9.2019.118
Legittimazione al reclamo; persone vicine all’interessato e terzi
21 febbraio 2020Italiano19 min
ricoverata, e conferito un mandato all’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (di
Source ti.ch
Incarto n.
9.2019.118
Lugano
21 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell’Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
all’
Autorità regionale di
protezione __________,
PI 3
patr. da: PR 2
PI 2
patr. da: PR 1
per
quanto riguarda il ripristino dei diritti di visita della madre con la figlia
PI
1 rappr. da: CURA 1
giudicando
ora sul reclamo del 19 luglio 2019 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emanata l’11 luglio 2019
dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 è nata il 2013
dal matrimonio fra PI 3 e PI 2.
B. Con segnalazione 25
ottobre 2017 il Procuratore pubblico __________ ha informato l’Autorità
regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) di aver
aperto un procedimento penale nei confronti di PI 3 per una serie di ipotesi di
reati contro l’integrità della persona e contro l’integrità sessuale,
presuntamente commessi proprio nei confronti della figlia PI 1, ricoverata
all’Ospedale __________, e ha postulato una decisione di collocamento in favore
di quest’ultima.
C. Con decisione
supercautelare del 26 ottobre 2017 (ris. n. 1067/2017) l’Autorità di protezione
ha privato i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora della
figlia PI 1, collocandola provvisoriamente presso il nosocomio ove era
ricoverata, e conferito un mandato all’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (di
seguito: UAP) di __________ per il collocamento della medesima ed una valutazione
socio-ambientale. Con decisione 23 novembre 2017 (ris. n. 1164/2017) l’Autorità
di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza ai
sensi dell’art. 314a bis CC e nominato quale curatrice l’avv. CURA 1, già
patrocinatrice d’ufficio della minore nell’ambito del procedimento penale.
D. Il procedimento
penale è stato in seguito esteso anche al padre di PI 1 per dei maltrattamenti
di minore entità verso la figlia. Con decisione 5 dicembre 2017 (ris. n.
1209/2017), poi confermata il 25 gennaio 2018 (ris. n. 89/2018), l’Autorità di
protezione ha ripristinato i diritti di visita del padre, in forma sorvegliata,
per quattro ore alla settimana.
E. Con decisione 16
gennaio 2018 (ris. n. 67/2018) l’Autorità di protezione ha conferito al dr.
med. __________ di __________ un mandato di valutazione delle capacità
genitoriali della madre e del padre di PI 1 ai sensi dell’art. 446 CC. Con
scritto 26 febbraio 2018 il Procuratore pubblico ha trasmesso all’Autorità di
protezione la perizia psichiatrica effettuata dal dr. med. __________ su PI 3
nell’ambito del procedimento penale.
F. Con decisione 25
gennaio 2018 (ris. n. 89/2018) l’Autorità di protezione ha inoltre istituito
una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC in favore di PI 1, con
lo scopo di consigliare ed aiutare il padre nella cura della figlia, di
organizzare e vigilare sulle relazioni personali tra di loro, e di presentare
dei rapporti sull’andamento dei diritti di visita. Quale curatrice educativa è
stata nominata __________.
G. Il 28 febbraio 2018
il Procuratore pubblico ha emanato un ordine di scarcerazione per PI 3. Con
lettera 1° marzo 2018 la curatrice di rappresentanza ne ha dato notizia
all’Autorità di protezione, opponendosi ad una eventuale ripresa delle
relazioni personali con la figlia.
H. Dopo i primi giorni
trascorsi all’Ospedale __________, PI 1 è stata collocata presso una famiglia
SOS.
Alla luce della
valutazione socio-famigliare presentata dall’UAP il 23 maggio 2018 e del
referto 1° giugno 2018 del dr. med. __________ concernente la valutazione delle
capacità genitoriali di PI 3 e PI 2, e non essendo possibile tramutare l’affido
SOS in essere in un affido family, dal 18 luglio 2018 PI 1 è stata collocata
presso __________ e __________. La formalizzazione di questo cambiamento da
parte dell’Autorità di protezione è avvenuta solo in seguito, con decisione 25
settembre 2018 (ris. n. 606/2018), nella quale è stata peraltro confermata la
privazione dei genitori del loro diritto di determinare il luogo di dimora di PI
1.
I. Con scritto 25
febbraio 2019 la dr. med. __________ ha informato l’Autorità di protezione di
aver ricevuto dai genitori di PI 1 la richiesta di un accompagnamento al
recupero della genitorialità, chiedendo di poter incontrare la minore e di
iniziare insieme un percorso di recupero e riparazione, soprattutto della
relazione madre-figlia. Con decisione 17 aprile 2019 (ris. n. 427/2019)
l’Autorità di protezione ha conferito un mandato di valutazione sulle modalità
di relazionarsi del nucleo famigliare di PI 1 e dei suoi genitori biologici
alla dr. med. __________ con lo scopo di suggerire all’autorità le modalità, la
durata e l’eventuale evoluzione dei diritti di visita materni e paterni. La
decisione prevedeva che in attesa di tale rapporto, i diritti di visita con la
madre sarebbero rimasti sospesi e quelli con il padre avrebbero avuto luogo in
forma accompagnata, come svolto sinora.
Nel corso del
diritto di visita paterno del 27 aprile 2019, la minore ha incontrato la madre,
in presenza della curatrice educativa e della dr. med. __________.
L. Con scritto 24 maggio
2019 la Procuratrice pubblica ha comunicato che i capi di imputazione di natura
sessuale di cui era stata inizialmente accusata PI 3 erano venuti a cadere, e
che il procedimento penale contro di lei si avviava alla conclusione.
M. L’11 luglio 2019 ha
avuto luogo presso l’Autorità di protezione un’udienza per “definire il
ripristino dei ddv della minore con la madre” (verbale, pag. 1). Al termine
dell’udienza, con decisione a verbale (ris. n. 679/2019), l’Autorità di
protezione ha regolamentato le relazioni personali tra PI 1 e i genitori,
prevedendo “4 ore tutte le domeniche pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore
18.00 con la sorveglianza della curatrice educativa con entrambi i genitori”
e “4 ore tutti i mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 con la madre e la
sorveglianza della curatrice educativa a partire da mercoledì 17 luglio 2019”
(dispositivo n. 1). L’Autorità di protezione ha altresì deciso che “ogni
ampliamento successivo dei diritti di visita verrà valutato ed eventualmente
confermato dall’ARP mediante scritto semplice a condizione che i rapporti della
terapeuta della minore siano favorevoli” (dispositivo n. 2). La decisione è
stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato
denegato l’effetto sospensivo (dispositivo n. 5).
N. Con reclamo datato 19
luglio 2019 RE 1 (assistente sociale dell’UAP che segue l’affido) e RE 2
(assistente sociale dell’UAP che vigila e segue la famiglia affidataria) hanno
impugnato tale decisione, lamentando che la famiglia affidataria non sia stata
sentita prima di decidere l’ampliamento e la modifica dei giorni dei diritti di
visita. Secondo i ricorrenti, tali modifiche hanno un impatto notevole sulla
gestione del tempo libero delle famiglie affidatarie e, nel caso concreto, il
non aver ascoltato i coniugi PI 4 e PI 5 prima di stabilire giorni e orari dei
diritti di visita ha ulteriormente aggravato la loro percezione di scarsa
considerazione da parte dell’Autorità di protezione.
A seguito
dell’invito di questo giudice a completare il reclamo “con le conclusioni e
con l’indicazione della vostra legittimazione ad impugnare la decisione”,
il 14 agosto 2019 i reclamanti hanno indicato che il mancato ascolto della
famiglia affidataria in merito al cambiamento dei giorni dei diritti di visita
non è giuridicamente corretto, e che questo aspetto formale ha delle ripercussioni
pratiche sulla gestione corrente dell’affido. La famiglia affidataria,
peraltro, “aveva già segnalato in più occasioni il proprio senso di non
considerazione” da parte dell’autorità di prima sede: viene pertanto
postulato “l’annullamento della decisione attuale dei DDV, formulati senza
l’ascolto e la considerazione della routine della famiglia affidataria”
(complemento, pag. 1).
O. Nelle sue
osservazioni 9 settembre 2019 la curatrice di rappresentanza della minore ha
postulato la reiezione del reclamo, a suo dire non sufficientemente motivato,
superato dagli eventi e finalizzato a tutelare gli interessi della famiglia
affidataria invece del bene della minore. Con osservazioni 10 settembre 2019
anche PI 3 ha chiesto la reiezione del gravame, ritenuto privo di interesse, e ha
postulato di essere messa a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio. Con osservazioni di pari data anche PI 2 si è opposto al
reclamo, contestando la legittimazione ricorsuale dell’UAP, che non è parte al
procedimento e non è toccato direttamente dalla decisione in questione. Il
padre di PI 1 ha inoltre affermato che gli impegni della famiglia PI 5-PI 4 non
costituiscono un motivo legittimo per opporsi ad un’estensione dei diritti di
visita tra i genitori naturali e la figlia. Anch’egli postula di essere posto a
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Con
osservazioni 10 settembre 2019 l’Autorità di protezione ha indicato di non
avere osservazioni al reclamo, rimettendosi alla decisione di questo giudice. I
genitori affidatari PI 4 e PI 5 non si sono espressi.
Non sono stati chiesti
ulteriori scambi di allegati.
P. Di quanto accaduto
successivamente si dirà, per quanto
utile all’evasione del procedimento, nei considerandi in diritto.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Occorre anzitutto
chinarsi sulla questione della legittimazione ad impugnare la decisione dei due
reclamanti RE 1 e RE 2, attivi in qualità di assistenti sociali presso l’UAP di
__________.
2.1
A seguito
dell’introduzione del reclamo in oggetto, con scritto
8.
agosto 2019
questo Giudice ha espressamente sollevato la questione della legittimazione dei
due reclamanti, impartendo loro un termine di dieci giorni per completare il gravame
“con le conclusioni e con l’indicazione della vostra legittimazione ad
impugnare la decisione”. Nel loro complemento datato 14 agosto 2019 i due
reclamanti hanno precisato le loro conclusioni di causa (ovvero, hanno
postulato l’annullamento della decisione 11 luglio 2019 concernente le
relazioni personali fra PI 1 e i suoi genitori naturali), ma non hanno
esplicitato in alcun modo l’aspetto della loro potestà ricorsuale.
2.2
Nel diritto di
protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all’art. 450 cpv. 2 CC
ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle
persone vicine all’interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione
impugnata (n. 3).
Vanno
considerate parti alla procedura in primo luogo la persona interessata, nel
caso di una persona minorenne i genitori, e a dipendenza della materia anche il
curatore. In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che
hanno di fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima
istanza presso l’Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una
sua decisione (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21; Steck, BSK Erwachsenenschutz, Basilea
2012, ad 450 n. 29-30; Steck,
CommFam Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 450 n. 22).
Secondo
la giurisprudenza, possono essere considerate «persone vicine all'interessato»
ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone
conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio
hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione
che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27
ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii). La dottrina ritiene che possono essere qualificate
come persone vicine all'interessato anche il medico, l’assistente sociale,
l’educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a condizione
che facciano valere una lesione degli interessi del minore (cfr. Meier/Stettler, Droit de la filiation,
6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De Luze,
Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte
– une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das
Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016,
pag. 850, 852, 853 e nota 28).
Qualora
la persona vicina non agisca nell’interesse del minore, deve essere trattata
come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque
fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente
protetto (Meier/De Luze, Le
recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte –
une Prozessstandschaft?, pag. 852).
Ai
sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare
reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal
diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di
protezione; un semplice interesse di fatto non basta (Messaggio concernente la
modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della
filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, n. 1808; Meier/De
Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de
protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853). Essi sono
quindi legittimati a presentare reclamo soltanto se fanno valere una violazione
dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi
della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (Messaggio, pag.
6471).
2.3
Come
già accennato, i reclamanti sono rimasti silenti sulla questione della loro
legittimazione ad impugnare la decisione di prime cure, anche dopo che questo
giudice ha espressamente chiesto loro di indicare su che base fondavano la loro
potestà ricorsuale. Se è vero che, in applicazione della giurisprudenza e della
dottrina indicate sopra, sia l’assistente sociale che segue l’affido che
l’assistente sociale che vigila e segue la famiglia affidataria (cfr. dicitura
sulle firme apposte al reclamo, pag. 2) possono senz’altro rientrare nella
categoria delle persone vicine a PI 1, ancora è necessario che essi agiscano a
tutela del bene della minore. Questo aspetto non è stato in alcun modo evocato
né nel reclamo né nel successivo complemento. Tali memoriali si caratterizzano per
contro in una difesa della posizione della famiglia affidataria, che non è
stata sentita dall’Autorità di protezione e non ha potuto far valere le sue
argomentazioni in merito al cambiamento del giorno in cui si svolgono i diritti
di visita con i genitori naturali di PI 1. Tale cambiamento, che secondo i
reclamanti avrebbe causato difficoltà organizzative alla famiglia affidataria, ha
inoltre suscitato in quest’ultimi un senso di non considerazione dei loro
interessi. Secondo gli assistenti sociali dell’UAP, infatti, “le
modifiche dei DDV sottintendono cambiamenti importanti nella gestione del tempo
libero delle famiglie affidatarie, soprattutto quando quest’ultime hanno lavori
a turni e nei weekend” e “il non aver ascoltato la famiglia affidataria
prima di stabilire giorni e orari dei DDV ha gravato sulla loro organizzazione
di vita e ha ulteriormente gravato sul loro senso di non considerazione quali
partner della rete da parte dell’Autorità” (reclamo, pag. 1). Sempre
secondo i reclamanti, il cambiamento dei giorni dei diritti di visita “grava
sulla gestione corrente dell’affido” e non prende in considerazione la “routine
della famiglia affidataria” (complemento, pag. 1).
Considerato
come nel reclamo non si accenni neppure all’ipotesi che l’assetto dei diritti
di visita stabilito nella decisione impugnata si scontri con l’interesse di PI
1.
(a titolo di esempio, che il ripristino dei diritti di visita con la madre
non sia opportuno, che i giorni scelti non siano compatibili con gli impegni
della bambina, che la durata e/o la frequenza dei diritti di visita stabiliti
non sia adeguata, etc.), occorre concludere che uno dei requisiti dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non è
adempiuto. RE 1 e RE 2, pur essendo persone vicine alla minore, nel caso specifico
non sono legittimati a ricorrere contro la decisione in questione poiché nelle
loro allegazioni non hanno fatto valere una lesione degli interessi di PI 1.
2.4
Va
dunque valutato se i due reclamanti, non facendo valere un interesse di PI 1,
possiedano una legittimazione a ricorrere in qualità di terzi ai sensi dell’art.
450.
cpv. 2 n. 3 CC.
La risposta, anche in questo caso, è negativa. Come visto,
le argomentazioni dei due reclamanti non vertono sulla difesa dei loro
interessi, o di quelli dell’UAP. Essi non fanno infatti valere un interesse
giuridicamente protetto proprio, bensì una violazione dei diritti (e meglio,
del diritto di essere sentiti) della famiglia affidataria.
Diverso
sarebbe stato il caso se a ricorrere fossero stati PI 4 e PI 5: essi avrebbero
potuto far valere il loro diritto di essere sentiti (che per i genitori
affidatari va esaminato alla luce dell’art. 300 cpv. 2 CC) e dunque un diritto
proprio, tutelato dalle norme di protezione. Questo giudice avrebbe dunque
avuto la facoltà di entrare nel merito di un loro reclamo in tal senso, ciò che
non è per contro possibile nel caso concreto con riferimento all’impugnativa in
oggetto.
Il
reclamo deve pertanto essere respinto per carenza di legittimazione ricorsuale
di RE 2 e RE 1 dell’UAP, senza che questo giudice possa entrare nel merito
delle lagnanze ivi espresse.
2.5
In
via abbondanziale si rileva che il reclamo in oggetto difetta inoltre di un interesse
giuridico attuale. Non perché la decisione impugnata sia superata dagli eventi
– la regolamentazione delle relazioni personali decisa essendo infatti quella
attualmente ancora in vigore – bensì perché la famiglia affidataria non si è
pronunciata sulla pretesa violazione del suo diritto di essere sentita nemmeno
quando, con ordinanza 23 agosto 2019, questo giudice le ha personalmente impartito
un termine per esprimersi.
Il
silenzio dei diretti interessati, su una questione legata al loro diritto di
esprimersi, manifesta dunque un disinteresse alla questione litigiosa che
svuota di senso il reclamo medesimo, interposto a loro difesa.
3.
La
reiezione del reclamo appare dunque inevitabile ai sensi dei principi evocati
sopra. La presente pronuncia non deve tuttavia essere letta come un avallo dei
contenuti della decisione impugnata, emanata in sede di udienza senza
particolari motivazioni e senza neppure l’indicazione dei rimedi giuridici
esperibili.
Si sottolinea inoltre che la decisione impugnata sancisce
che “ogni ampliamento successivo dei diritti di visita verrà valutato ed
eventualmente confermato mediante scritto semplice a condizione che i
rapporti dalla terapeuta della minore siano favorevoli” (dispositivo n. 2,
sottolineatura dello scrivente). L’inammissibile prassi di modificare i diritti
di visita attraverso una semplice comunicazione scritta alle parti era già
stata stigmatizzata da questo Giudice in una recente pronuncia, proprio in un
caso di competenza dell’Autorità di protezione qui coinvolta (cfr. sentenza CDP
del 28 febbraio 2019, inc. 9.2018.186, consid. 3.4).
Si rileva di transenna che anche la richiesta di
sostituzione della curatrice educativa formulata dall’UAP è stata evasa
dall’Autorità di protezione con una semplice lettera, sprovvista
dell’indicazione dei rimedi giuridici (cfr. scritto 20 agosto 2019). La presente sentenza viene dunque trasmessa per conoscenza anche
all’Ispettorato della Camera di protezione, affinché intraprenda i passi che
ritiene più opportuni per contrastare simili prassi.
4.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza. In considerazione della reiezione del
reclamo, può essere ritenuto soccombente solo l’UAP, che ha impugnato la
decisione dell’Autorità di protezione per il tramite dei due assistenti sociali
che si occupano dell’affido di PI 1. Non potendo tuttavia essere addossate
spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di
diritto pubblico (art. 46 cpv. 6
LPAmm), tali oneri vanno messi a carico
dello Stato. L’UAP deve per contro essere condannato al pagamento di ripetibili
alle controparti, ridotte in considerazione dell’unico scambio di allegati
ordinato. Visto l'esito del reclamo e il diritto a
ripetibili, le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio
presentate da PI 3 e da PI 2 devono invece essere considerate prive di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc. 2C_182/2012,
consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc. 5A_389/2009, consid. 7; sentenza CDP
del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid. 9).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto per carenza di legittimazione a reclamare.
§. La
presente decisione è trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione ai
sensi dei considerandi.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico dello
Stato.
L’Ufficio dell’Aiuto e
della protezione di __________ rifonderà ad PI 3 e a PI 2 fr. 800.– ciascuno a
titolo di spese ripetibili.
3. L’istanza
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
di PI 3 è priva di oggetto.
4. L’istanza
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
di PI 2 è priva di oggetto.
5. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
-
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.