9.2020.121
Competenza ratione materiae
22 ottobre 2020Italiano11 min
dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato negato l’effetto
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.121
Lugano
22 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali
giudicando
sul reclamo del 12 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 29 settembre/ 1° ottobre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2019) è figlia
di RE 1 e CO 2. I genitori vivono separati.
B. Con decisione 29
settembre/ 1° ottobre 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (di
seguito: Autorità di protezione) ha disciplinato in via cautelare le relazioni
personali tra padre e figlia in forma libera (disp. 1), fissando puntualmente
incontri e modalità (disp. 1 a) - k) ), mentre nel merito ha deciso che i costi
della __________ per la sorveglianza delle relazioni personali tra la figlia e
il padre sono posti a carico di quest’ultimo (disp. 2). Ha quindi confermato un
mandato di valutazione socio-famigliare/ambientale conferito all’Ufficio
dell’aiuto e della protezione di __________ (disp. 3), ordinato controlli a
sorpresa presso il Centro di alcologia __________ (disp. 4) e assegnato ai
genitori un termine scadente il 26 ottobre per presentare osservazioni in
merito al cambiamento di domicilio di PI 1 (disp. 5). La decisione è stata
dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato negato l’effetto
sospensivo (disp. 8).
C. Contro la suddetta
decisione è insorta RE 1 con reclamo 12 ottobre 2020. Essa chiede in via
cautelare di decidere: in ordine la concessione dell’effetto sospensivo
limitatamente ai dispositivi 1c), 1d), 1e) e 1f); nel merito in via principale
l’annullamento della decisione cautelare in quanto lesiva del suo diritto di
essere sentita; in via subordinata l’annullamento della decisione cautelare, e
in via ancor più subordinata l’annullamento dei dispositivi 1 c), 1 d), 1 e) e
1 f). “In tutti i casi” protesta spese giudiziarie e chiede l’ammissione
al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nel reclamo RE 1 sostiene che “una
riforma della decisione ARP non è più possibile in quanto è stata introdotta in
Pretura un’istanza di mantenimento, per cui, l’Autorità giudicante è ora la
pretura anche in ambito di relazioni personali (art. 298b cpv. 3 CCS)”.
D. Il 13 ottobre 2020
questo Giudice ha assegnato alla reclamante un termine per indicare di quale
Pretura si tratti e il relativo numero di incarto. A tale richiesta, in data 14
ottobre 2020 la reclamante ha trasmesso l’ordinanza del Pretore di
Giurisdizione di __________ del 2 ottobre 2020, con la quale ha assegnato a CO
2 un termine di 15 giorni per presentare le sue osservazioni nella procedura.
E. Su richiesta di
questa Camera, in data 16/19 ottobre 2020 il Pretore di __________ ha trasmesso
l’incarto relativo a PI 1.
Per i motivi che seguono il
reclamo non è stato intimato.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide
nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità
amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611
del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora
più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.
450f CC).
2.
A norma dell’art.
444.
CC – applicabile a tutte le procedure davanti all’autorità di protezione e
anche davanti all’autorità di ricorso – l’esame della competenza (ratione
loci ma anche ratione materiae) deve essere messo in atto d’ufficio
(Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto
delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391,
pag. 6463; Auer/Marti, in: BSK
Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 444 CC n. 3; CommFam Protection de l’adulte, Steck, art. 444 CC n. 3-4, 8; sentenza
CDP del 22 novembre 2018, inc. 9.2017.236 consid. 4).
Nel caso concreto,
è pacifica l’esistenza di un’azione di mantenimento e di definizione dell’affidamento
e delle relazioni personali, con domanda di misure supercautelari e cautelari,
promossa dalla reclamante e dalla figlia il 1 ottobre 2020 presso la Pretura di
__________ nei confronti di CO 2 (inc. CA.2020.40), nell’ambito della quale con
decisione 9 ottobre 2020 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha
concesso a RE 1 l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
La fattispecie pone dunque
degli interrogativi, da evadere d’ufficio in via preliminare, in relazione alla
competenza a statuire di questo giudice – autorità di seconda istanza
nell’ambito del diritto di protezione – rispetto al giudice civile.
3.
Il 1° gennaio 2017 è
entrata in vigore la modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile in materia di
Mantenimento del figlio, che ha introdotto delle nuove disposizioni
procedurali, immediatamente applicabili a tutti i procedimenti pendenti a tale
data che concernono questioni riguardanti i figli (art. 407b cpv. 1 CPC;
RU 2015 4299; FF 2014 489 548; Willisegger,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 e 4 ad art. 407b; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 1 ad art. 407b;
Dolder, Betreuungsunterhalt:
Verfahren und Übergang, in: FamPra.ch 2016 917 segg., 918).
Ai sensi dell’art. 298d
CC, l’autorità di protezione dei minori modifica – ad istanza di un genitore,
del figlio o d’ufficio – l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi
importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche
limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la
partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (cpv. 2). In base alla
novella legislativa, è fatta salva l’azione di modifica del contributo di
mantenimento dinanzi al giudice competente: in tal caso il giudice decide se
necessario anche in merito all’autorità parentale e alle altre questioni
riguardanti i figli (cpv. 3).
All’art. 304 cpv. 2 CPC –
trasposizione nella procedura federale della suddetta norma – il nuovo diritto
stabilisce, in particolare, che pendente un’azione di mantenimento davanti al
giudice civile, spetta ormai a quest’ultimo determinarsi sull’autorità
parentale e su ogni punto controverso (Moret/Steck,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 6a ad art. 304). In
un'ottica di garanzia di coordinamento, tali norme sono state adottate
nell'intento di eliminare la doppia via (“Doppelspurigkeit”) dovuta al
parallelismo di competenze che si può verificare tra giudice civile e autorità
di protezione dei minori. Ne segue che, ove sia adito il giudice del
mantenimento, si crea “per attrazione” unità di giurisdizione per tutte le
questioni che toccano gli interessi del figlio, questioni che andrebbero
altrimenti decise dall'Autorità di protezione dei minori (Bernasconi, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 3 ad art. 304 CPC; Affolter-Fringeli/Vogel, in: Berner
Kommentar, ZGB, Art. 296-317, 2016, n. 37, 38 e 39 ad art. 298b). Ne
consegue che, quando una procedura di mantenimento si affianca a una vertenza
che concerne autorità parentale, custodia o relazioni personali con il figlio,
l'incarto deve essere trasmesso al Tribunale civile in applicazione dell'art.
304.
cpv. 2 CPC, venendo, in effetti, meno la competenza materiale dell'Autorità
di protezione (Bohnet, Le nouveau
droit de l'entretien de l'enfant: procédure et mise en œuvre, in: Le nouveau
droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, CEMAJ, 2017,
pag. 29, n. 32 pag. 40; Zogg, Das
Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, in: FamPra.ch 2017 pag. 404, 422 e
nota n. 85; sentenza CDP del 1° febbraio 2019, inc. 9.2018.187, consid. 4;
sentenza CDP del 18 gennaio 2019, inc. 9.2018.155-172, consid. 6; sentenza CDP del
22.
novembre 2018, inc. 9.2017.236 consid. 4.1).
In presenza di
un’azione in mantenimento, la norma non prevede dunque eccezioni che permettano
all’Autorità di protezione di conservare la propria competenza decisionale in
tema di autorità parentale, custodia o relazioni personali (contrariamente a
quanto previsto, ad es., all’art. 315a cpv. 3 CC in ambito di divorzio o di
tutela dell’unione coniugale).
Ove sia adito il
giudice del mantenimento, spetta a detto giudice verificare, in forza del
principio inquisitorio illimitato, che altre questioni riguardanti il figlio
non siano pendenti davanti all’Autorità di protezione e, nell’affermativa,
avocare a sé la trattazione dell’incarto (sentenza CDP del 1° febbraio 2019,
inc. 9.2018.187, consid. 4; sentenza CDP del 18 gennaio 2019, inc.
9.2018.155-172, consid. 6; sentenza CDP del 22 novembre 2018, inc. 9.2017.236
consid. 4.1).
4.
Nel caso concreto,
in presenza di un’azione di mantenimento e di definizione dell’affidamento e
delle relazioni personali presentata il 1° ottobre 2020 dinnanzi al Pretore della
Giurisdizione di __________ spetta dunque a quest’ultimo pronunciarsi anche
sulla disciplina delle relazioni personali fra padre e figlia. Alla luce dei
principi esposti poc’anzi, la materia era dunque sottratta al potere d’esame
delle autorità di protezione, ivi compresa la qui scrivente autorità di reclamo,
fin dall’inoltro dell’azione in Pretura. Questo giudice si vede dunque
costretto a declinare la propria competenza materiale per pronunciarsi sul reclamo,
che deve pertanto essere considerato irricevibile. Venendo a cadere il reclamo,
la decisione impugnata diviene dunque pienamente efficace e la regolamentazione
delle relazioni personali ivi contenuta sarà semmai oggetto di riconsiderazione
da parte del pretore adito, cui sono state dirette precise richieste di
giudizio in tal senso, anche in via cautelare.
5.
Nel suo reclamo RE 1
chiede di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio della sua rappresentante.
Ai
sensi dell’art. 2 LAG, l’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone
dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la
possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e
amministrative. Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG,
ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari
(a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (b).
Essendo il reclamo del
tutto sprovvisto di probabilità di esito positivo, ritenuto peraltro che la
reclamante stessa ha evidenziato il difetto di competenza di questo giudice (cfr.
reclamo, pag. 4: “una riforma della decisione ARP non è più possibile in
quanto è stata introdotta in Pretura un’istanza di mantenimento, per cui,
l’Autorità giudicante è ora la pretura anche in ambito di relazioni personali
(art. 298b cpv. 3 CCS)”, la richiesta di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria va respinta.
6.
Visto quanto precede
il reclamo è irricevibile in ragione dell’incompetenza ratione materiae
di questo giudice.
Gli oneri
processuali seguono l’integrale soccombenza della reclamante e devono pertanto
essere accollati a RE 1. Non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendo
stato oggetto di intimazione alle altre parti al procedimento.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. L’istanza
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio presentata da RE 1 è respinta.
3. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono posti a carico di RE
1.
Non si assegnano
ripetibili.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.