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Decisione

9.2020.139

Approvazione del rapporto morale e fissazione della remunerazione della curatela educativa; rapporto incompleto; decurtazione di alcune prestazioni esulanti dal mandato conferito

13 aprile 2021Italiano23 min

all’organizzazione dei diritti di visita” (pag. 1), il Pretore aggiunto ha incaricato

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.139

Lugano

13 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’approvazione del rapporto morale 2018-2019 e la fissazione

della remunerazione della curatela educativa istituita in favore del minore

PI

1

giudicando

sul reclamo presentato il 4 novembre 2020 da RE 1 contro la decisione emanata l’11

settembre 2020 (risoluzione n. 1037/2020) dall'Autorità regionale di protezione

__________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Dal matrimonio fra RE

1 e PI 2 è nato, il 2015, PI 1.

B. Con decisione 13

maggio 2016 (inc. SO.2016.133) il Pretore aggiunto del Distretto di __________

ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha affidato PI 1 alla madre per

cura ed educazione, fissando i diritti di visita in favore del padre.

C. Con decisione 21

giugno 2018 il Pretore aggiunto ha istituito in favore del minore una curatela

educativa. Preso atto “dell’incapacità delle parti di comunicare in modo

efficace in relazione al minore PI 1 con particolare riferimento

all’organizzazione dei diritti di visita” (pag. 1), il Pretore aggiunto ha incaricato

il curatore “di fissare i diritti di visita”

secondo le modalità indicate

e “di favorire e mediare la comunicazione tra i genitori” (decisione 21

giugno 2018, pag. 2). La decisione è stata intimata all’Autorità regionale di

protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) affinché procedesse

alla nomina del curatore.

D. Con decisione 4

settembre 2018 (ris. n. 583/2018) l’Autorità di protezione ha nominato CURA 1

quale curatrice educativa di PI 1 ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC Alla

curatrice è stato conferito il compito di fissare i diritti di visita e di favorire

e mediare la comunicazione fra genitori, con riferimento alle decisioni

decretate dalla Pretura del distretto di __________. Alla curatrice è stato

riconosciuto un compenso orario di fr. 60.– per un dispendio di 5 ore mensili e

10 ore iniziali per avviare e conoscere il caso, per un importo complessivo

annuo pari a fr. 4'200.–, oltre alle spese.

E. Con decisione 11

settembre 2020 (ris. n. 1037/2020), spedita il 25 settembre 2020, l’Autorità di

protezione ha approvato il rapporto morale presentato dalla curatrice educativa

per il periodo 2018/2019, riconoscendole fr. 4'984.– a titolo di mercede e fr.

334.30 a titolo di spese, poste a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno.

Per la decisione in questione non sono state prelevate tasse né spese.

F. Con scritto 26

ottobre 2020 all’Autorità di protezione la patrocinatrice di RE 1 ha lamentato

l’invio della decisione in questione direttamente alla sua assistita e non per

posta raccomandata, chiedendo la produzione dei giustificativi a comprova delle

prestazioni addotte dalla curatrice educativa. Con e-mail 30 ottobre 2020 l’Autorità

di protezione spiegava che “approva sempre la mercede con questa modalità.

Non vengono richiesti ulteriori giustificativi” e che tali decisioni

vengono “spedite direttamente ai genitori (…) non ai legali”;

inoltre, “per questione di costi, non è possibile spedire ogni decisione per

raccomandata”. Per “ulteriori chiarimenti sulla mercede”, l’Autorità

di protezione rinviava i genitori a rivolgersi “direttamente alla curatrice”.

G. Con reclamo 4

novembre 2020 RE 1 è insorta contro la decisione di approvazione del rendiconto

morale e la fissazione della mercede e delle spese in favore della curatrice

educativa per il periodo 2018/2019. La reclamante postula l’annullamento

dell’approvazione e chiede che alla curatrice non venga corrisposto alcunché oppure,

in subordine, che la remunerazione venga posta a carico solo del padre del

minore.

H. Con osservazioni 9

dicembre 2020 la curatrice educativa CURA 1 ha risposto alle critiche della

reclamante concernenti il suo operato. Con lettera 10 dicembre 2020 l’Autorità

di protezione ha invece comunicato di non avere osservazioni al reclamo.

I. Con replica 19

gennaio 2021 RE 1 si è riconfermata nelle richieste di cui alla sua

impugnativa. Le altre parti non hanno duplicato.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

RE 1 contesta in

primo luogo l’approvazione da parte dell’Autorità di protezione del rapporto

morale presentato dalla curatrice educativa CURA 1 per il periodo 6 agosto

2018-31 dicembre 2019.

2.1

La motivazione della

decisione impugnata si compone di un’unica riga, ove si richiamano “le norme

applicabili del Codice civile svizzero e della legislazione cantonale”.

2.2

Nel suo reclamo, RE 1

critica il rapporto morale presentato dalla curatrice che si limita “ad

indicare: l'anno di presa a carico del mandato di curatela (agosto 2018),

l'anno di presa in considerazione delle prestazioni fornite dalla curatrice

(dicembre 2019), il nominativo del minore, data di nascita e domicilio,

nominativo dei genitori, nominativo della curatrice” (reclamo, pag. 4). A

mente della reclamante, “l'unica considerazione di merito riguarda lo stato

di salute del minore, del tutto positiva: «il bambino risulta in

stato di buona salute psicofisica»” (reclamo, pag. 4). Secondo RE 1,

“i molteplici argomenti riportati nel formulario standard dovrebbero far ben

comprendere ad un curatore su quali punti l’Autorità vuole e deve essere

informata”, mentre in concreto “nessuna delle informazioni riportate

dalla signora CURA 1 nel proprio rapporto morale delucida in alcun modo le

informazioni necessarie su cui l'ARP dovrebbe basare le proprie valutazioni”

(reclamo, pag. 4). Tale documento non permette all’Autorità di protezione “di

valutare l'adeguatezza e l'operato della curatela in questione”, che l’ha

dunque approvato con un approccio “superficiale e sommario”, “senza

la benché minima rimostranza circa la sommarietà e pochezza dei suoi contenuti”

(reclamo, pag. 4). La reclamante postula dunque l’annullamento del dispositivo

n. 1 della decisione impugnata concernente l’approvazione del suddetto

rapporto.

2.3

Giusta l’art. 411 cpv.

1.

CC ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette

all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione

dell’interessato e sull’esercizio della curatela. Ai sensi dell’art. 415 cpv. 2

CC l’autorità di protezione esamina il rapporto e, se necessario, chiede che

sia completato.

Malgrado l’assenza di un

rinvio esplicito, le disposizioni sulla

protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina e alla revoca

del curatore, sono applicabili per analogia alle curatele istituite in favore

di minorenni (art. 306, 308, 309 e 325 CC; sentenza CDP del 28 maggio 2020,

inc. 9.2019.96, consid. 2.2; sentenza CDP del

28.

maggio 2018, inc. 9.2018.15, consid. 3; sentenza CDP dell’8 luglio 2016,

inc. 9.2015.145, consid. 7.2).

Tramite

il rapporto morale l’autorità esamina se il curatore svolge i suoi compiti in

modo adeguato, se ha ottenuto la fiducia dell’interessato, se vi è

un’evoluzione conforme al bene di quest’ultimo, se le cause della misura

persistono o se è necessaria una revoca od una modifica della stessa (sentenza CDP del 30 settembre 2020, inc.

9.2020.24, consid. 2.4; sentenza CDP del 28

maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art. 411 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection

de l’adulte, Guide pratique, 2012, pag. 211).

La legge non specifica quale debba essere il

contenuto del rapporto, essendo esso in funzione del mandato attribuito. A

motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione, il

curatore deve chiedersi quali siano i punti sui quali l'autorità di protezione

si attende di essere informata e quali siano le questioni sulle quali

l'informazione è dovuta alla medesima – a motivo della natura e della

specificità del mandato – perché essa possa esercitare la vigilanza e il

controllo che le compete (sentenza CDP del 30 settembre 2020, inc. 9.2020.24, consid. 2.4; sentenza CDP del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid.

2.2; sentenza CDP del 14 febbraio

2019, inc. 9.2018.104, consid. 4.2; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, ad art. 411 CC n. 8-9).

L’approvazione

del rapporto morale non dà scarico al curatore, il quale non è sollevato dalle

proprie responsabilità (BSK ZGB I, 4a ed. 2010,

Geiser, ad. art. 423 vCC n. 6; CommFam protection de l'adulte, Biderbost, n. 9 ad art. 415 CC; sentenza CDP del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid.

2.2): l’approvazione attesta

semplicemente che l’Autorità di protezione ha accertato la conformità del

rapporto morale ai requisiti di legge. In caso contrario, ravvisando

incompletezze o manchevolezze nell'esposto, essa nega l'approvazione in tutto o

in parte. La non approvazione di un rapporto

non deve dunque essere confusa con la censura dell’operato di un curatore:

nella misura in cui l’esposto risulta esaustivo lo stesso merita approvazione

anche nell’ipotesi in cui emerga che il curatore non svolga i suoi compiti in

modo adeguato (sentenza CDP del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2).

In tal caso, l’autorità adotterà i necessari provvedimenti a protezione

dell’interessato.

2.4

Nel caso concreto, è palese che il documento

inviato dalla curatrice educativa non possa essere considerato un rapporto

morale.

Come lamentato dalla reclamante, tale

documento è sostanzialmente privo di contenuto e nulla dice in merito allo

svolgimento del mandato conferito, ragion per cui l’Autorità di protezione

avrebbe dovuto sin da subito rispedirlo alla mittente per completazione. A

maggior ragione se si considera che i rapporti periodici concernenti i diritti

di visita sono stati inviati solo al Pretore aggiunto e non ve n’è traccia agli

atti dell’Autorità di protezione. L’Autorità di prime cure ha dunque approvato

un rapporto morale praticamente privo di informazioni pertinenti senza neanche

disporre di alcun tipo di conoscenza fattuale quanto all’attività realmente

svolta dalla curatrice educativa. Il modo di procedere «alla cieca»

dell’Autorità di protezione – che è organismo di vigilanza sull’attività dei

curatori – non può essere tutelato ed è dunque irrilevante che in sede di

osservazioni al reclamo CURA 1

abbia avuto modo di illustrare l’attività effettivamente svolta. La decisione

di approvazione del rapporto morale deve dunque essere annullata e l’incarto

ritornato in prima sede affinché l’Autorità di protezione intimi alla curatrice

educativa di “completare” – in realtà, presentare ex novo – il suo

rapporto finale. Un tale rapporto dovrà avere un carattere riassuntivo e non dovrà racchiudere un resoconto giornaliero di attività, né

occorrerà dettagliare ogni singolo intervento effettuato o fornire un istoriato

particolareggiato dei fatti; esso potrà inoltre

richiamare i rapporti effettuati per il procedimento dinnanzi alla Pretura di __________. Il rapporto potrà anche specificare

eventuali difficoltà insorte nei rapporti con le parti ed eventuali difficoltà nel

raggiungere gli obiettivi specifici della

curatela.

In

conclusione, la decisione dell’Autorità di

protezione di approvare tale relazione deve essere annullata e l’incarto

ritornato in prima sede affinché venga richiesta alla curatrice educativa la

presentazione di un rapporto morale vero e proprio della sua attività. Il

reclamo merita dunque accoglimento su questo punto.

3.

RE 1 insorge inoltre

contro la fissazione della mercede e delle spese in favore della curatrice

educativa CURA 1 per il periodo 6 agosto 2018-31 dicembre 2019.

3.1

Anche per quanto

riguarda l’accoglimento delle richieste di remunerazione della curatrice

educativa nella decisione impugnata non vi è altra motivazione se non il

richiamo alle “norme applicabili del Codice civile svizzero e della

legislazione cantonale”. L’Autorità di protezione ha accolto integralmente

le richieste di remunerazione della curatrice educativa (fr. 4'984.– quali

mercede e fr. 334.30 quali spese), mettendola a carico dei genitori per ½ ciascuno.

L’Autorità di protezione non ha preso posizione sulle contestazioni contenute

nel reclamo.

3.2

La reclamante contesta

l’accoglimento delle richieste di remunerazione della curatrice educativa. A

mente di RE 1, “la situazione fra i coniugi è precipitata” proprio a

seguito dell’intervento della curatrice educativa, che non ha dunque svolto “quel

necessario lavoro di mediazione, intermediazione e negoziazione delle parti per

cui era stata incaricata” (reclamo, pag. 2). Secondo la reclamante, con l’intervento

della curatrice educativa “le tensioni già sussistenti tra le parti non

hanno fatto altro che incancrenirsi e peggiorare”, e “iI dialogo già

compromesso si è del tutto azzerato” (reclamo, pag. 3). Le relazioni tra la

curatrice educativa e la madre “sono del tutto azzerate”, e i suoi

rapporti alla Pretura “non fanno altro che riportare […] le prese di

posizione del padre” (reclamo, pag. 3). La reclamante postula dunque che

alla curatrice educativa non venga corrisposto alcunché a titolo di remunerazione

o che la stessa, in subordine, venga posta a carico solo del padre del minore,

unico beneficiario delle prestazioni erogate dalla curatrice.

3.3

Ai

sensi dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al

rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di

curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro

(cpv. 1); l’Autorità di protezione degli

adulti stabilisce l'importo del compenso e, a tal fine, tiene conto in particolare

dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2);

ai Cantoni è demandato il compito di emanare le disposizioni d’esecuzione e di

disciplinare il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi

non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3).

Giusta

l’art. 413 cpv. 1 CC, il curatore adempie i suoi compiti con la stessa

diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle

obbligazioni (CO). Secondo l’art. 398 cpv. 2 CO, il mandatario è

responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari

affidatigli. In caso di esecuzione difettosa del mandato, il

diritto alla remunerazione del mandatario sussiste, ma l’importo degli onorari

può essere ridotto per ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. In effetti,

la remunerazione dovuta al mandatario rappresenta la controprestazione per

l’attività diligente che ha esercitato nell’affare di cui è incaricato e se

egli non agisce con la cura richiesta, non può pretendere all’integralità degli

onorari convenuti, ovvero alla remunerazione che dovrebbe essere corrisposta al

mandatario diligente (DTF 124 III 423 consid. 3; STF 4A_89/2017 del 2 ottobre

2017, consid. 5.2.2; Meier, La

gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e

nota 124). Il mandatario perde completamente il suo diritto alla remunerazione

soltanto quando l’esecuzione difettosa del mandato è assimilabile ad una totale

inesecuzione, rivelatasi inutile o inutilizzabile (DTF 124 III 423 consid. 4a;

STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014, consid. 14.1; Meier,

La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e

nota 124; sentenza CDP del 7 maggio 2019, inc. 9.2018.91,

consid. 6.3).

3.4

Nella

fattispecie, la reclamante ritiene che la curatrice educativa abbia disatteso

totalmente il compito di favorire e mediare le comunicazioni fra i genitori, ma

omette di precisare che il compito principale conferito dal Pretore aggiunto,

ovvero l’organizzazione dei diritti di visita, risulta per contro essere stato

svolto. Già solo per questo motivo non si può ritenere una totale inesecuzione

del mandato, che giustificherebbe la perdita del diritto alla remunerazione

così come postulato in via principale.

Anche per quanto attiene al lavoro di intermediazione fra i genitori,

non sembrano emergere dagli atti dei riscontri quanto all’asserita evidente

parzialità della curatrice. La narrazione dei fatti compiuta dalla reclamante

si discosta in maniera sostanziale dalle emergenze probatorie agli atti. Dagli

atti si delinea per contro in maniera oggettiva l’atteggiamento scarsamente

collaborativo della reclamante e il fatto che la medesima si sia resa

difficilmente reperibile a più riprese, non solo alla curatrice ma anche nei

confronti di altri attori coinvolti nella fattispecie (ad es. l’Autorità di

protezione, cui aveva promesso una presa di posizione sulla nomina della

curatrice dopo l’udienza del 6 agosto 2018, mai fornita; la sua precedente

patrocinatrice, che ha rescisso il mandato a causa di tale irreperibilità e

scarsa collaborazione; v. lettera 4 settembre 2018 avv. __________ e nota

telefonata 3 settembre 2009; la psicologa incaricata dalla Pretura, che

riferisce di un “atteggiamento fuggente e scarsamente collaborativo della

madre” […] “diceva che avrebbe chiamato per dire quando poteva e poi non

accadeva”; doc. C1 pag. 4). Alla luce di quanto emerge dalla

documentazione presentata a questo giudice, appare ingeneroso e poco realista ascrivere

un peggioramento dei rapporti e della comunicazione esistenti tra i genitori di

PI 1 solamente all’intervento di CURA 1. Non vi sono dunque evidenze agli atti

che suffraghino le accuse della reclamante e giustifichino la postulata decurtazione

della remunerazione della curatrice a questo titolo.

3.5

A norma dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione

(mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona

interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.

Ai

sensi dell’art. 276 cpv. 1 CC, il mantenimento dei genitori consiste nella

cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. Secondo l’art. 276 cpv. 2, i

genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito

mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di

educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. I costi delle

misure prese a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei

genitori: sono quindi i genitori a dover farsi carico dei costi per le misure

prese a protezione del figlio che devono, in principio, essere suddivisi

equamente fra di loro (Meier/Stettler, Droit

de la filiation, 6ª

ed. 2019, pag. 900 nota 3190; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung,

2005, ad oss. generali art. 276–293 CC n. 4;

Sentenza CDP del 14 febbraio 2019, inc. 9.2018.104, consid. 3.3).

3.6

Ai

sensi del principio appena evocato, risulta chiaro che la remunerazione della

curatrice educativa rappresenta un costo della misura instaurata a protezione

del figlio PI 1 e, come tale, rientra nell'obbligo di mantenimento che incombe

ad entrambi i genitori. Il suddetto principio non può dunque essere rimesso in

discussione, nel senso di addossare soltanto al padre del minore le spese della

misura di protezione.

Le asserzioni della reclamante – secondo

cui la curatrice è intervenuta unicamente in difesa di PI 2 e le prestazioni svolte sono state

espletate unicamente a suo beneficio – non hanno peraltro trovato

riscontro e non possono dunque essere condivise in questa sede.

4.

La

reclamante contesta anche le diverse poste elencate nella distinta prestazioni

presentata dalla curatrice educativa, approvata integralmente dall’Autorità di

protezione.

4.1

Con

riferimento alle prestazioni elencate dalla curatrice, la reclamante

censura in particolare l’assenza di giustificativi: “nessuna ricevuta delle

trasferte effettuate, nessun tabulato telefonico per le oltre 25 ore di

telefonate effettuate, nessun dettaglio neanche in merito alle cd. «spese

diverse» di cui nulla è dato sapere” (reclamo, pag. 4-5).

L’indicazione

delle varie voci conterrebbe inoltre errori e imprecisioni, oltre che essere “lo

specchio del pessimo agire della curatrice e la chiara comprova della

negligente modalità con cui la medesima ha sempre condotto il proprio mandato”

(reclamo, pag. 5). La reclamante critica poi nel dettaglio il tempo esposto

dalla curatrice educativa per la sorveglianza dei diritti di visita, per i

colloqui con i nonni paterni e con la psicologa perita giudiziaria, per le

comunicazioni telefoniche, via sms e e-mail, e infine per le udienze e i

rapporti alla Pretura (reclamo, pag. 6-8).

La reclamante postula

dunque che alla curatrice educativa non venga corrisposto nulla a titolo di

remunerazione.

4.2

Sotto

il titolo marginale “Compenso dei curatori”, l’art. 49 LPMA stabilisce che i

curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla

situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi al Consiglio di Stato il

compito di concretizzare quanto previsto dall’art. 404 CC.

In

base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un

compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv.

1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il

curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per

l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio

delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il

rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o

un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).

Per l'art.

17.

ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della

complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità

compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 2); il curatore è tenuto ad

informare tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno superi il

tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte

con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il

costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove

indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).

4.3

Nel caso concreto, va

anzitutto respinta la critica quanto all’assenza di pezze giustificative in

relazione alle spese incorse dalla curatrice.

L’importo esposto

dalla curatrice e accettato dall’Autorità di protezione (fr. 334.30) si compone

di fr. 122.40 per trasferte e fr. 211.90 a titolo di altre spese. Dalla

distinta risultano essere state svolte dieci trasferte, di cui nove a __________

dai genitori (12 km, per fr. 7.20 l’una) e una a __________ dalla psicologa

incaricata dalla Pretura (96 km, per fr. 57.60). Non è contestato l’effettivo

svolgimento di tali trasferte e le distanze indicate appaiono congrue rispetto al

domicilio della curatrice educativa a __________. Per le altre spese, per

l’importo di fr. 211.90, dalla distinta si evince che in realtà anch’esse sono

riferite a trasferte effettuate dalla curatrice educativa per udienze in

Pretura a __________ o presso l’Autorità di protezione a __________, o ancora

per i diritti di visita dei genitori (ca. 15 km, rispettivamente 7.5 km, per

fr. 9.20/4.60). Non sono state esposte spese di posteggio, telefoniche o

postali.

Se è vero che la risposta

fornita dall’Autorità di protezione alla reclamante – secondo cui “l’ARP

approva sempre la mercede con questa modalità” e “non vengono richiesti

ulteriori giustificativi” (cfr. e-mail 30 ottobre 2020) – è preoccupante e

non può essere avallata come modus operandi generale, è altresì vero che

nel caso specifico non si vede che tipo di giustificativi possano essere

pretesi dalla curatrice educativa, trattandosi di trasferte effettuate con il

proprio veicolo.

Per quanto attiene alla mercede,

la curatrice educativa ha esposto un’indennità oraria di fr. 60.–/ora, come indicato dall’Autorità di protezione, e

non ha superato il limite complessivo di ore fissato nella decisione di nomina

(5 ore mensili x 17 mesi + 10 ore iniziali = 95 ore massime, contro le circa 83

ore esposte).

Le ore esposte per gli

incontri o le udienze non appaiono eccessive o sproporzionate, così come la

durata delle trasferte risulta in linea con le distanze in gioco. Alla luce

delle difficoltà esistenti tra i coniugi e della durata del mandato (17 mesi), nemmeno

le ore esposte a titolo di telefonate appaiono insolite e la richiesta di

presentare i tabulati telefonici per suffragare l’effettiva durata dei colloqui

telefonici appare sproporzionata.

La presenza della

curatrice educativa al momento della consegna del minore al padre da parte

della madre (“nella misura delle sue possibilità”) è stata richiesta

esplicitamente dal Pretore (cfr. decisione cautelare 25 ottobre 2019, doc. B)

e le corrispondenti ore fatturate (“DDV sorvegliato presso la madre

[scambio]”) devono dunque essere riconosciute. Anche la presa di contatto

con la psicologa incaricata dal Pretore aggiunto o l’incontro con i nonni del

minore non appaiono prestazioni ingiustificate alla luce dei compiti conferiti

alla curatrice educativa.

Non appare invece adeguato

e va ridotto, in considerazione del mandato ricevuto e delle spiegazioni agli

atti, il tempo esposto a titolo di “DDV sorvegliato presso il padre”. In

considerazione del fatto che i diritti di visita fra PI 2 e il figlio possono

essere esercitati in modalità libera e che l’adeguatezza del padre non risulta

essere stata messa in discussione dal Pretore aggiunto, la vigilanza messa in

atto a più riprese dalla curatrice educativa al domicilio paterno risulta

sproporzionata alle circostanze. La curatrice educativa non ha peraltro

indicato nelle sue osservazioni delle motivazioni particolari che l’avrebbero

condotta ad effettuare tale specifica osservazione. Limitatamente a tale

aspetto, le critiche dell’insorgente possono dunque trovare accoglimento e il monte

ore esposto deve essere equitativamente decurtato di 8 ore, che corrispondono

ad una riduzione della mercede di fr. 480.–.

5.

Gli

oneri del presente giudizio, già anticipati, seguono la soccombenza reciproca

delle parti e devono essere ripartiti a metà fra la reclamante e lo Stato, non

potendo essere addossate all’Autorità di protezione ai sensi dell’art. 46 cpv.

6.

LPAmm.

L’Autorità di protezione deve

per contro essere condannata al versamento di ripetibili alla reclamante,

ridotte visto il grado di soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

§. Il

dispositivo n. 1 della decisione 11 settembre 2020 (ris. n. 1037/2020) è annullato e l’incarto è rinviato

dell’Autorità regionale di protezione __________, ai sensi dei considerandi.

§§. Il

dispositivo n. 2 della decisione 11 settembre 2020 (ris. n. 1037/2020) è riformato

come segue:

“È

riconosciuta al curatore una mercede di fr. 4'504.– e le spese di fr. 334.30

che sono poste a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno”.

2. Gli

oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

600.–

b) spese fr.

100.–

fr.

700.–

sono posti a carico di RE

1 per ½ e dello Stato in ragione dell’altro ½. L’Autorità regionale di protezione __________, rifonderà

a RE 1 fr. 800.– a titolo di ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.