9.2020.168
Custodia alternata: criteri
31 marzo 2021Italiano39 min
parentale così come deciso il 9 febbraio 2015 dall’Autorità di protezione __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.168
Lugano
31 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la custodia dei figli e la regolamentazione delle relazioni personali
padre-figli;
giudicando
sul reclamo del 9 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 26 ottobre/9 novembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 e PI
2 sono nati il 2014 dalla relazione fra RE 1 e CO 2. Il nucleo famigliare è
stato seguito fin dalla gravidanza della madre dall’Ufficio dell’aiuto e della
protezione (UAP), Settore famiglie e minorenni; il suo intervento era stato
sollecitato dalla stessa signora __________. I genitori, che non hanno
convissuto dopo la nascita dei figli, esercitano congiuntamente l’autorità
parentale così come deciso il 9 febbraio 2015 dall’Autorità di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) in sede di udienza (cfr. verbale del 09.02.2015).
B. Dopo la
nascita dei figli – inizialmente affidati alle cure e alla custodia della madre
– tra i genitori erano subito emerse difficoltà a livello relazionale e di
dialogo. Con decisione 30 marzo 2015 l’Autorità di protezione aveva quindi
istituito una curatela educativa al fine di accompagnare i genitori nelle
relazioni personali padre-figli per aiutarli in un percorso di mediazione e
dialogo; a curatrice era stata designata la signora CURA 1.
C. A
seguito del ricovero della signora RE 1 presso la Clinica psichiatrica
cantonale di __________, nel dicembre 2016 i gemelli PI 1 e PI 2 erano stati
accolti dal padre. Ne sono seguite alcune decisioni adottate dall’Autorità di
protezione pure in sede d’udienza, che non occorre rievocare, bastando qui
ricordare che con decisione 8 agosto 2017 l’Autorità di protezione aveva
affidato, in via cautelare, la custodia di PI 1 e PI 2 al padre,
disciplinando le relazioni personali madre-figli. Nel contempo l’Autorità di
prima sede aveva revocato la curatela educativa e conferito alla dr.ssa __________
il mandato di effettuare una perizia psichiatrica sulla madre,
una valutazione sulle capacità genitoriali della madre e del padre e
l’osservazione dei due figli con esame dei loro bisogni e dello stato di
sviluppo psicoaffettivo. Detta decisione era stata confermata da questa
Camera in data 27 marzo 2018 (v. inc. CDP 9.2017.177).
Il 22 maggio 2018 la
dr.ssa med. __________ aveva trasmesso all’Autorità di protezione la perizia
con le valutazioni richieste.
D. Con decisione 9
ottobre 2018 l’Autorità di protezione aveva modificato, in via
supercautelare,
il disciplinamento delle relazioni personali madre-figli di cui alla decisione
8 agosto 2017.
E. Mediante decisione 16
gennaio 2019 l’Autorità di protezione aveva dato mandato allo psicologo e
psicoterapeuta __________ di svolgere una valutazione psico-diagnostica dei
minori. Il perito aveva trasmesso la sua valutazione all’Autorità il 26 marzo
2019. Nella medesima lo psicologo, considerato il rischio evolutivo per
entrambi i minori, aveva tra l’altro suggerito all’Autorità di prima sede di
ripristinare “una curatela educativa ad opera di un operatore/trice
sperimentato/a”.
F. Il 19 giugno 2019
l’Autorità di protezione aveva indetto un’udienza al fine di discutere la
segnalazione della Scuola dell’infanzia frequentata dai minori.
G. Con ulteriore
decisione 16 luglio 2019 (rettificata il 17 luglio 2019) – dichiarata
immediatamente esecutiva e privata dell’effetto sospensivo in caso di reclamo –
l’Autorità di protezione si era limitata a regolamentare in via cautelare le
relazioni personali della madre con i figli per il periodo estivo 2019 già in
fase alquanto avanzata. Contro detta decisione RE 1 si era aggravato alla
Camera di protezione con reclamo 25 luglio 2019, nel quale aveva postulato
l’effetto sospensivo al reclamo e proposto un diverso disciplinamento delle
relazioni personali per il periodo estivo.
Detto reclamo era
stato dichiarato superato e privo d’oggetto dal presidente di questa Camera con
sentenza 13 settembre 2019. L’Autorità di protezione era stata tuttavia “invitata
a procedere, al più presto ad emanare una regolamentazione in via cautelare o
di merito concernente le relazioni personali” ritenuto che l’intero assetto
delle relazioni tra il genitore non affidatario e figli era ancora
“disciplinato dalla decisione supercautelare 9 ottobre 2018” (v. sentenza
CDP inc. 9.2019.121, consid. 7).
H. Il 27 gennaio 2020
l’Autorità di protezione ha convocato le parti ad un’udienza di discussione e
di aggiornamento della situazione.
I. Il 19 marzo 2020 è
stata trasmessa all’Autorità di protezione e alla Polizia giudiziaria (SRIP)
una segnalazione per sospetto maltrattamento ad opera del padre a danno della
figlia in relazione ad una lesione al collo riscontrata dalla pediatra, che la
minore avrebbe dichiarato alla madre essere stata causata dal padre (cfr.
segnalazione della pediatra dr. ssa med. __________).
J. A seguito della
segnalazione, mediante decisione supercautelare 20 marzo 2020,
l’Autorità di protezione ha, tra l’altro, sancito:
-
l’immediata sospensione delle
relazioni personali tra padre e figli (dispositivo n. 1);
-
l’immediata restituzione alla
madre della custodia dei figli (dispositivo n. 2);
L’Autorità di prime cure
ha dichiarato la decisione immediatamente esecutiva (dispositivo n. 9) e ha in
particolare indicato che il provvedimento era motivato dall’esigenza di
garantire “il bene dei minori”, fino a nuova decisione, che sarebbe
stata emessa “dopo che l’Autorità penale avrà terminato la sua istruttoria”.
K. Con scritto 23 marzo
2020 il procuratore pubblico ha in effetti informato che, a seguito della
segnalazione trasmessa alla Polizia giudiziaria (SRIP), è stato aperto un
procedimento penale nei confronti di RE 1 per titolo di lesioni semplici, sub.
vie di fatto e violazione del dovere d’assistenza o educazione, in relazione ai
fatti raccontati dai minori PI 1 e PI 2.
L. L’8 aprile 2020 RE 1
ha impugnato la predetta decisione supercautelare chiedendone l’annullamento.
Con sentenza 9 aprile 2020 il presidente di questa Camera ha dichiarato il
reclamo irricevibile, in quanto rivolto avverso una decisione supercautelare,
non impugnabile (v. inc. CDP 9.2020.37). Nella decisione veniva indicato che
l’Autorità di prima sede era comunque tenuta a sentire in tempi brevi le parti
con l’avvertenza che nel dispositivo della decisione mancava l’usuale termine
assegnato alle parti per esprimersi sul contenuto della supercautelare (cfr.
sentenza menzionata pag. 4 in fine).
Contestualmente al reclamo
RE 1 ha anche lamentato una ritardata/denegata giustizia da parte
dell’Autorità di prime cure, rilevando che la medesima, pur essendo in possesso
di tutta la documentazione necessaria (perizie e valutazioni) e malgrado i vari
solleciti (anche da parte della Camera di protezione), non aveva ancora emesso
una decisione sulla custodia dei minori, sulla regolamentazione delle relazioni
personali e sul ripristino della curatela educativa suggerito dal perito __________.
M. Mediante decisione
18/19 maggio 2020 (ris. n. 104/2020) l’Autorità di protezione ha decretato, in
via cautelare, che il padre poteva comunicare telefonicamente con i figli due
volte alla settimana (dispositivo n. 1) e la nonna paterna con i nipoti una
volta alla settimana (dispositivo n. 2).
N. Il 28 agosto 2020 il
procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale (decreto
cresciuto in giudicato il 25 settembre 2020) nei confronti di RE 1 per i reati
di lesioni semplici, vie di fatto e violazione del dovere di assistenza o educazione.
Dal decreto d’abbandono emerge che “l’istruttoria non ha chiarito in che
modo la bambina si sia causata la ferita al collo e neppure la dr.ssa med. __________
(n.d.r. perita consultata dal magistrato penale) ha potuto chiarire la causa
precisa, tuttavia non è da escludere e anzi appare verosimile che la lesione
sia da ricondurre ad un litigio con il fratellino, avvenuto all’interno
dell’autovettura e dove i due bambini si sarebbero colpiti reciprocamente, come
per altro indicato da __________ (n.d.r. la madre)”.
O. Con istanza “supercautelare,
cautelare e di merito” del 28 settembre 2020 RE 1 ha chiesto all’Autorità
di protezione l’immediato ripristino “della situazione quo ante alla
decisione supercautelare 20 marzo 2020”. Ha in particolare postulato in
via
principale, che le relazioni personali padre-figli vengano
immediatamente ristabilite e che la custodia dei figli venga nuovamente
assegnata al padre. In via
subordinata, nell’attesa di una
decisione cautelare, ha chiesto che venga ordinato in via supercautelare
l’immediato esercizio del diritto di visita personale padre-figli, dal venerdì
al termine della scuola sino a lunedì mattina con l’accompagnamento
all’istituto scolastico.
P. Con sentenza 6
ottobre 2020 la Camera di protezione ha accolto il reclamo 8 aprile 2020 per ritardata
giustizia e assegnato all’Autorità di prime cure un termine scadente il 9
novembre 2020 per procedere agli incombenti necessari ed emanare la
decisione cautelare che le compete in relazione alla custodia dei figli e alla
regolamentazione delle relazioni personali.
Q. Tramite decisione 26
ottobre/9 novembre 2020 l’Autorità di protezione ha deciso:
-
la conferma nel merito
dell’attribuzione alla madre della custodia dei figli, già ridata alla medesima
in via supercautelare (dispositivo n. 1);
-
l’accompagnamento dei figli da
parte della madre per ogni appuntamento di cura presso le varie figure
professionali (SMP, CPE, Ergoterapia, …) (dispositivo n. 2);
-
la competenza della madre nella
scelta degli operatori sanitari dei figli, così come del percorso scolastico
dei figli (dispositivo n. 3);
-
l’indicazione alla madre di
continuare la collaborazione di rete con la scuola elementare __________, la pediatra dr. __________, l’ergoterapista e l’SMP così come finora già fatto
(dispositivo n. 4);
-
la regolamentazione delle
relazioni personali con il padre un fine settimana ogni due (dispositivo n. 5);
-
le vacanze dei figli con il padre
(dispositivo n. 6);
-
le relazioni telefoniche tra il
padre e i figli (dispositivo n. 7);
-
l’incarico al SAE per il sostegno
della famiglia della madre e dei figli, in collaborazione con la rete già
esistente (dispositivo n. 8);
-
l’obbligo per il padre di
rifondere immediatamente alla madre gli assegni famigliari da lui percepiti dal
mese di marzo 2020 e di attenersi al pagamento regolare e mensile dei
contributi alimentari fissati nel contratto di mantenimento (28 maggio 2015)
(dispositivo n. 9);
-
l’invito alla rete di segnalare
all’Autorità di protezione ogni eventuale fatto che potrebbe compromettere il
bene dei minori PI 1 e PI 2 (dispositivo n. 10);
- l’immediata esecutività della decisione (dispositivo
n. 12).
R. Mediante reclamo 9
dicembre 2020 RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione 26 ottobre 2020 e l’assegnazione
a lui (con effetto immediato) della custodia parentale, in via subordinata la
trasmissione dell’incarto all’Autorità di prime cure per una nuova decisione.
S. Con osservazioni 12
gennaio 2021 CO 2 ha postulato la conferma della decisione avversata.
L’Autorità di protezione
ha rinunciato a presentare osservazioni al reclamo.
Mediate replica 2 febbraio
2021 RE 1 ha ribadito le richieste del suo reclamo, segnatamente l’affidamento
a lui dei figli, per il loro bene. Al riguardo ha lamentato che la madre
sarebbe stata ospedalizzata e i figli affidati ai nonni materni.
T. Nel frattempo, preso
atto dell’ospedalizzazione di CO 2 (cfr. e-mail 27 gennaio 2021) con istanza 1°
febbraio 2021 RE 1 ha postulato all’Autorità di protezione di verificare il luogo
e il motivo del ricovero di CO 2. Nel caso fosse ricoverata presso l’OSC RE 1 ha
chiesto, in via supercautelare e cautelare, che la custodia dei minori venga
ridata a lui, con l’impegno da parte sua ad accompagnarli agli appuntamenti di
cura.
U. A seguito degli
accertamenti effettuati d’ufficio dalla Camera di protezione, con rapporto
medico 15 febbraio 2021 la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) di __________,
ha attestato che CO 2 era degente dal 26 gennaio 2021 in regime coattivo (art.
426 CC) presso la CPC per le problematiche mediche rilevabili dal rapporto
menzionato (delirio paranoide, ansia e labilità emotiva). Il 10 febbraio 2021
(a seguito dell’assunzione regolare della terapia farmacologica prescritta e
del graduale miglioramento) il ricovero è stato tramutato da coatto a
volontario. La paziente è stata dimessa dalla Clinica il 17 febbraio 2021.
Il rapporto medico è stato
trasmesso alla rappresentante della madre per osservazioni e all’Autorità di
protezione, con l’invito a quest’ultima di comunicare se intendeva
riconsiderare la sua decisione.
V. Nel frattempo con
decisione 12 febbraio 2021 il presidente dell’Autorità di protezione, preso
atto del ricovero della madre, ha accolto l’istanza del padre e regolamentato,
in via cautelare, con effetto immediato, il diritto di visita del padre durante
le vacanze di carnevale, stabilendo che i minorenni avrebbero trascorso le
menzionate vacanze (da sabato 13 febbraio fino a domenica 21 febbraio 2021) –
come poi avvenuto – con il padre. Questa decisione, è stata impugnata da CO 2,
mediante reclamo 12 febbraio 2021 e sarà oggetto di separata decisione (inc. CDP
9.2021.15).
Con scritto 22 febbraio
2021 l’Autorità di protezione ha comunicato che non intende rivedere la propria
decisione, informando di essere intenzionata ad istituire una curatela
educativa.
W. Mediante risoluzione
24 febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha dichiarato priva d’oggetto
l’istanza supercautelare/cautelare 1/3 febbraio 2021 di RE 1 (che chiedeva la
sospensione della custodia dei figli alla madre, durante il ricovero).
X. Con decreto 25
febbraio 2021 il presidente di questa Camera ha nominato a PI 1 e PI 2 una curatrice
di rappresentanza, nella persona dell’avv. __________, con il compito di
tutelare con effetto immediato gli interessi dei minorenni nelle procedure
davanti alle Autorità di protezione di primo e secondo grado.
Mediante duplica 26
febbraio 2021 CO 2 ha riconfermato i contenuti delle osservazioni 12 gennaio
2021. In particolare ha contestato che RE 1 abbia fatto fronte al pagamento dei
contributi alimentari decisi dall’Autorità, lamentando che vi sarebbero
arretrati anche antecedenti a dicembre 2020. Con riferimento al rapporto medico
della CPC, CO 2 ha prodotto il rapporto 18 febbraio 2021 della dr. ssa med. __________
(psichiatra e psicoterapeuta curante della madre) che chiarirebbe, a suo dire,
la dinamica che ha portato al ricovero. La dottoressa riporta che CO 2 a
seguito di una lombalgia, si era recata in un primo momento all’Ospedale __________,
e avrebbe poi chiamato la Polizia (“si sarebbe sentita molto confusa
rispetto all’assunzione dei farmaci”). A mente della psichiatra la
paziente, sofferente per una patologia fisica e non trovando sollievo (dal
medico curante), si sarebbe impaurita particolarmente in relazione alla sua
capacità di gestire i figli essendo impedita nei movimenti. Per questo avrebbe
chiesto al padre la disponibilità a prendersene cura qualora fosse stato
necessario. Il fatto di non essersi sentita presa in considerazione dall’Ospedale
avrebbe incrementato i suoi livelli d’ansia fino a innescare un’ideazione
persecutoria. La dr. ssa med __________ dichiara altresì che nell’arco di
pochissimo tempo dal ricovero la signora avrebbe iniziato a sentirsi in
equilibrio. Il ricovero presso la CPC si sarebbe poi protratto nel tempo a
causa della comparsa di una acatisia da neurolettici (effetto collaterale spiacevole
ma comune).
Con osservazioni 15 marzo
2021 la curatrice di rappresentanza avv. __________ ha postulato che l’incarto
venga retrocesso all’Autorità di prime cure affinché, valutata nuovamente la
situazione, si determini nuovamente disponendo: la nomina di un curatore
educativo (1), il regime della custodia alternata, proponendo che i minori
restino con il padre dal giovedì dopo scuola al lunedì mattino e con la madre
il resto della settimana (2), che PI 1 e PI 2 trascorrano le vacanze pasquali 2021
con il padre (3) e che venga indetta una riunione di rete per valutare
l’implementazione delle proposte modalità ed eventualmente un aggiornamento dei
percorsi terapeutici già intrapresi (4). A mente della curatrice, il recente
ricovero della madre deve essere seriamente preso in considerazione per
rivedere la decisione in punto alla custodia, che poggiava su circostanze
diverse da quelle certificate all’inizio del 2021.
Mediante osservazioni 17
marzo 2021 RE 1 ha dichiarato di condividere le considerazioni espresse dalla
curatrice di rappresentanza.
Con osservazioni 24 marzo
2021 CO 2, in merito alle proposte formulate della curatrice di rappresentanza,
ha dichiarato di opporsi alla custodia alternata, concordando invece con la
nomina di un curatore educativo, con l’incontro di rete e la regolamentazione
delle vacanze pasquali. La reclamante mette in dubbio che la curatrice abbia
potuto prendere visione dell’intero incarto. Quanto alla proposta di affido
alternato – che farebbe a suo dire tabula rasa dell’approfondita istruttoria
esperita dall’Autorità di prima sede – non sarebbe stata proposta dai genitori
e neppure dalla rete e al riguardo lo psicologo psicoterapeuta __________
avrebbe espresso riserve.
Mediante osservazioni 24
marzo 2021 l’Autorità di protezione ha postulato nuovamente la riconferma della
decisione impugnata, presa a suo dire dopo una lunga istruttoria, indicando di
aver valutato anche l’ipotesi di una custodia congiunta. L’Autorità ha
manifestato la sua contrarietà alla custodia alternata rilevando di non
condividerla né nel principio né tantomeno nelle modalità proposte dalla
curatrice di rappresentanza. Ha approvato per contro la richiesta di istituire
una curatela educativa, come pure la richiesta di indire un incontro di Rete
allo scopo di condividere gli aggiornamenti sulle cure ai figli, sulla salute
della madre e l’aggiornamento sulla disponibilità del padre ad assumere le cure
dei figli. Ha per finire precisato che “le vacanze pasquali sono state decise e
così rimangono”.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha:
confermato nel merito la decisione
supercautelare che “ridava” la custodia alla madre; disposto che la madre si
occuperà di accompagnare i figli ad ogni appuntamento di cura (SMP, CPE,
ergoterapia,…); disposto che alla madre compete la scelta degli operatori
sanitari e il percorso scolastico dei figli; obbligato la madre a continuare la
collaborazione con la Rete; regolamentato le relazioni personali padre-figli e
le vacanze; incaricato il SAE per il sostegno della famiglia della madre e dei
figli; disposto che il padre dovrà rifondere alla madre gli assegni famigliari
percepiti da marzo 2020 e attenersi al pagamento dei contributi alimentari
fissati nel contratto di mantenimento; invitato la rete a segnalare ogni fatto
che potrebbe compromettere il bene di minori.
L’Autorità di protezione
ha motivato tali dispositivi indicando che la madre è rivolta prioritariamente
al bene di figli, “capace di curarsi, ascoltare, chiedere, condividere e
collaborare con le persone che curano la sua malattia che non pregiudica la sua
capacità genitoriale”, indicando per contro che il padre ha un “atteggiamento
contradditorio e irrispettoso delle decisioni dell’Autorità, un atteggiamento
diseducativo e manipolatorio nei confronti dei figli, la non volontà di
confrontarsi con la rete”. L’Autorità di prima sede ha precisato che
gestire la cura e l’educazione dei figli in un contesto lavorativo e di nuova
famiglia, con altri figli non è facile, precisando che la scelta della custodia
va fatta fra il genitore che ha più tempo per la cura dei figli e sa decidere –
tra il bene dei minori e le sue personali limitazioni e/o esigenze – in primo
luogo per il bene dei minori. Tenuto conto di questo criterio, a mente dell’Autorità
prime cure, la madre è la migliore garante di cura e di tempo per i figli.
L’Autorità di protezione ha disposto il
ripristino delle relazioni personali con il padre, precisando che le stesse vanno
monitorate. Ha infine previsto che il padre dovrà rifondere immediatamente gli
assegni famigliari percepiti e attenersi al pagamento regolare dei contributi
alimentari alla madre.
L’Autorità di prima sede ha infine rilevato
che non essendo riuscita a reperire un curatore educativo avrebbe optato per il
sostegno del SAE.
3.
Con il proprio
gravame RE 1 postula l’annullamento della decisione 26 ottobre 2020, chiedendo
che gli venga affidata, con effetto immediato, la custodia parentale sui figli
e in via subordinata, la trasmissione dell’incarto all’Autorità di prime cure
per nuova decisione.
Il reclamante contesta le
considerazioni alla base della decisione impugnata, indicando che la medesima non
sarebbe sufficientemente motivata. Le chiare perizie e le valutazioni agli atti
avrebbero evidenziato i limiti oggettivi della madre e non avrebbero invece rilevato
limitazioni alla capacità genitoriale o alla gestione della cura ed educazione
da parte del padre. RE 1 lamenta che per poter togliere la custodia ad un
genitore servirebbero motivi seri e gravi, ricordando di essersi occupato dei
figli per oltre due anni (dal ricovero della madre nel 2016 alla decisione
supercautelare del 2018). RE 1 ribadisce anche in questa sede la necessità di
istituire una curatela educativa in favore dei minori.
Il reclamante
contesta che l’Autorità oltre a revocare la custodia avrebbe, de facto,
pure revocato l’autorità parentale (attribuendo alla sola madre la scelta delle
cure e degli operatori sanitari e la competenza del percorso scolastico).
4.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Il citato principio
vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del
Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004
del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
6° ed., 2019, nota 1764 pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015
del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612),
sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere
non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III
411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
5.
In concreto appare
opportuno fare determinate puntualizzazioni e chiarimenti, ritenuto che la
decisione in esame è priva di fondamenti e basi giuridiche, nonché delle
adeguate motivazioni.
5.1
Giusta l’art. 296 cpv.
1.
CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio. Il cpv. 2
sancisce come regola l’autorità parentale congiunta, indipendentemente dallo
stato civile dei genitori (Messaggio concernente una modifica del CC, Autorità
parentale, del 16 novembre 2011, FF pag. 8040). L’autorità parentale
congiunta può essere istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a
CC) o con una decisione dell’Autorità di protezione o del giudice (art. 298b
CC; COPMA, raccomandazioni del 13 giugno 2014, n. 3 segg.).
Secondo l’art. 301
CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e
l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.
L’art. 302 CC (educazione) dispone altresì che i genitori devono educare
il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo
fisico, intellettuale e morale.
5.2
Il
diritto di determinare il luogo di dimora dei figli è una componente
dell’autorità parentale ed è stabilita di principio congiuntamente ai genitori,
fatta riserva per gli accordi intervenuti tra le parti o per il disciplinamento
disposto dal giudice o dall’autorità di protezione a norma degli artt. 298a e
298b CC (Meier/Stettler, Droit de
la filiation, 6°ed., 2019, N. 1110 pag. 731 e N.1116 pag. 736-737).
Conformemente all’art. 298d CC, ad istanza di un genitore, del figlio o
d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica l’attribuzione
dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il
bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le
relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del
figlio (cpv. 2). Ciò è in particolare il caso della tolta della custodia quale
misura di protezione fondata sull’art. 310 CC (Meier/Stettler,
op. cit., N. 1110 e N 2615 pag. 731-732, N. 1116 e N. 2637 pag. 736-738).
5.3
Ai sensi dell’art.
301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo
di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il
diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto
di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative
dell’autorità parentale.
Il
concetto generico di “custodia” si esaurisce oramai nella sola “custodia di
fatto”, ovvero la gestione quotidiana del figlio e l’esercizio dei doveri
legati alla sua cura e alla sua educazione (DTF 142 III 17 consid. 3.2.2).
Dall’entrata in vigore della
revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione
è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il
luogo di dimora del figlio” (droit de déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts;
cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC; Meier/Stettler,
Droit de filiation, n. 1291 pag. 847).
Il
diritto di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le
modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente
al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128
III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid,
ad art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier,
ad art. 310 CC n. 1).
5.4
L’Autorità
parentale congiunta, ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC) non implica necessariamente
una custodia alternata.
Contestualmente alla
decisione sull’autorità parentale, l’autorità di protezione disciplina anche le
altre questioni litigiose: per decidere sulla custodia, sulle relazioni
personali o la partecipazione alla cura, l’autorità tiene conto del diritto del
figlio a intrattenere regolari relazioni personali con entrambi i genitori
(art. 298b cpv. 3 e 3bis CC). In caso di esercizio congiunto
dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio l’autorità
di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno
disporre la custodia alternata (art. 298b cpv. 3ter CC).
Chiamato
a statuire in proposito, tuttavia, il giudice deve, esaminare se una custodia
alternata sia possibile e compatibile con il bene del minore, (art. 298 cpv.
2ter CC), principio fondamentale per l’attribuzione dei diritti parentali, al
quale gli interessi dei genitori devono cedere il passo (STF 5A_147/2019 n.
2.1). Al giudice incombe verificare alla luce delle situazioni di fatto attuale
e previgente se una custodia alternata appare effettivamente idonea a
preservare il bene del minore (DTF 142 III 612 consid. 4.2).
Fra
i criteri da esaminare sono da citare le capacità educative dei genitori, che
devono essere date per entrambi, e l’esistenza di una buona capacità e volontà
comunicativa, essenziale viste le misure d’organizzazione e lo scambio regolare
di informazioni che un tale metodo di custodia richiede (cfr. STF 25 marzo 2020
n. 5A_147/2019 n. 2.1). Vanno altresì considerati il desiderio del figlio, e la
situazione previgente. Fatta riserva per le capacità educative dei due
genitori, evidentemente imprescindibili per l’instaurazione della custodia
alternata, tutti gli altri criteri sono indipendenti. I criteri della stabilità
e della possibilità di un genitore di occuparsi personalmente di un figlio
avranno un ruolo preminente in caso di lattanti e figli in bassa età. La
capacità di collaborazione dei genitori sarà di contro più importante quando il
figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei
genitori esige un’organizzazione più complessa.
Se
il giudice giunge alla conclusione che una custodia alternata non è
nell’interesse del minore, il giudice attribuisce la custodia a uno dei
genitori, prendendo in considerazione essenzialmente i medesimi criteri, ai
quali va aggiunto l’esame della capacità di ognuno di loro di favorire i
contatti del figlio con l’altro genitore.
Pertanto
i criteri da esaminare per l’attribuzione della custodia restano essenzialmente
quelli definiti dalla giurisprudenza, quali le capacità educative dei genitori,
le relazioni personali fra genitori e figlio, l’attitudine dei genitori a
prendersi cura dei figli personalmente e a occuparsene. Dovrà essere scelta la
soluzione che meglio potrà assicurare al minore la stabilità delle relazioni
necessarie ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico,
morale e intellettuale. Nel caso di capacità educative e di cura equivalenti
fra i genitori dovrà essere privilegiata la “stabilità delle relazioni”
(evitare cambiamenti inutili). Pure importante è l’attitudine a favorire i
contatti fra il figlio e l’altro genitore (Meier/Stettler, op. cit.,
N. 1155 segg. pag. 764).
6.
Nel
caso in esame, i genitori di PI 1 e PI 2 – non coniugati – detengono
congiuntamente l’autorità parentale sulla base dell’accordo concluso in sede
d’udienza il 9 febbraio 2015 (cfr. confermata con convenzione 28 maggio 2015 e
approvata in sede d’udienza il 1° giugno 2015). Questa regolamentazione non è
stata contestata dalle parti.
Come risulta dagli atti,
inizialmente la custodia dei figli è stata affidata alla madre (cfr. verbale
udienza 1° giugno 2015). Dall’incarto emerge che da subito la Rete si è
attivata a sostegno della madre (cfr. curatela educativa, decisione 3 aprile
2015, rapporto UAP 23 dicembre 2016). A seguito del ricovero in CPC di PI 1 (23
dicembre 2016), i figli sono prontamente stati accolti dal padre. L’affidamento
provvisorio al padre è stato inizialmente confermato in sede d’udienza (16
gennaio 2017): l’Autorità aveva disposto che il padre avrebbe continuato ad
occuparsi, accogliere ed accudire i bambini fino a nuova decisione e che i
bambini avrebbero trascorso un fine settimana ogni due dai nonni materni. Mediante
decisione 8 agosto 2017 l’Autorità di protezione ha affidato i minori, in via
cautelare, alle cure ed educazione del padre (custodia), garantendo alla madre
regolari relazioni personali. Nel contempo l’Autorità ha ordinato una perizia
psichiatrica sulla madre (dr. ssa med. __________).
6.1
Dalla perizia psichiatrica
della dr. ssa med. __________ del 22 maggio 2018 è emerso che CO 2 è affetta,
da anni, da una sindrome affettiva bipolare, con episodi maniacali e
depressivi. La perita ha precisato che è necessario che la signora continui un
trattamento psichiatrico regolare che permetta il riconoscimento tempestivo
delle fasi depressive e maniacali, con prevenzione delle ricadute. Dalla
perizia emerge che la peritanda, pur avendo coscienza della malattia, fatica a
capire che nelle fasi acute in suo comportamento inadeguato ha ripercussioni
anche sui figli.
Dalla perizia emerge
altresì che CO 2 è solo parzialmente in grado di esercitare le sue
capacità genitoriali nei confronti dei figli, e nel bilancio delle capacità “prevalgono
nettamente i limiti rispetto alle risorse”. La perita ha precisato che per
tali difficoltà non è in grado da sola di sostenere adeguatamente i
figli nel loro processo di crescita. Pertanto deve essere aiutata da un terapeuta
nella relazione con i figli e deve continuare il trattamento farmacologico con
stabilizzatore dell’umore.
Quanto al padre la dr. ssa
med. __________ indica che RE 1 è in grado di supportare i figli nel processo
di crescita e di progressiva automizzazione ed ha capacità di accudimento. Al
riguardo la perita conclude che il padre non presenta limiti negli
indicatori di idoneità genitoriali ed è in grado da solo di sostenere
adeguatamente i figli nel loro processo di crescita attraverso adeguati
atteggiamenti di accoglienza, comprensione, di approvazione, ed incoraggiamento
durante il processo di crescita, di automizzazione e di allentamento da se.
6.2
Dalla valutazione
psico-diagnostica dello psicologo e psicoterapeuta __________ (26 marzo 2019) sui
minori (ordinata dall’Autorità di prime cure) è in particolare emerso un’importante
conflitto parentale (mancanza di fiducia reciproca). Il perito ha però negato
che vi sia una “sindrome da alienazione parentale, poiché entrambi i
genitori paiono nutrire sincero affetto, genuino attaccamento e sufficiente
coscienza della loro sofferenza”. “In mezzo a tutto” secondo __________
“stanno PI 2 e PI 1 il cui lato psichico, unitamente ai sintomi comportamentali
ed emozionali che hanno sviluppato nel tempo, riflette consciamente sia gli
effetti della lacerazione genitoriale, sia gli aspetti bipolari del materno:
stato depressivo/inibico a carico di PI 2 e stato ipertimico per ciò che
riguarda il funzionamento di PI 1”. Il perito ha concluso che entrambi i
fratelli mostrano i segni di una sofferenza psichica prodottasi dal conflitto
dei genitori e dal permanere di uno stato di instabilità e contesa nell’attualità
a cui non è estranea la patologia della madre e la sfiducia paterna nei suoi
confronti. Oltre ad una presa a carico per i minori, ed un seguito terapeutico
per la madre, lo psicologo __________ ha invitato l’Autorità di protezione a
ripristinare una curatela educativa.
6.3
A seguito
dell’apertura di un procedimento penale nei confronti del padre (19 marzo
2020), mediante decisione supercautelare 20 marzo 2020 l’Autorità di protezione
ha restituito alla madre la custodia dei figli e sospeso le relazioni personali
padre-figli (2020).
Malgrado il decreto
d’abbandono da parte del procuratore pubblico (28 agosto 2020) e i tanti
solleciti da parte del padre, volti a ripristinare la custodia, l’Autorità di
protezione è rimasta inattiva.
Con sentenza 6 ottobre
2020.
la Camera di protezione ha accolto il reclamo di RE 1 per ritardata
giustizia e assegnato un termine all’Autorità di prime cure per procedere
ed emanare la decisione cautelare che le compete in relazione alla custodia dei
figli e alla regolamentazione delle relazioni personali.
L’Autorità, senza
ulteriori disamine e con una scarna motivazione, ha emesso la decisione 26
ottobre 2020 oggetto della presente, confermando de facto la decisione
supercautelare.
6.4
Come risulta dagli atti, dal 26 gennaio 2021 CO 2 è stata nuovamente
ricoverata in regime coattivo presso la CPC di __________ (cfr. certificato 11
febbraio 2021).
Nel
certificato medico 15 febbraio 2021 il capoclinica della CPC ha puntualizzato
che nelle settimane precedenti al ricovero la paziente avrebbe sviluppato un
delirio paranoide, affermando di esser perseguitata dall’ex-compagno che
avrebbe avuto atteggiamenti violenti su di lei e sui figli. Nella
giornata del ricovero la paziente si recava sul balcone per gridare tali paure
al vicinato e venivano allertate le forze dell’ordine
e la croce verde.
I soccorritori riferivano di aver trovato, nella pattumiera, i farmaci che la
paziente avrebbe dovuto assumere. In Pronto Soccorso l’interessata avrebbe poi affermato
di non voler assumere alcun medicamento e di non voler essere più seguita
dalla dr. __________. Durante il corso della degenza in CPC, assumendo regolarmente
la terapia farmacologica prescritta, si assisteva ad un miglioramento del
quadro clinico.
6.5
La
curatrice di rappresentanza, avv. __________, che con ogni evidenza ha preso
visione dell’incarto completo, ha altresì rilevato che agli atti vi sono
diversi rapporti che andrebbero aggiornati a fronte dell’evoluzione – non
tranquillizzante – della situazione famigliare, precisando, a giusto titolo,
che le conclusioni peritali in particolare non possono essere neglette,
poiché redatte dopo un approfondito esame della situazione.
Ora,
nel caso in esame, la decisione impugnata è sprovvista dei basilari fondamenti
giuridici. Le motivazioni a fondamento dell’affidamento dei minori alla madre
non si conformano minimamente con i criteri giurisprudenziali (sopra ricordati,
cfr. consid. 5.2-5.4) per l’attribuzione della custodia parentale. Già solo per
questo motivo andrebbe ritornata all’Autorità di prime cure.
In
ogni caso, alla luce del recente ricovero coatto della madre, come chiesto dal
reclamante, auspicato dalla curatrice di rappresentanza e condiviso dalla
stessa Autorità di protezione (benché solo nelle recenti conclusioni 24 marzo
2021) l’incarto va retrocesso all’Autorità stessa perché si determini
nuovamente.
7.
In
simili circostanze, il dispositivo n. 1 deve essere annullato e l’incarto
ritornato all’Autorità di protezione. Questa dovrà determinarsi nuovamente, entro
il 31 maggio 2021, sulla custodia di PI 1 e PI 2 alla luce dei dispositivi
di legge e della giurisprudenza in materia, tenendo debitamente conto segnatamente
delle risultanze delle complete e scrupolose perizie già agli atti (in
particolare la perizia psichiatrica della dr. ssa med. __________ su CO 2, l’esame
delle capacità genitoriali attestate per i genitori dalla stessa dottoressa e
la valutazione psico-diagnostica dei minori ad opera dello psicologo __________),
delle risultanze del recente ricovero della madre e dei rapporti della scuola
frequentata dai minori (approfondimenti richiesti e ottenuti dalla curatrice di
rappresentanza agli atti, cfr. 17 febbraio 2021). Previa consultazione della
Rete, se del caso con nuova audizione delle parti (ritenuto che l’ultima
udienza ha avuto luogo oltre un anno fa il 27 gennaio 2020), l’Autorità di
prima sede dovrà dunque emettere una decisione di merito sulla custodia, non
escludendo a priori l’eventualità di una custodia alternata. Tutto ciò nell’interesse
prioritario del bene dei minori e non già dei genitori, come erroneamente sembra
sostenere la resistente.
L’Autorità
di protezione va resa attenta che le risultanze dei certificati della dr. ssa
med __________ (psichiatra di CO 2) come pure quelli della dr.ssa med __________
(pediatra dei minori), sono in ogni caso da considerare quali valutazioni di
parte essendo gli stessi, con ogni evidenza, specialisti scelti dalle parti
e non già nominati dall’Autorità stessa. Come recentemente evocato dal
Tribunale federale, l’esperto mandato da una parte non può essere né
indipendente né imparziale, ragion per cui il suo referto deve essere
considerato una perizia privata e non riveste la medesima forza probante della
perizia giudiziaria. Gli esiti di una tale perizia sono sottoposti al principio
del libero apprezzamento delle prove e devono essere considerati come delle
mere allegazioni di parte (DTF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2,
STF 6B_955/2019 dell’11 ottobre 2019 consid. 3.1), analogamente ai certificati
medici prodotti dalle parti (cfr. DTF 140 III 16 consid. 2.5 e DTF 140 III 24
consid. 3.3.3; sentenza CDP 21 febbraio 2020, inc. CDP 9.2019.159 consid. 3.8).
Va ricordato che a seguito
della presente decisione la procedura si ritrova allo stadio precedente
all’emanazione della decisione “di merito” qui annullata, vale a dire quello in
cui la misura supercautelare era ancora in vigore. L’annullamento della
decisione impugnata fa infatti rinascere la misura supercautelare (cfr.
DTF 139 III 86, consid. 1.1.1; sentenza CDP del 25 febbraio 2021 inc.
9.2020.120
consid. 7). L'Autorità di protezione va di conseguenza invitata a
procedere speditamente a quanto di sua incombenza, ritenuto che la decisione
supercautelare è per sua stessa natura destinata ad avere una breve durata.
8.
Nel
dispositivo n. 3 l’Autorità di protezione ha conferito alla sola madre la competenza
nella scelta degli operatori sanitari dei figli, così come del percorso
scolastico dei figli. La sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione in
relazione a detta misura.
Come a giusto titolo rilevato dal reclamante un simile modo
di procedere non può essere condiviso. L’esercizio comune dell’autorità
parentale implica infatti pure la condivisione della responsabilità fra i
genitori dell’educazione dei figli (componente dell’autorità parentale: art.
301.
CC) (Meier/Stettler, op. cit., N. 1273 segg. pag. 834). Mediante
tale disposto, peraltro privo di qualsiasi fondamento o motivazione, l’Autorità
ha di fatto posto una limitazione – non motivata – all’autorità parentale del
padre.
La
misura, non motivata e neppure rispettosa del principio di proporzionalità
(art. 311 CC), va pertanto annullata.
9.
Visto
quanto sopra, nella misura in cui verrà previsto un diverso disciplinamento
relativo alla custodia parentale (dispositivo 1), l’Autorità di protezione
dovrà con ogni evidenza provvedere pure di conseguenza al disciplinamento delle
relazioni personali, vacanze e tutte le questioni connesse alla cura dei minori
(dispositivi 2, 4-7). Tali dispositivi, neppure messi in discussione in sede di
reclamo, restano pertanto in vigore fino al nuovo disciplinamento (dispositivi
2, 4-7).
A
titolo abbondanziale, come a giusto titolo previsto dalla curatrice di
rappresentanza e a scanso di equivoci, si rileva che la regolamentazione delle
vacanze pasquali è già stata oggetto della decisione ora in esame. L’Autorità
di protezione ha infatti disposto che i minori trascorreranno la Pasqua 2021
con il padre (cfr. disp. 6 b). Tale circostanza è stata confermata
dall’Autorità di protezione in sede d’osservazioni (24 marzo 2021) ed è stata
ammessa dalla stessa CO 2 (24 marzo 2021).
10.
La decisione viene
confermata anche in relazione al servizio di sostegno e accompagnamento SAE
(dispositivo 8). Al riguardo ci si limita ad osservare che tale misura,
peraltro neppure messa in discussione dalle parti, è supportata dalla Rete e
già in atto da tempo.
11.
Quanto al dispositivo
9.
con il quale l’Autorità ha disposto che RE 1 dovrà rifondere a CO 2 gli
assegni famigliari da lui percepiti dal mese di marzo 2020: nella misura di due
terzi per il mese di marzo 2020 e di seguito integralmente: immediatamente attenersi
al pagamento regolare e mensile dei contributi alimentari fissati nel contratto
di mantenimento –convenzione 28.05.2015, omologato con decisione n. 123.2015
del 1.06.2015, pure a far tempo dal mese di marzo 2020: per il mese di marzo
nella misura di due terzi e poi da aprile 2020 integralmente ci si limita a
precisare che la portata di tale dispositivo ha unicamente carattere declamatorio.
Vista la contestazione in relazione agli avvenuti versamenti, spetterà semmai
al giudice civile pronunciarsi sui medesimi.
12.
Vista
la conflittualità parentale, che trapela dagli atti e neppure è messa in
discussione dalle parti, la nomina di un curatore educativo appare
indispensabile. Detta figura, già presente nel 2015, è stata di nuovo chiesta
dal padre. Lo stesso psicologo __________, nella valutazione del 16 gennaio
2019, aveva suggerito all’Autorità di prime cure il ripristino della curatela
educativa. Ora, malgrado il lungo tempo trascorso e gli innumerevoli solleciti
da parte di RE 1 (ancor nel reclamo 8 aprile 2020) l’Autorità di prime cure non
ha ancora formalizzato la nomina. Nella decisione impugnata (consid. 28)
l’Autorità di protezione aveva precisato di avere difficoltà a reperire una
figura professionale idonea. Con le ultime osservazioni 24 marzo 2021
l’Autorità ha però aderito e riconosciuto alla necessità di una simile misura
di protezione, anticipando di essere in contatto con l’UAP per la scelta della
figura da nominare. L’Autorità di protezione va dunque invitata a procedere
immediatamente a quanto di sua incombenza.
13.
Dagli atti risulta che
nonostante quando già emerso dalle perizie agli atti in relazione alla
situazione psichica della madre e malgrado l’aggravarsi della condizione della
stessa, che ha condotto al ricovero coatto, l’Autorità è rimasta inattiva; ciò
malgrado i vari solleciti del padre (1° febbraio, 9 febbraio, 15 febbraio 2021).
Neppure può essere condiviso il fatto che l’Autorità abbia tollerato, che i
minori fossero temporaneamente affidati ai nonni materni (già da gennaio 2021)
all’insaputa del padre e questo malgrado questi si sia offerto di supportare la
madre ed occuparsi dei figli durante la sua assenza. Un simile modo di
procedere non può in alcun modo essere tollerato. Questo alla luce del fatto
che il padre aveva già avuto la custodia dei minori per oltre due anni.
Una copia della presente
decisione va di conseguenza trasmessa all’Ispettorato della Camera di
protezione perché faccia i debiti accertamenti, le opportune valutazioni e
segnali eventuali irregolarità passibili di sanzione (v. art. 11 lett. d
ROPMA).
14.
Visto quanto precede,
senza che sia necessario approfondire oltre la fattispecie in questa sede (a
garanzia del doppio grado di giudizio), il reclamo va parzialmente accolto e i
dispositivi n. 1 e n. 3 annullati. L’incarto è trasmesso all’Autorità di prime
cure perché proceda ai sensi dei considerandi precedenti.
15.
Nel suo reclamo, RE 1
postula la concessione dell’assistenza giudiziaria e
l’ammissione al gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 29 cpv.
3.
Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della
procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha
diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria
per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nel caso concreto, alla luce
della documentazione che comprova l’indigenza del richiedente (plico agli atti)
e del parziale accoglimento del medesimo, la domanda di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio può essere accolta.
Dal canto suo, anche la
resistente CO 2, nelle sue osservazioni ha postulato di essere messa al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ella non
spende però parola alcuna per giustificare l’asserita indigenza, né fornisce
alcun tipo di documentazione atta a comprovare la sua situazione economica. La
sua domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio non può dunque essere accolta in questa sede.
16.
Gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione delle circostanze del caso
concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo. Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente
accolto.
Di conseguenza la
decisione 9 novembre 2020 (217/2020 del 26.10.2020) dell’Autorità regionale di
protezione __________ è riformata come segue:
1. Annullato
2. Confermato
ai sensi dei considerandi
3. Annullato
4. Confermato
ai sensi dei considerandi
5. Confermato
ai sensi dei considerandi
6. Confermato
ai sensi dei considerandi
7. Confermato
ai sensi dei considerandi
8. Confermato
9. Confermato
10. Confermato
11. Annullato
L’incarto è ritornato
all’Autorità regionale di protezione __________ perché proceda ai sensi dei
considerandi entro il 31 maggio 2021.
2. La domanda di
assistenza giudiziaria presentata da RE 1 è accolta.
3. La domanda di
assistenza giudiziaria presentata da CO 2 è respinta.
4. Non si prelevano
tasse e spese di giustizia.
5. La presente
decisione è trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione ai sensi dei
considerandi.
6. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.