Lexipedia

Decisione

9.2020.105

La rappresentanza professionale in giudizio nell’ambito del diritto di protezione è retta dalle norme della procedura civile ed è dunque riservata, in prima e seconda istanza, agli avvocati legittimati ai sensi della LLCA

21 settembre 2020Italiano8 min

insorto PI 1 con reclamo datato 15 settembre 2020, chiedendo di attestare che “l’associazione

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.105

Lugano

21 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1 a

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la richiesta di ottenere copia della documentazione agli atti

giudicando

sul reclamo del 15 settembre 2020 presentato da PI 1, segretario

dell’Associazione __________ contro la decisione emanata il 2 settembre

2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

e in diritto

che in data 11

agosto 2020 RE 1, nato il 1975 a __________, ha conferito procura a PI 1,

segretario dell’Associazione __________ di __________ perché abbia a

rappresentarlo presso l’Autorità regionale di protezione __________ (di

seguito: Autorità di protezione) “per tutto ciò che riguarda la curatela a

cui è sottoposto in base alla decisione del 14 gennaio 2020”, oltre a tutte

le informazioni che lo riguardano “presso tutte le autorità, Comunali e

Cantonali”, impegnandosi ad agire in ossequio alla legge e a “fornire

un’adeguata assistenza giuridica”, “riservate le norme cantonali

relative al patrocinio dinanzi alle Autorità giudiziarie civili, penali e

amministrative”;

che con scritto 25 agosto

2020 PI 1 ha informato l’Autorità di protezione del mandato conferito da RE 1,

dichiarando che “per poter procedere alla richiesta formale di revoca della

curatela, abbiamo bisogno di una copia di tutti i documenti che riguardano il

nostro patrocinato”;

che con lettera 2

settembre 2020 l’Autorità di protezione ha richiamato le norme legali

applicabili al patrocinio, invitando PI 1 a fornire le relative informazioni o

“in alternativa invitare il signor RE 1 a rivolgersi ad un legale

legittimato ad esercitare la rapresentanza dinnanzi a un tribunale svizzero”;

che contro tale scritto è

insorto PI 1 con reclamo datato 15 settembre 2020, chiedendo di attestare che “l’associazione

__________ è legittimata a visionare tutti i documenti che riguardano il sig. RE

1 e in possesso dell’ARP __________”;

che il reclamo non è stato

oggetto di intimazione;

che la validità della

rappresentanza e la legittimazione dei rappresentanti delle parti costituiscono

un presupposto processuale, da verificarsi d’ufficio dal giudice (decreto CDP

del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491);

che ai sensi dell’art.

450f CC, per quanto non disciplinato dal Codice civile medesimo trovano

applicazione per analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo

che il diritto cantonale disponga altrimenti;

che ai sensi dell’art. 21

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto (LPMA), per quanto non disciplinato dagli art. 443 e

seguenti CC, ai procedimenti definibili mediante una decisione dell’Autorità

regionale di protezione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013 (LPAmm), “riservate le norme che seguono”;

che fra le predette “norme

che seguono” figura l’art. 25 cpv. 1 LPMA (che corrisponde all’art. 25 cpv.

1 della previgente Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

tutele e curatele, LTut) secondo il quale “le parti compaiono personalmente

o si fanno rappresentare da un patrocinatore”;

che tale disposto –

inserito nel capitolo delle “norme comuni” della “procedura davanti

all’Autorità amministrativa”, quindi applicabile certamente anche alle autorità

di prima sede – costituisce una lex specialis rispetto all’art. 21 cpv.

1 prima frase LPAmm, in base al quale le parti compaiono di persona o per mezzo

di un procuratore munito di sufficiente mandato, senza che quest’ultimo debba

ottemperare a particolari requisiti (cfr. Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 15 LPamm

n. 3);

che il tenore dell’art. 25

cpv. 1 LTut (oggi l’art. 25 cpv. 1 LPMA) è identico all’art. 40 del previgente

Codice di procedura civile ticinese (CPC TI), cha recitava: “le parti

compaiono personalmente o per mezzo di un patrocinatore” (cpv. 1);

che tale codice consacrava

Considerandi

il precetto del monopolio di patrocinio degli avvocati (art. 64 CPC TI),

ripreso oggigiorno all’art. 68 cpv. 2 lett. a del Codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC);

che occorre pertanto

ammettere che il legislatore cantonale ha voluto disciplinare la rappresentanza

processuale nell’ambito del diritto di protezione facendo riferimento alle

disposizioni di procedura civile, in particolare prevedendo che la

rappresentanza professionale in giudizio sia limitata agli avvocati legittimati

ai sensi della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA;

v. decreto CDP del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n.

1c pag. 491);

che l’art. 68 cpv. 2 lett.

b-d CPC lascia certo ai Cantoni la facoltà di estendere la rappresentanza

processuale in alcune materie specifiche a commissari e agenti pubblici,

rispettivamente a rappresentanti professionalmente qualificati; trattasi

tuttavia di procedure e materie estranee a quella di cui trattasi nella

fattispecie qui in esame, sicché non occorre soffermarsi sulle stesse;

che va anche ricordato che

la rappresentanza professionale in materia civile, laddove il concetto di

rappresentanza professionale deve essere interpretato in senso ampio e si

estende anche alle attività di tipo non contenzioso svolto dinanzi a

un’autorità giudiziaria (Valticos/Reiser/Chappuis,

Commentaire romand de la Loi sur les avocats, 2010, n. 26 ad art. 2 LLCA) è

riservata agli avvocati iscritti nel registro cantonale (art. 4 LLCA), a quelli

iscritti nell’Albo degli avvocati degli Stati membri dell’UE (art. 27 LLCA) e a

quelli autorizzati quali prestatori di servizi (art. 21 LLCA);

che una procedura

ricorsuale davanti alla Camera di protezione – ossia una Camera appartenente alla

Sezione di diritto civile del Tribunale d’appello, chiamata tra l’altro ad

applicare, nelle materie di sua competenza, norme del Codice civile (da art.

388.

a art. 449c CC, 450 segg. CC), come pure a verificarne l’applicazione – può

essere introdotta solo da patrocinatori professionali legittimati ai sensi

della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; v. decreto

CDP del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491;

v. anche decreto CDP del 15 novembre 2017, inc. 9.2017.220 concernente già PI 1

e l’associazione __________ di cui è segretario);

che restano riservati i

compiti di rappresentanza che incombono ai curatori già operativi,

conformemente al diritto materiale applicabile (art. 390, 394 CC), che secondo

le circostanze potranno essere affiancati o sostituiti da un curatore di

rappresentanza nella procedura, ai sensi dell’art. 449a CC – che nel nostro

Cantone deve disporre dei requisiti sopramenzionati del patrocinatore

professionale – se la rappresentanza esistente si avvera insufficiente (CommFam

Protection de l’adulte, Steck, N.

20.

ad art. 449a CC);

che in considerazione

dell’esistenza di un Regolamento delle prestazioni e di un tariffario (cfr.

procura, punto 4, e cfr. https://codici.ch/regolamento-delle-prestazioni/,

consultato il 21 settembre 2020) e visto lo scopo di attivarsi in un numero

indeterminato di casi, senza che esista un nesso di prossimità particolare con

la persona rappresentata (cfr. reclamo, pag. 1: __________ “è

un’associazione senza scopo di lucro a tutela dei cittadini”), la

rappresentanza dell’interessato da parte dell’associazione non può che essere

qualificata «di tipo professionale» (Trezzini,

Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 68 CPC n. 8; v. anche decreto CDP del

17.

luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491);

che palesemente né

l’associazione __________, né il suo segretario PI 1 adempiono i requisiti – né

in relazione alla LLCA né per procedura e materia – che li abilitino alla

rappresentanza professionale nel settore della protezione del minore e

dell’adulto in prima e in seconda istanza;

che di conseguenza, dinnanzi

a questo giudice non può essere ammessa la rappresentanza in giudizio di RE 1

da parte loro, ciò che rende il presente reclamo irricevibile;

che non si giustifica di

porre un termine a RE 1 per sanare questo vizio, ricorrendo ad un altro

patrocinatore, nella misura in cui il reclamo sarebbe ad ogni modo votato

all’insuccesso;

che in effetti, lo scritto

impugnato verte sulla questione della rappresentanza processuale di PI 1, cui RE

1.

ha fatto capo anche in prima istanza, ciò che come visto sopra – e come rettamente

osservato dall’Autorità di protezione – non è ammissibile;

che, abbondanzialmente, lo

scritto contestato non rappresenta neppure una decisione formale, impugnabile

in questa sede, ragion per cui il reclamo non può che essere giudicato irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese.

Non si

assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.