9.2020.139
Approvazione del rapporto morale e fissazione della remunerazione della curatela educativa; rapporto incompleto; decurtazione di alcune prestazioni esulanti dal mandato conferito
13 aprile 2021Italiano23 min
all’organizzazione dei diritti di visita” (pag. 1), il Pretore aggiunto ha incaricato
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.139
Lugano
13 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’approvazione del rapporto morale 2018-2019 e la fissazione
della remunerazione della curatela educativa istituita in favore del minore
PI
1
giudicando
sul reclamo presentato il 4 novembre 2020 da RE 1 contro la decisione emanata l’11
settembre 2020 (risoluzione n. 1037/2020) dall'Autorità regionale di protezione
__________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Dal matrimonio fra RE
1 e PI 2 è nato, il 2015, PI 1.
B. Con decisione 13
maggio 2016 (inc. SO.2016.133) il Pretore aggiunto del Distretto di __________
ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha affidato PI 1 alla madre per
cura ed educazione, fissando i diritti di visita in favore del padre.
C. Con decisione 21
giugno 2018 il Pretore aggiunto ha istituito in favore del minore una curatela
educativa. Preso atto “dell’incapacità delle parti di comunicare in modo
efficace in relazione al minore PI 1 con particolare riferimento
all’organizzazione dei diritti di visita” (pag. 1), il Pretore aggiunto ha incaricato
il curatore “di fissare i diritti di visita”
secondo le modalità indicate
e “di favorire e mediare la comunicazione tra i genitori” (decisione 21
giugno 2018, pag. 2). La decisione è stata intimata all’Autorità regionale di
protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) affinché procedesse
alla nomina del curatore.
D. Con decisione 4
settembre 2018 (ris. n. 583/2018) l’Autorità di protezione ha nominato CURA 1
quale curatrice educativa di PI 1 ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC Alla
curatrice è stato conferito il compito di fissare i diritti di visita e di favorire
e mediare la comunicazione fra genitori, con riferimento alle decisioni
decretate dalla Pretura del distretto di __________. Alla curatrice è stato
riconosciuto un compenso orario di fr. 60.– per un dispendio di 5 ore mensili e
10 ore iniziali per avviare e conoscere il caso, per un importo complessivo
annuo pari a fr. 4'200.–, oltre alle spese.
E. Con decisione 11
settembre 2020 (ris. n. 1037/2020), spedita il 25 settembre 2020, l’Autorità di
protezione ha approvato il rapporto morale presentato dalla curatrice educativa
per il periodo 2018/2019, riconoscendole fr. 4'984.– a titolo di mercede e fr.
334.30 a titolo di spese, poste a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno.
Per la decisione in questione non sono state prelevate tasse né spese.
F. Con scritto 26
ottobre 2020 all’Autorità di protezione la patrocinatrice di RE 1 ha lamentato
l’invio della decisione in questione direttamente alla sua assistita e non per
posta raccomandata, chiedendo la produzione dei giustificativi a comprova delle
prestazioni addotte dalla curatrice educativa. Con e-mail 30 ottobre 2020 l’Autorità
di protezione spiegava che “approva sempre la mercede con questa modalità.
Non vengono richiesti ulteriori giustificativi” e che tali decisioni
vengono “spedite direttamente ai genitori (…) non ai legali”;
inoltre, “per questione di costi, non è possibile spedire ogni decisione per
raccomandata”. Per “ulteriori chiarimenti sulla mercede”, l’Autorità
di protezione rinviava i genitori a rivolgersi “direttamente alla curatrice”.
G. Con reclamo 4
novembre 2020 RE 1 è insorta contro la decisione di approvazione del rendiconto
morale e la fissazione della mercede e delle spese in favore della curatrice
educativa per il periodo 2018/2019. La reclamante postula l’annullamento
dell’approvazione e chiede che alla curatrice non venga corrisposto alcunché oppure,
in subordine, che la remunerazione venga posta a carico solo del padre del
minore.
H. Con osservazioni 9
dicembre 2020 la curatrice educativa CURA 1 ha risposto alle critiche della
reclamante concernenti il suo operato. Con lettera 10 dicembre 2020 l’Autorità
di protezione ha invece comunicato di non avere osservazioni al reclamo.
I. Con replica 19
gennaio 2021 RE 1 si è riconfermata nelle richieste di cui alla sua
impugnativa. Le altre parti non hanno duplicato.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
RE 1 contesta in
primo luogo l’approvazione da parte dell’Autorità di protezione del rapporto
morale presentato dalla curatrice educativa CURA 1 per il periodo 6 agosto
2018-31 dicembre 2019.
2.1
La motivazione della
decisione impugnata si compone di un’unica riga, ove si richiamano “le norme
applicabili del Codice civile svizzero e della legislazione cantonale”.
2.2
Nel suo reclamo, RE 1
critica il rapporto morale presentato dalla curatrice che si limita “ad
indicare: l'anno di presa a carico del mandato di curatela (agosto 2018),
l'anno di presa in considerazione delle prestazioni fornite dalla curatrice
(dicembre 2019), il nominativo del minore, data di nascita e domicilio,
nominativo dei genitori, nominativo della curatrice” (reclamo, pag. 4). A
mente della reclamante, “l'unica considerazione di merito riguarda lo stato
di salute del minore, del tutto positiva: «il bambino risulta in
stato di buona salute psicofisica»” (reclamo, pag. 4). Secondo RE 1,
“i molteplici argomenti riportati nel formulario standard dovrebbero far ben
comprendere ad un curatore su quali punti l’Autorità vuole e deve essere
informata”, mentre in concreto “nessuna delle informazioni riportate
dalla signora CURA 1 nel proprio rapporto morale delucida in alcun modo le
informazioni necessarie su cui l'ARP dovrebbe basare le proprie valutazioni”
(reclamo, pag. 4). Tale documento non permette all’Autorità di protezione “di
valutare l'adeguatezza e l'operato della curatela in questione”, che l’ha
dunque approvato con un approccio “superficiale e sommario”, “senza
la benché minima rimostranza circa la sommarietà e pochezza dei suoi contenuti”
(reclamo, pag. 4). La reclamante postula dunque l’annullamento del dispositivo
n. 1 della decisione impugnata concernente l’approvazione del suddetto
rapporto.
2.3
Giusta l’art. 411 cpv.
1.
CC ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette
all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione
dell’interessato e sull’esercizio della curatela. Ai sensi dell’art. 415 cpv. 2
CC l’autorità di protezione esamina il rapporto e, se necessario, chiede che
sia completato.
Malgrado l’assenza di un
rinvio esplicito, le disposizioni sulla
protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina e alla revoca
del curatore, sono applicabili per analogia alle curatele istituite in favore
di minorenni (art. 306, 308, 309 e 325 CC; sentenza CDP del 28 maggio 2020,
inc. 9.2019.96, consid. 2.2; sentenza CDP del
28.
maggio 2018, inc. 9.2018.15, consid. 3; sentenza CDP dell’8 luglio 2016,
inc. 9.2015.145, consid. 7.2).
Tramite
il rapporto morale l’autorità esamina se il curatore svolge i suoi compiti in
modo adeguato, se ha ottenuto la fiducia dell’interessato, se vi è
un’evoluzione conforme al bene di quest’ultimo, se le cause della misura
persistono o se è necessaria una revoca od una modifica della stessa (sentenza CDP del 30 settembre 2020, inc.
9.2020.24, consid. 2.4; sentenza CDP del 28
maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art. 411 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection
de l’adulte, Guide pratique, 2012, pag. 211).
La legge non specifica quale debba essere il
contenuto del rapporto, essendo esso in funzione del mandato attribuito. A
motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione, il
curatore deve chiedersi quali siano i punti sui quali l'autorità di protezione
si attende di essere informata e quali siano le questioni sulle quali
l'informazione è dovuta alla medesima – a motivo della natura e della
specificità del mandato – perché essa possa esercitare la vigilanza e il
controllo che le compete (sentenza CDP del 30 settembre 2020, inc. 9.2020.24, consid. 2.4; sentenza CDP del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid.
2.2; sentenza CDP del 14 febbraio
2019, inc. 9.2018.104, consid. 4.2; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, ad art. 411 CC n. 8-9).
L’approvazione
del rapporto morale non dà scarico al curatore, il quale non è sollevato dalle
proprie responsabilità (BSK ZGB I, 4a ed. 2010,
Geiser, ad. art. 423 vCC n. 6; CommFam protection de l'adulte, Biderbost, n. 9 ad art. 415 CC; sentenza CDP del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid.
2.2): l’approvazione attesta
semplicemente che l’Autorità di protezione ha accertato la conformità del
rapporto morale ai requisiti di legge. In caso contrario, ravvisando
incompletezze o manchevolezze nell'esposto, essa nega l'approvazione in tutto o
in parte. La non approvazione di un rapporto
non deve dunque essere confusa con la censura dell’operato di un curatore:
nella misura in cui l’esposto risulta esaustivo lo stesso merita approvazione
anche nell’ipotesi in cui emerga che il curatore non svolga i suoi compiti in
modo adeguato (sentenza CDP del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 2.2).
In tal caso, l’autorità adotterà i necessari provvedimenti a protezione
dell’interessato.
2.4
Nel caso concreto, è palese che il documento
inviato dalla curatrice educativa non possa essere considerato un rapporto
morale.
Come lamentato dalla reclamante, tale
documento è sostanzialmente privo di contenuto e nulla dice in merito allo
svolgimento del mandato conferito, ragion per cui l’Autorità di protezione
avrebbe dovuto sin da subito rispedirlo alla mittente per completazione. A
maggior ragione se si considera che i rapporti periodici concernenti i diritti
di visita sono stati inviati solo al Pretore aggiunto e non ve n’è traccia agli
atti dell’Autorità di protezione. L’Autorità di prime cure ha dunque approvato
un rapporto morale praticamente privo di informazioni pertinenti senza neanche
disporre di alcun tipo di conoscenza fattuale quanto all’attività realmente
svolta dalla curatrice educativa. Il modo di procedere «alla cieca»
dell’Autorità di protezione – che è organismo di vigilanza sull’attività dei
curatori – non può essere tutelato ed è dunque irrilevante che in sede di
osservazioni al reclamo CURA 1
abbia avuto modo di illustrare l’attività effettivamente svolta. La decisione
di approvazione del rapporto morale deve dunque essere annullata e l’incarto
ritornato in prima sede affinché l’Autorità di protezione intimi alla curatrice
educativa di “completare” – in realtà, presentare ex novo – il suo
rapporto finale. Un tale rapporto dovrà avere un carattere riassuntivo e non dovrà racchiudere un resoconto giornaliero di attività, né
occorrerà dettagliare ogni singolo intervento effettuato o fornire un istoriato
particolareggiato dei fatti; esso potrà inoltre
richiamare i rapporti effettuati per il procedimento dinnanzi alla Pretura di __________. Il rapporto potrà anche specificare
eventuali difficoltà insorte nei rapporti con le parti ed eventuali difficoltà nel
raggiungere gli obiettivi specifici della
curatela.
In
conclusione, la decisione dell’Autorità di
protezione di approvare tale relazione deve essere annullata e l’incarto
ritornato in prima sede affinché venga richiesta alla curatrice educativa la
presentazione di un rapporto morale vero e proprio della sua attività. Il
reclamo merita dunque accoglimento su questo punto.
3.
RE 1 insorge inoltre
contro la fissazione della mercede e delle spese in favore della curatrice
educativa CURA 1 per il periodo 6 agosto 2018-31 dicembre 2019.
3.1
Anche per quanto
riguarda l’accoglimento delle richieste di remunerazione della curatrice
educativa nella decisione impugnata non vi è altra motivazione se non il
richiamo alle “norme applicabili del Codice civile svizzero e della
legislazione cantonale”. L’Autorità di protezione ha accolto integralmente
le richieste di remunerazione della curatrice educativa (fr. 4'984.– quali
mercede e fr. 334.30 quali spese), mettendola a carico dei genitori per ½ ciascuno.
L’Autorità di protezione non ha preso posizione sulle contestazioni contenute
nel reclamo.
3.2
La reclamante contesta
l’accoglimento delle richieste di remunerazione della curatrice educativa. A
mente di RE 1, “la situazione fra i coniugi è precipitata” proprio a
seguito dell’intervento della curatrice educativa, che non ha dunque svolto “quel
necessario lavoro di mediazione, intermediazione e negoziazione delle parti per
cui era stata incaricata” (reclamo, pag. 2). Secondo la reclamante, con l’intervento
della curatrice educativa “le tensioni già sussistenti tra le parti non
hanno fatto altro che incancrenirsi e peggiorare”, e “iI dialogo già
compromesso si è del tutto azzerato” (reclamo, pag. 3). Le relazioni tra la
curatrice educativa e la madre “sono del tutto azzerate”, e i suoi
rapporti alla Pretura “non fanno altro che riportare […] le prese di
posizione del padre” (reclamo, pag. 3). La reclamante postula dunque che
alla curatrice educativa non venga corrisposto alcunché a titolo di remunerazione
o che la stessa, in subordine, venga posta a carico solo del padre del minore,
unico beneficiario delle prestazioni erogate dalla curatrice.
3.3
Ai
sensi dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al
rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di
curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro
(cpv. 1); l’Autorità di protezione degli
adulti stabilisce l'importo del compenso e, a tal fine, tiene conto in particolare
dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2);
ai Cantoni è demandato il compito di emanare le disposizioni d’esecuzione e di
disciplinare il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi
non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3).
Giusta
l’art. 413 cpv. 1 CC, il curatore adempie i suoi compiti con la stessa
diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle
obbligazioni (CO). Secondo l’art. 398 cpv. 2 CO, il mandatario è
responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari
affidatigli. In caso di esecuzione difettosa del mandato, il
diritto alla remunerazione del mandatario sussiste, ma l’importo degli onorari
può essere ridotto per ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. In effetti,
la remunerazione dovuta al mandatario rappresenta la controprestazione per
l’attività diligente che ha esercitato nell’affare di cui è incaricato e se
egli non agisce con la cura richiesta, non può pretendere all’integralità degli
onorari convenuti, ovvero alla remunerazione che dovrebbe essere corrisposta al
mandatario diligente (DTF 124 III 423 consid. 3; STF 4A_89/2017 del 2 ottobre
2017, consid. 5.2.2; Meier, La
gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e
nota 124). Il mandatario perde completamente il suo diritto alla remunerazione
soltanto quando l’esecuzione difettosa del mandato è assimilabile ad una totale
inesecuzione, rivelatasi inutile o inutilizzabile (DTF 124 III 423 consid. 4a;
STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014, consid. 14.1; Meier,
La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e
nota 124; sentenza CDP del 7 maggio 2019, inc. 9.2018.91,
consid. 6.3).
3.4
Nella
fattispecie, la reclamante ritiene che la curatrice educativa abbia disatteso
totalmente il compito di favorire e mediare le comunicazioni fra i genitori, ma
omette di precisare che il compito principale conferito dal Pretore aggiunto,
ovvero l’organizzazione dei diritti di visita, risulta per contro essere stato
svolto. Già solo per questo motivo non si può ritenere una totale inesecuzione
del mandato, che giustificherebbe la perdita del diritto alla remunerazione
così come postulato in via principale.
Anche per quanto attiene al lavoro di intermediazione fra i genitori,
non sembrano emergere dagli atti dei riscontri quanto all’asserita evidente
parzialità della curatrice. La narrazione dei fatti compiuta dalla reclamante
si discosta in maniera sostanziale dalle emergenze probatorie agli atti. Dagli
atti si delinea per contro in maniera oggettiva l’atteggiamento scarsamente
collaborativo della reclamante e il fatto che la medesima si sia resa
difficilmente reperibile a più riprese, non solo alla curatrice ma anche nei
confronti di altri attori coinvolti nella fattispecie (ad es. l’Autorità di
protezione, cui aveva promesso una presa di posizione sulla nomina della
curatrice dopo l’udienza del 6 agosto 2018, mai fornita; la sua precedente
patrocinatrice, che ha rescisso il mandato a causa di tale irreperibilità e
scarsa collaborazione; v. lettera 4 settembre 2018 avv. __________ e nota
telefonata 3 settembre 2009; la psicologa incaricata dalla Pretura, che
riferisce di un “atteggiamento fuggente e scarsamente collaborativo della
madre” […] “diceva che avrebbe chiamato per dire quando poteva e poi non
accadeva”; doc. C1 pag. 4). Alla luce di quanto emerge dalla
documentazione presentata a questo giudice, appare ingeneroso e poco realista ascrivere
un peggioramento dei rapporti e della comunicazione esistenti tra i genitori di
PI 1 solamente all’intervento di CURA 1. Non vi sono dunque evidenze agli atti
che suffraghino le accuse della reclamante e giustifichino la postulata decurtazione
della remunerazione della curatrice a questo titolo.
3.5
A norma dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione
(mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona
interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.
Ai
sensi dell’art. 276 cpv. 1 CC, il mantenimento dei genitori consiste nella
cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. Secondo l’art. 276 cpv. 2, i
genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di
educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. I costi delle
misure prese a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei
genitori: sono quindi i genitori a dover farsi carico dei costi per le misure
prese a protezione del figlio che devono, in principio, essere suddivisi
equamente fra di loro (Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 6ª
ed. 2019, pag. 900 nota 3190; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung,
2005, ad oss. generali art. 276–293 CC n. 4;
Sentenza CDP del 14 febbraio 2019, inc. 9.2018.104, consid. 3.3).
3.6
Ai
sensi del principio appena evocato, risulta chiaro che la remunerazione della
curatrice educativa rappresenta un costo della misura instaurata a protezione
del figlio PI 1 e, come tale, rientra nell'obbligo di mantenimento che incombe
ad entrambi i genitori. Il suddetto principio non può dunque essere rimesso in
discussione, nel senso di addossare soltanto al padre del minore le spese della
misura di protezione.
Le asserzioni della reclamante – secondo
cui la curatrice è intervenuta unicamente in difesa di PI 2 e le prestazioni svolte sono state
espletate unicamente a suo beneficio – non hanno peraltro trovato
riscontro e non possono dunque essere condivise in questa sede.
4.
La
reclamante contesta anche le diverse poste elencate nella distinta prestazioni
presentata dalla curatrice educativa, approvata integralmente dall’Autorità di
protezione.
4.1
Con
riferimento alle prestazioni elencate dalla curatrice, la reclamante
censura in particolare l’assenza di giustificativi: “nessuna ricevuta delle
trasferte effettuate, nessun tabulato telefonico per le oltre 25 ore di
telefonate effettuate, nessun dettaglio neanche in merito alle cd. «spese
diverse» di cui nulla è dato sapere” (reclamo, pag. 4-5).
L’indicazione
delle varie voci conterrebbe inoltre errori e imprecisioni, oltre che essere “lo
specchio del pessimo agire della curatrice e la chiara comprova della
negligente modalità con cui la medesima ha sempre condotto il proprio mandato”
(reclamo, pag. 5). La reclamante critica poi nel dettaglio il tempo esposto
dalla curatrice educativa per la sorveglianza dei diritti di visita, per i
colloqui con i nonni paterni e con la psicologa perita giudiziaria, per le
comunicazioni telefoniche, via sms e e-mail, e infine per le udienze e i
rapporti alla Pretura (reclamo, pag. 6-8).
La reclamante postula
dunque che alla curatrice educativa non venga corrisposto nulla a titolo di
remunerazione.
4.2
Sotto
il titolo marginale “Compenso dei curatori”, l’art. 49 LPMA stabilisce che i
curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla
situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi al Consiglio di Stato il
compito di concretizzare quanto previsto dall’art. 404 CC.
In
base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un
compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv.
1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il
curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per
l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio
delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il
rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o
un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).
Per l'art.
17.
ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della
complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità
compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 2); il curatore è tenuto ad
informare tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno superi il
tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte
con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il
costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove
indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).
4.3
Nel caso concreto, va
anzitutto respinta la critica quanto all’assenza di pezze giustificative in
relazione alle spese incorse dalla curatrice.
L’importo esposto
dalla curatrice e accettato dall’Autorità di protezione (fr. 334.30) si compone
di fr. 122.40 per trasferte e fr. 211.90 a titolo di altre spese. Dalla
distinta risultano essere state svolte dieci trasferte, di cui nove a __________
dai genitori (12 km, per fr. 7.20 l’una) e una a __________ dalla psicologa
incaricata dalla Pretura (96 km, per fr. 57.60). Non è contestato l’effettivo
svolgimento di tali trasferte e le distanze indicate appaiono congrue rispetto al
domicilio della curatrice educativa a __________. Per le altre spese, per
l’importo di fr. 211.90, dalla distinta si evince che in realtà anch’esse sono
riferite a trasferte effettuate dalla curatrice educativa per udienze in
Pretura a __________ o presso l’Autorità di protezione a __________, o ancora
per i diritti di visita dei genitori (ca. 15 km, rispettivamente 7.5 km, per
fr. 9.20/4.60). Non sono state esposte spese di posteggio, telefoniche o
postali.
Se è vero che la risposta
fornita dall’Autorità di protezione alla reclamante – secondo cui “l’ARP
approva sempre la mercede con questa modalità” e “non vengono richiesti
ulteriori giustificativi” (cfr. e-mail 30 ottobre 2020) – è preoccupante e
non può essere avallata come modus operandi generale, è altresì vero che
nel caso specifico non si vede che tipo di giustificativi possano essere
pretesi dalla curatrice educativa, trattandosi di trasferte effettuate con il
proprio veicolo.
Per quanto attiene alla mercede,
la curatrice educativa ha esposto un’indennità oraria di fr. 60.–/ora, come indicato dall’Autorità di protezione, e
non ha superato il limite complessivo di ore fissato nella decisione di nomina
(5 ore mensili x 17 mesi + 10 ore iniziali = 95 ore massime, contro le circa 83
ore esposte).
Le ore esposte per gli
incontri o le udienze non appaiono eccessive o sproporzionate, così come la
durata delle trasferte risulta in linea con le distanze in gioco. Alla luce
delle difficoltà esistenti tra i coniugi e della durata del mandato (17 mesi), nemmeno
le ore esposte a titolo di telefonate appaiono insolite e la richiesta di
presentare i tabulati telefonici per suffragare l’effettiva durata dei colloqui
telefonici appare sproporzionata.
La presenza della
curatrice educativa al momento della consegna del minore al padre da parte
della madre (“nella misura delle sue possibilità”) è stata richiesta
esplicitamente dal Pretore (cfr. decisione cautelare 25 ottobre 2019, doc. B)
e le corrispondenti ore fatturate (“DDV sorvegliato presso la madre
[scambio]”) devono dunque essere riconosciute. Anche la presa di contatto
con la psicologa incaricata dal Pretore aggiunto o l’incontro con i nonni del
minore non appaiono prestazioni ingiustificate alla luce dei compiti conferiti
alla curatrice educativa.
Non appare invece adeguato
e va ridotto, in considerazione del mandato ricevuto e delle spiegazioni agli
atti, il tempo esposto a titolo di “DDV sorvegliato presso il padre”. In
considerazione del fatto che i diritti di visita fra PI 2 e il figlio possono
essere esercitati in modalità libera e che l’adeguatezza del padre non risulta
essere stata messa in discussione dal Pretore aggiunto, la vigilanza messa in
atto a più riprese dalla curatrice educativa al domicilio paterno risulta
sproporzionata alle circostanze. La curatrice educativa non ha peraltro
indicato nelle sue osservazioni delle motivazioni particolari che l’avrebbero
condotta ad effettuare tale specifica osservazione. Limitatamente a tale
aspetto, le critiche dell’insorgente possono dunque trovare accoglimento e il monte
ore esposto deve essere equitativamente decurtato di 8 ore, che corrispondono
ad una riduzione della mercede di fr. 480.–.
5.
Gli
oneri del presente giudizio, già anticipati, seguono la soccombenza reciproca
delle parti e devono essere ripartiti a metà fra la reclamante e lo Stato, non
potendo essere addossate all’Autorità di protezione ai sensi dell’art. 46 cpv.
6.
LPAmm.
L’Autorità di protezione deve
per contro essere condannata al versamento di ripetibili alla reclamante,
ridotte visto il grado di soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
§. Il
dispositivo n. 1 della decisione 11 settembre 2020 (ris. n. 1037/2020) è annullato e l’incarto è rinviato
dell’Autorità regionale di protezione __________, ai sensi dei considerandi.
§§. Il
dispositivo n. 2 della decisione 11 settembre 2020 (ris. n. 1037/2020) è riformato
come segue:
“È
riconosciuta al curatore una mercede di fr. 4'504.– e le spese di fr. 334.30
che sono poste a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno”.
2. Gli
oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
600.–
b) spese fr.
100.–
fr.
700.–
sono posti a carico di RE
1 per ½ e dello Stato in ragione dell’altro ½. L’Autorità regionale di protezione __________, rifonderà
a RE 1 fr. 800.– a titolo di ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.