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Decisione

9.2020.168

Custodia alternata: criteri

31 marzo 2021Italiano39 min

parentale così come deciso il 9 febbraio 2015 dall’Autorità di protezione __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.168

Lugano

31 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda la custodia dei figli e la regolamentazione delle relazioni personali

padre-figli;

giudicando

sul reclamo del 9 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 26 ottobre/9 novembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 e PI

2 sono nati il 2014 dalla relazione fra RE 1 e CO 2. Il nucleo famigliare è

stato seguito fin dalla gravidanza della madre dall’Ufficio dell’aiuto e della

protezione (UAP), Settore famiglie e minorenni; il suo intervento era stato

sollecitato dalla stessa signora __________. I genitori, che non hanno

convissuto dopo la nascita dei figli, esercitano congiuntamente l’autorità

parentale così come deciso il 9 febbraio 2015 dall’Autorità di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) in sede di udienza (cfr. verbale del 09.02.2015).

B. Dopo la

nascita dei figli – inizialmente affidati alle cure e alla custodia della madre

– tra i genitori erano subito emerse difficoltà a livello relazionale e di

dialogo. Con decisione 30 marzo 2015 l’Autorità di protezione aveva quindi

istituito una curatela educativa al fine di accompagnare i genitori nelle

relazioni personali padre-figli per aiutarli in un percorso di mediazione e

dialogo; a curatrice era stata designata la signora CURA 1.

C. A

seguito del ricovero della signora RE 1 presso la Clinica psichiatrica

cantonale di __________, nel dicembre 2016 i gemelli PI 1 e PI 2 erano stati

accolti dal padre. Ne sono seguite alcune decisioni adottate dall’Autorità di

protezione pure in sede d’udienza, che non occorre rievocare, bastando qui

ricordare che con decisione 8 agosto 2017 l’Autorità di protezione aveva

affidato, in via cautelare, la custodia di PI 1 e PI 2 al padre,

disciplinando le relazioni personali madre-figli. Nel contempo l’Autorità di

prima sede aveva revocato la curatela educativa e conferito alla dr.ssa __________

il mandato di effettuare una perizia psichiatrica sulla madre,

una valutazione sulle capacità genitoriali della madre e del padre e

l’osservazione dei due figli con esame dei loro bisogni e dello stato di

sviluppo psicoaffettivo. Detta decisione era stata confermata da questa

Camera in data 27 marzo 2018 (v. inc. CDP 9.2017.177).

Il 22 maggio 2018 la

dr.ssa med. __________ aveva trasmesso all’Autorità di protezione la perizia

con le valutazioni richieste.

D. Con decisione 9

ottobre 2018 l’Autorità di protezione aveva modificato, in via

supercautelare,

il disciplinamento delle relazioni personali madre-figli di cui alla decisione

8 agosto 2017.

E. Mediante decisione 16

gennaio 2019 l’Autorità di protezione aveva dato mandato allo psicologo e

psicoterapeuta __________ di svolgere una valutazione psico-diagnostica dei

minori. Il perito aveva trasmesso la sua valutazione all’Autorità il 26 marzo

2019. Nella medesima lo psicologo, considerato il rischio evolutivo per

entrambi i minori, aveva tra l’altro suggerito all’Autorità di prima sede di

ripristinare “una curatela educativa ad opera di un operatore/trice

sperimentato/a”.

F. Il 19 giugno 2019

l’Autorità di protezione aveva indetto un’udienza al fine di discutere la

segnalazione della Scuola dell’infanzia frequentata dai minori.

G. Con ulteriore

decisione 16 luglio 2019 (rettificata il 17 luglio 2019) – dichiarata

immediatamente esecutiva e privata dell’effetto sospensivo in caso di reclamo –

l’Autorità di protezione si era limitata a regolamentare in via cautelare le

relazioni personali della madre con i figli per il periodo estivo 2019 già in

fase alquanto avanzata. Contro detta decisione RE 1 si era aggravato alla

Camera di protezione con reclamo 25 luglio 2019, nel quale aveva postulato

l’effetto sospensivo al reclamo e proposto un diverso disciplinamento delle

relazioni personali per il periodo estivo.

Detto reclamo era

stato dichiarato superato e privo d’oggetto dal presidente di questa Camera con

sentenza 13 settembre 2019. L’Autorità di protezione era stata tuttavia “invitata

a procedere, al più presto ad emanare una regolamentazione in via cautelare o

di merito concernente le relazioni personali” ritenuto che l’intero assetto

delle relazioni tra il genitore non affidatario e figli era ancora

“disciplinato dalla decisione supercautelare 9 ottobre 2018” (v. sentenza

CDP inc. 9.2019.121, consid. 7).

H. Il 27 gennaio 2020

l’Autorità di protezione ha convocato le parti ad un’udienza di discussione e

di aggiornamento della situazione.

I. Il 19 marzo 2020 è

stata trasmessa all’Autorità di protezione e alla Polizia giudiziaria (SRIP)

una segnalazione per sospetto maltrattamento ad opera del padre a danno della

figlia in relazione ad una lesione al collo riscontrata dalla pediatra, che la

minore avrebbe dichiarato alla madre essere stata causata dal padre (cfr.

segnalazione della pediatra dr. ssa med. __________).

J. A seguito della

segnalazione, mediante decisione supercautelare 20 marzo 2020,

l’Autorità di protezione ha, tra l’altro, sancito:

-

l’immediata sospensione delle

relazioni personali tra padre e figli (dispositivo n. 1);

-

l’immediata restituzione alla

madre della custodia dei figli (dispositivo n. 2);

L’Autorità di prime cure

ha dichiarato la decisione immediatamente esecutiva (dispositivo n. 9) e ha in

particolare indicato che il provvedimento era motivato dall’esigenza di

garantire “il bene dei minori”, fino a nuova decisione, che sarebbe

stata emessa “dopo che l’Autorità penale avrà terminato la sua istruttoria”.

K. Con scritto 23 marzo

2020 il procuratore pubblico ha in effetti informato che, a seguito della

segnalazione trasmessa alla Polizia giudiziaria (SRIP), è stato aperto un

procedimento penale nei confronti di RE 1 per titolo di lesioni semplici, sub.

vie di fatto e violazione del dovere d’assistenza o educazione, in relazione ai

fatti raccontati dai minori PI 1 e PI 2.

L. L’8 aprile 2020 RE 1

ha impugnato la predetta decisione supercautelare chiedendone l’annullamento.

Con sentenza 9 aprile 2020 il presidente di questa Camera ha dichiarato il

reclamo irricevibile, in quanto rivolto avverso una decisione supercautelare,

non impugnabile (v. inc. CDP 9.2020.37). Nella decisione veniva indicato che

l’Autorità di prima sede era comunque tenuta a sentire in tempi brevi le parti

con l’avvertenza che nel dispositivo della decisione mancava l’usuale termine

assegnato alle parti per esprimersi sul contenuto della supercautelare (cfr.

sentenza menzionata pag. 4 in fine).

Contestualmente al reclamo

RE 1 ha anche lamentato una ritardata/denegata giustizia da parte

dell’Autorità di prime cure, rilevando che la medesima, pur essendo in possesso

di tutta la documentazione necessaria (perizie e valutazioni) e malgrado i vari

solleciti (anche da parte della Camera di protezione), non aveva ancora emesso

una decisione sulla custodia dei minori, sulla regolamentazione delle relazioni

personali e sul ripristino della curatela educativa suggerito dal perito __________.

M. Mediante decisione

18/19 maggio 2020 (ris. n. 104/2020) l’Autorità di protezione ha decretato, in

via cautelare, che il padre poteva comunicare telefonicamente con i figli due

volte alla settimana (dispositivo n. 1) e la nonna paterna con i nipoti una

volta alla settimana (dispositivo n. 2).

N. Il 28 agosto 2020 il

procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale (decreto

cresciuto in giudicato il 25 settembre 2020) nei confronti di RE 1 per i reati

di lesioni semplici, vie di fatto e violazione del dovere di assistenza o educazione.

Dal decreto d’abbandono emerge che “l’istruttoria non ha chiarito in che

modo la bambina si sia causata la ferita al collo e neppure la dr.ssa med. __________

(n.d.r. perita consultata dal magistrato penale) ha potuto chiarire la causa

precisa, tuttavia non è da escludere e anzi appare verosimile che la lesione

sia da ricondurre ad un litigio con il fratellino, avvenuto all’interno

dell’autovettura e dove i due bambini si sarebbero colpiti reciprocamente, come

per altro indicato da __________ (n.d.r. la madre)”.

O. Con istanza “supercautelare,

cautelare e di merito” del 28 settembre 2020 RE 1 ha chiesto all’Autorità

di protezione l’immediato ripristino “della situazione quo ante alla

decisione supercautelare 20 marzo 2020”. Ha in particolare postulato in

via

principale, che le relazioni personali padre-figli vengano

immediatamente ristabilite e che la custodia dei figli venga nuovamente

assegnata al padre. In via

subordinata, nell’attesa di una

decisione cautelare, ha chiesto che venga ordinato in via supercautelare

l’immediato esercizio del diritto di visita personale padre-figli, dal venerdì

al termine della scuola sino a lunedì mattina con l’accompagnamento

all’istituto scolastico.

P. Con sentenza 6

ottobre 2020 la Camera di protezione ha accolto il reclamo 8 aprile 2020 per ritardata

giustizia e assegnato all’Autorità di prime cure un termine scadente il 9

novembre 2020 per procedere agli incombenti necessari ed emanare la

decisione cautelare che le compete in relazione alla custodia dei figli e alla

regolamentazione delle relazioni personali.

Q. Tramite decisione 26

ottobre/9 novembre 2020 l’Autorità di protezione ha deciso:

-

la conferma nel merito

dell’attribuzione alla madre della custodia dei figli, già ridata alla medesima

in via supercautelare (dispositivo n. 1);

-

l’accompagnamento dei figli da

parte della madre per ogni appuntamento di cura presso le varie figure

professionali (SMP, CPE, Ergoterapia, …) (dispositivo n. 2);

-

la competenza della madre nella

scelta degli operatori sanitari dei figli, così come del percorso scolastico

dei figli (dispositivo n. 3);

-

l’indicazione alla madre di

continuare la collaborazione di rete con la scuola elementare __________, la pediatra dr. __________, l’ergoterapista e l’SMP così come finora già fatto

(dispositivo n. 4);

-

la regolamentazione delle

relazioni personali con il padre un fine settimana ogni due (dispositivo n. 5);

-

le vacanze dei figli con il padre

(dispositivo n. 6);

-

le relazioni telefoniche tra il

padre e i figli (dispositivo n. 7);

-

l’incarico al SAE per il sostegno

della famiglia della madre e dei figli, in collaborazione con la rete già

esistente (dispositivo n. 8);

-

l’obbligo per il padre di

rifondere immediatamente alla madre gli assegni famigliari da lui percepiti dal

mese di marzo 2020 e di attenersi al pagamento regolare e mensile dei

contributi alimentari fissati nel contratto di mantenimento (28 maggio 2015)

(dispositivo n. 9);

-

l’invito alla rete di segnalare

all’Autorità di protezione ogni eventuale fatto che potrebbe compromettere il

bene dei minori PI 1 e PI 2 (dispositivo n. 10);

- l’immediata esecutività della decisione (dispositivo

n. 12).

R. Mediante reclamo 9

dicembre 2020 RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione 26 ottobre 2020 e l’assegnazione

a lui (con effetto immediato) della custodia parentale, in via subordinata la

trasmissione dell’incarto all’Autorità di prime cure per una nuova decisione.

S. Con osservazioni 12

gennaio 2021 CO 2 ha postulato la conferma della decisione avversata.

L’Autorità di protezione

ha rinunciato a presentare osservazioni al reclamo.

Mediate replica 2 febbraio

2021 RE 1 ha ribadito le richieste del suo reclamo, segnatamente l’affidamento

a lui dei figli, per il loro bene. Al riguardo ha lamentato che la madre

sarebbe stata ospedalizzata e i figli affidati ai nonni materni.

T. Nel frattempo, preso

atto dell’ospedalizzazione di CO 2 (cfr. e-mail 27 gennaio 2021) con istanza 1°

febbraio 2021 RE 1 ha postulato all’Autorità di protezione di verificare il luogo

e il motivo del ricovero di CO 2. Nel caso fosse ricoverata presso l’OSC RE 1 ha

chiesto, in via supercautelare e cautelare, che la custodia dei minori venga

ridata a lui, con l’impegno da parte sua ad accompagnarli agli appuntamenti di

cura.

U. A seguito degli

accertamenti effettuati d’ufficio dalla Camera di protezione, con rapporto

medico 15 febbraio 2021 la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) di __________,

ha attestato che CO 2 era degente dal 26 gennaio 2021 in regime coattivo (art.

426 CC) presso la CPC per le problematiche mediche rilevabili dal rapporto

menzionato (delirio paranoide, ansia e labilità emotiva). Il 10 febbraio 2021

(a seguito dell’assunzione regolare della terapia farmacologica prescritta e

del graduale miglioramento) il ricovero è stato tramutato da coatto a

volontario. La paziente è stata dimessa dalla Clinica il 17 febbraio 2021.

Il rapporto medico è stato

trasmesso alla rappresentante della madre per osservazioni e all’Autorità di

protezione, con l’invito a quest’ultima di comunicare se intendeva

riconsiderare la sua decisione.

V. Nel frattempo con

decisione 12 febbraio 2021 il presidente dell’Autorità di protezione, preso

atto del ricovero della madre, ha accolto l’istanza del padre e regolamentato,

in via cautelare, con effetto immediato, il diritto di visita del padre durante

le vacanze di carnevale, stabilendo che i minorenni avrebbero trascorso le

menzionate vacanze (da sabato 13 febbraio fino a domenica 21 febbraio 2021) –

come poi avvenuto – con il padre. Questa decisione, è stata impugnata da CO 2,

mediante reclamo 12 febbraio 2021 e sarà oggetto di separata decisione (inc. CDP

9.2021.15).

Con scritto 22 febbraio

2021 l’Autorità di protezione ha comunicato che non intende rivedere la propria

decisione, informando di essere intenzionata ad istituire una curatela

educativa.

W. Mediante risoluzione

24 febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha dichiarato priva d’oggetto

l’istanza supercautelare/cautelare 1/3 febbraio 2021 di RE 1 (che chiedeva la

sospensione della custodia dei figli alla madre, durante il ricovero).

X. Con decreto 25

febbraio 2021 il presidente di questa Camera ha nominato a PI 1 e PI 2 una curatrice

di rappresentanza, nella persona dell’avv. __________, con il compito di

tutelare con effetto immediato gli interessi dei minorenni nelle procedure

davanti alle Autorità di protezione di primo e secondo grado.

Mediante duplica 26

febbraio 2021 CO 2 ha riconfermato i contenuti delle osservazioni 12 gennaio

2021. In particolare ha contestato che RE 1 abbia fatto fronte al pagamento dei

contributi alimentari decisi dall’Autorità, lamentando che vi sarebbero

arretrati anche antecedenti a dicembre 2020. Con riferimento al rapporto medico

della CPC, CO 2 ha prodotto il rapporto 18 febbraio 2021 della dr. ssa med. __________

(psichiatra e psicoterapeuta curante della madre) che chiarirebbe, a suo dire,

la dinamica che ha portato al ricovero. La dottoressa riporta che CO 2 a

seguito di una lombalgia, si era recata in un primo momento all’Ospedale __________,

e avrebbe poi chiamato la Polizia (“si sarebbe sentita molto confusa

rispetto all’assunzione dei farmaci”). A mente della psichiatra la

paziente, sofferente per una patologia fisica e non trovando sollievo (dal

medico curante), si sarebbe impaurita particolarmente in relazione alla sua

capacità di gestire i figli essendo impedita nei movimenti. Per questo avrebbe

chiesto al padre la disponibilità a prendersene cura qualora fosse stato

necessario. Il fatto di non essersi sentita presa in considerazione dall’Ospedale

avrebbe incrementato i suoi livelli d’ansia fino a innescare un’ideazione

persecutoria. La dr. ssa med __________ dichiara altresì che nell’arco di

pochissimo tempo dal ricovero la signora avrebbe iniziato a sentirsi in

equilibrio. Il ricovero presso la CPC si sarebbe poi protratto nel tempo a

causa della comparsa di una acatisia da neurolettici (effetto collaterale spiacevole

ma comune).

Con osservazioni 15 marzo

2021 la curatrice di rappresentanza avv. __________ ha postulato che l’incarto

venga retrocesso all’Autorità di prime cure affinché, valutata nuovamente la

situazione, si determini nuovamente disponendo: la nomina di un curatore

educativo (1), il regime della custodia alternata, proponendo che i minori

restino con il padre dal giovedì dopo scuola al lunedì mattino e con la madre

il resto della settimana (2), che PI 1 e PI 2 trascorrano le vacanze pasquali 2021

con il padre (3) e che venga indetta una riunione di rete per valutare

l’implementazione delle proposte modalità ed eventualmente un aggiornamento dei

percorsi terapeutici già intrapresi (4). A mente della curatrice, il recente

ricovero della madre deve essere seriamente preso in considerazione per

rivedere la decisione in punto alla custodia, che poggiava su circostanze

diverse da quelle certificate all’inizio del 2021.

Mediante osservazioni 17

marzo 2021 RE 1 ha dichiarato di condividere le considerazioni espresse dalla

curatrice di rappresentanza.

Con osservazioni 24 marzo

2021 CO 2, in merito alle proposte formulate della curatrice di rappresentanza,

ha dichiarato di opporsi alla custodia alternata, concordando invece con la

nomina di un curatore educativo, con l’incontro di rete e la regolamentazione

delle vacanze pasquali. La reclamante mette in dubbio che la curatrice abbia

potuto prendere visione dell’intero incarto. Quanto alla proposta di affido

alternato – che farebbe a suo dire tabula rasa dell’approfondita istruttoria

esperita dall’Autorità di prima sede – non sarebbe stata proposta dai genitori

e neppure dalla rete e al riguardo lo psicologo psicoterapeuta __________

avrebbe espresso riserve.

Mediante osservazioni 24

marzo 2021 l’Autorità di protezione ha postulato nuovamente la riconferma della

decisione impugnata, presa a suo dire dopo una lunga istruttoria, indicando di

aver valutato anche l’ipotesi di una custodia congiunta. L’Autorità ha

manifestato la sua contrarietà alla custodia alternata rilevando di non

condividerla né nel principio né tantomeno nelle modalità proposte dalla

curatrice di rappresentanza. Ha approvato per contro la richiesta di istituire

una curatela educativa, come pure la richiesta di indire un incontro di Rete

allo scopo di condividere gli aggiornamenti sulle cure ai figli, sulla salute

della madre e l’aggiornamento sulla disponibilità del padre ad assumere le cure

dei figli. Ha per finire precisato che “le vacanze pasquali sono state decise e

così rimangono”.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha:

confermato nel merito la decisione

supercautelare che “ridava” la custodia alla madre; disposto che la madre si

occuperà di accompagnare i figli ad ogni appuntamento di cura (SMP, CPE,

ergoterapia,…); disposto che alla madre compete la scelta degli operatori

sanitari e il percorso scolastico dei figli; obbligato la madre a continuare la

collaborazione con la Rete; regolamentato le relazioni personali padre-figli e

le vacanze; incaricato il SAE per il sostegno della famiglia della madre e dei

figli; disposto che il padre dovrà rifondere alla madre gli assegni famigliari

percepiti da marzo 2020 e attenersi al pagamento dei contributi alimentari

fissati nel contratto di mantenimento; invitato la rete a segnalare ogni fatto

che potrebbe compromettere il bene di minori.

L’Autorità di protezione

ha motivato tali dispositivi indicando che la madre è rivolta prioritariamente

al bene di figli, “capace di curarsi, ascoltare, chiedere, condividere e

collaborare con le persone che curano la sua malattia che non pregiudica la sua

capacità genitoriale”, indicando per contro che il padre ha un “atteggiamento

contradditorio e irrispettoso delle decisioni dell’Autorità, un atteggiamento

diseducativo e manipolatorio nei confronti dei figli, la non volontà di

confrontarsi con la rete”. L’Autorità di prima sede ha precisato che

gestire la cura e l’educazione dei figli in un contesto lavorativo e di nuova

famiglia, con altri figli non è facile, precisando che la scelta della custodia

va fatta fra il genitore che ha più tempo per la cura dei figli e sa decidere –

tra il bene dei minori e le sue personali limitazioni e/o esigenze – in primo

luogo per il bene dei minori. Tenuto conto di questo criterio, a mente dell’Autorità

prime cure, la madre è la migliore garante di cura e di tempo per i figli.

L’Autorità di protezione ha disposto il

ripristino delle relazioni personali con il padre, precisando che le stesse vanno

monitorate. Ha infine previsto che il padre dovrà rifondere immediatamente gli

assegni famigliari percepiti e attenersi al pagamento regolare dei contributi

alimentari alla madre.

L’Autorità di prima sede ha infine rilevato

che non essendo riuscita a reperire un curatore educativo avrebbe optato per il

sostegno del SAE.

3.

Con il proprio

gravame RE 1 postula l’annullamento della decisione 26 ottobre 2020, chiedendo

che gli venga affidata, con effetto immediato, la custodia parentale sui figli

e in via subordinata, la trasmissione dell’incarto all’Autorità di prime cure

per nuova decisione.

Il reclamante contesta le

considerazioni alla base della decisione impugnata, indicando che la medesima non

sarebbe sufficientemente motivata. Le chiare perizie e le valutazioni agli atti

avrebbero evidenziato i limiti oggettivi della madre e non avrebbero invece rilevato

limitazioni alla capacità genitoriale o alla gestione della cura ed educazione

da parte del padre. RE 1 lamenta che per poter togliere la custodia ad un

genitore servirebbero motivi seri e gravi, ricordando di essersi occupato dei

figli per oltre due anni (dal ricovero della madre nel 2016 alla decisione

supercautelare del 2018). RE 1 ribadisce anche in questa sede la necessità di

istituire una curatela educativa in favore dei minori.

Il reclamante

contesta che l’Autorità oltre a revocare la custodia avrebbe, de facto,

pure revocato l’autorità parentale (attribuendo alla sola madre la scelta delle

cure e degli operatori sanitari e la competenza del percorso scolastico).

4.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Il citato principio

vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del

Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004

del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, Droit de la filiation,

6° ed., 2019, nota 1764 pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015

del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612),

sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere

non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III

411, consid. 3.2.1).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura

e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

5.

In concreto appare

opportuno fare determinate puntualizzazioni e chiarimenti, ritenuto che la

decisione in esame è priva di fondamenti e basi giuridiche, nonché delle

adeguate motivazioni.

5.1

Giusta l’art. 296 cpv.

1.

CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio. Il cpv. 2

sancisce come regola l’autorità parentale congiunta, indipendentemente dallo

stato civile dei genitori (Messaggio concernente una modifica del CC, Autorità

parentale, del 16 novembre 2011, FF pag. 8040). L’autorità parentale

congiunta può essere istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a

CC) o con una decisione dell’Autorità di protezione o del giudice (art. 298b

CC; COPMA, raccomandazioni del 13 giugno 2014, n. 3 segg.).

Secondo l’art. 301

CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e

l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.

L’art. 302 CC (educazione) dispone altresì che i genitori devono educare

il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo

fisico, intellettuale e morale.

5.2

Il

diritto di determinare il luogo di dimora dei figli è una componente

dell’autorità parentale ed è stabilita di principio congiuntamente ai genitori,

fatta riserva per gli accordi intervenuti tra le parti o per il disciplinamento

disposto dal giudice o dall’autorità di protezione a norma degli artt. 298a e

298b CC (Meier/Stettler, Droit de

la filiation, 6°ed., 2019, N. 1110 pag. 731 e N.1116 pag. 736-737).

Conformemente all’art. 298d CC, ad istanza di un genitore, del figlio o

d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica l’attribuzione

dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il

bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le

relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del

figlio (cpv. 2). Ciò è in particolare il caso della tolta della custodia quale

misura di protezione fondata sull’art. 310 CC (Meier/Stettler,

op. cit., N. 1110 e N 2615 pag. 731-732, N. 1116 e N. 2637 pag. 736-738).

5.3

Ai sensi dell’art.

301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo

di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il

diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto

di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative

dell’autorità parentale.

Il

concetto generico di “custodia” si esaurisce oramai nella sola “custodia di

fatto”, ovvero la gestione quotidiana del figlio e l’esercizio dei doveri

legati alla sua cura e alla sua educazione (DTF 142 III 17 consid. 3.2.2).

Dall’entrata in vigore della

revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione

è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il

luogo di dimora del figlio” (droit de déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts;

cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC; Meier/Stettler,

Droit de filiation, n. 1291 pag. 847).

Il

diritto di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le

modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente

al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128

III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid,

ad art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier,

ad art. 310 CC n. 1).

5.4

L’Autorità

parentale congiunta, ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC) non implica necessariamente

una custodia alternata.

Contestualmente alla

decisione sull’autorità parentale, l’autorità di protezione disciplina anche le

altre questioni litigiose: per decidere sulla custodia, sulle relazioni

personali o la partecipazione alla cura, l’autorità tiene conto del diritto del

figlio a intrattenere regolari relazioni personali con entrambi i genitori

(art. 298b cpv. 3 e 3bis CC). In caso di esercizio congiunto

dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio l’autorità

di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno

disporre la custodia alternata (art. 298b cpv. 3ter CC).

Chiamato

a statuire in proposito, tuttavia, il giudice deve, esaminare se una custodia

alternata sia possibile e compatibile con il bene del minore, (art. 298 cpv.

2ter CC), principio fondamentale per l’attribuzione dei diritti parentali, al

quale gli interessi dei genitori devono cedere il passo (STF 5A_147/2019 n.

2.1). Al giudice incombe verificare alla luce delle situazioni di fatto attuale

e previgente se una custodia alternata appare effettivamente idonea a

preservare il bene del minore (DTF 142 III 612 consid. 4.2).

Fra

i criteri da esaminare sono da citare le capacità educative dei genitori, che

devono essere date per entrambi, e l’esistenza di una buona capacità e volontà

comunicativa, essenziale viste le misure d’organizzazione e lo scambio regolare

di informazioni che un tale metodo di custodia richiede (cfr. STF 25 marzo 2020

n. 5A_147/2019 n. 2.1). Vanno altresì considerati il desiderio del figlio, e la

situazione previgente. Fatta riserva per le capacità educative dei due

genitori, evidentemente imprescindibili per l’instaurazione della custodia

alternata, tutti gli altri criteri sono indipendenti. I criteri della stabilità

e della possibilità di un genitore di occuparsi personalmente di un figlio

avranno un ruolo preminente in caso di lattanti e figli in bassa età. La

capacità di collaborazione dei genitori sarà di contro più importante quando il

figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei

genitori esige un’organizzazione più complessa.

Se

il giudice giunge alla conclusione che una custodia alternata non è

nell’interesse del minore, il giudice attribuisce la custodia a uno dei

genitori, prendendo in considerazione essenzialmente i medesimi criteri, ai

quali va aggiunto l’esame della capacità di ognuno di loro di favorire i

contatti del figlio con l’altro genitore.

Pertanto

i criteri da esaminare per l’attribuzione della custodia restano essenzialmente

quelli definiti dalla giurisprudenza, quali le capacità educative dei genitori,

le relazioni personali fra genitori e figlio, l’attitudine dei genitori a

prendersi cura dei figli personalmente e a occuparsene. Dovrà essere scelta la

soluzione che meglio potrà assicurare al minore la stabilità delle relazioni

necessarie ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico,

morale e intellettuale. Nel caso di capacità educative e di cura equivalenti

fra i genitori dovrà essere privilegiata la “stabilità delle relazioni”

(evitare cambiamenti inutili). Pure importante è l’attitudine a favorire i

contatti fra il figlio e l’altro genitore (Meier/Stettler, op. cit.,

N. 1155 segg. pag. 764).

6.

Nel

caso in esame, i genitori di PI 1 e PI 2 – non coniugati – detengono

congiuntamente l’autorità parentale sulla base dell’accordo concluso in sede

d’udienza il 9 febbraio 2015 (cfr. confermata con convenzione 28 maggio 2015 e

approvata in sede d’udienza il 1° giugno 2015). Questa regolamentazione non è

stata contestata dalle parti.

Come risulta dagli atti,

inizialmente la custodia dei figli è stata affidata alla madre (cfr. verbale

udienza 1° giugno 2015). Dall’incarto emerge che da subito la Rete si è

attivata a sostegno della madre (cfr. curatela educativa, decisione 3 aprile

2015, rapporto UAP 23 dicembre 2016). A seguito del ricovero in CPC di PI 1 (23

dicembre 2016), i figli sono prontamente stati accolti dal padre. L’affidamento

provvisorio al padre è stato inizialmente confermato in sede d’udienza (16

gennaio 2017): l’Autorità aveva disposto che il padre avrebbe continuato ad

occuparsi, accogliere ed accudire i bambini fino a nuova decisione e che i

bambini avrebbero trascorso un fine settimana ogni due dai nonni materni. Mediante

decisione 8 agosto 2017 l’Autorità di protezione ha affidato i minori, in via

cautelare, alle cure ed educazione del padre (custodia), garantendo alla madre

regolari relazioni personali. Nel contempo l’Autorità ha ordinato una perizia

psichiatrica sulla madre (dr. ssa med. __________).

6.1

Dalla perizia psichiatrica

della dr. ssa med. __________ del 22 maggio 2018 è emerso che CO 2 è affetta,

da anni, da una sindrome affettiva bipolare, con episodi maniacali e

depressivi. La perita ha precisato che è necessario che la signora continui un

trattamento psichiatrico regolare che permetta il riconoscimento tempestivo

delle fasi depressive e maniacali, con prevenzione delle ricadute. Dalla

perizia emerge che la peritanda, pur avendo coscienza della malattia, fatica a

capire che nelle fasi acute in suo comportamento inadeguato ha ripercussioni

anche sui figli.

Dalla perizia emerge

altresì che CO 2 è solo parzialmente in grado di esercitare le sue

capacità genitoriali nei confronti dei figli, e nel bilancio delle capacità “prevalgono

nettamente i limiti rispetto alle risorse”. La perita ha precisato che per

tali difficoltà non è in grado da sola di sostenere adeguatamente i

figli nel loro processo di crescita. Pertanto deve essere aiutata da un terapeuta

nella relazione con i figli e deve continuare il trattamento farmacologico con

stabilizzatore dell’umore.

Quanto al padre la dr. ssa

med. __________ indica che RE 1 è in grado di supportare i figli nel processo

di crescita e di progressiva automizzazione ed ha capacità di accudimento. Al

riguardo la perita conclude che il padre non presenta limiti negli

indicatori di idoneità genitoriali ed è in grado da solo di sostenere

adeguatamente i figli nel loro processo di crescita attraverso adeguati

atteggiamenti di accoglienza, comprensione, di approvazione, ed incoraggiamento

durante il processo di crescita, di automizzazione e di allentamento da se.

6.2

Dalla valutazione

psico-diagnostica dello psicologo e psicoterapeuta __________ (26 marzo 2019) sui

minori (ordinata dall’Autorità di prime cure) è in particolare emerso un’importante

conflitto parentale (mancanza di fiducia reciproca). Il perito ha però negato

che vi sia una “sindrome da alienazione parentale, poiché entrambi i

genitori paiono nutrire sincero affetto, genuino attaccamento e sufficiente

coscienza della loro sofferenza”. “In mezzo a tutto” secondo __________

“stanno PI 2 e PI 1 il cui lato psichico, unitamente ai sintomi comportamentali

ed emozionali che hanno sviluppato nel tempo, riflette consciamente sia gli

effetti della lacerazione genitoriale, sia gli aspetti bipolari del materno:

stato depressivo/inibico a carico di PI 2 e stato ipertimico per ciò che

riguarda il funzionamento di PI 1”. Il perito ha concluso che entrambi i

fratelli mostrano i segni di una sofferenza psichica prodottasi dal conflitto

dei genitori e dal permanere di uno stato di instabilità e contesa nell’attualità

a cui non è estranea la patologia della madre e la sfiducia paterna nei suoi

confronti. Oltre ad una presa a carico per i minori, ed un seguito terapeutico

per la madre, lo psicologo __________ ha invitato l’Autorità di protezione a

ripristinare una curatela educativa.

6.3

A seguito

dell’apertura di un procedimento penale nei confronti del padre (19 marzo

2020), mediante decisione supercautelare 20 marzo 2020 l’Autorità di protezione

ha restituito alla madre la custodia dei figli e sospeso le relazioni personali

padre-figli (2020).

Malgrado il decreto

d’abbandono da parte del procuratore pubblico (28 agosto 2020) e i tanti

solleciti da parte del padre, volti a ripristinare la custodia, l’Autorità di

protezione è rimasta inattiva.

Con sentenza 6 ottobre

2020.

la Camera di protezione ha accolto il reclamo di RE 1 per ritardata

giustizia e assegnato un termine all’Autorità di prime cure per procedere

ed emanare la decisione cautelare che le compete in relazione alla custodia dei

figli e alla regolamentazione delle relazioni personali.

L’Autorità, senza

ulteriori disamine e con una scarna motivazione, ha emesso la decisione 26

ottobre 2020 oggetto della presente, confermando de facto la decisione

supercautelare.

6.4

Come risulta dagli atti, dal 26 gennaio 2021 CO 2 è stata nuovamente

ricoverata in regime coattivo presso la CPC di __________ (cfr. certificato 11

febbraio 2021).

Nel

certificato medico 15 febbraio 2021 il capoclinica della CPC ha puntualizzato

che nelle settimane precedenti al ricovero la paziente avrebbe sviluppato un

delirio paranoide, affermando di esser perseguitata dall’ex-compagno che

avrebbe avuto atteggiamenti violenti su di lei e sui figli. Nella

giornata del ricovero la paziente si recava sul balcone per gridare tali paure

al vicinato e venivano allertate le forze dell’ordine

e la croce verde.

I soccorritori riferivano di aver trovato, nella pattumiera, i farmaci che la

paziente avrebbe dovuto assumere. In Pronto Soccorso l’interessata avrebbe poi affermato

di non voler assumere alcun medicamento e di non voler essere più seguita

dalla dr. __________. Durante il corso della degenza in CPC, assumendo regolarmente

la terapia farmacologica prescritta, si assisteva ad un miglioramento del

quadro clinico.

6.5

La

curatrice di rappresentanza, avv. __________, che con ogni evidenza ha preso

visione dell’incarto completo, ha altresì rilevato che agli atti vi sono

diversi rapporti che andrebbero aggiornati a fronte dell’evoluzione – non

tranquillizzante – della situazione famigliare, precisando, a giusto titolo,

che le conclusioni peritali in particolare non possono essere neglette,

poiché redatte dopo un approfondito esame della situazione.

Ora,

nel caso in esame, la decisione impugnata è sprovvista dei basilari fondamenti

giuridici. Le motivazioni a fondamento dell’affidamento dei minori alla madre

non si conformano minimamente con i criteri giurisprudenziali (sopra ricordati,

cfr. consid. 5.2-5.4) per l’attribuzione della custodia parentale. Già solo per

questo motivo andrebbe ritornata all’Autorità di prime cure.

In

ogni caso, alla luce del recente ricovero coatto della madre, come chiesto dal

reclamante, auspicato dalla curatrice di rappresentanza e condiviso dalla

stessa Autorità di protezione (benché solo nelle recenti conclusioni 24 marzo

2021) l’incarto va retrocesso all’Autorità stessa perché si determini

nuovamente.

7.

In

simili circostanze, il dispositivo n. 1 deve essere annullato e l’incarto

ritornato all’Autorità di protezione. Questa dovrà determinarsi nuovamente, entro

il 31 maggio 2021, sulla custodia di PI 1 e PI 2 alla luce dei dispositivi

di legge e della giurisprudenza in materia, tenendo debitamente conto segnatamente

delle risultanze delle complete e scrupolose perizie già agli atti (in

particolare la perizia psichiatrica della dr. ssa med. __________ su CO 2, l’esame

delle capacità genitoriali attestate per i genitori dalla stessa dottoressa e

la valutazione psico-diagnostica dei minori ad opera dello psicologo __________),

delle risultanze del recente ricovero della madre e dei rapporti della scuola

frequentata dai minori (approfondimenti richiesti e ottenuti dalla curatrice di

rappresentanza agli atti, cfr. 17 febbraio 2021). Previa consultazione della

Rete, se del caso con nuova audizione delle parti (ritenuto che l’ultima

udienza ha avuto luogo oltre un anno fa il 27 gennaio 2020), l’Autorità di

prima sede dovrà dunque emettere una decisione di merito sulla custodia, non

escludendo a priori l’eventualità di una custodia alternata. Tutto ciò nell’interesse

prioritario del bene dei minori e non già dei genitori, come erroneamente sembra

sostenere la resistente.

L’Autorità

di protezione va resa attenta che le risultanze dei certificati della dr. ssa

med __________ (psichiatra di CO 2) come pure quelli della dr.ssa med __________

(pediatra dei minori), sono in ogni caso da considerare quali valutazioni di

parte essendo gli stessi, con ogni evidenza, specialisti scelti dalle parti

e non già nominati dall’Autorità stessa. Come recentemente evocato dal

Tribunale federale, l’esperto mandato da una parte non può essere né

indipendente né imparziale, ragion per cui il suo referto deve essere

considerato una perizia privata e non riveste la medesima forza probante della

perizia giudiziaria. Gli esiti di una tale perizia sono sottoposti al principio

del libero apprezzamento delle prove e devono essere considerati come delle

mere allegazioni di parte (DTF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2,

STF 6B_955/2019 dell’11 ottobre 2019 consid. 3.1), analogamente ai certificati

medici prodotti dalle parti (cfr. DTF 140 III 16 consid. 2.5 e DTF 140 III 24

consid. 3.3.3; sentenza CDP 21 febbraio 2020, inc. CDP 9.2019.159 consid. 3.8).

Va ricordato che a seguito

della presente decisione la procedura si ritrova allo stadio precedente

all’emanazione della decisione “di merito” qui annullata, vale a dire quello in

cui la misura supercautelare era ancora in vigore. L’annullamento della

decisione impugnata fa infatti rinascere la misura supercautelare (cfr.

DTF 139 III 86, consid. 1.1.1; sentenza CDP del 25 febbraio 2021 inc.

9.2020.120

consid. 7). L'Autorità di protezione va di conseguenza invitata a

procedere speditamente a quanto di sua incombenza, ritenuto che la decisione

supercautelare è per sua stessa natura destinata ad avere una breve durata.

8.

Nel

dispositivo n. 3 l’Autorità di protezione ha conferito alla sola madre la competenza

nella scelta degli operatori sanitari dei figli, così come del percorso

scolastico dei figli. La sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione in

relazione a detta misura.

Come a giusto titolo rilevato dal reclamante un simile modo

di procedere non può essere condiviso. L’esercizio comune dell’autorità

parentale implica infatti pure la condivisione della responsabilità fra i

genitori dell’educazione dei figli (componente dell’autorità parentale: art.

301.

CC) (Meier/Stettler, op. cit., N. 1273 segg. pag. 834). Mediante

tale disposto, peraltro privo di qualsiasi fondamento o motivazione, l’Autorità

ha di fatto posto una limitazione – non motivata – all’autorità parentale del

padre.

La

misura, non motivata e neppure rispettosa del principio di proporzionalità

(art. 311 CC), va pertanto annullata.

9.

Visto

quanto sopra, nella misura in cui verrà previsto un diverso disciplinamento

relativo alla custodia parentale (dispositivo 1), l’Autorità di protezione

dovrà con ogni evidenza provvedere pure di conseguenza al disciplinamento delle

relazioni personali, vacanze e tutte le questioni connesse alla cura dei minori

(dispositivi 2, 4-7). Tali dispositivi, neppure messi in discussione in sede di

reclamo, restano pertanto in vigore fino al nuovo disciplinamento (dispositivi

2, 4-7).

A

titolo abbondanziale, come a giusto titolo previsto dalla curatrice di

rappresentanza e a scanso di equivoci, si rileva che la regolamentazione delle

vacanze pasquali è già stata oggetto della decisione ora in esame. L’Autorità

di protezione ha infatti disposto che i minori trascorreranno la Pasqua 2021

con il padre (cfr. disp. 6 b). Tale circostanza è stata confermata

dall’Autorità di protezione in sede d’osservazioni (24 marzo 2021) ed è stata

ammessa dalla stessa CO 2 (24 marzo 2021).

10.

La decisione viene

confermata anche in relazione al servizio di sostegno e accompagnamento SAE

(dispositivo 8). Al riguardo ci si limita ad osservare che tale misura,

peraltro neppure messa in discussione dalle parti, è supportata dalla Rete e

già in atto da tempo.

11.

Quanto al dispositivo

9.

con il quale l’Autorità ha disposto che RE 1 dovrà rifondere a CO 2 gli

assegni famigliari da lui percepiti dal mese di marzo 2020: nella misura di due

terzi per il mese di marzo 2020 e di seguito integralmente: immediatamente attenersi

al pagamento regolare e mensile dei contributi alimentari fissati nel contratto

di mantenimento –convenzione 28.05.2015, omologato con decisione n. 123.2015

del 1.06.2015, pure a far tempo dal mese di marzo 2020: per il mese di marzo

nella misura di due terzi e poi da aprile 2020 integralmente ci si limita a

precisare che la portata di tale dispositivo ha unicamente carattere declamatorio.

Vista la contestazione in relazione agli avvenuti versamenti, spetterà semmai

al giudice civile pronunciarsi sui medesimi.

12.

Vista

la conflittualità parentale, che trapela dagli atti e neppure è messa in

discussione dalle parti, la nomina di un curatore educativo appare

indispensabile. Detta figura, già presente nel 2015, è stata di nuovo chiesta

dal padre. Lo stesso psicologo __________, nella valutazione del 16 gennaio

2019, aveva suggerito all’Autorità di prime cure il ripristino della curatela

educativa. Ora, malgrado il lungo tempo trascorso e gli innumerevoli solleciti

da parte di RE 1 (ancor nel reclamo 8 aprile 2020) l’Autorità di prime cure non

ha ancora formalizzato la nomina. Nella decisione impugnata (consid. 28)

l’Autorità di protezione aveva precisato di avere difficoltà a reperire una

figura professionale idonea. Con le ultime osservazioni 24 marzo 2021

l’Autorità ha però aderito e riconosciuto alla necessità di una simile misura

di protezione, anticipando di essere in contatto con l’UAP per la scelta della

figura da nominare. L’Autorità di protezione va dunque invitata a procedere

immediatamente a quanto di sua incombenza.

13.

Dagli atti risulta che

nonostante quando già emerso dalle perizie agli atti in relazione alla

situazione psichica della madre e malgrado l’aggravarsi della condizione della

stessa, che ha condotto al ricovero coatto, l’Autorità è rimasta inattiva; ciò

malgrado i vari solleciti del padre (1° febbraio, 9 febbraio, 15 febbraio 2021).

Neppure può essere condiviso il fatto che l’Autorità abbia tollerato, che i

minori fossero temporaneamente affidati ai nonni materni (già da gennaio 2021)

all’insaputa del padre e questo malgrado questi si sia offerto di supportare la

madre ed occuparsi dei figli durante la sua assenza. Un simile modo di

procedere non può in alcun modo essere tollerato. Questo alla luce del fatto

che il padre aveva già avuto la custodia dei minori per oltre due anni.

Una copia della presente

decisione va di conseguenza trasmessa all’Ispettorato della Camera di

protezione perché faccia i debiti accertamenti, le opportune valutazioni e

segnali eventuali irregolarità passibili di sanzione (v. art. 11 lett. d

ROPMA).

14.

Visto quanto precede,

senza che sia necessario approfondire oltre la fattispecie in questa sede (a

garanzia del doppio grado di giudizio), il reclamo va parzialmente accolto e i

dispositivi n. 1 e n. 3 annullati. L’incarto è trasmesso all’Autorità di prime

cure perché proceda ai sensi dei considerandi precedenti.

15.

Nel suo reclamo, RE 1

postula la concessione dell’assistenza giudiziaria e

l’ammissione al gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 29 cpv.

3.

Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della

procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha

diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria

per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117

CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nel caso concreto, alla luce

della documentazione che comprova l’indigenza del richiedente (plico agli atti)

e del parziale accoglimento del medesimo, la domanda di ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio può essere accolta.

Dal canto suo, anche la

resistente CO 2, nelle sue osservazioni ha postulato di essere messa al

beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ella non

spende però parola alcuna per giustificare l’asserita indigenza, né fornisce

alcun tipo di documentazione atta a comprovare la sua situazione economica. La

sua domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio non può dunque essere accolta in questa sede.

16.

Gli oneri processuali

seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione delle circostanze del caso

concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo. Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente

accolto.

Di conseguenza la

decisione 9 novembre 2020 (217/2020 del 26.10.2020) dell’Autorità regionale di

protezione __________ è riformata come segue:

1. Annullato

2. Confermato

ai sensi dei considerandi

3. Annullato

4. Confermato

ai sensi dei considerandi

5. Confermato

ai sensi dei considerandi

6. Confermato

ai sensi dei considerandi

7. Confermato

ai sensi dei considerandi

8. Confermato

9. Confermato

10. Confermato

11. Annullato

L’incarto è ritornato

all’Autorità regionale di protezione __________ perché proceda ai sensi dei

considerandi entro il 31 maggio 2021.

2. La domanda di

assistenza giudiziaria presentata da RE 1 è accolta.

3. La domanda di

assistenza giudiziaria presentata da CO 2 è respinta.

4. Non si prelevano

tasse e spese di giustizia.

5. La presente

decisione è trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione ai sensi dei

considerandi.

6. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.