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Decisione

9.2020.106

Istituzione curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, annullata per carenza di motivazioni

14 dicembre 2020Italiano18 min

Autorità di protezione) – su consiglio della sua rappresentante legale avv. __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.106

Lugano

14 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione di una misura di protezione a suo favore

giudicando

sul reclamo del 16 settembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 10 settembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con scritto 30 aprile/6

maggio 2020 all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito:

Autorità di protezione) – su consiglio della sua rappresentante legale avv. __________

– RE 1 ha chiesto l’istituzione di una misura di protezione a suo favore,

precisando di trovarsi in una situazione difficoltosa.

B. In data 8 luglio 2020

RE 1 è stata sentita dal delegato del Comune di __________, alla presenza della

curatrice prescelta. All’interessata è stata annunciata l’intenzione di

istituire una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi

degli art. 394 e 395 CC senza limitazione dell’esercizio dei diritti civili. RE

1 ha espresso il suo accordo sulla misura e sulla persona prescelta.

C. Con decisione 10

settembre 2020 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di RE 1 una

curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394

e 395 CC. Quale curatrice è stata nominata la signora __________, con un

compenso orario di fr. 70.– per un massimo di 40 ore annuali, corrispondente ad

un importo complessivo di fr. 2'800.–.

D. Contro la suddetta

decisione è insorta RE 1 con reclamo 16 settembre 2020. Essa ne chiede

l’annullamento, precisando di aver chiesto una curatela di sostegno per essere

aiutata nella gestione di alcune pratiche. L’interessata sostiene di non

ritenersi in una situazione di fragilità ma di difficoltà economica.

E. Tramite osservazioni

1° ottobre 2020 l’Autorità di protezione richiama i presupposti per

l’istituzione delle misure di protezione e sostiene che la situazione di RE 1,

che ha esecuzioni per un totale di fr. 36'502.–, giustificherebbe la misura

istituita, ritenendola proporzionata e necessaria per sostenerla.

F. Con replica del 14

ottobre 2020 RE 1 conferma il proprio reclamo, osservando di essere in una

situazione di difficoltà, non a causa di una debolezza bensì della sua

situazione economica, non essendo le sue entrate sufficienti per coprire tutte

le spese. Essa ritiene sufficiente una “curatela di sostegno”, di aiuto

per poter ricevere tutti i sussidi e recuperare i crediti nei confronti dei

padri delle sue figlie. Contesta invece la necessità di una misura nei suoi

confronti che ne limiti la libertà, indicando sproporzionati i provvedimenti “come

il richiedere le chiavi del domicilio, oppure di dover cedere la carta di

credito”.

G. Il 27 ottobre 2020

l’Autorità di protezione ha presentato la propria duplica, nella quale sostiene

che la misura istituita non sarebbe particolarmente incisiva, non comportando

nessuna limitazione dei diritti civili di RE 1. In particolare l’Autorità di

prime cure precisa che la curatrice non ha accesso al domicilio della

curatelata, che è stata informata sulle conseguenze della misura di protezione

prima della sua istituzione. In tale occasione l’interessata non avrebbe

formulato contestazioni. In conclusione l’Autorità di protezione ribadisce di

ritenere il provvedimento istituito proporzionato e necessario a sostenere RE 1,

che si troverebbe in uno stato di fragilità e debolezza tali da esigere l’aiuto

fornito.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha istituito a favore di RE 1 una “curatela

di rappresentanza con amministrazione dei beni senza limitazione dell’esercizio

dei diritti civili”. Alla curatrice nominata, signora __________, sono

stati attribuiti i seguenti compiti e attribuzioni (disp. 1):

“1.1.

rappresentare l’interessata nel quadro dei propri affari amministrativi, in

particolare nel rapporto con le autorità, i servizi amministrativi, gli istituti

bancari e di credito, la posta, le assicurazioni private e sociali e ogni altra

istituzione di diritto privato o pubblico e persona privata;

1.2

gestire con la diligenza richiesta il patrimonio e i redditi dell’interessata

(art. 408 ss. CC);

1.3

vegliare al benessere sociale e rappresentare l’interessata in tutti gli atti

necessari a tal fine;

1.4

chiedere per gli atti necessari i consensi previsti dall’art. 416 CC;

1.5

chiedere adattamenti della presente misura, qualora subentrino cambiamenti

delle circostanze (art. 414 CC);

1.6

nel limite del possibile, la curatrice ha l’obbligo di procedere

all’annullamento delle esecuzioni in corso (art. 408 cpv. 2 cifra 2 CC).

2.

La signora RE 1 è limitata nei suoi diritti in virtù dell’art. 395 cpv. 3 CC:

2.1

per quanto riguarda la gestione del suo conto corrente per le sue entrate e

uscite come pure per gli eventuali suoi redditi e sua sostanza, che sarà

amministrato e gestito, con firma individuale, unicamente dalla curatrice (art.

395.

cpv. 3 CC);

2.2

la curatrice è autorizzata ad aprire la corrispondenza inerente al proprio

mandato ad esclusione di quella che appare manifestamente di carattere

personale (art. 391 cpv. 3 CC).”

3.

RE 1 contesta la

suddetta decisione, ritenendo di non necessitare di una misura tanto incisiva,

avendo chiesto all’Autorità di protezione una “curatela di sostegno” in

quanto sostiene di non essere in grado di occuparsi della gestione di alcune

pratiche “come la compilazione delle tassazioni, richieste di un qualche

aiuto economico, ecc., cose che io non avendo un’adeguata formazione non sono

in grado di fare autonomamente”. In replica conferma tale opinione,

affermando di aver chiesto una misura di sostegno “per poter essere guidata

e consigliata, con l’intento di poter accedere a tutti i sussidi qui ho diritto

e di andare a riprendere gli importi scoperti dai papà delle mie figlie”. RE

1.

contesta di trovarsi in uno stato di fragilità o debolezza, come affermato

dall’Autorità di protezione.

4.

L’art. 390 CC elenca

i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

4.1

Le cause della

curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi

stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un

analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 31 marzo

2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; sentenza CDP del 5 ottobre 2017, inc.

9.2016.91

consid. 3.1; Meier,

Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art.

390.

CC n. 25; Meier, Les nouvelles

curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de

l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

Per quanto riguarda

l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la

dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente e utilizzata eccezionalmente (CommFam

Protection de l’adulte, Meier, ad

art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.

386, pag. 184; Meier, Les

nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111; Meier, Droit de protection de l’adulte,

Losanna 2016, n. 728, pag. 369, con riferimenti). Secondo gli esempi citati dal

Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad

esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle

persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi

sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari

casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di

persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC,

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del

28.

giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v.

anche Henkel, Basler Kommentar

Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,

ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier ,ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal

testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza

deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona";

“in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui

rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine,

ecc. (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de

l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 16; Meier,

Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.

110-111). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno

stato di debolezza, non la lotta contro

comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC

n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San

Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n.

17; Meier, Les nouvelles

curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione

di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura

in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato

omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa

di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare

in considerazione (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; Henkel, Basler Kommentar

Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, Introduction

au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag. 192-193; RtiD

II-2014, n. 7c).

L’esistenza di uno stato

di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo

(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve

dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza

dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad

art. 390 CC n. 1; Henkel,

Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction

au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit

de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è

una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che

l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé

per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di

curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (Meier, Commentaire du droit de la

famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 20).

Ai sensi dell'art.

394.

CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati

affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di

rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza

l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono

posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato

dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC, se

istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni,

l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal

curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del

reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di

reddito e patrimonio.

Ai sensi dell’art.

396.

CC, è istituita una curatela di cooperazione se occorre che il curatore

acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d'aiuto, per proteggerla.

L'esercizio dei diritti civili è limitato di conseguenza.

Il consenso può

intervenire prima, in concomitanza o posteriormente all'atto e non vi è nessuna

forma da rispettare: può essere tacito o espresso. Il suo accordo è una

condizione di validità dell'atto.

I differenti tipi di

curatela possono essere combinati (art. 397 CC).

4.2

Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali

vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può

essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio,

pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11

pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art.

389.

cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2

Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag.

138).

4.3

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito

della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione

esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e

assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

5.

Nel caso concreto

vanno esaminati i presupposti per l’istituzione di una curatela, ovvero uno

stato di debolezza di RE 1 che causa un’incapacità di provvedere

ai propri interessi e di designare rappresentanti che possano farlo.

È innanzitutto

necessario osservare che la decisione impugnata non appare sufficientemente

motivata e risulta carente in relazione alle condizioni che possano giustificare

l’adozione di misure di protezione. Già per questo motivo è quindi da annullare

e rinviare all’Autorità di protezione. L’obbligo di motivazione – che

rappresenta una componente del diritto di essere sentito delle parti (art. 29

cpv. 2 Cost) – implica che il destinatario della sentenza possa capire per

quale motivo il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e

che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia

conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). Il giudice deve dunque

enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo

sull'esito del giudizio: la motivazione può essere ritenuta sufficiente quando

vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi – sia fattuali che giuridici –

che hanno indotto i giudici a decidere in un senso piuttosto che in un altro,

ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del

giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione.

Nell’incarto

non figurano informazioni idonee a dimostrare uno stato di debolezza della

reclamante, né il relativo bisogno di protezione. Esso è infatti composto da

soli tre documenti. Il primo è una lettera del 6 maggio 2020 di RE 1 nella

quale afferma semplicemente che: “a seguito della mia situazione che da anni

si protrae parecchio difficoltosa, ed a seguito del consiglio della mia

avvocatessa che potete vedere in allegato, sono a chiedere aiuto. Ho bisogno di

una curatela di sostegno, in quanto ci terrei a regolarizzare al meglio la

situazione in cui mi trovo. Vi chiedo cortesemente di convocarmi per iniziare

tale procedura”. Essa allega uno scritto del 28 aprile 2020 dell’avv. __________

(che sembra averla patrocinata in una procedura di pignoramento dello stipendio),

con il quale la patrocinatrice informa la cliente sugli atti eseguiti e afferma

di ritenere che le sarebbe di maggior aiuto un curatore piuttosto che un

avvocato, ritenuto che il procedimento in corso appare originato dalla

difficoltà nel reperire la necessaria documentazione.

Il secondo

atto che compone l’incarto è un verbale, compilato con risposte si/no, dal

quale risulta che un incontro è avvenuto l’8 luglio 2020 alla sola presenza del

delegato dell’Autorità di protezione per il Comune di __________, che

nell’occasione avrebbe spiegato la procedura, indicando la misura che sarebbe

stata istituita e presentato a RE 1 la curatrice prescelta. Il terzo atto

dell’incarto è la decisione impugnata, del 10 settembre 2020.

Ora, come

indicato, già solo per la scarsità di motivazione e di documentazione, a questo

giudice appare impossibile verificare lo stato di debolezza dell’interessata e

il suo conseguente bisogno di una misura di protezione. Non risulta dagli atti

che l’Autorità di protezione abbia accertato la situazione di RE 1 (che

peraltro è stata sentita esclusivamente dal delegato del Comune di __________,

persona che non risulta disporre di competenze mediche o professionali tali da

poter trarre conclusioni sulla fragilità o debolezza dell’interessata). Di

conseguenza la scarna motivazione indicata nella decisione impugnata, nella

quale l’Autorità di protezione sostiene semplicemente che l’interessata “appare

in uno stato di debolezza” e che non avrebbe un sostegno adeguato da parte

della famiglia e dei servizi, non risulta sufficiente né comprovata. Nemmeno

nella procedura ricorsuale, e meglio nelle osservazioni e in duplica,

l’Autorità di protezione fornisce argomenti plausibili a favore della misura

presa.

In conclusione,

nessuna delle affermazioni dell’Autorità di protezione relative alla fragilità

o al bisogno di aiuto di RE 1 trovano riscontro concreto. Nemmeno può

essere considerata sufficiente la richiesta di aiuto dell’interessata, che può

lasciare intendere che essa non sia completamente in grado di occuparsi autonomamente

delle sue questioni economiche e necessiti in tal senso di un aiuto. Malgrado

essa affermi di aver bisogno di sostegno nella gestione di alcune pratiche ancora

non significa che l’aiuto idoneo sia quello fornito dall’Autorità di protezione

con la decisione impugnata. Si rammenta infatti che in presenza di disagi

economici, l’applicazione dell’art. 390 CC necessita in ogni caso una debolezza

caratteriale, non dimostrata nel caso concreto.

Peraltro, si rileva che

nemmeno la seconda condizione per l’istituzione di una misura di protezione,

ovvero il bisogno di protezione e di assistenza dell’interessata (presupposto “sociale”

della curatela ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC), può essere desunta

chiaramente dagli atti. Al contrario, risulta la positiva presa di coscienza da

parte di RE 1 dell’esigenza di aiuti per gestire questioni che non è in grado

di affrontare autonomamente e la sua capacità di far capo ad un avvocato quando

si è rivelato necessario.

Nelle circostanze

descritte, in assenza di elementi concreti e di evidenti motivazioni atte a giustificare

la decisione impugnata, questo giudice non può confermarla.

6.

Visto quanto

precede, il reclamo merita accoglimento e l’istituzione della misura di

protezione va annullata. Ritenuto che questa Camera non può sanare le

importanti lacune procedurali, l’incarto è ritornato all’Autorità di protezione

affinché esegua le necessarie verifiche e definisca, conformemente ai principi

di proporzionalità e di sussidiarietà, l’intervento più adatto a rispondere ai

reali bisogni di RE 1.

7.

Gli oneri giudiziari seguirebbero il

principio della soccombenza ma viste le circostanze particolari si rinuncia

all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero peraltro essere

poste a carico dell’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è accolto.

Di conseguenza, la

decisione 10 settembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________ è

annullata. L’incarto è retrocesso all’Autorità di prime cure affinché proceda

ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano

tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.