9.2020.17
Contestazione della decisione di affidamento alle cure e all'educazione dei minori al padre (autorizzazione a trasferire il domicilio e la scuola in un altro Cantone)
9 giugno 2020Italiano22 min
genitori hanno interrotto la loro convivenza nell’agosto 2015, quando la madre ha
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.17
Lugano
9 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
per
quanto riguarda la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora
dei figli PI 1 e PI 2;
giudicando
sul reclamo del 6 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 20/27 gennaio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 2 (2012) e PI 1 (2013)
sono figli di RE 1 nata __________ e di CO 2, genitori non coniugati. I
genitori hanno interrotto la loro convivenza nell’agosto 2015, quando la madre ha
lasciato __________ e si è trasferita in Ticino unitamente ai figli. Il padre è
rimasto a vivere a __________. I genitori esercitano l’autorità parentale
congiunta; i figli, affidati alla custodia della madre, hanno beneficiato di
relazioni con il padre ampie e libere da concordate di volta in volta tra i
genitori (v. convenzioni di mantenimento con autorità parentale congiunta
approvate l’8 ottobre 2013 dal giudice di pace del circondario della __________).
B. Il 14 novembre 2017
il Servizio sociale comunale di __________ ha segnalato all’Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) la situazione
famigliare di RE 1 e dei suoi figli (non vengono portati con regolarità alla
scuola dell’infanzia dalla madre, che manifesta “pensieri e preoccupazioni
esoteriche”). Detta situazione è stata confermata anche dal direttore
dell’Istituto scolastico __________.
C. Con decisione 15
gennaio 2018 l’Autorità di protezione ha dato mandato urgente all’Ufficio
dell’aiuto e della protezione (UAP) di svolgere una valutazione
socio-ambientale del nucleo famigliare.
D. Mediante decisione 12/27
febbraio 2018 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 2 e PI 1 una
curatela educativa, nominando quale curatrice la signora __________, con il compito
di aiutare i genitori a mediare tra loro nell’organizzazione e nell’esercizio
delle relazioni personali (dispositivo n. 2.1) e controllare che le stesse si
svolgano regolarmente e se vi sono motivi di turbamento dei figli,
eventualmente proporre un nuovo assetto a motivo della nuova lontananza
abitativa dei figli dal padre (dispositivo n. 2.2).
E. I reclami 2 e 5 marzo
2018 inoltrati da RE 1 avverso la predetta decisione sono stati dichiarati
irricevibili da questo giudice mediante sentenza 23 marzo 2018 (inc. CDP
9.208.25-32). La curatela educativa è poi stata revocata dall’Autorità di prima
sede con decisione 23 luglio/14 agosto 2018.
F. Con rapporto di
segnalazione, la delegata per l’aiuto alle vittime di reati (LAV), __________,
ha informato l’Autorità di protezione dell’intervento messo in atto la sera del
19 dicembre 2019 presso il domicilio di RE 1 dalla Cellula socio-educativa
d’urgenza per minorenni (CSUM), che – allertata dalla Polizia Cantonale – ha
posto in protezione i figli collocandoli presso il centro di Pediatria dell’Ospedale
__________.
Il 20 dicembre 2019 RE 1 è
stata ricoverata in modalità coatta presso la Clinica psichiatrica cantonale
(CPC) di __________ (la madre ha espresso propositi suicidali e minacciato di
uccidere i figli: v. rapporto di segnalazione della Polizia cantonale del 19 dicembre
e del 30 dicembre 2019). CO 2, immediatamente allertato, ha prontamente
raggiunto il Ticino prendendo in consegna i figli.
G. Con dichiarazione 20
dicembre 2019 RE 1 ha autorizzato il padre a prendersi cura dei figli PI 2 e PI
1 (v. scritto trasmesso all’Autorità di protezione dalla CSUM).
H. Mediante decisione
supercautelare 20 dicembre 2019, il presidente dell’Autorità di protezione ha,
immediatamente e provvisoriamente:
1.
privato RE 1 della custodia
dei figli;
2.
affidato i figli al padre;
3.
fatto obbligo al padre di
permettere ai figli di riprendere e di frequentare le lezioni scolastiche nel
Comune di __________ a partire dal 7 gennaio 2020;
4.
sospeso con effetto
immediato le relazioni personali madre-figli;
5.
convocato i genitori per
un’udienza da tenersi appena le condizioni di salute della madre lo
permetteranno.
I. Il 10 gennaio 2020
la CSUM ha trasmesso all’ARP il proprio rapporto d’intervento ed il 16 gennaio
2020 le osservazioni socioambientali esperite nel frattempo.
L. Il 13 gennaio 2020
l’Autorità di protezione ha convocato i genitori e gli operatori della Rete a
un’udienza di discussione, al termine della quale l’Autorità ha informato che
avrebbe provveduto all’ascolto dei minori e che avrebbe ordinato delle
valutazioni sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori.
M. Con risoluzione 13/17
gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha: conferito mandato urgente all’UAP di
effettuare una valutazione socio-ambientale sul nucleo abitativo di RE 1; dato
mandato alla dr.ssa med. __________ di effettuare una perizia psichiatrica e
una valutazione sulle capacità genitoriali della madre.
N. Dopo aver sentito i
minori, mediante decisione cautelare 20/27 gennaio 2020 l’Autorità di
protezione ha:
1.
confermato il decreto
supercautelare 20 dicembre 2019 (dispositivo n. 1);
2.
affidato provvisoriamente PI
1 e PI 2 alle cure, accudimento ed educazione del padre (dispositivo n. 2);
3.
autorizzato CO 2 a
trasferire il luogo di dimora e di domicilio dei figli a __________ e a
trasferire i figli dalla scuola elementare di __________ a quella di __________
(dispositivo n. 3);
4.
privato la madre della
custodia sui figli nonché del diritto di determinare il luogo di dimora degli
stessi (dispositivo n. 4);
5.
sospeso le relazioni tra la
madre e i figli fino a nuova decisione, rimanendo ammesse quelle telefoniche solo
se ammesse e se sorvegliate da parte dei medici della CPC, fintanto che la
madre vi resterà ricoverata (dispositivo n. 5).
O. Con scritto 4
febbraio 2020, ritenuto il prolungarsi del ricovero coatto della madre, l’UAP
ha informato l’Autorità di protezione di non ritenere opportuno avviare la
valutazione precedentemente ordinata.
P. Con reclamo 6
febbraio 2020 RE 1 ha avversato la decisione dell’Autorità di protezione 20/27
gennaio 2020, postulando l’effetto sospensivo al reclamo e, in via cautelare e
nel merito, che la decisione venga annullata e che l’incarto venga retrocesso all’Autorità
di prima sede affinché individui un Istituto adeguato all’accoglienza dei minori
e che gli stessi vengano reiscritti presso l’Istituto scolastico di __________.
La reclamante contesta la figura paterna e le sue capacità genitoriali,
chiedendo che, in attesa che lei si ristabilisca dal profilo della salute, i
figli vengano collocati in un istituto o presso una famiglia SOS.
Q. Con osservazioni 17
febbraio 2020 l’Autorità di prime cure ha chiesto la conferma della decisione
cautelare impugnata, di affidamento dei figli al padre, precisando che la madre
– ricoverata in modalità coatta – ha assunto un atteggiamento contradditorio e
che le capacità di valutazione della stessa circa il bene dei figli sono
limitate dal suo grave stato di salute. L’Autorità di protezione ha precisato
di aver sentito i minori (che hanno espresso il desiderio di poter stare con il
padre), concludendo che quella impugnata è la soluzione più idonea per i minori.
Far tornare i figli in Ticino, togliendoli una seconda volta dal genitore
affidatario sarebbe del tutto fuori luogo, crudele e ingiustificato.
R. Nel frattempo,
mediante decisione 7 febbraio 2020 l’Autorità di protezione ha accolto la
richiesta dei medici curanti della CPC (dispositivo n. 1); di conseguenza ha:
- privato RE 1 della libertà a scopo di cure e di
assistenza, che continuerà ad essere ricoverata presso la CPC senza
interruzione di continuità (dispositivo n. 2);
- protratto al massimo di sei mesi il ricovero
(art. 431 cpv. 1 CC) (dispositivo n. 3);
- indicato che, ai sensi dell’art. 429 cpv. 3 CC,
sarà l’Istituto a decidere sulla dimissione (dispositivo n. 4);
- stabilito che prima dello scadere dei sei mesi
di ricovero, l’Autorità di protezione deciderà se le condizioni dello stesso
sono ancora adempiute (dispositivo n. 5);
- indicato che, se dopo 4 mesi l’interessata fosse
ancora ricoverata, l’istituto dovrà presentare un dettagliato rapporto sui
motivi d’ordine medico che giustifichino il mantenimento del ricovero
(dispositivo n. 6).
S. Il 10 febbraio 2020
la psichiatra, dr.ssa med. __________ ha trasmesso la perizia psichiatrica e
valutazione delle capacità genitoriali di RE 1.
T. Con scritto 11
febbraio 2020 la CPC ha informato che il ricovero coatto è stato tramutato in
volontario – in quanto le condizioni della paziente sono migliorate – e che il
13 febbraio 2020 sarebbe stata dimessa, ciò che è nel frattempo avvenuto.
U. Mediante decisione 30
marzo 2020 questo giudice ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto
sospensivo formulata da RE 1 con il proprio reclamo.
V. Con scritto 15 maggio
2020 RE 1 ha comunicato di rinunciare a presentare l’allegato di replica.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione cautelare
impugnata l’Autorità di protezione ha: confermato il decreto supercautelare
20.
dicembre 2020; affidato provvisoriamente PI 1 e PI 2 alle cure e educazione
del padre; autorizzato CO 2 a trasferire il luogo di dimora e di domicilio dei
figli a __________ e a trasferire i figli dalla scuola elementare di __________
a quella di __________; privato la madre della custodia dei figli nonché del
diritto di determinare il luogo di dimora degli stessi; sospeso le relazioni
personali madre-figli fino a nuova decisione (rimangono ammesse solo quelle
telefoniche in forma sorvegliata).
Con il proprio gravame RE
1, postula, in via cautelare e nel merito, che la decisione venga annullata e
che l’incarto venga retrocesso all’Autorità di prima sede affinché individui un
Istituto adeguato all’accoglienza dei minori e che gli stessi vengano
reiscritti presso l’Istituto scolastico di __________.
A mente della reclamante
la situazione del padre non è stata sufficientemente verificata. Sostiene che
“in merito alla sua stabilità” vi siano “fondati dubbi”. Al riguardo ritiene
che il padre non sia una figura di riferimento positiva per i figli. Chiede di
conseguenza che venga sottoposto ad un’indagine peritale. La reclamante postula
l’annullamento della decisione, in attesa di ristabilirsi e dell’espletamento
delle indagini del caso. Chiede inoltre che i figli vengano collocati in una
struttura adeguata, o affidati ad una famiglia SOS in Ticino, così da poter
continuare a frequentare le scuole in Ticino.
In sede d’osservazioni al
reclamo l’Autorità di protezione ha precisato che la madre ha assunto un atteggiamento
contradditorio (prima ha ritenuto il padre adeguato ad accudire i figli ed in
seguito non più) e che la perizia 10 febbraio 2020 sugli aspetti psichiatrici e
sulle capacità genitoriali, ha confermato le debolezze e le fragilità della
madre allora ricoverata in forma coattiva. Per finire l’Autorità di protezione
ha indicato che i figli, sentiti in udienza, hanno espresso il desiderio di poter
stare con il padre.
3.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Il citato principio
vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del
Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004
del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
6° ed., 2019, nota 1764 pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015
del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612),
sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere
non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III
411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
4.
Il
diritto di determinare il luogo di dimora dei figli è una componente dell’autorità
parentale ed è stabilita di principio congiuntamente dai genitori, fatta
riserva per gli accordi intervenuti tra le parti o per il disciplinamento
disposto dal giudice o dall’autorità di protezione a norma degli artt. 298a e
298b CC (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 1110 pag. 731 e 1116 pag. 736-737). Conformemente all’art. 298d CC, ad
istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei
minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi
importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche
limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la
partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (cpv. 2). Ciò è in
particolare il caso della tolta della custodia quale misura di protezione
fondata sull’art. 310 CC (Meier/Stettler,
op. cit., n. 1110 e nota 2615 pag. 731-732, n. 1116 e nota 2637 pag. 736-738).
4.1
L'art. 310 cpv. 1 CC
(privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede
che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità
di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui
si trova, e ricoverarlo convenientemente.
Nell'accezione
di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo
sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale
dei genitori (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013
del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013
consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310
CC n. 3; Hegnauer, Grundriss
des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, op. cit., n. 1679 pag. 1092-1093). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti
(circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare):
la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico
scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid.
4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF
5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio
2009.
consid. 4.1. e rif.; Breitschmid,
in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC
n. 3, Meier/Stettler, op.
cit., n. 1679 pag. 1092-1093).
4.2
L'Autorità di
protezione revoca la custodia “quando il figlio non possa essere altrimenti
sottratto al pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC): le decisioni di privazione devono
infatti rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 2;
Meier/Stettler, op.cit., n. 1742 e
segg. pag. 1133 e segg.). La revoca della custodia è una misura nettamente più
incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e può essere ammessa
unicamente quando gli altri provvedimenti sono falliti o appaiono di primo
acchito insufficienti (STF del 10 novembre 2016, inc. 5A_404/2016, consid. 3;
STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_404/2016 del 10
novembre 2016 consid. 3; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non
pubblicato in DTF 142 I 88).
4.3
Le misure che
permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté
familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n.
14). Considerata la gravità della misura, ma anche il rischio che una revoca
inappropriata farebbe correre al minore, la privazione del diritto di
determinare il luogo di dimora del figlio deve in principio essere preceduta da
un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio,
affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo
interdisciplinare specializzato in protezione dei minori; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 16.
5.
Nel caso in esame, RE
1.
e CO 2, genitori non coniugati, detengono congiuntamente l’autorità
parentale. A seguito dell’interruzione della convivenza intervenuta nell’agosto
2015, la custodia dei figli è rimasta affidata alla madre, in applicazione
delle convenzioni stipulate dai genitori e ratificate in data 8 ottobre 2013
dal giudice di pace del circondario della __________ (v. sopra, consid. A).
A seguito del ricovero
coatto di RE 1 l’Autorità di protezione mediante decisione supercautelare (20
dicembre 2019) ha immediatamente e provvisoriamente privato la madre della
custodia dei figli, affidandoli in via supercautelare al padre (ordinandogli di
fare riprendere ai figli la scuola frequentata in Ticino). L’Autorità di prime
cure ha nel contempo ordinato una valutazione socio-ambientale e una perizia
psichiatrica sulla madre.
Il 10 gennaio 2020 la CSUM
ha trasmesso il proprio rapporto d’intervento (dopo vari colloqui con la madre,
il padre e i due minori) informando l’Autorità di protezione che i minori hanno
espresso il desiderio di trasferirsi presso il padre a __________. Quanto alla
madre la CSUM ha indicato che il disagio emotivo e psicologico non garantirebbe
l’accudimento e la protezione adeguata dei figli (necessità di una presa a
carico psicoterapica e farmacologica, seguito per monitorare l’uso di sostanze
stupefacenti e alcoliche), mentre il padre “appare un genitore accudente,
protettivo e disponibile”: la CSUM ha informato di ritenere opportuno per
il benessere dei figli l’affidamento al padre, in attesa di un miglioramento
della salute mentale della madre e di un’ulteriore valutazione delle capacità
genitoriali.
Il 13 gennaio 2020
l’Autorità di protezione ha convocato i genitori di PI 1 e PI 2 ad un’udienza
di discussione, durante la quale la madre ha chiesto che i figli venissero
affidati al suo nuovo compagno, ad una famiglia affidataria oppure ad un
Istituto, mentre il padre si è opposto alle proposte confermando la
disponibilità ad occuparsi dei figli.
Il 16 gennaio l’operatore della
CSUM si è recato al domicilio del padre, ha incontrato l’assistente sociale dei
Servizi di protezione __________ e i servizi della scuola locale, reso visita al
padre al suo domicilio e concluso (osservazione del contesto socio-ambientale)
che il trasferimento presso il domicilio del padre appare la soluzione
maggiormente protettiva per i due minori.
Il 20 gennaio 2020 il
Presidente dell’Autorità di protezione ha sentito PI 1 e PI 2.
A seguito di ciò, il 20
gennaio 2020, l’Autorità di protezione ha confermato il decreto supercautelare.
Nella decisione cautelare ha rilevato che durante l’ascolto i minori hanno
dimostrato di essere “sereni nell’attaccamento al padre” e, dopo aver
preso atto delle conclusioni del CSUM, ha ritenuto che “per il momento le
condizioni di salute psichica della madre sono gravi e non sono stati
registrati per il momento miglioramenti sensibili” e che “al momento è
il padre che può garantire ai suoi due figli le migliori condizioni di affetto,
cure, accudimento e educazione”.
6.
RE 1 non contesta la
decisione nella misura in cui la priva del diritto di determinare il luogo di
dimora dei figli (dispositivo n. 1; conferma supercautelare), bensì si limita
ad osteggiare la scelta dell’Autorità di protezione di disporre che PI 1 e PI 2
vengano affidati alle cure e all’educazione del padre e di autorizzare il
medesimo a trasferire il luogo di dimora e domicilio, nonché l’iscrizione alla
scuola elementare di __________ (dispositivi n. 2 e 3).
La madre pretende che i
figli vengano collocati in un Istituto o presso una famiglia SOS nel nostro
Cantone, in attesa che si riprenda, lamentando che il padre non sarebbe una
figura di riferimento positiva per i figli e che l’Autorità di prime cure non
avrebbe esperito i necessari accertamenti.
6.1
Dagli atti emerge che
a seguito del ricovero coatto della madre (per un grave scompenso psichico) già
a partire dal mese di gennaio, i due minori sono stati, in urgenza,
provvisoriamente affidati al padre (con il quale già esercitavano relazioni personali).
Dal 27 gennaio 2020 PI 1 e PI 2 hanno iniziato a frequentare l’Istituto
scolastico di __________.
La difficile situazione della
madre – che ha condotto al ricovero coatto e alla decisione in esame – è stata confermata
dalla perizia psichiatrica (10 febbraio 2020) ordinata dall’Autorità di
protezione. Dalla stessa risulta che RE 1 mostra “importanti limiti negli
indicatori delle capacità genitoriali imputabili al disturbo borderline di cui
è affetta e sinora non trattato”. Il perito ha inoltre rilevato che RE 1 “dopo
la dimissione dalla CPC ha raggiunto compenso dello stato psicotico acuto,
ancora in corso, sarà possibile organizzare incontri madre-figli «sorvegliati»
in centri ad hoc” (la situazione sarà da rivalutare nel tempo: “ma non
prima di 1 anno: tempo ritenuto necessario per verificare l’aderenza al
trattamento e l’astensione dall’uso di sostanze stupefacenti”).
Dal rapporto d’intervento
della CSUM del 10 gennaio 2020, oltre ad emergere che i due minori avevano espresso
il desiderio di trasferirsi dal padre a __________, risulta che il padre “appare
un genitore accudente, protettivo e disponibile ad occuparsi dei suoi figli”.
CO 2 dopo il ricovero coatto è riuscito ad organizzarsi per poter giungere
immediatamente in Ticino, per poi fare tutto il necessario per predisporre e organizzare
il trasferimento dei suoi figli a __________. La CSUM ha concluso il suo
rapporto indicando che per il benessere dei minori è opportuno che gli stessi
vengano affidati al padre.
Il 16 gennaio 2020
l’operatore della CSUM si è recato a __________. Nel rapporto di osservazione
ha indicato che il quartiere in cui abita il padre si presta particolarmente ad
un sano e stimolante sviluppo dei bambini. La rete sociale e famigliare è ricca
di figure che possano costituire un sostegno e un punto di riferimento sia per
i bambini che per il padre. I servizi sociali si sono subito attivati e hanno
concordato con CO 2 una presa a carico della situazione. La scuola è stata pure
subito pronta ad accogliere i bambini e le pratiche amministrative sono state
eseguite. Il rapporto conferma che il trasferimento presso il padre costituisce
la soluzione maggiormente protettiva, che garantisce uno sviluppo socio-emotivo
adeguato alle esigenze dei minori, con le dovute garanzie di una sorveglianza
da parte dei servizi sociali di __________ e una presa a carico psicologica
(cfr. email 17 gennaio 2020 della signora __________).
L’Autorità di protezione
ha inoltre provveduto a sentire i minori, che hanno confermato il desiderio di
trasferirsi dal padre. Con scritto email 23 gennaio l’educatrice della
CSUM ha aggiornato l’ARP, confermando che PI 1 e PI 2, al momento della
partenza per __________, erano sereni.
6.2
L’Autorità di prime
cure, dopo la necessaria istruttoria e a tutela del bene prioritario dei
minori, ha rettamente decretato in via cautelare la limitazione del diritto di
determinare il luogo di dimora della madre (non oggetto di contestazione) e
l’affidamento dei figli dal padre. L’urgenza, la necessità e la proporzionalità
di tale misura risulta con ogni evidenza dagli atti.
Il collocamento in
Istituto o in famiglia affidataria, come auspicato dalla madre, non appare per
contro una soluzione proponibile nel caso in esame, oltre che poco proporzionata
e neppure nell’interesse prioritario del bene dei minori stessi.
Tutto quanto considerato,
la misura di protezione adottata dall’Autorità di protezione resiste alle
critiche della reclamante e appare in concreto proporzionata e l’unica in grado
di mettere in protezione i due minori. Il reclamo va di conseguenza respinto e
la decisione impugnata confermata.
7.
L’Autorità di
protezione va invitata a monitorare la situazione dei minori e
del padre, e a far si che – in modo coordinato con i servizi sociali e le
autorità del Canton __________ – siano disposte tutte le misure accompagnatorie,
opportune e necessarie a tutela del bene prioritario dei minori (misura di
sorveglianza educativa, controlli evolutivi per i minori, prese a carico
terapeutiche individuali, regolamentazione delle relazioni personali
madre-figli).
8.
Tasse e spese di
giustizia seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto
si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano ripetibili a CO
2, peraltro neppure richieste.
9.
Nel
suo gravame RE 1 ha postulato di essere messa a beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile
su rinvio dell’art. 13 LAG.
Giusta
l’art. 13 LAG ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio del reclamante va quindi accolta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
3. La domanda di
ammissione del beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da RE 1 è
accolta.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.