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Decisione

9.2019.181

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8 aprile 2020Italiano28 min

decisione 24 maggio 2019 (ris. n. 1866/2019) l’Autorità di protezione __________

Source ti.ch

Fatti

A. Dall’unione fra __________

e CO 2 è nato, il 2018, PI 1.

B. L’Autorità regionale

di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione __________), è

stata chiamata ad occuparsi della situazione del minore già pochi giorni dopo

la sua nascita. Dopo vicissitudini che non occorre qui ripercorrere, con

decisione 24 maggio 2019 (ris. n. 1866/2019) l’Autorità di protezione __________

ha privato __________ dell’autorità parentale sul figlio, attribuendola in via

esclusiva al padre CO 2. Quest’ultimo è stato privato del diritto di

determinare il luogo di dimora del figlio, collocato presso una famiglia

affidataria. In favore di PI 1 è stato designato un curatore di rappresentanza

ex art. 308 cpv. 2 CC, limitando in maniera corrispondente l’autorità parentale

del padre ai sensi dell’art. 308 cpv. 3; l’Autorità di protezione __________ ha

inoltre disciplinato le relazioni personali di PI 1 con i genitori.

Entrambi i reclami

interposti contro tale decisione sono stati stralciati dai ruoli (inc. CDP

9.2019.91 e inc. CDP 9.2019.102).

C. Con scritto 20 agosto

2019 l’Autorità di protezione __________ ha comunicato a questa Camera il

decesso di __________, avvenuto il 18 agosto precedente a __________. Il

testamento della de cuius, nel quale sono state nominate quali

esecutrici testamentarie l’avv. __________ e la qui reclamante RE 1, è stato

pubblicato il 6 settembre successivo dinnanzi alla competente Pretura.

D. A seguito del decesso

della madre di PI 1, con decisione 1° ottobre 2019 (ris. n. 2840/2019) l’Autorità

di protezione __________ ha modificato la misura di curatela di rappresentanza

istituita in favore del minore. In particolare, al curatore avv. CURA 1 è stato

conferito il compito supplementare di rappresentare il minore nell’ambito della

successione della madre (accettazione, rinuncia, amministrazione, devoluzione

dell’eredità, etc), con relativa restrizione dell’autorità parentale del padre.

L’Autorità di

protezione __________ ha inoltre istituito in favore di PI 1 una curatela ai

sensi dell’art. 325 CC, con il compito di presentare l’inventario dei beni del

minore, amministrare la sostanza, il reddito e le rendite di pertinenza di PI 1,

rappresentare il minore per quanto attiene le rette di collocamento e nelle

procedure relative a tali compiti dinnanzi ai vari tribunali, autorità, enti e

uffici in Svizzera e all’estero.

E. Con reclamo datato 30

ottobre 2019 RE 1 è insorta contro parte della decisione in questione,

postulando di essere nominata co-curatrice ai sensi dell’art. 324 e 325 CC,

congiuntamente all’avv. CURA 1, e chiedendo la suddivisione delle sfere di

compiti tra lei e quest’ultimo sulla base del luogo di situazione dei beni (in

Svizzera/all’estero).

F. CO 2 non ha

presentato osservazioni al reclamo. Sia il curatore di rappresentanza del

minore che l’Autorità di protezione __________ hanno avversato le richieste di RE

1, postulandone la reiezione (cfr. osservazioni 5 e 19 dicembre 2019).

G. Nei successivi

memoriali di replica e duplica, cui ha fatto seguito un ulteriore memoriale

spontaneo da parte di RE 1, le parti si sono riconfermate nelle proprie domande

di giudizio e allegazioni di cui si dirà, se necessario, nei considerandi in

diritto.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

I.

Competenza

dell’Autorità di protezione

2.

Occorre anzitutto osservare che la

competenza delle autorità di protezione dei minori svizzere non è in

discussione. Criterio determinante per stabilire la competenza internazionale è

infatti lo Stato di residenza abituale del minore (cfr. art. 85 cpv. 1 della

Legge sul diritto internazionale privato, LDIP; art. 5 par. 1 della Convenzione

dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il

riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità

genitoriale e di misure di protezione dei minori, Convenzione dell'Aia sulla

protezione dei minori; RS 0.211.231.011).

Nella fattispecie, si tratta pacificamente

della Svizzera, ove PI 1 risiede dalla nascita.

3.

Ai sensi dell’art.

315.

cpv. 1 CC le misure per la protezione del figlio sono ordinate

dall’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio. Giusta l’art.

25.

cpv. 1 CC il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei

genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore

che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.

4.

Ai sensi dell’art.

444.

cpv. 1 CC – applicabile per analogia anche alle procedure concernenti i

minori in forza del rinvio di cui all’art. 314 cpv. 1 CC – l’autorità di

protezione degli adulti esamina d’ufficio la propria competenza. Se non si

ritiene competente, essa rimette senza indugio il caso all’autorità che

considera competente (cpv. 2); se dubita di essere competente, procede a uno

scambio di opinioni con l’autorità che potrebbe esserlo (cpv. 3). Se lo scambio

di opinioni non consente di addivenire a un’intesa, l’autorità preventivamente

adita sottopone la questione della propria competenza all’autorità giudiziaria

di reclamo (cpv. 4).

Il Tribunale federale ha

ritenuto che la persistenza di un conflitto negativo di competenza è pregiudizievole

alla persona che ha bisogno di protezione e contraddice lo scopo stesso del

diritto di protezione: le autorità di protezione hanno dunque il dovere di

evitare il più possibile tali situazioni (DTF 141 III 84 consid. 4.6). Il

benessere delle persone che necessitano assistenza richiede invece che le norme

sul domicilio – che regolano la competenza locale delle autorità di protezione –

vengano interpretate in maniera informale, per evitare che tali situazioni si

producano (DTF 141 III 84 consid. 4.6). In una recente raccomandazione, la

COPMA ha indicato che nell’interesse delle parti al procedimento le autorità di

protezione coinvolte devono cercare di trovare un accordo tra loro, se del caso

attraverso la mediazione dell’autorità di vigilanza cantonale, in maniera

rapida e non burocratica, evitando a tutti i costi dei litigi sulla competenza

e l’avvio di una procedura giudiziaria ai sensi dell’art. 444 CC, che deve

rimanere un’ultima ratio (Recommandation de la COPMA, septembre 2019:

Échange de vues en cas de conflit de compétence locale (art. 444 CC):

Propositions pour une démarche appropriée, in RMA 6/2019, pag. 537-541).

5.

Nel

caso di specie, il 7 agosto 2019 l’Autorità di protezione __________ comunicava

all’allora patrocinatrice di __________, avv. __________, in risposta a due

suoi scritti, che con l’emanazione della “decisione 24 maggio 2019 il

procedimento di protezione presso la scrivente si è concluso nel merito” e

che “ogni ulteriore nuova richiesta relativa ai provvedimenti che interessano

il minore, andrà motivata con debita istanza da inoltrare all’autorità di

protezione competente, ritenuto che il minore non è attualmente domiciliato

presso il comune sede della scrivente” (pag. 2).

Con lettera del 19 agosto

2019.

la patrocinatrice in questione comunicava ancora all’Autorità di

protezione __________ l’avvenuto decesso della sua assistita, chiedendo di

sottoscrivere, in rappresentanza del minore, l’autorizzazione alla cremazione

della salma. Dando seguito alla richiesta, con scritto del 20 agosto 2019

l’Autorità di protezione __________ ha rilasciato il nulla osta alla cremazione

della salma di __________, in rappresentanza del figlio PI 1 (ris. n.

2526/2019). Con lettera di pari data ha inoltre comunicato alla patrocinatrice

che, in considerazione dell’estinzione del suo mandato di rappresentanza, non

le sarebbero più stati intimati atti e decisioni adottate.

Con lettera 21 agosto 2019

l’Autorità di protezione __________ ha informato del decesso di __________ l'Autorità

regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione __________),

invitandola “ad avviare la procedura per l’allestimento di un inventario

della sostanza di pertinenza del figlio PI 1 ai sensi dell’art. 318 CC,

ritenuta la competenza della vostra autorità per quanto concerne le misure di

protezione del figlio a seguito della conclusione del procedimento di

protezione presso la scrivente e il relativo affido di PI 1 presso una famiglia

affidataria di __________”. L’Autorità di protezione __________ ha inoltre

anticipato che “procederemo con la formale richiesta di assunzione delle

misure di protezione istituite (art. 308 cpv. 2 e 3, art. 310 CC) non appena

cresciuta in giudicato la decisione di merito 24 maggio 2019”.

Il 21 agosto 2019, a

fronte di un sollecito dell’avv. __________ con riferimento alla questione

della cremazione della salma, l’Autorità di protezione __________ l’ha

informata di aver già evaso la richiesta, precisando che “data la situazione

molto delicata, la scrivente ha operato nonostante la competenza, per ogni

nuova richiesta, è assunta dall’autorità di protezione di riferimento del

minore”.

Con lettera 22 agosto 2019

l’Autorità di protezione __________ ha comunicato all’Autorità di protezione __________

che, “con riferimento al nostro scritto 21 agosto 2019 e ai successivi

scambi di corrispondenza elettronica e colloqui telefonici tra le rispettive

presidenti (…), in ragione della complessità del caso, nonostante

l’attuale dimora del minore sotto il comprensorio di vostra competenza, la

scrivente procederà con l’avvio di della procedura per l’allestimento di un

inventario della sostanza di pertinenza del figlio PI 1 ai sensi dell’art. 318

CC. Vi chiederemo l’assunzione della misura una volta terminate le procedure pendenti”.

Con scritto di pari data

all’avv. __________, che non risulta essersi mai legittimata quale esecutrice

testamentaria, l’Autorità di protezione __________ le ha comunicato che “non

è ancora chiaro per conto di chi stia scrivendo alla scrivente Autorità,

ritenuto che non abbiamo ricevuto nessuna procura da parte sua”, inviandole

nuovamente lo scritto 7 agosto 2019 e affermando di avere già evaso la

richiesta concernente la cremazione della salma della defunta.

Con scritto del 26 agosto

2019.

l’Autorità di protezione __________ ha invitato il curatore di

rappresentanza del minore “a voler formalizzare il domicilio del minore

presso l’attuale Comune di dimora facente stato quello della famiglia

affidataria (art. 25 CC)”, in considerazione del fatto che sembravano

ancora pendenti per la formalizzazione del domicilio del minore presso il Comune

di ultimo domicilio della madre (ovvero, __________). La lettera è stata

inviata in copia anche all’Autorità di protezione __________ e all’Autorità

regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione __________),

oltre che al legale del padre.

6.

Nel caso concreto,

l’Autorità di protezione __________ ha proceduto ad una valutazione della sua

competenza già il 7 agosto 2019, considerando terminata la procedura dinnanzi a

lei con la decisione emanata il 24 maggio 2019 e informando che per ogni nuova

richiesta gli interessati si sarebbero dovuti rivolgere all’Autorità divenuta

competente.

E’ dunque evidente che

l’Autorità in questione – a ragione – non considerava più data la propria

competenza territoriale per l’emanazione di nuove decisioni concernenti il

minore PI 1, considerando per contro che tale competenza spettasse all’Autorità

di protezione __________, nel cui comprensorio è domiciliata la famiglia

affidataria ove è stato collocato il minore e a cui si era rivolta invitandola

ad adottare le nuove misure di protezione necessarie (ovvero avviare la

procedura per l’allestimento di un inventario della sostanza di pertinenza del

figlio PI 1 ai sensi dell’art. 318 CC). L’Autorità di protezione __________ ha

inoltre preannunciato che, una volta conclusosi l’iter ricorsuale riguardante

la decisione 24 maggio 2019, avrebbe chiesto formalmente l’assunzione delle

misure già in essere, ovvero la curatela di rappresentanza precedentemente

ordinata.

Come dà atto lo scritto

dell’Autorità di protezione __________, vi sono stati scambi di corrispondenza

elettronica e colloqui telefonici tra le rispettive Presidenti sul tema della

competenza ad occuparsi dei provvedimenti di protezione in favore del minore.

L’Autorità di protezione __________ non ha avviato alcun procedimento e non ha

dato seguito a quanto indicato dall’Autorità di protezione __________. Seppur

non siano noti i motivi per cui l’Autorità di protezione __________ (che

sarebbe stata competente in virtù del luogo di dimora del minore) abbia

ritenuto di non dover agire, occorre riconoscere che il conflitto negativo di

competenze è stato risolto con un’intesa fra le autorità coinvolte, che hanno

concordato che l’Autorità di protezione __________, già cognita della

fattispecie, avrebbe dato avvio alla procedura per l’allestimento di un

inventario della sostanza di PI 1 e che solo al termine delle procedure

pendenti sarebbe stata chiesta all’Autorità di protezione __________

l’assunzione delle misure (v. anche duplica dell’Autorità di protezione __________,

pag. 2). In funzione di tale modo di procedere, con lettera 16 settembre 2019

l’Autorità di protezione __________ (la cui Presidente è la medesima

dell’Autorità di protezione __________) ha trasmesso “per competenza” una

richiesta dell’avv. __________ proprio all’Autorità di protezione __________.

Il modo di procedere

dell’Autorità di protezione __________ nella fattispecie non può essere

censurato. Pur dando atto della correttezza dell’impostazione di cui al primo

scritto di tale autorità (cfr. lettera 7 agosto 2019), il fatto che la medesima

abbia continuato ad occuparsi dell’incarto ordinando nuove misure a tutela di PI

1.

(in casu, una curatela ai sensi degli art. 324-325 CC) resiste alle

critiche. Nella misura in cui l’Autorità di protezione __________, competente

in concreto, non si è attivata nel promuovere i procedimenti che apparivano necessari

alla protezione di PI 1, il modo di procedere dell’Autorità di protezione __________

appare conforme alle linee guida tracciate dalla giurisprudenza del Tribunale

federale e alle raccomandazioni della COPMA. Ciò ha permesso di evitare un

conflitto negativo di competenza e l’avvio di un procedimento giudiziario tra

autorità ai sensi dell’art. 444 cpv. 4 CC, ciò che sarebbe stato

pregiudizievole agli interessi del minore. Le censure della reclamante in

relazione alla competenza territoriale dell’Autorità di protezione __________ non

possono dunque trovare accoglimento.

II.

Legittimazione

al reclamo

7.

RE 1 interpone

reclamo nei confronti della decisione impugnata, sostenendo di essere persona vicina

al minore PI 1.

7.1

La reclamante

asserisce di essere legittimata al reclamo in quanto “nel corso degli anni è

stata persona di fiducia per la madre del piccolo PI 1”, e meglio “assistente

personale di quest’ultima per tutto ciò che riguardava l’amministrazione del

patrimonio e la gestione delle sue proprietà”, nonché “l’unica persona

di cui la madre di PI 1 si fidava, non avendo rapporti con la sua famiglia”

(reclamo, pag. 6). La reclamante afferma che “si sarebbe occupata e sarebbe

stata vicino al figlio, così come lo è stata con la madre, ma non ha potuto,

perché appunto affidato a terzi” (reclamo, pag. 6). Essendo il neonato

stato collocato presso una famiglia affidataria, e non avendo la reclamante

potuto intrattenere relazioni dirette con lui, occorre prendere in

considerazione “la vicinanza e i rapporti intrattenuti con il genitore, con

cui c’era un rapporto di amicizia e fiducia talmente stretto da poter venire

paragonato ad un rapporto famigliare” (reclamo, pag. 6). La reclamante

sottolinea inoltre un suo ulteriore legame con __________ (e dunque ora con il

figlio, suo erede) che già nel 2017 le aveva ceduto delle partecipazioni

societarie “pari al 1% per la società semplice __________, così come per la

società semplice __________”, nominandola poi anche amministratrice di tali

società, “proprietarie di beni immobiliari a __________” e ora

appartenenti al 99% all’erede di __________, ovvero il figlio PI 1 (reclamo,

pag. 7). In sede di replica e di replica spontanea, la reclamante ha ampliato

le sue argomentazioni quanto al suo legame di vicinanza esistente con __________

e, di riflesso, con il minore.

7.2

Nel diritto di

protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all’art. 450 cpv. 2 CC

ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle

persone vicine all’interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione

impugnata (n. 3).

Secondo

la giurisprudenza, possono essere considerate «persone vicine all'interessato»

ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone

conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio

hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione

che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27

ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii). La dottrina ritiene che possono essere

qualificate come persone vicine all'interessato anche il medico, l’assistente

sociale, l’educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a

condizione che facciano valere una lesione degli interessi del minore (cfr. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª

ed., 2019, n. 1807; Meier/De Luze, Le recours des proches au

Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une

Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das

Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016,

pag. 850, 852, 853 e nota 28).

Qualora

la persona vicina non agisca nell’interesse del minore, deve essere trattata

come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque

fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente

protetto (Meier/De Luze, Le

recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte –

une Prozessstandschaft?, pag. 852).

7.3

Se

lo stretto rapporto di fiducia ed amicizia fra la reclamante e la

defunta madre del minore appare assodato, nel caso concreto possono restare

indecise la questione del legame di vicinanza con PI 1, così come l’interesse

ad agire di RE 1.

Un’approfondita disamina dell’adempimento o meno dei

presupposti per impugnare una decisione dell’Autorità di protezione da parte di

RE 1 in qualità di “persona vicina” al minore appare infatti superflua, nella misura

in cui il suo reclamo è ad ogni modo votato all’insuccesso nel merito.

III. Nel

merito

8.

La reclamante non

contesta il principio dell’estensione della curatela di rappresentanza alle

questioni successorie, ma solamente la decisione di nominare l’avv. CURA 1 alla

funzione di curatore ai sensi degli art. 324-325 CC per la totalità del

patrimonio, ritenendo di essere, oltre che prescelta dalla madre del minore,

più adeguata a svolgere tale compito con riferimento ai beni siti fuori dalla

Svizzera.

8.1

Nella

decisione impugnata, l’Autorità di protezione

ha ritenuto di affidare al curatore già in carica, avv. CURA 1, anche i compiti

di cui agli art. 324-325 CC in quanto già conosce la situazione del minore

(pag. 3). La proposta di nominare tale professionista non è stata avversata

dalle parti al procedimento; il padre del minore non ha formulato osservazioni

né proposto altri nominativi (decisione

impugnata, pag. 2). Il nominativo di RE 1 non

risulta essere stato preso in considerazione dall’Autorità di protezione, che nella

sua decisione menziona unicamente di aver appreso telefonicamente dalla Pretura

la nomina di due esecutrici testamentarie, l’avv. __________ e tale “RE 1 di

__________” (pag. 3).

8.2

La

reclamante ritiene che l’Autorità di protezione avrebbe dovuto tenere in

considerazione le volontà della madre di PI 1, che nel suo testamento olografo,

oltre a nominarla co-esecutrice testamentaria assieme all’avv. __________,

“la designa anche quale amministratrice dei beni

del figlio PI 1” (reclamo, pag. 8-9). RE 1 ritiene scorrette le modalità di

agire dell’Autorità di protezione che “al momento di procedere a raccogliere

informazioni in seguito al decesso della madre di PI 1, si è limitata a

contattare telefonicamente la Pretura” (reclamo, pag. 8). Così facendo, a

torto, l’Autorità di protezione non avrebbe considerato né coinvolto RE 1 “nella

procedura di istituzione della curatela di amministrazione dei beni, nonostante

la volontà della madre di PI 1”, ciò che ha comportato per lei l’impossibilità

di esprimersi a riguardo (reclamo, pag. 9).

Secondo

la reclamante, nel suo testamento __________ “ha voluto nominare una

persona di fiducia per amministrare e gestire tutto il patrimonio che il figlio

avrebbe ereditato in seguito al suo decesso”, in quanto “l’unica persona

su cui ella sapeva di poter contare e in cui riponeva la propria piena fiducia

era la sottoscritta” (reclamo, pag. 9). RE 1 evoca diverse circostanze che

testimonierebbero la sua vicinanza alla defunta (reclamo, pag. 9) e sottolinea

di essersi occupata delle attività e del patrimonio di __________, situato

soprattutto in __________ ma anche in Svizzera (alcuni conti bancari e una

proprietà immobiliare), in __________ e in __________ (reclamo, pag. 10).

Proprio per il luogo di situazione della maggior parte dei beni, secondo la

reclamante un’amministrazione dei beni in Svizzera non sarebbe ottimale

(reclamo, pag. 10). Inoltre, “il patrimonio è importante e per saperlo

gestire e operare al meglio nella pratica è necessario conoscerne le sue

particolarità e sapere perfettamente come gestirlo”, riconoscendo comunque

che l’avv. CURA 1 “avendo conoscenze legali specifiche, è adatto ad

amministrare i beni che si trovano in Svizzera e a rappresentare PI 1 per le

rette di collocamento e davanti alle autorità in Svizzera, il bambino

trovandosi attualmente in Ticino” (reclamo, pag. 10).

8.3

Secondo l’art. 400 CC l’autorità di protezione degli adulti nomina

quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle

competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e

svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in circostanze particolari

di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della

curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2). L’autorità di

protezione degli adulti si adopera affinché siano forniti al curatore

l’istruzione, la consulenza e il sostegno necessari (cpv. 3).

Ai

sensi dell’art. 401 CC, quando l’interessato propone quale curatore una persona

di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la

persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Per

quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre

persone vicine all’interessato (cpv. 2). Se l’interessato non gradisce quale

curatore una data persona, per quanto possibile l’autorità gli dà soddisfazione

(cpv. 3).

Anche nei casi in cui è

l’interessato stesso a proporre il nominativo del curatore, la sua idoneità

deve essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art.

401.

n. 14; Messaggio del

28.

giugno 2006, pag. 6439). Nell’esame dell’idoneità, l’autorità dovrà

prestare particolare attenzione al pericolo di conflitti di interesse (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art.

401.

n. 14).

In tema di puntuali

conflitti di interessi, l’art. 403 CC dispone inoltre che quando il curatore è

impedito di agire o i suoi interessi in un affare sono in collisione con quelli

dell’interessato, l’autorità di protezione degli adulti nomina un sostituto o

provvede essa stessa all’affare (cpv. 1); in caso di collisione di interessi, i

poteri del curatore decadono per legge nell’affare di cui si tratta (cpv. 2).

Vi è conflitto di

interessi fra il curatore e la persona interessata dal momento in cui esiste in

abstracto il rischio che il primo dia la priorità ai suoi interessi

piuttosto che a quelli del curatelato (sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108,

consid. 6.3; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 555, pag. 252).

Il conflitto può essere diretto, nella misura in cui un negozio giuridico riguarda

il curatelato e il curatore medesimi, oppure indiretto, quando esso mette in

relazione il curatelato con un terzo, che è in qualche modo legato al curatore

(sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 6.3; Steinauer/Fountoulakis, Droit des

personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1241-1242 pag.

550-551; Schmid,

Erwachsenenschutz, ad art. 403 CC n. 4; Reusser,

BSK Erwachsenenschutz, ad art. 403 n. 14; per degli esempi pratici, v. Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques

et tutelle, 3 ed. 1995, n. 1102a pag. 402-403). Le qualità personali,

l’integrità o l’affidabilità del curatore sono elementi che non giocano alcun

ruolo in tale valutazione (sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108,

consid. 6.3; DTF 118 II 101 consid. 4c; Reusser,

BSK Erwachsenenschutz, ad art. 403 n. 14).

8.4

Nel caso concreto, non

può essere imputato all’Autorità di protezione __________ di non aver valutato

la candidatura di RE 1 quale (co)curatrice di PI 1 ai sensi degli art. 324-325

CC. Il desiderio di __________ di veder nominata la reclamante quale “curatrice

dei beni di PI 1” è stato infatti espresso unicamente nel suo testamento

(doc. E), senza che la madre del bambino, in vita, abbia mai portato tale suo

desiderio alla conoscenza dell’Autorità di protezione che si stava occupando di

suo figlio.

Né il notaio che ha

pubblicato il testamento (avv. __________, cui erano note le procedure dinnanzi

alle Autorità di protezione), né le co-esecutrici testamentarie nominate dalla de

cuius (ovvero, sempre l’avv. __________ e la qui reclamante, che pure ha

affermato di essere al corrente delle procedure di protezione in essere) hanno

ritenuto di dover informare l’Autorità di protezione __________, non tanto

delle disposizioni di carattere meramente successorio contenute nel testamento,

quanto della preferenza espressa dalla madre di PI 1 riguardo al nominativo di

un eventuale curatore dei beni del figlio, desiderio di cui erano a conoscenza

almeno a partire dalla data di pubblicazione del testamento (il 6 settembre

2019).

Dalla decisione di prime

cure emerge che la Pretura ha informato telefonicamente l’Autorità di

protezione del nominativo delle due esecutrici testamentarie (come peraltro

fatto anche con questo giudice, cfr. lettera 9 marzo 2020 della Pretura di __________),

ma non risulta che abbia condiviso ulteriori informazioni (decisione impugnata,

pag. 3). Tale nominativo, peraltro, non era neppure stato compreso

correttamente (“RE 1 di __________”, v. decisione impugnata, pag. 3). In considerazione di

quanto sopra, non si può rimproverare all’Autorità di protezione __________ di

non aver preso in considerazione, nella scelta del curatore, i desideri della

mamma di PI 1, ovvero il nominativo di RE 1, di cui non era al corrente e di

cui non è stata messa al corrente dalle persone che ne erano a conoscenza. Come

è noto, l’applicazione del principio inquisitorio illimitato

non esime infatti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura

(fra i tanti, cfr. STF 5A_138/2015 del 1° aprile 2015, consid. 3.1). Le censure

ricorsuali su questo tema devono dunque essere respinte.

8.5

Come affermato nelle

osservazioni presentate dall’Autorità di protezione __________, alla candidatura

di RE 1 quale curatrice per PI 1 non si sarebbe potuto comunque dare seguito,

in ragione dell’esistenza di un conflitto di interessi.

Come visto, anche nei casi

in cui è l’interessato stesso a proporre il nominativo del curatore, la sua

idoneità deve essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità, in

particolare con riferimento all’esistenza di simili conflitti; occorre in

particolare valutare i rapporti tra il candidato curatore e la persona

interessata, ovvero ricercare l’esistenza di un potenziale rischio che il

primo, nella gestione degli affari del curatelato, dia la priorità ai suoi

interessi (conflitto diretto) o agli interessi di un terzo legato al curatore

medesimo (conflitto indiretto).

Nel caso concreto, è stata

RE 1 stessa ad evocare, dinnanzi a questa Camera e a sostegno della sua

legittimazione attiva, il fatto che __________ le avesse ceduto alcune

partecipazioni societarie già nel 2017 (reclamo, pag. 7). Si tratta di due

società semplici (denominate __________ e __________), proprietarie di immobili

a __________, delle quali RE 1 è stata successivamente nominata anche quale

amministratrice. Secondo la reclamante, le quote sociali a lei cedute rappresentavano

l’1% del capitale sociale, mentre il 99% era di spettanza di __________ e oggi

del suo erede PI 1 (reclamo, pag. 7). Anche nella dichiarazione da lei prodotta

quale doc. B allegato al reclamo, i custodi di __________ a __________,

dipendenti della defunta, affermano che “sappiamo che la signora RE 1

diventa sua socia nelle società semplici e si occupava di tutti i pagamenti

riferiti a lei e alle sue società” (dichiarazione __________ e __________,

pag. 1). Anche l’allora revisore contabile di __________ ha affermato che RE 1

“è socia oltre che amministratrice di due società semplici __________

riferibili alla signora __________” (doc. C, dichiarazione __________, pag.

2).

In sede di replica, quando

le è stato prospettato il possibile conflitto di interessi derivante da questa

situazione, RE 1 ha ridimensionato le sue precedenti affermazioni, sostenendo

che “le partecipazioni societarie in questione corrispondono allo 0.05% per

ogni società”, e che la cessione alla reclamante era avvenuta “soltanto

al fine di adempiere ai requisiti di diritto __________ che prevede un minimo

di due soci per la costituzione e l’esistenza di una società semplice e la

residenza di almeno uno dei due soci in __________” (pag. 10). Sia la

funzione di socia, sia la funzione di amministratrice avrebbero dunque avuto

solo una valenza formale in quanto tutto ciò che riguardava le società “avveniva

sotto (…) decisione e supervisione” di __________ (replica, pag.

10). Non vi sarebbe dunque alcun possibile conflitto di interesse, in quanto la

reclamante deteneva “solo formalmente le partecipazioni societarie in

questione”, non avendo alcun interesse personale che la potrebbe portare a

svolgere il mandato che le è stato affidato nel proprio interesse invece che

nell’interesse del minore (replica, pag. 11-12). RE 1 sottolinea dunque di

essere titolare delle suddette partecipazioni societarie, di entità

trascurabile, “solo a titolo fiduciario per conto della defunta (e quindi

dalla morte per conto del piccolo PI 1) per ragioni meramente formali di

diritto __________” (replica spontanea, pag. 5).

Le considerazioni di RE 1

non convincono.

Al di là di una certa

confusione della reclamante medesima quanto all’effettiva consistenza delle

partecipazioni societarie cedutele da __________ (dapprima indicate come l’1%

del capitale sociale delle due società e in seguito come lo 0.05% di esso,

mentre dalla documentazione prodotta le quote appartenenti a RE 1 risultano

essere lo 0.1% del capitale sociale, cfr. doc. D), va osservato quanto segue.

La circostanza secondo cui

RE 1 deteneva una parte delle partecipazioni societarie a titolo fiduciario e

per la sola osservanza formale dei presupposti del diritto __________ era stata

sottaciuta nel reclamo, ove invece si enfatizzava il legame con la defunta

sottolineando la volontà di quest’ultima di “non solamente includermi come

socia nelle sue società, bensì cedermi delle quote del suo patrimonio”

(reclamo, pag. 7), circostanza confermata nelle dichiarazioni prodotte dalla

medesima sub doc. B e C e che risulta dalle visure camerali di cui al doc. D.

Soltanto in sede di replica e di replica spontanea, confrontata alle obiezioni

dell’Autorità di protezione e del curatore di rappresentanza, RE 1 ha sostenuto

la tesi dell’esistenza di un rapporto fiduciario, senza tuttavia suffragarla

documentalmente (ad esempio mediante la produzione del relativo accordo

fiduciario con la reale proprietaria economica dei beni ceduti). La tesi

dell’esistenza di una simile finzione giuridica è dunque rimasta allo stadio di

puro parlato: la reclamante risulta per contro legalmente titolare di tali

beni, oltre che amministratrice delle suddette società, ciò che la pone in una reale

– e non solo potenziale – situazione di conflitto di interessi diretto con il

titolare delle altre partecipazioni, ovvero l’erede di __________, del quale

dovrebbe curare gli interessi patrimoniali in qualità di curatrice. Ai sensi

dell’art. 403 cpv. 2 CC, i suoi poteri in qualità di curatrice decadrebbero peraltro

per legge per ogni decisione da adottare in relazione agli immobili in

questione.

Pertanto, in

considerazione di tale conflitto di interessi e a prescindere da ogni

valutazione sulla serietà, integrità, reputazione, correttezza e competenza di RE

1, la medesima non può essere nominata quale (co)curatrice del minore oggetto

del procedimento di protezione. Il reclamo deve pertanto essere respinto.

9.

Gli oneri

processuali, già anticipati, seguono la soccombenza e vanno dunque

integralmente posti a carico di RE 1, che rifonderà all’avv. CURA 1 fr. 800.- a

titolo di spese ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 600.–

b) spese fr.

100.–

fr.

700.–

sono posti a carico di RE

1, che rifonderà all’avv. CURA 1 fr. 800.- a titolo di spese ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

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