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Decisione

9.2020.166

Valore e scopo informativo del rendiconto finale

23 giugno 2021Italiano11 min

2018 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione)

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.166

Lugano

23 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale

d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

tutti

patr. da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale

concernenti la curatela in favore di † PI 1 (1925-2020) per il periodo 1° gennaio – 19 marzo

2020

giudicando

sul reclamo del 1° dicembre 2020 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa

il 17 novembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con decisione 16 ottobre

2018 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione)

ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del

patrimonio ai sensi degli art. 390, 394 e 395 CC in favore di PI 1 (1925), nominando

quale curatrice la signora CURA 1.

B. In data 5 luglio 2019

l’Autorità di protezione ha privato in via supercautelare PI 1 del diritto di disporre

dei propri conti bancari. La misura è stata confermata con ulteriore decisione cautelare

del 19 agosto 2019. Nel frattempo PI 1 era stata accolta in una casa per anziani.

C. PI 1 è deceduta il 2020.

D. Con decisione 17 novembre

2020 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario finale, per

il periodo dal 1° gennaio 2020 al 19.3.2020, riconoscendo a CURA 1 un compenso di

fr. 1'450.– per il medesimo periodo. Ha quindi revocato formalmente la misura di

protezione, esonerando la curatrice dal suo incarico.

E. Contro la suddetta decisione

sono insorti RE 1 e RE 2, nipoti della defunta. Nel loro reclamo, redatto in lingua

__________, precisano che negli ultimi mesi di vita della zia si sarebbero occupati

di organizzare il suo trasferimento a __________, presso RE 2 e il relativo trasloco,

insieme alla curatrice. Essi contestano la decisione relativamente al valore indicato

nel rendiconto, relativo a oggetti e mobili di proprietà della zia defunta, come

pure sostengono che l’inventario sarebbe incompleto e senza valore. Inoltre, sostengono

di aver avvisato più volte la curatrice di ritenere che nell’appartamento di PI

1 mancassero oggetti di valore e di aver chiesto che essa avviasse un procedimento

penale, denunciandone la sparizione, ciò che ella non avrebbe mai eseguito. In definitiva,

i reclamanti ritengono “intollerabile moralmente” di essere “considerati

detentori di un valore successorio di circa fr. 200'000” (traduzione libera

di chi scrive) e chiedono una rettifica del rendiconto.

F. Tramite osservazioni 26

gennaio 2021, l’Autorità di protezione precisa di essere intervenuta a protezione

di PI 1 constatando importanti prelevamenti dai suoi conti bancari (fr. 30'000.–

e fr. 50'000.–) a favore del nipote RE 2. Essa chiede la reiezione del reclamo,

sostenendo che l’importo di fr. 200'000.–, indicato dalla curatrice e contestato

dai reclamanti, sarebbe stato segnalato ancora dalla defunta, che sosteneva che

tale fosse il valore dei suoi oggetti (mobilia, gioielli, pellicce). Il valore assicurato

presso la compagnia assicurativa __________ era di fr. 185.000.– e di conseguenza

non è stata considerata necessaria una perizia. L’appartamento sarebbe invece stato

sgomberato dai reclamanti stessi e di conseguenza gli oggetti sono stati asportati.

Nel rendiconto finale la curatrice non ha quindi più esposto il relativo valore

e l’Autorità di protezione ha registrato una “uscita/perdita straordinaria così

da pareggiare i conti a bilancio”.

G. In replica, i reclamanti,

che nel frattempo hanno dato mandato all’avvocato PR 1, chiedono in via principale

di sospendere la procedura fino all’emissione della tassazione a carico degli eredi

successiva alla presentazione dell’inventario, per la quale è stata concessa una

proroga fino al mese di aprile 2021. In merito al reclamo, ribadiscono di ritenere

che la valutazione da parte della defunta del valore del mobilio e del vestiario

non sarebbe attendibile e di stimarlo in un massimo di fr. 5'000.–. Precisano infine

che l’”unico valore da prendere in considerazione” sarebbe quindi il saldo

attivo del rendiconto finale approvato dall’Autorità di protezione, di fr. 20'365.97.

Di conseguenza chiedono, in via principale, che sia “confermato il valore del

saldo attivo della successione al momento del decesso pari a fr. 20'365.97, oltre

a fr. 5'000.00 per mobilio e capi di vestiario”.

H. L’Autorità di protezione

ha comunicato in data 4 marzo 2021 di non avere osservazioni da formulare alla richiesta

di sospensione della procedura, mentre non ha presentato alcuna duplica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità

regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo

alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice

unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450

segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa,

in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,

in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione impugnata

l’Autorità di protezione in sostanza ha approvato il rendiconto finanziario finale

per il periodo dal 01.01.2020 al 19.03.2020, “che presenta un saldo attivo al

19.03.2020

di fr. 20'365.97” (disp. 1), ha riconosciuto alla curatrice CURA

1.

una mercede di fr. 1'450.00 relativa al periodo 01.01.2020-19.03.2020 (disp. 2),

ha revocato la curatela istituita a favore della defunta PI 1 (disp. 3) ed esonerato

la curatrice dall’incarico (disp. 4).

3.

RE 1 e RE 2 chiedono

che la decisione impugnata sia rettificata con la modifica dei valori riportati

nell’inventario. In replica essi chiedono in via principale la sospensione della

decisione fino alla decisione di tassazione dell’ufficio successioni e donazioni

e in via subordinata la “conferma del valore del saldo attivo del decesso pari

a fr. 20'365.97, oltre a fr. 5'000.00 per mobilio e capi di vestiario”. Essi

ritengono infatti che l’importo indicato di fr. 200'000.– nell’inventario iniziale

non sia conforme alla realtà.

Nelle proprie osservazioni,

l’Autorità di protezione precisa che l’importo di fr. 200'000.00 indicato nell’inventario

e dedotto dalle dichiarazioni della defunta e dalla polizza assicurativa, non è

più esposto nel rendiconto finale, mentre l’Autorità ha registrato una “uscita/perdita

straordinaria così da pareggiare i conti a bilancio”.

4.

Visto l’esito della procedura,

la richiesta formulata in replica “in via principale” di sospensione

della procedura, per quanto ricevibile viste le sue motivazioni, appare superata.

In considerazione di quanto segue, va ricordato ai reclamanti che la procedura

che ci occupa non ha incidenza sulla procedura successoria, distinta dalla

presente.

5.

Le censure alla decisione

dell’Autorità di protezione riguardano l’importo indicato nell’inventario relativamente

ai beni di proprietà della defunta, che reputano esagerato. Tale importo è stato

infatti riportato, e azzerato, nella decisione di approvazione del rendiconto finale

(unica oggetto della presente procedura), come indicato dall’Autorità di protezione,

per “pareggiare i conti a bilancio”. In effetti, risulta pure

un’osservazione indicante che l’appartamento è stato sgomberato con l’accordo

della defunta. Al primo dispositivo della decisione (il solo che risulta impugnato)

è invece approvato “un saldo attivo al 19.03.2020 di fr. 20'365.97”, identico

a quello che i reclamanti in replica chiedono di confermare, diversamente da

quanto richiesto invece nel reclamo, nel quale essi (non ancora rappresentati

da un legale), hanno postulato di rettificare il rendiconto, nel timore di

essere considerati eredi di una sostanza di fr. 200'000.00. Di fatto, la

modifica richiesta successivamente, in replica, riguarda quindi esclusivamente

l’inserimento di un valore di “fr. 5'000.00 per mobilio e capi di vestiario”

nel dispositivo. Aggiunta che, oltre a non essere motivata dai

reclamanti, non appare pertinente. Al proposito, si ritiene utile ricordare

quanto segue.

5.1

Ai sensi dell’art. 410

cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’autorità

di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni.

Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC, ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni,

il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione

dell’interessato e sull’esercizio della curatela.

Ai sensi dell’art. 415 CC,

per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità di protezione

verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la

rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato

(cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato

(cpv. 3).

In virtù dell’art. 425 CC alla

fine del suo ufficio il curatore rimette all’Autorità di protezione degli adulti

un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale. Ai sensi dell’art.

425.

cpv. 2 CC l’Autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto

e il conto finale come fa con i rapporti e i conti periodici.

Il curatore adempie i suoi

compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni

del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC; CommFam Protection de

l’adulte, Häfeli, n. 2 ad art. 413

CC).

Contrariamente ai conti e ai

rapporti periodici, il conto (o rendiconto finanziario) e il rapporto (o

rapporto morale/rendiconto morale) finale hanno uno scopo meramente

informativo, e non di controllo dell’esercizio della curatela. Come sancito dalla

giurisprudenza, essi devono dunque essere approvati se adempiono al loro dovere

di informazione quanto all’attività svolta. L’Autorità di protezione non deve pronunciarsi

su eventuali carenze del curatore, in quanto sia l’approvazione del conto finale

che l’approvazione del rapporto finale non hanno effetti diretti di diritto materiale

e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare,

l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità

nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1;

STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3).

5.2

Nel

caso in esame, trattandosi di un rendiconto finale, il documento riveste uno scopo

meramente informativo. Contrariamente ai conti e rapporti periodici, esso non costituisce

quindi più uno strumento di gestione della curatela (cfr. Meier, Droit de la protection del l’adulte,

2016, n. 1161 pag. 562) e nella misura in cui adempie alla sua funzione, non spetta

all’Autorità di protezione – né, su reclamo, a questo giudice – pronunciarsi su

eventuali carenze o negligenze della curatrice. Si rammenta infatti che l’approvazione

del rendiconto finale non comporta lo scarico della curatrice e non pregiudica un’eventuale

azione in responsabilità di cui agli art. 454-455 CC.

In definitiva,

dagli atti risulta che l’amministrazione della misura

di protezione a favore di PI 1 e la relativa documentazione è completa e che la

verifica della contabilità da parte dell’Autorità di prima istanza è esaustiva,

ragione per la quale l’approvazione del rendiconto finale e lo scarico dato a CURA

1.

resistono alle critiche dei reclamanti. Le argomentazioni riguardanti una negligenza

della curatrice per asseriti errori nel riportare il valore di oggetti di proprietà

della defunta, non sono dunque ricevibili in sede di approvazione del conto e del

rapporto finale e vanno se del caso fatte valere – e comprovate – nell’ambito di

un’eventuale azione civile tendente al risarcimento di un eventuale danno ai sensi

dell’art. 454 CC, la cui trattazione non compete alle autorità di protezione (né

di primo, né di secondo grado).

6.

Visto quanto precede il reclamo di RE 1 e RE 2, nella misura in cui è ricevibile,

va respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono poste

integralmente a carico dei reclamanti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo, nella

misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. La richiesta di

sospensione della procedura, per quanto ricevibile, è superata.

3. Gli oneri del

reclamo, già anticipati, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono posti a carico di RE

1 e RE 2. Non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro

il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115

LTF.