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Decisione

9.2019.96

Decisione di scarico del mandato al curatore uscente, approvazione della relazione finale e accettazione dell’indennità richiesta. Annullamento della decisione e rinvio degli atti affinché il curatore presenti una relazione finale completa e giustifichi la mercede e le spese esposte

28 maggio 2020Italiano16 min

civile del 15 settembre 2009 (sentenze ICCA, inc. 11.2007.152 e 11.2008.61) e alla

Source ti.ch

Incarto n.

9.2019.96

Lugano

28 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

1

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda l’approvazione della relazione finale, lo scarico e il

riconoscimento di spese e mercedi del curatore educativo del minore PI 2

(2003)

giudicando

sul reclamo del 17 giugno 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emanata

il 25 aprile 2019 (ris. n. 158 del il 25 aprile 2019) dall'Autorità

regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 2, nato il 2003, è

figlio di PI 1 e di RE 1.

B. Con decisione 31

luglio 2003 (ris. n. 252/2003 del 17 luglio 2003), la Commissione tutoria

regionale __________ (di seguito: Commissione tutoria) ha istituito in favore

del minore una curatela ai sensi degli artt. 308 cpv. 2 e 309 vCC. Quale

curatore è stato nominato il signor __________, attivo presso l’allora Ufficio

del tutore ufficiale.

C. Sin dall'estate del 2006

RE 1 ha lamentato difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali con il

figlio PI 2, riconducendole all'ostruzionismo della madre e alla scarsa

collaborazione del curatore. A partire da tale data, sia le autorità

amministrative che giudiziarie sono state confrontate con richieste

d'intervento da parte di entrambi i genitori per la regolamentazione delle

relazioni padre-figlio. Per una cronistoria completa dei fatti e delle

procedure interposte si rinvia in particolare alla sentenza della Prima Camera

civile del 15 settembre 2009 (sentenze ICCA, inc. 11.2007.152 e 11.2008.61) e alla

sentenza di questa Camera del 5 giugno 2013 (sentenza CDP, inc. 9.2013.56-57).

Per quanto attiene al periodo successivo, si rimanda invece alle sentenze del

29 settembre 2015 e del 31 maggio 2017 pronunciate da questa Camera (sentenze

CDP, inc. 9.2014.105, inc. 9.2014.169 e inc. 9.2016.146).

D. Per quanto qui

interessa, con sentenza 5A_513/2013 dell'8 maggio 2014 il Tribunale federale ha

incaricato l'Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità

di protezione), subentrata alla Commissione tutoria, di nominare al minore un

nuovo curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308

cpv. 2 CC) idoneo, vale a dire con competenze pedagogiche e di mediazione.

Con decisione 7

luglio 2016 (ris. n. 229 del 6 luglio 2016) l’Autorità di protezione ha

designato CURA 1 al ruolo di curatrice educativa per la vigilanza sulle

relazioni personali ex art. 308 cpv. 2 CC, in sostituzione di __________.

E. A seguito di tale

risoluzione, con scritto 5 aprile 2019 __________ (divenuto curatore presso

l’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________, di seguito: UAP), ha presentato

all’Autorità di protezione “la relazione finale per la vostra approvazione e

lo scarico formale del mandato”. Egli ha suggerito l’inserimento nella

relativa decisione di un rinvio alle norme relative alla responsabilità (art.

454 CC) e ha richiesto l’anticipo da parte dell’Autorità di protezione di fr.

2'251.70 a titolo di mercede e indennità per il mandato svolto.

F. Con decisione 16

maggio 2019 (ris. n. 158 del 25 aprile 2019) l’Autorità di protezione ha

approvato la relazione finale di __________ e gli è stato dato scarico dal

mandato di curatore. A questi è stata riconosciuta l’indennità richiesta, posta

a carico dei genitori ed anticipata dall’Autorità di protezione.

G. Con reclamo 17 giugno

2019 RE 1 ha impugnato la risoluzione in questione, postulandone l’annullamento

e la retrocessione degli atti all’autorità di prime cure per maggiori e più

approfonditi accertamenti circa l’operato del curatore e per l’ottenimento di

un rapporto finale rispettoso dei crismi di legge.

H. Con scritto 19 luglio

2019 __________ ha riconosciuto il mancato ossequio delle disposizioni in

merito alla presentazione dei rapporti, ritenendo tuttavia superfluo formulare

ulteriori rapporti oltre a quelli contenuti nei molteplici scambi di

corrispondenza avvenuti tra le parti durante il suo mandato. Egli si è dunque

rimesso al giudizio di questa Camera, come anche l’Autorità di protezione con

lettera 24 luglio 2019.

I. Con replica 14

agosto 2018 RE 1 si è riconfermato nelle proprie tesi e conclusioni di causa.

L’Autorità di protezione, __________ e PI 1 hanno rinunciato a presentare una

duplica (cfr. rispettivamente scritti 29 agosto 2019, 23 agosto 2019 e 2

settembre 2019).

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Il reclamante

impugna la decisione dell’Autorità di protezione di dare scarico a __________

dal mandato di curatore.

2.1

Nel suo reclamo, RE 1

giudica “inaccettabili” le modalità “immotivate, cieche e arbitrarie”

con cui è stato dato scarico al curatore, ovvero sulla base di un rapporto

finale che non soddisfa le esigenze legali (reclamo, pag. 4). In tale rapporto,

il curatore non spende una parola sul minore, né sul proprio ultradecennale

operato (reclamo, pag. 6). A mente del reclamante, considerare la stringata

comunicazione del curatore alla stregua di un rapporto finale costituisce una

crassa violazione delle norme del Codice civile e del divieto di arbitrio

(reclamo, pag. 6-7).

La decisione

impugnata difetta inoltre di motivazione ed è stata emanata in violazione del

diritto di essere sentito di RE 1, cui lo scritto del curatore non è stato

intimato prima dell’adozione della decisione impugnata, che lo condanna

peraltro al pagamento della remunerazione del curatore (reclamo, pag. 7).

RE 1 postula pertanto

l’accoglimento del gravame e il conseguente annullamento della decisione

impugnata, con retrocessione degli atti all’autorità di prime cure “per

maggiori e più approfonditi accertamenti circa l’operato del curatore __________

svolto a partire dalla sua designazione, nonché per l’ottenimento di un

rapporto finale da parte del medesimo, rispettoso dei crismi di legge”

(reclamo, pag. 10).

2.2

Giusta l’art. 425 CC,

alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione un

rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l’autorità può

dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del

rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione esamina e approva il

rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2).

Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e,

se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla

responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o

rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 415 CC,

per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità di

protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario

ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario,

chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per

salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).

Malgrado l’assenza di un

rinvio esplicito, le disposizioni sulla

protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina e alla revoca

del curatore, sono applicabili per analogia alle curatele istituite in favore

di minorenni (art. 306, 308, 309 e 325 CC; Sentenza

CDP del 28 maggio 2018, inc. 9.2018.15, consid. 3; sentenza CDP dell’8 luglio

2016, inc. 9.2015.145, consid. 7.2).

Tramite

il rapporto morale l’autorità esamina se il curatore svolge i suoi compiti in

modo adeguato, se ha ottenuto la fiducia dell’interessato, se vi è

un’evoluzione conforme al bene di quest’ultimo, se le cause della misura

persistono o se è necessaria una revoca od una modifica della stessa (sentenza CDP del 23 giugno 2016, inc. 9.2016.126,

consid. 4; Häfeli, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 411 CC n. 3;

COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, 2012, pag. 211).

La legge non specifica quale debba essere il

contenuto del rapporto, essendo esso in funzione del mandato attribuito. A

motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione dell'adulto

e delle misure molto diversificate che possono essere predisposte a protezione

del minore a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, il curatore deve chiedersi quali

siano i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata

e quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima –

a motivo della natura e della specificità del mandato – perché essa possa

esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (sentenza CDP del 28

maggio 2018, inc. 9.2018.15, consid. 3.1; sentenza CDP del 14 febbraio 2019,

inc. 9.2018.104, consid. 4.2; Häfeli,

CommFam Protection de l'adulte, ad art. 411 CC n. 8-9).

Sia

l’approvazione del conto finale che l’approvazione del rapporto (o rapporto

morale/rendiconto morale) finale non hanno effetti diretti di diritto materiale

e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in

particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di

un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del

21.

settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid.

4.3; sentenza CDP del 7 maggio 2019, inc. 9.2018.91, consid. 3.3). L’approvazione attesta semplicemente che l’Autorità di

protezione ha accertato la conformità del rapporto morale ai requisiti di

legge: in caso contrario, ravvisando incompletezze o manchevolezze

nell'esposto, essa nega l'approvazione in tutto o in parte. La non approvazione di un rapporto non deve dunque essere

confusa con la censura dell’operato di un curatore: nella misura in cui

l’esposto risulta esaustivo lo stesso merita approvazione anche nell’ipotesi in

cui emerga che il curatore non svolga i suoi compiti in modo adeguato. In tal

caso, l’autorità adotterà i necessari provvedimenti a protezione

dell’interessato.

2.3

Nel

caso concreto, è palese che lo scritto inviato il 5 aprile 2019 dal curatore

uscente non può essere considerato un rapporto finale. Esso è sostanzialmente

privo di contenuto e non fornisce alcun tipo di indicazione, neppure generica,

concernente lo svolgimento del mandato. __________, nelle sue osservazioni, ha peraltro

riconosciuto appieno tali manchevolezze (“conscio del mancato ossequio delle

disposizioni in merito alla presentazione dei rapporti”). Egli si è

giustificato, asserendo che “supponeva superfluo formulare ulteriori

rapporti” in ragione della copiosa corrispondenza intercorsa con le diverse

autorità e i rappresentanti legali delle parti, “poiché i contenuti delle

epistole erano molto chiari sull’operato del curatore (spesso messo in

discussione dal reclamante) e sulle problematiche questioni che costernavano la

presa a carico del minore” (osservazioni, pag. 1).

Ciò non può evidentemente essere

sufficiente e l’Autorità di protezione dovrà intimare al curatore di

“completare” – in realtà, presentare ex novo – il suo rapporto finale. Tale

documento potrà avere un carattere

riassuntivo, considerata la durata più che decennale del mandato, i numerosi

rapporti effettuati e la pletora di procedure amministrative e giudiziarie che

si sono susseguite, al cui contenuto si potrà rinviare (si pensi soprattutto al

procedimento sfociato nella decisione STF 5A_513/2013 dell’8 maggio 2014, nel

quale l’attività del curatore è già stata oggetto di un certo esame). Un tale

rapporto non dovrà racchiudere un

resoconto giornaliero di attività, né occorrerà dettagliare ogni singolo intervento

effettuato o fornire un istoriato particolareggiato dei fatti. Il rapporto

potrà anche specificare eventuali difficoltà insorte nei rapporti con le parti

e le difficoltà o l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi specifici della curatela.

In

conclusione, la decisione dell’Autorità di

protezione di approvare una simile “relazione” deve dunque essere annullata e

l’incarto ritornato in prima sede affinché venga richiesta al curatore la

presentazione di un rapporto finale della sua attività. Il reclamo merita

dunque accoglimento su questo punto.

4.

RE

1.

critica anche la conseguente approvazione della nota professionale del

curatore, che pone a carico dei genitori tali costi sulla scorta di un rapporto

finale inesistente, che non dà nemmeno atto delle prestazioni effettivamente

fornite dal curatore nell’interesse del minore (reclamo, pag. 2 e 6). Né

l’Autorità di protezione, né il curatore e nemmeno la madre del minore si sono espressi

su tale contestazione.

4.1

Ai

sensi dell’art. 404 cpv. 1 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e

al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso

di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di

lavoro. Sotto il titolo marginale “Compenso dei curatori”, l’art. 49 LPMA

stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro

svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi al Consiglio

di Stato il compito di concretizzare quanto previsto dall’art. 404 CC.

A norma dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione

(mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona

interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.

Ai

sensi dell’art. 276 cpv. 1 CC, il mantenimento dei genitori consiste nella

cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. Secondo l’art. 276 cpv. 2, i

genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito

mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di

educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. I costi delle

misure prese a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei

genitori: sono quindi i genitori a dover farsi carico dei costi per le misure

prese a protezione del figlio che devono, in principio, essere suddivisi

equamente fra di loro (Meier/Stettler, Droit

de la filiation, 6ª

ed. 2019, pag. 900 nota 3190; Wullschleger in: FamKommentar

Scheidung, 2005, ad oss. generali art.

276–293 CC n. 4; Sentenza CDP del 14 febbraio 2019, inc. 9.2018.104, consid.

3.3).

4.2

Le

rimostranze del reclamante concernenti il principio della messa a carico dei

costi della curatela ai genitori appaiono infondate, nella misura in cui, alla

luce delle disposizioni citate, non si intravvede chi altro dovrebbe

sopportarli.

Per contro, le censure formulate in merito

all’approvazione del quantum della retribuzione appaiono condivisibili.

Il curatore educativo non si è premurato di giustificare gli importi esposti,

né al momento della richiesta, né successivamente in sede di osservazioni. L’Autorità

di protezione non ha ritenuto di dover chiedere delle spiegazioni in merito né

ha motivato (nella decisione impugnata o in questa sede) le ragioni che l’hanno

condotta ad accogliere la richiesta.

Si potrebbe immaginare che il curatore, a

fronte di un incarico durato molti anni, piuttosto che un conteggio preciso

delle ore impiegate nello svolgimento del mandato abbia preferito esporre una

mercede forfettaria (verosimilmente approssimata al ribasso, visto che

l’onorario esposto, suddiviso per l’indennità oraria minima, conduce infatti a

circa 4,5 ore all’anno di attività). Le spese di fr. 251.70 appaiono invece

conteggiate al centesimo, senza che sia dato di sapere a cosa si riferiscano.

Al

di là delle speculazioni, in assenza di qualsivoglia spiegazione a suffragio degli

importi esposti a titolo di remunerazione risulta impossibile dare seguito alla

richiesta del curatore: il reclamo merita

dunque accoglimento anche su questo punto.

La decisione dell’Autorità di protezione va

di conseguenza annullata e l’incarto retrocesso

in prima sede affinché venga richiesto al curatore di presentare una richiesta

di remunerazione che sia giustificata dal dispendio orario impiegato per lo

svolgimento del mandato e dalle spese effettivamente incorse, rispettivamente,

qualora il curatore preferisca chiedere un importo forfettario, di giustificarne

il calcolo.

5.

Gli oneri processuali,

già anticipati, seguono la soccombenza. Siccome il curatore si è rimesso al

giudizio di questo giudice e PI 1 non ha preso posizione sul reclamo, solo

l’Autorità di protezione – la cui decisione è stata annullata – può essere

ritenuta soccombente. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia

essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi

incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui in concreto occorre

prescindere dal prelievo di tali oneri. L’Autorità di protezione, quale unica

antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692

consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7;

sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve per

contro essere condannata al versamento di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione emanata il 25 aprile 2019 (ris. n. 158 del il 25

aprile 2019) dall'Autorità regionale di protezione __________ è annullata

e gli atti le sono rinviati ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano oneri processuali. L’Autorità regionale di protezione __________,

rifonderà a RE 1 fr. 1'200.– a titolo di spese ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.