9.2019.158
Restituzione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio; legittimazione al reclamo degli assistenti sociali responsabili dell'affido; mancato accertamento quanto alla cessazione dell’esposizione a pericolo del minore; adeguatezza del collocamento in essere
21 febbraio 2020Italiano65 min
2017 il Procuratore pubblico __________ ha informato l’Autorità regionale di protezione
Source ti.ch
Incarto n.
9.2019.158
Lugano
21 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale
d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG 21 febbraio
2020
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
all’
Autorità regionale di protezione
__________,
CO 4
patr. da: PR 2
CO 3
patr. da: PR 1
per
quanto riguarda il ripristino del diritto dei genitori di determinare il luogo
di dimora della figlia
CO
2
rappr.
da: CURA 1
giudicando
ora sul reclamo del 23 settembre/18 ottobre 2019 presentato da RE 1 e RE
2 contro la decisione emanata il 17 settembre 2019
dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. CO 2 è nata il 2013 dal
matrimonio fra CO 4 e CO 3.
B. Con segnalazione 25 ottobre
2017 il Procuratore pubblico __________ ha informato l’Autorità regionale di protezione
__________ (di seguito: Autorità di protezione) di aver aperto un procedimento penale
nei confronti di CO 4 per una serie di ipotesi di reati contro l’integrità della
persona e contro l’integrità sessuale, presuntamente commessi proprio nei confronti
della figlia CO 2, ricoverata all’Ospedale __________, e ha postulato una decisione
di collocamento in favore di quest’ultima.
C. Con decisione supercautelare
del 26 ottobre 2017 (ris. n. 1067/2017) l’Autorità di protezione ha privato i genitori
del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia CO 2, collocandola provvisoriamente
presso il nosocomio ove era ricoverata, e conferito un mandato all’Ufficio dell’Aiuto
e della Protezione (di seguito: UAP) di __________ per il collocamento della medesima
ed una valutazione socio-ambientale. Con decisione 23 novembre 2017 (ris. n. 1164/2017)
l’Autorità di protezione ha istituito in favore di CO 2 una curatela di rappresentanza
ai sensi dell’art. 314a bis CC e nominato quale curatrice l’avv. CURA 1, già patrocinatrice
d’ufficio della minore nell’ambito del procedimento penale.
D. Il procedimento penale
è stato in seguito esteso anche al padre di CO 2 per dei maltrattamenti di minore
entità verso la figlia. Con decisione 5 dicembre 2017 (ris. n. 1209/2017), poi confermata
il 25 gennaio 2018 (ris. n. 89/2018), l’Autorità di protezione ha ripristinato i
diritti di visita del padre, in forma sorvegliata, per quattro ore alla settimana.
E. Con decisione 16 gennaio
2018 (ris. n. 67/2018) l’Autorità di protezione ha conferito al dr. med. __________
un mandato di valutazione delle capacità genitoriali della madre e del padre di
CO 2 ai sensi dell’art. 446 CC. Con scritto 26 febbraio 2018 il Procuratore pubblico
ha trasmesso all’Autorità di protezione la perizia psichiatrica effettuata dal dr.
med. __________ su CO 4 nell’ambito del procedimento penale.
F. Con decisione 25 gennaio
2018 (ris. n. 89/2018) l’Autorità di protezione ha inoltre istituito una curatela
educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC in favore di CO 2, con lo scopo di consigliare
ed aiutare il padre nella cura della figlia, di organizzare e vigilare sulle relazioni
personali tra di loro, e di presentare dei rapporti sull’andamento dei diritti di
visita. Quale curatrice educativa è stata nominata __________.
G. Il 28 febbraio 2018 il
Procuratore pubblico ha emanato un ordine di scarcerazione per CO 4. Con lettera
1° marzo 2018 la curatrice di rappresentanza ne ha dato notizia all’Autorità di
protezione, opponendosi ad una eventuale ripresa delle relazioni personali con la
figlia.
H. Dopo i primi giorni trascorsi
all’Ospedale __________, CO 2 è stata collocata per alcuni mesi presso una famiglia
SOS di __________.
Alla luce della valutazione
socio-famigliare presentata dall’UAP il 23 maggio 2018 e del referto 1° giugno 2018
del dr. med. __________ concernente la valutazione delle capacità genitoriali di
CO 4 e CO 3, e non essendo possibile tramutare l’affido SOS in essere in un affido
family, dal 18 luglio 2018 CO 2 è stata collocata a __________, presso PI 2 e PI
1. La formalizzazione di questo cambiamento da parte dell’Autorità di protezione
è avvenuta solo in seguito, con decisione 25 settembre 2018 (ris. n. 606/2018),
nella quale è stata peraltro confermata la privazione dei genitori del loro diritto
di determinare il luogo di dimora di CO 2.
I. Con scritto 25 febbraio
2019 la dr. med. PI 4 ha informato l’Autorità di protezione di aver ricevuto dai
genitori di CO 2 la richiesta di un accompagnamento al recupero della genitorialità,
chiedendo di poter incontrare la minore e di iniziare insieme un percorso di recupero
e riparazione, soprattutto della relazione madre-figlia. Con decisione 17 aprile
2019 (ris. n. 427/2019) l’Autorità di protezione ha conferito un mandato di valutazione
sulle modalità di relazionarsi del nucleo famigliare di CO 2 e dei suoi genitori
biologici alla dr. med. PI 4 con lo scopo di suggerire all’autorità le modalità,
la durata e l’eventuale evoluzione dei diritti di visita materni e paterni. La decisione
prevedeva che in attesa di tale rapporto, i diritti di visita con la madre sarebbero
rimasti sospesi e quelli con il padre avrebbero avuto luogo in forma accompagnata,
come svolto sinora.
Nel corso del diritto
di visita paterno del 27 aprile 2019, la minore ha incontrato la madre, in presenza
della curatrice educativa e della dr. med. PI 4.
L. Con scritto 24 maggio
2019 la Procuratrice pubblica ha comunicato che i capi di imputazione di natura
sessuale di cui era stata inizialmente accusata CO 4 erano venuti a cadere, e che
il procedimento penale contro di lei si avviava alla conclusione.
M. L’11 luglio 2019 ha avuto
luogo presso l’Autorità di protezione un’udienza per “definire il ripristino
dei ddv della minore con la madre” (verbale, pag. 1). Al termine dell’udienza,
con decisione a verbale (ris. n. 679/2019), l’Autorità di protezione ha regolamentato
le relazioni personali tra CO 2 e i genitori, prevedendo “4 ore tutte le domeniche
pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 con la sorveglianza della curatrice educativa
con entrambi i genitori” e “4 ore tutti i mercoledì dalle ore 14.00 alle
ore 18.00 con la madre e la sorveglianza della curatrice educativa a partire da
mercoledì 17 luglio 2019” (dispositivo n. 1). L’Autorità di protezione ha altresì
deciso che “ogni ampliamento successivo dei diritti di visita verrà valutato
ed eventualmente confermato dall’ARP mediante scritto semplice a condizione che
i rapporti della terapeuta della minore siano favorevoli” (dispositivo n. 2).
La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo
è stato denegato l’effetto sospensivo (dispositivo n. 5).
N. Con reclamo datato 19
luglio 2019 RE 2 (assistente sociale dell’UAP che segue l’affido) e __________ (assistente
sociale dell’UAP che vigila e segue la famiglia affidataria) hanno impugnato tale
decisione, criticando l’Autorità di protezione per non aver sentito la famiglia
affidataria prima di decidere l’ampliamento e la modifica dei giorni dei diritti
di visita. Il reclamo in oggetto (inc. CDP 9.2019.118) è stato evaso con decisione
odierna di questo giudice.
O. Dopo un primo rapporto
intermedio datato 8 giugno 2019, in data 30 luglio 2019 la dr. med. PI 4 ha reso
il suo rapporto conclusivo, caldeggiando il rientro della minore presso i genitori
biologici. Con scritto 16 agosto 2019, l’Autorità di protezione ha comunicato ai
genitori biologici di CO 2 e alla sua curatrice di rappresentanza l’intenzione di
conferire un mandato di valutazione ex art. 446 CC al dr. med. __________, con lo
scopo di determinarsi in merito alla tempistica di un eventuale ritorno della minore
a domicilio e all’eventuale evoluzione delle relazioni personali. Il 20 agosto seguente
l’Autorità di protezione ha comunicato tale intenzione all’UAP, respingendo la richiesta
di sostituzione della curatrice educativa presentata il 19 luglio precedente, considerata
controproducente prima di conoscere la valutazione del perito incaricato.
P. In data 26 agosto 2019
i genitori naturali di CO 2 hanno formulato un’istanza supercautelare chiedendo
all’Autorità di protezione di revocare con effetto immediato il collocamento presso
la famiglia affidataria PI 2-PI 1, a fronte di un conflitto di lealtà che la minore
avrebbe manifestato tra quest’ultimi e i suoi genitori. Con decisione supercautelare
inaudita parte del 29 agosto 2019 (ris. n. 829/2019) l’Autorità di protezione ha
dato seguito a questa richiesta, revocando con effetto immediato il collocamento
di CO 2 presso la famiglia affidataria ma disponendo che tale revoca avrebbe esplicato
effetto una volta reperita una nuova famiglia affidataria o un istituto idoneo;
è stato dunque conferito all’UAP un mandato urgente in tal senso.
Q. A seguito del mandato
conferito, l’UAP ha dapprima comunicato all’Autorità di protezione di non avere
soluzioni di accoglienza disponibili nell’immediato, fatta eccezione per un momentaneo
ricovero presso l’Ospedale __________, ritenuto comunque inadeguato alla situazione
di CO 2. In seguito, è stata accertata la disponibilità ad accogliere la minore
del Centro di __________. A tale comunicazione ha fatto seguito un certificato medico
datato 6 settembre 2019 della dr. med. PI 4, che attestava come il collocamento
di CO 2 presso il __________ fosse pregiudizievole all’interesse della minore.
R. Il 6 settembre 2019 l’Autorità
di protezione ha convocato un’udienza per sentire i genitori affidatari i quali,
confrontati all’eventualità di un collocamento di CO 2 al __________, si sono detti
disponibili a continuare l’affido nell’interesse della minore.
Il medesimo giorno ha
pure avuto luogo un’udienza con i genitori naturali di CO 2, cui ha presenziato
il resto della rete. In tale occasione la psicoterapeuta della minore, dr. med.
__________, e la dr. med. PI 4 si sono espresse contro l’inserimento della minore
al __________, ma ritenendo comunque più indicato un ritorno nella famiglia d’origine
piuttosto che la permanenza di CO 2 nella famiglia affidataria. Il 12 settembre
2019 l’Autorità di protezione ha svolto un colloquio telefonico con il dr. med.
__________, esponendogli sommariamente la fattispecie e chiedendogli un parere sul
prosieguo del procedimento.
S. Con decisione 17 settembre
2019 (ris. n. 869/2019) l’Autorità di protezione ha confermato la revoca del collocamento
di CO 2 presso la famiglia affidataria PI 2-PI 1, ripristinando il diritto di CO
4 e CO 3 di determinare il luogo di dimora della figlia CO 2 e fissando il rientro
a domicilio presso i genitori venerdì 27 settembre 2019, con accompagnamento e preparazione
psicologica della minore. L’Autorità di protezione ha inoltre revocato il mandato
urgente di collocamento all’UAP e adottato ulteriori misure opportune ex art. 307
CC, quali una presa a carico psicologico per la minore e una presa a carico di sostegno
alla genitorialità a favore dei genitori. A tale decisione è stato revocato l’effetto
sospensivo.
T. Con reclamo 23 settembre
2019 (inc. CDP 9.2019.158 qui in esame) RE 1 e RE 2 dell’UAP di __________ sono
insorti contro tale decisione, postulandone l’annullamento e la restituzione dell’effetto
sospensivo. Con decisione supercautelare 24 settembre 2019, confermata con decisione
cautelare del 22 ottobre 2019 dopo aver sentito le parti, questo giudice ha restituito
l’effetto sospensivo a tale gravame.
U. Con memoriale datato 18
ottobre 2019 l’UAP ha completato la motivazione del suo gravame, postulando l’annullamento
della decisione impugnata e la conferma dell’affido di CO 2 presso la famiglia PI
2-PI 1. Nelle loro rispettive osservazioni l’Autorità di protezione, i genitori
naturali e la curatrice di rappresentanza hanno per contro chiesto la reiezione
dell’impugnativa. Nei successivi memoriali le parti si sono riconfermate nelle loro
reciproche posizioni di cui si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.
V. Con scritto 29 ottobre
2019 il Procuratore pubblico ha inoltrato a questo giudice un aggiornamento del
procedimento penale nei confronti di CO 4: al termine del pubblico dibattimento,
celebratosi il giorno medesimo, la Corte delle assise correzionali di __________
ha condannato quest’ultima per il reato OMISSIS. L’imputata è stata per contro
prosciolta dalle accuse di OMISSIS.
Nel suo scritto, il
Procuratore pubblico ha preannunciato l’emanazione di un decreto d’accusa nei confronti
del padre di CO 2.
Z. Di quanto avvenuto dopo la fine dello scambio
di allegati (terminato in data 8 gennaio 2020) si dirà – per quanto utile all’evasione del procedimento
– nei considerandi in diritto.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità
regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante
reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione
di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3
CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione
del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi,
in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle
norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità
amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del
7.
marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
I. Legittimazione al reclamo
2.
Occorre anzitutto chinarsi
sulla questione della legittimazione ad impugnare la decisione dei due reclamanti
RE 1 e RE 2, rispettivamente capo équipe e assistente sociale presso l’UAP di __________,
che nel loro reclamo si qualificano come persone vicine a CO 2.
2.1
Nel diritto di protezione,
la legittimazione al reclamo è disciplinata all’art. 450 cpv. 2 CC ed è conferita
alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle persone vicine all’interessato
(n. 2) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento
o alla modifica della decisione impugnata (n. 3).
Secondo
la giurisprudenza, possono essere considerate «persone vicine all'interessato» ai
sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone conviventi
(per i quali sussiste una sorta di praesumtio hominis),
ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse
della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii).
La dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone vicine all'interessato
anche il medico, l’assistente sociale, l’educatore e i servizi di protezione della
gioventù, ma sempre a condizione che facciano valere una lesione degli interessi
del minore (cfr. Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De
Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection
de l’adulte – une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler,
Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016,
pag. 850, 852, 853 e nota 28).
Qualora
la persona vicina non agisca nell’interesse del minore, deve essere trattata come
se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque fondare la
sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente protetto (Meier/De Luze, Le recours des proches au
Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?,
pag. 852).
2.2
Nel caso concreto, in applicazione
dei principi evocati sopra, sia RE 1 che RE 2 – responsabili del progetto di affido
della minore – possono senz’altro essere qualificati come
«persone vicine» a CO 2. Mediante il loro reclamo, essi paiono intenzionati a perseguire
il bene della minore, nella misura in cui sostengono che non vi siano elementi sufficienti
per revocare la misura di protezione emanata in favore della minore. RE 1
e RE 2 devono dunque essere considerati legittimati ad
impugnare mediante reclamo la decisione in oggetto.
II. Nel
merito
3.
Nel loro reclamo, RE
1.
e RE 2 postulano l’annullamento della decisione dell’Autorità di protezione, mediante
la quale è stato ripristinato il diritto di CO 4
e CO 3 di determinare il luogo di dimora della figlia CO 2 e chiedono la conferma
del collocamento della medesima presso la famiglia affidataria di PI 1 e PI 2.
3.1
Nella prima parte della
decisione impugnata l’Autorità di protezione richiama dapprima le prime pronunce
emanate in questa fattispecie (pag. 1-2), per poi riportare ampi stralci dei rapporti
dei vari terapeuti coinvolti nella fattispecie e delle prese di posizione agli atti,
sia con riferimento al tema del conflitto di lealtà manifestatosi in CO 2, sia in
relazione al percorso terapeutico e di sostegno intrapreso dai genitori naturali
della minore (pag. 2-5).
Nella
decisione impugnata vengono poi riassunti gli sviluppi processuali che hanno fatto
seguito all’istanza 26 agosto 2019 dei genitori di CO 2 con riferimento alla revoca
del collocamento presso la famiglia affidataria PI 2-PI 1, in particolare quanto
discusso in occasione delle udienze che hanno avuto luogo dinnanzi all’Autorità
di protezione e vengono inoltre riprese lunghe citazioni dei rapporti pervenuti
da parte della dr. med. PI 4 (pag. 5-9).
Le
motivazioni della pronuncia vengono evocate successivamente, dopo un breve capoverso
giuridico a pag. 9 intitolato “2. In diritto”
(che non risulta tuttavia preceduto da alcun titolo “1.”) dedicato ai pertinenti
art. 310 CC e 313 CC. L’Autorità di protezione
afferma che il progetto di collocamento di CO 2 al __________ non può essere messo
in atto in quanto “controindicato dal profilo medico psichiatrico” secondo
il certificato medico redatto dalla dr. med. PI 4, avviso “che ha trovato l’accordo
anche della psicologa della minore, signora PI 3” (decisione impugnata, pag.
9).
Scartata
l’ipotesi del collocamento al __________ e a fronte del conflitto di lealtà “palesatosi
nel tempo ed aggravatosi a detta degli specialisti nelle ultime settimane”,
“che non può essere trascurato”, l’Autorità di protezione ha dunque ritenuto
di “dover valutare se l’attuale collocamento presso la famiglia affidataria sia
ancora congruo” (decisione impugnata, pag. 9). A tal proposito la pronuncia
impugnata riporta il parere della dr. med. PI 4, che in udienza ha riferito della
necessità di “un cambiamento strutturale” e dunque di mettere in atto il
“passaggio dalla famiglia d’affido alla famiglia biologica, senza passare da
un’istituzione” (decisione impugnata, pag. 10). Opinione poi confermata dalla
psicologa di CO 2 che “di fronte all’alternativa rientro in famiglia naturale
o permanenza nella famiglia di affido la signora [PI 3, nota dello scrivente] si esprime a favore del rientro in famiglia naturale” (decisione impugnata, pag. 10). L’Autorità di protezione
ha pertanto concluso che, “considerata
la collaborazione manifestata fin dall’inizio del collocamento dai genitori biologici”
e “ritenuti i grandi passi fatti dalla madre che l’hanno portata ad acquisire
maggior consapevolezza in merito al suo agito e soprattutto a chiedere aiuto nel
bisogno” e “la volontà dei signori CO 3 CO 4 a continuare nel percorso di
sostegno offerto dalla rete”, “appare nell’interesse della minore rientrare
a domicilio dai propri genitori biologici” (decisione impugnata, pag. 10). Con
queste motivazioni ha pertanto ripristinato il diritto di CO 4 e di CO 3 di decidere
il luogo di dimora della figlia, prevedendo un rientro “debitamente “preparato”
ed accompagnato dai terapeuti, onde evitare un ulteriore strappo nella vita della
minore”, e per dare modo anche ai genitori biologici di CO 2 “di prepararsi
al ed essere sostenuti al rientro” (decisione impugnata, pag. 10). La decisione
è stata nondimeno resa immediatamente esecutiva e il rientro a domicilio della minore
presso i genitori è stato fissato per dieci giorni dopo, il 27 settembre seguente
(decisione impugnata, pag. 10-12).
3.2
I
reclamanti contestano la decisione impugnata da più punti di vista.
A loro avviso, il rientro della minore al domicilio sarebbe
prematuro in assenza di una nuova perizia, proposta dall’Autorità di protezione
il 20 agosto 2019 e non più eseguita (reclamo 13 settembre 2019, pag. 1-2). La decisione
sarebbe sprovvista di “motivati e giustificati nuovi elementi” che fondino
il rientro a casa di CO 2, deciso in maniera brusca e drastica benché la rete concordasse
sull’esigenza di agire gradualmente, oltre che in contraddizione con precedenti
prese di posizione dell’Autorità di protezione che non ritenevano “fattibile”
il rientro a casa già nel mese di settembre, prospettato invece per inizio 2020
(motivazioni addizionali 18 ottobre 2019, pag. 3). Addirittura i genitori naturali
stessi postulavano, ancora nell’agosto 2019, soltanto un ampliamento dei diritti
di visita e non la restituzione ai genitori del diritto di determinare il luogo
di dimora di CO 2 (motivazioni addizionali 18 ottobre 2019, pag. 5).
L’UAP
critica la mancata effettuazione della prospettata perizia da parte del dr. med.
__________, che avrebbe dovuto essere ordinata dall’Autorità “in presenza di
due opinioni contrastanti emesse da specialisti”, sulle cui divergenze non si
è invece espressa; ciò, a prescindere dall’accordo delle parti, sulla scorta della
massima inquisitoria illimitata (motivazioni addizionali 18 ottobre 2019, pag. 3).
I
reclamanti censurano inoltre la decisione supercautelare che ha preceduto la pronuncia
impugnata, che ha “inaspettatamente e infondatamente (…) deciso di interrompere
con urgenza e inaudita parte l’affido presso la famiglia PI 1”, eventualità
che non era mai stata evocata in precedenza e priva di una reale urgenza, “resa
vana dalla sospensione della stessa fino all’individuazione di un nuovo luogo di
collocamento della minore da parte dell’UAP”, “altrimenti la competente autorità
avrebbe dovuto provvedere con l’allontanamento immediato della minore” (motivazioni
addizionali 18 ottobre 2019, pag. 5).
I
reclamanti censurano inoltre il fatto che le cause del conflitto di lealtà vissuto
da CO 2, posto a fondamento della decisione adottata, siano state “ingiustamente
addossate esclusivamente ai comportamenti della famiglia affidataria” (motivazioni
addizionali 18 ottobre 2019, pag. 5). L’Autorità di protezione si sarebbe “limitata
a prendere atto della sua esistenza, senza valutarne l’origine, le ripercussioni
sulla vita quotidiana della minore (…), le situazioni ed i momenti in cui
esso affiorasse” (motivazioni addizionali 18 ottobre 2019, pag. 6). Al di là
del fatto che gran parte degli affidi comporta “il sorgere di questi conflitti
nei minori”, i reclamanti ritengono responsabile di tale malessere la “gestione
scorretta e prematura dei DDV con la madre”, che hanno avuto luogo a più riprese
per il tramite della dr. med. PI 4 nonostante la sospensione delle relazioni personali
con la figlia (motivazioni addizionali 18 ottobre 2019, pag. 6).
I
reclamanti contestano il giudizio di inadeguatezza del __________ come nuova soluzione
di collocamento per CO 2, fondato sul certificato medico redatto a tal fine dalla
dr. med. PI 4 (“trasmesso di sua sponte e visibilmente al di fuori del mandato
di valutazione conferitole”); tale soluzione rappresentava invece l’unica possibilità
di dar seguito al mandato urgente di collocamento di CO 2, in assenza di un’altra
famiglia affidataria o di un altro __________ (motivazioni addizionali 18 ottobre
2019, pag. 7-8). Ad ogni modo, l’asserita inadeguatezza della soluzione proposta
non poteva giustificare la restituzione del diritto dei genitori di determinare
il luogo di dimora della minore, a prescindere dall’esistenza di un conflitto di
lealtà (motivazioni addizionali 18 ottobre 2019, pag. 8).
Infine,
l’UAP censura la mancata presa in considerazione della procedura penale ancora pendente
nei confronti della madre di CO 2, che “in caso di condanna, rischierebbe anche
l’espulsione”, aspetto di cui l’Autorità di protezione avrebbe dovuto tenere
conto “onde evitareil rischio di un ulteriore cambiamento della presa a carico
di CO 2” (motivazioni addizionali 18 ottobre 2019, pag. 9).
3.3
L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione
del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione
deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo
convenientemente.
Nell'accezione
di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico,
intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (STF 5A_993/2016
del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1;
STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc.
5C.117/2002, consid. 3.1; Breitschmid,
in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1298
pag. 850). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive,
colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura non
è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela
del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013
del 10 aprile 2014 consid. 3.1;
STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1;
STF 5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 consid. 4.1. e rif.; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1296 pag. 850).
La
misura di privazione della custodia parentale consiste dunque nel togliere ai genitori
il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio,
e a collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1291-1292
pag. 847). Nel caso i genitori vengano privati di tale diritto, la
sua titolarità passa all’Autorità di protezione, che decidendone il collocamento,
determina quindi il luogo di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n.
6; Meier, CR CC I, 2010, ad
art. 310 n. 7; Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28, consid. 9d). Tale collocamento deve essere, secondo la norma, “conveniente”
(approprié; angemessen): esso deve dunque corrispondente alla personalità
e ai bisogni del minore (Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag.
215; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014,
inc. 9.2014.76, consid. 5). I criteri da prendere in considerazione sono in particolare
l’età del bambino, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale,
i bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo
ambiente di vita, l’opinione dei genitori, e le relazioni di prossimità del bambino
(v. più diffusamente, Meier, CR CC
I, 2010, ad art. 310 n. 22; v. anche Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28,
consid. 5). Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce
il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto
del minore (faktische Obhut, garde de fait); tale nozione
comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati
a tali cure e all’educazione quotidiana (cfr. DTF 128
III 9 consid. 4a e il commento di Stettler,
Garde de fait et droit de garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez, CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1).
3.4
Ai sensi dell’art. 313
cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per proteggere
il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza il principio
di proporzionalità, che impone all’Autorità di protezione di adottare le misure
adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione dell’evoluzione
della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid. 3.3.2.1; Meier, CR CC I, 2010, ad Intro art. 307-315b
CC n. 36 e ad art. 313 CC n. 2). Una modifica delle misure di protezione adottate
in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle
circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia, l'importanza del nuovo
fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità della presa
a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi
sull’evoluzione futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga
misura dal comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione
dei minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate"
a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano
inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del
31.
gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Meier,
CR CC I, 2010, ad art. 313 CC n. 5). Se una misura, nella sua forma attuale, si
rivela non più necessaria, deve essere annullata o sostituita da una misura meno
severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del
8.
gennaio 2015 consid. 3.4.3). Più la misura è stata incisiva, più la diminuzione
della protezione dovrà compiersi per gradi, salvo casi eccezionali di cambiamento
radicale delle circostanze (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1).
Quando i fatti che hanno fondato il provvedimento non sono più di attualità, il
giudice può, al bisogno, aggiornare i suoi atti in applicazione della massima inquisitoria
(art. 446 al. 1 CC, su rinvio dell'art. 314 cpv. 1 CC), in particolar modo attraverso
una perizia complementare che verta sulla questione di sapere se e in quale misura
la situazione è cambiata e necessita se del caso un adattamento della misura (STF
5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5C.294/2005 del 27 febbraio
2006.
consid. 4.3, in FamPra.ch 2006 p. 772; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, n. 1685 p. 1099).
Qualora il collocamento
del minore non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore,
l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art.
313.
CC (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22). In tal caso non entra
in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro del diritto di
determinare il luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella misura
in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e non è stato
delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell’autorità (detentori
di una semplice custodia di fatto; COPMA, Droit de la protection de l’enfant, Guide
Pratique, n. 2.87 pag. 61-62).
3.5
Il provvedimento di protezione
adottato dall’Autorità di protezione in favore di CO 2 già nell’ottobre 2017, consistente
nel ritiro ai genitori della facoltà di determinare il luogo di dimora della figlia,
era stato pronunciato nei confronti di CO 4 e CO 3 alla luce di un pericolo ai sensi
dell’art. 310 cpv. 1 CC.
Nel caso concreto, la situazione
di pericolo cui i genitori naturali di CO 2 l’hanno esposta è nota. Come successivamente
accertato in sede penale – ma i fatti non sono mai stati oggetto di contestazione
– CO 4 si è resa colpevole di lesioni semplici qualificate nei confronti della figlia
CO 2, “incapace di difendersi e della quale aveva la custodia e doveva avere
cura”, per aver, OMISSIS. Per questi medesimi comportamenti CO 4 è stata
condannata per OMISSIS. È invece venuta a cadere ogni ipotesi di reato legato
alla sfera sessuale.
Quanto al rischio che CO 4
possa commettere nuovamente atti di questo tipo nei confronti della figlia, il dr.
med. __________ – psichiatra forense che ha redatto la perizia psichiatrica in sede
penale – si è espresso affermativamente nelle sue conclusioni, in ragione delle
“problematiche strutturali e cognitive”, e meglio “una turba psichica
di lunga durata” della madre, definita come “moderata sindrome da disadattamento
con disturbo misto delle emozioni e della condotta” (perizia del 18 febbraio
2018.
ad 1.2, pag. 14; ad 3.1, pag. 16; ad 3.3.2, pag. 17). Ha però considerato che,
mettendo in atto delle opportune misure terapeutiche (in particolare, una presa
a carico da parte del Servizio medico psicologico e/o del Servizio Psico-sociale
di __________, perizia ad 4.4, pag. 18), tale rischio “non è elevato” (perizia
ad 3.1, pag. 16) e “potrà essere contenuto” (perizia ad 4.3, pag. 18).
Anche il padre di CO 2, CO
3, si è reso colpevole di atti di violenza di rilevanza penale sulla figlia. Nei
suoi confronti è stato avviato un procedimento penale per titolo di lesioni semplici
OMISSIS CO 2 a __________ tra il 2015 e il 2017 (cfr. verbale di interrogatorio
di CO 3 del 4 dicembre 2017, pag. 2). Il padre di CO 2 ha ammesso di aver OMISSIS.
Per questi comportamenti, comunque ammessi, il Procuratore pubblico ha recentemente
prospettato l’emanazione di un decreto d’accusa (cfr. scritto 29 ottobre 2019, pag.
2).
La situazione di pericolo per
la minore, che ha giustificato la conferma della privazione dei genitori del loro
diritto di determinare il luogo di dimora di CO 2, è inoltre emersa dal rapporto
commissionato dall’Autorità di protezione al dr. med. __________ e al dott. __________,
datato 1° giugno 2018, in merito alla capacità genitoriale di CO 4 e di CO 3. Nelle
loro conclusioni, i periti rilevano che “entrambi i genitori sono affetti da
disturbi di personalità”: la madre presenta “un quadro compatibile con un
disturbo N.A.S. con tratti borderline ed evitanti”, mentre il padre “un disturbo
narcisistico di personalità con la probabile presenza di tratti antisociali”
(perizia __________ sulle capacità genitoriali, pag. 75). Tali disturbi psichici
possono compromettere le loro capacità genitoriali in quanto “i meccanismi di
negazione e lo scarso controllo degli impulsi espongono la minore al rischio del
ripetersi di agiti contro la stessa persona” (perizia __________ sulle capacità
genitoriali, pag. 76). Secondo la perizia, i genitori non sono in grado di comprendere
i bisogni della bambina e di utilizzare un comportamento adeguato in base agli stessi,
in quanto il loro comportamento “oscilla in modo più o meno patologico a seconda
degli eventi non garantendo alla bambina un quadro di attaccamento adeguato”
(perizia __________ sulle capacità genitoriali, pag. 76). CO 4 e di CO 3 “hanno
dimostrato di non possedere le caratteristiche di base che sono necessarie per essere
responsabili del benessere della bambina” (perizia __________ sulle capacità
genitoriali, pag. 76).
Nella misura in cui la revoca
del diritto di determinare il luogo di dimora di CO 2 era stata pronunciata nei
confronti dei genitori naturali alla luce delle risultanze sopra indicate, per revocare
la misura di protezione e ripristinare tale diritto occorre dunque stabilire – in
applicazione dei principi giuridici evocati sopra – se la situazione si sia modificata
in maniera significativa e accertare che il pericolo cui era esposta la minore non
sia più presente.
3.6
La decisione impugnata,
pur citando le pertinenti basi legali, sembra perdere di vista la questione giuridica
centrale nel caso in cui si voglia ripristinare il diritto dei genitori di determinare
il luogo di dimora del figlio, ovvero l’esigenza di un accertamento quanto alla
cessazione dell’esposizione a pericolo del minore, rispettivamente l’avvenuto riacquisto
delle capacità genitoriali.
La decisione impugnata (preceduta
dalla pronuncia supercautelare del 29 agosto 2019,
che aveva revocato il collocamento presso la famiglia PI 2-PI 1) inverte invece
completamente la prospettiva d’analisi corretta.
Schematizzando il ragionamento
dell’Autorità di protezione, siccome il conflitto di lealtà sofferto da CO 2 rende
inadeguato il suo collocamento presso l’attuale famiglia affidataria, in assenza
di alternative valide, la custodia della minore deve essere restituita ai genitori.
Anche la formulazione del dispositivo dà atto di questa prospettiva «invertita»,
nella misura in cui la revoca del collocamento (punto 1) comporta la restituzione
ai genitori del diritto di determinare il luogo di dimora di CO 2 (punto 2), e non
– come logico, prima ancora che giuridicamente corretto – l’inverso.
Come rettamente censurato dai
reclamanti, la sofferenza manifestata da CO 2 per la situazione di conflitto di
lealtà creatasi tra famiglia naturale e famiglia affidataria (di cui si dirà in
seguito in maniera più estesa) non può condurre a spostare il focus dell’osservazione
a tal punto da dimenticare l’atto (di seria rilevanza penale, al di là della completa
assenza di connotazioni sessuali) e il contesto che hanno dato luogo all’intervento
di protezione. Per verificare se la restituzione del diritto di determinare il luogo
di dimora di CO 2 ai suoi genitori sia fondata, occorre dunque esaminare se sulla
base delle risultanze agli atti si possa legittimamente ritenere che la minore non
sia più esposta al pericolo che aveva fondato la privazione di tale diritto dei
genitori naturali.
3.7
Il miglioramento delle
condizioni di salute dei genitori naturali di CO 2 è evocato in diversi passaggi
della decisione impugnata.
L’Autorità di protezione cita
in particolare il rapporto dell’11 giugno 2019 della terapeuta della madre, dr.
med. __________, dell’SPS di __________, che ha riscontrato in CO 4 la disponibilità
e l’entusiasmo “rispetto alla possibilità di costruire una relazione terapeutica
autentica” (decisione impugnata, pag. 4). La terapeuta non ha riscontrato “sintomi
afferenti la sfera psicotica”, né suicidalità, auto-eteroaggressività, discontrollo
o impulsività: “non si osservano alcuni elementi che facciano propendere, nell’attualità,
per la presenza di alcuna instabilità o psicopatologia psichica acuta” (decisione
impugnata, pag. 4).
Anche l’Ufficio del Patronato,
per il tramite dell’assistente sociale che ha sostenuto la madre di CO 2 sia durante
l’incarcerazione che successivamente, ha riscontrato il raggiungimento di “un
equilibrio e una stabilità durevoli” e un’evoluzione personale “evidente
e notevole” (decisione impugnata, pag. 5). Il personale dell’Ufficio vede CO
4.
“più stabile e solida, contenta e fiduciosa della ripresa dei rapporti con
la figlia” (decisione impugnata, pag. 5).
Quanto al padre, il dr. med.
__________ del SPS di __________ ha affermato che “l’adesione al trattamento
è solo superficiale e manca una vera motivazione ad effettuare un percorso terapeutico”,
irregolare (se non interrotta) da marzo 2019: “non è ancora ben chiaro al paziente
il nostro ruolo e il senso nel venire alle consultazioni. Vi è una forte tendenzialità
a mantenersi su un piano di vaghezza e superficialità” (decisione impugnata,
pag. 4). Lo psicoterapeuta invitava dunque alla prosecuzione delle cure, benché
“non si intravvedano al momento rischi concreti per la sua persona” (decisione
impugnata, pag. 4).
Al di là di tali riscontri,
evocati senza commento nelle prime pagine della decisione impugnata, l’Autorità
di protezione ha fondato la pronuncia sui due rapporti di valutazione della dr.
med. PI 4 (rapporto intermedio dell’8 giugno 2019 e rapporto conclusivo del 30 luglio
2019), secondo cui la turba psichica della madre di CO 2 è risolta. In particolare,
“la guarigione dell’affezione psichica della signora, che aveva dato origine
ai comportamenti lesivi su CO 2, è completamente rientrata e non sussistono indicatori
di possibili ricadute. Il padre ha mantenuto e rafforzato la relazione con la figlia
acquisendo validi strumenti che eviteranno il ripetersi di gesti maltrattanti”;
i due genitori hanno inoltre “comportamenti adeguati alla fase evolutiva di CO
2” (decisione impugnata, pag. 8-9).
3.8
L’opinione della psichiatra
della madre testimonia sicuramente che il percorso terapeutico sia stato affrontato
in maniera proficua e che CO 4 abbia fatto degli importanti progressi personali.
Anche il parere espresso dall’assistente sociale dell’Ufficio del Patronato sulla
presa a carico ha una valenza sicuramente positiva e depone favorevolmente in questo
senso. Per il padre occorre invece riconoscere che i riscontri del terapeuta non
sono particolarmente positivi e non appare esservi stata una significativa presa
di consapevolezza della gravità di quanto accaduto e del ruolo genitoriale.
Tali riscontri, evocati
nella pronuncia impugnata, possono costituire degli indizi in merito ad una evoluzione
personale favorevole dei genitori naturali e devono essere presi in conto nella
valutazione dell’insieme delle circostanze per decidere se ripristinare il diritto
dei genitori di determinare il luogo di dimora di CO 2.
Quanto alle valutazioni della
dr. med. PI 4, che l’Autorità di protezione ha posto alla base della restituzione
ai genitori della custodia di CO 2, occorre puntualizzare quanto segue. La dr. med.
PI 4 si è manifestata all’Autorità di protezione con scritto 25 febbraio 2019, informando
la Presidente supplente che “i genitori di CO 2 si sono rivolti al nostro studio
su consiglio di professionisti che si occupano d’interventi in situazioni di famiglie
disfunzionali”, e di “aver ricevuto, valutato e deciso di prendere a carico
la richiesta dei genitori della minore citata a margine per l’accompagnamento al
recupero della genitorialità” (lettera 25 febbraio 2019, pag. 1). Nel suo scritto
(cui era acclusa una dichiarazione sottoscritta dai genitori naturali, in suo favore,
di svincolo dal segreto professionale dei medici curanti) la terapeuta ha poi rimesso
in discussione gli esiti della perizia di __________ e ha chiesto all’Autorità di
protezione il permesso d’incontrare al più presto CO 2 per iniziare un percorso
di “recupero e riparazione, coprattutto della relazione con la madre” (lettera
25.
febbraio 2019, pag. 4). La terapeuta si è quindi dichiaratamente esposta come
mandataria dei genitori naturali di CO 2, che hanno dichiarato “di essere stati
consigliati da amici di rivolgersi alla dr.ssa PI 4” e che le hanno dunque conferito
un mandato per una presa a carico (verbale di udienza 5 marzo 2019, pag. 1).
Alla luce di tale circostanza,
mal si comprende per quale motivo l’Autorità di protezione abbia voluto conferire
proprio a questa specialista “un mandato di valutazione sulle modalità di relazionarsi
del nucleo famigliare” di CO 2 e dei suoi genitori naturali, “con lo scopo
di suggerire alla scrivente Autorità le modalità, la durata e l’eventuale
evoluzione dei diritti di visita materni e paterni” (cfr. decisione 17 aprile
2019, ris. n. 427/2019). Al di là della indiscussa caratura professionale della
dottoressa in parola, che non è tema di discussione in questa sede, un tale incarico
mal si concilia con la posizione processuale da lei rivestita (confermata anche
in uno scritto successivo alla decisione impugnata: “informai la presidente di
aver ricevuto una segnalazione da parte della famiglia biologica della minore con
la richiesta di una consulenza per la ripresa della loro genitorialità (…) ho
identificato delle criticità e messo in luce l’esigenza di una rivalutazione delle
competenze genitoriali (…) Non sono dunque intervenuta come TERAPEUTA ma
come CONSULENTE”, lettera 26 settembre a questo giudice).
Come recentemente evocato dal
Tribunale federale, l’esperto mandatato da una parte non può essere né indipendente
né imparziale, ragion per cui il suo referto deve essere considerato una perizia
privata e non riveste la medesima forza probante della perizia giudiziaria. Gli
esiti di una tale perizia sono sottoposti al principio del libero apprezzamento
delle prove e devono essere considerati come delle mere allegazioni di parte (DTF
142.
II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2, STF 6B_955/2019 dell’11 ottobre 2019
consid. 3.1), analogamente ai certificati medici prodotti dalle parti (cfr. DTF
140.
III 16 consid. 2.5 e DTF 140 III 24 consid. 3.3.3).
Sia le valutazioni di cui al
rapporto intermedio dell’8 giugno 2019 che quelle di cui al rapporto conclusivo
del 30 luglio 2019 non possono dunque rivestire la medesima forza probatoria delle
perizie dei dr. med. __________ e __________ e, alla stregua di mere dichiarazioni
di parte, non possono bastare per ribaltare le conclusioni espresse chiaramente
dai due periti giudiziari che si sono pronunciati nella fattispecie. Senza contare
che il mandato conferito alla dr. med. PI 4 non contemplava l’accertamento dell’esistenza
o meno di turbe psichiatriche dei genitori né della loro ritrovata capacità educativa.
Nello sposare acriticamente le conclusioni delle valutazioni della dr. med. PI 4
sull’attuale assenza totale di pericolosità dei genitori naturali, ponendole a fondamento
della propria decisione di restituzione del diritto dei genitori di determinare
il luogo di dimora di CO 2, l’Autorità di protezione ha dunque violato i principi
che reggono la valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti rilevanti per
il procedimento.
A giusta ragione i reclamanti
lamentano dunque la mancata effettuazione di un’ulteriore perizia giudiziaria che
attesti l’effettiva guarigione dalle turbe psichiche legate ai maltrattamenti alla
base dell’intervento di protezione (intervento che, a dire della dr. med. PI 4,
avrebbe provocato nella minore “un danno che va paragonato ai danni provocati
dalla mamma stessa”; cfr. verbale di udienza 18 giugno 2019, pag. 3) e, in parallelo,
il ripristino delle capacità genitoriali di CO 4 e CO 3. Il reclamo merita dunque
accoglimento su questo punto.
3.9
La decisione che ripristina
il diritto di determinare il luogo di dimora della minore (dispositivo n. 2) e fissa
il rientro al domicilio della minore (dispositivo n. 3) deve essere annullata e
l’incarto rinviato all’autorità di prime cure. Vanno parimenti annullate le misure
di accompagnamento del rientro della minore al domicilio (misure opportune ex art.
307.
CC), ovvero i mandati alla lic. psic. PI 3 (dispositivo n. 4), alla dr. med.
PI 4 (dispositivo n. 7), alla curatrice educativa (dispositivo n. 8), all’UAP (dispositivo
n. 9) e gli obblighi impartiti a madre e padre di continuare la presa a carico in
essere presso l’SPS (dispositivi n. 10 e 11), misure che saranno se del caso da
ordinare al momento dell’effettiva restituzione del diritto di determinare il luogo
di dimora della minore ai genitori naturali. Tale annullamento non concerne naturalmente
le prese a carico già in essere prima della decisione impugnata. Merita invece conferma
la revoca del mandato sulle modalità delle parti di relazionarsi (dispositivo n.
6).
In considerazione della
necessità di svolgere una perizia sulle capacità genitoriali si giustifica, onde
evitare ulteriori tentennamenti da parte dell’Autorità di protezione e per economia
processuale, di ordinare già contestualmente all’annullamento della decisione impugnata
l’assunzione di tale mezzo di prova, sul quale le parti si sono già espresse negativamente
con delle argomentazioni qui evase e superate. Quale perito appare opportuno nominare
il dr. __________, che aveva già effettuato la prima perizia forense e che non è
stata rimessa in discussione dalla dr. med. PI 4, contrariamente agli esiti (seppur
non dissimili, a mente di questo giudice) della perizia svolta da __________. La
nomina di tale specialista incontra peraltro il favore della peritanda CO 2 (che,
nella da lei avversata ipotesi in cui servisse una nuova perizia, ritiene che “si
potrebbe immaginare di interpellare il dr. med. __________ al fine di meglio comprendere
il decorso post carcerario dell’osservante”, non giustificandosi “l’inserimento
di un nuovo attore”, cfr. osservazioni 11 novembre 2019, pag. 8). Non entra
invece in considerazione la nomina del dr. med. __________, nominativo inizialmente
proposto alle parti per una perizia (benché sulla minore), in quanto il medesimo
è già stato interpellato telefonicamente “per un parere in merito alla situazione”
e al medesimo sono stati esposte le circostanze in maniera del tutto sommaria (questi
ha peraltro affermato che, non conoscendo i dettagli del caso, non poteva che dare
fiducia alla collega dr. med. PI 4; cfr. riassunto del colloquio telefonico 12 settembre
2019).
4.
In considerazione dell’annullamento
della
decisione impugnata e dunque della mancata restituzione ai genitori
– a questo stadio del procedimento – del diritto di determinare il luogo di dimora
di CO 2, occorre ora chinarsi sulla questione dell’inevitabile collocamento della
minore. L’adeguatezza dell’attuale famiglia affidataria PI 2-PI 1 è stata infatti
rimessa in discussione dai legali dei genitori di CO 2 in due separate istanze,
entrambe presentate il 26 agosto 2019 e tendenti alla revoca del collocamento, parzialmente
accolte dall’Autorità di protezione dapprima in via supercautelare e successivamente
mediante la decisione qui impugnata.
4.1
Secondo il legale di CO
3, PI 2 e PI 1 non sarebbero più in grado di svolgere la propria funzione di famiglia
affidataria, in quanto – oltre a non aver praticamente avuto contatti con i genitori
naturali di CO 2 durante tutto il collocamento presso di loro – rinnegano le origini
sociali e culturali della minore, si oppongono apertamente al suo rientro nella
propria famiglia, ostacolano le relazioni personali tra i genitori e figlia e non
hanno voluto collaborare al progetto di un incontro clinico presso la dr. med. PI
4.
(istanza 26 agosto 2019, pag. 2). Essi nutrono il desiderio che CO 2 non rientri
più nella sua famiglia d’origine, sostenuti dall’UAP, ciò che alimenta il conflitto
di lealtà di cui soffre CO 2 (istanza 26 agosto 2019, pag. 2).
CO 3 ha dunque postulato la
revoca immediata del collocamento di CO 2 presso tale famiglia affidataria, proponendo
un collocamento della medesima presso una struttura neutra, quale l’Istituto __________,
“priva di condizionamenti esterni” e “in grado di fornire un’efficace
collaborazione”, “con l’ausilio di specialisti” in vista dell’adeguata
preparazione di CO 2 al rientro al proprio domicilio famigliare, ciò che non può
essere garantito dall’attuale famiglia affidataria (istanza 26 agosto 2019, pag.
3). L’istante rimarca inoltre “la palese conflittualità” in essere tra, da
un lato, la famiglia affidataria e parte dell’UAP e, dall’altro lato, il resto della
rete (istanza 26 agosto 2019, pag. 4).
Anche secondo il legale di
CO 4 la famiglia affidataria nutre aspettative che “discordano dallo scopo stesso
dell’istituzione dell’affido”, in particolare a seguito delle “ripetute indecisioni
dell’ARP”, autorità che “manifesta disorientamento, rilasciando finanche
dichiarazioni contraddittorie” (istanza 26 agosto 2019, pag. 1-2). Il legale
segnala il mutato atteggiamento di CO 2 nei confronti della madre “dopo i primi
positivi incontri” e sottolinea il crescente conflitto di lealtà della minore,
che “vive un continuo sforzo di adattamento ai desideri della famiglia affidataria”,
in un contesto “altamente disfunzionale” (istanza 26 agosto 2019, pag. 2-4).
CO 2, in particolare, manifesta “un’attitudine di compiacimento” nei
confronti della famiglia affidataria, “tipica dei minori di quell’età che si
adattano alle aspettative degli adulti che ritengono autorevoli” (istanza 26
agosto 2019, pag. 4). Il legale di CO 4 ha dunque postulato la revoca con effetto
immediato del collocamento di CO 2 presso la famiglia affidataria, proponendo il
passaggio della medesima “presso un’istituzione neutra, più sana e soprattutto
più professionale della famiglia affidataria”, quale l’Istituto __________ (istanza
26.
agosto 2019, pag. 5).
4.2
Nella decisione impugnata,
la ragione per cui il collocamento presso la famiglia affidataria è stato ritenuto
non essere più consono risiede nell’esistenza di un conflitto di lealtà di cui CO
2.
soffre. Nessuna delle accuse formulate dai genitori naturali nei confronti della
famiglia affidataria – che hanno descritto come “disfunzionale” e oppositiva, desiderosa
di trattenere CO 2 con sé piuttosto che collaborare al suo ricongiungimento con
la famiglia d’origine – ha trovato riscontro agli atti ed è stata condivisa dall’Autorità
di protezione nella decisione impugnata, che ha per contro constatato come la famiglia
affidataria in questione si sia “rivelata fin da subito una famiglia accudente
ed idonea a creare uno spazio educativo, di affetto, stabilità e protezione per
la minore”, riconoscendole di essere per CO 2 un “punto di riferimento educativo
e affettivo” (decisione impugnata, pag. 9; v. anche verbale di udienza con la
rete del 6 settembre 2019, pag. 2 e verbale di udienza con la famiglia affidataria
del 6 settembre 2019, pag. 1). Quanto all’origine del conflitto di lealtà manifestato
dalla minore, nelle sue osservazioni al reclamo l’Autorità di protezione ha precisato
di non aver “mai sollevato il dubbio di eventuali manchevolezze da parte
dei genitori affidatari né tantomeno ha addossato la colpa del conflitto di lealtà
agli stessi” (osservazioni 12 novembre 2019, pag. 3), sconfessando dunque la
tesi degli istanti.
Secondo la decisione impugnata,
seppur non ascrivibile alla famiglia affidataria, il conflitto di lealtà è comunque
presente in CO 2 e fonte di sofferenza, ragion per cui il collocamento presso l’attuale
famiglia affidataria non può più essere considerato adeguato alla minore e va revocato
(decisione impugnata, pag. 9).
4.3
Riassumendo quanto evocato
sopra ai considerandi in diritto, il collocamento di un minore deve essere «conveniente»,
deve cioè corrispondere alla sua personalità e ai suoi bisogni; qualora il collocamento
non risulti più conveniente nel senso indicato, la decisione deve essere modificata
e il minore deve essere collocato altrove.
Entrambi i genitori naturali,
nelle loro rispettive istanze, avevano proposto per CO 2 un collocamento in un istituto,
invece che in un’altra famiglia affidataria, alfine di facilitare la fase di transizione
della bambina verso il ricongiungimento con la sua famiglia d’origine e allo scopo
di togliere CO 2 dalla situazione di conflitto di lealtà.
Tale richiesta è stata
respinta dall’Autorità di protezione, riprendendo in particolare le argomentazioni
della psicologa PI 3. Quest’ultima ha infatti recisamente avversato un simile progetto,
affermando che CO 2 “non capirebbe una simile decisione” e che “ci sarebbe
un forte rischio di fragilizzare la bimba” (verbale di udienza 6 settembre 2019,
pag. 1). La terapeuta della minore non ritiene peraltro adeguato il __________,
unico istituto allora disponibile ad accogliere CO 2, per assicurare la transizione
tra famiglia affidataria e famiglia naturale (verbale di udienza 6 settembre 2019,
pag. 2).
La stessa dr. med. PI 4 – terapeuta
dei genitori istanti, dimostratasi già poco incline al prolungarsi del collocamento
presso la famiglia affidataria – si è espressa in maniera molto negativa con riferimento
ad una simile opzione. A suo avviso, collocare CO 2 in istituto significa “infliggere
a questa bambina ulteriori esperienze traumatiche”, nella misura in cui la separazione
dalla famiglia affidataria avverrebbe “come uno strappo” (certificato medico
6.
settembre 2019, pag. 1). A suo modo di vedere, attraverso un simile collocamento
la rete (in realtà, gli stessi genitori naturali) “sembra chiedere alla minore
di adattarsi ad una nuova situazione di vita, ponendola di fronte all’angoscia di
un futuro imprevedibile con la necessità imprescindibile, data la sua età, di investire
affettivamente altri adulti” (scritto 6 settembre 2019, pag. 1). Il nuovo collocamento
“porta con sé il pesante rischio di acuire la sintomatologia presentata dalla
bambina in queste settimane che potrebbe svilupparsi in una sindrome depressiva”
(scritto 6 settembre 2019, pag. 2). Il collocamento al __________, in particolare,
“comporterebbe un’imprudenza per la sua salute psichica”; un tale collocamento,
lontano dai suoi affetti, sarebbe inoltre “incomprensibile e non integrabile”
per la minore, oltre che “controindicato dal profilo medico psichiatrico”
(scritto 6 settembre 2019, pag. 2). Intervenuta in sede di udienza il 6 settembre
2019.
(benché non formalmente convocata), la dr. med. PI 4 ha scartato anche l’ipotesi
di un cambio di famiglia affidataria, che “non servirebbe in quanto ormai CO
2.
ha integrato determinate dinamiche”, essendo per contro necessario “un
cambiamento strutturale” (verbale di udienza 6 settembre 2019, pag. 3).
Anche questo giudice concorda
sul fatto che un ulteriore cambiamento del collocamento di CO 2 (che sia in istituto
o presso un’altra famiglia affidataria) le risulterebbe incomprensibile e costituirebbe
per lei un trauma che non appare giustificabile alla luce della situazione attuale,
ove dagli atti non emerge alcun elemento che lasci dubitare le capacità della famiglia
affidataria di occuparsi di CO 2 in maniera del tutto conveniente e adeguata. A
mente dello scrivente, il rimedio sarebbe peggiore del male, nella misura in cui
la sofferenza che si provocherebbe in CO 2 con un tale cambiamento sarebbe superiore
a quella da lei vissuta a seguito del conflitto di lealtà. Alla luce di tali considerazioni,
deve essere annullata anche la decisione di revocare il collocamento di CO 2 presso
l’attuale famiglia affidataria (dispositivo n. 1) e confermata la revoca del mandato
urgente di collocamento all’UAP (dispositivo n. 5), un diverso collocamento non
essendo oggi conforme agli interessi della minore.
5.
Pur considerando il collocamento
presso la famiglia affidataria PI 2-PI 1 la soluzione che, allo stadio attuale,
risponde meglio alle esigenze della minore, questo giudice non intende chiudere
gli occhi sul malessere vissuto da CO 2, riscontrato da più parti.
Al di là del fatto che
l’Autorità di protezione stessa abbia affermato che “gli specialisti hanno confermato
che capita abbastanza regolarmente che un bambino affidato in una famiglia d’affido
viva un conflitto” (verbale di udienza con la famiglia affidataria 6 settembre
2019, pag. 1), tale condizione è stata riscontata in maniera molto marcata in CO
2.
Tale condizione è fonte di preoccupazione per questo giudice e appare pertanto
utile cercare di definirne i contorni, alfine di mettere a fuoco le possibilità
di intervento in favore della minore.
5.1
L’esistenza di un conflitto
di lealtà è stata rilevata per la prima volta dalla psicoterapeuta di CO 2 nel rapporto
del 27 novembre 2018 destinato all’Autorità di protezione, controfirmato anche dal
pediatra della minore. La psicologa PI 3 ha dato atto di “diverse pressioni troppo
importanti che CO 2 ha subito e che in parte subisce ancora soprattutto su due fronti,
quello della famiglia affidataria e quello dei propri genitori”, con una “confusione
delle figure genitoriali” (rapporto 27 novembre 2018, pag. 1-2). Secondo la
terapeuta, “la pressione più grossa che CO 2 avverte è data dal messaggio non
chiaro riguardo alla possibilità di un ritorno a casa con i propri genitori”,
“probabilmente favorita anche dall’illusione di un rientro imminente a casa nel
momento in cui i genitori hanno traslocato nel nuovo appartamento e questo probabilmente
causato dalla leggerezza con cui il padre ha mostrato le fotografie della casa nuova
e della cameretta di CO 2 pronta ad accoglierla” (pag. 2). La psicologa si è
pronunciata favorevolmente sulla richiesta dell’Autorità di protezione in relazione
alla ripresa dei diritti di visita materni con un accompagnamento psicoterapeutico
genitoriale, ciò che a suo avviso avrebbe permesso alla minore “di ritrovare
un miglior equilibrio nella presenza delle figure genitoriali” (pag. 2). La
terapeuta metteva ad ogni modo in guardia sul fatto che “una ripresa di contatto
affrettata con la madre”, ovvero senza riconoscimento da parte dei genitori
dell’accaduto, della propria responsabilità e dei bisogni di CO 2, senza un accompagnamento
adeguato ai genitori e un sostegno alla famiglia affidataria “potrebbe essere
dannosa” (pag. 3).
5.2
Non si può certo sostenere
che, nel caso concreto, la ripresa dei contatti fra madre e figlia abbia avuto luogo
nel rispetto di quanto indicato dalla psicologa della minore.
Ripercorrendo quanto avvenuto
nella fattispecie e come già evocato, prima della ripresa delle relazioni personali
tra madre e figlia, la dr. med. PI 4 si è manifestata all’Autorità di protezione
nel febbraio 2019, indicando di essere stata incaricata dai genitori naturali di
CO 2 per un “accompagnamento al recupero della genitorialità” (lettera 25
febbraio 2019, pag. 1).
Successivamente a tale scritto,
la medesima ha preso contatto con l’Autorità di protezione chiedendo di poter organizzare
un incontro assieme alla famiglia affidataria, la curatrice educativa e CO 2 (scritto
29.
marzo 2019, pag. 2). Durante tale incontro, con la collaborazione di una psichiatra
infantile del suo Studio, “visiteremo la bambina e svolgeremo un colloquio preparativo
con i genitori affidatari” (pag. 2). A quel punto, se le condizioni lo permettessero
e con l’accordo dell’Autorità di protezione “vorremmo (…) organizzare
nei giorni successivi l’incontro della minore con la mamma”, ovvero il 6 o 7
aprile successivi (pag. 2), chiedendo all’Autorità di protezione l’“OK per procedere”
(e-mail accompagnatoria 29 marzo 2019). Non risulta che tale scritto abbia ricevuto
riscontro da parte dell’Autorità di protezione.
Con e-mail del 4 aprile seguente
la dr. med. PI 4 ha informato la Presidente supplente dell’indisponibilità della
famiglia affidataria di presentarsi presso il suo studio come da lei proposto, ragion
per cui sarebbe stata la curatrice educativa ad accompagnare la minore. In tale
occasione ha pure indicato che “in data 7 aprile, all’orario previsto per il
diritto di visita paterno, la bambina verrà accompagnata dalla curatrice al domicilio
dei genitori dove incontrerà la mamma”, aggiungendo che “mi recherò personalmente
al domicilio per una visita di osservazione su questo incontro” (e-mail 4 aprile
2019). Anche tale comunicazione non è stata oggetto di prese di posizione da parte
dell’Autorità di protezione. La dr. med. PI 4 ha inviato un’ulteriore e-mail all’Autorità
di protezione il 16 aprile seguente, informando che il 23 aprile, in occasione di
un colloquio tra la dottoressa e i genitori naturali di CO 2, “potremmo organizzare
la visita per la minore”, che “potrebbe essere accompagnata dalla curatrice
educativa”, segnalando “la tensione che questa impasse sta producendo nei
protagonisti della situazione in oggetto” e aggiungendo che, per agire nel modo
sopraindicato, “attendo un suo assenso” (e-mail 16 aprile 2019). La Presidente
supplente dell’Autorità di protezione – senza pronunciarsi sulle questioni sollevate
– ha rassicurato la terapeuta sull’imminente emanazione della “decisione che
le attribuisce formalmente il mandato”, scusandosi per il ritardo accumulato
(e-mail 18 aprile 2019). Come anticipato alla terapeuta, l’Autorità di protezione
ha poi formalizzato il mandato di valutazione sulle modalità di relazionarsi del
nucleo famigliare CO 4-CO 3, “allo scopo di suggerire alla scrivente Autorità
la modalità, la durata e l’eventuale evoluzione dei diritti di visita”, confermando
la sospensione dei diritti di visita fra CO 2 e la madre e l’attuale regolamentazione
dei diritti di visita fra CO 2 e il padre. L’Autorità di protezione ha invece completamente
sorvolato la questione relativa all’incontro madre/figlia che la dr. med. PI 4 aveva
prospettato negli scritti 29 marzo, 4 e 16 aprile 2019, di cui non aveva messo a
conoscenza le altre parti, senza dunque specificare se esso non poteva avere luogo
in quanto da considerare un diritto di visita (sospeso ai sensi del dispositivo
2) o se era invece lecito in quanto parte del mandato di valutazione da svolgere
(ricadendo pertanto nel dispositivo 1; cfr. decisione 17 aprile 2019, ris. n. 427/2019,
pag. 3).
Il 30 aprile 2019 l’UAP ha
scritto all’Autorità di protezione lamentando il fatto che, nel corso del diritto
di visita paterno del 27 aprile 2019 e nonostante la sospensione dei diritti di
visita materni, CO 2 abbia incontrato la madre per il tramite della curatrice educativa
e della dr. med. PI 4, e che un altro incontro fosse previsto il sabato successivo.
Lo scritto è stato inviato alle parti per osservazioni. La dr. med. PI 4 ha poi
dato informazione dell’avvenuto incontro madre-figlia ai medici e ai terapeuti coinvolti
con e-mail del 3 maggio 2019, inviata in copia anche all’Autorità di protezione,
che neppure in questa occasione ha reagito. Solo il 6 maggio seguente ha inviato
uno scritto generico, invitando tutte le parti e la rete a voler formalizzare le
loro comunicazioni in forma cartacea e non per e-mail.
Il 6 maggio 2019 la mamma affidataria
ha comunicato ad RE 2 dell’UAP che “CO 2 dopo il diritto di visita con la mamma
era molto agitata… Mi ha ripetuto diverse volte che ha paura di tornare perché la
picchiavano” e che durante il diritto di visita “sono stati a pranzo a casa
dei genitori…. Ha cucinato la mamma”. Con e-mail di pari data all’Autorità di
protezione, il reclamante ha chiesto conferma del fatto che i contatti tra CO 2
e la madre avrebbero dovuto essere riallacciati soltanto alla luce di quanto emerso
dalle valutazioni della dr. med. PI 4 e non nelle modalità messe invece in atto.
Non vi sono tracce agli atti di un riscontro.
Il 7 maggio 2019 la curatrice
educativa ha fatto pervenire all’Autorità di protezione il suo rapporto concernente
i diritti di visita del mese di aprile con il padre nonché “l’osservazione della
relazione parentale – madre, padre – con la bimba da parte della perita”, avvenuta
il 27 aprile 2019. Da tale rapporto si evince che la dr. med. PI 4 le aveva affidato
il compito “di avvertire i genitori affidatari dell’imminente incontro tra CO
2.
e la mamma”, come pure “l’incarico di parlarne con la piccola”. Il
27.
aprile 2019, dopo aver fatto salire CO 2 in auto come usuale per recarsi al diritto
di visita con il papà, la curatrice educativa si è fermata in una piazzuola e ha
detto alla minore che quel giorno avrebbero incontrato la mamma al parco giochi.
Secondo il resoconto della curatrice, “arrivati al parco giochi, scendiamo dall’auto,
mi prende per mano e mi guarda negli occhi. Lascio la manina e dico semplicemente:
“Vai, io ci sono”. La bimba si getta nelle braccia della mamma, poi cerca l’abbraccio
del papà, guarda la dottoressa PI 4: “Ciao PI 4, giochi anche tu a nascondino? L’__________
conta.” Dopo aver giocato, ci dirigiamo nel nuovo appartamento dei signori CO 4
CO 3. La piccola prende a mano i due genitori e chiede loro di fare il vola, vola.
Arrivati nell’appartamento, la curiosità di CO 2 è grande. Perlustra la casa chiede
spiegazioni ai genitori, riconosce i suoi giochi, concatena oggetti a episodi di
vita quotidiana passata. Il pomeriggio passa dolcemente si ride, si scherza, si
gioca e la bimba spesso e volentieri si accoccola tra le braccia della madre e del
padre. Dopo questa lunga dolorosa attesa, mio parere i genitori di CO 2, oggi, sono
raggianti” (rapporto curatrice educativa 7 maggio 2019, pag. 2-3).
Gli incontri madre-figlia,
nel corso dei diritti di visita paterni e per il tramite della curatrice educativa,
sono dunque proseguiti senza alcuna formale presa di posizione dell’Autorità di
protezione, almeno per 7 volte. Hanno poi fatto seguito ulteriori scritti dell’UAP,
che trasmetteva all’Autorità di protezione le perplessità sempre maggiori concernenti
tali incontri e descriveva i disagi che la famiglia affidataria riscontrava in CO
2.
a seguito di essi. In una e-mail del 28 maggio 2019, PI 2 ha informato RE 2 dell’UAP
che “noi non vediamo bene CO 2, ha molta paura di tornare a casa e adesso lo
dice piangendo e ci dice di informare te che non ci vuole tornare”; questi ha
trasmesso il messaggio all’Autorità di protezione, sostenendo che “l’avvicinamento
di CO 2 alla madre nei precedenti 5 incontri ravvicinati, non è stato attuato con
la necessaria preparazione”. In una ulteriore e-mail del 7 giugno, PI 2 ha informato
RE 2 dell’UAP che “ieri CO 2 è stata veramente male…. Avevo mia mamma a cena,
si è abbracciata a lei e gli ha detto piangendo che non vuole tornare a casa perché
ha paura (…) Mia mamma è rimasta scioccata, non l’aveva mai vista così disperata…”.
L’Autorità di protezione ha
infine convocato l’UAP e i due genitori affidatari per un’udienza, tenutasi l’11
giugno 2019 allo scopo di “raccogliere informazioni, alla luce degli ultimi avvenimenti,
per meglio definire il proseguo dell’affidamento di CO 2” (verbale, pag. 1).
In tale occasione PI 2 ha riferito che “da quando CO 2 ha incontrato la madre
presso lo studio della dr.ssa PI 4 e presso il domicilio manifesta preoccupazione
per un eventuale ritorno a casa, piange e dichiara di non voler fare ritorno dai
genitori biologici” (verbale, pag. 1). I genitori affidatari hanno informato
l’Autorità di protezione di trovarsi in grandi difficoltà nella gestione della situazione
e confermando di riscontrare “grossi problemi con la curatrice educativa che
consiglia o suggerisce cosa dire a CO 2 sulle situazione che la bambina si trova
ad affrontare, ad es. dire alla bambina che la mamma è stata curata e non la picchierà
più, dire a CO 2 che la portava a vedere un cagnolino invece di spiegarle che sarebbe
andata per la prima volta dalla dr.ssa PI 4” (verbale, pag. 1). Non risulta
che l’Autorità di protezione si sia pronunciata, neppure in questa sede, in relazione
alle modalità di incontro tra madre e figlia. In data 13 giugno 2019 l’Autorità
di protezione ha scritto alla curatrice educativa __________ per delle comunicazioni
riguardanti il giorno del diritto di visita paterno e l’iscrizione di CO 2 ad un
corso di nuoto, rammentandole che “spetta ai genitori affilianti prendere le
decisioni relative alla quotidianità del minore” (lettera 13 giugno 2019).
Successivamente sono emersi
degli ulteriori episodi rivelatori di un disagio della minore. Il legale di CO 4
ha in particolare riportato che la minore, “in piscina con i genitori biologici,
si è estraniata e ha fatto i bisogni nel costume da bagno invece di recarsi alla
toilette” (scritto 26 agosto 2019, pag. 4). La madre naturale, nel riferire
che dopo i primi cinque incontri è intervenuto un cambiamento nella minore, ha affermato
che quest’ultima “non si è fatta più pulire dalla mamma dopo essere andata in
bagno come succedeva durante i ddv precedenti”; la bimba non ha voluto neanche
salire sulla bicicletta da lei regalata “per paura di sporcare i vestiti ed essere
sgridata dalla madre affidataria” (verbale 11 luglio 2019, pag. 1-2).
5.3
Il silenzio e l’inattività
dell’Autorità di protezione, durante questi avvenimenti, appare a dir poco incomprensibile
a questo giudice.
Il fatto che i contatti madre-figlia
dovessero essere oggetto di osservazione nell’ambito del mandato di valutazione
conferito alla dr. med. PI 4 è circostanza che non risultava chiaramente dalla decisione
medesima (in cui la sospensione dei diritti di visita era ribadita) e su cui l’Autorità
di protezione ha omesso di prendere posizione prima – nonostante in almeno tre occasioni
la terapeuta incaricata avesse esplicitamente anticipato tale modalità – e anche
dopo, alla luce delle lamentele e delle richieste di spiegazione che sono giunte
in particolare dall’UAP ma anche dalla curatrice di rappresentanza della minore,
che non era stata coinvolta.
Le modalità messe in atto dalla
dr. med. PI 4 e – su sua istruzione – dalla curatrice educativa per il riavvio dei
contatti madre/figlia meritavano una presa di posizione chiara da parte dell’Autorità
di protezione. Le suddette modalità disattendono quanto delineato dalla psicologa
PI 3, ovvero la necessità di un riavvicinamento non affrettato ma graduale, con
un accompagnamento professionale della minore e di un sostegno alla famiglia affidataria,
e susciterebbero perplessità anche in chi non è cognito di psicologia infantile.
La minore ha saputo dell’incontro
con la madre – che non incontrava dalla sera del reato, nell’ottobre 2017 – solo
pochi minuti prima che ciò accadesse, non vi è stato alcun passaggio intermedio
(come ad esempio un contatto telefonico, una lettera, un altro tipo di comunicazione)
né una debita preparazione, che fosse attraverso la psicologa di riferimento di
CO 2 (che neppure era stata informata) oppure la famiglia affidataria (che parimenti
era stata messa al corrente tramite curatrice educativa solo nell’imminenza dell’incontro).
La minore è stata lasciata
sola nel gestire il primo approccio con la madre, non essendoci alcuna mediazione
della dr. med. PI 4 (che al momento dell’incontro si è tenuta in disparte, mettendo
in atto un “setting osservativo naturalistico”, cfr. rapporto intermedio
8.
giugno 2019, pag. 1), né da parte della curatrice educativa (che le avrebbe semplicemente
detto “Vai, io ci sono”, rapporto 7 maggio 2019 della curatrice educativa,
pag. 3). Dopo un breve tempo al parco giochi, CO 2 è stata portata nel nuovo domicilio
dei genitori e le è stata mostrata la sua nuova cameretta e i suoi vecchi giochi.
A mente di chi scrive, non
vi è dunque da stupirsi che al rientro presso il domicilio dei genitori affidatari
CO 2 sia andata in crisi, se solo si pensa che la semplice visione delle fotografie
della sua nuova cameretta, mostrate dal padre in un diritto di visita mesi prima,
erano stati sufficienti per scatenato in lei un conflitto di lealtà e una confusione
fra le figure genitoriali attorno a lei (cfr. rapporto PI 3 del 27 novembre 2018,
pag. 2).
Senza volersi spingere ad affermare
che il grave conflitto di lealtà di cui soffre la minore sia stato provocato dalla
descritta gestione del riavvicinamento madre/figlia, come sostenuto dai reclamanti,
va tuttavia riconosciuto che tali modalità hanno sicuramente avuto come conseguenza
la completa disgregazione della rete – ammessa da tutte le parti in gioco – con
una polarizzazione degli attori coinvolti in due schieramenti, con opposte visioni
quanto alla protezione del benessere di CO 2. Da un lato, la famiglia affidataria,
affiancata dall’UAP (oltre che dall’ATFA) e, dall’altro lato, la famiglia naturale
sostenuta dalla curatrice educativa, dalla curatrice di rappresentanza e dalla dr.
med. PI 4. Polarizzazione che, inevitabilmente, sottopone CO 2 a delle pressioni
indebite e accresce il suo malessere.
In considerazione di tutti
questi elementi, questo giudice ritiene che le difficoltà di CO 2 di vivere serenamente
i due contesti familiari non potranno essere alleviate senza un cambiamento, non
tanto del suo collocamento, quanto delle figure che ruotano attorno alle due famiglie
coinvolte (naturale/affidataria) e che dovrebbero mantenere una posizione neutrale,
agevolando le relazioni tra gli interessati e tutelando la serenità della bambina.
La presente decisione viene
pertanto trasmessa anche all’Ispettorato della Camera di protezione, che oltre alle
eventuali valutazioni disciplinari da compiere in relazione alla gestione del caso
da parte dell’Autorità di protezione, dovrà assisterla nel graduale rinnovo della
rete e vigilare sulla relativa tempistica. Occorrerà in particolar modo nominare
una nuova curatrice educativa (cui l’avv. CURA 1 aveva rimproverato una mancanza
di oggettività già in tempi non sospetti, cfr. verbale di udienza del 6 marzo 2018,
pag. 2; l’attuale curatrice si ritiene peraltro “sfiduciata e denigrata da tutti”,
cfr. rapporto __________ 31 gennaio 2020, pag. 2), una nuova curatrice di rappresentanza
(figura a più riprese ignorata dall’Autorità di protezione, in particolare nelle
sue richieste di coinvolgimento nelle fasi salienti del procedimento e di maggior
chiarezza nella definizione del suo mandato) e un nuovo capoprogetto ai sensi dell’art.
19.
ROPMA (l’operatore di riferimento e qui reclamante RE 2 essendo stato descritto
a CO 2 dalla dr. med. PI 4 come colui che “ha scritto al Giudice per rinviare
il suo rientro a casa dei genitori”, interrompendo il “progetto da lei tanto
atteso”, cfr. lettera 17 ottobre 2019, pag. 1).
Un rinnovo completo della rete
è peraltro condizione imprescindibile per l’auspicato rientro di CO 2 al domicilio
dei genitori naturali, nel caso in cui la perizia ordinata in questa sede giungesse
ad esito favorevole. Il rientro di CO 2 presso i suoi genitori dovrà infatti essere
monitorato da figure equidistanti alle due famiglie coinvolte, i cui riscontri forniscano
all’Autorità di protezione elementi di giudizio il più oggettivi possibili, diversamente
da quanto previsto nella decisione impugnata (ad esempio col conferimento alla dr.
med. PI 4 di un ulteriore inopportuno mandato, cfr. dispositivo n. 7).
III. Assistenza giudiziaria e
oneri processuali
6.
Sia CO 4 che CO 3 hanno
chiesto di essere ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
Ai sensi dell’art. 117
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque
sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Alla luce della documentazione agli atti, nel
caso concreto la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio di entrambi i genitori di CO 2 può dunque essere accolta.
7.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza. In considerazione dell’accoglimento delle istanze di ammissione
al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, tali oneri sono
messi a carico del Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile su rinvio dell’art.
13.
LAG). Non si assegnano ripetibili, i reclamanti non essendosi avvalsi di un patrocinatore
legale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione del 17 settembre 2019 dell’Autorità regionale di protezione
__________ (ris. n. 869/2019) è così riformata:
“1. Le
istanze 26 agosto 2019 presentate da CO 4 e di CO 3 sono respinte.
È
di conseguenza confermata la revoca del diritto di CO 4 e di CO 3
di determinare il luogo di dimora della figlia CO 2 ed è confermato il collocamento
di CO 2 presso la famiglia affidataria di PI 1 e di PI 2.
2. È
dato mandato al dr. med. __________, con facoltà di delega, di valutare le capacità
genitoriali di CO 4 e di CO 3, rispondendo ai seguenti quesiti:
2.1. CO
4 e CO 3 sono (ancora) affetti da disturbo psichiatrico? In caso affermativo, di
quale?”
2.2. Tale
eventuale disturbo è suscettibile di compromettere le loro capacità di autocontrollo
e autocritica?
2.3. Da
un punto di vista psichiatrico forense, esiste tuttora un rischio di recidiva da
parte di CO 4 per reati contro l’integrità personale della figlia? E in caso affermativo,
con che tipo di probabilità?
2.4. CO
4 e CO 3 sono in grado di comprendere i bisogni della figlia CO 2 e di determinare
il proprio comportamento in funzione di tali esigenze?
2.5. CO
4 e CO 3 sono in grado di avere e di gestire la custodia parentale sulla figlia
CO 2? Presentano caratteristiche che possono pregiudicare il bene della minore?
2.6. Nel
caso i genitori non fossero (ancora) in grado di avere e gestire l’autorità e la
custodia parentale sulla figlia CO 2, qual è la soluzione migliore per la minore?
3. Il
perito è autorizzato a raccogliere informazioni presso terzi, segnatamente enti,
medici o operatori, che si occupano della minore, della madre e del padre; in tal
caso dovrà renderne conto nel suo rapporto, precisando l’origine e il contenuto
di tali comunicazioni.
4. Il
perito presenterà il suo referto all’Autorità regionale di protezione __________,
entro 4 mesi dalla data della nomina.
5. È
revocato il mandato urgente di collocamento all’UAP, Settore famiglie e minorenni,
__________ [invariato].
6. È
revocato il mandato sulle modalità delle parti a relazionarsi conferito con risoluzione
n. 427/2019 del 17 aprile 2019 conferito alla dr. med. PI 4, con lo scopo di suggerire
alla scrivente Autorità la modalità, la durata e l’eventuale evoluzione dei diritti
di visita materni e paterni [invariato].
7-16. Annullati”
§§ L’incarto
è ritornato all’Autorità regionale di protezione in questione ai sensi dei considerandi.
§§§ La decisione
è trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione ai sensi dei considerandi.
2. L’istanza
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
presentata l’11 novembre 2019 da CO 4 è accolta.
3. L’istanza
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
presentata il 30 settembre 2019 da CO 3 è accolta.
4. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
400.–
b) spese fr.
150.–
fr.
550.–
sono posti a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
5. Notificazione:
-
-
-
-
-
-
-
Comunicazione:
-
-
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni
previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro
il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115
LTF.