9.2019.99
Relazioni personali, audizione del figlio
28 maggio 2020Italiano28 min
corso dei successivi mesi evidenziando una situazione complessa e caratterizzata
Source ti.ch
Incarto n.
9.2019.99
Lugano
28 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda le relazioni personali con il figlio PI 1
giudicando
sul reclamo del 19 giugno 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 21 maggio 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2007) è nato
dalla relazione tra RE 1 e PI 2.
L’Autorità di protezione,
così come questa Camera, si occupano da alcuni anni del nucleo famigliare in
questione, ragione per la quale verranno rievocati i fatti esclusivamente per
quanto necessario al presente giudizio.
B. PI 2 esercita
l’autorità parentale esclusiva sul figlio PI 1, a favore del quale è in essere,
dal 29 marzo 2011, una curatela educativa. Quale curatore è nominato CO 2.
Con decisione 31 agosto
2015 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di
protezione) ha privato PI 2 del diritto di determinare il luogo di dimora del
figlio, collocandolo presso l’Istituto __________ a __________. Le relazioni
personali del padre con il figlio sono state fissate in forma sorvegliata
presso il Punto di incontro di __________ a __________, ogni 15 giorni il
sabato o la domenica della durata di un’ora e mezza. Il ragazzo può invece
incontrare la madre in modalità libera almeno un fine settimana ogni due.
C. RE 1 ha presentato un’istanza
il 16 novembre 2016 volta ad ottenere il recupero di diritti di visita persi a
seguito di decisioni della madre. L’Autorità di protezione ha proceduto a
sentire il curatore, l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore minorenni
e famiglie, il Punto d’Incontro, la madre e l’Istituto __________.
Con ulteriore istanza
21/23 febbraio 2017 RE 1 ha chiesto nuovamente di recuperare i diritti di
visita persi, in aggiunta a quelli già chiesti il 16 novembre 2016.
Il 9/10 marzo 2017 RE 1 ha
presentato un’istanza di adozione di misure in via supercautelare, volte a
recuperare i diritti di visita annullati e imporre alla madre il loro rispetto,
con la comminatoria penale dell’art. 292 CP.
D. Con decisione 17
marzo 2017 l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta supercautelare
9/10 marzo 2017.
E. Con istanza 26/31
maggio 2017 PI 2 ha postulato la modifica del collocamento del figlio da
internato a esternato, chiedendo il permesso per il minore di dormire al
proprio domicilio.
L’Autorità di protezione
ha interpellato al proposito il curatore e l’istituto __________.
F. In data 12 giugno
2017 è avvenuto un incontro presso l’Autorità di protezione, durante il quale
sono state discusse le richieste dei genitori.
Successivamente il
curatore e l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore minorenni e
famiglie, si sono ulteriormente espressi sulle richieste dei genitori.
Nel frattempo i diritti di
visita del padre hanno potuto essere recuperati.
G. Il 20/23 ottobre 2017
RE 1 ha presentato un’istanza di estensione delle relazioni personali con il
figlio, evidenziando che per un periodo di dieci settimane è avvenuto il
recupero dei diritti di visita precedentemente mancati, ragione per la quale a
suo avviso non vi sarebbero elementi sfavorevoli al loro ampliamento.
Su tale richiesta si è
espresso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione in data 31 ottobre/9 novembre
2017. Il medesimo ufficio e il curatore si sono ulteriormente espressi nel
corso dei successivi mesi evidenziando una situazione complessa e caratterizzata
da importanti conflitti tra i genitori. In particolare in data 14 agosto 2018
il curatore educativo ha indicato di ritenere adeguato procedere con un mandato
di controllo e informazione, ritenendo i genitori non in grado di gestire i
contatti nell’interesse del figlio.
Tramite osservazioni del
6/7 settembre 2018 il padre ha espresso il proprio accordo all’attribuzione di
un mandato di controllo e informazione a un soggetto terzo, chiedendo che
vengano fatte rispettare le relazioni telefoniche infrasettimanali, come pure
che il suo diritto di visita sia esteso sino a una volta alla settimana o a un
intero pomeriggio ogni due settimane.
H. Con decisione 21/22
maggio 2019 immediatamente esecutiva, l’Autorità di protezione ha disposto:
1. L’istanza 14 novembre 2016 (riformulata con istanza
20/23 ottobre 2016 e osservazioni 6/7 settembre 2018) di RE 1 di estensione del
diritto di visita
del figlio PI 1
almeno una volta alla settimana è respinta.
§
il curatore educativo __________, in collaborazione con l’Ufficio dell’aiuto
e della protezione, Settore famiglie e minorenni, e tutta la rete di sostegno,
è invitato a valutare la possibilità di ampliare la durata del diritto di
visita attuale di ulteriori trenta minuti se saranno date le seguenti
condizioni cumulative:
-
garanzie del benessere del minore;
-
adeguatezza dell’atteggiamento del padre, RE 1;
-
verifica della posizione della madre PI 2 al riguardo;
-
adeguatezza del rapporto tra i genitori;
-
disponibilità della struttura di incontro padre-figlio.
Tale
possibilità dovrà essere adeguatamente preparata dagli operatori della rete con
entrambe le figure genitoriali e sottoposta ad un periodo di prova di tre mesi.
Al termine di tale periodo di prova, la proposta dovrà essere rivalutata da
tutta la rete operativa e discussa con i genitori e poi messa in atto solo
previa comunicazione alla scrivente autorità e relativa formale autorizzazione.
2. L’istanza 26/31 maggio 2017 presentata dalla madre PI
2 di graduale passaggio alla forma di esternato, anche solo tramite
l’inserimento in una prima fase di una notte infrasettimanale al domicilio
materno, è respinta.
3.
Ai sensi dell’art. 273 cpv. 2 CC è fatto ordine alla madre PI 2, di ripristinare
immediatamente i diritti di visita padre-figlio e accompagnare PI 1 al Punto
d’incontro conformemente al calendario in essere e di recarsi presso la
struttura con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto ovvero
prima che il padre RE 1 si rechi presso la struttura per svolgere le visite. Al
padre RE 1 è fatto ordine di voler lasciare il Punto d’incontro prima che la
madre PI 2 arrivi a riprendere il figlio PI 1 al termine del diritto di visita.
§
Il curatore educativo __________ è invitato a voler organizzare gli incontri
con la struttura affinché i diritti di visita si svolgano nelle modalità
descritte sopra, ovvero affinché i genitori di PI 1 non si incrocino né si
incontrino.
§
Il Punto d’Incontro di __________ è invitato a presentare un rapporto di
segnalazione all’Autorità qualora i genitori non dovessero attenersi a quanto
deciso.
§
L’ordine ai genitori è impartito con la comminatoria penale prevista ai sensi
dell’art. 292 CP, che recita:
“chiunque
non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da
un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente
articolo, è punito con la multa”.
4. Ai sensi
dell’art. 307 cpv. 1 e 2 CC quale misura opportuna è ordinata la presa a carico
terapeutica di PI 1 presso uno specialista pedopsichiatra.
§ La madre PI
2, detentrice dell’autorità parentale, è tenuta ad avviare tale presa a carico
in collaborazione con la rete.
§ La madre PI
2, detentrice dell’autorità parentale, si atterrà alle indicazioni fornite
dallo specialista circa l’eventuale interruzione della presa a carico o
l’eventuale diversa estensione della presa a carico.
5. Ai sensi
dell’art. 307 cpv. 3 CC l’Ufficio dell’aiuto e della Protezione, Settore
famiglie e minorenni, è designato quale ufficio di controllo e informazione a
favore di PI 1. Il mandato viene esperito mediante colloqui regolari (di regola
una volta al mese) con i genitori per verificare la loro situazione personale;
gli operatori hanno inoltre il diritto di effettuare visite a domicilio e
raccogliere informazioni direttamente presso enti o servizi che si occupano del
minore.
§ Ai signori PI
2 e RE 1 è fatto obbligo di collaborare con l’Ufficio dell’aiuto e della
Protezione, Settore famiglie e minorenni.
6. Ai sensi
dell’art. 307 cpv. 3 CC i signori PI 2 e RE 1 sono formalmente ammoniti al
vincolo del rigoroso rispetto delle misure in atto e alle connesse indicazioni
impartite dalla rete di sostegno a favore di PI 1 e del curatore educativo __________
e in ossequio a tutti i provvedimenti di protezione formalmente in vigore”.
§
L’ordine è impartito con la comminatoria penale prevista ai sensi dell’art. 292
CP, che recita: “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una
autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della
pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”.
I. Contro la predetta
decisione è insorto RE 1 con reclamo del 19 giugno 2019 limitatamente al dispositivo
n. 1, che chiede sia annullato e riformato nel senso di riconoscere al padre un
diritto di visita in forma protetta di almeno due ore alla settimana o un
pomeriggio ogni 15 giorni. Egli sostiene che la decisione sarebbe stata emanata
in violazione del diritto di essere sentito del minore, considerato che PI 1 è
stato ascoltato l’ultima volta il 24 giugno 2015. Il reclamante ritiene che
l’Autorità giustifichi la propria decisione con la conflittualità tra i
genitori e non con la minaccia di pericolo per il figlio, che invece a suo
avviso sarebbe contento di poter avere contatti più frequenti con il padre.
Contesta poi il ruolo attribuito al curatore educativo di valutare insieme
all’Ufficio dell’aiuto e della protezione un eventuale ampliamento del diritto
di visita, ritenendo che a suo avviso non può essergli demandato, in quanto una
simile decisione incombe solo all’Autorità. Considera che la decisione sia
basata esclusivamente sulla valutazione della capacità genitoriale della madre,
redatta nel 2012, mentre la mancanza di valutazioni aggiornate e di una perizia
sulle capacità genitoriali anche del reclamante costituirebbe una valutazione
anticipata delle prove e sarebbe lesiva del suo diritto di essere sentito.
L. Il curatore ha
presentato le proprie osservazioni, precisando che il mandato ricevuto riguarda
la valutazione delle condizioni cumulative indicate nella decisione impugnata
prima di eventualmente proporre un’estensione delle relazioni personali “messa
in atto solo previa comunicazione” all’Autorità di protezione “e
relativa formale autorizzazione”.
M. Tramite osservazioni
del 25 luglio 2019 l’Autorità di protezione rinvia per le spiegazioni alla
decisione impugnata, che ritiene motivi “ampiamente le ragioni per cui non è
possibile accogliere la richiesta del padre di estendere il diritto di visita”.
Essa chiede quindi di respingere il reclamo, sostenendo che non sono dati gli
estremi per la modifica dell’assetto fissato e rinviando ai vari rapporti dei
servizi citati. Quanto al diritto di essere sentito del figlio, ritenuti i
pareri “estremamente negativi sull’andamento della situazione e sullo stato
di benessere del minore”, l’Autorità precisa di aver valutato che non sia nell’interesse
del minore un suo coinvolgimento tramite un ascolto, che a suo avviso “non
avrebbe aggiunto nulla agli accertamenti svolti dall’ampia rete già attiva sul
caso”. L’Autorità di protezione ritiene inoltre che un nuovo mandato sulle
capacità genitoriali non sarebbe opportuno, in assenza di cambiamento delle circostanze
e delle problematiche già rilevate nella perizia del 2015. Quanto al mandato al
curatore educativo, l’Autorità di protezione precisa che il suo compito di
eventualmente proporre un ampiamento del diritto di visita non implichi che
egli debba decidere, bensì presentare un rapporto sulla base del quale sarà
l’Autorità, dopo debita istruttoria, a modificare l’assetto.
N. PI 2 non ha
presentato osservazioni.
O. RE 1 ha presentato la
propria replica il 14 agosto 2019. Egli precisa di ritenere che il curatore non
abbia preso posizione. Ribadisce di sostenere che il mandato al curatore violi
il principio della certezza e sicurezza del diritto, il principio inquisitorio illimitato,
il principio di proporzionalità e il diritto delle parti di essere sentite.
Quanto alle osservazioni dell’Autorità di protezione ritiene che non vi siano
riferimenti chiari alla minaccia del bene del figlio e ai rapporti dei servizi
al proposito. A suo avviso l’Autorità non terrebbe conto dell’evoluzione
positiva delle relazioni personali tra padre e figlio e del parere di
quest’ultimo che, vista l’età, avrebbe dovuto essere coinvolto.
P. Con scritto 21 agosto
2019 l’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare la propria duplica,
confermando quanto esposto nelle osservazioni del 25 luglio 2019.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f
CC).
2.
Con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha deciso varie misure di protezione a
favore del figlio. Con il proprio reclamo RE 1 si limita ad impugnare il
dispositivo della sentenza che respinge le sue richieste di ampliamento del
proprio diritto di visita con il figlio (disp. 1). I restanti dispositivi della
decisione sono quindi cresciuti in giudicato. Il reclamante chiede
l’annullamento del suddetto dispositivo e la sua riforma nel senso di
riconoscere un diritto di visita tra padre e figlio in forma protetta per
almeno due ore una volta a settimana o in alternativa un pomeriggio una volta
ogni 15 giorni.
RE 1 contesta
innanzitutto la mancata audizione del figlio, ritenendo si tratti di una
violazione del suo diritto di essere sentito. Egli sostiene che un ampliamento
delle relazioni personali andrebbe a favore del minore e che l’opinione di
quest’ultimo costituirebbe una “preziosa fonte di informazioni supplementari
al fine di una motivata decisione”. Di parere opposto l’Autorità di
protezione, che evidenzia di aver deciso di prescindere dall’audizione del
minore in quanto per l’emanazione della decisione ha ritenuto sufficienti i
numerosi rapporti dei vari servizi coinvolti, mentre l’ascolto di PI 1 non
sarebbe stato nel suo interesse e non avrebbe aggiunto nulla agli accertamenti
svolti.
Il reclamante lamenta poi
una violazione del suo diritto di essere sentito, non avendo l’Autorità di
protezione conferito un nuovo mandato sulle sue capacità genitoriali. L’Autorità
di prima istanza osserva di non ritenere necessario un simile accertamento,
disponendo di fatto di tutti gli elementi per decidere e non essendo
intervenuti cambiamenti delle circostanze e problematiche rilevate nella
perizia svolta nel 2015.
3.
Il diritto di essere
sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è un diritto di ordine formale la cui violazione
implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle
possibilità di successo nel merito del reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTF
5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013,
inc. 9.2013.160; sentenza CDP del 30 settembre 2016, inc. 9.2016.110). Il
diritto di essere sentito implica varie facoltà, segnatamente quella di
esprimersi sugli elementi essenziali prima che una decisione sia presa, di
fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di
consultare gli atti di causa, di partecipare all’assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270 consid. 3.1;
STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1; DTF 132 V 368 consid.
3.1
con rinvii) ma non garantisce di
per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF
del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1). Tali diritti sono ancorati anche nel titolo II° della LPAmm
(art. 34 ss LPAmm). Eccezionalmente, una violazione del diritto d’essere
sentito commessa da un’Autorità inferiore può, in determinate situazioni,
essere sanata dall’Autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l’interessato
possa far valere le sue argomentazioni davanti a un’Autorità di ricorso munita
di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2;
133.
I 201 consid. 2.2). La sanatoria rimane l’eccezione segnatamente in
presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una
riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non
subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere
sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3).
In materia di
protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le
prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta: l’art. 447 cpv. 1
CC garantendo infatti alla persona interessata il diritto di essere sentito
personalmente e oralmente dall’Autorità di protezione che decide la misura (Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz,
Basilea 2012, ad art. 447 CC n. 13). Eccezioni al suddetto principio sono
ammissibili se l’audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze, a
protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un’istruttoria in
corso o se ciò risulta inopportuno dal profilo medico (art. 23 cpv. 3 a 4 LPMA;
Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto
delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6466;
Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz,
ad art. 447 CC n. 26 e seg.; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286,
consid. 4);
Nel caso in esame, come
meglio sarà chiarito nel seguito, il diritto del figlio ad essere sentito in un
procedimento che lo vede coinvolto, citato dal reclamante, emana dall’art. 314
a CC, che ne prescrive l’ascolto (Meier/Stettler,
Droit de filiation, 6ͣ ed, Losanna-Ginevra 2019, n. 1041 pag. 682; sul
dovere dell’autorità di sentire il figlio nelle controversie relative ai
diritti di visita, v. anche sentenza CEDU nella causa Sahin e Sommerfeld c.
Germania dell’8 luglio 2003, menzionata alla nota 2447, pag. 681 dell’opera
citata).
4.
Giusta l'art. 273
cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della
custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle
relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma
anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella
fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra
gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e
figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del
figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori
passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid. 4a;
123.
III 445 consid. 3b; sentenza CDP 7 agosto 2018, inc. 9.2018.42).
In virtù dell’art. 274
cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se
pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione
dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri
gravi motivi.
La
norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il
rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il
primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è
compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro
situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono
lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non
si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
6° ed., 2019, n. 1102 segg.; CR CC I, Leuba,
art. 274 ch. 1 segg. 1720).
4.1
Nel suo apprezzamento,
l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né
alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417,
consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del
Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004
del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag.
492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid.
6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria
iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di
procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck,
art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
4.2
Di principio il figlio
deve essere sentito personalmente e in maniera adeguata dall’Autorità di
protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri
gravi motivi vi si oppongano (art. 314a CC). Tale disposto traspone
nell’ambito del diritto della protezione quanto previsto dall’art. 298 cpv. 1
CPC nelle procedure del diritto di famiglia.
La norma prevede che, di
principio, l’audizione del minore sia effettuata dall’autorità stessa.
Tuttavia, in particolare in caso di alta conflittualità famigliare o di
dissensi concernenti i figli, l’audizione può essere delegata ad uno
specialista (DTF 133 III 553 consid. 4¸ STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015
consid. 3.1. e rif.).
L’opinione del
figlio sulle relazioni personali deve essere tenuta in considerazione nella
misura del possibile. Tuttavia il parere del minorenne non è di per sé decisivo
e occorre valutare in ogni singolo caso i motivi per i quali il figlio presenta
un atteggiamento di difesa verso un genitore e se l’esercizio del diritto di
visita rischia di incidere negativamente sul suo bene (FamPra.ch 2003, pag.
603; DTF 127 III 298).
Nell’ambito di una
procedura di misure di protezione del minore, quest’ultimo è qualificato come “persona
implicata”, essendo direttamente toccato dalla misura considerata. A questo
titolo deve essere considerato come parte alla procedura (come i genitori e il
curatore, se gli sono rimproverati atti o omissioni). Detiene di conseguenza
dei diritti procedurali che derivano dalle disposizioni generali, per rinvio
dell’art. 314 cpv. 1 CC (diritto di consultare gli atti, art. 449b CC e di
ricorrere, art. 450 CC) e delle disposizioni speciali relative ai minori,
segnatamente il diritto di essere ascoltato (art. 314 CC), quello di essere
rappresentato (art. 314bis CC) e quello di ricorrere contro una decisione di collocamento
(art. 314b cpv. 2 CC) (Guy-Ecabert,
L’enfant, acteur dans la procedure et dans la mediation, in FamPra.ch 2016,
pag. 345).
Il punto di vista del
ragazzo risulta viepiù importante nella misura in cui – a motivo dell’età e del
suo sviluppo – il suo desiderio appaia come una decisione consolidata e sia
l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 127 III
298, cons. 4a). Il bene del minore non si determina unicamente in funzione del
suo punto di vista soggettivo secondo il suo benessere momentaneo, bensì anche
in maniera oggettiva in considerazione del suo sviluppo futuro (FamPra.ch 2009
p. 513; DTF 5A 341/2008 del 23 dicembre 2008; SJ 2016 I p. 133, 136). Quale
peso occorra prestare al parere del minore dipende dalla sua età e dalla sua
capacità di prendere una decisione autonoma – che interviene in genere verso i
12.
anni compiuti – così come la costanza del suo parere. Qualora il figlio
adotti un atteggiamento negativo nei confronti del genitore non-detentore della
custodia, occorre statuire sui relativi motivi del minore e sul fatto a sapere
se l’esercizio del diritto di visita rischi realmente di pregiudicare i suoi
interessi. L’Autorità di protezione deve apprezzare equamente l’insieme delle
circostanze e adottare le misure che più appaiono opportune perché meglio salvaguardano
il bene del minore. (DTF 130 III 585 c. 2.2.2; 127 III 2952 c. 4).
L’audizione non presuppone
che il minore abbia la capacità di discernimento ai sensi dell’art. 16 CC (DTF
131.
III 553 consid. 1.2.3; STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015, consid. 3.1; v.
anche sentenza CDP 31 maggio 2017, inc. 9.2016.146, consid. 4.2).
Secondo le linee guida
stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale federale i bambini sono sentiti
dopo il sesto anno di età (DTF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid.
1.2.3; STF 5A_53/2017 del 23 marzo 2017, consid. 4.1; 5A_354/2015 del 3 agosto
2015.
consid. 3.1).
4.3
Come visto, l’art.
314a cpv. 1 CC permette all’autorità di protezione dei minori di rinunciare
all’audizione qualora l’età del minore o un grave motivo vi si opponga. Per
quanto attiene all’età, come sviluppato al considerando precedente, in base
alla giurisprudenza del Tribunale federale possono essere sentiti personalmente
i bambini di più di sei anni, o eventualmente anche prima, se le circostanze lo
giustificano.
Appartiene invece
al potere di apprezzamento dell’autorità giudicante valutare quali altri gravi
motivi giustifichino di rinunciare all’audizione del minore; la giurisprudenza
menziona il rifiuto del figlio di essere sentito (benché occorra accertarsi che
tale comportamento non sia indotto da uno dei genitori), il timore che il
minore sia poi vittima di rappresaglie da parte dell’uno o dell’altro genitore
oppure il fatto che egli sia stato già sentito da un perito pochi mesi prima
(sicché una nuova audizione sarebbe da lui avvertita come vessatoria),
l’esistenza di un ritardo psichico del minore, una sua assenza durevole
all’estero o la particolare urgenza del provvedimento (DTF 131 III 553, consid.
1.3.1
e rif.). Non è invece considerato un grave motivo, il fatto di voler
evitare una sofferenza al minore, ad esempio in presenza di un conflitto di
lealtà: per rinunciare all’audizione occorre invece che il conflitto di lealtà
sia particolarmente grave o che l’audizione rischi di compromettere la salute
psichica o fisica del minore (DTF 131 III 553, consid. 1.3.3).
Se il minore è stato già
sentito, secondo l’Alta Corte occorre prescindere da nuove audizioni in caso di
conflitto di lealtà particolarmente grave, nei casi in cui si può presumere che
non emergeranno nuovi elementi utili, e nei casi in cui l’auspicata utilità di
tale ascolto non sia proporzionata con la sofferenza provocata al minore
dall’ulteriore audizione (DTF 133 III 553, consid. 4).
5.
Nel caso in esame,
dagli atti emerge una situazione di importante conflitto tra i genitori e un
disagio del minore giudicato dai vari servizi che operano da anni a sua
protezione.
Criticata dal padre
è innanzitutto l’assenza di audizione di PI 1 in relazione alla sua richiesta
di estensione delle relazioni personali e la conseguente violazione del diritto
di essere sentito del figlio. A giustificazione della scelta di non sentire il
minore l’Autorità di protezione adduce il disagio di quest’ultimo, il fatto che
sia già stato sentito nel 2015 e che il suo parere non avrebbe di fatto
aggiunto elementi a favore di una decisione diversa.
Come precedentemente
rilevato, ai sensi dell’art. 314a cpv. 1 CC l’Autorità di protezione può
rinunciare all’audizione del minore qualora l’età del minore o un grave motivo
vi si opponga. PI 1 ha ormai compiuto tredici anni – ma aveva già dodici anni e
tre mesi al momento della decisione impugnata – e l’Autorità di prima istanza
non ha chiarito quali motivi gravi si opporrebbero alla sua audizione, se non
una generica preoccupazione sul suo stato di benessere. In alcun modo è invece
dimostrato che l’audizione possa rischiare di compromettere la sua salute
psichica o fisica (cfr. DTF 131 III 553, consid. 1.3.3). Si osserva peraltro
che il ragazzo risiede in istituto, ha un curatore educativo ed è seguito da
un’ampia rete: non sembrano quindi mancare i presupposti e le possibilità affinché
il suo ascolto possa avvenire in modo competente e adeguato alla sua
situazione, nel rispetto del suo benessere, prioritario.
L’Autorità di protezione,
nelle proprie osservazioni al reclamo, sostiene che “procedere con l’ascolto
di PI 1 già ascoltato nel 2015, non era nell’interesse del minore e non avrebbe
aggiunto nulla agli accertamenti svolti dall’ampia rete già attiva sul caso”.
Argomento avversato dal reclamante, che rileva, che con un simile agire l’Autorità
avrebbe omesso di tenere conto dell’età del ragazzo e “il suo sviluppo
psicofisico e l’evolversi delle sue esigenze”. Anche secondo questo
giudice, l’apprezzamento dell’Autorità di protezione non merita tutela, tenuto
conto del tempo trascorso dall’audizione del 2015, che rende la medesima non
più attuale (v. sentenza STF 5A_354/2015, consid. 3.2.2) e del cambiamento
del grado di maturità del ragazzo, ma anche, come già accennato, dell’ampia
possibilità di eseguire l’ascolto attraverso figure professionali che PI 1 già
conosce e godono della sua fiducia. Peraltro, il mandato conferito al curatore
di eventualmente valutare una proposta di ampiamento della durata delle relazioni
personali (nel senso indicato dal padre), lascia spazio ad una valutazione che,
a mente di questo giudice, non può escludere anche un chiarimento della
posizione del figlio.
In definitiva, nella
fattispecie, l’Autorità di protezione, nella valutazione dell’istanza del padre
di ampliamento delle relazioni personali con il figlio, ha omesso di sentire
quest’ultimo. Alla luce di quanto appena esposto, l’audizione del figlio andava
invece eseguita, non opponendosi gravi motivi. Di conseguenza, questo giudice
ritiene necessario rinviare gli atti all’Autorità di primo grado affinché
proceda all’ascolto di PI 1 e decida nuovamente, non potendo invece essere
accolta la richiesta di RE 1 di esprimersi già ora sull’estensione delle
relazioni personali con il figlio.
In simili circostanze, un’ulteriore
disamina degli argomenti del padre in relazione alla sua istanza ed
all’ampliamento dei suoi diritti di visita con il figlio non si rivela necessaria.
E ciò in particolare relativamente alla sua richiesta di esperire ulteriori
indagini con una nuova perizia sulle capacità genitoriali, in considerazione
delle argomentazioni dell’Autorità di protezione ed in virtù del principio
inquisitorio illimitato.
6.
Visto quanto
precede, il reclamo dev'essere accolto per motivi almeno parzialmente diversi
da quelli indicati nel gravame, con conseguente annullamento del dispositivo n.
1.
della decisione impugnata e retrocessione dell'incarto all'Autorità di prima
sede perché proceda come sopra indicato con l’ascolto di PI 1.
Va ricordato
abbondanzialmente che essendo stata la decisione impugnata immediatamente
esecutiva, e non avendo il reclamante chiesto la restituzione dell’effetto
sospensivo al reclamo, il curatore e l’Ufficio dell’aiuto e della protezione
(visto il tempo intercorso) dovrebbero già aver provveduto alle valutazioni
prescritte dalla seconda parte (§) del dispositivo impugnato, giacché
l’Autorità di protezione potrebbe già essere in misura di nuovamente decidere,
in tempi adeguati, dopo l’audizione del figlio – dandosene le condizioni –
sull’eventuale ampliamento della durata del diritto di visita.
7.
L ’Autorità di
protezione va considerata soccombente. A norma dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non
possono tuttavia esserle addossate spese processuali.
Quanto alle
ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di
protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di
ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali
uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato
alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con
questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono
battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza
CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per scostarsi,
oggi, da tali principi consolidati e di conseguenza l’Autorità di protezione va
condannata al pagamento di congrue ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza il
dispositivo n. 1 della decisione 21 maggio 2019 dell’Autorità regionale di
protezione __________ è annullato e gli atti vengono ritornati all’Autorità di
prima sede, affinché proceda come indicato nei considerandi ed emani una nuova
decisione.
2. Non si prelevano
tasse e spese di giustizia. L’Autorità regionale di protezione __________ rifonderà
a RE 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.