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Decisione

9.2020.129

Direttive anticipate - accertamento della volontà presumibile della persona divenuta incapace di discernimento e sostituzione di direttive anticipate precedenti mediante direttive nuove

15 marzo 2021Italiano31 min

domiciliato a __________, è affetto da un grave declino delle funzioni cognitive

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.129

Lugano

15 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

tutti

patr. da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

2, e

PI

3,

per

quanto riguarda le direttive anticipate e la rappresentanza terapeutica di PI

1

giudicando

sul reclamo del 23/26 ottobre 2020 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa il 23 settembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. I fatti sono noti

alle parti, ragione per la quale ci si limiterà a ricordare ed esporre quanto

strettamente necessario per l’evasione del gravame qui in esame.

B. PI 1, nato il 1947 e

domiciliato a __________, è affetto da un grave declino delle funzioni cognitive

ed è attualmente degente presso la casa anziani della __________.

C. PI 1 beneficia di una

curatela di rappresentanza e di amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 394

CC, in relazione con l’art. 395 CC, misura istituita dall’Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) mediante risoluzione

n. 924/18 del 20 dicembre 2018. La curatrice in carica è la signora CURA 1.

Con quest’ultima

decisione alla curatrice sono stati assegnati, con effetto dal 1° gennaio 2019,

in particolare i compiti e le attribuzioni seguenti: “1.1. rappresentare

l’interessato nel quadro dei propri affari amministrativi, in particolare nel

rapporto con le autorità, i servizi amministrativi, gli istituti bancari e di

credito, la posta, le assicurazioni private e sociali e ogni altra istituzione

di diritto privato o pubblico e persona privata; 1.2. gestire con la diligenza

richiesta il patrimonio e i redditi dell’interessato; 1.3. vegliare sullo stato

di salute dell’interessato e se necessario definire e mettere in atto

l’eventuale seguito terapeutico necessario. Rappresentare l’interessato in

tutti gli atti necessari a tal fine, in particolare, in caso di incapacità di

discernimento, per consentire o per opporsi a misure mediche, ambulatoriali o

no; sono riservate eventuali direttive anticipate del paziente (art. 370 ss.

CC) e poteri di rappresentanza per legge (art. 374 ss. CC); 1.4. vegliare al

benessere sociale e rappresentare l’interessato in tutti gli atti necessari a

tal fine; 1.5. chiedere per gli atti necessari i consensi previsti dall’art.

416 CC; 1.8. chiedere gli adattamenti della presente misura, qualora subentrino

cambiamenti delle circostanze (art. 414 CC)”.

D. Per quanto attiene ai

diritti di rappresentare PI 1 in ambito medico/terapeutico sussiste un

importante conflitto tra le qui reclamanti, RE 1 e RE 2, da una parte, e la

sorella e la nipote dell’interessato, __________ e __________, dall’altra

parte. Questo conflitto è già stato oggetto di diverse procedure dinnanzi

all’Autorità di protezione e alla scrivente Autorità di reclamo.

Per legittimare i loro

presunti diritti di rappresentanza, le signore RE 1 e RE 2 fanno valere la

validità della procura del 23 dicembre 2016 redatta in forma del brevetto

notarile n. __________ dall’avv. PR 1 e rilasciata dal signor PI 1 a favore

delle signore RE 1 e RE 2 “affinché le stesse, agendo congiuntamente,

possano compiere, in suo nome e per suo conto e nel suo interesse, i seguenti

atti di gestione, amministrazione e disposizione: a) rappresentare il mandante

avanti le strutture sanitarie e ricevere informazioni circa lo stato di salute

e i trattamenti sanitari cui il mandante si sottopone; in caso di sopravvenuta

incapacità di intendere e volere del mandante, discutere i trattamenti medici

con i medici curanti, esprimere il consenso o dissenso ai trattamenti sanitari

proposti dai medici, dare direttive e prendere decisioni sulla base della

volontà presunta e/o tenendo conto del benessere e del miglior interesse del

mandante; b) rappresentare il mandante avanti istituti bancari, depositare e

ritirare somme, titoli e valori, aprire e chiudere conti e relazioni bancarie,

accedere a cassette di sicurezza; c) rappresentare il mandante avanti compagnie

d’assicurazioni ed in particolare sottoscrivere, modificare e disdire polizze

di ogni genere; d) rappresentare il mandante avanti a tutte le amministrazioni

pubbliche, in particolare avanti le autorità fiscali; e) rappresentare il

mandante avanti gli uffici postali, ritirare la corrispondenza, depositare e

prelevare somme, titoli e valori da conti correnti postali, aprire e estinguere

conti postali, accedere a caselle postali.”

Le signore PI 2 e PI 3

fanno invece valere la legittimità delle procure rilasciate a loro dal signor PI

1 in data 1° settembre 2017, con le quali sono state autorizzate a: “richiedere

e ricevere informazioni riguardanti la mia salute presso il mio medico dr. __________

o presso qualsiasi altro ente ospedaliero o medico in generale, questo per

potermi aiutare ad avere un maggior controllo della situazione e facilitare lo

scambio di esami non eseguiti in stessa sede” e “a rappresentarmi in

qualsiasi cosa riguardi la mia persona in generale se dovessi trovarmi in

difficoltà”. Nella procura rilasciata a PI 3, il signor PI 1 aveva inoltre

disposto: “autorizzo come persona unica mia nipote PI 2 ad aiutarmi e a

trattare le mie problematiche personali, burocratiche e finanziarie nel quale

dovessi averne bisogno”.

E. Con sentenza 28

aprile 2020 la scrivente Camera di protezione si è pronunciata sul reclamo 25

giugno 2019 presentato dalle signore RE 1 e RE 2 (inc. CDP 9.2019.106). Il

gravame è stato parzialmente accolto nella misura in cui è stata respinta

l’istanza presentata dal notaio avv. PR 1 tendente alla convalida della procura

del 23 dicembre 2016 quale mandato precauzionale (dispositivo n. 1), mentre è

stato annullato il riconoscimento di validità da parte dell’Autorità di protezione

delle procure rilasciate da PI 1 ad PI 2 e PI 3 il 1° settembre 2017 (dispositivo

n. 1 seconda parte). L’Autorità di protezione è stata invitata a completare

l’istruttoria e procedere “ad accertare preliminarmente se l’interessato sia

o meno capace di discernimento e a decretare, se del caso, ogni provvedimento

e/o adeguamento di misura che risultasse opportuno” (cfr. sentenza

menzionata, considerando 2 e dispositivo n. 2) e “a chiarire e, se del caso,

ridefinire, mediante interpretazione della volontà presumibile del paziente la

rappresentanza terapeutica del signor PI 1 (…)” (cfr. sentenza menzionata,

considerando n. 4 e dispositivo n. 2).

F. Con istanza 14/22

maggio 2020 le signore RE 1 e RE 2 hanno chiesto alla Dr.ssa. med. __________,

medico responsabile della casa anziani __________, di riconoscere loro quali

rappresentanti terapeutiche del signor PI 1, e ciò sulla base della procura del

23 dicembre 2016 redatta in forma di brevetto notarile n. __________ dell’avv. PR

1 e da loro qualificata quale direttiva anticipata del paziente.

Tale richiesta è

stata respinta da parte della dottoressa menzionata mediante missiva 16 giugno

2020. La curante ha rilevato di essersi basata sulle relative istruzioni

fornitele da parte dell’Autorità di protezione con scritto 19 maggio 2020.

In data 19 giugno 2020 le

signore RE 1 e RE 2 si sono aggravate contro questi ultimi scritti della

Dr.ssa. med. __________ e dell’Autorità di protezione. Il relativo reclamo è

stato dichiarato irricevibile mediante sentenza 31 agosto 2020 della scrivente

Camera di protezione (inc. CDP 9.2020.66). L’istanza di ricusazione presentata

contestualmente al predetto gravame è altresì stata dichiarata irricevibile con

sentenza separata emanata il 24 giugno 2020 dalla stessa Camera di protezione

(inc. CDP 9.2020.63).

G. Con risoluzione n.

664/20 del 23 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha richiamato le sentenze

28 aprile 2020 (inc. CDP 9.2019.106) e 31 agosto 2020 (inc. CDP 9.2020.66)

della scrivente Camera di protezione e ha proceduto a statuire sulla capacità

di intendere e di volere dell’interessato, ad adeguare la misura di protezione a

suo favore e a definire la volontà presumibile dell’interessato in merito alla

rappresentanza terapeutica.

Con quest’ultima decisione

l’Autorità di protezione ha emanato le seguenti disposizioni: ha accertato

l’incapacità di intendere e di volere del signor PI 1 (dispositivo n. 1); ha

confermato la limitazione dei diritti dell’interessato ad accedere al conto

corrente e il divieto di disporre della sua proprietà immobiliare di cui alla

particella n. __________ con la relativa menzione di blocco a Registro

fondiario ai sensi del dispositivo n. 2 della propria decisione n. 924/18 del

20 dicembre 2018 (dispositivo n. 2); ha modificato il dispositivo n. 1.3. della

propria decisione n. 924/18 del 20 dicembre 2018, attribuendo il mandato ivi

descritto ed affidato alla curatrice CURA 1, congiuntamente alle signore PI 2 e

PI 3 («Il dispositivo n. 1.3. della decisione n. 924/18 del 20 dicembre 2018

dell’Autorità regionale di protezione n. __________, ossia il compito di

“vegliare sullo stato di salute dell’interessato e se necessario definire e

mettere in atto l’eventuale seguito terapeutico necessario. Rappresentare

l’interessato in tutti gli atti necessari a tal fine, in particolare, in caso

di incapacità di discernimento, per consentire o per opporsi a misure mediche,

ambulatoriali o no; sono riservate eventuali direttive anticipate del paziente

(art. 370 ss. CC) e poteri di rappresentanza per legge (art. 374 ss. CC)”,

attribuito alla curatrice, signora CURA 1 è modificato nel senso che

l’attribuzione di detto mandato è attribuito, nel rispetto della volontà del

curatelato espressa con la procura del 1°dicembre 2017 e congiuntamente, alle

signore PI 2 e PI 3») (dispositivo n. 3).

H. Contro quest’ultima

decisione, limitatamente al dispositivo n. 3, sono insorte RE 1 e RE 2 mediante

reclamo 23/26 ottobre 2020, chiedendo l’annullamento del menzionato dispositivo

e la riforma della decisione impugnata nel senso che il mandato di

rappresentanza terapeutica del signor PI 1 venga attribuito a loro. Le

reclamanti fanno valere la validità della procura 23 dicembre 2016 quale

direttiva anticipata del signor PI 1 e rimproverano all’Autorità di protezione

una malafede processuale per non riconoscere la procura come tale. Secondo le

reclamanti l’Autorità di protezione avrebbe ommesso di effettuare delle

sufficienti analisi della volontà presumibile di PI 1. A mente delle

reclamanti, le procure del 1°settembre 2017 rilasciate dall’interessato alla

sorella e alla nipote non potrebbero essere interpretate quali direttive

anticipate, ma rappresenterebbero dei “semplici mandati ordinari ex art. 394

segg. CCO, divenuti inefficaci con la perdita della capacità civile da parte

del mandante (art. 405 CO)”, ragione per cui un tale mandato non sarebbe in

grado di sostituire le direttive del paziente espresse mediante il brevetto

notarile del 23 dicembre 2016. Le reclamanti rimproverano all’Autorità di

protezione di avere leso i diritti della personalità dell’interessato in quanto

la nomina delle signore __________ non corrisponderebbe alla volontà

presumibile del paziente. La volontà presumibile del signor PI 1 di essere

rappresentato dalle reclamanti sarebbe emerso peraltro dalla sua audizione 8

maggio 2018, elemento del quale l’Autorità di protezione non avrebbe tenuto

conto. Le reclamanti hanno inoltre chiesto che copia del gravame qui in oggetto

venga trasmesso all’Autorità di vigilanza della Camera di protezione.

I. Con osservazioni 23

novembre 2020 la curatrice ha rilevato che il gravame non aggiungerebbe nulla

di nuovo e ha dichiarato di voler assumere una “posizione di neutralità

nella vertenza” e di non avere particolari osservazioni da formulare.

L. Con osservazioni 30

novembre 2020 le signore PI 2 e PI 3 hanno sostenuto che l’interessato era

pienamente in grado di intendere e volere al momento della redazione delle

procure 1°settembre 2017, ciò che emergerebbe dal certificato medico 21

dicembre 2016 della Dr.ssa med. __________, ragione per la quale queste procure

andrebbero a sostituire quella del 23 dicembre 2016. Le resistenti contestano

il rimprovero delle reclamanti secondo cui le famigliari non si sarebbero

occupate del benessere dell’interessato, asserendo per contro che fossero

invece le reclamanti ad aver abusato dello stato di difficoltà dell’interessato

ottenendo dal medesimo un prestito CHF 20'000.- in data 19 ottobre 2018, somma

che non risulterebbe ancora restituita. Le resistenti hanno rilevato che la

protezione dell’interessato sarebbe garantita, sia per quanto attiene

all’amministrazione dei suoi beni che dei suoi diritti civili, mediante la

rappresentanza da parte della curatrice.

M. In data 3 dicembre

2020 l’Autorità di protezione ha presentato le sue osservazioni al reclamo,

facendo valere di essersi sempre “occupata in modo approfondito e coerente

della tutela degli interessi del signor PI 1, adottando le misure ritenute, per

varie ragioni e valide considerazioni, proporzionate e più idonee a protezione

dei suoi interessi personali e finanziari (…)”. L’Autorità di protezione ha

rilevato di aver proceduto tempestivamente a rivalutare la situazione

dell’interessato in seguito alle decisioni emesse dalla scrivente Camera di

protezione, e di aver adottato la misura considerata più fondata ed adeguata

alla sua protezione. È stata pertanto chiesta la reiezione del gravame.

N. Le reclamanti non

hanno presentato una replica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Va premesso

che l’oggetto del contendere della presente procedura di reclamo è limitato

alla rappresentanza medica/terapeutica di PI 1. Difatti, le reclamanti

contestano unicamente il dispositivo n. 3 della decisione impugnata. Per quanto

attiene quindi alla rappresentanza del signor PI 1 nella sfera personale e/o

amministrativa, le misure di protezione già in atto (in particolare la curatela

di rappresentanza) risultano pertanto pacifiche, oltre ad essere comunque già

da tempo cresciute in giudicato in quanto incontestate.

3.

Giusta l’art. 370

CC, chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i

provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso

in cui divenga incapace di discernimento (cpv. 1). Egli può anche designare una

persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e

decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Può

impartire istruzioni alla persona designata (cpv. 2).

3.1

Va sottolineato che il

termine “provvedimenti medici” di cui all’art. 370 CC si riferisce

unicamente a misure messe in atto dal personale medico ai sensi della Legge federale

sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11). L’art. 370 CC contempla

unicamente provvedimenti medici nella misura in cui essi sottostanno alla

responsabilità del personale medico ai sensi della LPMed (ZK-Boente, Art. 370 n. 13 e ss.). La persona designata nelle

direttive anticipate ai sensi dell’art. 370 cpv. 2 CC è legittimata a dare il

consenso o meno a dei provvedimenti medici soltanto nel senso degli stretti

termini sopramenzionati (ZK-Boente, Art. 370 n. 33 e 58 ss).

3.2

L’art. 371 CC prescrive

che le direttive del paziente sono costituite in forma scritta, nonché datate e

firmate.

La disposizione

sulla revoca del mandato precauzionale si applica per analogia (art. 371 cpv. 3

CC). In particolare e di rilievo per il caso qui in esame, secondo l’art. 362

cpv. 3 CC, un nuovo mandato, ovvero delle nuove direttive anticipate,

sostituiscono il precedente, anche senza revoca espressa, eccetto che se ne

riveli un indubbio completamento. Qualora l’interessato abbia attribuito ad una

determinata persona dei diritti di rappresentanza per questioni mediche sia

mediante delle direttive anticipate, sia attraverso un mandato precauzionale,

si deve presumere che la disposizione più recente abbia la precedenza rispetto

a quella precedente (Widmer Blum,

Urteilsunfähigkeit, Vertretung und Selbstbestimmung - insbesondere:

Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag, pag. 137), e quindi a prescindere dalla

forma delle disposizioni.

3.3

Sulla base dell’art.

372.

cpv. 2 CC, il medico ottempera alle direttive del paziente, salvo che

violino le prescrizioni legali o sussistano dubbi fondati che esse esprimano la

volontà libera o presumibile del paziente. Giusta l’art. 373 CC, ognuna delle

persone vicine al paziente può adire per scritto l’autorità di protezione degli

adulti facendo valere che: 1.) non è stato ottemperato alle direttive del

paziente; 2.) gli interessi del paziente incapace di discernimento sono esposti

a pericolo o non sono più salvaguardati; 3.) le direttive del paziente non

esprimono la sua libera volontà. La disposizione sull’intervento dell’autorità

di protezione in caso di mandato precauzionale si applica per analogia (cpv.

2). Il medico curante e il personale di cura sono considerati vicini al

paziente ai sensi di questa disposizione legale e sono pertanto legittimati a

richiedere l’intervento dell’Autorità di protezione (COPMA – Guide pratique

Protection de l’adulte, N 2.27).

3.4

Per quanto attiene al

piano terapeutico, se una persona incapace di discernimento deve ricevere un

trattamento medico sul quale non si è pronunciata in direttive vincolanti, il

medico curante definisce il trattamento necessario in collaborazione con la

persona che ha diritto di rappresentarla in caso di provvedimenti medici (art.

377.

CC).

L’art. 378 CC definisce le

persone che hanno diritto, nell’ordine, di rappresentare la persona incapace di

discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti

ambulatoriali o stazionari previsti: 1.) la persona designata nelle direttive

del paziente o nel mandato precauzionale; 2.) il curatore con il diritto di

rappresentanza in caso di provvedimenti medici; (…); 7.) i fratelli e le

sorelle, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di

discernimento. L’art. 381 CC prevede che l’autorità di protezione designa la

persona con diritto di rappresentanza o istituisce una curatela di

rappresentanza se: 1.) è incerto a chi spetti la rappresentanza; 2.) i pareri

delle persone con diritto di rappresentanza divergono; 3.) gli interessi della

persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più

salvaguardati. L’Autorità di protezione interviene su domanda del medico, di

un’altra persona vicina o d’ufficio (cpv. 3).

4.

Va in primis

evidenziato che – mediante la decisione impugnata – l’Autorità di protezione ha

formalmente confermato che il signor PI 1 è incapace di discernimento

(dispositivo n. 1), premessa necessaria per l’applicabilità delle misure precauzionali

personali ai sensi degli art. 360 CC (mandato precauzionale), 370 CC (direttive

anticipate) e 374 CC (misure applicabili per legge alle persone incapaci di

discernimento). Questa verifica è stata eseguita dall’Autorità di protezione in

seguito al relativo invito formulato da parte dello scrivente giudice con

sentenza 28 aprile 2020, consid. 2 (inc. CDP 9.2019.106).

5.

Accertata l’incapacità

di discernimento del signor PI 1 e data pertanto la condizione per

l’applicabilità di eventuali disposizioni precauzionali personali, si deve procedere

alla definizione dei diritti di rappresentanza nei confronti dell’interessato,

questione controversa e disputata dalle parti.

Con la decisione impugnata

l’Autorità di protezione, accertata l’incapacità di discernimento di PI 1, si è

di fatto limitata a ribadire la validità delle procure del 1°settembre 2017, rilasciate

dall’interessato alla sorella PI 2 e alla nipote PI 3, motivo per cui ha proceduto

ad affidare i compiti definiti al punto 1.3. della decisione di istituzione

della curatela del 20 dicembre 2018 [“vegliare sullo stato di salute

dell’interessato e se necessario definire e mettere in atto l’eventuale seguito

terapeutico necessario. Rappresentare l’interessato in tutti gli atti necessari

a tal fine, in particolare, in caso di incapacità di discernimento, per consentire

o per opporsi a misure mediche, ambulatoriali o no; sono riservate eventuali

direttive anticipate del paziente (art. 370 ss. CC) e poteri di rappresentanza

per legge (art. 374 ss. CC)”]

alle signore PI 2 e PI 3, in

sostituzione quindi della curatrice. L’Autorità di protezione ha ritenuto che

questo era “nel rispetto della volontà del curatelato espressa con la

procura del 1°dicembre 2017”.

Ci si doveva tuttavia chiedere

chi sia legittimato a rappresentare il signor PI 1 in ambito medico/terapeutico

(e sulla base di quale atto formale) mettendo debitamente a confronto gli atti

che si sono susseguiti nel tempo: la procura 23 dicembre 2016 redatta in forma

di brevetto notarile rilasciata da PI 1 alle signore RE 1 e RE 2; le procure

1°settembre 2017 rilasciate da PI 1 alla sorella PI 2 e alla nipote PI 3; la

decisione di istituzione della curatela di rappresentanza del 20 dicembre 2018.

Nelle considerazioni che

seguono si procederà di conseguenza all’analisi degli atti in oggetto.

6.

Procura 23

dicembre 2016 rilasciata da PI 1 a RE 1 e RE 2

6.1

In concreto, conformemente

a quanto già accertato dalla scrivente Camera di protezione nell’ambito della precedente

procedura di reclamo inerente il diniego di convalida del mandato precauzionale

(sentenza 28 aprile 2020, consid. 3, inc. CDP 9.2019.106), va ribadito che, per

i motivi descritti nella medesima sentenza, la procura 23 dicembre 2016 redatta

in forma di brevetto notarile rilasciata da PI 1 alle signore RE 1 e RE 2 non

può essere qualificata quale mandato precauzionale ex art. 360 e segg. CC.

Tuttavia, ciò non significa che le disposizioni contenute al punto a) seconda

frase del medesimo documento (“… in caso di sopravvenuta incapacità di

intendere e volere del mandante, discutere i trattamenti medici con i medici

curanti, esprimere il consenso o dissenso ai trattamenti sanitari proposti dai

medici, dare direttive e prendere decisioni sulla base della volontà presunta

e/o tenendo conto del benessere e del miglior interesse del mandante”) siano

di per sé invalide, ma occorre esaminare la loro validità dal profilo

dell’eventuale qualifica quali direttive anticipate del paziente ai sensi dell’art.

370.

CC e metterle poi a confronto sia con le disposizioni contrastanti del

signor PI 1 contemplate nelle successive procure 1°settembre 2017, sia con i

compiti attribuiti alla curatrice, stante anche l’accettazione che sembrerebbe

aver manifestato il signor PI 1 in data 19 novembre 2019 (cfr. decisione di

istituzione della curatela del 20 dicembre 2018).

6.2

Dal profilo formale, la

disposizione contenuta al punto a) seconda frase della procura 23 dicembre 2016

adempie le condizioni legali per poter essere qualificata quale direttiva del

paziente ex art. 370 CC. Essendo il documento stato redatto in forma di

brevetto notarile, al quale è stato allegato il certificato medico della Dr.ssa

med. __________ datato 21 dicembre 2016 accertante la capacità di intendere e

di volere del signor PI 1, non si può nemmeno dubitare sulle capacità di

discernimento del disponente al momento della redazione del documento. Anche a

livello del contenuto, la disposizione risulta chiara e sufficiente al fine di poter

essere considerata una direttiva anticipata del paziente ai sensi dell’art. 370

cpv. 2 CC, avendo l’interessato designato delle persone fisiche - le signore RE

1.

e RE 2 – legittimando le medesime a “discutere i trattamenti medici con i

medici curanti, esprimere il consenso o dissenso ai trattamenti sanitari

proposti dai medici, dare direttive e prendere decisioni sulla base della

volontà presunta e/o tenendo conto del benessere e del miglior interesse del

mandante”.

6.3

Tuttavia, ritenuto che

secondo l’art. 362 cpv. 3 CC (applicabile su rinvio dell’art. 371 cpv. 3 CC),

nuove direttive sostituiscono quelle precedenti, la validità delle direttive

del 23 dicembre 2016 è stata messa in discussione dall’esistenza delle procure

rilasciate dall’interessato successivamente in data 1° settembre 2017 a sua

sorella PI 2 e a sua nipote PI 3. Occorre pertanto esaminare la validità di

questi ultimi atti dal profilo della loro eventuale qualifica di direttive

anticipate del paziente, al fine di sapere se esse siano sostitutive delle

direttive precedenti del 23 dicembre 2016.

7.

Procure 1°

settembre 2017 rilasciate da PI 1 a PI 2 e PI 3

7.1

Il conferimento di una

procura concernente questioni mediche per il caso di un futuro stato di

incapacità di discernimento rientra nella definizione estesa delle direttive

anticipate. La persona designata riveste la funzione di un rappresentante

privato nominato specificatamente per agire in nome e per conto della persona

divenuta incapace di discernimento, segnatamente per dare il consenso o per

rifiutare dei provvedimenti medici (Widmer

Blum, Urteilsunfähigkeit, Vertretung und Selbstbestimmung -

insbesondere: Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag, pag. 98-113). Qualora la

situazione concreta prevista dal mandante per l’applicabilità delle direttive

anticipate non sia sufficientemente definita, ma traspaia, mediante

un’interpretazione delle disposizioni, che il disponente abbia voluto prevedere

degli ordini per una determinata situazione o per uno specifico stato di

salute, le direttive risultano determinanti (BSK Erw.Schutz-Wyss, art. 370 n. 17 e seg.)

7.2

Le procure qui in

esame difettano certo di precisione nella loro formulazione. Non arrecano il

titolo di direttiva anticipata, anzi, vengono qualificate quali “mandati”

ai sensi degli artt. 394 segg. CO. Inoltre, non contengono un riferimento

esplicito alla loro validità in caso di intervenuta incapacità di discernimento

del mandante. Ciononostante, un esame dettagliato delle procure permette comunque

di attribuire alle medesime la qualifica di direttiva anticipata ai sensi

dell’art. 370 cpv. 2 CC. Esse rappresentano di fatto la più recente

manifestazione di volontà di PI 1 rispetto ai diritti di rappresentanza nei

suoi confronti.

7.3

Nella misura in cui

gli incarichi in questione sono stati formulati quali semplici procure, mirate

primariamente alla raccolta di informazioni mediche, non risulta a priori

evidente che le disposizioni ivi contenute siano intese a permettere alle

mandatarie di agire sulla base delle informazioni mediche ricevute, ciò

segnatamente anche nel caso in cui il mandante divenga incapace di

discernimento.

Nel primo paragrafo

delle procure PI 1 conferisce a sua sorella, rispettivamente a sua nipote, un diritto

d’informazione, autorizzandole “a richiedere e ricevere informazioni

riguardanti la mia salute presso il mio medico dr. __________ o presso

qualsiasi altro ente ospedaliero o medico in generale, questo per potermi

aiutare ad avere un maggior controllo della situazione e facilitare lo scambio

di esami non eseguiti in stessa sede.” Nel secondo paragrafo l’interessato

procede tuttavia a concedere alle mandatarie dei veri e propri diritti di

rappresentanza: “Inoltre,

autorizzo sempre mia sorella a

rappresentarmi in qualsiasi cosa riguardi la mia persona in generale se dovessi

trovarmi in difficoltà”, rispettivamente nella procura alla nipote

ribadisce: “Inoltre autorizzo sempre la stessa a rappresentarmi in qualsiasi

cosa riguardi la mia persona in generale se dovessi trovarmi in difficoltà”.

Sebbene il secondo

paragrafo sia formalmente staccato dal primo, e stante il termine “inoltre”

(parola che collega, con valore aggiuntivo, una frase o sequenza di discorso a

quanto detto in precedenza), si deve presumere che la concessione del diritto

di rappresentanza fosse inteso come aggiunta ed in diretta connessione con le

mansioni di raccolta di informazioni mediche attribuite alle mandatarie nel

primo paragrafo. Difatti, dal profilo logico, un mero diritto di informazione

in ambito medico – a sé stante – sarebbe privo di senso se la persona designata

non potesse poi anche agire impartendo consensi o opposizioni a determinati

provvedimenti medici, sulla base delle informazioni ricevute, per rapporto ai piani

terapeutici proposti da parte del personale curante, e quindi poter rappresentare

il paziente di fronte al personale medico.

Per quanto attiene alla

disputata formulazione “se dovessi trovarmi in difficoltà”,

quest’ultima, benché generica ed imprecisa, non può che essere intesa a

contemplare anche lo stato di incapacità di discernimento, quale più evidente

situazione di difficoltà in cui si potrebbe trovare l’interessato. Ritenuto che

alla luce del diritto all’autodeterminazione, si tratta di appurare e tutelare la

presumibile volontà del disponente, appare più che mai opportuno interpretare le

disposizioni in modo esteso e non restrittivo. Lo scrivente giudice non può dunque

che condividere la conclusione dell’Autorità di protezione, secondo cui

l’espressione “se dovessi trovarmi in difficoltà” sia da intendere anche

per il caso in cui l’interessato divenga incapace di discernimento.

Neppure regge la tesi

delle reclamanti secondo cui le procure 1°settembre 2017 sarebbero divenute “inefficaci

con la perdita della capacità civile da parte del mandante (art. 405 CO) e non

valide direttive del paziente ai sensi dell’art. 370 CC”, siccome si

tratterebbe di “semplici mandati ordinari ex art. 394 segg. CO”. Invero,

l’art. 405 CO (così come l’art. 35 CO) prevede che, salvo che il contrario sia

stato disposto o risulti dalla natura del negozio, il mandato conferito per

negozio giuridico si estingue con la perdita della relativa capacità civile, il

fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del

mandatario.

Avendo l’interpretazione delle procure permesso di

appurare che il disponente abbia previsto una validità delle procure anche

oltre un intervenuto stato di incapacità di discernimento, si applica quindi l’eccezione

della predetta normativa e per questo motivo non subentra l’estinzione diretta

del mandato per l’intervenuta incapacità di discernimento del mandante.

7.4

Di conseguenza, in

quanto le procure 1°settembre 2017 risultano essere state conferite anche per

il caso di intervenuta incapacità di discernimento del disponente, le stesse possono

essere qualificate quali direttive anticipate del paziente ai sensi dell’art.

370.

cpv. 2 CC. Tenuto conto che le medesime sono più recenti, esse

sostituiscono quindi le direttive precedenti del 23 dicembre 2016. È quindi a

giusto titolo che l’Autorità di protezione ha stabilito la validità delle

procure 1° settembre 2017 e definito la sorella e la nipote dell’interessato quali

legittimi rappresentanti terapeutici di PI 1.

7.5

Ritenuto il

conferimento contemporaneo delle due procure, va precisato che le due

rappresentanti nominate sono chiamate ad agire congiuntamente. In tal senso, in

applicazione dell’art. 378 cpv. 2 CC, il medico potrà in buona fede presumere

che ciascuna agisca di comune accordo con l’altra. Se le rappresentanti dovessero

discordare in un determinato affare, spetterà all’Autorità di protezione (su

indicazione del personale medico o d’ufficio) definire la persona legittimata

ad agire, rispettivamente istituire una curatela di rappresentanza anche per

tali questioni (BSK Erw.Schutz-Eichenberger/Kohler,

art. 378 n. 11).

8.

Considerato che in

questa sede di esame sono stati appurati i diritti di rappresentanza nei

confronti del signor PI 1 in ambito medico/terapeutico, la frase finale del

dispositivo 1.3. della decisione 20 dicembre 2018 dell’Autorità di protezione

(dispositivo riformato mediante la decisione impugnata), segnatamente il

passaggio: “sono riservate eventuali direttive anticipate del paziente (art.

370.

ss. CC) e poteri di rappresentanza per legge (art. 374 ss. CC)”,

risulta superata e va pertanto stralciata d’ufficio.

Va inoltre corretta

l’ultima parte della frase del dispositivo n. 3 della decisione impugnata, nel

senso che si tratta di due procure (recte procura) del 1°settembre 2017

(recte 1°dicembre 2017).

9.

Va sottolineato per

finire che la rappresentanza alla quale sono legittimate PI 2 e PI 3 è limitata

all’ambito medico/terapeutico. In questo senso, il diritto di rappresentanza va

esercitato unicamente su espressa indicazione medica, cioè, su esplicito invito

da parte del personale curante nel caso in cui si porrà la necessità di prendere

delle decisioni di natura medica/terapeutica in nome e per conto dell’interessato.

Per tutte le altre questioni di natura amministrativa, così come per la tutela

del benessere sociale dell’interessato, rimane competente la curatrice (anche

ed in particolare per la rappresentanza dell’interessato) in virtù della

decisione di istituzione della curatela del 20 dicembre 2018.

9.1

Va in particolare

chiarito che i disputati diritti di visita al paziente non rientrano nella

sfera strettamente medica e quindi non sono, in linea di principio, oggetto

delle direttive anticipate (a meno che i medici non diano degli ordini espliciti

su eventuali benefici o pregiudizi di determinati contatti personali del

paziente), bensì costituiscono dei diritti strettamente personali

dell’interessato ad intrattenere dei contatti sociali con le persone a lui vicine.

Al massimo, la regolamentazione delle visite al paziente potrebbe rientrare nelle

competenze di ordine sociale della curatrice (cfr. dispositivo n. 1.4. della

decisione di istituzione della curatela del 20 dicembre 2018, che prevede quale

mansione “di vegliare al benessere sociale e rappresentare l’interessato in

tutti gli atti necessari a tal fine”). Spetta pertanto unicamente alla

curatrice, e non alle rappresentanti terapeutiche, trattare con la struttura

ospitante e decidere quali contatti sociali rispettano maggiormente il bene

dell’interessato, definendone la forma e i limiti temporali. In tal senso, va

evidenziato che dagli atti si evince chiaramente che la relazione con le reclamanti,

in particolare con la signora RE 1, risulta importante per il signor PI 1. Il

fatto che l’interessato abbia proposto la medesima quale sua curatrice (non

quale sua rappresentante terapeutica) in sede dell’incontro 27 aprile 2018

(cfr. verbale d’udienza 8 maggio 2018), e quindi dopo il conferimento delle

procure del 1°settember 2017 alle sue parenti, dimostra comunque che

l’interessato abbia mantenuto un rapporto di fiducia nei confronti dell’amica, che

va rispettato anche da parte della curatrice, del personale curante e delle

rappresentanti terapeutiche. Va a tale proposito ricordato che, a norma

dell’art. 386 cpv. 1 CC, a protezione della personalità della persona incapace

di discernimento soggiornante in istituto di accoglienza e di cura, vanno, per

quanto possibile, incoraggiati i contatti con persone fuori dall’istituto. Il

diritto a detti contatti comprende non solo i legami con il suo rappresentante,

ma anche le relazioni occasionali o regolari dell’interessato, siano esse di

natura affettiva (membri della famiglia, amici) o professionale (assistente

sociale, medico, terapeuta, assistente spirituale): il diritto copre tutti i

mezzi di contatto (visite, telefonate, SMS, videotelefonate, Internet ecc. ...)

(CommFam Protection de l’adulte, Leuba/Vaerini,

art. 386 CC n. 11). Nella misura in cui è necessario per proteggere la

personalità e la salute dell’interessato, l’istituzione può porre dei limiti a

questi contatti con l’esterno della struttura (restrizioni sulle visite, le

chiamate telefoniche o l’accesso ad Internet ecc. ...), ciò che, in relazione

alla salute, è stato ed è il caso per l’emergenza COVID; le restrizioni devono

tuttavia essere rispettose del principio della proporzionalità CommFam

Protection de l’adulte, Leuba/Vaerini,

art. 386 CC n. 12).

10.

Alla

luce di quanto precede, la decisione dell’Autorità di protezione di sostituire

la curatrice con la sorella e la nipote dell’interessato per la rappresentanza

in ambito medico/terapeutico in virtù delle procure 1°settembre 2017, con la

modifica del relativo dispositivo della decisione di istituzione della curatela

del 20 dicembre 2018, tutela gli interessi del signor PI 1. Oltre ad ossequiare

la norma legale dell’art. 362 cpv. 3 CC, secondo cui nuove direttive anticipate

sostituiscono quelle precedenti, la decisione impugnata rispecchia la volontà

presumibile dell’interessato incapace di discernimento. Il reclamo non merita

pertanto accoglimento e la decisione impugnata va confermata, comunque con le

modifiche d’ufficio di cui si è detto al considerando 8.

11.

In

merito alla domanda delle reclamanti di trasmettere una copia del reclamo in

oggetto all’autorità di vigilanza, va osservato che la fattispecie e le

relative procedure di reclamo (passate e pendenti) sono già tutte note

all’Ispettorato della Camera di protezione, che si è già attivato relativamente

alle questioni segnalate.

Risulta

per contro opportuno trasmettere alla Dr.ssa. med. __________, medico

responsabile della casa anziani __________ – benché non sia parte alla

procedura – un estratto della presente decisione, ossia i considerandi 2., 3.,

3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 7.4., 7.5., 8., 9., 9.1., 10. e 11. e i dispositivi n.

1., 1.1. e 3.). Ciò è giustificato dalla necessità di chiarire anche per

rapporto alla casa anziani gli oneri di rappresentanza in ambito

medico/terapeutico e le possibilità di contatto con persone fuori dell’istituto.

12.

Tasse e spese di

giustizia seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico delle

reclamanti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

1.1. Ai

sensi del considerando 8 della presente sentenza, il dispositivo n. 3 della

risoluzione n. 664/20 del 23 settembre 2020 dell’Autorità regionale di

protezione __________ viene tuttavia riformato d’ufficio come segue:

Il

dispositivo n. 1.3. della decisione n. 924/18 del 20 dicembre 2018

dell’Autorità di protezione n. __________, ossia il compito di: “vegliare sullo

stato di salute dell’interessato e se necessario definire e mettere in atto

l’eventuale seguito terapeutico necessario. Rappresentare l’interessato in

tutti gli atti necessari a tal fine, in particolare, in caso di incapacità di

discernimento, per consentire o per opporsi a misure mediche, ambulatoriali o

no.”, attribuito alla curatrice, signora CURA 1 è modificato nel senso che

l’attribuzione di detto mandato è attribuito, nel rispetto della volontà del

curatelato espressa con le procure del 1°settembre 2017 e congiuntamente, alle

signore PI 2 e PI 3.

2. Gli

oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1000.–

sono posti, in solido, a

carico delle reclamanti RE 1 e RE 2.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.