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Decisione

9.2019.192

Tasse e spese per approvazione di rendiconti finanziari e rapporti morali

4 maggio 2020Italiano14 min

decisioni in data 20 novembre 2019 è insorta la RE 1 (rappresentata dall’avv. PR

Source ti.ch

Incarto n.

9.2019.192

9.2019.193

Lugano

4 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone la

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda le tasse e le spese per l’approvazione dei rendiconti

finanziari e rapporti morali per gli anni 2015 e 2016 relativi alla curatela

a favore della defunta PI 1, poste a carico della RE 1

giudicando

sui reclami del 20 novembre 2019 presentati dalla RE 1 contro le decisioni

emesse il 18 ottobre 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. In data 31 luglio

2015 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di

protezione) ha istituito a favore di PI 1 una curatela di rappresentanza e

amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC Quale curatore è

stato nominato l’avv. PR 1.

PI 1 è deceduta il 2016.

B. Con due decisioni del

18 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario

del 2015 (ris. no. 767/19) e il rendiconto finanziario per l’anno 2016 (ris.

no. 768/19). Per ciascuna decisione, l’Autorità di protezione ha prelevato

tasse e spese, a carico della RE 1 di fr. 2'500.–.

C. Contro le suddette

decisioni in data 20 novembre 2019 è insorta la RE 1 (rappresentata dall’avv. PR

1, già curatore di PI 1), con due reclami distinti ma identici, limitatamente

all’ammontare delle tasse e spese per ciascuna decisione (dispositivo n. 2.).

La RE 1 chiede che tasse e spese siano fissate in una cifra complessiva, per

entrambe le decisioni, non superiore a fr. 2'500.–. Secondo la reclamante, l’importo

complessivo di fr. 5'000.– sarebbe troppo elevato, rappresentando il massimo

applicabile ad ogni singola decisione e considerato che i rendiconti sono stati

presentati dal curatore in un solo documento. A suo avviso, ritenuto che la

legge prevede tasse e spese da fr. 200.– a fr. 5'000.–, l’Autorità di protezione,

prelevando fr. 2'500.– per ciascuna decisione, avrebbe abusato del proprio

potere di apprezzamento e non avrebbe rispettato il principio dell’equivalenza.

Osserva che, considerando “possibili tariffe orarie di un revisore

professionale”, la somma rappresenterebbe una remunerazione di oltre 30 ore

di lavoro. Evidenzia infine che l’Autorità avrebbe omesso di chinarsi sulle note

professionali del curatore.

La RE 1 ha chiesto pure la restituzione dell’effetto sospensivo ai

reclami.

D. Tramite osservazioni

25 novembre 2019 relative alla richiesta di restituzione dell’effetto

sospensivo, presentate con due allegati distinti ma identici, l’Autorità di

protezione ha chiesto che l’istanza sia respinta in considerazione del fatto

che i reclami esplicano già tale effetto.

E. Il 6 dicembre 2019 l’Autorità

di protezione ha presentato le proprie osservazioni sul merito dei

reclami, anch’esse in due allegati pressoché identici. Ha chiesto la reiezione

dei gravami e la conferma delle proprie decisioni, sostenendo che l’applicazione

di una tassa di fr. 2'500.– per l’approvazione di ciascun rendiconto sarebbe

giustificata, corrispondendo praticamente allo 0,27 % della sostanza netta

della curatelata e tenuto conto delle difficoltà incontrate nelle operazioni di

revisione e dei ritardi del curatore nel presentarli. Il documento unico

presentato dal curatore sarebbe stato suddiviso in due atti, al fine di

ottenerne uno per ciascun anno civile. Quanto all’approvazione della mercede

del curatore, l’Autorità di protezione ha chiarito che avrebbe avuto luogo

tramite decisione separata, per tener conto della differenza tra il monte ore

annuo assegnato al curatore (di 60 ore a fr. 60.–) e l’importo di fr. 13'699.85

esposto.

F. Con due decisioni del

12 dicembre 2019, l’Autorità di protezione ha quindi approvato le mercedi e le spese

del curatore per gli anni 2015 e 2016. Per il primo anno ha riconosciuto un

importo complessivo di fr. 3'802.– (fr. 3'600.– a titolo di indennità e fr.

202.– di spese) e per il secondo anno ha riconosciuto una somma complessiva di

fr. 2'024.– (fr. 2'000.– a titolo di indennità e fr. 24.– per le spese). Le

decisioni risultano regolarmente cresciute in giudicato.

G. In data 19 dicembre

2019 la RE 1 ha presentato, in un unico allegato, la propria replica alle

osservazioni dell’Autorità di protezione. La reclamante precisa che il curatore

non avrebbe presentato i rendiconti in ritardo, osservando che la curatela è

stata istituita in agosto 2015 e la curatelata è deceduta in marzo 2016, mentre

i rendiconti sono stati presentati in settembre 2016. Il tempo impiegato

sarebbe giustificato dalla complessità della situazione, con conti in banche

estere e in diverse valute. La RE 1 e il suo rappresentante legale precisano che

i rendiconti non presentavano errori ed erano corredati da tutti i documenti

necessari. In definitiva, la reclamante ribadisce che la tassa applicata

dall’Autorità di protezione violerebbe il “principio di corrispondenza” e che

l’autorità stessa avrebbe ammesso di averla applicata esclusivamente in

funzione del valore netto della sostanza e non commisurata all’effettiva attività

svolta né tenendo conto della durata della curatela e dei relativi periodi di

rendiconto. La RE 1 conferma quindi la richiesta di applicazione di una tassa

complessiva di fr. 2'500.–, eventualmente suddivisi in fr. 1'500.– e fr.

1'000.–.

H. Con due allegati di

duplica, praticamente identici, il 2 gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha precisato

di non aver mosso critiche al curatore in relazione alla tempistica ed alla

forma della presentazione dei rendiconti, ma esclusivamente di aver puntualizzato

che egli chiedeva che la revisione si svolgesse presso i suoi uffici. Ha quindi

ribadito di ritenere corretto commisurare alla sostanza le tasse applicate, che

sarebbero ciascuna della metà del massimo previsto dall’art. 29 LPMA,

trattandosi di due decisioni distinte, ma anche in relazione a “oggettivi

criteri di responsabilità (…) nei confronti dell’Autorità di protezione e per

lo stato stesso (art. 454 cpv. 1, 3 e 4 CC)”.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

I reclami, avendo il

medesimo fondamento di fatto, vengono evasi con una sola decisione (art. 76

LPAmm).

2.

La richiesta di restituzione

dell’effetto sospensivo al reclamo formulata dalla reclamante è priva di

oggetto, ritenuto che per legge il reclamo ha già effetto sospensivo ai sensi

dell’art. 450 c CC, considerato che l’Autorità di protezione non ha disposto

altrimenti.

3.

La RE 1 contesta la

fissazione di due tasse di giustizia pari ciascuna a fr. 2'500.–, una per ognuna

delle due decisioni di approvazione dei rendiconti per gli anni 2015 e 2016,

chiedendo che siano invece fissate in una cifra complessiva non superiore a fr.

2'500.–. Secondo la reclamante, l’importo complessivo di fr. 5'000.– per le due

decisioni sarebbe infatti troppo elevato, rappresentando il massimo applicabile

ad ogni singola decisione. Essa evidenzia che i rendiconti sono stati

presentati in un solo documento, mentre l’Autorità di protezione avrebbe deciso

di suddividerli in due atti distinti, per altrettanti periodi della curatela: dal

1.8.2015

al 31.12.2015 e dal 1.1.2016 al 7.03.2016. Di conseguenza, avrebbe

emanato due decisioni di approvazione separate, ciascuna con una tassa,

ottenendo quale risultato il prelievo del massimo concesso dalla legge.

L’Autorità di protezione pretende invece che l’applicazione di una tassa di fr.

2'500.– per l’approvazione di ciascun rendiconto si giustifichi dall’importanza

del patrimonio della curatelata, corrispondendo “praticamente allo 0,27 %

della sostanza netta”. Nelle osservazioni al reclamo accenna a difficoltà

incontrate nelle operazioni di revisione e a ritardi del curatore nel

presentare i giustificativi, mentre in duplica indica che la successione

avrebbe comportato “delle problematiche complesse” ma che “non è

assolutamente stata fatta” nessuna “critica al curatore”.

4.

In virtù dell’art.

29.

cpv. 1 lett. a) LPMA le Autorità regionali di protezione possono applicare

alle proprie decisioni tasse per l’approvazione di rendiconti morali da fr.

20.– a fr. 200.–, mentre per ogni altra decisione fino a fr. 5000.–.

Ai sensi della lett. b del medesimo

disposto, le Autorità regionali di protezione possono inoltre condannare la

parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; è

applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile svizzero del

19.

dicembre 2008 (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre

2010.

4.1

Le tasse di giustizia

sono contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei costi e

dell’equivalenza, espressione del principio di proporzionalità (sentenza CDP

del 28 aprile 2015, inc. 9.2014.91, cons. 5.1. e rif.; sentenza CDP del 26

marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2a e rif.; sentenza CDP del 13 agosto

2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6b e rif.). Il principio della copertura dei

costi postula l’esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito

globale delle tasse e l’ammontare complessivo dei costi anticipati dall’ente

pubblico, incluse le spese generali. In altri termini, il totale delle risorse

provenienti dalle tasse di giustizia non deve superare il totale dei costi a

carico della collettività per l’attività giudiziaria in causa: dalle spese

generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle

spese postali a quelle telefoniche (sentenza CDP del 28 aprile 2015, inc.

9.2014.91, cons. 5.1. e rif.; sentenza CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195,

consid. 2b e rif.; sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid.

6c e rif). Il principio dell’equivalenza dispone invece che l’ammontare della

singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico

della prestazione fornita dall’ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in

evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve

contenersi entro limiti ragionevoli (sentenza CDP del 28 aprile 2015, inc.

9.2014.91, cons. 5.1. e rif.; sentenza CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195,

consid. 2c e rif.; sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid.

6d e rif.).

4.2

Nell’ambito

della determinazione delle tasse, dottrina e giurisprudenza riconoscono la

possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti dall’esperienza. Il

ricorso a questi criteri, costituisce in effetti un’irrinunciabile necessità

soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché

il principio dell’equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi

che la tassa appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il

principio dell’equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta.

Ciò significa, in buona sostanza, che l’ammontare della tassa dev’essere in proporzione

con l’importo complessivo dei costi causati dalla pratica per l’autorità (sentenza

CDP del 28 aprile 2015, inc. 9.2014.91, cons. 5.2 e rif.; sentenza CDP del 26

marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2d e rif.; sentenza CDP del 13 agosto

2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6e e rif.).

Nei limiti

del principio dell’equivalenza, l’autorità amministrativa o giudiziaria dispone

comunque di un ampio potere di apprezzamento, ed un’istanza superiore chiamata

a verificarne la legittimità può intervenire in pratica soltanto se codesta

autorità ha manifestamente abusato del suo potere o l’ha ecceduto. Nelle

procedure importanti l’autorità può fissare l’ammontare della tassa di

giustizia in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle

cause minori (sentenza CDP del 28 aprile 2015, inc. 9.2014.91, cons. 5.2

e rif.; sentenza CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2e e rif.;

sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6f

e rif.).

5.

Nel caso concreto, gli

importi fissati dall’Autorità di protezione per le tasse e spese

di giudizio non risultano conformi ai principi sopraesposti. Malgrado la somma di

fr. 2'500.– per ciascuna decisione di approvazione del rendiconto potrebbe di

principio essere considerata rispettosa della norma che prevede una tassa fino

a fr. 5'000.– per decisione, non appare che nella fattispecie la valutazione

dei rendiconti o la gestione della curatela durata circa 10 mesi possano

giustificare la fissazione delle due tasse emesse. Ritenuto che non è

contestato che il curatore abbia presentato tutta la documentazione ed i

rendiconti completi e corretti (in un unico documento, poi suddiviso in due

dall’Autorità di protezione per ottenerne uno per ogni anno civile), non si può

ritenere, e nemmeno è comprovato, che la revisione abbia generato un’importante

mole di lavoro o particolari difficoltà, alle quali peraltro l’Autorità accenna

soltanto (nelle osservazioni al reclamo) senza dimostrarle. In definitiva, l’Autorità

si limita a giustificare le tasse emesse con l’entità della sostanza netta

della defunta curatelata, pari a oltre fr. 11'000'000.–, ammettendo di non

averle commisurate all’effettiva attività svolta né di aver tenuto conto

della durata o delle difficoltà nella gestione della curatela. Ciò

che, come correttamente sostenuto dalla reclamante, non rispetta il principio

dell’equivalenza, ritenuto che le tasse emesse non possono essere ragionevolmente

considerate come proporzionate alla prestazione dell’Autorità di protezione. Nemmeno

appare rispettato il principio della copertura dei costi, che comporta

l’esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse

e l’ammontare complessivo dei costi anticipati dall’ente pubblico, incluse le

spese generali. Abbondanzialmente, si osserva che neanche i due

solleciti (citati dall’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni)

trasmessi al curatore per ottenere i rendiconti, o l’ipotesi di visionare gli

incarti presso gli uffici del curatore (ciò che poi non sembrerebbe essersi

realizzato), giustificherebbero l’entità delle tasse decise.

Visti

gli atti e tenuto conto di tutte le circostanze, questo giudice ritiene quindi

che l’Autorità di protezione abbia ecceduto i limiti del suo potere di

apprezzamento e che le tasse di giustizia siano da correggere. Appare pertanto giustificato

accogliere la richiesta della reclamante e fissarle in fr. 1'250.– per ciascuna

decisione.

6.

Visto quanto sopra, i

reclami vanno accolti e le decisioni impugnate modificate come sopra indicato. Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza ma

viste le circostanze particolari si rinuncia all’addebito di tasse e spese

processuali, che non potrebbero peraltro essere caricate all’Autorità di

protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Quanto alle ripetibili,

già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione

risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a

reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche

antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano

partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte

insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati

che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag.

692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per

scostarsi, oggi, da tali principi consolidati e di conseguenza l’Autorità di

protezione va condannata al pagamento di adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. I reclami, nella

misura in cui non sono privi d’oggetto, sono accolti ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza i

dispositivi n. 2. delle decisioni dell’Autorita regionale di protezione __________,

risoluzione no. __________ e risoluzione no. __________ del 18 ottobre 2019 sono riformati come segue:

“2. Tasse e spese della

presente decisione, per complessivi fr. 1'250.– sono a carico della RE 1 che procederà

al suo pagamento entro 30 giorni all’Autorità regionale di protezione tramite

l’allegata polizza di versamento”.

2. Non si

prelevano né spese né tasse di giustizia.

L’Autorità regionale di protezione __________

rifonderà a RE 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.