
inviato per posta semplice la convocazione all’udienza in parola. La questione
può ad ogni modo restare indecisa, nella misura in cui la decisione
dell’Autorità di protezione deve essere annullata anche per altri motivi.
3.
RE 1 critica la
decisione dell’Autorità di protezione anche nel merito.
3.1
La reclamante afferma
che per giudicare del ripristino delle relazioni personali di CO 2 non si può
prescindere dai suoi comportamenti pregressi con i figli né i suoi precedenti
penali: occorre ponderare il bene dei minori e non solo assecondare le richieste
di CO 2, non essendoci agli atti prove della sua astinenza, del fatto che sia
cambiato in meglio e che vorrebbe vedere i figli (reclamo, pag. 3).
Secondo RE 1, è errato
l’accertamento secondo cui le relazioni del padre coi figli sarebbero
proseguite fino alla carcerazione di quest’ultimo nel 2017, in quanto già dal
2013.
i rapporti si erano interrotti siccome il padre non si è mai interessato
dei figli (reclamo, pag. 3). I contatti di PI 2 con il padre sono stati
limitati a due anni, in quanto dal 2008 al 2011 questi era in carcere (reclamo,
pag. 4). Dopo la nascita di PI 1, nel 2012, la madre ha lasciato CO 2, che
aveva ripreso a far uso di cocaina (reclamo, pag. 4). Sia nel 2014 che nel 2015
CO 2 ha avuto dei comportamenti inaccettabili nei confronti della ex compagna e
dei figli, che hanno reso necessario l’intervento della polizia (reclamo, pag.
4). L’Autorità di protezione, nella sua decisione, non ha minimamente
considerato la situazione personale del padre, “come se tutto fosse
sistemato” (reclamo, pag. 5). La reclamante “intende attendere la
scarcerazione del marito, la dimostrazione e la prova di una sua buona condotta
e della sua volontà di stabilire un rapporto con i figli, soprattutto
garantendone una continuità” (reclamo, pag. 5). Postula pertanto
l’annullamento della decisione impugnata (reclamo, pag. 6).
3.2
Giusta l’art. 273 cpv.
1.
CC, i genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della
custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Ai sensi
dell’art. 274 cpv. 2 CC, il diritto alle relazioni personali può essere negato
o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi
in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio,
ovvero per altri gravi motivi.
L’art. 446 CC definisce i
principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione. Ai sensi del
disposto legale, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1).
Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può
incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se
necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
3.3
Appare utile ricordare
che nella decisione emanata dall’Autorità di protezione il 6 novembre 2018 questo
giudice aveva ravvisato una violazione del principio di sicurezza del diritto,
del diritto delle parti di essere sentite sulle risultanze della perizia e del
principio inquisitorio illimitato. Rinviando la causa all’autorità di prima
sede, questo giudice aveva considerato che la decisione quanto all’eventuale
ripresa delle relazioni personali fra CO 2 e i due figli e alle relative
modalità avrebbe dovuto essere emanata “al termine dell’istruttoria, al
seguito di una valutazione dell’approfondimento specialistico agli atti e di
eventuali altre risultanze (si vedano ad esempio, se utili, le informazioni
rese note al pubblico in merito ai reati di cui è stato accusato il padre, cfr.
Aggiornamento stampa del 27 novembre 2018,
https://www3.ti.ch/CAN/comunicati/27-11-2018-comunicato-tpc-351208401992.pdf, consultato
il 28 febbraio 2019)” (sentenza CDP del 28 febbraio 2019, inc. CDP
9.2018.186
consid. 3.5).
Duole anzitutto rimarcare
che la nuova decisione emanata dall’Autorità di protezione appare scarsamente
motivata. Il ripristino dei contatti padre-figlio è infatti giustificato da un
paio di laconiche righe di spiegazione (ovvero: “preso atto dei contenuti
della perizia, della discussione odierna, rispettivamente del fatto che la
signora non si è presentata, rinunciando di fatto ad esprimersi a riguardo”,
decisione impugnata, pag. 1). Considerato che l’incarto era già stato oggetto
di un rinvio da parte dell’autorità di reclamo, lo sforzo redazionale profuso
non appare commisurato alle esigenze del caso.
Occorre inoltre constatare
come, a fronte di un tale rinvio, l’Autorità di protezione non abbia effettuato
il benché minimo approfondimento istruttorio, limitandosi a convocare l’udienza
del 23 maggio 2019 e decidendo seduta stante rinviando alle “modalità
indicate nella precedente decisione” (pag. 1).
L’Autorità di prime cure
non ha ritenuto di assumere agli atti – nonostante le chiare indicazioni di
questo giudice – alcun riscontro quanto al procedimento penale celebrato a
carico di CO 2 nel dicembre 2018, cui la stampa ha dato risalto e che ha portato
alla condanna che il padre dei minori sta attualmente scontando (cfr. doc. C).
Non vi sono inoltre
riscontri quanto al percorso carcerario di quest’ultimo e alla sua astinenza,
ad esempio tramite un rapporto stilato dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa.
A verbale figurano unicamente le affermazioni del patrocinatore di CO 2 stesso,
che ha riferito come il suo assistito “negli ultimi due anni sia cambiato in
meglio” (verbale, pag. 1), dal valore probatorio pressoché nullo data la
sua posizione processuale.
Va inoltre ribadito che,
diversamente da quanto accade nei procedimenti retti dal principio attitatorio
e dalla massima dispositiva, non è ammissibile considerare assodate le prese di
posizione paterne in assenza di qualsivoglia riscontro probatorio, soltanto
perché la madre dei minori si è disinteressata al procedimento e non ha
contestato puntualmente tali asserzioni a tempo debito. Ancora una volta, e
nonostante le indicazioni date da questo giudice in occasione dell’annullamento
della decisione e del rinvio della causa in prima istanza, il principio
inquisitorio è stato disatteso dall’Autorità di protezione. Di transenna si
rileva che l’affermazione del patrocinatore di CO 2, secondo cui “il suo
cliente non rinuncerà ai figli. Sarebbe quindi meglio, anche a tutela di tutti,
principalmente dei minori, che il ripristino delle relazioni personali avvenga
ora, in forma protetta” (verbale, pag. 1) non appare particolarmente
rassicurante quanto all’indole del suo assistito e ad eventuali comportamenti futuri
nei confronti dei figli.
Nelle sue osservazioni,
infine, l’Autorità di protezione precisa che la decisione impugnata “ha
ripristinato gli incontri, al momento, unicamente a scopo valutativo”: “riteniamo
infatti che questo sia il momento più opportuno per organizzare degli incontri
valutativi tra il padre e i figli visto che il signor CO 2 si trova in stato di
detenzione” (pag. 2). L’Autorità di protezione afferma di non avere
intenzione di attendere “la scarcerazione del signor CO 2 prima di avviare
le necessarie valutazioni per capire se per il bene dei bambini sia opportuno
riattivare i contatti con il papà” (osservazioni, pag. 2), dimenticando che
con la decisione qui contestata non ha ordinato dei provvedimenti istruttori
prodromici al riavvio delle relazioni personali ma ha, di fatto, sancito la
ripresa dei diritti di visita del padre con i figli. Ciò, senza aver ancora
valutato – come ammesso esplicitamente in sede di osservazioni – se un tale
riavvio corrisponda o meno al bene dei minori. Riavvio dei diritti di visita
che, peraltro, si scontra con quanto affermato dallo psicologo __________, che
prima della ripresa di tali contatti ritiene “imprescindibile”
effettuare in prima persona “l’ascolto dei bambini” (verbale, pag. 1).
La decisione dell’Autorità
di protezione non può dunque che essere nuovamente annullata, con il rinvio
degli atti in prima sede per le necessarie valutazioni di natura istruttoria.
4.
Nel suo reclamo, RE
1.
ha postulato di essere messo al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 117
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
Nel
caso concreto, alla luce della documentazione annessa al reclamo (plico doc. B)
e del parziale accoglimento del medesimo, la domanda di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio può essere accolta.
5.
Anche
il resistente CO 2, nelle sue osservazioni 11 luglio 2019, ha postulato di
essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Egli si limita tuttavia ad affermare di non essere in grado di far fronte alle
spese giudiziarie e di patrocinio e di essere già al beneficio del gratuito
patrocinio in ambito penale e dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio nel procedimento dinnanzi all’Autorità di protezione, senza
presentare alcun tipo di documentazione a suffragio della sua richiesta e a
comprova dell’adempimento dei requisiti di cui all’art. 117 CPC. La sua domanda
di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio non può dunque essere accolta in questa
sede. Di conseguenza, non può nemmeno essere dato seguito alla richiesta,
presentata con scritto 24 febbraio 2020 dal legale di CO 2, di procedere alla
tassazione della sua nota d’onorario.
6.
Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione delle
circostanze del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo.
Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente
accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione 23 maggio 2019 (ris. n. 532/2019) è annullata
e l’incarto è rinviato dell’Autorità regionale di protezione __________ ai
sensi dei considerandi.
2. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
presentata da RE 1 è accolta.
3. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
presentata da CO 2 è respinta.
4. Non
si prelevano né spese né tasse di
giustizia. Non si assegnano ripetibili.
5. Notificazione:
-
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.