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Decisione

9.2020.108

Richiesta di sostituzione del curatore, candidatura del fratello del curatelato

11 marzo 2021Italiano20 min

istanza 9 agosto 2019, nella quale essi hanno pure chiesto la “revoca/sostituzione

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.108

Lugano

11 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

tutti

patr. da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

1

per

quanto riguarda la richiesta di sostituzione del curatore

giudicando

sul reclamo del 17/21 settembre 2020 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa il 17/18 agosto 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. A favore di PI

1 (1965) l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di

protezione) con decisione 16/24 gennaio 2019 ha istituito una curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC,

con limitazione dell’esercizio dei diritti civili nell’ambito della

sottoscrizione di determinati contratti. Quale curatore è stato nominato il

signor CURA 1.

B. Tramite decisione 30

dicembre 2019/9 gennaio 2020, l’Autorità di protezione ha negato a RE 1 e RE 2,

mamma, rispettivamente fratello di PI 1, l’accesso agli atti chiesto con

istanza 9 agosto 2019, nella quale essi hanno pure chiesto la “revoca/sostituzione

della curatela di rappresentanza con ammnistrazione dei beni a favore di PI 1”.

Un reclamo contro la suddetta decisione è stato stralciato dalla scrivente

Camera con decisione 20 maggio 2020, in quanto ritirato dai reclamanti, che nel

frattempo avevano avuto accesso alla documentazione richiesta (inc. CDP

9.2020.18).

C. Tramite ulteriore

decisione 17/18 agosto 2020 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di

sostituzione del curatore, confermando quindi il mandato di CURA 1.

D. Contro la suddetta

decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 17/21 settembre 2020. I

reclamanti chiedono, in via principale, che sia “revocata la curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni, con limitazione dell’esercizio dei

diritti civili nell’ambito della sottoscrizione di determinati contratti,

istituita a favore del signor PI 1” e, in via subordinata, che la decisione

17 agosto 2020 sia riformata nel senso che “la curatela di rappresentanza

con amministrazione dei beni, con limitazione dei diritti civili istituita a

favore del signor PI 1” sia revocata

e che “quale amministratore

di sostegno ex art 393 CC in favore di PI 1” sia “nominato il fratello RE

2”. In via ancor più subordinata, chiedono che la decisione 17 agosto 2020

sia riformata nel senso che “quale curatore amministrativo e di

rappresentanza dei beni in favore del signor PI 1, in sostituzione del signor CURA

1” sia “nominato il fratello RE 2”.

I reclamanti sostengono

che l’istruttoria sarebbe avvenuta in maniera imprecisa, non essendo stata

sufficientemente approfondita la situazione familiare e personale di PI 1, che

saprebbe gestirsi autonomamente sia per quanto riguarda la vita privata, sia

per le questioni finanziarie. I reclamanti ritengono quindi violato il loro

diritto di essere sentiti, come pure il medesimo diritto dell’interessato. Essi

pretendono che PI 1 avrebbe dovuto essere informato, al momento

dell’istituzione della curatela, della possibilità di proporre una persona di

sua fiducia, ciò che non sarebbe avvenuto. In particolare RE 2 sostiene di

essere adeguato e in grado di occuparsi della gestione della curatela del

fratello, dichiarando che il curatore designato non collaborerebbe con

l’interessato e non si sarebbe occupato adeguatamente dei suoi interessi

relativamente ad una procedura concernente l’assicurazione invalidità. Inoltre egli

avrebbe affermato che non avrebbe autorizzato il pagamento di spese legali per

un eventuale reclamo contro la sua nomina. Non sarebbe inoltre chiaro ai

reclamanti per quale motivo il curatelato necessiterebbe quale curatore di una

persona estranea alla famiglia, considerando peraltro che di ciò si è sempre

occupato il padre, fino al suo decesso.

E. Con osservazioni 2/4

novembre 2020 l’Autorità di protezione rileva, relativamente alla legittimità

dei reclamanti a presentare il reclamo, che in particolare la madre (come pure

l’interessato) aveva già partecipato al precedente procedimento (di istituzione

della curatela e nomina del curatore) senza contestarlo. Secondo l’Autorità di

prima istanza, la decisione di istituzione della curatela è regolarmente

cresciuta in giudicato e non è quindi più contestabile.

Non sarebbero poi

date le premesse per una sostituzione del curatore, in carica da meno di due

anni e giudicato idoneo dall’Autorità di protezione, ritenuta per altro

l’esigenza di una figura esterna, che permetta di evitare la confusione di

ruoli. Quanto all’eventuale scelta del fratello quale curatore, anche la madre

(che aveva accompagnato il figlio all’incontro di discussione precedente

all’istituzione della misura) avrebbe precisato che egli sarebbe spesso assente

all’estero e quindi non disponibile. L’Autorità ritiene di non aver violato il

principio inquisitorio e il diritto di essere sentito, ciò che risulterebbe

dagli atti e dalle audizioni svolte. In particolare, l’Autorità di protezione

avrebbe verificato l’idoneità e la disponibilità di un curatore privato

coinvolgendo in tale procedimento, oltre all’interessato, anche sua madre.

Diversi elementi avrebbero poi indotto l’Autorità di prime cure a ritenere

fondato il consiglio degli specialisti curanti, di designare un curatore

esterno alla famiglia. Le accuse dei reclamanti si baserebbero quindi su fatti

riportati in modo soggettivo e l’Autorità di protezione contesta che sia stato

impedito al curatelato di farsi rappresentare da un legale, mentre relativamente

ai costi precisa di non poterli porre a carico del curatelato, trattandosi di

spese relative ad un procedimento avviato dai suoi familiari. L’autorità di prima

istanza chiede quindi che il reclamo sia respinto, ravvisando un conflitto di

interessi tra il curatelato e suo fratello, tale da giustificare la scelta di

non sostituirlo al curatore designato.

Né PI 1 né il curatore CURA

1 hanno presentato osservazioni al reclamo.

F. In data 28 dicembre

2020 ai reclamanti è stata negata una seconda concessione di una proroga del

termine per presentare la replica, essendo giunta tardivamente rispetto alla

proroga di 30 giorni già accordata. In data 1° febbraio 2021 i reclamanti hanno

presentato ulteriore documentazione che non è stata assunta agli atti, non

sussistendo validi motivi per ordinare un ulteriore scambio di scritti (art. 75

cpv. 4 LPAmm).

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti

maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.

2.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC,

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura

amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il

diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la

modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle

disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Ai sensi dell’art.

450.

cpv. 2 CC, sono legittimate a reclamare contro le decisioni dell’Autorità

di protezione le persone che partecipano al procedimento (n. 1), le persone

vicine all’interessato (n. 2) e le persone che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione

impugnata (n. 3).

Nella presente

procedura la madre ed il fratello di PI 1 intervengono quali istanti (dinnanzi

all’Autorità di protezione) e presentano reclamo a loro nome e non in

rappresentanza dell’interessato. Per questo motivo eventuali questioni

sollevate, relativamente al pagamento di spese legali da parte di PI 1 non saranno

oggetto di discussione.

3.

RE 1 e RE 2 chiedono

in via principale che sia “revocata la curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni, con limitazione dell’esercizio dei diritti civili

nell’ambito della sottoscrizione di determinati contratti, istitutita a favore

del signor PI 1”, in via subordinata che la decisione 17 agosto 2020 sia

riformata nel senso che “la curatela di rappresentanza con amministrazione

dei beni, con limitazione dei diritti civili istituita a favore del signor PI 1”

sia revocata e che “quale amministratore di sostegno ex art 393 CC in

favore di PI 1” sia nominato “il fratello RE 2”. In via ancor più

subordinata chiedono che la decisione 17 agosto 2020 sia riformata nel senso

che “quale curatore amministrativo e di rappresentanza dei beni in favore

del signor PI 1, in sostituzione del signor CURA 1”, venga “nominato il

fratello RE 2”.

Ora, come rettamente

ricordato dall’Autorità di protezione, quanto alle richieste principale e

subordinata di revoca della misura di protezione, la decisione di istituzione

della stessa appare regolarmente cresciuta in giudicato e non è oggetto della

decisione impugnata in questa sede, nella quale l’Autorità di protezione si è

pronunciata esclusivamente sulla richiesta di sostituzione del curatore,

respingendola. Di conseguenza, le richieste in via principale e in

via subordinata non possono prestarsi a disamina, essendo irricevibili. Medesima

sorte tocca quindi alla critica sulle presunte carenze dell’Autorità di

protezione nell’esperire l’istruttoria per l’istituzione della curatela.

Questo giudice ricorda infatti

ai reclamanti che la scrivente Camera non è competente per valutare richieste

di revoca/modifica della misura formulate direttamente in seconda istanza, ritenuto

che vanno innanzitutto decise dalla prima istanza.

Si osserva che dagli atti appare

che tali richieste risultano essere state formulate durante l’udienza 11 maggio

2020.

e nel sollecito 24 giugno 2020 da parte della patrocinatrice degli

istanti, così come rammentato nel reclamo (pag. 4 e 5), ma non sono state evase.

Peraltro al proposito l’Autorità di protezione conferma che la decisione

impugnata “non contiene disamina approfondita in merito ad un’eventuale

modifica, se non addirittura revoca, dell’esistente misura, il cui periodo di

istituzione non è peraltro neppure scaduto” (cfr. osservazioni al reclamo,

pag. 4).

A titolo abbondanziale, si

ricorda che l’entrata in materia delle richieste formulate dai reclamanti che

non sono state giudicate in prima istanza (anche se sono accennate nelle

osservazioni alla presente procedura) priverebbe loro (come pure il

beneficiario della misura e qualsiasi interessato) di un grado di giudizio.

4.

Ai

sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore

una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad

adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga

personalmente i suoi compiti. Può segnatamente essere nominato un privato, uno

specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore

professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia

tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per tale funzione

e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la

condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio

concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti,

diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006

6391.

pag. 6438). Ai sensi dell’art. 402 cpv.

1.

CC, in circostanze particolari l’autorità di protezione può conferire

la curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se la funzione va

esercitata congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. L’esercizio

congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle

quali essa è conferita. Questo s’impone in quanto l’esercizio in comune di un

mandato esige la disponibilità e la capacità di collaborare strettamente

(CommFam Protection de l’adulte, Häfeli.,

ad art. 402 CC n. 4).

La persona

nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a

svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle

competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,

metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique

Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss). In ogni situazione

concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze

personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella

fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario

per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una

situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le

questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una

risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta,

tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF

5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).

4.1

L’art. 401 CC prevede

che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità

di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e

disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non gradisce

quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’autorità gli dà

soddisfazione (cpv. 2).

4.2

Diversamente dalle

proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi

dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla persona del

curatore devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto

possibile”: l’autorità di protezione dispone dunque di un potere di

apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica

più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine

all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag.

552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né

tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore,

disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de

l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC

n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai

sensi dell’art. 380 vCC (BSK Erwachsenenschutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 2; CommFam Protection de

l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC

n. 2).

5.

In virtù dell’art.

423.

CC l’Autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più

idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. Se il

curatore cessa di adempiere le condizioni previste dall’art. 400 cpv. 1 CC per

la sua nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto di filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391).

L’art. 423 CC permette la

dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà.

Come per l’art. 445 al. 2 vCC, determinante è la messa in pericolo degli

interessi della persona da proteggere e non invece il fatto che ci sia stato o

meno un danno. La procedura è regolata dagli art. 443 ss CC, che comprendono

anche i provvedimenti cautelari (art. 445 CC) come la sospensione provvisoria

del mandatario. I mandatari devono partecipare alla procedura, in particolare

nel rispetto del diritto di essere informati e del diritto di essere sentiti

(art. 29 Cost., 447 ss CC) (CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad

art. 423 CC n. 5.).

Il mandatario può

essere dimesso se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un

altro motivo grave. Predominante è l’interesse della persona da proteggere.

In particolare

vanno prese in considerazioni le motivazioni legate alla fiducia verso

l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà

e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico (insolvenza, abuso

delle sue attribuzioni o commissione di un’azione che dimostra che

l’interessato è indegno della fiducia in lui riposta, cfr. art. 445 vCC).

Questi motivi valgono indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine

del mandatario di esercitare il mandato.

Anche qualora l’atto

commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del

mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa

danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere

in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato

(CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad

art. 423 CC, N. 8).

6.

Come visto,

la decisione impugnata avendo per oggetto esclusivamente la sostituzione del

curatore, questa Camera si limita ad entrare nel merito della richiesta “in

via ancor più subordinata”, di una sua riforma nel senso di sostituire CURA

1.

con il fratello dell’interessato, RE 2.

Nella

fattispecie, la procedura che è sfociata nella decisione impugnata riguarda di

fatto la suddetta richiesta da parte di quest’ultimo e di RE 1, che configura dunque un

caso di applicazione dell’art. 401 cpv. 2 CC. Dagli non risulta invece che PI 1

si sia espresso al proposito, malgrado la sua presenza durante l’udienza

dell’11 maggio 2020. Nemmeno egli ha presentato osservazioni nella presente

procedura.

I reclamanti ritengono in

particolare che sarebbe data una migliore idoneità di RE 2 a gestire il mandato

rispetto al curatore nominato e criticano l’Autorità di protezione che non lo

avrebbe coinvolto fin dall’inizio del procedimento, in quanto sarebbe stato “fin

da subito disponibile ad assumersi il mandato”. Secondo loro, la

valutazione eseguita sul “presunto conflitto d’interessi” e in relazione

al fatto che sarebbe spesso assente all’estero non corrisponderebbero al vero.

Egli sarebbe invece idoneo in quanto economista aziendale, perito immobiliare e

fiduciario finanziario ed essendo senza attività lucrativa (“vivendo grazie

agli introiti che matura dai propri immobili messi a reddito”) sarebbe “completamente

disponibile ad occuparsi del fratello e delle sue questioni”. Non sarebbe

inoltre corretta, a parere dei reclamanti, l’informazione secondo cui vivrebbe

spesso all’estero, essendo domiciliato in Ticino con moglie e figlia. Per

contro, il curatore designato a dire dei reclamanti non fornirebbe

all’interessato tutte le informazioni richieste, mentre avrebbe consegnato una

documentazione alla propria moglie (che a sua volta l’avrebbe recapitata al

curatelato), ragione per la quale andrebbe fatta chiarezza sullo svolgimento

del mandato e sulla possibile violazione dell’obbligo di discrezione e

diligenza.

L’Autorità di protezione

sostiene invece che non siano dati i motivi per una sostituzione del curatore CURA

1, che reputa idoneo alla conduzione del suo mandato, mentre considera infondate

le critiche mosse dai reclamanti. Essa precisa pure che RE 2 non avrebbe

dimostrato un interesse e una disponibilità a diventare curatore del fratello

fino all’udienza dell’11 maggio 2020, mentre la scelta di nominare una persona

estranea alla famiglia sarebbe dettata dal “consiglio dei curanti” e da

un conflitto di interessi emerso “in azioni compiute non nel chiaro

interesse del curatelato” (facendo riferimento alla rinuncia all’eredità

paterna senza comunicare l’esistenza della curatela e con effetti sul ricalcolo

della prestazione complementare della rendita di invalidità).

Come emerge dagli atti, la

misura di protezione è stata decisa per sostenere l’interessato nella gestione

socio-economica, tenendo conto di un bisogno di protezione derivante da uno

stato di debolezza dovuta ad una condizione cronica di schizofrenia paranoide. In

effetti, risulta dagli atti che le indicazioni della rete sono contrarie alla

nomina di un parente quale curatore. In particolare, da un rapporto del 7

novembre 2018 del Servizio psico-sociale (SPS) di __________, risulta che “il

paziente necessita di un accompagnamento costante delle figure curanti e dei

famigliari” ma che “la malattia psichica” di cui “è affetto porta

il paziente talvolta a sentirsi perseguitato e in pericolo anche dalle figure

sopracitate, nonché significative per lui, per cui non sempre è possibile

garantire la propria collaborazione”, indicando infine che “necessita di

una figura esterna costante (che non fa parte della famiglia per evitare confusione

di ruoli) che prenda a carico in modo regolare e ufficiale la situazione

socio-economica”. In un ulteriore rapporto del 3 agosto 2020, gli psichiatri

del SPS hanno precisato la scarsa autonomia del paziente, che necessita di

aiuto costante. Non potendo esprimere una valutazione sul fratello dell’interessato,

non conoscendolo, hanno riferito tuttavia preoccupazione per quanto saputo

dallo stesso PI 1 e dalla madre, che hanno informato della permanenza

all’estero di RE 2 durante parecchi mesi all’anno, motivo per il quale non

sarebbe in grado di assistere l’interessato ed offrirgli un “costante

monitoraggio nei suoi bisogni”.

Nemmeno quanto sostenuto

dai reclamanti relativamente all’esigenza di tenere in considerazione

l’asserita volontà dell’interessato, che avrebbe “più volte espresso”

(cfr. reclamo pag. 11) di nominare il fratello quale curatore, appare

confermato. L’Autorità di prima istanza riferisce che RE 2 si è manifestato

soltanto nell’agosto 2019, mentre precedentemente PI 1 si è sempre presentato

presso l’Autorità con la madre RE 1, coinvolta nel procedimento fin

dall’inizio. In effetti, come risulta dai verbali dei suddetti incontri, né

l’interessato, né la madre sembrano aver mai manifestato richieste di nomina di

parenti né tantomeno del fratello, rispettivamente figlio. A comprova di tale

elemento concorre anche il fatto che la decisione di istituzione della curatela

e di nomina di CURA 1 non è mai stata contestata.

Come precedentemente

accennato, dagli atti non risulta neppure una volontà dell’interessato di

chiedere la sostituzione del curatore. Egli non si è infatti espresso né in

questo procedimento né nell’udienza dell’11 maggio 2020. L’unico documento

presentato dai reclamanti relativo a PI 1 appare essere un certificato medico

del Dr. med. __________, specialista FMH in Medicina Interna Generale e Medico

di Famiglia, che riferisce che “la nomina di un curatore nel racconto del

paziente, della madre e del fratello, sembra avere prodotto in PI 1 una

reazione di frustrazione, di delusione e di sfiducia. Non posso dimostrare una

relazione di causa-effetto con le affezioni internistiche da me prese a carico

ma appare ragionevole pensare che il suo vissuto soggettivo sopra citato non

sia gradevole”. Un simile parere non conferma tuttavia la determinazione

dell’interessato alla sostituzione del curatore.

In definitiva, quindi, gli

argomenti dei reclamanti non possono essere condivisi da questo giudice. Preso

atto delle motivazioni dell’Autorità di primo grado, del parere degli

psichiatri curanti, considerato anche che il curatore risulta aver adempiuto

diligentemente al suo mandato e non emergono quindi motivi per dimetterlo dalla

sua funzione, ricordato pure che nella scelta del curatore

l’Autorità non è vincolata dalle preferenze dei famigliari e dispone di

un potere di apprezzamento ampio, una sostituzione di CURA 1 non

appare giustificabile. Non può essere ritenuta nell’interesse di PI 1, la cui

volontà non risulta peraltro neppure essere stata manifestata.

7.

Visto quanto

precede, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo va respinto e la

decisione impugnata integralmente confermata. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 750.–

b) spese fr.

50.–

fr.

800.–

sono posti a carico di RE

1 e RE 2 in ragione di metà ciascuno.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.