9.2019.63
Diniego di autorizzazione alla liquidazione di una donazione
4 febbraio 2020Italiano17 min
seguito della segnalazione da parte del direttore di Casa dei __________, dove è
Source ti.ch
Incarto n.
9.2019.63
Lugano
4 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
1
rappr.
da: CURA 1
per
quanto riguarda la decisione di diniego di autorizzazione alla liquidazione
di donazione
giudicando
sul reclamo del 1° aprile 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 1° marzo 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. L’Autorità regionale
di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) con decisione 2
novembre 2017 ha posto PI 1 (1923) a beneficio di una curatela generale, a
seguito della segnalazione da parte del direttore di Casa dei __________, dove è
ricoverata stabilmente. Quale curatore è stato nominato l’avv. CURA 1.
B. Con decisione 1°
marzo 2019 l’Autorità di protezione ha negato al curatore l’autorizzazione alla
liquidazione di una donazione effettuata da PI 1 a favore di RE 1 in data 18
luglio 2017, esprimendo dubbi sulla capacità di discernimento della curatelata
al momento della donazione.
C. Contro la suddetta
decisione è insorta RE 1 con ricorso (recte: reclamo) 1° aprile 2019. Essa
chiede l’annullamento della decisione, ritenendola ingiustificata e infondata e
precisando che contestualmente alla donazione PI 1 ha sottoscritto un
testamento pubblico rogato dal notaio PR 1, che ha quindi verificato, alla
presenza di due testimoni, la sua capacità di intendere e volere. La reclamante
chiede che il curatore CURA 1 sia pertanto autorizzato a versare a RE 1 un
saldo di fr. 65'270.75.
D. Tramite osservazioni
7 maggio 2019 l’Autorità di protezione precisa di ritenere dubbia la capacità
di PI 1 di intendere e volere al momento della sottoscrizione della donazione,
considerando che il notaio PR 1 non avrebbe l’avrebbe accertata mediante
attestato medico. L’Autorità di protezione esprime pure perplessità sull’entità
della donazione, considerando che nel testo redatto da PI 1 viene indicato un solo
conto presso Postfinance, mentre la liquidazione della donazione è richiesta su
due conti, ciò che ritiene quindi di non poter avallare. Essa chiede di
confermare la decisione impugnata, che considera “basata su precise
documentazioni mediche”.
E. Con replica 19 giugno
2019 RE 1 precisa di ritenere insostenibile e contraddittoria la presa di
posizione dell’Autorità di protezione, che non si baserebbe su pareri medici.
Ribadisce che la decisione contestata non merita di essere tutelata non essendo
motivata da fatti concreti ma da semplici opinioni e impressioni soggettive,
riaffermando che PI 1 era capace di discernimento al momento della donazione.
F. In
duplica l’Autorità di protezione sostiene che vi sarebbe un rapporto medico del
10 ottobre 2017 sulla capacità di discernimento che non sarebbe chiaro.
Tuttavia ritiene che a seguito di un ricovero avvenuto il 10 luglio 2017 PI 1
presentava al momento della donazione a RE 1 il 18 luglio 2018 un presumibile
decadimento tale da giudicare motivate le perplessità circa la sua capacità a
determinarsi. Per tale motivo considera giustificato non autorizzare il
curatore a procedere al versamento a liquidazione della donazione.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione nega l’autorizzazione al curatore di
liquidare una donazione eseguita da PI 1 a favore di RE 1, in data 18 luglio
2017, ponendo in discussione la reale volontà e la comprensione dell’atto da
parte di PI 1. L’Autorità di primo grado chiarisce che la curatela è stata
istituita a favore di quest’ultima il 2 novembre 2017, a seguito di
un’incapacità di intendere e volere accertata dal dr. Med. __________ con
certificato del 10 agosto 2017. Ammettendo quindi che la misura di protezione è
stata istituita posteriormente all’atto di donazione da parte della curatelata
e che al momento dell’atto la capacità di PI 1 è stata accertata dal notaio che
ha curato, lo stesso giorno, il testamento pubblico redatto alla presenza di
due testimoni. L’Autorità argomenta le sue perplessità in ragione del presunto
stato di salute dell’anziana curatelata. Cita gli art. 408 CC relativo al
dovere del curatore di gestire oculatamente e diligentemente i beni della
curatelata e l’art. 412 cpv. 1 CC, indicando che “in rappresentanza
dell’interessato il curatore non può contrarre fideiussioni, costituire
fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d’uso”. Quest’ultima
normativa non risulta tuttavia applicabile alla fattispecie, non essendo in
presenza di una donazione fatta dal curatore in rappresentanza della
curatelata, bensì del versamento dell’importo richiesto da RE 1 a liquidazione
della donazione, intervenuta prima dell’istituzione della curatela e della
nomina del curatore.
3.
L’operato del
curatore deve sottostare ai principi previsti agli art. 405 ss CC. In
particolare, egli deve adempiere i suoi compiti nell’interesse dell’assistito
(art. 406 CC), amministrare con diligenza i beni del curatelato e procedere a
tutti gli atti giuridici connessi con l’amministrazione del patrimonio a lui
affidato (art. 408 cpv. 1 CC).
3.1
Il curatore è chiamato
ad esercitare la sua funzione sotto la sua responsabilità. Indipendentemente
dal tipo di curatela, il curatore è – nel limite dei compiti attribuitigli – un
mandatario autorizzato ad agire e obbligato a farlo; nei limiti del suo potere
rappresenta quindi il curatelato. Tuttavia, la legge prevede il concorso
dell’Autorità di protezione per lo svolgimento di alcuni atti. Questi
comprendono per legge – allo scopo di proteggere l’interessato – certe
operazioni di importanza particolare per le quali il consenso dell’autorità si
rivela necessario: l’art. 416 cpv. 1 cf. 1-9 CC ne fa una lista (CommFam
Protection de l’adulte, Biderbost,
n. 1 ad art. 416 CC). In particolare si tratta di: 1. liquidazione
dell’economia domestica, disdetta del contratto per l’abitazione nella quale
vive l’interessato; 2. contratti di lunga durata per il ricovero
dell’interessato; 3. accettazione o rinuncia a un’eredità, se a tal fine è
necessaria una dichiarazione espressa, nonché contratti successori e convenzioni
di divisione ereditaria; 4. acquisto e alienazione di fondi, costituzione di
pegno o di altri oneri reali sugli stessi, nonché costruzioni che eccedono i
limiti dell’amministrazione ordinaria; 5. acquisto, alienazione e costituzione
in pegno di altri beni, nonché costituzione di un usufrutto sugli stessi,
sempre che questi negozi non rientrino nell’amministrazione e gestione
ordinarie; 6. accensione o concessione di mutui considerevoli e stipulazione di
obbligazioni cambiarie; 7. contratti di rendita vitalizia e di vitalizio,
nonché assicurazioni sulla vita, sempre che essi non siano connessi con un
contratto di lavoro nell’ambito della previdenza professionale; 8. assunzione o
liquidazione di un’impresa, ingresso in una società con responsabilità personale
o con considerevole partecipazione di capitale; 9. dichiarazioni d’insolvenza,
il piatire, stipulazione di una transazione, di un compromesso o di un
concordato, fatti salvi i provvedimenti provvisori adottati dal curatore in
casi urgenti.
Ai
sensi dell’art. 417 CC, per motivi gravi l’Autorità di protezione degli adulti
può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi.
Il consenso dell’Autorità
di protezione è quindi richiesto per i casi enumerati dalla legge (Biderbost, op. cit., n. 7 ad art. 416
CC). Tale obbligo non ha comunque ragione di essere nella misura in cui la
persona interessata abbia il pieno esercizio dei diritti civili e acconsenta
all’atto. In ogni caso, quando il curatore ritenga di effettuare un atto con
l’accordo dell’interessato, gli è raccomandato di sollecitare un certificato
medico che attesti la sua capacità ad acconsentire all’operazione prevista (Biderbost, op. cit., n. 11 ad art. 416
CC).
3.2
L’art. 446 CC
definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli
adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i
fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove
necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità
di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano
al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pagg. 6465-6466).
4.
Visto quanto precede, appare evidente che la legge non
conferisce nella fattispecie alcuna competenza all’Autorità di protezione di
pronunciarsi sull’autorizzazione al curatore di liquidare una donazione, peraltro
conclusa prima dell’esigenza accertata di istituire una misura di protezione,
in quanto non enumerata nella lista di cui all’art. 416 CC. L’Autorità di prima
istanza nemmeno fa valere di aver agito per motivi gravi ai sensi dell’art. 417
CC.
Già solo per la
mancanza di una base legale che stabilisca la necessità di una simile
autorizzazione, la decisione va quindi annullata.
5.
In ogni caso, le
critiche della reclamante meritano comunque una riflessione da parte di questo
giudice, che all’esame degli atti non può che considerare gli argomenti evocati
dall’Autorità di primo grado non pertinenti né comprovati.
L’Autorità di protezione
solleva “perplessità circa la capacità di intendere e di volere della
curatelata al momento in cui ha sottoscritto la donazione a favore della
signora RE 1”. Nel documentare tali perplessità l’Autorità cita un rapporto
medico del dr. Med. __________ del 10 ottobre 2017. Certificato che reca quindi
una data posteriore di tre mesi rispetto al momento della sottoscrizione della
donazione e che non conclude in ogni caso che la curatelata non fosse in grado,
il 18 luglio 2017, di effettuare una donazione. In duplica l’Autorità ammette
che il rapporto medico in questione non è esaustivo e che non si pronuncia
sulla capacità di intendere e volere, quindi di aver svolto una valutazione sui
fatti avvenuti tra il 10 luglio 2017 (data del ricovero) e il 10 agosto 2017
(data del certificato medico che attesta l’incapacità di intendere e volere),
giungendo alla conclusione di mantenere delle perplessità sulle condizioni
della signora il 18 luglio 2017 avendo esaminato la “concatenazione di
eventi”. In alcun modo tuttavia dimostra che il 18 luglio 2017 PI 1 non
fosse in grado di sottoscrivere un atto di donazione.
Dal canto suo l’avv. PR 1
chiarisce di aver redatto un testamento pubblico in data 18 luglio 2017, alla
presenza di due testimoni, delle quali produce altrettante dichiarazioni attestanti
che la signora PI 1 al momento del testamento appariva “nella sua piena
capacità di intendere e di volere”, “lucida e pianamente consapevole
della situazione e di quanto diceva” e che “ha confermato il contenuto
del testamento e che tali erano le sue volontà” (cfr. dichiarazione della
testimone nell’atto di testamento pubblico Avv. __________). Addirittura la
signora __________, segretaria dello studio legale dell’avv. PR 1, altra testimone
al testamento, ha chiarito nella propria dichiarazione 29 marzo 2019 che al
momento della sottoscrizione PI 1 (che conosce da parecchi anni) le “è parsa
come al solito, lucida e ben presente” e che “si è parlato del più e del
meno come è sempre stato fatto”, come pure di non aver “notato nulla di
diverso rispetto alle altre volte” in cui l’ha incontrata. Anche __________
ha quindi concluso di ritenere che la signora fosse “nella sua piena
capacità di intendere e di volere”. Il notaio avv. PR 1 chiarisce che né le
due testimoni appena citate né lui stesso hanno alcun interesse nella “vicenda”,
salvo “veder rispettate le volontà di una sua affezionata cliente”.
A mente di questo giudice,
l’Autorità di protezione esprime “perplessità” che non documenta, se non
con quella che definisce una “concatenazione di eventi” che desterebbe,
secondo l’Autorità stessa, dubbi sulla capacità di determinarsi di PI 1 il 18
luglio 2019. Questa Camera non ritiene tuttavia di poter tutelare argomenti non
comprovati e di natura soggettiva che hanno per effetto di mettere in
discussione la validità degli atti svolti dal notaio PR 1. Al contrario si
osserva che ai sensi dell’art. 51 della Legge sul notariato, il notaio deve
rifiutare il suo ministero quando “circostanze gli facciano sorgere un
dubbio fondato sulla capacità civile e di disporre delle persone fisiche o di
rappresentanti di quelle giuridiche che a lui si presentano per contrarre”
(lett. c) o “appaia manifesta l’infermità o debolezza di mente di alcuno dei
contraenti” (lett. d).
Ai sensi di quest’ultimo disposto “se lo reputa
necessario, il notaio può fare intervenire un medico che attesti la capacità
mentale di un comparente facendone menzione nell’atto”. Si rileva invece
che l’avv. PR 1 in replica al reclamo precisa che le impressioni dell’Autorità
di primo grado si scontrano con quanto rilevato da lui stesso al momento
dell’atto (conoscendo la signora da oltre 30 anni) e dalle testimoni, ovvero
che la signora era capace di intendere e volere. Tesi che appare avvalorata
dalla concreta possibilità, non sfruttata dal notaio, di ottenere un’eventuale attestazione
delle condizioni di salute da parte un medico, trovandosi in una clinica.
In conclusione,
quand’anche fosse data l’esigenza sostenuta dall’Autorità di protezione di
porre in discussione la validità dell’atto “nell’unico intento di tutelare
gli interessi della curatelata e della eventuale sua successione” (cfr.
duplica pag. 3), non è questa la sede opportuna per sollevare una simile
contestazione. Non compete infatti a questo giudice una verifica della validità
dell’atto e dell’eventuale responsabilità del notaio che ha sottoscritto il
testamento pubblico lo stesso giorno della donazione. Ciò che invece può
eseguire l’Autorità di prima istanza (o incaricare il curatore -avvocato-)
qualora decidesse di procedere in tal senso presso le autorità competenti.
Si osserva inoltre che
risulta da uno scritto inoltrato all’Autorità di protezione dal curatore, che PI
1.
è stata sottoposta a un “Mini-mental State esamination” in data 28 gennaio
2019.
(quindi quasi due anni dopo la donazione oggetto della decisione
impugnata), richiesto dal nipote della curatelata signor __________ “convinto
che la signora sia capace”. Il risultato del test (24/30) corrisponde con
una compromissione delle abilità cognitive da moderata a lieve, che,
considerata l’età della signora, non fa che avvalorare quanto appena indicato ma
addirittura potrebbe far pensare alla sua capacità di eventualmente determinarsi
sulla donazione anche al momento dell’emanazione della decisione impugnata. Evidentemente,
vista l’età dell’interessata, è immaginabile che cambiamenti nello stato di
salute e nella sua capacità possono intervenire anche repentinamente e dal test
in questione è ora trascorso ancora un altro anno.
Infine, a titolo puramente
abbondanziale, questo giudice rileva che l’Autorità di protezione ha
indirizzato uno scritto il 4 ottobre 2018 al curatore a risposta di alcuni suoi
quesiti relativi alla liquidazione della donazione e sulla sua interpretazione,
in relazione con la formulazione che letteralmente indicava “l’intero
importo attualmente depositato sul mio conto presso Postfinance SA” mentre
i conti risultavano essere due. L’Autorità di primo grado ha indicato al
curatore: “ci sembra di dover evidentemente concludere che la donazione
effettuata dalla signora PI 1 ed alla signora RE 1 dei suoi averi sui due conti
Postfinance non possa essere messa in discussione e ciò dato che, sulla base
anche da quanto confermatole dalla Postfinance, nel senso cioè che la signora RE
1.
avesse procura su tutti e due i conti della signora PI 1”. L’Autorità ha
quindi concluso, all’indirizzo del curatore, di ritenere opportuno che la
beneficiaria della donazione rivendicasse il suo diritto a tale saldo per poi
rilasciare al curatore l’autorizzazione alla liquidazione della donazione.
Dopo una simile presa di
posizione, l’Autorità di primo grado ha invece emanato la decisione qui
impugnata che, visto tutto quanto precede, va annullata integralmente in quanto
non giustificata né sorretta da una base legale applicabile. Nemmeno i dubbi
sostenuti nella decisione contestata dall’Autorità di protezione in merito alla
portata della donazione, che ha sostenuto potrebbe avere per oggetto uno solo dei
due conti presso Postfinance, possono apparire motivati o condivisibili, per
dipiù se confrontati con gli argomenti appena riportati. Anche su tale aspetto
questo giudice ritiene l’opinione dell’Autorità di protezione da censurare.
6.
Visto quanto precede
il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. Gli oneri processuali
seguono la soccombenza e andrebbero pertanto posti a carico dell’Autorità di
protezione. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere
addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di
compiti di diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia
quindi all’addebito di tasse e spese che andrebbero accollate allo Stato.
Quanto alle ripetibili,
già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate
soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti
vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della
parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite
unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi,
le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza
successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23
giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali
principi consolidati. L’Autorità di protezione, quale unica antagonista della
parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza
CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7; sentenza ICCA del 19
dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve pertanto essere condannata
al versamento di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto e, di conseguenza, la decisione 1 marzo 2019 (ris. n. 196/19)
dell’Autorita regionale di protezione __________ è integralmente annullata.
2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
L’Autorità
regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 500.– a titolo di
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.