9.2020.120
Presupposti per la restituzione al padre del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio non adempiuti. Annullamento della decisione cautelare e rinvio all’Autorità di protezione per una decisione sul collocamento del minore
25 febbraio 2021Italiano34 min
problemi psichiatrici e non necessita di una terapia farmacologica, bensì di “un
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.120
Lugano
25 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio
PI
1
rappr.
da: RA 1
giudicando
sul reclamo del 9 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emanata
l’8 settembre 2020 (ris. n. 1020/2020) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Dal matrimonio fra RE
1 e PI 2 sono nati i figli __________ (2000) e PI 1 (2003). Sin dal 2001 il
nucleo familiare è stato oggetto di osservazione, dapprima da parte dei servizi
sociali di __________ e in seguito anche dall’allora competente autorità
tutoria.
B. Con decisione
supercautelare 26 febbraio 2010 (ris. n. 75) la Presidente dell’allora
Commissione tutoria regionale __________, ha privato i genitori della custodia
su entrambi i figli, collocandoli presso l’Istituto __________. Preso atto
dell’avvenuto divorzio dei genitori, pronunciato l’11 dicembre 2009 dal Pretore
del distretto di __________ – a seguito del quale è stato stabilito l’esercizio
congiunto dell’autorità parentale e l’affidamento dei figli alla madre – con
decisione 11 maggio 2010 (ris. n. 185) la Commissione tutoria in questione ha
privato PI 2 della custodia parentale sui figli, confermando il loro
collocamento presso il suddetto istituto e i mandati già conferiti all’allora
Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ (oggi Ufficio dell’aiuto e
della protezione, Settore famiglie e minorenni; di seguito, UAP) e al Servizio
medico psicologico di __________ (di seguito, SMP).
C. Con decisione 12
novembre 2014 (ris. n. 642B/2014) l’Autorità regionale di protezione __________
(di seguito, Autorità di protezione), all’epoca con sede a __________, ha
ordinato l’esecuzione di una perizia sulle capacità genitoriali di RE 1 e PI 2.
D. A seguito dei
comportamenti messi in atto presso l'Istituto __________, PI 1 è stato
ricoverato presso il reparto di pedo-psichiatria dell’Ospedale __________ dal
15 al 27 ottobre 2014. L’osservazione del minore ha permesso di stabilire quale
diagnosi un disturbo della condotta non specificato (ICD-10 F91.9). PI 1 non ha
problemi psichiatrici e non necessita di una terapia farmacologica, bensì di “un
luogo di vita neutro e con funzione terapeutica” (Rapporto SMP 30 gennaio
2015, pag. 2).
E. In ragione delle
difficoltà sorte presso l'istituto ove PI 1 era collocato, l’Autorità di protezione
ha provvisoriamente affidato il minore al padre (decisione supercautelare 13
novembre 2014, ris. n. 644B/2014). Quest’ultimo, dopo un paio di mesi, ha
tuttavia consegnato il figlio alla madre, ragion per cui con decisione
cautelare 27 gennaio 2015 (ris. n. 58/2015) l’Autorità di protezione ha
provvisoriamente affidato PI 1 alla madre. Nella medesima decisione è stato
nominato al minore un curatore educativo ai sensi dell’art. 308 CC, nella
persona di __________. Dopo diversi avvicendamenti, curatore educativo è oggi __________
(decisione 5 marzo 2020, ris. n. 316/2020).
F. Con decisione 29
gennaio 2015 (ris. n. 73/2015) l’Autorità di protezione ha conferito all’SMP il
mandato di intraprendere i passi necessari per l’inserimento di PI 1 presso la comunità
terapeutica __________, che non è tuttavia stato attuato a seguito
dell’opposizione di entrambi i genitori del minore.
G. Con scritto datato 29
gennaio 2015 è stato reso il referto concernente le capacità genitoriali di RE
1 e PI 2 in relazione ai figli __________ e PI 1. Il perito ha espresso la sua
contrarietà ad affidare i fratelli __________ all’uno o all’altro genitore, non
ritenendoli in grado di avere e gestire la custodia dei figli, per i quali
appare praticabile unicamente un collocamento istituzionale (perizia sulle capacità
genitoriali, pag. 23-24).
H. A seguito di un
peggioramento delle condizioni di PI 2, con decisione 17 marzo 2015 (ris. n.
250/2015) l’Autorità di protezione l’ha nuovamente privata della custodia
parentale su PI 1, collocando da subito quest’ultimo all’Istituto __________ in
previsione dell’inserimento a __________. Con decisione 7 settembre 2015 (ris.
n. 866/2015), resa a seguito della “forte ambivalenza dei genitori, che a
più riprese hanno tentato (…) di affossare le proposte, ritardandole,
non prestando la loro collaborazione o manipolando i figli” (pag. 2),
l’Autorità di protezione ha ritenuto necessario confermare l’idoneità del
collocamento in essere presso __________.
In questo periodo
l’Autorità di protezione ha dovuto intervenire più volte per regolamentare le
relazioni personali a seguito delle difficoltà della madre a relazionarsi con i
figli, ragion per cui con decisione 26 novembre 2015 (ris. n. 1180/2015) è
stata ordinata una valutazione psicologica di entrambi i figli con PI 2, oltre
alla sospensione dei diritti di visita. Il relativo referto peritale è stato
reso in data 8 febbraio 2016.
I. Nel corso della sua
permanenza a __________ le problematiche comportamentali di PI 1 si sono acuite
in modo importante, rendendo impossibile la prosecuzione del collocamento. Con
decisione 17 giugno 2016 (ris. n. 655/2016) l'Autorità di protezione ha
ratificato la dimissione di PI 1 da __________ con effetto 29 giugno 2016 e ha
decretato il suo ricovero, in via supercautelare, presso l'Ospedale __________
a scopo di perizia. È stata inoltre limitata l'autorità parentale dei genitori,
in particolare per quanto attiene la facoltà di determinazione delle cure
mediche e l'autorizzazione alla somministrazione di farmaci per il figlio PI 1
(conferita all’allora curatrice educativa) ed è stato dato mandato all'UAP di
individuare una struttura adeguata per il minore.
L’approfondimento
specialistico eseguito su PI 1 durante il ricovero ha confermato la diagnosi di
disturbo della condotta non specificato (ICD 10. F91.9), che potrebbe
degenerare in un disturbo psicotico; è stato dunque caldeggiato un collocamento
in una comunità terapeutica (valutazione 8 luglio 2016, pag. 2).
L. Con decisione 14 luglio
2016 (ris. n. 736/2016) l'Autorità di protezione ha ratificato la dimissione di
PI 1 dall'Ospedale __________, con effetto 19 luglio 2016, ed è stato decretato
il suo collocamento presso la struttura terapeutica della Comunità __________,
con relativo mandato di collocamento all’UAP.
M. Dopo quasi due anni
di collocamento, il 6 giugno 2018 PI 1 è scappato dalla Comunità __________. Il
minore aveva in precedenza denunciato un episodio di maltrattamento da parte di
un educatore della struttura, episodio su cui non è stato possibile fare luce.
In sede di udienza dinnanzi all’Autorità di protezione i genitori hanno ammesso
di sapere dove si trovava il figlio ma hanno chiesto di non farlo più rientrare
nella struttura terapeutica in questione. Con decisione 26 luglio 2018 (ris. n.
529/2018) l’Autorità di protezione (ora con sede a __________) ha dunque
revocato il collocamento presso la Comunità __________, ripristinando il
diritto di RE 1 di determinare il luogo di dimora del figlio. Con la medesima
decisione è stato inoltre conferito alla __________ un mandato di monitoraggio
ed accompagnamento e all’SMP un mandato per una valutazione su PI 1. I due
reclami interposti contro tale decisione da RE 1 (inc. 9.2018.116), contrario
ad un affidamento del minore a lui, e dall’allora curatrice educativa (inc.
9.2018.111) sono stati stralciati dai ruoli da questo giudice con sentenza 31
ottobre 2018, in quanto ormai privi d’oggetto.
N. Con decisione supercautelare
24 agosto 2018 (ris. n. 568/2018), poi confermata con decisione 13 settembre
2018 (ris n. 598/2018), l'avv. RA 1 è stata designata curatrice di
rappresentanza di PI 1 ai sensi dell’art. 449a CC, con il compito di
rappresentarlo nell’ambito della protezione della sua personalità (art. 28 e
segg. CC). La nomina si giustificava in ragione di uno scritto presentato da un
regista indipendente di __________, __________, che affermava di aver
intervistato e filmato PI 1 e chiedeva di poter intervistare anche un membro
dell’Autorità di protezione per un reportage sul caso. In sede civile è
successivamente stato fatto divieto al suddetto regista di divulgare in
qualsiasi forma le informazioni assunte, con la comminatoria dell’art. 292 CP.
O. In data 15 ottobre
2018 l’SMP ha reso la sua valutazione psico-affettiva di PI 1 e la valutazione
delle relazioni genitori-figlio. Pur non essendo in presenza di “un’urgenza
psichiatrica”, il minore presenta un “significativo disagio psichico
ormai cronico da anni”, ragion per cui risulta indicato il collocamento di PI
1 “in un centro educativo per minorenni (…) sufficientemente
contenitivo e che riesca a garantire una presa a carico psicologica”; se
ciò non fosse sufficiente, “sarà necessario ripensare ad una comunità
terapeutica” (valutazione 15 ottobre 2018, pag. 6).
P. Con decisione
supercautelare 23 ottobre 2018 (ris. n. 781, confermata con decisione 30
ottobre 2018, ris. n. 795/2018) l’Autorità di protezione ha nuovamente limitato
il diritto di RE 1 e PI 2 di decidere il luogo di dimora di PI 1, decretando da
subito il suo collocamento alla __________. L’UAP è stato incaricato della
sorveglianza del collocamento, rispettivamente – qualora l’inserimento alla __________
non fosse risultato fattibile – di individuare una struttura terapeutica in
grado di accoglierlo.
Q. Con scritto 7 gennaio
2019 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione che PI 1 ha esplicitamente
dichiarato di non accettare il collocamento alla __________ e che l’inserimento
in tale struttura non risultava dunque proponibile. L’UAP ha altresì affermato
che “un minimo di adesione da parte del minore viene sempre richiesto in
qualsiasi struttura terapeutica e non, sia sul nostro territorio che all’estero”,
ritenendo dunque impossibile realizzare il mandato conferito dall’Autorità di
protezione in favore di PI 1 (pag. 2).
R. Con decisione 14
febbraio 2019 (ris. n. 180/2019) l’Autorità di protezione ha revocato il
collocamento presso la __________ e ha collocato PI 1 in una struttura di
natura terapeutica, ancora da definire e per l’individuazione della quale è
stato incaricato l’UAP. L’Autorità di protezione ha indicato come fosse da
prediligere almeno un passaggio in una struttura contenitiva. Il mandato alla __________
è inoltre stato modificato in una presa a carico effettiva ordinata d'autorità.
Per il resto, l’Autorità di protezione ha deciso l’espletamento di una perizia
medica su PI 1 “per accertare eventuali problematiche di natura
«cromosomica», riconducibili al periodo di gestazione”, ma che non risulta
essere poi stata di fatto mai ordinata o eseguita.
S. Il mandato di
collocamento attribuito all'UAP non è più stato concretizzato e il minore ha
continuato a vivere presso la madre, non senza difficoltà legate al consumo di
bevande alcoliche da parte di quest’ultima, che l’hanno portata ad un ricovero.
L’Autorità di
protezione, preso atto di alcuni interventi di Polizia presso il domicilio di PI
2 in ragione di veementi litigi con il figlio, con decisione 28 maggio 2020
(ris. n. 674/2020) ha decretato in via supercautelare l’assegnazione ad RE 1
del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1, che è dunque stato affidato
alla custodia del padre, non senza l’opposizione di quest’ultimo.
T. Con decisione 8
settembre 2020 (ris. n. 1020/2020) l’Autorità di protezione ha confermato la propria
supercautelare e l’assegnazione ad RE 1 del diritto di determinare il luogo di
dimora di PI 1, conferendo all’UAP il mandato di organizzare per il minore, nel
più breve tempo possibile, il progetto __________ della __________.
U. Con reclamo 9 ottobre
2020 RE 1 è insorto contro tale decisione. Il reclamante, che già aveva chiesto
all’Autorità di protezione la revoca della decisione supercautelare, postula
l’annullamento della decisione che gli restituisce il diritto di determinare il
luogo di dimora del figlio PI 1 oltre che l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
V. Con osservazioni 3
novembre 2020 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione
impugnata, postulando la reiezione del reclamo. Nelle sue osservazioni 16 novembre
2020 PI 2 si è invece pronunciata in favore del gravame, chiedendone
l’accoglimento e il rinvio degli atti all’autorità di prime cure per un nuovo
giudizio, oltre al conferimento del beneficio dell’assistenza giudiziaria. Non
si sono per contro pronunciati né il curatore educativo, né la curatrice ex
art. 449a CC.
Z. Con replica 2
dicembre 2020 RE 1 si è riconfermato nelle sue richieste di giudizio, così come
l’Autorità di protezione con duplica 11 dicembre 2020. Le altre parti non hanno
duplicato.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel suo reclamo RE 1
contesta la decisione dell’Autorità di protezione di assegnargli il diritto di
determinare il luogo di dimora del figlio PI 1.
2.1
Nella decisione
impugnata, dopo aver ripercorso la fattispecie, l’Autorità di protezione ha
affermato come sia “improponibile immaginare di affidare il diritto di
determinare il luogo di dimora alla madre visti gli ultimi accadimenti, oggetto
di numerosi interventi di polizia, che non hanno fatto che sottolineare
ulteriormente le sue già notorie difficoltà e fragilità, legate anche alle sue
capacità educative e al consumo esagerato di alcol”, consumo definito “una
triste costante” nella vita di PI 2, “pregiudizievole, oltre che della
salute della signora, anche e soprattutto del benessere di PI 1” (pag. 4).
La madre di PI 1, nonostante una nuova situazione abitativa – essendo in
precedenza stata sfrattata dal suo appartamento – “presenta le stesse
criticità che l'hanno portata a precarizzare ulteriormente sia la sua
situazione personale, di salute, sociale e abitativa rispettivamente di
relazione con i figli”: affidarle PI 1 “significherebbe esporre il
minore a una situazione di enorme instabilità e di pericolo, vista la violenza
chiaramente rilevata dai numerosi interventi di Polizia” (pag. 4).
Per quanto attiene
all’attribuzione di PI 1 al padre, l’Autorità di protezione afferma di essere
cosciente che essa “rappresenti una soluzione di ripiego e colma di
criticità”, motivata dall’assenza di strutture sul territorio adatte e
disponibili nell'immediato ad accogliere il minore (sentenza impugnata, pag.
4). Non essendovi “soluzioni istituzionali applicabili nell'immediato” –
e le medesime necessitando dell’adesione e della collaborazione del minore – “non
si intravvede altra alternativa se non quella di attribuire il diritto di
determinare il luogo di dimora di PI 1 al padre” (sentenza impugnata, pag.
4). Secondo l’autorità di prime cure, RE 1 “dispone di maggiori risorse
rispetto alla figura materna” e “potrà garantire, in questa fase
intermedia di definizione di un nuovo progetto per PI 1, una certa stabilità al
minore, se del caso delegandone la custodia a terze persone”, con il
supporto del curatore educativo ed appositi aiuti da parte dell’UAP (sentenza
impugnata, pag. 4).
Nella sentenza impugnata
viene dunque confermato quanto già ordinato in via supercautelare, ovvero
l’assegnazione ad RE 1 del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1.
Nel contempo, l’Autorità di protezione ha conferito all’UAP il mandato di
organizzare in favore di PI 1 e nel più breve tempo possibile, il progetto __________
della __________, “verso il quale il minore ha dimostrato un minimo di
apertura” (sentenza impugnata, pag. 4).
2.2
Nel suo reclamo, RE 1
postula l’annullamento della decisione impugnata in quanto ritiene “assolutamente
inammissibile decidere un affidamento del figlio a suo favore solo quale misura
di ripiego” (pag. 3). Il reclamante sostiene che le sue risorse “non
sono sicuramente sufficienti per affrontare l'affidamento del figlio PI 1”
e che “la misura imposta dall'ARP avrebbe solo quale conseguenza di
acutizzare il confronto tra padre e figlio e di causare problemi al nuovo
nucleo famigliare del padre” (reclamo, pag. 3). La decisione dell’Autorità
di protezione non è suscettibile di proteggere il figlio minorenne, in quanto “pure
all'interno del suo nuovo nucleo famigliare, sono state evidenziate criticità
che potrebbero destabilizzare irrimediabilmente l'attuale situazione”
(reclamo, pag. 3). Tale provvedimento “espone dunque il figlio minorenne a
un chiaro pericolo e potenzialmente potrebbe costituire un pericolo anche per
gli altri minorenni che vivono nel nuovo nucleo famigliare del padre”
(reclamo, pag. 3). Vista la situazione – opposizione del padre, chiara volontà
espressa dal figlio di non volersi trasferire presso di lui – l’Autorità di
protezione “avrebbe dovuto togliere il figlio PI 1 dalla custodia di
entrambi i genitori e non limitarsi, per comodità, ad attribuire la custodia
del figlio al padre” (reclamo, pag. 3). RE 1 ha l’impressione “che le
autorità competenti intendono unicamente liberarsi dalle loro chiare
responsabilità rinviando sine die la soluzione dei gravi problemi personali e
sociali del minore”, come dimostrato anche dal fatto che ad un mese dalla
decisione l’UAP non abbia intrapreso alcunché per concretizzate il progetto __________
(reclamo, pag. 4).
2.3
Nelle sue
osservazioni, PI 2 “conviene che il figlio PI 1 non possa essere affidato al
padre, in quanto il conflitto fra i due è troppo grande” (pag. 1). PI 2
riconosce che il figlio “rifiuta sia il padre, sia la sua nuova famiglia,
sia (…) ogni progetto di formazione/educazione/occupazione” e si
dichiara disposta (a continuare) ad accogliere PI 1 presso il suo domicilio,
nonostante le difficoltà di entrambi (osservazioni, pag. 1-2). Anche la madre
di PI 1 postula dunque l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti
all’Autorità di protezione per un nuovo giudizio (osservazioni, pag. 2).
3.
Giusta
l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi
rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le
misure opportune per la protezione del figlio. L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione
del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di
protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi
presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.
Ai sensi
dell’art. 445 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione prende, ad istanza di una
persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti
cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare
a titolo cautelare una misura di protezione.
3.1
Il
pericolo giustificante il ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora
del figlio deve risiedere nel fatto che quest’ultimo non sia così protetto o
sostenuto nell'ambiente dei genitori o del genitore come richiederebbe il suo
sviluppo fisico, intellettuale e morale. Le cause del pericolo sono
irrilevanti: esse possono risiedere nelle predisposizioni o in un comportamento
inadeguato del figlio, dei genitori o di altre persone della cerchia familiare.
Nemmeno il fatto che i genitori siano colpevoli della messa in pericolo ha
importanza: la misura non è una sanzione nei
confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del
minore. Le circostanze al momento del ritiro sono determinanti: occorre
essere restrittivi nel loro apprezzamento, un ritiro essendo concepibile
soltanto se altre misure non hanno avuto successo o appaiano di primo acchito
insufficienti. La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è
pertanto ammissibile soltanto se il figlio non possa essere sottratto al
pericolo attraverso altre misure previste agli art. 307 e 308 CC (STF
5A_562/2019 del 9 ottobre 2019, consid. 2.1; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016
consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 188; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020,
inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.).
3.2
La misura di
protezione dell'art. 310 cpv. 1 CC ha come conseguenza che il diritto di
determinare il luogo di dimora del figlio viene tolto ai genitori o a un
genitore e trasferito all'autorità di protezione dei minori, la quale diventa
allora responsabile della cura del figlio (STF 5A_562/2019 del 9 ottobre 2019,
consid. 2.1; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in
DTF 142 I 188).
Il collocamento del
minorenne può avvenire presso terzi o un istituto e deve essere,
secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen).
Esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore. I
criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età del minore, la
sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni
relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente
di vita, l’opinione dei genitori e le relazioni di prossimità del bambino. Decidendo
il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto
di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del
minore (faktische Obhut, garde de fait); tale
nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei
doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (Sentenza CDP del
21.
febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.; Sentenza
CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.3 e rif.).
3.3
Ai sensi dell’art. 313
cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per
proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza
il principio di proporzionalità, che impone all’autorità di protezione di
adottare le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate
in ragione dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio
2019, consid. 3.3.2.1). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non
più necessaria, deve infatti essere annullata o sostituita da una misura meno
severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014
del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3). Una modifica delle misure di protezione
adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo
nelle circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia, l'importanza
del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e
continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in
una certa misura, una prognosi sull’evoluzione futura delle circostanze
determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente
delle persone interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a
migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a
intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano
inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011
del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158,
consid. 3.4 e rif.).
Qualora il
collocamento non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del
minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in
applicazione dell’art. 313 CC. In tal caso non entra in considerazione
un’ulteriore decisione di ritiro del diritto di determinare il
luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui,
come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e non è stato
delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell’autorità
(detentori di una semplice custodia di fatto; Sentenza CDP del 21 febbraio
2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc.
9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.).
4.
Dai principi
summenzionati emerge con chiarezza come la decisione di restituire ad RE 1 il
diritto di determinare il luogo di dimora del figlio PI 1 non abbia un valido
fondamento giuridico e non possa trovare conferma in questa sede.
Non emerge in effetti in
alcun modo dalla decisione impugnata che le circostanze che avevano fondato la
revoca del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora di PI 1 (la
prima volta nel 2010 e, da ultimo, con decisione 23 ottobre 2018 relativa al
collocamento di PI 1 alla __________) siano mutate ai sensi dell’art. 313 CC:
in particolare, non risulta che il minore non necessiti più di una misura di
protezione né che egli non sia più esposto ad una situazione di pericolo ex
art. 310 cpv. 1 CC – unica circostanza che presuppone la restituzione di tale
diritto di custodia a uno o ad entrambi i genitori.
Come rilevato dal
reclamante, la giustificazione fornita nella decisione impugnata per la
restituzione del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1 al padre è
invece la dichiarata assenza di strutture sul territorio adatte e disponibili
nell'immediato ad accogliere il minore. Non essendo venuti a mancare i
presupposti che avevano fondato la misura di protezione, risulta di conseguenza
evidente che la restituzione del diritto di determinare il luogo di dimora di PI
1.
al padre appaia d’acchito, anche all’Autorità di protezione medesima, come
una soluzione “di ripiego e colma di criticità” (decisione impugnata,
pag. 4).
Non convincono i tentativi
dell’autorità di prime cure di difendere tale scelta successivamente, in sede
di osservazioni, rilevando come “non vi sono attualmente agli atti
indicazioni di criticità particolari in relazione alla figura paterna”
siccome “il nucleo famigliare paterno è in grado di accudire il figlio
minorenne” della nuova moglie del reclamante (pag. 2). Anzitutto, le
criticità quanto alle capacità educative della figura paterna emergono in
maniera evidente dall’esame degli atti del voluminoso incarto. Sin dalla
perizia svolta nel 2015 RE 1 è stato considerato privo delle capacità
genitoriali necessarie per rispondere ai bisogni educativi del figlio PI 1, per
il quale solo il collocamento istituzionale appariva proponibile (cfr. perizia
sulle capacità genitoriali 29 gennaio 2015, pag. 23-24). Egli non è stato in
grado di gestire PI 1 nei periodi in cui gli è stato provvisoriamente affidato
(ad esempio nel 2014, quando dopo un paio di mesi di affidamento lo ha
consegnato a PI 2, o nel luglio 2018, quando dopo una settimana di vacanze al
mare lo ha fatto riportare alla madre) e non è in grado di gestirlo adesso
(cfr. intervento di polizia del 15 giugno 2020). L’attuale affidamento di PI 1
a lui, formalmente in essere in via supercautelare già dal 28 maggio 2020, ha
condotto soltanto al rientro del minore presso l’abitazione della madre.
Il fatto che RE 1 non
appalesi un’incapacità genitoriale all’interno del suo nuovo nucleo familiare
(va rilevato tuttavia che l’unico minore presente non è comunque figlio suo)
non significa che egli sia in grado di occuparsi compiutamente di PI 1 (v.
anche perizia 29 gennaio 2015, “la capacità genitoriale non deve essere
concepita come una facoltà psichica immutabile e indipendente dal contesto
relazionale del soggetto”, pag. 18). Il minore porta infatti con sé un
importante bagaglio di problematiche e, pur in assenza di una valutazione
psicologica successiva all’ottobre 2018, non vi sono indizi concreti di un
miglioramento dei suoi disturbi comportamentali divenuti cronici, rilevati
negli approfondimenti medici svolti in passato e fonte di una serie di
difficoltà nei precedenti collocamenti. Sentito dall’Autorità di protezione il
1° luglio 2020, prima dell’emanazione della decisione cautelare qui impugnata, PI
1.
stesso – ormai 17enne – osteggia inoltre esplicitamente la convivenza con il
padre, con cui è in aperto conflitto, e il suo nuovo nucleo famigliare. Come
visto sopra, benché risulti formalmente affidato al padre già dal mese di
maggio 2020, egli continua a vivere stabilmente assieme alla madre, convivenza
che perdura ormai quasi senza interruzioni dalla fuga del minore dalla
struttura terapeutica __________ nel giugno 2018.
Nell’affidare PI 1 al
padre, indicando che sarà semmai lui medesimo a poter collocare il minore
presso terzi, l’Autorità di protezione misconosce il fatto che RE 1 non risulta
in grado di impedire al figlio PI 1 – che non vuole abitare presso di lui – di
recarsi al domicilio materno e, di fatto, di convivere con PI 2.
Nonostante le migliori
intenzioni di quest’ultima, va osservato che tale convivenza continua ad
esporre PI 1 ad una situazione deleteria per il suo sviluppo. Coabitando con la
madre, il minore è esposto ad una situazione di abuso di alcool che perdura
ormai da anni, tra alti e bassi (si citi lo sfratto del luglio 2020 e i
ricoveri alla Clinica __________, l’ultimo noto a dicembre 2020). Madre e
figlio si rendono inoltre partecipi di ripetuti episodi di violenza che rendono
necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Non può quindi essere tutelata
una decisione che, di fatto, conduce ad un’esposizione costante di un ragazzo
ancora minorenne, con dei disturbi psicologici, ad una situazione di pericolo
ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC. La decisione che restituisce ad RE 1 il
diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1 non può che essere annullata,
entrambi i genitori dovendo rimanere privati di tale prerogativa dell’autorità
parentale.
5.
A seguito
dell’annullamento della decisione di restituzione del diritto di determinare il
luogo di dimora di PI 1 al padre, l’incarto deve essere ritornato in prima
istanza affinché l’Autorità di protezione ordini un collocamento adeguato per
il minore.
La prospettata partecipazione di PI 1 al progetto __________, nonostante il reperimento di un posto dopo l’emanazione della
decisione di prime cure, non risulta essersi concretizzata, in assenza di
collaborazione da parte del minore – il quale, come riferito dall’UAP, non si è
presentato ai necessari incontri (cfr. e-mail 4 gennaio 2020) – così come era
stato già il caso per il collocamento alla __________.
Occorre partire dal
presupposto che PI 1 soffre di un significativo disagio psichico, ormai cronico
da anni (v. valutazione psicologica del 15 ottobre 2018, pag. 6) e rifiuta ogni
tipo di soluzione abitativa e di progetto educativo che diverga dallo stare a
casa della madre occupando il tempo a proprio piacimento. Il minore non ha un
diploma di scuola media e, al momento dell’emanazione della decisione di prima
istanza, non aveva intrapreso alcun percorso di inserimento professionale,
nonostante gli sforzi recentemente profusi in tal senso dal curatore educativo.
Dall’incarto risulta che egli non ha neppure svolto i cinque giorni di
prestazioni personali cui è stato condannato dal Magistrato dei minorenni
(decreto 13 settembre 2019; rapporto UAP 16 giugno 2020, pag. 3; lettera del curatore
30.
giugno 2020). La rete non è riuscita ad “agganciare” il minore, e anche la
Cellula Socio-educativa d’urgenza per minorenni (CSUM), attivata il 20
settembre 2019 dall’UAP, ha riferito che il minore “non sembra essere ancora
disponibile nel farsi prendere a carico dal nostro servizio” (rapporto
d’intervento 22 ottobre 2018), che “nessuna proposta è stata accettata”
e che “sono risultate evidenti la mancanza di collaborazione e di
motivazione nel progetto da parte di PI 1” (rapporto 22 gennaio 2019, pag.
5). Nel suo rapporto 16 giugno 2020, l’UAP ha sottolineato la difficoltà anche
solo ad entrare in contatto con PI 1.
Il suo collocamento
dovrebbe dunque aver luogo d’imperio, senza una preliminare adesione del minore
ad un particolare progetto terapeutico o di inserimento, che dovrà essere
costruita in un secondo tempo. Sebbene in Ticino non vi sia un centro chiuso,
lo stesso potrà essere reperito oltre __________ o in __________, a prescindere
dalle opposizioni dei genitori e del minore stesso, che hanno una limitata
consapevolezza del problema (cfr. valutazione psicologica 15 ottobre 2018, pag.
6). Se è vero che a PI 1 mancano ormai pochi mesi al raggiungimento della
maggior età e che, vista la situazione, difficilmente si riuscirà a portare a
compimento un percorso terapeutico entro questa data, è altresì vero che la
situazione di stallo perdura ormai dal momento della fuga del medesimo
dall’istituto in __________. Fuga che, agli occhi di PI 1, è stata di fatto
«premiata» con la possibilità di rimanere al domicilio materno, disattendendo
le indicazioni di cui alla valutazione psicologica del 15 ottobre 2018, che sottolineavano
invece la necessità di procedere ad un collocamento in un centro educativo “sufficientemente
contenitivo” e con una presa a carico psicologica, rispettivamente, se ciò
si fosse rivelato insufficiente, in una comunità terapeutica vera e propria
(pag. 2).
Il referto specialistico
in questione, riconfermando le problematiche psicologiche ormai croniche di PI
1.
e ribadendo la necessità di un suo collocamento, ha peraltro sconfessato
l’approccio «attendista» privilegiato dall’Autorità di protezione dopo la fuga
dalla comunità terapeutica __________ per “tener conto dell’esigenza del
minore di avere una pausa dai numerosi anni di collocamento” (“di fronte
a vissuti di giovani già segnati da diverse esperienze, è necessario prendersi
il tempo, perché nel tempo lacunare dell’attesa nasce spesso il pensiero, per
valutare, per dare senso e significato all’esperienza nuova che si apre, per
intravvedere almeno l’imbocco di una qualche nuova strada praticabile” cfr.
osservazioni ARP 21 agosto 2018, pag. 2).
A mente di questo giudice,
i progetti educativi predisposti dall’UAP dopo la fuga di PI 1 – dapprima
presso la __________ e in seguito presso la __________ (__________) –
presupponendo un’importante collaborazione e adesione del minore (manifestamente
non data) non apparivano in linea con le indicazioni di cui al citato referto e
non si sono dunque rivelati essere «ricoveri convenienti» per PI 1, ai sensi
delle norme esposte.
6.
In conclusione, non
ci si può esimere dall’esprimere alcune note critiche in merito ai mandati di
collocamento conferiti dall’Autorità di protezione all’UAP dopo la fuga di PI 1
dalla comunità __________.
Occorre infatti segnalare
che il mandato assegnato il 23 ottobre 2018 dall’Autorità di protezione all’UAP
di reperire una struttura terapeutica per il minore ai sensi di quanto indicato
nella valutazione psicologica di cui sopra, nel caso in cui non fosse stato
possibile l’inserimento presso la __________, era stato definito «impossibile
da realizzare» dall’UAP medesimo già nel gennaio 2019, in quanto “un minimo
di adesione da parte del minore viene sempre richiesto in qualsiasi struttura
terapeutica, e non, sia sul nostro territorio che all’estero”, “ciò che
si concretizza con una visita conoscitiva tra il minore e i responsabili delle
strutture” (rapporto 7 gennaio 2019, pag. 2).
Non risulta che l’Autorità
di protezione abbia formalmente preso posizione in relazione a tale asserzione,
che non può essere condivisa: l’assenza di accettazione del progetto educativo
da parte del minore non deve infatti permettere di vanificare il compito –
conferito dal Codice civile alle autorità di protezione – di reperire un
ricovero conveniente, a sua protezione. In generale, e non soltanto nel caso di
PI 1, risulta invece indispensabile che alcuni tipi di collocamento possano
avvenire d’imperio – la mancanza di un centro chiuso in Ticino dovendo essere
sopperita dalla ricerca di una analoga soluzione oltre __________ o nei paesi
confinanti – e che non siano condizionati ad una preliminare adesione del
minorenne al particolare progetto terapeutico o di inserimento, che dovrà semmai
essere costruita in un secondo tempo. Se è vero che, come affermato nella
decisione impugnata, il progetto educativo “per avere possibilità di buon
esito non può prescindere dall’adesione e dalla collaborazione del minore”
(pag. 4), una simile compliance del ragazzo non deve essere imposta come
prerequisito al collocamento stesso che, come già evocato, risponde alla
necessità di proteggere il minore da una situazione di pericolo da cui i genitori
non riescono a sottrarlo.
Un analogo mandato all’UAP
era stato poi ribadito dall’Autorità di protezione con decisione 14 febbraio
2019.
(ris. n. 180/2019), dopo un’udienza di rete nella quale anche la psicologa
__________ della __________ aveva affermato che “un collocamento di cura
appare come l’unica soluzione” (verbale di udienza 24 gennaio 2019).
Nell’ambito di tale udienza, assieme all’UAP era stato ipotizzato un
collocamento di cura preceduto da un collocamento contenitivo (“eventuale
inserimento forzato in Istituto, __________, con successivo inserimento in una
comunità terapeutica”).
Anche di tali possibilità
di intervento (definito “forzato” e dunque in contrasto con quanto
precedentemente affermato dall’UAP) non vi è più notizia agli atti e nulla è
stato concretizzato, senza particolari solleciti da parte dell’autorità di
prime cure. Per contro, con rapporto 16 giugno 2020 l’UAP medesimo ha chiesto
la revoca di tale mandato, “in quanto già datato di un anno e pertanto ne
andrebbe verificata l’idoneità relativa al contesto attuale”, ventilando
l’ipotesi di “approfondire la situazione personale del minore, da un punto
di vista psico-diagnostico” (pag. 5).
L’operato dell’UAP nel
periodo che ha fatto seguito alla fuga di PI 1 dalla comunità __________ non
appare esente da critiche e mal si comprende per quale motivo i mandati di
collocamento conferiti dall’Autorità di protezione non siano stato
concretizzati come da indicazioni peritali. Al di là di tale problematica,
sulla quale questo giudice non ha margine di intervento, occorre richiamare
l’autorità di prime cure al suo ruolo di responsabile del procedimento di
protezione, sulla base del diritto civile federale. Tale ruolo non viene meno
con il conferimento di mandati ad altri servizi dello Stato e spetta comunque
all’Autorità di protezione evitare che si verifichino delle situazioni di
stallo, monitorando l’operato di tali Enti in ogni caso concreto, sollecitando
l’adempimento dei compiti a loro conferiti e, in ultima analisi, sopperendo in
prima persona alle eventuali lacune che emergessero, nell’interesse del minore
oggetto del procedimento di protezione.
7.
In conclusione, il
reclamo deve essere accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 deve essere
riformato, revocando la decisione supercautelare del 28 maggio 2020 (che
altrimenti “rinascerebbe” a seguito dell’annullamento della decisione cautelare
qui impugnata, cfr. DTF 139 III 86,
consid. 1.1.1; Sentenza CDP del 18 agosto 2014, inc. 9.2014.103, consid. 9) e i
dispositivi n. 2 e 3 annullati.
Stante la privazione del diritto di
determinare il luogo di dimora dei genitori di PI 1, l’incarto deve
essere ritornato in prima istanza affinché l’Autorità di protezione statuisca
in merito ad un nuovo collocamento del minore. Una copia della presente
decisione viene trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione per le
opportune valutazioni e affinché possa monitorare le prossime tappe del
procedimento.
8.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza e andrebbero dunque posti a carico dell’Autorità di
protezione; ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere
addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di
compiti di diritto pubblico. In concreto si prescinde pertanto dal prelievo di
tali oneri.
L’Autorità di protezione
deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili, sia al
reclamante che a PI 2, che ha postulato l’accoglimento del reclamo.
Visto l'esito del reclamo
e il diritto a ripetibili, le domande di assistenza giudiziaria presentate da RE
1.
e da PI 2 devono essere considerate prive di oggetto (cfr. STF del 18 luglio
2012, inc. 2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc. 5A_389/2009,
consid. 7; Sentenza CDP del 6 ottobre 2014, inc. 9.2014.154, consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione cautelare emanata l’8 settembre 2020 (ris. n.
1020/2020) del deve essere riformata come segue:
“1.
La decisione supercautelare emanata il 28 maggio 2020 (ris. n. 674/2020) è
annullata.
2.
Annullato.
3.
Annullato.”
L’incarto
è retrocesso all’Autorità regionale di protezione __________, perché proceda ai
sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
L’Autorità
regionale di protezione __________, rifonderà fr. 800.– ad RE 1 e fr. 200.– a PI
2 a titolo di ripetibili.
3. La
domanda di assistenza giudiziaria presentata da RE 1 il 9 ottobre 2020 è dichiarata
priva di oggetto.
4. La
domanda di assistenza giudiziaria presentata da PI 2 il 16 novembre 2020 è dichiarata
priva di oggetto.
5. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.