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Decisione

9.2020.17

Contestazione della decisione di affidamento alle cure e all'educazione dei minori al padre (autorizzazione a trasferire il domicilio e la scuola in un altro Cantone)

9 giugno 2020Italiano22 min

genitori hanno interrotto la loro convivenza nell’agosto 2015, quando la madre ha

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.17

Lugano

9 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

per

quanto riguarda la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora

dei figli PI 1 e PI 2;

giudicando

sul reclamo del 6 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 20/27 gennaio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 2 (2012) e PI 1 (2013)

sono figli di RE 1 nata __________ e di CO 2, genitori non coniugati. I

genitori hanno interrotto la loro convivenza nell’agosto 2015, quando la madre ha

lasciato __________ e si è trasferita in Ticino unitamente ai figli. Il padre è

rimasto a vivere a __________. I genitori esercitano l’autorità parentale

congiunta; i figli, affidati alla custodia della madre, hanno beneficiato di

relazioni con il padre ampie e libere da concordate di volta in volta tra i

genitori (v. convenzioni di mantenimento con autorità parentale congiunta

approvate l’8 ottobre 2013 dal giudice di pace del circondario della __________).

B. Il 14 novembre 2017

il Servizio sociale comunale di __________ ha segnalato all’Autorità regionale

di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) la situazione

famigliare di RE 1 e dei suoi figli (non vengono portati con regolarità alla

scuola dell’infanzia dalla madre, che manifesta “pensieri e preoccupazioni

esoteriche”). Detta situazione è stata confermata anche dal direttore

dell’Istituto scolastico __________.

C. Con decisione 15

gennaio 2018 l’Autorità di protezione ha dato mandato urgente all’Ufficio

dell’aiuto e della protezione (UAP) di svolgere una valutazione

socio-ambientale del nucleo famigliare.

D. Mediante decisione 12/27

febbraio 2018 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 2 e PI 1 una

curatela educativa, nominando quale curatrice la signora __________, con il compito

di aiutare i genitori a mediare tra loro nell’organizzazione e nell’esercizio

delle relazioni personali (dispositivo n. 2.1) e controllare che le stesse si

svolgano regolarmente e se vi sono motivi di turbamento dei figli,

eventualmente proporre un nuovo assetto a motivo della nuova lontananza

abitativa dei figli dal padre (dispositivo n. 2.2).

E. I reclami 2 e 5 marzo

2018 inoltrati da RE 1 avverso la predetta decisione sono stati dichiarati

irricevibili da questo giudice mediante sentenza 23 marzo 2018 (inc. CDP

9.208.25-32). La curatela educativa è poi stata revocata dall’Autorità di prima

sede con decisione 23 luglio/14 agosto 2018.

F. Con rapporto di

segnalazione, la delegata per l’aiuto alle vittime di reati (LAV), __________,

ha informato l’Autorità di protezione dell’intervento messo in atto la sera del

19 dicembre 2019 presso il domicilio di RE 1 dalla Cellula socio-educativa

d’urgenza per minorenni (CSUM), che – allertata dalla Polizia Cantonale – ha

posto in protezione i figli collocandoli presso il centro di Pediatria dell’Ospedale

__________.

Il 20 dicembre 2019 RE 1 è

stata ricoverata in modalità coatta presso la Clinica psichiatrica cantonale

(CPC) di __________ (la madre ha espresso propositi suicidali e minacciato di

uccidere i figli: v. rapporto di segnalazione della Polizia cantonale del 19 dicembre

e del 30 dicembre 2019). CO 2, immediatamente allertato, ha prontamente

raggiunto il Ticino prendendo in consegna i figli.

G. Con dichiarazione 20

dicembre 2019 RE 1 ha autorizzato il padre a prendersi cura dei figli PI 2 e PI

1 (v. scritto trasmesso all’Autorità di protezione dalla CSUM).

H. Mediante decisione

supercautelare 20 dicembre 2019, il presidente dell’Autorità di protezione ha,

immediatamente e provvisoriamente:

1.

privato RE 1 della custodia

dei figli;

2.

affidato i figli al padre;

3.

fatto obbligo al padre di

permettere ai figli di riprendere e di frequentare le lezioni scolastiche nel

Comune di __________ a partire dal 7 gennaio 2020;

4.

sospeso con effetto

immediato le relazioni personali madre-figli;

5.

convocato i genitori per

un’udienza da tenersi appena le condizioni di salute della madre lo

permetteranno.

I. Il 10 gennaio 2020

la CSUM ha trasmesso all’ARP il proprio rapporto d’intervento ed il 16 gennaio

2020 le osservazioni socioambientali esperite nel frattempo.

L. Il 13 gennaio 2020

l’Autorità di protezione ha convocato i genitori e gli operatori della Rete a

un’udienza di discussione, al termine della quale l’Autorità ha informato che

avrebbe provveduto all’ascolto dei minori e che avrebbe ordinato delle

valutazioni sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori.

M. Con risoluzione 13/17

gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha: conferito mandato urgente all’UAP di

effettuare una valutazione socio-ambientale sul nucleo abitativo di RE 1; dato

mandato alla dr.ssa med. __________ di effettuare una perizia psichiatrica e

una valutazione sulle capacità genitoriali della madre.

N. Dopo aver sentito i

minori, mediante decisione cautelare 20/27 gennaio 2020 l’Autorità di

protezione ha:

1.

confermato il decreto

supercautelare 20 dicembre 2019 (dispositivo n. 1);

2.

affidato provvisoriamente PI

1 e PI 2 alle cure, accudimento ed educazione del padre (dispositivo n. 2);

3.

autorizzato CO 2 a

trasferire il luogo di dimora e di domicilio dei figli a __________ e a

trasferire i figli dalla scuola elementare di __________ a quella di __________

(dispositivo n. 3);

4.

privato la madre della

custodia sui figli nonché del diritto di determinare il luogo di dimora degli

stessi (dispositivo n. 4);

5.

sospeso le relazioni tra la

madre e i figli fino a nuova decisione, rimanendo ammesse quelle telefoniche solo

se ammesse e se sorvegliate da parte dei medici della CPC, fintanto che la

madre vi resterà ricoverata (dispositivo n. 5).

O. Con scritto 4

febbraio 2020, ritenuto il prolungarsi del ricovero coatto della madre, l’UAP

ha informato l’Autorità di protezione di non ritenere opportuno avviare la

valutazione precedentemente ordinata.

P. Con reclamo 6

febbraio 2020 RE 1 ha avversato la decisione dell’Autorità di protezione 20/27

gennaio 2020, postulando l’effetto sospensivo al reclamo e, in via cautelare e

nel merito, che la decisione venga annullata e che l’incarto venga retrocesso all’Autorità

di prima sede affinché individui un Istituto adeguato all’accoglienza dei minori

e che gli stessi vengano reiscritti presso l’Istituto scolastico di __________.

La reclamante contesta la figura paterna e le sue capacità genitoriali,

chiedendo che, in attesa che lei si ristabilisca dal profilo della salute, i

figli vengano collocati in un istituto o presso una famiglia SOS.

Q. Con osservazioni 17

febbraio 2020 l’Autorità di prime cure ha chiesto la conferma della decisione

cautelare impugnata, di affidamento dei figli al padre, precisando che la madre

– ricoverata in modalità coatta – ha assunto un atteggiamento contradditorio e

che le capacità di valutazione della stessa circa il bene dei figli sono

limitate dal suo grave stato di salute. L’Autorità di protezione ha precisato

di aver sentito i minori (che hanno espresso il desiderio di poter stare con il

padre), concludendo che quella impugnata è la soluzione più idonea per i minori.

Far tornare i figli in Ticino, togliendoli una seconda volta dal genitore

affidatario sarebbe del tutto fuori luogo, crudele e ingiustificato.

R. Nel frattempo,

mediante decisione 7 febbraio 2020 l’Autorità di protezione ha accolto la

richiesta dei medici curanti della CPC (dispositivo n. 1); di conseguenza ha:

- privato RE 1 della libertà a scopo di cure e di

assistenza, che continuerà ad essere ricoverata presso la CPC senza

interruzione di continuità (dispositivo n. 2);

- protratto al massimo di sei mesi il ricovero

(art. 431 cpv. 1 CC) (dispositivo n. 3);

- indicato che, ai sensi dell’art. 429 cpv. 3 CC,

sarà l’Istituto a decidere sulla dimissione (dispositivo n. 4);

- stabilito che prima dello scadere dei sei mesi

di ricovero, l’Autorità di protezione deciderà se le condizioni dello stesso

sono ancora adempiute (dispositivo n. 5);

- indicato che, se dopo 4 mesi l’interessata fosse

ancora ricoverata, l’istituto dovrà presentare un dettagliato rapporto sui

motivi d’ordine medico che giustifichino il mantenimento del ricovero

(dispositivo n. 6).

S. Il 10 febbraio 2020

la psichiatra, dr.ssa med. __________ ha trasmesso la perizia psichiatrica e

valutazione delle capacità genitoriali di RE 1.

T. Con scritto 11

febbraio 2020 la CPC ha informato che il ricovero coatto è stato tramutato in

volontario – in quanto le condizioni della paziente sono migliorate – e che il

13 febbraio 2020 sarebbe stata dimessa, ciò che è nel frattempo avvenuto.

U. Mediante decisione 30

marzo 2020 questo giudice ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto

sospensivo formulata da RE 1 con il proprio reclamo.

V. Con scritto 15 maggio

2020 RE 1 ha comunicato di rinunciare a presentare l’allegato di replica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione cautelare

impugnata l’Autorità di protezione ha: confermato il decreto supercautelare

20.

dicembre 2020; affidato provvisoriamente PI 1 e PI 2 alle cure e educazione

del padre; autorizzato CO 2 a trasferire il luogo di dimora e di domicilio dei

figli a __________ e a trasferire i figli dalla scuola elementare di __________

a quella di __________; privato la madre della custodia dei figli nonché del

diritto di determinare il luogo di dimora degli stessi; sospeso le relazioni

personali madre-figli fino a nuova decisione (rimangono ammesse solo quelle

telefoniche in forma sorvegliata).

Con il proprio gravame RE

1, postula, in via cautelare e nel merito, che la decisione venga annullata e

che l’incarto venga retrocesso all’Autorità di prima sede affinché individui un

Istituto adeguato all’accoglienza dei minori e che gli stessi vengano

reiscritti presso l’Istituto scolastico di __________.

A mente della reclamante

la situazione del padre non è stata sufficientemente verificata. Sostiene che

“in merito alla sua stabilità” vi siano “fondati dubbi”. Al riguardo ritiene

che il padre non sia una figura di riferimento positiva per i figli. Chiede di

conseguenza che venga sottoposto ad un’indagine peritale. La reclamante postula

l’annullamento della decisione, in attesa di ristabilirsi e dell’espletamento

delle indagini del caso. Chiede inoltre che i figli vengano collocati in una

struttura adeguata, o affidati ad una famiglia SOS in Ticino, così da poter

continuare a frequentare le scuole in Ticino.

In sede d’osservazioni al

reclamo l’Autorità di protezione ha precisato che la madre ha assunto un atteggiamento

contradditorio (prima ha ritenuto il padre adeguato ad accudire i figli ed in

seguito non più) e che la perizia 10 febbraio 2020 sugli aspetti psichiatrici e

sulle capacità genitoriali, ha confermato le debolezze e le fragilità della

madre allora ricoverata in forma coattiva. Per finire l’Autorità di protezione

ha indicato che i figli, sentiti in udienza, hanno espresso il desiderio di poter

stare con il padre.

3.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Il citato principio

vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del

Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004

del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, Droit de la filiation,

6° ed., 2019, nota 1764 pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015

del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612),

sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere

non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III

411, consid. 3.2.1).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura

e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

4.

Il

diritto di determinare il luogo di dimora dei figli è una componente dell’autorità

parentale ed è stabilita di principio congiuntamente dai genitori, fatta

riserva per gli accordi intervenuti tra le parti o per il disciplinamento

disposto dal giudice o dall’autorità di protezione a norma degli artt. 298a e

298b CC (Meier/Stettler, op. cit.,

n. 1110 pag. 731 e 1116 pag. 736-737). Conformemente all’art. 298d CC, ad

istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei

minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi

importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche

limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la

partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (cpv. 2). Ciò è in

particolare il caso della tolta della custodia quale misura di protezione

fondata sull’art. 310 CC (Meier/Stettler,

op. cit., n. 1110 e nota 2615 pag. 731-732, n. 1116 e nota 2637 pag. 736-738).

4.1

L'art. 310 cpv. 1 CC

(privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede

che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità

di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui

si trova, e ricoverarlo convenientemente.

Nell'accezione

di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo

sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale

dei genitori (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013

del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013

consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310

CC n. 3; Hegnauer, Grundriss

des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, op. cit., n. 1679 pag. 1092-1093). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti

(circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare):

la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico

scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid.

4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF

5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio

2009.

consid. 4.1. e rif.; Breitschmid,

in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC

n. 3, Meier/Stettler, op.

cit., n. 1679 pag. 1092-1093).

4.2

L'Autorità di

protezione revoca la custodia “quando il figlio non possa essere altrimenti

sottratto al pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC): le decisioni di privazione devono

infatti rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 2;

Meier/Stettler, op.cit., n. 1742 e

segg. pag. 1133 e segg.). La revoca della custodia è una misura nettamente più

incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e può essere ammessa

unicamente quando gli altri provvedimenti sono falliti o appaiono di primo

acchito insufficienti (STF del 10 novembre 2016, inc. 5A_404/2016, consid. 3;

STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_404/2016 del 10

novembre 2016 consid. 3; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non

pubblicato in DTF 142 I 88).

4.3

Le misure che

permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté

familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n.

14). Considerata la gravità della misura, ma anche il rischio che una revoca

inappropriata farebbe correre al minore, la privazione del diritto di

determinare il luogo di dimora del figlio deve in principio essere preceduta da

un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio,

affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo

interdisciplinare specializzato in protezione dei minori; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 16.

5.

Nel caso in esame, RE

1.

e CO 2, genitori non coniugati, detengono congiuntamente l’autorità

parentale. A seguito dell’interruzione della convivenza intervenuta nell’agosto

2015, la custodia dei figli è rimasta affidata alla madre, in applicazione

delle convenzioni stipulate dai genitori e ratificate in data 8 ottobre 2013

dal giudice di pace del circondario della __________ (v. sopra, consid. A).

A seguito del ricovero

coatto di RE 1 l’Autorità di protezione mediante decisione supercautelare (20

dicembre 2019) ha immediatamente e provvisoriamente privato la madre della

custodia dei figli, affidandoli in via supercautelare al padre (ordinandogli di

fare riprendere ai figli la scuola frequentata in Ticino). L’Autorità di prime

cure ha nel contempo ordinato una valutazione socio-ambientale e una perizia

psichiatrica sulla madre.

Il 10 gennaio 2020 la CSUM

ha trasmesso il proprio rapporto d’intervento (dopo vari colloqui con la madre,

il padre e i due minori) informando l’Autorità di protezione che i minori hanno

espresso il desiderio di trasferirsi presso il padre a __________. Quanto alla

madre la CSUM ha indicato che il disagio emotivo e psicologico non garantirebbe

l’accudimento e la protezione adeguata dei figli (necessità di una presa a

carico psicoterapica e farmacologica, seguito per monitorare l’uso di sostanze

stupefacenti e alcoliche), mentre il padre “appare un genitore accudente,

protettivo e disponibile”: la CSUM ha informato di ritenere opportuno per

il benessere dei figli l’affidamento al padre, in attesa di un miglioramento

della salute mentale della madre e di un’ulteriore valutazione delle capacità

genitoriali.

Il 13 gennaio 2020

l’Autorità di protezione ha convocato i genitori di PI 1 e PI 2 ad un’udienza

di discussione, durante la quale la madre ha chiesto che i figli venissero

affidati al suo nuovo compagno, ad una famiglia affidataria oppure ad un

Istituto, mentre il padre si è opposto alle proposte confermando la

disponibilità ad occuparsi dei figli.

Il 16 gennaio l’operatore della

CSUM si è recato al domicilio del padre, ha incontrato l’assistente sociale dei

Servizi di protezione __________ e i servizi della scuola locale, reso visita al

padre al suo domicilio e concluso (osservazione del contesto socio-ambientale)

che il trasferimento presso il domicilio del padre appare la soluzione

maggiormente protettiva per i due minori.

Il 20 gennaio 2020 il

Presidente dell’Autorità di protezione ha sentito PI 1 e PI 2.

A seguito di ciò, il 20

gennaio 2020, l’Autorità di protezione ha confermato il decreto supercautelare.

Nella decisione cautelare ha rilevato che durante l’ascolto i minori hanno

dimostrato di essere “sereni nell’attaccamento al padre” e, dopo aver

preso atto delle conclusioni del CSUM, ha ritenuto che “per il momento le

condizioni di salute psichica della madre sono gravi e non sono stati

registrati per il momento miglioramenti sensibili” e che “al momento è

il padre che può garantire ai suoi due figli le migliori condizioni di affetto,

cure, accudimento e educazione”.

6.

RE 1 non contesta la

decisione nella misura in cui la priva del diritto di determinare il luogo di

dimora dei figli (dispositivo n. 1; conferma supercautelare), bensì si limita

ad osteggiare la scelta dell’Autorità di protezione di disporre che PI 1 e PI 2

vengano affidati alle cure e all’educazione del padre e di autorizzare il

medesimo a trasferire il luogo di dimora e domicilio, nonché l’iscrizione alla

scuola elementare di __________ (dispositivi n. 2 e 3).

La madre pretende che i

figli vengano collocati in un Istituto o presso una famiglia SOS nel nostro

Cantone, in attesa che si riprenda, lamentando che il padre non sarebbe una

figura di riferimento positiva per i figli e che l’Autorità di prime cure non

avrebbe esperito i necessari accertamenti.

6.1

Dagli atti emerge che

a seguito del ricovero coatto della madre (per un grave scompenso psichico) già

a partire dal mese di gennaio, i due minori sono stati, in urgenza,

provvisoriamente affidati al padre (con il quale già esercitavano relazioni personali).

Dal 27 gennaio 2020 PI 1 e PI 2 hanno iniziato a frequentare l’Istituto

scolastico di __________.

La difficile situazione della

madre – che ha condotto al ricovero coatto e alla decisione in esame – è stata confermata

dalla perizia psichiatrica (10 febbraio 2020) ordinata dall’Autorità di

protezione. Dalla stessa risulta che RE 1 mostra “importanti limiti negli

indicatori delle capacità genitoriali imputabili al disturbo borderline di cui

è affetta e sinora non trattato”. Il perito ha inoltre rilevato che RE 1 “dopo

la dimissione dalla CPC ha raggiunto compenso dello stato psicotico acuto,

ancora in corso, sarà possibile organizzare incontri madre-figli «sorvegliati»

in centri ad hoc” (la situazione sarà da rivalutare nel tempo: “ma non

prima di 1 anno: tempo ritenuto necessario per verificare l’aderenza al

trattamento e l’astensione dall’uso di sostanze stupefacenti”).

Dal rapporto d’intervento

della CSUM del 10 gennaio 2020, oltre ad emergere che i due minori avevano espresso

il desiderio di trasferirsi dal padre a __________, risulta che il padre “appare

un genitore accudente, protettivo e disponibile ad occuparsi dei suoi figli”.

CO 2 dopo il ricovero coatto è riuscito ad organizzarsi per poter giungere

immediatamente in Ticino, per poi fare tutto il necessario per predisporre e organizzare

il trasferimento dei suoi figli a __________. La CSUM ha concluso il suo

rapporto indicando che per il benessere dei minori è opportuno che gli stessi

vengano affidati al padre.

Il 16 gennaio 2020

l’operatore della CSUM si è recato a __________. Nel rapporto di osservazione

ha indicato che il quartiere in cui abita il padre si presta particolarmente ad

un sano e stimolante sviluppo dei bambini. La rete sociale e famigliare è ricca

di figure che possano costituire un sostegno e un punto di riferimento sia per

i bambini che per il padre. I servizi sociali si sono subito attivati e hanno

concordato con CO 2 una presa a carico della situazione. La scuola è stata pure

subito pronta ad accogliere i bambini e le pratiche amministrative sono state

eseguite. Il rapporto conferma che il trasferimento presso il padre costituisce

la soluzione maggiormente protettiva, che garantisce uno sviluppo socio-emotivo

adeguato alle esigenze dei minori, con le dovute garanzie di una sorveglianza

da parte dei servizi sociali di __________ e una presa a carico psicologica

(cfr. email 17 gennaio 2020 della signora __________).

L’Autorità di protezione

ha inoltre provveduto a sentire i minori, che hanno confermato il desiderio di

trasferirsi dal padre. Con scritto email 23 gennaio l’educatrice della

CSUM ha aggiornato l’ARP, confermando che PI 1 e PI 2, al momento della

partenza per __________, erano sereni.

6.2

L’Autorità di prime

cure, dopo la necessaria istruttoria e a tutela del bene prioritario dei

minori, ha rettamente decretato in via cautelare la limitazione del diritto di

determinare il luogo di dimora della madre (non oggetto di contestazione) e

l’affidamento dei figli dal padre. L’urgenza, la necessità e la proporzionalità

di tale misura risulta con ogni evidenza dagli atti.

Il collocamento in

Istituto o in famiglia affidataria, come auspicato dalla madre, non appare per

contro una soluzione proponibile nel caso in esame, oltre che poco proporzionata

e neppure nell’interesse prioritario del bene dei minori stessi.

Tutto quanto considerato,

la misura di protezione adottata dall’Autorità di protezione resiste alle

critiche della reclamante e appare in concreto proporzionata e l’unica in grado

di mettere in protezione i due minori. Il reclamo va di conseguenza respinto e

la decisione impugnata confermata.

7.

L’Autorità di

protezione va invitata a monitorare la situazione dei minori e

del padre, e a far si che – in modo coordinato con i servizi sociali e le

autorità del Canton __________ – siano disposte tutte le misure accompagnatorie,

opportune e necessarie a tutela del bene prioritario dei minori (misura di

sorveglianza educativa, controlli evolutivi per i minori, prese a carico

terapeutiche individuali, regolamentazione delle relazioni personali

madre-figli).

8.

Tasse e spese di

giustizia seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto

si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano ripetibili a CO

2, peraltro neppure richieste.

9.

Nel

suo gravame RE 1 ha postulato di essere messa a beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile

su rinvio dell’art. 13 LAG.

Giusta

l’art. 13 LAG ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei

mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni

di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio del reclamante va quindi accolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia.

3. La domanda di

ammissione del beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da RE 1 è

accolta.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.