Lexipedia

Decisione

9.2019.184

Richiesta di ammissione al gratuito patrocionio negata. Necessità dell'assistenza di un legale in una procedura relativa all'accordo sul mantenimento, le relazioni personali e l'attribuzione dell'autorità parentale

20 aprile 2020Italiano18 min

istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per la sua cliente RE

Source ti.ch

Incarto n.

9.2019.184

Lugano

20 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la mancata ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria di RE 1

giudicando

sul reclamo del 4 novembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 24 ottobre 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2016) è figlia

di RE 1 e PI 2.

B. Il 24 settembre 2019

la signora RE 1, rappresentata dall’avv. PR 1, ha sottoposto all’Autorità

regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) un

contratto di mantenimento stipulato con PI 2. L’avvocato, precisando che la

coppia è sposata con un rito religioso non riconosciuto in Svizzera, ha

indicato l’avvenuta separazione, chiedendo all’Autorità di protezione

l’omologazione del contratto di mantenimento, presentando contestualmente

istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per la sua cliente RE

1.

C. Tramite decisione 24

ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha approvato il contratto di mantenimento

sottoscritto da RE 1 e PI 2 (dispositivo 1), respingendo l’istanza di

ammissione al gratuito patrocinio presentata dall’avv. PR 1 (dispositivo 3) e

ponendo a carico dei genitori solidalmente una tassa di giustizia di fr. 50.–

(dispositivo 4).

D. Contro i dispositivi

3 e 4 della suddetta decisione è insorta RE 1, sostenendo un evidente stato di

indigenza (anche del marito) e di avere necessità di un patrocinatore, non

essendo in grado di difendersi con atti propri. Essa, vista la giovane età, la

provenienza, la formazione e le scarse competenze linguistiche, non sarebbe in

grado di occuparsi autonomamente dei propri interessi e di quelli della figlia

di tre anni. Oggettivamente, secondo la reclamante, il calcolo dei contributi

alimentari (con documenti in italiano e __________) e la decisione

sull’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva non erano alla portata

concreta delle parti, come pure la redazione dell’accordo. A suo avviso, nella

decisione impugnata l’Autorità di protezione non avrebbe tenuto conto della

situazione concreta e nemmeno avrebbe considerato che il gratuito patrocinio

comprende anche l’esenzione dalle spese processuali. Chiede pertanto che venga

riconosciuto un onorario orario di fr. 180.– alla patrocinatrice, oltre al rimborso

delle spese dell’interprete e la riforma del dispositivo 4 della decisione, ritenendo

che l’importo di fr. 50.– debba rientrare nel gratuito patrocinio. Anche per la

procedura di reclamo, RE 1 chiede l’ammissione al gratuito patrocinio, per le

medesime ragioni enunciate per quanto riguarda la prima istanza, protestando “spese

processuali e ripetibili per almeno fr. 1'724.17, necessarie per l’esame della

risoluzione impugnata, per le comunicazioni con la cliente e per la redazione

del reclamo, alla tariffa oraria di CHF 270.–” e riservandosi di “modificare

tale cifra in prosieguo di procedura, a dipendenza del dispendio orario che

sarà necessario”.

E. Con osservazioni del

17 dicembre 2019, l’Autorità di protezione asserisce che lo stato di indigenza

della reclamante non è contestato, mentre ritiene che non era necessario

l’intervento di un patrocinatore per la compilazione della convenzione di

mantenimento, disponendo RE 1 del sostegno da parte del servizio giuridico del __________

(in seguito: __________) e dell’Autorità di protezione. Secondo quest’ultima,

oltre a tali aiuti, in caso di disaccordo tra i genitori, RE 1 aveva la

possibilità pure di adire la Pretura che avrebbe indetto un’udienza di

conciliazione: procedura che non avrebbe esposto gli interessi della reclamante

a rischi importanti per la sua situazione giuridica. L’Autorità ritiene poi che

la tassa di CHF 50.– posta a carico dei genitori solidalmente sia sostenibile,

a fronte di un contributo di mantenimento riconosciuto di CHF 250.– mensili e

di un reddito medio del padre di CHF 2'831.40, tenuto conto dell’eventuale

possibilità di chiederne una rateizzazione.

F. RE 1 ha presentato la

propria replica in data 20 gennaio 2020. Essa ribadisce di ritenere necessario

nel caso specifico l’intervento del legale, considerando che __________ è

un’organizzazione umanitaria no profit che sostiene gli immigrati in

difficolta esclusivamente sotto aspetti della vita quotidiana e di

problematiche giuridiche legate all’immigrazione. Produce una dichiarazione di __________,

secondo cui il servizio giuridico non si occuperebbe “nel dettaglio di

diverse casistiche, in particolare di quelle che coinvolgono le Autorità

regionali di protezione”, “demandando ad avvocati esterni la trattazione

dei dossier, nell’ambito del gratuito patrocinio”. Sostiene quindi che né

gli assistenti sociali né il servizio giuridico del settore migrazione di __________

avrebbe potuto fornire un sostegno giuridico e di conseguenza il patrocinio di

un legale era necessario. La patrocinatrice osserva di avere collaborato con i

servizi sociali che si sono occupati di altri aspetti. Considerato che il padre

vive nella svizzera interna e nessuna delle parti parla italiano, la reclamante

ritiene che un’udienza di conciliazione in Pretura non avrebbe risolto le

problematiche trattate nell’accordo, ovvero l’attribuzione dell’autorità

parentale esclusiva alla madre e diritti di visita a favore del padre in

ambiente sorvegliato. Quanto alla tassa di fr. 50.– posta a carico di RE 1 in

solido, ritiene che l’argomento sostenuto dall’Autorità di protezione non sia

condivisibile, non comprendendo per quale motivo la madre dovrebbe utilizzare i

contributi alimentari che coprono solo in minima parte il fabbisogno della

minore per pagare la tassa di giustizia.

G. Tramite duplica 6

marzo 2020 l’Autorità di protezione ha sostenuto che per costante

giurisprudenza al patrocinatore d’ufficio non vengono remunerati interventi

oltre lo stretto necessario ed ha ribadito di ritenere che il sostegno fornito

dall’avvocato nel caso specifico rientri nell’ambito di un aiuto sociale che

non era necessario per la sottoscrizione di un contratto di mantenimento.

L’Autorità di prima istanza prende atto delle dichiarazioni del __________ e

della mancata disponibilità ad una consulenza per l’aiuto alla compilazione

della bozza di contratto, precisando tuttavia che il Comune di __________, dove

risiede la reclamante, dispone del Servizio sociale intercomunale a __________,

mentre il Cantone mette a disposizione la consulenza sociale alle famiglie

tramite l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ed il Consultorio familiare. In

definitiva l’Autorità di protezione ritiene pertanto che l’interessata avrebbe

dovuto far capo agli aiuti sociali indicati prima di rivolgersi a un avvocato

per assicurare la sua protezione giuridica. Secondo l’Autorità di primo grado

riconoscerle il diritto al gratuito patrocinio “costituirebbe una

discriminazione (positiva) che non (…) ritiene fondata su criteri oggettivi e

pertinenti e parrebbe contrastare con i disposti dell’art. 82 LAsi”.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Le decisioni in

materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’Autorità

competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’Autorità

concedente [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15

marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.

3.

In concreto la

reclamante contesta unicamente il diniego di ammissione al gratuito patrocinio

e l’accollo, solidalmente con il marito, di una tassa di giustizia di fr. 50.–,

ritenendo che, contrariamente a quanto valutato dall’Autorità di protezione,

l’intervento di un avvocato era necessario a tutela dei suoi interessi e quelli

della figlia minorenne, vista la sua situazione di indigenza. RE 1 sostiene che

la procedura presentava oggettivamente delle difficoltà tali da richiedere il

sostegno di un avvocato, trattandosi di determinare un contributo di

mantenimento, le relazioni personali tra padre e figlia e l’attribuzione

dell’autorità parentale. Soggettivamente, secondo la reclamante – che non

dispone di telefono o indirizzo di posta elettronica, non comprende alcuna

lingua nazionale e ha difficoltà culturali e legate alla sua formazione – era

giustificato l’intervento di un legale per la preparazione e la sottoscrizione

del contratto di mantenimento. Il solo aiuto da parte dei servizi sociali non

sarebbe stato, a suo dire, sufficiente a tutelare i suoi diritti.

Al contrario,

l’Autorità di prima istanza sostiene che il conferimento del gratuito

patrocinio presuppone che la designazione di un patrocinatore sia necessaria

per la corretta tutela degli interessi del richiedente o che la causa denoti

difficoltà particolari. A suo avviso, RE 1 avrebbe potuto far capo a numerosi

servizi sociali e giuridici, in una procedura, quella della preparazione e

sottoscrizione di un accordo per il mantenimento della minore e per le

relazioni personali, dove già l’Autorità di protezione ha dei compiti specifici

di aiuto e sostegno ai genitori.

4.

Ai

sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto

alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità

di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale

sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Secondo

l’art. 117 CPC (applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13

LAG), ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative.

Il

gratuito patrocinio comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un

patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC); può essere concesso

integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla

controparte (cpv. 3).

Sapere

se un patrocinatore d’ufficio sia oggettivamente necessario dipende dalle

circostanze concrete del singolo caso. La natura giuridica della procedura in

questione non è determinante, poiché di principio la possibilità di nominare un

patrocinatore d’ufficio entra in considerazione in ogni procedura dove il

richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei suoi diritti (Trezzini, in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, 2017, 2a ed., Vol. I, ad art.

118, n. 13).

Gli

interessi di chi sollecita il gratuito patrocinio possono essere toccati in

modo importante ed incidere fortemente sulla sua posizione giuridica, nel qual

caso va di principio sempre concesso senza che vi sia la necessità di

dimostrare l’esistenza di altre situazioni particolari. In caso di dubbio il

giudice deve propendere per la concessione del gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n.

15.

segg.).

Quando

l’incidenza della causa sulla situazione giuridica del richiedente è di minore

importanza, la concessione del gratuito patrocinio presuppone che la

complicazione fattuale e/o giuridica della causa conduca a delle speciali

difficoltà che il richiedente non è in grado di affrontare da solo, tanto da

rendere necessario l’intervento di un patrocinatore d’ufficio per tutelare i

propri diritti (Trezzini, op.

cit., ad art. 118, n.17). Accanto all’oggettiva complessità della causa, entra

pure in gioco la capacità del richiedente di districarsi e comprendere i

meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua formazione e

capacità, segnatamente linguistiche rispettivamente degli obblighi di direzione

materiale del processo in capo all’Autorità chiamata a decidere e, più in

generale, di tutti gli strumenti di accessibilità della giustizia in favore del

laico che si difende da solo. È infatti evidente la necessità di evitare

squilibri tra colui che si difende da solo per scelta e colui che vorrebbe

invece un patrocinatore professionista ma non è in grado di finanziarlo. Detto altrimenti,

non è soltanto la semplicità o la complicazione intrinseca della causa ad

essere determinante, ma sono anche le potenzialità di rendere la stessa

accessibile al laico grazie agl'interventi propositivi del giudice, a dare la

misura dell'art. 118 cpv. 1 lit. c). (Trezzini, op.

cit., ad art. 118, n. 18).

Anche

se la procedura è retta dalla massima ufficiale (ad esempio in tematiche

famigliari aventi per oggetto aspetti di diritto di visita), ciò non significa

che il patrocinio di un avvocato diviene, di per sé stesso, inutile, visto

l'obbligo delle parti di collaborare con l’Autorità chiamata a decidere

(assumendo un ruolo propositivo) nella ricerca della verità materiale. A

maggior ragione, poi, se la procedura incide profondamente sui diritti della parte

in questione. L’Autorità deve pertanto valutare la necessità di un

patrocinatore d'ufficio in ogni singola procedura, fosse anche retta dal

principio inquisitorio sociale o illimitato. Soprattutto in tematiche di natura

famigliare, questa valutazione non dev'essere eccessivamente rigorosa, né

limitata ad un mero ragionamento indirizzato soltanto ai meccanismi procedurali

o alla massima applicabile. Il ruolo dell'avvocato non si limita, in questi

casi, al solo diritto materiale o processuale, ma svolge anche compiti di

mediatore, di paciere, d'interlocutore e di filtro con il cliente. Ruoli che,

in un ambiente spesso emotivamente assai connotato, sono decisivi e vanno pure

considerati nel valutare la necessità di un patrocinatore d'ufficio (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n.

20-22).

5.

L’indigenza della

reclamante è assodata e non posta in discussione. Diversamente da quanto

giudicato dall’Autorità di protezione, RE 1 pretende che la procedura dinnanzi

a quest’ultima autorità non possa essere considerata talmente semplice, sia dal

punto di vista oggettivo che soggettivo, da non giustificare l’intervento di un

patrocinatore. La reclamante precisa che l’azione dell’avvocato ha permesso di

raggiungere un accordo sulla contribuzione alimentare per la figlia,

sull’attribuzione della custodia e dell’autorità parentale (esclusivamente alla

madre) e sulle relazioni personali, che sono state concordate in forma sorvegliata

anche a causa di un procedimento penale a carico del padre, a seguito di una

querela sporta dalla madre.

Sebbene anche

l’opinione dell’Autorità di protezione (che ritiene che i servizi esistenti a

sostegno dell’utenza e le possibilità degli interessati di far capo ad aiuti

anche di tipo giuridico sarebbero stati sufficienti) potrebbe in astratto

meritare tutela, nel caso concreto, viste le particolari circostanze, anche

secondo questo giudice il sostegno fornito dall’avvocato alla reclamante appare

giustificato. Nel caso specifico, emerge infatti dagli atti che la stesura del

contratto di mantenimento non può essere considerata di semplice esecuzione,

implicando senza dubbi delle conoscenze giuridiche ed un sostegno importante ad

una persona le cui difficoltà soggettive sono evidenti. La situazione di RE 1 è

palese e non contestata: si tratta di una cittadina __________ richiedente

l’asilo, la cui formazione, cultura e assenza di conoscenza della lingua

italiana ha giustificato l’esigenza un sostegno giuridico, che le fornisse,

viste le circostanze, un aiuto per il raggiungimento di un accordo con il

marito e la stesura del contratto relativo alla figlia. Malgrado quindi in

altre condizioni una simile procedura avrebbe anche potuto essere considerata semplice,

nel caso specifico l’intervento di un legale è concretamente giustificabile,

tenuto conto anche di quanto precisato da __________, ossia del fatto che il

suo servizio giuridico non fornisce assistenza indistintamente e per qualsiasi

tipo di procedura.

Questo giudice reputa

quindi tutelabili gli argomenti della reclamante, in considerazione del fatto

che la necessità di un patrocinatore d’ufficio non può essere valutata con

eccessivo rigore e tenuto conto della giurisprudenza, secondo cui, anche laddove

la massima inquisitoria sociale prevista all’art. 272 CPC dovrebbe permettere

alle parti di procedere senza assistenza da parte di un avvocato, il ricorso a

un patrocinatore può rivelarsi necessario nei casi in cui la complessità della

procedura, in fatto e in diritto, le circostanze riguardanti la persona

implicata o l’importanza dei diritti in causa lo esigano (TF 5A_706/2016 del

6.3.2017, consid. 2.2. con riferimenti).

Tenuto

conto di dottrina e giurisprudenza, va quindi ricordato che in casi come quello

che ci occupa, il ruolo dell'avvocato non può limitarsi al solo diritto

materiale o processuale, ma riguarda anche compiti di carattere sociale che

vanno pure tenuti in considerazione nella valutazione della necessità di un

patrocinatore d'ufficio.

In

definitiva, considerate tutte le condizioni del caso, le critiche della

reclamante possono essere condivise e il reclamo va accolto, con la conseguente

riforma della decisione impugnata. Si ricorda all’Autorità di protezione che

un’eventuale valutazione dell’entità delle prestazioni svolte dall’avvocato va

eseguita in sede di tassazione della nota d’onorario. Quanto al dispositivo 4.,

in considerazione della particolare situazione, appare giustificato che anche

l’Autorità di protezione prescinda dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

6.

RE

1.

chiede di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria anche per la

procedura di reclamo. Per i motivi che seguono, l’istanza è divenuta priva

d’oggetto.

7.

L’accoglimento del

reclamo comporta che l’Autorità di protezione sia considerata soccombente. Ai

sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia esserle addossate spese

processuali.

Quanto alle ripetibili,

già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione

risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a

reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche

antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano

partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte

insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati

che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag.

692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per

scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. L’Autorità di protezione, quale

unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692

consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7), deve

pertanto essere condannata al versamento di ripetibili. Ciò che rende priva

d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria di quest’ultima per la sede di

reclamo, che deve dunque essere oggetto di stralcio (cfr. STF

2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009,

consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6;

sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5,

sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6). Alla

reclamante, vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta

un’adeguata indennità secondo il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar).

In concreto la reclamante

chiede un’indennità per ripetibili di “fr. 1'724.17 per l’esame della

risoluzione impugnata, le comunicazioni con la cliente e la redazione del

reclamo a una tariffa oraria di fr. 270.–”. L’importo corrisponde a 5 ore e

25.

minuti di lavoro, che possono essere considerate adeguate per la trattazione

della presente procedura. Un importo di fr. 1'155.10, a valere quale copertura

delle ore di lavoro riconosciute, alla tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4

Rtar), oltre all’IVA del 7.7% (art. 14 cpv. 1 Rtar) e un rimborso spese del 10%

dell’onorario (art. 6 RTar) appare pertanto equo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

accolto.

§. Di

conseguenza, il dispositivo della decisione 24 ottobre 2019 (ris. n. 157.201)

dell’Autorità regionale di protezione __________ è riformato come segue:

“1. Invariato.

2. Invariato.

3. L’istanza

di ammissione al gratuito patrocinio del 24 settembre

2019 presentata dall’avv. PR 1 è accolta.

4. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

5. Invariato.

2. Non si

prelevano né spese né tasse di giustizia.

L’Autorità

regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 1'155.10 a titolo di

ripetibili.

3. L’istanza

di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per la sede di

reclamo è priva d’oggetto.

4. Notificazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.