9.2020.106
Istituzione curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, annullata per carenza di motivazioni
14 dicembre 2020Italiano18 min
Autorità di protezione) – su consiglio della sua rappresentante legale avv. __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.106
Lugano
14 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una misura di protezione a suo favore
giudicando
sul reclamo del 16 settembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 10 settembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con scritto 30 aprile/6
maggio 2020 all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito:
Autorità di protezione) – su consiglio della sua rappresentante legale avv. __________
– RE 1 ha chiesto l’istituzione di una misura di protezione a suo favore,
precisando di trovarsi in una situazione difficoltosa.
B. In data 8 luglio 2020
RE 1 è stata sentita dal delegato del Comune di __________, alla presenza della
curatrice prescelta. All’interessata è stata annunciata l’intenzione di
istituire una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi
degli art. 394 e 395 CC senza limitazione dell’esercizio dei diritti civili. RE
1 ha espresso il suo accordo sulla misura e sulla persona prescelta.
C. Con decisione 10
settembre 2020 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di RE 1 una
curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394
e 395 CC. Quale curatrice è stata nominata la signora __________, con un
compenso orario di fr. 70.– per un massimo di 40 ore annuali, corrispondente ad
un importo complessivo di fr. 2'800.–.
D. Contro la suddetta
decisione è insorta RE 1 con reclamo 16 settembre 2020. Essa ne chiede
l’annullamento, precisando di aver chiesto una curatela di sostegno per essere
aiutata nella gestione di alcune pratiche. L’interessata sostiene di non
ritenersi in una situazione di fragilità ma di difficoltà economica.
E. Tramite osservazioni
1° ottobre 2020 l’Autorità di protezione richiama i presupposti per
l’istituzione delle misure di protezione e sostiene che la situazione di RE 1,
che ha esecuzioni per un totale di fr. 36'502.–, giustificherebbe la misura
istituita, ritenendola proporzionata e necessaria per sostenerla.
F. Con replica del 14
ottobre 2020 RE 1 conferma il proprio reclamo, osservando di essere in una
situazione di difficoltà, non a causa di una debolezza bensì della sua
situazione economica, non essendo le sue entrate sufficienti per coprire tutte
le spese. Essa ritiene sufficiente una “curatela di sostegno”, di aiuto
per poter ricevere tutti i sussidi e recuperare i crediti nei confronti dei
padri delle sue figlie. Contesta invece la necessità di una misura nei suoi
confronti che ne limiti la libertà, indicando sproporzionati i provvedimenti “come
il richiedere le chiavi del domicilio, oppure di dover cedere la carta di
credito”.
G. Il 27 ottobre 2020
l’Autorità di protezione ha presentato la propria duplica, nella quale sostiene
che la misura istituita non sarebbe particolarmente incisiva, non comportando
nessuna limitazione dei diritti civili di RE 1. In particolare l’Autorità di
prime cure precisa che la curatrice non ha accesso al domicilio della
curatelata, che è stata informata sulle conseguenze della misura di protezione
prima della sua istituzione. In tale occasione l’interessata non avrebbe
formulato contestazioni. In conclusione l’Autorità di protezione ribadisce di
ritenere il provvedimento istituito proporzionato e necessario a sostenere RE 1,
che si troverebbe in uno stato di fragilità e debolezza tali da esigere l’aiuto
fornito.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha istituito a favore di RE 1 una “curatela
di rappresentanza con amministrazione dei beni senza limitazione dell’esercizio
dei diritti civili”. Alla curatrice nominata, signora __________, sono
stati attribuiti i seguenti compiti e attribuzioni (disp. 1):
“1.1.
rappresentare l’interessata nel quadro dei propri affari amministrativi, in
particolare nel rapporto con le autorità, i servizi amministrativi, gli istituti
bancari e di credito, la posta, le assicurazioni private e sociali e ogni altra
istituzione di diritto privato o pubblico e persona privata;
1.2
gestire con la diligenza richiesta il patrimonio e i redditi dell’interessata
(art. 408 ss. CC);
1.3
vegliare al benessere sociale e rappresentare l’interessata in tutti gli atti
necessari a tal fine;
1.4
chiedere per gli atti necessari i consensi previsti dall’art. 416 CC;
1.5
chiedere adattamenti della presente misura, qualora subentrino cambiamenti
delle circostanze (art. 414 CC);
1.6
nel limite del possibile, la curatrice ha l’obbligo di procedere
all’annullamento delle esecuzioni in corso (art. 408 cpv. 2 cifra 2 CC).
2.
La signora RE 1 è limitata nei suoi diritti in virtù dell’art. 395 cpv. 3 CC:
2.1
per quanto riguarda la gestione del suo conto corrente per le sue entrate e
uscite come pure per gli eventuali suoi redditi e sua sostanza, che sarà
amministrato e gestito, con firma individuale, unicamente dalla curatrice (art.
395.
cpv. 3 CC);
2.2
la curatrice è autorizzata ad aprire la corrispondenza inerente al proprio
mandato ad esclusione di quella che appare manifestamente di carattere
personale (art. 391 cpv. 3 CC).”
3.
RE 1 contesta la
suddetta decisione, ritenendo di non necessitare di una misura tanto incisiva,
avendo chiesto all’Autorità di protezione una “curatela di sostegno” in
quanto sostiene di non essere in grado di occuparsi della gestione di alcune
pratiche “come la compilazione delle tassazioni, richieste di un qualche
aiuto economico, ecc., cose che io non avendo un’adeguata formazione non sono
in grado di fare autonomamente”. In replica conferma tale opinione,
affermando di aver chiesto una misura di sostegno “per poter essere guidata
e consigliata, con l’intento di poter accedere a tutti i sussidi qui ho diritto
e di andare a riprendere gli importi scoperti dai papà delle mie figlie”. RE
1.
contesta di trovarsi in uno stato di fragilità o debolezza, come affermato
dall’Autorità di protezione.
4.
L’art. 390 CC elenca
i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
4.1
Le cause della
curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi
stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un
analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 31 marzo
2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; sentenza CDP del 5 ottobre 2017, inc.
9.2016.91
consid. 3.1; Meier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art.
390.
CC n. 25; Meier, Les nouvelles
curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de
l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto riguarda
l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la
dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente e utilizzata eccezionalmente (CommFam
Protection de l’adulte, Meier, ad
art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.
386, pag. 184; Meier, Les
nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111; Meier, Droit de protection de l’adulte,
Losanna 2016, n. 728, pag. 369, con riferimenti). Secondo gli esempi citati dal
Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad
esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle
persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi
sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari
casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di
persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC,
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del
28.
giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v.
anche Henkel, Basler Kommentar
Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,
ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier ,ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal
testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza
deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona";
“in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui
rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine,
ecc. (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de
l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 16; Meier,
Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.
110-111). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno
stato di debolezza, non la lotta contro
comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC
n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San
Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n.
17; Meier, Les nouvelles
curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione
di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura
in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato
omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa
di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare
in considerazione (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; Henkel, Basler Kommentar
Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag. 192-193; RtiD
II-2014, n. 7c).
L’esistenza di uno stato
di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di
provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo
(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve
dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza
dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad
art. 390 CC n. 1; Henkel,
Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit
de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è
una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che
l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé
per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di
curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 20).
Ai sensi dell'art.
394.
CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati
affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di
rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza
l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono
posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato
dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC, se
istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni,
l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal
curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del
reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di
reddito e patrimonio.
Ai sensi dell’art.
396.
CC, è istituita una curatela di cooperazione se occorre che il curatore
acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d'aiuto, per proteggerla.
L'esercizio dei diritti civili è limitato di conseguenza.
Il consenso può
intervenire prima, in concomitanza o posteriormente all'atto e non vi è nessuna
forma da rispettare: può essere tacito o espresso. Il suo accordo è una
condizione di validità dell'atto.
I differenti tipi di
curatela possono essere combinati (art. 397 CC).
4.2
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali
vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può
essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio,
pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11
pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art.
389.
cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2
Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag.
138).
4.3
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito
della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione
esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e
assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
5.
Nel caso concreto
vanno esaminati i presupposti per l’istituzione di una curatela, ovvero uno
stato di debolezza di RE 1 che causa un’incapacità di provvedere
ai propri interessi e di designare rappresentanti che possano farlo.
È innanzitutto
necessario osservare che la decisione impugnata non appare sufficientemente
motivata e risulta carente in relazione alle condizioni che possano giustificare
l’adozione di misure di protezione. Già per questo motivo è quindi da annullare
e rinviare all’Autorità di protezione. L’obbligo di motivazione – che
rappresenta una componente del diritto di essere sentito delle parti (art. 29
cpv. 2 Cost) – implica che il destinatario della sentenza possa capire per
quale motivo il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e
che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia
conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). Il giudice deve dunque
enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo
sull'esito del giudizio: la motivazione può essere ritenuta sufficiente quando
vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi – sia fattuali che giuridici –
che hanno indotto i giudici a decidere in un senso piuttosto che in un altro,
ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del
giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione.
Nell’incarto
non figurano informazioni idonee a dimostrare uno stato di debolezza della
reclamante, né il relativo bisogno di protezione. Esso è infatti composto da
soli tre documenti. Il primo è una lettera del 6 maggio 2020 di RE 1 nella
quale afferma semplicemente che: “a seguito della mia situazione che da anni
si protrae parecchio difficoltosa, ed a seguito del consiglio della mia
avvocatessa che potete vedere in allegato, sono a chiedere aiuto. Ho bisogno di
una curatela di sostegno, in quanto ci terrei a regolarizzare al meglio la
situazione in cui mi trovo. Vi chiedo cortesemente di convocarmi per iniziare
tale procedura”. Essa allega uno scritto del 28 aprile 2020 dell’avv. __________
(che sembra averla patrocinata in una procedura di pignoramento dello stipendio),
con il quale la patrocinatrice informa la cliente sugli atti eseguiti e afferma
di ritenere che le sarebbe di maggior aiuto un curatore piuttosto che un
avvocato, ritenuto che il procedimento in corso appare originato dalla
difficoltà nel reperire la necessaria documentazione.
Il secondo
atto che compone l’incarto è un verbale, compilato con risposte si/no, dal
quale risulta che un incontro è avvenuto l’8 luglio 2020 alla sola presenza del
delegato dell’Autorità di protezione per il Comune di __________, che
nell’occasione avrebbe spiegato la procedura, indicando la misura che sarebbe
stata istituita e presentato a RE 1 la curatrice prescelta. Il terzo atto
dell’incarto è la decisione impugnata, del 10 settembre 2020.
Ora, come
indicato, già solo per la scarsità di motivazione e di documentazione, a questo
giudice appare impossibile verificare lo stato di debolezza dell’interessata e
il suo conseguente bisogno di una misura di protezione. Non risulta dagli atti
che l’Autorità di protezione abbia accertato la situazione di RE 1 (che
peraltro è stata sentita esclusivamente dal delegato del Comune di __________,
persona che non risulta disporre di competenze mediche o professionali tali da
poter trarre conclusioni sulla fragilità o debolezza dell’interessata). Di
conseguenza la scarna motivazione indicata nella decisione impugnata, nella
quale l’Autorità di protezione sostiene semplicemente che l’interessata “appare
in uno stato di debolezza” e che non avrebbe un sostegno adeguato da parte
della famiglia e dei servizi, non risulta sufficiente né comprovata. Nemmeno
nella procedura ricorsuale, e meglio nelle osservazioni e in duplica,
l’Autorità di protezione fornisce argomenti plausibili a favore della misura
presa.
In conclusione,
nessuna delle affermazioni dell’Autorità di protezione relative alla fragilità
o al bisogno di aiuto di RE 1 trovano riscontro concreto. Nemmeno può
essere considerata sufficiente la richiesta di aiuto dell’interessata, che può
lasciare intendere che essa non sia completamente in grado di occuparsi autonomamente
delle sue questioni economiche e necessiti in tal senso di un aiuto. Malgrado
essa affermi di aver bisogno di sostegno nella gestione di alcune pratiche ancora
non significa che l’aiuto idoneo sia quello fornito dall’Autorità di protezione
con la decisione impugnata. Si rammenta infatti che in presenza di disagi
economici, l’applicazione dell’art. 390 CC necessita in ogni caso una debolezza
caratteriale, non dimostrata nel caso concreto.
Peraltro, si rileva che
nemmeno la seconda condizione per l’istituzione di una misura di protezione,
ovvero il bisogno di protezione e di assistenza dell’interessata (presupposto “sociale”
della curatela ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC), può essere desunta
chiaramente dagli atti. Al contrario, risulta la positiva presa di coscienza da
parte di RE 1 dell’esigenza di aiuti per gestire questioni che non è in grado
di affrontare autonomamente e la sua capacità di far capo ad un avvocato quando
si è rivelato necessario.
Nelle circostanze
descritte, in assenza di elementi concreti e di evidenti motivazioni atte a giustificare
la decisione impugnata, questo giudice non può confermarla.
6.
Visto quanto
precede, il reclamo merita accoglimento e l’istituzione della misura di
protezione va annullata. Ritenuto che questa Camera non può sanare le
importanti lacune procedurali, l’incarto è ritornato all’Autorità di protezione
affinché esegua le necessarie verifiche e definisca, conformemente ai principi
di proporzionalità e di sussidiarietà, l’intervento più adatto a rispondere ai
reali bisogni di RE 1.
7.
Gli oneri giudiziari seguirebbero il
principio della soccombenza ma viste le circostanze particolari si rinuncia
all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero peraltro essere
poste a carico dell’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza, la
decisione 10 settembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________ è
annullata. L’incarto è retrocesso all’Autorità di prime cure affinché proceda
ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano
tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.