9.2020.159
Convalida del mandato precauzionale; riconoscimento della capacità di discernimento dell’interessato al momento della redazione dell’atto
3 maggio 2021Italiano22 min
febbraio 2020 l’avv. RE 1 ha postulato all’Autorità regionale di protezione __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.159
Lugano
3 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
con
riferimento alla mancata convalida del mandato precauzionale 28 settembre
2019 di PI 1 (1931) e all’istituzione in suo favore di una curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni
giudicando
sul reclamo del 25 novembre 2020 presentato dall’avv. RE 1 contro la decisione
emanata il 28 ottobre 2020 (ris. n. 2922/2020 del 27 ottobre 2020) dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1, classe 1931, vedovo,
è padre di quattro figli: l’avv. RE 1 (1960), PI 2 (1962), PI 3 (1968) e PI 4
(1972).
B. Con istanza 6
febbraio 2020 l’avv. RE 1 ha postulato all’Autorità regionale di protezione __________
(di seguito: Autorità di protezione) la convalida del mandato precauzionale
globale conferitogli dal padre PI 1, dovendo in particolare espletare alcune formalità
burocratiche in favore del padre in relazione al suo ricovero presso la Casa
anziani __________, avvenuto il 30 gennaio 2020.
C. Con scritto 6
febbraio 2020 PI 3, residente in __________, ha contattato l’Autorità di
protezione chiedendo un intervento in favore del padre PI 1. A suo parere, il
padre era stato ricoverato in Casa Anziani dagli altri tre figli con l’inganno
e lo implorava di poter rientrare al suo domicilio di __________. La richiesta
ha dato avvio ad una separata procedura di ricovero a scopo di assistenza.
D. In data 27 febbraio
2020 l’Autorità di protezione ha incontrato PI 1, unitamente ai quattro figli,
presso la Casa Anziani __________.
E. Con decisione 6 marzo
2020 (ris. n. 647/2020 del 3 marzo 2020) l’Autorità di protezione ha incaricato
il Servizio di psichiatria geriatrica territoriale __________ di effettuare una
valutazione geriatrica globale di PI 1. Vista l’emergenza sanitaria in atto a
seguito della pandemia di COVID 19, con scritto 3 aprile 2020 l’Autorità di
protezione ha prospettato, previo accordo di tutti i fratelli, la nomina in via
cautelare dell’avv. RE 1 quale curatore di rappresentanza con gestione dei beni
ex
art. 394-395 CC, in attesa di esperire gli ulteriori accertamenti in
merito al mandato precauzionale. Solo il fratello PI 3 si è opposto a tale
nomina, proponendo il nominativo di un terzo esterno alla famiglia.
F. In ragione delle
direttive relative al contenimento della diffusione del COVID 19, con scritto
14 luglio 2020 l’Autorità di protezione ha dovuto annullare l’udienza prevista
presso la Casa anziani e ha anticipato di non intendere convalidare il mandato
precauzionale di PI 1 bensì di ritenere più appropriato istituire una curatela
di rappresentanza con amministrazione dei beni, nominando il figlio RE 1 quale
curatore. Nelle rispettive osservazioni, il fratello PI 3 si è opposto a tale
nomina, mentre gli altri fratelli si sono opposti alla mancata convalida del
mandato precauzionale ma non alla nomina dell’avv. RE 1 quale curatore.
G. Con decisione 28
ottobre 2020 (ris. n. 2922 del 27 ottobre 2020) l’Autorità di protezione ha
rifiutato la convalida del mandato precauzionale di PI 1, ritenendo di poter
ragionevolmente dubitare della sua capacità di discernimento e dunque del pieno
esercizio dei diritti civili al momento della redazione dell’atto. L’Autorità
di protezione ha altresì considerato che la cura degli interessi di PI 1 non
può essere adeguatamente garantita se non con l’istituzione di una misura di
protezione. Ha pertanto istituito una curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni ex
art. 394-395 CC e nominato quale curatore il
figlio avv. RE 1, con il compito di rappresentare l'interessato, se necessario,
nell'ambito della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente
nell'ambito dei suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi,
con gli istituti bancari e postali, con le assicurazioni private, con le
assicurazioni sociali, con le persone fisiche e giuridiche nonché di
amministrare con tutta la diligenza richiesta i redditi e la sostanza, i conti
bancari e/o postali di PI 1. Quest’ultimo è stato privato dell'accesso a tutti
i suoi conti bancari e postali.
H. Con reclamo 25
novembre 2020 l’avv. RE 1 ha impugnato la decisione dell’Autorità di
protezione, postulando in via principale la convalida del mandato precauzionale
del padre e l’annullamento della misura di protezione decretata.
I. PI 1 non ha
presentato osservazioni al reclamo. Con osservazioni 16 e 17 dicembre 2020 PI 2
e PI 4 hanno postulato l’accoglimento del reclamo interposto dal fratello RE 1.
Con scritto 17 dicembre 2020 PI 3 non ha presentato particolari richieste di
giudizio, rinviando questo giudice alla lettura dell’incarto dell’Autorità di
protezione. Con osservazioni 22 gennaio 2021, l’Autorità di protezione si è
riconfermata nella propria decisione, postulando la reiezione del reclamo.
L. Nel successivo
scambio di memoriali scritti le parti si sono riconfermate nelle loro
argomentazioni e richieste di giudizio di cui si dirà, per quanto utile, nei
considerandi in diritto. Nella sua duplica 11 marzo 2021 PI 3 ha voluto sottolineare
la sua opposizione alla convalida del mandato precauzionale.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
L’avv. RE 1 contesta
la decisione di non convalidare il mandato precauzionale redatto dal padre PI
1.
2.1
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha accertato l'esistenza di un mandato
precauzionale datato 28 settembre 2019, redatto per atto olografo e sottoscritto
da PI 1, che soddisfa le esigenze formali previste dalla legge (pag. 6-7).
L’Autorità di protezione ha tuttavia rimarcato, sulla scorta degli
approfondimenti medici agli atti, “che già al momento della redazione del
mandato precauzionale (28 settembre 2019) la situazione clinica del signor PI 1
presentava una diminuzione delle sue funzioni cognitive e inficiava la sua
capacità di provvedere ai propri interessi” (decisione impugnata, pag. 8). Secondo
l’autorità di prime cure, “sebbene al momento della costituzione del mandato
precauzionale il signor PI 1 non fosse già a beneficio di misure di protezione,
la sua incapacità di provvedere autonomamente alla propria gestione
amministrativa e alla sua situazione personale era già nota”, ragion per cui
“l'incapacità di discernimento dell'interessato deve essere ammessa almeno
parzialmente già solo per effetto della legge (art. 16 CC)” (decisione
impugnata, pag. 8). Inoltre, nella decisione impugnata viene rilevato che il
mandato precauzionale in oggetto “comprende numerosi termini giuridici e
complessi e, considerato che i medici hanno attestato una povertà lessicale e
di linguaggio (scritto e orale) già accertata nel luglio del 2019, non si può
ritenere senza dubbi che PI 1 abbia compreso integralmente la portata dell'atto
e l'abbia quindi costituito con piena cognizione” (pag. 8-9). Nella
fattispecie non si tratterebbe di sapere se l’interessato “possa esser stato
aiutato nella redazione del mandato precauzionale”: per contro, l'Autorità
di protezione “non deve dubitare sulle capacità dell'interessato, al momento
della redazione, di comprendere l'integralità di quanto scritto e la portata
dell'atto”, certezza non data nel caso di specie (decisione impugnata, pag.
9). Inoltre l’Autorità di protezione ha considerato che neppure quando era
ancora pienamente capace di discernimento PI 1 ha mai delegato al figlio RE 1
la sfera concernente la cura della persona, ragion
per cui non si può “nemmeno desumere e interpretare che il contenuto del
mandato precauzionale corrisponda alla volontà e alla reale intenzione di PI 1
esistenti al momento in cui era ancora pienamente capace di discernimento”
(decisione impugnata, pag. 10). In tali circostanze l’Autorità di protezione ha
concluso di dover “ragionevolmente dubitare delle capacità di PI 1 in
relazione con il mandato precauzionale” e ne ha quindi rifiutato la
convalida (decisione impugnata, pag. 10).
2.2
Nel suo reclamo l’avv.
RE 1 contesta le motivazioni addotte dall’Autorità di protezione. A suo parere,
i certificati medici specialistici presentati (20 settembre 2019 e 15 aprile
2020) attestavano “una preservata capacità di discernimento” di PI 1 (“che
era in grado di poter costituire con la necessaria capacità critica e di
giudizio un mandato precauzionale” reclamo, pag. 4). Non vi era dunque
alcuna necessità di chiedere un’ulteriore delucidazione ai medici, peraltro
chiedendo se l’interessato “era pienamente capace di discernimento, concetto
giuridico, che non spetta desumere dalla medica, ma al giurista, e se fosse
stato in grado di redigere «personalmente» (non era contestato
che il Sig. PI 1 non lo avesse personalmente manoscritto) ed «in
autonomia» (ingannevole: è ammesso che l'anziano può essere aiutato)”
(reclamo, pag. 6). Ad ogni modo – nonostante l’irritualità del procedere
dell’autorità di prime cure – secondo il reclamante il referto ulteriormente
reso “attesta ancora una volta che il Sig. PI 1 era al momento della
scrittura del mandato in grado di comprenderne la portata ed il suo contenuto e
quindi lo stesso rispetta pienamente le proprie volontà” (reclamo, pag. 6).
Inoltre, il mandato precauzionale “non era altro che il prosieguo di quello
che l’avv. RE 1 già faceva da tempo per il Papà”, di cui era incaricato “per
tutte le questioni personali”, come dimostrato dalle svariate procure e
testimonianze agli atti (reclamo, pag. 7). Il reclamante ritiene quindi che
l’Autorità di protezione abbia erroneamente applicato la legge e valutato le
prove acquisite, giungendo a conclusioni sbagliate (reclamo, pag, 8). Chiede
dunque che, nel rispetto del principio di autodeterminazione sancito dalla
legge e dalla Costituzione, il mandato precauzionale del padre venga
convalidato.
2.3
Ai sensi dell’art. 360
cpv. 1 CC chi ha l’esercizio dei diritti civili può incaricare una persona
fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri
interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso
in cui divenga incapace di discernimento. Se esiste un mandato precauzionale,
l’autorità di protezione verifica se esso è stato validamente costituito (art.
363.
cpv. 2 n. 1 CC). Oltre alla validità formale dell’atto (art.
361.
CC), l’autorità verifica se il mandato emana da una persona capace
di discernimento (STF 5A_905/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 3.2.1;
Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto
delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6415; Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 835 pag. 368; Rumo-Jungo, in: BSK
Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 360 CC n. 20; Geiser, in: CommFam
Protection de l’adulte, ad art. 363 CC n. 6). La capacità di
discernimento del mandante deve sussistere al momento in cui viene adottato:
che non sia stato capace prima o non lo sia più immediatamente dopo non cambia
nulla (DTF 134 II 235
consid. 4.3.2; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, pag. 94, n. 206; Rumo-Jungo, in: BSK
Erwachsenenschutz, ad art. 360 CC n. 22).
Giusta l’art. 16 CC
è capace di discernimento qualunque persona che non sia priva della capacità di
agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità
mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile. Il discernimento così
definito comporta due elementi: un elemento intellettuale, ovvero la capacità
di apprezzare il senso, l’opportunità e gli effetti di un determinato atto, e
un elemento volontario, ossia la capacità d’agire in funzione di tale
ragionevole comprensione, secondo la libera volontà (DTF 144 III 264 consid. 6.1.1; DTF
134.
II 235 consid.
4.3.2; STF 5A_905/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 3.2.1). La capacità di discernimento è inoltre relativa: non deve
cioè essere apprezzata in astratto ma in concreto, in relazione quindi ad un
atto determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza, ritenuto
che le richieste facoltà devono sussistere al momento dell’atto stesso (DTF 144
III 264 consid. 6.1.1; STF 5A_905/2015 del 1° febbraio 2016, consid.
3.2.1).
Dal
punto di vista processuale la capacità costituisce la regola ed è dunque
presunta sulla base dell’esperienza generale della vita, per cui l’onere della
prova circa la sua mancanza incombe di principio a colui che allega tale
circostanza (DTF 134 II 235 consid. 4.3.3; STF 5A_905/2015 del 1° febbraio 2016,
consid. 3.2.1). Tale presunzione tuttavia decade, e
l’onere della prova subisce così un’inversione, in presenza di una persona
colpita da infermità o debolezza mentale, poiché in tal caso, secondo
l’esperienza generale della vita, è l’incapacità di discernimento ad essere
presunta (STF 5A_905/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 3.2.1). Non ogni lesione alla salute mentale permette tuttavia di
presumere l’incapacità di discernimento: essa deve creare un degrado durevole e
importante delle facoltà mentali (STF 5A_905/2015 del 1° febbraio 2016,
consid. 3.2.1). Il grado probatorio richiesto alla
parte gravata dell’onere della prova –che si tratti di provare la capacità
oppure l’incapacità di discernimento – è almeno quello della verosimiglianza
preponderante (STF 5A_905/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 3.2.1; STF 5A_748/2008 del 16 marzo 2009 consid. 5.2).
Questi
principi valgono anche quando si tratta di esaminare la validità di un mandato
precauzionale: se anche in tale ambito esiste la presunzione di capacità,
vi può essere un’inversione della presunzione in base alle circostanze,
segnatamente in presenza di una infermità o debolezza
mentale (STF 5A_905/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 3.2.1; STF 5A_859/2014 del 17 marzo 2015, consid. 4.1.2; Rumo-Jungo, in: BSK
Erwachsenenschutz, ad art. 360 CC n. 21).
Per valutare
la capacità di discernimento al momento della costituzione del mandato,
l’Autorità di protezione può fare appello a un esperto medico (con una perizia a
posteriori, art. 446 cpv. 2 CC). La verifica può fondarsi anche su
attestazioni mediche eventualmente redatte al momento della costituzione del
mandato precauzionale (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, pag. 95, n. 209 e
pag. 101, n. 222; Rumo-Jungo,
in: BSK Erwachsenenschutz, ad art. 360 CC n. 22).
Il parere
richiesto al medico fornisce all’autorità giudicante le conoscenze
professionali di cui ha bisogno per comprendere alcuni fatti giuridicamente
rilevanti ed essere in grado di giudicare. Ad un esperto possono
essere sottoposte unicamente valutazioni fattuali e non questioni giuridiche,
la cui risposta incombe all’autorità giudicante e non può essere delegata a
terzi (STF 5A_859/2014 del 17 marzo 2015, consid. 4.1.3.1). Le constatazioni
relative allo stato di salute mentale di una persona, la natura e
l'entità di eventuali disturbi nella sua attività mentale, il
fatto che sia in grado di rendersi conto delle conseguenze dei suoi atti
e che potrebbe opporre la propria volontà a coloro che cercano di influenzarlo
rientrano nell'ambito dell'accertamento dei fatti. Per contro, la conclusione
che ne trae l’autorità giudicante in merito alla capacità di discernimento è
una questione di diritto (STF 5A_859/2014 del 17 marzo 2015,
consid. 4.1.4).
2.4
Nella fattispecie non è
in discussione la validità formale del mandato precauzionale, bensì la capacità
di discernimento di PI 1 al momento della confezione dello stesso. Tale presupposto
è stato negato dall’Autorità di protezione ed è invece considerato comprovato dal
reclamante.
In data 20 settembre 2019,
otto giorni prima della redazione del mandato redazionale, il Servizio __________
di Geriatria dell’Ospedale __________ ha reso un referto concernente la
valutazione delle capacità cognitive di PI 1. La diagnosi dei medici indicava
un “disturbo neurocognitivo di grado lieve (CDR staging 1) di probabile
origine neurodegenerativa primaria di tipo Alzheimer con componente vascolare”
(pag. 1). La valutazione delle capacità cognitive era motivata dall’insorgenza
di disturbi della memoria sempre più ingravescenti, in peggioramento
nell’ultimo anno e “una chiara compromissione” della sua autonomia nei
lavori più complessi (“gestione finanziaria caratterizzata da dimenticanze
nel pagare le fatture che ha richiesto l’intervento del figlio, necessità di
aiuti esterni per l’assunzione di medicamenti”, pag. 2).
Se da tale diagnosi può
risultare comprovata l’esistenza di una lesione alla salute mentale di PI 1,
ancora non si può affermare che la stessa – definita di grado lieve – provocasse
già all’epoca un degrado importante delle facoltà intellettive dell’interessato,
come richiesto dalla giurisprudenza per considerare data un’incapacità di
discernimento. Al contrario, dalle delucidazioni chieste a posteriori dall’Autorità
di protezione ai medici che avevano effettuato la prima valutazione emerge che PI
1, all’epoca di tale esame, “manteneva ancora preservata la capacità di
discernimento per quanto riguarda gli aspetti decisionali riguardanti una
curatela amministrativa volontaria da parte di un consanguineo”
(certificato medico 15 aprile 2020). La sindrome dementigena riscontrata,
infatti, “è una malattia con un decorso lento che comporta una perdita
progressiva delle facoltà intellettive e cognitive così come gli aspetti di
capacità di critica e giudizio”; nel quotidiano, “impatta
progressivamente la capacità personale di occuparsi delle questioni personali
come ad esempio, costituire un mandato precauzionale o redigere delle direttive
del paziente” (certificato medico 15 aprile 2020). Dalla prima valutazione
(del 20 settembre 2019) ai referti successivi (del marzo/aprile 2020), la
sindrome di cui soffre PI 1 è in effetti peggiorata, passando dal grado lieve
(CDR staging 1) al grado moderato (CDR staging 2; il Clinical Dementia
Rating arriva fino al grado 5). In quest’ultimo momento, “non sussistono
più sufficienti risorse cognitive tali da permettere al signor PI 1 di essere
coinvolto in qualsiasi misura decisionale o amministrativa, per una manifesta incapacità
di intendere e di volere” (vedi certificato medico 24 febbraio 2020; vedi
anche referto 10 marzo 2020). Nell’ulteriore rapporto peritale agli atti,
datato 15 luglio 2020, i medici del Servizio di psichiatria geriatrica
territoriale __________ evidenziano come il degrado cognitivo dell’interessato
sia avvenuto in un breve lasso di tempo: ad esempio, il punteggio del MMSE
(Mini-mental state examination; vedi https://www.eoc.ch/dms/site-eoc/documenti/Neurocentro/Neurochirurgia-materiale-sito/Mini-Menta-Test/Mini%20Menta%20
Test.pdf, consultato il 3 maggio 2021) attestato nel settembre 2019
ammontava a 25/30 (considerato un funzionamento cognitivo generale ancora non
patologico), mentre nel giugno 2020 ammontava ad un punteggio di 14/30 (considerata
una grave compromissione delle abilità cognitive; cfr. valutazione 15 luglio
2020, pag. 6).
Se dagli atti dell’incarto
si può dunque considerare comprovata, oggi, un’incapacità di discernimento tale
da non permettere più il coinvolgimento dell’interessato nelle decisioni
riguardanti la propria persona, derivante dalla progressione della malattia, la
stessa conclusione non può essere tratta per l’epoca della redazione del
mandato precauzionale, momento in cui la malattia dementigena si trovava ancora
ad un primo stadio, definito lieve. È in tal senso che deve essere
interpretato, a mente di questo giudice, l’accertamento dei medici quanto ad
una capacità di discernimento “preservata” ancora nel settembre 2019. Come
visto, a detta degli specialisti, tale facoltà decisionale permetteva ancora a PI
1.
di determinarsi sugli aspetti “riguardanti una curatela amministrativa
volontaria da parte di un consanguineo”. Tale affermazione non deve essere
interpretata in senso giuridico rigoroso (come fatto dall’Autorità di
protezione, v. osservazioni 22 gennaio 2021, pag. 3), non emanando da esperti
in materia, ma deve essere considerata in maniera lata come la facoltà di
delegare consapevolmente ad un parente la cura dei propri interessi. Tali
accertamenti medici permettono a questo giudice di sussumere – con una
verosimiglianza preponderante (mentre l’Autorità di protezione indica “una
certezza non data nel caso di specie”, decisione impugnata, pag. 9) – una
capacità di discernimento dell’interessato al momento della confezione del
mandato precauzionale, in particolare permettono di ritenere che a quel momento
PI 1 possedesse ancora la capacità di apprezzare il senso di un mandato
precauzionale e la capacità di agire liberamente sulla base di tale
comprensione, ricopiando a mano il testo e sottoscrivendolo consapevolmente. In
via abbondanziale, anche il fatto che già dal gennaio 2019 – momento in cui non
vi erano dubbi quanto al discernimento di PI 1 – l’avv. RE 1 beneficiasse di
una “procura totale” sottoscritta dal padre (“affinchè si possa
occupare, per mio ordine e conto, di tutte le pratiche amministrative, assicurative,
bancarie, immobiliari, ed ogni altra pratica, nel mio interesse, con potere
decisionale”) propende per il riconoscimento della fiducia riposta nel
figlio ed è coerente con la volontà che fosse lui a rappresentare i suoi
interessi anche in caso di incapacità di discernimento. Tale designazione non
deve essere considerata in contrasto con il fatto che precedentemente anche gli
altri due figli PI 2 e PI 4 siano stati coinvolti fattivamente nella cura degli
interessi di PI 1: essi sono infatti pure esplicitamente nominati nel
documento, quali mandatari di sostituzione.
La considerazione
dell’autorità di prime cure, secondo cui vi sarebbe un’incapacità di
discernimento dell’interessato – almeno parziale – derivante dal fatto che “la
sua incapacità di provvedere autonomamente alla propria gestione amministrativa
e alla sua situazione personale era già nota” (decisione impugnata, pag. 8)
non è pertinente, il concetto di bisogno di protezione e quello di capacità di
discernimento non essendo sovrapponibili.
Gli accertamenti specialistici
esperiti ulteriormente dall’Autorità di protezione appaiono per contro poco pertinenti
– non avendo a che fare con la capacità di discernimento dell’interessato – e non
permettono dunque di inficiare questa conclusione. Poco importa infatti che gli
specialisti abbiano indicato come “altamente improbabile il fatto che [il
mandato precauzionale] sia stato scritto in maniera indipendente dal paziente”,
in ragione del “linguaggio altamente specialistico (termini giuridici) e
complesso” e del fatto che a PI 1 fosse già stata riscontrata “una «povertà»
lessicale e di linguaggio (scritto e orale)” (referto 18 giugno 2020, pag.
1). Se solo si pensa alla reperibilità online di modelli di mandato
precauzionale offerti da associazioni, banche etc., ben si comprende che – come
per la redazione di un testamento olografo – la questione rilevante non sia
quella di sapere se la persona sia in grado di concepire in maniera autonoma un
testo con dei contenuti giuridici ed un linguaggio specialistico (ad esempio, nel
caso concreto, di menzionare l’art. 360 CC e di conoscerne il contenuto) –
circostanza messa in dubbio dal referto in questione e posta dall’Autorità di
protezione alla base del suo giudizio sull’incapacità di discernimento – quanto
quella di accertarsi che la persona risulti capace di comprendere l’essenza del
documento scritto di proprio pugno, il suo senso e le relative implicazioni. Nella
misura in cui PI 1 disponeva ancora della sua capacità di discernimento nel
momento in cui ha ricopiato e sottoscritto il testo riguardante il mandato
precauzionale, ogni ulteriore considerazione quanto alla paternità del medesimo
o alla piena padronanza
dei termini giuridici utilizzati risulta fuori
luogo nel contesto dell’esame demandato all’Autorità di protezione.
Le considerazioni del
reclamante sono pertanto condivise da questo giudice, che non vede ragioni per
non convalidare il mandato precauzionale sottoscritto da PI 1.
2.5
In conclusione, il
reclamo merita accoglimento e la decisione impugnata deve essere riformata, nel
senso di convalidare il mandato precauzionale 28 settembre 2019 di PI 1 e di
designare il figlio RE 1 quale mandatario precauzionale.
L’incarto è dunque
retrocesso all’Autorità di protezione affinchè conferisca all’avv. RE 1 le
credenziali che attestano i poteri conferitigli ex
art. 363 cpv. 3 CC e
proceda all’avviso dell’Ufficio di esecuzione ai sensi dell’art. 68d LEF.
3.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e devono essere messi a carico di PI 3,
unico partecipante al procedimento – oltre all’Autorità di protezione, cui
tuttavia non possono essere addossate spese ex
art. 46 cpv. 6 LPAmm – che
si è opposto alla convalida del mandato precauzionale.
Non si giustifica
di assegnare ripetibili, nella misura in cui il reclamante ha presentato
reclamo in prima persona e senza l’ausilio di un patrocinatore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione 28 ottobre 2020 (ris. n. 2922/2020 del 27 ottobre
2020) dell'Autorità regionale di protezione __________ è così riformata:
“1. Il
mandato precauzionale sottoscritto in data 28 settembre 2019 da PI 1, nato il
1931, è convalidato.
2. RE
1, nato il 1960, residente in via __________ a __________, è designato quale
mandatario precauzionale con i compiti di gestire la cura della persona, degli
interessi patrimoniali e la rappresentanza nelle relazioni giuridiche di PI 1
(mandato precauzionale totale).
3. RE
1 è reso attento ai doveri ai quali è tenuto in virtù delle regole del mandato
previsti dagli art. 394 e segg. CO.
4. RE
1 svolgerà il mandato precauzionale a titolo gratuito.
5-9. Annullati”
§§. L’incarto
è ritornato all’Autorità regionale di protezione ai sensi del considerando 2.5.
2. Gli
oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 700.–
b) spese fr.
100.–
fr.
800.–
sono posti a carico di PI
3.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.