9.2019.194
Istanza di intervento contro gli atti del curatore presentata da un’associazione. Legittimazione attiva negata poiché non si tratta di perso-na vicina alla curatelata, non fa valere gli interessi della medesima e nemmeno altri interessi tutelati dal diritto di protezione
14 maggio 2020Italiano30 min
ecclesiastica denominata RE 1 (precedentemente __________, Associazione __________;
Source ti.ch
Incarto n.
9.2019.194
Lugano
14 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
CO
1
e
a
PI
1
rappr.
da: CURA 1
e
a
PI
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda l’istanza di intervento presentata il 22 ottobre 2019 dall’associazione
RE 1 in relazione agli atti intrapresi dal curatore ad hoc avv. CURA 1
in nome e per conto di PI 1 nella successione del defunto marito __________
giudicando
sul reclamo del 26 novembre 2019 presentato dall’associazione RE 1 contro la
decisione emanata 28 ottobre 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________
(ris. n. 3217/2019 del 24 ottobre 2019);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con scritto 21
settembre 2018 l’avv. PR 2 ha presentato all’Autorità una “istanza di
curatela volontaria (ex art. 394/395 CC)” per PI 1, nata __________, classe
1935.
Il legale ha informato
l’Autorità di protezione del decesso di __________, marito dell’interessata, e
delle disposizioni testamentarie da lui lasciate. In particolare, il de
cuius avrebbe istituito quale erede universale un’associazione
ecclesiastica denominata RE 1 (precedentemente __________, Associazione __________;
di seguito, Associazione) di __________ designando la vedova “quale erede
istituita (recte: legataria istituita) limitatamente” ad alcuni beni
(istanza di curatela 21 settembre 2018, pag. 2). Secondo l’avv. PR 2, __________
aveva acquistato diversi immobili sia in __________ che in Svizzera “con
l’intento di lasciarli in eredità ai suoi parenti quali legati”:
l’assegnazione dei medesimi potrebbe necessitare il “coinvolgimento della
signora __________ o di un suo rappresentante” (istanza di curatela 21
settembre 2018, pag. 2). Viste le condizioni della vedova, che “ha
cominciato a manifestare alcuni segni di invalidità dovuta verosimilmente
all’età”, e ritenuto che il de cuius aveva previsto di nominare i
due nipoti __________ e PI 2, anch’essi legatari, esecutori testamentari nonché
tutori di PI 1, il legale postulava la nomina del nipote PI 2 quale “curatore
volontario ai sensi degli art. 394/395 e ss. CCS” e chiedeva di essere convocato,
assieme ai due nipoti dell’interessata, “per discutere della situazione e
trovare la soluzione più congeniale” (istanza di curatela 21 settembre 2018,
pag. 3). All’istanza sono state prodotte le procure dei due nipoti
dell’interessata, __________ e PI 2, e dell’associazione nominata erede.
B. Con decisione 16
novembre 2018 (ris. n. 3124/2018 del 13 novembre 2018) l’Autorità regionale di
protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha istituito in
favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex
art. 394 e 395 CC Quale curatore è stato nominato il nipote dell’interessata, PI
2, con il compito di rappresentare l’interessata, se necessario, nell’ambito
della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, nonché di amministrare
con tutta la diligenza richiesta i redditi e la sostanza dell’interessata.
C. Con decisione di pari
data, poi rettificata con decisione 5 dicembre 2018 (ris. n. 3321/2018 del 4
dicembre 2018) l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una
curatela di rappresentanza ex art. 394 cpv. 1 CC, in sostituzione giusta l’art.
403 CC, avente per oggetto la rappresentanza dell’interessata nella procedura
relativa alla successione del marito defunto.
Quale curatore è
stato nominato l’avv. CURA 1 e, per effetto dell’art. 403 cpv. 2 CC, PI 2 è
stato nel contempo privato del suo diritto di rappresentanza della curatelata nell’ambito
delle pratiche ereditarie della successione __________, in considerazione del
fatto che entrambi fanno parte della relativa comunione ereditaria e sussiste
dunque un possibile conflitto di interessi.
D. Con scritto 21
dicembre 2018 l’avv. CURA 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di essere
autorizzato, ai sensi dell’art. 416 CC, a promuovere procedimenti giudiziari
nell’ambito della successione del marito della curatelata. Secondo il curatore ad
hoc, vi sono motivi di ritenere “che le disposizioni testamentarie del
defunto __________ potrebbero ledere i diritti della signora PI 1 e che, a
salvaguardia degli stessi, debba essere avviata una procedura giudiziaria (in
particolare di riduzione) entro il termine di perenzione” (pag. 1).
E. Con decisione 14
gennaio 2019 (ris. n. 37/2019 dell’8 gennaio 2019) l’Autorità di protezione ha
autorizzato il curatore avv. CURA 1 a promuovere procedimenti giudiziari per
l’accertamento della qualità di erede della curatelata nella successione di __________,
per l’accertamento della composizione della successione (attivi, passivi e
singoli componenti) e per l’accertamento della pretesa dell’interessata a
titolo di liquidazione del regime matrimoniale e/o la riduzione delle
disposizioni lesive della porzione legittima spettante alla vedova. L’Autorità
di protezione ha inoltre autorizzato l’avv. CURA 1 a compiere ogni atto si
rendesse necessario in tale ambito, ritenuto che il curatore PI 2 è stato
autorizzato a pagare, a debito degli attivi della curatela, tutti gli anticipi
giudiziari richiesti.
F. Con scritto 25
gennaio 2019 l’avv. CURA 1 ha informato l’Autorità di protezione di aver
presentato, in data 16 gennaio 2019, un’istanza di conciliazione in nome e per
conto di PI 1 nei confronti degli eredi e legatari nominati dal defunto marito.
Il curatore postulava, in caso di mancata conciliazione, il rilascio
dell’autorizzazione ad agire ex art. 209 CPC per l’accertamento della quota
legittima spettante a PI 1 di ¾ della successione del defunto marito,
l’accertamento della composizione e del valore della successione e la riduzione
proporzionale delle disposizioni testamentarie in favore di terzi alfine di
garantire quanto spettante alla vedova.
G. Con istanza di
intervento datata 22 ottobre 2019, l’associazione RE 1 si è rivolta
all’Autorità di protezione, per il tramite dell’avv. PR 1, chiedendo di
intraprendere una procedura che accerti che la contestazione del testamento del
de cuius e l’introduzione di un’azione di riduzione in Pretura sono
contrari agli interessi e alla volontà della curatelata. Legittimandosi quale
persona vicina all’interessata, l’Associazione ha chiesto all’Autorità di
protezione di ordinare al curatore di ritirare l’azione di riduzione e di
accertamento dell’asse successorio pendente, che non apportano alcun beneficio
concreto alla curatelata e in ogni caso si scontrano con le sue volontà più
volte espresse. Anche __________ e PI 2 con scritto del 23 ottobre 2019 hanno
presentato un’analoga istanza di intervento ai sensi dell’art. 419 CC.
H. Con decisione 28
ottobre 2019 (ris.
n. 3217/2019 del 24 ottobre 2019) l’Autorità di
protezione ha giudicato irricevibile l’istanza presentata dall’Associazione,
difettandole la necessaria legittimazione ad agire.
L’Autorità di
protezione ha pure giudicato irricevibile l’analoga istanza di intervento
presentata da __________ e PI 2 (decisione 28 ottobre 2019, ris. n. 3218/2019
del 24 ottobre 2019), che non è stata oggetto di impugnazione.
I. Con reclamo 26
novembre 2019 l’Associazione RE 1 ha impugnato dinnanzi a questo giudice la
decisione emanata dall’Autorità di protezione nei suoi confronti.
L’Associazione contesta il
giudizio di irricevibilità emanato dall’Autorità di protezione, affermando di
essere persona vicina alla curatelata e di agire a tutela degli interessi di
quest’ultima. La reclamante postula la riforma della decisione impugnata, nel
senso di ordinare al curatore avv. CURA 1 di ritirare il procedimento
intrapreso in Pretura e di revocare la decisione dell’Autorità di protezione
che lo autorizzava ad agire in via giudiziale.
L. Con osservazioni
19 dicembre 2019, PI 2 ha dichiarato di condividere pienamente il contenuto del
reclamo dell’associazione, postulandone l’accoglimento. Con osservazioni 20
dicembre 2019 l’avv. CURA 1 ha invece chiesto il respingimento del reclamo,
così come l’Autorità di protezione nelle sue osservazioni dell’8 gennaio 2020.
M. Nei
successivi scambi di allegati (replica 30 gennaio 2020 e dupliche 5 e 17
febbraio 2020) le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e
domande di causa. PI 2 non ha duplicato.
N. Nel frattempo,
con petizione 5 novembre 2019 l’avv. CURA 1 ha presentato, in nome e per
conto di PI 1, una petizione presso la Pretura di __________ tendente
all’accertamento della quota legittima di ¾ della successione spettante alla
sua curatelata e del valore della successione, e chiedendo la riduzione
proporzionale delle disposizioni testamentarie in favore di terzi. Con
ordinanza 18 dicembre 2019 il Pretore competente ha sospeso il procedimento
(OR.2019.219) fino ad evasione del presente reclamo.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
I. Legittimazione al
reclamo ex art. 450 CC
2.
La decisione
impugnata respinge un’istanza di intervento ai sensi dell’art. 419 CC
presentata all’Autorità di protezione dall’Associazione.
Le decisioni emanate dall’autorità
di prime cure ex art. 419 CC possono essere impugnate attraverso le usuali vie
di reclamo (art. 450 CC e seg.; Messaggio concernente
la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto
della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6447 e
6470; Schmid, BSK
Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 419 CC n. 17;
Langenegger,
Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 419 CC n. 4; Häfeli, CommFam, Protection de l’adulte,
2013, ad art. 419 CC n. 1 e 7; Vogel,
CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3a ed. 2016, ad art. 419 CC n. 8; sentenza
CDP del 18 maggio 2018, inc. 9.2017.221, consid. 6).
Nel diritto di
protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all’art. 450 cpv. 2 CC
ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle
persone vicine all’interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione
impugnata (n. 3).
Vanno considerate parti alla procedura in primo luogo la
persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori, e a
dipendenza della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate
parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich)
partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o
alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 419 CC n.
2.
e ad art. 450 CC n. 20-21; Steck,
BSK Erwachsenenschutz, ad art. 450 CC n. 29-30; Steck, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 450 CC n. 22;
sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).
Colui
al quale la facoltà di rivolgersi all’autorità di protezione è stata negata in
prima istanza può adire l’autorità di reclamo: il Tribunale federale gli
riconosce in linea di principio un interesse degno di protezione al riesame
della propria legittimazione, e dunque una legittimazione a ricorrere, purché
detto interesse sia attuale e concreto (STF 5A_186/2014 del 7 aprile 2014,
consid. 1; STF 5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 1; sentenza CDP del 17
luglio 2015, inc. 9.2015.114, consid. 2).
Sulla scorta dell’art. 450
CC, la legittimazione dell’Associazione ad interporre reclamo contro una
decisione che le nega la legittimazione ad agire ex art. 419 CC è pertanto data
in concreto.
Ci si potrebbe
eventualmente interrogare della proponibilità di una richiesta di intervento ai
sensi dell’art. 419 CC, laddove gli atti compiuti dal curatore che vengono
contestati corrispondono esattamente a quanto egli è stato autorizzato ad
intraprendere dall’Autorità di protezione stessa, mediante formale
autorizzazione decisione cresciuta in giudicato (nel caso concreto, cfr.
decisione 14 gennaio 2019, ris. n. 37/2019 dell’8 gennaio 2019). La questione
può ad ogni modo rimanere aperta, nella misura in cui l’istanza di intervento non
può comunque trovare accoglimento.
II. Legittimazione
ad agire ex art. 419 CC
3.
L’Associazione
reclamante contesta il mancato riconoscimento da parte dell’Autorità di
protezione della sua qualità di parte vicina all’interessata, ciò che legittima
il suo intervento a difesa degli interessi di PI 1, fondato sull’art. 419 CC.
3.1
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha considerato che una persona giuridica
come l’Associazione in questione non può essere considerata persona vicina
all’interessata, in quanto “non rientra nelle persone elencate dalla
dottrina e dalla giurisprudenza”, menzionate nella pronuncia, e “non si
può ritenere che una persona giuridica, come entità stessa, possa conoscere
bene l’interessata e intrattenere con la stessa regolari rapporti”
(decisione impugnata, pag. 5).
Inoltre,
l’Associazione “pretende di difendere gli interessi della curatelata”,
ma “fa valere unicamente interessi di diritto successorio, i quali sono
solamente aspettative e non possono quindi essere presi in considerazione quale
interesse giuridicamente protetto” (decisione impugnata, pag. 5).
L’Associazione farebbe valere “propri interessi di diritto successorio, non
protetti dalla norma in questione”: non si tratta di “interessi che la
misura avrebbe dovuto tutelare e il curatore tenere in considerazione
nell’ambito del suo operato”, ragion per cui l’Associazione “non può far
valere un interesse giuridicamente protetto” (decisione impugnata, pag. 5).
Secondo l’Autorità
di protezione, sia la nomina dell’avv. CURA 1 quale curatore, sia
l’autorizzazione ad agire conferitagli ex art. 416 CC sono decisioni “a
tutela della signora PI 1”, e non degli interessi economici
dell’Associazione, che l’autorità non era tenuta a prendere in considerazione
(decisione impugnata, pag. 5). L’art. 419 CC persegue lo scopo “di esortare
il curatore ad agire in modo lecito e a salvaguardare gli interessi del
curatelato”: quest’ultimo, nel contesto del suo operato, “non deve
tenere conto di diritti e interessi di eventuali coeredi”, che “non
godono di interessi soggettivi nella procedura di contestazione dell’operato di
un curatore” (decisione impugnata, pag. 6). Per questo motivo,
all’Associazione non è stata riconosciuta la legittimazione attiva per
presentare un’istanza di intervento, dichiarata irricevibile (decisione
impugnata, pag. 6). Secondo l’autorità di prime cure, i coeredi potranno far
valere le loro contestazioni “in un procedimento di merito come quello
relativo all’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie” pendente
in Pretura (decisione impugnata, pag. 6).
3.2
La reclamante contesta
la decisione impugnata, ritenendo errato negarle la legittimazione ad agire a
priori, senza chinarsi sulla sua effettiva vicinanza all’interessata (reclamo,
pag. 3). Secondo la reclamante, “dottrina e giurisprudenza non si sono
ancora espresse con chiarezza sulla possibilità per le persone giuridiche o
corporazioni di diritto pubblico di essere considerate «persone
vicine»”; tale possibilità non può dunque essere negata
aprioristicamente (reclamo, pag. 5). In particolare, l’Autorità di protezione
non si è chinata sui motivi di vicinanza alla curatelata evocati
dall’Associazione nella sua istanza d’intervento e non ha considerato le prove
ivi offerte (reclamo, pag. 5).
Nella decisione impugnata
l’Autorità di protezione avrebbe inoltre considerato, a torto, che
l’Associazione fa valere interessi successori propri, mentre nel caso concreto
l’istanza è volta a far luce sugli interessi della curatelata, poiché è negli interessi
di quest’ultima che il curatore è tenuto ad adempiere ai suoi compiti (reclamo,
pag. 6). Poco importa, al riguardo, che “vi sia simmetria tra gli interessi
della curatelata e quelli della Reclamante (così come quelli del de cuius __________)”
(reclamo, pag. 6).
Secondo la reclamante, la
sua istanza non implicava che l’Autorità di protezione effettuasse delle
valutazioni su questioni successorie. L’Associazione ritiene invece che
l’Autorità di protezione debba esprimersi in merito all’esercizio della
curatela, giudicando gli atti intrapresi dal curatore, che a suo parere non
tutelano gli interessi di PI 1 (reclamo, pag. 6). Secondo la reclamante, non vi
è alcuna necessità assoluta di far valere in via giudiziaria eventuali lesioni
della legittima, se nell’ambito dell’amministrazione dei beni non risulta che
l’interessata dipenda da quel flusso patrimoniale (reclamo, pag. 8).
3.3
Ai sensi dell’art. 419
CC, gli atti o le omissioni del curatore o di un terzo o servizio al quale
l’autorità di protezione degli adulti ha conferito un incarico possono essere
contestati davanti all’autorità di protezione degli adulti dall’interessato o
da una persona a lui vicina, nonché da qualsivoglia persona che vi abbia un
interesse giuridicamente protetto.
Giusta l’art. 419 CC, sono
legittimati a contestare gli atti o le omissioni del curatore l’interessato
medesimo, una persona a lui vicina oppure qualsiasi terzo che abbia un
interesse giuridicamente protetto. La norma riprende la formulazione del
previgente art. 420 vCC, che dal profilo materiale fonda anche la definizione
di legittimazione a ricorrere di cui all’art. 450 cpv. 2 CC (Messaggio del 28
giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6471 e 6647; Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, ad art. 419 CC n.
1; cfr. sentenza CDP del 17 luglio 2015, inc. 9.2015.114, consid. 2).
La nozione di parte alla
procedura è già stata evocata sopra (cfr. consid. 2). Per
quanto attiene alla nozione di «persone vicine all'interessato» ai sensi
dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC e dell’art. 419 CC, secondo la giurisprudenza
possono essere considerate tali non solo i parenti stretti e le persone
conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio
hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione
che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27
ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii). La dottrina ritiene che possono essere
qualificate come persone vicine all'interessato anche il medico, l’assistente
sociale, l’educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a
condizione che facciano valere una lesione degli interessi dell’interessato (cfr.
Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De
Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de
protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer
Lüchinger/Klingler/Seiler, Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift
für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28; sentenza CDP del
21.
febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).
Qualora
la persona vicina non agisca nell’interesse dell’interessato, deve essere
trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve
dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio,
specialmente protetto (Meier/De Luze,
Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte
– une Prozessstandschaft?, pag. 852; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc.
9.2019.118, consid. 2.2). Ai sensi dell’art. 419 e dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC
sono legittimati ad agire anche i terzi, purché abbiano un interesse giuridico
che deve essere tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame
diretto con la misura di protezione; un semplice interesse di fatto non basta
(Messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006 pag.
6391, pag. 6471; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, n. 1808; Meier/De
Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de
protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853). Essi sono
quindi legittimati ad agire soltanto se fanno valere una violazione dei propri
diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi della
persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (Messaggio, pag. 6471;
sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2). In
quest’ottica, le
aspettative successorie degli eredi non possono essere considerate
interessi meritevoli di protezione (Meier, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 32; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 386, pag.
184; v. anche Messaggio, pag. 6447 e sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc.
9.2013.175, consid. 4.2).
3.4
Questo giudice
condivide il parere espresso dalla reclamante, secondo cui sulla base della
giurisprudenza emanata ad oggi in relazione agli art. 419 e 450 cvp. 2 CC non
sia possibile escludere a priori la qualità di persona vicina all’interessato
per le persone giuridiche. Anche questa Camera, in una pronuncia del 2015, non
aveva escluso che una fondazione di famiglia del __________ potesse
rientrare nella categoria di persona vicina all’interessato (in relazione
all’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC e con riferimento alla DTF 137 III 67 consid. 3.6;
vedi sentenza CDP del 9 febbraio 2015, inc. 9.2014.89, consid. 2.4; nella
stessa fattispecie, v. STF del 27 ottobre 2016, inc. 5A_668/2016). In
abstracto, la questione può ad ogni modo essere lasciata aperta: la
legittimazione dell’Associazione ad agire ex art. 419 CC fa comunque difetto
esaminando – in concreto – le circostanze del caso.
Dagli atti non emergono
indicazioni chiare sulla vicinanza esistente tra la curatelata e l’Associazione
istante e sui rapporti da loro intrattenuti, foss’anche in passato.
L’Associazione non ha prodotto copia dei suoi statuti, di un eventuale estratto
del Registro di commercio, né ha indicato chi siano i suoi membri di direzione.
Neppure è dato di sapere chi siano i firmatari della procura in favore
dell’avv. PR 1 (doc. A istanza di intervento 22 ottobre 2019) né di quella
precedentemente rilasciata in favore dell’avv. PR 2 (doc. B istanza di
curatela 21 settembre 2018), patrocinatore dei nipoti PI 2 e __________ (doc.
A istanza di curatela 21 settembre 2018) e in questa sede rappresentante
del nipote curatore PI 2 (cfr. procura annessa alla lettera 14 gennaio 2020).
Non è dunque stato stabilito chi si sia effettivamente rapportato a PI 1 in
nome e per conto dell’Associazione __________. L’Associazione si è limitata ad
affermare, nella sua istanza, di rappresentare “i «__________»
nella loro integralità” e che “le Associazioni fondate in vari Stati
sono considerate le realtà operative del Movimento” (pag. 2), senza
tuttavia documentare tali affermazioni.
Dagli atti si potrebbe
considerare accertato un certo rapporto di amicizia e vicinanza fra __________
e __________, fondatore del movimento ecclesiastico in quanto tale (che ha
affermato che “possiamo considerare il signor __________ il fondatore
economico del nostro Movimento”; “il signor __________ mi disse con
grande entusiasmo che lui si considerava il responsabile economico della
fondazione”, dichiarazione testimoniale scritta del 16 luglio 2019, doc.
B istanza di intervento 22 ottobre 2019), che aveva conosciuto entrambi i
coniugi __________ nel 1987. Anche __________ e __________, altri due sacerdoti
del Movimento ecclesiastico, quando rientravano dal __________ si recavano a __________
per visitare i coniugi __________ (doc. B istanza di intervento 22
ottobre 2019). Non sono tuttavia tali persone (né la non meglio specificata
“fondazione” cui accenna __________ nella sua dichiarazione testimoniale) ad
aver presentato istanza di intervento. I legami di tali sacerdoti con
l’Associazione __________ non sono stati oggetto di spiegazioni da parte
dell’istante.
Come correttamente
sollevato dall’Autorità di protezione in sede di osservazioni, la
corresponsione da parte di __________ – o di entrambi i coniugi – di cospicui
aiuti finanziari al movimento ecclesiastico non è sufficiente per fondare una «vicinanza»
tra l’Associazione istante e la curatelata (cfr. pag. 2). Se __________ ha
nominato l’Associazione sua erede universale nel testamento oggetto di
contestazione in Pretura, ciò non risulta essere il caso per la curatelata, che
è la persona al centro del procedimento di protezione e in relazione alla quale
occorre legittimarsi come «persona vicina». Sulla scorta delle asserzioni della
reclamante e delle risultanze agli atti, la decisione dell’Autorità di
protezione di negare all’Associazione __________ istante la qualità di persona
vicina a __________ non può dunque essere censurata.
3.5
Vi è inoltre da
sottolineare che la persona vicina ai sensi dell’art. 419 CC è considerata tale
soltanto se con il suo agire persegue gli interessi della persona bisognosa di
protezione.
L’Autorità di protezione
ha ritenuto che l’Associazione, mediante la sua istanza di intervento, mirasse
in realtà a difendere i suoi personali interessi economici (di carattere successorio)
e non l’interesse di PI 1, ciò che la reclamante contesta dinnanzi a questo
giudice.
Non si può nascondere che
l’agire dell’erede istituito che tenta di impedire l’impugnazione del
testamento che lo nomina successore universale, a detrimento di un’equa
divisione del regime matrimoniale e della porzione legittima dovuta alla moglie
del de cuius, può difficilmente essere interpretato come un intervento
mirante alla tutela di quest’ultima. Checché ne dica l’Associazione medesima –
che evoca una «simmetria di interessi» fra lei e la curatelata – questo giudice
ritiene piuttosto di essere in presenza di interessi in conflitto fra loro. A
mente di chi scrive, una simile simmetria può semmai essere ravvisata tra gli
interessi dell’Associazione e quelli del de cuius al rispetto delle sue
ultime volontà, che da quanto emerge dagli atti non paiono tuttavia combaciare
con l’interesse della persona bisognosa di protezione.
Ad ogni modo,
l’Associazione non è riuscita a comprovare nessuna delle due tesi sostenute in
relazione all’interesse di PI 1 a non impugnare il testamento del marito, da
lei asseritamente difeso: da un lato, che il testamento del defunto marito
tuteli ampiamente dal profilo economico la vedova e, dall’altro lato, che la
volontà della curatelata fosse in ogni caso di non impugnare il suddetto
testamento.
3.6
Contrariamente a
quanto affermato dalla reclamante, non è affatto assodato che il testamento di __________
“tutela grandemente la curatelata” (reclamo, pag. 6).
Anzitutto, le
disposizioni testamentarie in gioco non appaiono di immediata comprensione: il
litigio successorio in Pretura riguarda anche la qualità di erede della vedova,
definita dal de cuius “erede istituita” limitatamente ad alcuni
beni, ma anche “usufruttuaria vita natural durante” degli attivi successori
(cfr. doc. C istanza di intervento 22 ottobre 2019), mentre gli
esecutori testamentari la considerano unicamente legataria dei beni in
questione (cfr. istanza di curatela, pag. 2).
Inoltre, occorre sottolineare
che prima dell’introduzione del procedimento in Pretura il curatore ad hoc
aveva affermato di avere “un quadro limitato e frammentario” della
situazione patrimoniale dei coniugi __________, florida ma complessa (cfr.
scritto 21 dicembre 2018 avv. CURA 1). Lo stesso curatore PI 2, che con il fratello
__________ riveste anche il ruolo di esecutore testamentario di __________, nel
suo primo rapporto morale ha indicato che “siamo ancora in fase di
definizione delle reali sostanze” (v. Rapporto morale allegato allo scritto
21.
dicembre 2018, pag. 2). Un anno dopo, l’inventario successorio risultava
ancora in fase di allestimento (cfr. scritto 23 dicembre 2019 avv. CURA 1, pag.
1). La causa di merito si prefigge dunque di ottenere una fotografia precisa
dei beni della coppia e dell’asse successorio, che non ha potuto essere oggetto
di definizione in precedenza.
Infine, non vanno
dimenticate le alte spese in cui incorre la curatelata, che beneficia di “un
team di 4 badanti che si alternano per garantire un’assistenza 24 ore su 24, 7
giorni su 7”: in soli sette mesi, la curatelata risulta aver sopportato
spese per fr. 215'000.– (maggio/novembre 2018, cfr. Rapporto morale, pag. 2).
Successivamente il curatore ha prodotto all’Autorità di protezione un conteggio
dei pagamenti effettuati in favore dell’interessata, per fr. 400'000.– (gennaio
2018/aprile 2019 cfr. allegato al verbale di udienza del 13 maggio 2019). A
fronte di uno stato di buona salute generale della curatelata (cfr. Rapporto
morale, pag. 1), l’accantonamento di fr. 1'200'000.– effettuato dagli esecutori
testamentari per le spese della curatelata potrebbe essere eroso in pochi anni.
Non vi sono dunque
elementi per poter ritenere che negli anni futuri la curatelata non abbia
bisogno di ulteriori liquidità e per rinunciare a priori all’impugnazione del
testamento da parte del curatore, i cui atti soggiacciono peraltro alla
responsabilità dello Stato (art. 454 cpv. 3 CC).
3.7
Anche l’affermazione
secondo cui l’impugnazione del testamento del marito sia in contrasto con la
volontà della curatelata (e che quindi l’Associazione, cercando di impedire
tale impugnazione, agisca nell’interesse di PI 1) è rimasta priva di seri
riscontri. Non sono note, in particolare, disposizioni di ultima volontà della
curatelata in favore dell’Associazione in questione (che peraltro sortirebbero
effetto al suo decesso e sui beni restanti, e non da subito), e neppure risulta
che la medesima abbia lasciato degli scritti che testimonino della sua volontà
di privarsi di beni a lei spettanti, in vita, in favore della suddetta
Associazione. Lo scritto redatto da PI 1 nel 2012, nel quale “accetta
l’eredità così come prevista dal testamento del 7/1/2011 del marito” (doc.
D istanza di intervento 22 ottobre 2019), non giova alla tesi della reclamante:
esso fa riferimento ad una disposizione testamentaria precedente di __________,
nella quale è la moglie stessa ad essere nominata erede universale del marito,
con elargizione ai “__________” di puntuali legati (di natura
immobiliare; cfr. doc. E istanza di intervento 22 ottobre 2019). Ciò
vale anche in merito alla dichiarazione scritta rilasciata da __________, nella
quale afferma che “quando il sig. __________ compì 75 anni (…) gli
chiesi chiaramente cosa sarebbe successo una volta che lui e PI 1 fossero morti
(…). Il sig. __________ e PI 1 mi dissero che avevano concordato, chiunque
dei due fosse morto per prima, che (…) la loro abitazione sarebbe
rimasta per il Movimento” (doc. B istanza di intervento 22 ottobre
2019, pag. 1). Al di là della valenza nulla di un simile “accordo” riferito dal
sacerdote, avvenuto 15 anni fa, privo delle necessarie formalità del diritto
successorio o matrimoniale, è palese la differenza tra quanto apparentemente
“concordato” tra i coniugi (ovvero la donazione dell’immobile in cui vivono al
Movimento ecclesiastico, dopo la morte di entrambi nella misura in cui il
coniuge superstite avrebbe continuato ad abitarvi) e il testamento redatto da __________
nel 2016, oggetto di contestazione, che sembra rovesciare la prospettiva,
istituendo l’Associazione come erede unica del suo cospicuo patrimonio e
attribuire alla moglie solo alcuni beni puntuali (in particolare, delle azioni
della società immobiliare titolare dell’appartamento di __________ ove i
coniugi __________ abitavano cfr. doc. C istanza di intervento 22
ottobre 2019).
L’Associazione non
ha neppure reso verosimile la conoscenza, da parte dell’interessata,
dell’intenzione del marito di nominare l’Associazione __________ quale sua
erede universale, ragion per cui non si vede come la medesima potrebbe aver
scientemente escluso l’ipotesi di impugnare il relativo testamento. Il
testamento in questione è stato redatto nel 2016, svariati anni dopo l’ictus
che nel 2008 ha colpito PI 1, lasciandole gravi danni neurologici attestati dai
medici curanti (scritto 12 giugno 2018 dr. med. __________, doc. H
istanza di curatela 21 settembre 2018; scritto 2 ottobre 2018 dr. med. __________;
scritto 5 novembre 2018 dr. med. __________; decisione 16 novembre 2018 di
istituzione di curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, pag.
2). In particolare, la Caposervizio dell’Ambulatorio di neurologia e
neurofisiologia clinica, dr. med. __________, ha descritto in tal modo il
quadro clinico della curatelata, invariato dal 2017: “la paziente non è in
grado di prendersi cura di sé sotto nessun punto di vista, ed è dipendente da
terzi per l’alimentazione e idratazione, l’igiene personale, la salute, gli
spostamenti e l’amministrazione della propria abitazione e dei propri
interessi, anche di tipo semplice”, e “non è altresì in grado di
conferire procura privata a una terza persona di sua scelta” (scritto 5
novembre 2018, pag. 1). A tali condizioni, risulta difficile immaginare che PI
1.
abbia potuto prendere conoscenza delle ultime volontà redatte dal marito nel
2016.
e aderirvi, decidendo con coscienza e volontà di non impugnarle
nonostante, prima facie, svantaggiose per lei. Ulteriore elemento che fa
ritenere che la medesima non fosse nelle condizioni di esprimere un consenso a
tali elargizioni, il fatto che attraverso il suo testamento __________ abbia
previsto di nominare i due nipoti __________ e PI 2 quali «tutori» per la
moglie (cfr. doc. C istanza di intervento 22 ottobre 2019). Essi si sono
poi effettivamente rivolti all’Autorità di protezione per ottenere la nomina di
PI 2 quale curatore della zia, in considerazione delle sue condizioni di salute
(cfr. istanza di curatela 21 settembre 2018).
3.8
Benché la reclamante
non lo evochi espressamente, ci si può chiedere se una sua legittimazione ad
agire in qualità di terza persona possa essere data in concreto.
Questo giudice non
condivide il giudizio dell’Autorità di protezione, laddove definisce gli
interessi di diritto successorio dell’Associazione quali mere aspettative. Ciò
è il caso qualora i terzi si rivolgano all’Autorità di protezione criticando
atti del curatore che intaccano la sostanza del curatelato, di cui sarebbero
eredi. Nella fattispecie, le interessenze in questione non riguardano la
successione di PI 1, bensì la qualità di erede universale dell’Associazione
nella successione – già aperta – di __________. Si tratta dunque di pretese
vere e proprie, e non soltanto di aspettative.
Ad ogni modo, a
prescindere da ciò, è comunque corretto negare la legittimazione
all’Associazione anche da tale prospettiva, in quanto le sue pretese di natura
ereditaria in gioco non sono interessi giuridici tutelati
dal diritto di protezione e non hanno un legame diretto con la misura di
protezione in favore di PI 1. La legittimazione attiva dell’Associazione è
dunque esclusa anche da questo punto di vista.
3.9
In conclusione – e
impregiudicato ogni giudizio di natura successoria, che incombe al pretore
competente – la decisione dell’Autorità di protezione che nega all’Associazione
la legittimazione ex art. 419 CC non può essere censurata.
Nel presente procedimento
di protezione non si ravvisano infatti elementi che permettano di considerare
la RE 1, persona vicina all’interessata (consid. 3.4), così come non risulta
che la medesima agisca in difesa degli interessi di PI 1 (consid. 3.5-3.7).
L’Associazione non può neppure essere legittimata ad agire in qualità di terza
persona, in quanto i suoi interessi patrimoniali non sono protetti dalle norme
del diritto di protezione applicabili alla fattispecie (consid. 3.8).
Il reclamo deve di
conseguenza essere respinto e la decisione di prime cure confermata (benché
l’istanza avrebbe dovuto essere respinta e non dichiarata irricevibile, cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 66 CPC, n. 21 e rif.).
4.
Nel
suo petitum, la reclamante postula anche di “riconsiderare e revocare”
la decisione 14 gennaio 2019 dell’Autorità di protezione, cresciuta in
giudicato, mediante la quale il curatore ad hoc è stato autorizzato a
procedere giudizialmente (reclamo, pag. 9). Il reclamo non contesta tuttavia le
motivazioni di tale pronuncia, ragion per cui la richiesta può essere d’acchito
respinta, nella misura della sua ricevibilità.
5.
Gli oneri processuali, in parte già
anticipati, seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a
carico dell’Associazione, che rifonderà a PI 1 fr. 1'200.– a titolo di
ripetibili. Non si assegnano ripetibili ad PI 2, che nelle sue osservazioni
aveva postulato l’accoglimento del gravame.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.–
b) spese fr.
200.–
fr.
1'000.–
sono posti a carico
dell’associazione RE 1, che rifonderà a PI 1 fr. 1'200.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.