9.2019.96
Decisione di scarico del mandato al curatore uscente, approvazione della relazione finale e accettazione dell’indennità richiesta. Annullamento della decisione e rinvio degli atti affinché il curatore presenti una relazione finale completa e giustifichi la mercede e le spese esposte
28 maggio 2020Italiano16 min
civile del 15 settembre 2009 (sentenze ICCA, inc. 11.2007.152 e 11.2008.61) e alla
Source ti.ch
Incarto n.
9.2019.96
Lugano
28 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
1
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda l’approvazione della relazione finale, lo scarico e il
riconoscimento di spese e mercedi del curatore educativo del minore PI 2
(2003)
giudicando
sul reclamo del 17 giugno 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emanata
il 25 aprile 2019 (ris. n. 158 del il 25 aprile 2019) dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 2, nato il 2003, è
figlio di PI 1 e di RE 1.
B. Con decisione 31
luglio 2003 (ris. n. 252/2003 del 17 luglio 2003), la Commissione tutoria
regionale __________ (di seguito: Commissione tutoria) ha istituito in favore
del minore una curatela ai sensi degli artt. 308 cpv. 2 e 309 vCC. Quale
curatore è stato nominato il signor __________, attivo presso l’allora Ufficio
del tutore ufficiale.
C. Sin dall'estate del 2006
RE 1 ha lamentato difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali con il
figlio PI 2, riconducendole all'ostruzionismo della madre e alla scarsa
collaborazione del curatore. A partire da tale data, sia le autorità
amministrative che giudiziarie sono state confrontate con richieste
d'intervento da parte di entrambi i genitori per la regolamentazione delle
relazioni padre-figlio. Per una cronistoria completa dei fatti e delle
procedure interposte si rinvia in particolare alla sentenza della Prima Camera
civile del 15 settembre 2009 (sentenze ICCA, inc. 11.2007.152 e 11.2008.61) e alla
sentenza di questa Camera del 5 giugno 2013 (sentenza CDP, inc. 9.2013.56-57).
Per quanto attiene al periodo successivo, si rimanda invece alle sentenze del
29 settembre 2015 e del 31 maggio 2017 pronunciate da questa Camera (sentenze
CDP, inc. 9.2014.105, inc. 9.2014.169 e inc. 9.2016.146).
D. Per quanto qui
interessa, con sentenza 5A_513/2013 dell'8 maggio 2014 il Tribunale federale ha
incaricato l'Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità
di protezione), subentrata alla Commissione tutoria, di nominare al minore un
nuovo curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308
cpv. 2 CC) idoneo, vale a dire con competenze pedagogiche e di mediazione.
Con decisione 7
luglio 2016 (ris. n. 229 del 6 luglio 2016) l’Autorità di protezione ha
designato CURA 1 al ruolo di curatrice educativa per la vigilanza sulle
relazioni personali ex art. 308 cpv. 2 CC, in sostituzione di __________.
E. A seguito di tale
risoluzione, con scritto 5 aprile 2019 __________ (divenuto curatore presso
l’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________, di seguito: UAP), ha presentato
all’Autorità di protezione “la relazione finale per la vostra approvazione e
lo scarico formale del mandato”. Egli ha suggerito l’inserimento nella
relativa decisione di un rinvio alle norme relative alla responsabilità (art.
454 CC) e ha richiesto l’anticipo da parte dell’Autorità di protezione di fr.
2'251.70 a titolo di mercede e indennità per il mandato svolto.
F. Con decisione 16
maggio 2019 (ris. n. 158 del 25 aprile 2019) l’Autorità di protezione ha
approvato la relazione finale di __________ e gli è stato dato scarico dal
mandato di curatore. A questi è stata riconosciuta l’indennità richiesta, posta
a carico dei genitori ed anticipata dall’Autorità di protezione.
G. Con reclamo 17 giugno
2019 RE 1 ha impugnato la risoluzione in questione, postulandone l’annullamento
e la retrocessione degli atti all’autorità di prime cure per maggiori e più
approfonditi accertamenti circa l’operato del curatore e per l’ottenimento di
un rapporto finale rispettoso dei crismi di legge.
H. Con scritto 19 luglio
2019 __________ ha riconosciuto il mancato ossequio delle disposizioni in
merito alla presentazione dei rapporti, ritenendo tuttavia superfluo formulare
ulteriori rapporti oltre a quelli contenuti nei molteplici scambi di
corrispondenza avvenuti tra le parti durante il suo mandato. Egli si è dunque
rimesso al giudizio di questa Camera, come anche l’Autorità di protezione con
lettera 24 luglio 2019.
I. Con replica 14
agosto 2018 RE 1 si è riconfermato nelle proprie tesi e conclusioni di causa.
L’Autorità di protezione, __________ e PI 1 hanno rinunciato a presentare una
duplica (cfr. rispettivamente scritti 29 agosto 2019, 23 agosto 2019 e 2
settembre 2019).
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Il reclamante
impugna la decisione dell’Autorità di protezione di dare scarico a __________
dal mandato di curatore.
2.1
Nel suo reclamo, RE 1
giudica “inaccettabili” le modalità “immotivate, cieche e arbitrarie”
con cui è stato dato scarico al curatore, ovvero sulla base di un rapporto
finale che non soddisfa le esigenze legali (reclamo, pag. 4). In tale rapporto,
il curatore non spende una parola sul minore, né sul proprio ultradecennale
operato (reclamo, pag. 6). A mente del reclamante, considerare la stringata
comunicazione del curatore alla stregua di un rapporto finale costituisce una
crassa violazione delle norme del Codice civile e del divieto di arbitrio
(reclamo, pag. 6-7).
La decisione
impugnata difetta inoltre di motivazione ed è stata emanata in violazione del
diritto di essere sentito di RE 1, cui lo scritto del curatore non è stato
intimato prima dell’adozione della decisione impugnata, che lo condanna
peraltro al pagamento della remunerazione del curatore (reclamo, pag. 7).
RE 1 postula pertanto
l’accoglimento del gravame e il conseguente annullamento della decisione
impugnata, con retrocessione degli atti all’autorità di prime cure “per
maggiori e più approfonditi accertamenti circa l’operato del curatore __________
svolto a partire dalla sua designazione, nonché per l’ottenimento di un
rapporto finale da parte del medesimo, rispettoso dei crismi di legge”
(reclamo, pag. 10).
2.2
Giusta l’art. 425 CC,
alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione un
rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l’autorità può
dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del
rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione esamina e approva il
rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2).
Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e,
se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla
responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o
rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4).
Ai sensi dell’art. 415 CC,
per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità di
protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario
ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario,
chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per
salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).
Malgrado l’assenza di un
rinvio esplicito, le disposizioni sulla
protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina e alla revoca
del curatore, sono applicabili per analogia alle curatele istituite in favore
di minorenni (art. 306, 308, 309 e 325 CC; Sentenza
CDP del 28 maggio 2018, inc. 9.2018.15, consid. 3; sentenza CDP dell’8 luglio
2016, inc. 9.2015.145, consid. 7.2).
Tramite
il rapporto morale l’autorità esamina se il curatore svolge i suoi compiti in
modo adeguato, se ha ottenuto la fiducia dell’interessato, se vi è
un’evoluzione conforme al bene di quest’ultimo, se le cause della misura
persistono o se è necessaria una revoca od una modifica della stessa (sentenza CDP del 23 giugno 2016, inc. 9.2016.126,
consid. 4; Häfeli, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 411 CC n. 3;
COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, 2012, pag. 211).
La legge non specifica quale debba essere il
contenuto del rapporto, essendo esso in funzione del mandato attribuito. A
motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione dell'adulto
e delle misure molto diversificate che possono essere predisposte a protezione
del minore a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, il curatore deve chiedersi quali
siano i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata
e quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima –
a motivo della natura e della specificità del mandato – perché essa possa
esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (sentenza CDP del 28
maggio 2018, inc. 9.2018.15, consid. 3.1; sentenza CDP del 14 febbraio 2019,
inc. 9.2018.104, consid. 4.2; Häfeli,
CommFam Protection de l'adulte, ad art. 411 CC n. 8-9).
Sia
l’approvazione del conto finale che l’approvazione del rapporto (o rapporto
morale/rendiconto morale) finale non hanno effetti diretti di diritto materiale
e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in
particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di
un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del
21.
settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid.
4.3; sentenza CDP del 7 maggio 2019, inc. 9.2018.91, consid. 3.3). L’approvazione attesta semplicemente che l’Autorità di
protezione ha accertato la conformità del rapporto morale ai requisiti di
legge: in caso contrario, ravvisando incompletezze o manchevolezze
nell'esposto, essa nega l'approvazione in tutto o in parte. La non approvazione di un rapporto non deve dunque essere
confusa con la censura dell’operato di un curatore: nella misura in cui
l’esposto risulta esaustivo lo stesso merita approvazione anche nell’ipotesi in
cui emerga che il curatore non svolga i suoi compiti in modo adeguato. In tal
caso, l’autorità adotterà i necessari provvedimenti a protezione
dell’interessato.
2.3
Nel
caso concreto, è palese che lo scritto inviato il 5 aprile 2019 dal curatore
uscente non può essere considerato un rapporto finale. Esso è sostanzialmente
privo di contenuto e non fornisce alcun tipo di indicazione, neppure generica,
concernente lo svolgimento del mandato. __________, nelle sue osservazioni, ha peraltro
riconosciuto appieno tali manchevolezze (“conscio del mancato ossequio delle
disposizioni in merito alla presentazione dei rapporti”). Egli si è
giustificato, asserendo che “supponeva superfluo formulare ulteriori
rapporti” in ragione della copiosa corrispondenza intercorsa con le diverse
autorità e i rappresentanti legali delle parti, “poiché i contenuti delle
epistole erano molto chiari sull’operato del curatore (spesso messo in
discussione dal reclamante) e sulle problematiche questioni che costernavano la
presa a carico del minore” (osservazioni, pag. 1).
Ciò non può evidentemente essere
sufficiente e l’Autorità di protezione dovrà intimare al curatore di
“completare” – in realtà, presentare ex novo – il suo rapporto finale. Tale
documento potrà avere un carattere
riassuntivo, considerata la durata più che decennale del mandato, i numerosi
rapporti effettuati e la pletora di procedure amministrative e giudiziarie che
si sono susseguite, al cui contenuto si potrà rinviare (si pensi soprattutto al
procedimento sfociato nella decisione STF 5A_513/2013 dell’8 maggio 2014, nel
quale l’attività del curatore è già stata oggetto di un certo esame). Un tale
rapporto non dovrà racchiudere un
resoconto giornaliero di attività, né occorrerà dettagliare ogni singolo intervento
effettuato o fornire un istoriato particolareggiato dei fatti. Il rapporto
potrà anche specificare eventuali difficoltà insorte nei rapporti con le parti
e le difficoltà o l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi specifici della curatela.
In
conclusione, la decisione dell’Autorità di
protezione di approvare una simile “relazione” deve dunque essere annullata e
l’incarto ritornato in prima sede affinché venga richiesta al curatore la
presentazione di un rapporto finale della sua attività. Il reclamo merita
dunque accoglimento su questo punto.
4.
RE
1.
critica anche la conseguente approvazione della nota professionale del
curatore, che pone a carico dei genitori tali costi sulla scorta di un rapporto
finale inesistente, che non dà nemmeno atto delle prestazioni effettivamente
fornite dal curatore nell’interesse del minore (reclamo, pag. 2 e 6). Né
l’Autorità di protezione, né il curatore e nemmeno la madre del minore si sono espressi
su tale contestazione.
4.1
Ai
sensi dell’art. 404 cpv. 1 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e
al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso
di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di
lavoro. Sotto il titolo marginale “Compenso dei curatori”, l’art. 49 LPMA
stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro
svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi al Consiglio
di Stato il compito di concretizzare quanto previsto dall’art. 404 CC.
A norma dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione
(mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona
interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.
Ai
sensi dell’art. 276 cpv. 1 CC, il mantenimento dei genitori consiste nella
cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. Secondo l’art. 276 cpv. 2, i
genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di
educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. I costi delle
misure prese a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei
genitori: sono quindi i genitori a dover farsi carico dei costi per le misure
prese a protezione del figlio che devono, in principio, essere suddivisi
equamente fra di loro (Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 6ª
ed. 2019, pag. 900 nota 3190; Wullschleger in: FamKommentar
Scheidung, 2005, ad oss. generali art.
276–293 CC n. 4; Sentenza CDP del 14 febbraio 2019, inc. 9.2018.104, consid.
3.3).
4.2
Le
rimostranze del reclamante concernenti il principio della messa a carico dei
costi della curatela ai genitori appaiono infondate, nella misura in cui, alla
luce delle disposizioni citate, non si intravvede chi altro dovrebbe
sopportarli.
Per contro, le censure formulate in merito
all’approvazione del quantum della retribuzione appaiono condivisibili.
Il curatore educativo non si è premurato di giustificare gli importi esposti,
né al momento della richiesta, né successivamente in sede di osservazioni. L’Autorità
di protezione non ha ritenuto di dover chiedere delle spiegazioni in merito né
ha motivato (nella decisione impugnata o in questa sede) le ragioni che l’hanno
condotta ad accogliere la richiesta.
Si potrebbe immaginare che il curatore, a
fronte di un incarico durato molti anni, piuttosto che un conteggio preciso
delle ore impiegate nello svolgimento del mandato abbia preferito esporre una
mercede forfettaria (verosimilmente approssimata al ribasso, visto che
l’onorario esposto, suddiviso per l’indennità oraria minima, conduce infatti a
circa 4,5 ore all’anno di attività). Le spese di fr. 251.70 appaiono invece
conteggiate al centesimo, senza che sia dato di sapere a cosa si riferiscano.
Al
di là delle speculazioni, in assenza di qualsivoglia spiegazione a suffragio degli
importi esposti a titolo di remunerazione risulta impossibile dare seguito alla
richiesta del curatore: il reclamo merita
dunque accoglimento anche su questo punto.
La decisione dell’Autorità di protezione va
di conseguenza annullata e l’incarto retrocesso
in prima sede affinché venga richiesto al curatore di presentare una richiesta
di remunerazione che sia giustificata dal dispendio orario impiegato per lo
svolgimento del mandato e dalle spese effettivamente incorse, rispettivamente,
qualora il curatore preferisca chiedere un importo forfettario, di giustificarne
il calcolo.
5.
Gli oneri processuali,
già anticipati, seguono la soccombenza. Siccome il curatore si è rimesso al
giudizio di questo giudice e PI 1 non ha preso posizione sul reclamo, solo
l’Autorità di protezione – la cui decisione è stata annullata – può essere
ritenuta soccombente. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia
essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi
incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui in concreto occorre
prescindere dal prelievo di tali oneri. L’Autorità di protezione, quale unica
antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692
consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7;
sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve per
contro essere condannata al versamento di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione emanata il 25 aprile 2019 (ris. n. 158 del il 25
aprile 2019) dall'Autorità regionale di protezione __________ è annullata
e gli atti le sono rinviati ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano oneri processuali. L’Autorità regionale di protezione __________,
rifonderà a RE 1 fr. 1'200.– a titolo di spese ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.