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Decisione

9.2019.63

Diniego di autorizzazione alla liquidazione di una donazione

4 febbraio 2020Italiano17 min

seguito della segnalazione da parte del direttore di Casa dei __________, dove è

Source ti.ch

Incarto n.

9.2019.63

Lugano

4 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

1

rappr.

da: CURA 1

per

quanto riguarda la decisione di diniego di autorizzazione alla liquidazione

di donazione

giudicando

sul reclamo del 1° aprile 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 1° marzo 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. L’Autorità regionale

di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) con decisione 2

novembre 2017 ha posto PI 1 (1923) a beneficio di una curatela generale, a

seguito della segnalazione da parte del direttore di Casa dei __________, dove è

ricoverata stabilmente. Quale curatore è stato nominato l’avv. CURA 1.

B. Con decisione 1°

marzo 2019 l’Autorità di protezione ha negato al curatore l’autorizzazione alla

liquidazione di una donazione effettuata da PI 1 a favore di RE 1 in data 18

luglio 2017, esprimendo dubbi sulla capacità di discernimento della curatelata

al momento della donazione.

C. Contro la suddetta

decisione è insorta RE 1 con ricorso (recte: reclamo) 1° aprile 2019. Essa

chiede l’annullamento della decisione, ritenendola ingiustificata e infondata e

precisando che contestualmente alla donazione PI 1 ha sottoscritto un

testamento pubblico rogato dal notaio PR 1, che ha quindi verificato, alla

presenza di due testimoni, la sua capacità di intendere e volere. La reclamante

chiede che il curatore CURA 1 sia pertanto autorizzato a versare a RE 1 un

saldo di fr. 65'270.75.

D. Tramite osservazioni

7 maggio 2019 l’Autorità di protezione precisa di ritenere dubbia la capacità

di PI 1 di intendere e volere al momento della sottoscrizione della donazione,

considerando che il notaio PR 1 non avrebbe l’avrebbe accertata mediante

attestato medico. L’Autorità di protezione esprime pure perplessità sull’entità

della donazione, considerando che nel testo redatto da PI 1 viene indicato un solo

conto presso Postfinance, mentre la liquidazione della donazione è richiesta su

due conti, ciò che ritiene quindi di non poter avallare. Essa chiede di

confermare la decisione impugnata, che considera “basata su precise

documentazioni mediche”.

E. Con replica 19 giugno

2019 RE 1 precisa di ritenere insostenibile e contraddittoria la presa di

posizione dell’Autorità di protezione, che non si baserebbe su pareri medici.

Ribadisce che la decisione contestata non merita di essere tutelata non essendo

motivata da fatti concreti ma da semplici opinioni e impressioni soggettive,

riaffermando che PI 1 era capace di discernimento al momento della donazione.

F. In

duplica l’Autorità di protezione sostiene che vi sarebbe un rapporto medico del

10 ottobre 2017 sulla capacità di discernimento che non sarebbe chiaro.

Tuttavia ritiene che a seguito di un ricovero avvenuto il 10 luglio 2017 PI 1

presentava al momento della donazione a RE 1 il 18 luglio 2018 un presumibile

decadimento tale da giudicare motivate le perplessità circa la sua capacità a

determinarsi. Per tale motivo considera giustificato non autorizzare il

curatore a procedere al versamento a liquidazione della donazione.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione nega l’autorizzazione al curatore di

liquidare una donazione eseguita da PI 1 a favore di RE 1, in data 18 luglio

2017, ponendo in discussione la reale volontà e la comprensione dell’atto da

parte di PI 1. L’Autorità di primo grado chiarisce che la curatela è stata

istituita a favore di quest’ultima il 2 novembre 2017, a seguito di

un’incapacità di intendere e volere accertata dal dr. Med. __________ con

certificato del 10 agosto 2017. Ammettendo quindi che la misura di protezione è

stata istituita posteriormente all’atto di donazione da parte della curatelata

e che al momento dell’atto la capacità di PI 1 è stata accertata dal notaio che

ha curato, lo stesso giorno, il testamento pubblico redatto alla presenza di

due testimoni. L’Autorità argomenta le sue perplessità in ragione del presunto

stato di salute dell’anziana curatelata. Cita gli art. 408 CC relativo al

dovere del curatore di gestire oculatamente e diligentemente i beni della

curatelata e l’art. 412 cpv. 1 CC, indicando che “in rappresentanza

dell’interessato il curatore non può contrarre fideiussioni, costituire

fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d’uso”. Quest’ultima

normativa non risulta tuttavia applicabile alla fattispecie, non essendo in

presenza di una donazione fatta dal curatore in rappresentanza della

curatelata, bensì del versamento dell’importo richiesto da RE 1 a liquidazione

della donazione, intervenuta prima dell’istituzione della curatela e della

nomina del curatore.

3.

L’operato del

curatore deve sottostare ai principi previsti agli art. 405 ss CC. In

particolare, egli deve adempiere i suoi compiti nell’interesse dell’assistito

(art. 406 CC), amministrare con diligenza i beni del curatelato e procedere a

tutti gli atti giuridici connessi con l’amministrazione del patrimonio a lui

affidato (art. 408 cpv. 1 CC).

3.1

Il curatore è chiamato

ad esercitare la sua funzione sotto la sua responsabilità. Indipendentemente

dal tipo di curatela, il curatore è – nel limite dei compiti attribuitigli – un

mandatario autorizzato ad agire e obbligato a farlo; nei limiti del suo potere

rappresenta quindi il curatelato. Tuttavia, la legge prevede il concorso

dell’Autorità di protezione per lo svolgimento di alcuni atti. Questi

comprendono per legge – allo scopo di proteggere l’interessato – certe

operazioni di importanza particolare per le quali il consenso dell’autorità si

rivela necessario: l’art. 416 cpv. 1 cf. 1-9 CC ne fa una lista (CommFam

Protection de l’adulte, Biderbost,

n. 1 ad art. 416 CC). In particolare si tratta di: 1. liquidazione

dell’economia domestica, disdetta del contratto per l’abitazione nella quale

vive l’interessato; 2. contratti di lunga durata per il ricovero

dell’interessato; 3. accettazione o rinuncia a un’eredità, se a tal fine è

necessaria una dichiarazione espressa, nonché contratti successori e convenzioni

di divisione ereditaria; 4. acquisto e alienazione di fondi, costituzione di

pegno o di altri oneri reali sugli stessi, nonché costruzioni che eccedono i

limiti dell’amministrazione ordinaria; 5. acquisto, alienazione e costituzione

in pegno di altri beni, nonché costituzione di un usufrutto sugli stessi,

sempre che questi negozi non rientrino nell’amministrazione e gestione

ordinarie; 6. accensione o concessione di mutui considerevoli e stipulazione di

obbligazioni cambiarie; 7. contratti di rendita vitalizia e di vitalizio,

nonché assicurazioni sulla vita, sempre che essi non siano connessi con un

contratto di lavoro nell’ambito della previdenza professionale; 8. assunzione o

liquidazione di un’impresa, ingresso in una società con responsabilità personale

o con considerevole partecipazione di capitale; 9. dichiarazioni d’insolvenza,

il piatire, stipulazione di una transazione, di un compromesso o di un

concordato, fatti salvi i provvedimenti provvisori adottati dal curatore in

casi urgenti.

Ai

sensi dell’art. 417 CC, per motivi gravi l’Autorità di protezione degli adulti

può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi.

Il consenso dell’Autorità

di protezione è quindi richiesto per i casi enumerati dalla legge (Biderbost, op. cit., n. 7 ad art. 416

CC). Tale obbligo non ha comunque ragione di essere nella misura in cui la

persona interessata abbia il pieno esercizio dei diritti civili e acconsenta

all’atto. In ogni caso, quando il curatore ritenga di effettuare un atto con

l’accordo dell’interessato, gli è raccomandato di sollecitare un certificato

medico che attesti la sua capacità ad acconsentire all’operazione prevista (Biderbost, op. cit., n. 11 ad art. 416

CC).

3.2

L’art. 446 CC

definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli

adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i

fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità

di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano

al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pagg. 6465-6466).

4.

Visto quanto precede, appare evidente che la legge non

conferisce nella fattispecie alcuna competenza all’Autorità di protezione di

pronunciarsi sull’autorizzazione al curatore di liquidare una donazione, peraltro

conclusa prima dell’esigenza accertata di istituire una misura di protezione,

in quanto non enumerata nella lista di cui all’art. 416 CC. L’Autorità di prima

istanza nemmeno fa valere di aver agito per motivi gravi ai sensi dell’art. 417

CC.

Già solo per la

mancanza di una base legale che stabilisca la necessità di una simile

autorizzazione, la decisione va quindi annullata.

5.

In ogni caso, le

critiche della reclamante meritano comunque una riflessione da parte di questo

giudice, che all’esame degli atti non può che considerare gli argomenti evocati

dall’Autorità di primo grado non pertinenti né comprovati.

L’Autorità di protezione

solleva “perplessità circa la capacità di intendere e di volere della

curatelata al momento in cui ha sottoscritto la donazione a favore della

signora RE 1”. Nel documentare tali perplessità l’Autorità cita un rapporto

medico del dr. Med. __________ del 10 ottobre 2017. Certificato che reca quindi

una data posteriore di tre mesi rispetto al momento della sottoscrizione della

donazione e che non conclude in ogni caso che la curatelata non fosse in grado,

il 18 luglio 2017, di effettuare una donazione. In duplica l’Autorità ammette

che il rapporto medico in questione non è esaustivo e che non si pronuncia

sulla capacità di intendere e volere, quindi di aver svolto una valutazione sui

fatti avvenuti tra il 10 luglio 2017 (data del ricovero) e il 10 agosto 2017

(data del certificato medico che attesta l’incapacità di intendere e volere),

giungendo alla conclusione di mantenere delle perplessità sulle condizioni

della signora il 18 luglio 2017 avendo esaminato la “concatenazione di

eventi”. In alcun modo tuttavia dimostra che il 18 luglio 2017 PI 1 non

fosse in grado di sottoscrivere un atto di donazione.

Dal canto suo l’avv. PR 1

chiarisce di aver redatto un testamento pubblico in data 18 luglio 2017, alla

presenza di due testimoni, delle quali produce altrettante dichiarazioni attestanti

che la signora PI 1 al momento del testamento appariva “nella sua piena

capacità di intendere e di volere”, “lucida e pianamente consapevole

della situazione e di quanto diceva” e che “ha confermato il contenuto

del testamento e che tali erano le sue volontà” (cfr. dichiarazione della

testimone nell’atto di testamento pubblico Avv. __________). Addirittura la

signora __________, segretaria dello studio legale dell’avv. PR 1, altra testimone

al testamento, ha chiarito nella propria dichiarazione 29 marzo 2019 che al

momento della sottoscrizione PI 1 (che conosce da parecchi anni) le “è parsa

come al solito, lucida e ben presente” e che “si è parlato del più e del

meno come è sempre stato fatto”, come pure di non aver “notato nulla di

diverso rispetto alle altre volte” in cui l’ha incontrata. Anche __________

ha quindi concluso di ritenere che la signora fosse “nella sua piena

capacità di intendere e di volere”. Il notaio avv. PR 1 chiarisce che né le

due testimoni appena citate né lui stesso hanno alcun interesse nella “vicenda”,

salvo “veder rispettate le volontà di una sua affezionata cliente”.

A mente di questo giudice,

l’Autorità di protezione esprime “perplessità” che non documenta, se non

con quella che definisce una “concatenazione di eventi” che desterebbe,

secondo l’Autorità stessa, dubbi sulla capacità di determinarsi di PI 1 il 18

luglio 2019. Questa Camera non ritiene tuttavia di poter tutelare argomenti non

comprovati e di natura soggettiva che hanno per effetto di mettere in

discussione la validità degli atti svolti dal notaio PR 1. Al contrario si

osserva che ai sensi dell’art. 51 della Legge sul notariato, il notaio deve

rifiutare il suo ministero quando “circostanze gli facciano sorgere un

dubbio fondato sulla capacità civile e di disporre delle persone fisiche o di

rappresentanti di quelle giuridiche che a lui si presentano per contrarre”

(lett. c) o “appaia manifesta l’infermità o debolezza di mente di alcuno dei

contraenti” (lett. d).

Ai sensi di quest’ultimo disposto “se lo reputa

necessario, il notaio può fare intervenire un medico che attesti la capacità

mentale di un comparente facendone menzione nell’atto”. Si rileva invece

che l’avv. PR 1 in replica al reclamo precisa che le impressioni dell’Autorità

di primo grado si scontrano con quanto rilevato da lui stesso al momento

dell’atto (conoscendo la signora da oltre 30 anni) e dalle testimoni, ovvero

che la signora era capace di intendere e volere. Tesi che appare avvalorata

dalla concreta possibilità, non sfruttata dal notaio, di ottenere un’eventuale attestazione

delle condizioni di salute da parte un medico, trovandosi in una clinica.

In conclusione,

quand’anche fosse data l’esigenza sostenuta dall’Autorità di protezione di

porre in discussione la validità dell’atto “nell’unico intento di tutelare

gli interessi della curatelata e della eventuale sua successione” (cfr.

duplica pag. 3), non è questa la sede opportuna per sollevare una simile

contestazione. Non compete infatti a questo giudice una verifica della validità

dell’atto e dell’eventuale responsabilità del notaio che ha sottoscritto il

testamento pubblico lo stesso giorno della donazione. Ciò che invece può

eseguire l’Autorità di prima istanza (o incaricare il curatore -avvocato-)

qualora decidesse di procedere in tal senso presso le autorità competenti.

Si osserva inoltre che

risulta da uno scritto inoltrato all’Autorità di protezione dal curatore, che PI

1.

è stata sottoposta a un “Mini-mental State esamination” in data 28 gennaio

2019.

(quindi quasi due anni dopo la donazione oggetto della decisione

impugnata), richiesto dal nipote della curatelata signor __________ “convinto

che la signora sia capace”. Il risultato del test (24/30) corrisponde con

una compromissione delle abilità cognitive da moderata a lieve, che,

considerata l’età della signora, non fa che avvalorare quanto appena indicato ma

addirittura potrebbe far pensare alla sua capacità di eventualmente determinarsi

sulla donazione anche al momento dell’emanazione della decisione impugnata. Evidentemente,

vista l’età dell’interessata, è immaginabile che cambiamenti nello stato di

salute e nella sua capacità possono intervenire anche repentinamente e dal test

in questione è ora trascorso ancora un altro anno.

Infine, a titolo puramente

abbondanziale, questo giudice rileva che l’Autorità di protezione ha

indirizzato uno scritto il 4 ottobre 2018 al curatore a risposta di alcuni suoi

quesiti relativi alla liquidazione della donazione e sulla sua interpretazione,

in relazione con la formulazione che letteralmente indicava “l’intero

importo attualmente depositato sul mio conto presso Postfinance SA” mentre

i conti risultavano essere due. L’Autorità di primo grado ha indicato al

curatore: “ci sembra di dover evidentemente concludere che la donazione

effettuata dalla signora PI 1 ed alla signora RE 1 dei suoi averi sui due conti

Postfinance non possa essere messa in discussione e ciò dato che, sulla base

anche da quanto confermatole dalla Postfinance, nel senso cioè che la signora RE

1.

avesse procura su tutti e due i conti della signora PI 1”. L’Autorità ha

quindi concluso, all’indirizzo del curatore, di ritenere opportuno che la

beneficiaria della donazione rivendicasse il suo diritto a tale saldo per poi

rilasciare al curatore l’autorizzazione alla liquidazione della donazione.

Dopo una simile presa di

posizione, l’Autorità di primo grado ha invece emanato la decisione qui

impugnata che, visto tutto quanto precede, va annullata integralmente in quanto

non giustificata né sorretta da una base legale applicabile. Nemmeno i dubbi

sostenuti nella decisione contestata dall’Autorità di protezione in merito alla

portata della donazione, che ha sostenuto potrebbe avere per oggetto uno solo dei

due conti presso Postfinance, possono apparire motivati o condivisibili, per

dipiù se confrontati con gli argomenti appena riportati. Anche su tale aspetto

questo giudice ritiene l’opinione dell’Autorità di protezione da censurare.

6.

Visto quanto precede

il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. Gli oneri processuali

seguono la soccombenza e andrebbero pertanto posti a carico dell’Autorità di

protezione. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere

addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di

compiti di diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia

quindi all’addebito di tasse e spese che andrebbero accollate allo Stato.

Quanto alle ripetibili,

già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate

soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti

vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della

parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite

unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi,

le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza

successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23

giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali

principi consolidati. L’Autorità di protezione, quale unica antagonista della

parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza

CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7; sentenza ICCA del 19

dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve pertanto essere condannata

al versamento di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto e, di conseguenza, la decisione 1 marzo 2019 (ris. n. 196/19)

dell’Autorita regionale di protezione __________ è integralmente annullata.

2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

L’Autorità

regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 500.– a titolo di

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.