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Decisione

9.2019.118

Legittimazione al reclamo; persone vicine all’interessato e terzi

21 febbraio 2020Italiano19 min

ricoverata, e conferito un mandato all’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (di

Source ti.ch

Incarto n.

9.2019.118

Lugano

21 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell’Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

all’

Autorità regionale di

protezione __________,

PI 3

patr. da: PR 2

PI 2

patr. da: PR 1

per

quanto riguarda il ripristino dei diritti di visita della madre con la figlia

PI

1 rappr. da: CURA 1

giudicando

ora sul reclamo del 19 luglio 2019 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emanata l’11 luglio 2019

dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 è nata il 2013

dal matrimonio fra PI 3 e PI 2.

B. Con segnalazione 25

ottobre 2017 il Procuratore pubblico __________ ha informato l’Autorità

regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) di aver

aperto un procedimento penale nei confronti di PI 3 per una serie di ipotesi di

reati contro l’integrità della persona e contro l’integrità sessuale,

presuntamente commessi proprio nei confronti della figlia PI 1, ricoverata

all’Ospedale __________, e ha postulato una decisione di collocamento in favore

di quest’ultima.

C. Con decisione

supercautelare del 26 ottobre 2017 (ris. n. 1067/2017) l’Autorità di protezione

ha privato i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora della

figlia PI 1, collocandola provvisoriamente presso il nosocomio ove era

ricoverata, e conferito un mandato all’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (di

seguito: UAP) di __________ per il collocamento della medesima ed una valutazione

socio-ambientale. Con decisione 23 novembre 2017 (ris. n. 1164/2017) l’Autorità

di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza ai

sensi dell’art. 314a bis CC e nominato quale curatrice l’avv. CURA 1, già

patrocinatrice d’ufficio della minore nell’ambito del procedimento penale.

D. Il procedimento

penale è stato in seguito esteso anche al padre di PI 1 per dei maltrattamenti

di minore entità verso la figlia. Con decisione 5 dicembre 2017 (ris. n.

1209/2017), poi confermata il 25 gennaio 2018 (ris. n. 89/2018), l’Autorità di

protezione ha ripristinato i diritti di visita del padre, in forma sorvegliata,

per quattro ore alla settimana.

E. Con decisione 16

gennaio 2018 (ris. n. 67/2018) l’Autorità di protezione ha conferito al dr.

med. __________ di __________ un mandato di valutazione delle capacità

genitoriali della madre e del padre di PI 1 ai sensi dell’art. 446 CC. Con

scritto 26 febbraio 2018 il Procuratore pubblico ha trasmesso all’Autorità di

protezione la perizia psichiatrica effettuata dal dr. med. __________ su PI 3

nell’ambito del procedimento penale.

F. Con decisione 25

gennaio 2018 (ris. n. 89/2018) l’Autorità di protezione ha inoltre istituito

una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC in favore di PI 1, con

lo scopo di consigliare ed aiutare il padre nella cura della figlia, di

organizzare e vigilare sulle relazioni personali tra di loro, e di presentare

dei rapporti sull’andamento dei diritti di visita. Quale curatrice educativa è

stata nominata __________.

G. Il 28 febbraio 2018

il Procuratore pubblico ha emanato un ordine di scarcerazione per PI 3. Con

lettera 1° marzo 2018 la curatrice di rappresentanza ne ha dato notizia

all’Autorità di protezione, opponendosi ad una eventuale ripresa delle

relazioni personali con la figlia.

H. Dopo i primi giorni

trascorsi all’Ospedale __________, PI 1 è stata collocata presso una famiglia

SOS.

Alla luce della

valutazione socio-famigliare presentata dall’UAP il 23 maggio 2018 e del

referto 1° giugno 2018 del dr. med. __________ concernente la valutazione delle

capacità genitoriali di PI 3 e PI 2, e non essendo possibile tramutare l’affido

SOS in essere in un affido family, dal 18 luglio 2018 PI 1 è stata collocata

presso __________ e __________. La formalizzazione di questo cambiamento da

parte dell’Autorità di protezione è avvenuta solo in seguito, con decisione 25

settembre 2018 (ris. n. 606/2018), nella quale è stata peraltro confermata la

privazione dei genitori del loro diritto di determinare il luogo di dimora di PI

1.

I. Con scritto 25

febbraio 2019 la dr. med. __________ ha informato l’Autorità di protezione di

aver ricevuto dai genitori di PI 1 la richiesta di un accompagnamento al

recupero della genitorialità, chiedendo di poter incontrare la minore e di

iniziare insieme un percorso di recupero e riparazione, soprattutto della

relazione madre-figlia. Con decisione 17 aprile 2019 (ris. n. 427/2019)

l’Autorità di protezione ha conferito un mandato di valutazione sulle modalità

di relazionarsi del nucleo famigliare di PI 1 e dei suoi genitori biologici

alla dr. med. __________ con lo scopo di suggerire all’autorità le modalità, la

durata e l’eventuale evoluzione dei diritti di visita materni e paterni. La

decisione prevedeva che in attesa di tale rapporto, i diritti di visita con la

madre sarebbero rimasti sospesi e quelli con il padre avrebbero avuto luogo in

forma accompagnata, come svolto sinora.

Nel corso del

diritto di visita paterno del 27 aprile 2019, la minore ha incontrato la madre,

in presenza della curatrice educativa e della dr. med. __________.

L. Con scritto 24 maggio

2019 la Procuratrice pubblica ha comunicato che i capi di imputazione di natura

sessuale di cui era stata inizialmente accusata PI 3 erano venuti a cadere, e

che il procedimento penale contro di lei si avviava alla conclusione.

M. L’11 luglio 2019 ha

avuto luogo presso l’Autorità di protezione un’udienza per “definire il

ripristino dei ddv della minore con la madre” (verbale, pag. 1). Al termine

dell’udienza, con decisione a verbale (ris. n. 679/2019), l’Autorità di

protezione ha regolamentato le relazioni personali tra PI 1 e i genitori,

prevedendo “4 ore tutte le domeniche pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore

18.00 con la sorveglianza della curatrice educativa con entrambi i genitori”

e “4 ore tutti i mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 con la madre e la

sorveglianza della curatrice educativa a partire da mercoledì 17 luglio 2019”

(dispositivo n. 1). L’Autorità di protezione ha altresì deciso che “ogni

ampliamento successivo dei diritti di visita verrà valutato ed eventualmente

confermato dall’ARP mediante scritto semplice a condizione che i rapporti della

terapeuta della minore siano favorevoli” (dispositivo n. 2). La decisione è

stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato

denegato l’effetto sospensivo (dispositivo n. 5).

N. Con reclamo datato 19

luglio 2019 RE 1 (assistente sociale dell’UAP che segue l’affido) e RE 2

(assistente sociale dell’UAP che vigila e segue la famiglia affidataria) hanno

impugnato tale decisione, lamentando che la famiglia affidataria non sia stata

sentita prima di decidere l’ampliamento e la modifica dei giorni dei diritti di

visita. Secondo i ricorrenti, tali modifiche hanno un impatto notevole sulla

gestione del tempo libero delle famiglie affidatarie e, nel caso concreto, il

non aver ascoltato i coniugi PI 4 e PI 5 prima di stabilire giorni e orari dei

diritti di visita ha ulteriormente aggravato la loro percezione di scarsa

considerazione da parte dell’Autorità di protezione.

A seguito

dell’invito di questo giudice a completare il reclamo “con le conclusioni e

con l’indicazione della vostra legittimazione ad impugnare la decisione”,

il 14 agosto 2019 i reclamanti hanno indicato che il mancato ascolto della

famiglia affidataria in merito al cambiamento dei giorni dei diritti di visita

non è giuridicamente corretto, e che questo aspetto formale ha delle ripercussioni

pratiche sulla gestione corrente dell’affido. La famiglia affidataria,

peraltro, “aveva già segnalato in più occasioni il proprio senso di non

considerazione” da parte dell’autorità di prima sede: viene pertanto

postulato “l’annullamento della decisione attuale dei DDV, formulati senza

l’ascolto e la considerazione della routine della famiglia affidataria”

(complemento, pag. 1).

O. Nelle sue

osservazioni 9 settembre 2019 la curatrice di rappresentanza della minore ha

postulato la reiezione del reclamo, a suo dire non sufficientemente motivato,

superato dagli eventi e finalizzato a tutelare gli interessi della famiglia

affidataria invece del bene della minore. Con osservazioni 10 settembre 2019

anche PI 3 ha chiesto la reiezione del gravame, ritenuto privo di interesse, e ha

postulato di essere messa a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio. Con osservazioni di pari data anche PI 2 si è opposto al

reclamo, contestando la legittimazione ricorsuale dell’UAP, che non è parte al

procedimento e non è toccato direttamente dalla decisione in questione. Il

padre di PI 1 ha inoltre affermato che gli impegni della famiglia PI 5-PI 4 non

costituiscono un motivo legittimo per opporsi ad un’estensione dei diritti di

visita tra i genitori naturali e la figlia. Anch’egli postula di essere posto a

beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Con

osservazioni 10 settembre 2019 l’Autorità di protezione ha indicato di non

avere osservazioni al reclamo, rimettendosi alla decisione di questo giudice. I

genitori affidatari PI 4 e PI 5 non si sono espressi.

Non sono stati chiesti

ulteriori scambi di allegati.

P. Di quanto accaduto

successivamente si dirà, per quanto

utile all’evasione del procedimento, nei considerandi in diritto.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Occorre anzitutto

chinarsi sulla questione della legittimazione ad impugnare la decisione dei due

reclamanti RE 1 e RE 2, attivi in qualità di assistenti sociali presso l’UAP di

__________.

2.1

A seguito

dell’introduzione del reclamo in oggetto, con scritto

8.

agosto 2019

questo Giudice ha espressamente sollevato la questione della legittimazione dei

due reclamanti, impartendo loro un termine di dieci giorni per completare il gravame

“con le conclusioni e con l’indicazione della vostra legittimazione ad

impugnare la decisione”. Nel loro complemento datato 14 agosto 2019 i due

reclamanti hanno precisato le loro conclusioni di causa (ovvero, hanno

postulato l’annullamento della decisione 11 luglio 2019 concernente le

relazioni personali fra PI 1 e i suoi genitori naturali), ma non hanno

esplicitato in alcun modo l’aspetto della loro potestà ricorsuale.

2.2

Nel diritto di

protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all’art. 450 cpv. 2 CC

ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle

persone vicine all’interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione

impugnata (n. 3).

Vanno

considerate parti alla procedura in primo luogo la persona interessata, nel

caso di una persona minorenne i genitori, e a dipendenza della materia anche il

curatore. In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che

hanno di fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima

istanza presso l’Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una

sua decisione (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21; Steck, BSK Erwachsenenschutz, Basilea

2012, ad 450 n. 29-30; Steck,

CommFam Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 450 n. 22).

Secondo

la giurisprudenza, possono essere considerate «persone vicine all'interessato»

ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone

conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio

hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione

che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27

ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii). La dottrina ritiene che possono essere qualificate

come persone vicine all'interessato anche il medico, l’assistente sociale,

l’educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a condizione

che facciano valere una lesione degli interessi del minore (cfr. Meier/Stettler, Droit de la filiation,

6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De Luze,

Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte

– une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das

Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016,

pag. 850, 852, 853 e nota 28).

Qualora

la persona vicina non agisca nell’interesse del minore, deve essere trattata

come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque

fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente

protetto (Meier/De Luze, Le

recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte –

une Prozessstandschaft?, pag. 852).

Ai

sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare

reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal

diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di

protezione; un semplice interesse di fatto non basta (Messaggio concernente la

modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della

filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler,

Droit de la filiation, n. 1808; Meier/De

Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de

protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853). Essi sono

quindi legittimati a presentare reclamo soltanto se fanno valere una violazione

dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi

della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (Messaggio, pag.

6471).

2.3

Come

già accennato, i reclamanti sono rimasti silenti sulla questione della loro

legittimazione ad impugnare la decisione di prime cure, anche dopo che questo

giudice ha espressamente chiesto loro di indicare su che base fondavano la loro

potestà ricorsuale. Se è vero che, in applicazione della giurisprudenza e della

dottrina indicate sopra, sia l’assistente sociale che segue l’affido che

l’assistente sociale che vigila e segue la famiglia affidataria (cfr. dicitura

sulle firme apposte al reclamo, pag. 2) possono senz’altro rientrare nella

categoria delle persone vicine a PI 1, ancora è necessario che essi agiscano a

tutela del bene della minore. Questo aspetto non è stato in alcun modo evocato

né nel reclamo né nel successivo complemento. Tali memoriali si caratterizzano per

contro in una difesa della posizione della famiglia affidataria, che non è

stata sentita dall’Autorità di protezione e non ha potuto far valere le sue

argomentazioni in merito al cambiamento del giorno in cui si svolgono i diritti

di visita con i genitori naturali di PI 1. Tale cambiamento, che secondo i

reclamanti avrebbe causato difficoltà organizzative alla famiglia affidataria, ha

inoltre suscitato in quest’ultimi un senso di non considerazione dei loro

interessi. Secondo gli assistenti sociali dell’UAP, infatti, “le

modifiche dei DDV sottintendono cambiamenti importanti nella gestione del tempo

libero delle famiglie affidatarie, soprattutto quando quest’ultime hanno lavori

a turni e nei weekend” e “il non aver ascoltato la famiglia affidataria

prima di stabilire giorni e orari dei DDV ha gravato sulla loro organizzazione

di vita e ha ulteriormente gravato sul loro senso di non considerazione quali

partner della rete da parte dell’Autorità” (reclamo, pag. 1). Sempre

secondo i reclamanti, il cambiamento dei giorni dei diritti di visita “grava

sulla gestione corrente dell’affido” e non prende in considerazione la “routine

della famiglia affidataria” (complemento, pag. 1).

Considerato

come nel reclamo non si accenni neppure all’ipotesi che l’assetto dei diritti

di visita stabilito nella decisione impugnata si scontri con l’interesse di PI

1.

(a titolo di esempio, che il ripristino dei diritti di visita con la madre

non sia opportuno, che i giorni scelti non siano compatibili con gli impegni

della bambina, che la durata e/o la frequenza dei diritti di visita stabiliti

non sia adeguata, etc.), occorre concludere che uno dei requisiti dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non è

adempiuto. RE 1 e RE 2, pur essendo persone vicine alla minore, nel caso specifico

non sono legittimati a ricorrere contro la decisione in questione poiché nelle

loro allegazioni non hanno fatto valere una lesione degli interessi di PI 1.

2.4

Va

dunque valutato se i due reclamanti, non facendo valere un interesse di PI 1,

possiedano una legittimazione a ricorrere in qualità di terzi ai sensi dell’art.

450.

cpv. 2 n. 3 CC.

La risposta, anche in questo caso, è negativa. Come visto,

le argomentazioni dei due reclamanti non vertono sulla difesa dei loro

interessi, o di quelli dell’UAP. Essi non fanno infatti valere un interesse

giuridicamente protetto proprio, bensì una violazione dei diritti (e meglio,

del diritto di essere sentiti) della famiglia affidataria.

Diverso

sarebbe stato il caso se a ricorrere fossero stati PI 4 e PI 5: essi avrebbero

potuto far valere il loro diritto di essere sentiti (che per i genitori

affidatari va esaminato alla luce dell’art. 300 cpv. 2 CC) e dunque un diritto

proprio, tutelato dalle norme di protezione. Questo giudice avrebbe dunque

avuto la facoltà di entrare nel merito di un loro reclamo in tal senso, ciò che

non è per contro possibile nel caso concreto con riferimento all’impugnativa in

oggetto.

Il

reclamo deve pertanto essere respinto per carenza di legittimazione ricorsuale

di RE 2 e RE 1 dell’UAP, senza che questo giudice possa entrare nel merito

delle lagnanze ivi espresse.

2.5

In

via abbondanziale si rileva che il reclamo in oggetto difetta inoltre di un interesse

giuridico attuale. Non perché la decisione impugnata sia superata dagli eventi

– la regolamentazione delle relazioni personali decisa essendo infatti quella

attualmente ancora in vigore – bensì perché la famiglia affidataria non si è

pronunciata sulla pretesa violazione del suo diritto di essere sentita nemmeno

quando, con ordinanza 23 agosto 2019, questo giudice le ha personalmente impartito

un termine per esprimersi.

Il

silenzio dei diretti interessati, su una questione legata al loro diritto di

esprimersi, manifesta dunque un disinteresse alla questione litigiosa che

svuota di senso il reclamo medesimo, interposto a loro difesa.

3.

La

reiezione del reclamo appare dunque inevitabile ai sensi dei principi evocati

sopra. La presente pronuncia non deve tuttavia essere letta come un avallo dei

contenuti della decisione impugnata, emanata in sede di udienza senza

particolari motivazioni e senza neppure l’indicazione dei rimedi giuridici

esperibili.

Si sottolinea inoltre che la decisione impugnata sancisce

che “ogni ampliamento successivo dei diritti di visita verrà valutato ed

eventualmente confermato mediante scritto semplice a condizione che i

rapporti dalla terapeuta della minore siano favorevoli” (dispositivo n. 2,

sottolineatura dello scrivente). L’inammissibile prassi di modificare i diritti

di visita attraverso una semplice comunicazione scritta alle parti era già

stata stigmatizzata da questo Giudice in una recente pronuncia, proprio in un

caso di competenza dell’Autorità di protezione qui coinvolta (cfr. sentenza CDP

del 28 febbraio 2019, inc. 9.2018.186, consid. 3.4).

Si rileva di transenna che anche la richiesta di

sostituzione della curatrice educativa formulata dall’UAP è stata evasa

dall’Autorità di protezione con una semplice lettera, sprovvista

dell’indicazione dei rimedi giuridici (cfr. scritto 20 agosto 2019). La presente sentenza viene dunque trasmessa per conoscenza anche

all’Ispettorato della Camera di protezione, affinché intraprenda i passi che

ritiene più opportuni per contrastare simili prassi.

4.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza. In considerazione della reiezione del

reclamo, può essere ritenuto soccombente solo l’UAP, che ha impugnato la

decisione dell’Autorità di protezione per il tramite dei due assistenti sociali

che si occupano dell’affido di PI 1. Non potendo tuttavia essere addossate

spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di

diritto pubblico (art. 46 cpv. 6

LPAmm), tali oneri vanno messi a carico

dello Stato. L’UAP deve per contro essere condannato al pagamento di ripetibili

alle controparti, ridotte in considerazione dell’unico scambio di allegati

ordinato. Visto l'esito del reclamo e il diritto a

ripetibili, le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio

presentate da PI 3 e da PI 2 devono invece essere considerate prive di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc. 2C_182/2012,

consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc. 5A_389/2009, consid. 7; sentenza CDP

del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid. 9).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto per carenza di legittimazione a reclamare.

§. La

presente decisione è trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione ai

sensi dei considerandi.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono posti a carico dello

Stato.

L’Ufficio dell’Aiuto e

della protezione di __________ rifonderà ad PI 3 e a PI 2 fr. 800.– ciascuno a

titolo di spese ripetibili.

3. L’istanza

di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

di PI 3 è priva di oggetto.

4. L’istanza

di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

di PI 2 è priva di oggetto.

5. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

-

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.