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Decisione

9.2020.102

Scelta dello psicoterapeuta. Figura dello "psicoterapeuta in formazione"

1 dicembre 2020Italiano19 min

provvedimenti coercitivi) l’Autorità di protezione ha revocato la decisione supercautelare

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.102

Lugano

1 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

1

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda la nomina di un terapeuta per il minore PI 2;

giudicando

sul reclamo del 7 settembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 21 agosto 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2012) è figlio

di CO 2 e di RE 1. Il padre ha riconosciuto il figlio il 9 marzo 2012.

I genitori di PI 1 non

hanno mai avuto una relazione sentimentale. Già prima del concepimento la madre

CO 2 viveva con la compagna __________ (unione domestica poi registrata il

2015).

B. Il 9 agosto 2012 CO 2

e RE 1 hanno sottoscritto un “contratto per la regolamentazione dell’obbligo

del mantenimento di minore, dell’autorità parentale e del diritto alle

relazioni personali” (ris. CTR 365/12)

– che prevedeva in particolare, l’esercizio dell’autorità parentale congiunta,

l’attribuzione della custodia alla madre ed ampie relazioni personali per il

padre, come pure in caso di disaccordo:

“un fine settimana ogni due da venerdì alle ore 16.30 alla domenica

fino alle 17.00, un mercoledì ogni due, dalle 12.00 alle 18.00, Natale e Pasqua

alternati e quattro settimane di vacanza all’anno, di cui due durante le

vacanze estive e due durante il resto dell’anno compatibilmente con gli impegni

scolastici del figlio”.

C. Mediante decisione cautelare

13 luglio 2016 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) ha riformato con effetto immediato il diritto di visita

padre-figlio limitandolo a: un fine settimana ogni due, dal sabato mattina (ore

10.00) alla domenica (ore 17.00) (1.1); il giorno di Natale e Pasqua alternati

tra i genitori (1.2); un contatto telefonico alla settimana (1.3). Con sentenza

del 23 giugno 2017 (inc. CDP 9.2016.140) questo giudice ha accolto il reclamo

inoltrato da RE 1, annullato la decisione del 13 luglio 2016 e ritornato

l’incarto all’Autorità di protezione per una nuova decisione.

D. A seguito “dell’avvio

di un procedimento penale” nei confronti di CO 2 __________ su denuncia di RE

1, con decisione supercautelare del 5 luglio 2017 l’Autorità di

protezione ha sospeso le relazioni personali padre-figlio.

E. Mediante decisione cautelare

26 luglio 2017 (preso atto della decisione del 16 luglio 2017 del giudice dei

provvedimenti coercitivi) l’Autorità di protezione ha revocato la decisione supercautelare

del 5 luglio 2017 e ristabilito il diritto di visita quindicinale padre-figlio.

F. Con decreto 6 ottobre

2017 il presidente di questa Camera ha nominato l’avv. RA 1 curatrice di

rappresentanza di PI 1, con il compito di tutelare gli interessi del minore

nelle procedure dinanzi alle Autorità di protezione di primo e secondo grado.

G. Con sentenza 22

gennaio 2018 (inc. CDP 9.2017.188) questa Camera ha accolto il reclamo di RE 1

(annullando i disp. 1 e 2 della decisione ARP 26 luglio 2017) invitando

l’Autorità di protezione a decidere, senza indugio, sulla ripresa dei diritti

di visita, dopo aver esperito gli accertamenti necessari (indicando che nel

caso in esame è auspicabile che si svolgano, se del caso, in forma sorvegliata).

H. Con decisione 21

marzo 2018 l’Autorità di protezione ha conferito mandato d’ascolto di PI 1 alla

psicoterapeuta __________ (decisione confermata da questa Camera, inc. CDP. 9.2018.49).

I. Con decisione 2

novembre 2018 l’Autorità di prima sede ha conferito mandato al dr. med. __________

di procedere al sostegno terapeutico di PI 1 in vista dell’elaborazione del

rifiuto di vedere il padre e dell’eventuale ripristino del diritto di visita

con esso.

J. Mediante decisione

20 marzo 2019 l’Autorità di protezione, in parziale accoglimento dell’istanza

di RE 1, ha ripristinato, in forma sorvegliata (presso il punto di incontro di __________),

le relazioni personali padre-figlio (una domenica ogni quindici giorni, per la

durata di un’ora).

K. Con istanza 21 giugno

2019 CO 2 ha postulato che l’Autorità di protezione incaricasse la dr.ssa med. __________

o un altro specialista per svolgere un sostegno terapeutico del minore.

L. Mediante istanza di

misure supercautelari 21 giugno 2019 RE 1 ha chiesto il ripristino, con

effetto immediato e in forma libera, dei diritti di visita fra padre e figlio

(ogni sabato dalle 9.30 alle 18.30: per il periodo dal 6 luglio a fine agosto).

M. Con sollecito 3

luglio 2019 RE 1 ha chiesto una rapida decisione dell’istanza supercautelare

da parte dell’Autorità di protezione.

N. L’8 luglio 2019 il

Ministero Pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere nel

procedimento penale a carico di RE 1.

O. Durante l’udienza cautelare

13 settembre 2019 relativa all’istanza cautelare 21 giugno 2019, RE 1 ha

chiesto che i diritti di visita vengano ampliati gradualmente, passando da

subito alla forma libera (dalle 9.30 alle 18.30, prima un giorno alla settimana

e poi sull’arco del fine settimana, senza pernottamento). La madre si è

opposta.

P. I responsabili del

Punto d’Incontro di __________ hanno trasmesso regolari resoconti

sull’andamento dei diritti di visita sorvegliati (cfr. rapporti 12 settembre,

28 ottobre, 11, 21 e 27 novembre 2019).

Q. Mediante decisione 14

ottobre 2019 (n. 887/19) l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 21

giugno 2010 di RE 1 (postulante il ripristino dei diritti di visita

padre-figlio in forma libera) e confermato le relazioni personali padre-figlio,

in forma sorvegliata con frequenza quindicinale (disp. 1.1), ordinando nel

contempo un seguito terapeutico di PI 1, finalizzato ad affrontare lo stato

di sofferenza che emerge dagli atti di causa, specificando che l’incarico era

da assegnarsi con decisione separata, (disp. 3).

R. Con sentenza 12

dicembre 2019 questo giudice ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, un

reclamo inoltrato da RE 1 avverso la decisione 14 ottobre 2019, con il quale

postulava relazioni personali libere con il figlio (inc. CDP 9.2019.190).

S. Con scritto 24

gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha informato le parti di aver individuato

nella dr. __________, la terapeuta da incaricare per il minore, assegnando alle

parti un termine di dieci giorni per comunicare eventuali motivi di impedimento

all’incarico alla dottoressa, con facoltà di subdelega ai collaboratori del

Centro.

Mediante scritto 28

gennaio 2020 la curatrice RA 1 ha chiesto all’Autorità di prime cure di poter

ricevere “informazioni sulla formazione, attività e pubblicazioni della

dottoressa __________, così come il nominativo dei collaboratori che la stessa

potrebbe incaricare”.

Con osservazioni 6

febbraio 2020 RE 1 si è associata allo scritto della curatrice di

rappresentanza del minore e ha ribadito la necessità di individuare uno

specialista “psicoterapeuta infantile”.

T. Mediante decisione supercautelare

presidenziale 13 marzo 2020 l’Autorità di protezione, in accoglimento

dell’istanza di RE 1, ha concesso i diritti di visita con modalità “Skype”,

della durata di 20 minuti (causa emergenza COVID-19).

U. Con decisione 9

aprile 2020 l’Autorità di protezione, ha parzialmente accolto l’istanza 18

dicembre 2019 di RE 1, mantenuto il diritto di visita in videochiamata

sorvegliata (disp. 1.1.) e disposto che: alla ripresa del diritto di visita

mediante incontro personale verranno effettuati tre incontri in forma

sorvegliata della durata di un’ora presso il punto di incontro, con scadenza

quindicinale (disp. 1.2.); dal quarto incontro incluso, il diritto di visita

verrà esercitato nella forma libera, con passaggio al punto di incontro (disp.

1.3), dopo l’ottavo diritto di visita l’Autorità di protezione rivaluterà le

modalità di estensione (disp. 1.4).

Il reclamo inoltrato da PI

1 avverso tale decisione è stato respinto da questo Tribunale e l’incarto è

stato trasmesso all’Autorità di protezione perché rivaluti la situazione e si

esprima sui diritti di visita a seguire (consid. 7.5). L’Autorità di prime cure

è inoltre stata invitata a voler nominare, entro martedì 25 agosto 2020 uno

specialista neutro che possa al più presto iniziare una presa a carico del

minore (consid. 8) (v. sentenza 23 luglio 2020, inc. CDP 9.2020.39). Detta

sentenza è cresciuta in giudicato incontestata.

V. Mediante decisione 21

agosto 2020 l’Autorità di protezione, in ossequio al punto 3 della propria decisione

887/2019, ha nominato quale terapeuta lo psicologo __________, operativo presso

il __________ (1.1), disponendo che il seguito avverrà inizialmente con

frequenza settimanale, con facoltà per il terapeuta di adeguamento ai bisogni

del minore (1.2), i costi del seguito sono a carico dei genitori. La decisione

è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato

tolto l’effetto sospensivo.

W. Mediante reclamo 7

settembre 2020 RE 1 ha avversato la decisione 21 agosto 2020, chiedendo la

restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo. In via principale, ha postulato

che l’incarto venga trasmesso all’Autorità di protezione affinché proceda

celermente alla nomina di uno psicoterapeuta dell’età evolutiva che abbia le

necessarie qualifiche professionali per procedere ad una psicoterapia con un

minore e, in via subordinata, che sia nominata la psicoterapeuta

dell’infanzia dr. __________ (psicologa e psicoterapeuta).

X. Con osservazioni 10

settembre 2020 la curatrice di rappresentanza avv. RA 1, ha indicato che i

requisiti di idoneità e disponibilità dello psicologo scelto potranno essere

chiarite dall’Autorità di reclamo, ribadendo la necessità per il bene del

minore di avviare al più presto il percorso terapeutico.

Con osservazioni 11

settembre 2020, alla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo,

l’Autorità di protezione ha ribadito l’urgenza di porre in essere la nomina del

terapeuta.

Tramite osservazioni 14

settembre 2020 PI 1 ha chiesto la reiezione della richiesta di restituzione

dell’effetto sospensivo.

Mediante osservazioni di

merito 23 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha confermato e sostenuto la

bontà dell’incarico affidato a __________, precisando che lo stesso è laureato

in psicologia a __________ e in formazione presso la Scuola di Psicoterapia

Psicoanalitica di __________ e che per alcuni anni è stato responsabile pratico

per la __________ e supervisore di équipe per fondazioni private su territorio

ticinese, Lo stesso, ancora parzialmente in formazione, risulta estraneo alla

rete di psicoterapeuti e psicologi della zona di __________ e di conseguenza

anche alla madre del minore (che opera professionalmente quale psicolga).

Con osservazioni di merito

29 settembre 2020 PI 1 ha chiesto che il reclamo venga respinto, opponendosi

alla nomina della psicologa proposta dalla madre del minore.

Mediante osservazioni di

merito 29 settembre 2020 la curatrice avv. RA 1 ha ribadito l’urgenza di implementare

un percorso terapeutico e, nel caso in cui lo psicologo non risultasse idoneo, ha

proposto la nomina dello psicologo dr. __________.

Con scritto 30 settembre

2020 la Camera di protezione ha trasmesso alle parti le risultanze degli

accertamenti esperiti sullo psicologo __________.

Con replica 16 ottobre

2020 RE 1 ha concluso per l’accoglimento reclamo.

Mediante duplica 30

ottobre 2020 l’Autorità di prime cure, pur confermando la fondatezza della

propria decisione, si è rimessa al giudizio di questo giudice.

Con duplica 2 novembre

2020 la curatrice avv. RA 1, preso atto delle risultanze degli accertamenti, ha

concordato sull’idoneità del professionista scelto dall’Autorità a svolgere il

mandato affidatogli.

Y. Nel frattempo, con

decisione 24 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha esteso con effetto

immediato le relazioni personali fra il minore e il padre, nella forma libera,

con solo passaggio presso il punto di incontro di __________, regolamentandone

la frequenza (cfr. risoluzione n. 673/20).

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha disposto la nomina dello psicologo __________

quale terapeuta di PI 2, stabilendo che il seguito avverrà inizialmente con

frequenza settimanale, con facoltà per il terapeuta di un adeguamento dello

stesso ai bisogni del minore.

Tale decisione ha

fatto seguito alla precedente decisione 14 ottobre 2019, con la quale

l’Autorità aveva già ordinato una presa a carico terapeutica del minore (disp.

3), e all’invito di questo giudice a voler procedere sollecitamente a detta

nomina (v. inc. CDP 9.2020.39, sentenza 23 luglio 2020, consid. 8).

3.

Nel suo reclamo RE 1

postula l’annullamento della decisione dell’Autorità di protezione, contestando

l’idoneità del terapeuta nominato.

La reclamante chiede la

trasmissione dell’incarto all’Autorità di protezione affinché proceda

celermente alla nomina di uno psicoterapeuta dell’età evolutiva, che abbia le

necessarie qualifiche professionali per mettere in atto una psicoterapia con un

minore e, in via subordinata, la nomina della psicoterapeuta

dell’infanzia dr. __________ (psicologa e psicoterapeuta). La reclamante

avversa la scelta operata dall’Autorità di prime cure, affermando che __________

non sarebbe né idoneo né qualificato, non essendo uno psicoterapeuta per minori

o per adulti e neppure uno psicologo abilitato, poiché ancora in formazione.

Egli non figurerebbe neppure nell’albo degli psicologi e psicoterapeuti del

Canton Ticino.

4.

Nel caso in esame la

contestazione non riguarda la decisione di nominare un seguito terapeutico per PI

2, quanto piuttosto la scelta dello specialista operata dall’Autorità di prime

cure. La decisione con la quale era stato disposto il seguito terapeutico per

il minore (cfr. decisione ARP del 14 ottobre 2019, disp. 3) è infatti cresciuta

in giudicato incontestata. La necessità e l’urgenza di nominare un terapeuta

neutro per il bene del minore, oltre che già ribadita da questo giudice (cfr.

sentenza CDP 23 giugno 2020, consid. 8), è pure fatta valere da tutte le parti

in causa.

5.

L'esercizio della

professione di psicoterapeuta è subordinato all'ottenimento di

un'autorizzazione (art. 22 della Legge federale sulle professioni psicologiche

LPPsi, RS 935.81; art. 54 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 della Legge sulla promozione

della salute e il coordinamento sanitario: Legge sanitaria). Nel Canton Ticino il

Dipartimento della sanità e della socialità è competente a concedere

l’autorizzazione all’esercizio, indipendente o dipendente, della professione

(art. 56 Legge Sanitaria).

L’autorizzazione è

concessa alle persone che, oltre a godere di buona reputazione e possedere i

requisiti psichici e fisici, sono titolari di un diploma o di un attestato o di

un certificato di un istituto universitario o di una scuola svizzeri

riconosciuti o di altri titoli equipollenti (art. 56 cpv. 1 Legge sanitaria) e dispongono

di un titolo federale di perfezionamento oppure di un titolo considerato

equivalente acquisito in un ciclo di perfezionamento accreditato

provvisoriamente o titolo estero di perfezionamento in psicoterapia riconosciuto

dalla Commissione federale delle professioni psicologiche (art. 12 del Regolamento

concernente l'esercizio della professione di psicologo attivo in ambito

sanitario e psicoterapeuta del 27 marzo 2013, RL 813.620, in seguito

Regolamento; art. 55 cpv. 3 Legge sanitaria) e forniscono i documenti richiesti

(estratto del casellario giudiziale, autocertificazione per operatori sanitari,

certificato medico di idoneità psico-fisica, documentazione attestante la

padronanza dell’italiano).

La legge dispone che anche

l’esercizio dipendente della professione di psicoterapeuta è sottoposto ad

autorizzazione (art. 11 cpv. 2 Regolamento; art. 22-26 LPPsi, riservato l’art.

13.

LPPsi).

Le condizioni per ottenere

l’autorizzazione quale psicoterapeuta in formazione sono previste

dall’art. 14 del Regolamento concernente l’esercizio della professione di

psicoterapeuta. L’interessato (già in possesso di un diploma ai sensi degli

art. 2 e 3 LPPsi) deve in particolare essere iscritto ad un percorso di

perfezionamento in psicoterapia provvisoriamente o definitivamente accreditato (cpv.

1.

lett. b) ed essere alle dipendenze di uno psicoterapeuta o di un medico

psichiatra autorizzati con esperienza professionale di almeno cinque anni

oppure di un’istituzione sociosanitaria sotto la diretta responsabilità di uno

psicoterapeuta o un medico psichiatra autorizzati con esperienza professionale

di almeno cinque anni (cpv. 1 lett. c). Il datore di lavoro dello

psicoterapeuta in formazione si assume la responsabilità professionale e

contrattuale dei trattamenti nei confronti del paziente (cpv. 2).

Gli obblighi professionali

di uno psicoterapeuta sono previsti dalla legge (elencati nell’art. 27 LPPsi,

art. 15 cpv. 1 Regolamento cantonale); in particolare allo psicoterapeuta è

vietato prescrivere, dispensare o somministrare medicamenti (art. 15 cpv. 2 del

Regolamento).

5.1

Sulla figura del

terapeuta nominato dall’Autorità di prime cure, e messa in discussione in sede

di reclamo, va rilevato quanto segue.

Dagli atti risulta

che __________ (1965) ha conseguito un diploma di studi in psicologia

rilasciato formalmente il 30 aprile 2004 dall’Università degli Studi di __________

(cfr. doc. 7a agli atti).

A seguito della verifica

da parte della Commissione delle professioni psicologiche (Ufficio federale

della sanità pubblica) il diploma di studi in psicologia ottenuto da __________,

in __________, è stato riconosciuto in __________ (cfr. decisione PsiCo del 2

aprile 2014). Secondo l’art. 3 cpv. 2 Legge federale sulle professioni

psicologiche (LPPsi, RS. 935.81) lo stesso esplica in Svizzera i medesimi

effetti di un diploma di una scuola universitaria Svizzera riconosciuto conformemente

all’art. 2 LPPsi.

Dagli atti risulta altresì

che con decisione 30 aprile 2020 dell’Ufficio di sanità del Canton Ticino, __________

è stato autorizzato ad esercitare “quale psicoterapeuta in formazione”

presso lo Studio della signora __________ dal 2 maggio 2020 al 1° maggio 2021.

Nella decisione viene indicato che __________ è iscritto ad un percorso di

perfezionamento in psicoterapia definitivamente accreditato dalla Scuola di

Psicoterapia Psicoanalitica di __________ (attestato d’iscrizione del 26 luglio

2018).

Con scritto 21 settembre

2020.

l’Ufficio di Sanità ha confermato a questo giudice che __________ è

regolarmente autorizzato quale psicoterapeuta in formazione presso lo __________.

5.2

Alla luce degli accertamenti

operati da questo giudice in sede di procedura di reclamo, la decisione di

nomina del terapeuta resiste alle critiche di RE 1. Diversamente da quanto

palesato dalla reclamante, __________, diplomato in psicologia, è debitamente

autorizzato ad esercitare la professione di psicoterapeuta nel nostro Cantone.

Il fatto che sia autorizzato ad esercitare la professione in qualità di

psicoterapeuta in formazione nulla muta. Neppure può essere messa in

discussione la figura del datore di lavoro di __________, responsabile ai sensi

della legge di vigilare sul suo operato. __________ è infatti regolarmente

iscritta nell’albo degli psicoterapeuti abilitati ad esercitare a titolo

indipendente (cfr. www4.ti.ch/dss/dsp/us/albi/albo-degli-operatori-sanitari). Appare

evidente che tale circostanza è pure stata debitamente accertata dall’Ufficio

di sanità al momento del rilascio dell’autorizzazione a __________, quale

condizione per il rilascio della stessa.

La legge non dispone limitazioni

di sorta nell’esercizio della professione di psicoterapeuta, neppure in

relazione agli psicoterapeuti in formazione, all’infuori di quanto disposto

dagli articoli 27 LPPsi e 15 Regolamento.

5.3

La stessa curatrice di

rappresentanza del minore PI 2 approva l’idoneità del professionista scelto

dall’Autorità a svolgere il mandato affidatogli (cfr. duplica 2 novembre 2020).

Quanto alla madre, la

stessa chiede che “l’incarico sia affidato ad un terapeuta preparato, che

abbia sufficiente esperienza clinica con i bambini. Un terapeuta che, quale

professionista accreditato, riconosciuto da Confederazione e Cantone, dalle

assicurazioni di categoria, da __________ e dalle casse malati, possa essere

titolare e responsabile del caso e godere non solo della sua fiducia, ma anche

di quella del padre e delle istituzioni” (cfr. replica pag. 10). La

reclamante indica altresì che “in ben tre anni le autorità non sono riuscite

a nominare” un simile terapeuta.

Come già indicato il

terapeuta scelto è “accreditato”, debitamente riconosciuto nel nostro

Cantone, e come già ribadito la legge non prevede obblighi in relazione ad

eventuali esperienze in ambiti particolari.

Il ritardo dell’Autorità

di protezione nel nominare un terapeuta per il minore non è in ogni caso da

ricondurre alla difficoltà nell’individuare un terapeuta con una particolare

formazione o specializzazione, come palesato dalla reclamante, bensì è anche da

ricondurre all’evidente litigiosità delle parti che ha ostacolato anche tale

decisione.

La scelta del terapeuta, è

infatti stata a più riprese avversata dalle parti. Come ammesso dalla stessa

reclamante la questione è aperta da tre anni.

6.

Tutto quanto

considerato, il reclamo va di conseguenza respinto e la decisione impugnata

confermata, essendo appurato che dal profilo della legislazione ticinese __________

ha ottenuto l’autorizzazione cantonale per l’esercizio dell’attività di

psicoterapeuta in formazione e può dunque operare in detta veste nel nostro

Cantone. Il fatto che - essendo in formazione - agisce sotto la supervisione e

la responsabilità della psicoterapeuta __________ (figura per altro femminile)

costituisce una garanzia in più per il corretto adempimento del mandato di

presa a carico del minore.

In considerazione

dell’odierna decisione, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al

reclamo postulata da RE 1 è divenuta priva d’oggetto.

7.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm), per cui tasse e spese

vanno poste a carico di RE 1, che rifonderà a PI 1 congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

50.–

fr.

450.–

sono posti a carico di RE

1 che rifonderà a PI 1 fr. 400.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.