9.2019.184
Richiesta di ammissione al gratuito patrocionio negata. Necessità dell'assistenza di un legale in una procedura relativa all'accordo sul mantenimento, le relazioni personali e l'attribuzione dell'autorità parentale
20 aprile 2020Italiano18 min
istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per la sua cliente RE
Source ti.ch
Incarto n.
9.2019.184
Lugano
20 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la mancata ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria di RE 1
giudicando
sul reclamo del 4 novembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 24 ottobre 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2016) è figlia
di RE 1 e PI 2.
B. Il 24 settembre 2019
la signora RE 1, rappresentata dall’avv. PR 1, ha sottoposto all’Autorità
regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) un
contratto di mantenimento stipulato con PI 2. L’avvocato, precisando che la
coppia è sposata con un rito religioso non riconosciuto in Svizzera, ha
indicato l’avvenuta separazione, chiedendo all’Autorità di protezione
l’omologazione del contratto di mantenimento, presentando contestualmente
istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per la sua cliente RE
1.
C. Tramite decisione 24
ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha approvato il contratto di mantenimento
sottoscritto da RE 1 e PI 2 (dispositivo 1), respingendo l’istanza di
ammissione al gratuito patrocinio presentata dall’avv. PR 1 (dispositivo 3) e
ponendo a carico dei genitori solidalmente una tassa di giustizia di fr. 50.–
(dispositivo 4).
D. Contro i dispositivi
3 e 4 della suddetta decisione è insorta RE 1, sostenendo un evidente stato di
indigenza (anche del marito) e di avere necessità di un patrocinatore, non
essendo in grado di difendersi con atti propri. Essa, vista la giovane età, la
provenienza, la formazione e le scarse competenze linguistiche, non sarebbe in
grado di occuparsi autonomamente dei propri interessi e di quelli della figlia
di tre anni. Oggettivamente, secondo la reclamante, il calcolo dei contributi
alimentari (con documenti in italiano e __________) e la decisione
sull’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva non erano alla portata
concreta delle parti, come pure la redazione dell’accordo. A suo avviso, nella
decisione impugnata l’Autorità di protezione non avrebbe tenuto conto della
situazione concreta e nemmeno avrebbe considerato che il gratuito patrocinio
comprende anche l’esenzione dalle spese processuali. Chiede pertanto che venga
riconosciuto un onorario orario di fr. 180.– alla patrocinatrice, oltre al rimborso
delle spese dell’interprete e la riforma del dispositivo 4 della decisione, ritenendo
che l’importo di fr. 50.– debba rientrare nel gratuito patrocinio. Anche per la
procedura di reclamo, RE 1 chiede l’ammissione al gratuito patrocinio, per le
medesime ragioni enunciate per quanto riguarda la prima istanza, protestando “spese
processuali e ripetibili per almeno fr. 1'724.17, necessarie per l’esame della
risoluzione impugnata, per le comunicazioni con la cliente e per la redazione
del reclamo, alla tariffa oraria di CHF 270.–” e riservandosi di “modificare
tale cifra in prosieguo di procedura, a dipendenza del dispendio orario che
sarà necessario”.
E. Con osservazioni del
17 dicembre 2019, l’Autorità di protezione asserisce che lo stato di indigenza
della reclamante non è contestato, mentre ritiene che non era necessario
l’intervento di un patrocinatore per la compilazione della convenzione di
mantenimento, disponendo RE 1 del sostegno da parte del servizio giuridico del __________
(in seguito: __________) e dell’Autorità di protezione. Secondo quest’ultima,
oltre a tali aiuti, in caso di disaccordo tra i genitori, RE 1 aveva la
possibilità pure di adire la Pretura che avrebbe indetto un’udienza di
conciliazione: procedura che non avrebbe esposto gli interessi della reclamante
a rischi importanti per la sua situazione giuridica. L’Autorità ritiene poi che
la tassa di CHF 50.– posta a carico dei genitori solidalmente sia sostenibile,
a fronte di un contributo di mantenimento riconosciuto di CHF 250.– mensili e
di un reddito medio del padre di CHF 2'831.40, tenuto conto dell’eventuale
possibilità di chiederne una rateizzazione.
F. RE 1 ha presentato la
propria replica in data 20 gennaio 2020. Essa ribadisce di ritenere necessario
nel caso specifico l’intervento del legale, considerando che __________ è
un’organizzazione umanitaria no profit che sostiene gli immigrati in
difficolta esclusivamente sotto aspetti della vita quotidiana e di
problematiche giuridiche legate all’immigrazione. Produce una dichiarazione di __________,
secondo cui il servizio giuridico non si occuperebbe “nel dettaglio di
diverse casistiche, in particolare di quelle che coinvolgono le Autorità
regionali di protezione”, “demandando ad avvocati esterni la trattazione
dei dossier, nell’ambito del gratuito patrocinio”. Sostiene quindi che né
gli assistenti sociali né il servizio giuridico del settore migrazione di __________
avrebbe potuto fornire un sostegno giuridico e di conseguenza il patrocinio di
un legale era necessario. La patrocinatrice osserva di avere collaborato con i
servizi sociali che si sono occupati di altri aspetti. Considerato che il padre
vive nella svizzera interna e nessuna delle parti parla italiano, la reclamante
ritiene che un’udienza di conciliazione in Pretura non avrebbe risolto le
problematiche trattate nell’accordo, ovvero l’attribuzione dell’autorità
parentale esclusiva alla madre e diritti di visita a favore del padre in
ambiente sorvegliato. Quanto alla tassa di fr. 50.– posta a carico di RE 1 in
solido, ritiene che l’argomento sostenuto dall’Autorità di protezione non sia
condivisibile, non comprendendo per quale motivo la madre dovrebbe utilizzare i
contributi alimentari che coprono solo in minima parte il fabbisogno della
minore per pagare la tassa di giustizia.
G. Tramite duplica 6
marzo 2020 l’Autorità di protezione ha sostenuto che per costante
giurisprudenza al patrocinatore d’ufficio non vengono remunerati interventi
oltre lo stretto necessario ed ha ribadito di ritenere che il sostegno fornito
dall’avvocato nel caso specifico rientri nell’ambito di un aiuto sociale che
non era necessario per la sottoscrizione di un contratto di mantenimento.
L’Autorità di prima istanza prende atto delle dichiarazioni del __________ e
della mancata disponibilità ad una consulenza per l’aiuto alla compilazione
della bozza di contratto, precisando tuttavia che il Comune di __________, dove
risiede la reclamante, dispone del Servizio sociale intercomunale a __________,
mentre il Cantone mette a disposizione la consulenza sociale alle famiglie
tramite l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ed il Consultorio familiare. In
definitiva l’Autorità di protezione ritiene pertanto che l’interessata avrebbe
dovuto far capo agli aiuti sociali indicati prima di rivolgersi a un avvocato
per assicurare la sua protezione giuridica. Secondo l’Autorità di primo grado
riconoscerle il diritto al gratuito patrocinio “costituirebbe una
discriminazione (positiva) che non (…) ritiene fondata su criteri oggettivi e
pertinenti e parrebbe contrastare con i disposti dell’art. 82 LAsi”.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Le decisioni in
materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’Autorità
competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’Autorità
concedente [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15
marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.
3.
In concreto la
reclamante contesta unicamente il diniego di ammissione al gratuito patrocinio
e l’accollo, solidalmente con il marito, di una tassa di giustizia di fr. 50.–,
ritenendo che, contrariamente a quanto valutato dall’Autorità di protezione,
l’intervento di un avvocato era necessario a tutela dei suoi interessi e quelli
della figlia minorenne, vista la sua situazione di indigenza. RE 1 sostiene che
la procedura presentava oggettivamente delle difficoltà tali da richiedere il
sostegno di un avvocato, trattandosi di determinare un contributo di
mantenimento, le relazioni personali tra padre e figlia e l’attribuzione
dell’autorità parentale. Soggettivamente, secondo la reclamante – che non
dispone di telefono o indirizzo di posta elettronica, non comprende alcuna
lingua nazionale e ha difficoltà culturali e legate alla sua formazione – era
giustificato l’intervento di un legale per la preparazione e la sottoscrizione
del contratto di mantenimento. Il solo aiuto da parte dei servizi sociali non
sarebbe stato, a suo dire, sufficiente a tutelare i suoi diritti.
Al contrario,
l’Autorità di prima istanza sostiene che il conferimento del gratuito
patrocinio presuppone che la designazione di un patrocinatore sia necessaria
per la corretta tutela degli interessi del richiedente o che la causa denoti
difficoltà particolari. A suo avviso, RE 1 avrebbe potuto far capo a numerosi
servizi sociali e giuridici, in una procedura, quella della preparazione e
sottoscrizione di un accordo per il mantenimento della minore e per le
relazioni personali, dove già l’Autorità di protezione ha dei compiti specifici
di aiuto e sostegno ai genitori.
4.
Ai
sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto
alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità
di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale
sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Secondo
l’art. 117 CPC (applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13
LAG), ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative.
Il
gratuito patrocinio comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un
patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC); può essere concesso
integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla
controparte (cpv. 3).
Sapere
se un patrocinatore d’ufficio sia oggettivamente necessario dipende dalle
circostanze concrete del singolo caso. La natura giuridica della procedura in
questione non è determinante, poiché di principio la possibilità di nominare un
patrocinatore d’ufficio entra in considerazione in ogni procedura dove il
richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei suoi diritti (Trezzini, in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, 2017, 2a ed., Vol. I, ad art.
118, n. 13).
Gli
interessi di chi sollecita il gratuito patrocinio possono essere toccati in
modo importante ed incidere fortemente sulla sua posizione giuridica, nel qual
caso va di principio sempre concesso senza che vi sia la necessità di
dimostrare l’esistenza di altre situazioni particolari. In caso di dubbio il
giudice deve propendere per la concessione del gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n.
15.
segg.).
Quando
l’incidenza della causa sulla situazione giuridica del richiedente è di minore
importanza, la concessione del gratuito patrocinio presuppone che la
complicazione fattuale e/o giuridica della causa conduca a delle speciali
difficoltà che il richiedente non è in grado di affrontare da solo, tanto da
rendere necessario l’intervento di un patrocinatore d’ufficio per tutelare i
propri diritti (Trezzini, op.
cit., ad art. 118, n.17). Accanto all’oggettiva complessità della causa, entra
pure in gioco la capacità del richiedente di districarsi e comprendere i
meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua formazione e
capacità, segnatamente linguistiche rispettivamente degli obblighi di direzione
materiale del processo in capo all’Autorità chiamata a decidere e, più in
generale, di tutti gli strumenti di accessibilità della giustizia in favore del
laico che si difende da solo. È infatti evidente la necessità di evitare
squilibri tra colui che si difende da solo per scelta e colui che vorrebbe
invece un patrocinatore professionista ma non è in grado di finanziarlo. Detto altrimenti,
non è soltanto la semplicità o la complicazione intrinseca della causa ad
essere determinante, ma sono anche le potenzialità di rendere la stessa
accessibile al laico grazie agl'interventi propositivi del giudice, a dare la
misura dell'art. 118 cpv. 1 lit. c). (Trezzini, op.
cit., ad art. 118, n. 18).
Anche
se la procedura è retta dalla massima ufficiale (ad esempio in tematiche
famigliari aventi per oggetto aspetti di diritto di visita), ciò non significa
che il patrocinio di un avvocato diviene, di per sé stesso, inutile, visto
l'obbligo delle parti di collaborare con l’Autorità chiamata a decidere
(assumendo un ruolo propositivo) nella ricerca della verità materiale. A
maggior ragione, poi, se la procedura incide profondamente sui diritti della parte
in questione. L’Autorità deve pertanto valutare la necessità di un
patrocinatore d'ufficio in ogni singola procedura, fosse anche retta dal
principio inquisitorio sociale o illimitato. Soprattutto in tematiche di natura
famigliare, questa valutazione non dev'essere eccessivamente rigorosa, né
limitata ad un mero ragionamento indirizzato soltanto ai meccanismi procedurali
o alla massima applicabile. Il ruolo dell'avvocato non si limita, in questi
casi, al solo diritto materiale o processuale, ma svolge anche compiti di
mediatore, di paciere, d'interlocutore e di filtro con il cliente. Ruoli che,
in un ambiente spesso emotivamente assai connotato, sono decisivi e vanno pure
considerati nel valutare la necessità di un patrocinatore d'ufficio (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n.
20-22).
5.
L’indigenza della
reclamante è assodata e non posta in discussione. Diversamente da quanto
giudicato dall’Autorità di protezione, RE 1 pretende che la procedura dinnanzi
a quest’ultima autorità non possa essere considerata talmente semplice, sia dal
punto di vista oggettivo che soggettivo, da non giustificare l’intervento di un
patrocinatore. La reclamante precisa che l’azione dell’avvocato ha permesso di
raggiungere un accordo sulla contribuzione alimentare per la figlia,
sull’attribuzione della custodia e dell’autorità parentale (esclusivamente alla
madre) e sulle relazioni personali, che sono state concordate in forma sorvegliata
anche a causa di un procedimento penale a carico del padre, a seguito di una
querela sporta dalla madre.
Sebbene anche
l’opinione dell’Autorità di protezione (che ritiene che i servizi esistenti a
sostegno dell’utenza e le possibilità degli interessati di far capo ad aiuti
anche di tipo giuridico sarebbero stati sufficienti) potrebbe in astratto
meritare tutela, nel caso concreto, viste le particolari circostanze, anche
secondo questo giudice il sostegno fornito dall’avvocato alla reclamante appare
giustificato. Nel caso specifico, emerge infatti dagli atti che la stesura del
contratto di mantenimento non può essere considerata di semplice esecuzione,
implicando senza dubbi delle conoscenze giuridiche ed un sostegno importante ad
una persona le cui difficoltà soggettive sono evidenti. La situazione di RE 1 è
palese e non contestata: si tratta di una cittadina __________ richiedente
l’asilo, la cui formazione, cultura e assenza di conoscenza della lingua
italiana ha giustificato l’esigenza un sostegno giuridico, che le fornisse,
viste le circostanze, un aiuto per il raggiungimento di un accordo con il
marito e la stesura del contratto relativo alla figlia. Malgrado quindi in
altre condizioni una simile procedura avrebbe anche potuto essere considerata semplice,
nel caso specifico l’intervento di un legale è concretamente giustificabile,
tenuto conto anche di quanto precisato da __________, ossia del fatto che il
suo servizio giuridico non fornisce assistenza indistintamente e per qualsiasi
tipo di procedura.
Questo giudice reputa
quindi tutelabili gli argomenti della reclamante, in considerazione del fatto
che la necessità di un patrocinatore d’ufficio non può essere valutata con
eccessivo rigore e tenuto conto della giurisprudenza, secondo cui, anche laddove
la massima inquisitoria sociale prevista all’art. 272 CPC dovrebbe permettere
alle parti di procedere senza assistenza da parte di un avvocato, il ricorso a
un patrocinatore può rivelarsi necessario nei casi in cui la complessità della
procedura, in fatto e in diritto, le circostanze riguardanti la persona
implicata o l’importanza dei diritti in causa lo esigano (TF 5A_706/2016 del
6.3.2017, consid. 2.2. con riferimenti).
Tenuto
conto di dottrina e giurisprudenza, va quindi ricordato che in casi come quello
che ci occupa, il ruolo dell'avvocato non può limitarsi al solo diritto
materiale o processuale, ma riguarda anche compiti di carattere sociale che
vanno pure tenuti in considerazione nella valutazione della necessità di un
patrocinatore d'ufficio.
In
definitiva, considerate tutte le condizioni del caso, le critiche della
reclamante possono essere condivise e il reclamo va accolto, con la conseguente
riforma della decisione impugnata. Si ricorda all’Autorità di protezione che
un’eventuale valutazione dell’entità delle prestazioni svolte dall’avvocato va
eseguita in sede di tassazione della nota d’onorario. Quanto al dispositivo 4.,
in considerazione della particolare situazione, appare giustificato che anche
l’Autorità di protezione prescinda dal prelievo di tasse e spese di giustizia.
6.
RE
1.
chiede di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria anche per la
procedura di reclamo. Per i motivi che seguono, l’istanza è divenuta priva
d’oggetto.
7.
L’accoglimento del
reclamo comporta che l’Autorità di protezione sia considerata soccombente. Ai
sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia esserle addossate spese
processuali.
Quanto alle ripetibili,
già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione
risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a
reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche
antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano
partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte
insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati
che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag.
692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per
scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. L’Autorità di protezione, quale
unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692
consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7), deve
pertanto essere condannata al versamento di ripetibili. Ciò che rende priva
d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria di quest’ultima per la sede di
reclamo, che deve dunque essere oggetto di stralcio (cfr. STF
2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009,
consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6;
sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5,
sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6). Alla
reclamante, vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta
un’adeguata indennità secondo il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar).
In concreto la reclamante
chiede un’indennità per ripetibili di “fr. 1'724.17 per l’esame della
risoluzione impugnata, le comunicazioni con la cliente e la redazione del
reclamo a una tariffa oraria di fr. 270.–”. L’importo corrisponde a 5 ore e
25.
minuti di lavoro, che possono essere considerate adeguate per la trattazione
della presente procedura. Un importo di fr. 1'155.10, a valere quale copertura
delle ore di lavoro riconosciute, alla tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4
Rtar), oltre all’IVA del 7.7% (art. 14 cpv. 1 Rtar) e un rimborso spese del 10%
dell’onorario (art. 6 RTar) appare pertanto equo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
accolto.
§. Di
conseguenza, il dispositivo della decisione 24 ottobre 2019 (ris. n. 157.201)
dell’Autorità regionale di protezione __________ è riformato come segue:
“1. Invariato.
2. Invariato.
3. L’istanza
di ammissione al gratuito patrocinio del 24 settembre
2019 presentata dall’avv. PR 1 è accolta.
4. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
5. Invariato.
2. Non si
prelevano né spese né tasse di giustizia.
L’Autorità
regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 1'155.10 a titolo di
ripetibili.
3. L’istanza
di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per la sede di
reclamo è priva d’oggetto.
4. Notificazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.