Lexipedia

Decisione

9.2020.121

Competenza ratione materiae

22 ottobre 2020Italiano11 min

dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato negato l’effetto

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.121

Lugano

22 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali

giudicando

sul reclamo del 12 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 29 settembre/ 1° ottobre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2019) è figlia

di RE 1 e CO 2. I genitori vivono separati.

B. Con decisione 29

settembre/ 1° ottobre 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (di

seguito: Autorità di protezione) ha disciplinato in via cautelare le relazioni

personali tra padre e figlia in forma libera (disp. 1), fissando puntualmente

incontri e modalità (disp. 1 a) - k) ), mentre nel merito ha deciso che i costi

della __________ per la sorveglianza delle relazioni personali tra la figlia e

il padre sono posti a carico di quest’ultimo (disp. 2). Ha quindi confermato un

mandato di valutazione socio-famigliare/ambientale conferito all’Ufficio

dell’aiuto e della protezione di __________ (disp. 3), ordinato controlli a

sorpresa presso il Centro di alcologia __________ (disp. 4) e assegnato ai

genitori un termine scadente il 26 ottobre per presentare osservazioni in

merito al cambiamento di domicilio di PI 1 (disp. 5). La decisione è stata

dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato negato l’effetto

sospensivo (disp. 8).

C. Contro la suddetta

decisione è insorta RE 1 con reclamo 12 ottobre 2020. Essa chiede in via

cautelare di decidere: in ordine la concessione dell’effetto sospensivo

limitatamente ai dispositivi 1c), 1d), 1e) e 1f); nel merito in via principale

l’annullamento della decisione cautelare in quanto lesiva del suo diritto di

essere sentita; in via subordinata l’annullamento della decisione cautelare, e

in via ancor più subordinata l’annullamento dei dispositivi 1 c), 1 d), 1 e) e

1 f). “In tutti i casi” protesta spese giudiziarie e chiede l’ammissione

al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nel reclamo RE 1 sostiene che “una

riforma della decisione ARP non è più possibile in quanto è stata introdotta in

Pretura un’istanza di mantenimento, per cui, l’Autorità giudicante è ora la

pretura anche in ambito di relazioni personali (art. 298b cpv. 3 CCS)”.

D. Il 13 ottobre 2020

questo Giudice ha assegnato alla reclamante un termine per indicare di quale

Pretura si tratti e il relativo numero di incarto. A tale richiesta, in data 14

ottobre 2020 la reclamante ha trasmesso l’ordinanza del Pretore di

Giurisdizione di __________ del 2 ottobre 2020, con la quale ha assegnato a CO

2 un termine di 15 giorni per presentare le sue osservazioni nella procedura.

E. Su richiesta di

questa Camera, in data 16/19 ottobre 2020 il Pretore di __________ ha trasmesso

l’incarto relativo a PI 1.

Per i motivi che seguono il

reclamo non è stato intimato.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide

nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48

lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità

amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611

del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora

più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.

450f CC).

2.

A norma dell’art.

444.

CC – applicabile a tutte le procedure davanti all’autorità di protezione e

anche davanti all’autorità di ricorso – l’esame della competenza (ratione

loci ma anche ratione materiae) deve essere messo in atto d’ufficio

(Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto

delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391,

pag. 6463; Auer/Marti, in: BSK

Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 444 CC n. 3; CommFam Protection de l’adulte, Steck, art. 444 CC n. 3-4, 8; sentenza

CDP del 22 novembre 2018, inc. 9.2017.236 consid. 4).

Nel caso concreto,

è pacifica l’esistenza di un’azione di mantenimento e di definizione dell’affidamento

e delle relazioni personali, con domanda di misure supercautelari e cautelari,

promossa dalla reclamante e dalla figlia il 1 ottobre 2020 presso la Pretura di

__________ nei confronti di CO 2 (inc. CA.2020.40), nell’ambito della quale con

decisione 9 ottobre 2020 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha

concesso a RE 1 l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

La fattispecie pone dunque

degli interrogativi, da evadere d’ufficio in via preliminare, in relazione alla

competenza a statuire di questo giudice – autorità di seconda istanza

nell’ambito del diritto di protezione – rispetto al giudice civile.

3.

Il 1° gennaio 2017 è

entrata in vigore la modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile in materia di

Mantenimento del figlio, che ha introdotto delle nuove disposizioni

procedurali, immediatamente applicabili a tutti i procedimenti pendenti a tale

data che concernono questioni riguardanti i figli (art. 407b cpv. 1 CPC;

RU 2015 4299; FF 2014 489 548; Willisegger,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 e 4 ad art. 407b; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 1 ad art. 407b;

Dolder, Betreuungsunterhalt:

Verfahren und Übergang, in: FamPra.ch 2016 917 segg., 918).

Ai sensi dell’art. 298d

CC, l’autorità di protezione dei minori modifica – ad istanza di un genitore,

del figlio o d’ufficio – l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi

importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche

limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la

partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (cpv. 2). In base alla

novella legislativa, è fatta salva l’azione di modifica del contributo di

mantenimento dinanzi al giudice competente: in tal caso il giudice decide se

necessario anche in merito all’autorità parentale e alle altre questioni

riguardanti i figli (cpv. 3).

All’art. 304 cpv. 2 CPC

trasposizione nella procedura federale della suddetta norma – il nuovo diritto

stabilisce, in particolare, che pendente un’azione di mantenimento davanti al

giudice civile, spetta ormai a quest’ultimo determinarsi sull’autorità

parentale e su ogni punto controverso (Moret/Steck,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 6a ad art. 304). In

un'ottica di garanzia di coordinamento, tali norme sono state adottate

nell'intento di eliminare la doppia via (“Doppelspurigkeit”) dovuta al

parallelismo di competenze che si può verificare tra giudice civile e autorità

di protezione dei minori. Ne segue che, ove sia adito il giudice del

mantenimento, si crea “per attrazione” unità di giurisdizione per tutte le

questioni che toccano gli interessi del figlio, questioni che andrebbero

altrimenti decise dall'Autorità di protezione dei minori (Bernasconi, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 3 ad art. 304 CPC; Affolter-Fringeli/Vogel, in: Berner

Kommentar, ZGB, Art. 296-317, 2016, n. 37, 38 e 39 ad art. 298b). Ne

consegue che, quando una procedura di mantenimento si affianca a una vertenza

che concerne autorità parentale, custodia o relazioni personali con il figlio,

l'incarto deve essere trasmesso al Tribunale civile in applicazione dell'art.

304.

cpv. 2 CPC, venendo, in effetti, meno la competenza materiale dell'Autorità

di protezione (Bohnet, Le nouveau

droit de l'entretien de l'enfant: procédure et mise en œuvre, in: Le nouveau

droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, CEMAJ, 2017,

pag. 29, n. 32 pag. 40; Zogg, Das

Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, in: FamPra.ch 2017 pag. 404, 422 e

nota n. 85; sentenza CDP del 1° febbraio 2019, inc. 9.2018.187, consid. 4;

sentenza CDP del 18 gennaio 2019, inc. 9.2018.155-172, consid. 6; sentenza CDP del

22.

novembre 2018, inc. 9.2017.236 consid. 4.1).

In presenza di

un’azione in mantenimento, la norma non prevede dunque eccezioni che permettano

all’Autorità di protezione di conservare la propria competenza decisionale in

tema di autorità parentale, custodia o relazioni personali (contrariamente a

quanto previsto, ad es., all’art. 315a cpv. 3 CC in ambito di divorzio o di

tutela dell’unione coniugale).

Ove sia adito il

giudice del mantenimento, spetta a detto giudice verificare, in forza del

principio inquisitorio illimitato, che altre questioni riguardanti il figlio

non siano pendenti davanti all’Autorità di protezione e, nell’affermativa,

avocare a sé la trattazione dell’incarto (sentenza CDP del 1° febbraio 2019,

inc. 9.2018.187, consid. 4; sentenza CDP del 18 gennaio 2019, inc.

9.2018.155-172, consid. 6; sentenza CDP del 22 novembre 2018, inc. 9.2017.236

consid. 4.1).

4.

Nel caso concreto,

in presenza di un’azione di mantenimento e di definizione dell’affidamento e

delle relazioni personali presentata il 1° ottobre 2020 dinnanzi al Pretore della

Giurisdizione di __________ spetta dunque a quest’ultimo pronunciarsi anche

sulla disciplina delle relazioni personali fra padre e figlia. Alla luce dei

principi esposti poc’anzi, la materia era dunque sottratta al potere d’esame

delle autorità di protezione, ivi compresa la qui scrivente autorità di reclamo,

fin dall’inoltro dell’azione in Pretura. Questo giudice si vede dunque

costretto a declinare la propria competenza materiale per pronunciarsi sul reclamo,

che deve pertanto essere considerato irricevibile. Venendo a cadere il reclamo,

la decisione impugnata diviene dunque pienamente efficace e la regolamentazione

delle relazioni personali ivi contenuta sarà semmai oggetto di riconsiderazione

da parte del pretore adito, cui sono state dirette precise richieste di

giudizio in tal senso, anche in via cautelare.

5.

Nel suo reclamo RE 1

chiede di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio della sua rappresentante.

Ai

sensi dell’art. 2 LAG, l’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone

dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la

possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e

amministrative. Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG,

ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari

(a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (b).

Essendo il reclamo del

tutto sprovvisto di probabilità di esito positivo, ritenuto peraltro che la

reclamante stessa ha evidenziato il difetto di competenza di questo giudice (cfr.

reclamo, pag. 4: “una riforma della decisione ARP non è più possibile in

quanto è stata introdotta in Pretura un’istanza di mantenimento, per cui,

l’Autorità giudicante è ora la pretura anche in ambito di relazioni personali

(art. 298b cpv. 3 CCS)”, la richiesta di ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria va respinta.

6.

Visto quanto precede

il reclamo è irricevibile in ragione dell’incompetenza ratione materiae

di questo giudice.

Gli oneri

processuali seguono l’integrale soccombenza della reclamante e devono pertanto

essere accollati a RE 1. Non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendo

stato oggetto di intimazione alle altre parti al procedimento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. L’istanza

di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio presentata da RE 1 è respinta.

3. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono posti a carico di RE

1.

Non si assegnano

ripetibili.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.