9.2020.102
Scelta dello psicoterapeuta. Figura dello "psicoterapeuta in formazione"
1 dicembre 2020Italiano19 min
provvedimenti coercitivi) l’Autorità di protezione ha revocato la decisione supercautelare
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.102
Lugano
1 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
1
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la nomina di un terapeuta per il minore PI 2;
giudicando
sul reclamo del 7 settembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 21 agosto 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2012) è figlio
di CO 2 e di RE 1. Il padre ha riconosciuto il figlio il 9 marzo 2012.
I genitori di PI 1 non
hanno mai avuto una relazione sentimentale. Già prima del concepimento la madre
CO 2 viveva con la compagna __________ (unione domestica poi registrata il
2015).
B. Il 9 agosto 2012 CO 2
e RE 1 hanno sottoscritto un “contratto per la regolamentazione dell’obbligo
del mantenimento di minore, dell’autorità parentale e del diritto alle
relazioni personali” (ris. CTR 365/12)
– che prevedeva in particolare, l’esercizio dell’autorità parentale congiunta,
l’attribuzione della custodia alla madre ed ampie relazioni personali per il
padre, come pure in caso di disaccordo:
“un fine settimana ogni due da venerdì alle ore 16.30 alla domenica
fino alle 17.00, un mercoledì ogni due, dalle 12.00 alle 18.00, Natale e Pasqua
alternati e quattro settimane di vacanza all’anno, di cui due durante le
vacanze estive e due durante il resto dell’anno compatibilmente con gli impegni
scolastici del figlio”.
C. Mediante decisione cautelare
13 luglio 2016 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione) ha riformato con effetto immediato il diritto di visita
padre-figlio limitandolo a: un fine settimana ogni due, dal sabato mattina (ore
10.00) alla domenica (ore 17.00) (1.1); il giorno di Natale e Pasqua alternati
tra i genitori (1.2); un contatto telefonico alla settimana (1.3). Con sentenza
del 23 giugno 2017 (inc. CDP 9.2016.140) questo giudice ha accolto il reclamo
inoltrato da RE 1, annullato la decisione del 13 luglio 2016 e ritornato
l’incarto all’Autorità di protezione per una nuova decisione.
D. A seguito “dell’avvio
di un procedimento penale” nei confronti di CO 2 __________ su denuncia di RE
1, con decisione supercautelare del 5 luglio 2017 l’Autorità di
protezione ha sospeso le relazioni personali padre-figlio.
E. Mediante decisione cautelare
26 luglio 2017 (preso atto della decisione del 16 luglio 2017 del giudice dei
provvedimenti coercitivi) l’Autorità di protezione ha revocato la decisione supercautelare
del 5 luglio 2017 e ristabilito il diritto di visita quindicinale padre-figlio.
F. Con decreto 6 ottobre
2017 il presidente di questa Camera ha nominato l’avv. RA 1 curatrice di
rappresentanza di PI 1, con il compito di tutelare gli interessi del minore
nelle procedure dinanzi alle Autorità di protezione di primo e secondo grado.
G. Con sentenza 22
gennaio 2018 (inc. CDP 9.2017.188) questa Camera ha accolto il reclamo di RE 1
(annullando i disp. 1 e 2 della decisione ARP 26 luglio 2017) invitando
l’Autorità di protezione a decidere, senza indugio, sulla ripresa dei diritti
di visita, dopo aver esperito gli accertamenti necessari (indicando che nel
caso in esame è auspicabile che si svolgano, se del caso, in forma sorvegliata).
H. Con decisione 21
marzo 2018 l’Autorità di protezione ha conferito mandato d’ascolto di PI 1 alla
psicoterapeuta __________ (decisione confermata da questa Camera, inc. CDP. 9.2018.49).
I. Con decisione 2
novembre 2018 l’Autorità di prima sede ha conferito mandato al dr. med. __________
di procedere al sostegno terapeutico di PI 1 in vista dell’elaborazione del
rifiuto di vedere il padre e dell’eventuale ripristino del diritto di visita
con esso.
J. Mediante decisione
20 marzo 2019 l’Autorità di protezione, in parziale accoglimento dell’istanza
di RE 1, ha ripristinato, in forma sorvegliata (presso il punto di incontro di __________),
le relazioni personali padre-figlio (una domenica ogni quindici giorni, per la
durata di un’ora).
K. Con istanza 21 giugno
2019 CO 2 ha postulato che l’Autorità di protezione incaricasse la dr.ssa med. __________
o un altro specialista per svolgere un sostegno terapeutico del minore.
L. Mediante istanza di
misure supercautelari 21 giugno 2019 RE 1 ha chiesto il ripristino, con
effetto immediato e in forma libera, dei diritti di visita fra padre e figlio
(ogni sabato dalle 9.30 alle 18.30: per il periodo dal 6 luglio a fine agosto).
M. Con sollecito 3
luglio 2019 RE 1 ha chiesto una rapida decisione dell’istanza supercautelare
da parte dell’Autorità di protezione.
N. L’8 luglio 2019 il
Ministero Pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere nel
procedimento penale a carico di RE 1.
O. Durante l’udienza cautelare
13 settembre 2019 relativa all’istanza cautelare 21 giugno 2019, RE 1 ha
chiesto che i diritti di visita vengano ampliati gradualmente, passando da
subito alla forma libera (dalle 9.30 alle 18.30, prima un giorno alla settimana
e poi sull’arco del fine settimana, senza pernottamento). La madre si è
opposta.
P. I responsabili del
Punto d’Incontro di __________ hanno trasmesso regolari resoconti
sull’andamento dei diritti di visita sorvegliati (cfr. rapporti 12 settembre,
28 ottobre, 11, 21 e 27 novembre 2019).
Q. Mediante decisione 14
ottobre 2019 (n. 887/19) l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 21
giugno 2010 di RE 1 (postulante il ripristino dei diritti di visita
padre-figlio in forma libera) e confermato le relazioni personali padre-figlio,
in forma sorvegliata con frequenza quindicinale (disp. 1.1), ordinando nel
contempo un seguito terapeutico di PI 1, finalizzato ad affrontare lo stato
di sofferenza che emerge dagli atti di causa, specificando che l’incarico era
da assegnarsi con decisione separata, (disp. 3).
R. Con sentenza 12
dicembre 2019 questo giudice ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, un
reclamo inoltrato da RE 1 avverso la decisione 14 ottobre 2019, con il quale
postulava relazioni personali libere con il figlio (inc. CDP 9.2019.190).
S. Con scritto 24
gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha informato le parti di aver individuato
nella dr. __________, la terapeuta da incaricare per il minore, assegnando alle
parti un termine di dieci giorni per comunicare eventuali motivi di impedimento
all’incarico alla dottoressa, con facoltà di subdelega ai collaboratori del
Centro.
Mediante scritto 28
gennaio 2020 la curatrice RA 1 ha chiesto all’Autorità di prime cure di poter
ricevere “informazioni sulla formazione, attività e pubblicazioni della
dottoressa __________, così come il nominativo dei collaboratori che la stessa
potrebbe incaricare”.
Con osservazioni 6
febbraio 2020 RE 1 si è associata allo scritto della curatrice di
rappresentanza del minore e ha ribadito la necessità di individuare uno
specialista “psicoterapeuta infantile”.
T. Mediante decisione supercautelare
presidenziale 13 marzo 2020 l’Autorità di protezione, in accoglimento
dell’istanza di RE 1, ha concesso i diritti di visita con modalità “Skype”,
della durata di 20 minuti (causa emergenza COVID-19).
U. Con decisione 9
aprile 2020 l’Autorità di protezione, ha parzialmente accolto l’istanza 18
dicembre 2019 di RE 1, mantenuto il diritto di visita in videochiamata
sorvegliata (disp. 1.1.) e disposto che: alla ripresa del diritto di visita
mediante incontro personale verranno effettuati tre incontri in forma
sorvegliata della durata di un’ora presso il punto di incontro, con scadenza
quindicinale (disp. 1.2.); dal quarto incontro incluso, il diritto di visita
verrà esercitato nella forma libera, con passaggio al punto di incontro (disp.
1.3), dopo l’ottavo diritto di visita l’Autorità di protezione rivaluterà le
modalità di estensione (disp. 1.4).
Il reclamo inoltrato da PI
1 avverso tale decisione è stato respinto da questo Tribunale e l’incarto è
stato trasmesso all’Autorità di protezione perché rivaluti la situazione e si
esprima sui diritti di visita a seguire (consid. 7.5). L’Autorità di prime cure
è inoltre stata invitata a voler nominare, entro martedì 25 agosto 2020 uno
specialista neutro che possa al più presto iniziare una presa a carico del
minore (consid. 8) (v. sentenza 23 luglio 2020, inc. CDP 9.2020.39). Detta
sentenza è cresciuta in giudicato incontestata.
V. Mediante decisione 21
agosto 2020 l’Autorità di protezione, in ossequio al punto 3 della propria decisione
887/2019, ha nominato quale terapeuta lo psicologo __________, operativo presso
il __________ (1.1), disponendo che il seguito avverrà inizialmente con
frequenza settimanale, con facoltà per il terapeuta di adeguamento ai bisogni
del minore (1.2), i costi del seguito sono a carico dei genitori. La decisione
è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato
tolto l’effetto sospensivo.
W. Mediante reclamo 7
settembre 2020 RE 1 ha avversato la decisione 21 agosto 2020, chiedendo la
restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo. In via principale, ha postulato
che l’incarto venga trasmesso all’Autorità di protezione affinché proceda
celermente alla nomina di uno psicoterapeuta dell’età evolutiva che abbia le
necessarie qualifiche professionali per procedere ad una psicoterapia con un
minore e, in via subordinata, che sia nominata la psicoterapeuta
dell’infanzia dr. __________ (psicologa e psicoterapeuta).
X. Con osservazioni 10
settembre 2020 la curatrice di rappresentanza avv. RA 1, ha indicato che i
requisiti di idoneità e disponibilità dello psicologo scelto potranno essere
chiarite dall’Autorità di reclamo, ribadendo la necessità per il bene del
minore di avviare al più presto il percorso terapeutico.
Con osservazioni 11
settembre 2020, alla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo,
l’Autorità di protezione ha ribadito l’urgenza di porre in essere la nomina del
terapeuta.
Tramite osservazioni 14
settembre 2020 PI 1 ha chiesto la reiezione della richiesta di restituzione
dell’effetto sospensivo.
Mediante osservazioni di
merito 23 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha confermato e sostenuto la
bontà dell’incarico affidato a __________, precisando che lo stesso è laureato
in psicologia a __________ e in formazione presso la Scuola di Psicoterapia
Psicoanalitica di __________ e che per alcuni anni è stato responsabile pratico
per la __________ e supervisore di équipe per fondazioni private su territorio
ticinese, Lo stesso, ancora parzialmente in formazione, risulta estraneo alla
rete di psicoterapeuti e psicologi della zona di __________ e di conseguenza
anche alla madre del minore (che opera professionalmente quale psicolga).
Con osservazioni di merito
29 settembre 2020 PI 1 ha chiesto che il reclamo venga respinto, opponendosi
alla nomina della psicologa proposta dalla madre del minore.
Mediante osservazioni di
merito 29 settembre 2020 la curatrice avv. RA 1 ha ribadito l’urgenza di implementare
un percorso terapeutico e, nel caso in cui lo psicologo non risultasse idoneo, ha
proposto la nomina dello psicologo dr. __________.
Con scritto 30 settembre
2020 la Camera di protezione ha trasmesso alle parti le risultanze degli
accertamenti esperiti sullo psicologo __________.
Con replica 16 ottobre
2020 RE 1 ha concluso per l’accoglimento reclamo.
Mediante duplica 30
ottobre 2020 l’Autorità di prime cure, pur confermando la fondatezza della
propria decisione, si è rimessa al giudizio di questo giudice.
Con duplica 2 novembre
2020 la curatrice avv. RA 1, preso atto delle risultanze degli accertamenti, ha
concordato sull’idoneità del professionista scelto dall’Autorità a svolgere il
mandato affidatogli.
Y. Nel frattempo, con
decisione 24 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha esteso con effetto
immediato le relazioni personali fra il minore e il padre, nella forma libera,
con solo passaggio presso il punto di incontro di __________, regolamentandone
la frequenza (cfr. risoluzione n. 673/20).
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha disposto la nomina dello psicologo __________
quale terapeuta di PI 2, stabilendo che il seguito avverrà inizialmente con
frequenza settimanale, con facoltà per il terapeuta di un adeguamento dello
stesso ai bisogni del minore.
Tale decisione ha
fatto seguito alla precedente decisione 14 ottobre 2019, con la quale
l’Autorità aveva già ordinato una presa a carico terapeutica del minore (disp.
3), e all’invito di questo giudice a voler procedere sollecitamente a detta
nomina (v. inc. CDP 9.2020.39, sentenza 23 luglio 2020, consid. 8).
3.
Nel suo reclamo RE 1
postula l’annullamento della decisione dell’Autorità di protezione, contestando
l’idoneità del terapeuta nominato.
La reclamante chiede la
trasmissione dell’incarto all’Autorità di protezione affinché proceda
celermente alla nomina di uno psicoterapeuta dell’età evolutiva, che abbia le
necessarie qualifiche professionali per mettere in atto una psicoterapia con un
minore e, in via subordinata, la nomina della psicoterapeuta
dell’infanzia dr. __________ (psicologa e psicoterapeuta). La reclamante
avversa la scelta operata dall’Autorità di prime cure, affermando che __________
non sarebbe né idoneo né qualificato, non essendo uno psicoterapeuta per minori
o per adulti e neppure uno psicologo abilitato, poiché ancora in formazione.
Egli non figurerebbe neppure nell’albo degli psicologi e psicoterapeuti del
Canton Ticino.
4.
Nel caso in esame la
contestazione non riguarda la decisione di nominare un seguito terapeutico per PI
2, quanto piuttosto la scelta dello specialista operata dall’Autorità di prime
cure. La decisione con la quale era stato disposto il seguito terapeutico per
il minore (cfr. decisione ARP del 14 ottobre 2019, disp. 3) è infatti cresciuta
in giudicato incontestata. La necessità e l’urgenza di nominare un terapeuta
neutro per il bene del minore, oltre che già ribadita da questo giudice (cfr.
sentenza CDP 23 giugno 2020, consid. 8), è pure fatta valere da tutte le parti
in causa.
5.
L'esercizio della
professione di psicoterapeuta è subordinato all'ottenimento di
un'autorizzazione (art. 22 della Legge federale sulle professioni psicologiche
LPPsi, RS 935.81; art. 54 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 della Legge sulla promozione
della salute e il coordinamento sanitario: Legge sanitaria). Nel Canton Ticino il
Dipartimento della sanità e della socialità è competente a concedere
l’autorizzazione all’esercizio, indipendente o dipendente, della professione
(art. 56 Legge Sanitaria).
L’autorizzazione è
concessa alle persone che, oltre a godere di buona reputazione e possedere i
requisiti psichici e fisici, sono titolari di un diploma o di un attestato o di
un certificato di un istituto universitario o di una scuola svizzeri
riconosciuti o di altri titoli equipollenti (art. 56 cpv. 1 Legge sanitaria) e dispongono
di un titolo federale di perfezionamento oppure di un titolo considerato
equivalente acquisito in un ciclo di perfezionamento accreditato
provvisoriamente o titolo estero di perfezionamento in psicoterapia riconosciuto
dalla Commissione federale delle professioni psicologiche (art. 12 del Regolamento
concernente l'esercizio della professione di psicologo attivo in ambito
sanitario e psicoterapeuta del 27 marzo 2013, RL 813.620, in seguito
Regolamento; art. 55 cpv. 3 Legge sanitaria) e forniscono i documenti richiesti
(estratto del casellario giudiziale, autocertificazione per operatori sanitari,
certificato medico di idoneità psico-fisica, documentazione attestante la
padronanza dell’italiano).
La legge dispone che anche
l’esercizio dipendente della professione di psicoterapeuta è sottoposto ad
autorizzazione (art. 11 cpv. 2 Regolamento; art. 22-26 LPPsi, riservato l’art.
13.
LPPsi).
Le condizioni per ottenere
l’autorizzazione quale psicoterapeuta in formazione sono previste
dall’art. 14 del Regolamento concernente l’esercizio della professione di
psicoterapeuta. L’interessato (già in possesso di un diploma ai sensi degli
art. 2 e 3 LPPsi) deve in particolare essere iscritto ad un percorso di
perfezionamento in psicoterapia provvisoriamente o definitivamente accreditato (cpv.
1.
lett. b) ed essere alle dipendenze di uno psicoterapeuta o di un medico
psichiatra autorizzati con esperienza professionale di almeno cinque anni
oppure di un’istituzione sociosanitaria sotto la diretta responsabilità di uno
psicoterapeuta o un medico psichiatra autorizzati con esperienza professionale
di almeno cinque anni (cpv. 1 lett. c). Il datore di lavoro dello
psicoterapeuta in formazione si assume la responsabilità professionale e
contrattuale dei trattamenti nei confronti del paziente (cpv. 2).
Gli obblighi professionali
di uno psicoterapeuta sono previsti dalla legge (elencati nell’art. 27 LPPsi,
art. 15 cpv. 1 Regolamento cantonale); in particolare allo psicoterapeuta è
vietato prescrivere, dispensare o somministrare medicamenti (art. 15 cpv. 2 del
Regolamento).
5.1
Sulla figura del
terapeuta nominato dall’Autorità di prime cure, e messa in discussione in sede
di reclamo, va rilevato quanto segue.
Dagli atti risulta
che __________ (1965) ha conseguito un diploma di studi in psicologia
rilasciato formalmente il 30 aprile 2004 dall’Università degli Studi di __________
(cfr. doc. 7a agli atti).
A seguito della verifica
da parte della Commissione delle professioni psicologiche (Ufficio federale
della sanità pubblica) il diploma di studi in psicologia ottenuto da __________,
in __________, è stato riconosciuto in __________ (cfr. decisione PsiCo del 2
aprile 2014). Secondo l’art. 3 cpv. 2 Legge federale sulle professioni
psicologiche (LPPsi, RS. 935.81) lo stesso esplica in Svizzera i medesimi
effetti di un diploma di una scuola universitaria Svizzera riconosciuto conformemente
all’art. 2 LPPsi.
Dagli atti risulta altresì
che con decisione 30 aprile 2020 dell’Ufficio di sanità del Canton Ticino, __________
è stato autorizzato ad esercitare “quale psicoterapeuta in formazione”
presso lo Studio della signora __________ dal 2 maggio 2020 al 1° maggio 2021.
Nella decisione viene indicato che __________ è iscritto ad un percorso di
perfezionamento in psicoterapia definitivamente accreditato dalla Scuola di
Psicoterapia Psicoanalitica di __________ (attestato d’iscrizione del 26 luglio
2018).
Con scritto 21 settembre
2020.
l’Ufficio di Sanità ha confermato a questo giudice che __________ è
regolarmente autorizzato quale psicoterapeuta in formazione presso lo __________.
5.2
Alla luce degli accertamenti
operati da questo giudice in sede di procedura di reclamo, la decisione di
nomina del terapeuta resiste alle critiche di RE 1. Diversamente da quanto
palesato dalla reclamante, __________, diplomato in psicologia, è debitamente
autorizzato ad esercitare la professione di psicoterapeuta nel nostro Cantone.
Il fatto che sia autorizzato ad esercitare la professione in qualità di
psicoterapeuta in formazione nulla muta. Neppure può essere messa in
discussione la figura del datore di lavoro di __________, responsabile ai sensi
della legge di vigilare sul suo operato. __________ è infatti regolarmente
iscritta nell’albo degli psicoterapeuti abilitati ad esercitare a titolo
indipendente (cfr. www4.ti.ch/dss/dsp/us/albi/albo-degli-operatori-sanitari). Appare
evidente che tale circostanza è pure stata debitamente accertata dall’Ufficio
di sanità al momento del rilascio dell’autorizzazione a __________, quale
condizione per il rilascio della stessa.
La legge non dispone limitazioni
di sorta nell’esercizio della professione di psicoterapeuta, neppure in
relazione agli psicoterapeuti in formazione, all’infuori di quanto disposto
dagli articoli 27 LPPsi e 15 Regolamento.
5.3
La stessa curatrice di
rappresentanza del minore PI 2 approva l’idoneità del professionista scelto
dall’Autorità a svolgere il mandato affidatogli (cfr. duplica 2 novembre 2020).
Quanto alla madre, la
stessa chiede che “l’incarico sia affidato ad un terapeuta preparato, che
abbia sufficiente esperienza clinica con i bambini. Un terapeuta che, quale
professionista accreditato, riconosciuto da Confederazione e Cantone, dalle
assicurazioni di categoria, da __________ e dalle casse malati, possa essere
titolare e responsabile del caso e godere non solo della sua fiducia, ma anche
di quella del padre e delle istituzioni” (cfr. replica pag. 10). La
reclamante indica altresì che “in ben tre anni le autorità non sono riuscite
a nominare” un simile terapeuta.
Come già indicato il
terapeuta scelto è “accreditato”, debitamente riconosciuto nel nostro
Cantone, e come già ribadito la legge non prevede obblighi in relazione ad
eventuali esperienze in ambiti particolari.
Il ritardo dell’Autorità
di protezione nel nominare un terapeuta per il minore non è in ogni caso da
ricondurre alla difficoltà nell’individuare un terapeuta con una particolare
formazione o specializzazione, come palesato dalla reclamante, bensì è anche da
ricondurre all’evidente litigiosità delle parti che ha ostacolato anche tale
decisione.
La scelta del terapeuta, è
infatti stata a più riprese avversata dalle parti. Come ammesso dalla stessa
reclamante la questione è aperta da tre anni.
6.
Tutto quanto
considerato, il reclamo va di conseguenza respinto e la decisione impugnata
confermata, essendo appurato che dal profilo della legislazione ticinese __________
ha ottenuto l’autorizzazione cantonale per l’esercizio dell’attività di
psicoterapeuta in formazione e può dunque operare in detta veste nel nostro
Cantone. Il fatto che - essendo in formazione - agisce sotto la supervisione e
la responsabilità della psicoterapeuta __________ (figura per altro femminile)
costituisce una garanzia in più per il corretto adempimento del mandato di
presa a carico del minore.
In considerazione
dell’odierna decisione, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al
reclamo postulata da RE 1 è divenuta priva d’oggetto.
7.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm), per cui tasse e spese
vanno poste a carico di RE 1, che rifonderà a PI 1 congrue ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono posti a carico di RE
1 che rifonderà a PI 1 fr. 400.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.