9.2020.108
Richiesta di sostituzione del curatore, candidatura del fratello del curatelato
11 marzo 2021Italiano20 min
istanza 9 agosto 2019, nella quale essi hanno pure chiesto la “revoca/sostituzione
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.108
Lugano
11 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
1
per
quanto riguarda la richiesta di sostituzione del curatore
giudicando
sul reclamo del 17/21 settembre 2020 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 17/18 agosto 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. A favore di PI
1 (1965) l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di
protezione) con decisione 16/24 gennaio 2019 ha istituito una curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC,
con limitazione dell’esercizio dei diritti civili nell’ambito della
sottoscrizione di determinati contratti. Quale curatore è stato nominato il
signor CURA 1.
B. Tramite decisione 30
dicembre 2019/9 gennaio 2020, l’Autorità di protezione ha negato a RE 1 e RE 2,
mamma, rispettivamente fratello di PI 1, l’accesso agli atti chiesto con
istanza 9 agosto 2019, nella quale essi hanno pure chiesto la “revoca/sostituzione
della curatela di rappresentanza con ammnistrazione dei beni a favore di PI 1”.
Un reclamo contro la suddetta decisione è stato stralciato dalla scrivente
Camera con decisione 20 maggio 2020, in quanto ritirato dai reclamanti, che nel
frattempo avevano avuto accesso alla documentazione richiesta (inc. CDP
9.2020.18).
C. Tramite ulteriore
decisione 17/18 agosto 2020 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di
sostituzione del curatore, confermando quindi il mandato di CURA 1.
D. Contro la suddetta
decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 17/21 settembre 2020. I
reclamanti chiedono, in via principale, che sia “revocata la curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni, con limitazione dell’esercizio dei
diritti civili nell’ambito della sottoscrizione di determinati contratti,
istituita a favore del signor PI 1” e, in via subordinata, che la decisione
17 agosto 2020 sia riformata nel senso che “la curatela di rappresentanza
con amministrazione dei beni, con limitazione dei diritti civili istituita a
favore del signor PI 1” sia revocata
e che “quale amministratore
di sostegno ex art 393 CC in favore di PI 1” sia “nominato il fratello RE
2”. In via ancor più subordinata, chiedono che la decisione 17 agosto 2020
sia riformata nel senso che “quale curatore amministrativo e di
rappresentanza dei beni in favore del signor PI 1, in sostituzione del signor CURA
1” sia “nominato il fratello RE 2”.
I reclamanti sostengono
che l’istruttoria sarebbe avvenuta in maniera imprecisa, non essendo stata
sufficientemente approfondita la situazione familiare e personale di PI 1, che
saprebbe gestirsi autonomamente sia per quanto riguarda la vita privata, sia
per le questioni finanziarie. I reclamanti ritengono quindi violato il loro
diritto di essere sentiti, come pure il medesimo diritto dell’interessato. Essi
pretendono che PI 1 avrebbe dovuto essere informato, al momento
dell’istituzione della curatela, della possibilità di proporre una persona di
sua fiducia, ciò che non sarebbe avvenuto. In particolare RE 2 sostiene di
essere adeguato e in grado di occuparsi della gestione della curatela del
fratello, dichiarando che il curatore designato non collaborerebbe con
l’interessato e non si sarebbe occupato adeguatamente dei suoi interessi
relativamente ad una procedura concernente l’assicurazione invalidità. Inoltre egli
avrebbe affermato che non avrebbe autorizzato il pagamento di spese legali per
un eventuale reclamo contro la sua nomina. Non sarebbe inoltre chiaro ai
reclamanti per quale motivo il curatelato necessiterebbe quale curatore di una
persona estranea alla famiglia, considerando peraltro che di ciò si è sempre
occupato il padre, fino al suo decesso.
E. Con osservazioni 2/4
novembre 2020 l’Autorità di protezione rileva, relativamente alla legittimità
dei reclamanti a presentare il reclamo, che in particolare la madre (come pure
l’interessato) aveva già partecipato al precedente procedimento (di istituzione
della curatela e nomina del curatore) senza contestarlo. Secondo l’Autorità di
prima istanza, la decisione di istituzione della curatela è regolarmente
cresciuta in giudicato e non è quindi più contestabile.
Non sarebbero poi
date le premesse per una sostituzione del curatore, in carica da meno di due
anni e giudicato idoneo dall’Autorità di protezione, ritenuta per altro
l’esigenza di una figura esterna, che permetta di evitare la confusione di
ruoli. Quanto all’eventuale scelta del fratello quale curatore, anche la madre
(che aveva accompagnato il figlio all’incontro di discussione precedente
all’istituzione della misura) avrebbe precisato che egli sarebbe spesso assente
all’estero e quindi non disponibile. L’Autorità ritiene di non aver violato il
principio inquisitorio e il diritto di essere sentito, ciò che risulterebbe
dagli atti e dalle audizioni svolte. In particolare, l’Autorità di protezione
avrebbe verificato l’idoneità e la disponibilità di un curatore privato
coinvolgendo in tale procedimento, oltre all’interessato, anche sua madre.
Diversi elementi avrebbero poi indotto l’Autorità di prime cure a ritenere
fondato il consiglio degli specialisti curanti, di designare un curatore
esterno alla famiglia. Le accuse dei reclamanti si baserebbero quindi su fatti
riportati in modo soggettivo e l’Autorità di protezione contesta che sia stato
impedito al curatelato di farsi rappresentare da un legale, mentre relativamente
ai costi precisa di non poterli porre a carico del curatelato, trattandosi di
spese relative ad un procedimento avviato dai suoi familiari. L’autorità di prima
istanza chiede quindi che il reclamo sia respinto, ravvisando un conflitto di
interessi tra il curatelato e suo fratello, tale da giustificare la scelta di
non sostituirlo al curatore designato.
Né PI 1 né il curatore CURA
1 hanno presentato osservazioni al reclamo.
F. In data 28 dicembre
2020 ai reclamanti è stata negata una seconda concessione di una proroga del
termine per presentare la replica, essendo giunta tardivamente rispetto alla
proroga di 30 giorni già accordata. In data 1° febbraio 2021 i reclamanti hanno
presentato ulteriore documentazione che non è stata assunta agli atti, non
sussistendo validi motivi per ordinare un ulteriore scambio di scritti (art. 75
cpv. 4 LPAmm).
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti
maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.
2.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC,
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura
amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il
diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la
modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle
disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Ai sensi dell’art.
450.
cpv. 2 CC, sono legittimate a reclamare contro le decisioni dell’Autorità
di protezione le persone che partecipano al procedimento (n. 1), le persone
vicine all’interessato (n. 2) e le persone che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione
impugnata (n. 3).
Nella presente
procedura la madre ed il fratello di PI 1 intervengono quali istanti (dinnanzi
all’Autorità di protezione) e presentano reclamo a loro nome e non in
rappresentanza dell’interessato. Per questo motivo eventuali questioni
sollevate, relativamente al pagamento di spese legali da parte di PI 1 non saranno
oggetto di discussione.
3.
RE 1 e RE 2 chiedono
in via principale che sia “revocata la curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni, con limitazione dell’esercizio dei diritti civili
nell’ambito della sottoscrizione di determinati contratti, istitutita a favore
del signor PI 1”, in via subordinata che la decisione 17 agosto 2020 sia
riformata nel senso che “la curatela di rappresentanza con amministrazione
dei beni, con limitazione dei diritti civili istituita a favore del signor PI 1”
sia revocata e che “quale amministratore di sostegno ex art 393 CC in
favore di PI 1” sia nominato “il fratello RE 2”. In via ancor più
subordinata chiedono che la decisione 17 agosto 2020 sia riformata nel senso
che “quale curatore amministrativo e di rappresentanza dei beni in favore
del signor PI 1, in sostituzione del signor CURA 1”, venga “nominato il
fratello RE 2”.
Ora, come rettamente
ricordato dall’Autorità di protezione, quanto alle richieste principale e
subordinata di revoca della misura di protezione, la decisione di istituzione
della stessa appare regolarmente cresciuta in giudicato e non è oggetto della
decisione impugnata in questa sede, nella quale l’Autorità di protezione si è
pronunciata esclusivamente sulla richiesta di sostituzione del curatore,
respingendola. Di conseguenza, le richieste in via principale e in
via subordinata non possono prestarsi a disamina, essendo irricevibili. Medesima
sorte tocca quindi alla critica sulle presunte carenze dell’Autorità di
protezione nell’esperire l’istruttoria per l’istituzione della curatela.
Questo giudice ricorda infatti
ai reclamanti che la scrivente Camera non è competente per valutare richieste
di revoca/modifica della misura formulate direttamente in seconda istanza, ritenuto
che vanno innanzitutto decise dalla prima istanza.
Si osserva che dagli atti appare
che tali richieste risultano essere state formulate durante l’udienza 11 maggio
2020.
e nel sollecito 24 giugno 2020 da parte della patrocinatrice degli
istanti, così come rammentato nel reclamo (pag. 4 e 5), ma non sono state evase.
Peraltro al proposito l’Autorità di protezione conferma che la decisione
impugnata “non contiene disamina approfondita in merito ad un’eventuale
modifica, se non addirittura revoca, dell’esistente misura, il cui periodo di
istituzione non è peraltro neppure scaduto” (cfr. osservazioni al reclamo,
pag. 4).
A titolo abbondanziale, si
ricorda che l’entrata in materia delle richieste formulate dai reclamanti che
non sono state giudicate in prima istanza (anche se sono accennate nelle
osservazioni alla presente procedura) priverebbe loro (come pure il
beneficiario della misura e qualsiasi interessato) di un grado di giudizio.
4.
Ai
sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore
una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad
adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga
personalmente i suoi compiti. Può segnatamente essere nominato un privato, uno
specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore
professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia
tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per tale funzione
e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la
condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio
concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti,
diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006
6391.
pag. 6438). Ai sensi dell’art. 402 cpv.
1.
CC, in circostanze particolari l’autorità di protezione può conferire
la curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se la funzione va
esercitata congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. L’esercizio
congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle
quali essa è conferita. Questo s’impone in quanto l’esercizio in comune di un
mandato esige la disponibilità e la capacità di collaborare strettamente
(CommFam Protection de l’adulte, Häfeli.,
ad art. 402 CC n. 4).
La persona
nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a
svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle
competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,
metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique
Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss). In ogni situazione
concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze
personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella
fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario
per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le
questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una
risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta,
tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF
5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).
4.1
L’art. 401 CC prevede
che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità
di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e
disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non gradisce
quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’autorità gli dà
soddisfazione (cpv. 2).
4.2
Diversamente dalle
proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi
dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla persona del
curatore devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto
possibile”: l’autorità di protezione dispone dunque di un potere di
apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica
più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine
all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag.
552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né
tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore,
disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de
l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC
n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai
sensi dell’art. 380 vCC (BSK Erwachsenenschutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 2; CommFam Protection de
l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC
n. 2).
5.
In virtù dell’art.
423.
CC l’Autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più
idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. Se il
curatore cessa di adempiere le condizioni previste dall’art. 400 cpv. 1 CC per
la sua nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto di filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391).
L’art. 423 CC permette la
dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà.
Come per l’art. 445 al. 2 vCC, determinante è la messa in pericolo degli
interessi della persona da proteggere e non invece il fatto che ci sia stato o
meno un danno. La procedura è regolata dagli art. 443 ss CC, che comprendono
anche i provvedimenti cautelari (art. 445 CC) come la sospensione provvisoria
del mandatario. I mandatari devono partecipare alla procedura, in particolare
nel rispetto del diritto di essere informati e del diritto di essere sentiti
(art. 29 Cost., 447 ss CC) (CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad
art. 423 CC n. 5.).
Il mandatario può
essere dimesso se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un
altro motivo grave. Predominante è l’interesse della persona da proteggere.
In particolare
vanno prese in considerazioni le motivazioni legate alla fiducia verso
l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà
e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico (insolvenza, abuso
delle sue attribuzioni o commissione di un’azione che dimostra che
l’interessato è indegno della fiducia in lui riposta, cfr. art. 445 vCC).
Questi motivi valgono indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine
del mandatario di esercitare il mandato.
Anche qualora l’atto
commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del
mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa
danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere
in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato
(CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad
art. 423 CC, N. 8).
6.
Come visto,
la decisione impugnata avendo per oggetto esclusivamente la sostituzione del
curatore, questa Camera si limita ad entrare nel merito della richiesta “in
via ancor più subordinata”, di una sua riforma nel senso di sostituire CURA
1.
con il fratello dell’interessato, RE 2.
Nella
fattispecie, la procedura che è sfociata nella decisione impugnata riguarda di
fatto la suddetta richiesta da parte di quest’ultimo e di RE 1, che configura dunque un
caso di applicazione dell’art. 401 cpv. 2 CC. Dagli non risulta invece che PI 1
si sia espresso al proposito, malgrado la sua presenza durante l’udienza
dell’11 maggio 2020. Nemmeno egli ha presentato osservazioni nella presente
procedura.
I reclamanti ritengono in
particolare che sarebbe data una migliore idoneità di RE 2 a gestire il mandato
rispetto al curatore nominato e criticano l’Autorità di protezione che non lo
avrebbe coinvolto fin dall’inizio del procedimento, in quanto sarebbe stato “fin
da subito disponibile ad assumersi il mandato”. Secondo loro, la
valutazione eseguita sul “presunto conflitto d’interessi” e in relazione
al fatto che sarebbe spesso assente all’estero non corrisponderebbero al vero.
Egli sarebbe invece idoneo in quanto economista aziendale, perito immobiliare e
fiduciario finanziario ed essendo senza attività lucrativa (“vivendo grazie
agli introiti che matura dai propri immobili messi a reddito”) sarebbe “completamente
disponibile ad occuparsi del fratello e delle sue questioni”. Non sarebbe
inoltre corretta, a parere dei reclamanti, l’informazione secondo cui vivrebbe
spesso all’estero, essendo domiciliato in Ticino con moglie e figlia. Per
contro, il curatore designato a dire dei reclamanti non fornirebbe
all’interessato tutte le informazioni richieste, mentre avrebbe consegnato una
documentazione alla propria moglie (che a sua volta l’avrebbe recapitata al
curatelato), ragione per la quale andrebbe fatta chiarezza sullo svolgimento
del mandato e sulla possibile violazione dell’obbligo di discrezione e
diligenza.
L’Autorità di protezione
sostiene invece che non siano dati i motivi per una sostituzione del curatore CURA
1, che reputa idoneo alla conduzione del suo mandato, mentre considera infondate
le critiche mosse dai reclamanti. Essa precisa pure che RE 2 non avrebbe
dimostrato un interesse e una disponibilità a diventare curatore del fratello
fino all’udienza dell’11 maggio 2020, mentre la scelta di nominare una persona
estranea alla famiglia sarebbe dettata dal “consiglio dei curanti” e da
un conflitto di interessi emerso “in azioni compiute non nel chiaro
interesse del curatelato” (facendo riferimento alla rinuncia all’eredità
paterna senza comunicare l’esistenza della curatela e con effetti sul ricalcolo
della prestazione complementare della rendita di invalidità).
Come emerge dagli atti, la
misura di protezione è stata decisa per sostenere l’interessato nella gestione
socio-economica, tenendo conto di un bisogno di protezione derivante da uno
stato di debolezza dovuta ad una condizione cronica di schizofrenia paranoide. In
effetti, risulta dagli atti che le indicazioni della rete sono contrarie alla
nomina di un parente quale curatore. In particolare, da un rapporto del 7
novembre 2018 del Servizio psico-sociale (SPS) di __________, risulta che “il
paziente necessita di un accompagnamento costante delle figure curanti e dei
famigliari” ma che “la malattia psichica” di cui “è affetto porta
il paziente talvolta a sentirsi perseguitato e in pericolo anche dalle figure
sopracitate, nonché significative per lui, per cui non sempre è possibile
garantire la propria collaborazione”, indicando infine che “necessita di
una figura esterna costante (che non fa parte della famiglia per evitare confusione
di ruoli) che prenda a carico in modo regolare e ufficiale la situazione
socio-economica”. In un ulteriore rapporto del 3 agosto 2020, gli psichiatri
del SPS hanno precisato la scarsa autonomia del paziente, che necessita di
aiuto costante. Non potendo esprimere una valutazione sul fratello dell’interessato,
non conoscendolo, hanno riferito tuttavia preoccupazione per quanto saputo
dallo stesso PI 1 e dalla madre, che hanno informato della permanenza
all’estero di RE 2 durante parecchi mesi all’anno, motivo per il quale non
sarebbe in grado di assistere l’interessato ed offrirgli un “costante
monitoraggio nei suoi bisogni”.
Nemmeno quanto sostenuto
dai reclamanti relativamente all’esigenza di tenere in considerazione
l’asserita volontà dell’interessato, che avrebbe “più volte espresso”
(cfr. reclamo pag. 11) di nominare il fratello quale curatore, appare
confermato. L’Autorità di prima istanza riferisce che RE 2 si è manifestato
soltanto nell’agosto 2019, mentre precedentemente PI 1 si è sempre presentato
presso l’Autorità con la madre RE 1, coinvolta nel procedimento fin
dall’inizio. In effetti, come risulta dai verbali dei suddetti incontri, né
l’interessato, né la madre sembrano aver mai manifestato richieste di nomina di
parenti né tantomeno del fratello, rispettivamente figlio. A comprova di tale
elemento concorre anche il fatto che la decisione di istituzione della curatela
e di nomina di CURA 1 non è mai stata contestata.
Come precedentemente
accennato, dagli atti non risulta neppure una volontà dell’interessato di
chiedere la sostituzione del curatore. Egli non si è infatti espresso né in
questo procedimento né nell’udienza dell’11 maggio 2020. L’unico documento
presentato dai reclamanti relativo a PI 1 appare essere un certificato medico
del Dr. med. __________, specialista FMH in Medicina Interna Generale e Medico
di Famiglia, che riferisce che “la nomina di un curatore nel racconto del
paziente, della madre e del fratello, sembra avere prodotto in PI 1 una
reazione di frustrazione, di delusione e di sfiducia. Non posso dimostrare una
relazione di causa-effetto con le affezioni internistiche da me prese a carico
ma appare ragionevole pensare che il suo vissuto soggettivo sopra citato non
sia gradevole”. Un simile parere non conferma tuttavia la determinazione
dell’interessato alla sostituzione del curatore.
In definitiva, quindi, gli
argomenti dei reclamanti non possono essere condivisi da questo giudice. Preso
atto delle motivazioni dell’Autorità di primo grado, del parere degli
psichiatri curanti, considerato anche che il curatore risulta aver adempiuto
diligentemente al suo mandato e non emergono quindi motivi per dimetterlo dalla
sua funzione, ricordato pure che nella scelta del curatore
l’Autorità non è vincolata dalle preferenze dei famigliari e dispone di
un potere di apprezzamento ampio, una sostituzione di CURA 1 non
appare giustificabile. Non può essere ritenuta nell’interesse di PI 1, la cui
volontà non risulta peraltro neppure essere stata manifestata.
7.
Visto quanto
precede, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo va respinto e la
decisione impugnata integralmente confermata. Gli
oneri processuali seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
sono posti a carico di RE
1 e RE 2 in ragione di metà ciascuno.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.