9.2020.129
Direttive anticipate - accertamento della volontà presumibile della persona divenuta incapace di discernimento e sostituzione di direttive anticipate precedenti mediante direttive nuove
15 marzo 2021Italiano31 min
domiciliato a __________, è affetto da un grave declino delle funzioni cognitive
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.129
Lugano
15 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
2, e
PI
3,
per
quanto riguarda le direttive anticipate e la rappresentanza terapeutica di PI
1
giudicando
sul reclamo del 23/26 ottobre 2020 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 23 settembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. I fatti sono noti
alle parti, ragione per la quale ci si limiterà a ricordare ed esporre quanto
strettamente necessario per l’evasione del gravame qui in esame.
B. PI 1, nato il 1947 e
domiciliato a __________, è affetto da un grave declino delle funzioni cognitive
ed è attualmente degente presso la casa anziani della __________.
C. PI 1 beneficia di una
curatela di rappresentanza e di amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 394
CC, in relazione con l’art. 395 CC, misura istituita dall’Autorità regionale di
protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) mediante risoluzione
n. 924/18 del 20 dicembre 2018. La curatrice in carica è la signora CURA 1.
Con quest’ultima
decisione alla curatrice sono stati assegnati, con effetto dal 1° gennaio 2019,
in particolare i compiti e le attribuzioni seguenti: “1.1. rappresentare
l’interessato nel quadro dei propri affari amministrativi, in particolare nel
rapporto con le autorità, i servizi amministrativi, gli istituti bancari e di
credito, la posta, le assicurazioni private e sociali e ogni altra istituzione
di diritto privato o pubblico e persona privata; 1.2. gestire con la diligenza
richiesta il patrimonio e i redditi dell’interessato; 1.3. vegliare sullo stato
di salute dell’interessato e se necessario definire e mettere in atto
l’eventuale seguito terapeutico necessario. Rappresentare l’interessato in
tutti gli atti necessari a tal fine, in particolare, in caso di incapacità di
discernimento, per consentire o per opporsi a misure mediche, ambulatoriali o
no; sono riservate eventuali direttive anticipate del paziente (art. 370 ss.
CC) e poteri di rappresentanza per legge (art. 374 ss. CC); 1.4. vegliare al
benessere sociale e rappresentare l’interessato in tutti gli atti necessari a
tal fine; 1.5. chiedere per gli atti necessari i consensi previsti dall’art.
416 CC; 1.8. chiedere gli adattamenti della presente misura, qualora subentrino
cambiamenti delle circostanze (art. 414 CC)”.
D. Per quanto attiene ai
diritti di rappresentare PI 1 in ambito medico/terapeutico sussiste un
importante conflitto tra le qui reclamanti, RE 1 e RE 2, da una parte, e la
sorella e la nipote dell’interessato, __________ e __________, dall’altra
parte. Questo conflitto è già stato oggetto di diverse procedure dinnanzi
all’Autorità di protezione e alla scrivente Autorità di reclamo.
Per legittimare i loro
presunti diritti di rappresentanza, le signore RE 1 e RE 2 fanno valere la
validità della procura del 23 dicembre 2016 redatta in forma del brevetto
notarile n. __________ dall’avv. PR 1 e rilasciata dal signor PI 1 a favore
delle signore RE 1 e RE 2 “affinché le stesse, agendo congiuntamente,
possano compiere, in suo nome e per suo conto e nel suo interesse, i seguenti
atti di gestione, amministrazione e disposizione: a) rappresentare il mandante
avanti le strutture sanitarie e ricevere informazioni circa lo stato di salute
e i trattamenti sanitari cui il mandante si sottopone; in caso di sopravvenuta
incapacità di intendere e volere del mandante, discutere i trattamenti medici
con i medici curanti, esprimere il consenso o dissenso ai trattamenti sanitari
proposti dai medici, dare direttive e prendere decisioni sulla base della
volontà presunta e/o tenendo conto del benessere e del miglior interesse del
mandante; b) rappresentare il mandante avanti istituti bancari, depositare e
ritirare somme, titoli e valori, aprire e chiudere conti e relazioni bancarie,
accedere a cassette di sicurezza; c) rappresentare il mandante avanti compagnie
d’assicurazioni ed in particolare sottoscrivere, modificare e disdire polizze
di ogni genere; d) rappresentare il mandante avanti a tutte le amministrazioni
pubbliche, in particolare avanti le autorità fiscali; e) rappresentare il
mandante avanti gli uffici postali, ritirare la corrispondenza, depositare e
prelevare somme, titoli e valori da conti correnti postali, aprire e estinguere
conti postali, accedere a caselle postali.”
Le signore PI 2 e PI 3
fanno invece valere la legittimità delle procure rilasciate a loro dal signor PI
1 in data 1° settembre 2017, con le quali sono state autorizzate a: “richiedere
e ricevere informazioni riguardanti la mia salute presso il mio medico dr. __________
o presso qualsiasi altro ente ospedaliero o medico in generale, questo per
potermi aiutare ad avere un maggior controllo della situazione e facilitare lo
scambio di esami non eseguiti in stessa sede” e “a rappresentarmi in
qualsiasi cosa riguardi la mia persona in generale se dovessi trovarmi in
difficoltà”. Nella procura rilasciata a PI 3, il signor PI 1 aveva inoltre
disposto: “autorizzo come persona unica mia nipote PI 2 ad aiutarmi e a
trattare le mie problematiche personali, burocratiche e finanziarie nel quale
dovessi averne bisogno”.
E. Con sentenza 28
aprile 2020 la scrivente Camera di protezione si è pronunciata sul reclamo 25
giugno 2019 presentato dalle signore RE 1 e RE 2 (inc. CDP 9.2019.106). Il
gravame è stato parzialmente accolto nella misura in cui è stata respinta
l’istanza presentata dal notaio avv. PR 1 tendente alla convalida della procura
del 23 dicembre 2016 quale mandato precauzionale (dispositivo n. 1), mentre è
stato annullato il riconoscimento di validità da parte dell’Autorità di protezione
delle procure rilasciate da PI 1 ad PI 2 e PI 3 il 1° settembre 2017 (dispositivo
n. 1 seconda parte). L’Autorità di protezione è stata invitata a completare
l’istruttoria e procedere “ad accertare preliminarmente se l’interessato sia
o meno capace di discernimento e a decretare, se del caso, ogni provvedimento
e/o adeguamento di misura che risultasse opportuno” (cfr. sentenza
menzionata, considerando 2 e dispositivo n. 2) e “a chiarire e, se del caso,
ridefinire, mediante interpretazione della volontà presumibile del paziente la
rappresentanza terapeutica del signor PI 1 (…)” (cfr. sentenza menzionata,
considerando n. 4 e dispositivo n. 2).
F. Con istanza 14/22
maggio 2020 le signore RE 1 e RE 2 hanno chiesto alla Dr.ssa. med. __________,
medico responsabile della casa anziani __________, di riconoscere loro quali
rappresentanti terapeutiche del signor PI 1, e ciò sulla base della procura del
23 dicembre 2016 redatta in forma di brevetto notarile n. __________ dell’avv. PR
1 e da loro qualificata quale direttiva anticipata del paziente.
Tale richiesta è
stata respinta da parte della dottoressa menzionata mediante missiva 16 giugno
2020. La curante ha rilevato di essersi basata sulle relative istruzioni
fornitele da parte dell’Autorità di protezione con scritto 19 maggio 2020.
In data 19 giugno 2020 le
signore RE 1 e RE 2 si sono aggravate contro questi ultimi scritti della
Dr.ssa. med. __________ e dell’Autorità di protezione. Il relativo reclamo è
stato dichiarato irricevibile mediante sentenza 31 agosto 2020 della scrivente
Camera di protezione (inc. CDP 9.2020.66). L’istanza di ricusazione presentata
contestualmente al predetto gravame è altresì stata dichiarata irricevibile con
sentenza separata emanata il 24 giugno 2020 dalla stessa Camera di protezione
(inc. CDP 9.2020.63).
G. Con risoluzione n.
664/20 del 23 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha richiamato le sentenze
28 aprile 2020 (inc. CDP 9.2019.106) e 31 agosto 2020 (inc. CDP 9.2020.66)
della scrivente Camera di protezione e ha proceduto a statuire sulla capacità
di intendere e di volere dell’interessato, ad adeguare la misura di protezione a
suo favore e a definire la volontà presumibile dell’interessato in merito alla
rappresentanza terapeutica.
Con quest’ultima decisione
l’Autorità di protezione ha emanato le seguenti disposizioni: ha accertato
l’incapacità di intendere e di volere del signor PI 1 (dispositivo n. 1); ha
confermato la limitazione dei diritti dell’interessato ad accedere al conto
corrente e il divieto di disporre della sua proprietà immobiliare di cui alla
particella n. __________ con la relativa menzione di blocco a Registro
fondiario ai sensi del dispositivo n. 2 della propria decisione n. 924/18 del
20 dicembre 2018 (dispositivo n. 2); ha modificato il dispositivo n. 1.3. della
propria decisione n. 924/18 del 20 dicembre 2018, attribuendo il mandato ivi
descritto ed affidato alla curatrice CURA 1, congiuntamente alle signore PI 2 e
PI 3 («Il dispositivo n. 1.3. della decisione n. 924/18 del 20 dicembre 2018
dell’Autorità regionale di protezione n. __________, ossia il compito di
“vegliare sullo stato di salute dell’interessato e se necessario definire e
mettere in atto l’eventuale seguito terapeutico necessario. Rappresentare
l’interessato in tutti gli atti necessari a tal fine, in particolare, in caso
di incapacità di discernimento, per consentire o per opporsi a misure mediche,
ambulatoriali o no; sono riservate eventuali direttive anticipate del paziente
(art. 370 ss. CC) e poteri di rappresentanza per legge (art. 374 ss. CC)”,
attribuito alla curatrice, signora CURA 1 è modificato nel senso che
l’attribuzione di detto mandato è attribuito, nel rispetto della volontà del
curatelato espressa con la procura del 1°dicembre 2017 e congiuntamente, alle
signore PI 2 e PI 3») (dispositivo n. 3).
H. Contro quest’ultima
decisione, limitatamente al dispositivo n. 3, sono insorte RE 1 e RE 2 mediante
reclamo 23/26 ottobre 2020, chiedendo l’annullamento del menzionato dispositivo
e la riforma della decisione impugnata nel senso che il mandato di
rappresentanza terapeutica del signor PI 1 venga attribuito a loro. Le
reclamanti fanno valere la validità della procura 23 dicembre 2016 quale
direttiva anticipata del signor PI 1 e rimproverano all’Autorità di protezione
una malafede processuale per non riconoscere la procura come tale. Secondo le
reclamanti l’Autorità di protezione avrebbe ommesso di effettuare delle
sufficienti analisi della volontà presumibile di PI 1. A mente delle
reclamanti, le procure del 1°settembre 2017 rilasciate dall’interessato alla
sorella e alla nipote non potrebbero essere interpretate quali direttive
anticipate, ma rappresenterebbero dei “semplici mandati ordinari ex art. 394
segg. CCO, divenuti inefficaci con la perdita della capacità civile da parte
del mandante (art. 405 CO)”, ragione per cui un tale mandato non sarebbe in
grado di sostituire le direttive del paziente espresse mediante il brevetto
notarile del 23 dicembre 2016. Le reclamanti rimproverano all’Autorità di
protezione di avere leso i diritti della personalità dell’interessato in quanto
la nomina delle signore __________ non corrisponderebbe alla volontà
presumibile del paziente. La volontà presumibile del signor PI 1 di essere
rappresentato dalle reclamanti sarebbe emerso peraltro dalla sua audizione 8
maggio 2018, elemento del quale l’Autorità di protezione non avrebbe tenuto
conto. Le reclamanti hanno inoltre chiesto che copia del gravame qui in oggetto
venga trasmesso all’Autorità di vigilanza della Camera di protezione.
I. Con osservazioni 23
novembre 2020 la curatrice ha rilevato che il gravame non aggiungerebbe nulla
di nuovo e ha dichiarato di voler assumere una “posizione di neutralità
nella vertenza” e di non avere particolari osservazioni da formulare.
L. Con osservazioni 30
novembre 2020 le signore PI 2 e PI 3 hanno sostenuto che l’interessato era
pienamente in grado di intendere e volere al momento della redazione delle
procure 1°settembre 2017, ciò che emergerebbe dal certificato medico 21
dicembre 2016 della Dr.ssa med. __________, ragione per la quale queste procure
andrebbero a sostituire quella del 23 dicembre 2016. Le resistenti contestano
il rimprovero delle reclamanti secondo cui le famigliari non si sarebbero
occupate del benessere dell’interessato, asserendo per contro che fossero
invece le reclamanti ad aver abusato dello stato di difficoltà dell’interessato
ottenendo dal medesimo un prestito CHF 20'000.- in data 19 ottobre 2018, somma
che non risulterebbe ancora restituita. Le resistenti hanno rilevato che la
protezione dell’interessato sarebbe garantita, sia per quanto attiene
all’amministrazione dei suoi beni che dei suoi diritti civili, mediante la
rappresentanza da parte della curatrice.
M. In data 3 dicembre
2020 l’Autorità di protezione ha presentato le sue osservazioni al reclamo,
facendo valere di essersi sempre “occupata in modo approfondito e coerente
della tutela degli interessi del signor PI 1, adottando le misure ritenute, per
varie ragioni e valide considerazioni, proporzionate e più idonee a protezione
dei suoi interessi personali e finanziari (…)”. L’Autorità di protezione ha
rilevato di aver proceduto tempestivamente a rivalutare la situazione
dell’interessato in seguito alle decisioni emesse dalla scrivente Camera di
protezione, e di aver adottato la misura considerata più fondata ed adeguata
alla sua protezione. È stata pertanto chiesta la reiezione del gravame.
N. Le reclamanti non
hanno presentato una replica.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Va premesso
che l’oggetto del contendere della presente procedura di reclamo è limitato
alla rappresentanza medica/terapeutica di PI 1. Difatti, le reclamanti
contestano unicamente il dispositivo n. 3 della decisione impugnata. Per quanto
attiene quindi alla rappresentanza del signor PI 1 nella sfera personale e/o
amministrativa, le misure di protezione già in atto (in particolare la curatela
di rappresentanza) risultano pertanto pacifiche, oltre ad essere comunque già
da tempo cresciute in giudicato in quanto incontestate.
3.
Giusta l’art. 370
CC, chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i
provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso
in cui divenga incapace di discernimento (cpv. 1). Egli può anche designare una
persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e
decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Può
impartire istruzioni alla persona designata (cpv. 2).
3.1
Va sottolineato che il
termine “provvedimenti medici” di cui all’art. 370 CC si riferisce
unicamente a misure messe in atto dal personale medico ai sensi della Legge federale
sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11). L’art. 370 CC contempla
unicamente provvedimenti medici nella misura in cui essi sottostanno alla
responsabilità del personale medico ai sensi della LPMed (ZK-Boente, Art. 370 n. 13 e ss.). La persona designata nelle
direttive anticipate ai sensi dell’art. 370 cpv. 2 CC è legittimata a dare il
consenso o meno a dei provvedimenti medici soltanto nel senso degli stretti
termini sopramenzionati (ZK-Boente, Art. 370 n. 33 e 58 ss).
3.2
L’art. 371 CC prescrive
che le direttive del paziente sono costituite in forma scritta, nonché datate e
firmate.
La disposizione
sulla revoca del mandato precauzionale si applica per analogia (art. 371 cpv. 3
CC). In particolare e di rilievo per il caso qui in esame, secondo l’art. 362
cpv. 3 CC, un nuovo mandato, ovvero delle nuove direttive anticipate,
sostituiscono il precedente, anche senza revoca espressa, eccetto che se ne
riveli un indubbio completamento. Qualora l’interessato abbia attribuito ad una
determinata persona dei diritti di rappresentanza per questioni mediche sia
mediante delle direttive anticipate, sia attraverso un mandato precauzionale,
si deve presumere che la disposizione più recente abbia la precedenza rispetto
a quella precedente (Widmer Blum,
Urteilsunfähigkeit, Vertretung und Selbstbestimmung - insbesondere:
Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag, pag. 137), e quindi a prescindere dalla
forma delle disposizioni.
3.3
Sulla base dell’art.
372.
cpv. 2 CC, il medico ottempera alle direttive del paziente, salvo che
violino le prescrizioni legali o sussistano dubbi fondati che esse esprimano la
volontà libera o presumibile del paziente. Giusta l’art. 373 CC, ognuna delle
persone vicine al paziente può adire per scritto l’autorità di protezione degli
adulti facendo valere che: 1.) non è stato ottemperato alle direttive del
paziente; 2.) gli interessi del paziente incapace di discernimento sono esposti
a pericolo o non sono più salvaguardati; 3.) le direttive del paziente non
esprimono la sua libera volontà. La disposizione sull’intervento dell’autorità
di protezione in caso di mandato precauzionale si applica per analogia (cpv.
2). Il medico curante e il personale di cura sono considerati vicini al
paziente ai sensi di questa disposizione legale e sono pertanto legittimati a
richiedere l’intervento dell’Autorità di protezione (COPMA – Guide pratique
Protection de l’adulte, N 2.27).
3.4
Per quanto attiene al
piano terapeutico, se una persona incapace di discernimento deve ricevere un
trattamento medico sul quale non si è pronunciata in direttive vincolanti, il
medico curante definisce il trattamento necessario in collaborazione con la
persona che ha diritto di rappresentarla in caso di provvedimenti medici (art.
377.
CC).
L’art. 378 CC definisce le
persone che hanno diritto, nell’ordine, di rappresentare la persona incapace di
discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti
ambulatoriali o stazionari previsti: 1.) la persona designata nelle direttive
del paziente o nel mandato precauzionale; 2.) il curatore con il diritto di
rappresentanza in caso di provvedimenti medici; (…); 7.) i fratelli e le
sorelle, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di
discernimento. L’art. 381 CC prevede che l’autorità di protezione designa la
persona con diritto di rappresentanza o istituisce una curatela di
rappresentanza se: 1.) è incerto a chi spetti la rappresentanza; 2.) i pareri
delle persone con diritto di rappresentanza divergono; 3.) gli interessi della
persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più
salvaguardati. L’Autorità di protezione interviene su domanda del medico, di
un’altra persona vicina o d’ufficio (cpv. 3).
4.
Va in primis
evidenziato che – mediante la decisione impugnata – l’Autorità di protezione ha
formalmente confermato che il signor PI 1 è incapace di discernimento
(dispositivo n. 1), premessa necessaria per l’applicabilità delle misure precauzionali
personali ai sensi degli art. 360 CC (mandato precauzionale), 370 CC (direttive
anticipate) e 374 CC (misure applicabili per legge alle persone incapaci di
discernimento). Questa verifica è stata eseguita dall’Autorità di protezione in
seguito al relativo invito formulato da parte dello scrivente giudice con
sentenza 28 aprile 2020, consid. 2 (inc. CDP 9.2019.106).
5.
Accertata l’incapacità
di discernimento del signor PI 1 e data pertanto la condizione per
l’applicabilità di eventuali disposizioni precauzionali personali, si deve procedere
alla definizione dei diritti di rappresentanza nei confronti dell’interessato,
questione controversa e disputata dalle parti.
Con la decisione impugnata
l’Autorità di protezione, accertata l’incapacità di discernimento di PI 1, si è
di fatto limitata a ribadire la validità delle procure del 1°settembre 2017, rilasciate
dall’interessato alla sorella PI 2 e alla nipote PI 3, motivo per cui ha proceduto
ad affidare i compiti definiti al punto 1.3. della decisione di istituzione
della curatela del 20 dicembre 2018 [“vegliare sullo stato di salute
dell’interessato e se necessario definire e mettere in atto l’eventuale seguito
terapeutico necessario. Rappresentare l’interessato in tutti gli atti necessari
a tal fine, in particolare, in caso di incapacità di discernimento, per consentire
o per opporsi a misure mediche, ambulatoriali o no; sono riservate eventuali
direttive anticipate del paziente (art. 370 ss. CC) e poteri di rappresentanza
per legge (art. 374 ss. CC)”]
alle signore PI 2 e PI 3, in
sostituzione quindi della curatrice. L’Autorità di protezione ha ritenuto che
questo era “nel rispetto della volontà del curatelato espressa con la
procura del 1°dicembre 2017”.
Ci si doveva tuttavia chiedere
chi sia legittimato a rappresentare il signor PI 1 in ambito medico/terapeutico
(e sulla base di quale atto formale) mettendo debitamente a confronto gli atti
che si sono susseguiti nel tempo: la procura 23 dicembre 2016 redatta in forma
di brevetto notarile rilasciata da PI 1 alle signore RE 1 e RE 2; le procure
1°settembre 2017 rilasciate da PI 1 alla sorella PI 2 e alla nipote PI 3; la
decisione di istituzione della curatela di rappresentanza del 20 dicembre 2018.
Nelle considerazioni che
seguono si procederà di conseguenza all’analisi degli atti in oggetto.
6.
Procura 23
dicembre 2016 rilasciata da PI 1 a RE 1 e RE 2
6.1
In concreto, conformemente
a quanto già accertato dalla scrivente Camera di protezione nell’ambito della precedente
procedura di reclamo inerente il diniego di convalida del mandato precauzionale
(sentenza 28 aprile 2020, consid. 3, inc. CDP 9.2019.106), va ribadito che, per
i motivi descritti nella medesima sentenza, la procura 23 dicembre 2016 redatta
in forma di brevetto notarile rilasciata da PI 1 alle signore RE 1 e RE 2 non
può essere qualificata quale mandato precauzionale ex art. 360 e segg. CC.
Tuttavia, ciò non significa che le disposizioni contenute al punto a) seconda
frase del medesimo documento (“… in caso di sopravvenuta incapacità di
intendere e volere del mandante, discutere i trattamenti medici con i medici
curanti, esprimere il consenso o dissenso ai trattamenti sanitari proposti dai
medici, dare direttive e prendere decisioni sulla base della volontà presunta
e/o tenendo conto del benessere e del miglior interesse del mandante”) siano
di per sé invalide, ma occorre esaminare la loro validità dal profilo
dell’eventuale qualifica quali direttive anticipate del paziente ai sensi dell’art.
370.
CC e metterle poi a confronto sia con le disposizioni contrastanti del
signor PI 1 contemplate nelle successive procure 1°settembre 2017, sia con i
compiti attribuiti alla curatrice, stante anche l’accettazione che sembrerebbe
aver manifestato il signor PI 1 in data 19 novembre 2019 (cfr. decisione di
istituzione della curatela del 20 dicembre 2018).
6.2
Dal profilo formale, la
disposizione contenuta al punto a) seconda frase della procura 23 dicembre 2016
adempie le condizioni legali per poter essere qualificata quale direttiva del
paziente ex art. 370 CC. Essendo il documento stato redatto in forma di
brevetto notarile, al quale è stato allegato il certificato medico della Dr.ssa
med. __________ datato 21 dicembre 2016 accertante la capacità di intendere e
di volere del signor PI 1, non si può nemmeno dubitare sulle capacità di
discernimento del disponente al momento della redazione del documento. Anche a
livello del contenuto, la disposizione risulta chiara e sufficiente al fine di poter
essere considerata una direttiva anticipata del paziente ai sensi dell’art. 370
cpv. 2 CC, avendo l’interessato designato delle persone fisiche - le signore RE
1.
e RE 2 – legittimando le medesime a “discutere i trattamenti medici con i
medici curanti, esprimere il consenso o dissenso ai trattamenti sanitari
proposti dai medici, dare direttive e prendere decisioni sulla base della
volontà presunta e/o tenendo conto del benessere e del miglior interesse del
mandante”.
6.3
Tuttavia, ritenuto che
secondo l’art. 362 cpv. 3 CC (applicabile su rinvio dell’art. 371 cpv. 3 CC),
nuove direttive sostituiscono quelle precedenti, la validità delle direttive
del 23 dicembre 2016 è stata messa in discussione dall’esistenza delle procure
rilasciate dall’interessato successivamente in data 1° settembre 2017 a sua
sorella PI 2 e a sua nipote PI 3. Occorre pertanto esaminare la validità di
questi ultimi atti dal profilo della loro eventuale qualifica di direttive
anticipate del paziente, al fine di sapere se esse siano sostitutive delle
direttive precedenti del 23 dicembre 2016.
7.
Procure 1°
settembre 2017 rilasciate da PI 1 a PI 2 e PI 3
7.1
Il conferimento di una
procura concernente questioni mediche per il caso di un futuro stato di
incapacità di discernimento rientra nella definizione estesa delle direttive
anticipate. La persona designata riveste la funzione di un rappresentante
privato nominato specificatamente per agire in nome e per conto della persona
divenuta incapace di discernimento, segnatamente per dare il consenso o per
rifiutare dei provvedimenti medici (Widmer
Blum, Urteilsunfähigkeit, Vertretung und Selbstbestimmung -
insbesondere: Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag, pag. 98-113). Qualora la
situazione concreta prevista dal mandante per l’applicabilità delle direttive
anticipate non sia sufficientemente definita, ma traspaia, mediante
un’interpretazione delle disposizioni, che il disponente abbia voluto prevedere
degli ordini per una determinata situazione o per uno specifico stato di
salute, le direttive risultano determinanti (BSK Erw.Schutz-Wyss, art. 370 n. 17 e seg.)
7.2
Le procure qui in
esame difettano certo di precisione nella loro formulazione. Non arrecano il
titolo di direttiva anticipata, anzi, vengono qualificate quali “mandati”
ai sensi degli artt. 394 segg. CO. Inoltre, non contengono un riferimento
esplicito alla loro validità in caso di intervenuta incapacità di discernimento
del mandante. Ciononostante, un esame dettagliato delle procure permette comunque
di attribuire alle medesime la qualifica di direttiva anticipata ai sensi
dell’art. 370 cpv. 2 CC. Esse rappresentano di fatto la più recente
manifestazione di volontà di PI 1 rispetto ai diritti di rappresentanza nei
suoi confronti.
7.3
Nella misura in cui
gli incarichi in questione sono stati formulati quali semplici procure, mirate
primariamente alla raccolta di informazioni mediche, non risulta a priori
evidente che le disposizioni ivi contenute siano intese a permettere alle
mandatarie di agire sulla base delle informazioni mediche ricevute, ciò
segnatamente anche nel caso in cui il mandante divenga incapace di
discernimento.
Nel primo paragrafo
delle procure PI 1 conferisce a sua sorella, rispettivamente a sua nipote, un diritto
d’informazione, autorizzandole “a richiedere e ricevere informazioni
riguardanti la mia salute presso il mio medico dr. __________ o presso
qualsiasi altro ente ospedaliero o medico in generale, questo per potermi
aiutare ad avere un maggior controllo della situazione e facilitare lo scambio
di esami non eseguiti in stessa sede.” Nel secondo paragrafo l’interessato
procede tuttavia a concedere alle mandatarie dei veri e propri diritti di
rappresentanza: “Inoltre,
autorizzo sempre mia sorella a
rappresentarmi in qualsiasi cosa riguardi la mia persona in generale se dovessi
trovarmi in difficoltà”, rispettivamente nella procura alla nipote
ribadisce: “Inoltre autorizzo sempre la stessa a rappresentarmi in qualsiasi
cosa riguardi la mia persona in generale se dovessi trovarmi in difficoltà”.
Sebbene il secondo
paragrafo sia formalmente staccato dal primo, e stante il termine “inoltre”
(parola che collega, con valore aggiuntivo, una frase o sequenza di discorso a
quanto detto in precedenza), si deve presumere che la concessione del diritto
di rappresentanza fosse inteso come aggiunta ed in diretta connessione con le
mansioni di raccolta di informazioni mediche attribuite alle mandatarie nel
primo paragrafo. Difatti, dal profilo logico, un mero diritto di informazione
in ambito medico – a sé stante – sarebbe privo di senso se la persona designata
non potesse poi anche agire impartendo consensi o opposizioni a determinati
provvedimenti medici, sulla base delle informazioni ricevute, per rapporto ai piani
terapeutici proposti da parte del personale curante, e quindi poter rappresentare
il paziente di fronte al personale medico.
Per quanto attiene alla
disputata formulazione “se dovessi trovarmi in difficoltà”,
quest’ultima, benché generica ed imprecisa, non può che essere intesa a
contemplare anche lo stato di incapacità di discernimento, quale più evidente
situazione di difficoltà in cui si potrebbe trovare l’interessato. Ritenuto che
alla luce del diritto all’autodeterminazione, si tratta di appurare e tutelare la
presumibile volontà del disponente, appare più che mai opportuno interpretare le
disposizioni in modo esteso e non restrittivo. Lo scrivente giudice non può dunque
che condividere la conclusione dell’Autorità di protezione, secondo cui
l’espressione “se dovessi trovarmi in difficoltà” sia da intendere anche
per il caso in cui l’interessato divenga incapace di discernimento.
Neppure regge la tesi
delle reclamanti secondo cui le procure 1°settembre 2017 sarebbero divenute “inefficaci
con la perdita della capacità civile da parte del mandante (art. 405 CO) e non
valide direttive del paziente ai sensi dell’art. 370 CC”, siccome si
tratterebbe di “semplici mandati ordinari ex art. 394 segg. CO”. Invero,
l’art. 405 CO (così come l’art. 35 CO) prevede che, salvo che il contrario sia
stato disposto o risulti dalla natura del negozio, il mandato conferito per
negozio giuridico si estingue con la perdita della relativa capacità civile, il
fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del
mandatario.
Avendo l’interpretazione delle procure permesso di
appurare che il disponente abbia previsto una validità delle procure anche
oltre un intervenuto stato di incapacità di discernimento, si applica quindi l’eccezione
della predetta normativa e per questo motivo non subentra l’estinzione diretta
del mandato per l’intervenuta incapacità di discernimento del mandante.
7.4
Di conseguenza, in
quanto le procure 1°settembre 2017 risultano essere state conferite anche per
il caso di intervenuta incapacità di discernimento del disponente, le stesse possono
essere qualificate quali direttive anticipate del paziente ai sensi dell’art.
370.
cpv. 2 CC. Tenuto conto che le medesime sono più recenti, esse
sostituiscono quindi le direttive precedenti del 23 dicembre 2016. È quindi a
giusto titolo che l’Autorità di protezione ha stabilito la validità delle
procure 1° settembre 2017 e definito la sorella e la nipote dell’interessato quali
legittimi rappresentanti terapeutici di PI 1.
7.5
Ritenuto il
conferimento contemporaneo delle due procure, va precisato che le due
rappresentanti nominate sono chiamate ad agire congiuntamente. In tal senso, in
applicazione dell’art. 378 cpv. 2 CC, il medico potrà in buona fede presumere
che ciascuna agisca di comune accordo con l’altra. Se le rappresentanti dovessero
discordare in un determinato affare, spetterà all’Autorità di protezione (su
indicazione del personale medico o d’ufficio) definire la persona legittimata
ad agire, rispettivamente istituire una curatela di rappresentanza anche per
tali questioni (BSK Erw.Schutz-Eichenberger/Kohler,
art. 378 n. 11).
8.
Considerato che in
questa sede di esame sono stati appurati i diritti di rappresentanza nei
confronti del signor PI 1 in ambito medico/terapeutico, la frase finale del
dispositivo 1.3. della decisione 20 dicembre 2018 dell’Autorità di protezione
(dispositivo riformato mediante la decisione impugnata), segnatamente il
passaggio: “sono riservate eventuali direttive anticipate del paziente (art.
370.
ss. CC) e poteri di rappresentanza per legge (art. 374 ss. CC)”,
risulta superata e va pertanto stralciata d’ufficio.
Va inoltre corretta
l’ultima parte della frase del dispositivo n. 3 della decisione impugnata, nel
senso che si tratta di due procure (recte procura) del 1°settembre 2017
(recte 1°dicembre 2017).
9.
Va sottolineato per
finire che la rappresentanza alla quale sono legittimate PI 2 e PI 3 è limitata
all’ambito medico/terapeutico. In questo senso, il diritto di rappresentanza va
esercitato unicamente su espressa indicazione medica, cioè, su esplicito invito
da parte del personale curante nel caso in cui si porrà la necessità di prendere
delle decisioni di natura medica/terapeutica in nome e per conto dell’interessato.
Per tutte le altre questioni di natura amministrativa, così come per la tutela
del benessere sociale dell’interessato, rimane competente la curatrice (anche
ed in particolare per la rappresentanza dell’interessato) in virtù della
decisione di istituzione della curatela del 20 dicembre 2018.
9.1
Va in particolare
chiarito che i disputati diritti di visita al paziente non rientrano nella
sfera strettamente medica e quindi non sono, in linea di principio, oggetto
delle direttive anticipate (a meno che i medici non diano degli ordini espliciti
su eventuali benefici o pregiudizi di determinati contatti personali del
paziente), bensì costituiscono dei diritti strettamente personali
dell’interessato ad intrattenere dei contatti sociali con le persone a lui vicine.
Al massimo, la regolamentazione delle visite al paziente potrebbe rientrare nelle
competenze di ordine sociale della curatrice (cfr. dispositivo n. 1.4. della
decisione di istituzione della curatela del 20 dicembre 2018, che prevede quale
mansione “di vegliare al benessere sociale e rappresentare l’interessato in
tutti gli atti necessari a tal fine”). Spetta pertanto unicamente alla
curatrice, e non alle rappresentanti terapeutiche, trattare con la struttura
ospitante e decidere quali contatti sociali rispettano maggiormente il bene
dell’interessato, definendone la forma e i limiti temporali. In tal senso, va
evidenziato che dagli atti si evince chiaramente che la relazione con le reclamanti,
in particolare con la signora RE 1, risulta importante per il signor PI 1. Il
fatto che l’interessato abbia proposto la medesima quale sua curatrice (non
quale sua rappresentante terapeutica) in sede dell’incontro 27 aprile 2018
(cfr. verbale d’udienza 8 maggio 2018), e quindi dopo il conferimento delle
procure del 1°settember 2017 alle sue parenti, dimostra comunque che
l’interessato abbia mantenuto un rapporto di fiducia nei confronti dell’amica, che
va rispettato anche da parte della curatrice, del personale curante e delle
rappresentanti terapeutiche. Va a tale proposito ricordato che, a norma
dell’art. 386 cpv. 1 CC, a protezione della personalità della persona incapace
di discernimento soggiornante in istituto di accoglienza e di cura, vanno, per
quanto possibile, incoraggiati i contatti con persone fuori dall’istituto. Il
diritto a detti contatti comprende non solo i legami con il suo rappresentante,
ma anche le relazioni occasionali o regolari dell’interessato, siano esse di
natura affettiva (membri della famiglia, amici) o professionale (assistente
sociale, medico, terapeuta, assistente spirituale): il diritto copre tutti i
mezzi di contatto (visite, telefonate, SMS, videotelefonate, Internet ecc. ...)
(CommFam Protection de l’adulte, Leuba/Vaerini,
art. 386 CC n. 11). Nella misura in cui è necessario per proteggere la
personalità e la salute dell’interessato, l’istituzione può porre dei limiti a
questi contatti con l’esterno della struttura (restrizioni sulle visite, le
chiamate telefoniche o l’accesso ad Internet ecc. ...), ciò che, in relazione
alla salute, è stato ed è il caso per l’emergenza COVID; le restrizioni devono
tuttavia essere rispettose del principio della proporzionalità CommFam
Protection de l’adulte, Leuba/Vaerini,
art. 386 CC n. 12).
10.
Alla
luce di quanto precede, la decisione dell’Autorità di protezione di sostituire
la curatrice con la sorella e la nipote dell’interessato per la rappresentanza
in ambito medico/terapeutico in virtù delle procure 1°settembre 2017, con la
modifica del relativo dispositivo della decisione di istituzione della curatela
del 20 dicembre 2018, tutela gli interessi del signor PI 1. Oltre ad ossequiare
la norma legale dell’art. 362 cpv. 3 CC, secondo cui nuove direttive anticipate
sostituiscono quelle precedenti, la decisione impugnata rispecchia la volontà
presumibile dell’interessato incapace di discernimento. Il reclamo non merita
pertanto accoglimento e la decisione impugnata va confermata, comunque con le
modifiche d’ufficio di cui si è detto al considerando 8.
11.
In
merito alla domanda delle reclamanti di trasmettere una copia del reclamo in
oggetto all’autorità di vigilanza, va osservato che la fattispecie e le
relative procedure di reclamo (passate e pendenti) sono già tutte note
all’Ispettorato della Camera di protezione, che si è già attivato relativamente
alle questioni segnalate.
Risulta
per contro opportuno trasmettere alla Dr.ssa. med. __________, medico
responsabile della casa anziani __________ – benché non sia parte alla
procedura – un estratto della presente decisione, ossia i considerandi 2., 3.,
3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 7.4., 7.5., 8., 9., 9.1., 10. e 11. e i dispositivi n.
1., 1.1. e 3.). Ciò è giustificato dalla necessità di chiarire anche per
rapporto alla casa anziani gli oneri di rappresentanza in ambito
medico/terapeutico e le possibilità di contatto con persone fuori dell’istituto.
12.
Tasse e spese di
giustizia seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico delle
reclamanti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
1.1. Ai
sensi del considerando 8 della presente sentenza, il dispositivo n. 3 della
risoluzione n. 664/20 del 23 settembre 2020 dell’Autorità regionale di
protezione __________ viene tuttavia riformato d’ufficio come segue:
Il
dispositivo n. 1.3. della decisione n. 924/18 del 20 dicembre 2018
dell’Autorità di protezione n. __________, ossia il compito di: “vegliare sullo
stato di salute dell’interessato e se necessario definire e mettere in atto
l’eventuale seguito terapeutico necessario. Rappresentare l’interessato in
tutti gli atti necessari a tal fine, in particolare, in caso di incapacità di
discernimento, per consentire o per opporsi a misure mediche, ambulatoriali o
no.”, attribuito alla curatrice, signora CURA 1 è modificato nel senso che
l’attribuzione di detto mandato è attribuito, nel rispetto della volontà del
curatelato espressa con le procure del 1°settembre 2017 e congiuntamente, alle
signore PI 2 e PI 3.
2. Gli
oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 950.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1000.–
sono posti, in solido, a
carico delle reclamanti RE 1 e RE 2.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.