9.2019.192
Tasse e spese per approvazione di rendiconti finanziari e rapporti morali
4 maggio 2020Italiano14 min
decisioni in data 20 novembre 2019 è insorta la RE 1 (rappresentata dall’avv. PR
Source ti.ch
Incarto n.
9.2019.192
9.2019.193
Lugano
4 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone la
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda le tasse e le spese per l’approvazione dei rendiconti
finanziari e rapporti morali per gli anni 2015 e 2016 relativi alla curatela
a favore della defunta PI 1, poste a carico della RE 1
giudicando
sui reclami del 20 novembre 2019 presentati dalla RE 1 contro le decisioni
emesse il 18 ottobre 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. In data 31 luglio
2015 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di
protezione) ha istituito a favore di PI 1 una curatela di rappresentanza e
amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC Quale curatore è
stato nominato l’avv. PR 1.
PI 1 è deceduta il 2016.
B. Con due decisioni del
18 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario
del 2015 (ris. no. 767/19) e il rendiconto finanziario per l’anno 2016 (ris.
no. 768/19). Per ciascuna decisione, l’Autorità di protezione ha prelevato
tasse e spese, a carico della RE 1 di fr. 2'500.–.
C. Contro le suddette
decisioni in data 20 novembre 2019 è insorta la RE 1 (rappresentata dall’avv. PR
1, già curatore di PI 1), con due reclami distinti ma identici, limitatamente
all’ammontare delle tasse e spese per ciascuna decisione (dispositivo n. 2.).
La RE 1 chiede che tasse e spese siano fissate in una cifra complessiva, per
entrambe le decisioni, non superiore a fr. 2'500.–. Secondo la reclamante, l’importo
complessivo di fr. 5'000.– sarebbe troppo elevato, rappresentando il massimo
applicabile ad ogni singola decisione e considerato che i rendiconti sono stati
presentati dal curatore in un solo documento. A suo avviso, ritenuto che la
legge prevede tasse e spese da fr. 200.– a fr. 5'000.–, l’Autorità di protezione,
prelevando fr. 2'500.– per ciascuna decisione, avrebbe abusato del proprio
potere di apprezzamento e non avrebbe rispettato il principio dell’equivalenza.
Osserva che, considerando “possibili tariffe orarie di un revisore
professionale”, la somma rappresenterebbe una remunerazione di oltre 30 ore
di lavoro. Evidenzia infine che l’Autorità avrebbe omesso di chinarsi sulle note
professionali del curatore.
La RE 1 ha chiesto pure la restituzione dell’effetto sospensivo ai
reclami.
D. Tramite osservazioni
25 novembre 2019 relative alla richiesta di restituzione dell’effetto
sospensivo, presentate con due allegati distinti ma identici, l’Autorità di
protezione ha chiesto che l’istanza sia respinta in considerazione del fatto
che i reclami esplicano già tale effetto.
E. Il 6 dicembre 2019 l’Autorità
di protezione ha presentato le proprie osservazioni sul merito dei
reclami, anch’esse in due allegati pressoché identici. Ha chiesto la reiezione
dei gravami e la conferma delle proprie decisioni, sostenendo che l’applicazione
di una tassa di fr. 2'500.– per l’approvazione di ciascun rendiconto sarebbe
giustificata, corrispondendo praticamente allo 0,27 % della sostanza netta
della curatelata e tenuto conto delle difficoltà incontrate nelle operazioni di
revisione e dei ritardi del curatore nel presentarli. Il documento unico
presentato dal curatore sarebbe stato suddiviso in due atti, al fine di
ottenerne uno per ciascun anno civile. Quanto all’approvazione della mercede
del curatore, l’Autorità di protezione ha chiarito che avrebbe avuto luogo
tramite decisione separata, per tener conto della differenza tra il monte ore
annuo assegnato al curatore (di 60 ore a fr. 60.–) e l’importo di fr. 13'699.85
esposto.
F. Con due decisioni del
12 dicembre 2019, l’Autorità di protezione ha quindi approvato le mercedi e le spese
del curatore per gli anni 2015 e 2016. Per il primo anno ha riconosciuto un
importo complessivo di fr. 3'802.– (fr. 3'600.– a titolo di indennità e fr.
202.– di spese) e per il secondo anno ha riconosciuto una somma complessiva di
fr. 2'024.– (fr. 2'000.– a titolo di indennità e fr. 24.– per le spese). Le
decisioni risultano regolarmente cresciute in giudicato.
G. In data 19 dicembre
2019 la RE 1 ha presentato, in un unico allegato, la propria replica alle
osservazioni dell’Autorità di protezione. La reclamante precisa che il curatore
non avrebbe presentato i rendiconti in ritardo, osservando che la curatela è
stata istituita in agosto 2015 e la curatelata è deceduta in marzo 2016, mentre
i rendiconti sono stati presentati in settembre 2016. Il tempo impiegato
sarebbe giustificato dalla complessità della situazione, con conti in banche
estere e in diverse valute. La RE 1 e il suo rappresentante legale precisano che
i rendiconti non presentavano errori ed erano corredati da tutti i documenti
necessari. In definitiva, la reclamante ribadisce che la tassa applicata
dall’Autorità di protezione violerebbe il “principio di corrispondenza” e che
l’autorità stessa avrebbe ammesso di averla applicata esclusivamente in
funzione del valore netto della sostanza e non commisurata all’effettiva attività
svolta né tenendo conto della durata della curatela e dei relativi periodi di
rendiconto. La RE 1 conferma quindi la richiesta di applicazione di una tassa
complessiva di fr. 2'500.–, eventualmente suddivisi in fr. 1'500.– e fr.
1'000.–.
H. Con due allegati di
duplica, praticamente identici, il 2 gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha precisato
di non aver mosso critiche al curatore in relazione alla tempistica ed alla
forma della presentazione dei rendiconti, ma esclusivamente di aver puntualizzato
che egli chiedeva che la revisione si svolgesse presso i suoi uffici. Ha quindi
ribadito di ritenere corretto commisurare alla sostanza le tasse applicate, che
sarebbero ciascuna della metà del massimo previsto dall’art. 29 LPMA,
trattandosi di due decisioni distinte, ma anche in relazione a “oggettivi
criteri di responsabilità (…) nei confronti dell’Autorità di protezione e per
lo stato stesso (art. 454 cpv. 1, 3 e 4 CC)”.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
I reclami, avendo il
medesimo fondamento di fatto, vengono evasi con una sola decisione (art. 76
LPAmm).
2.
La richiesta di restituzione
dell’effetto sospensivo al reclamo formulata dalla reclamante è priva di
oggetto, ritenuto che per legge il reclamo ha già effetto sospensivo ai sensi
dell’art. 450 c CC, considerato che l’Autorità di protezione non ha disposto
altrimenti.
3.
La RE 1 contesta la
fissazione di due tasse di giustizia pari ciascuna a fr. 2'500.–, una per ognuna
delle due decisioni di approvazione dei rendiconti per gli anni 2015 e 2016,
chiedendo che siano invece fissate in una cifra complessiva non superiore a fr.
2'500.–. Secondo la reclamante, l’importo complessivo di fr. 5'000.– per le due
decisioni sarebbe infatti troppo elevato, rappresentando il massimo applicabile
ad ogni singola decisione. Essa evidenzia che i rendiconti sono stati
presentati in un solo documento, mentre l’Autorità di protezione avrebbe deciso
di suddividerli in due atti distinti, per altrettanti periodi della curatela: dal
1.8.2015
al 31.12.2015 e dal 1.1.2016 al 7.03.2016. Di conseguenza, avrebbe
emanato due decisioni di approvazione separate, ciascuna con una tassa,
ottenendo quale risultato il prelievo del massimo concesso dalla legge.
L’Autorità di protezione pretende invece che l’applicazione di una tassa di fr.
2'500.– per l’approvazione di ciascun rendiconto si giustifichi dall’importanza
del patrimonio della curatelata, corrispondendo “praticamente allo 0,27 %
della sostanza netta”. Nelle osservazioni al reclamo accenna a difficoltà
incontrate nelle operazioni di revisione e a ritardi del curatore nel
presentare i giustificativi, mentre in duplica indica che la successione
avrebbe comportato “delle problematiche complesse” ma che “non è
assolutamente stata fatta” nessuna “critica al curatore”.
4.
In virtù dell’art.
29.
cpv. 1 lett. a) LPMA le Autorità regionali di protezione possono applicare
alle proprie decisioni tasse per l’approvazione di rendiconti morali da fr.
20.– a fr. 200.–, mentre per ogni altra decisione fino a fr. 5000.–.
Ai sensi della lett. b del medesimo
disposto, le Autorità regionali di protezione possono inoltre condannare la
parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; è
applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile svizzero del
19.
dicembre 2008 (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre
2010.
4.1
Le tasse di giustizia
sono contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei costi e
dell’equivalenza, espressione del principio di proporzionalità (sentenza CDP
del 28 aprile 2015, inc. 9.2014.91, cons. 5.1. e rif.; sentenza CDP del 26
marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2a e rif.; sentenza CDP del 13 agosto
2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6b e rif.). Il principio della copertura dei
costi postula l’esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito
globale delle tasse e l’ammontare complessivo dei costi anticipati dall’ente
pubblico, incluse le spese generali. In altri termini, il totale delle risorse
provenienti dalle tasse di giustizia non deve superare il totale dei costi a
carico della collettività per l’attività giudiziaria in causa: dalle spese
generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle
spese postali a quelle telefoniche (sentenza CDP del 28 aprile 2015, inc.
9.2014.91, cons. 5.1. e rif.; sentenza CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195,
consid. 2b e rif.; sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid.
6c e rif). Il principio dell’equivalenza dispone invece che l’ammontare della
singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico
della prestazione fornita dall’ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in
evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve
contenersi entro limiti ragionevoli (sentenza CDP del 28 aprile 2015, inc.
9.2014.91, cons. 5.1. e rif.; sentenza CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195,
consid. 2c e rif.; sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid.
6d e rif.).
4.2
Nell’ambito
della determinazione delle tasse, dottrina e giurisprudenza riconoscono la
possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti dall’esperienza. Il
ricorso a questi criteri, costituisce in effetti un’irrinunciabile necessità
soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché
il principio dell’equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi
che la tassa appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il
principio dell’equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta.
Ciò significa, in buona sostanza, che l’ammontare della tassa dev’essere in proporzione
con l’importo complessivo dei costi causati dalla pratica per l’autorità (sentenza
CDP del 28 aprile 2015, inc. 9.2014.91, cons. 5.2 e rif.; sentenza CDP del 26
marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2d e rif.; sentenza CDP del 13 agosto
2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6e e rif.).
Nei limiti
del principio dell’equivalenza, l’autorità amministrativa o giudiziaria dispone
comunque di un ampio potere di apprezzamento, ed un’istanza superiore chiamata
a verificarne la legittimità può intervenire in pratica soltanto se codesta
autorità ha manifestamente abusato del suo potere o l’ha ecceduto. Nelle
procedure importanti l’autorità può fissare l’ammontare della tassa di
giustizia in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle
cause minori (sentenza CDP del 28 aprile 2015, inc. 9.2014.91, cons. 5.2
e rif.; sentenza CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2e e rif.;
sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6f
e rif.).
5.
Nel caso concreto, gli
importi fissati dall’Autorità di protezione per le tasse e spese
di giudizio non risultano conformi ai principi sopraesposti. Malgrado la somma di
fr. 2'500.– per ciascuna decisione di approvazione del rendiconto potrebbe di
principio essere considerata rispettosa della norma che prevede una tassa fino
a fr. 5'000.– per decisione, non appare che nella fattispecie la valutazione
dei rendiconti o la gestione della curatela durata circa 10 mesi possano
giustificare la fissazione delle due tasse emesse. Ritenuto che non è
contestato che il curatore abbia presentato tutta la documentazione ed i
rendiconti completi e corretti (in un unico documento, poi suddiviso in due
dall’Autorità di protezione per ottenerne uno per ogni anno civile), non si può
ritenere, e nemmeno è comprovato, che la revisione abbia generato un’importante
mole di lavoro o particolari difficoltà, alle quali peraltro l’Autorità accenna
soltanto (nelle osservazioni al reclamo) senza dimostrarle. In definitiva, l’Autorità
si limita a giustificare le tasse emesse con l’entità della sostanza netta
della defunta curatelata, pari a oltre fr. 11'000'000.–, ammettendo di non
averle commisurate all’effettiva attività svolta né di aver tenuto conto
della durata o delle difficoltà nella gestione della curatela. Ciò
che, come correttamente sostenuto dalla reclamante, non rispetta il principio
dell’equivalenza, ritenuto che le tasse emesse non possono essere ragionevolmente
considerate come proporzionate alla prestazione dell’Autorità di protezione. Nemmeno
appare rispettato il principio della copertura dei costi, che comporta
l’esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse
e l’ammontare complessivo dei costi anticipati dall’ente pubblico, incluse le
spese generali. Abbondanzialmente, si osserva che neanche i due
solleciti (citati dall’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni)
trasmessi al curatore per ottenere i rendiconti, o l’ipotesi di visionare gli
incarti presso gli uffici del curatore (ciò che poi non sembrerebbe essersi
realizzato), giustificherebbero l’entità delle tasse decise.
Visti
gli atti e tenuto conto di tutte le circostanze, questo giudice ritiene quindi
che l’Autorità di protezione abbia ecceduto i limiti del suo potere di
apprezzamento e che le tasse di giustizia siano da correggere. Appare pertanto giustificato
accogliere la richiesta della reclamante e fissarle in fr. 1'250.– per ciascuna
decisione.
6.
Visto quanto sopra, i
reclami vanno accolti e le decisioni impugnate modificate come sopra indicato. Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza ma
viste le circostanze particolari si rinuncia all’addebito di tasse e spese
processuali, che non potrebbero peraltro essere caricate all’Autorità di
protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Quanto alle ripetibili,
già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione
risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a
reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche
antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano
partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte
insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati
che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag.
692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per
scostarsi, oggi, da tali principi consolidati e di conseguenza l’Autorità di
protezione va condannata al pagamento di adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. I reclami, nella
misura in cui non sono privi d’oggetto, sono accolti ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza i
dispositivi n. 2. delle decisioni dell’Autorita regionale di protezione __________,
risoluzione no. __________ e risoluzione no. __________ del 18 ottobre 2019 sono riformati come segue:
“2. Tasse e spese della
presente decisione, per complessivi fr. 1'250.– sono a carico della RE 1 che procederà
al suo pagamento entro 30 giorni all’Autorità regionale di protezione tramite
l’allegata polizza di versamento”.
2. Non si
prelevano né spese né tasse di giustizia.
L’Autorità regionale di protezione __________
rifonderà a RE 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.