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La rappresentanza professionale in giudizio nell’ambito del diritto di protezione è retta dalle norme della procedura civile ed è dunque riservata, in prima e seconda istanza, agli avvocati legittimati ai sensi della LLCA
21 settembre 2020Italiano8 min
insorto PI 1 con reclamo datato 15 settembre 2020, chiedendo di attestare che “l’associazione
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.105
Lugano
21 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1 a
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la richiesta di ottenere copia della documentazione agli atti
giudicando
sul reclamo del 15 settembre 2020 presentato da PI 1, segretario
dell’Associazione __________ contro la decisione emanata il 2 settembre
2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
e in diritto
che in data 11
agosto 2020 RE 1, nato il 1975 a __________, ha conferito procura a PI 1,
segretario dell’Associazione __________ di __________ perché abbia a
rappresentarlo presso l’Autorità regionale di protezione __________ (di
seguito: Autorità di protezione) “per tutto ciò che riguarda la curatela a
cui è sottoposto in base alla decisione del 14 gennaio 2020”, oltre a tutte
le informazioni che lo riguardano “presso tutte le autorità, Comunali e
Cantonali”, impegnandosi ad agire in ossequio alla legge e a “fornire
un’adeguata assistenza giuridica”, “riservate le norme cantonali
relative al patrocinio dinanzi alle Autorità giudiziarie civili, penali e
amministrative”;
che con scritto 25 agosto
2020 PI 1 ha informato l’Autorità di protezione del mandato conferito da RE 1,
dichiarando che “per poter procedere alla richiesta formale di revoca della
curatela, abbiamo bisogno di una copia di tutti i documenti che riguardano il
nostro patrocinato”;
che con lettera 2
settembre 2020 l’Autorità di protezione ha richiamato le norme legali
applicabili al patrocinio, invitando PI 1 a fornire le relative informazioni o
“in alternativa invitare il signor RE 1 a rivolgersi ad un legale
legittimato ad esercitare la rapresentanza dinnanzi a un tribunale svizzero”;
che contro tale scritto è
insorto PI 1 con reclamo datato 15 settembre 2020, chiedendo di attestare che “l’associazione
__________ è legittimata a visionare tutti i documenti che riguardano il sig. RE
1 e in possesso dell’ARP __________”;
che il reclamo non è stato
oggetto di intimazione;
che la validità della
rappresentanza e la legittimazione dei rappresentanti delle parti costituiscono
un presupposto processuale, da verificarsi d’ufficio dal giudice (decreto CDP
del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491);
che ai sensi dell’art.
450f CC, per quanto non disciplinato dal Codice civile medesimo trovano
applicazione per analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo
che il diritto cantonale disponga altrimenti;
che ai sensi dell’art. 21
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto (LPMA), per quanto non disciplinato dagli art. 443 e
seguenti CC, ai procedimenti definibili mediante una decisione dell’Autorità
regionale di protezione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm), “riservate le norme che seguono”;
che fra le predette “norme
che seguono” figura l’art. 25 cpv. 1 LPMA (che corrisponde all’art. 25 cpv.
1 della previgente Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
tutele e curatele, LTut) secondo il quale “le parti compaiono personalmente
o si fanno rappresentare da un patrocinatore”;
che tale disposto –
inserito nel capitolo delle “norme comuni” della “procedura davanti
all’Autorità amministrativa”, quindi applicabile certamente anche alle autorità
di prima sede – costituisce una lex specialis rispetto all’art. 21 cpv.
1 prima frase LPAmm, in base al quale le parti compaiono di persona o per mezzo
di un procuratore munito di sufficiente mandato, senza che quest’ultimo debba
ottemperare a particolari requisiti (cfr. Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 15 LPamm
n. 3);
che il tenore dell’art. 25
cpv. 1 LTut (oggi l’art. 25 cpv. 1 LPMA) è identico all’art. 40 del previgente
Codice di procedura civile ticinese (CPC TI), cha recitava: “le parti
compaiono personalmente o per mezzo di un patrocinatore” (cpv. 1);
che tale codice consacrava
Considerandi
il precetto del monopolio di patrocinio degli avvocati (art. 64 CPC TI),
ripreso oggigiorno all’art. 68 cpv. 2 lett. a del Codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC);
che occorre pertanto
ammettere che il legislatore cantonale ha voluto disciplinare la rappresentanza
processuale nell’ambito del diritto di protezione facendo riferimento alle
disposizioni di procedura civile, in particolare prevedendo che la
rappresentanza professionale in giudizio sia limitata agli avvocati legittimati
ai sensi della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA;
v. decreto CDP del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n.
1c pag. 491);
che l’art. 68 cpv. 2 lett.
b-d CPC lascia certo ai Cantoni la facoltà di estendere la rappresentanza
processuale in alcune materie specifiche a commissari e agenti pubblici,
rispettivamente a rappresentanti professionalmente qualificati; trattasi
tuttavia di procedure e materie estranee a quella di cui trattasi nella
fattispecie qui in esame, sicché non occorre soffermarsi sulle stesse;
che va anche ricordato che
la rappresentanza professionale in materia civile, laddove il concetto di
rappresentanza professionale deve essere interpretato in senso ampio e si
estende anche alle attività di tipo non contenzioso svolto dinanzi a
un’autorità giudiziaria (Valticos/Reiser/Chappuis,
Commentaire romand de la Loi sur les avocats, 2010, n. 26 ad art. 2 LLCA) è
riservata agli avvocati iscritti nel registro cantonale (art. 4 LLCA), a quelli
iscritti nell’Albo degli avvocati degli Stati membri dell’UE (art. 27 LLCA) e a
quelli autorizzati quali prestatori di servizi (art. 21 LLCA);
che una procedura
ricorsuale davanti alla Camera di protezione – ossia una Camera appartenente alla
Sezione di diritto civile del Tribunale d’appello, chiamata tra l’altro ad
applicare, nelle materie di sua competenza, norme del Codice civile (da art.
388.
a art. 449c CC, 450 segg. CC), come pure a verificarne l’applicazione – può
essere introdotta solo da patrocinatori professionali legittimati ai sensi
della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; v. decreto
CDP del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491;
v. anche decreto CDP del 15 novembre 2017, inc. 9.2017.220 concernente già PI 1
e l’associazione __________ di cui è segretario);
che restano riservati i
compiti di rappresentanza che incombono ai curatori già operativi,
conformemente al diritto materiale applicabile (art. 390, 394 CC), che secondo
le circostanze potranno essere affiancati o sostituiti da un curatore di
rappresentanza nella procedura, ai sensi dell’art. 449a CC – che nel nostro
Cantone deve disporre dei requisiti sopramenzionati del patrocinatore
professionale – se la rappresentanza esistente si avvera insufficiente (CommFam
Protection de l’adulte, Steck, N.
20.
ad art. 449a CC);
che in considerazione
dell’esistenza di un Regolamento delle prestazioni e di un tariffario (cfr.
procura, punto 4, e cfr. https://codici.ch/regolamento-delle-prestazioni/,
consultato il 21 settembre 2020) e visto lo scopo di attivarsi in un numero
indeterminato di casi, senza che esista un nesso di prossimità particolare con
la persona rappresentata (cfr. reclamo, pag. 1: __________ “è
un’associazione senza scopo di lucro a tutela dei cittadini”), la
rappresentanza dell’interessato da parte dell’associazione non può che essere
qualificata «di tipo professionale» (Trezzini,
Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 68 CPC n. 8; v. anche decreto CDP del
17.
luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491);
che palesemente né
l’associazione __________, né il suo segretario PI 1 adempiono i requisiti – né
in relazione alla LLCA né per procedura e materia – che li abilitino alla
rappresentanza professionale nel settore della protezione del minore e
dell’adulto in prima e in seconda istanza;
che di conseguenza, dinnanzi
a questo giudice non può essere ammessa la rappresentanza in giudizio di RE 1
da parte loro, ciò che rende il presente reclamo irricevibile;
che non si giustifica di
porre un termine a RE 1 per sanare questo vizio, ricorrendo ad un altro
patrocinatore, nella misura in cui il reclamo sarebbe ad ogni modo votato
all’insuccesso;
che in effetti, lo scritto
impugnato verte sulla questione della rappresentanza processuale di PI 1, cui RE
1.
ha fatto capo anche in prima istanza, ciò che come visto sopra – e come rettamente
osservato dall’Autorità di protezione – non è ammissibile;
che, abbondanzialmente, lo
scritto contestato non rappresenta neppure una decisione formale, impugnabile
in questa sede, ragion per cui il reclamo non può che essere giudicato irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese.
Non si
assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.