9.2019.181
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8 aprile 2020Italiano28 min
decisione 24 maggio 2019 (ris. n. 1866/2019) l’Autorità di protezione __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2019.181
Lugano
8 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell’Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 1
per
quanto riguarda la nomina del curatore di rappresentanza ai sensi degli art.
324-325 CC in favore del minore
PI
1
rappr.
da: CURA 1
giudicando
sul reclamo del 30 ottobre 2019 presentato da RE 1 contro i punti 4, 5 e 6 del
dispositivo della decisione emessa il 24 settembre 2019 dall'Autorità regionale
di protezione (ris. n. 2840/2019);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dall’unione fra __________
e CO 2 è nato, il 2018, PI 1.
B. L’Autorità regionale
di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione __________), è
stata chiamata ad occuparsi della situazione del minore già pochi giorni dopo
la sua nascita. Dopo vicissitudini che non occorre qui ripercorrere, con
decisione 24 maggio 2019 (ris. n. 1866/2019) l’Autorità di protezione __________
ha privato __________ dell’autorità parentale sul figlio, attribuendola in via
esclusiva al padre CO 2. Quest’ultimo è stato privato del diritto di
determinare il luogo di dimora del figlio, collocato presso una famiglia
affidataria. In favore di PI 1 è stato designato un curatore di rappresentanza
ex art. 308 cpv. 2 CC, limitando in maniera corrispondente l’autorità parentale
del padre ai sensi dell’art. 308 cpv. 3; l’Autorità di protezione __________ ha
inoltre disciplinato le relazioni personali di PI 1 con i genitori.
Entrambi i reclami
interposti contro tale decisione sono stati stralciati dai ruoli (inc. CDP
9.2019.91 e inc. CDP 9.2019.102).
C. Con scritto 20 agosto
2019 l’Autorità di protezione __________ ha comunicato a questa Camera il
decesso di __________, avvenuto il 18 agosto precedente a __________. Il
testamento della de cuius, nel quale sono state nominate quali
esecutrici testamentarie l’avv. __________ e la qui reclamante RE 1, è stato
pubblicato il 6 settembre successivo dinnanzi alla competente Pretura.
D. A seguito del decesso
della madre di PI 1, con decisione 1° ottobre 2019 (ris. n. 2840/2019) l’Autorità
di protezione __________ ha modificato la misura di curatela di rappresentanza
istituita in favore del minore. In particolare, al curatore avv. CURA 1 è stato
conferito il compito supplementare di rappresentare il minore nell’ambito della
successione della madre (accettazione, rinuncia, amministrazione, devoluzione
dell’eredità, etc), con relativa restrizione dell’autorità parentale del padre.
L’Autorità di
protezione __________ ha inoltre istituito in favore di PI 1 una curatela ai
sensi dell’art. 325 CC, con il compito di presentare l’inventario dei beni del
minore, amministrare la sostanza, il reddito e le rendite di pertinenza di PI 1,
rappresentare il minore per quanto attiene le rette di collocamento e nelle
procedure relative a tali compiti dinnanzi ai vari tribunali, autorità, enti e
uffici in Svizzera e all’estero.
E. Con reclamo datato 30
ottobre 2019 RE 1 è insorta contro parte della decisione in questione,
postulando di essere nominata co-curatrice ai sensi dell’art. 324 e 325 CC,
congiuntamente all’avv. CURA 1, e chiedendo la suddivisione delle sfere di
compiti tra lei e quest’ultimo sulla base del luogo di situazione dei beni (in
Svizzera/all’estero).
F. CO 2 non ha
presentato osservazioni al reclamo. Sia il curatore di rappresentanza del
minore che l’Autorità di protezione __________ hanno avversato le richieste di RE
1, postulandone la reiezione (cfr. osservazioni 5 e 19 dicembre 2019).
G. Nei successivi
memoriali di replica e duplica, cui ha fatto seguito un ulteriore memoriale
spontaneo da parte di RE 1, le parti si sono riconfermate nelle proprie domande
di giudizio e allegazioni di cui si dirà, se necessario, nei considerandi in
diritto.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
I.
Competenza
dell’Autorità di protezione
2.
Occorre anzitutto osservare che la
competenza delle autorità di protezione dei minori svizzere non è in
discussione. Criterio determinante per stabilire la competenza internazionale è
infatti lo Stato di residenza abituale del minore (cfr. art. 85 cpv. 1 della
Legge sul diritto internazionale privato, LDIP; art. 5 par. 1 della Convenzione
dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il
riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità
genitoriale e di misure di protezione dei minori, Convenzione dell'Aia sulla
protezione dei minori; RS 0.211.231.011).
Nella fattispecie, si tratta pacificamente
della Svizzera, ove PI 1 risiede dalla nascita.
3.
Ai sensi dell’art.
315.
cpv. 1 CC le misure per la protezione del figlio sono ordinate
dall’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio. Giusta l’art.
25.
cpv. 1 CC il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei
genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore
che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.
4.
Ai sensi dell’art.
444.
cpv. 1 CC – applicabile per analogia anche alle procedure concernenti i
minori in forza del rinvio di cui all’art. 314 cpv. 1 CC – l’autorità di
protezione degli adulti esamina d’ufficio la propria competenza. Se non si
ritiene competente, essa rimette senza indugio il caso all’autorità che
considera competente (cpv. 2); se dubita di essere competente, procede a uno
scambio di opinioni con l’autorità che potrebbe esserlo (cpv. 3). Se lo scambio
di opinioni non consente di addivenire a un’intesa, l’autorità preventivamente
adita sottopone la questione della propria competenza all’autorità giudiziaria
di reclamo (cpv. 4).
Il Tribunale federale ha
ritenuto che la persistenza di un conflitto negativo di competenza è pregiudizievole
alla persona che ha bisogno di protezione e contraddice lo scopo stesso del
diritto di protezione: le autorità di protezione hanno dunque il dovere di
evitare il più possibile tali situazioni (DTF 141 III 84 consid. 4.6). Il
benessere delle persone che necessitano assistenza richiede invece che le norme
sul domicilio – che regolano la competenza locale delle autorità di protezione –
vengano interpretate in maniera informale, per evitare che tali situazioni si
producano (DTF 141 III 84 consid. 4.6). In una recente raccomandazione, la
COPMA ha indicato che nell’interesse delle parti al procedimento le autorità di
protezione coinvolte devono cercare di trovare un accordo tra loro, se del caso
attraverso la mediazione dell’autorità di vigilanza cantonale, in maniera
rapida e non burocratica, evitando a tutti i costi dei litigi sulla competenza
e l’avvio di una procedura giudiziaria ai sensi dell’art. 444 CC, che deve
rimanere un’ultima ratio (Recommandation de la COPMA, septembre 2019:
Échange de vues en cas de conflit de compétence locale (art. 444 CC):
Propositions pour une démarche appropriée, in RMA 6/2019, pag. 537-541).
5.
Nel
caso di specie, il 7 agosto 2019 l’Autorità di protezione __________ comunicava
all’allora patrocinatrice di __________, avv. __________, in risposta a due
suoi scritti, che con l’emanazione della “decisione 24 maggio 2019 il
procedimento di protezione presso la scrivente si è concluso nel merito” e
che “ogni ulteriore nuova richiesta relativa ai provvedimenti che interessano
il minore, andrà motivata con debita istanza da inoltrare all’autorità di
protezione competente, ritenuto che il minore non è attualmente domiciliato
presso il comune sede della scrivente” (pag. 2).
Con lettera del 19 agosto
2019.
la patrocinatrice in questione comunicava ancora all’Autorità di
protezione __________ l’avvenuto decesso della sua assistita, chiedendo di
sottoscrivere, in rappresentanza del minore, l’autorizzazione alla cremazione
della salma. Dando seguito alla richiesta, con scritto del 20 agosto 2019
l’Autorità di protezione __________ ha rilasciato il nulla osta alla cremazione
della salma di __________, in rappresentanza del figlio PI 1 (ris. n.
2526/2019). Con lettera di pari data ha inoltre comunicato alla patrocinatrice
che, in considerazione dell’estinzione del suo mandato di rappresentanza, non
le sarebbero più stati intimati atti e decisioni adottate.
Con lettera 21 agosto 2019
l’Autorità di protezione __________ ha informato del decesso di __________ l'Autorità
regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione __________),
invitandola “ad avviare la procedura per l’allestimento di un inventario
della sostanza di pertinenza del figlio PI 1 ai sensi dell’art. 318 CC,
ritenuta la competenza della vostra autorità per quanto concerne le misure di
protezione del figlio a seguito della conclusione del procedimento di
protezione presso la scrivente e il relativo affido di PI 1 presso una famiglia
affidataria di __________”. L’Autorità di protezione __________ ha inoltre
anticipato che “procederemo con la formale richiesta di assunzione delle
misure di protezione istituite (art. 308 cpv. 2 e 3, art. 310 CC) non appena
cresciuta in giudicato la decisione di merito 24 maggio 2019”.
Il 21 agosto 2019, a
fronte di un sollecito dell’avv. __________ con riferimento alla questione
della cremazione della salma, l’Autorità di protezione __________ l’ha
informata di aver già evaso la richiesta, precisando che “data la situazione
molto delicata, la scrivente ha operato nonostante la competenza, per ogni
nuova richiesta, è assunta dall’autorità di protezione di riferimento del
minore”.
Con lettera 22 agosto 2019
l’Autorità di protezione __________ ha comunicato all’Autorità di protezione __________
che, “con riferimento al nostro scritto 21 agosto 2019 e ai successivi
scambi di corrispondenza elettronica e colloqui telefonici tra le rispettive
presidenti (…), in ragione della complessità del caso, nonostante
l’attuale dimora del minore sotto il comprensorio di vostra competenza, la
scrivente procederà con l’avvio di della procedura per l’allestimento di un
inventario della sostanza di pertinenza del figlio PI 1 ai sensi dell’art. 318
CC. Vi chiederemo l’assunzione della misura una volta terminate le procedure pendenti”.
Con scritto di pari data
all’avv. __________, che non risulta essersi mai legittimata quale esecutrice
testamentaria, l’Autorità di protezione __________ le ha comunicato che “non
è ancora chiaro per conto di chi stia scrivendo alla scrivente Autorità,
ritenuto che non abbiamo ricevuto nessuna procura da parte sua”, inviandole
nuovamente lo scritto 7 agosto 2019 e affermando di avere già evaso la
richiesta concernente la cremazione della salma della defunta.
Con scritto del 26 agosto
2019.
l’Autorità di protezione __________ ha invitato il curatore di
rappresentanza del minore “a voler formalizzare il domicilio del minore
presso l’attuale Comune di dimora facente stato quello della famiglia
affidataria (art. 25 CC)”, in considerazione del fatto che sembravano
ancora pendenti per la formalizzazione del domicilio del minore presso il Comune
di ultimo domicilio della madre (ovvero, __________). La lettera è stata
inviata in copia anche all’Autorità di protezione __________ e all’Autorità
regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione __________),
oltre che al legale del padre.
6.
Nel caso concreto,
l’Autorità di protezione __________ ha proceduto ad una valutazione della sua
competenza già il 7 agosto 2019, considerando terminata la procedura dinnanzi a
lei con la decisione emanata il 24 maggio 2019 e informando che per ogni nuova
richiesta gli interessati si sarebbero dovuti rivolgere all’Autorità divenuta
competente.
E’ dunque evidente che
l’Autorità in questione – a ragione – non considerava più data la propria
competenza territoriale per l’emanazione di nuove decisioni concernenti il
minore PI 1, considerando per contro che tale competenza spettasse all’Autorità
di protezione __________, nel cui comprensorio è domiciliata la famiglia
affidataria ove è stato collocato il minore e a cui si era rivolta invitandola
ad adottare le nuove misure di protezione necessarie (ovvero avviare la
procedura per l’allestimento di un inventario della sostanza di pertinenza del
figlio PI 1 ai sensi dell’art. 318 CC). L’Autorità di protezione __________ ha
inoltre preannunciato che, una volta conclusosi l’iter ricorsuale riguardante
la decisione 24 maggio 2019, avrebbe chiesto formalmente l’assunzione delle
misure già in essere, ovvero la curatela di rappresentanza precedentemente
ordinata.
Come dà atto lo scritto
dell’Autorità di protezione __________, vi sono stati scambi di corrispondenza
elettronica e colloqui telefonici tra le rispettive Presidenti sul tema della
competenza ad occuparsi dei provvedimenti di protezione in favore del minore.
L’Autorità di protezione __________ non ha avviato alcun procedimento e non ha
dato seguito a quanto indicato dall’Autorità di protezione __________. Seppur
non siano noti i motivi per cui l’Autorità di protezione __________ (che
sarebbe stata competente in virtù del luogo di dimora del minore) abbia
ritenuto di non dover agire, occorre riconoscere che il conflitto negativo di
competenze è stato risolto con un’intesa fra le autorità coinvolte, che hanno
concordato che l’Autorità di protezione __________, già cognita della
fattispecie, avrebbe dato avvio alla procedura per l’allestimento di un
inventario della sostanza di PI 1 e che solo al termine delle procedure
pendenti sarebbe stata chiesta all’Autorità di protezione __________
l’assunzione delle misure (v. anche duplica dell’Autorità di protezione __________,
pag. 2). In funzione di tale modo di procedere, con lettera 16 settembre 2019
l’Autorità di protezione __________ (la cui Presidente è la medesima
dell’Autorità di protezione __________) ha trasmesso “per competenza” una
richiesta dell’avv. __________ proprio all’Autorità di protezione __________.
Il modo di procedere
dell’Autorità di protezione __________ nella fattispecie non può essere
censurato. Pur dando atto della correttezza dell’impostazione di cui al primo
scritto di tale autorità (cfr. lettera 7 agosto 2019), il fatto che la medesima
abbia continuato ad occuparsi dell’incarto ordinando nuove misure a tutela di PI
1.
(in casu, una curatela ai sensi degli art. 324-325 CC) resiste alle
critiche. Nella misura in cui l’Autorità di protezione __________, competente
in concreto, non si è attivata nel promuovere i procedimenti che apparivano necessari
alla protezione di PI 1, il modo di procedere dell’Autorità di protezione __________
appare conforme alle linee guida tracciate dalla giurisprudenza del Tribunale
federale e alle raccomandazioni della COPMA. Ciò ha permesso di evitare un
conflitto negativo di competenza e l’avvio di un procedimento giudiziario tra
autorità ai sensi dell’art. 444 cpv. 4 CC, ciò che sarebbe stato
pregiudizievole agli interessi del minore. Le censure della reclamante in
relazione alla competenza territoriale dell’Autorità di protezione __________ non
possono dunque trovare accoglimento.
II.
Legittimazione
al reclamo
7.
RE 1 interpone
reclamo nei confronti della decisione impugnata, sostenendo di essere persona vicina
al minore PI 1.
7.1
La reclamante
asserisce di essere legittimata al reclamo in quanto “nel corso degli anni è
stata persona di fiducia per la madre del piccolo PI 1”, e meglio “assistente
personale di quest’ultima per tutto ciò che riguardava l’amministrazione del
patrimonio e la gestione delle sue proprietà”, nonché “l’unica persona
di cui la madre di PI 1 si fidava, non avendo rapporti con la sua famiglia”
(reclamo, pag. 6). La reclamante afferma che “si sarebbe occupata e sarebbe
stata vicino al figlio, così come lo è stata con la madre, ma non ha potuto,
perché appunto affidato a terzi” (reclamo, pag. 6). Essendo il neonato
stato collocato presso una famiglia affidataria, e non avendo la reclamante
potuto intrattenere relazioni dirette con lui, occorre prendere in
considerazione “la vicinanza e i rapporti intrattenuti con il genitore, con
cui c’era un rapporto di amicizia e fiducia talmente stretto da poter venire
paragonato ad un rapporto famigliare” (reclamo, pag. 6). La reclamante
sottolinea inoltre un suo ulteriore legame con __________ (e dunque ora con il
figlio, suo erede) che già nel 2017 le aveva ceduto delle partecipazioni
societarie “pari al 1% per la società semplice __________, così come per la
società semplice __________”, nominandola poi anche amministratrice di tali
società, “proprietarie di beni immobiliari a __________” e ora
appartenenti al 99% all’erede di __________, ovvero il figlio PI 1 (reclamo,
pag. 7). In sede di replica e di replica spontanea, la reclamante ha ampliato
le sue argomentazioni quanto al suo legame di vicinanza esistente con __________
e, di riflesso, con il minore.
7.2
Nel diritto di
protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all’art. 450 cpv. 2 CC
ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle
persone vicine all’interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione
impugnata (n. 3).
Secondo
la giurisprudenza, possono essere considerate «persone vicine all'interessato»
ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone
conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio
hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione
che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27
ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii). La dottrina ritiene che possono essere
qualificate come persone vicine all'interessato anche il medico, l’assistente
sociale, l’educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a
condizione che facciano valere una lesione degli interessi del minore (cfr. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª
ed., 2019, n. 1807; Meier/De Luze, Le recours des proches au
Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une
Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das
Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016,
pag. 850, 852, 853 e nota 28).
Qualora
la persona vicina non agisca nell’interesse del minore, deve essere trattata
come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque
fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente
protetto (Meier/De Luze, Le
recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte –
une Prozessstandschaft?, pag. 852).
7.3
Se
lo stretto rapporto di fiducia ed amicizia fra la reclamante e la
defunta madre del minore appare assodato, nel caso concreto possono restare
indecise la questione del legame di vicinanza con PI 1, così come l’interesse
ad agire di RE 1.
Un’approfondita disamina dell’adempimento o meno dei
presupposti per impugnare una decisione dell’Autorità di protezione da parte di
RE 1 in qualità di “persona vicina” al minore appare infatti superflua, nella misura
in cui il suo reclamo è ad ogni modo votato all’insuccesso nel merito.
III. Nel
merito
8.
La reclamante non
contesta il principio dell’estensione della curatela di rappresentanza alle
questioni successorie, ma solamente la decisione di nominare l’avv. CURA 1 alla
funzione di curatore ai sensi degli art. 324-325 CC per la totalità del
patrimonio, ritenendo di essere, oltre che prescelta dalla madre del minore,
più adeguata a svolgere tale compito con riferimento ai beni siti fuori dalla
Svizzera.
8.1
Nella
decisione impugnata, l’Autorità di protezione
ha ritenuto di affidare al curatore già in carica, avv. CURA 1, anche i compiti
di cui agli art. 324-325 CC in quanto già conosce la situazione del minore
(pag. 3). La proposta di nominare tale professionista non è stata avversata
dalle parti al procedimento; il padre del minore non ha formulato osservazioni
né proposto altri nominativi (decisione
impugnata, pag. 2). Il nominativo di RE 1 non
risulta essere stato preso in considerazione dall’Autorità di protezione, che nella
sua decisione menziona unicamente di aver appreso telefonicamente dalla Pretura
la nomina di due esecutrici testamentarie, l’avv. __________ e tale “RE 1 di
__________” (pag. 3).
8.2
La
reclamante ritiene che l’Autorità di protezione avrebbe dovuto tenere in
considerazione le volontà della madre di PI 1, che nel suo testamento olografo,
oltre a nominarla co-esecutrice testamentaria assieme all’avv. __________,
“la designa anche quale amministratrice dei beni
del figlio PI 1” (reclamo, pag. 8-9). RE 1 ritiene scorrette le modalità di
agire dell’Autorità di protezione che “al momento di procedere a raccogliere
informazioni in seguito al decesso della madre di PI 1, si è limitata a
contattare telefonicamente la Pretura” (reclamo, pag. 8). Così facendo, a
torto, l’Autorità di protezione non avrebbe considerato né coinvolto RE 1 “nella
procedura di istituzione della curatela di amministrazione dei beni, nonostante
la volontà della madre di PI 1”, ciò che ha comportato per lei l’impossibilità
di esprimersi a riguardo (reclamo, pag. 9).
Secondo
la reclamante, nel suo testamento __________ “ha voluto nominare una
persona di fiducia per amministrare e gestire tutto il patrimonio che il figlio
avrebbe ereditato in seguito al suo decesso”, in quanto “l’unica persona
su cui ella sapeva di poter contare e in cui riponeva la propria piena fiducia
era la sottoscritta” (reclamo, pag. 9). RE 1 evoca diverse circostanze che
testimonierebbero la sua vicinanza alla defunta (reclamo, pag. 9) e sottolinea
di essersi occupata delle attività e del patrimonio di __________, situato
soprattutto in __________ ma anche in Svizzera (alcuni conti bancari e una
proprietà immobiliare), in __________ e in __________ (reclamo, pag. 10).
Proprio per il luogo di situazione della maggior parte dei beni, secondo la
reclamante un’amministrazione dei beni in Svizzera non sarebbe ottimale
(reclamo, pag. 10). Inoltre, “il patrimonio è importante e per saperlo
gestire e operare al meglio nella pratica è necessario conoscerne le sue
particolarità e sapere perfettamente come gestirlo”, riconoscendo comunque
che l’avv. CURA 1 “avendo conoscenze legali specifiche, è adatto ad
amministrare i beni che si trovano in Svizzera e a rappresentare PI 1 per le
rette di collocamento e davanti alle autorità in Svizzera, il bambino
trovandosi attualmente in Ticino” (reclamo, pag. 10).
8.3
Secondo l’art. 400 CC l’autorità di protezione degli adulti nomina
quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle
competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e
svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in circostanze particolari
di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della
curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2). L’autorità di
protezione degli adulti si adopera affinché siano forniti al curatore
l’istruzione, la consulenza e il sostegno necessari (cpv. 3).
Ai
sensi dell’art. 401 CC, quando l’interessato propone quale curatore una persona
di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la
persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Per
quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre
persone vicine all’interessato (cpv. 2). Se l’interessato non gradisce quale
curatore una data persona, per quanto possibile l’autorità gli dà soddisfazione
(cpv. 3).
Anche nei casi in cui è
l’interessato stesso a proporre il nominativo del curatore, la sua idoneità
deve essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art.
401.
n. 14; Messaggio del
28.
giugno 2006, pag. 6439). Nell’esame dell’idoneità, l’autorità dovrà
prestare particolare attenzione al pericolo di conflitti di interesse (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art.
401.
n. 14).
In tema di puntuali
conflitti di interessi, l’art. 403 CC dispone inoltre che quando il curatore è
impedito di agire o i suoi interessi in un affare sono in collisione con quelli
dell’interessato, l’autorità di protezione degli adulti nomina un sostituto o
provvede essa stessa all’affare (cpv. 1); in caso di collisione di interessi, i
poteri del curatore decadono per legge nell’affare di cui si tratta (cpv. 2).
Vi è conflitto di
interessi fra il curatore e la persona interessata dal momento in cui esiste in
abstracto il rischio che il primo dia la priorità ai suoi interessi
piuttosto che a quelli del curatelato (sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108,
consid. 6.3; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 555, pag. 252).
Il conflitto può essere diretto, nella misura in cui un negozio giuridico riguarda
il curatelato e il curatore medesimi, oppure indiretto, quando esso mette in
relazione il curatelato con un terzo, che è in qualche modo legato al curatore
(sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 6.3; Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1241-1242 pag.
550-551; Schmid,
Erwachsenenschutz, ad art. 403 CC n. 4; Reusser,
BSK Erwachsenenschutz, ad art. 403 n. 14; per degli esempi pratici, v. Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 3 ed. 1995, n. 1102a pag. 402-403). Le qualità personali,
l’integrità o l’affidabilità del curatore sono elementi che non giocano alcun
ruolo in tale valutazione (sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108,
consid. 6.3; DTF 118 II 101 consid. 4c; Reusser,
BSK Erwachsenenschutz, ad art. 403 n. 14).
8.4
Nel caso concreto, non
può essere imputato all’Autorità di protezione __________ di non aver valutato
la candidatura di RE 1 quale (co)curatrice di PI 1 ai sensi degli art. 324-325
CC. Il desiderio di __________ di veder nominata la reclamante quale “curatrice
dei beni di PI 1” è stato infatti espresso unicamente nel suo testamento
(doc. E), senza che la madre del bambino, in vita, abbia mai portato tale suo
desiderio alla conoscenza dell’Autorità di protezione che si stava occupando di
suo figlio.
Né il notaio che ha
pubblicato il testamento (avv. __________, cui erano note le procedure dinnanzi
alle Autorità di protezione), né le co-esecutrici testamentarie nominate dalla de
cuius (ovvero, sempre l’avv. __________ e la qui reclamante, che pure ha
affermato di essere al corrente delle procedure di protezione in essere) hanno
ritenuto di dover informare l’Autorità di protezione __________, non tanto
delle disposizioni di carattere meramente successorio contenute nel testamento,
quanto della preferenza espressa dalla madre di PI 1 riguardo al nominativo di
un eventuale curatore dei beni del figlio, desiderio di cui erano a conoscenza
almeno a partire dalla data di pubblicazione del testamento (il 6 settembre
2019).
Dalla decisione di prime
cure emerge che la Pretura ha informato telefonicamente l’Autorità di
protezione del nominativo delle due esecutrici testamentarie (come peraltro
fatto anche con questo giudice, cfr. lettera 9 marzo 2020 della Pretura di __________),
ma non risulta che abbia condiviso ulteriori informazioni (decisione impugnata,
pag. 3). Tale nominativo, peraltro, non era neppure stato compreso
correttamente (“RE 1 di __________”, v. decisione impugnata, pag. 3). In considerazione di
quanto sopra, non si può rimproverare all’Autorità di protezione __________ di
non aver preso in considerazione, nella scelta del curatore, i desideri della
mamma di PI 1, ovvero il nominativo di RE 1, di cui non era al corrente e di
cui non è stata messa al corrente dalle persone che ne erano a conoscenza. Come
è noto, l’applicazione del principio inquisitorio illimitato
non esime infatti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
(fra i tanti, cfr. STF 5A_138/2015 del 1° aprile 2015, consid. 3.1). Le censure
ricorsuali su questo tema devono dunque essere respinte.
8.5
Come affermato nelle
osservazioni presentate dall’Autorità di protezione __________, alla candidatura
di RE 1 quale curatrice per PI 1 non si sarebbe potuto comunque dare seguito,
in ragione dell’esistenza di un conflitto di interessi.
Come visto, anche nei casi
in cui è l’interessato stesso a proporre il nominativo del curatore, la sua
idoneità deve essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità, in
particolare con riferimento all’esistenza di simili conflitti; occorre in
particolare valutare i rapporti tra il candidato curatore e la persona
interessata, ovvero ricercare l’esistenza di un potenziale rischio che il
primo, nella gestione degli affari del curatelato, dia la priorità ai suoi
interessi (conflitto diretto) o agli interessi di un terzo legato al curatore
medesimo (conflitto indiretto).
Nel caso concreto, è stata
RE 1 stessa ad evocare, dinnanzi a questa Camera e a sostegno della sua
legittimazione attiva, il fatto che __________ le avesse ceduto alcune
partecipazioni societarie già nel 2017 (reclamo, pag. 7). Si tratta di due
società semplici (denominate __________ e __________), proprietarie di immobili
a __________, delle quali RE 1 è stata successivamente nominata anche quale
amministratrice. Secondo la reclamante, le quote sociali a lei cedute rappresentavano
l’1% del capitale sociale, mentre il 99% era di spettanza di __________ e oggi
del suo erede PI 1 (reclamo, pag. 7). Anche nella dichiarazione da lei prodotta
quale doc. B allegato al reclamo, i custodi di __________ a __________,
dipendenti della defunta, affermano che “sappiamo che la signora RE 1
diventa sua socia nelle società semplici e si occupava di tutti i pagamenti
riferiti a lei e alle sue società” (dichiarazione __________ e __________,
pag. 1). Anche l’allora revisore contabile di __________ ha affermato che RE 1
“è socia oltre che amministratrice di due società semplici __________
riferibili alla signora __________” (doc. C, dichiarazione __________, pag.
2).
In sede di replica, quando
le è stato prospettato il possibile conflitto di interessi derivante da questa
situazione, RE 1 ha ridimensionato le sue precedenti affermazioni, sostenendo
che “le partecipazioni societarie in questione corrispondono allo 0.05% per
ogni società”, e che la cessione alla reclamante era avvenuta “soltanto
al fine di adempiere ai requisiti di diritto __________ che prevede un minimo
di due soci per la costituzione e l’esistenza di una società semplice e la
residenza di almeno uno dei due soci in __________” (pag. 10). Sia la
funzione di socia, sia la funzione di amministratrice avrebbero dunque avuto
solo una valenza formale in quanto tutto ciò che riguardava le società “avveniva
sotto (…) decisione e supervisione” di __________ (replica, pag.
10). Non vi sarebbe dunque alcun possibile conflitto di interesse, in quanto la
reclamante deteneva “solo formalmente le partecipazioni societarie in
questione”, non avendo alcun interesse personale che la potrebbe portare a
svolgere il mandato che le è stato affidato nel proprio interesse invece che
nell’interesse del minore (replica, pag. 11-12). RE 1 sottolinea dunque di
essere titolare delle suddette partecipazioni societarie, di entità
trascurabile, “solo a titolo fiduciario per conto della defunta (e quindi
dalla morte per conto del piccolo PI 1) per ragioni meramente formali di
diritto __________” (replica spontanea, pag. 5).
Le considerazioni di RE 1
non convincono.
Al di là di una certa
confusione della reclamante medesima quanto all’effettiva consistenza delle
partecipazioni societarie cedutele da __________ (dapprima indicate come l’1%
del capitale sociale delle due società e in seguito come lo 0.05% di esso,
mentre dalla documentazione prodotta le quote appartenenti a RE 1 risultano
essere lo 0.1% del capitale sociale, cfr. doc. D), va osservato quanto segue.
La circostanza secondo cui
RE 1 deteneva una parte delle partecipazioni societarie a titolo fiduciario e
per la sola osservanza formale dei presupposti del diritto __________ era stata
sottaciuta nel reclamo, ove invece si enfatizzava il legame con la defunta
sottolineando la volontà di quest’ultima di “non solamente includermi come
socia nelle sue società, bensì cedermi delle quote del suo patrimonio”
(reclamo, pag. 7), circostanza confermata nelle dichiarazioni prodotte dalla
medesima sub doc. B e C e che risulta dalle visure camerali di cui al doc. D.
Soltanto in sede di replica e di replica spontanea, confrontata alle obiezioni
dell’Autorità di protezione e del curatore di rappresentanza, RE 1 ha sostenuto
la tesi dell’esistenza di un rapporto fiduciario, senza tuttavia suffragarla
documentalmente (ad esempio mediante la produzione del relativo accordo
fiduciario con la reale proprietaria economica dei beni ceduti). La tesi
dell’esistenza di una simile finzione giuridica è dunque rimasta allo stadio di
puro parlato: la reclamante risulta per contro legalmente titolare di tali
beni, oltre che amministratrice delle suddette società, ciò che la pone in una reale
– e non solo potenziale – situazione di conflitto di interessi diretto con il
titolare delle altre partecipazioni, ovvero l’erede di __________, del quale
dovrebbe curare gli interessi patrimoniali in qualità di curatrice. Ai sensi
dell’art. 403 cpv. 2 CC, i suoi poteri in qualità di curatrice decadrebbero peraltro
per legge per ogni decisione da adottare in relazione agli immobili in
questione.
Pertanto, in
considerazione di tale conflitto di interessi e a prescindere da ogni
valutazione sulla serietà, integrità, reputazione, correttezza e competenza di RE
1, la medesima non può essere nominata quale (co)curatrice del minore oggetto
del procedimento di protezione. Il reclamo deve pertanto essere respinto.
9.
Gli oneri
processuali, già anticipati, seguono la soccombenza e vanno dunque
integralmente posti a carico di RE 1, che rifonderà all’avv. CURA 1 fr. 800.- a
titolo di spese ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
100.–
fr.
700.–
sono posti a carico di RE
1, che rifonderà all’avv. CURA 1 fr. 800.- a titolo di spese ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.